Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali (2013/2060(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2012 relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale (COM(2012)0722),
– vista la raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva (C(2012)8806),
– vista la raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2012 concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale (C(2012)8805),
– vista la comunicazione della Commissione del 27 giugno 2012 su modalità concrete di rafforzamento della lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, anche in relazione ai paesi terzi (COM(2012)0351),
– vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2012, dal titolo «Analisi annuale della crescita 2013» (COM(2012)0750),
–vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, sugli appalti pubblici presentata dalla Commissione, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (2013/0025 (COD)),
– viste le raccomandazioni del gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) del febbraio 2012 sui nuovi standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione,
– vista la sua risoluzione del 19 aprile 2012 sulla richiesta di misure concrete per combattere la frode e l'evasione fiscali(1),
– vista la relazione del 10 febbraio 2012 di Richard Murphy FCA dal titolo «Closing the European Tax Gap»,
– viste la risoluzione del Consiglio del 1° dicembre 1997 su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese e la relazione al Consiglio del gruppo «codice di condotta» sulla tassazione delle imprese del 4 dicembre 2012,
– visto il rapporto OCSE dal titolo «Addressing Base Erosion and Profit Shifting» (2013),
– viste le conclusioni dell'ECOFIN e la sua relazione al Consiglio europeo sulle questioni fiscali del 22 giugno 2012,
– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria(2),
– vista la sua risoluzione legislativa del 19 aprile 2012 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società(3),
– visto il comunicato successivo alla riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 svoltasi a Mosca il 15 e 16 febbraio 2013,
– vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2010 sulla promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria(4),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0162/2013),
A. considerando che si stima che ogni anno nell'UE vada perduta – a causa della frode fiscale, dell'evasione e dell'elusione fiscale nonché della pianificazione fiscale aggressiva – la scandalosa cifra di mille miliardi di EUR di gettito fiscale potenziale, il che rappresenta un costo annuo di circa 2 000 EUR per ogni cittadino europeo, senza che siano adottati provvedimenti adeguati per far fronte al problema(5);
B. considerando che tale perdita rappresenta un pericolo per la salvaguardia dell'economia sociale di mercato europea basata su servizi pubblici di qualità, minaccia il corretto funzionamento del mercato unico, intacca l'efficienza e l'equità dei regimi fiscali all'interno dell'UE, costituisce un rischio per la trasformazione in chiave ecologica dell'economia, produce e facilita ulteriormente un affarismo socialmente dannoso che genera una crescente disuguaglianza, aumenta la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e alimenta un clima di deficit democratico;
C. considerando che una parte importante della sostenibilità di bilancio consiste nel garantire la nostra base di reddito;
D. considerando che la frode fiscale e l'evasione fiscale costituiscono attività illecite di evasione del debito d'imposta mentre, d'altro canto, l'elusione fiscale rappresenta l'utilizzo legale ma improprio del regime fiscale per ridurre o eludere i debiti d'imposta, e che la pianificazione fiscale aggressiva consiste nell'approfittare degli aspetti tecnici di un regime fiscale o delle differenze fra due o più regimi fiscali allo scopo di ridurre il debito d'imposta;
E. considerando che le pratiche di evasione fiscale, favorite dalla crescente smaterializzazione dell'economia, determinano distorsioni della concorrenza pregiudizievoli per le imprese e la crescita europee;
F. considerando che la portata della frode fiscale e dell'elusione fiscale mina la fiducia dei cittadini nell'equità e nella legittimità dell'esazione fiscale e del regime tributario nel suo complesso;
G. considerando che il mancato coordinamento delle politiche fiscali nell'UE comporta significativi costi e oneri amministrativi per i cittadini e per le imprese che operano a livello transnazionale nell'UE e potrebbe dar luogo a una non imposizione involontaria o alla frode fiscale e all'elusione fiscale;
H. considerando che il permanere di distorsioni causate da pratiche fiscali non trasparenti o dannose da parte di giurisdizioni che fungono da paradisi fiscali può causare flussi artificiali ed effetti negativi in seno al mercato interno dell'UE; considerando che la dannosa concorrenza fiscale all'interno dell'UE è chiaramente contraria alla logica del mercato unico; considerando che si deve fare di più per armonizzare le basi imponibili all'interno di un'Unione economica, fiscale e di bilancio sempre più integrata;
I. considerando che negli ultimi anni i paesi che beneficiano di programmi di assistenza, dopo aver migliorato la riscossione delle imposte ed eliminato i privilegi conformemente alle proposte della Troika, hanno visto molte grandi imprese lasciare il loro territorio per approfittare dei privilegi fiscali offerti da altri paesi;
