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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - luglio 2023
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 2 : PROCEDURE IN COMMISSIONE

Articolo 58 : Procedura con le commissioni congiunte

1.   Ove le sia sottoposto un problema di competenza sulla base dell'articolo 211, la Conferenza dei presidenti può decidere di applicare la procedura con riunioni congiunte delle commissioni e con votazione congiunta, purché:

–   la materia rilevi, in virtù dell'allegato VI, della competenza di più commissioni in modo inscindibile, e

–   la Conferenza dei presidenti sia convinta che si tratti di una questione di grande rilevanza.

2.   In tal caso i rispettivi relatori elaborano un unico progetto di relazione, che è esaminato e votato dalle commissioni interessate nel corso di riunioni congiunte tenute sotto la presidenza congiunta dei presidenti delle commissioni interessate.

In tutte le fasi della procedura, i diritti afferenti allo status di commissione competente possono essere esercitati dalle commissioni interessate solo congiuntamente. Queste ultime possono costituire gruppi di lavoro per preparare le riunioni e le votazioni.

3.   In fase di seconda lettura della procedura legislativa ordinaria, la posizione del Consiglio è esaminata nel corso di una riunione congiunta delle commissioni interessate che, in mancanza di accordo tra i presidenti di dette commissioni, si svolge il mercoledì della prima settimana di riunione di organi parlamentari successiva alla comunicazione della posizione del Consiglio al Parlamento. In mancanza di accordo in ordine alla convocazione di una ulteriore riunione, questa è convocata dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione. La raccomandazione per la seconda lettura è votata in riunione congiunta sulla base di un progetto comune elaborato dai rispettivi relatori delle commissioni interessate o, in assenza di un progetto comune, degli emendamenti presentati dalle commissioni interessate.

In fase di terza lettura della procedura legislativa ordinaria, i presidenti e i relatori delle commissioni coinvolte sono d'ufficio membri della delegazione al Comitato di conciliazione.

Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2023Note legali - Informativa sulla privacy