TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 1 : DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 5 : Privilegi e immunità
1. I deputati beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
2. Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni. L'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri.
3. Un lasciapassare dell'Unione europea che assicuri a un deputato la libera circolazione negli Stati membri e negli altri paesi che lo riconoscono come un documento di viaggio valido è rilasciato dall'Unione europea a un deputato su sua richiesta e a condizione che il Presidente del Parlamento lo autorizzi.
4. Ai fini dell'esercizio delle loro funzioni parlamentari, tutti i deputati hanno il diritto di partecipare attivamente ai lavori delle commissioni e delle delegazioni parlamentari in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
5. I deputati hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti in possesso del Parlamento o di una commissione, salvo i documenti e i conteggi personali la cui consultazione è consentita solo ai deputati interessati. Le deroghe a questo principio riguardanti il trattamento dei documenti cui può essere negato l'accesso al pubblico a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio
(1) sono disciplinate dall'articolo 227.
Col consenso dell'Ufficio di presidenza, mediante decisione motivata, può essere rifiutato a un deputato l'accesso a un documento del Parlamento ove l'Ufficio di presidenza, sentito l'interessato, giunga alla conclusione che tale accesso nuocerebbe in modo inaccettabile agli interessi istituzionali del Parlamento o all'interesse pubblico e che la richiesta del deputato è motivata da ragioni private e personali. Entro un mese dalla notifica della decisione il deputato può presentare contro di essa un ricorso scritto. Per essere ricevibili, i ricorsi scritti devono essere motivati. La decisione in merito a tale ricorso è adottata dal Parlamento, senza discussione, durante la tornata successiva alla presentazione del ricorso.
L'accesso alle informazioni confidenziali è soggetto alle norme stabilite negli accordi interistituzionali conclusi dal Parlamento riguardanti il trattamento delle informazioni confidenziali
(2) e alle norme interne per la loro attuazione adottate dagli organi competenti del Parlamento
(3).
Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).
Accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa (GU C 298 del 30.11.2002, pag. 1). Accordo quadro del 20 ottobre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2010/1120/oj). Accordo interistituzionale, del 12 marzo 2014, tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie diverse da quelle che rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune (GU C 95 dell'1.4.2014, pag. 1).
Decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2002 sull'attuazione dell'accordo interistituzionale riguardante l'accesso del Parlamento europeo a informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa (GU C 298 del 30.11.2002, pag. 4). Decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo, del 15 aprile 2013, sulla regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo (GU C 96 dell'1.4.2014, pag. 1).