TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 1 : PROCEDURE LEGISLATIVE - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 43 : Esame del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
1. Durante l'esame di una proposta di atto legislativo il Parlamento verifica con particolare attenzione se essa rispetti i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
2. Solo la commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà può presentare raccomandazioni alla commissione competente per il merito su una proposta di atto legislativo.
3. Tranne che nei casi urgenti di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, la commissione competente non procede alla votazione finale prima della scadenza del termine di otto settimane previsto all'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
4. Se un parlamento nazionale invia al Presidente un parere motivato in conformità dell'articolo 3 del protocollo n. 1, tale documento è deferito alla commissione competente per il merito e trasmesso, per conoscenza, alla commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà.
5. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo n. 2, o un quarto qualora si tratti di una proposta di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento non prende alcuna decisione finché l'autore della proposta non abbia dichiarato come intende procedere.
6. Qualora, secondo la procedura legislativa ordinaria, i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo n. 2, la commissione competente per il merito, previo esame dei pareri motivati dei parlamenti nazionali e della Commissione, e avendo ascoltato le osservazioni della commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà, può raccomandare al Parlamento di respingere la proposta per violazione del principio di sussidiarietà o sottoporre al Parlamento qualsiasi altra raccomandazione che può contenere suggerimenti di modifiche in relazione al rispetto di detto principio. Il parere della commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà è allegato a detta raccomandazione.
La raccomandazione è presentata al Parlamento per discussione e votazione. Se una raccomandazione di reiezione della proposta è approvata a maggioranza dei voti espressi, il Presidente dichiara conclusa la procedura. Se il Parlamento non respinge la proposta, la procedura prosegue tenendo conto delle raccomandazioni approvate dal Parlamento.