TITOLO V : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI E RESPONSABILITÀ POLITICA
CAPITOLO 2 : DICHIARAZIONI
Articolo 138 : Dichiarazioni che illustrano il ricorso all'articolo 122 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea come base giuridica
1. Qualora la Commissione preveda di approvare una proposta di atto giuridico sulla base dell'articolo 122 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Presidente invita il Presidente della Commissione a rilasciare una dichiarazione dinanzi al Parlamento che illustri i motivi della scelta di tale base giuridica e delinei i principali obiettivi ed elementi della proposta. La dichiarazione è resa prima dell'adozione formale della proposta da parte della Commissione. In assenza di ciò, la dichiarazione è iscritta nel progetto di ordine del giorno della prima tornata successiva all'approvazione della proposta da parte della Commissione, a meno che la Conferenza dei presidenti decida altrimenti. La Conferenza dei presidenti decide se la dichiarazione debba essere seguita da una discussione. L'articolo 136, paragrafi da 2 a 8, concernente la presentazione e la votazione di proposte di risoluzione, si applica
mutatis mutandis.
Ove tale dichiarazione non sia iscritta all'ordine del giorno della prima tornata successiva all'approvazione della proposta di cui al primo comma, la commissione competente per il merito invita il commissario responsabile a fornire le informazioni di cui al primo comma durante una delle sue successive riunioni.
2. Il Presidente deferisce la proposta alla commissione competente per le questioni giuridiche affinché quest'ultima verifichi l'adeguatezza della base giuridica. Qualora decida di contestare la validità o l'adeguatezza della base giuridica, tale commissione riferisce le sue conclusioni al Parlamento, se necessario oralmente. Si applica l'articolo 155, paragrafi da 3 a 5.
3. Qualora una proposta di atto giuridico sulla base dell'articolo 122 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea possa avere un’incidenza rilevante sul bilancio dell'Unione, il Parlamento chiede l'avvio della procedura di controllo di bilancio stabilita nella dichiarazione comune del
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 16 dicembre 2020
(1).
La delegazione del Parlamento al comitato misto stabilito nella dichiarazione comune di cui al primo comma è composta da un membro della propria commissione competente per le questioni di bilancio per ciascun gruppo politico e da un membro di ogni commissione competente per il merito.
4. Non prima di tre mesi dall'entrata in vigore dell'atto giuridico basato sull'articolo 122 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successivamente a intervalli appropriati, il Presidente invita il commissario competente a rendere una dichiarazione al Parlamento in merito all'attuazione dell'atto giuridico in questione e alla necessità di mantenerne le disposizioni alla luce dei requisiti dei trattati. La procedura di cui al paragrafo 1 si applica
mutatis mutandis.
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 16 dicembre 2020, sul controllo di bilancio delle nuove proposte basate sull’articolo 122 TFUE che potrebbero avere incidenze rilevanti sul bilancio dell’Unione (GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 5).