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Procedura : 2024/2841(RSP)
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B10-0153/2024

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Martedì 26 novembre 2024 - Strasburgo
Granturco geneticamente modificato MON 94804
P10_TA(2024)0045B10-0153/2024

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2024 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 94804 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D099729/02 – 2024/2841(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 94804 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D099729/02),

–  visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

–  vista la votazione tenutasi il 17 settembre 2024 in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri,

–  visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),

–  visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 13 marzo 2024 e pubblicato il 26 aprile 2024(3),

—  viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati ("OGM")(4),

–  visto l'articolo 115, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.  considerando che il 14 febbraio 2023 Bayer Agriculture BV, con sede in Belgio, ha presentato all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto di Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti, conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda ("domanda") relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 94804 ("granturco geneticamente modificato");

B.  considerando che la domanda riguardava anche l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 94804 per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione;

C.  considerando che il 13 marzo 2024 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 26 aprile 2024, concludendo che il granturco geneticamente modificato è sicuro quanto la sua versione tradizionale e le varietà di granturco non geneticamente modificate testate per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull'ambiente;

D.  considerando che il granturco geneticamente modificato è stato geneticamente progettato per produrre un microRNA (miRNA) artificiale destinato a sopprimere selettivamente due geni all'interno di una famiglia di geni più ampia coinvolta nel meccanismo biosintetico dell'acido gibberellico (GA), riducendo in tal modo l'altezza della pianta;

Questioni in sospeso relative agli effetti del miRNA artificiale

E.  considerando che l'introduzione del miRNA artificiale non solo interferisce con i geni bersaglio, ma riguarda anche altre funzioni di regolazione; che il miRNA è sottoposto a un'ulteriore trasformazione nella pianta, interagendo quindi con enzimi vegetali specifici; che in molti casi i suoi effetti non si limitano al gene bersaglio, ma spesso comportano cascate metaboliche di diverse centinaia di altre funzioni genetiche;

F.  considerando che il richiedente presenta dati insufficienti e incompleti sulle interazioni tra il miRNA artificiale, i prodotti derivanti da ulteriori processi nelle cellule, la persistenza di tali molecole nelle cellule e la loro interferenza in altre reti di regolazione;

G.  considerando che, per concludere che i miRNA non presentano un rischio di tossicità per gli esseri umani e gli animali, l'EFSA parte dall'ipotesi che il miRNA artificiale sarà rapidamente degradato; che, tuttavia, diversi studi, tra cui quello che citano a sostegno di tale affermazione(5), riferiscono che, con il sostegno di meccanismi specifici, il miRNA può essere prelevato dall'intestino;

Questioni in sospeso relative agli effetti di livelli ridotti di gibberelline

H.  considerando che, come sottolineato dagli esperti degli Stati membri(6), le gibberelline sono importanti regolatori di vari processi fisiologici nelle piante;

I.  considerando che, oltre all'altezza delle piante, le gibberelline regolano anche la germinazione e la fioritura, svolgono un ruolo nella regolazione della tolleranza allo stress e partecipano al processo di regolazione complessa per comunicazione incrociata con altri ormoni vegetali in varie vie di segnalazione, ad esempio i processi fisiologici che incidono sulla composizione delle piante; che le gibberelline sono altresì coinvolte nella risposta immunitaria delle piante agli agenti patogeni;

J.  considerando che la maggior parte degli impatti su questi diversi processi non è stata esaminata dal richiedente, a parte i potenziali effetti sulla germinazione, la fioritura e il peso dei cereali;

K.  considerando che l'espressione genica e il suo impatto sulla produzione di gibberelline bioattive e sul metabolismo sono stati esaminati solo in condizioni sul campo senza particolari fattori di stress, mentre è noto che l'acido gibberellico è coinvolto in molte risposte allo stress biotico e abiotico;

