1. Un decimo dei deputati che compongono il Parlamento può richiedere la destituzione del Mediatore qualora non risponda più alle condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni ovvero abbia commesso una colpa grave. Nel caso in cui una siffatta richiesta sia stata votata nei due mesi precedenti, una nuova richiesta può essere presentata unicamente da un quinto dei deputati che compongono il Parlamento.
2. La richiesta è trasmessa al Mediatore e alla commissione competente. Se ritiene, a maggioranza dei suoi membri, che i motivi addotti siano fondati, detta commissione presenta una relazione al Parlamento. Il Mediatore è ascoltato prima che la relazione sia posta in votazione. Il Parlamento delibera, previa discussione, a scrutinio segreto.
3. Prima di procedere alla votazione il Presidente si accerta che sia presente almeno la metà dei deputati che compongono il Parlamento.
4. In caso di voto favorevole alla destituzione del Mediatore, e qualora questi non vi abbia dato seguito, il Presidente, al più tardi entro la tornata successiva a quella della votazione, invita la Corte di giustizia, con richiesta di pronuncia sollecita, a dichiarare dimissionario il Mediatore.
Le dimissioni volontarie del Mediatore interrompono la procedura.