Indice 
Testi approvati
Martedì 17 dicembre 2024 - Strasburgo
Elezione del Mediatore europeo
 Dismissione della piattaforma europea ODR
 Regolamento sulla deforestazione: disposizioni relative alla data di applicazione
 Sostegno regionale di emergenza: RESTORE
 Misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli Stati membri colpiti da calamità naturali
 Materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati"
 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2024/002 BE/Limburg machinery and paper – Belgio
 Attività del Mediatore europeo – Relazione annuale 2023

Elezione del Mediatore europeo
PDF 124kWORD 44k
Decisione
Allegato
Decisione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2024 sull'elezione del Mediatore europeo (2024/2062(INS))

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24, terzo comma, e l'articolo 228,

–  visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

–  visto il suo regolamento (UE, Euratom) 2021/1163 del 24 giugno 2021 che fissa lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del Mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom(1),

–  visto l'articolo 237 del suo regolamento,

–  visto l'invito a presentare candidature(2),

–  vista la votazione svoltasi nella seduta del 17 dicembre 2024,

1.  elegge Teresa ANJINHO alla carica di Mediatore europeo fino al termine della legislatura;

2.  invita Teresa ANJINHO a prestare giuramento dinanzi alla Corte di giustizia;

3.  incarica la sua Presidente di pubblicare la decisione allegata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte di giustizia.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 dicembre 2024

sull'elezione del Mediatore europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24, terzo comma, e l'articolo 228,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e in particolare l'articolo 106 bis,

visto il suo regolamento (UE, Euratom) 2021/1163 del 24 giugno 2021 che fissa lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del Mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom(3),

visto l'articolo 237 del suo regolamento,

visto l'invito a presentare candidature(4),

vista la votazione svoltasi nella seduta del 17 dicembre 2024,

DECIDE:

di eleggere Teresa ANJINHO alla carica di Mediatore europeo fino al termine della legislatura.

Fatto a Strasburgo, il 17 dicembre 2024.

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

(1) GU L 253, 16.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1163/oj.
(2) GU C, C/2024/4914, 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4914/oj.
(3) GU L 253, 16.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1163/oj.
(4) GU C, C/2024/4914, 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4914/oj.


Dismissione della piattaforma europea ODR
PDF 113kWORD 44k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2024 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (UE) n. 524/2013 e modifica i regolamenti (UE) 2017/2394 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda la dismissione della piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online (14152/1/2024 – C10-0199/2024 – 2023/0375(COD))
P10_TA(2024)0057A10-0028/2024

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (14152/1/2024 – C10‑0199/2024),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 febbraio 2024(1),

–  vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0647),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 68 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A10‑0028/2024),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.  incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con la Segretaria generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C, C/2024/2482, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2482/oj.
(2) Testi approvati del 13.4.2024, P9_TA(2024)0140.


Regolamento sulla deforestazione: disposizioni relative alla data di applicazione
PDF 141kWORD 51k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione (COM(2024)0452 – C10-0119/2024 – 2024/0249(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0452),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0119/2024),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 ottobre 2024(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 75, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettere del 16 ottobre 2024 e del 4 dicembre 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 60 e 170 del suo regolamento,

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);

2.  prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente

4.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione

P10_TC1-COD(2024)0249


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(4),

considerando quanto segue:

(1)  Il regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio(5) è stato adottato per ridurre la deforestazione e il degrado forestale. Esso stabilisce norme relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione nonché all'esportazione dall'Unione di prodotti interessati, elencati nel suo allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. In particolare, mira a garantire che tali materie prime e prodotti interessati siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati solo se sono a deforestazione zero, sono stati prodotti conformemente alla legislazione pertinente del paese di produzione e sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza. La maggior parte delle disposizioni di tale regolamento si applica a decorrere dal 30 dicembre 2024.

(2)  Per garantire che il regolamento (UE) 2023/1115 consegua i suoi obiettivi, gli operatori e i commercianti che mettono a disposizione sul mercato o esportano i prodotti interessati sono tenuti a esercitare la dovuta diligenza conformemente all'articolo 8 di tale regolamento al fine di dimostrare la conformità dei prodotti interessati alle prescrizioni di tale regolamento. Spetta agli operatori condurre un esame e un'analisi approfonditi delle proprie attività commerciali, il che implica innanzitutto la raccolta dei dati pertinenti ai fini del regolamento (UE) 2023/1115, nonché l'opportuna documentazione a supporto di tali dati, da ciascun fornitore.

(3)  La Commissione ha adottato misure significative per facilitare l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, dialogando con gli Stati membri e i portatori di interessi. In particolare il documento di orientamento per il regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero offre indicazioni agli operatori, ai commercianti e alle autorità competenti sui principali obblighi sanciti dal regolamento (UE) 2023/1115 e chiarisce, tra l'altro, l'interpretazione della definizione di "uso agricolo", in particolare in relazione alla conversione delle foreste in terreni non destinati a un uso agricolo, come richiesto dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

(4)  Inoltre, la comunicazione della Commissione del 7 novembre 2024 sul quadro strategico per l'impegno nella cooperazione internazionale nel contesto del regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale fornisce una struttura globale per la cooperazione con i paesi terzi al fine di agevolare l'attuazione del regolamento (UE) 2023/1115. Delinea infine i principi generali che la Commissione intende applicare per classificare i paesi o parti di essi come a basso e ad alto rischio conformemente all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1115.

(5)  Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084(6) della Commissione definisce un sistema di informazione e consente agli operatori e ai commercianti e, se del caso, ai loro rappresentanti autorizzati, alle autorità competenti e alle autorità doganali di accedervi al fine di consentire loro di adempiere ai rispettivi obblighi stabiliti nel regolamento (UE) 2023/1115. Gli operatori e i commercianti sarebbero quindi in grado di registrare e presentare dichiarazioni di dovuta diligenza anche prima dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115.

(6)  La data di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 che stabiliscono gli obblighi per gli operatori, i commercianti e le autorità competenti di cui all'articolo 38, paragrafo 2, di tale regolamento dovrebbe essere posticipata di 12 mesi. Si tratta di un elemento necessario per consentire ai paesi terzi, agli Stati membri, agli operatori e ai commercianti di essere pienamente preparati, e per consentire a tali operatori e commercianti di istituire i necessari sistemi di dovuta diligenza per tutte le materie prime e tutti i prodotti interessati, in modo da essere in grado di adempiere pienamente ai loro obblighi.

(7)  Alla luce del rinvio di 12 mesi della data di applicazione stabilito all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1115, le date di cui ad altre disposizioni connesse di tale regolamento, in particolare le date previste per l'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), per l'applicazione differita delle disposizioni di cui a tale paragrafo alle microimprese o alle piccole imprese, dovrebbero essere adeguate di conseguenza.

(8)  Tuttavia, per far pervenire agli operatori e ai commercianti le informazioni sull'assegnazione del rischio ai paesi di produzione interessati con largo anticipo rispetto alla data in cui si applicano i loro obblighi di dovuta diligenza, la data entro la quale la Commissione deve classificare i paesi o parti di essi che presentano un rischio basso o elevato dovrebbe essere rinviata solo di sei mesi.

(9)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire posticipare la data di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 che stabiliscono obblighi per gli operatori, i commercianti e le autorità competenti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1115.

(11)  Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il terzo giorno successivo alla publicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al fine di garantire che esso entri in vigore prima della data iniziale di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2023/1115

Il regolamento (UE) 2023/1115 è così modificato:

1)  l'articolo 29, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:"

"2. Il 29 giugno 2023 è assegnato a tutti i paesi un livello standard di rischio. La Commissione classifica paesi, o parti di paesi, che presentano un basso o un alto rischio ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. L'elenco dei paesi, o parti di paesi, a basso o ad alto rischio è pubblicato per mezzo di atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 36, paragrafo 2, non oltre il 30 giugno 2025. Tale elenco è riesaminato e, se del caso, aggiornato ogniqualvolta sia necessario alla luce dei nuovi elementi di prova.";

"

2)  l'articolo 37 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 37

Abrogazione

1.  Il regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato con effetto a decorrere dal 30 dicembre 2025.

2.  Tuttavia, il regolamento (UE) n. 995/2010 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2028 al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2025.

3.  In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, il legno e i prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 31 dicembre 2028 devono essere conformi all'articolo 3 del presente regolamento.";

"

3)  all'articolo 38, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:"

"2. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, gli articoli da 3 a 13, gli articoli da 16 a 24 e gli articoli 26, 31 e 32 si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2025.

3.  Fatta eccezione per i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010, per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese rispettivamente a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2013/34/UE, gli articoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2026.".

"

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente Il presidente

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione in occasione dell’adozione del regolamento (UE) 2024/… del Parlamento europeo e del Consiglio del … che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione+1

La Commissione ribadisce il suo impegno ad alleggerire gli oneri che gravano sulle imprese riducendo gli obblighi amministrativi ed eliminando gli oneri burocratici superflui.

Per quanto riguarda gli oneri che derivano dal regolamento (UE) 2023/1115, la Commissione intende fornire ulteriori chiarimenti, esaminare ulteriori semplificazioni e razionalizzare gli obblighi di comunicazione e documentazione, mantenendo solo quelli strettamente necessari, nel pieno rispetto degli obiettivi del regolamento. A tal fine e per trattare le suddette questioni, la Commissione pubblicherà un'edizione aggiornata degli orientamenti e delle domande frequenti. La Commissione continuerà anche a rispondere alle osservazioni dei portatori di interessi e degli Stati membri e ad aiutare i commercianti e gli operatori ad attuare il regolamento, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza lungo tutta la catena del valore.

Per permettere ai commercianti e agli operatori, in collaborazione con le autorità competenti, di adempiere alle prescrizioni del regolamento, la Commissione sta dando la priorità alla messa in funzione del sistema di informazione. Anche la classificazione che scaturisce dall'analisi comparativa in base ai rischi è fondamentale per garantire prevedibilità agli operatori, ai commercianti, ai paesi produttori e alle autorità competenti nell'applicazione del regolamento. La Commissione si impegna fermamente a predisporre il sistema di informazione e la proposta di classificazione in base ai rischi il più presto possibile, al più tardi sei mesi prima che il regolamento prenda effetto.

Nell'ambito del riesame generale del regolamento, previsto entro il 30 giugno 2028, la Commissione vaglierà, eventualmente sulla base di una valutazione di impatto, misure aggiuntive per semplificare e ridurre gli oneri amministrativi. Esaminerà tra l'altro la necessità e la fattibilità di ridurre gli obblighi relativi all'approvvigionamento da paesi e parti di essi che hanno raggiunto risultati positivi in linea con gli obiettivi del regolamento.

___________________

+1 GU: Inserire il numero di riferimento e la data del documento di cui alla procedura 2024/0249(COD) e aggiungere i dettagli di pubblicazione nella nota a piè di pagina.”

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 14 novembre 2024 (Testi approvati, P10_TA(2024)0031).
(3)Parere del 23 ottobre 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4)Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2024.
(5)Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 della Commissione, del 4 dicembre 2024, sul funzionamento del sistema di informazione in applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (GU L, 2024/3084, 6.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3084/oj).
(7)Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).