Ridurre la dipendenza dai mangimi importati

L.  considerando che uno degli insegnamenti tratti dalla crisi della COVID-19 e dalla guerra ancora in corso in Ucraina è la necessità che l'Unione ponga fine alla dipendenza da alcuni materiali critici; che, nella lettera di incarico indirizzata al commissario designato Christophe Hansen, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen gli chiede di esaminare modalità per ridurre le importazioni di prodotti di base critici(7);

Osservazioni delle autorità competenti degli Stati membri e dei portatori di interessi

M.  considerando che gli Stati membri hanno presentato all'EFSA numerose osservazioni critiche durante il periodo di consultazione di tre mesi(8), tra cui il fatto che le gibberelline sono importanti regolatori di vari processi fisiologici nelle piante, in particolare per quanto riguarda i fattori di stress biotici e abiotici, e che i dati forniti dal richiedente sono incompleti nel valutare l'impatto potenziale di livelli ridotti di gibberelline su tutti questi processi e che la varietà nelle prove sul campo è insufficiente; che gli Stati membri hanno inoltre criticato la mancanza di dati sui rischi rappresentati da una possibile stabilità a lungo termine del miRNA artificiale nella pianta, o dal fatto che una parte non trascurabile del DNA modificato potrebbe essere prelevata dall'intestino di animali o esseri umani, nonché dal fatto che i dati forniti non dimostrano che il trasferimento genico dalla pianta ai batteri sia poco probabile;

N.  considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e impone alla Commissione di tenere conto, al momento di elaborare la sua decisione, della pertinente normativa dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame;

Processo decisionale non democratico

O.  considerando che, nel corso dell'ottava legislatura, il Parlamento ha approvato in totale 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio di OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione di OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato 38 obiezioni all'immissione in commercio di OGM;

P.  considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;

Q.  considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello(9);

R.  considerando che il 17 settembre 2024 il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, non ha espresso parere, il che significa che l'autorizzazione non è stata sostenuta dalla maggioranza qualificata degli Stati membri;

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.  reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità ai principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(10), nel fornire la base per garantire un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione e di presentare al comitato un nuovo progetto;

4.  plaude al fatto che, in una lettera ai deputati dell'11 settembre 2020, la Commissione ha infine riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione relative agli OGM(11); esprime tuttavia il suo profondo disappunto per il fatto che, da allora, la Commissione ha continuato ad autorizzare l'importazione nell'Unione di OGM, nonostante le perduranti obiezioni sollevate dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;

5.  esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano corredati di una sezione che spieghi in che modo essi rispettano il principio del "non nuocere"(12);

6.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj.
(3) Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione del granturco geneticamente modificato MON 94804 destinato all'alimentazione umana e degli animali, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda GMFF-2022-10651), EFSA Journal, 2024;22(4):8714, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8714.
(4) Nel corso della sua ottava legislatura, il Parlamento ha adottato 36 risoluzioni e, nella sua nona legislatura, 38 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione degli OGM.
(5) Dávalos, A., Henriques, R., Latasa, M. J., Laparra, M., &Coca, M. (2019). Literature review of baseline information on non-coding RNA (ncRNA) to support the risk assessment of ncRNA-based genetically modified plants for food and feed (Esame della letteratura delle informazioni di base sull'RNA non codificante (ncRNA) a sostegno della valutazione del rischio delle piante geneticamente modificate basate su ncRNA per alimenti e mangimi). Pubblicazione di supporto dell'EFSA, 16(8), EN-1688. https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1688.
(6) Allegato 8 del parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione del granturco geneticamente modificato MON 94804 destinato all'alimentazione umana e degli animali, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda GMFF-2022-10651), EFSA Journal, 2024;22(4):8714, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8714.
(7) https://commission.europa.eu/document/2c64e540-c07a-4376-a1da-368d289f4afe_en
(8) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.2903%2Fj.‌efsa.2024.8714&file=efs28714-sup-0008-Annex8.pdf.
(9) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione "può", e non "deve", procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.
(10) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).
(11) https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf.
(12) Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2), paragrafo 102.

Ultimo aggiornamento: 28 novembre 2024Note legali - Informativa sulla privacy