Articolo 125 : Diritto di accesso del pubblico ai documenti
1. Qualsiasi cittadino dell'Unione europea e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento, a norma dell'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale accesso ai documenti del Parlamento è effettuato secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel regolamento (CE) n. 1049/2001.
Nella misura del possibile, l'accesso ai documenti del Parlamento è parimenti consentito ad altre persone fisiche o giuridiche.
2. Ai fini dell'accesso ai documenti, l'espressione "documenti del Parlamento" sta ad indicare qualsiasi contenuto informativo ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001 che sia stato elaborato o ricevuto dai titolari di cariche del Parlamento ai sensi del titolo I, capitolo 2, dagli organi del Parlamento, dalle commissioni o delegazioni interparlamentari o dal Segretariato del Parlamento.
In conformità dell'articolo 4 dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, i documenti elaborati da singoli deputati o gruppi politici sono documenti del Parlamento ai fini dell'accesso ai documenti solo se sono presentati a norma del presente regolamento.
L'Ufficio di presidenza stabilisce norme volte ad assicurare che tutti i documenti del Parlamento siano registrati.
3. Il Parlamento istituisce un sito internet del registro pubblico dei documenti del Parlamento. I documenti legislativi e alcune altre categorie di documenti sono resi direttamente accessibili, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001, attraverso il sito internet del registro pubblico del Parlamento. Riferimenti ad altri documenti del Parlamento sono inseriti, per quanto possibile, nel sito internet del registro pubblico del Parlamento.
Le categorie di documenti direttamente accessibili mediante il sito internet del registro pubblico del Parlamento sono indicate in un elenco adottato dall'Ufficio di presidenza e pubblicato sul sito internet del registro pubblico del Parlamento. Tale elenco non limita il diritto d'accesso ai documenti che non rientrano nelle categorie elencate; tali documenti possono essere resi accessibili su richiesta scritta in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001.
L'Ufficio di presidenza adotta norme per l'accesso ai documenti, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001, che sono pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. L'Ufficio di presidenza designa gli organi incaricati del trattamento delle domande iniziali (articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001) e dell'adozione delle decisioni relative alle domande di conferma (articolo 8 di detto regolamento) e alle domande di accesso a documenti sensibili (articolo 9 dello stesso).
5. Uno dei vicepresidenti è responsabile della supervisione del trattamento delle domande di accesso ai documenti.
6. L'Ufficio di presidenza adotta la relazione annuale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001.
7. La commissione competente del Parlamento verifica periodicamente la trasparenza delle attività del Parlamento e presenta in Aula una relazione contenente le sue conclusioni e raccomandazioni.
Inoltre, la commissione competente può esaminare e valutare le relazioni adottate dalle altre istituzioni e agenzie a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1049/2001.
8. La Conferenza dei presidenti nomina i rappresentanti del Parlamento al comitato interistituzionale istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001.