1. Per le nomine, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 219, paragrafo 2, primo comma, la votazione ha luogo a scrutinio segreto.
Entrano nel calcolo dei voti espressi solamente le schede recanti i nomi di candidati di cui è stata presentata la candidatura.
2. La votazione ha inoltre luogo a scrutinio segreto nel caso in cui un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia alta ne faccia richiesta. Tale richiesta deve essere presentata prima dell'inizio della votazione.
3. Una richiesta di votazione a scrutinio segreto ha la precedenza rispetto a una richiesta di votazione per appello nominale.
4. Lo spoglio delle schede per ogni scrutinio segreto è effettuato da due a otto scrutatori estratti a sorte tra i deputati, salvo in caso di votazione elettronica.
Per le votazioni di cui al paragrafo 1 i candidati non possono essere scrutatori.
I nomi dei deputati che hanno partecipato a una votazione a scrutinio segreto sono pubblicati nel processo verbale della seduta nel corso della quale la votazione ha avuto luogo.