Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi (2015/2315(INI))
Il Parlamento europeo,
– visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR) e gli altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottati a New York il 16 dicembre 1966,
– vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
– visto l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visti gli articoli 2, 3, 8, 21 e 23 del trattato sull'Unione europea (TUE),
– visti gli articoli 81, 82, 83, 114, 208 e 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visti il quadro strategico dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia, quale adottato dal Consiglio "Affari esteri" il 25 giugno 2012(1), e il piano d'azione sui diritti umani e la democrazia 2015-2019, adottato dal Consiglio il 20 luglio 2015(2),
– visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani,
– viste le sue risoluzioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto,
– vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia(3),
– vista la sua risoluzione del giovedì 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia(4),
– vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2013 sulla corruzione nei settori pubblico e privato: l'impatto sui diritti umani nei paesi terzi(5),
– vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale affidabile, trasparente e responsabile e crescita sostenibile(6),
– vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva(7),
– vista la risoluzione n. 26/9 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (CDU), del 26 giugno 2014, con cui il CDU ha deciso di istituite un gruppo di lavoro intergovernativo aperto, incaricato di elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per regolamentare le attività delle società transnazionali e di altre imprese in materia di diritti umani,
– visti i principi guida delle Nazioni Unite in materia di attività economiche e diritti umani, le linee guida rivedute dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), il quadro del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata (International Integrated Reporting Council – IIRC), i dieci principi del patto globale delle Nazioni Unite e la norma ISO 26000 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione relativa alle "linee guida sulla responsabilità sociale", nonché la guida dell'utente per le PMI europee sulle "linee guida ISO 26000 sulla responsabilità sociale" dell'Organizzazione europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese e per la standardizzazione,
– visto il progetto "Realising Long-term Value for Companies and Investors" (realizzazione di valore a lungo termine per le imprese e gli investitori), attualmente in via di attuazione nel quadro dell'iniziativa sui principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite (PRI) e il Patto globale delle Nazioni Unite,
– vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa agli Stati membri su diritti umani e imprese, approvata il 2 marzo 2016,
– visti la comunicazione della Commissione su una strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 (COM(2011)0681), il Libro verde della Commissione dal titolo "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" (COM(2001)0366) e la definizione di responsabilità sociale delle imprese (RSI) ivi contenuta, nonché le sue successive comunicazioni del 2006 e del 2011,
– visti gli obblighi extraterritoriali che incombono agli Stati in virtù dei principi di Maastricht,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0243/2016),
A. considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto nonché del rispetto dei diritti umani, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze, e che il suo intervento sulla scena internazionale (tra cui la sua politica commerciale) si ispira a tali principi;
B. considerando che i principi guida delle Nazioni Unite in materia di attività economiche e diritti umani valgono per tutti gli Stati e tutte le imprese commerciali, siano esse transnazionali o di altro tipo, a prescindere dalle dimensioni, dal settore, dall'ubicazione, dalla proprietà e dalla struttura, sebbene l'istituzione di meccanismi di controllo e sanzione efficaci continuino a costituire una sfida nell'attuazione mondiale di tali principi guida; che nella sua risoluzione del 6 febbraio 2013 il Parlamento europeo ha ricordato le peculiarità delle PMI, di cui le politiche in materia di RSI devono tenere debito conto, e la necessità di un approccio flessibile alla RSI, adeguato alle potenzialità delle PMI;
