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Regolamento del Parlamento europeo
10a legislatura - luglio 2024
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO V : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI E RESPONSABILITÀ POLITICA
CAPITOLO 3 : AUDIZIONI SPECIALI DI CONTROLLO E INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

Articolo 143 : Tempo riservato alle interrogazioni

1.   Il tempo riservato alle interrogazioni a uno o più Commissari può svolgersi in ciascuna tornata per una durata massima di circa novanta minuti su una o più tematiche decise precedentemente dalla Conferenza dei presidenti, al più tardi il giovedì precedente la tornata in questione. I Commissari invitati dalla Conferenza dei presidenti a partecipare al tempo riservato alle interrogazioni hanno un portafoglio attinente alla tematica o alle tematiche su cui vertono le interrogazioni loro rivolte.

2.   Come regola generale, una volta per tornata, è organizzata una sessione speciale di controllo, con il Presidente della Commissione o con commissari selezionati, senza alcun argomento prestabilito.

3.   Il tempo riservato alle interrogazioni può prevedere altresì, nei termini previsti al paragrafo 1, interrogazioni destinate al Presidente del Consiglio europeo, alla Presidenza del Consiglio, al Presidente della Commissione, all'intero collegio dei Commissari o a categorie specifiche di Commissari, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Presidente dell'Eurogruppo e ad altri pertinenti rappresentanti delle istituzioni e degli organismi dell'Unione.

4.   Il tempo riservato alle interrogazioni non è preventivamente ripartito in modo specifico. Il Presidente assicura, per quanto possibile, che ai deputati di tendenze politiche diverse e di Stati membri diversi sia data l'opportunità di rivolgere interrogazioni a turno.

5.   Il deputato dispone di un minuto per formulare l'interrogazione e la persona cui è destinata l'interrogazione di due minuti per rispondere. Il deputato può rivolgere un'interrogazione supplementare della durata massima di 30 secondi che abbia attinenza diretta con l'interrogazione principale. La persona cui è destinata l'interrogazione dispone di due minuti per la risposta supplementare.

6.   Le interrogazioni e le interrogazioni supplementari devono avere attinenza diretta con la tematica decisa a norma del paragrafo 1. Il Presidente può decidere in merito alla loro ricevibilità.

7.   I deputati non dispongono di seggi preassegnati e sono incoraggiati a sedersi nella parte anteriore dell'Aula.

Ultimo aggiornamento: 12 luglio 2024Note legali - Informativa sulla privacy