TITOLO V : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI E RESPONSABILITÀ POLITICA
CAPITOLO 3 : AUDIZIONI SPECIALI DI CONTROLLO E INTERROGAZIONI PARLAMENTARI
Articolo 141 : Audizioni speciali di controllo
1. Al fine di sottoporre a un'interrogazione uno o più commissari, su una questione avente grande rilevanza politica, la Conferenza dei presidenti può, su proposta del Presidente, di una commissione, di un numero di deputati o di un gruppo o gruppi politici pari almeno alla soglia media, convocare un'audizione speciale di controllo con breve preavviso.
2. La Conferenza dei presidenti stabilisce il numero di deputati da nominare per una determinata audizione speciale di controllo da parte dei gruppi politici e dei deputati non iscritti. Se del caso, i gruppi politici garantiscono che le commissioni interessate siano debitamente rappresentate.
3. Un'audizione speciale di controllo è presieduta dal Presidente o, per delega, da uno dei vicepresidenti. Essa è interamente pubblica, salvo decisione contraria della Conferenza dei presidenti.
4. Il tempo di parola assegnato a un gruppo politico è considerato un blocco unico. Ciascun gruppo politico ripartisce il tempo di parola nell'ambito del proprio blocco tra i suoi membri che partecipano all'audizione. Il tempo di parola assegnato ai deputati non iscritti non è considerato un blocco unico.
5. A seguito della conclusione dell'audizione speciale di controllo, il suo presidente può presentare alla Conferenza dei presidenti raccomandazioni scritte a nome dei deputati che hanno partecipato all'audizione.