C. considerando che secondo il Patto globale delle Nazioni Unite(8), articolato in dieci principi, le imprese sono tenute ad accettare, sostenere e attuare, nell'ambito della propria sfera di influenza, un insieme di valori fondamentali in materia di diritti umani, norme di lavoro, ambiente e lotta alla corruzione, impegnandosi a favore di tali principi e integrandoli nelle loro attività commerciali su base volontaria;
D. considerando che le imprese figurano tra i principali attori della globalizzazione economica, dei servizi finanziari e degli scambi internazionali e sono tenute a rispettare tutte le leggi e i trattati internazionali applicabili e vigenti e i diritti umani; che il commercio e i diritti umani possono rafforzarsi a vicenda e che la comunità imprenditoriale, che pure è tenuta a rispettare i diritti umani, può altresì svolgere un ruolo importante offrendo incentivi alla promozione dei diritti umani, della democrazia, delle norme ambientali e della responsabilità sociale delle imprese;
E. considerando, tuttavia, che tali imprese possono talvolta essere responsabili o contribuire alle violazioni dei diritti umani e incidere sui diritti delle categorie vulnerabili, quali le minoranze, le popolazioni autoctone, le donne e i minori o contribuire ai problemi ambientali;
F. considerando che le violazioni dei diritti umani da parte delle imprese preoccupano il mondo intero, che le imprese di tutto il mondo hanno l'obbligo di rispettare i diritti umani, e che al contempo è dovere fondamentale delle istituzioni europee disciplinare la responsabilità delle imprese che hanno legami con l'Unione europea;
G. considerando che molte imprese attive su scala internazionale, europee o non europee, che operano nei paesi terzi svolgono sostanziali attività commerciali in Europa o vi hanno sede e/o possono essere di proprietà di società europee, detengono beni o merci in Europa o controllano altre società in Europa o ricevono investimenti o utilizzano i servizi finanziari di istituzioni con sede in Europa; che la globalizzazione e lo sviluppo della tecnologia hanno portato le società a subappaltare alcune attività a fornitori locali o ad avvalersi di beni o servizi, nell'ambito delle loro catene di approvvigionamento e di produzione, che sono stati prodotti o forniti da altre imprese in molti paesi diversi e, di conseguenza, in giurisdizioni diverse, con ordinamenti giuridici diversi, livelli diversi di tutele e norme in materia di diritti umani e livelli diversi di applicazione;
H. considerando che la protezione dei diritti umani deve essere una priorità per gli Stati membri e per la stessa Unione; che l'UE ha svolto un ruolo di primo piano nella negoziazione e nell'attuazione di iniziative a favore della responsabilità globale che procedono di pari passo con la promozione e il rispetto delle norme internazionali; che le violazioni dei diritti umani richiedono mezzi di ricorso efficaci; che nell'ambito del diritto nazionale e internazionale occorre un meccanismo di ricorso più giusto e più efficace per far fronte alle violazioni dei diritti umani commesse dalle imprese commerciali;
I. considerando che manca tuttora un approccio olistico globale alla responsabilità delle imprese per gli abusi dei diritti umani; che le vittime di violazioni dei diritti umani che coinvolgono società internazionali incontrano molteplici ostacoli nell'accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionali, tra cui ostacoli procedurali relativi all'ammissibilità e alla rivelazione degli elementi di prova, costi processuali spesso proibitivi e la mancanza di norme chiare in materia di responsabilità in caso di coinvolgimento delle imprese nelle violazioni dei diritti umani;
Imprese e diritti umani
1. osserva che la crescente globalizzazione e internazionalizzazione delle attività commerciali e delle catene di approvvigionamento renderà più importante il ruolo svolto dalle società nel garantire il rispetto dei diritti umani e creerà una situazione in cui le norme, le regole e la cooperazione internazionali sono fondamentali per evitare violazioni dei diritti umani nei paesi terzi; esprime profonda preoccupazione per i casi di violazioni dei diritti umani commessi nei paesi terzi, anche a causa di decisioni manageriali di alcune società e imprese dell'UE, nonché da parte di individui, attori non statali e Stati; ricorda agli attori societari la loro responsabilità di rispettare i diritti umani nelle loro operazioni a livello mondiale, indipendentemente dalla localizzazione degli utenti e dal rispetto da parte dello Stato ospitante dei propri obblighi in materia di diritti umani;