J. considerando che ciò, in pratica, ha spostato l'onere fiscale sui lavoratori e le famiglie a basso reddito e ha costretto i governi a operare dannosi tagli ai servizi pubblici;
K. considerando che i tagli all'occupazione operati negli ultimi anni dalle autorità fiscali nazionali della maggior parte degli Stati membri attraverso misure di austerità hanno gravemente compromesso l'attuazione del piano d'azione della Commissione;
L. considerando che il ricorso a pratiche di elusione fiscale da parte delle aziende multinazionali contrasta con il principio della concorrenza leale e della responsabilità delle imprese;
M. considerando che, in risposta alle misure adottate dagli Stati membri per rimediare alla mancanza di trasparenza, alcuni contribuenti convogliano le loro operazioni d'affari attraverso un'altra giurisdizione con un livello di trasparenza inferiore;
N. considerando che le misure nazionali unilaterali si sono spesso rivelate inefficaci, insufficienti e in alcuni casi perfino controproducenti alla causa, e che è necessario un approccio coordinato e multilivello sul piano nazionale, dell'UE e internazionale; considerando che – per lottare efficacemente contro la frode fiscale, l'evasione e l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva – è necessario rafforzare con decisione la cooperazione fra le autorità tributarie dei diversi Stati membri nonché la cooperazione tra le autorità tributarie e le altre autorità preposte all'applicazione della legge in ciascuno Stato membro;
O. considerando che, come affermato nella relazione dell'OCSE intitolata «Addressing Base erosion and Profit Shifting» (Affrontare l'erosione della base fiscale e il trasferimento degli utili), la questione politica fondamentale da affrontare è il fatto che i principi internazionali comuni ispirati alle esperienze nazionali al fine di condividere la giurisdizione fiscale non hanno mantenuto il passo con l'evoluzione del mondo imprenditoriale; considerando che è necessario un ruolo più attivo da parte della Commissione e degli Stati membri a livello internazionale per lavorare alla definizione di norme internazionali basate sui principi di trasparenza, scambio di informazioni e abolizione delle misure fiscali dannose;
P. considerando che i paesi in via di sviluppo non hanno il potere negoziale per obbligare i paradisi fiscali a cooperare, scambiare informazioni e diventare trasparenti;
Q. considerando che i giornalisti investigativi, il settore non governativo e il mondo accademico sono stati determinanti nel far emergere casi di frode fiscale, elusione fiscale e paradisi fiscali e nell'informare debitamente l'opinione pubblica in proposito;
R. considerando che il rafforzamento dei mezzi per individuare la frode fiscale dovrebbe essere accompagnato dal rafforzamento della legislazione vigente in materia di assistenza alla riscossione delle imposte, equità nel trattamento fiscale e attuabilità per le imprese;
S. considerando che i ministri europei delle finanze, riuniti nel quadro del G20 nel febbraio 2013 a Mosca, si sono impegnati ad adottare le necessarie misure per lottare contro l'elusione fiscale e hanno confermato che le misure nazionali, da sole, non produrranno gli effetti auspicati;
T. considerando che i prezzi di trasferimento che danno luogo a elusione fiscale incidono negativamente sui bilanci dei paesi in via di sviluppo imponendo loro una perdita di gettito fiscale pari, secondo le stime, a circa 125 miliardi di EUR l'anno – importo che equivale a quasi il doppio degli aiuti internazionali percepiti da tali paesi;
U. considerando che il potere legislativo in materia fiscale attualmente appartiene agli Stati membri;
1. accoglie con favore il piano d'azione della Commissione e le relative raccomandazioni nelle quali si esortano gli Stati membri a intervenire immediatamente e in maniera coordinata contro i paradisi fiscali e la pianificazione fiscale aggressiva;
2. accoglie favorevolmente la determinazione espressa dai ministri delle finanze del G20 nell'affrontare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili;
3. esorta gli Stati membri a dare seguito agli impegni presi, ad accogliere il piano d'azione della Commissione, e ad attuare appieno le due raccomandazioni; insiste sulla necessità che gli Stati membri intraprendano negoziati seri, completino le procedure relative a tutte le proposte legislative pendenti e applichino le misure in materia di frode fiscale, evasione ed elusione fiscale, pianificazione fiscale aggressiva e paradisi fiscali nei loro territori dipendenti;
4. deplora il fatto che gli Stati membri non siano ancora riusciti a raggiungere un accordo su proposte legislative fondamentali, come la proposta del 2008 di modifica della direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi o la proposta di direttiva del Consiglio, del 2011, relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società;
5. deplora il fatto che a tutt'oggi non siano stati compiuti progressi sostanziali in ambito fiscale nel quadro degli impegni del patto Euro Plus;
6. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione relativa alla creazione di una «Piattaforma per la buona governance fiscale»; invita la Commissione a monitorare attentamente l'applicazione di entrambe le raccomandazioni in tutti gli Stati membri e a consultare e coinvolgere nei lavori della Piattaforma anche il personale dell'autorità fiscale nazionale, le parti sociali e i sindacati; invita la Commissione a presentare annualmente al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'operato e sui risultati della Piattaforma;