Sostegno regionale di emergenza: RESTORE
PDF 186kWORD 58k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio RESTORE – Sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1057 (COM(2024)0496 – C10-0147/2024 – 2024/0275(COD))
P10_TA(2024)0059A10-0031/2024

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0496),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 164 e l'articolo 175, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10‑0147/2024),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la valutazione di bilancio da parte della commissione per i bilanci,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 dicembre 2024(1),

–  visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 21 novembre 2024(2),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 dicembre 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  – visti gli articoli 60, 59 e 58 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A10‑0031/2024),

1.  adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2024 in vista dell’adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/1057 e (UE) 2021/1058 per quanto riguarda il sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione (RESTORE)

P10_TC1-COD(2024)0275


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 164, l'articolo 175, paragrafo 3, e l'articolo 178,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(5),

considerando quanto segue:

(1)  Le recenti inondazioni e gli incendi boschivi nell'Europa centrale, orientale e meridionale hanno avuto un effetto devastante sulle popolazioni che vivono in tali regioni. In molte città e piccoli centri saranno necessari importanti lavori di ricostruzione per riparare le infrastrutture e le attrezzature danneggiate. Occorrono misure immediate per attenuare le conseguenze sociali ed economiche di tali catastrofi naturali. Le persone hanno inoltre bisogno immediato di assistenza materiale di base. Inoltre, è necessario un sostegno per il mantenimento dell'occupazione finalizzato ad aiutare i lavoratori dipendenti e autonomi a mantenere il proprio posto di lavoro per un periodo di tempo limitato nel caso in cui siano impossibilitati ad accedere alla loro sede abituale di lavoro a causa di una catastrofe naturale. Al fine di far fronte all'effetto devastante delle catastrofi naturali sulla salute delle persone, dovrebbe inoltre essere possibile l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente. I dati indicano che la probabilità che si verifichino catastrofi naturali è destinata ad aumentare in futuro. È pertanto opportuno creare un quadro temporaneo che preveda flessibilità e sostegno finanziario, preservando nel contempo la natura strategica a lungo termine degli investimenti della politica di coesione.

(2)  Al fine di alleviare rapidamente l'onere che grava sui bilanci degli Stati membri interessati e attenuare il rischio di nuove disparità territoriali, è opportuno offrire un sostegno efficace da parte del Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamenteo europeo e del Consiglio(6), nonché del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") e del Fondo di coesione, disciplinato dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), agli Stati membri, alle regioni, alle autorità locali e alle persone gravemente colpite da tali catastrofi naturali, in aggiunta alle risorse disponibili a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002(8).

(3)  Al fine di offrire maggiore flessibilità agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali, è opportuno prevedere un nuovo obiettivo specifico nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per convogliare il sostegno finanziario del FESR e del Fondo di coesione per la ricostruzione in risposta a tali catastrofi.

(4)  L'obiettivo strategico 2, che promuove un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio(9), nell'ambito del quale dovrebbe essere introdotto il nuovo obiettivo specifico, sostiene direttamente gli obiettivi del Green Deal europeo. La comunicazione della Commissione del 24 febbraio 2021 intitolata “Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici” mira a sviluppare misure di adattamento per gestire i rischi associati con le catastrofi causate dai cambiamenti climatici, quali inondazioni, incendi boschivi o siccità. È opportuno garantire la continuità e il rafforzamento degli investimenti pianificati nella prevenzione e nella preparazione alle catastrofi, nonché nell'adattamento ai cambiamenti climatici, al fine di attenuare l'impatto delle catastrofi naturali sempre più frequenti, comprese quelle causate dal clima. Gli sforzi di ricostruzione non dovrebbero andare a scapito degli investimenti nella prevenzione e nella preparazione alle catastrofi a livello strutturale e a lungo termine. È opportuno garantire l'applicazione del processo di immunizzazione dagli effetti del clima e del principio "non arrecare un danno significativo" in relazione agli investimenti nelle infrastrutture al fine di rafforzare la resilienza delle infrastrutture finanziate dall'Unione di fronte a catastrofi future, più frequenti e gravi, causate dal clima.

(5)  Conformemente all'ambito d'intervento del FESR stabilito nel regolamento (UE) 2021/1058, il sostegno alla ricostruzione in risposta alle catastrofi naturali nell'ambito del nuovo obiettivo specifico può coprire il ripristino di infrastrutture danneggiate o distrutte, quali infrastrutture pubbliche, o investimenti in capitale fisso per le imprese e le attrezzature, anche in un luogo diverso o in un formato non identico all'originale, se necessario, in modo resiliente e sostenibile. È inoltre possibile sostenere il ripristino delle aree naturali, della biodiversità e delle infrastrutture verdi, anche nei siti Natura 2000. Ciò può comprendere misure pertinenti connesse al rimboschimento. Il Fondo di coesione può altresì fornire sostegno al nuovo obiettivo specifico nella misura in cui è in linea con l'ambito d'intervento del Fondo di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1058.

(6)  Nel contesto della ricostruzione in risposta alle catastrofi naturali, nel processo di selezione si dovrebbe dare la priorità alle operazioni basate sul principio della "migliore ricostruzione". Tale principio consiste nello sfruttare le fasi di ripresa, riabilitazione e ricostruzione dopo una catastrofe per aumentare la resilienza delle comunità mediante l'integrazione di misure di riduzione del rischio di catastrofi, come indicato nel quadro di riferimento di Sendai delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030. Allo stesso tempo, il sostegno alle operazioni selezionate dovrebbe rimanere proporzionato e presentare il miglior rapporto tra il suo importo e l'obiettivo di garantire la resilienza alle catastrofi. Inoltre, qualora uno Stato membro sia ammissibile al sostegno del FSUE per finanziare operazioni essenziali di emergenza e recupero volte a ripristinare le infrastrutture alla sua condizione precedente al verificarsi della catastrofe naturale, il sostegno del FESR e del Fondo di coesione può essere utilizzato in modo complementare a quello del FSUE per migliorare la funzionalità delle infrastrutture colpite al fine di rafforzarne la capacità, la sostenibilità e la resilienza per resistere a future catastrofi naturali. L’obiettivo del sostegno del FESR e del Fondo di coesione è di aumentare la resilienza e la preparazione ai rischi.

(7)  Al fine di evitare pagamenti in eccesso, gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno coperto dal FSE+, dal FESR o dal Fondo di coesione non si sovrapponga al sostegno ricevuto da un altro strumento dell'Unione, da uno strumento nazionale o da un regime assicurativo privato.

(8)  Al fine di rispondere all'impatto delle catastrofi naturali, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, attraverso priorità dedicate, a fornire un aiuto mirato, rapido e immediato per attenuare le conseguenze socioeconomiche negative di tali catastrofi. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter sostenere, nell'ambito o al di fuori della priorità dedicata, misure temporanee a favore delle persone direttamente colpite da catastrofi naturali sotto forma di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base senza l'obbligo di prevedere misure di accompagnamento. Gli Stati membri dovrebbero anche, ove strettamente necessario e giustificato, fornire regimi di riduzione dell'orario lavorativo per consentire ai lavoratori dipendenti e autonomi colpiti dalle conseguenze delle catastrofi naturali di mantenere il proprio posto di lavoro, senza prevedere misure attive, a meno che tali misure non siano imposte dal diritto nazionale, nonché misure per garantire l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente. È pertanto opportuno prevedere flessibilità per tali misure temporanee per un periodo di tempo limitato a norma del regolamento (UE) 2021/1057.

(9)  Le risorse destinate a sostenere la risposta alle catastrofi naturali dovrebbero essere programmate nell'ambito di una o più priorità dedicate con un tasso di cofinanziamento fino al 95 %. Gli Stati membri sono in grado di avvalersi delle possibilità esistenti di trasferimento delle dotazioni tra i fondi della politica di coesione offerte dal regolamento (UE) 2021/1060 al fine di aumentare le risorse disponibili nell'ambito di tali priorità dedicate. Essi sono inoltre in grado di riassegnare risorse da uno qualsiasi degli obiettivi strategici, nel rispetto delle norme applicabili.

(10)  Le risorse complessive programmate nell'ambito delle priorità dedicate dovrebbero essere limitate a un massimo del 10 % della dotazione iniziale nazionale totale dello Stato membro per il FSE+, e il FESR▌. Tali risorse dovrebbero poter essere programmate mediante più di una modifica al programma ed essere collegate a più di una catastrofe. È inoltre opportuno continuare ad applicare il principio secondo cui i pagamenti della Commissione devono essere erogati conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili.

(11)  Al fine di fornire un sostegno immediato agli investimenti per la ricostruzione in risposta alle catastrofi naturali e di attenuare le conseguenze socioeconomiche negative di tali catastrofi naturali, è opportuno prevedere un importo supplementare di prefinanziamento eccezionale in relazione alle priorità dedicate. Le norme applicabili a tali importi di prefinanziamento eccezionale dovrebbero essere coerenti con le norme applicabili al prefinanziamento stabilite dal regolamento (UE) 2021/1060.

(12)  Al fine di permettere agli Stati membri di affrontare appieno le conseguenze delle catastrofi naturali che si sono verificate a decorrere tra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, è opportuno che alle loro autorità di gestione sia consentito selezionare per il sostegno operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata loro presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a condizione che le operazioni costituiscano una risposta a tale catastrofe naturale.

(13)  Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire attenuare, alla luce delle recenti inondazioni e incendi boschivi in Europa centrale, orientale e meridionale, le consequenze socioeconomiche negative delle catastrofi naturali modificando i regolamenti (UE) 2021/1057 e (UE) 2021/1058, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottempranza al prinicipio di proporzionalità enunciato dallo stesso articolo.

(14)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2021/1057 e (UE) 2021/1058.

(15)  Considerati gli effetti devastanti delle recenti catastrofi naturali e l'urgenza di fornire un sostegno immediato agli Stati membri, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(16)  Considerata l'urgenza determinata dalle catastrofi naturali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche al regolamento (UE) 2021/1057

Nel regolamento (UE) 2021/1057 è inserito il seguente articolo:"

"Articolo 12 ter

Sostegno volto ad attenuare le conseguenze socioeconomiche negative delle catastrofi naturali

1.  Gli Stati membri possono utilizzare il FSE+ per fornire un sostegno volto ad attenuare le conseguenze socioeconomiche negative delle catastrofi naturali verificatesi tra il 1º gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente articolo, per catastrofe naturale si intende una catastrofe naturale grave o una catastrofe naturale regionale quali definite, rispettivamente, all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio*. Tale definizione può includere una catastrofe naturale che provoca danni diretti inferiori alle soglie stabilite all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento, a condizione che sia stata riconosciuta come catastrofe naturale da un'autorità pubblica competente dello Stato membro. Qualora la catastrofe naturale che provoca danni diretti inferiori alle soglie stabilite all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 si verifichi dopo il [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], essa è considerata una catastrofe naturale a condizione che sia stata riconosciuta come tale da un'autorità pubblica competente dello Stato membro entro 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno a seguito di tale catastrofe naturale.