2. osserva che i rapidi progressi tecnologici richiedono urgente attenzione e un quadro giuridico adeguato;
3. ribadisce l'urgente necessità di agire in modo continuativo, efficace e coerente a tutti i livelli, anche a livello nazionale, europeo e internazionale, per affrontare efficacemente le violazioni dei diritti umani da parte delle società internazionali nel momento in cui si verificano e per affrontare i problemi giuridici derivanti dalle dimensioni extraterritoriali delle società e del loro comportamento, come pure la relativa incertezza riguardo all'attribuzione delle responsabilità per le violazioni dei diritti umani;
Contesto internazionale
4. accoglie favorevolmente l'adozione dei principi guida delle Nazioni Unite in materia di attività economiche e diritti umani e ne sostiene con forza l'attuazione a livello mondiale; sottolinea che tali principi sono stati approvati all'unanimità in seno alle Nazioni Unite con il pieno sostegno degli Stati membri dell'UE, dell'OIL e della Camera di commercio internazionale, tra cui il sostegno al concetto di "mix intelligente" di strumenti normativi e di azioni volontarie; chiede che l'attuazione di tali principi e di altre norme internazionali in materia di responsabilità delle imprese sia costantemente invocata dai rappresentanti dell'UE nell'ambito dei dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi; invita inoltre le società ad attuare i principi, tra l'altro definendo politiche di due diligence e garanzie di gestione dei rischi e fornendo mezzi di ricorso efficaci qualora le loro attività abbiano provocato un impatto negativo sui diritti umani o vi abbiano contribuito;
5. riconosce il Patto globale delle Nazioni Unite, la norma ISO 26000 sulla responsabilità sociale, la dichiarazione tripartita di principi dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale e le linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali quali strumenti in grado di indurre le imprese a gestire le proprie attività in modo più responsabile;
Inviti rivolti alle società e loro obbligo di rispettare i diritti umani
6. invita le imprese, europee e non europee, a esercitare due diligence in materia di diritti umani e a integrarne i risultati nelle politiche e procedure interne, con conseguente attribuzione di risorse e competenze, assicurandone l'attuazione; sottolinea che ciò richiede uno stanziamento sufficiente di risorse; sottolinea che la trasparenza e la comunicazione circa le misure adottate per evitare le violazioni dei diritti umani nei paesi terzi sono fondamentali per garantire un adeguato controllo democratico e consentire ai consumatori di effettuare scelte basate sui fatti;
7. riconosce l'estrema importanza della responsabilità sociale delle imprese e plaude al crescente ricorso a strumenti basati sulla RSI e l'impegno spontaneo delle società; sottolinea con forza, tuttavia, che il rispetto dei diritti umani è un dovere morale e un obbligo giuridico delle società e dei loro dirigenti che dovrebbe essere integrato in una prospettiva economica e lungo termine, ovunque esse operino e a prescindere dalle loro dimensioni o dal settore industriale; riconosce che gli obblighi giuridici specifici delle società dovrebbero essere concretamente adattati alle loro dimensioni e capacità e che l'UE e gli Stati membri dovrebbero perseguire l'obiettivo di garantire la migliore protezione dei diritti umani mediante le misure più efficaci e non semplicemente aumentando in modo eccessivo gli oneri amministrativi e burocratici formali;
8. ritiene che nell'attuazione delle linee guida in materia di RSI si debba disporre di una flessibilità sufficiente per far fronte alle esigenze specifiche di ciascuno Stato membro e di ogni regione, con particolare riguardo alla capacità delle PMI; accoglie con favore la cooperazione e partecipazione attiva della Commissione, del Parlamento, del Consiglio e di altri organi internazionali per conseguire una fondamentale convergenza delle iniziative RSI nel lungo termine e procedere alla promozione e allo scambio delle buone prassi societarie in materia, nonché portare avanti le linee guida contenute nella norma ISO 26000 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione onde garantire un'unica definizione globale, coerente e trasparente di RSI; esorta la Commissione a contribuire in modo efficace all'orientamento e al coordinamento delle politiche degli Stati membri, riducendo pertanto il rischio che le imprese operanti in più di uno Stato membro incorrano in costi aggiuntivi dovuti a disposizioni divergenti;
