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Procedura : 2016/2076(INI)
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Ciclo del documento : A8-0303/2016

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A8-0303/2016

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PV 23/11/2016 - 18
CRE 23/11/2016 - 18

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PV 24/11/2016 - 8.11
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P8_TA(2016)0454

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Giovedì 24 novembre 2016 - Strasburgo
Piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche
P8_TA(2016)0454A8-0303/2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sul piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche (2016/2076(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche" (COM(2016)0087),

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2014 sui reati contro le specie selvatiche(1),

–  vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), attuata nell'UE mediante il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,

–  vista la decisione (UE) 2015/451 del Consiglio, del 6 marzo 2015, relativa all'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)(2),

–  vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003,

–  vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000,

–  viste la convenzione sulla diversità biologica (CBD) e la convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna),

–  visto il World Wildlife Crime Report (relazione sui reati commessi a livello internazionale contro le specie selvatiche) del 2016 a cura dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC),

–  vista la risoluzione 69/314 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 30 luglio 2015 sulla lotta al traffico illecito di specie selvatiche,

–  vista la risoluzione 2/14 dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente sul commercio illegale di specie selvatiche e dei relativi prodotti,

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite per il periodo 2015-2030,

–  visto il Consorzio internazionale per la lotta ai reati contro le specie selvatiche (ICCWC), che comprende la CITES, l'Interpol, l'UNODC, la Banca mondiale e l'Organizzazione mondiale delle dogane,

–  vista la dichiarazione sottoscritta in occasione della conferenza di Londra sul commercio illegale di specie selvatiche del 2014,

–  vista la dichiarazione di Buckingham Palace sulla prevenzione del traffico illegale di specie selvatiche nel settore dei trasporti,

–  visti il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati(3) e la relazione sulla sua attuazione elaborata dalla Commissione nel 2016,

–  visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN)(4),

–  visti il regolamento (UE) n. 605/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci(5) e il regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009(6), che autorizza l'importazione di 20 chilogrammi di prodotti di pesca per il consumo personale,

–  vista l'importanza dell'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, nella lotta contro la cattura e la vendita illegali di specie acquatiche,

–  vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente(7),

–  vista la direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici(8),

–  vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici(9),

–  vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(10),

–  visto lo studio sui reati contro le specie selvatiche pubblicato nel marzo 2016 dal suo Dipartimento tematico per la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  vista la rete Natura 2000, che comprende importanti siti di riproduzione e di riposo delle specie rare e minacciate nonché alcuni tipi di habitat naturali rari che godono a pieno titolo di protezione,

–  vista la relazione del progetto di ricerca EU Action to Fight Environmental Crime (Azione dell'UE per combattere la criminalità ambientale, EFFACE) del 2014,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 12 febbraio 2016 sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo,

–  vista la relazione del Segretario generale della Commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale, del 4 marzo 2003, dal titolo "Illicit trafficking in protected species of wild flora and fauna and illicit access to genetic resources" (Traffico illecito di specie di flora e fauna selvatiche protette e accesso illecito alle risorse genetiche),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2016 sul piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche,

–  vista la valutazione di reazione rapida effettuata nel 2016 dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e da Interpol, dal titolo "The Rise of Environmental Crime" (La crescita della criminalità ambientale),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per la pesca e della commissione giuridica (A8-0303/2016),

A.  considerando che il traffico illegale di specie selvatiche è una forma di criminalità organizzata internazionale che genera un giro di affari stimato a circa 20 miliardi di euro all'anno e che negli ultimi anni è aumentata in tutto il mondo divenendo una delle forme di criminalità organizzata transfrontaliera più vaste e redditizie; che il traffico illegale di specie selvatiche finanzia altre forme di criminalità grave e organizzata, a cui è peraltro strettamente collegato,

B.  considerando che il declino della biodiversità mondiale è talmente grave da rappresentare la sesta grande estinzione di massa delle specie;

C.  considerando che la biodiversità globale e i servizi degli ecosistemi sono minacciati dai cambiamenti nella destinazione dei suoli, dall'uso non sostenibile delle risorse naturali, dall'inquinamento e dai cambiamenti climatici; che, in particolare, molte specie a rischio affrontano sfide maggiori che in precedenza a causa della rapida urbanizzazione, della perdita di habitat e del commercio illegale di specie selvatiche,

D.  considerando che il traffico illegale di specie selvatiche ha importanti ripercussioni negative sulla biodiversità, gli ecosistemi esistenti, il patrimonio naturale dei paesi di origine, le risorse naturali e la conservazione delle specie;

