ALLEGATO VII : APPROVAZIONE DELLA COMMISSIONE E MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DURANTE LE AUDIZIONI DI CONFERMA
Parte I – Approvazione del Parlamento per quanto concerne l'insieme del collegio della Commissione
Articolo 1 : Struttura e organizzazione dei portafogli della Commissione
A norma dell'articolo 129, prima delle audizioni di conferma, il Presidente invita il Presidente eletto della Commissione a informare la Conferenza dei presidenti in merito a quanto segue:
– la struttura prevista della nuova Commissione, compresi i titoli proposti dei singoli portafogli e il loro eventuale raggruppamento;
– la ripartizione delle competenze (portafogli) in seno al proposto nuovo collegio dei commissari, in linea con gli orientamenti politici del Presidente eletto; e
– altre questioni di carattere orizzontale, come l'equilibrio di genere in tale collegio.
Articolo 2 : Base per la valutazione
1. Il Parlamento valuta i commissari designati sulla base delle loro competenze generali, del loro impegno europeo e della loro indipendenza personale. Valuta la loro conoscenza del futuro portafoglio e le loro capacità di comunicazione.
2. Il Parlamento presta particolare attenzione all'equilibrio di genere e può esprimersi sulla distribuzione dei portafogli da parte del Presidente eletto.
3. Il Parlamento ha facoltà di chiedere qualsiasi informazione pertinente ai fini dell'adozione di una decisione sulle attitudini dei commissari designati. Il Parlamento si attende che i commissari designati comunichino informazioni esaustive per quanto concerne i loro interessi finanziari. Le dichiarazioni d'interesse dei commissari designati sono trasmesse per esame alla commissione competente per gli affari giuridici.
Articolo 3 : Esame della dichiarazione di interessi
1. La commissione competente per le questioni giuridiche esamina le dichiarazioni di interessi e valuta se il contenuto della dichiarazione di un commissario designato sia preciso e completo, e se da esso possa essere dedotta l'esistenza di un conflitto di interessi.
2. La conferma da parte della commissione competente per le questioni giuridiche dell'assenza di conflitti di interessi costituisce un presupposto indispensabile per la conduzione dell'audizione di conferma da parte della commissione competente. In mancanza di una siffatta conferma, la procedura di nomina del commissario designato è sospesa e si applica la procedura di cui al paragrafo 3, lettera c).
3. Per l'esame delle dichiarazioni di interessi da parte della commissione competente per le questioni giuridiche si applicano le seguenti linee guida:
(a) se, nell'ambito dell'esame della dichiarazione di interessi, la commissione competente per le questioni giuridiche considera, sulla base dei documenti presentati, che la dichiarazione sia precisa e completa, e non contenga alcuna informazione che lasci presupporre un conflitto di interessi reale o potenziale in relazione al portafoglio del commissario designato, il suo presidente trasmette una lettera in cui conferma questa constatazione alle commissioni responsabili dell'audizione di conferma o alle commissioni interessate nel caso in cui una procedura abbia luogo durante il mandato di un commissario; se la commissione competente per le questioni giuridiche riscontra nella dichiarazione di interessi del commissario designato elementi diversi da quelli relativi agli interessi finanziari, che dovrebbero essere presi in considerazione nella valutazione globale del commissario designato, la commissione ne informa immediatamente tutte le commissioni coinvolte nell'audizione di conferma;
(b) se la commissione competente per le questioni giuridiche ritiene che la dichiarazione di interessi di un commissario designato contenga informazioni incomplete o contraddittorie relative agli interessi finanziari, o qualora siano necessarie ulteriori informazioni in materia di interessi finanziari, essa chiede al commissario designato, conformemente all'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, di fornire senza indebito ritardo informazioni supplementari e decide in seguito alla ricezione delle stesse e a una loro adeguata analisi; la commissione competente per le questioni giuridiche può decidere, se del caso, di invitare il commissario designato a una discussione;
(c) se la commissione competente per le questioni giuridiche accerta un conflitto di interessi correlato a interessi finanziari sulla base della dichiarazione di interessi o delle informazioni supplementari fornite dal commissario designato, essa formula raccomandazioni che mirano a risolvere tale conflitto; le raccomandazioni possono includere la rinuncia agli interessi finanziari in questione o la modifica, da parte del Presidente della Commissione, del portafoglio del commissario designato; in casi più gravi, in mancanza di una soluzione al conflitto di interessi correlato a interessi finanziari, la commissione competente per le questioni giuridiche può concludere, in ultima istanza, che il commissario designato non è in grado di esercitare le proprie funzioni conformemente ai trattati e al codice di condotta; il Presidente del Parlamento chiede quindi al Presidente della Commissione quali ulteriori misure intenda adottare.
Articolo 4 : Audizioni di conferma
1. Ogni commissario designato è invitato a comparire dinanzi alla o alle commissioni competenti per un'audizione di conferma unica.
2. Le audizioni di conferma sono organizzate dalla Conferenza dei presidenti sulla base di una raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione, la quale specifica la ripartizione delle competenze proposta tra le commissioni nonché la durata proposta di ogni singola audizione di conferma. Il presidente e i coordinatori di ciascuna commissione sono responsabili delle modalità specifiche.
