1. Le petizioni iscritte nel ruolo generale di cui all'articolo 232, paragrafo 9, e le principali decisioni in merito alla procedura di esame delle stesse sono annunciate in Aula. Tali comunicazioni sono pubblicate nel processo verbale.
2. Il titolo e la sintesi delle petizioni iscritte nel ruolo generale nonché i pareri e le principali decisioni che accompagnano l'esame della petizione sono consultabili sul portale delle petizioni disponibile sul sito internet del Parlamento.