Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina (COM(2024)0426 – C10-0106/2024 – 2024/0234(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0426),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10‑0106/2024),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la valutazione di bilancio da parte della commissione per i bilanci,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 9 ottobre 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 60 e 58 del suo regolamento,
– vista la lettera della commissione per gli affari esteri,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A10-0006/2024),
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 ottobre 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina
P10_TC1-COD(2024)0234
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2024/2773.)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2024 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione del cielo unico europeo (rifusione) (08311/2024 – C10-0114/2024 – 2013/0186(COD))
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 68 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A10‑0010/2024),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
2. ritiene che, a seguito dell'inserimento del contenuto della proposta della Commissione (COM(2020)0577) in tale posizione, la procedura legislativa 2020/0264(COD) sia decaduta;
3. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;
4. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
5. incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
6. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con la Segretaria generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
7. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale e i poteri della Commissione di elaborare il progetto di bilancio, il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a proporre, nel quadro della procedura di bilancio annuale, la creazione di un'ulteriore linea di bilancio per il sostegno amministrativo nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (MCE), finanziata a titolo degli stanziamenti disponibili dell'MCE quali individuati nella scheda finanziaria legislativa fornita dalla Commissione. Questa nuova linea di bilancio coprirebbe i costi degli agenti contrattuali e altre spese amministrative riguardanti il segretariato del comitato per la valutazione delle prestazioni, il comitato per la valutazione delle prestazioni e il comitato di cooperazione delle autorità nazionali di vigilanza, ad esempio l'assistenza tecnica, gli onorari degli esperti, i contratti per la fornitura di dati, gli studi esterni e i servizi di consulenza aggiuntivi, mentre i posti della tabella dell'organico saranno finanziati a titolo della linea di bilancio amministrativa di cui alla rubrica 7, nel pieno rispetto dell'attuale regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale. Nella misura del possibile, tale finanziamento nell'ambito dell'MCE non dovrebbe pregiudicare i fondi già stanziati nell'ultimo programma di lavoro dell'MCE in materia di trasporti.
Il finanziamento, nell'ambito dell'MCE, di agenti contrattuali e altre spese amministrative riguardanti il segretariato del comitato per la valutazione delle prestazioni, il comitato per la valutazione delle prestazioni e il comitato di cooperazione delle autorità nazionali di vigilanza non dovrebbe costituire un precedente per il finanziamento del segretariato di altri comitati e non dovrebbe pregiudicare in alcun modo le modalità di finanziamento da concordare nel quadro del regolamento relativo al prossimo quadro finanziario pluriennale.
Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2024: iscrizione dell'eccedenza dell'esercizio 2023
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2024 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2024 dell'Unione europea per l'esercizio 2024: iscrizione dell'eccedenza dell'esercizio 2023 (12081/2024 – C10-0107/2024 – 2024/0089(BUD))
– visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(1), in particolare l'articolo 44,
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione(2), in particolare l'articolo 44,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, definitivamente adottato il 22 novembre 2023(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(4),
– visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie(5),
– vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom(6),
– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2024 adottato dalla Commissione il 9 aprile 2024 (COM(2024)0920),
– vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2024 adottata dal Consiglio il 13 settembre 2024 e comunicata al Parlamento europeo il 16 settembre 2024 (12081/2024 – C10‑0107/2024),
