Indice 
Testi approvati
Giovedì 29 novembre 2018 - Bruxelles
Applicazione della norma Euro 5 per l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli ***I
 Commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per infliggere la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli ***I
 Fondo Asilo, migrazione e integrazione: reimpegno degli importi rimanenti ***I
 Adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale UE-Stati del Pacifico ***
 Nomina del presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea
 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2018/003 EL/Attica publishing
 Ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne ***I
 Norme comuni per la prestazione di servizi aerei ***I
 Autorizzazione per alcuni usi di dicromato di sodio
 Scandalo "cum-ex": criminalità finanziaria e lacune nel vigente quadro giuridico
 Ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) nelle controversie familiari transfrontaliere
 OMC: la via da seguire
 Relazione 2018 sulla Serbia
 Relazione 2018 sul Kosovo
 Relazione 2018 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
 Relazione 2018 sull'Albania
 Relazione 2018 sul Montenegro
 Difesa della libertà accademica nell'azione esterna dell'UE
 La situazione delle donne con disabilità

Applicazione della norma Euro 5 per l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli ***I
PDF 113kWORD 50k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda l'applicazione della norma Euro 5 per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))
P8_TA(2018)0466A8-0346/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0137),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0120/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 novembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0346/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 novembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda l'applicazione della norma Euro 5 per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli

P8_TC1-COD(2018)0065


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/129.)

(1) GU C 367 del 10.10.2018, pag. 32.


Commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per infliggere la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli ***I
PDF 112kWORD 51k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (testo codificato) (COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))
P8_TA(2018)0467A8-0387/2018

(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0316),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0210/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),

–  visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0387/2018),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 novembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione)

P8_TC1-COD(2018)0160


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/125.)

(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Fondo Asilo, migrazione e integrazione: reimpegno degli importi rimanenti ***I
PDF 147kWORD 52k
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 29 novembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio o alla loro assegnazione ad altre azioni previste dai programmi nazionali (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))(1)
P8_TA(2018)0468A8-0370/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  Scopo del presente regolamento è consentire il reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio, come previsto dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio8, o la loro assegnazione ad altre azioni previste dai programmi nazionali, in linea con le priorità dell'Unione e con le esigenze degli Stati membri nei settori della migrazione e dell'asilo.
(1)  Scopo del presente regolamento è consentire il reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio, come previsto dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio8, o la loro assegnazione ad altre azioni previste dai programmi nazionali, in linea con le priorità dell'Unione e con le esigenze degli Stati membri nei settori specifici della migrazione e dell'asilo. Lo scopo del regolamento è altresì assicurare che tale reimpegno o stanziamento avvenga in modo trasparente.
_____________
__________________
8.   Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).
8.   Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di utilizzare i suddetti importi per continuare ad attuare le ricollocazioni, reimpegnandoli a favore della stessa azione nell'ambito dei programmi nazionali. Dovrebbe essere inoltre possibile, ove debitamente giustificato dalla modifica dei programmi nazionali degli Stati membri, avvalersi di questi finanziamenti anche per affrontare altre sfide riguardanti la migrazione e l'asilo, in linea con il regolamento che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione. In tali settori gli Stati membri hanno ancora numerose esigenze. È opportuno che il reimpegno dei suddetti importi per la stessa azione o il loro trasferimento a favore di altre azioni previste dal programma nazionale venga autorizzato un'unica volta e previa approvazione della Commissione.
(4)  Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di utilizzare i suddetti importi per continuare ad attuare le ricollocazioni, reimpegnandoli a favore della stessa azione nell'ambito dei programmi nazionali. Gli Stati membri dovrebbero reimpegnare almeno il 20 % di tali importi a favore di azioni nei programmi nazionali, per la ricollocazione di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale o per il reinsediamento di altre ammissioni umanitarie ad hoc. Per quanto riguarda la parte rimanente di tali importi, dovrebbe essere possibile, ove debitamente giustificato dalla modifica dei programmi nazionali degli Stati membri, finanziare azioni specifiche di cui ai capi II e III negli ambiti riguardanti la migrazione e l'asilo, in linea con il regolamento che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo degli aspetti del sistema europeo comune di asilo, specialmente la reunificazione familiare o il sostegno alla migrazione legale verso gli Stati membri e la promozione dell'effettiva integrazione dei cittadini dei paesi terzi. In tali settori gli Stati membri hanno ancora numerose esigenze. È opportuno che il reimpegno dei suddetti importi per la stessa azione o il loro trasferimento a favore di altre azioni previste dal programma nazionale venga autorizzato un'unica volta e previa approvazione della Commissione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'assegnazione dei fondi avvenga nel pieno rispetto dei principi enunciati nel regolamento finanziario, in particolare l'efficienza e la trasparenza.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  È opportuno ampliare la platea delle persone ammissibili alla ricollocazione per dare maggior flessibilità agli Stati membri nell'effettuare le ricollocazioni.
(5)  È opportuno ampliare la platea delle persone ammissibili alla ricollocazione nonché il gruppo dei paesi da cui avviene la ricollocazione per dare maggior flessibilità agli Stati membri nell'effettuare le ricollocazioni. Dovrebbe essere accordata priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati, di altri richiedenti vulnerabili e dei familiari dei beneficiari di protezione internazionale.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  È altresì opportuno che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per poter utilizzare gli importi reimpegnati per la stessa azione o trasferiti ad altre azioni prima che si proceda ad un loro disimpegno. Pertanto, nel momento in cui il reimpegno o il trasferimento nell'ambito del programma nazionale è approvato dalla Commissione, l'importo interessato dovrebbe essere considerato come impegnato nell'anno della modifica del programma nazionale che ne approva il reimpegno o il trasferimento.
(7)  È altresì opportuno che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per poter utilizzare gli importi reimpegnati per la stessa azione o trasferiti ad altre azioni specifiche prima che si proceda ad un loro disimpegno. Pertanto, nel momento in cui il reimpegno o il trasferimento nell'ambito del programma nazionale è approvato dalla Commissione, l'importo interessato dovrebbe essere considerato come impegnato nell'anno della modifica del programma nazionale che ne approva il reimpegno o il trasferimento.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)  La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione delle risorse per il trasferimento dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti ad altre azioni nel quadro del programma nazionale e i reimpegni.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)  Se il regolamento (UE) n. 516/2014 non sarà modificato prima della fine del 2018, i finanziamenti pertinenti cesseranno di essere disponibili e non potranno più essere utilizzati dagli Stati membri nel quadro dei programmi nazionali sostenuti dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione. Data l'urgenza della modifica del regolamento (UE) n. 516/2014, è opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 516/2014
Articolo 18 – titolo
-1)  Il titolo è sostituito dal seguente:
Risorse per il trasferimento di beneficiari di protezione internazionale
"Risorse per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale";
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 516/2014
Articolo 18 – paragrafo 1
(1)  al paragrafo 1, i termini "beneficiario di protezione internazionale" sono sostituiti dai termini "richiedente o beneficiario di protezione internazionale";
soppresso
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 516/2014
Articolo 18 – paragrafo 1
1 bis)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di dare attuazione al principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità e alla luce degli sviluppi della politica dell'Unione nell'arco del periodo di attuazione del Fondo, in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per ciascun beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro.";
“1. Al fine di dare attuazione al principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità e alla luce degli sviluppi della politica dell'Unione nell'arco del periodo di attuazione del Fondo, in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 10 000 EUR per ciascun richiedente e beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro.";
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 516/2014
Articolo 18 – paragrafo 3
3.  Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014, e in seguito con decisione di finanziamento da allegare alla decisione di approvazione del programma nazionale. Il reimpegno di tali importi per la stessa azione prevista dal programma nazionale o il loro trasferimento ad altre azioni previste dal programma nazionale è possibile ove debitamente giustificato dalla modifica del rispettivo programma nazionale. Un importo può essere reimpegnato o trasferito un'unica volta. La Commissione approva il reimpegno o il trasferimento attraverso la modifica del programma nazionale.";
3.  Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014, e in seguito con decisione di finanziamento da allegare alla decisione di approvazione del programma nazionale. Il reimpegno di tali importi per la stessa azione prevista dal programma nazionale o il loro trasferimento ad altre azioni specifiche previste dal programma nazionale, di cui ai capi II e III del presente regolamento, è possibile ove debitamente giustificato dalla modifica del rispettivo programma nazionale. Un importo può essere reimpegnato o trasferito un'unica volta. La Commissione approva il reimpegno o il trasferimento attraverso la modifica del programma nazionale."; Il finanziamento è assegnato in modo trasparente ed efficiente in linea con gli obiettivi del programma nazionale.
Per quanto riguarda gli importi derivanti dalle misure temporanee istituite dalle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601, almeno il 20 % degli importi da reimpegnare devono essere reimpegnati per azioni nel quadro del programma nazionale per la ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale o ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale o per il reinsediamento o per altre ammissioni umanitarie ad hoc.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 516/2014
Articolo 18 – paragrafo 3 bis
3 bis.  Ai fini dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014, gli importi derivanti dalle misure temporanee istituite dalle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 che sono reimpegnati per la stessa azione prevista dal programma nazionale o trasferiti ad altre azioni previste dal programma nazionale in conformità al paragrafo 3 sono considerati come impegnati nell'anno della modifica del programma nazionale che ne approva il reimpegno o il trasferimento.
3 bis.  Ai fini dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014, gli importi derivanti dalle misure temporanee istituite dalle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 che sono reimpegnati per la stessa azione prevista dal programma nazionale o trasferiti ad altre azioni specifiche previste dal programma nazionale in conformità al paragrafo 3 sono considerati come impegnati nell'anno della modifica del programma nazionale che ne approva il reimpegno o il trasferimento.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 516/2014
Articolo 18 – paragrafo 3 quater (nuovo)
3 quater.  La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti di importi ad altre azioni nel quadro dei programmi nazionali e i reimpegni.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 516/2014
Articolo 18 – paragrafo 4
(4)  al paragrafo 4, i termini "beneficiari di protezione internazionale" sono sostituiti dai termini "richiedenti o beneficiari di protezione internazionale".
soppresso
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 516/2014
Articolo 18 – paragrafo 4
4 bis.  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4.  Per perseguire con efficacia gli obiettivi di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri di cui all'articolo 80 TFUE e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 del presente regolamento per adattare la somma forfettaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto in particolare degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro, nonché di fattori che possono ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario arrecato dalla somma forfettaria.
4.  Per perseguire con efficacia gli obiettivi di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri di cui all'articolo 80 TFUE e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 del presente regolamento per adattare la somma forfettaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto in particolare degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di trasferimento dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro e per il reinsediamento e altre ammissioni umanitarie ad hoc, nonché di fattori che possono ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario arrecato dalla somma forfettaria.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0370/2018).


Adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale UE-Stati del Pacifico ***
PDF 105kWORD 49k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))
P8_TA(2018)0469A8-0376/2018

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (12281/2018),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0434/2018),

–  vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2016 sul futuro delle relazioni ACP-UE dopo il 2020(1),

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2011 sull'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea e gli Stati del Pacifico(2),

–  visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di Cotonou)(3),

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0376/2018),

1.  dà la sua approvazione all'adesione di Samoa all'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di Samoa.

(1) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 2.
(2) GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 19.
(3) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.


Nomina del presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea
PDF 106kWORD 48k
Decisione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla proposta nomina del presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))
P8_TA(2018)0470A8-0380/2018

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Banca centrale europea in data 7 novembre 2018 relativa alla nomina del presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (C8‑0466/2018),

–  visto l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi(1),

–  visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla Banca centrale europea nel quadro del meccanismo di vigilanza unico(2),

–  visto l'articolo 122 bis del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8‑0380/2018),

A.  considerando che l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio prevede che la Banca centrale europea presenti al Parlamento una proposta di nomina del presidente del suo consiglio di vigilanza e che il presidente sia scelto in base a una procedura di selezione aperta tra persone di riconosciuto prestigio e grande esperienza professionale in campo bancario e finanziario e che non sono membri del consiglio direttivo;

B.  considerando che l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio prevede che le nomine del consiglio di vigilanza a norma di detto regolamento rispettino i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica;

C.  considerando che, con lettera in data 7 novembre 2018, la Banca centrale europea ha presentato al Parlamento europeo una proposta concernente la nomina di Andrea Enria a presidente del consiglio di vigilanza;

D.  considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio; che, nell'ambito di tale valutazione, la commissione ha ricevuto dal candidato proposto un curriculum vitae;

E.  considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto, il 20 novembre 2018, a un'audizione del candidato proposto, nel corso della quale egli ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha quindi risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;

1.  approva la proposta della Banca centrale europea di nominare di Andrea Enria presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Banca centrale europea, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(2) GU L 320 del 30.11.2013, pag. 1.


Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2018/003 EL/Attica publishing
PDF 134kWORD 52k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Grecia – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))
P8_TA(2018)0471A8-0377/2018

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0667 – C8-0430/2018),

–  visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) (regolamento FEG),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,

–  visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

–  vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0377/2018),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.  considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficace possibile;

C.  considerando che la Grecia ha presentato la domanda EGF/2018/003 EL/Attica publishing relativa a un contributo finanziario del FEG a seguito di 550 esuberi nel settore economico classificato alla divisione 58 della NACE revisione 2 (Attività editoriali) nella regione di livello NUTS 2 dell'Attica (EL30), in Grecia;

D.  considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di nove mesi in imprese operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2, in una regione o due regioni contigue, oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo di lavoratori in due regioni combinate di uno Stato membro sia superiore a 500;

1.  conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Grecia ha diritto a un contributo finanziario pari a 2 308 500 EUR a norma del regolamento in parola, importo che costituisce il 60 % dei costi totali (3 847 500 EUR);

2.  constata che le autorità greche hanno presentato la domanda il 22 maggio 2018 e che, dopo la fornitura di ulteriori informazioni da parte della Grecia, la Commissione ha completato la propria valutazione il 4 ottobre 2018 e l'ha comunicata al Parlamento il giorno stesso, rispettando il termine di 12 settimane;

3.  osserva che secondo la Grecia gli esuberi sono connessi alla crisi finanziaria ed economica mondiale e, in particolare, ai suoi effetti sull'economia greca, tra cui una diminuzione del PIL reale pro capite, l'aumento della disoccupazione, la diminuzione dei salari e del reddito delle famiglie, in combinazione con la rapida evoluzione digitale, che, unitamente alle riduzioni delle spese per la pubblicità da parte di grandi inserzionisti, sta trasformando il settore editoriale; osserva che il settore affronta un calo delle entrate provenienti dalla pubblicità e dalle vendite;

4.  ricorda che, in base alle previsioni, gli esuberi verificatisi in tre imprese che operano nel settore editoriale greco avranno importanti ripercussioni negative sull'economia locale e che l'impatto degli esuberi è legato alle difficoltà di reimpiego, dovute alla penuria di posti di lavoro, all'assenza di corsi di formazione professionale rispondenti a esigenze riconosciute del mercato del lavoro e all'elevato numero di persone in cerca di occupazione;

5.  sottolinea con preoccupazione che nella regione dell'Attica si concentra una quota considerevole della disoccupazione e della disoccupazione di lunga durata in Grecia, un paese nel quale il tasso di disoccupazione continua ad essere elevato;

6.  ricorda che si tratta della seconda domanda presentata dalla Grecia per ottenere un contributo finanziario a titolo del FEG in relazione ai collocamenti in esubero nel settore editoriale nell'Attica, dopo la domanda EGF/2014/018 presentata nel 2014 che è stata oggetto di una decisione positiva(4);

7.  osserva che la domanda riguarda 550 lavoratori collocati in esubero, molti dei quali (il 41,82%) sono donne; segnala inoltre che il 14,73 % dei lavoratori in esubero ha più di 55 anni e l'1,6% ha meno di 30 anni; riconosce, in considerazione di tale dato, l'importanza delle misure attive del mercato del lavoro cofinanziate dal FEG al fine di migliorare le opportunità di reinserimento professionale di tali gruppi vulnerabili;

8.  si compiace del fatto che l'offerta formativa prevista rifletta gli insegnamenti tratti dalla prima domanda EGF-2014-018 GR/Attica, che ha raggiunto un buon tasso di integrazione secondo la valutazione in corso;

9.  osserva che non sono previste misure per i giovani disoccupati che non frequentano corsi di istruzione o formazione (NEET), e ciò nonostante il numero di NEET in Grecia continui ad essere elevato;

10.  sottolinea che le indennità finanziarie sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati e possono costituire un reale incentivo nel contesto economico specifico della Grecia;

11.  osserva che le indennità e gli incentivi finanziari, vale a dire gli incentivi all'assunzione e le indennità per la ricerca attiva di impiego e la formazione, sono prossimi al massimale del 35 % di cui al regolamento FEG;

12.  osserva che la Grecia prevede cinque tipologie di azioni destinate ai lavoratori collocati in esubero e oggetto della domanda in esame: i) orientamento professionale e sostegno nella ricerca d'impiego, ii) formazione, riconversione e formazione professionale in funzione delle esigenze del mercato del lavoro, iii) contributo all'avviamento di imprese, iv) indennità per la ricerca attiva di impiego e indennità di formazione, v) incentivi all'assunzione;

13.  riconosce che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con rappresentanti dell'Unione dei giornalisti dei quotidiani di Atene (ΕΣΗΕΑ), dell'associazione dei lavoratori nel settore dell'editoria dei quotidiani di Atene (ΕΠΗΕΑ) e del ministero del Lavoro;

14.  sottolinea che le autorità greche hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione e che sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento;

15.  ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

16.  ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori, e si compiace della conferma della Grecia a tal riguardo;

17.  invita la Commissione a esortare le autorità nazionali affinché forniscano maggiori dettagli, nelle future proposte, sui settori che hanno prospettive di crescita e, quindi, possibilità di creare occupazione, e affinché raccolgano dati comprovati sull'impatto dei finanziamenti a titolo del FEG, compresi quelli sulla qualità dei posti di lavoro e sul tasso di reinserimento raggiunto grazie al FEG;

18.  ribadisce il suo appello alla Commissione affinché garantisca l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG;

19.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

20.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

21.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Grecia – EGF/2018/003 EL/Attica publishing

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2019/275.)

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4) Decisione (UE) 2015/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2015, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting, presentata dalla Grecia) (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 29).


Ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne ***I
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Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 29 novembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))(1)
P8_TA(2018)0472A8-0356/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)
(-1)  La creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell'Unione. Il normale funzionamento e consolidamento di tale spazio, basato sulla fiducia e la solidarietà, dovrebbe essere un obiettivo comune dell'Unione e degli Stati membri che hanno convenuto di parteciparvi. Nel contempo, è necessario predisporre una risposta comune a situazioni che incidono gravemente sull'ordine pubblico o sulla sicurezza interna di quello spazio, o di sue parti, consentendo il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali e come soluzione di ultima istanza, rafforzando nel contempo la cooperazione tra gli Stati membri interessati.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  In uno spazio di libera circolazione delle persone, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe costituire un'eccezione. Il ripristino del controllo alle frontiere interne dovrebbe essere deciso solo come misura di extrema ratio, per una durata limitata e nella misura in cui i controlli siano necessari e proporzionati alle minacce gravi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna che sono state individuate.
(1)  In uno spazio di libera circolazione delle persone, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe costituire un'eccezione. Poiché il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne incide sulla libera circolazione delle persone, tale controllo dovrebbe essere ripristinato solo come misura di extrema ratio, per una durata limitata e nella misura in cui i controlli siano necessari e proporzionati alle minacce gravi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna che sono state individuate. Un simile provvedimento dovrebbe essere revocato non appena vengano meno i motivi alla base della sua adozione.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)  La migrazione e l'attraversamento delle frontiere esterne di un gran numero di cittadini di paesi terzi non dovrebbero in sé essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 2
(2)  Le minacce gravi individuate possono essere affrontate con varie misure, a seconda della loro natura e della loro portata. Come disposto dall'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)8, gli Stati membri dispongono anche di competenze di polizia che, a determinate condizioni, possono essere esercitate nelle zone di frontiera. La raccomandazione della Commissione relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen9 fornisce a tal fine orientamenti agli Stati membri.
(2)  Le minacce gravi individuate possono essere affrontate con varie misure, a seconda della loro natura e della loro portata. Sebbene rimanga chiaro che le competenze di polizia differiscono, per natura e finalità, dal controllo di frontiera, come disposto dall'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)8, gli Stati membri dispongono delle suddette competenze di polizia che, a determinate condizioni, possono essere esercitate in zone di frontiera. La raccomandazione della Commissione relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen9 fornisce a tal fine orientamenti agli Stati membri.
__________________
__________________
8 GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.
8 GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.
9 C(2017)3349 final del 12.5.2017.
9 C(2017)3349 final del 12.5.2017.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)  Prima di ricorrere al ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, gli Stati membri dovrebbero dare la precedenza a misure alternative. In particolare, lo Stato membro interessato, ove necessario e giustificato, dovrebbe considerare la possibilità di usare in modo più efficace o di intensificare i controlli di polizia nel proprio territorio, comprese le zone di frontiera e le principali vie di trasporto, sulla base di una valutazione dei rischi, garantendo nel contempo che tali controlli di polizia non abbiano come obiettivo il controllo di frontiera. Le tecnologie moderne sono strumenti validi per far fronte alle minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. Gli Stati membri dovrebbero valutare se sia possibile porre adeguatamente rimedio alla situazione mediante una cooperazione transfrontaliera rafforzata sia dal punto di vista operativo che da quello dello scambio di informazioni tra servizi di polizia e di intelligence.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  L'esperienza ha mostrato tuttavia che alcune minacce gravi all'ordine pubblico o alla sicurezza interna, come le minacce terroristiche transfrontaliere o casi specifici di movimenti secondari di migranti irregolari all'interno dell'Unione, che hanno giustificato il ripristino dei controlli alle frontiere interne, possono perdurare molto oltre i lassi di tempo menzionati. È quindi necessario e giustificato adattare alle esigenze attuali i periodi di tempo applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera, garantendo al tempo stesso che non si abusi di tale misura e che essa rimanga un'eccezione cui ricorrere solo in ultima istanza. A tal fine, la scadenza generale applicabile ai sensi dell'articolo 25 del codice frontiere Schengen dovrebbe essere estesa a un anno.
(4)  L'esperienza ha mostrato tuttavia che è raro che si renda necessario un ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne per periodi di durata superiore a due mesi. Soltanto in circostanze eccezionali alcune minacce gravi all'ordine pubblico o alla sicurezza interna potrebbero perdurare oltre i periodi massimi di sei mesi durante i quali è attualmente autorizzato il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. È quindi necessario adattare i periodi di tempo applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera, garantendo al tempo stesso che non si abusi di tale misura e che essa rimanga un'eccezione cui ricorrere solo in ultima istanza.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)  Una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo e il concetto di ordine pubblico presuppone l'esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di interessi fondamentali della società.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  Onde garantire che i controlli alle frontiere interne restino un'eccezione, gli Stati membri dovrebbero presentare una valutazione dei rischi relativa al previsto ripristino di tali controlli o alla loro proroga. La valutazione dei rischi dovrebbe, in particolare, stimare la prevista durata della minaccia individuata e indicare quali sezioni delle frontiere interne sono interessate. Dovrebbe inoltre dimostrare che la proroga dei controlli di frontiera è una misura di extrema ratio e spiegare in che modo il controllo di frontiera aiuti ad affrontare la minaccia individuata. Nel caso in cui il controllo alle frontiere interne duri per più di sei mesi, la valutazione dei rischi dovrebbe anche dimostrare a posteriori l'efficacia del ripristino dei controlli nel far fronte alla minaccia individuata, e dovrebbe spiegare dettagliatamente come ogni Stato membro vicino e interessato da tale proroga sia stato consultato e coinvolto nello stabilire quali fossero i provvedimenti operativi meno gravosi.
(5)  Onde garantire che i controlli alle frontiere interne siano introdotti come misura di extrema ratio e restino un'eccezione, gli Stati membri dovrebbero presentare una valutazione dei rischi relativa alla prevista proroga di tali controlli per periodi di durata superiore a due mesi. La valutazione dei rischi dovrebbe, in particolare, stimare la prevista durata della minaccia individuata e indicare quali sezioni delle frontiere interne sono interessate. Dovrebbe inoltre dimostrare che la proroga dei controlli di frontiera è una misura di extrema ratio, in particolare dimostrando che le eventuali misure alternative si sono dimostrate o sono state considerate insufficienti, e spiegare in che modo il controllo di frontiera aiuti ad affrontare la minaccia individuata. La valutazione dei rischi dovrebbe anche dimostrare a posteriori l'efficacia e l'efficienza del ripristino dei controlli nel far fronte alla minaccia individuata, e dovrebbe spiegare dettagliatamente come ogni Stato membro vicino e interessato da tale proroga sia stato consultato e coinvolto nello stabilire quali fossero i provvedimenti operativi meno gravosi. Gli Stati membri dovrebbero conservare la possibilità di classificare, se necessario, in tutto o in parte le informazioni fornite.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)   Qualora il ripristino dei controlli alle frontiere interne sia connesso ad eventi specifici previsti, la cui natura e durata hanno un carattere eccezionale (ad esempio manifestazioni sportive), la durata dei controlli dovrebbe essere estremamente precisa, circoscritta e connessa alla durata reale dell'evento.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  La qualità della valutazione dei rischi presentata dallo Stato membro sarà molto importante ai fini dell'analisi della necessità e della proporzionalità del previsto ripristino o della prevista proroga del controllo di frontiera. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed Europol dovrebbero essere implicati in tale analisi.
(6)  La qualità della valutazione dei rischi presentata dallo Stato membro sarà molto importante ai fini dell'analisi della necessità e della proporzionalità del previsto ripristino o della prevista proroga del controllo di frontiera. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Europol, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dovrebbero essere coinvolti in tale analisi.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  La facoltà della Commissione di emettere un parere ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen dovrebbe essere modificata in modo da tenere conto dei nuovi obblighi degli Stati membri relativi alla valutazione dei rischi, ivi compresa la cooperazione con gli Stati membri interessati. Quando il controllo di frontiera alle frontiere interne è effettuato per più di sei mesi, la Commissione dovrebbe essere tenuta a emettere un parere. Dovrebbe essere modificata anche la procedura di consultazione di cui all'articolo 27, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen affinché rispecchi il ruolo delle agenzie (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed Europol) e si concentri sull'attuazione pratica dei vari aspetti della cooperazione fra gli Stati membri, compreso il coordinamento, se del caso, di misure diverse sui due lati della frontiera.
(7)  Dovrebbe essere modificata la procedura di consultazione di cui all'articolo 27, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen affinché rispecchi il ruolo delle agenzie dell'Unione e si concentri sull'attuazione pratica dei vari aspetti della cooperazione fra gli Stati membri.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  Affinché la revisione delle norme le renda più adeguate ai problemi derivanti dalle minacce gravi e persistenti che incombono sull'ordine pubblico o la sicurezza interna, dovrebbe essere prevista una specifica possibilità di prorogare i controlli alle frontiere interne per più di un anno. Una tale proroga dovrebbe andare di pari passo con l'adozione, nel territorio interessato, di misure nazionali di corrispondente eccezionalità per far fronte alla minaccia, come lo stato di emergenza. In ogni caso, una tale possibilità non dovrebbe condurre a un'ulteriore proroga dei controlli temporanei alle frontiere interne che vada al di là dei due anni.
(8)  Affinché la revisione delle norme le renda più adeguate ai problemi derivanti dalle minacce gravi e persistenti che incombono sull'ordine pubblico o la sicurezza interna, dovrebbe essere prevista una specifica possibilità di prorogare i controlli alle frontiere interne per più di sei mesi, in via eccezionale. Una tale proroga dovrebbe andare di pari passo con l'adozione, nel territorio interessato, di misure nazionali di corrispondente eccezionalità per far fronte a minacce, come lo stato di emergenza. In ogni caso, una tale possibilità non dovrebbe condurre a un'ulteriore proroga dei controlli temporanei alle frontiere interne che vada al di là di un anno.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)   La necessità e la proporzionalità di ripristinare il controllo alle frontiere interne dovrebbero essere valutate in funzione della minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna che giustifica la necessità di tale ripristino; occorre altresì considerare in base al medesimo criterio le possibili misure alternative a livello nazionale o di Unione, o ad entrambi i livelli, nonché l'impatto di tale controllo sulla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  Il riferimento all'articolo 29 contenuto all'articolo 25, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen dovrebbe essere modificato per chiarire la relazione fra i periodi di tempo applicabili ai sensi di tali due articoli del regolamento.
soppresso
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  La possibilità di svolgimento di un controllo temporaneo alle frontiere interne in risposta a una specifica minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna che duri per più di un anno dovrebbe essere soggetta a una procedura specifica.
(10)  La possibilità di svolgimento di un controllo temporaneo alle frontiere interne in risposta a una specifica minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna che duri per più di sei mesi dovrebbe essere soggetta a una procedura specifica che richieda una raccomandazione del Consiglio.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  A tal fine la Commissione dovrebbe emettere un parere sulla necessità e proporzionalità di una tale proroga e, se del caso, sulla cooperazione con gli Stati membri vicini.
(11)  A tal fine la Commissione dovrebbe emettere un parere sulla necessità e proporzionalità di una tale proroga. Il Parlamento europeo dovrebbe essere immediatamente informato della proroga proposta. Gli Stati membri interessati dovrebbero avere la possibilità di formulare osservazioni alla Commissione al riguardo, prima che essa emetta il suo parere.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  Il Consiglio, tenuto conto del parere della Commissione, può raccomandare una tale ulteriore proroga straordinaria e se del caso stabilire le condizioni della cooperazione fra gli Stati membri interessati, al fine di garantire che si tratti di una misura eccezionale vigente solo finché è necessaria e giustificata, e coerente con altre misure adottate a livello nazionale nel territorio interessato per far fronte alla stessa minaccia specifica all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. La raccomandazione del Consiglio dovrebbe essere un requisito indispensabile per ogni ulteriore proroga al di là del periodo di un anno, e dovrebbe quindi essere della stessa natura di quella già prevista all'articolo 29.
(13)  Il Consiglio, tenuto conto del parere della Commissione, può raccomandare una tale ulteriore proroga straordinaria e, se del caso, stabilire le condizioni della cooperazione fra gli Stati membri interessati, al fine di garantire che si tratti di una misura eccezionale vigente solo finché è necessaria e giustificata, e coerente con altre misure adottate a livello nazionale nel territorio interessato per far fronte alla stessa minaccia specifica all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. La raccomandazione del Consiglio dovrebbe essere un requisito indispensabile per ogni ulteriore proroga al di là del periodo di sei mesi. La raccomandazione del Consiglio dovrebbe essere immediatamente trasmessa al Parlamento europeo.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)  Le misure adottate nell'ambito della procedura specifica in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne non dovrebbero essere prorogate in virtù di, o associate a, misure adottate nell'ambito di un'altra procedura per il ripristino o la proroga dei controlli alle frontiere interne di cui al regolamento (UE) 2016/399.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)
(13 ter)  Laddove reputi che uno Stato membro abbia mancato ai suoi obblighi derivanti dai trattati, la Commissione, in veste di custode dei trattati che vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione, dovrebbe adottare misure opportune a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tra cui adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 25 – paragrafo 1
1.  In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni. L'estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.
1.  In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato come misura di extrema ratio. L'estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 25 – paragrafo 2
2.  Il controllo di frontiera alle frontiere interne è ripristinato solo come misura di extrema ratio e in conformità degli articoli 27, 27 bis, 28 e 29. Ogniqualvolta si contempli la decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, 27 bis, 28 o 29, sono presi in considerazione i criteri di cui agli articoli 26 e 30, rispettivamente.
soppresso
Emendamenti 22 e 52
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 25 – paragrafo 3
3.  Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, detto Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 26 e secondo la procedura di cui all'articolo 27, per gli stessi motivi indicati al paragrafo 1 del presente articolo e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili corrispondenti alla durata prevedibile della minaccia grave e non superiori a sei mesi.
soppresso
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 25 – paragrafo 4
La durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, incluse eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a un anno.
soppresso
Nei casi eccezionali di cui all'articolo 27 bis, la durata totale può essere ulteriormente prolungata per un massimo di due anni, in conformità di tale articolo.
Qualora vi siano circostanze eccezionali, come quelle di cui all'articolo 29, tale durata totale può essere prolungata per un massimo di due anni, in conformità del paragrafo 1 di tale articolo.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 26
(1 bis)  L'articolo 26 è sostituito dal seguente:
Articolo 26
"Articolo 26
Criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne
Criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne
Qualora uno Stato membro decida, come extrema ratio, di ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera a una o più delle sue frontiere interne o su parti delle stesse o decida di prorogare tale ripristino ai sensi dell'articolo 25 o dell'articolo 28, paragrafo 1, esso valuta fino a che punto tale misura possa rispondere in modo adeguato alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna e valuta la proporzionalità della misura rispetto a tale minaccia. Nell'effettuare tale valutazione, lo Stato membro tiene conto in particolare delle seguenti considerazioni:
Prima di decidere, come misura di extrema ratio, di ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera a una o più delle sue frontiere interne o su parti delle stesse o di prorogare tale ripristino temporaneo, uno Stato membro valuta:
a)  se il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne possa essere considerato adeguato a rispondere in modo sufficiente alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna;
b)  se misure diverse dal ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, quali ad esempio il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera di polizia o l'intensificazione dei controlli di polizia, possano rispondere in modo sufficiente alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna;
c)  la proporzionalità del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne rispetto alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, tenendo conto in particolare delle seguenti considerazioni:
a)   il probabile impatto della minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato, anche a seguito di attentati o minacce terroristiche, comprese quelle connesse alla criminalità organizzata;
i)   il probabile impatto della minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato, anche a seguito di attentati o minacce terroristiche, comprese quelle connesse alla criminalità organizzata; e
b)  l'impatto probabile di una tale misura sulla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne.
ii)  l'impatto probabile del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne sulla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne.
Qualora uno Stato membro valuti, ai sensi della lettera a) del primo comma, che il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non sia idoneo a rispondere in modo sufficiente alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, esso non ripristina il controllo alle frontiere interne.
Qualora uno Stato membro valuti, ai sensi della lettera b) del primo comma, che misure diverse dal ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne possano rispondere in modo sufficiente alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, esso non ripristina o non proroga il controllo alle frontiere interne e adotta le altre misure di cui trattasi.
Qualora uno Stato membro valuti, ai sensi della lettera c) del primo comma, che il ripristino proposto del controllo alle frontiere interne non sia proporzionato alla minaccia, esso non ripristina o non proroga il controllo alle frontiere interne."
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto -i (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – titolo
(-i)  Il titolo è sostituito dal seguente:
Procedura per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 25
"Procedura per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in caso di avvenimenti prevedibili che costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna"
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto -i bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo -1 (nuovo)
(-i bis)  All'articolo 27, il seguente nuovo paragrafo è inserito prima del paragrafo 1:
"-1. Laddove, nello spazio senza controllo alle frontiere interne, esista una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro, tale Stato membro può, come misura di extrema ratio e in conformità dei criteri stabiliti all'articolo 26, ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa perdura oltre i trenta giorni, ma, in ogni caso, per un periodo non superiore a due mesi."
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto -i ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva
(-i ter)  Al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
1.  Quando uno Stato membro intende ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 25, lo notifica agli altri Stati membri e alla Commissione entro quattro settimane prima del ripristino previsto, o in tempi più brevi se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto. A tal fine lo Stato membro fornisce le seguenti informazioni:
"1. Ai fini del paragrafo -1, lo Stato membro interessato presenta una notifica agli altri Stati membri e alla Commissione entro quattro settimane prima del ripristino previsto, o in tempi più brevi se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto. A tal fine lo Stato membro fornisce le seguenti informazioni:"
Emendamenti 28 e 57
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto i
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera aa
(i)  Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente nuova lettera aa):
soppresso
(aa)  una valutazione dei rischi, che stimi la prevista durata della minaccia individuata e quali sezioni delle frontiere interne sono interessate, che dimostri che la proroga del controllo alle frontiere interne è una misura di extrema ratio e spieghi in che modo il controllo di frontiera aiuti ad affrontare la minaccia individuata. Se il controllo di frontiera è già stato reintrodotto per più di sei mesi, la valutazione dei rischi spiegherà anche come l'avvenuto ripristino abbia contribuito a rispondere alla minaccia individuata.
La valutazione dei rischi conterrà anche una relazione dettagliata del coordinamento svoltosi fra lo Stato membro interessato e lo Stato membro o gli Stati membri con cui condivide le frontiere interne dove è stato effettuato il controllo di frontiera.
La Commissione condividerà la valutazione dei rischi con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed Europol, se del caso.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto i bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)
(i bis)  Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente nuova lettera a ter):
"(a ter) le eventuali misure diverse dal ripristino previsto, adottate o previste dallo Stato membro, per rispondere alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, nonché i motivi, basati su prove concrete, per i quali le misure alternative – come il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera di polizia e dei controlli di polizia – sono state giudicate insufficienti;"
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto ii
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera e
(e)  eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri e che sono state concordate prima del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne interessate.
(e)  eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri e che sono state concordate prima del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne corrispondenti.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto iii
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 1 – ultima frase
Qualora necessario, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro o agli Stati membri interessati, anche sulla cooperazione con gli Stati membri colpiti dalla prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, così come informazioni supplementari necessarie per valutare se si tratti di una misura di extrema ratio.
Se necessario, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro o agli Stati membri interessati, anche sulla cooperazione con gli Stati membri colpiti dal previsto ripristino o dalla prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, così come informazioni supplementari necessarie per valutare se si tratti di una misura di extrema ratio.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto iii bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)
(iii bis)  È aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:
"1 bis. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato perdura per oltre due mesi, tale Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne, tenendo conto dei criteri stabiliti all'articolo 26, per gli stessi motivi indicati al paragrafo -1 del presente articolo e, tenendo conto di eventuali nuovi elementi, per un periodo corrispondente alla durata prevedibile della minaccia grave e, in ogni caso, non superiore a quattro mesi. Lo Stato membro interessato presenta una notifica agli altri Stati membri e alla Commissione entro il termine indicato al paragrafo 1."
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto iii ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 1 ter (nuovo)
(iii ter)  È aggiunto il seguente paragrafo 1 ter:
"1 ter. Ai fini del paragrafo 1 bis, in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato fornisce una valutazione dei rischi, nella quale:
i)  stima la durata prevista della minaccia individuata e valuta quali parti delle frontiere interne siano interessate;
ii)  illustra le azioni o misure alternative precedentemente introdotte per rispondere alla minaccia individuata;
iii)  spiega i motivi per i quali le azioni o misure alternative di cui al punto ii) non abbiano risposto in misura sufficiente alla minaccia individuata;
iv)  dimostra che la proroga del controllo di frontiera è una misura di ultima istanza; e
v)  indica come il controllo di frontiera dovrebbe contribuire a rispondere meglio alla minaccia individuata.
La valutazione dei rischi di cui al primo comma contiene inoltre una relazione dettagliata della cooperazione svoltasi fra lo Stato membro interessato e lo Stato membro o gli Stati membri sui quali il ripristino del controllo di frontiera ha un impatto diretto, compresi gli Stati membri con i quali lo Stato membro interessato condivide le frontiere interne dove è effettuato il controllo di frontiera.
La Commissione condivide la valutazione dei rischi con l'Agenzia e con Europol e può chiedere, se del caso, le loro opinioni al riguardo.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 al fine di integrare il presente regolamento adottando la metodologia per la valutazione del rischio."
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto iii quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 2
(iii quater)  Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2.  L'informazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio contestualmente alla sua notifica agli altri Stati membri e alla Commissione, ai sensi del detto paragrafo.
"2. L'informazione di cui ai paragrafi 1 e 1 ter è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio contestualmente alla sua notifica agli altri Stati membri e alla Commissione, ai sensi dei suddetti paragrafi. "
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto iii quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 3
(iii quinquies)  Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3.  Gli Stati membri che presentano una notifica ai sensi del paragrafo 1 possono, se necessario e in conformità della legge nazionale, decidere di classificare parti delle informazioni. Tale classificazione non preclude la trasmissione delle informazioni dalla Commissione al Parlamento europeo. La trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del presente articolo sono conformi alle norme concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione.
"3. Gli Stati membri che presentano una notifica possono, se necessario e in conformità della legge nazionale, classificare tutte le informazioni o parti delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 ter. Tale classificazione non preclude l'accesso alle informazioni, attraverso canali appropriati e sicuri di cooperazione di polizia, degli altri Stati membri interessati dal ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, né preclude la trasmissione delle informazioni dalla Commissione al Parlamento europeo. La trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del presente articolo sono conformi alle norme concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione."
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto iv
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 1
A seguito della notifica di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1 ed in vista della consultazione di cui al paragrafo 5, la Commissione o qualsiasi altro Stato membro può emettere un parere, fatto salvo l'articolo 72 TFUE.
A seguito della notifica di uno Stato membro ai sensi dei paragrafi 1 e 1 bis ed in vista della consultazione di cui al paragrafo 5, la Commissione o qualsiasi altro Stato membro può emettere un parere, fatto salvo l'articolo 72 TFUE.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto iv
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 2
Qualora la Commissione nutra preoccupazione sulla necessità o la proporzionalità del previsto ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, o qualora ritenga opportuna una consultazione su certi aspetti della notifica, emette un parere a tal fine.
Qualora, sulla base delle informazioni contenute nella notifica o di eventuali informazioni supplementari ricevute, la Commissione nutra preoccupazione sulla necessità o la proporzionalità del previsto ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, o qualora ritenga opportuna una consultazione su un determinato aspetto della notifica, emette senza indugio un parere a tal fine.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto iv
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 3
Se il controllo di frontiera alle frontiere interne è già stato reintrodotto per più di sei mesi, la Commissione emette un parere.
soppresso
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto v
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 5
Le informazioni di cui al paragrafo 1 ed eventuali pareri della Commissione o di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 4 sono oggetto di consultazioni condotte dalla Commissione. Se necessario, le consultazioni includono riunioni congiunte, tra lo Stato membro che prevede di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, gli altri Stati membri, specialmente quelli direttamente colpiti da tali misure, e le agenzie competenti. Sono esaminati la proporzionalità delle misure previste, la minaccia individuata per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, così come il modo di garantire l'attuazione della reciproca cooperazione fra gli Stati membri. Lo Stato membro che prevede di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne tiene in massima considerazione i risultati di tali consultazioni quando procede a tali controlli.
Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 ter ed eventuali pareri della Commissione o di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 4 sono oggetto di consultazioni. Le consultazioni includono:
i)  riunioni congiunte tra lo Stato membro che prevede di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, gli altri Stati membri, specialmente quelli direttamente colpiti da tali misure, e la Commissione, al fine di organizzare, se del caso, la reciproca cooperazione fra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all'origine del ripristino del controllo di frontiera, comprese eventuali altre misure alternative, e rispetto alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna;
ii)  se del caso, visite in loco senza preavviso da parte della Commissione alle pertinenti frontiere interne e, se del caso, con il sostegno di esperti degli Stati membri e dell'Agenzia, di Europol o di altri pertinenti organi, uffici o agenzie dell'Unione, per valutare l'efficacia dei controlli di frontiera alle suddette frontiere interne e il rispetto del presente regolamento; i resoconti di tali visite in loco senza preavviso sono trasmessi al Parlamento europeo.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 bis – titolo
Procedura specifica per i casi in cui la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna duri più di un anno
Procedura specifica per i casi in cui la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna duri più di sei mesi
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 bis – paragrafo 1
1.  In casi eccezionali, qualora lo Stato membro si trovi a dover far fronte alla stessa grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna al di là del periodo di cui all'articolo 25, paragrafo 4, prima frase, e qualora, per affrontare tale minaccia, sul territorio interessato siano prese anche misure nazionali di corrispondente eccezionalità, il controllo di frontiera temporaneamente reintrodotto per rispondere alla minaccia può essere ulteriormente prorogato conformemente al presente articolo.
1.  In circostanze eccezionali, qualora lo Stato membro si trovi a dover far fronte alla stessa grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna al di là del periodo di cui all'articolo 27, paragrafo 1 bis, e qualora, per affrontare tale minaccia, sul territorio interessato siano prese anche misure nazionali di corrispondente eccezionalità, il controllo di frontiera temporaneamente reintrodotto per rispondere alla minaccia può essere ulteriormente prorogato conformemente al presente articolo.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 bis – paragrafo 2
2.  Al più tardi sei settimane prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 25, paragrafo 4, prima frase, lo Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione che chiede un'ulteriore proroga conformemente alla procedura specifica di cui al presente articolo. Tale notifica contiene le informazioni richieste all'articolo 27, paragrafo 1, lettere da a) a e). I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 27 sono d'applicazione.
2.  Al più tardi tre settimane prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 27, paragrafo 1 bis, lo Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione che chiede un'ulteriore proroga conformemente alla procedura specifica di cui al presente articolo. Tale notifica contiene tutte le informazioni richieste a norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 1 ter. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 27 sono d'applicazione.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 bis – paragrafo 3
3.  La Commissione emette un parere.
3.  La Commissione emette un parere sulla questione se la proroga proposta soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e sulla necessità e proporzionalità della proroga proposta. Prima che la Commissione emetta il parere, gli Stati membri interessati possono formulare osservazioni al riguardo.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 bis – paragrafo 4
4.  Il Consiglio, tenendo debito conto del parere della Commissione, può raccomandare allo Stato membro di decidere di prorogare ulteriormente il controllo di frontiera alle frontiere interne per una durata massima di sei mesi. Tale periodo può essere prorogato non più di tre volte, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. Nella sua raccomandazione, il Consiglio indica almeno le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere da a) a e). Se del caso, definisce le condizioni della cooperazione fra gli Stati membri interessati.
4.  Una volta tenuto conto del parere della Commissione, il Consiglio può raccomandare allo Stato membro interessato, come extrema ratio, di prorogare ulteriormente il controllo di frontiera alle sue frontiere interne per una durata massima di sei mesi. Nella sua raccomandazione, il Consiglio indica le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafi 1 e 1 ter, e stabilisce le condizioni della cooperazione fra gli Stati membri interessati.
Emendamenti 45 e 66
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 28 – paragrafo 4
(3 bis)  All'articolo 28, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4.  Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 4, la durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sulla base del periodo iniziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a due mesi.
"4. La durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sulla base del periodo iniziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a due mesi."
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 28 bis (nuovo)
(3 ter)  È aggiunto un nuovo articolo 28 bis:
"Articolo 28 bis
Calcolo della durata del periodo di ripristino, o di relativa proroga, del controllo di frontiera in ragione di una minaccia prevedibile per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, quando la grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre i sei mesi e nei casi che richiedono un'azione immediata
L'eventuale ripristino o l'eventuale proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne effettuati prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento] sono compresi nel calcolo della durata dei periodi di cui agli articoli 27, 27 bis e 28."
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
(3 quater)  All'articolo 29, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
"Ogniqualvolta si contempli la decisione di ripristinare temporaneamente o di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi del presente articolo, sono presi in considerazione i criteri di cui all'articolo 30."
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 29 – paragrafo 5
(3 quinquies)  All'articolo 29, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
5.  Il presente articolo lascia impregiudicate le misure che gli Stati membri possono adottare in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a norma degli articoli 25, 27 e 28.
"5. Il presente articolo fa salve le misure che gli Stati membri possono adottare in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a norma degli articoli 27, 27 bis e 28. Tuttavia, la durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, o delle relative proroghe, a norma del presente articolo non può essere prorogata in virtù di, o in combinazione con, le misure adottate a norma degli articoli 27, 27 bis o 28."
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis
Il presente regolamento si applica alle notifiche trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 27 del codice frontiere Schengen a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].
Nel calcolo della durata di cui all'articolo 28, paragrafo 4, si tiene conto dei periodi di notifica pendente per il ripristino o il prolungamento del controllo di frontiera alle frontiere interne trascorsi prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento].

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0356/2018).


Norme comuni per la prestazione di servizi aerei ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD))
P8_TA(2018)0473A8-0150/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0818),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0531/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 luglio 2017(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 23 ottobre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0150/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 novembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

P8_TC1-COD(2016)0411


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/2.)

(1) GU C 345 del 13.10.2017, pag. 126.


Autorizzazione per alcuni usi di dicromato di sodio
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Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione per alcuni usi di dicromato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 – 2018/2929(RSP))
P8_TA(2018)0474B8-0548/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione per alcuni usi di dicromato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01),

–  visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE(1) (regolamento REACH), in particolare l'articolo 64, paragrafo 8,

–  visti i pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC)(2), a norma dell'articolo 64, paragrafo 5, terzo comma del regolamento REACH,

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(3),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che il dicromato di sodio è incluso nell'allegato XIV del regolamento REACH a causa di tre proprietà intrinseche: cancerogenicità, mutagenicità e tossicità riproduttiva (categoria 1B); che il dicromato di sodio è stato aggiunto all'elenco di sostanze candidate nel 2008(4), a causa della sua classificazione come sostanza cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione (categoria 1B) in base al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(5);

B.  considerando che la particella molecolare che determina la cancerogenicità del dicromato di sodio è il cromo (VI) che contiene uno ione che viene rilasciato quando il dicromato di sodio è solubilizzato e si dissocia; che il cromo (VI) provoca il tumore ai polmoni negli esseri umani e negli animali per inalazione, e tumori del tratto gastrointestinale negli animali per via orale;

C.  considerando che, già nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93(6) del Consiglio, il dicromato di sodio era stato identificato come una sostanza prioritaria per la valutazione in conformità del regolamento del Consiglio (CE) n. 143/97(7); che nel 2008 la Commissione ha emesso una raccomandazione per ridurre il rischio derivante dall'esposizione al dicromato di sodio(8);

D.  considerando che Ilario Ormezzano Sai S.R.L (il richiedente) ha presentato domanda di autorizzazione per utilizzare il dicromato di sodio per la tintura della lana; che la domanda è descritta nei pareri del comitato per la RAC e del SEAC come una domanda "a monte"; che il richiedente è il fornitore di dicromato di sodio di 11 utenti a valle che producono coloranti o sono essi stessi tintori conciatori;

E.  considerando che lo scopo del regolamento REACH è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione; che l'obiettivo principale del regolamento REACH è il primo di questi tre obiettivi, alla luce del considerando 16 del preambolo del regolamento, quale interpretato dalla Corte di giustizia(9);

F.  considerando che il regolamento REACH non prevede un regime speciale di autorizzazione per le cosiddette "domande a monte"; che chiunque richieda un'autorizzazione, qualunque sia il suo ruolo o livello nella catena di approvvigionamento, deve fornire le informazioni elencate all'articolo 62 del regolamento REACH;

G.  considerando che il RAC ha confermato che non è possibile determinare un livello derivato senza effetto per le proprietà cancerogene del dicromato di sodio e che pertanto quest'ultimo è considerato come una sostanza per la quale non è possibile determinare una soglia ai fini dell'articolo 60, paragrafo 3, lettera a), del regolamento REACH; che ciò significa che per questa sostanza non è possibile stabilire un livello sicuro di esposizione, da utilizzare come livello di riferimento per valutare quando il rischio di utilizzarla sia adeguatamente controllato;

H.  considerando che, ai sensi del considerando 70 del regolamento REACH, "per ogni sostanza per cui è stata rilasciata un'autorizzazione e per qualunque altra sostanza per cui non sia possibile stabilire un livello sicuro di esposizione si dovrebbero sempre adottare misure per ridurre l'esposizione e le emissioni al minimo livello tecnicamente e praticamente possibile, allo scopo di ridurre al minimo la probabilità di effetti nocivi";

I.  considerando che il RAC ha concluso che le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi descritte nella domanda non erano appropriate ed efficaci al fine di limitare il rischio(10);

J.  considerando che l'articolo 55 del regolamento REACH stabilisce che la sostituzione di sostanze estremamente preoccupanti con sostanze o tecnologie alternative più sicure costituisce un obiettivo centrale del capitolo sull'autorizzazione;

K.  considerando che l'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento REACH stabilisce che il mandato del comitato per l'analisi socioeconomica consiste nella valutazione dei "fattori socioeconomici, e della disponibilità, idoneità e fattibilità tecnica di alternative in relazione all'uso o agli usi della sostanza specificati nella domanda, […] nonché di qualsiasi contributo di terzi presentato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo";

L.  considerando che l'articolo 62, paragrafo 4, lettera e), del regolamento REACH impone al richiedente dell'autorizzazione di fornire "un'analisi delle alternative, che prenda in considerazione i rischi che esse comportano e la fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione";

M.  considerando che l'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH prevede che l'autorizzazione per l'utilizzo di una sostanza i cui rischi non sono adeguatamente controllati può essere rilasciata solo se non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative;

N.  considerando che il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) ha notato molte carenze nella richiesta di autorizzazione per quanto concerne l'analisi di alternative; che il richiedente, secondo il SEAC, non ha affrontato temi chiave, e che tale carenza è tale da "pregiudicare la valutazione da parte del comitato della fattibilità tecnica" e che alcuni aspetti importanti quali la fattibilità economica delle alternative sono stati "discussi solo brevemente" dal richiedente(11);

O.  considerando che l'argomento principale utilizzato dal richiedente per concludere che non vi erano alternative adeguate consisteva nell'asserire che i clienti (ossia i produttori/rivenditori al dettaglio di capi di abbigliamento) non avrebbero accettato la qualità della tintura dei tessuti se fossero stati colorati con un prodotto alternativo;

P.  considerando tuttavia che i presunti requisiti dei clienti non erano supportati da alcuna prova e che non è chiaro se il riferimento alla "preferenza dei clienti" fosse fatto nella piena consapevolezza dei rischi che il dicromato di sodio comporta(12);

Q.  considerando inoltre che il comitato per l'analisi socioeconomica, nonostante ulteriori indagini presso il richiedente, ha constatato che la "questione di sapere se un prodotto alternativo sarà infine accettato dai clienti degli utenti finali resta alquanto soggettiva ed incerta"(13) e che il comitato ha indicato nelle sue conclusioni che: "dopo aver ricevuto chiarimenti da parte del richiedente, il comitato riscontra ancora alcune incertezze nell'analisi";