2.  Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, le risorse possono essere programmate nell'ambito delle priorità dedicate dei programmi in questione. Per l’intero periodo di programmazione, le risorse complessive destinate a tali priorità dedicate stanziate dal FSE+, nonché dal FESR o e dal Fondo di coesione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 ter, del regolamento (UE) 2021/1058 sono limitate a un massimo del 10 % della dotazione iniziale nazionale totale del FSE+ e del FESR▌. La pertinente modifica del programma è presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale o, qualora la catastrofe naturale si sia verificata prima del … [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], entro … [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

3.  Le priorità dedicate di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono sostenere uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

4.  Ove strettamente necessario come misura temporanea, i regimi di riduzione dell'orario lavorativo volti a fornire una risposta alle conseguenze di una catastrofe naturale senza l'obbligo di associarli a misure attive, nonché l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente possono essere ammissibili al finanziamento per un massimo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

5.  In deroga all'articolo 19, paragrafo 4, gli Stati membri non sono tenuti a integrare la distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base con misure di accompagnamento nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), se tale distribuzione è volta a rispondere alle conseguenze di una catastrofe naturale. Tale distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base senza misure di accompagnamento può essere ammissibile al finanziamento per un massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale e in ogni caso dopo il 1º gennaio 2024.

6.  In deroga all'articolo 63, paragrafo 6 del regolamento (UE) 2021/1060, l'autorità di gestione interessata può selezionare per il sostegno, nell'ambito di una priorità dedicata, operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che le sia stata presentata la domanda di finanziamento, a condizione che le operazioni forniscano una risposta a una catastrofe naturale verificatasi tra il 1º gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.

7.  La Commissione versa il 25 % della dotazione alle priorità dedicate di cui al paragrafo 2 del presente articolo, conformemente alla decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Tale prefinanziamento eccezionale è versato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma, subordinatamente alla disponibilità di fondi. Qualora la dotazione a tali priorità sia successivamente incrementata, è versato un prefinanziamento supplementare pari al 25 % dell'incremento.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, per l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FSE+ e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso.

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato.

8.  In deroga all'articolo 112, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per una priorità dedicata stabilita per sostenere l'attenuazione delle conseguenze socioeconomiche negative di una catastrofe naturale a norma del paragrafo 2 del presente articolo è pari al 95 %.

Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di un altro strumento dell'Unione, di uno strumento nazionale o di un regime assicurativo privato ricevuto per le operazioni selezionate in risposta a una catastrofe naturale sia detratto dalle spese incluse nella domanda di pagamento presentata alla Commissione.

_____________

* Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj).”.

"

Articolo 2

Modifiche al regolamento (UE) 2021/1058

Il regolamento (UE) 2021/1058 è così modificato:

1.  l'articolo 3 è così modificato:

a)  al paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il punto seguente:"

"x) sostenere gli investimenti volti alla ricostruzione in risposta a una catastrofe naturale verificatasi tra il 1º gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025;";

"

b)  è inserito il paragrafo seguente:"

"1 ter. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto x), del presente articolo, per catastrofe naturale si intende una catastrofe naturale grave o una catastrofe naturale regionale quali definite, rispettivamente, all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio*. Tale definizione può includere una catastrofe naturale che provoca danni diretti inferiori alle soglie stabilite all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento, a condizione che sia stata riconosciuta come catastrofe naturale da un'autorità pubblica competente dello Stato membro.

Qualora la catastrofe naturale che provoca danni diretti inferiori alle soglie stabilite all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio si verifichi dopo il … [data di entrata in vigore del presente regolamento], essa è considerata una catastrofe naturale a condizione che sia stata riconosciuta da un'autorità pubblica competente dello Stato membro entro 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno a seguito della catastrofe naturale.

Le risorse stanziate nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto x), del presente articolo sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate di programmi che rientrano nell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico. Per l’intero periodo di programmazione, le risorse stanziate nell'ambito di tale obiettivo specifico e le priorità dedicate stabilite a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1057 sono limitate a un massimo del 10 % della dotazione iniziale nazionale totale del FSE + e del FESR ▌La pertinente modifica del programma è presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato per la prima volta il danno a seguito della catastrofe naturale o, qualora la catastrofe naturale si sia verificata prima del … [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], entro … [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

La Commissione versa il 25 % della dotazione alle priorità di cui al terzo comma del presente paragrafo conformemente alla decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Tale prefinanziamento eccezionale è versato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma, subordinatamente alla disponibilità di fondi. Qualora la dotazione a tali priorità sia successivamente incrementata, è versato un prefinanziamento supplementare pari al 25 % dell'incremento.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, per l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR o del Fondo di coesione e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso.

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato.

In deroga all'articolo 112, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per una priorità dedicata stabilita per sostenere l'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto x), del presente articolo è pari al 95 %.

Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di un altro strumento dell'Unione, di uno strumento nazionale o di un regime assicurativo privato ricevuto per le operazioni selezionate nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), punto x), del presente articolo sia detratto dalle spese incluse nella domanda di pagamento presentata alla Commissione.

In deroga all'articolo 63, paragrafo 6 del regolamento (UE) 2021/1060, l'autorità di gestione interessata può selezionare per il sostegno, nell'ambito di una priorità dedicata, operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che le sia stata presentata la domanda di finanziamento, a condizione che le operazioni forniscano una risposta a una catastrofe naturale verificatasi tra il 1º gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.

_____________

* Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj).";

"

c)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Il Fondo di coesione sostiene il conseguimento degli OS 2 e 3, compreso l'obiettivo specifico stabilito al paragrafo 1, lettera b), punto x), nella misura in cui è in linea con l'ambito d'intervento di cui all'articolo 6.";

"

2.  nell'allegato I, tabella 1, all'obiettivo strategico 2 è aggiunta la riga seguente:"

"

 

x)  Sostenere gli investimenti volti alla ricostruzione in risposta a una catastrofe naturale verificatasi tra il 1º gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025

Qualsiasi RCO elencato per gli obiettivi specifici nell'ambito degli OS da 1 a 4

Qualsiasi RCR elencato per gli obiettivi specifici nell'ambito degli OS da 1 a 4

".

"

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente Il presidente

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(3)Parere del 4 dicembre 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4)Parere del 21 novembre 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2024.
(6) Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj).
(7) Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/oj).
(8) Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).
(9) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).


Misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli Stati membri colpiti da calamità naturali
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali (COM(2024)0495 – C10-0148/2024 – 2024/0274(COD))
P10_TA(2024)0060A10-0026/2024

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0495),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10‑0148/2024),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la valutazione di bilancio da parte della commissione per i bilanci,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 dicembre 2024(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 21 novembre 2024(2),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell’11 novembre 2024, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 60 e 58 e del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A10-0026/2024),

1.  adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali

P10_TC1-COD(2024)0274


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(5),

considerando quanto segue:

(1)  Le recenti calamità naturali nell'Europa centrale e orientale e nell'Europa meridionale hanno avuto un effetto devastante sulle popolazioni che vivono e lavorano in tali regioni. Una parte consistente del potenziale produttivo agricolo e forestale è andato distrutto e, di conseguenza, gli agricoltori, i silvicoltori e le imprese rurali delle regioni colpite da calamità naturali devono far fronte a perdite di reddito significative. Per rispondere rapidamente alle vulnerabilità del sistema alimentare dell’Unione e delle comunità rurali emerse da tali calamità naturali, è opportuno fornire prontamente un sostegno efficace eccezionale attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), attuato nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, e prevedere una maggiore flessibilità per le norme esistenti.

(2)  Per affrontare le conseguenze delle calamità naturali verificatesi a partire dal 1o gennaio 2024, è opportuno prevedere una nuova misura eccezionale e temporanea (“la nuova misura”) che consenta di rispondere ai problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole e forestali e e la continuità delle attività delle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli e forestali. Inoltre il sostegno per il ripristino del potenziale produttivo agricolo disponibile a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(6) dovrebbe essere rafforzato prevedendo una maggiore flessibilità di bilancio per quanto riguarda la soglia di non regressione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio(7) ("soglia di non regressione ").

(3)  Poiché sarà finanziata attraverso il FEASR, alla nuova misura deve applicarsi il quadro giuridico stabilito per il periodo di programmazione 2014-2020, in particolare le disposizioni specifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013 e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(8), nonché degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tali regolamenti.

(4)  Il periodo di programmazione del FEASR è stato prorogato dal regolamento (UE) 2020/2220 fino al 31 dicembre 2022 e la relativa attuazione continuerà fino al 31 dicembre 2025. Il regolamento (UE) 2020/2220 ha previsto anche norme transitorie da applicarsi durante tale periodo di proroga. Dato che l'attuazione del FEASR è prorogata, è opportuno stabilire condizioni per la nuova misura e prevedere maggiore flessibilità di bilancio per quanto riguarda la soglia di non regressione modificando il regolamento (UE) 2020/2220.

(5)  Al fine di prevedere una maggiore flessibilità di bilancio per riassegnare i finanziamenti per la nuova misura e la sottomisura esistente per il ripristino del potenziale produttivo agricolo, proseguendo nel contempo gli investimenti e le azioni pianificati per la prevenzione e la preparazione alle catastrofi, e l'adattamento ai cambiamenti climatici per attenuare l'impatto delle catastrofi da essi causate sempre più frequenti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a ridurre la soglia di non regressione di un massimo di 15 punti percentuali, senza scendere al di sotto della soglia minima del 30 %.

(6)  Al fine di consentire agli Stati membri di affrontare pienamente le conseguenze delle calamità naturali che si sono verificate a partire dal 1o gennaio 2024, è opportuno che gli stessi possano selezionare per il sostegno le operazioni materialmente portate a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma di sviluppo rurale sia presentata all'autorità di gestione, purché tali operazioni siano in risposta a tali catastrofi naturali.

(7)  Il sostegno nell'ambito della nuova misura, che mira a garantire la competitività delle PMI nonché la redditività degli agricoltori e dei silvicoltori, dovrebbe concentrare le risorse disponibili sui beneficiari maggiormente colpiti dalle calamità naturali e concedere tali risorse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. È opportuno fornire il sostegno unicamente ai beneficiari colpiti da una distruzione pari almeno al 30 % del potenziale produttivo o della produzione pertinenti quale conseguenza di una calamità natuale formalmente riconosciuta, o di misure adottate in conformità del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio(9), in relazione a tale calamità naturale.

(8)  Tenuto conto del carattere urgente, temporaneo ed eccezionale della nuova misura e della necessità di un versamento rapido e semplice dei pagamenti corrispondenti, è opportuno fissare un pagamento una tantum e una data limite per l'applicazione della nuova misura.

(9)  Al fine di fornire un sostegno più elevato agli agricoltori, ai silvicoltori o alle PMI maggiormente colpiti da calamità naturali, è opportuno consentire agli Stati membri di adeguare il livello degli importi forfettari da erogare ad alcune categorie di beneficiari ammissibili, per esempio fissando forcelle o ampie categorie di beneficiari ammissibili, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

(10)  Nell'erogare il sostegno per la nuova misura gli Stati membri dovrebbero tenere conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione o di regimi privati per rispondere all'impatto delle calamità naturali.