3. Sono prese opportune disposizioni per ripartire tra le commissioni le competenze per un'audizione di conferma. Possono presentarsi due casi:
(a) il portafoglio del commissario designato rientra tra le competenze di un'unica commissione parlamentare o di più commissioni parlamentari, ma con competenza prevalente di una commissione; in questo caso, il commissario designato è sentito da questa sola commissione (commissione competente); altre commissioni possono essere invitate a partecipare all'audizione di conferma se il portafoglio rientra in misura significativa nel loro ambito di competenza;
(b) parti significative del portafoglio del commissario designato rientrano nell’ambito di competenza di due o più commissioni, senza che prevalga la competenza di alcuna di esse; in questo caso, il commissario designato è sentito dalle commissioni in questione nel quadro di un'audizione congiunta; altre commissioni possono essere invitate a partecipare all'audizione di conferma se il portafoglio rientra in misura significativa nel loro ambito di competenza.
4. Il Presidente eletto della Commissione è pienamente consultato sulle modalità delle audizioni.
5. Le commissioni sottopongono in tempo utile prima delle audizioni di conferma domande scritte ai commissari designati. Per ciascun commissario designato vi sono due domande comuni, formulate dalla Conferenza dei presidenti di commissione, di cui la prima si riferisce alla competenza generale, l'impegno europeo e l'indipendenza personale, e la seconda si riferisce alla gestione del portafoglio e la cooperazione con il Parlamento. La commissione competente sottopone cinque domande aggiuntive. Nel caso in cui il commissario designato sia sentito da due o più commissioni nel quadro di un’audizione congiunta, ciascuna di esse ha facoltà di sottoporre tre domande. Ciascuna commissione invitata ha facoltà di sottoporre una domanda. Non sono autorizzati sottoquesiti.
Il curriculum vitae dei commissari designati e le risposte da essi fornite alle domande scritte sono pubblicati sul sito internet del Parlamento prima dell'audizione di conferma.
6. Le audizioni di conferma si svolgono in circostanze e condizioni tali da assicurare ai commissari designati possibilità eque di presentarsi e di esporre le loro opinioni. La durata prevista delle audizioni di conferma è, in linea di principio, di tre ore. Tuttavia, nel caso di commissari designati con portafogli particolarmente grandi o complessi che coinvolgono più di una commissione, la Conferenza dei presidenti di commissione può raccomandare che la durata prevista dell'audizione di conferma possa arrivare a quattro ore. La durata raccomandata dell'audizione di conferma tiene debitamente conto del numero di commissioni invitate, in modo da consentire a ciascuno dei rispettivi presidenti di sottoporre una domanda.
7. I commissari designati sono invitati a formulare una dichiarazione orale di apertura di durata non superiore a quindici minuti. L'essenziale del tempo di parola è assegnato ai gruppi politici, conformemente all'articolo 178, che si applica mutatis mutandis. Il tempo di parola assegnato a un gruppo politico è considerato un blocco unico, fatta salva la necessità di mantenere un formato unico armonizzato per ogni singola audizione di conferma. Spetta al gruppo politico ripartire il tempo assegnato fra i suoi deputati che partecipano all'audizione. Il tempo di parola assegnato ai deputati non iscritti non è considerato un blocco unico. Al commissario designato è concesso, in media, un tempo di risposta doppio rispetto a quello previsto per la domanda. La gestione delle audizioni di conferma mira a sviluppare un dialogo politico pluralistico tra il commissario designato e i deputati. Prima della fine dell'audizione di conferma i commissari designati hanno la possibilità di formulare una breve dichiarazione conclusiva.
8. La trasmissione audiovisiva in diretta delle audizioni di conferma è messa a disposizione del pubblico a titolo gratuito. Una registrazione delle audizioni di conferma, corredata di indice, è messa a disposizione del pubblico entro ventiquattro ore.
Articolo 5 : Valutazione
1. Dopo l'audizione di conferma, il presidente e i coordinatori si riuniscono senza indugio per procedere alla valutazione dei singoli commissari designati. Tali riunioni si tengono a porte chiuse. I presidenti delle commissioni invitate sono invitati a partecipare alle riunioni di valutazione. I coordinatori della commissione competente sono invitati a dichiarare se, in base alle loro rispettive opinioni, i commissari designati sono idonei a far parte del collegio e a svolgere i compiti specifici che sono stati loro assegnati. La Conferenza dei presidenti di commissione elabora un modello di formulario per facilitare la valutazione.
2. Nel caso in cui un commissario designato sia sentito da due o più commissioni nel quadro di un’audizione congiunta, il presidente e i coordinatori delle commissioni interessate agiscono congiuntamente durante l'intera procedura, anche tenendo riunioni di valutazione congiunte.
3. È prevista un'unica lettera di valutazione per ciascun commissario designato. I pareri delle commissioni invitate, approvati dai coordinatori che rappresentano la maggioranza semplice dei membri della commissione appartenenti a un gruppo politico, sono allegati alla lettera di valutazione.