R.  considerando che, nonostante tali lacune e incertezze nella domanda, il comitato per l'analisi socioeconomica ha comunque concluso che non erano disponibili alternative adeguate, semplicemente facendo una dichiarazione generale secondo cui tali incertezze "sono intrinseche a questo tipo di utilizzo (le discussioni sulla qualità del prodotto possono essere inficiate dalla soggettività delle tendenze della moda e dal gusto estetico dei consumatori)(14)";

S.  considerando che, in tale contesto, il parere del SEAC dimostra che il richiedente non ha fornito un'analisi completa delle alternative disponibili sul mercato per sostituire l'utilizzo del dicromato di sodio negli usi oggetto della richiesta, ma non trae le conclusioni adeguate;

T.  considerando che tale esito non si concilia con il fatto che è noto che da molti anni vi sono alternative disponibili(15), che i principali marchi di moda contribuiscono al ZDHC Roadmap to Zero Programme che non consente l'uso del cromo (VI) nella produzione tessile(16), e che singole imprese tessili dispongono di politiche chiare che non consentono l'utilizzo del cromo VI (per esempio H&M)(17), incluse imprese di moda di alta gamma (Armani(18) e Lanificio Ermenegildo Zegna(19));

U.  considerando che il Gruppo Colle e Ormezzano sono stati gli unici richiedenti di un'autorizzazione a titolo del regolamento REACH per la tintura al cromo;

V.  considerando che il regolamento REACH attribuisce l'onere della prova al richiedente di un'autorizzazione, il quale è tenuto a dimostrare di soddisfare le condizioni per la concessione di un'autorizzazione; che il SEAC ha il dovere di emettere un "parere scientifico fondato sui principi di eccellenza, trasparenza e indipendenza", che "costituisce un'importante garanzia procedurale il cui obiettivo è di garantire l'oggettività scientifica delle misure adottate e impedire qualsiasi misura arbitraria"(20);

W.  considerando che non è chiaro per quale motivo, nonostante le carenze o incertezze identificate per quanto riguarda l'analisi delle alternative, il SEAC abbia concluso che erano disponibili informazioni sufficienti per conseguire una conclusione sull'adeguatezza delle alternative; che inoltre non è chiaro per quale motivo le affermazioni relative alle preferenze soggettive non siano state respinte, nonostante l'assenza di prove dettagliate, oggettive e verificabili, e per quale motivo tali affermazioni non siano state valutate rispetto alle migliori prassi commerciali;

X.  considerando che non è accettabile tollerare casi potenzialmente numerosi di infertilità, cancro ed effetti mutageni, nonostante la disponibilità di alternative al dicromato di sodio, basandosi sull'ipotesi che i produttori di capi di abbigliamento non accetterebbero alternative a causa del loro "gusto" soggettivo;

Y.  considerando che tale interpretazione della nozione di alternative e del livello di prova richiesto al richiedente non è in linea né con l'obiettivo di sostituire sostanze estremamente preoccupanti con alternative, né con l'obiettivo primario del regolamento REACH di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente;

Z.  considerando che la Commissione è consapevole della disponibilità di alternative adeguate, grazie in particolare alle informazioni fornite durante la consultazione pubblica e il trilogo(21) organizzato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche nel contesto del caso del Gruppo Colle(22);

AA.  considerando che la Commissione non dovrebbe ignorare informazioni critiche che indicano la disponibilità di alternative adeguate in tale caso parallelo;

AB.  considerando che l'articolo 61, paragrafo 2, lettera b), del regolamento REACH autorizza la Commissione a rivedere un'autorizzazione in qualsiasi momento, se "sono disponibili nuove informazioni su eventuali succedanei";

AC.  considerando che la concessione di un'autorizzazione per l'utilizzo di una sostanza per la quale non è possibile determinare una soglia e per la quale è chiaro che sono disponibili alternative non è conforme alle condizioni previste nelle disposizioni del regolamento REACH, ricompenserebbe ingiustamente i ritardatari e creerebbe un precedente pericoloso per le future decisioni di autorizzazione nel quadro del regolamento REACH;

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006, in quanto non rispetta le condizioni previste da tale regolamento per la concessione di un'autorizzazione;

2.  invita la Commissione a ritirare il suo progetto di decisione di esecuzione e a presentare un nuovo progetto che respinga la domanda di autorizzazione per alcuni usi di dicromato di sodio (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.);

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) Parere su Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings (N. CE: 234-190-3);Parere su Repackaging of sodium dichromate to be supplied as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings (N. CE: 234-190-3).
(3) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(4) Agenzia europea per le sostanze chimiche Decisione del Direttore esecutivo del 28 ottobre 2008 concernente l’inclusione di sostanze estremamente problematiche nell’elenco delle sostanze candidate.
(5) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(6) Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 143/97 della Commissione del 27 gennaio 1997 relativo al terzo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (GU L 25 del 28.1.1997, pag. 13).
(8) Raccomandazione della Commissione del 30 maggio 2008 relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze: cromato di sodio, bicromato di sodio e 2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-isopropilidenedifenolo (tetrabromobisfenolo A) (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 62).
(9) Causa C-558/07, S.P.C.M. SA and Others contro Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C:2009:430, punto 45.
(10) Parere su Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings (N. CE: 234-190-3), pag. 19, domanda 6.
(11) Parere su Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings (N. CE: 234-190-3), pagg. 24-25;
(12) L'analisi delle alternative da parte del richiedente è consultabile all'indirizzo: https://echa.europa.eu/documents/10162/88b2f393-17cf-465e-95eb-ba07282ba400
(13) Parere su Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings (N. CE: 234-190-3), pag. 24.
(14) Parere su Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings (N. CE: 234-190-3), pag. 26.
(15) Si veda: https://marketplace.chemsec.org/Alternative/LANASOL-CE-pioneering-replacement-of-chrome-dyes-since-20-years-44
(16) Si veda: https://www.roadmaptozero.com/mrsl_online/
(17) Si veda: H&M Group Chemical Restrictions 2018 Manufacturing Restricted Substances List (MRSL).
(18) Si veda Armani’s Restricted Substances List Version 9 - Effective as of the Season SS 18.
(19) Si veda la presentazione Huntsman dal titolo ‘Turning risks into opportunities - How to dye wool sustainably‘ (pag. 18).
(20) Sentenza del Tribunale (Terza sezione) dell'11 settembre 2002, Pfizer Animal Health SA contro Consiglio dell'Unione europea, Causa T-13/99, ECLI:EU:T:2002:209.
(21) Come spiegato nel parere del RAC e del SEAC relativo al caso del Gruppo Colle: Use of sodium dichromate as mordant in wool dyeing (N. CE 234-190-3) (pag. 21 in riferimento a due alternative: Lanasol e Realan).
(22) Pareri adottati dall'ECHA e consultazioni precedenti sulle domande di autorizzazione - Gruppo Colle.S.r.l. - Use of Sodium dichromate as mordant in wool dyeing (N. CE 234-190-3).


Scandalo "cum-ex": criminalità finanziaria e lacune nel vigente quadro giuridico
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Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sullo scandalo "cum-ex": criminalità finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico (2018/2900(RSP))
P8_TA(2018)0475RC-B8-0551/2018

Il Parlamento europeo,

–  viste le rivelazioni "cum-ex" rilasciate da un consorzio di giornalisti investigativi guidati dall'organizzazione mediatica tedesca senza scopo di lucro, CORRECTIV, il 18 ottobre 2018,

–  visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione(1) ("regolamento ESMA"),

–  visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione(2) ("regolamento ABE"),

–  vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (DAC2)(3),

–  vista la direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (DAC6)(4),

–  vista la Quarta commissione d'inchiesta del Bundestag sullo scandalo in questione, conclusasi con una relazione(5) nel giugno 2017,

–  viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2015(6) e del 6 luglio 2016(7) sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto,

–  vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione(8),

–  vista la sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale(9),

–  vista la sua decisione del 1° marzo 2018 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (TAX3) (10),

–  vista la sua discussione nella seduta plenaria del 23 ottobre 2018 sullo scandalo "cum-ex",

–  vista la riunione congiunta delle sue commissioni ECON/TAX3 del 26 novembre 2018,

–  visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che le espressioni "cum-ex" e "cum-cum" – o meccanismi di arbitraggio dei dividendi – si riferiscono a una prassi di compravendita di azioni strutturata in modo tale da celare l'identità del proprietario effettivo e consentire alle due o più parti coinvolte di chiedere il rimborso della ritenuta alla fonte per l'imposta sulle plusvalenze, versata invece una sola volta;

B.  considerando che lo scandalo "cum-ex" è stato portato alla luce grazie a un'inchiesta realizzata in collaborazione da 19 organi d'informazione europei, che ha visto coinvolti 12 paesi e 38 giornalisti;

C.  considerando che, a seguito dei meccanismi "cum-ex" e "cum-cum", 11 Stati membri avrebbero perso sino a 55,2 miliardi di EUR di gettito fiscale;

D.  considerando che risulta comunque arduo calcolare l'entità massima del danno arrecato, dal momento che molte azioni sono state avviate alla fine degli anni '90 e sono ormai da tempo in prescrizione;

E.  considerando che, secondo l'indagine del consorzio di giornalisti europei, la Germania, la Danimarca, la Spagna, l'Italia e la Francia sarebbero i principali mercati di riferimento per le pratiche commerciali del tipo "cum ex", seguiti da Norvegia, Finlandia, Polonia, Danimarca, Paesi Bassi, Austria e Repubblica ceca e che le tali pratiche coinvolgono potenzialmente un numero imprecisato di Stati membri dell'UE e di paesi dell'Associazione europea di libero scambio (ad esempio, la Svizzera);

F.  considerando che sono in corso indagini negli Stati membri dell'UE maggiormente colpiti dallo scandalo;

G.  considerando che i meccanismi "cum-ex" e "cum-cum" presentano alcuni degli elementi distintivi della frode fiscale e che occorre valutare se sia ravvisabile una violazione del diritto nazionale o dell'Unione;

H.  considerando che tali pratiche criminali coinvolgerebbero istituti finanziari degli Stati membri dell'UE, tra cui diverse grandi banche commerciali prestigiose;

I.  considerando che in alcuni casi le autorità competenti non hanno condotto indagini approfondite sulle informazioni condivise da altri Stati membri riguardo alle rivelazioni "cum-ex";

J.  considerando che il diritto degli investitori stranieri di chiedere il rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi svolge un ruolo centrale nello scandalo;

K.  considerando che, dal settembre 2017, la seconda direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC2) prescrive agli Stati membri dell'Unione di ottenere informazioni dalle loro istituzioni finanziarie e di scambiare su base annua tali informazioni con lo Stato membro di residenza del contribuente;

L.  considerando che la sesta direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC6) prevede che qualsiasi persona che elabori, commercializzi, organizzi, metta a disposizione a fini di attuazione o gestisca l'attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica che presenta elementi distintivi predefiniti notifichi tale meccanismo alle autorità fiscali nazionali;

M.  considerando che nelle attribuzioni della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (TAX3) rientrano esplicitamente gli eventuali sviluppi pertinenti di sua competenza che dovessero emergere durante il suo mandato;

N.  considerando che il ruolo degli informatori negli ultimi 25 anni si è dimostrato importante per svelare informazioni sensibili che sono al centro dell'interesse pubblico, come è risultato essere anche nel caso delle rivelazioni "cum-ex"(11);

1.  condanna fermamente la frode fiscale e l'elusione fiscale emerse che hanno comportato perdite di gettito fiscale per gli Stati membri che, secondo le stime rese pubbliche da alcuni media, ammonterebbero sino a 55,2 miliardi di EUR, il che rappresenta un duro colpo per l'economia sociale di mercato europea;

2.  sottolinea che, conformemente alla direttiva UE antiriciclaggio(12), "i reati fiscali" relativi alle imposte dirette e indirette rientrano nella definizione generale di "attività criminale" e sono considerati reati-presupposto del riciclaggio di denaro; ricorda che sia gli enti creditizi e finanziari sia i consulenti fiscali, i contabili e gli avvocati, sono considerati "soggetti obbligati" ai sensi della direttiva antiriciclaggio e sono pertanto tenuti a rispettare una serie di obblighi volti a prevenire, individuare e segnalare attività di riciclaggio di denaro;

3.  osserva con preoccupazione che lo scandalo "cum-ex" ha minato la fiducia dei cittadini nei sistemi fiscali e sottolinea quanto sia importante ripristinare la fiducia del pubblico e assicurare che gli eventuali danni arrecati non si ripetano;

4.  deplora il fatto che il Commissario responsabile per la fiscalità non riconosca la necessità di estendere l'attuale sistema di scambio di informazioni tra le autorità fiscali nazionali;

5.  chiede all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e all'Autorità bancaria europea di condurre un'inchiesta sui meccanismi di arbitraggio dei dividendi, quali ad esempio "cum-ex" o "cum-cum", allo scopo di valutare le potenziali minacce all'integrità dei mercati finanziari e dei bilanci nazionali, determinare la natura e l'entità degli attori coinvolti in tali meccanismi, valutare se siano ravvisabili violazioni del diritto nazionale o dell'Unione, valutare le azioni adottate a livello di vigilanza finanziaria negli Stati membri e raccomandare interventi e riforme appropriati alle autorità competenti interessate;

6.  sottolinea che le rivelazioni riportate non incidono sulla stabilità del sistema finanziario dell'Unione;

7.  raccomanda che l'indagine stabilisca cosa non ha funzionato a livello dei compiti di coordinamento e di sorveglianza delle autorità di vigilanza finanziaria, delle borse valori e delle autorità fiscali dei vari Stati membri, consentendo dunque ai suddetti regimi di furto fiscale di continuare per anni, pur essendo stati individuati;

8.  invita a conferire alle autorità di vigilanza nazionali ed europee un mandato per esaminare le pratiche di elusione fiscale, poiché queste possono porre un rischio per la stabilità finanziaria e l'integrità del mercato interno;

9.  sottolinea che queste nuove rivelazioni sembrano indicare eventuali carenze nella legislazione fiscale nazionale e negli attuali sistemi di scambio di informazioni e di cooperazione tra le autorità degli Stati membri e invita questi ultimi ad attuare in maniera efficace lo scambio automatico di informazioni nel settore della fiscalità;

10.  chiede che lo scambio di informazioni a livello di autorità fiscali sia rafforzato onde evitare problemi con la riservatezza fiscale analoghi a quelli verificatisi in taluni Stati membri;

11.  esorta tutte le autorità fiscali degli Stati membri a nominare i punti di contatto unici in linea con la task force congiunta internazionale in materia di intelligence condivisa e collaborazione dell'OCSE, e invita la Commissione a garantire e ad agevolare la cooperazione tra di essi, al fine di assicurare una condivisione rapida ed efficiente delle informazioni tra gli Stati membri in merito ai casi con rilevanza transfrontaliera;

12.  invita le autorità nazionali competenti ad avviare, ove opportuno, indagini penali, a utilizzare strumenti giuridici per congelare le attività sospette, a sottoporre a indagine i consigli di amministrazione potenzialmente coinvolti in questo scandalo e a comminare pene e sanzioni adeguate e dissuasive alle parti coinvolte; ritiene che sia gli autori che i facilitatori di tali reati, inclusi non solo i consulenti fiscali, ma anche gli avvocati, i contabili e le banche debbano essere consegnati alla giustizia; sottolinea l'urgente necessità di porre fine all'impunità dei "colletti bianchi" e di garantire una migliore applicazione della regolamentazione finanziaria;

13.  invita l'UE e le autorità degli Stati membri a indagare sul ruolo svolto in questo scandalo dai fondi assicurativi e dalle autorità di vigilanza delle assicurazioni;

14.  invita le autorità fiscali nazionali a sfruttare appieno le potenzialità della DAC6 per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in ambito fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti a obbligo di notifica, ivi incluso l'utilizzo di richieste di gruppi e chiede altresì il rafforzamento della DAC6 al fine di imporre la divulgazione obbligatoria dei meccanismi di arbitraggio dei dividendi e di tutte le informazioni sulle plusvalenze, compresa la concessione di rimborsi dell'imposta sui dividendi e sulle plusvalenze;

15.  esorta tutti gli Stati membri, individuati come i presunti mercati principali di riferimento per le pratiche di arbitraggio dei dividendi, a indagare e analizzare in modo approfondito le pratiche di pagamento dei dividendi nelle rispettive giurisdizioni, a individuare le lacune nelle loro legislazioni fiscali da cui scaturiscono opportunità che possono essere sfruttate da autori di frodi fiscali ed elusione fiscale, ad analizzare la potenziale dimensione transfrontaliera di tali pratiche e a porre fine a tutte queste pratiche fiscali dannose;

16.  sottolinea la necessità di un'azione coordinata tra le autorità nazionali al fine di garantire il recupero delle risorse ottenute illegalmente dalle casse pubbliche;

17.  esorta la Commissione a valutare e gli Stati membri a rivedere e ad aggiornare gli accordi fiscali bilaterali tra gli Stati membri e con i paesi terzi per colmare le lacune che incentivano le pratiche di scambio di titoli dettate da ragioni fiscali ai fini dell'elusione fiscale;

18.  invita la Commissione ad avviare senza indugio i lavori sull'elaborazione di una proposta volta a istituire una forza di contrasto finanziaria europea, nel quadro di Europol, dotata di capacità di indagine proprie, nonché su un quadro europeo per le indagini fiscali transfrontaliere;

19.  invita la Commissione a rivedere la direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi al fine di contrastare le pratiche di arbitraggio dei dividendi;

20.  invita la Commissione a valutare il ruolo delle società veicolo (SPV) e delle società a destinazione specifica (SPE) emerso nell'ambito dei fascicoli "cum-ex", e a proporre, se del caso, la limitazione dell'uso di questi strumenti;

21.  sollecita la Commissione a valutare la necessità di un quadro europeo per la tassazione dei redditi di capitale che riduca gli incentivi atti a destabilizzare i flussi finanziari transfrontalieri, a generare una concorrenza fiscale tra gli Stati membri e a minare le basi imponibili che garantiscono la sostenibilità degli stati sociali europei;

22.  chiede alla Commissione di prendere in considerazione una proposta legislativa per quanto concerne un'unità di informazione finanziaria dell'UE, un polo europeo per un'attività investigativa congiunta e un meccanismo di allerta precoce;

23.  osserva che la crisi del 2008 ha determinato una riduzione generalizzata di risorse e personale nelle amministrazioni fiscali e invita gli Stati membri a investire, modernizzandoli, negli strumenti a disposizione delle autorità fiscali assegnando loro le risorse umane necessarie, in modo da migliorare la vigilanza e ridurre le lacune temporali e informative; invita gli Stati membri ad accrescere le capacità e le competenze delle loro autorità finanziarie onde garantirne la piena operatività nell'individuazione di frodi fiscali;

24.  sottolinea la necessità di tutelare gli informatori che divulgano ad esempio informazioni sulle frodi fiscali e sull'evasione fiscale a livello nazionale e di Unione; invita chiunque abbia informazioni utili per l'interesse pubblico a segnalarle, internamente o esternamente, alle autorità nazionali, oppure al pubblico ove necessario; chiede che sia adottata rapidamente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, tenendo conto dei pareri espressi da diverse commissioni del Parlamento europeo;

25.  accoglie con favore la proposta della Commissione del 12 settembre 2018 di modificare, tra gli altri regolamenti, il regolamento che istituisce l'ABE al fine di rafforzare il ruolo dell'agenzia nella vigilanza antiriciclaggio del settore finanziario (COM(2018)0646); sottolinea che, conformemente al meccanismo di vigilanza unico, la BCE ha il compito di attuare le azioni di intervento precoce previste dalla normativa dell'Unione in materia; è del parere che la BCE dovrebbe svolgere un ruolo nell'allertare le autorità nazionali competenti e dovrebbe coordinare qualsiasi azione relativa al sospetto di inosservanza delle norme antiriciclaggio nelle banche o nei gruppi oggetto di vigilanza;

26.  è del parere che il lavoro delle commissioni TAXE, TAX2, PANA e TAX3 dovrebbe proseguire, nella prossima legislatura parlamentare, nell'ambito di una struttura permanente del Parlamento, come ad esempio una sottocommissione della commissione per i problemi economici e monetari (ECON);

27.  invita la commissione speciale TAX3 a effettuare le proprie valutazioni sulle rivelazioni "cum-ex" e a includere i risultati e le eventuali raccomandazioni pertinenti nella sua relazione finale;

28.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Autorità bancaria europea e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
(2) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
(3) GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1.
(4) GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1.
(5) Deutscher Bundestag, Drucksache 18/12700, 20.6.2017.
(6) GU C 366 del 27.10.2017, pag. 51.
(7) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 79.
(8) GU C 399 del 24.11.2017, pag. 74.
(9) GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132.
(10) Testi approvati, P8_TA(2018)0048.
(11) Audizione delle commissioni ECON/TAX3 del Parlamento europeo del 26 novembre 2018 sullo scandalo "cum-ex": criminalità finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico".
(12) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).


Ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) nelle controversie familiari transfrontaliere
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Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sul ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) nelle controversie familiari transfrontaliere (2018/2856(RSP))
P8_TA(2018)0476B8-0546/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 81, paragrafo 3, TFUE,

–  visto l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

–  visti gli articoli 8 e 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che mettono in evidenza l'obbligo dei governi di proteggere l'identità dei minori, compresi i loro legami familiari,

–  vista la convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, in particolare l'articolo 37, lettera b),

–  vista la convenzione dell'Aia, del 29 maggio 1993, sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale,

–  visto il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (Bruxelles II bis)(1), in particolare gli articoli 8, 10, 15, 16, 21, 41, 55 e 57,

–  visto il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio(2),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 15 febbraio 2011, su un programma UE per i diritti dei minori (COM(2011)0060),

–  vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), in particolare le sue sentenze del 22 dicembre 2010 nella causa C-497/10 PPU, Mercredi v Chaffe(3), e del 2 aprile 2009 nella causa C-523/07, procedimenti intentati da A(4),

–  vista la mappatura dei sistemi nazionali di tutela dei minori, condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,

–  viste il grande numero di petizioni ricevute sul ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) nelle controversie familiari transfrontaliere,

–  viste le raccomandazioni formulate nella relazione sulla visita conoscitiva effettuata in Germania (23-24 novembre 2011) per indagare sulle petizioni relative al ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt),

–  vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sulla salvaguardia dell'interesse superiore del minore in tutta l'UE sulla base delle petizioni presentate al Parlamento europeo(5),

–  viste le raccomandazioni del 3 maggio 2017 del gruppo di lavoro della commissione per le petizioni sulle questioni del benessere del minore,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la commissione per le petizioni del Parlamento riceve, da oltre 10 anni, petizioni in cui un numero molto elevato di genitori non tedeschi denuncia discriminazione e misure arbitrarie adottate sistematicamente contro di loro dall'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) in controversie familiari con implicazioni transfrontaliere che coinvolgono minori, su questioni riguardanti, tra l'altro, la potestà genitoriale e la custodia dei minori;

B.  considerando che la commissione per le petizioni si basa principalmente sulla relazione soggettiva del firmatario e, in generale, non ha accesso a decisioni giudiziarie che forniscono una descrizione completa e obiettiva della situazione e riportano testimonianze di entrambi i genitori, dei figli e dei testimoni;

C.  considerando che lo Jugendamt svolge un ruolo centrale nel sistema di diritto di famiglia tedesco, in quanto è una delle parti in tutte le controversie familiari che coinvolgono minori;

D.  considerando che, nelle controversie familiari che coinvolgono minori, lo Jugendamt presenta una raccomandazione ai giudici, la cui natura è praticamente vincolante, e può adottare misure temporanee, come la "Beistandschaft" (consulenza legale), che non può essere contestata;

E.  considerando che lo Jugendamt è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate dai tribunali tedeschi; che l'interpretazione generale di queste decisioni da parte dello Jugendamt ha, secondo i firmatari delle petizioni, spesso pregiudicato l'effettiva tutela dei diritti dei genitori non tedeschi;

F.  considerando che il mancato riconoscimento e la mancata esecuzione, da parte delle competenti autorità tedesche, di decisioni e sentenze adottate dalle autorità giudiziarie di altri Stati membri dell'UE in controversie familiari con implicazioni transfrontaliere possono rappresentare una violazione del principio del riconoscimento reciproco e della fiducia reciproca tra Stati membri Stati, mettendo così a repentaglio l'effettiva tutela dell'interesse superiore del minore;

G.  considerando che i firmatari hanno denunciato il fatto che, nelle controversie familiari con implicazioni transfrontaliere, la protezione dell'interesse superiore del minore è sistematicamente interpretata dalle autorità tedesche competenti con la necessità di garantire che i minori rimangano sul territorio tedesco, anche nei casi in cui sono state segnalate violenze domestiche contro i genitori non tedeschi;

H.  considerando che i genitori non tedeschi hanno denunciato, nelle loro petizioni, l'insufficienza o l'assenza di consulenza e sostegno legale da parte delle autorità nazionali del loro paese di origine nei casi in cui presunte procedure giudiziarie e amministrative discriminatorie o svantaggiose sono state adottate contro di loro dalle autorità tedesche, incluso lo Jugendamt, in controversie familiari che coinvolgono minori;

I.  considerando che, secondo le informazioni fornite dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, alla Corte sono state presentate 17 cause contro la Germania da parte di firmatari non tedeschi in materia di responsabilità genitoriale o affidamento dei figli in controversie familiari transfrontaliere, tutte giudicate inammissibili;

J.  considerando che tutte le istituzioni dell'UE e tutti gli Stati membri devono garantire pienamente la protezione dei diritti del minore sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE; che l'interesse superiore del minore, realizzato principalmente e in modo ottimale all'interno della propria famiglia, è un principio fondamentale che dovrebbe essere rispettato come norma che guida tutte le decisioni relative alla tutela dei minori a tutti i livelli;

K.  considerando che l'aumento della mobilità all'interno dell'UE ha portato a un numero crescente di controversie transfrontaliere sulla potestà genitoriale e la custodia dei minori; che la Commissione deve intensificare gli sforzi per promuovere in tutti gli Stati membri, compresa la Germania, l'attuazione coerente e concreta dei principi stabiliti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ratificata da tutti gli Stati membri dell'UE;

L.  considerando che il campo di applicazione e gli obiettivi del regolamento Bruxelles II bis sono fondati sul principio di non discriminazione in base alla nazionalità tra i cittadini dell'Unione e sul principio della fiducia reciproca tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri;

M.  considerando che le disposizioni del regolamento Bruxelles II bis non dovrebbero in alcun modo consentire di abusare dei suoi obiettivi generali di garantire il rispetto e il riconoscimento reciproci, di evitare discriminazioni fondate sulla nazionalità e, innanzitutto, di proteggere realmente l'interesse superiore del minore in un modo oggettivo;