7. ritiene che la portata e la gravità del problema e l'urgenza delle azioni necessarie siano evidenziate dalle informazioni sui conti bancari off-shore segreti pubblicate nell'aprile 2013 dal Consorzio internazionale di giornalismo investigativo; sollecita ancora una volta, alla luce di quanto precede, un più vigoroso impegno europeo e internazionale nei confronti della trasparenza, che dovrebbe sfociare in un accordo internazionale multilaterale vincolante sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale;
Il ruolo dell'UE sulla scena internazionale
8. sottolinea che l'UE deve assumere un ruolo di primo piano nelle discussioni sulla lotta contro la frode fiscale, l'elusione fiscale e i paradisi fiscali in seno all'OCSE, al Forum mondiale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, al G20, al G8 e presso altre sedi multinazionali; esorta la Commissione e gli Stati membri a evidenziare costantemente sulla scena internazionale la fondamentale importanza di una cooperazione rafforzata nella lotta contro la frode fiscale, l'evasione e l'elusione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e i paradisi fiscali; sottolinea che l'UE deve, ove opportuno, persuadere e aiutare i paesi non appartenenti all'UE a sviluppare e migliorare l'efficacia dei rispettivi sistemi di riscossione fiscale sottoscrivendo i principi della trasparenza, dello scambio automatico di informazioni e dell'abolizione delle misure fiscali dannose; incoraggia la Commissione e il Consiglio a potenziare le loro azioni di assistenza tecnica e di rafforzamento delle capacità nei paesi in via di sviluppo;
9. sottolinea che è essenziale che gli Stati membri autorizzino la Commissione a negoziare accordi fiscali con i paesi terzi per conto dell'Unione europea, anziché continuare con la pratica dei negoziati bilaterali che producono risultati non ottimali dal punto di vista dell'UE nel suo complesso e spesso anche dello Stato membro coinvolto;
10. sottolinea che gli Stati membri che hanno ottenuto(6) o chiedono di ottenere un aiuto finanziario hanno l'obbligo di adottare misure volte a rafforzare e migliorare la loro capacità di esazione e di lotta contro la frode fiscale e l'elusione fiscale; esorta la Commissione ad ampliare tale obbligo in modo da comprendere misure volte a combattere il riciclaggio, l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva;
11. chiede alla Commissione di astenersi dal concedere finanziamenti dell'UE e a garantire che gli Stati membri non concedano aiuti di Stato o accesso agli appalti pubblici alle imprese che violano le norme tributarie dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a imporre la divulgazione delle informazioni riguardanti sanzioni o condanne per reati fiscali a tutte le società che partecipano a una gara d'appalto pubblica; suggerisce che le pubbliche autorità, pur rispettando gli obblighi stabiliti nel quadro della direttiva rivista sui ritardi di pagamento, abbiano la facoltà di includere una clausola negli appalti pubblici che consenta loro di rescindere il contratto qualora il fornitore successivamente violi gli obblighi fiscali;
12. invita la Commissione a proporre norme comuni per i trattati fiscali tra gli Stati membri e i paesi in via di sviluppo, al fine di evitare l'erosione della base imponibile per tali paesi;
13. invita la Commissione a fornire maggiori risorse umane e di bilancio alla DG TAXUD per aiutarla a sviluppare politiche e proposte a livello dell'UE in materia di doppia non imposizione, evasione fiscale e frode fiscale;
14. invita la Commissione e gli Stati membri a insistere, nelle loro rispettive relazioni con paesi terzi, sull'applicazione rigorosa delle norme UE in materia fiscale, soprattutto per quanto concerne futuri accordi commerciali bilaterali o multilaterali;
15. accoglie con favore la legge statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) quale primo passo verso lo scambio automatico di informazioni tra l'UE e gli USA ai fini della lotta contro la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliere; deplora, tuttavia, che nei negoziati con gli Stati Uniti sia stata adottata un'impostazione bilaterale/intergovernativa piuttosto di una posizione negoziale comune dell'Unione europea; si rammarica dell'assenza di una piena reciprocità nello scambio di informazioni; sollecita, in tale contesto, il rispetto dei diritti dei cittadini dell'Unione in materia di protezione dei dati;
16. invita la Commissione e gli Stati membri a riesaminare attentamente e ad applicare debitamente le raccomandazioni del gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) del febbraio 2012;
Obiettivo principale – Affrontare la perdita di gettito fiscale
17. chiede agli Stati membri di impegnarsi nei confronti dell'obiettivo, ambizioso ma realistico, consistente nel ridurre almeno della metà la perdita di gettito fiscale entro il 2020, dal momento che ciò genererebbe gradualmente una crescita potenziale significativa del gettito fiscale senza incrementare le aliquote;
18. riconosce inoltre che si potrebbero generare ulteriori entrate per gli Stati membri ampliando le basi imponibili già esistenti anziché aumentando le aliquote fiscali o introducendo nuove imposte;
19. chiede alla Commissione di sviluppare finalmente una strategia globale basata su azioni legislative concrete nel quadro dei trattati vigenti, al fine di colmare la perdita di gettito fiscale nell'UE e garantire che tutte le società che hanno attività nell'UE assolvano i loro obblighi fiscali in tutti gli Stati membri in cui operano;
