1. Fatte salve le condizioni addizionali di cui all'articolo 55, paragrafo 4, concernenti le relazioni di iniziativa e all'articolo 69, paragrafo 2, concernenti gli emendamenti alla posizione del Consiglio, un emendamento non è ricevibile se:
(a) il suo contenuto non ha alcun rapporto diretto con il testo che tende a modificare;
(b) tende a sopprimere o sostituire la totalità di un testo;
(c) tende a modificare più di uno degli articoli o dei paragrafi del testo cui si riferisce, a meno che non si tratti di emendamenti di compromesso o di emendamenti volti ad apportare modifiche identiche a una particolare formulazione che ricorra in tutto il testo;
(d) tende a modificare una proposta di codificazione del diritto dell'Unione. Tuttavia, l'articolo 112, paragrafo 3, secondo comma, si applica
mutatis mutandis;
(e) tende a modificare le parti di una proposta che comporta una rifusione della legislazione dell'Unione che rimangono invariate in tale proposta. Tuttavia, l'articolo 113, paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 113, paragrafo 3, terzo comma, si applicano
mutatis mutandis;
(f) tende unicamente ad assicurare la correttezza linguistica o la coerenza terminologica del testo nella lingua in cui l'emendamento è presentato. In tal caso il Presidente ricerca con gli interessati una soluzione linguistica adeguata.
2. Il Presidente decide in ordine alla ricevibilità degli emendamenti.
La decisione del Presidente a norma del paragrafo 2 sulla ricevibilità degli emendamenti non è presa sulla sola base delle disposizioni del paragrafo 1, bensì sulla base delle disposizioni del regolamento in generale.
3. Un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una proposta di risoluzione volta a sostituire una proposta di risoluzione non legislativa inserita in una relazione di commissione.
In tal caso, il gruppo o i deputati interessati non possono presentare emendamenti alla proposta di risoluzione della commissione competente. La proposta di risoluzione alternativa non può essere più lunga di quella della commissione competente ed è presentata in Aula per un'unica votazione senza emendamenti.
L'articolo 136, paragrafi 4 e 5, concernente le proposte di risoluzione comune si applica
mutatis mutandis.
4. Con l'accordo del Presidente, possono essere posti in votazione in via eccezionale emendamenti presentati dopo la chiusura del termine di presentazione, se si tratta di emendamenti di compromesso o qualora si presentino problemi tecnici. Il Presidente decide in ordine alla ricevibilità di tali emendamenti. Il Presidente deve ottenere il consenso del Parlamento per porre in votazione tali emendamenti.
Riguardo alla ricevibilità degli emendamenti di compromesso possono essere applicati i seguenti criteri generali di ricevibilità:
– in linea di massima, gli emendamenti di compromesso si riferiscono a parti del testo sulle quali sono stati presentati emendamenti prima del termine per la loro presentazione;
– in linea di massima, gli emendamenti di compromesso sono presentati dai gruppi politici che rappresentano una maggioranza in Parlamento, dai presidenti o dai relatori delle commissioni interessate o dagli autori di altri emendamenti;
– in linea di massima, gli emendamenti di compromesso comportano il ritiro di altri emendamenti sullo stesso punto.
Solo il Presidente può proporre che vengano presi in considerazione emendamenti di compromesso. Per porre in votazione l'emendamento, il Presidente deve ottenere il consenso del Parlamento chiedendo a tal fine se vi sono obiezioni nei confronti della votazione di un emendamento di compromesso. Nel caso in cui vi siano obiezioni, il Parlamento decide a maggioranza dei voti espressi.