N.  considerando che l'assenza di controlli accurati e dettagliati sulla natura non discriminatoria delle procedure e delle pratiche adottate dalle competenti autorità tedesche nelle controversie familiari con implicazioni transfrontaliere che coinvolgono minori può avere effetti dannosi sul benessere dei minori e determinare una maggiore violazione dei diritti dei genitori non tedeschi;

O.  considerando che il principio di sussidiarietà si applica a tutte le questioni di diritto di famiglia sostanziale;

P.  considerando che la Corte costituzionale federale tedesca ha stabilito che un tribunale possa chiedere di ascoltare un minore che al momento della decisione non abbia ancora compiuto tre anni; che in altri Stati membri dell'UE i bambini di questa età sono considerati troppo piccoli e non abbastanza maturi da poter essere consultati in controversie che coinvolgono i loro genitori;

Q.  considerando che il diritto del minore alla vita familiare non dovrebbe essere minacciato dall'esercizio di un diritto fondamentale quale la libertà di circolazione e di soggiorno;

R.  considerando che la giurisprudenza della CGUE stabilisce la nozione autonoma, nel diritto dell'Unione europea, di "residenza abituale" del minore e la pluralità dei criteri che le giurisdizioni nazionali devono utilizzare per determinare la residenza abituale;

S.  considerando che dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE si evince che il minore, salvo qualora ciò sia contrario ai suoi interessi, ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori quando questi esercitano il loro diritto alla libera circolazione;

1.  rileva con grande preoccupazione che i problemi riguardanti il sistema di diritto di famiglia tedesco, compreso il ruolo controverso dello Jugendamt, denunciati da petizioni di genitori non tedeschi, rimangono tuttora irrisolti; sottolinea che la commissione per le petizioni riceve continuamente petizioni da genitori non tedeschi in cui vengono segnalate gravi discriminazioni a seguito delle procedure e delle pratiche concretamente adottate dalle competenti autorità tedesche nelle controversie familiari transfrontaliere che coinvolgono minori;

2.  prende atto con preoccupazione di tutti i casi di presunta discriminazione nei confronti di genitori non tedeschi da parte dello Jugendamt;

3.  sottolinea il lungo lavoro della commissione per le petizioni in relazione al trattamento delle petizioni concernenti il ruolo dello Jugendamt; prende atto delle risposte dettagliate fornite dal ministero tedesco competente sul funzionamento del diritto di famiglia tedesco, ma sottolinea che la commissione per le petizioni riceve continuamente petizioni su presunte discriminazioni contro il genitore non tedesco;

4.  sottolinea l'obbligo, previsto dal regolamento Bruxelles II bis, per le autorità nazionali di riconoscere e far rispettare le sentenze emesse in un altro Stato membro nelle cause che riguardano i minori; esprime preoccupazione per il fatto che, nelle controversie familiari che hanno implicazioni transfrontaliere, sembra che le autorità tedesche possano rifiutare sistematicamente di riconoscere le decisioni giudiziarie adottate in altri Stati membri nei casi in cui i minori che non hanno ancora tre anni non siano stati ascoltati; sottolinea che questo aspetto mina il principio della fiducia reciproca con altri Stati membri i cui sistemi giuridici fissano limiti di età diversi per l'audizione di un minore;

5.  deplora il fatto che, per anni, la Commissione non abbia attuato controlli approfonditi sulle procedure e sulle pratiche utilizzate nel sistema tedesco in materia di diritto di famiglia, compreso lo Jugendamt, nel contesto di controversie familiari con implicazioni transfrontaliere, non riuscendo, in tal modo, a proteggere in modo efficace l'interesse superiore del minore e tutti gli altri diritti connessi;

6.  ricorda la risposta della Commissione in merito alle petizioni sul ruolo dello Jugendamt nelle controversie familiari transfrontaliere; ribadisce che l'UE non ha competenza generale ad agire in materia di diritto di famiglia, che il diritto di famiglia sostanziale resta di esclusiva responsabilità degli Stati membri e non può essere oggetto di controllo da parte della Commissione, che, ove esistano timori riguardo all'operato dello Jugendamt, occorre avvalersi dei meccanismi di ricorso a livello nazionale e che i genitori, se ritengono che uno qualsiasi dei loro diritti fondamentali sia stato violato, possono presentare un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo una volta esaurite le vie di ricorso interne;

7.  insiste sull'importanza del fatto che gli Stati membri raccolgano dati statistici sui procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alla custodia dei minori e che coinvolgono genitori stranieri, in particolare sull'esito delle sentenze, al fine di consentire un'analisi dettagliata delle tendenze esistenti nel tempo e di fornire parametri di riferimento;

8.  sottolinea, conformemente alla giurisprudenza della CGUE, la nozione autonoma di "residenza abituale" del minore nella legislazione dell'UE e la pluralità dei criteri che le giurisdizioni nazionali devono utilizzare per determinare la residenza abituale;

9.  invita la Commissione a garantire che la residenza abituale del minore venga correttamente determinata dalle giurisdizioni tedesche nei casi di cui alle petizioni ricevute dalla commissione per le petizioni;

10.  critica fortemente l'assenza di dati statistici sul numero di casi registrati in Germania in cui le sentenze dei tribunali non siano state in linea con le raccomandazioni dello Jugendamt e sui risultati delle controversie familiari che coinvolgono minori di coppie di nazionalità diversa, nonostante le richieste che da anni vengono reiterate di raccogliere tali dati e renderli pubblici;

11.  invita la Commissione a valutare, nelle petizioni in questione, se le giurisdizioni tedesche abbiano debitamente rispettato le disposizioni del regolamento Bruxelles II bis al momento di stabilire le loro competenze e se abbiano preso in considerazione sentenze o decisioni emesse da giurisdizioni di altri Stati membri;

12.  condanna il fatto che, in caso di visite protette dei genitori, l'inosservanza da parte dei genitori non tedeschi della procedura dei funzionari dello Jugendamt di adottare il tedesco come lingua durante le conversazioni con i propri figli abbia portato ad una interruzione delle conversazioni e al divieto al contatto tra i genitori non tedeschi e i loro figli; ritiene che questa procedura adottata dai funzionari dello Jugendamt costituisca una chiara discriminazione sulla base della provenienza e della lingua nei confronti dei genitori non tedeschi;

13.  sottolinea che lo Jugendamt generalmente consente l'uso di una lingua madre comune e, laddove necessario per la sicurezza e il benessere del minore, come in eventuali casi di sottrazione di minore, si adopera per fornire un servizio di interpretazione al fine di garantire che i funzionari dello Jugendamt comprendano il contenuto della discussione;

14.  esprime la ferma convinzione che, in caso di visite protette dei genitori, le autorità tedesche debbano autorizzare tutte le lingue dei genitori durante le conversazioni tra genitori e figli; chiede che siano messi in atto meccanismi per garantire che i genitori non tedeschi e i loro figli possano comunicare nella loro lingua comune, poiché l'uso di questa lingua svolge un ruolo cruciale nel mantenere forti legami emotivi tra i genitori e i loro figli e garantisce l'effettiva protezione del patrimonio culturale e del benessere dei bambini;

15.  ritiene fermamente che debba essere dato seguito coerente ed efficace alle raccomandazioni della relazione finale del 3 maggio 2017 del gruppo di lavoro della commissione per le petizioni sulle questioni del benessere del minore, in particolare a quelle relative direttamente o indirettamente al ruolo dello Jugendamt e al sistema di diritto di famiglia tedesco;

16.  ricorda alla Germania i suoi obblighi internazionali ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, compreso l'articolo 8; ritiene che tutte le autorità tedesche competenti debbano apportare miglioramenti sostanziali per salvaguardare adeguatamente il diritto dei bambini di coppie con nazionalità di preservare la loro identità, compresi i rapporti familiari, come riconosciuto dalla legge, senza interferenze illecite;

17.  ritiene che, alla luce dell'articolo 81 del TFUE, la Commissione possa e debba svolgere un ruolo attivo nel garantire pratiche non discriminatorie eque e coerenti nei confronti dei genitori nel trattamento dei casi di affidamento transfrontaliero dei minori in tutta l'Unione;

18.  invita la Commissione a garantire che vengano effettuati controlli accurati sulla natura non discriminatoria delle procedure e delle pratiche utilizzate nel sistema di diritto di famiglia tedesco, compreso lo Jugendamt, nel quadro delle controversie familiari transfrontaliere;

19.  ribadisce che il principio di sussidiarietà si applica alle questioni di diritto di famiglia sostanziale;

20.  invita la Commissione ad aumentare la formazione e gli scambi internazionali di funzionari tra i servizi sociali al fine di sensibilizzare in merito al funzionamento dei loro omologhi negli altri Stati membri e di scambiare buone pratiche;

21.  sottolinea l'importanza di una stretta collaborazione e di una efficace comunicazione tra le diverse autorità nazionali e locali che partecipano alle procedure di custodia dei minori, dai servizi sociali alle autorità giurisdizionali e centrali;

22.  sottolinea la necessità di migliorare la cooperazione giudiziaria e amministrativa tra le autorità tedesche e le autorità degli altri Stati membri dell'UE al fine di garantire la fiducia reciproca in questioni relative al riconoscimento e all'esecuzione in Germania delle decisioni e delle sentenze adottate dalle autorità di altri Stati membri dell'UE in controversie familiari che presentano elementi transfrontalieri che coinvolgono minori;

23.  ricorda l'importanza di offrire senza indugio ai genitori non tedeschi, sin dall'inizio e in ogni fase dei procedimenti relativi ai minori, informazioni complete e chiare sul procedimento e sulle sue possibili conseguenze, in una lingua che i genitori in questione comprendano pienamente, al fine di evitare casi in cui i genitori danno il loro consenso senza capire in toto le conseguenze dei loro impegni; invita gli Stati membri ad attuare misure mirate volte a migliorare l'assistenza, l'aiuto, la consulenza e le informazioni di natura giuridica per i loro cittadini nei casi in cui vengano denunciate procedure giudiziarie e amministrative discriminatorie o svantaggiose adottate nei loro confronti dalle autorità tedesche in controversie transfrontaliere che coinvolgono minori;

24.  sottolinea che i casi denunciati in cui ai genitori non tedeschi viene impedito di comunicare con i figli nella loro lingua madre comune durante le visite costituiscono una discriminazione per motivi di lingua, e sono anche in contrasto con l'obiettivo di promuovere il multilinguismo e la diversità di retroterra culturale all'interno dell'Unione e violano i diritti fondamentali della libertà di pensiero, coscienza e religione;

25.  invita la Germania a intensificare gli sforzi al fine di garantire che i genitori siano autorizzati a utilizzare una lingua madre comune con i loro figli nel corso delle visite assistite;

26.  esprime preoccupazione per i casi sollevati dai firmatari delle petizioni per quanto riguarda le scadenze ravvicinate stabilite dalle competenti autorità tedesche e per i documenti trasmessi dalle competenti autorità tedesche che non venivano forniti nella lingua del firmatario non tedesco; sottolinea il diritto dei cittadini di rifiutare di accettare documenti non scritti o tradotti in una lingua che comprendono, come previsto all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e comunicazione di atti; invita la Commissione a valutare attentamente l'attuazione in Germania delle disposizioni di tale regolamento al fine di affrontare adeguatamente tutte le possibili violazioni;

27.  invita la Commissione a verificare il rispetto dei requisiti linguistici nel corso dei procedimenti dinanzi alle giurisdizioni tedesche nei casi menzionati nelle petizioni presentate al Parlamento europeo;

28.  invita gli Stati membri ad attuare misure mirate volte a migliorare l'assistenza, l'aiuto, la consulenza e le informazioni di natura giuridica per i loro cittadini in controversie transfrontaliere che coinvolgono minori; osserva, in tale contesto, che i ministeri tedeschi competenti a livello federale hanno istituito il punto di contatto centrale tedesco per i conflitti familiari transfrontalieri, al fine di fornire consulenza e informazioni nelle controversie familiari transfrontaliere che riguardano la responsabilità genitoriale;

29.  ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri a cofinanziare e promuovere la creazione di una piattaforma di assistenza ai cittadini dell'UE che non hanno la nazionalità del paese in cui risiedono nelle procedure di carattere familiare;

30.  ricorda agli Stati membri l'importanza di attuare sistematicamente le disposizioni della convenzione di Vienna del 1963 e di assicurarsi che le ambasciate e le rappresentanze consolari siano informate fin dalle prime fasi di tutti i procedimenti di presa in carico dei minori riguardanti i loro cittadini e abbiano pieno accesso ai relativi documenti; sottolinea l'importanza di una cooperazione consolare affidabile in questo settore e suggerisce che alle autorità consolari sia consentito di partecipare a tutte le fasi del procedimento;

31.  ricorda agli Stati membri la necessità di fornire al minore ogni necessario e giustificato affidamento familiare conformemente alla formulazione degli articoli 8 e 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare per consentire un'assistenza all'infanzia continua che tenga conto dell'identità etnica, religiosa, linguistica e culturale del bambino;

32.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.
(2) GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.
(3) Sentenza della Corte (Prima sezione) del 22 dicembre 2010, Barbara Mercredi/Richard Chaffe, C-497/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:829.
(4) Sentenza della Corte (Terza sezione) del 2 aprile 2009, A, C-523/07, ECLI:EU:C:2009:225.
(5) GU C 66 del 21.2.2018, pag. 2.


OMC: la via da seguire
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Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sull'OMC: la via da seguire (2018/2084(INI))
P8_TA(2018)0477A8-0379/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC),

–  vista la dichiarazione ministeriale di Doha dell'OMC del 14 novembre 2001(1),

–  viste le sue precedenti risoluzioni sull'OMC, segnatamente la risoluzione del 24 aprile 2008 intitolata "Verso una riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio"(2) e la risoluzione del 15 novembre 2017 sui negoziati multilaterali in vista dell'undicesima conferenza ministeriale dell'OMC(3),

–  visto il documento finale adottato per consenso il 10 dicembre 2017 in occasione della sessione annuale della Conferenza parlamentare sull'OMC a Buenos Aires(4),

–  visti i risultati dell'undicesima conferenza ministeriale tenutasi a Buenos Aires nel dicembre 2017, tra cui figurano una serie di decisioni ministeriali, in cui non è stato tuttavia possibile adottare una dichiarazione ministeriale(5),

–  visto il sesto riesame globale dell'aiuto per il commercio, tenutosi a Ginevra dall'11 al 13 luglio 2017(6),

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite(7),

–  visto l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), in vigore dal novembre 2016,

–  vista l'ultima relazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, pubblicata l'8 ottobre 2018, che mostra che è ancora possibile limitare il riscaldamento globale a 1,5°C se i paesi aumentano i loro contributi determinati a livello nazionale entro il 2020,

–  visto il paragrafo 16 delle conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018(8),

–  vista la dichiarazione congiunta, del 31 maggio 2018, sull'incontro trilaterale dei ministri del Commercio degli Stati Uniti, del Giappone e dell'Unione europea(9),

–  vista la dichiarazione congiunta del 20° vertice UE-Cina, che istituisce un gruppo di lavoro congiunto sulla riforma dell'OMC presieduto a livello di viceministri(10),

–  visto il documento di riflessione della Commissione, del 18 settembre 2018, sulla modernizzazione dell'OMC(11),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0379/2018),

A.  considerando che, fin dalla sua creazione, l'OMC ha svolto un ruolo fondamentale nel rafforzare il multilateralismo e nel promuovere un ordine economico globale inclusivo e un sistema commerciale multilaterale aperto, basato su regole e non discriminatorio; che i paesi in via di sviluppo oggi rappresentano circa la metà del commercio mondiale, contro il 33 % nel 2000, e che dal 1990 il numero di persone che vivono in condizioni di povertà estrema si è dimezzato, attestandosi a poco meno di un miliardo; che l'OMC si fonda su un sistema di diritti e obblighi, che impone ai membri di aprire i rispettivi mercati e di non operare discriminazioni;

B.  considerando che l'OMC dovrebbe rimanere il principale punto di riferimento per i governi e le imprese nella definizione delle regole e nella soluzione delle controversie commerciali;

C.  considerando che l'UE ha da sempre sostenuto un approccio forte, multilaterale e basato su regole agli scambi commerciali, in quanto l'economia dell'Unione, i suoi lavoratori e consumatori, nonché i suoi partner, sono sempre più integrati nelle catene globali del valore e dipendono da un andamento prevedibile del commercio internazionale, sia per le importazioni che per le esportazioni, e delle condizioni sociali e ambientali;

D.  considerando che i risultati dell'undicesima conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio, tenutasi a Buenos Aires nel dicembre 2017, sono stati deludenti e hanno dimostrato chiaramente che la funzione negoziale dell'OMC è paralizzata;

E.  considerando che il sistema commerciale multilaterale basato su regole si trova ad affrontare la sua crisi più grave dall'istituzione dell'OMC, che minaccia le funzioni fondamentali esercitate dall'organizzazione, ovvero fissare regole e strutture essenziali per il commercio internazionale e fornire il meccanismo di risoluzione delle controversie più efficace e sviluppato di qualsiasi organizzazione multilaterale;

F.  considerando che, nonostante eccezioni importanti come l'accordo sull'agevolazione degli scambi, la riforma commerciale dell'OMC subisce ritardi sin dagli anni 2000;

G.  considerando che l'organo d'appello è il "fiore all'occhiello" dell'OMC, in ragione del carattere vincolante delle sue decisioni e della sua natura di organismo di ricorso indipendente e imparziale; che la composizione dell'organo d'appello è scesa al numero minimo di giudici necessario per il suo funzionamento dopo la fine del mandato del giudice Shree Baboo Chekitan Servansing, con soli tre giudici nominati rimasti; che questo stallo, provocato dall'amministrazione statunitense, potrebbe portare al collasso di un sistema che è essenziale per la gestione delle controversie tra tutti i membri dell'OMC;

1.  ribadisce la sua piena adesione al duraturo valore del multilateralismo e chiede un'agenda commerciale fondata su scambi equi e basati su regole a beneficio di tutti, che contribuisca alla pace, alla sicurezza e all'agenda per lo sviluppo sostenibile, includendo e rafforzando i diritti umani, sociali e ambientali, nonché garantendo che le norme armonizzate e concordate a livello multilaterale siano applicate uniformemente nei confronti di tutti e sostenute efficacemente; sottolinea che l'OMC deve anche contribuire a promuovere un commercio giusto e a contrastare le pratiche sleali; sottolinea che il commercio non è fine a se stesso, ma costituisce uno strumento per raggiungere obiettivi di sviluppo definiti a livello globale;

2.  ritiene che sia ormai urgente procedere alla modernizzazione dell'OMC alla luce degli ultimi sviluppi, ma anche a causa della protratta mancanza di progressi nel quadro dell'agenda di Doha per lo sviluppo (ADS), e rivedere a fondo svariati aspetti del funzionamento dell'OMC per accrescerne sia l'efficacia che la legittimità; considera essenziale, in quest'ottica, che il segretariato dell'OMC crei opportunità per coinvolgere tutti i membri dell'OMC nel dibattito sin dall'inizio; invita la Commissione e gli Stati membri dell'UE in seno all'OMC a rivolgersi agli altri membri dell'Organizzazione, segnatamente i principali partner commerciali dell'UE quali Stati Uniti, Giappone, Cina, Canada, Brasile e India, per concordare posizioni comuni; reputa incoraggianti le dichiarazioni iniziali del vertice UE-Cina sulla riforma dell'OMC;

3.  accoglie con favore, a tale proposito, il mandato conferito dal Consiglio europeo alla Commissione il 28 e 29 giugno 2018 e prende nota dell'approccio definito nelle conclusioni, nonché del documento di riflessione della Commissione, del 18 settembre 2018, sulla modernizzazione dell'OMC e le proposte canadesi per la riforma dell'OMC del 25 settembre 2018; attende con interesse la pubblicazione di ulteriori proposte, in particolare da parte dei paesi in via di sviluppo, nonché dei gruppi di lavoro già istituiti tra gli Stati membri dell'OMC;

4.  esprime la massima preoccupazione per il fatto che solo tre posti in seno all'organo d'appello sono assegnati, il che mette gravemente a repentaglio l'attuale e corretto funzionamento del processo di risoluzione delle controversie, e invita fermamente gli Stati Uniti a risolvere la situazione in modo da consentire la rapida assegnazione dei seggi vacanti dell'organo d'appello; accoglie con favore le proposte iniziali avanzate dalla Commissione nel suo documento di riflessione sulla modernizzazione dell'OMC per risolvere lo stallo affrontando alcune delle preoccupazioni sollevate, anche con norme transitorie per i membri uscenti e modifiche alla durata dei mandati nell'organo d'appello o al termine massimo consentito prima della pubblicazione di una relazione, nonché all'elaborazione di nuove pronunce giurisprudenziali da parte dell'organo d'appello; osserva che le preoccupazioni espresse dagli Stati Uniti riguardo all'organo d'appello vanno al di là delle modifiche procedurali e comportano riforme significative delle decisioni dei giudici dell'organo;

5.  ritiene che la decisione degli Stati Uniti, del 31 maggio 2018, di imporre dazi sui prodotti di acciaio e alluminio per motivi di "sicurezza nazionale", a norma della sezione 232 del Trade Expansion Act (legge per l'espansione degli scambi) del 1962, sia ingiustificata, non affronti il problema dell'eccesso di acciaio sui mercati globali e non sia conforme alle norme dell'OMC; incoraggia vivamente la Commissione a collaborare con gli Stati Uniti per risolvere le controversie commerciali e rimuovere gli ostacoli al commercio nel quadro di risoluzione delle controversie basato sulle norme dell'OMC;

6.   è del parere che, per affrontare le cause profonde della crisi attuale, l'OMC debba adattarsi a un mondo in evoluzione, occupandosi al contempo di alcune delle questioni in sospeso dell'agenda di Doha per lo sviluppo, segnatamente in materia di sicurezza alimentare; ritiene pertanto necessario:

   a) colmare le attuali lacune del corpus normativo, al fine di garantire parità di condizioni rispetto alle sovvenzioni che creano distorsioni del mercato e alle imprese statali nonché di mantenere aggiornati la protezione della proprietà intellettuale e l'accesso al mercato degli investimenti; affrontare altresì le questioni concernenti la protezione e la divulgazione obbligatoria del codice sorgente e altre attività statali che generano un eccesso di capacità, nonché ostacoli normativi ai servizi e agli investimenti, compresi i trasferimenti di tecnologie, i requisiti delle joint venture e i requisiti di contenuto locale; sorvegliare l'attuazione, l'amministrazione e il funzionamento degli accordi in vigore;
   b) istituire il quadro normativo necessario per far fronte agli sviluppi tecnologici, includendo il commercio elettronico, le catene globali del valore, gli appalti pubblici, la regolamentazione interna nel settore dei servizi, le piccole e medie imprese e le microimprese (MPMI);
   c) affrontare le sfide ambientali e sociali più pressanti a livello mondiale, garantendo una coerenza sistemica delle politiche tra i programmi in materia di commercio, lavoro e ambiente;
   d) accoglie con favore, a tale proposito, le dichiarazioni congiunte adottate a Buenos Aires in materia di commercio elettronico, regolamentazione interna, agevolazione degli investimenti ed emancipazione economica delle donne, nonché il lavoro svolto da allora su tali questioni;

7.  sottolinea che l'UE dovrebbe porre l'accento sulle proprie norme in materia di tutela della privacy e di protezione dei dati, affinché esse siano promosse a livello internazionale e diventino un punto di riferimento per l'elaborazione di norme internazionali e multilaterali;

8.  ricorda che l'accesso agli appalti pubblici è una delle priorità dell'Unione europea nel quadro dei suoi negoziati commerciali e che, in tal senso, ci si attende il rispetto dell'impegno, da parte dei membri dell'OMC, di aderire all'accordo sugli appalti pubblici, miglioramenti nel funzionamento delle disposizioni di tale accordo nonché il rispetto delle stesse, in uno spirito di reciprocità e di vantaggi reciproci; osserva che la piena efficacia dei potenziali miglioramenti nell'ambito della struttura di aiuti statali e del ruolo delle imprese pubbliche dipende in parte dai progressi in tale settore; invita la Commissione a collaborare con i membri prossimi ad aderire all'accordo sugli appalti pubblici per accelerare i loro sforzi al fine di estendere i vantaggi della liberalizzazione degli appalti tra i membri dell'OMC;

9.  è convinto che l'attuale distinzione operata tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo non rifletta la realtà economica e la situazione effettiva in seno all'OMC e che ciò abbia rappresentato un ostacolo all'avanzamento del ciclo di Doha, a scapito dei paesi più bisognosi; esorta i paesi in via di sviluppo avanzati ad assumersi la loro parte di responsabilità e ad apportare un contributo commisurato al loro livello di sviluppo e di competitività (settoriale); osserva che il documento di riflessione della Commissione chiede norme in base alle quali i paesi in via di sviluppo si affrancheranno dal loro status a basso reddito con il crescere della loro ricchezza; ritiene che il meccanismo del trattamento speciale e differenziato (SDT) dovrebbe essere nuovamente analizzato al fine di rispecchiare meglio gli indici di sviluppo umano, in quanto strumento politico che consente ai paesi in via di sviluppo di collegare l'attuazione degli accordi multilaterali al ricevimento di assistenza dai paesi più ricchi e dalle organizzazioni dei donatori;

10.  accoglie con grande favore la ratifica da parte di due terzi dei membri dell'OMC, nel febbraio 2017, dell'accordo sull'agevolazione degli scambi; è convinto che tale accordo sull'agevolazione degli scambi costituisca un esempio importante e possa fornire un modello per i futuri accordi dell'OMC, affinché tengano conto delle differenze in termini di status di sviluppo e delle esigenze dei membri dell'Organizzazione; incoraggia i membri dell'OMC a farsi attori responsabili e a mantenere gli impegni conformemente al loro potere economico effettivo e alle loro capacità; ritiene che le sfide future siano la ratifica completa dell'accordo, in particolare da parte dei membri africani che dovrebbero trarre maggiori benefici dall'accordo, l'efficace attuazione dell'accordo sull'agevolazione degli scambi e la notifica dell'aiuto allo sviluppo a norma dell'accordo;

11.  riconosce che, nel complesso, l'adesione della Cina all'OMC nel 2001 ha aumentato l'accesso al mercato nazionale cinese, con conseguente beneficio per l'economia globale; è preoccupato che la Cina non applichi lo spirito e i principi dell'OMC in materia di trattamento nazionale;

12.  ritiene che sia necessario rivedere il funzionamento del processo negoziale, introducendo una maggiore flessibilità rispetto a quanto previsto attualmente dalla regola del consenso, riconoscendo nel contempo che l'approccio dell'impegno unico ha limitato l'efficacia della governance del commercio multilaterale; esprime il suo sostegno al concetto di multilateralismo flessibile, in base al quale i membri dell'OMC interessati a perseguire una data questione in cui il pieno consenso non è ancora possibile dovrebbero poter compiere progressi in materia e concludere accordi plurilaterali, mediante i cosiddetti accordi di cui all'allegato 4 dell'OMC, conformemente agli articoli II:3, III:1 e X:9 dell'accordo di Marrakech, o mediante accordi di "massa critica" che estendono le concessioni negoziate ai membri dell'OMC sulla base del principio della nazione più favorita (NPF); incoraggia la Commissione a non utilizzare tali articoli come alternativa al dialogo costruttivo con i membri dell'OMC, per affrontare gli ostacoli al commercio e la riforma dell'OMC e delle sue funzioni; ritiene, in tal senso, che i suoi membri dovrebbero dare impulso alla creazione di capacità dell'OMC al fine di garantire che l'Organizzazione sia dotata di risorse finanziarie e umane conformemente alle sue maggiori esigenze affinché venga mantenuta la stessa qualità di lavoro; ritiene che, in generale, i contributi monetari dei nuovi membri dovrebbero incrementare il bilancio dell'OMC e non portare a una riduzione delle quote di adesione dei membri esistenti;