9. ribadisce che occorre richiamare l'attenzione sulle particolari caratteristiche delle PMI, che operano principalmente a livello locale e regionale in settori specifici; ritiene, pertanto, fondamentale che le politiche unionali in materia di RSI, ivi compresi i piani di azione nazionali sulla RSI, tengano debitamente conto delle esigenze specifiche delle PMI, siano in linea con il principio "pensare anzitutto in piccolo" e riconoscano l'approccio informale e intuitivo delle PMI verso la RSI; rifiuta nuovamente ogni iniziativa che possa provocare oneri di carattere amministrativo o finanziario per le PMI; sostiene misure che permettano alle PMI di attuare azioni condivise;
10. ricorda che, se le imprese sono ritenute responsabili di aver causato o contribuito a causare danni, dovrebbero assumersi la responsabilità morale oltreché giuridica e devono prevedere procedimenti di ricorso effettivi per le persone e le comunità colpite, o partecipare a tali procedimenti; sottolinea che tali procedimenti includono restituzione, risarcimento, riabilitazione e garanzie di non reiterazione;
11. accoglie con favore la prassi di inserire la responsabilità relativa al rispetto dei diritti umani nei requisiti contrattuali vincolanti tra le imprese e i loro fornitori e clienti privati e aziendali; osserva che, nella maggior parte dei casi, tali requisiti possono essere attuati per via giudiziaria;
Inviti rivolti agli Stati membri e loro obbligo di tutelare i diritti umani
12. accoglie con grande favore i lavori avviati per preparare un trattato vincolante delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani; deplora qualsiasi comportamento ostruzionistico in relazione a tale processo e chiede all'UE e agli Stati membri di partecipare a questi negoziati in maniera costruttiva;
13. ricorda i ruoli diversi ma complementari degli Stati e delle imprese per quanto riguarda la tutela dei diritti umani; rammenta che gli Stati, agendo nell'ambito della loro giurisdizione, hanno il dovere di proteggere i diritti umani, anche dalle violazioni commesse dalle imprese, comprese quelle che operano in paesi terzi; ribadisce con forza che, laddove siano riscontrate violazioni dei diritti umani, gli Stati devono garantire alle vittime l'accesso a un ricorso effettivo; ricorda in tale contesto che il rispetto dei diritti umani da parte dei paesi terzi, anche garantendo il diritto a un ricorso effettivo degli individui sottoposti alla loro giurisdizione, costituisce un elemento essenziale delle relazioni esterne dell'UE con tali paesi;
14. chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire la coerenza delle politiche in materia di imprese e diritti umani a tutti i livelli e in tutti i paesi: all'interno delle diverse istituzioni dell'UE, fra le istituzioni, nonché tra l'UE e i suoi Stati membri e, in particolare, in materia di politica commerciale dell'Unione; invita la Commissione e gli Stati membri a includere espressamente il suddetto principio in tutti i trattati sottoscritti, in linea con gli impegni internazionali assunti in materia di diritti umani; osserva che ciò richiederà un'intensa cooperazione tra le diverse direzioni generali della Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna;
15. invita l'UE, gli Stati membri, i paesi terzi e tutte le autorità nazionali e internazionali ad adottare con urgenza e il più ampiamente possibile strumenti vincolanti dedicati all'effettiva tutela dei diritti dell'uomo in tale settore, e a far rispettare pienamente tutti gli obblighi nazionali e internazionali derivanti dalle suddette norme internazionali; auspica che gli sforzi europei in materia di RSI possano costituire un esempio per altri paesi; è convinto che le banche di sviluppo nazionali debbano avere un carattere esemplare per quanto attiene al rispetto verificabile dei diritti umani;
16. invita tutti i paesi, compresi l'UE e gli Stati membri ad attuare i principi guida delle Nazioni Unite in modo rapido e risoluto, in tutti i settori di rispettiva competenza, anche elaborando piani d'azione; deplora che, nonostante la comunicazione della Commissione sulla RSI del 2011, non tutti gli Stati membri abbiano adottato dichiarazioni o politiche in materia di RSI che includono i diritti umani o abbiano pubblicato i loro piani in materia di imprese e diritti umani, ed esorta l'UE a pubblicare il proprio piano; invita gli Stati membri a elaborare o a rivedere i piani d'azione nazionali conformemente agli orientamenti forniti dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; chiede che tali piani siano elaborati tenendo conto di valutazioni di base che individuino le lacune nelle leggi, istituendo meccanismi volti a monitorare l'attuazione e l'efficacia dei piani, delle politiche e della prassi e attraverso la partecipazione significativa delle parti interessate;