20. sottolinea che l'adozione di misure volte a ridurre la perdita di gettito fiscale e ad affrontare la questione dei paradisi fiscali e dell'evasione ed elusione fiscale creerebbe condizioni di concorrenza eque e trasparenti nel mercato interno, sosterrebbe il consolidamento fiscale riducendo nel contempo i livelli del debito sovrano, incrementerebbe le risorse per gli investimenti pubblici, migliorerebbe l'efficienza e l'equità dei sistemi fiscali nazionali e innalzerebbe i livelli generali degli adempimenti fiscali, sia nell'UE sia nei paesi in via di sviluppo;
21. esorta la Commissione e gli Stati membri a migliorare l'utilizzo del programma Fiscalis integrandovi la strategia relativa alla perdita di gettito fiscale;
22. invita la Commissione ad esaminare la possibilità di introdurre una tassazione europea sui modelli aziendali transfrontalieri e sul commercio elettronico;
AZIONI PROPOSTE DAL PARLAMENTO EUROPEO AFFINCHÉ SIANO IN PRIMA LINEA NELLA STRATEGIA DELL'UE RELATIVA ALLA PERDITA DI GETTITO FISCALE: Frode fiscale ed evasione fiscale
23. esorta gli Stati membri a stanziare risorse adeguate in termini di personale, competenze e dotazioni di bilancio per le rispettive amministrazioni fiscali nazionali e per il personale addetto al controllo fiscale, nonché risorse per la formazione del personale dell'amministrazione fiscale ponendo l'accento sulla cooperazione transfrontaliera in materia di frode fiscale ed elusione fiscale, e ad introdurre strumenti incisivi contro la corruzione;
24. invita la Commissione ad adottare immediatamente provvedimenti per quanto riguarda la trasparenza dei pagamenti delle imposte da parte delle società obbligando tutte le multinazionali a pubblicare un'unica e semplice cifra corrispondente all'importo delle imposte versate in ciascuno Stato membro in cui operano;
25. sottolinea l'importanza di una base imponibile consolidata comune per le società ed esorta gli Stati membri ad approvare e applicare la direttiva relativa a una base imponibile consolidata comune per le società passando gradualmente da un regime facoltativo a un regime obbligatorio, così come figura nella risoluzione legislativa del Parlamento europeo, del 19 aprile 2012, sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società;
26. è del parere che le autorità competenti dovrebbero adottare provvedimenti e sospendere o revocare le licenze bancarie degli istituti di credito e dei consulenti finanziari qualora forniscano attivamente aiuto alla frode fiscale, proponendo ai clienti prodotti o servizi che permettono loro di evadere le tasse, o qualora si rifiutino di collaborare con le autorità tributarie;
27. si compiace che la Commissione abbia inserito l'elenco dei reati fiscali quali reati presupposto al riciclaggio nell'ambito della nuova direttiva antiriciclaggio (2013/0025 (COD)) e sollecita la rapida applicazione della direttiva medesima; esorta la Commissione a presentare proposte relative a misure armonizzate per affrontare la frode fiscale nel quadro del diritto penale, in particolare per quanto riguarda le indagini transfrontaliere e condivise; esorta la Commissione a rafforzare la cooperazione con gli altri organismi dell'UE preposti all'applicazione della legge, in particolare con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio, giustizia e sicurezza sociale;
28. esorta gli Stati membri ad eliminare dall'ordinamento nazionale tutti gli ostacoli alla cooperazione e agli scambi di informazioni fiscali con le istituzioni dell'UE e all'interno degli Stati membri, assicurando al contempo l'effettiva protezione dei dati dei contribuenti;
29. invita la Commissione a individuare i settori in cui le normative dell'UE e la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri possano essere migliorate al fine di ridurre la frode fiscale, anche attraverso l'uso appropriato dei programmi Fiscalis e Customs;
30. accoglie con favore l'adozione, da parte del Consiglio, del nuovo quadro per la cooperazione amministrativa ed esorta gli Stati membri ad attuarlo tempestivamente;
31. incoraggia gli Stati membri a ricercare dati inconfutabili in materia di evasione fiscale nei registri tenuti da altri governi, quali le banche dati sugli autoveicoli, sui terreni, sugli yacht e altri beni, e a condividerli con gli altri Stati membri e con la Commissione;
32. sottolinea l'importanza di attuare nuove strategie e di utilizzare in modo più efficiente le strutture esistenti a livello dell'UE per migliorare la lotta alla frode sull'IVA, in particolare la frode «carosello»; invita il Consiglio, a tale proposito, ad adottare e attuare tempestivamente la direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA;
33. incoraggia gli Stati membri a continuare e a potenziare, nell'ambito del nuovo programma Fiscalis 2020, i controlli simultanei per scoprire e combattere la frode fiscale transfrontaliera, nonché a facilitare la presenza di funzionari stranieri presso gli uffici delle amministrazioni fiscali e durante le indagini amministrative; sottolinea l'importanza di rafforzare la cooperazione fra autorità tributarie e altri organismi preposti all'applicazione della legge, soprattutto al fine di condividere le informazioni ottenute nell'ambito di indagini sul riciclaggio e reati connessi;
34. ricorda che non è possibile eliminare l'economia informale senza offrire incentivi appropriati; propone inoltre che gli Stati membri riferiscano, attraverso un quadro di controllo, in quale misura sono riusciti a ridurre le rispettive economie informali;