13.  riconosce che, benché il multilateralismo basato su regole rimanga l'elemento fondamentale della struttura dell'OMC, esistono possibilità di instaurare una cooperazione plurilaterale più approfondita e più flessibile tra Stati interessati nei settori in cui è risultato difficile raggiungere un consenso; osserva che tali accordi devono integrare e non compromettere l'agenda multilaterale e non dovrebbero essere utilizzati come consessi alternativi per far fronte agli ostacoli agli scambi, ma piuttosto come trampolino per realizzare progressi a livello multilaterale; chiede la ripresa dei negoziati plurilaterali relativi all'accordo sui beni ambientali (EGA) e all'accordo sugli scambi di servizi (TiSA), nonché regole specifiche per le PMI nel quadro degli accordi plurilaterali e multilaterali; sottolinea l'importanza per l'OMC di proseguire e approfondire il suo lavoro di cooperazione internazionale con altre organizzazioni internazionali quali, a titolo di esempio, le Nazioni Unite, l'OCSE, l'Organizzazione mondiale delle dogane e l'OIL;

14.   sottolinea il ruolo che gli scambi commerciali possono e devono svolgere per contribuire allo sviluppo e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) del 2030 e degli impegni dell'accordo di Parigi nella lotta ai cambiamenti climatici; deplora che l'EGA sia stato bloccato nel 2016 e ricorda il suo potenziale per fornire un accesso maggiore alle tecnologie verdi e contribuire a rispettare gli impegni summenzionati; sottolinea che, oltre ai negoziati sulle sovvenzioni alla pesca, l'OMC deve ora definire le azioni più concrete da adottare al riguardo a tutela della vita marina; ricorda che il concetto dei processi e metodi di produzione dell'OMC offre la possibilità di differenziare tra i cosiddetti "prodotti simili" in termini di impatto ambientale; suggerisce di dare nuovo impulso al comitato sul commercio e l'ambiente dell'OMC (CTE), attribuendogli il mandato di elaborare criteri per contrastare il parassitismo ambientale e stabilire legami più stretti con il segretariato dell'UNFCCC;

15.  ribadisce i collegamenti tra la parità di genere e lo sviluppo inclusivo, come espresso anche nell'OSS n. 5, sottolineando che l'emancipazione femminile è fondamentale per l'eradicazione della povertà e che la rimozione degli ostacoli alla partecipazione delle donne al commercio è essenziale per lo sviluppo economico; accoglie con favore la maggiore attenzione posta dall'OMC alle questioni relative al commercio e al genere e incoraggia tutti i 121 firmatari della dichiarazione di Buenos Aires del 2017 sul commercio e sull'emancipazione economica delle donne a onorare i loro impegni; evidenzia la necessità di un approccio sistemico basato sul genere riguardo a tutti gli ambiti della produzione normativa dell'OMC, sotto forma di valutazioni di impatto che tengono conto delle specificità di genere; rileva l'importanza di iniziative come SheTrades per sottolineare il ruolo positivo delle donne nel commercio e incoraggiare una maggiore partecipazione delle donne al commercio internazionale in tutto il mondo;

16.  richiama l'attenzione sulle conclusioni del sesto riesame globale dell'aiuto per il commercio, tenutosi a Ginevra nel luglio 2017, intitolato "Promuovere il commercio, l'inclusione e la connettività per lo sviluppo sostenibile"; è del parere che ciò dovrebbe tradursi in azioni concrete volte ad agevolare il commercio elettronico e trasformare le opportunità digitali, come la blockchain, in realtà commerciali, anche per i paesi in via di sviluppo; rileva, a tale proposito, che gli investimenti nelle infrastrutture fisiche e digitali, che sono essenziali per realizzare progressi in tale settore, rimangono una delle sfide principali; invita pertanto i membri dell'OMC a promuovere gli investimenti nelle infrastrutture fisiche e digitali, incoraggiando, tra le altre iniziative, i partenariati pubblico-privato;

17.  ribadisce il suo invito all'UE a garantire che le sue attività con i paesi in via di sviluppo, sia nel settore del commercio che in quello dello sviluppo, siano basate su un quadro equilibrato tra partner paritari, siano allineate al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, di cui all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e siano volte alla promozione e al rispetto dei diritti umani;

18.  deplora che l'11a conferenza ministeriale dell'OMC non abbia permesso di compiere progressi su questioni di vitale importanza per i paesi in via di sviluppo; si compiace, tuttavia, del rafforzamento del trattamento preferenziale precedentemente accordato dall'OMC ai paesi meno sviluppati, compresi un trattamento e norme di origine preferenziali per i prestatori di servizi, e sottolinea la necessità di adottare misure di sviluppo delle capacità che consentirebbero ai fornitori dei paesi meno sviluppati di beneficiare della deroga nel settore dei servizi prevista per tali paesi;

19.  sottolinea che la trasparenza è un elemento chiave per garantire un contesto stabile e prevedibile per gli scambi e gli investimenti; ritiene importante migliorare la trasparenza delle procedure di monitoraggio aumentando gli incentivi per i membri dell'OMC a ottemperare agli obblighi di notifica, riducendo la loro complessità e gli oneri, e fornendo, se del caso, lo sviluppo delle capacità, mentre è opportuno scoraggiare e contrastare la deliberata mancanza di conformità;

20.  sottolinea che il ruolo del segretariato dell'OMC, nell'agevolare e tutelare un approccio dal basso per la partecipazione attiva di tutti i membri, è fondamentale e che dovrebbe essere ulteriormente rafforzato e reso più flessibile per sostenere i diversi processi negoziali, nonché le funzioni di attuazione e monitoraggio; ritiene necessario rafforzare i mezzi e le risorse finanziari e umani a disposizione del segretariato dell'OMC ed esorta i membri dell'Organizzazione ad adempiere reciprocamente alle proprie responsabilità in tal senso; è del parere che si dovrebbe anche dare nuovo impulso al lavoro regolare dei comitati dell'OMC, attribuendo ai presidenti un ruolo più attivo nello sviluppo e nella proposta di soluzioni e compromessi, andando pertanto al di là della semplice moderazione dei contributi dei membri, e che tale compito ampliato dovrebbe essere sostenuto dal segretariato;

21.  esorta i membri dell'OMC a garantire la legittimità democratica e la trasparenza rafforzando la dimensione parlamentare dell'OMC, nonché a sostenere un memorandum d'intesa che istituisca un rapporto di lavoro formale con la conferenza parlamentare sull'OMC; sottolinea, al riguardo, la necessità di garantire che i deputati abbiano pieno accesso ai negoziati commerciali e siano coinvolti nell'elaborazione e nell'attuazione delle decisioni dell'OMC e che le politiche commerciali siano adeguatamente esaminate nell'interesse dei cittadini;

22.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Direttore generale dell'OMC.

(1) Dichiarazione ministeriale di Doha (WT/MIN(01)/DEC) del 14 novembre 2001 – https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htm
(2) GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 77.
(3) Testi approvati, P8_TA(2017)0439.
(4) http://www.europarl.europa.eu/pcwto/en/sessions/2017.html
(5) https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/mc11_10dec17_e.htm
(6) https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr17_e/gr17programme_e.htm
(7) http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
(8) http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/
(9) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156906.pdf
(10) https://www.consilium.europa.eu/media/36165/final-eu-cn-joint-statement-consolidated-text-with-climate-change-clean-energy-annex.pdf
(11) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf


Relazione 2018 sulla Serbia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla relazione 2018 della Commissione sulla Serbia (2018/2146(INI))
P8_TA(2018)0478A8-0331/2018

Il Parlamento europeo,

–  viste le conclusioni della Presidenza in occasione della riunione del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003,

–  visti la dichiarazione di Sofia del vertice UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018 e il relativo "programma delle priorità di Sofia",

–  vista la decisione 2008/213/CE del Consiglio(1), del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Serbia e che abroga la decisione 2006/56/CE,

–  visti il parere della Commissione del 12 ottobre 2011 sulla domanda di adesione della Serbia all'Unione europea (SEC(2011)1208), la decisione del Consiglio europeo del 2 marzo 2012 di concedere alla Serbia lo status di paese candidato e la decisione del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013 di avviare i negoziati di adesione all'Unione europea con la Serbia,

–  visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Serbia, entrato in vigore il 1° settembre 2013,

–  visti la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 22 luglio 2010 sulla conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale d'indipendenza del Kosovo e la risoluzione 64/298 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 9 settembre 2010, in cui si prende atto del contenuto del parere della CIG e si plaude alla disponibilità dell'Unione a favorire il dialogo tra Serbia e Kosovo,

–  visto il processo di Berlino avviato il 28 agosto 2014,

–  viste la dichiarazione e le raccomandazioni adottate in occasione dell'ottava riunione della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Serbia del 13 e 14 giugno 2018,

–  vista la relazione finale dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE/ODIHR) sulla missione di osservazione elettorale limitata per le elezioni presidenziali anticipate in Serbia del 29 luglio 2016,

–  vista la relazione sulla missione di valutazione elettorale OSCE/ODIHR sulle elezioni presidenziali in Serbia del 2 aprile 2017,

–  vista la relazione 2018 della Commissione sulla Serbia del 17 aprile 2018 (SWD(2018)0152),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali", del 6 febbraio 2018 (COM(2018)0065),

–  viste le conclusioni comuni del dialogo economico e finanziario tra l'UE, i Balcani occidentali e la Turchia del 23 maggio 2017 (9655/17),

–  vista la quarta riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia tenutasi il 16 novembre 2017,

–  vista l'ottava riunione della conferenza di adesione con la Serbia a livello ministeriale, tenutasi il 25 giugno 2018,

–  visti la relazione del luglio 2015 del GRECO, l'organo anticorruzione del Consiglio d'Europa, sulla Serbia e la relazione sul quarto ciclo di valutazione di detto organismo del 20 ottobre 2017 sulla prevenzione della corruzione di deputati al Parlamento, giudici e procuratori,

–  viste la valutazione della Commissione, del 17 aprile 2018, sul programma di riforme economiche della Serbia 2018-2020 (SWD(2018)0132) e le conclusioni comuni del dialogo economico e finanziario tra l'UE e i Balcani occidentali, adottate dal Consiglio il 25 maggio 2018,

–  visto il parere sul progetto di emendamenti alle disposizioni costituzionali sulla magistratura, formulato dalla commissione di Venezia il 25 giugno 2018,

–  visto l'esito dell'indagine del 2017 sui rom emarginati nei Balcani occidentali, sostenuta dalla Commissione e condotta dalla Banca mondiale e dal programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo,

–  visto il documento di lavoro congiunto dei servizi dal titolo "Gender Equality and Women's Empowerment: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020",

–  vista la sua risoluzione del 14 giugno 2017 sulla relazione 2016 della Commissione sulla Serbia(2),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0331/2018),

A.  considerando che la Serbia, come ogni paese che aspiri a diventare membro dell'UE, deve essere giudicata in base ai suoi meriti nel soddisfare, attuare e rispettare la stessa serie di criteri, e che la qualità delle riforme necessarie e l'impegno con cui verranno perseguite determinano il calendario per l'adesione; che l'adesione è un processo fondato sul merito, e tale rimarrà, ed è inoltre totalmente dipendente dai progressi oggettivi realizzati da ciascun paese, compresa la Serbia;

B.  considerando che dall'avvio dei negoziati con la Serbia sono stati aperti 14 capitoli, due dei quali sono stati chiusi in via provvisoria;

C.  considerando che la Serbia si è impegnata in modo costante per la normalizzazione delle relazioni con il Kosovo, giungendo quindi alla stipula del primo accordo sui principi di normalizzazione delle relazioni del 19 aprile 2013 e agli accordi dell'agosto 2015; che la Serbia ha proseguito tale dialogo;

D.  considerando che la Serbia ha contribuito a rafforzare la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato, nonché la pace e la stabilità, la riconciliazione e un clima propizio ad affrontare le questioni bilaterali in sospeso del passato;

E.  considerando che la Serbia continua a impegnarsi per creare un'economia di mercato funzionante e ad ottenere buoni risultati in termini di attuazione dell'ASA;

F.  considerando che lo Stato di diritto è un valore fondamentale e fondante dell'Unione ed è al centro sia del processo di allargamento che del processo di stabilizzazione e di associazione; che sono necessarie riforme per affrontare le importanti sfide che permangono in questo settore, in particolare per garantire un sistema giudiziario indipendente, imparziale, responsabile ed efficiente, per lottare contro la corruzione e la criminalità organizzata, nonché per la tutela dei diritti fondamentali;

G.  considerando che la Serbia ha ratificato tutte le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, tra cui in particolare la Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale del 1948 (n. 87), la Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva del 1949 (n. 98), e la Convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29);

H.  considerando che la situazione relativa alla libertà di espressione e all'indipendenza dei media continua a destare grave preoccupazione e che è necessario affrontarla in via prioritaria in modo risoluto ed efficace;

I.  considerando che la Serbia beneficia dell'assistenza preadesione nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), con una dotazione totale indicativa di 1,5 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020; che la dotazione indicativa rivista dell'IPA II per la Serbia per il periodo 2018-2020 è di 722 milioni di EUR e che alla Serbia è stata concessa una ricompensa per i risultati intermedi ottenuti;

1.  si compiace del continuo impegno della Serbia nel perseguire il cammino di integrazione nell'Unione europea; invita la Serbia, con il sostegno della Commissione, a promuovere attivamente questa decisione strategica presso il pubblico serbo e a potenziare ulteriormente e in tempi brevi informazioni trasparenti sull'Unione e la visibilità di quest'ultima e dei progetti e programmi da essa finanziati;

2.  sottolinea che la completa attuazione delle riforme e delle politiche è un indicatore fondamentale di un buon processo di integrazione; invita la Serbia a migliorare la pianificazione, il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle nuove norme e politiche; accoglie positivamente l'adozione di una terza revisione del programma nazionale per l'adozione dell'acquis comunitario e mette in guardia contro le conseguenze di un inadeguato recepimento di importanti normative dell'Unione sull'allineamento all'acquis; si compiace della valutazione della Commissione nella sua comunicazione dal titolo "Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali" secondo cui, grazie a una forte volontà politica, alla realizzazione di riforme reali e costanti e a soluzioni definitive alle controversie con i paesi limitrofi, la Serbia potrebbe diventare membro dell'Unione europea; invita il Consiglio e la Commissione, sempre che i necessari progressi in particolare nel settore fondamentale dello Stato di diritto siano soddisfacenti, a sostenere l'apertura dei capitoli tecnicamente preparati e ad accelerare la procedura generale di negoziato per l'adesione;

3.  accoglie favorevolmente il riuscito completamento del processo di programmazione IPA 2018 e la firma dell'accordo di finanziamento per l'IPARD II; invita la Commissione, nel definire il nuovo strumento di assistenza preadesione (IPA III), a includere disposizioni adeguate per tenere conto dell'eventuale adesione della Serbia all'Unione;

4.  accoglie con favore i progressi compiuti dalla Serbia per lo sviluppo di un'economia di mercato funzionante che garantisca la crescita economica e preservi la stabilità macroeconomica e monetaria; rileva che la Serbia ha compiuto progressi positivi nell'affrontare alcune carenze strategiche che hanno rappresentato un problema in passato, in particolare attraverso il consolidamento di bilancio; sottolinea tuttavia che la disoccupazione, la fuga dei cervelli e l'inattività economica sono ancora elevate; invita la Serbia a elaborare un piano sostenibile per il futuro delle imprese statali; sottolinea l'importanza fondamentale delle piccole e medie imprese (PMI) per l'economia della Serbia e chiede un contesto imprenditoriale più trasparente e meno oneroso; appoggia l'adesione della Serbia all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

5.  esprime preoccupazione riguardo alla persistente disoccupazione e sottolinea l'importanza della formazione e dello sviluppo di competenze imprenditoriali tra i giovani; invita la Serbia a migliorare la posizione delle donne sul mercato del lavoro; invita la Serbia a rafforzare il dialogo tripartito; chiede una modifica della legge sui contributi per l'assicurazione sociale obbligatoria e della legge sull'assicurazione sanitaria, al fine di prevenire discriminazioni nei confronti dei piccoli produttori agricoli;

6.  prende atto delle elezioni presidenziali del 2 aprile 2017; accoglie con favore lo svolgimento generale delle elezioni e invita le autorità a garantire l'applicazione delle norme internazionali; invita le autorità a tenere conto delle raccomandazioni della missione di osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR e a ad applicarle, in particolare per assicurare un contesto equo durante il periodo di campagna elettorale, e ad avviare un dialogo con le missioni di osservazione elettorale nazionali indipendenti; invita le autorità a indagare in maniera adeguata sulle denunce relative ai casi di irregolarità, violenza e intimidazioni emersi durante precedenti processi elettorali; rileva con preoccupazione la mancanza di trasparenza nel finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali; sottolinea che il finanziamento dei partiti politici deve essere trasparente e in linea con le norme internazionali;

7.  invita la Serbia ad aumentare il proprio allineamento alla politica estera e di sicurezza dell'Unione, compresa la politica riguardo alla Russia, anche nell'ambito delle Nazioni Unite; accoglie con favore l'importante contributo e la partecipazione costante della Serbia a diverse missioni e operazioni di politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) dell'Unione (EUTM Mali, EUTM Somalia, EU-NAVFOR-Atalanta, EUTM RCA), che hanno visto la partecipazione della Serbia a 4 delle 6 missioni od operazioni militari attualmente condotte dall'Unione; è tuttavia preoccupato per il proseguimento della cooperazione militare serba con la Russia e con la Bielorussia;

8.  elogia l'approccio costruttivo della Serbia in relazione alla gestione degli effetti della crisi migratoria e dei rifugiati, e il significativo sforzo compiuto dal paese per fornire accoglienza e aiuti umanitari, principalmente con il sostegno dell'UE; accoglie con favore l'adozione da parte della Serbia della nuova legge sull'asilo, della legge sugli stranieri e della legge sul controllo delle frontiere; esorta la Serbia ad allineare progressivamente la sua politica dei visti con quella dell'UE; osserva con preoccupazione che la politica non allineata in materia di visti della Serbia ha aperto possibilità di immigrazione clandestina e di contrabbando verso paesi dell'Unione e paesi terzi limitrofi; esorta la Serbia a mettere in atto un meccanismo di rimpatrio per i migranti irregolari in linea con l'acquis dell'Unione, e a migliorare ulteriormente la sua capacità di rispondere alle esigenze dei minori non accompagnati; invita la Serbia a trovare una soluzione praticabile per i rifugiati provenienti dai paesi vicini, anche per quanto riguarda il loro fabbisogno in termini di alloggio e l'accesso al lavoro e all'istruzione;

Stato di diritto

9.  esorta la Serbia a intensificare gli sforzi di riforma nel settore dello Stato di diritto e, in particolare, a garantire l'indipendenza e l'efficienza complessiva del sistema giudiziario; sottolinea che occorre in particolare concentrarsi sull'attuazione di riforme efficaci in tale settore; rileva che nonostante siano stati compiuti alcuni progressi per quanto riguarda la riduzione dell'arretrato di vecchi procedimenti esecutivi e l'attuazione di misure volte ad armonizzare la prassi giudiziaria, l'indipendenza giudiziaria in Serbia non è pienamente garantita e il margine di influenza politica sul potere giudiziario continua a destare preoccupazione; invita la Serbia a rafforzare la responsabilità, l'imparzialità, la professionalità e l'efficienza globale del sistema giudiziario nonché a istituire un sistema di patrocinio gratuito, garantendo un'ampia gamma di prestatori di detto patrocinio; chiede l'applicazione di tutte le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo;

10.  ribadisce l'importanza di intensificare la lotta alla corruzione ed esorta la Serbia a mostrare un chiaro impegno nell'affrontare tale questione; accoglie con favore l'attuazione della legge sull'organizzazione e la giurisdizione delle autorità governative nella lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo e alla corruzione; plaude all'adozione delle modifiche apportate alla sezione relativa ai reati economici del codice penale serbo e incoraggia la Serbia a metterle pienamente in atto, comprese le modifiche sugli abusi di ufficio, al fine di evitare ogni abuso; chiede di proseguire l'applicazione della strategia nazionale e del piano d'azione anticorruzione; ribadisce l'invito alla Serbia ad adottare rapidamente una nuova normativa sulla sua agenzia anticorruzione al fine di migliorare la pianificazione, il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle nuove normative e politiche e di quelle esistenti; sottolinea quanto sia fondamentale che l'agenzia anticorruzione riceva, e conservi, le risorse finanziarie e umane necessarie allo svolgimento del suo mandato in maniera indipendente; sottolinea che i membri dell'agenzia anticorruzione devono essere eletti in base ai principi di trasparenza, di assenza di conflitti di interessi o di appartenenza politica; invita le autorità ad assumere personale per tutte le posizioni aperte presso l'agenzia; invita la Serbia a migliorare ulteriormente i suoi risultati in materia di indagini, rinvii a giudizio e condanne definitive nei casi di corruzione ad alto livello e a pubblicare a scadenze regolari statistiche sui risultati delle indagini concernenti tutti i casi di presunta corruzione dei funzionari pubblici;

11.  invita le autorità serbe ad attuare le raccomandazioni del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO); invita il parlamento serbo ad attuare in particolare le raccomandazioni in merito alla prevenzione della corruzione e ai conflitti di interessi, e ad adottare il codice di condotta;

12.  riconosce che nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata sono stati compiuti alcuni progressi e accoglie con favore il ruolo attivo della Serbia nella cooperazione di polizia e giudiziaria a livello internazionale e regionale; invita la Serbia a dar prova di ulteriore impegno e a fornire risultati tangibili in questa lotta, in particolare fornendo riscontri convincenti di indagini, azioni penali e condanne in casi di criminalità organizzata, compresi la tratta illegale e il traffico illecito di migranti dalla Serbia verso l'Unione e verso paesi terzi, gli omicidi connessi alla criminalità organizzata, la criminalità informatica, i flussi finanziari a sostegno delle attività terroristiche e il riciclaggio di denaro; invita la Serbia a proseguire con la piena attuazione del piano d'azione concordato con il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI); richiama l'attenzione sul numero crescente di aggressioni criminali e sollecita la loro risoluzione attraverso la piena collaborazione con le autorità giudiziarie;

Democrazia e dialogo sociale

13.  sottolinea che il parlamento serbo non esercita ancora un efficace controllo dell'esecutivo e che la trasparenza, l'inclusività e la qualità del processo legislativo devono essere ulteriormente migliorate; accoglie con favore il ricorso meno frequente a procedure d'urgenza per l'adozione della legislazione; sottolinea, tuttavia, che il ricorso a procedure d'urgenza è ancora diffuso e compromette il controllo parlamentare e pubblico; sottolinea che dovrebbero essere evitate le azioni che limitano la capacità del parlamento serbo di condurre un dibattito efficace sulla legislazione e di eseguirne il controllo; mette in evidenza l'importanza del lavoro dell'opposizione in una democrazia e sottolinea che i politici non dovrebbero essere oggetto di calunnie e diffamazione; esprime preoccupazione per il fatto che alcuni politici abusano del dibattito pubblico per alimentare la crescita del radicalismo; chiede ulteriori misure per garantire un dialogo trasversale e l'effettivo coinvolgimento della società civile; invita il parlamento serbo a riesaminare la pratica dell'ostruzionismo e se essa ostacola un dibattito democratico; plaude ai continui sforzi del parlamento serbo per migliorare la trasparenza attraverso dibattiti riguardanti le posizioni negoziali della Serbia sui capitoli di adesione all'Unione nonché tramite gli scambi con la squadra negoziale primaria e la convenzione nazionale sull'Unione europea; sottolinea che deve essere pienamente riconosciuto e sostenuto il ruolo degli organismi di regolamentazione indipendenti, tra cui il difensore civico serbo, l'agenzia anticorruzione, l'autorità nazionale di audit e il commissario per le informazioni di importanza pubblica e la protezione dei dati personali; chiede al parlamento serbo di impegnarsi nell'attuazione delle conclusioni e raccomandazioni indipendenti degli organismi di regolamentazione, in particolare quelle del difensore civico; ricorda che uno dei pilastri del modello sociale europeo è il dialogo sociale e che una consultazione regolare tra governo e parti sociali è fondamentale per prevenire le tensioni sociali e i conflitti; sottolinea che è essenziale che il dialogo sociale non si limiti allo scambio di informazioni e che le parti interessate dovrebbero essere consultate su importanti normative prima che queste siano soggette alla procedura parlamentare;

14.  accoglie con favore la presentazione del progetto di riforma costituzionale del sistema giudiziario del paese presentato per parere alla commissione di Venezia; sottolinea l'importanza di dare piena attuazione alle raccomandazioni della commissione di Venezia; incoraggia le autorità serbe a prendere parte a un dibattito pubblico ampio, inclusivo e significativo condotto in maniera costruttiva al fine di sensibilizzare in merito al processo di riforma costituzionale nel paese; chiede un'ampia consultazione pubblica prima della presentazione al parlamento serbo del progetto definitivo;

15.  plaude ai progressi compiuti dalla Serbia per la riforma della pubblica amministrazione, in particolare tramite l'adozione di diverse nuove leggi sugli stipendi nei servizi pubblici e sui rapporti di lavoro, sulle amministrazioni locali e sugli stipendi nelle provincie autonome e sull'accademia nazionale di formazione; sottolinea che l'influenza politica in relazione alle nomine per posizioni dirigenziali di alto livello continua a suscitare preoccupazione; invita la Serbia a modificare la legge sulla funzione pubblica per garantire la neutralità della pubblica amministrazione; rileva che il rafforzamento delle capacità amministrative a tutti i livelli è importante per l'efficace attuazione delle riforme fondamentali; accoglie con favore l'istituzione di un ministero per l'integrazione europea, comprendente le strutture dell'ex ufficio serbo per l'integrazione europea, che ha continuato a fornire un orientamento politico per l'integrazione europea;

Diritti umani

16.  sottolinea che è stato istituito il quadro legislativo e istituzionale per il rispetto dei diritti umani; sottolinea la necessità di un'attuazione efficace e coerente in tutto il paese; invita la Serbia ad adottare la nuova normativa sulla protezione dei dati personali e ad assicurare che essa sia pienamente in linea con le norme e le migliori pratiche dell'Unione; rileva che sono necessari ulteriori sforzi significativi per migliorare la situazione delle persone appartenenti a gruppi vulnerabili, ivi compresi i minori, le persone con disabilità, quelle affette da HIV/AIDS e le persone LGBTI; condanna la costante ricorrenza di reati generati dall'odio nei confronti di persone rom e LGBTI; invita la Serbia a proseguire attivamente le indagini sui reati generati dall'odio, nonché a istituire i relativi procedimenti penali ed emettere condanne; invita le autorità serbe a promuovere un clima di tolleranza e condanna tutte le forme di incitamento all'odio, approvazione pubblica o negazione di genocidi, crimini contro l'umanità e crimini di guerra;