(11)  Le risorse per la nuova misura dovrebbero essere programmate con un tasso di cofinanziamento fino al 100 %.

(12)  Al fine di garantire un finanziamento adeguato della nuova misura senza compromettere altri obiettivi dei programmi di sviluppo rurale, è opportuno fissare una quota massima del contributo dell'Unione per la nuova misura.

(13)  Il sostegno alla ricostituzione del potenziale produttivo agricolo e forestale in risposta alle calamità naturali dovrebbe dare la priorità alle operazioni basate sul principio della "migliore ricostruzione", vale a dire il ricorso alle fasi di ripresa, riabilitazione e recupero dopo una calamità per aumentare la resilienza del settore agricolo e forestale mediante l'integrazione di misure di riduzione del rischio di catastrofi, come indicato nel quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030 dell'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi, garantendo nel contempo che le operazioni selezionate rappresentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno e l'obiettivo di garantire la resilienza alle catastrofi.

(14)  Per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari colpiti da calamità naturali e degli Stati membri quando riconoscono la "forza maggiore", gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di considerare seriamente colpita da una calamità naturale l'intera zona.

(15)  Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della nuova misura attraverso i programmi di sviluppo rurale nell'ambito del quadro giuridico del periodo di programmazione 2014-2020, prorogato dal regolamento (UE) 2020/2220, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero riguardare la presentazione della nuova misura nei programmi di sviluppo rurale, il monitoraggio e la valutazione della politica di sviluppo rurale, la presentazione delle relazioni annuali di attuazione, oltre all'attuazione di controlli e all'applicazione delle sanzioni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(10).

(16)  Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire affrontare e mitigare l’impatto delle calamità naturali sul settore agroalimentare e forestale dell’Unione fornendo un sostegno eccezionale attraverso il FEASR, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/2220.

(18)  Considerati gli effetti devastanti delle calamità naturali attuali e l'urgenza di affrontarne e attenuarne l'impatto sul settore agroalimentare e forestale dell'Unione, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(19)  Al fine di garantire un’agevole attuazione della nuova misura e vista l’urgenza determinata dalla necessità impellente di affrontare e mitigare l’impatto delle calamità naturali sul settore agroalimentare e forestale dell’Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2020/2220 è così modificato:

1)  all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:"

"In deroga al primo comma, seconda frase, quando riassegnano fondi e spendono fondi per le misure di cui all'articolo 6 bis del presente regolamento e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri possono ridurre la quota complessiva di contributo FEASR riservata alle misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale riduzione non va oltre gli importi del FEASR riassegnati alle misure di cui all'articolo 6 bis del presente regolamento e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e non supera 15 punti percentuali della quota complessiva di contributo FEASR fissata nei programmi di sviluppo rurale per le misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013. A tal fine si tiene conto della quota complessiva di contributo FEASR fissata nei programmi di sviluppo rurale al momento della proroga del periodo di durata dei programmi sostenuti dal FEASR fino al 31 dicembre 2022, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. La quota complessiva destinata alle misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 non è inferiore alla soglia minima stabilita nel medesimo articolo. La stessa riduzione in punti percentuali può essere applicata alle risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 senza riassegnare fondi alle misure di cui all'articolo 6 bis del presente regolamento e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.";

"

2)  all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:"

"5. In deroga all'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione può selezionare per il sostegno operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, a condizione che talioperazioni siano attuate attraverso le misure di cui all'articolo 6 bis del presente regolamento e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che tali operazioni forniscano una risposta a una calamità naturale verificatasi a partire dal 1o gennaio 2024.";

"

3)  sono inseriti gli articoli seguenti:"

"Articolo 6 bis

Sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori, ai silvicoltori e alle PMI particolarmente colpiti da calamità naturali

1.  Il sostegno erogato a norma del presente articolo garantisce un'assistenza di emergenza agli agricoltori, ai silvicoltori e alle piccole o medie imprese (PMI) che sono particolarmente colpiti da calamità naturali, con l'obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1305/2013 a partire dal 1o gennaio 2024 e che tale calamità naturale, o le misure adottate conformemente al regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio* per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, hanno causato la distruzione di non meno del 30 % della produzione o del potenziale produttivo interessato.

3.  L'aiuto a norma del presente articolo è concesso ai soggetti seguenti:

   a) agricoltori;
   b) silvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato e pubblico e loro consorzi, escluse le foreste di proprietà dello Stato gestite dallo Stato;
   c) PMI attive nel settore della trasformazione, della commercializzazione o dello sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; o
   d) PMI attive nella trasformazione, nella mobilitazione e nella commercializzazione di prodotti forestali.

Per quanto riguarda la trasformazione di prodotti agricoli, il risultato del processo di produzione può essere un prodotto non contemplato dall'allegato I TFUE.

4.  Gli Stati membri indirizzano il sostegno a norma del presente articolo ai beneficiari maggiormente colpiti da calamità naturali, determinando le condizioni di ammissibilità sulla base delle prove disponibili.

5.  Il sostegno a norma del presente articolo è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 31 dicembre 2025, in base alle domande di sostegno approvate dall'autorità competente entro il 30 giugno 2025. Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

6.  L'importo massimo del sostegno a norma del presente articolo non supera 42 000 EUR per beneficiario.

7.  Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri tengono conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione o di regimi privati per rispondere all'impatto delle calamità naturali al fine di garantire una sana gestione finanziaria a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio**, a seconda dei casi, indirizzando nel contempo il sostegno ai beneficiari più colpiti da calamità naturali.

Articolo 6 ter

Disposizioni applicabili al sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori, ai silvicoltori e alle PMI particolarmente colpiti da calamità naturali

1.  Il sostegno temporaneo eccezionale di cui all'articolo 6 bis è finanziato dal FEASR come misura ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2.  Il contributo massimo del FEASR per la misura di cui all'articolo 6 bis è fissato al 100 %.

3.  Il sostegno del FEASR previsto per la misura di cui all’articolo 6 bis non supera il 10 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale per il periodo 2021-2022.

Articolo 6 quater

Forza maggiore

Per quanto riguarda l'attuazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC nel riconoscere i casi di "forza maggiore" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento, qualora una calamità naturale grave colpisca seriamente una zona ben determinata, lo Stato membro interessato può ritenere l'intera zona seriamente colpita da tale calamità.

Articolo 6 quinquies

Competenze di esecuzione della Commissione

1.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme necessarie per l'attuazione della misura di cui all'articolo 6 bis attraverso i programmi di sviluppo rurale nell'ambito del quadro giuridico applicabile nel periodo di programmazione 2014-2020, prorogato a norma dell'articolo 1, per quanto riguarda:

   a) il monitoraggio e la valutazione della politica di sviluppo rurale;
   b) la presentazione dei programmi di sviluppo rurale;
   c) la presentazione delle relazioni di attuazione annuale;
   d) l'attuazione di controlli e l'applicazione di sanzioni.

2.  Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

Articolo 6 sexies

Procedura di comitato

1.  Nell'esercizio delle competenze di esecuzione di cui all'articolo 6 quinquies, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo rurale istituito dall'articolo 84 del regolamento (UE) n. 1305/2013. E' un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nell'esercizio delle competenze di esecuzione di cui all'articolo 6 quinquies, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli istituito dall'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio****. E' un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

________________

* Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj).

** Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

***- Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

**** Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).".

"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il …

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente Il presidente

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(3) Parere del 4 dicembre 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) Parere del 21 novembre 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(5) Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2024.
(6)Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).
(7)Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2220/oj).
(8)Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj).
(9) Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj).
(10)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).


Materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati"
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2024 sulla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati", la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione (COM(2024)0517 – C10-0167/2024 – 2024/0214(COD))
P10_TA(2024)0061A10-0022/2024

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0517),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10‑0167/2024),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 dicembre 2024(1),

–  visto l'articolo 60 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A10-0022/2024),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2024 in vista della adozione della decisione (UE) 2024/ ... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati", la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione

P10_TC1-COD(2024)0214


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione dell'atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(1)  La direttiva 1999/105/CE del Consiglio(4) si applica, tra l'altro, alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione all'interno dell'Unione. Tale direttiva riguarda i materiali di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali che risultano importanti a fini forestali in tutta l'Unione o in parte di essa.

(2)  La decisione 2008/971/CE del Consiglio(5) determina le condizioni di importazione nell'Unione di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie "identificati alla fonte", "selezionati" e "qualificati", prodotti nei paesi terzi figuranti nell'allegato I di tale decisione, per quanto riguarda l'ammissione e la registrazione dei materiali di base e la successiva produzione di materiali forestali di moltiplicazione da tali materiali di base. I paesi terzi interessati hanno attuato il sistema OCSE di certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale ("sistema OCSE per sementi e piante forestali").

(3)  Il sistema OCSE per sementi e piante forestali è stato modificato nel 2013 per includere i materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati" in aggiunta alle categorie di materiali forestali di moltiplicazione "identificati alla fonte", "selezionati" e "qualificati", che fanno parte di tale sistema dal 2011.

(4)  Le norme nazionali relative alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione ("norme nazionali") in Canada, Norvegia, Regno Unito, Serbia, Stati Uniti, Svizzera e Turchia ("paesi terzi specificati") prevedono che un'ispezione ufficiale sia effettuata in campo durante la raccolta e la trasformazione delle sementi e la produzione di postime.

(5)  Secondo le norme nazionali dei paesi terzi specificati, i sistemi per l'ammissione e la registrazione dei materiali di base e la successiva produzione di materiali forestali di moltiplicazione da tali materiali di base devono rispettare il sistema OCSE per sementi e piante forestali. Tali norme nazionali dispongono inoltre che sementi e postime appartenenti alle categorie "identificati alla fonte", "selezionati", "qualificati" e "controllati" siano certificati ufficialmente e che gli imballaggi di sementi siano chiusi ufficialmente in conformità del sistema OCSE per sementi e piante forestali.

(6)  In assenza di una decisione a livello dell'Unione in merito all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati", la decisione di esecuzione (UE) 2021/773(6) della Commissione ha autorizzato temporaneamente, fino al 31 dicembre 2024, gli Stati membri a decidere in merito all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati" prodotti nei paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2008/971/CE, che comprendono i paesi terzi specificati. Tale autorizzazione era necessaria per evitare qualsiasi rischio di perturbazione delle importazioni di materiali forestali di moltiplicazione negli Stati membri.

(7)  Da un esame delle norme nazionali dei paesi terzi specificati per quanto riguarda la categoria "controllati" emerge che le condizioni per l'ammissione dei materiali di base sono considerate equivalenti a quelle stabilite nella direttiva 1999/105/CE, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II della decisione 2008/971/CE relative a sementi e postime.

(8)  I nomi e gli indirizzi di talune autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione, elencate all'allegato I della decisione 2008/971/CE, sono cambiati e devono pertanto essere aggiornati.

(9)  È possibile fare ricorso alla modificazione genetica per la produzione di sementi o postime della categoria "controllati". Al fine di garantire che gli utilizzatori di materiali forestali di moltiplicazione possano compiere scelte informate, l'etichetta OCSE e l'etichetta o il documento del fornitore dovrebbero pertanto indicare se sia stato fatto ricorso o meno a tale tipo di modificazione nella produzione dei materiali di base per detta categoria, come avviene attualmente con la categoria "qualificati".