– visti gli articoli 96 e 98 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A10-0005/2024),
A. considerando che l'obiettivo del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2024 è l'iscrizione nel bilancio 2024 dell'eccedenza dell'esercizio 2023, che è pari a 633 milioni di EUR;
B. considerando che tale eccedenza è dovuta per lo più a un risultato positivo sul fronte delle entrate, pari a 238,7 milioni di EUR, e a una sottoesecuzione delle spese pari a 393,9 milioni di EUR;
C. considerando che, sul versante delle entrate, il volume dell'eccedenza è dovuto principalmente a un importo di 1 766 milioni di EUR in entrate finanziarie, interessi di mora e ammende, mentre i dazi doganali hanno raggiunto un importo inferiore rispetto al previsto di 1 649 milioni di EUR; che l'eccedenza di 107 milioni di EUR nelle entrate amministrative è dovuta principalmente a un tasso di partecipazione al regime pensionistico superiore alle previsioni e all'applicazione di un adeguamento intermedio delle retribuzioni nel gennaio 2023, che ha aumentato il livello delle imposte, dei prelievi e dei contributi pensionistici;
D. considerando che, sul versante delle spese, la sottoesecuzione dei pagamenti da parte della Commissione è ammontata a 70 milioni di EUR (lo 0,1 % degli stanziamenti di pagamento autorizzati); che le altre istituzioni hanno annullato pagamenti per 48 milioni di EUR, mantenendo così il basso tasso di sottoesecuzione del bilancio 2022;
E. considerando che, con il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2024, le riduzioni forfettarie annuali dei contributi RNL di cui beneficiano Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia e Austria ammontano a circa 5,4 miliardi di EUR netti;
F. considerando che i margini e la flessibilità nel bilancio dell'Unione rimangono molto limitati nonostante la revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) e l'introduzione del nuovo strumento EURI destinato a coprire l'aumento degli oneri finanziari dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, che sono per natura volatili e causa di incertezza per il bilancio; che, in questo difficile contesto, le esigenze di bilancio aumentano;
1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2024 quale presentato dalla Commissione, che è destinato a iscrivere in bilancio l'eccedenza dell'esercizio 2023, per un importo pari a 633 milioni di EUR, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento finanziario;
2. accoglie con favore il fatto che l'eccedenza del 2023 sia notevolmente inferiore a quella del 2022, il che indica un miglioramento delle previsioni e della gestione del bilancio da parte della Commissione;
3. sottolinea che l'eccedenza riduce il contributo totale degli Stati membri al finanziamento del bilancio 2024 in un momento in cui il fabbisogno di finanziamento rimane elevato e i margini all'interno del bilancio dell'Unione sono estremamente limitati; sottolinea che il bilancio deve mantenere sufficiente flessibilità per consentire all'Unione di far fronte a eventi imprevisti e a nuove priorità emergenti;
4. ricorda la sua posizione di lunga data secondo cui le ammende e i canoni dovrebbero essere utilizzati come entrate supplementari per il bilancio dell'Unione e non dovrebbero comportare una corrispondente diminuzione dei contributi basati sull'RNL;
5. prende atto del calcolo delle riduzioni forfettarie annuali dei contributi RNL adeguate per i cinque Stati membri beneficiari, che ammontano a circa 5,4 miliardi di EUR netti; sottolinea che tali riduzioni sono collegate all'inflazione e sono pertanto aumentate a un tasso più elevato rispetto ai massimali del QFP, che sono adeguati annualmente sulla base del deflatore del 2 %; sottolinea che tale anomalia aumenta l'onere per gli altri Stati membri;
6. sottolinea la necessità di entrate sostenibili per il bilancio dell'Unione; deplora pertanto la mancanza di progressi in sede di Consiglio per quanto riguarda la riforma del sistema delle risorse proprie in linea con la tabella di marcia dell'accordo interistituzionale; ricorda la propria posizione a sostegno delle proposte modificate della Commissione ed esorta il Consiglio ad adottare rapidamente tali proposte al fine di incrementare le risorse proprie a disposizione del bilancio dell'Unione;
7. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2024;
8. incarica la sua Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 3/2024 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
9. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alle altre istituzioni e agli organi interessati e ai parlamenti nazionali.
Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2024: aggiornamento delle entrate (risorse proprie) e adeguamenti per alcune agenzie decentrate
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2024 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2024 dell'Unione europea per l'esercizio 2024 – Aggiornamento delle entrate (risorse proprie) e adeguamenti per alcune agenzie decentrate (13195/2024 – C10-0109/2024 – 2024/0185(BUD))
– visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(1), in particolare l'articolo 44,
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione(2), in particolare l'articolo 44,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, definitivamente adottato il 22 novembre 2023(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(4),
– visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie(5),
– vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom(6),
– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2024 adottato dalla Commissione il 19 luglio 2024 (COM(2024)0931),
– vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2024 adottata dal Consiglio il 23 settembre 2024 e comunicata al Parlamento europeo il 24 settembre 2024 (13195/2024 – C10‑0109/2024),
– visti gli articoli 96 e 98 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A10-0007/2024),
A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2024 è finalizzato principalmente all'aggiornamento del bilancio sul versante delle entrate per tenere conto degli ultimi sviluppi, nonché all'adeguamento del bilancio sul versante delle spese per alcune agenzie decentrate;
B. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2024 comporta una revisione delle previsioni per le risorse proprie in relazione ai dazi doganali, che sono inferiori del 18,3 % rispetto alle previsioni del maggio 2023, alla base IVA non livellata, che è inferiore dello 0,6 % rispetto alle previsioni del maggio 2023, ai rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, che sono aumentati dello 0,6 % rispetto alle previsioni del maggio 2023, e alla base RNL totale dell'UE, che è aumentata dello 0,3 % rispetto alle previsioni del maggio 2023;
C. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2024 aggiorna anche il contributo del Regno Unito nel 2024 in conformità dell'accordo di recesso, che si attesta a 2,38 miliardi di EUR, che rappresenta una riduzione significativa di 1,52 miliardi di EUR rispetto alla stima inclusa nel bilancio 2024; che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2024 tiene conto altresì delle ammende e delle penalità riscosse fino alla fine del maggio 2024, aumentando di 513 milioni di EUR le previsioni iniziali per le ammende e le penalità introdotte nel bilancio 2024;
D. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2024 propone alcuni adeguamenti del finanziamento delle agenzie decentrate, con un aumento netto complessivo di 12 milioni di EUR e una proposta di mobilitare lo strumento di flessibilità per un importo pari a 13,2 milioni di EUR al fine di coprire gli aumenti per l'Agenzia europea per i medicinali ed Eurojust data l'assenza di margini disponibili nell'ambito della sottorubrica 2b del quadro finanziario pluriennale (il "QFP");
1. accoglie con favore il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2024 quale presentato dalla Commissione;
2. prende atto che la diminuzione dell'importo delle risorse proprie diverse dall'RNL (in particolare per quanto riguarda i dazi doganali) e dell'importo del contributo del Regno Unito al bilancio comporta un aumento dei contributi basati sull'RNL di 5,63 miliardi di EUR; rileva che vi è una divergenza significativa dalle previsioni iniziali riguardanti i dazi doganali e il contributo del Regno Unito e invita la Commissione a considerare se vi è margine per migliorare le sue previsioni, il che è essenziale ai fini della prevedibilità della pianificazione di bilancio;
3. sottolinea che, con il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2024, le riduzioni forfettarie dei contributi basati sull'RNL per i cinque Stati membri beneficiari ammontano a circa 5,4 miliardi di EUR netti; sottolinea che tali riduzioni sono collegate all'inflazione e sono pertanto aumentate a un tasso più elevato rispetto ai massimali del QFP, che sono adeguati annualmente sulla base del deflatore del 2 %; sottolinea che tale anomalia aumenta l'onere per gli altri Stati membri;
4. sottolinea la necessità di entrate sostenibili per il bilancio dell'Unione, che è stato sottoposto a forti pressioni per rispondere alle varie crisi negli ultimi anni; deplora pertanto la mancanza di progressi in sede di Consiglio per quanto riguarda la riforma del sistema delle risorse proprie in linea con la tabella di marcia dell'accordo interistituzionale; ricorda la propria posizione a sostegno delle proposte modificate della Commissione ed esorta il Consiglio e gli Stati membri ad adottare rapidamente tali proposte al fine di incrementare le risorse proprie a disposizione del bilancio dell'Unione; ricorda la sua posizione di lunga data secondo cui le ammende e i canoni dovrebbero essere utilizzati come entrate supplementari per il bilancio dell'Unione;
5. ribadisce la sua posizione di lunga data secondo cui le nuove priorità richiedono nuovi fondi; prende atto della serie di adeguamenti dei bilanci delle agenzie decentrate, principalmente in funzione dei compiti loro assegnati in base alla legislazione adottata recentemente; ricorda che le agenzie devono disporre del personale e del bilancio necessari per svolgere adeguatamente il loro mandato; deplora che, in molti casi, lo stanziamento di risorse supplementari per un'agenzia decentrata comporta una corrispondente riduzione della dotazione del programma;
6. si rammarica che, nell'attuale QFP, un importo totale di 1,5 miliardi di EUR sia stato finora oggetto di riassegnazione o di proposte di riassegnazione dai programmi verso le agenzie decentrate; sottolinea che il volume delle riassegnazioni è sintomatico delle risorse limitate di cui dispone il bilancio dell'Unione e sottolinea la necessità di assicurare la flessibilità di bilancio per adeguare le risorse delle agenzie in linea con i cambiamenti dei loro mandati e dei loro compiti durante il QFP;
7. prende atto che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2024 comporta un aumento di 2 milioni di EUR per Eurojust a causa della pressione inflazionaria; sottolinea che la pressione inflazionaria rappresenta chiaramente una sfida per tutte le agenzie decentrate, in considerazione di un'inflazione superiore al deflatore annuale del 2 % che aumenta i massimali del QFP e del fatto che le spese di personale e funzionamento delle agenzie decentrate subiscono di conseguenza una forte pressione; ritiene che l'attuale trattamento dei bilanci delle agenzie decentrate come separati dalle spese amministrative a titolo della rubrica 7 debba costituire l'oggetto di una riflessione più approfondita nel quadro dei preparativi della Commissione in vista del QFP post-2027;
8. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2024;
9. incarica la sua Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 4/2024 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
10. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alle altre istituzioni e agli organi interessati e ai parlamenti nazionali.
Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2024 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (domanda presentata dal Belgio – EGF/2024/001 BE/Match-Smatch) (COM(2024)0275 – C10-0101/2024 – 2024/0226(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0275 – C10‑0101/2024),
– visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013(1) ("regolamento FEG"),
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(2), quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765(3), in particolare l'articolo 8,
– visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie(4), in particolare il punto 9,
– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A10-0009/2024),
A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è fornita attraverso un sostegno finanziario ai lavoratori e alle società per cui hanno lavorato;
B. considerando che il Belgio ha presentato la domanda EGF/2024/001 BE/Match-Smatch relativa a un contributo finanziario del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), a seguito di un numero totale di 513 casi di espulsione dal lavoro(5) nel settore economico classificato alla divisione 47 della NACE Revisione 2 (Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli), nelle province di Hainaut (BE32), Liegi (BE33) e Namur (BE35), di cui 444 casi di espulsione durante il periodo di riferimento per la domanda dall'11 dicembre 2023 all'11 aprile 2024 e 69 casi di espulsione prima o dopo il periodo di riferimento;
C. considerando che la domanda riguarda 444 lavoratori espulsi dal lavoro entro il periodo di riferimento per la domanda la cui attività presso Match-Smatch è cessata;
D. considerando che la domanda riguarda 69 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività è cessata prima o dopo il periodo di riferimento di quattro mesi, in cui è possibile stabilire un chiaro nesso causale con l'evento che ha provocato la cessazione dell'attività dei lavoratori espulsi dal lavoro durante il periodo di riferimento, come previsto all'articolo 6, secondo comma, del regolamento FEG;
E. considerando che la domanda è basata sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori espulsi dal lavoro in imprese di fornitori o di produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;
F. considerando che il settore belga del commercio al dettaglio di prodotti alimentari ha registrato un calo significativo dei volumi venduti nel 2023, a causa della crisi energetica e inflazionistica nonché dell'aumento del commercio transfrontaliero e del commercio elettronico;
G. considerando che Match-Smatch si è trovata in una situazione economica difficile per diversi anni e ha infine riportato una perdita del valore operativo lordo pari a 36,5 milioni di EUR nel 20222 bis e che, per impedire l'ulteriore accumulo di perdite, Match-Smatch ha accettato l'offerta del gruppo Colruyt di acquisire 57 degli 84 negozi nel settembre 2023, continuando a impiegare anche il relativo personale (1 069 persone); che altri otto negozi sono stati assorbiti da Carrefour, Delhaize, Intermarché e Delfood;
H. considerando che di conseguenza per un totale di 513 addetti, di cui i 339 addetti dei 19 negozi per i quali non è stato possibile trovare un acquirente e i 174 dipendenti della sede di Match-Smatch, è stata applicata una procedura di collocamento in esubero collettivo;
I. considerando che sono state rispettate le condizioni relative al collocamento in esubero collettivo stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'Unione;
J. considerando che la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19 ha accelerato la domanda di lavoratori più qualificati nel mercato del lavoro belga, rendendo più difficile per gli ex lavoratori di Match-Smatch reinserirsi nel mondo del lavoro;
K. considerando che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere destinati principalmente a misure attive di politica del mercato del lavoro e a servizi personalizzati volti a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'occupazione dignitosa e sostenibile all'interno o al di fuori del loro settore di attività iniziale, preparandoli nel contempo a un'economia europea più verde e digitale;
L. considerando che la revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) riduce l'importo annuo massimo del FEG da 186 milioni di EUR a 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto dall'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765; che la Commissione dovrebbe monitorare attentamente l'attuazione del FEG e che tutte le istituzioni dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire che, nonostante questi tagli, i lavoratori collocati in esubero possano contare sulla solidarietà dell'UE attraverso il sostegno del FEG;
1. conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che il Belgio ha diritto a un contributo finanziario pari a 2 661 564 EUR a norma di tale regolamento, importo che rappresenta l'85 % dei costi totali di 3 131 252 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 3 009 752 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 121 500 EUR;
2. constata che le autorità belghe hanno presentato la domanda il 3 giugno 2024 e che, dopo l'invio di ulteriori informazioni da parte del Belgio, la Commissione ha concluso la propria valutazione il 16 settembre 2024 e l'ha comunicata al Parlamento il giorno stesso;
3. prende atto che la domanda riguarda 513 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività presso Match-Smatch è cessata; rileva inoltre che in totale 365 lavoratori espulsi dal lavoro saranno beneficiari interessati e dovrebbero partecipare alle misure;
4. prende atto che il Belgio ha chiesto il cofinanziamento del FEG unicamente per sostenere gli ex lavoratori di Match-Smatch residenti in Vallonia data la situazione del mercato del lavoro regionale (nel 2023 il tasso di disoccupazione era dell'8,2%) e dato che oltre il 70 % dei licenziamenti è concentrato in Vallonia;
5. rileva che la metà dei lavoratori in esubero di Match-Smatch (46 %) ha almeno 50 anni, una fascia di età che incontra maggiori ostacoli a trovare un'occupazione, e che nell'ultimo trimestre del 2023 esisteva una differenza di 18,3 punti percentuali tra il tasso di occupazione nella fascia di età compresa tra i 20 e i 54 anni (76,8 %) e il tasso di occupazione nella fascia di età superiore ai 55 anni (58,5 %) a livello nazionale(6); evidenzia che la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei lavoratori in linea con le esigenze del mercato del lavoro per posti di lavoro qualificati costituiranno pertanto una sfida, a maggior ragione dato il grande numero di persone licenziate contemporaneamente;
6. si compiace del fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato elaborato dal Belgio in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti e le parti sociali per rendere le zone interessate e il mercato del lavoro nel suo insieme più sostenibili e resilienti in futuro;
7. ricorda che i servizi personalizzati che saranno prestati ai lavoratori dipendenti e autonomi consistono nelle azioni seguenti: servizi di informazione, orientamento professionale e assistenza al ricollocamento, formazione, riqualificazione e formazione professionale, sostegno per la creazione di imprese e contributo alla creazione di un'impresa, come pure incentivi e indennità;
8. ricorda che le autorità belghe devono garantire che la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano parte integrante dell'attuazione e siano promosse durante l'intero periodo di attuazione;
9. ricorda che le autorità belghe devono rendere nota l'origine dei fondi dell'Unione e garantirne la visibilità nonché evidenziare il valore aggiunto dell'Unione apportato dall'intervento, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e mirate a pubblici diversi, con informazioni mirate ai beneficiari, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai media e al grande pubblico;
10. accoglie con favore il fatto che, nell'intento di predisporre un solido pacchetto di misure ad hoc a sostegno degli sforzi di reinserimento lavorativo dei lavoratori di Match-Smatch, il servizio pubblico regionale per l'impiego e la formazione professionale della Vallonia (Le Forem), le organizzazioni sindacali (FGTB e CSC) e altri partner si siano riuniti più volte nel 2024 per comprendere meglio le esigenze di riqualificazione dei lavoratori, il fatto che siano stati consultati anche i consulenti sociali che hanno accompagnato i lavoratori dopo il licenziamento e il fatto che tali riunioni abbiano portato all'elaborazione di un pacchetto coordinato di misure del FEG conforme all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FEG;
11. accoglie con favore l'inclusione di un modulo sull'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, elaborato per gli ex lavoratori di Swissport (EGF/2020/005 BE/Swissport), nell'ambito del servizio pubblico regionale per l'impiego e la formazione professionale (Forem), che sarà cofinanziato del Fondo sociale europeo Plus (FSE+); ribadisce a tale riguardo il ruolo importante che l'Unione dovrebbe svolgere nel fornire le qualifiche necessarie ai fini della duplice trasformazione; sostiene fermamente il fatto che, nel periodo del QFP 2021-2027, il FEG continuerà a dar prova di solidarietà alle persone interessate e a mantenere l'attenzione sull'incidenza delle ristrutturazioni sui lavoratori; chiede che le future domande massimizzino la coerenza delle politiche;