17. chiede agli Stati membri di legiferare in modo coerente, olistico, efficace e vincolante al fine di adempiere al dovere di prevenire, indagare, perseguire e correggere le violazioni dei diritti umani commesse dalle società che operano sotto la loro giurisdizione, comprese quelle perpetrate nei paesi terzi;
18. invita l'UE e gli Stati membri a stabilire norme chiare in base alle quali le società stabilite nel loro territorio o nella loro giurisdizione rispettino i diritti umani in tutte le loro operazioni e in ogni paese e contesto in cui operano e in relazione ai loro rapporti commerciali, anche all'esterno dell'UE; ritiene che le imprese, incluse le banche e gli altri istituti finanziari o di credito attivi nei paesi terzi, debbano garantire, secondo le loro dimensioni e capacità, la messa a punto di sistemi che permettano di valutare i rischi e contenere i potenziali effetti negativi connessi agli aspetti legati ai diritti umani, al lavoro, alla protezione ambientale e alle catastrofi delle loro operazioni e catene del valore; invita gli Stati membri a valutare regolarmente l'adeguatezza delle relative disposizioni legislative e ovviare alle lacune riscontrate;
19. ricorda che i recenti sviluppi legislativi a livello nazionale, quali la clausola di trasparenza delle catene di approvvigionamento contenuta nella legge britannica sulle moderne forme di schiavitù e il disegno di legge francese sulla due diligence, costituiscono importanti passi avanti verso l'obbligo di due diligence in materia di diritti umani; ricorda altresì che l'UE ha già compiuto passi in questa direzione (regolamento UE sul legname, direttiva UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, proposta di regolamento della Commissione che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio); invita la Commissione e gli Stati membri, nonché tutti i paesi, a prendere nota di questo modello per quanto riguarda l'introduzione dell'obbligo di due diligence in materia di diritti umani;
20. sottolinea che l'obbligo di due diligence in materia di diritti umani deve seguire le tappe previste dai principi guida delle Nazioni Unite ed essere guidato da taluni principi generali legati all'individuazione proattiva dei rischi per i diritti umani, all'elaborazione di piani d'azione rigorosi e verificabili volti a prevenire o a mitigare tali rischi, alla risposta adeguata alle violazioni note e alla trasparenza; sottolinea che le politiche dovrebbero tenere conto della dimensione delle imprese e delle conseguenti capacità, con un'attenzione particolare per le micro, piccole e medie imprese; sottolinea che la consultazione con le parti interessate deve essere garantita in tutte le fasi, così come la divulgazione ai soggetti interessati di qualsiasi informazione pertinente relativa al progetto o all'investimento;
21. invita tutti i paesi, e in particolare l'UE e gli Stati membri, a prevedere immediatamente e in via prioritaria l'obbligo di due diligence in materia di diritti umani per le imprese che sono di proprietà o controllate dallo Stato e/o che ricevono sostegno e servizi sostanziali dalle agenzie statali o dalle istituzioni europee, nonché per le imprese che forniscono beni o servizi attraverso contratti di appalto pubblico;
22. invita l'UE e i suoi Stati membri a chiedere alle imprese che, nel quadro dell'attuale procedura legislativa, utilizzano materie prime o prodotti suscettibili di provenire da zone colpite da conflitti di rendere nota la loro provenienza e il loro utilizzo mediante l'etichettatura dei prodotti così come di fornire informazioni complete sul contenuto e sull'origine dei prodotti, chiedendo ai loro fornitori, europei o non europei, di comunicare tali dati; chiede di sostenere i requisiti obbligatori di due diligence relativi ai cosiddetti "minerali dei conflitti" per gli importatori dei minerali e dei metalli tungsteno, tantalio, stagno e oro, sulla base della guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio; chiede di considerare l'integrazione, in tale processo, della due diligence nella catena di approvvigionamento;