(10)  In vista dell'aggiunta della categoria "controllati" nell'allegato II della decisione 2008/971/CE, è opportuno aggiungere a tale decisione un nuovo allegato con una tabella che indichi le categorie nell'ambito delle quali possono essere importati nell'Unione i materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai diversi tipi di materiali di base al fine di garantire chiarezza e la corretta applicazione di tale decisione. Tale aggiunta è necessaria per garantire la chiarezza giuridica, la coerenza con la direttiva 1999/105/CE, nonché la corretta applicazione di tali norme e il compimento di scelte informate da parte degli operatori che applicano tale decisione.

(11)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/971/CE.

(12)  Considerata l'urgenza di garantire che la presente decisione entri in vigore prima della scadenza della decisione di esecuzione (UE) 2021/773 il 31 dicembre 2024, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE), al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(13)  Poiché l'obiettivo della presente decisione, ossia estendere alla categoria "controllati" il regime di d'equivalenza per l'importazione di materiali forestali di moltiplicazione istituito dalla decisione 2008/971/CE, non può essere conseguito dagli Stati membri ma può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)  È opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al fine di garantire che entri in vigore prima della scadenza della decisione di esecuzione (UE) 2021/773.

(15)  Poiché la decisione di esecuzione (UE) 2021/773 scade il 31 dicembre 2024, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2025 al fine di garantire la chiarezza giuridica e la continuità delle rispettive norme,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione 2008/971/CE

La decisione 2008/971/CE è così modificata:

1)  all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:"

"La presente decisione determina le condizioni di importazione nell'Unione di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie "identificati alla fonte", "selezionati", "qualificati" e "controllati" prodotti in un paese terzo figurante nell'allegato I.";

"

2)  all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Sementi e postime appartenenti alle categorie "identificati alla fonte", "selezionati", "qualificati" e "controllati" delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I della direttiva 1999/105/CE, prodotti nei paesi terzi figuranti nell'allegato I della presente decisione e certificati ufficialmente dalle autorità dei paesi terzi figuranti nel medesimo allegato, sono considerati equivalenti a sementi e postime conformi alla direttiva 1999/105/CE, purché siano rispettate le condizioni stabilite nell'allegato II della presente decisione.";

"

3)  gli allegati sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2025.

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente Il presidente

ALLEGATO

Gli allegati della decisione 2008/971/CE sono così modificati:

1)  l'allegato I è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I

Paesi e autorità

Paese(7)

Autorità responsabile dell'ammissione e del controllo della produzione

 

CA

Natural Resources Canada - Canadian Forest Service

Atlantic Forestry Centre

1350 Regent Street

Fredericton NB E3C 2G6

CH

Federal Office for the Environment (FOEN)

Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK)

Forest Division

Federal Plant Protection Service

Monbijoustrasse 40

CH-3003 Bern

GB(8)

Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CB2 8DR

 

NO

Norwegian Forest Seed Center

c/o Øyvind Meland Edvardsen

Box 118, N-2301 Hamar

RS

Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Ministry of AFW — Directorate for Forest

Omladinskih brigada 1

Novi Beograd

TR

Ministry of Agriculture and Forestry

General Directorate of Forestry

Forest Tree Seeds and Tree Breeding Research Institute Directorate Sogutozu

06560 Ankara

US

United States Department of Agriculture

Forest Service

Cooperative Forestry

National Seed Laboratory

5675 Riggins Mill Road

Dry Branch, Georgia 31020

AUTORITÀ UFFICIALI DI CERTIFICAZIONE STATALE

(Autorizzate a rilasciare certificati OCSE in virtù di un accordo di cooperazione con il servizio forestale USDA — USDA Forest Service)

Washington State Crop Improvement Association, Inc.

2575 NE Hopkins Ct.

Pullman, Washington 99163

";

2)  all'allegato II, il testo della sezione C è sostituito dal seguente:

"C. Condizioni aggiuntive relative a sementi e postime delle categorie "qualificati" e "controllati" prodotti in paesi terzi.

Per sementi e postime delle categorie "qualificati" e "controllati", l'etichetta OCSE e l'etichetta o il documento del fornitore devono recare l'indicazione se è stato fatto ricorso o meno alla modificazione genetica nella produzione del materiale di base.";

3)  è aggiunto l'allegato seguente:

"ALLEGATO III

CATEGORIE NELL'AMBITO DELLE QUALI POSSONO ESSERE IMPORTATI NELL'UNIONE I MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE PROVENIENTI DAI DIVERSI TIPI DI MATERIALI DI BASE

Materiale di base

Categoria dei materiali forestali di moltiplicazione

Identificati alla fonte

Selezionati

Qualificati

Controllati

Fonte di semi

x

 

 

 

Soprassuolo

x

x

 

x

Arboreto da seme

 

 

x

x

Genitori

 

 

x

x

Clone

 

 

x

x

Miscuglio di cloni

 

 

x

x

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) Parere del 4 dicembre 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2024.
(4) Direttiva 2002/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/105/oj).
(5) Decisione 2008/971/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 83, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/971/oj).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2021/773 della Commissione, del 10 maggio 2021, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, a decidere temporaneamente in merito all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione di talune categorie prodotti in determinati paesi terzi (GU L 169 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/773/oj).
(7) CA — Canada, CH — Svizzera, GB — Regno Unito, NO — Norvegia, RS — Serbia, TR — Turchia, US — Stati Uniti.
(8) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87)), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.


Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2024/002 BE/Limburg machinery and paper – Belgio
PDF 142kWORD 51k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2024 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2024/002 BE/Limburg machinery and paper (COM(2024)0370 – C10-0166/2024 – 2024/0286(BUD))
P10_TA(2024)0062A10-0019/2024

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2024)0370 – C10‑0166/2024),

–  visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013(1) ("regolamento FEG"),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(2), quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 8,

–  visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie(4), in particolare il punto 9,

–  visti i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e gli obiettivi stabiliti nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A10-0019/2024),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è fornita attraverso un sostegno finanziario ai lavoratori e alle società per cui hanno lavorato;

B.  considerando che il Belgio ha presentato la domanda EGF/2024/002 BE/Limburg machinery and paper relativa a un contributo finanziario del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) a seguito di 681 collocamenti in esubero(5) nel settore economico classificato alla divisione 17 (Fabbricazione di carta e di prodotti di carta) e alla divisione 28 (Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.) della NACE Revisione 2 nella regione Provincie Limburg, entro il periodo di riferimento per la domanda compreso tra il 31 dicembre 2023 e il 30 aprile 2024;

C.  considerando che la domanda riguarda 567 lavoratori collocati in esubero dalla società Sappi Lanaken NV (carta) e 114 lavoratori collocati in esubero dalla società Purmo Group Belgium NV (macchinari);

D.  considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento FEG, che prevede il collocamento in esubero di almeno 200 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi in imprese operanti nello stesso settore economico o in settori economici diversi e situate nella stessa regione;

E.  considerando che la pandemia di COVID-19 e la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina hanno ridotto la competitività economica e hanno ricadute negative sulla crescita economica in Belgio;

F.  considerando che la Sappi Lanaken era specializzata nella produzione di carta patinata senza legno; che il calo della domanda di prodotti grafici derivante dall'aumento della digitalizzazione ha comportato una crescente sovraccapacità dell'industria europea della carta patinata senza legno; che non è stato possibile convertire la produzione della Sappi Lanaken verso altri prodotti cartacei più richiesti senza ingenti investimenti e che il gruppo Sappi ha pertanto deciso di interrompere la produzione nel sito di Lanaken e di chiudere lo stabilimento, data l'impossibilità di individuare idonei acquirenti a causa della sovraccapacità strutturale del settore;

G.  considerando che il volume di produzione di radiatori a pannello del gruppo Purmo è costantemente diminuito nel periodo 2018-2023, passando da 820 000 unità nel 2018 a 320 000 unità nel 2023 (-60 %); che confrontando i costi di produzione dei vari stabilimenti del gruppo Purmo in Europa, il sito di Zonhoven è in posizione di svantaggio, in quanto i suoi costi sono superiori del 17-35 %; che il gruppo Purmo ha deciso di interrompere la produzione di radiatori a pannello da 50 mm nel suo stabilimento di Zonhoven e di chiudere la relativa linea di produzione; che, a seguito dell'imprevista situazione relativa alla disponibilità e ai prezzi del gas, riconducibile alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, e alla legislazione dell'Unione a favore dei sistemi di riscaldamento a bassa temperatura a scapito dei radiatori a pannello, è improbabile che vi sia una ripresa della domanda in quanto il mercato dei radiatori a pannello sarà sempre più limitato alla sostituzione delle unità in uso;

H.  considerando che le due imprese, nel rispetto del diritto belga, hanno seguito la procedura obbligatoria di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e hanno creato una cellula per l'impiego, il cui scopo è fornire servizi per il ricollocamento ai lavoratori licenziati nell'ambito di un licenziamento collettivo;

I.  considerando che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere destinati principalmente a misure attive di politica del mercato del lavoro e a servizi personalizzati volti a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'occupazione dignitosa e sostenibile all'interno o al di fuori del loro settore di attività iniziale, preparandoli nel contempo a un'economia europea più verde e digitale;

J.  considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, il FEG non supera l'importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018);

1.  conviene con la Commissione sul fatto che sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento FEG e che il Belgio ha diritto a un contributo finanziario di 704 135 EUR a norma di tale regolamento, importo che rappresenta il 60 % dei costi totali di 1 173 559 EUR, in cui rientrano anche le spese per i servizi personalizzati, pari a 1 126 559 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 47 000 EUR;

2.  constata che le autorità belghe hanno presentato la domanda il 19 luglio 2024 e che, dopo l'invio di ulteriori informazioni da parte del Belgio, la Commissione ha concluso la propria valutazione il 5 novembre 2024 e l'ha notificata al Parlamento il giorno stesso;

3.  rileva che la domanda riguarda 567 lavoratori collocati in esubero dalla società Sappi Lanaken e 114 lavoratori collocati in esubero dalla società Purmo Group Belgium; rileva inoltre che saranno beneficiari interessati complessivamente 632 lavoratori, quasi esclusivamente uomini;

4.  sottolinea che i mercati del lavoro di Lanaken e Zonhoven sono svantaggiati rispetto al Limburgo nel suo insieme o alle Fiandre, con un rapporto tra popolazione attiva e posti di lavoro disponibili nettamente inferiore a quello del Limburgo nel suo insieme o delle Fiandre; evidenzia che il numero di posti di lavoro nel settore industriale disponibili nel Limburgo è diminuito del 15 % nel 2023;

5.  richiama l'attenzione sul fatto che i profili dei lavoratori espulsi dal lavoro, di cui un terzo di età pari o superiore a 55 anni e il 30 % con un basso livello di istruzione, comportano gravi ostacoli sul mercato del lavoro; insiste sul fatto che, tenuto conto della tendenza al ribasso dei posti vacanti e della relativa distribuzione geografica, i lavoratori necessiteranno di un sostegno supplementare su misura che li aiuti a realizzare la transizione verso l'occupazione;