35. sostiene gli sforzi dell'IOSCO (Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari) volti a introdurre gli identificativi della persona giuridica, considerandoli un passo avanti verso la garanzia della tracciabilità e della trasparenza delle operazioni finanziarie, che è un fattore essenziale per agevolare la lotta alla frode fiscale;
36. fa presente che l'eliminazione dei privilegi fiscali creerebbe un margine per l'attuazione di vaste riforme volte a creare un sistema fiscale semplice, comprensibile ed equo;
37. rileva che i procedimenti giudiziari contro la frode fiscale sono complessi e lunghi, e che i colpevoli alla fine sono condannati a pene relativamente lievi, il che rende la frode fiscale un reato praticamente privo di rischi;
38. sottolinea il potenziale dell'e-government nell'aumentare la trasparenza e nel facilitare la lotta contro la frode e la corruzione, contribuendo in tal modo a salvaguardare i fondi pubblici; ribadisce l'esigenza di elaborare una legislazione che consenta una continua innovazione;
39. invita la Commissione ad affrontare in modo mirato il problema delle discordanze tra i diversi regimi fiscali applicati alle entità ibride negli Stati membri;
40. rileva tuttavia che, poiché l'IVA è una «risorsa propria», l'evasione fiscale in tale campo ha effettivamente un'influenza diretta sia sulle economie degli Stati membri sia sul bilancio dell'UE; ricorda le parole della Corte dei conti: «L'evasione dell'IVA lede gli interessi finanziari degli Stati membri. Incide sul bilancio dell'UE in quando comporta una riduzione delle risorse proprie basate sull'IVA. Questa perdita è compensata dalla risorsa basata sull'RNL determinando distorsioni nella ripartizione dei contributi versati dai singoli Stati membri al bilancio dell'UE. In aggiunta, la frode fiscale compromette il funzionamento del mercato interno e impedisce una concorrenza leale.»(7);
41. osserva che il regime IVA dell'UE fornisce una quota significativa delle entrate pubbliche – il 21% nel 2009(8) – ma è anche all'origine di elevati costi superflui connessi agli adempimenti fiscali nonché di una forte evasione fiscale;
42. fa presente che, da quando è stata introdotta l'IVA, il modello della sua riscossione è rimasto invariato; sottolinea che, data l'obsolescenza di tale modello, visti i molti cambiamenti intervenuti nel contesto tecnologico ed economico, il continuare a ricorrervi conduce a perdite sostanziali;
43. sottolinea che il corretto funzionamento del sistema doganale ha conseguenze dirette in termini di calcolo dell'IVA; è profondamente preoccupato che i controlli doganali dell'Unione non funzionino correttamente, causando notevoli perdite nella riscossione dell'IVA(9); ritiene inaccettabile che, nella maggior parte degli Stati membri, le autorità fiscali non abbiano accesso diretto ai dati doganali e che pertanto non sia possibile il controllo incrociato automatizzato con i dati fiscali; sottolinea che la criminalità organizzata è ben consapevole dei punti deboli del sistema attuale;
44. invita la Commissione e gli Stati membri ad esaminare la possibilità di adottare misure volte a consentire il reimpiego sociale dei fondi confiscati attraverso procedimenti penali in casi di frode fiscale ed elusione fiscale; chiede pertanto che una parte sostanziale dei fondi confiscati sia riutilizzata a fini sociali e reimmessa nelle economie locali e regionali direttamente o indirettamente colpite da reati fiscali;
45. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere un clima in cui il ruolo della società civile nel denunciare casi di frode fiscale e paradisi fiscali sia pienamente tutelato, anche mediante la creazione di efficaci sistemi di tutela delle fonti di informazione e giornalistiche;
Elusione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva
46. invita gli Stati membri ad adottare e attuare in via prioritaria la direttiva modificata sulla tassazione dei redditi da risparmio al fine di eliminare le scappatoie della direttiva vigente e impedire più efficacemente l'evasione fiscale;
47. si compiace delle discussioni internazionali sull'aggiornamento degli orientamenti dell'OCSE sui «prezzi di trasferimento», ovvero i trasferimenti degli utili in paradisi fiscali onde evitare la tassazione nei paesi sviluppati e in via di sviluppo; esorta la Commissione e gli Stati membri ad agire senza indugio e a rivedere le vigenti norme sui prezzi di trasferimento, soprattutto in relazione allo spostamento dei rischi e dei beni immateriali, alla scomposizione artificiosa della proprietà delle attività fra i soggetti giuridici di un gruppo e alle operazioni tra questi soggetti che difficilmente avrebbero luogo tra indipendenti; invita la Commissione a sviluppare il sistema di accordi preventivi sulla determinazione dei prezzi di trasferimento, aggiungendo un nuovo obbligo a quelli previsti dagli orientamenti dell'UE relativi alla documentazione dei prezzi di trasferimento; suggerisce che gli obblighi relativi alla documentazione e alla dichiarazione fiscale dovrebbero essere maggiori per le operazioni effettuate con giurisdizioni incluse nella cosiddetta lista nera;
