Articolo 122 : Consultazione e informazione del Parlamento nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune
1. Quando il Parlamento è consultato a norma dell'articolo 36 del trattato sull'Unione europea, la questione è deferita alla commissione competente, la quale può elaborare progetti di raccomandazioni a norma dell'articolo 121 del presente regolamento.
2. Le commissioni interessate si adoperano affinché il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza trasmetta loro regolarmente e tempestivamente informazioni sull'evoluzione e sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, sui costi previsti per ogni decisione adottata in tale ambito che abbia un'incidenza finanziaria nonché su qualsiasi altro aspetto finanziario relativo all'attuazione di azioni rientranti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. In via eccezionale, su richiesta del vicepresidente/alto rappresentante, una commissione competente può decidere di riunirsi a porte chiuse.
3. Due volte l'anno si tiene una discussione sul documento consultivo elaborato dal vicepresidente/alto rappresentante in merito ai principali aspetti e alle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune, comprese la politica di sicurezza e di difesa comune e le implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. Si applicano le procedure definite all'articolo 136.
4. Il vicepresidente/alto rappresentante è invitato a tutte le discussioni in Aula che riguardano la politica estera, di sicurezza o di difesa.