12. ritiene che sia responsabilità sociale dell'Unione fornire a tali lavoratori collocati in esubero le qualifiche necessarie per la trasformazione verde e digitale dell'industria e dell'economia dell'Unione, il che inciderà anche sul mercato del lavoro; chiede pertanto che si presti particolare attenzione all'istruzione qualificata e pertinente, inclusa la formazione professionale;
13. rileva che il Belgio ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1° gennaio 2024 e che la spesa relativa alle misure sarà dunque ammissibile a un contributo finanziario del FEG dal 1º gennaio 2024 fino a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento;
14. rileva che il Belgio ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 22 settembre 2023 e che le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dal 22 settembre 2023 fino a 31 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento;
15. sottolinea che le autorità belghe hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione, e che saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione;
16. ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le indennità o i diritti dei lavoratori espulsi dal lavoro, onde garantire la piena addizionalità del sostegno; ricorda che gli Stati membri che chiedono il sostegno finanziario del FEG devono garantire che siano rispettate le condizioni stabilite dal diritto nazionale e dell'Unione in materia di licenziamenti collettivi e che l'impresa interessata abbia provveduto adeguatamente ai propri lavoratori;
17. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
18. incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
19. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (domanda presentata dal Belgio – EGF/2024/001 BE/Match-Smatch)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2024/2854.)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).
1. Decisione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2024 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio (2023/2131(DEC))
– vista la relazione annuale del Consiglio sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2022, presentata all'autorità competente per il discarico,
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2022, corredata delle risposte delle istituzioni(3),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(4), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2022 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– viste la sua decisione del 23 aprile 2024(5) che rinvia la decisione di discarico per l'esercizio 2022 e la risoluzione che la accompagna,
– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(6) , in particolare gli articoli 59, 118, 260, 261 e 262,
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione(7), in particolare gli articoli 59, 118, 266, 267 e 268,
– visti l'articolo 102 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10‑0003/2024),
1. rifiuta il discarico al Segretario generale del Consiglio per l'esecuzione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio per l'esercizio 2022;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2. Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2024 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio (2023/2131(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio,
– visti l'articolo 102 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10‑0003/2024),
A. considerando che, nel contesto della procedura di discarico, l'autorità di discarico intende sottolineare che è particolarmente importante rafforzare ulteriormente la legittimità democratica delle istituzioni dell'Unione migliorando la trasparenza e la responsabilità nonché attuando i concetti della programmazione di bilancio basata sulla performance e della buona gestione delle risorse umane;
B. considerando che, conformemente all'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Parlamento europeo è l'unica istituzione responsabile della concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione, e che il bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio costituisce una sezione del bilancio dell'Unione;
C. considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo non esercita funzioni legislative;
D. considerando che, conformemente all'articolo 317 TFUE, la Commissione dà esecuzione al bilancio sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria, e che, nell'ambito del quadro in vigore, la Commissione deve riconoscere alle altre istituzioni dell'Unione i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio;
E. considerando che, a norma dell'articolo 235, paragrafo 4, e dell'articolo 240, paragrafo 2, TFUE, il Consiglio europeo e il Consiglio (il "Consiglio") sono assistiti dal Segretariato generale del Consiglio e che il Segretario generale del Consiglio è interamente responsabile della sana gestione degli stanziamenti iscritti nella sezione II del bilancio dell'Unione;