48. accoglie con favore i progressi realizzati sulla rendicontazione per paese ai sensi della direttiva contabile e della direttiva sulla trasparenza; invita la Commissione a introdurre, come prossimo passo, la rendicontazione per paese per le imprese transfrontaliere di tutti i settori, al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni di pagamento – richiedendo che siano rivelate informazioni concernenti ad esempio la natura delle attività della società e la sua ubicazione geografica, il fatturato, il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno, l'utile o la perdita al lordo delle imposte, le imposte sull'utile o sulla perdita, le sovvenzioni pubbliche ricevute paese per paese e le transazioni dei gruppi in quanto tali – al fine di monitorare il rispetto delle opportune norme relative ai prezzi di trasferimento;
49. chiede di integrare nella proposta di revisione della direttiva antiriciclaggio l'obbligo di istituire registri governativi pubblicamente accessibili in cui figurino i titolari effettivi di società, fiduciarie, fondazioni e altre strutture giuridiche analoghe;
50. esorta gli Stati membri a migliorare l'efficacia del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, sollevando le problematiche a livello del Consiglio laddove occorra adottare urgentemente decisioni politiche; esorta la Commissione a intervenire attivamente nei casi in cui il gruppo «codice di condotta» non riesca ad accordarsi sulle procedure per rimuovere le incongruenze nei sistemi tributari nazionali;
51. chiede alla Commissione di preparare e promuovere un codice di condotta per i revisori dei conti e i consulenti; invita le società di revisione ad avvisare le autorità fiscali nazionali di qualsiasi segnale di pianificazione fiscale aggressiva da parte delle società soggette a revisione;
52. ritiene che ai revisori non debba essere consentito prestare servizi vietati diversi dalla revisione, e che i servizi di consulenza fiscale relativi alla strutturazione delle operazioni e altre consulenze fiscali debbano appunto essere considerati servizi vietati diversi dalla revisione;
53. osserva che l'adeguata identificazione dei contribuenti è fondamentale per uno scambio soddisfacente di informazioni tra le amministrazioni fiscali nazionali; chiede alla Commissione di accelerare la creazione di un codice di identificazione fiscale europeo (CIF), applicabile a tutte le persone giuridiche e fisiche coinvolte in operazioni transfrontaliere; è del parere che tale codice debba essere collegato a una banca dati internazionale aperta del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VAT Information Exchange System – VIES), che favorisca l'identificazione delle imposte non pagate e di altri obblighi elusi;
54. invita la Commissione a presentare nel 2013 una proposta di revisione della direttiva sulle società madri e figlie e della direttiva sugli interessi e i canoni, al fine di rivedere e allineare le clausole antiabuso in entrambe le normative e di eliminare il problema della doppia non imposizione agevolata da entità e strumenti finanziari ibridi nell'UE;
55. esorta gli Stati membri ad applicare rapidamente la proposta della Commissione relativa all'introduzione di una norma generale antiabuso al fine di contrastare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva e a includere una clausola nelle proprie convenzioni sulla doppia imposizione al fine di prevenire casi di doppia non imposizione; esorta gli Stati membri a ignorare qualsiasi agevolazione fiscale derivante da costruzioni artificiose o priva di sostanza commerciale; suggerisce di cominciare a lavorare alla definizione di un insieme di norme uniformi per gli Stati membri al fine di evitare la doppia imposizione;
56. accoglie con favore il lavoro svolto dalla Commissione per creare un codice europeo dei contribuenti; è del parere che tale codice contribuirà ad aumentare la legittimità e l'intelligibilità di un determinato regime fiscale, rafforzerà la cooperazione e la fiducia tra amministrazioni fiscali e contribuenti, e aiuterà i contribuenti garantendo una maggiore trasparenza in merito ai loro diritti e doveri;
57. esorta la Commissione e gli Stati membri a creare meccanismi efficaci di riscossione del gettito che riducano al minimo la distanza tra contribuenti e autorità tributarie e ottimizzino l'uso della tecnologia moderna; invita la Commissione ad affrontare le complessità della tassazione del commercio elettronico elaborando norme UE idonee;
58. invita gli Stati membri a garantire che il lobbismo del settore finanziario, che spesso dà luogo all'elusione fiscale legale e a regimi di pianificazione fiscale aggressiva, sia il più trasparente possibile;
59. invita la Commissione a regolamentare i flussi finanziari che transitano dagli Stati membri ai paesi terzi a scopo di evasione fiscale e a creare un quadro fiscale equilibrato e competitivo;
60. esorta la Commissione a intervenire nei confronti delle unità di pianificazione fiscale aggressiva delle società, in particolare nel settore dei servizi finanziari;
61. invita la Commissione a effettuare un'analisi dettagliata della differenza esistente, all'interno degli Stati membri, fra aliquote legali e aliquote effettive d'imposizione sulle società, al fine di oggettivare il dibattito sull'armonizzazione fiscale;
62. esorta gli Stati membri a notificare e a rendere pubbliche le decisioni fiscali prese dalle autorità nazionali nei confronti di singole società transfrontaliere; insiste affinché gli Stati membri applichino rigorosi obblighi sostanziali per le società transfrontaliere al fine di ottenere una decisione fiscale;
63. osserva che le fiduciarie sono spesso usate come veicoli per l'evasione fiscale e nota con preoccupazione che nella maggior parte dei paesi non vi è l'obbligo di registrazione dei dispositivi giuridici; invita l'UE a istituire un registro europeo delle fiduciarie e altre entità coperte da segreto quale prerequisito per affrontare l'elusione fiscale;