E.  considerando che il traffico illegale di specie selvatiche rappresenta una minaccia grave e crescente alla sicurezza globale, alla stabilità politica, allo sviluppo economico, ai mezzi di sostentamento locali e allo Stato di diritto e richiede, pertanto, un approccio strategico e coordinato a livello di UE con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati;

F.  considerando che fermare il traffico di specie di flora e fauna a rischio di estinzione e dei prodotti da esse derivati è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dalle Nazioni Unite;

G.  considerando che la CITES è un importante accordo internazionale che riguarda 35 000 specie animali e vegetali, in vigore dal 1975 e firmato da 183 parti contraenti (compresi tutti gli Stati membri dell'UE e, dal luglio 2015, l'UE stessa);

H.  considerando che le politiche in materia commerciale e di sviluppo dovrebbero, tra l'altro, essere utilizzate come mezzo per migliorare il rispetto dei diritti umani, il benessere degli animali e la tutela dell'ambiente;

I.  considerando che dal 2005 EU-TWIX (lo strumento volto a facilitare lo scambio di informazioni sul commercio illegale di specie selvatiche nell'UE) effettua un monitoraggio del commercio illegale di specie selvatiche grazie alla creazione di una banca dati dei sequestri e di canali di comunicazione tra i funzionari di tutti i paesi europei;

J.  considerando che la scarsa consapevolezza e la mancanza di un impegno politico sono tra i principali ostacoli a una lotta efficace contro il traffico illegale di specie selvatiche;

K.  considerando che l'agenda dell'UE sulla sicurezza per il periodo 2015-2020 valuta i reati contro le specie selvatiche come una forma di criminalità organizzata che deve essere combattuta a livello dell'UE, vagliando la possibilità di introdurre ulteriori sanzioni penali in tutta l'Unione attraverso un riesame della normativa vigente in materia di reati ambientali;

L.  considerando che l'operazione COBRA III condotta nel maggio 2015 è stata la più grande operazione coordinata di contrasto al commercio illegale di specie minacciate d'estinzione mai realizzata a livello internazionale, che ha portato a 139 arresti e a più di 247 sequestri, che comprendevano avorio di elefante, piante medicinali, corni di rinoceronte, pangolini, legno di palissandro, tartarughe e molti altri esemplari animali e vegetali;

M.  considerando che la domanda di prodotti di specie selvatiche di origine illegale nei mercati di destinazione promuove la corruzione in tutta la catena di approvvigionamento del traffico illegale di specie selvatiche;

N.  considerando che l'UE costituisce un mercato di destinazione e una rotta di transito significativi per il commercio illegale di specie selvatiche, nonché anche il luogo di origine del traffico di determinate specie animali e vegetali europee a rischio di estinzione;

O.  considerando che la risoluzione della Commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale dell'aprile 2013, sostenuta dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite il 25 luglio 2013, incoraggia gli Stati membri a considerare reato grave il traffico illegale di specie protette di fauna e flora selvatiche realizzato con la partecipazione di gruppi della criminalità organizzata, equiparandolo alla tratta di esseri umani e al traffico di stupefacenti;

Osservazioni di carattere generale

1.  plaude al piano d'azione della Commissione contro il traffico illegale di specie selvatiche, che mette in rilievo la necessità di azioni coordinate per affrontare le cause del traffico illegale di specie selvatiche, per attuare e applicare le norme esistenti in modo efficace e per rafforzare le cooperazione globale tra i paesi di origine, di transito e di destinazione;

2.  invita la Commissione, gli Stati membri, il servizio europeo per l'azione esterna e le agenzie dell'UE Europol e Eurojust a riconoscere che i reati contro le specie selvatiche rappresentano una minaccia grave e crescente, nonché ad affrontarli con la massima urgenza politica; mette in evidenza la necessità di approcci globali e coordinati tra i diversi ambiti politici, tra cui il commercio, lo sviluppo, gli affari esteri, i trasporti e il turismo nonché la giustizia e gli affari interni;

3.  sottolinea che l'individuazione e l'assegnazione di adeguate risorse umane e finanziarie sono essenziali ai fini dell'attuazione del piano d'azione; evidenzia la necessità di prevedere risorse finanziarie adeguate nel bilancio dell'UE e nei bilanci nazionali per garantire l'attuazione efficace del piano;

4.  riconosce l'importanza del piano d'azione, ma evidenzia che esso non copre in misura sufficiente le specie acquatiche;

5.  insiste su un'attuazione completa e tempestiva di tutti gli elementi del piano d'azione che rispecchi l'urgente necessità di fermare le pratiche illegali e non sostenibili e impedire un'ulteriore riduzione delle specie; invita la Commissione a presentare con cadenza annuale al Parlamento e al Consiglio aggiornamenti scritti sull'attuazione e a predisporre un meccanismo dettagliato e continuo di monitoraggio e valutazione per misurare i progressi, anche per quanto riguarda le misure adottate dagli Stati membri;

