TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 1 : DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 4 : Durata del mandato
1. L'inizio e il termine del mandato sono determinati a norma degli articoli 5 e 13 dell'Atto del 20 settembre 1976.
2. I deputati dimissionari comunicano al Presidente le loro dimissioni e la data a partire dalla quale queste decorrono. Tale data non deve eccedere i tre mesi dalla comunicazione. Detta comunicazione assume la forma di un verbale redatto alla presenza del Segretario generale, o di un suo rappresentante, firmato da questi e dal deputato interessato e immediatamente presentato alla commissione competente che lo iscrive all'ordine del giorno della prima riunione successiva al ricevimento del suddetto documento.
Qualora la commissione competente ritenga che le dimissioni siano conformi all'Atto del 20 settembre 1976, viene constatata una vacanza con effetto a partire dalla data indicata dal deputato dimissionario nel verbale delle dimissioni e il Presidente ne informa il Parlamento.
Qualora la commissione competente ritenga che le dimissioni non rispettino l'Atto del 20 settembre 1976, essa propone al Parlamento di non constatare la vacanza.
3. Qualora non sia prevista una riunione della commissione competente prima della tornata successiva, il relatore della commissione competente esamina senza indugio ogni dimissione debitamente notificata. Qualora un ritardo nell'esame della notifica possa produrre effetti pregiudizievoli, il relatore deferisce la questione al presidente della commissione affinché questi, conformemente al disposto del paragrafo 2:
– informi il Presidente del Parlamento, a nome della commissione, che la vacanza può essere constatata, oppure
– convochi una riunione straordinaria della commissione per esaminare problemi particolari rilevati dal relatore.
4. Qualora le autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione europea o il deputato interessato notifichino al Presidente una nomina o un'elezione a funzioni incompatibili con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 o 2, dell'Atto del 20 settembre 1976, il Presidente ne informa il Parlamento, che constata la vacanza a decorrere dalla data dell'incompatibilità.
Qualora le autorità competenti degli Stati membri notifichino al Presidente la fine del mandato di un deputato al Parlamento europeo a causa di un'ulteriore incompatibilità stabilita dalla legislazione vigente nello Stato membro in questione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'Atto del 20 settembre 1976 o a causa della revoca del mandato del deputato a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, dello stesso Atto, il Presidente informa il Parlamento che il mandato è terminato alla data comunicata dalle autorità competenti dello Stato membro. Qualora tale data non sia comunicata, la data di cessazione del mandato è la data della comunicazione dello Stato membro.
5. Qualora le autorità degli Stati membri o dell'Unione europea informino il Presidente di una missione che intendono affidare a un deputato, il Presidente deferisce alla commissione competente l'esame della compatibilità della missione prevista con l'Atto del 20 settembre 1976. Egli informa il Parlamento, il deputato in questione e le autorità interessate in merito alle conclusioni della commissione.
6. Quando il Parlamento constata la vacanza, il Presidente ne informa lo Stato membro interessato e lo invita ad assegnare il seggio senza indugio.
7. Nel caso in cui l'accettazione del mandato o la rinuncia allo stesso appaiano inficiate da inesattezze materiali o da vizi di consenso, il Parlamento può dichiarare non valido il mandato esaminato ovvero può rifiutare la constatazione della vacanza.