4. I seguenti principi si applicano alla valutazione dei coordinatori:
(a) se i coordinatori approvano all'unanimità il commissario designato, il presidente presenta una lettera di approvazione per loro conto;
(b) se i coordinatori respingono all'unanimità il commissario designato, il presidente presenta una lettera di reiezione per loro conto;
(c) se i coordinatori che approvano il commissario designato rappresentano almeno due terzi dei membri della commissione appartenenti a un gruppo politico, il presidente presenta una lettera per loro conto in cui dichiara che un'ampia maggioranza approva il commissario designato. Su richiesta, in tale lettera è fatto riferimento ai punti di vista della minoranza;
(d) qualora non possa essere raggiunta una maggioranza di almeno due terzi dei membri della commissione appartenenti a un gruppo politico per approvare il candidato, i coordinatori possono richiedere:
– informazioni complementari mediante ulteriori domande scritte, il cui numero non supera il numero di domande scritte inizialmente sottoposte al commissario designato, e/o
– la ripresa dell'audizione di conferma per una durata di un'ora e mezza, previa approvazione della Conferenza dei presidenti.
Ai fini del primo comma, primo trattino, non sono autorizzati sottoquesiti e le commissioni invitate non hanno facoltà di sottoporre ulteriori domande scritte.
Nell'ambito della valutazione di un commissario designato è possibile richiedere una sola serie di ulteriori domande scritte e una sola ripresa dell'audizione di conferma.
Le ulteriori domande scritte e le risposte del commissario designato sono pubblicate sul sito internet del Parlamento;
(e) se, in seguito all'applicazione della lettera d), i coordinatori che approvano il commissario designato rappresentano almeno due terzi dei membri della commissione appartenenti a un gruppo politico, il presidente presenta una lettera per loro conto in cui dichiara che un'ampia maggioranza approva il commissario designato. Su richiesta, in tale lettera è fatto riferimento ai punti di vista della minoranza;
(f) se, in seguito all'applicazione della lettera d), i coordinatori che approvano il commissario designato continuano a non rappresentare almeno due terzi dei membri della commissione appartenenti a un gruppo politico, il presidente convoca una riunione di commissione e pone in votazione le due domande di cui al paragrafo 1. Il presidente trasmette una lettera nella quale figura la valutazione della commissione.
5. Le lettere di valutazione delle commissioni sono trasmesse entro ventiquattro ore dal termine della procedura di valutazione. Le lettere sono esaminate dalla Conferenza dei presidenti di commissione e successivamente trasmesse alla Conferenza dei presidenti. Salvo che decida di chiedere ulteriori informazioni, la Conferenza dei presidenti, previo scambio di opinioni, dichiara chiuse le audizioni di conferma e autorizza la pubblicazione di tutte le lettere di valutazione.
Articolo 6 : Presentazione del collegio
1. Il Presidente eletto è invitato a presentare il collegio dei commissari e il suo programma in occasione di una seduta del Parlamento cui sono invitati il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente del Consiglio. La presentazione è seguita da una discussione. A conclusione della discussione, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una proposta di risoluzione. Si applica l'articolo 136, paragrafi da 3 a 8.
2. Dopo la votazione sulla proposta di risoluzione, il Parlamento vota sull'opportunità o meno di approvare la nomina, quale organo, del Presidente eletto e dei commissari designati. Il Parlamento delibera a maggioranza dei voti espressi, per appello nominale. Può aggiornare la votazione alla seduta successiva.
Articolo 7 : Monitoraggio degli impegni assunti durante le audizioni di conferma
Gli impegni assunti e le priorità enunciate dai commissari designati durante le audizioni di conferma sono oggetto di esame, nel corso dell'intero mandato, da parte della commissione competente, nel contesto del dialogo annuale strutturato con la Commissione avviato conformemente all'allegato IV, paragrafo 1, dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea.
Parte II – Modifica sostanziale delle competenze o mutamento, nel corso del suo mandato, della composizione del Collegio dei Commissari
Articolo 8 : Vacanza
In caso di vacanza per dimissioni volontarie o d'ufficio ovvero di decesso, il Parlamento invita senza indugio il commissario designato a partecipare ad un'audizione di conferma alle stesse condizioni definite nella Parte I.
Articolo 9 : Adesione di un nuovo Stato membro
In caso di adesione di un nuovo Stato membro, il Parlamento invita il commissario designato a partecipare a un'audizione di conferma alle stesse condizioni definite nella Parte I.
Articolo 10 : Modifica sostanziale delle competenze
In caso di modifica sostanziale delle competenze durante il mandato della Commissione, i commissari interessati sono invitati a partecipare a un'audizione di conferma alle stesse condizioni stabilite nella Parte I prima di assumere il nuovo incarico.
Articolo 11 : Votazione in Aula
In deroga alla procedura di cui all'articolo 129, paragrafo 7, quando la votazione in Aula riguarda la nomina di un unico commissario il voto avviene a scrutinio segreto.