Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2629 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da otto delle relative sottocombinazioni in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2024/2834(RSP))
Il Parlamento europeo,
– vista la decisione di esecuzione (UE) 2024/2629 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da otto delle relative sottocombinazioni in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(1),
– visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,
– viste la votazione tenutasi l'8 luglio 2024 in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione tenutasi il 3 settembre 2024 in seno al comitato di appello, durante la quale, nuovamente, non sono stati espressi pareri,
– visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(3),
– visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 13 marzo 2024 e pubblicato il 29 aprile 2024(4),
– viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati ("OGM")(5),
– visto l'articolo 115, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
A. considerando che il 7 ottobre 2022 Corteva Agriscience Belgium BV e Bayer Agriculture BV, entrambe con sede in Belgio, hanno presentato congiuntamente alla Commissione, rispettivamente per conto di Corteva Agriscience LLC e di Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti, una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e di otto delle sue sottocombinazioni ("granturco geneticamente modificato");
B. considerando che il 13 marzo 2024 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 29 aprile 2024;
C. considerando che il granturco geneticamente modificato è stato modificato per essere resistente al glufosinato, al glifosato e per la produzione di insetticidi ("tossine Bt");
Mancanza di valutazione degli erbicidi complementari
D. considerando che il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione(6) impone di valutare se le pratiche agricole previste incidono sui risultati degli endpoint studiati; che, a norma del suddetto regolamento esecutivo, ciò è particolarmente rilevante per le piante resistenti agli erbicidi;
E. considerando che la maggior parte delle colture geneticamente modificate è stata modificata geneticamente per resistere a uno o più erbicidi "complementari", i quali possono essere utilizzati in tutte le fasi della coltivazione della coltura geneticamente modificata senza che quest'ultima muoia, come invece avverrebbe per una coltura non resistente agli erbicidi; che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi(7);
F. considerando che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi vincolano gli agricoltori a un sistema di gestione delle piante infestanti che dipende in gran parte o del tutto dagli erbicidi, e questo mediante l'imposizione di un prezzo maggiorato per le sementi geneticamente modificate che può essere giustificato solo dal fatto che gli agricoltori che acquistano tali sementi irrorano anche con erbicidi complementari; che la sempre maggiore dipendenza dagli erbicidi complementari da parte delle aziende agricole che coltivano colture geneticamente modificate accelera la comparsa e la diffusione di erbe infestanti resistenti a tali erbicidi, spingendo le aziende a utilizzare gli erbicidi in misura ancora maggiore, in un circolo vizioso noto come "the herbicide treadmill" (corsa agli erbicidi);
G. considerando che gli effetti negativi derivanti da un'eccessiva dipendenza dagli erbicidi determineranno un peggioramento della salute del suolo, della qualità dell'acqua e della biodiversità superficiale e sotterranea, oltre a comportare una maggiore esposizione umana e animale, potenzialmente anche attraverso un aumento dei residui di erbicidi negli alimenti e nei mangimi;
H. considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione 1B e rientra pertanto fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(8); che l'approvazione dell'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018;
I. considerando che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione come tale; che, per contro, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l'organismo dell'Organizzazione mondiale della sanità specializzato nello studio del cancro, ha classificato il glifosato come probabile cancerogeno per l'uomo; che una serie di recenti studi scientifici sottoposti a valutazione inter pares confermano il potenziale cancerogeno del glifosato(9);
J. considerando che la valutazione dei residui di erbicidi e dei metaboliti riscontrati sulle piante geneticamente modificate è ritenuta esulare dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nel processo di autorizzazione per gli OGM;
Questioni in sospeso relative alle tossine Bt
K. considerando che diversi studi indicano che sono stati osservati effetti collaterali in grado di incidere sul sistema immunitario in seguito all'esposizione alle tossine Bt e che alcune tossine Bt potrebbero avere proprietà adiuvanti(10), il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine con cui entrano in contatto;