17.  esorta la Serbia a rafforzare il ruolo e la capacità delle sue autorità per quanto riguarda la protezione dei gruppi vulnerabili, comprese le donne, i bambini e le persone con disabilità, e a garantire una migliore cooperazione tra le forze di polizia, i pubblici ministeri e i servizi sociali al riguardo; accoglie con favore la ratifica della convenzione di Istanbul da parte della Serbia e i recenti sviluppi per quanto concerne le misure per la protezione dei minori dalla violenza, tra cui l'annuncio da parte del governo della creazione di un difensore civico per i minori, e invita le autorità a monitorare gli effetti della legislazione e di altre misure; sottolinea che permangono carenze a livello di tutela dei diritti umani delle persone con disabilità ed esorta il governo ad adottare una strategia nazionale sulle persone con disabilità;

18.  invita caldamente le autorità serbe a intensificare gli sforzi volti a migliorare la situazione riguardante la libertà di espressione e dei mezzi d'informazione; accoglie positivamente l'istituzione del nuovo gruppo di lavoro dedicato allo sviluppo del progetto di strategia per i media; sottolinea che le minacce, le violenze e le intimidazioni nei confronti dei giornalisti e degli organi di stampa, comprese le intimidazioni e le vessazioni amministrative attraverso procedure giudiziarie, continuano a suscitare preoccupazione; invita i funzionari statali a essere coerenti nella condanna pubblica di qualsiasi forma di intimidazione dei giornalisti e ad astenersi dall'interferire nelle attività dei media e dei giornalisti, anche nel contesto delle elezioni; osserva, a tale proposito, che anche se diversi casi sono stati risolti e alcune accuse penali sono state presentate, le condanne sono ancora rare; accoglie con favore lo sforzo del gruppo di lavoro permanente istituito mediante l'accordo relativo alla cooperazione e ai provvedimenti intesi ad aumentare la sicurezza dei giornalisti e invita le autorità a dimostrare un pieno impegno a indagare e perseguire qualsiasi caso di attacco nei confronti dei giornalisti e degli organi di stampa; chiede la piena attuazione delle leggi sugli organi d'informazione e il rafforzamento dell'indipendenza dell'organismo di regolamentazione serbo per i media elettronici; accoglie con favore i rinnovati sforzi volti ad adottare una strategia per i media al fine di costruire un ambiente mediatico pluralistico e sottolinea, a tale proposito, l'importanza di una consultazione trasparente e inclusiva con le parti interessate; sottolinea la necessità di una completa trasparenza riguardo alla proprietà dei mezzi d'informazione e al loro finanziamento; chiede di adottare politiche a tutela dei mezzi di comunicazione e dei programmi nelle lingue delle minoranze nazionali che vivono in Serbia;

19.  invita le autorità serbe a rafforzare la cooperazione con le organizzazioni della società civile, tra cui le associazioni delle donne e i gruppi per la difesa dei diritti umani, il cui ruolo è fondamentale per una democrazia correttamente funzionante; condanna le campagne negative e le restrizioni nei confronti di determinate organizzazioni della società civile; chiede di adottare una strategia nazionale e il relativo piano d'azione per regolamentare l'ambiente in cui operano le organizzazioni della società civile; ritiene che siano necessari ulteriori sforzi per garantire una cooperazione sistematica tra il governo e la società civile e invita a prestare maggiore attenzione nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione in settori che interessano la società civile;

20.  prende atto del compimento di taluni progressi per quanto riguarda la demolizione illecita di proprietà privata e la privazione della libertà di circolazione nel quartiere di Savamala, a Belgrado, nell'aprile 2016; chiede di porre rimedio alle situazioni summenzionate e caldeggia una piena collaborazione con le autorità giudiziarie nell'ambito delle indagini al fine di assicurare i responsabili alla giustizia;

Rispetto e tutela delle minoranze

21.  accoglie con favore l'adozione di un piano d'azione per la realizzazione dei diritti delle minoranze nazionali e l'adozione di un decreto che istituisce un fondo per tali minoranze; invita il governo della Serbia ad attuare pienamente tutti i trattati internazionali in materia di diritti delle minoranze; sottolinea che i progressi nell'ambito della garanzia dei diritti delle minoranze nazionali non sono soddisfacenti e chiede la piena attuazione del piano d'azione, un coordinamento migliorato e l'inclusione delle parti interessate, compresi i paesi vicinanti, per quanto riguarda le esigenze in materia di trasporti e di comunicazione; osserva che il fondo per le minoranze nazionali è operativo e che il suo finanziamento è stato aumentato; accoglie con favore l'adozione di leggi fondamentali sul quadro dei diritti delle minoranze; invita nuovamente la Serbia a garantire un'attuazione coerente della normativa sulla tutela delle minoranze, anche in relazione all'istruzione e alla cultura, all'utilizzo delle lingue minoritarie, alla rappresentazione nella pubblica amministrazione e nella magistratura e all'accesso continuo ai mezzi d'informazione e ai servizi religiosi nelle lingue minoritarie; riconosce la partecipazione attiva delle minoranze nazionali ai cicli elettorali e chiede l'adozione di politiche che garantiscano la loro equa rappresentazione politica nell'Assemblea nazionale serba; chiede la piena attuazione del diritto alla registrazione tempestiva delle nascite; sottolinea che la promozione e la tutela dei diritti umani, inclusi i diritti delle minoranze nazionali, costituiscono un presupposto per l'adesione all'Unione;

22.  osserva che la diversità culturale della Vojvodina contribuisce all'identità della Serbia; evidenzia che l'autonomia della Vojvodina dovrebbe essere tutelata e che la legge sulle risorse di finanziamento della Vojvodina dovrebbe essere approvata senza ulteriori indugi, come sancito dalla Costituzione;

23.  plaude all'adozione della nuova strategia per l'inclusione sociale dei rom per il periodo 2016-2025, insieme a un piano d'azione che comprende l'istruzione, la sanità, l'alloggio e l'occupazione; accoglie con favore il riconoscimento dato dalla strategia al fatto che le donne rom affrontano una particolare discriminazione; esorta la Serbia a fissare obiettivi e indicatori chiari per monitorare l'attuazione della nuova strategia; esprime preoccupazione per il tasso elevato di abbandono scolastico delle ragazze rom; osserva che la maggior parte dei rom è vittima di esclusione sociale e subisce violazioni sistematiche dei propri diritti; chiede la piena applicazione della nuova strategia per l'inclusione sociale dei rom e del piano d'azione; sottolinea l'importanza di formulare politiche volte a combattere la discriminazione nei confronti dei rom e il pregiudizio contro gli zingari; chiede che sia resa possibile una partecipazione pubblica e politica significativa dei rom a tutti i livelli;

Cooperazione regionale e relazioni di buon vicinato

24.  accoglie con favore il fatto che la Serbia continui il suo impegno per sviluppare relazioni bilaterali costruttive con altri paesi dell'allargamento e con gli Stati membri dell'UE confinanti; accoglie positivamente il fatto che la Serbia ha mantenuto il suo impegno in una serie di iniziative di cooperazione regionale, quali il processo di cooperazione nell'Europa sudorientale, il Consiglio di cooperazione regionale, l'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA), l'iniziativa adriatico-ionica, la strategia macroregionale dell'Unione europea per la regione danubiana (EUSDR), la strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR), il processo di Brdo-Brioni, l'iniziativa dei sei paesi dei Balcani occidentali e la relativa agenda di connettività, nonché il processo di Berlino; accoglie con favore i risultati finora conseguiti dall'iniziativa dei sei paesi dei Balcani occidentali e chiede l'ulteriore sviluppo della zona economica regionale; ribadisce il suo invito alla Serbia ad attuare le misure di riforma della connettività collegate all'agenda per la connettività; accoglie con favore gli sforzi della Serbia volti a dare priorità agli investimenti infrastrutturali e sottolinea l'importanza di una maggiore connettività nella regione; osserva che è necessario profondere maggiori sforzi nello sviluppo economico e sociale delle regioni frontaliere al fine di prevenirne lo spopolamento; sostiene la proposta di ridurre le tariffe di roaming nei Balcani occidentali; sottolinea che le controversie bilaterali irrisolte non dovrebbero incidere negativamente sul processo di adesione; sostiene vivamente l'impegno dei partner dei Balcani occidentali a continuare a rafforzare le relazioni di buon vicinato, la stabilità regionale e la cooperazione reciproca; ricorda che l'Unione è determinata a rafforzare e intensificare il proprio impegno a favore della trasformazione della regione;

25.  accoglie con favore l'adozione di una strategia nazionale per l'accertamento e il perseguimento dei crimini di guerra; prende atto dell'adozione di una strategia in materia di procedimenti penali per l'accertamento e il perseguimento dei crimini di guerra ed esorta la Serbia ad attuare tutte le attività previste; plaude alla nomina, nel maggio 2017, di un nuovo procuratore per i crimini di guerra; ribadisce il suo appello per l'attuazione di tale strategia, in particolare mediante la presentazione degli atti d'accusa, e per l'adozione di una strategia operativa in materia di procedimenti penali; invita la Serbia a indagare efficacemente su tutti i casi di crimini di guerra, in particolare quelli di alto profilo, e a cooperare con i partner regionali in tali casi; invita, a tale riguardo, la Commissione e gli Stati membri a compiere ulteriori sforzi per risolvere tali casi nell'ambito del processo negoziale UE-Serbia; esorta le autorità a continuare ad affrontare il problema delle persone scomparse durante le guerre degli anni Novanta; invita la Serbia a tornare a cooperare pienamente con l'attuale meccanismo per i tribunali penali internazionali; esorta le autorità serbe a continuare a lavorare sulla questione del destino delle persone scomparse, ivi compresa l'apertura degli archivi di Stato relativi al periodo bellico; esorta la Serbia a definire un sistema di risarcimento per le vittime e le loro famiglie; ribadisce il suo sostegno all'iniziativa volta a istituire la commissione regionale per l'accertamento dei fatti relativi ai crimini di guerra e ad altre gravi violazioni dei diritti umani nel territorio della ex Iugoslavia; sottolinea l'importanza del lavoro svolto dall'ufficio regionale per la cooperazione giovanile (RYCO) e dalle sue sedi locali allo scopo di promuovere la riconciliazione tra i giovani; chiede ulteriori modifiche alla legge sulla restituzione e sottolinea l'importanza di un trattamento non discriminatorio di coloro che chiedono la restituzione rispetto ad altri beneficiari, in particolare nell'ambito della registrazione della proprietà pubblica;

26.  deplora che alcune autorità serbe continuino a negare il genocidio di Srebrenica; ricorda loro che una piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia e il suo successore, il meccanismo per i tribunali penali internazionali, comporta anche la piena accettazione ed esecuzione delle sue sentenze e decisioni; sottolinea che il riconoscimento del genocidio di Srebrenica costituisce un passo fondamentale nel cammino della Serbia verso l'adesione all'Unione europea;

27.  accoglie con favore il costante impegno della Serbia nel processo di normalizzazione con il Kosovo e il suo impegno nell'attuazione degli accordi raggiunti nell'ambito del dialogo facilitato dall'UE; accoglie positivamente il fatto che il Presidente della Serbia abbia avviato un dialogo interno sul Kosovo; ribadisce il suo invito a procedere alla piena attuazione, in buona fede e in modo tempestivo, di tutti gli accordi già raggiunti, compresi quelli in materia di energia, e incoraggia ambe le parti a portare avanti con determinazione il processo di normalizzazione; sottolinea l'importanza di creare un'associazione o comunità di comuni a maggioranza serba; sottolinea che occorre accelerare il lavoro su una nuova fase del dialogo, che dovrà essere definita nel quadro di un accordo giuridicamente vincolante, al fine di realizzare una completa normalizzazione delle relazioni tra la Serbia e il Kosovo; invita nuovamente il SEAE a procedere a una valutazione dei progressi compiuti dalle parti per ottemperare ai rispettivi obblighi; condanna inequivocabilmente l'assassinio del politico serbo del Kosovo Oliver Ivanović e sottolinea la necessità di un'autentica cooperazione tra gli investigatori kosovari e serbi e di un sostegno internazionale, affinché i responsabili siano assicurati alla giustizia;

28.  prende nota del dibattito in corso e delle dichiarazioni pubbliche su possibili adeguamenti del confine tra la Serbia e il Kosovo, compresi gli scambi di territori; evidenzia la natura multietnica sia del Kosovo sia della Serbia e sottolinea che l'obiettivo nella regione non dovrebbe essere quello di avere Stati etnicamente omogenei; sostiene il dialogo facilitato dall'Unione quale quadro per il raggiungimento di un accordo di normalizzazione esaustivo tra la Serbia e il Kosovo; ritiene che qualsiasi accordo possa essere accettabile solo se concordato da entrambe le parti, tenendo conto della stabilità globale nella regione e del diritto internazionale;

29.  esprime preoccupazione per le ripetute dichiarazioni dei politici di primo piano in cui si mette in discussione l'integrità territoriale della Bosnia-Erzegovina e condanna qualsiasi forma di retorica nazionalista volta a incoraggiarne la disintegrazione;

Energia e trasporti

30.  invita la Serbia ad attuare pienamente le misure di riforma della connettività nel settore dell'energia; incoraggia la Serbia a sviluppare la concorrenza nel mercato del gas e a ottemperare agli obblighi corrispondenti in merito alla separazione quali previsti dal terzo pacchetto energia; invita la Serbia a elaborare la sua politica energetica al fine di ridurre la dipendenza dalle importazioni di gas della Russia; plaude agli sforzi compiuti dal paese per la promozione degli investimenti nei settori dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile; ricorda che la normativa sull'uso efficiente dell'energia non è pienamente in linea con le corrispondenti direttive dell'Unione; invita la Serbia a diversificare le proprie fonti energetiche verso altre fonti di energia rinnovabili;

31.  invita il governo serbo ad adottare le misure necessarie a preservare le zone protette, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di impianti idroelettrici in zone sensibili sul piano ambientale come il parco naturale di Stara Planina; chiede, in tale contesto, valutazioni approfondite dell'impatto ambientale sulla base delle norme dell'UE stabilite dalle direttive Uccelli e Habitat e dalla direttiva quadro sulle acque; incoraggia il governo serbo ad aumentare la trasparenza riguardo ai progetti in programma attraverso la partecipazione pubblica e la consultazione di tutte le parti interessate;

32.  accoglie con favore l'impegno congiunto per la costruzione dell'interconnettore del gas tra Serbia e Bulgaria, sottoscritto dai due paesi il 17 maggio 2018 in occasione del vertice dei dirigenti politici dei Balcani occidentali tenutosi a Sofia, e l'adozione del pacchetto IPA del 2018 che comprende il progetto infrastrutturale importante sotto il profilo strategico denominato "autostrada della pace Niš-Merdare-Pristina", che consentirà di migliorare i collegamenti di trasporto tra la Serbia centrale e il Kosovo e ha un significato simbolico per le relazioni nella regione;

33.  esprime la sua profonda preoccupazione per il livello allarmante dell'inquinamento atmosferico in Serbia, a causa del quale, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, nel 2016 circa 6 500 persone sono decedute per affezioni respiratorie; invita, a tale riguardo, le autorità serbe ad adottare le necessarie misure a breve termine per affrontare tale situazione e riformare efficacemente nel medio e lungo termine le politiche in materia di trasporti e mobilità nelle grandi città;

o
o   o

34.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al governo e al parlamento della Serbia.

(1) GU L 80 del 19.3.2008, pag. 46.
(2) GU C 331 del 18.9.2018, pag. 71.


Relazione 2018 sul Kosovo
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Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla relazione 2018 della Commissione sul Kosovo (2018/2149(INI))
P8_TA(2018)0479A8-0332/2018

Il Parlamento europeo,

–  viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 concernenti la prospettiva di adesione dei paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea,

–  visti la dichiarazione di Sofia del vertice UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018 e il programma delle priorità di Sofia ad essa allegato,

–  visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'UE e il Kosovo, in vigore dal 1° aprile 2016,

–  visto il programma di riforma europeo per il Kosovo, varato a Pristina l'11 novembre 2016,

–  visto l'accordo quadro con il Kosovo sulla partecipazione ai programmi dell'Unione, in vigore dal 1° agosto 2017,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 6 febbraio 2018, dal titolo "Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali" (COM(2018)0065),

–  visti la comunicazione della Commissione, del 17 aprile 2018, sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2018)0450) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna, dal titolo "Kosovo 2018 Report" (relazione 2018 sul Kosovo, SWD(2018)0156),

–  visti il primo accordo sui principi che disciplinano la normalizzazione delle relazioni tra i governi della Serbia e del Kosovo del 19 aprile 2013 e altri accordi di Bruxelles nel quadro del dialogo facilitato dall'UE per la normalizzazione delle relazioni, compreso il protocollo della gestione integrata delle frontiere (IBM), il quadro giuridico sull'Associazione/Comunità dei comuni a maggioranza serba e gli accordi riguardanti il ponte di Mitrovica e l'energia,

–  vista l'integrazione nel sistema giudiziario kosovaro di magistrati, procuratori e personale amministrativo serbi del Kosovo, conformemente all'accordo giudiziale raggiunto nel febbraio 2015,

–  vista la decisione (PESC) 2018/856 del Consiglio, dell'8 giugno 2018, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)(1), che ha altresì prorogato la missione fino al 14 giugno 2020,

–  viste la relazione annuale 2017 sulle missioni e le operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e la relazione 2017 di EULEX sui progressi compiuti nell'ambito del patto ("Compact Progress Report"),

–  viste le relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite sulle attività in corso della missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo (UNMIK), tra cui l'ultima relazione del 1° maggio 2018, e la relazione sulle operazioni della Forza per il Kosovo (KFOR) del 7 febbraio 2018,

–  viste la valutazione della Commissione, del 17 aprile 2018, sul programma di riforme economiche del Kosovo 2018-2020 (SWD(2018)0133) e le conclusioni comuni del dialogo economico e finanziario tra l'UE, i Balcani occidentali e la Turchia del 25 maggio 2018,

–  viste le relazioni finali della missione di osservazione elettorale dell'Unione europea (EUEOM) sulle elezioni legislative in Kosovo, dell'11 giugno 2017, e sulle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali in Kosovo, del 22 ottobre 2017,

–  vista la quarta riunione del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo, svoltasi a Strasburgo il 17 e 18 gennaio 2018,

–  viste la proposta della Commissione, del 4 maggio 2016, per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo) (COM(2016)0277) e la quarta relazione della Commissione, del 4 maggio 2016, sui progressi compiuti dal Kosovo nella realizzazione delle condizioni previste dalla tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti (COM(2016)0276),

–  vista la ratifica dell'accordo relativo alla demarcazione della frontiera tra il Kosovo e il Montenegro da parte dei parlamenti del Montenegro e del Kosovo,

–  visti la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 22 luglio 2010 sulla conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale d'indipendenza del Kosovo e la risoluzione 64/298 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 9 settembre 2010, in cui si prende atto del contenuto del parere della CIG e si plaude alla disponibilità dell'UE a favorire il dialogo tra Serbia e Kosovo,

–  visto l'esito dell'indagine del 2017 sui rom emarginati nei Balcani occidentali, effettuata dalla Commissione europea, dalla Banca mondiale e dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo,

–  visto il documento di lavoro congiunto della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 21 settembre 2015, dal titolo "Gender Equality and Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020" (Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020) (SWD(2015)0182),

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul Kosovo,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0332/2018),

A.  considerando la necessità di sforzi costanti e significativi, sostenuti da un dialogo costruttivo tra le forze politiche e con i paesi vicini, per prepararsi alle sfide dell'adesione all'UE;

B.  considerando che ogni paese candidato o potenziale candidato è giudicato individualmente in base ai propri meriti e che sono la velocità e la qualità delle riforme a determinare il calendario per l'adesione;

C.  considerando che 114 paesi, tra cui 23 dei 28 Stati membri dell'UE, hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo;

D.  considerando che l'UE ha più volte dimostrato la sua disponibilità a coadiuvare lo sviluppo economico e politico del Kosovo attraverso una chiara prospettiva europea, mentre il Kosovo ha dato prova di ambizione nel suo cammino verso l'integrazione europea;

E.  considerando che, a causa della persistente polarizzazione tra i partiti politici, il Kosovo ha compiuto progressi limitati nella realizzazione delle riforme connesse all'UE, che sono essenziali per progredire ulteriormente nel processo di adesione all'Unione;

F.  considerando che la fiorente economia informale del Kosovo ostacola lo sviluppo di un'economia sostenibile per l'intero paese;

G.  considerando che le sezioni specializzate per il Kosovo e la procura specializzata all'Aia sono pienamente operative sotto il profilo giudiziario dal 5 luglio 2017;

H.  considerando che l'8 giugno 2018 il Consiglio ha deciso di riorientare e prorogare il mandato della missione dell'UE sullo Stato di diritto in Kosovo, ponendo fine alla parte giudiziaria esecutiva del mandato della missione; che il nuovo termine del mandato è stato fissato al 14 giugno 2020;

I.  considerando che il Kosovo resta l'unico paese dei Balcani occidentali i cui i cittadini necessitano di un visto per entrare nello spazio Schengen;

1.  accoglie con favore gli importanti atti legislativi adottati nel quadro del programma di riforma europeo e ne chiede la piena attuazione; ritiene che si debba creare un consenso trasversale tra i partiti per adottare riforme fondamentali connesse all'UE; attende con interesse l'adozione di un nuovo programma di riforma europeo nel 2019;

2.  sottolinea, tuttavia, la lentezza con cui vengono attuate riforme fondamentali, dovuta alla mancanza di un consenso trasversale tra i partiti e a una persistente polarizzazione politica; osserva che ciò ha inciso negativamente sulle possibilità dell'Assemblea e del governo di realizzare riforme durature e sostenibili; condanna il comportamento ostruzionistico di alcuni parlamentari; invita tutti i partiti politici a instaurare un dialogo politico inclusivo; sottolinea la necessità di migliorare l'effettivo controllo esercitato dall'Assemblea sull'esecutivo nonché la trasparenza e la qualità del processo legislativo, anche garantendo una partecipazione attiva e costruttiva e limitando il ricorso alle procedure d'urgenza nell'adozione delle leggi; incoraggia il consenso sulle riforme relative all'adesione all'UE;

3.  si compiace del fatto che il settore della pubblica amministrazione ha registrato alcuni progressi, ma sottolinea la necessità di ulteriori riforme; chiede, in particolare, la depoliticizzazione e ristrutturazione dell'amministrazione statale;

4.  accoglie con favore la ratifica, attesa da tempo, dell'accordo dell'agosto 2015 relativo alla demarcazione della frontiera con il Montenegro, avvenuta nel marzo 2018, che rappresenta un passo avanti nello spirito delle buone relazioni di vicinato; sottolinea l'importanza di tale passo verso la liberalizzazione dei visti;

5.  invita le autorità kosovare ad affrontare in modo globale le lacune elettorali precedentemente individuate, compresa la mancanza di trasparenza e di responsabilità nel finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali, nonché le presunte diffuse intimidazioni degli elettori, in particolare in molte comunità serbe del Kosovo, attuando tempestivamente, e con largo anticipo rispetto al prossimo turno elettorale, misure legislative e amministrative per dar seguito alle rimanenti raccomandazioni formulate dalle missioni di osservazione dell'UE e del Parlamento europeo e dalla commissione di Venezia, al fine di garantire la piena conformità alle norme internazionali; accoglie con favore i progressi compiuti nell'ambito dell'amministrazione elettorale sotto il profilo della parità di genere e invita il Kosovo a intensificare ulteriormente gli sforzi per aumentare la partecipazione politica delle donne e rafforzare il quadro giuridico generale;

6.  esprime preoccupazione per il sistema giudiziario sottofinanziato del Kosovo, la corruzione diffusa, gli elementi di appropriazione dello Stato, l'influenza politica indebita e il mancato rispetto del diritto a un processo equo e procedure giuste, anche nei casi di estradizione; sottolinea l'importanza dei processi di riforma nello Stato di diritto, con particolare attenzione all'indipendenza e all'efficienza, nonché la necessità di rafforzare ulteriormente la protezione dei testimoni;

7.  sottolinea che un sistema giudiziario rappresentativo e un'attuazione uniforme della legislazione del Kosovo sono presupposti essenziali per affrontare un esercizio della giustizia incoerente, lento e inefficiente; accoglie con favore l'integrazione nel sistema giudiziario kosovaro di magistrati, procuratori e personale amministrativo serbi del Kosovo, conformemente all'accordo giudiziale raggiunto nel 2015 tra Serbia e Kosovo; ritiene che il sistema giudiziario sia ancora vulnerabile a indebite influenze politiche e che siano necessari ulteriori sforzi per rafforzare la capacità e garantire la responsabilità disciplinare dei giudici e dei pubblici ministeri, anche attraverso un riesame funzionale approfondito del sistema giudiziario che coinvolga tutti i giudici, pubblici ministeri, alti funzionari di polizia e inquirenti; plaude all'istituzione, nel novembre 2017, della commissione governativa sul riconoscimento e la verifica dello status di vittime di violenze sessuali durante il conflitto in Kosovo;

8.  osserva che la corruzione e la criminalità organizzata, compresi il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e la criminalità informatica, continuano a essere fonte di preoccupazione e richiedono sforzi concertati; accoglie con favore i primi progressi compiuti nel rafforzare i risultati conseguiti in materia di indagini e di perseguimento della corruzione ad alto livello e dei casi di criminalità organizzata; si aspetta un impegno decisivo e costante nell'ambito degli obblighi del processo di adesione all'UE; plaude ai continui sforzi profusi dal mediatore per rafforzare la sua capacità di riesame dei casi;

9.  chiede l'istituzione di un quadro giuridico migliorato e una maggiore efficienza e capacità della procura, al fine di consentire un approccio globale alle indagini e alle azioni penali, che dovrebbe essere concretizzato mediante il congelamento, la confisca e il recupero dei beni, nonché mediante condanne definitive nei casi di corruzione ad alto livello, criminalità organizzata e finanziaria, riciclaggio e finanziamento del terrorismo; chiede salvaguardie che garantiscano l'indipendenza dall'applicazione della legge e dell'azione penale, nonché misure preventive anti-corruzione in vari settori; ritiene che occorrano ulteriori misure per garantire una migliore cooperazione e un miglior coordinamento tra le istituzioni di contrasto e per massimizzare l'indipendenza e responsabilità della magistratura; invita il Kosovo a rispettare le procedure e le norme internazionali in materia di estradizione di cittadini stranieri ponendo in essere le misure necessarie per evitare casi come quello dei sei cittadini turchi deportati dal Kosovo in Turchia a fine marzo 2018; plaude, a questo proposito, alla decisione dell'Assemblea kosovara di istituire una commissione d'inchiesta per fare luce sul caso;