6.  invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la protezione degli habitat delle specie bersaglio e sottolinea la necessità di garantire una maggiore tutela delle aree designate come ecosistemi marini vulnerabili, delle zone marine ecologicamente o biologicamente significative e dei siti della rete Natura 2000;

7.  invita la Commissione a istituire un apposito ufficio del Coordinatore per la lotta al traffico illegale di specie selvatiche, sulla scorta del modello seguito per combattere la tratta degli esseri umani, onde assicurare uno sforzo congiunto da parte dei diversi servizi della Commissione e degli Stati membri;

8.  ricorda alla Commissione che anche molte specie acquatiche sono in pericolo di estinzione, il che avrà ripercussioni sulla sostenibilità di numerosi ecosistemi;

9.  invita la Commissione e gli Stati membri ad approfondire ulteriormente la ricerca scientifica sugli adeguamenti tecnologici degli attrezzi da pesca intesi a evitare le catture accessorie, dal momento che numerose specie, tra cui le tartarughe, sono minacciate sia dal traffico illegale di animali selvatici sia dal fenomeno delle catture accessorie;

Prevenire il traffico illegale di specie selvatiche e affrontarne le cause alla radice

10.  invita l'UE, i paesi terzi, le parti interessate e la società civile a condurre una serie di campagne di sensibilizzazione mirate e coordinate volte a ridurre la domanda che alimenta il commercio illegale di prodotti di specie selvatiche mediante un autentico e duraturo cambiamento dei comportamenti a livello individuale e collettivo; riconosce il ruolo che possono svolgere le organizzazioni della società civile nel sostenere il piano d'azione;

11.  invita l'UE a sostenere le iniziative intese a promuovere lo sviluppo di mezzi di sussistenza sostenibili e alternativi per le comunità rurali che vivono nei pressi delle specie selvatiche, che aumentino i benefici delle misure di conservazione a livello locale, riducano al minimo il conflitto tra esseri umani e specie selvatiche e promuovano le specie selvatiche come preziosa fonte di reddito per le comunità; ritiene che tali iniziative, se adottate in consultazione con le comunità interessate, aumenteranno il sostegno a favore della conservazione e contribuiranno alla ricostituzione, alla conservazione e alla gestione sostenibile delle popolazioni delle specie selvatiche nonché dei loro habitat;

12.  sottolinea che la protezione delle specie selvatiche deve essere un elemento fondamentale delle strategie di riduzione della povertà dell'UE e invita ad adoperarsi affinché i vari accordi di cooperazione negoziati con paesi terzi prevedano misure volte a consentire alle comunità locali di trarre diretto beneficio dalla partecipazione alla tutela delle specie selvatiche;

13.  ricorda alla Commissione che il traffico illegale di specie acquatiche pregiudica altresì lo sviluppo economico delle comunità costiere e l'idoneità ambientale delle nostre acque;

14.  invita l'UE ad agire con urgenza per combattere la corruzione e colmare le lacune esistenti nelle misure di governance internazionale lungo la catena del traffico illegale di specie selvatiche; invita l'UE e gli Stati membri a collaborare coi paesi partner, attraverso la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) e in altre sedi, per affrontare il problema nei mercati di origine, di transito e di destinazione; invita gli Stati membri a rispettare pienamente e ad attuare in maniera efficace le disposizioni dell'UNCAC; accoglie con favore l'impegno internazionale contro la corruzione assunto in virtù dell'articolo 10 della risoluzione 69/314 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (luglio 2015);

15.  riconosce la necessità di fornire assistenza, orientamento e formazione alle autorità dei paesi di origine, transito e destinazione per quanto concerne le indagini, l'applicazione e le procedure giudiziarie a livello locale, regionale e nazionale; sottolinea l'esigenza di un coordinamento efficace di tali sforzi tra tutte le agenzie coinvolte; invita l'UE a sostenere lo scambio delle migliori prassi e consentire che, ove necessario, siano messe a disposizione conoscenze e attrezzature specializzate;

16.  prende atto delle conclusioni del Consiglio sul piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche, del 20 giugno 2016, in cui si riconosce che i reati contro le specie selvatiche rappresentano una minaccia grave e crescente per la biodiversità e l'ambiente, ma anche per la sicurezza globale, lo Stato di diritto, i diritti umani e lo sviluppo sostenibile; deplora vivamente l'assenza di impegni chiari da parte degli Stati membri; sottolinea il ruolo decisivo degli Stati membri nella piena e coerente attuazione del piano d'azione a livello nazionale e nel conseguimento degli obiettivi ivi definiti;

