Articolo 162 : Discussione richiesta da un gruppo politico su tematiche di attualità
1. Il progetto di ordine del giorno di ogni tornata prevede uno o due periodi di durata non inferiore a sessanta minuti ciascuno per le discussioni su tematiche di attualità di notevole rilevanza per la politica dell'Unione europea.
2. Ciascun gruppo politico ha il diritto di proporre una tematica di attualità di sua scelta per almeno una discussione di questo tipo all'anno. La Conferenza dei presidenti garantisce, su un periodo continuativo di un anno, un'equa distribuzione dell'esercizio di detto diritto tra i gruppi politici.
3. I gruppi politici trasmettono per iscritto al Presidente la tematica di attualità di loro scelta prima che la Conferenza dei presidenti fissi il progetto definitivo di ordine del giorno. L'articolo 39, paragrafo 1, concernente i diritti, le libertà e i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e i valori sanciti all'articolo 2 del medesimo trattato deve essere pienamente rispettato.
4. La Conferenza dei presidenti stabilisce l'ora in cui ha luogo la discussione. Essa può decidere a maggioranza dei quattro quinti dei deputati che compongono il Parlamento di respingere una tematica proposta da un gruppo.
5. La discussione è introdotta da un rappresentante del gruppo politico che ha proposto la tematica di attualità. Il tempo di parola successivo a tale presentazione è ripartito a norma dell'articolo 171, paragrafi 5 e 6.
6. La discussione si conclude senza l'approvazione di una risoluzione.