CAPITOLO 3 : DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
Articolo 173 : Accesso all'aula
1. Nessuna persona estranea può accedere all'aula, eccezion fatta per i deputati, i membri della Commissione e del Consiglio, il Segretario generale del Parlamento, i membri del personale chiamati a prestarvi servizio e le persone invitate dal Presidente.
2. Sono ammesse nelle tribune soltanto le persone munite di una tessera regolarmente rilasciata a questo scopo dal Presidente o dal Segretario generale del Parlamento.
3. Il pubblico ammesso nelle tribune deve stare seduto e in silenzio. Chiunque manifesti approvazione o disapprovazione è immediatamente espulso dai commessi.