17.  esorta i governi dei paesi fornitori a: i) migliorare lo Stato di diritto e creare deterrenti efficaci rafforzando le indagini, i procedimenti e le sentenze penali; ii) promulgare leggi più severe che trattino il traffico illecito di specie selvatiche come un "reato grave", che merita lo stesso livello di attenzione e gravità di altre forme di criminalità organizzata a livello transnazionale; iii) destinare maggiori risorse alla lotta contro i reati nel campo delle specie selvatiche, in particolare per rafforzare la repressione criminale in questo ambito, i controlli sul commercio, il monitoraggio, l'individuazione e il sequestro alle dogane; iv) impegnarsi in una politica di tolleranza zero contro la corruzione;

Rendere più efficaci l'attuazione e l'applicazione

18.  invita gli Stati membri a elaborare piani d'azione contro il traffico illegale di specie selvatiche che illustrino nel dettaglio le relative politiche e sanzioni, nonché a pubblicare e a scambiarsi le informazioni sui sequestri e sugli arresti legati ai reati contro le specie selvatiche, onde assicurare approcci coerenti e armonizzati tra gli Stati membri; sostiene l'istituzione di un meccanismo volto a fornire dati e aggiornamenti regolari alla Commissione sui sequestri e gli arresti effettuati negli Stati membri, nonché a promuovere la condivisione delle migliori prassi;

19.  insiste sull'importanza di attuare e applicare pienamente i regolamenti dell'UE sul commercio di specie selvatiche;

20.  propone che le sanzioni per il traffico illegale delle specie selvatiche, specialmente nelle aree con ecosistemi marini vulnerabili o che rientrano nella rete Natura 2000, debbano essere abbastanza severe da avere un effetto deterrente per i possibili contravventori;

21.  esorta gli Stati membri ad assicurare che le agenzie responsabili dell'applicazione della normativa, i pubblici ministeri e le magistrature nazionali dispongano delle risorse finanziarie e umane necessarie e delle opportune competenze per combattere i reati contro le specie selvatiche; incoraggia fortemente la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per formare e sensibilizzare tutte le agenzie e le istituzioni competenti;

22.  plaude agli sforzi della rete dell'Unione europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (IMPEL), della rete europea dei procuratori per l'ambiente (ENPE), del forum dell'Unione europea dei giudici per l'ambiente (EUFJE) e della rete dei funzionari di polizia specializzati nella lotta ai reati ambientali (EnviCrimeNet);

23.  prende atto dell'inserimento del commercio illegale di specie selvatiche nell'agenda dell'UE sulla sicurezza 2015-2020, la quale riconosce che il commercio illegale di specie selvatiche minaccia la biodiversità nelle regioni di origine, lo sviluppo sostenibile e la stabilità regionale;

24.  suggerisce agli Stati membri di investire i proventi generati dalle multe comminate per il traffico illegale nella protezione e nella conservazione della flora e della fauna selvatiche;

25.  chiede un cambiamento radicale nella raccolta di informazioni, nell'attività legislativa, nell'applicazione della legge e nella lotta alla corruzione in materia di traffico di specie selvatiche negli Stati membri dell'UE e in altri paesi di destinazione e transito; invita pertanto la Commissione ad attribuire massima attenzione a questi aspetti inerenti all'amministrazione e al monitoraggio dell'applicazione delle norme internazionali in materia di traffico di specie selvatiche;

26.  evidenzia che, al fine di evitare la "migrazione" delle reti criminali operanti nell'ambito delle specie selvatiche, è particolarmente importante armonizzare le politiche e i quadri normativi riguardanti i reati a danno delle specie selvatiche;

27.  sottolinea l'esigenza di una migliore cooperazione tra le agenzie e di una condivisione efficace e tempestiva dei dati tra le agenzie nazionali e unionali responsabili dell'attuazione e dell'applicazione; chiede che siano create reti strategiche per l'applicazione a livello sia di UE che di Stati membri al fine di facilitare e migliorare tale cooperazione; invita tutti gli Stati membri a istituire unità specializzate nella lotta ai reati contro le specie selvatiche che facilitino l'attuazione in tutte le varie agenzie;

28.  invita gli Stati membri a fornire continuativamente a Europol informazioni e dati pertinenti; esorta Europol a considerare i reati contro le specie selvatiche nella prossima valutazione dell'UE della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA); invita a istituire un'Unità specializzata per i reati contro le specie selvatiche in seno a Europol, dotata di poteri e responsabilità transnazionali e di risorse finanziarie e umane sufficienti, che consenta di centralizzare le informazioni e le analisi e di coordinare le strategie di applicazione e le indagini;

