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Regolamento del Parlamento europeo
10a legislatura - luglio 2024
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 1 : PROCEDURE LEGISLATIVE - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 47 : Richieste alla Commissione di presentare proposte

1.   Il Parlamento può chiedere alla Commissione di presentargli, per l'adozione di nuovi atti o la modifica di atti esistenti, ogni adeguata proposta ai sensi dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine il Parlamento approva una risoluzione sulla base di una relazione di iniziativa della commissione competente, elaborata a norma dell'articolo 55. La risoluzione deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento nella votazione finale. Il Parlamento può stabilire contestualmente un termine per la presentazione di tale proposta.

La risoluzione del Parlamento indica la pertinente base giuridica della proposta.

Il Parlamento esamina le eventuali implicazioni finanziarie della proposta.

2.   Ogni deputato può presentare una proposta di atto dell'Unione nel quadro del diritto di iniziativa del Parlamento a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La proposta può essere presentata congiuntamente da un numero massimo di dieci deputati. Essa indica la base giuridica su cui è fondata e può essere corredata di una motivazione di non oltre 150 parole.

La proposta è presentata al Presidente che verifica se sono soddisfatti i requisiti giuridici. Il Presidente può deferire la proposta alla commissione competente per gli affari giuridici per un parere, che è formulato senza indebito ritardo, circa l’adeguatezza della base giuridica. Se il Presidente ritiene che la proposta sia ammissibile, ne dà comunicazione in Aula e la deferisce per esame alla commissione competente per il merito.

Prima del deferimento alla commissione competente per il merito, la proposta è tradotta nelle lingue ufficiali che il presidente della commissione competente ritiene necessarie ai fini di un esame sommario.

La commissione competente per il merito decide in merito al seguito da dare alla proposta entro tre mesi dal deferimento e dopo aver dato agli autori della proposta la possibilità di rivolgersi alla commissione.

Il nome degli autori della proposta viene indicato nel titolo della relazione.

Se la commissione competente per il merito ha deciso di elaborare una relazione d'iniziativa sulla proposta in conformità dell'articolo 55 e il Presidente non ha deferito la proposta alla commissione competente per gli affari giuridici per un parere sull'adeguatezza della base giuridica, la commissione competente per il merito chiede alla suddetta commissione tale parere, che è formulato senza indebito ritardo.

3.   Anche la commissione competente per il merito può presentare tale proposta di propria iniziativa. Essa chiede alla commissione competente per gli affari giuridici un parere sull'adeguatezza della base giuridica, che è formulato senza indebito ritardo.

4.   La commissione competente per le questioni di bilancio può formulare un parere sulle potenziali incidenze finanziarie della proposta destinato alla commissione competente per il merito. Essa formula tale parere su richiesta della commissione competente per il merito. Tale parere è formulato senza indebito ritardo.

5.   La risoluzione del Parlamento è corredata di raccomandazioni riguardanti il contenuto della proposta richiesta.

6.   La risoluzione del Parlamento è portata all'attenzione del Consiglio e della Commissione ai fini della sua eventuale inclusione nella dichiarazione comune sulla programmazione interistituzionale annuale di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

7.   La commissione competente per il merito segue l'avanzamento di ogni atto giuridico dell'Unione proposto a seguito di una richiesta specifica del Parlamento.

Dopo la scadenza del termine di tre mesi di cui al punto 16, terzo comma, dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea e al punto 10 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", la Commissione può essere invitata a rilasciare una dichiarazione in Aula, a norma dell'articolo 136 del regolamento, per informare il Parlamento in merito al seguito che intende dare.

Qualora tale dichiarazione non sia iscritta all'ordine del giorno della prima o della seconda tornata successiva alla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente paragrafo, la commissione competente per il merito invita il commissario competente a fornire le informazioni di cui al secondo comma del presente paragrafo durante una delle sue successive riunioni.

8.   La Conferenza dei presidenti di commissione controlla e comunica regolarmente alla Conferenza dei presidenti se la Commissione rispetta il punto 16, terzo comma, dell'accordo quadro e il punto 10 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", secondo cui la Commissione deve rispondere alle richieste di presentare proposte entro tre mesi, adottando una comunicazione specifica che indichi il seguito che intende dare.

Ultimo aggiornamento: 12 luglio 2024Note legali - Informativa sulla privacy