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Regolamento del Parlamento europeo
10a legislatura - luglio 2024
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 6 : PROCEDURA DI BILANCIO

Articolo 97 : Conciliazione di bilancio

1.   Il Presidente convoca il Comitato di conciliazione in conformità dell'articolo 314, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2.   La delegazione che rappresenta il Parlamento alle riunioni del Comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio è composta da un numero di membri pari a quello dei membri della delegazione del Consiglio.

3.   I membri della delegazione che rappresenta il Parlamento alle riunioni del Comitato di conciliazione sono nominati annualmente dai gruppi politici prima che il Parlamento voti la posizione del Consiglio, preferibilmente tra i membri della commissione competente per le questioni di bilancio e altre commissioni interessate. La delegazione è guidata dal Presidente del Parlamento. Il Presidente può delegare tale ruolo a un vicepresidente con esperienza in materia di bilancio o al presidente della commissione competente per le questioni di bilancio.

4.   Si applica l'articolo 78, paragrafi 2, 4, 5, 7 e 8.

5.   Qualora in seno al Comitato di conciliazione si raggiunga l'accordo su un progetto comune, la questione è iscritta all'ordine del giorno di una seduta del Parlamento da tenersi nei 14 giorni successivi alla data di tale accordo. Il progetto comune è messo a disposizione dei deputati. Si applica l'articolo 79, paragrafi 2 e 3.

6.   Il progetto comune nel suo insieme forma oggetto di una votazione unica. La votazione si svolge per appello nominale. Il progetto comune si considera approvato a meno che la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento lo respinga.

7.   Se il Parlamento approva il progetto comune mentre il Consiglio lo respinge, la commissione competente può presentare per conferma tutti gli emendamenti del Parlamento alla posizione del Consiglio o parte di essi, in conformità dell'articolo 314, paragrafo 7, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il voto di conferma è iscritto all’ordine del giorno di una seduta entro 14 giorni dalla data di comunicazione della reiezione del testo comune da parte del Consiglio.

Gli emendamenti sono considerati confermati qualora siano approvati dalla maggioranza dei membri che compongono il Parlamento e dai tre quinti dei voti espressi.

Ultimo aggiornamento: 12 luglio 2024Note legali - Informativa sulla privacy