29.  invita la Commissione a promuovere il sistema EU-TWIX quale strumento efficiente e collaudato che permette agli Stati membri di condividere dati e informazioni, assicurando a suo favore un impegno finanziario a lungo termine; ritiene che le organizzazioni della società civile possano svolgere un ruolo importante nel controllo dell'applicazione della legge e nella segnalazione dei reati contro le specie selvatiche; chiede una maggiore cooperazione da parte dell'UE e degli Stati membri per sostenere gli sforzi delle ONG;

30.  osserva i nessi tra i reati contro le specie selvatiche e altre forme di criminalità organizzata, ivi compresi il riciclaggio di denaro e il finanziamento di milizie e gruppi terroristici, e ritiene che la cooperazione internazionale per combattere i flussi finanziari illeciti rappresenti una priorità; invita l'UE e gli Stati membri a utilizzare tutti gli strumenti pertinenti, compresa la cooperazione con il settore finanziario, e a monitorare e condurre ricerche sugli effetti dei nuovi prodotti e pratiche di tipo finanziario coinvolti in tale attività;

31.  esorta gli Stati membri ad attuare pienamente le disposizioni della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e a definire gli opportuni livelli di sanzioni per i reati contro le specie selvatiche; esprime preoccupazione per il fatto che alcuni Stati membri non hanno ancora applicato completamente la direttiva e invita la Commissione a valutarne l'attuazione in ogni Stato membro, soprattutto in termini di sanzioni, e di fornire orientamenti; invita la Commissione a intraprendere una revisione della direttiva 2008/99/CE, in particolare per quanto riguarda la sua efficacia nella lotta contro i reati nel campo delle specie selvatiche, entro il termine stabilito nell'agenda dell'UE sulla sicurezza e per presentare una proposta di revisione se del caso; invita la Commissione ad attivarsi per l'adozione e l'attuazione di norme minime comuni relative alla definizione dei reati e delle sanzioni riguardanti il traffico di specie selvatiche, a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale;

32.  ritiene che l'aspetto doganale del piano d'azione dovrebbe essere ulteriormente rafforzato in relazione alla cooperazione con i paesi partner e a una migliore e più efficace attuazione nell'Unione; attende con interesse la revisione del 2016 dell'attuazione e dell'applicazione dell'attuale quadro giuridico dell'UE da parte della Commissione e chiede che tale revisione comprenda una valutazione delle procedure doganali;

33.  esorta gli Stati membri ad applicare efficacemente e rispettare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC) quale base per intraprendere azioni internazionali e assicurare un'assistenza giuridica reciproca, nonché come passo fondamentale verso un approccio comune e coordinato alla lotta ai reati contro le specie selvatiche; deplora profondamente, a tal proposito, che undici Stati membri non abbiano ancora applicato la UNTOC; invita gli Stati membri ad attuare la Convenzione in questione quanto prima;

34.  ritiene che la lotta ai reati contro le specie selvatiche richieda sanzioni penali coerenti, efficaci e dissuasive; esorta gli Stati membri a definire il traffico illegale di specie selvatiche come reato grave ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della UNTOC;

35.  riconosce la necessità di fornire orientamenti alle magistrature e alle procure degli Stati membri in merito ai procedimenti giudiziari e alla pronuncia delle condanne, nonché la necessità di formare i funzionari doganali e delle autorità di contrasto ai punti di ingresso nell'UE; ritiene che il "Global Judges Programme" e il partenariato della "Green Customs Initiative" dell'UNEP siano modelli da seguire;

36.  invita la Commissione, le agenzie pertinenti e gli Stati membri a riconoscere la portata del traffico illegale di specie selvatiche online e a migliorare le capacità in seno alle unità specializzate nella lotta ai reati ambientali e alle unità doganali, il coordinamento con le unità responsabili della criminalità informatica e l'interazione con le organizzazioni della società civile, onde assicurare che esistano canali per attivare l'assistenza delle unità transfrontaliere specializzate in criminalità informatica;

37.  invita gli Stati membri e la Commissione a dialogare con gli operatori delle piattaforme dei media sociali, i motori di ricerca e le piattaforme di commercio elettronico riguardo al problema del commercio illegale su Internet di specie selvatiche; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le misure di controllo e a sviluppare politiche volte a contrastare potenziali attività illegali su Internet; invita la Commissione a tal riguardo a elaborare orientamenti su come affrontare, a livello dell'UE, il problema dei reati online contro le specie selvatiche;

38.  invita le agenzie dell'UE e degli Stati membri preposte all'applicazione della legge a individuare e a monitorare gli schemi seguiti da altre forme di criminalità grave e organizzata, come la tratta di esseri umani, per contribuire alle attività di prevenzione e di indagine di irregolarità emerse nella catena di fornitura (ad esempio spedizioni e operazioni finanziarie sospette) nell'ambito della lotta contro il traffico illegale di specie selvatiche;

