TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 1 : DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 11 : Norme di comportamento concernenti l'integrità e la trasparenza
1. Il Parlamento stabilisce norme di comportamento concernenti l'integrità e la trasparenza, sotto forma di un codice di condotta, approvato a maggioranza dei suoi membri e allegato al presente regolamento
(1).
Tali norme di comportamento non possono comunque perturbare o limitare l'esercizio del mandato da parte dei deputati né dell'attività politica o di altra natura a esso connessa.
2. L'Ufficio di presidenza mette a disposizione l'infrastruttura necessaria sulla pagina online dei deputati sul sito internet del Parlamento per i deputati che intendono pubblicare un audit volontario o una conferma, secondo quanto previsto dalle disposizioni applicabili dello statuto dei deputati e dalle relative misure di attuazione, del fatto che il loro utilizzo dell'indennità per spese generali è conforme alle norme applicabili dello statuto dei deputati e delle relative misure di attuazione.
3. Il codice di condotta concernente l'integrità e la trasparenza per gli ex deputati è stabilito con decisione dell'Ufficio di presidenza.