23. constata con soddisfazione che, a seguito della revisione dell'attuale direttiva contabile 2014/95/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità, le grandi imprese e i gruppi saranno tenuti, a partire dal 2017, a comunicare informazioni sulle politiche, sui rischi e sui risultati conseguiti per quanto attiene al rispetto dei diritti umani e alle questioni correlate; esorta gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva contabile riveduta entro le scadenze previste, compresa l'istituzione di meccanismi adeguati ed efficaci per garantire che le società rispettino gli obblighi di comunicazione; esorta la Commissione a elaborare orientamenti chiari per le società in merito ai nuovi obblighi di comunicazione non finanziaria; raccomanda, al riguardo, di includere e circostanziare gli elementi minimi essenziali da divulgare nell'ottica di una comprensione esatta e completa dei rischi e degli impatti principali in materia di diritti umani delle attività di una società e all'interno della catena globale di valore della stessa;
Accesso a un ricorso effettivo
24. invita la Commissione a effettuare un esame approfondito, in consultazione con tutte le parti interessate, comprese la società civile e le imprese, degli ostacoli giuridici esistenti nei casi portati dinanzi ai tribunali degli Stati membri per presunte violazioni dei diritti umani commesse all'estero da imprese stabilite nell'UE; ribadisce che tale valutazione deve essere finalizzata a individuare e a promuovere l'adozione di misure efficaci che eliminino o attenuino questi ostacoli;
25. invita gli Stati membri ad adottare, in collaborazione con i partner internazionali, tutti i provvedimenti necessari per garantire, mediante procedimenti giudiziari, amministrativi, legislativi o altri mezzi adeguati, che in presenza di violazioni dei diritti umani, gli interessati abbiano accesso a un ricorso effettivo quando una società con sede in detti Stati detiene, dirige o controlla imprese responsabili di violazioni dei diritti umani in altri paesi; invita tali Stati ad adottare opportune misure per eliminare gli ostacoli giuridici, pratici e di altro tipo, che potrebbero portare a una negazione dell'accesso alle vie di ricorso e a stabilire le procedure giuridiche opportune al fine di consentire ai soggetti colpiti di paesi terzi di accedere alla giustizia in sede civile e penale; invita a tale proposito i paesi a sollevare il velo della personalità giuridica, che potrebbe nascondere l'effettiva proprietà di alcune società;
26. invita l'UE e tutti i paesi, in particolare gli Stati membri dell'UE, ad affrontare gli ostacoli finanziari e procedurali nelle cause civili; accoglie con favore la raccomandazione 2013/396/UE della Commissione, dell'11 giugno 2013(9), e incoraggia gli Stati membri a rispettarla; ritiene che lo strumento proposto da tale raccomandazione potrebbe potenzialmente comportare una riduzione dei costi del contenzioso per le vittime delle violazioni dei diritti umani; invita a rendere applicabile questo tipo di ricorso per tutte le vittime di violazioni dei diritti umani, anche nei paesi terzi, e chiede l'adozione di norme comuni che consentano alle associazioni di adire le vie legali per conto delle presunte vittime;
Inviti rivolti alla Commissione
27. è consapevole del fatto che la "responsabilità delle imprese" non è un problema a sé stante, ma una questione che copre un'ampia gamma di settori politici e giuridici diversi;
28. accoglie con favore le iniziative non vincolanti del settore privato per la gestione responsabile della catena di approvvigionamento introdotte dai servizi della Commissione, ma sottolinea che tali iniziative non sono di per sé sufficienti; chiede l'adozione urgente di norme vincolanti e applicabili e delle relative sanzioni, nonché di meccanismi di monitoraggio indipendenti;
29. accoglie con favore il nuovo regolamento sul sistema di preferenze generalizzate (SPG+), entrato in vigore il 1º gennaio 2014(10), in quanto importante strumento di politica commerciale dell'UE per la promozione dei diritti umani e del lavoro, della protezione ambientale e della buona governance nei paesi in via di sviluppo vulnerabili; si compiace, in particolare, del rigoroso e sistematico meccanismo di monitoraggio dell'SPG+ e chiede di porre l'accento sull'attuazione efficace, a livello nazionale, delle convenzioni elencate nella convenzione;
30. sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri devono tutelare i diritti umani; osserva che gli accordi commerciali in generale possono contribuire al rafforzamento del sistema commerciale globale basato sulle regole e che il commercio e i valori devono andare di pari passo, come affermato di recente dalla Commissione europea nella sua nuova strategia commerciale dal titolo "Commercio per tutti"; ricorda la necessità di valutare i possibili impatti sui diritti umani degli accordi commerciali e di investimento e di includere su questa base tutte le necessarie clausole e salvaguardie in materia di diritti umani in grado di attenuare e affrontare i rischi individuati degli impatti sui diritti umani; chiede alla Commissione di adottare tutte le misure possibili e necessarie per agire in modo globale e coerente, e chiede con forza di includere sistematicamente, negli accordi commerciali e di investimento, norme in materia di responsabilità delle imprese per le violazioni dei diritti umani, da attuare a livello nazionale, nonché riferimenti ai principi e agli orientamenti riconosciuti a livello internazionale;
31. invita la Commissione a presentare con urgenza una proposta legislativa in materia di controllo dell'esportazione dei prodotti a duplice uso, in quanto le tecnologie create dalle società continuano a essere la causa di violazioni dei diritti umani in tutto il mondo;
32. sollecita la creazione di un corpus normativo articolato che comprenda norme a disciplina dell'accesso alla giustizia, della competenza giurisdizionale, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, della legge applicabile, nonché dell'assistenza giudiziaria nelle situazioni transfrontaliere che coinvolgono paesi terzi;
33. incoraggia la riflessione sull'estensione delle norme sulla competenza giurisdizionale a norma del regolamento Bruxelles I(11) ai convenuti di paesi terzi coinvolti in azioni nei confronti di società che hanno un chiaro legame con uno Stato membro - poiché vi sono domiciliate o vi svolgono le attività principali o hanno la loro sede principale nell'UE - o di società per le quali l'UE rappresenta un mercato di sbocco essenziale;
34. invita a migliorare l'accesso alle prove attraverso procedure migliori per quanto attiene alla divulgazione degli elementi probanti;
35. ricorda che le violazioni dei diritti umani perpetrate da imprese possono comportare una responsabilità penale individuale e chiede che i responsabili di tali reati siano perseguiti al livello appropriato; invita gli Stati membri ad affrontare gli ostacoli giuridici, procedurali e concreti che impediscono alle autorità giudiziarie di effettuare indagini e di perseguire le società e/o i loro rappresentanti coinvolti in reati legati alle violazioni dei diritti umani;
36. invita il Consiglio e la Commissione ad agire conformemente all'articolo 83 TFUE, al fine di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale, concernenti gravi violazioni dei diritti umani commesse da imprese nei paesi terzi, alla luce del carattere e delle implicazioni di tali reati e della particolare necessità di combatterli su basi comuni;
37. sottolinea che il pieno rispetto dei diritti umani nella catena di produzione è fondamentale e non semplicemente una questione di scelta dei consumatori; raccomanda, ai fini di una maggiore sensibilizzazione dei produttori e dei consumatori, di introdurre a livello di Unione e su base volontaria un'etichettatura che certifichi un prodotto come "abuse-free" (prodotto senza commettere abusi), che sia sottoposta al monitoraggio di un organismo indipendente disciplinato da norme rigorose e dotato di poteri ispettivi, competente a verificare e certificare che non siano state commesse violazioni in nessuna fase della catena di produzione del prodotto in questione; ritiene che l'UE e gli Stati membri debbano promuovere l'etichetta "abuse-free"; raccomanda di concedere particolari benefici ai prodotti che ottengono questa etichetta;
38. invita fermamente la Commissione a lanciare una campagna a livello di UE, introducendo e promuovendo l'etichetta "abuse-free", esortando i consumatori europei a optare per l'utilizzo dei prodotti e delle società che ottengono questa etichetta e invitando altresì tutte le società e imprese ad adottare le migliori pratiche per quanto attiene al rispetto dei diritti umani e alle questioni correlate;
39. invita la Commissione e gli Stati membri a riferire regolarmente in merito alle misure adottate per garantire una protezione efficace dei diritti umani nel quadro dell'attività commerciale, ai risultati conseguiti, alle lacune esistenti in termini di tutela e alle future azioni raccomandate per far fronte a tali lacune;
o o o
40. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani e al Servizio europeo per l'azione esterna.