CAPITOLO 5 : NUMERO LEGALE, EMENDAMENTI E VOTAZIONI
Articolo 191 : Selezione in commissione degli emendamenti presentati per la votazione in Aula
Qualora gli emendamenti o le richieste di votazione distinta o per parti separate concernenti un testo presentato da una commissione che dovrà essere esaminato in Aula siano più di cinquanta, il Presidente, dopo aver consultato il presidente di tale commissione, può chiedere a quest'ultima di riunirsi per votare ciascuno di detti emendamenti o richieste. Gli emendamenti o le richieste di votazione distinta o per parti separate che in questa fase non ricevano il voto favorevole di almeno un terzo dei deputati che compongono la commissione non sono posti in votazione in Aula.