F. considerando che, nel corso di quasi vent'anni, il Parlamento ha attuato la prassi consolidata e rispettata di concedere il discarico a tutte le istituzioni e a tutti gli organi e organismi dell'Unione, e che la Commissione sostiene la necessità di continuare a seguire in futuro la prassi di concedere il discarico a ciascuna istituzione e a ciascun organo od organismo dell'Unione per le sue spese amministrative;
G. considerando che, conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la Commissione riconosce alle altre istituzioni dell'Unione i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio;
H. considerando che, dal 2009, la mancanza di cooperazione da parte del Consiglio nella procedura di discarico costringe il Parlamento a rifiutare di concedere il discarico al Segretario generale del Consiglio;
I. considerando che il Consiglio europeo e il Consiglio, in quanto istituzioni dell'Unione e destinatari del bilancio generale dell'Unione, dovrebbero essere trasparenti, essere tenuti a rendere conto democraticamente ai cittadini dell'Unione ed essere soggetti a un controllo democratico della spesa dei fondi pubblici;
J. considerando che la raccomandazione della Mediatrice europea (la "Mediatrice") nell'indagine strategica OI/2/2017/TE sulla trasparenza del processo legislativo del Consiglio indicava che la prassi del Consiglio in merito alla trasparenza del processo legislativo costituiva cattiva amministrazione e doveva essere affrontata al fine di consentire ai cittadini di seguire il processo legislativo dell'Unione;
K. considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea conferma il diritto dei contribuenti e del pubblico di essere informati sull'uso delle entrate pubbliche e che il Tribunale, nella sentenza del 25 gennaio 2023, causa T‑163/21(8), De Capitani/Consiglio, ha affermato, in merito alla trasparenza del processo legislativo dell'Unione, che i documenti prodotti dal Consiglio nei suoi gruppi di lavoro non hanno carattere tecnico bensì legislativo e sono pertanto soggetti a richieste di accesso ai documenti;
1. esprime profondo rammarico per il fatto che, dal 2009 e nuovamente per l'esercizio 2022, il Consiglio continui a rifiutare di cooperare con il Parlamento nella procedura di discarico, impedendo al Parlamento di prendere una decisione informata fondata su un controllo serio e approfondito dell'esecuzione del bilancio del Consiglio e costringendolo quindi a rifiutare il discarico;
2. osserva che il 28 settembre 2023 i servizi competenti del Parlamento, a nome del relatore per la procedura di discarico, hanno trasmesso al Segretariato del Consiglio un questionario contenente 74 domande importanti per il Parlamento al fine di consentire un controllo approfondito dell'esecuzione del bilancio del Consiglio e della gestione del Consiglio; osserva inoltre che questionari simili sono stati inviati a tutte le altre istituzioni, le quali hanno tutte fornito al Parlamento risposte esaurienti a ogni domanda;
3. si rammarica del fatto che, il 12 ottobre 2023, il Segretariato generale del Consiglio abbia comunicato una volta di più al Parlamento che non avrebbe risposto al suo questionario e che non avrebbe partecipato all'audizione organizzata per il 25 ottobre 2023 nell'ambito della procedura di discarico, audizione alla quale tutte le altre istituzioni invitate hanno partecipato;
4. sottolinea la prerogativa del Parlamento di concedere il discarico a norma dell'articolo 319 TFUE nonché le disposizioni applicabili del regolamento finanziario e del regolamento del Parlamento, in linea con l'interpretazione e la prassi attuali, vale a dire il potere di concedere il discarico al fine di mantenere la trasparenza e garantire la responsabilità democratica nei confronti dei contribuenti dell'Unione;
5. sottolinea che l'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento finanziario afferma che la Commissione riconosce alle altre istituzioni dell'Unione i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio e, pertanto, trova incomprensibile che il Consiglio ritenga adeguato che il discarico sia concesso alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del Consiglio;
6. sottolinea la prassi consolidata e rispettata che il Parlamento segue da quasi vent'anni di concedere il discarico a tutte le istituzioni e a tutti gli organi e organismi dell'Unione; ricorda che la Commissione ha dichiarato di non essere in grado di vigilare sull'esecuzione dei bilanci delle altre istituzioni dell'Unione; sottolinea il punto di vista ribadito dalla Commissione secondo cui il Parlamento dovrebbe continuare a seguire la prassi di concedere il discarico a ciascuna istituzione dell'Unione per le sue spese amministrative;