39.  accoglie con favore la partecipazione dell'UE alla COP17 per la prima volta in qualità di parte della CITES e si compiace del fatto che l'UE e gli Stati membri diano prova di forte impegno nei confronti della CITES e apportino a quest'ultima un considerevole sostegno finanziario;

40.  plaude al processo di revisione da parte di esperti dell'UNEP inteso a creare una definizione universalmente riconosciuta di reato ambientale; osserva a tale riguardo che i confini giuridici tra i diversi tipi di reato ambientale denotano talvolta una mancanza di chiarezza che rischia di ridurre le possibilità di perseguirli e punirli in maniera efficace;

Rafforzare il partenariato globale

41.  invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare il dialogo e la cooperazione con i paesi di origine, di transito e di destinazione nella catena di fornitura del traffico illegale di specie selvatiche e a offrire loro assistenza tecnica ed economica e sostegno diplomatico; ritiene che l'UE debba agire a livello internazionale per sostenere i paesi terzi nella lotta contro il traffico di specie selvatiche, nonché contribuire all'ulteriore sviluppo dei necessari quadri giuridici attraverso accordi bilaterali e multilaterali;

42.  pone l'accento sul fatto che la corruzione diffusa, le debolezze delle istituzioni, l'erosione dello Stato, la cattiva gestione e la limitata entità delle sanzioni per i reati a danno delle specie selvatiche rappresentano sfide importanti da affrontare per combattere in maniera efficace il traffico di specie selvatiche a livello transnazionale; incoraggia l'UE a sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre gli incentivi al bracconaggio migliorando le opportunità economiche e promuovendo una buona governance e lo Stato di diritto;

43.  invita le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e tutti gli Stati coinvolti a condurre indagini più sistematiche sui collegamenti fra il traffico di specie selvatiche e i conflitti regionali e il terrorismo;

44.  invita la Commissione e gli Stati membri a creare un fondo fiduciario o un meccanismo simile ai sensi dell'articolo 187 del regolamento finanziario rivisto applicabile al bilancio generale dell'Unione, con l'obiettivo di salvaguardare le aree protette e contrastare il traffico di specie selvatiche e la caccia di frodo, nell'ambito del piano d'azione contro il traffico di specie selvatiche;

45.  invita l'UE a migliorare il proprio sostegno finanziario e tecnico, fornito attraverso lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) e il Fondo europeo di sviluppo (FES), onde aiutare i paesi in via di sviluppo ad attuare le regolamentazioni nazionali nel campo delle specie selvatiche conformemente alle raccomandazioni CITES, in particolare i paesi sprovvisti di risorse sufficienti per far rispettare la legislazione e perseguire i trafficanti;

46.  invita la Commissione a considerare la possibilità di finanziare, nel quadro dello strumento di partenariato, le iniziative volte a ridurre la domanda di prodotti di specie selvatiche di origine illecita in mercati chiave, in linea con la priorità 1 del piano d'azione; sottolinea che l'impegno della società civile nelle strutture di monitoraggio nel quadro dei capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali dell'UE può fornire un contributo significativo in tal senso;

47.  sottolinea l'importanza di affrontare, nell'ambito del partenariato strategico UE-Cina, la questione sensibile della crescente domanda di prodotti derivati dalle specie selvatiche, quali l'avorio di elefante, il corno di rinoceronte e le ossa di tigre, che costituisce una minaccia reale alla conservazione delle specie interessate e alla biodiversità in generale;

48.  invita la Commissione a inserire, in tutti gli accordi e i negoziati commerciali dell'UE, capitoli obbligatori ed esecutivi sullo sviluppo sostenibile, facendo specifico riferimento alla necessità di fermare il commercio illegale di specie selvatiche in tutti i settori economici, e invita la Commissione a includere un'analisi di tali disposizioni nelle sue relazioni di attuazione; esorta la Commissione a sottolineare l'attuazione della CITES e misure contro i reati a danno delle specie selvatiche nell'ambito del regime di scambi commerciali SPG+;

49.  osserva che la corruzione è uno dei principali fattori abilitanti che contribuiscono al commercio di specie selvatiche e di prodotti di specie selvatiche di origine illegale; accoglie positivamente l'impegno assunto nell'ambito della strategia della Commissione, dal titolo "Commercio per tutti", di includere disposizioni anticorruzione ambiziose per contrastare le conseguenze dirette e indirette sia della corruzione sia del traffico illegale di specie selvatiche in tutti i futuri accordi commerciali; chiede pertanto che la Commissione presti massima attenzione agli aspetti amministrativi e di verifica dell'applicazione delle norme internazionali in materia di traffico di specie selvatiche;