L. considerando che uno studio scientifico ha rilevato che la tossicità delle tossine Bt può essere rafforzata anche attraverso l'interazione con i residui dell'irrorazione con erbicidi e che sono necessari ulteriori studi sugli effetti combinatori degli eventi "combinati" (colture geneticamente modificate per essere resistenti agli erbicidi e per produrre insetticidi sotto forma di tossine Bt)(11); che la valutazione della potenziale interazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti con le tossine Bt non è tuttavia considerata come rientrante nell'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli OGM e quindi non viene eseguita nel contesto della valutazione dei rischi;
Colture Bt: effetti sugli organismi non bersaglio
M. considerando che, a differenza dell'uso di insetticidi, nel cui caso l'esposizione avviene al momento dell'irrorazione e in seguito per un periodo limitato, l'uso delle colture Bt geneticamente modificate comporta un'esposizione continua degli organismi bersaglio e non bersaglio alle tossine Bt;
N. considerando che l'ipotesi secondo cui le tossine Bt presentino un unico modello di azione specifico per bersaglio non può più essere considerata corretta e non si possono escludere effetti su organismi non bersaglio; che un numero crescente di organismi non bersaglio risulta essere colpito in molti modi; che una rassegna recente(12) menziona 39 pubblicazioni sottoposte a valutazione inter pares che segnalano effetti nocivi significativi delle tossine Bt su molte specie "fuori bersaglio";
Garantire condizioni di parità a livello mondiale e rispettare gli obblighi internazionali dell'Unione
O. considerando che le conclusioni del dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura dell'UE(13) invitano la Commissione a riesaminare il suo approccio all'accesso al mercato per le importazioni e le esportazioni agroalimentari, data la sfida delle norme divergenti dell'Unione e dei suoi partner commerciali; che una delle principali richieste avanzate dagli agricoltori durante le manifestazioni del 2023 e del 2024 riguardava l'instaurazione, a livello globale, di relazioni commerciali più eque e coerenti con gli obiettivi relativi a un ambiente sano;
P. considerando che una relazione del 2017 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute(14); che l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 3.9 delle Nazioni Unite mira a ridurre in misura sostanziale entro il 2030 il numero di decessi e malattie causati da sostanze chimiche pericolose e dalla contaminazione e dall'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo(15);
Q. considerando che il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità ("quadro di Kunming-Montreal"), concordato nel dicembre 2022 in occasione della COP15 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, comprende un obiettivo globale di riduzione del rischio dovuto ai pesticidi di almeno il 50 % entro il 2030(16);
R. considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e impone alla Commissione di tenere conto, al momento di elaborare la sua decisione, della pertinente normativa dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica;
Ridurre la dipendenza dai mangimi importati
S. considerando che uno degli insegnamenti tratti dalla crisi della COVID-19 e dalla guerra ancora in corso in Ucraina è la necessità che l'Unione ponga fine alla dipendenza da alcuni materiali critici; che, nella lettera di incarico indirizzata al commissario designato Christophe Hansen, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen gli chiede di esaminare modalità per ridurre le importazioni di prodotti di base critici(17);
Processo decisionale non democratico
T. considerando che, nel corso dell'ottava legislatura, il Parlamento ha approvato in totale 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio di OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione di OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato 38 obiezioni all'immissione in commercio di OGM;
U. considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;
V. considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello(18);
W. considerando che l'8 luglio 2024 il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, non ha espresso alcun parere, il che significa che l'autorizzazione non è stata sostenuta dalla maggioranza qualificata degli Stati membri; che il 3 settembre 2024 anche il comitato di appello ha votato senza esprimere alcun parere;
1. ritiene che la decisione di esecuzione (UE) 2024/2629 della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1829/2003;
2. reputa che la decisione di esecuzione (UE) 2024/2629 della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità ai principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(19), nel fornire la base per garantire un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;
3. invita la Commissione a garantire la convergenza normativa tra l'Unione e i suoi partner nell'ambito dei negoziati sugli accordi di libero scambio al fine di ottemperare alle norme di sicurezza dell'Unione;
