Risoluzione del Parlamento europeo del 20 giugno 2007 sul miglioramento delle modalità di consultazione del Parlamento europeo nelle procedure relative all'allargamento dell'area dell'euro
Il Parlamento europeo,
– vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sull'allargamento dell'area dell'euro(1),
– visto l'articolo 122, paragrafo 2 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio in merito all'adozione della moneta unica da parte di Cipro e di Malta il 1° gennaio 2008 (C6-0151/2007 e C6-0150/2007),
– viste le lettere del suo Presidente ai Presidenti del Consiglio e della Commissione in data 6 giugno 2007,
– visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
1. invita il Consiglio e la Commissione, riguardo al futuro allargamento dell'area dell'euro:
a)
a concludere un accordo interistituzionale su un calendario e un approccio alla cooperazione con gli Stati membri che intendono aderire all'area dell'euro, che preveda tra l'altro l'introduzione di:
i)
un dialogo con il Parlamento a uno stadio precoce per consentire almeno due mesi di consultazione, rispettando in tal modo la prerogativa del Parlamento di esaminare debitamente le proposte presentategli dalla Commissione e dalla Banca centrale europea;
ii)
l'impegno da parte Stati membri che chiedono di aderire all'area dell'euro ad annunciare la loro intenzione di presentare una richiesta e ad avviare tempestivamente contatti con la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, onde agevolare il processo generale di messa in circolazione della moneta comune;
iii)
una relazione intermedia sulla convergenza, a cura della Commissione, da redigere all'inizio dell'anno successivo all'annuncio da parte di uno Stato membro della sua intenzione di presentare una richiesta ufficiale;
b)
a garantire che il futuro Comitato consultivo europeo per la governance statistica e il Comitato europeo per l'informazione statistica seguano attentamente i preparativi per l'allargamento dell'area dell'euro agli Stati membri che ne hanno fatto richiesta; a garantire che poteri supplementari siano assegnati alla Commissione per verificare i dati perchè il Parlamento è convinto che la qualità dei dati disponibili alla Commissione lasci a tutt'oggi a desiderare; assicurare che la Commissione raffronti i dati trasmessi dalle banche centrali nazionali con i dati ricevuti nell'ambito della contabilità trimestrale delle pubbliche amministrazioni, onde rafforzare la fiducia nelle statistiche mediante controlli incrociati;
c)
a stabilire che, prima di valutare la conformità con i criteri di Maastricht, debbano essere state concluse eventuali procedure di deficit eccessivo nei confronti di un determinato Stato membro;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri, nonché alla BCE.