10.  chiede un'autentica e costruttiva cooperazione giudiziaria e di polizia tra le autorità del Kosovo e quelle serbe; ritiene che l'adesione del Kosovo a Interpol e una maggiore cooperazione con Europol migliorerebbero ulteriormente l'efficacia delle misure contro la criminalità transnazionale; incoraggia, al contempo, un'ulteriore cooperazione nella lotta al terrorismo;

11.  ritiene indispensabile attuare in modo tempestivo e completo le raccomandazioni del mediatore, del revisore generale dei conti, dell'agenzia anticorruzione e della commissione di regolamentazione degli appalti pubblici del Kosovo; sottolinea la necessità di porre rimedio alle carenze del sistema degli appalti pubblici e di migliorare la cooperazione interistituzionale e lo scambio di informazioni; raccomanda vivamente il rafforzamento delle capacità di monitoraggio, di valutazione e di audit, nonché l'adozione e l'attuazione di una strategia antifrode per protegge gli interessi finanziari del Kosovo e dell'UE;

12.  accoglie con favore la conferma da parte della Commissione, il 18 luglio 2018, del rispetto dei parametri di riferimento per la liberalizzazione dei visti; ritiene essenziale concedere al Kosovo la liberalizzazione dei visti senza indebito ritardo; è del parere che la liberalizzazione dei visti migliorerà la stabilità e avvicinerà il Kosovo all'UE, agevolando i viaggi e le attività imprenditoriali e contribuendo nel contempo a contrastare la tratta di esseri umani e la corruzione; chiede al Consiglio di adottare rapidamente il suo mandato per procedere all'adozione di un regime di esenzione dal visto;

13.  osserva che, al di là dei progressi realizzati per soddisfare i requisiti di liberalizzazione dei visti, occorre continuare a compiere sforzi sostenuti nella lotta contro la criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e la corruzione, nonché sforzi concreti per gestire i flussi migratori irregolari e ridurre il numero di domande di asilo infondate;

14.  prende atto con soddisfazione della netta riduzione del numero di richieste di asilo e di riammissioni di cittadini del Kosovo, nonché del numero di domande di accordi di riammissione; prende altresì atto con soddisfazione della nuova strategia di reintegrazione e ne chiede la piena attuazione;

15.  elogia l'impegno profuso dal Kosovo nel contrastare il flusso di combattenti stranieri in uscita, rappresentati quasi esclusivamente da jihadisti, e nell'affrontare le minacce terroristiche; chiede un'attiva cooperazione regionale per contrastare possibili attività terroristiche e i flussi finanziari destinati al finanziamento del terrorismo; esorta il Kosovo a combattere la radicalizzazione online e le influenze estremiste esterne; sottolinea l'importanza della prevenzione del terrorismo e di azioni giudiziarie nei confronti dei presunti combattenti, come pure della riabilitazione, dell'istruzione e del reinserimento sociale di detti combattenti e delle loro famiglie; sottolinea la necessità di prevenire la radicalizzazione dei detenuti, in particolare dei giovani vulnerabili, e di lavorare attivamente alla loro deradicalizzazione;

16.  condanna fermamente l'uccisione del politico serbo del Kosovo Oliver Ivanović; ritiene che il suo assassinio sia un grave attacco contro le voci costruttive e moderate della comunità serba del Kosovo; sottolinea l'urgente necessità di una reale cooperazione tra gli inquirenti serbi e kosovari e del sostegno internazionale, affinché gli autori e i mandanti di tale uccisione siano consegnati alla giustizia senza ulteriori indugi;

17.  deplora la riluttanza a trattare i casi di crimini di guerra e sottolinea l'importanza di un chiaro impegno politico per perseguirli; esorta le autorità del Kosovo a dimostrare il loro impegno fermo e costante ad adempiere ai loro obblighi internazionali per quanto riguarda le sezioni specializzate per il Kosovo e la procura specializzata all'Aia; esprime profonda preoccupazione per i tentativi da parte di membri dell'Assemblea del Kosovo di abrogare la legge sulle sezioni specializzate e sulla procura specializzata del Kosovo nel dicembre 2017; deplora profondamente il fatto che tali tentativi abbiano portato alla mancata adozione di raccomandazioni comuni a seguito del rinvio della quarta riunione del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo (CPSA) al 17 e 18 gennaio 2018; chiede un approccio costruttivo nei confronti del CPSA UE-Kosovo e il rafforzamento della cooperazione parlamentare al riguardo;

18.  esorta le autorità a rafforzare la cooperazione giudiziaria reciproca tra le procure del Kosovo e della Serbia e a sostenere la creazione di una commissione regionale (RECOM) per l'accertamento dei fatti relativi ai crimini di guerra e ad altre gravi violazioni dei diritti umani commesse nell'ex Jugoslavia tra il 1991 e il 2001;

19.  prende atto dell'importante ruolo svolto dall'EULEX nel rafforzamento dell'indipendenza del sistema giudiziario, doganale e di polizia; riconosce inoltre il ruolo preventivo e di riconciliazione della missione EULEX nel perseguire e giudicare i casi di crimini di guerra, corruzione e criminalità organizzata, e i suoi continui sforzi volti a identificare le persone scomparse e individuare le fosse comuni al fine di risolvere pienamente i casi; raccomanda una valutazione dei punti di forza e di debolezza della missione;

20.  ribadisce il suo invito all'EULEX affinché garantisca maggiore efficacia e rispetti le più alte norme di trasparenza mantenendo un approccio di tolleranza zero nei confronti di corruzione, cattiva amministrazione, illeciti, pressioni e interferenze politiche;

21.  sottolinea la necessità di informare tempestivamente l'Assemblea del Kosovo in merito alle attività dell'EULEX e alle eventuali modifiche del suo status giuridico;

22.  prende nota del nuovo mandato dell'EULEX e della sua scadenza; sottolinea tuttavia che il conseguimento di progressi concreti in Kosovo è più importate di un calendario prestabilito;

23.  chiede che l'applicazione del quadro sui diritti umani sia considerata una priorità assoluta e sia sostenuta da un coordinamento e un finanziamento adeguati e sufficienti, in particolare nei settori della parità di genere, della protezione dei minori e dei lavoratori, dell'esclusione sociale e della discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e delle minoranze e comunità etniche e linguistiche, nonché delle persone LGBTI; sottolinea la necessità di rafforzare l'agenzia per l'uguaglianza di genere e il coordinatore nazionale per la protezione dalla violenza domestica nonché di incrementare la prevenzione e l'applicazione della giustizia in relazione ai reati connessi; ribadisce la necessità di adottare il progetto di legge sulla libertà di religione;

24.  esprime profonda preoccupazione per la disuguaglianza di genere e la violenza basata sul genere; esorta il Kosovo a garantire la piena e tempestiva attuazione della normativa in materia di uguaglianza di genere e antidiscriminazione; esprime viva preoccupazione per la mancanza di progressi nell'attuazione della strategia e del piano d'azione contro la violenza domestica e invita le autorità a intraprendere azioni più rigorose ed efficaci per combattere la violenza di genere, anche attraverso il rafforzamento dell'agenzia per l'uguaglianza di genere e del coordinatore nazionale per la protezione dalla violenza domestica; manifesta preoccupazione per la scarsa rappresentanza delle donne nelle posizioni decisionali; chiede alle autorità del Kosovo di affrontare in via prioritaria la questione dell'integrazione di genere, anche nel programma di riforma europeo e con la società civile, comprese le organizzazioni delle donne; incoraggia il Kosovo ad affrontare ulteriormente la questione della giustizia e del sostegno alle donne che hanno subito violenze sessuali durante la guerra; esorta il Kosovo ad attuare le disposizioni contenute nella Convenzione di Istanbul;

25.  invita l'Assemblea del Kosovo a tenere in considerazione, all'atto della stesura della legge sulla tutela dei minori, del documento di sintesi firmato congiuntamente dall'UE, dall'UNICEF, dalla coalizione delle ONG per la protezione dell'infanzia in Kosovo (KOMF) e da Save the Children;

26.  osserva con preoccupazione che il Kosovo ha compiuto progressi limitati nell'ambito dei diritti delle persone con disabilità; invita il Kosovo a garantire la non discriminazione e le pari opportunità per le persone con disabilità;

27.  invita le autorità del Kosovo ad affrontare in via prioritaria le questioni inerenti alle minoranze, compresi i loro diritti, culturali e linguistici, e le loro opportunità; deplora che minoranze quali i rom, gli ashkali e gli egiziani continuino a incontrare difficoltà nell'acquisizione di documenti personali, con conseguenti ripercussioni sulla possibilità di accedere alla cittadinanza, all'istruzione, alle cure sanitarie e all'assistenza sociale, e invita le autorità del Kosovo ad affrontare tali problemi; si compiace della volontà delle autorità di riconoscere i diritti delle persone di etnia storica bulgara nelle regioni di Gora e Zhupa; plaude all'adozione della nuova strategia e del piano d'azione 2017-2021 per l'inclusione delle comunità rom e ashkali nella società del Kosovo, e invita il Kosovo a svolgere un ruolo attivo nella cooperazione regionale nell'ambito del progetto di integrazione dei rom 2020, attuato dal Consiglio di cooperazione regionale;

28.  deplora la persistente discriminazione nei confronti delle persone LGBTI e l'aumento dei discorsi di odio online in concomitanza con il Gay Pride di Pristina;

29.  sottolinea la necessità di adottare il nuovo progetto di legge sulla libertà di associazione delle ONG; invita a prestare maggiore attenzione, in sede di stesura e attuazione della normativa nei settori che interessano lo spazio della società civile, al fine di garantire che la normativa non imponga un onere sproporzionato alle organizzazioni della società civile (OSC) e non abbia un impatto discriminatorio sulle stesse, né diminuisca lo spazio a disposizione della società civile; sottolinea la necessità di mettere a disposizione delle OSC finanziamenti pubblici;

30.  insiste sull'esigenza di garantire la libertà editoriale, la sostenibilità finanziaria e l'indipendenza dell'emittente pubblica kosovara e di assicurare la trasparenza riguardo alla proprietà dei mezzi d'informazione privati, conformemente alle raccomandazioni contenute nella relazione annuale della Commissione; esorta ad attuare tutte le leggi pertinenti in materia; invita a migliorare la trasmissione multilingue e la qualità delle informazioni offerte a tutte le comunità del Kosovo; esprime preoccupazione per l'aumento del numero di minacce e attacchi nei confronti di giornalisti e sollecita le autorità del Kosovo a indagare e a perseguire prontamente i responsabili; accoglie con favore l'approvazione del progetto di legge sulla protezione degli informatori da parte del governo del Kosovo;

31.  chiede un impegno costante volto a normalizzare in modo esaustivo le relazioni tra la Serbia e il Kosovo; ritiene che una piena normalizzazione delle relazioni con la Serbia, nel quadro di un accordo giuridicamente vincolante e delle relative disposizioni di attuazione, non sarà possibile senza una completa applicazione degli accordi esistenti da entrambe le parti, e che si tratta di un elemento fondamentale del cammino di entrambi i paesi verso l'integrazione europea;

32.  prende nota del dibattito in corso e delle dichiarazioni pubbliche su possibili adeguamenti del confine tra la Serbia e il Kosovo, compresi gli scambi di territori; evidenzia la natura multietnica sia del Kosovo sia della Serbia e sottolinea che l'obiettivo nella regione non dovrebbe essere quello di avere Stati etnicamente omogenei; sostiene il dialogo facilitato dall'UE quale quadro per il raggiungimento di un accordo di normalizzazione esaustivo tra la Serbia e il Kosovo; ritiene che qualsiasi accordo possa essere accettabile solo se concordato da entrambe le parti, tenendo conto della stabilità globale nella regione e del diritto internazionale;

33.  osserva che cinque Stati membri dell'UE non hanno ancora riconosciuto il Kosovo e li invita a farlo; sottolinea che questo riconoscimento contribuirebbe a facilitare la normalizzazione delle relazioni tra il Kosovo e la Serbia;

34.  è del parere che il dialogo tra Belgrado e Pristina debba essere condotto in modo aperto e trasparente e che i responsabili debbano consultare periodicamente l'Assemblea del Kosovo sui suoi sviluppi;

35.  deplora il fatto che molti accordi firmati finora non siano stati attuati o abbiano subito ritardi, ad esempio quelli in materia di energia o sull'associazione dei comuni a maggioranza serba; esorta entrambe le parti ad attuare tutti gli accordi pienamente e in buona fede; invita nuovamente il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a procedere a una valutazione dei progressi compiuti dalle parti nell'adempimento dei rispettivi obblighi, in modo da affrontare tutte le sfide che si pongono all'attuazione; esorta i governi della Serbia e del Kosovo a evitare qualsiasi atto che possa minare la fiducia tra le parti e costituire un rischio per la prosecuzione costruttiva del dialogo;

36.  esprime profonda preoccupazione per il crescente numero di incidenti interetnici; condanna con fermezza tutti gli atti di intimidazione e di violenza; si attende che le autorità del Kosovo prendano immediatamente le distanze da tali atti e chiede che i responsabili siano identificati e consegnati alla giustizia; invita le autorità nazionali e locali a compiere ulteriori sforzi per attuare le leggi adottate al fine di sviluppare ulteriormente una società multietnica; deplora l'affermarsi della retorica nazionalista ed estremista nella regione e chiede che la Commissione sostenga ulteriormente la riconciliazione attraverso progetti culturali;

37.  chiede nuovamente l'apertura immediata e senza restrizioni del ponte di Mitrovica, il che costituirebbe un importante passo verso la riunificazione della città; chiede la piena attuazione dell'accordo sulla libera circolazione; invita le autorità serbe e kosovare a promuovere i contatti interpersonali tra le comunità locali al fine di rafforzare il dialogo, anche a livello non governativo; accoglie con favore, al riguardo, il programma di cooperazione reciproca Peja/Sabac e invita la Commissione a sostenere iniziative analoghe; accoglie con favore lo sviluppo di progetti infrastrutturali che consentano maggiori contatti, come l'autostrada Nis-Merdare-Pristina;

38.  accoglie con favore gli sforzi profusi dal Kosovo per mantenere relazioni di buon vicinato costruttive in tutta la regione e per allinearsi in modo proattivo alla politica estera e di sicurezza comune dell'UE (PESC) e chiede ulteriori progressi in tale settore; ritiene che l'adesione del Kosovo agli organi internazionali conferirebbe diritti e obblighi che implicano l'applicazione di norme e standard internazionali; incoraggia un approccio positivo per quanto riguarda la partecipazione del Kosovo alle organizzazioni internazionali;

39.  sottolinea l'urgente necessità di adottare e attuare misure che garantiscano procedure di privatizzazione trasparenti e competitive e di indagare sulle presunte irregolarità; è preoccupato per il fatto che le rimesse dei migranti rappresentano un motore importante per la domanda interna; esprime preoccupazione per la discriminazione nei confronti delle donne sul mercato del lavoro, specialmente durante il processo di assunzione;

40.  esprime preoccupazione per le pessime procedure di registrazione medica e per la qualità dei medicinali, nonché per la corruzione presente nel settore sanitario in generale; esorta il ministero della Sanità kosovaro ad accelerare le indagini su tali reati e ad affrontare quanto prima i problemi inerenti alla registrazione e alla qualità; chiede una riforma globale del settore sanitario che includa l'attuazione di un'assicurazione sanitaria universale, al fine di garantire l'accesso universale all'assistenza sanitaria; sottolinea la necessità di garantire un adeguato finanziamento del sistema sanitario pubblico;

41.  invita la Commissione a elaborare una strategia regionale volta a contrastare la persistente disoccupazione giovanile e la fuga di cervelli affrontando il divario tra le competenze offerte dal sistema d'istruzione e quelle richieste dal mercato del lavoro, migliorando la qualità dell'insegnamento e garantendo un adeguato finanziamento delle misure attive del mercato del lavoro e dei programmi di formazione professionale, nonché strutture adeguate per l'infanzia e l'istruzione prescolare; deplora la mancanza di progressi nel miglioramento della qualità dell'istruzione; invita gli attori interessati a coinvolgere persone appartenenti a gruppi minoritari nella definizione e attuazione delle misure a favore dell'occupazione;

42.  esorta il Kosovo a sfruttare appieno il potenziale offerto dai programmi dell'UE; accoglie con favore la firma dell'accordo sulla partecipazione del Kosovo ai programmi Erasmus + ed Europa creativa; invita le autorità del Kosovo e la Commissione a sostenere ulteriormente le PMI, al fine di sviluppare un'economia sostenibile nel paese; sostiene la proposta di ridurre le tariffe di roaming nei Balcani occidentali;

43.  richiama l'attenzione sulla pessima qualità dell'aria a Pristina e in altre città fortemente inquinate; chiede sistemi efficaci di monitoraggio della qualità dell'aria e dell'acqua, il miglioramento delle infrastrutture di trattamento delle acque e dati affidabili e disponibili in tempo reale sull'inquinamento; esprime preoccupazione riguardo alla cattiva gestione dei rifiuti, le discariche insostenibili e le diffuse pratiche di abbandono illegale di rifiuti; esorta le autorità del Kosovo ad adottare obiettivi per la raccolta differenziata e il riciclaggio, a migliorare gli impianti locali di raccolta e riciclaggio e a chiedere conto a chi inquina; invita le Nazioni Unite a fornire rapidamente il sostegno necessario alle vittime di intossicazione da piombo in alcuni campi profughi allestiti in Kosovo, anche attraverso il fondo fiduciario preannunciato;

44.  rileva che la maggior parte delle raccomandazioni relative alla politica energetica contenute nella relazione dello scorso anno non è stata attuata; sottolinea la necessità di abbandonare il ricorso alla lignite utilizzata per la produzione non sostenibile di energia ed evidenzia l'urgenza di smantellare la centrale elettrica Kosovo A e di garantire ulteriori capacità di importazione e di produzione sostenibili; rileva i progressi parziali compiuti sul fronte del terzo pacchetto energia e sottolinea la necessità di assicurare l'indipendenza del regolatore dell'energia del Kosovo; invita a potenziare gli sforzi in materia di efficienza e risparmio energetici, in particolare nel settore edilizio; osserva che, sebbene il progetto di legge sull'efficienza energetica sia stato approvato in prima lettura, l'efficienza energetica è ostacolata dalla mancanza di progressi nell'attuazione dell'accordo sull'energia tra Kosovo e Serbia; invita le autorità a istituire il fondo per l'efficienza energetica;

45.  sottolinea che le centrali idroelettriche previste dovrebbero soddisfare le norme ambientali dell'UE; accoglie con favore, a tale proposito, la decisione del ministro dell'Ambiente di valutare e sospendere le autorizzazioni rilasciate per i progetti idroelettrici;

46.  deplora la mancanza di progressi nello sfruttamento del potenziale delle energie rinnovabili; chiede alle autorità di adottare il piano d'azione per la strategia energetica 2017-2026, per raggiungere l'obiettivo obbligatorio del 25 % di fonti energetiche rinnovabili entro il 2020; esorta la Commissione a intensificare l'assistenza a tale riguardo;

47.  esorta le autorità del Kosovo ad adottare politiche credibili e sostenibili in materia di trasporto pubblico e di mobilità per far fronte alle carenze infrastrutturali di lunga data;

48.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna nonché al governo e all'Assemblea del Kosovo.

(1) GU L 146 dell'11.6.2018, pag. 5.


Relazione 2018 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla relazione 2018 della Commissione concernente l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2018/2145(INI))
P8_TA(2018)0480A8-0341/2018

Il Parlamento europeo,

–  vista la decisione del Consiglio europeo del 16 dicembre 2005 di concedere al paese lo status di candidato all'adesione all'Unione europea,

–  visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra,

–  visto l'accordo definitivo sulla composizione delle controversie descritte nelle risoluzioni 817 (1993) e 845 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la risoluzione dell'accordo interinale del 1995 e l'istituzione di un partenariato strategico tra la Grecia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, noto anche come accordo di Prespa, del 17 giugno 2018,

–  visto l'accordo quadro stipulato a Ohrid e firmato a Skopje il 13 agosto 2001 (accordo quadro di Ohrid),

–  viste le priorità di riforma urgenti della Commissione, del giugno 2015, per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia,

–  visti l'accordo politico (il cosiddetto "accordo di Pržino") raggiunto a Skopje il 2 giugno e il 15 luglio 2015 tra i quattro partiti politici principali, e l'accordo quadrilaterale sulla sua attuazione del 20 luglio e del 31 agosto 2016,

–  viste le raccomandazioni del 14 settembre 2017 del gruppo di esperti ad alto livello sulle questioni sistematiche concernenti lo Stato di diritto,

–  visto il processo di Berlino avviato il 28 agosto 2014,

–  viste le relazioni finali dell'OSCE/ODIHR sulle elezioni parlamentari anticipate dell'11 dicembre 2016, alla cui osservazione ha partecipato anche il Parlamento europeo, nonché sulle elezioni municipali del 15 e del 29 ottobre 2017,

–  visti la dichiarazione del vertice UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018 e il relativo programma delle priorità di Sofia,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018 recanti approvazione delle conclusioni sull'allargamento e del processo di stabilizzazione e di associazione adottato dal Consiglio il 26 giugno 2018,

–  vista la decisione adottata dai capi di Stato e di governo in occasione della riunione della NATO dell'11 e del 12 luglio 2018, con la quale il paese è stato invitato ad avviare negoziati di adesione all'alleanza,

–  vista la 14a riunione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'Unione europea, del 13 luglio 2018,

–  vista la comunicazione della Commissione del 6 febbraio 2018, dal titolo "Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali" (COM(2018)0065),

–  vista la comunicazione della Commissione del 17 aprile 2018, dal titolo "Comunicazione 2018 sulla politica di allargamento dell'UE" (COM(2018)0450), corredata del documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "The former Yugoslav Republic of Macedonia 2018 Report" (Relazione 2018 concernente l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia) (SWD(2018)0154), nella quale si raccomanda di avviare negoziati di adesione alla luce dei progressi compiuti e in considerazione dell'impegno sostenuto a favore delle riforme,

–  visti il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione del programma di riforme economiche dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (SWD(2018)0134) e le conclusioni comuni del dialogo economico e finanziario tra l'UE, i Balcani occidentali e la Turchia, del 25 maggio 2018,

–  viste le raccomandazioni adottate in occasione della 14a riunione della commissione parlamentare mista (CPM) UE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tenutasi a Strasburgo il 7 e l'8 febbraio 2018,

–  visto il processo di "dialogo Jean Monnet" con la dirigenza parlamentare e i partiti politici dell'Assemblea (Sobranie) avviato a Ohrid il 17 e il 18 maggio 2018,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul paese,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0341/2018),

A.  considerando che, mediante l'attuazione di riforme democratiche solide e inclusive e il miglioramento attivo delle relazioni di vicinato, il nuovo governo sta dimostrando un impegno costante a favore del futuro europeo ed euro-atlantico del paese; che gli sforzi in materia di riforme dovrebbero essere affiancati da un sostegno continuo dell'UE all'attuazione delle priorità di riforma urgenti e dall'ottenimento di risultati misurabili; che le prospettive di adesione all'Unione europea costituiscono un notevole incentivo alle riforme nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in particolare per quanto riguarda lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura e la lotta alla corruzione; che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è considerata il paese candidato che ha conseguito i maggiori progressi nell'allineamento della legislazione con l'acquis dell'Unione;

B.  considerando che l'accordo di Prespa del 17 giugno 2018 sulla composizione delle controversie e l'istituzione di un partenariato strategico tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Grecia rappresenta un segnale positivo quanto mai necessario di stabilità e riconciliazione per l'intera regione dei Balcani occidentali, migliora lo spirito di relazioni di buon vicinato e di cooperazione regionale e apre la strada all'integrazione europea del paese;

C.  considerando che sono state concordate 11 misure di rafforzamento della fiducia tra la Grecia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, principalmente negli ambiti degli affari politici e dell'UE, dell'istruzione e della cultura, del commercio e della cooperazione economica, della connettività, della giustizia e degli affari interni e della cooperazione sanitaria; che le misure di rafforzamento della fiducia hanno già prodotto risultati tangibili;

D.  considerando che i partiti politici e le istituzioni statali hanno tutti il dovere di contribuire a un clima politico più inclusivo e aperto che consenta di compiere ulteriori progressi nel processo di adesione all'UE;

E.  considerando che il paese deve rafforzare ulteriormente, tra le altre cose, la capacità legislativa e di controllo parlamentare, il potere giudiziario, il rispetto dello Stato di diritto, la libertà dei media e la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione; che occorrono sforzi sostenuti in materia di riforme nei settori dell'amministrazione pubblica, dell'economia e dell'occupazione, e che è altresì necessaria una revisione globale dell'attuazione dell'accordo quadro di Ohrid;

F.  considerando che l'adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia alla NATO contribuirà alla pace e alla stabilità dell'intera regione;

G.  considerando che il 28 giugno 2018 il Consiglio europeo ha approvato le conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2018, definendo il percorso da seguire per avviare i negoziati di adesione a giugno 2019;

H.  considerando che il 18 luglio 2018 la Commissione ha siglato un accordo sullo status con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia che consente alle squadre dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) di svolgere operazioni congiunte con il paese e sul suo territorio a fini di gestione della migrazione e delle frontiere, e che tale accordo costituisce un elemento centrale della strategia della Commissione per i Balcani occidentali;

I.  considerando che l'inquinamento atmosferico rappresenta un serio problema nelle città dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e che, secondo un recente studio condotto dall'Istituto meteorologico finlandese e dall'Istituto per la salute pubblica dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Skopje e Tetovo presentano la più alta concentrazione di particolato nell'aria (PM2,5) tra tutte le città europee;

J.  considerando che la regione dei Balcani riveste un'importanza strategica;

K.  considerando che ogni paese candidato è giudicato individualmente in base ai propri meriti e che sono la velocità e la qualità delle riforme a determinare il calendario per l'adesione e l'andamento dei negoziati;

L.  considerando che, a seguito di un procedimento giudiziario approfondito e trasparente, la magistratura dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha dichiarato Nikola Gruevski colpevole di abuso di potere, condannandolo a due anni di detenzione; che diversi tribunali hanno confermato tale sentenza e che la decisione è entrata in vigore una volta espediti tutti i mezzi di ricorso; che Nikola Gruevski è stato ulteriormente imputato in quattro procedimenti penali in corso ed è coinvolto in altre cinque indagini penali;

Riforme generali e relazioni di buon vicinato

1.  plaude al forte impegno politico del governo di attuare appieno l'accordo di Pržino e le priorità di riforma urgenti, che si traduce in maggiori sforzi a favore delle riforme inerenti all'UE, sulla base della cooperazione interpartitica e interetnica e di consultazioni con la società civile, e sottolinea l'importanza di portare avanti tali sforzi per il futuro europeo del paese; incoraggia il nuovo governo a mantenere lo slancio positivo, a provvedere al compimento di progressi e ad accelerare e attuare pienamente le riforme inerenti all'UE in maniera trasparente ed inclusiva; invita a sostenere l'adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia alle organizzazioni euro-atlantiche al fine di rafforzare la sicurezza nella regione;