6.  ricorda che le autorità belghe devono rendere nota l'origine dei fondi dell'Unione e garantirne la visibilità, nonché evidenziare il valore aggiunto apportato dall'intervento dell'Unione, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e mirate a destinatari diversi, con informazioni mirate ai beneficiari, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai media e al grande pubblico;

7.  ritiene che sia responsabilità sociale dell'Unione e degli Stati membri offrire ai lavoratori interessati la possibilità di acquisire le qualifiche necessarie a una futura occupazione, considerato che la transizione digitale ed ecologica ha incidenze sostanziali sui loro settori e comporta nel contempo una riduzione della domanda; si compiace del fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato elaborato dal Belgio in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti e le parti sociali;

8.  insiste sulla necessità che il sostegno fornito dal FEG si iscriva nel quadro di una strategia più ampia per i lavoratori e la regione interessati, a tutti i livelli politici, anche mediante il sostegno dei pertinenti strumenti di finanziamento dell'Unione, allo scopo di garantire che nessuno sia lasciato indietro nella transizione digitale e climatica;

9.  ricorda che tra i servizi personalizzati che andranno offerti ai lavoratori figurano le misure seguenti: consulente di intervento sociale, mediazione, consulenza e orientamento professionale, sostegno attivo nella ricerca di un impiego, formazione, riqualificazione e formazione professionale, anche nelle competenze digitali, nonché formazione sul luogo di lavoro;

10.  rileva che il Belgio ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 26 dicembre 2023 e che il periodo di ammissibilità al contributo finanziario del FEG andrà pertanto dalla data in questione fino a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;

11.  rileva che il Belgio ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 20 novembre 2023 e che tali spese saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dalla data in questione fino a 31 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento;

12.  sottolinea che le autorità belghe hanno confermato che per la fruizione delle azioni proposte e per la loro attuazione saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione e che sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento;

13.  ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le indennità o i diritti dei lavoratori espulsi dal lavoro, onde garantire la piena addizionalità del sostegno; ricorda il dovere degli Stati membri che chiedono il sostegno finanziario del FEG di garantire che siano rispettate le condizioni stabilite dal diritto nazionale e dell'Unione in materia di licenziamenti collettivi e che l'impresa interessata abbia provveduto di conseguenza ai propri lavoratori;

14.  invita le autorità belghe e altri Stati membri a porre in essere senza indugio misure preventive al fine di adattare le industrie alla globalizzazione e ai cambiamenti tecnologici e ambientali, nonché tutelare i lavoratori dalla perdita del posto di lavoro e da altre ricadute negative della globalizzazione;

15.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

16.  incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

17.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2024/002 BE/Limburg machinery and paper

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013(6), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma,

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie(7), in particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)  Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile.

(2)  Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio(8), modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio(9), e all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/691.

(3)  Il 19 luglio 2024 il Belgio ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691, in relazione a casi di espulsione dal lavoro nei settori economici classificati alla divisione 17 (Fabbricazione di carta e di prodotti di carta) e alla divisione 28 (Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.) della NACE revisione 2 nella regione di livello NUTS 2 Provincie Limburg (BE22) del Belgio. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di mobilitazione del FEG(10), tale domanda è considerata conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG stabilite all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691.

(4)  È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 704 135 EUR in relazione alla domanda presentata dal Belgio.

(5)  Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2024, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l'importo di 704 135 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal [data di adozione](11)

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente Il presidente

(1) GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj.
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.
(3) Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).
(4) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.
(5) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.
(6) GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj.
(7) GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.
(8) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj).
(9) Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).
(10) COM(2024) 370.
(11)⁕. Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.


Attività del Mediatore europeo – Relazione annuale 2023
PDF 166kWORD 56k
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2024 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2023 (2024/2056(INI))
P10_TA(2024)0063A10-0016/2024

Il Parlamento europeo,

–  vista la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2023,

–  visto l'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,

–  visti l'articolo 15, l'articolo 24, paragrafo 3, l'articolo 228 e l'articolo 298, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2021/1163 del Parlamento europeo, del 24 giugno 2021, che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del Mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom(1),

–  visti gli articoli 11, 41, 42 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"),

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD),

–  visto il codice europeo di buona condotta amministrativa, approvato dal Parlamento il 6 settembre 2001,

–  visto l'accordo quadro di cooperazione concluso tra il Parlamento e il Mediatore europeo il 15 marzo 2006, entrato in vigore il 1° aprile 2006,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulle attività del Mediatore europeo,

–  visti l'articolo 55 e l'articolo 148, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le petizioni (A10-0016/2024),

A.  considerando che la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2023 è stata ufficialmente presentata alla Presidente del Parlamento europeo il 18 aprile 2024 e che la Mediatrice, Emily O'Reilly, ha presentato la relazione alla commissione per le petizioni il 4 settembre 2024 a Bruxelles;

B.  considerando che gli articoli 20, 24 e 228 TFUE abilitano il Mediatore europeo a ricevere denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, fatta eccezione per la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;

C.  considerando che l'articolo 15 TFUE stabilisce che "al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile" e che "qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione";

D.  considerando che, in virtù dell'articolo 41, della Carta, "ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione";

E.  considerando che l'articolo 43 della Carta stabilisce che "ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali";

F.   considerando che l'articolo 298, paragrafo 1, TFUE, dichiara che "nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente";

G.  considerando che il Mediatore europeo può proporre raccomandazioni, misure correttive e miglioramenti volti a risolvere vari aspetti della cattiva amministrazione;

H.  considerando che nel 2023 la Mediatrice ha avviato 398 indagini, di cui 393 basate su denunce e 5 avviate di propria iniziativa, e ha archiviato 372 indagini (369 basate su denunce e 3 avviate di propria iniziativa),

I.  considerando che nel 2023 la maggioranza delle indagini ha riguardato la Commissione (250 indagini, pari al 62,81 %), seguita dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) (47 indagini, pari all'11,81 %), dal Parlamento europeo (16 indagini, pari al 4,02 %) e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) (11 indagini, pari al 2,76 %); che le restanti indagini erano ripartite come segue: Consiglio dell'Unione europea (7 indagini, pari all'1,76 %), Ufficio europeo per la lotta antifrode (7 indagini, pari all'1,76 %), Servizio europeo per l'azione esterna (6 indagini, pari all'1,51 %), Garante europeo della protezione dei dati (6 indagini, pari all'1,51 %), Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (5 indagini, pari all'1,26 %), altre agenzie dell'UE (33 indagini, pari all'8,27 %) e altre istituzioni o organi dell'UE (12 indagini, pari al 3,01 %);

J.  considerando che nel 2023 la maggior parte delle indagini della Mediatrice ha riguardato la Commissione, le cui attività amministrative ricevono una notevole attenzione da parte dell'opinione pubblica, dato che si tratta dell'esecutivo dell'UE;

K.  considerando che nelle indagini archiviate dalla Mediatrice nel 2023 non sono stati riscontrati casi di cattiva amministrazione in 99 casi (26,6 %), che l'istituzione è giunta a una soluzione, anche solo in parte, o ha trovato una soluzione in 206 casi (55,4 %), che non erano giustificate ulteriori indagini in 46 casi (12,4 %) e che è stata riscontrata una cattiva amministrazione in 27 casi (7,3 %);

L.  considerando che i tre temi principali nelle indagini archiviate dalla Mediatrice nel 2023 erano la trasparenza e la responsabilità (ad esempio accesso alle informazioni e ai documenti) (34,2 %), la cultura del servizio (21,5 %) e le assunzioni (15,3 %); che altri casi riguardavano la buona gestione delle questioni relative al personale, l'utilizzo appropriato della discrezionalità (anche nelle procedure di infrazione), la corretta gestione delle procedure di infrazione, il rispetto dei diritti fondamentali, il rispetto dei diritti procedurali, le sovvenzioni, gli appalti, i contratti, l'etica, la partecipazione del pubblico al processo decisionale dell'UE e la sana gestione finanziaria;

M.  considerando che nel 2023 la Mediatrice ha condotto anche indagini e iniziative strategiche più ampie su questioni sistemiche nelle istituzioni dell'UE, riguardanti l'accesso ai documenti, i diritti fondamentali, le questioni etiche, la responsabilità nel processo decisionale e l'assunzione di funzionari dell'UE;

N.  considerando che i cittadini dell'UE hanno ampi diritti di accesso ai documenti in possesso dell'amministrazione dell'UE; che la Mediatrice ha aperto un'indagine di propria iniziativa chiedendo alla Commissione di affrontare quanto prima i ritardi sistematici nel trattamento delle richieste di accesso ai documenti, al fine di garantire il rispetto delle scadenze stabilite dalla normativa dell'UE sull'accesso del pubblico ai documenti (regolamento (CE) n. 1049/2001(2)); che tale indagine ha rivelato che, quando le persone chiedono il riesame di una decisione di accesso, nota come richiesta di conferma, la Commissione non rispetta i termini stabiliti dalla legge nell'85 % dei casi e la maggioranza delle risposte giungono dopo 60 giorni; che tali ritardi hanno spesso reso le informazioni ottenute ormai inutili per i richiedenti, impedendo loro di avere voce in capitolo nei momenti pertinenti del processo decisionale;

O.  considerando che nel 2023 la Mediatrice ha pubblicato una relazione speciale a seguito della sua indagine strategica relativa alle tempistiche della Commissione europea per il trattamento delle richieste di accesso del pubblico ai documenti; che l'Ufficio del Mediatore ha presentato tale relazione al Parlamento europeo chiedendo a tale istituzione il suo sostegno nel convincere la Commissione a dar seguito alle sue raccomandazioni, ritenendo che i cittadini abbiano il diritto di aspettarsi pratiche migliori da un'amministrazione dell'UE aperta, moderna e orientata al servizio;

P.  considerando che la relazione speciale è stata discussa in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo e ha condotto a una risoluzione del Parlamento europeo dal titolo "Il tempo impiegato dalla Commissione europea per trattare le richieste di accesso del pubblico ai documenti"(3), approvata il 14 marzo 2024, in cui il Parlamento ha espresso molta preoccupazione per gli estremi ritardi della Commissione nella concessione dell'accesso del pubblico ai documenti richiesti e ha chiesto alla Commissione di correggere questi ritardi sistematici e significativi; che il Parlamento ha sottolineato che valuterà la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti parlamentari disponibili per affrontare la questione; che la risoluzione fa altresì riferimento ai negoziati sull'acquisto di vaccini contro la COVID-19 e ha chiesto un'adeguata divulgazione da parte della Commissione, una trasparenza maggiormente proattiva, risorse umane più specializzate per la gestione delle domande di conferma e un atteggiamento più aperto e costruttivo nei confronti dei richiedenti;

Q.  considerando che la Mediatrice ha sottolineato la necessità di un adeguato monitoraggio e dell'attuazione delle nuove norme etiche del Parlamento;