50.  invita l'UE, entro l'ambito di applicazione del quadro dell'OMC, a valutare in che modo il commercio globale e i regimi ambientali possono meglio favorirsi a vicenda, in particolare nel contesto dei lavori in corso sul rafforzamento della coerenza tra l'OMC e gli accordi multilaterali in materia di ambiente, nonché alla luce dell'accordo sull'agevolazione degli scambi, che apre nuove strade alla cooperazione tra funzionari responsabili nell'ambito delle dogane, delle specie selvatiche e del commercio, soprattutto nei paesi in via di sviluppo; ritiene che sarebbe opportuno esaminare ulteriori opportunità di cooperazione tra l'OMC e la CITES, in particolare in termini di offerta di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità ai funzionari dei paesi in via di sviluppo in materia commerciale e ambientale;

51.  sottolinea il ruolo essenziale della cooperazione internazionale tra le organizzazioni della catena di applicazione della legge; invita l'UE e gli Stati membri a continuare a sostenere il Consorzio internazionale per la lotta ai reati contro le specie selvatiche (ICCWC); accoglie con favore qualunque forma di potenziamento di tale sostegno, compresa la messa a disposizione di risorse finanziarie e di competenze specializzate, al fine di agevolare la creazione di capacità e promuovere lo scambio di informazioni e di intelligence, e sostenere l'applicazione e il rispetto delle norme; invita la Commissione a utilizzare gli indicatori dell'ICCWC per valutare l'efficacia dei finanziamenti dell'UE ai paesi terzi a sostegno di azioni contro il traffico illegale di specie selvatiche, e ad agevolare una valutazione uniforme e credibile dei finanziamenti allo sviluppo;

52.  plaude alle operazioni internazionali di applicazione della legge, come l'operazione COBRA III, che, oltre a permettere il sequestro di grossi quantitativi di prodotti illegali derivati da specie selvatiche e l'arresto di trafficanti, danno maggiore visibilità pubblica al traffico illegale di specie selvatiche in quanto grave forma di criminalità organizzata;

53.  invita gli Stati membri a potenziare il bilancio della CITES affinché l'organizzazione possa ampliare la sua attività di monitoraggio e di designazione delle specie; deplora a tale riguardo che sei Stati membri abbiano ancora pagamenti pendenti nei confronti della CITES per gli esercizi dal 1992 al 2015;

54.  si compiace inoltre del fatto che il piano d'azione dell'UE apporti un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, concordata dai capi di Stato in occasione di un vertice delle Nazioni Unite tenutosi nel settembre 2015;

L'UE come mercato di destinazione, origine e punto di transito

55.  osserva che la CITES, il regolamento dell'UE sul legname e il quadro normativo dell'Unione sulla pesca INN sono tutti strumenti importanti volti a disciplinare il commercio internazionale di specie selvatiche; esprime tuttavia preoccupazione per la mancanza di un'attuazione e di un'applicazione appropriate e invita gli Stati membri a intensificare i loro sforzi congiunti e coordinati per garantire un'attuazione efficace; esprime inoltre preoccupazione per le lacune nel quadro normativo vigente riguardo a talune specie e a taluni attori; invita pertanto l'UE a riesaminare il quadro normativo vigente per integrarlo con il divieto di mettere a disposizione, immettere sul mercato, trasportare, acquisire e possedere specie selvatiche ottenute o scambiate illegalmente in paesi terzi; ritiene che una simile normativa potrebbe armonizzare il quadro unionale esistente e, con il suo impatto transnazionale, svolgere un ruolo importante nel ridurre il traffico illegale di specie selvatiche a livello globale; evidenzia a questo proposito che tale normativa deve garantire la piena trasparenza su tutti i divieti di commercio di specie in base al loro carattere illegale in un paese terzo, al fine di garantire la certezza del diritto per quanti operano nel commercio legale;

56.  sottolinea che la caccia da trofeo ha contribuito a una riduzione su vasta scala delle specie minacciate di estinzione elencate nelle appendici I e II della CITES ed esorta la Commissione e gli Stati membri a definire un approccio precauzionale all'importazione di trofei di caccia ottenuti da specie protette a norma dei regolamenti dell'UE in materia di commercio di specie selvatiche e a sostenere l'ulteriore rafforzamento delle disposizioni giuridiche dell'UE che disciplinano l'importazione di trofei di caccia negli Stati membri dell'Unione, nonché a prevedere autorizzazioni per l'importazione di trofei di tutte le specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97;

