1. Per ogni seduta è redatto un resoconto integrale delle discussioni nella forma di un documento multilingue in cui tutti i contributi orali figurano nella lingua originale ufficiale.
2. Il Presidente, fatti salvi gli altri suoi poteri disciplinari, può far espungere dal resoconto integrale gli interventi dei deputati che non hanno preliminarmente ottenuto la parola o che continuano a parlare oltre il tempo loro assegnato.
3. Gli oratori possono apportare correzioni al testo integrale dei loro contributi orali entro cinque giorni lavorativi. Le correzioni sono trasmesse al Segretariato entro tale termine.
4. Il resoconto integrale multilingue è pubblicato come allegato alla
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e conservato negli archivi del Parlamento.
5. Su richiesta di un deputato è effettuata la traduzione di un estratto del resoconto integrale in una qualsiasi lingua ufficiale. Se necessario, la traduzione è fornita in tempi brevi.
L'articolo 210, paragrafi 2, 3 e 5, si applica
mutatis mutandis alle commissioni quando è redatto un resoconto integrale (cfr. articolo 222, paragrafo 5).