R.   considerando che la Mediatrice ha riconosciuto progressi significativi nel rafforzamento delle norme etiche in seno al Parlamento a seguito del Qatargate, ma ha espresso preoccupazione per la loro attuazione e rispetto delle stesse; che la Mediatrice ha avviato un'indagine separata sulle spese di viaggio pagate da terzi alla Commissione a partire dal 2021;

S.  considerando che la trasparenza è una parte essenziale di una società democratica e uno strumento importante nella lotta alla corruzione; che i cittadini dell'UE hanno diritto al massimo livello di trasparenza e che il massimo livello di accessibilità ai documenti pubblici è essenziale per garantire la responsabilità;

T.  considerando che nel 2023 l'ufficio del Mediatore ha ulteriormente sensibilizzato l'opinione pubblica in merito al ruolo del Mediatore nel mantenere elevati standard di lavoro nell'amministrazione dell'UE e nel tutelare i diritti dei cittadini e le libertà fondamentali;

1.  approva la relazione annuale per il 2023 presentata dal Mediatore europeo e ne elogia l'eccellente presentazione dei fatti e dei dati più importanti concernenti l'attività della Mediatrice nel 2023;

2.  si congratula con Emily O'Reilly per il suo notevole lavoro e i suoi instancabili sforzi per sostenere la democrazia, migliorando la responsabilità e la trasparenza delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE, e per garantire che l'amministrazione dell'UE risponda alle preoccupazioni dei cittadini;

3.  esprime apprezzamento per la cooperazione costruttiva tra il Mediatore europeo e il Parlamento europeo, segnatamente con la commissione per le petizioni, e le altre istituzioni dell'UE;

4.  accoglie con favore la pubblicazione da parte della Mediatrice di una guida all'accesso ai documenti dell'UE, che mira a sensibilizzare i cittadini sul loro diritto di accesso ai documenti e a consentire loro di controllare il processo decisionale dell'UE; ritiene essenziale continuare a fornire ai cittadini informazioni adeguate sul ruolo e la portata delle attività del Mediatore e sulla sua influenza sullo sviluppo delle istituzioni dell'UE;

5.  apprezza le raccomandazioni che scaturiscono dalla relazione di iniziativa della Mediatrice sul tempo impiegato dalla Commissione per trattare le richieste di accesso del pubblico ai documenti; invita la Commissione a migliorare il modo in cui tratta tali richieste per affrontare con urgenza i propri ritardi sistemici e a rispettare le scadenze stabilite dal regolamento (CE) n. 1049/2001 sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; condivide il parere della Mediatrice secondo cui i documenti e le informazioni richiesti sono spesso sensibili al fattore tempo e possono perdere rilevanza per i richiedenti in caso di ritardi; ritiene che la Commissione debba pubblicare proattivamente documenti e statistiche sul modo in cui gestisce le richieste di accesso ai documenti, in quanto tali informazioni sono fondamentali per migliorare la trasparenza al riguardo e rafforzare l'obbligo di rendiconto della Commissione nei confronti dei cittadini; sottolinea che la trasparenza del processo decisionale è stata al centro di numerose indagini della Mediatrice, in particolare per quanto riguarda le attività di lobbying;

6.   sottolinea che l'accesso del pubblico ai documenti è un diritto fondamentale dei cittadini dell'UE e un pilastro della democrazia europea; ricorda che gli sviluppi tecnologici e sociali dall'adozione del regolamento (CE) No 1049/2001 richiedono il suo allineamento al nuovo contesto digitale; riconosce, a questo proposito, la necessità di rivedere tale regolamento ed esorta il Consiglio a impegnarsi in negoziati costruttivi con il Parlamento e la Commissione in merito a tale revisione al fine di trasformare queste tre istituzioni chiave dell'UE in modelli di trasparenza e responsabilità pubblica per l'intera Unione; è fermamente convinto che qualsiasi negoziato sulla revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 debba basarsi sulla posizione già adottata dal Parlamento e che il suo ambito di applicazione dovrebbe essere esteso a tutte le istituzioni, a tutti gli organi e a tutti gli organismi dell'UE, rafforzando in tal modo la rendicontabilità del processo decisionale; ricorda, in tale contesto, la posizione del Parlamento secondo cui il termine "documento" dovrebbe significare qualsiasi contenuto di dati, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o conservato in formato elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva), concernente una materia di competenza di un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'Unione(4); sottolinea che è essenziale che le istituzioni siano trasparenti nelle loro relazioni con i cittadini, come riconosciuto anche dalla Mediatrice nella sua indagine sulla trasparenza dei triloghi(5), nella quale prende atto delle particolari sfide e sensibilità all'interno del sistema di negoziati interistituzionali dell'UE, ma invita le istituzioni a compiere sforzi per superare tali sfide per permettere ai cittadini di esercitare effettivamente i loro diritti democratici;

7.  approva le conclusioni della relazione speciale della Mediatrice(6) al Parlamento europeo sulle tempistiche della Commissione europea per il trattamento delle richieste di accesso del pubblico ai documenti ed è preoccupato per la valutazione della Mediatrice secondo cui questi ritardi sistemici e significativi nel trattamento da parte della Commissione delle richieste di accesso del pubblico ai documenti equivalgono a cattiva amministrazione; sottolinea quanto sia importante che la Commissione dedichi maggiori risorse alla gestione delle domande di conferma ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 nonché alla necessità di una trasparenza più proattiva e di un approccio più costruttivo nei confronti dei richiedenti; invita la Commissione a correggere questa situazione in via prioritaria riformando la gestione dell'accesso del pubblico ai documenti; ricorda alla Commissione il diritto del Parlamento di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea e si aspetta un impegno chiaro e inequivocabile da parte del nuovo collegio dei commissari per porre rimedio a questa situazione;

8.  prende atto dell'indagine della Mediatrice sulla misura in cui il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea applicano il diritto dell'UE e le decisioni della CGUE con riferimento alle richieste di accesso del pubblico ai documenti legislativi e osserva che in tale indagine la Mediatrice ha sottolineato la necessità di garantire il tempestivo accesso del pubblico ai documenti legislativi e di facilitare la partecipazione dei cittadini dell'UE al processo legislativo dell'UE; riconosce l'importanza che tutte le istituzioni trattino tempestivamente le richieste di accesso ai documenti al fine di promuovere un senso di fiducia nel processo legislativo dell'UE, che si basa sui principi fondamentali della trasparenza e dell'accesso del pubblico alle informazioni, come confermato dalla giurisprudenza della CGUE; ricorda che, secondo la giurisprudenza della CGUE, le istituzioni dell'UE possono rifiutare di divulgare documenti legislativi solo in circostanze eccezionali e che la loro motivazione deve basarsi su fatti specifici e tangibili;

9.   prende atto dell'intenzione della Mediatrice di condurre un'indagine più ampia su come la Commissione interpreta la portata delle informazioni ambientali e delle informazioni relative alle emissioni nell'ambiente; è particolarmente preoccupato per il fatto che la Mediatrice abbia riscontrato cattiva amministrazione nel rifiuto della Commissione di fornire l'accesso ai documenti relativi alle emissioni di gas a effetto serra dell'industria della ceramica, dichiarate nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE; si rammarica del fatto che la Commissione abbia respinto la soluzione proposta dalla Mediatrice e non sia riuscita a garantire la necessaria trasparenza né a dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale(7) e alla convenzione di Aarhus; invita la Commissione a garantire l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali, in linea con il diritto dell'UE e la relativa giurisprudenza della CGUE, e a promuovere la partecipazione del pubblico ai processi decisionali relativi all'ambiente; esprime preoccupazione in merito al fatto che il rifiuto della Commissione di fornire l'accesso a tutti i documenti richiesti inerenti alle emissioni di gas a effetto serra, dichiarate nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, si estenda ad altri impianti industriali oltre a quelli dell'industria della ceramica e invita la Mediatrice a continuare a sensibilizzare sulle conclusioni delle indagini al fine di aumentare la trasparenza; ricorda che un numero considerevole di petizioni al Parlamento europeo riguarda la mancanza di accesso o l'accesso limitato alle informazioni ambientali;

10.  invita il Consiglio a consentire il pieno accesso del pubblico al parere giuridico sulla direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022(8), relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, come raccomandato dalla Mediatrice, che ha riscontrato prove di cattiva amministrazione a tale riguardo;

11.   sostiene gli sforzi compiuti dalla Mediatrice per contribuire ulteriormente a chiarire cosa costituisce un documento dell'UE e sottolinea che le istituzioni dell'UE dovrebbero adattare le loro pratiche amministrative sulla base delle raccomandazioni della Mediatrice in modo da tenere conto dell'evoluzione dei mezzi di comunicazione; sottolinea che il diritto dei cittadini all'accesso del pubblico alle informazioni si applica ai documenti scritti fisici ed elettronici nonché alle registrazioni audio e audiovisive inerenti alle politiche, alle attività e alle decisioni delle istituzioni dell'UE e ricorda che i messaggi di testo e la messaggistica istantanea concernenti il lavoro sono considerati "documenti" a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001; deplora i casi in cui la Commissione non ha concesso l'accesso del pubblico ai documenti sotto forma di e-mail o messaggi di testo, come quelli riguardanti i progetti di strategie dell'UE in materia di suolo, foreste e adattamento ai cambiamenti climatici o gli scambi tra la Presidente della Commissione e l'amministratore delegato di un'azienda farmaceutica in relazione all'acquisto di vaccini anti COVID-19;

12.  apprezza l'impegno della Mediatrice nel sostenere i diritti fondamentali nelle azioni connesse alla migrazione; osserva che la Mediatrice ha chiesto ulteriori chiarimenti alla Commissione su come intende garantire il rispetto dei diritti umani nel contesto del protocollo d'intesa UE-Tunisia, al fine di garantire che l'UE tenga fede ai suoi obblighi in materia di diritti umani; sottolinea che tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE hanno l'obbligo di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, come sancito dai trattati e dalla Carta;

13.  prende atto della decisione della Commissione di collaborare con le autorità nazionali e locali per elaborare una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali delle strutture di gestione dell'immigrazione finanziate dall'UE, a seguito di una pertinente indagine di propria iniziativa della Mediatrice;

14.   accoglie con favore le indagini della Mediatrice a seguito dello scandalo "Qatargate" che ha coinvolto il Parlamento; sostiene fermamente le conclusioni della Mediatrice secondo cui le norme etiche e anticorruzione dell'UE devono essere rispettate e rafforzate dalle istituzioni europee e che l'attuazione delle riforme del Parlamento in questo settore deve essere adeguatamente monitorata e applicata a tutti i livelli; sottolinea la necessità che il Parlamento e la Commissione prestino sempre molta attenzione alle attività di lobbismo diretto e indiretto al fine di individuare lacune e punti deboli capaci di compromettere la trasparenza e la responsabilità nonché di aumentare il rischio di potenziali conflitti di interesse; accoglie con favore i progressi significativi compiuti in merito all'attuale codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di integrità e trasparenza e incoraggia la Mediatrice a continuare, se del caso, a monitorare il relativo processo di attuazione; sottolinea che le norme etiche devono essere osservate rigorosamente al fine di rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee;