Paradisi fiscali
64. sollecita un'impostazione comune dell'UE nei confronti dei paradisi fiscali;
65. si compiace dell'impegno della Commissione di promuovere lo scambio automatico di informazioni come futura norma europea e internazionale per la trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale; chiede nuovamente misure che vadano al di là del quadro dell'OCSE per affrontare il problema dei flussi finanziari illeciti, l'evasione e l'elusione fiscale, considerate le sue varie carenze; deplora che l'OCSE permetta ai governi di sfuggire alla sua lista nera con la semplice promessa di rispettare i principi dello scambio di informazioni, senza assicurarsi che questi principi siano effettivamente applicati; ritiene altresì che l'obbligo per un paese di concludere accordi con altri 12 paesi al fine di essere rimosso dalla lista nera sia arbitrario, in quanto non fa riferimento ad alcun indicatore qualitativo che permetta una valutazione obiettiva della conformità con le prassi di buona governance;
66. chiede alla Commissione di adottare una definizione chiara e un insieme comune di criteri per individuare i paradisi fiscali, nonché misure appropriate che si applichino alle giurisdizioni individuate, in vista dell'entrata in vigore entro il 31 dicembre 2014, e di garantirne un'applicazione coerente in tutta la legislazione dell'UE; suggerisce che tale definizione si basi sulle norme dell'OCSE in materia di trasparenza e scambio di informazioni nonché sui principi e criteri del codice di condotta; è convinto, a tale proposito, che una giurisdizione debba essere considerata paradiso fiscale se risponde a svariati dei seguenti indicatori:
i)
le agevolazioni sono accordate esclusivamente ai non residenti o per operazioni effettuate con non residenti,
ii)
le agevolazioni sono completamente isolate dall'economia nazionale, in modo da non incidere sulla base imponibile nazionale,
iii)
le agevolazioni sono accordate anche in mancanza di qualsiasi attività economica reale o presenza economica sostanziale all'interno della giurisdizione che offre tali agevolazioni fiscali,
iv)
le norme di determinazione dei profitti derivanti dalle attività svolte all'interno di un gruppo multinazionale di società si discostano dai principi generalmente accettati a livello internazionale, in particolare le norme concordate in sede OCSE,
v)
le misure fiscali difettano di trasparenza, compresi i casi in cui le norme giuridiche sono applicate in maniera meno rigorosa e in modo non trasparente a livello amministrativo,
vi)
la giurisdizione impone una tassazione nulla o puramente nominale sul reddito in questione,
vii)
vi sono leggi o prassi amministrative che impediscono un efficace scambio di informazioni in materia fiscale con altri governi sui contribuenti che usufruiscono della tassazione nulla o puramente nominale, violando le disposizioni dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE sulla doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio,
viii)
la giurisdizione crea strutture non trasparenti e caratterizzate da segretezza che rendono incomplete e non trasparenti l'istituzione e la gestione dei registri della società e dei registri di fiduciarie e fondazioni,
ix)
la giurisdizione figura nell'elenco dei paesi e territori non cooperativi del GAFI;
67. esorta la Commissione a istituire e compilare una lista nera europea pubblica dei paradisi fiscali entro il 31 dicembre 2014; invita, in tale contesto, le autorità competenti a:
–
sospendere o porre fine alle convenzioni sulla doppia imposizione concluse con giurisdizioni inserite nella lista nera, e concludere convenzioni sulla doppia imposizione con le giurisdizioni che cessano di essere paradisi fiscali;
–
vietare l'accesso agli appalti pubblici dell'UE per la fornitura di beni e servizi e rifiutare di concedere aiuti di Stato alle società aventi sede in giurisdizioni incluse nella lista nera;
–
vietare l'accesso agli aiuti di Stato e dell'UE alle società che continuano a condurre operazioni con entità appartenenti a giurisdizioni incluse nella lista nera;
–
riesaminare le direttive in materia di revisione dei conti e contabilità al fine di imporre una contabilità e una revisione separate dei profitti e delle perdite di ciascuna società di partecipazione di una determinata entità giuridica dell'UE situata in una giurisdizione inclusa nella lista nera;
–
vietare alle istituzioni finanziarie e ai consulenti finanziari dell'UE di stabilire o mantenere filiali e consociate in giurisdizioni incluse nella lista nera, ed esaminare la possibilità di revocare le licenze bancarie degli istituti di credito e dei consulenti finanziari europei che mantengono consociate e continuano a operare in giurisdizioni incluse nella lista nera;
–
introdurre un prelievo speciale su tutte le operazioni verso o da giurisdizioni incluse nella lista nera;
–
assicurare l'abolizione dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte per le persone non residenti a fini fiscali delle giurisdizioni incluse nella lista nera;
–
esaminare diverse opzioni per il mancato riconoscimento, all'interno dell'Unione europea, dello status giuridico delle società costituite in giurisdizioni incluse nella lista nera;
–
applicare barriere tariffarie nei casi di scambi commerciali con paesi terzi inclusi nella lista nera;
–
rafforzare il dialogo tra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti al fine di garantire la sospensione degli investimenti per i progetti, i beneficiari e gli intermediari di giurisdizioni incluse nella lista nera;