7. sottolinea che la situazione attuale consente al Parlamento di controllare solo le relazioni della Corte dei Conti e della Mediatrice, come anche le informazioni pubblicamente disponibili sul sito Internet del Consiglio, dal momento che tale istituzione continua a dar prova di negligenza non cooperando con il Parlamento, cosa che rende impossibile a quest'ultimo svolgere correttamente i suoi compiti e prendere una decisione informata sulla concessione del discarico;
8. deplora che il Consiglio dimostri da oltre un decennio di non avere alcuna volontà politica di collaborare con il Parlamento nel contesto della procedura annuale di discarico; sottolinea che tale comportamento ha un effetto negativo perdurante su entrambe le istituzioni, toglie credibilità alla gestione e al controllo democratico del bilancio dell'Unione e incrina la fiducia dei cittadini nei confronti dell'Unione in quanto entità trasparente;
9. ribadisce la sua profonda frustrazione per l'atteggiamento del Consiglio riguardo alla procedura di discarico, che trasmette un messaggio inappropriato ai cittadini dell'Unione in un momento in cui è essenziale una maggiore trasparenza; sottolinea che il Consiglio deve rispettare le stesse norme in materia di responsabilità che si aspetta siano osservate dalle altre istituzioni dell'Unione;
10. sottolinea che tutte le altre istituzioni dell'Unione riconoscono e comprendono il principio secondo cui, in virtù della delega di potere in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento ha sia il diritto che l'obbligo di controllare i loro bilanci e la relativa esecuzione nell'ambito della procedura di discarico; esprime pertanto forte disapprovazione per il fatto che il Consiglio continui a rifiutare di cooperare con il Parlamento a tale riguardo;
11. rammenta che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sostiene il diritto dei contribuenti e del pubblico di essere informati sull'uso delle entrate pubbliche; chiede pertanto il pieno rispetto della prerogativa e del ruolo del Parlamento quale garante del principio della responsabilità democratica; invita il Consiglio a dare debitamente seguito alle raccomandazioni adottate dal Parlamento nel contesto della procedura di discarico;
12. sottolinea che una revisione dei trattati potrebbe rendere più chiara e più trasparente la procedura di discarico conferendo al Parlamento la competenza esplicita di concedere il discarico individualmente a tutte le istituzioni e a tutti gli organi e organismi dell'Unione; sottolinea tuttavia che, in attesa di detta revisione, la situazione attuale deve essere migliorata attraverso una più stretta cooperazione interistituzionale nell'ambito del quadro vigente dei trattati, ed esorta il Consiglio a dialogare attivamente con il Parlamento per affrontare tale situazione;
13. invita il Consiglio a riprendere quanto prima i negoziati con il Parlamento al più alto livello, coinvolgendo i Segretari generali e i Presidenti di entrambe le istituzioni, al fine di sbloccare la situazione di stallo e trovare una soluzione tenendo conto dei ruoli rispettivi delle due istituzioni nella procedura di discarico e garantendo la trasparenza e un adeguato controllo democratico dell'esecuzione del bilancio;
14. deplora che il Consiglio non abbia provveduto a evitare che la presidenza del Consiglio fosse esercitata da uno Stato membro soggetto alla procedura di cui all'articolo 7, con la conseguenza che il governo ungherese sta abusando della presidenza del Consiglio, in violazione del principio di leale cooperazione;
15. sottolinea che le osservazioni del Parlamento riguardanti le priorità politiche (ivi inclusa la mancanza di orientamenti vincolanti in materia di sponsorizzazione delle presidenze di turno del Consiglio da parte delle imprese), la gestione finanziaria e di bilancio, la gestione interna, la performance e il controllo interno, le risorse umane, l'uguaglianza (compreso lo squilibrio di genere) e il benessere del personale, il quadro etico e la trasparenza, la digitalizzazione, la cibersicurezza e la protezione dei dati, gli edifici, l'ambiente e la sostenibilità, la cooperazione interistituzionale e la comunicazione, contenute nella sua risoluzione sul discarico del 23 aprile 2024, sono ancora valide;
16. ribadisce che l'utilizzo della procedura di voto all'unanimità in seno al Consiglio in taluni settori d'intervento paralizza il processo decisionale dell'Unione rendendolo quindi soggetto al ricatto da parte di alcuni Stati membri, soprattutto di quelli che non rispettano lo Stato di diritto.