57.  accoglie con favore la dichiarazione di Buckingham Palace del 2016, con cui i firmatari, tra cui compagnie aeree, aziende di trasporto, operatori portuali, agenzie doganali, organizzazioni intergovernative e organizzazioni di beneficenza attive nel campo della conservazione, si sono impegnati a innalzare gli standard nell'intero settore dei trasporti, concentrandosi in particolare sulla condivisione delle informazioni, sulla formazione del personale, sui miglioramenti tecnologici e sulla condivisione delle risorse fra tutte le imprese e le organizzazioni a livello mondiale; invita tutte le parti a onorare pienamente gli impegni assunti nella dichiarazione; incoraggia gli Stati membri a promuovere impegni volontari simili a quelli della dichiarazione di Buckingham Palace in altri settori, in particolare quelli finanziario e del commercio elettronico;

58.  chiede il divieto totale e immediato a livello europeo del commercio, dell'esportazione o della riesportazione all'interno dell'UE e verso destinazioni al di fuori dell'UE dell'avorio, ivi compreso l'avorio "pre-convenzione", e delle corna di rinoceronte; chiede l'attuazione di un meccanismo per valutare la necessità di simili misure restrittive per le altre specie a rischio di estinzione;

59.  osserva che il regolamento UE teso a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN ha avuto un impatto, ma ribadisce che l'attuazione dovrebbe essere più rigorosa al fine di garantire che nel mercato europeo non entri pesce illegale; suggerisce che gli Stati membri dell'UE procedano a controlli più coerenti ed efficaci della documentazione delle catture (certificati di cattura) e delle partite (in particolare quelle provenienti da paesi giudicati a rischio elevato) per garantire che il pesce sia stato catturato in modo legale;

60.  sottolinea l'importanza di garantire il coinvolgimento del settore privato nella lotta contro il traffico illegale di specie selvatiche attraverso l'autoregolamentazione e la responsabilità sociale delle imprese; ritiene che la tracciabilità lungo la catena di fornitura sia essenziale per garantire scambi legali e sostenibili, siano essi di carattere commerciale o meno; mette in evidenza la necessità di cooperazione e coordinamento a livello internazionale nonché tra i settori pubblico e privato e invita l'UE a rafforzare gli strumenti di controllo esistenti, compreso l'uso di meccanismi di tracciabilità; ritiene che il settore dei trasporti dovrebbe svolgere un ruolo decisivo, ad esempio attraverso un sistema di rilevamento e allarme rapido; rileva l'importante ruolo che i partenariati pubblico-privato possono svolgere al riguardo;

61.  invita gli Stati membri a introdurre, oltre ai controlli ai valichi di frontiera previsti dal regolamento (CE) n. 338/97, anche il monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni sui territori nazionali mediante controlli regolari dei commercianti e dei titolari di permessi, quali negozi di animali, allevamenti, centri di ricerca e vivai, incluso il monitoraggio di settori come la moda, l'arte, la medicina e il catering, che possono usare parti di piante e animali illegali;

62.  invita gli Stati membri ad assicurare la confisca immediata di tutti gli esemplari sequestrati, nonché la custodia e il reinsediamento degli esemplari vivi sequestrati o confiscati presso centri di soccorso animali adatti alle specie interessate; invita la Commissione a fornire orientamenti per assicurare che tutti i centri di soccorso per specie selvatiche utilizzati dagli Stati membri abbiano standard adeguati; invita inoltre l'UE e gli Stati membri ad assicurare un adeguato sostegno finanziario ai centri di soccorso animali;

63.  invita gli Stati membri ad adottare piani nazionali per la gestione degli esemplari vivi confiscati in linea con l'allegato 3 della risoluzione CITES Conf. 10.7 (Rev. COP15); sottolinea che gli Stati membri dovrebbero segnalare tutti gli esemplari vivi sequestrati a EU-TWIX e che dovrebbero essere pubblicate relazioni annuali di sintesi, e che gli Stati membri dovrebbero garantire che la formazione dei funzionari incaricati dell'applicazione della legge riguardi anche gli aspetti del benessere e della sicurezza nella gestione degli animali vivi; invita l'UE e gli Stati membri a destinare un adeguato sostegno finanziario ai centri di soccorso delle specie selvatiche;

64.  invita gli Stati membri a considerare l'opzione dei sistemi di "elenchi positivi" di specie, in base ai quali le specie esotiche sono valutate oggettivamente e secondo criteri scientifici al fine di verificarne la sicurezza, la commerciabilità e la possibilità di custodia come animali da compagnia;

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65.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P7_TA(2014)0031.
(2) GU L 75 del 19.3.2015, pag. 1.
(3) GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.
(4) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(5) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 1.
(6) GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1.
(7) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.
(8) GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24.
(9) GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
(10) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

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