15.  sottolinea il ruolo essenziale della trasparenza, della buona amministrazione e del sistema di bilanciamento dei poteri istituzionali nell'attività delle istituzioni dell'UE;

16.  prende atto delle indagini della Mediatrice sui rischi di conflitto di interessi in seno alla Commissione, in particolare nell'ambito del Fondo europeo per la difesa (FED), compreso il fatto che la Commissione non è tenuta a rendere pubblici i nomi degli esperti che consulta sui progetti relativi al FED; sottolinea, a tale riguardo, il suggerimento della Mediatrice secondo cui sarebbe opportuno che la Commissione pubblicasse in modo proattivo le dichiarazioni di interessi presentate dai membri del comitato per il controllo normativo e modificasse, se dal caso, le norme pertinenti che disciplinano il comitato;

17.  prende atto dell'invito della Mediatrice alla Banca europea per gli investimenti (BEI) a migliorare le sue norme sui conflitti di interesse e a rafforzare il ruolo di controllo del suo Comitato di etica e di conformità, a seguito del trasferimento del suo vicepresidente a CEO di una banca nazionale di promozione; incoraggia la Mediatrice, a questo proposito, a continuare a concentrarsi sulla questione dei periodi di incompatibilità e delle porte girevoli da parte dei membri del personale di alto livello di tutte le istituzioni, agenzie e organi dell'UE, al fine di garantire i più elevati standard etici di trasparenza e responsabilità pubblica;

18.  accoglie con favore le modifiche apportate dalla Commissione alle sue linee guida interne sugli appalti pubblici, valutate positivamente dall'indagine della Mediatrice, che rafforzano la gestione dei potenziali conflitti di interesse professionali nei bandi di gara;

19.  incoraggia la Commissione a intensificare gli sforzi per aumentare la trasparenza in relazione al dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) e invita la Commissione a migliorare la gestione delle richieste di accesso pubblico ai documenti relativi all'RRF e a continuare a pubblicare le valutazioni preliminari delle richieste di pagamento degli Stati membri;

20.  accoglie con favore la decisione della Mediatrice di avviare un'indagine di propria iniziativa sui ritardi della Commissione in materia di gestione del rischio delle sostanze chimiche pericolose, con l'obiettivo di esaminare i ritardi nell'introduzione di restrizioni per mitigare i rischi di specifiche sostanze chimiche e nell'inserimento di sostanze chimiche nell'elenco delle sostanze il cui uso è soggetto ad autorizzazione preventiva;

21.  ritiene preoccupante che la Mediatrice abbia individuato diversi problemi di trasparenza nelle interazioni della Commissione con l'industria del tabacco; nota, tuttavia, che la Commissione si è impegnata a valutare ulteriormente l'esposizione dei suoi servizi alle attività di lobbismo da parte dell'industria del tabacco; ricorda alla Commissione che l'UE e tutti i suoi Stati membri sono firmatari della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo e che pertanto sono obbligati, nel definire e attuare le loro politiche di salute pubblica in materia di lotta al tabagismo, ad agire per proteggere tali politiche dagli interessi commerciali e da altri interessi occulti dell'industria del tabacco;

22.  ricorda l'obbligo imperativo delle istituzioni dell'UE di avvalersi dei servizi di funzionari indipendenti e altamente qualificati assunti seguendo modalità trasparenti e rispettando il dovuto equilibrio geografico tra nazionalità e lingua; sottolinea che la Mediatrice ha condotto un'indagine sul modo in cui l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha svolto i test di "preselezione" nell'ambito di una procedura di assunzione di nuovo personale nella funzione pubblica dell'UE e ha individuato problemi relativi all'organizzazione dei test che vengono svolti esclusivamente a distanza; invita l'EPSO a migliorare le proprie procedure di assunzione, garantendo che i requisiti tecnici non penalizzino alcuni candidati, e a fornire informazioni chiare ai candidati; è del parere che i candidati debbano avere la possibilità, se lo desiderano, di partecipare a questi test recandosi fisicamente in un centro d'esame, come era prassi comune prima della pandemia di COVID-19;

23.  accoglie con favore il fatto che, nel 2023, l'ufficio del Mediatore europeo abbia continuato a pubblicizzare il suo ruolo e a promuovere il suo lavoro al pubblico più ampio possibile e abbia partecipato all'Evento europeo per i giovani (EYE2023); sottolinea l'importanza della discussione organizzata dalla Mediatrice con la partecipazione della Commissione e del Parlamento sul rispetto del quadro di integrità dell'amministrazione dell'UE;

24.  si compiace delle indagini della Mediatrice a seguito di denunce da parte di persone con disabilità e incoraggia il suo lavoro in qualità di partecipante attivo nel quadro dell'UE per la CRPD delle Nazioni Unite; sottolinea l'importanza dell'impegno della Mediatrice a monitorare l'attuazione della CRPD delle Nazioni Unite da parte dell'amministrazione dell'UE e invita tutte le istituzioni dell'UE a prestare la massima attenzione alle raccomandazioni della Mediatrice nelle indagini relative ai diritti delle persone con disabilità; apprezza il continuo lavoro della Mediatrice nel 2023 in qualità di membro del quadro dell'UE per la CRPD delle Nazioni Unite;

25.  evidenzia che l'"atto europeo sull'accessibilità"(9) è stato adottato il 17 aprile 2019 e che il termine per il suo recepimento da parte degli Stati membri era fissato al 28 giugno 2022; sottolinea che l'obiettivo principale dell'atto europeo sull'accessibilità era migliorare la situazione di almeno 87 milioni di persone con disabilità, facilitando loro l'accesso, tra l'altro, ai trasporti pubblici, ai servizi bancari, ai computer, ai televisori, ai libri elettronici e ai negozi online; esprime profondo rammarico per il fatto che nessuno Stato membro sia ancora riuscito a garantire in modo coerente il pieno recepimento di tale direttiva e che tutti i paesi dell'UE continuino ad accumulare ritardi, come confermato dalle procedure di infrazione in corso avviate dalla Commissione nei loro confronti; invita la Mediatrice a sollevare questa gravissima violazione del diritto dell'UE, che compromette severamente i diritti delle persone con disabilità, nell'ambito delle attività complessive svolte in seno al quadro dell'UE per la CRPD delle Nazioni Unite, al fine di contribuire a porvi rimedio in via prioritaria;

26.  accoglie con favore l'indagine della Mediatrice sul modo in cui la Commissione applica la norma dello statuto dei funzionari dell'UE relativa alla concessione di una duplice indennità quale contributo all'assistenza ai minori con disabilità; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione, a questo proposito, di procedere per l'intera amministrazione dell'UE alla revisione delle norme applicabili, al fine di garantire una valutazione sostanziale individuale di tutte le domande per questo tipo di indennità;

27.  pone l'accento sull'importanza della Rete europea dei difensori civici (ENO) e delle riunioni annuali tenute con i difensori civici regionali e nazionali attraverso l'ENO per aumentare ulteriormente la consapevolezza su ciò che l'ufficio del Mediatore può fare per i cittadini europei; incoraggia la Mediatrice a proseguire gli scambi di esperienze e migliori pratiche con i difensori civici nazionali attraverso l'ENO; prende atto del fatto che la conferenza annuale ENO 2023 si è concentrata sulla protezione dei diritti umani e sull'analisi dei vantaggi e dei potenziali svantaggi dell'uso dell'IA nella pubblica amministrazione; incoraggia le organizzazioni della società civile a usare meglio i servizi del Mediatore europeo per esercitare il controllo sulle istituzioni dell'UE, garantire la trasparenza e gestire i casi di inosservanza del diritto dell'Unione; accoglie con favore l'adesione all'ENO da parte dell'Istituzione dei difensori civici per i diritti umani della Bosnia-Erzegovina; invita la Mediatrice a intensificare la cooperazione con i difensori civici nazionali dei paesi candidati all'adesione all'UE al fine di rafforzare la capacità delle autorità pubbliche di tali paesi di allinearsi alle norme dell'UE in materia di buona amministrazione, integrità e responsabilità;

28.  invita a proseguire la stretta collaborazione tra il Mediatore e la commissione per le petizioni del Parlamento europeo, che hanno la missione comune di avvicinare le istituzioni europee ai cittadini; esprime grande apprezzamento per l'attenzione e il seguito che la Mediatrice riserva a tutte le denunce, compreso il deferimento a un'altra autorità pertinente o alla commissione per le petizioni del Parlamento delle denunce riguardanti l'attuazione della legislazione dell'UE che esulano dal suo mandato; incoraggia l'ufficio del Mediatore a continuare ad adoperarsi a tal fine, dal momento che la cooperazione con la commissione per le petizioni, l'informazione tempestiva e l'accesso ai documenti in tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE possono aumentare l'effettiva partecipazione dei cittadini e della società civile al processo decisionale;

29.  apprezza il fatto che il tasso di accettazione delle istituzioni dell'UE per il 2023, ossia la percentuale di risposte positive rispetto al numero totale di proposte presentate dalla Mediatrice allo scopo di correggere o migliorare le loro pratiche amministrative, si sia attestato all'81 %, il che rappresenta un miglioramento rispetto all'anno precedente; ritiene fermamente, tuttavia, che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione debbano rispettare pienamente e sistematicamente la totalità delle soluzioni, delle raccomandazioni e dei suggerimenti della Mediatrice;

30.  elogia la Mediatrice per il rapporto di lavoro sempre costruttivo intrattenuto con la Commissione, che è l'istituzione dell'UE interessata dalla maggior parte delle indagini dell'ufficio del Mediatore; osserva che questo rapporto aiuta la Commissione a rendere più efficienti e trasparenti le sue procedure amministrative;

31.  apprezza e accoglie con favore gli sforzi della Mediatrice e del suo ufficio per migliorare costantemente le procedure interne, al fine di garantire ai denuncianti un'esperienza ottimale e far sì che le denunce siano trattate nel modo più efficiente possibile; incoraggia gli sforzi della Mediatrice intesi a aumentare ulteriormente la visibilità delle sue attività e accoglie con favore i miglioramenti apportati al sistema di denuncia online del Mediatore, che lo hanno reso più facile da usare; accoglie con favore il sito web multilingue del Mediatore, che rispecchia l'impegno del Mediatore a offrire assistenza nelle 24 lingue ufficiali dell'UE; sottolinea l'importanza di garantire che le persone con disabilità abbiano pienamente accesso all'intera gamma di risorse che l'UE mette a disposizione dei suoi cittadini, in particolare attraverso servizi sistematici di traduzione e interpretazione disponibili in tutte le lingue ufficiali, compresa la lingua dei segni;

32.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, alla Mediatrice europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché ai loro difensori civici o organismi competenti analoghi.

(1) GU L 253 del 16.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1163/oj.
(2) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj.
(3) GU C, C/2024/6560, 12.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6560/oj.
(4) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (rifusione), articolo 3: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0580_IT.pdf.
(5) https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/69206.
(6) Relazione speciale della Mediatrice europea nell'ambito della sua indagine strategica relativa alle tempistiche della Commissione europea per il trattamento delle richieste di accesso del pubblico ai documenti (OI/2/2022/OAM).
(7) GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1367/oj.
(8) GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2041/oj.
(9) Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj.

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