4. chiede alla Commissione di abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2024/2629 e di presentare alla commissione un nuovo progetto;
5. invita la Commissione a non autorizzare le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a causa dell'associato aumento dell'uso di erbicidi complementari e, pertanto, dei maggiori rischi per la biodiversità, la sicurezza alimentare e la salute dei lavoratori;
6. sottolinea, a tale proposito, che autorizzare l'importazione per uso alimentare o animale di qualsiasi pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente agli erbicidi vietati nell'Unione, come il glufosinato, è incoerente con gli impegni internazionali dell'Unione nel quadro, tra l'altro, degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, compreso il quadro di Kunming-Montreal(20) di recente adozione;
7. si attende che la Commissione mantenga, con urgenza, il suo impegno a presentare una proposta volta a garantire che le sostanze chimiche pericolose vietate nell'Unione non siano prodotte per l'esportazione;
8. plaude al fatto che, in una lettera ai deputati dell'11 settembre 2020, la Commissione abbia infine riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione relative agli OGM(21); esprime tuttavia profondo rammarico per il fatto che, da allora, la Commissione abbia continuato ad autorizzare l'importazione di OGM nell'Unione, nonostante le continue obiezioni sollevate dal Parlamento e l'assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli;
9. esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano corredati di una sezione che spieghi in che modo essi rispettano il principio del "non nuocere"(22);
10. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione del granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e di otto delle dieci relative sottocombinazioni per il rinnovo dell'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (dossier GMFF-2022-9170), EFSA Journal, 2024;22(4):8715, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8715.
Nel corso dell'ottava e della nona legislatura il Parlamento ha adottato rispettivamente 36 e 38 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di OGM.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006 (GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/503/oj).
Si veda ad esempio Schulz, R., Bub, S., Petschick, L. L., Stehle, S., e Wolfram, J. (2021), "Applied pesticide toxicity shifts toward plants and invertebrates, even in GM crops" (La tossicità dei pesticidi applicati si sposta verso piante e invertebrati, anche nelle colture geneticamente modificate), Science 372(6537), pagg. 81-84, https://doi.org/10.1126/science.abe1148; Bonny, S., "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact" (Colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, piante infestanti ed erbicidi: panoramica e conseguenze), Environmental Management, gennaio 2016;57(1), pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738; Benbrook, C. M., "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – The first sixteen years" (Effetti delle colture geneticamente modificate sull'uso dei pesticidi negli Stati Uniti – I primi sedici anni), Environmental Sciences Europe, 28 settembre 2012, vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).
Si veda ad esempio https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887, https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610 e https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/.
Per un'analisi si veda Rubio-Infante, N. e Moreno-Fierros, L. "An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals" (Una panoramica sulla sicurezza e sugli effetti biologici delle tossine Cry del Bacillus thuringiensis nei mammiferi), Journal of Applied Toxicology, maggio 2016, 36,5, pagg. 630-648, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jat.3252.
Hilbeck, A., Defarge, N., Lebrecht, T. e Bøhn, T. "Insecticidal Bt crops. EFSA's risk assessment approach for GM Bt plants fails by design" (Colture Bt insetticide – L'approccio mal concepito dell'EFSA alla valutazione dei rischi per le piante Bt OGM), RAGES 2020, pag. 4, https://www.testbiotech.org/wp-content/uploads/2023/12/RAGES_report-Insecticidal-Bt-plants.pdf.
"Strategic Dialogue on the Future of EU Agriculture – A shared prospect for farming and food in Europe" (Dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura dell'UE – Una prospettiva condivisa per l'agricoltura e l'alimentazione in Europa), settembre 2024, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/171329ff-0f50-4fa5-946f-aea11032172e_en?filename=strategic-dialogue-report-2024_en.pdf.
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione "può", e non "deve", procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).
Nel dicembre 2022, in occasione della COP15 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, è stato concordato un quadro globale sulla biodiversità che comprende un obiettivo globale di riduzione dei rischi derivanti dai pesticidi di almeno il 50 % entro il 2030 (si veda https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7834).