Dimensione internazionale
68. è del parere che le norme minime contenute nella raccomandazione della Commissione concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale debbano applicarsi espressamente anche agli stessi Stati membri;
69. esorta gli Stati membri a offrire cooperazione e assistenza ai paesi terzi in via di sviluppo che non sono paradisi fiscali, aiutandoli ad affrontare efficacemente la frode fiscale e l'elusione fiscale, in particolare mediante misure di sviluppo delle capacità; appoggia l'invito della Commissione agli Stati membri affinché, a tale scopo, prevedano il distacco temporaneo di fiscalisti in tali paesi per un periodo limitato;
70. invita la Commissione a contribuire appieno all'ulteriore sviluppo del progetto dell'OCSE in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) condividendo analisi sui regimi fiscali problematici all'interno e fra gli Stati membri e sui cambiamenti necessari a livello di Stati membri e dell'UE per evitare la frode fiscale e l'evasione fiscale nonché qualsiasi forma di pianificazione fiscale aggressiva; invita la Commissione a presentare periodicamente una relazione su tale processo al Consiglio e al Parlamento;
71. sottolinea la necessità di mobilitare e assicurare risorse fiscali nei paesi in via di sviluppo al fine di conseguire gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), dato che sono più prevedibili e sostenibili dell'assistenza estera e contribuiscono a ridurre il debito; osserva, tuttavia, che i rapporti tra gettito fiscale e PIL sono bassi nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo, che affrontano difficoltà sociali, politiche e amministrative per stabilire un sistema di finanze pubbliche solido, il che li rende particolarmente vulnerabili alle attività di evasione ed elusione fiscale da parte di singoli contribuenti e imprese;
72. rileva con preoccupazione che vari paesi in via di sviluppo si trovano in una posizione negoziale molto debole nei confronti di taluni investitori diretti stranieri in cerca di sovvenzioni ed esenzioni fiscali; ritiene che, per quanto concerne gli investimenti di una certa entità, si debbano richiedere alle imprese impegni precisi sulle ripercussioni positive del progetto in termini di sviluppo economico e sociale locale e/o nazionale;
73. rileva che le uscite illecite di capitali spiegano in gran parte il debito dei paesi in via di sviluppo, mentre una pianificazione fiscale aggressiva è contraria ai principi di responsabilità sociale delle imprese;
74. rileva che i sistemi fiscali di molti paesi in via di sviluppo non sono conformi agli standard internazionali (presentando invece una giurisdizione fiscale debole e inefficienze nell'amministrazione fiscale, alti livelli di corruzione, insufficiente capacità di introdurre e sostenere registri fiscali ben funzionanti ecc); invita l'Unione europea a migliorare la sua assistenza, nell'ambito dello Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI) e del Fondo europeo di sviluppo (FES), sul piano della governance fiscale e della lotta alla frode fiscale internazionale e alle pratiche di ottimizzazione fiscale eccessiva, rafforzando la capacità dei paesi in via di sviluppo di individuare e di perseguire legalmente pratiche inappropriate attraverso una maggiore cooperazione in materia di governance fiscale; ritiene inoltre che occorra prestare appoggio alla riconversione economica dei paesi in via di sviluppo che siano paradisi fiscali;
75. accoglie con favore i primi passi adottati contro l'evasione fiscale in occasione delle revisioni tra pari del Forum mondiale; reputa tuttavia che, puntando sul sistema di scambio di informazioni «su richiesta» dell'OCSE, le norme del Forum mondiale saranno prive di efficacia per ridurre i flussi finanziari illeciti;
76. evidenzia che, privilegiando un approccio bilaterale anziché multilaterale nei confronti delle questioni fiscali transnazionali, gli accordi di doppia imposizione rischiano di incoraggiare i prezzi di trasferimento e l'arbitraggio normativo; invita pertanto la Commissione ad astenersi dal promuovere tali accordi, nella misura in cui comportano perdite di introiti fiscali per i paesi in via di sviluppo a causa di aliquote ridotte della ritenuta su dividendi, pagamenti di interessi e royalty, e a promuovere invece gli accordi per lo scambio di informazioni fiscali;
o o o
77. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'OCSE, alla commissione di esperti per la cooperazione internazionale in materia di questioni fiscali delle Nazioni Unite, al comitato di vigilanza dell'OLAF e all'OLAF.
Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria.
Parlamento europeo, Direzione generale delle politiche interne, Unità tematica A (Politiche economiche e scientifiche): «Simplifying and Modernising VAT in the Digital Single Market» (Semplificare e modernizzare l'IVA nel mercato unico digitale) (IP/A/IMCO/ST/2012_03), Settembre 2012, http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75179.
Secondo la relazione speciale n. 13/2011 della Corte dei conti europea, nel 2009 l'attuazione del solo regime doganale 42 ha comportato significative perdite, il cui importo estrapolato è approssimativamente di 2 200 milioni di euro per quanto riguarda i sette Stati membri sottoposti a verifica, il che rappresenta il 29% dell'IVA teoricamente applicabile alla base imponibile di tutte le importazioni effettuate nell'ambito del regime doganale 42 nel 2009 in tali paesi.