TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 3 : PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
SEZIONE 2 - SECONDA LETTURA
Articolo 66 : Procedura in sede di commissione competente
1. La posizione del Consiglio è iscritta come punto prioritario all'ordine del giorno della prima riunione della commissione competente per il merito successiva alla data della sua comunicazione. Il Consiglio può essere invitato a presentare la sua posizione.
2. A meno che la commissione responsabile non decida altrimenti, per la seconda lettura il relatore resta lo stesso della prima.
3. Si applicano alle deliberazioni della commissione competente le disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafi 2 e 3, relative alla ricevibilità degli emendamenti alla posizione del Consiglio; solo i membri titolari e i sostituti permanenti di tale commissione possono presentare proposte di reiezione o emendamenti. La commissione decide a maggioranza dei voti espressi.
4. La commissione competente presenta una raccomandazione per la seconda lettura che propone di approvare, emendare o respingere la posizione adottata dal Consiglio. Nella raccomandazione figura una breve motivazione della decisione proposta.
5. Gli articoli 51, 52, 57 e 204 non si applicano alla seconda lettura.