2.  elogia vivamente la diplomazia positiva e gli sforzi attivi in materia di rafforzamento della fiducia che hanno portato al compromesso, alla risoluzione di questioni bilaterali rimaste in sospeso nonché alla promozione di relazioni di buon vicinato; sottolinea che le questioni bilaterali non dovrebbero ostacolare il processo di adesione; accoglie con grande soddisfazione l'entrata in vigore del trattato di amicizia con la Bulgaria il 14 febbraio 2018, che dovrebbe garantire relazioni di buon vicinato durature e concilianti tra i due paesi;

3.  accoglie con favore l'accordo di Prespa del 17 giugno 2018 tra la Grecia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e loda entrambe le parti per i loro significativi sforzi volti a raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente alla questione della denominazione; si compiace della ratifica dell'accordo da parte del parlamento dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia il 20 giugno e il 5 luglio 2018; ritiene che sia nell'interesse dei cittadini del paese che tutti gli attori politici e la società civile agiscano in maniera costruttiva e si assumano le proprie responsabilità storiche; esorta le parti a dare priorità agli interessi del loro paese anziché agli interessi politici dei partiti, a informare debitamente i rispettivi cittadini circa il contenuto dell'accordo e ciò che questo comporta, nonché a ultimare diligentemente tutte le procedure interne per la ratifica e l'attuazione di questo accordo di strategica importanza, ponendo fine a un limbo geopolitico che si protrae da tempo e definendo un buon esempio per la pace e la stabilità nella regione; sottolinea l'importanza del referendum del 30 settembre 2018 riguardante l'integrazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell'UE e nella NATO;

4.  prende atto del risultato del referendum del 30 settembre 2018; pone in evidenza la necessità di sostenere ulteriormente il futuro euro-atlantico del paese e di attuare l'accordo di Prespa del 17 giugno 2018; incoraggia il governo di Skopje ad adottare tutte le misure possibili e necessarie al fine di rispettare quanto previsto dall'accordo di Prespa, che apre la via ai negoziati di adesione all'UE e alla NATO;

5.  accoglie con favore la votazione tenutasi il 19 ottobre 2018 in seno alla Sobranie per dare avvio al processo di modifica costituzionale volto ad attuare le disposizioni contenute nell'accordo di Prespa; invita tutti i partiti politici a continuare a collaborare in uno spirito di responsabilità condivisa nella prossima fase del processo di modifica; ribadisce il suo pieno sostegno al futuro europeo ed euro-atlantico del paese ed esorta il governo e il parlamento a continuare a lavorare alle riforme che apriranno la strada all'adesione all'UE; incoraggia il procuratore speciale e i tribunali a condurre le loro indagini indipendenti su tutti i casi pendenti concernenti atti illeciti di natura politica e penale e ad assicurare i responsabili alla giustizia;

6.  si compiace degli sforzi democratici profusi dal paese per stimolare la cooperazione bilaterale e regionale con l'Albania e instaurare nuove relazioni di qualità nei settori del commercio, dell'applicazione della legge, della lotta contro le frodi e della prevenzione del terrorismo;

7.  rammenta che il paese ha già conseguito un livello avanzato di allineamento con l'acquis; si rammarica tuttavia che una parte di tale legislazione non sia stata ancora attuata; prende atto dei progressi compiuti in termini di allineamento con le dichiarazioni dell'UE e le decisioni del Consiglio in materia di politica estera e di sicurezza comune e sottolinea l'importanza di conseguire progressivamente il pieno allineamento, che rappresenta una condizione essenziale per il futuro euro-atlantico del paese;

8.  riconosce i progressi compiuti nel settore pubblico con l'adozione della strategia di riforma della pubblica amministrazione e del programma di riforma della gestione finanziaria; invita il governo a garantire la piena attuazione di tali riforme; incoraggia il paese a rafforzare ulteriormente la professionalità, migliorando la trasparenza e l'equa rappresentanza e garantendo il pieno rispetto del principio del merito per quanto riguarda l'assunzione a posizioni di servizio pubblico;

9.  condanna con la massima fermezza l'attacco del 27 aprile 2017 ai danni del parlamento nazionale, che costituisce un attacco alla democrazia e durante il quale diversi deputati e giornalisti sono rimasti gravemente feriti, e chiede che gli ideatori e gli esecutori dell'attacco siano assicurati alla giustizia; si compiace delle indagini e delle azioni giudiziarie in corso in merito al caso; sottolinea che la determinazione delle responsabilità per tali atti di violenza dovrebbe continuare a essere condotta in conformità della legge e in maniera trasparente, indipendente e proporzionata; condanna inoltre qualsiasi forma di ostruzione e di abuso delle procedure del parlamento o dei poteri presidenziali che violi la Costituzione;

10.  approva pienamente la raccomandazione della Commissione e la risultante decisione del Consiglio di fissare a giugno 2019 la data per l'avvio dei negoziati di adesione in riconoscimento degli incoraggianti sforzi compiuti sul versante delle riforme; ritiene che un rapido avvio del processo di analisi e dei negoziati di adesione consentirà di mantenere e intensificare lo slancio di riforma; è dell'opinione che l'avvio dei negoziati fornirebbe ulteriori incentivi a favore della democratizzazione e rafforzerebbe il controllo e la rendicontabilità;

11.  si compiace che l'11 luglio 2018 la NATO abbia formalmente invitato il paese a intraprendere negoziati di adesione per accedere all'organizzazione;

12.  ritiene che l'adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia alla NATO potrebbe contribuire al conseguimento di una maggiore sicurezza e stabilità politica nell'Europa sudorientale; invita tutti gli Stati membri dell'UE che sono anche membri della NATO a sostenere attivamente l'adesione del paese a tale organizzazione;

13.  accoglie con favore l'imminente passaggio del paese alla seconda fase dell'accordo di stabilizzazione e associazione e della sua inclusione nell'iniziativa adriatico-ionica, e invita il Consiglio a includere il paese nella strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica;

Democratizzazione

14.  plaude alle azioni iniziali intraprese per ristabilire un sistema di pesi e contrappesi e rafforzare l'inclusione mediante misure volte a migliorare l'ambiente in cui operano le istituzioni di vigilanza indipendenti, i media e le organizzazioni della società civile; si compiace del dialogo costruttivo tra il governo e le organizzazioni della società civile e del ruolo che queste ultime hanno svolto nel garantire un miglior sistema di pesi e contrappesi; sottolinea che i fondamentali cambiamenti in atto dovrebbero essere realizzati in un clima politico inclusivo e aperto;

15.  si congratula per gli sforzi profusi dal governo al fine di prevenire eventuali involuzioni ed eliminare i restanti elementi di presa in ostaggio dello Stato, ed esorta a intensificare tali sforzi; ricorda che il paese era tra i capifila nel processo di adesione degli anni Duemila;

16.  si compiace delle migliorie apportate alla legislazione in materia elettorale, ma sottolinea la necessità di procedere tempestivamente a una revisione del codice elettorale applicando compiutamente le restanti raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR, della Commissione di Venezia e del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) concernenti il finanziamento delle campagne elettorali e i partiti politici; evidenzia che sono necessari ulteriori sforzi per prevenire qualsiasi forma di intimidazione dei votanti e per condurre indagini al riguardo; esorta i partiti politici a democratizzare i loro processi decisionali interni;

17.  esorta le autorità a ultimare il censimento interrotto, che fornirebbe statistiche accurate sui dati riguardanti la popolazione, così da fungere da base per i programmi di sviluppo del governo e per un'adeguata pianificazione del bilancio, oltre che per l'organizzazione delle elezioni e per il calcolo dei risultati elettorali;

18.  accoglie con favore la ripresa delle riunioni della CPM UE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia e incoraggia a continuare a lavorare in maniera costruttiva in tale quadro interparlamentare;

19.  plaude all'avvio del processo di dialogo Jean Monnet a Ohrid il 17 e il 18 maggio 2018 e alla conseguente adozione del codice deontologico con il sostegno unanime di tutti i partiti; incoraggia il gruppo di lavoro sulle riforme e il funzionamento della Sobranie a rivedere il regolamento di quest'ultima e a presentare proposte di modifica e un calendario per l'adozione nei settori prioritari indicati nelle conclusioni formulate a Ohrid; esorta tutte le parti interessate che partecipano al processo politico a continuare a rafforzare la cultura del compromesso e del dialogo politico costruttivo, segnatamente tra i deputati, e ad astenersi dal creare impedimenti che ostacolerebbero il corretto funzionamento del parlamento;

20.  raccomanda che il parlamento nazionale si avvalga appieno dei propri poteri legislativi e di controllo, limitando nel contempo in modo rigoroso il ricorso a procedure d'urgenza che compromettono il controllo parlamentare e pubblico; chiede che sia sviluppata una casistica credibile in merito alla vigilanza dei servizi di intelligence e al monitoraggio dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel paese;

21.  si compiace delle importanti misure adottate dal governo per ripristinare gradualmente una cultura del compromesso, rivolgendosi a tutte le parti interessate, comprese le forze di opposizione, al fine di rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e il genuino desiderio di riforma in modo inclusivo e trasparente;

22.  chiede che abbia effettivamente inizio l'attuazione della strategia di riforma della pubblica amministrazione e che siano istituite chiare norme in materia di responsabilità; sottolinea l'importanza di assunzioni basate sul merito e di concorsi aperti per tutte le procedure di assunzione, e chiede che siano ampliate le capacità di gestione delle risorse umane; chiede misure rafforzate per accrescere le competenze settoriali e di pianificazione finanziaria in tutta la pubblica amministrazione;

23.  si compiace del rafforzamento dei processi di decentramento da parte del governo con l'adozione del piano d'azione per il decentramento e lo sviluppo 2018-2020 quale importante passo per far fronte alla penuria di risorse e servizi nei comuni;

24.  plaude agli sforzi in atto volti a promuovere la buona governance, l'assunzione di responsabilità e un contesto mediatico aperto, ad accrescere la trasparenza e a migliorare l'accesso alle informazioni pubbliche, anche mediante la pubblicazione delle spese sostenute dalle istituzioni statali; chiede ulteriori misure per garantire ai cittadini il diritto di accesso alle informazioni pubbliche; chiede sforzi sostenuti finalizzati a rendere il processo decisionale più inclusivo e a migliorare il coordinamento interistituzionale;

25.  sollecita maggiori progressi nella digitalizzazione delle informazioni pubbliche al fine di renderle più accessibili e incoraggia le autorità a trovare soluzioni digitali innovative per migliorare ulteriormente la trasparenza e la facilità di accesso alle informazioni pubbliche e ridurre la relativa burocrazia;

Stato di diritto

26.  ricorda che il corretto funzionamento del sistema giudiziario e misure efficaci di lotta alla corruzione sono di importanza fondamentale nel processo di adesione all'UE;

27.  accoglie positivamente la strategia di riforma giudiziaria volta a ripristinare l'indipendenza, la responsabilità e la professionalità della magistratura e a porre fine alle ingerenze politiche e alla giustizia selettiva, e invita il governo del paese e le altre parti interessate a profondere maggiori sforzi al fine di attuare correttamente la strategia di riforma giudiziaria mediante la creazione di solidi meccanismi di monitoraggio e valutazione; sottolinea la necessità di ultimare l'allineamento legislativo conformemente alle raccomandazioni della Commissione di Venezia; chiede che le misure previste nella strategia di riforma giudiziaria siano continuamente adottate e attuate; evidenzia che sono necessari ulteriori sforzi per tutelare la magistratura da ingerenze politiche;

28.  si compiace che nel gennaio 2018 sia stato istituito il Consiglio sull'etica giudiziaria e che l'Accademia dei magistrati e dei procuratori abbia organizzato corsi di formazione sul comportamento etico destinati ai magistrati con l'obiettivo di prevenire i conflitti di interessi e definire misure anticorruzione;

29.  continua a esprimere preoccupazione per il grado di diffusione della corruzione e si compiace dei primi risultati raggiunti nel prevenire e perseguire tale fenomeno; manifesta preoccupazione per il numero limitato di sentenze definitive emesse nei casi di corruzione più prominenti, ma prende atto delle prime sentenze pronunciate su casi di corruzione e abuso di potere e sugli eventi del 27 aprile 2017; chiede sforzi sostenuti al fine di stabilire una casistica di indagini, azioni penali e condanne definitive nei procedimenti relativi alla corruzione ad alto livello e alla criminalità organizzata; plaude al lavoro svolto dalla Procura speciale in circostanze difficili e continua a esprimere preoccupazione per gli attacchi e gli ostacoli al suo lavoro e per la mancanza di cooperazione da parte delle altre istituzioni;

30.  invita le autorità a intensificare la lotta al riciclaggio di denaro e ai conflitti di interessi istituendo unità anticorruzione, di lotta alla criminalità e di indagine finanziaria, rafforzandone le capacità, nonché mediante il congelamento, la confisca, il recupero e la gestione di beni; esorta le autorità a stabilire una casistica di indagini e azioni penali e ad accrescere il numero di condanne nei procedimenti relativi al riciclaggio di denaro e ai reati finanziari ad alto livello; accoglie con favore l'adozione della legge sulla protezione degli informatori, che garantisce a questi ultimi una migliore protezione e rafforza le politiche del governo contro la corruzione; chiede che la normativa in materia di lotta alla corruzione, controllo finanziario e appalti pubblici sia rivista con urgenza; sollecita una riforma del quadro giuridico generale, in modo che la Commissione di Stato per la prevenzione della corruzione disponga di chiari poteri e possa lavorare in maniera totalmente indipendente e che l'ufficio del pubblico ministero preposto alla lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione possa svolgere indagini periodiche;

31.  segnala che la corruzione e la criminalità organizzata sono dilaganti nella regione e rappresentano altresì un ostacolo allo sviluppo democratico, sociale ed economico del paese; ritiene che una strategia regionale e una cooperazione rafforzata tra tutti i paesi della regione siano fondamentali per affrontare tali questioni in modo più efficace;

32.  chiede che sia rigorosamente garantita l'assunzione di responsabilità politica e giuridica per i reati commessi, inclusi quelli connessi allo scandalo intercettazioni; esorta il parlamento a completare la riforma dei servizi di intelligence, assicurando un adeguato controllo esterno delle agenzie di sicurezza e di intelligence;

33.  esorta le autorità a intraprendere azioni risolute per smantellare le reti criminali dedite alla tratta di esseri umani e al traffico di armi e stupefacenti, ad accrescere la capacità istituzionale delle agenzie di contrasto e la cooperazione interistituzionale tra queste ultime e a migliorare la casistica di indagini, azioni penali e condanne definitive;

34.  riconosce gli sforzi compiuti e il ruolo costruttivo svolto dal paese nel far fronte alle sfide della crisi europea dei migranti e dei rifugiati; prende atto dei continui sforzi profusi e invita a migliorare ulteriormente il sistema di asilo e la gestione della migrazione; incoraggia il paese a rafforzare e a intensificare ulteriormente la cooperazione regionale reciprocamente vantaggiosa e il partenariato con Frontex nell'ambito di un nuovo accordo sullo status al fine di smantellare le reti di trafficanti di esseri umani;

35.  mette in risalto la necessità di garantire che i migranti e i rifugiati, in particolare le donne e i bambini, che chiedono asilo nel paese o ne attraversano il territorio siano trattati nel rispetto del diritto internazionale e dell'UE;

36.  reputa necessario che le autorità portino avanti e intensifichino gli sforzi volti a contrastare la radicalizzazione islamica e i combattenti terroristi stranieri; chiede che ciò sia attuato attraverso una maggiore cooperazione tra le agenzie di sicurezza e le organizzazioni della società civile, i leader religiosi, le comunità locali e altre istituzioni statali nei settori dell'istruzione, della salute e dei servizi sociali; chiede il monitoraggio continuo, da parte dei servizi di sicurezza, dei combattenti stranieri che ritornano nel paese, il loro effettivo reinserimento nella società e un costante scambio di informazioni con le autorità dell'UE e dei paesi vicini;

37.  chiede un ulteriore miglioramento del sistema della giustizia minorile; invita le autorità competenti ad assegnare sufficienti risorse di bilancio all'attuazione della legge sulla giustizia minorile e a migliorare i servizi di sostegno destinati a ragazzi e ragazze vittime di violenza e abusi e ai minori in conflitto con la legge;

38.  invita le autorità ungheresi a fornire tutte le pertinenti informazioni e le necessarie spiegazioni in merito al caso dell'ex primo ministro macedone Nikola Gruevski, che è fuggito dal suo paese con l'assistenza diplomatica segreta dell'Ungheria per evitare una pena detentiva; ritiene che ciò rappresenti un'interferenza negli affari interni dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e, soprattutto, un oltraggio nei confronti della magistratura e dello Stato di diritto nel paese; prende atto della domanda di estradizione presentata dalle autorità di Skopje e si attende che l'Ungheria agisca nel rigoroso rispetto del pertinente diritto nazionale e internazionale rispondendo positivamente a tale domanda;

Diritti fondamentali e società civile

39.  accoglie favorevolmente le misure volte a migliorare la fiducia interetnica e chiede una revisione inclusiva e trasparente degli aspetti in sospeso dell'attuazione dell'accordo quadro di Ohrid; reputa essenziale garantire la piena affermazione delle minoranze etniche nella vita pubblica; chiede che siano intraprese ulteriori iniziative per promuovere l'inclusione delle minoranze nel settore dell'istruzione al fine di rinvigorire la coesione sociale e l'integrazione delle comunità;

40.  ritiene che i procedimenti giudiziari nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia debbano proseguire conformemente alle procedure previste dal paese e che Nikola Gruevski debba essere chiamato a rendere conto nel quadro del sistema giudiziario dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; invita l'Ungheria a rispettare l'indipendenza del sistema giudiziario dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e lo Stato di diritto nel paese, a riesaminare l'asilo politico concesso a Nikola Gruevski e a procedere con l'estradizione di quest'ultimo a Skopje; si attende che tutte le parti interessate agiscano nel rigoroso rispetto delle pertinenti normative nazionali e internazionali; sottolinea che tali procedimenti giudiziari non dovrebbero essere strumentalizzati a fini politici;

41.  si compiace delle riforme e degli sforzi compiuti per allineare gradualmente il quadro giuridico con le norme dell'UE, della decisione del paese di divenire un osservatore in seno all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nonché della ratifica della maggior parte degli strumenti internazionali in materia di diritti umani; sollecita una piena attuazione delle norme e dei documenti strategici in materia di diritti umani, quali la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), prestando particolare attenzione al diritto a un processo equo, alla libertà di riunione e associazione, al diritto alla vita, alla libertà di espressione e al rispetto della vita privata e familiare;

42.  osserva che l'adozione della normativa sull'uso delle lingue costituisce un importante risultato e deplora le tattiche destabilizzanti intese a compromettere la sua adozione in piena conformità delle procedure standard;

43.  si compiace della ratifica, il 23 marzo 2018, della convenzione di Istanbul da parte del paese ed esorta quest'ultimo a ultimare le riforme giuridiche per combattere la discriminazione e la violenza nei confronti di donne, ragazze e di tutti i minori e a continuare a eliminare la violenza domestica e di genere, ancora diffuse;

44.  evidenzia la necessità di garantire autonomia nonché adeguate risorse umane e finanziarie agli organi di controllo indipendenti; plaude al ruolo svolto dall'ufficio del difensore civico nel fare rispettare i diritti umani e sottolinea che occorre assicurare un seguito sistematico delle decisioni del difensore civico;

45.  continua a esprime preoccupazione per la pessima situazione delle persone con disabilità e per la persistente discriminazione nei loro confronti; chiede che gli strumenti e le strategie esistenti siano attuati in maniera efficace;

46.  accoglie con favore i primi passi compiuti nel rafforzare la prevenzione della discriminazione ed esorta le autorità a includere l'orientamento sessuale e l'identità di genere quali motivi di discriminazione nella legge sulla prevenzione della discriminazione e la protezione dalla stessa; invita le autorità ad assegnare opportune risorse di bilancio all'attuazione della strategia nazionale per l'uguaglianza e la non discriminazione 2016-2020; esorta le autorità a contrastare efficacemente i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio nei confronti delle minoranze, in particolare dei gruppi vulnerabili quali i rom e la comunità LGBTI, e a punire la violenza di matrice omofobica e transfobica e l'incitamento alla stessa; resta preoccupato dal persistere dei pregiudizi sociali e dalla diffusione di discorsi di incitamento all'odio contro le persone LGBTI nei mezzi di comunicazione, su Internet e sui media sociali; invita le autorità a garantire una protezione efficace e a prevedere sanzioni dissuasive e proporzionate per i discorsi di incitamento all'odio e per gli atti e la violenza di matrice omofobica/transfobica; mette in risalto la necessità di garantire alle persone transgender l'accesso all'assistenza sanitaria; deplora le persistenti lacune nel lavoro della commissione per la protezione dalle discriminazioni; accoglie con favore l'istituzione del gruppo parlamentare interpartitico per i diritti della comunità LGBTI nonché del gruppo parlamentare interpartitico per i diritti dei rom;

47.  chiede che siano elaborate strategie e normative sui diritti delle persone che appartengono a gruppi minoritari e che la loro protezione sia pienamente attuata e sostenuta da fondi pubblici; insiste affinché siano adottate misure per migliorare ulteriormente l'istruzione, i tassi di occupazione, la salute, gli alloggi, l'accesso a beni e servizi e le condizioni di vita dei rom, condannando la segregazione nelle scuole e le altre forme di discriminazione;

48.  si compiace del netto miglioramento dell'ambiente operativo delle organizzazioni della società civile e delle consultazioni con queste ultime, compresa l'istituzione del Consiglio di cooperazione con la società civile; pone in evidenza la necessità di rafforzare il quadro giuridico, finanziario, amministrativo e politico, in particolare mediante atti legislativi sulle fondazioni e le donazioni; sottolinea l'importanza di una partecipazione strutturata delle organizzazioni della società civile mediante un processo consultivo più regolare, globale, non discriminatorio e prevedibile;

49.  ribadisce il suo sostegno all'iniziativa volta a istituire la commissione regionale per l'accertamento dei fatti relativi a tutte le vittime di crimini di guerra e altre gravi violazioni dei diritti umani commessi sul territorio dell'ex Iugoslavia (RECOM); esorta il governo ad assumere un ruolo guida nella sua istituzione; sottolinea l'importanza di tale processo e dell'impegno attivo di tutti i leader politici regionali affinché la RECOM entri in attività senza ulteriori indugi; richiama l'attenzione sulla proposta di piano d'azione per la RECOM presentata dalla coalizione RECOM, che presenta termini e parametri ben definiti;

50.  si compiace dei maggiori sforzi compiuti dal governo per intensificare il processo di deistituzionalizzazione e riforma del settore sociale; plaude all'impegno profuso per mettere fine al collocamento dei minori in grandi istituti pubblici e per creare invece servizi di assistenza basati sulla famiglia e la comunità; invita le autorità ad adottare misure urgenti per invertire il crescente tasso di mortalità perinatale e istituire un sistema di analisi delle cause di tale tendenza allarmante;

51.  plaude al partenariato concluso tra il governo e il Consiglio nazionale della gioventù ai fini dell'attuazione del sistema di garanzia per i giovani, che costituisce un buon meccanismo di cooperazione tra i giovani e i responsabili delle decisioni nella formulazione e nell'attuazione delle politiche per la gioventù; invita il governo a intensificare il sostegno finanziario destinato alle organizzazioni della gioventù e ai giovani al fine di affrontare la questione della "fuga di cervelli";

Media

52.  sottolinea il ruolo cruciale dei media indipendenti ai fini di un contesto democratico e favorevole; prende atto dei modesti miglioramenti dell'ambiente mediatico e delle condizioni per un'informazione indipendente; chiede iniziative volte a creare un clima favorevole alla condotta professionale di tutte le parti interessate nel settore dei media, al riparo da influenze interne ed esterne, e al giornalismo d'inchiesta; si compiace che sia stata posta fine alla pubblicità finanziata dallo Stato nei media sulla base di favoritismi politici, in quanto ciò costituisce un'importante misura per promuovere condizioni di parità nel settore, e chiede ulteriori garanzie contro la politicizzazione dei media; evidenzia la necessità di rafforzare l'indipendenza e la capacità dell'autorità di regolamentazione dei media e del servizio radiotelevisivo pubblico; chiede misure volte a migliorare la protezione dei diritti sociali e del lavoro dei giornalisti e a garantire che non vi sia impunità nei casi di violenza, abusi o minacce nei confronti dei giornalisti, il che contribuirebbe altresì a ridurre al minimo l'autocensura che prevale nei media;

53.  accoglie con favore i progressi compiuti nel garantire accesso all'informazione; evidenzia che occorre aggiornare la regolamentazione sui servizi dei media e sull'accesso alle informazioni pubbliche; sottolinea la necessità di dimostrare tolleranza zero per quanto riguarda le minacce, le intimidazioni e gli attacchi nei confronti dei giornalisti e di garantire un seguito efficace attraverso un'opportuna registrazione di tali casi e indagini approfondite in merito; condanna qualsiasi forma di incitamento all'odio e linguaggio provocatorio; chiede misure efficaci per contrastare tale fenomeno e le violazioni del codice deontologico dei giornalisti che si verificano online; sottolinea altresì la necessità di una riforma urgente dei media in modo da potenziare l'Agenzia per i servizi di media audiovisivi e garantire un'autorità di regolamentazione indipendente e comunicazioni obiettive e professionali;

Economia

54.  sottolinea che occorre migliorare il contesto imprenditoriale mediante il consolidamento fiscale nonché la trasparenza e l'affidabilità della regolamentazione, affrontando nel contempo le restanti lacune inerenti allo Stato di diritto, le onerose procedure normative e le ispezioni arbitrarie;

55.  esorta le autorità a contrastare la vasta economia sommersa e i problemi persistenti dell'evasione fiscale e della scarsa esecuzione dei contratti, che continuano a scoraggiare gli investimenti diretti esteri; evidenzia la necessità di attuare misure in materia di appalti pubblici e controllo finanziario interno; osserva che occorre migliorare la trasparenza dei dati relativi alla spesa pubblica, agli appalti, agli aiuti di Stato e all'uso dei fondi UE; chiede misure volte a migliorare le capacità di pianificazione, programmazione e gestione nelle strutture nazionali responsabili dello strumento di assistenza preadesione;

56.  invita il governo a rendere la digitalizzazione una delle sue priorità trasversali fondamentali; esorta a sviluppare senza ulteriori indugi un'agenda digitale a lungo termine, che comprenda tra l'altro una strategia per l'e-governance, una strategia per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e una strategia nazionale per la sicurezza informatica; sottolinea che un'agenda digitale globale migliorerà il contesto e le prestazioni di natura economica e accrescerà la trasparenza e l'efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi;

57.  si compiace degli sforzi compiuti dal governo per migliorare la condizione dei giovani e rafforzare la loro partecipazione alla politica, ad esempio attraverso la strategia nazionale per la gioventù (2016-2025); incoraggia il governo a far fronte all'elevato tasso di disoccupazione giovanile ovviando al disallineamento tra le competenze dei giovani laureati e le esigenze delle imprese private;

58.  esorta il governo a far fronte alla disoccupazione di lunga durata, alla disoccupazione giovanile e al basso tasso di partecipazione delle donne al mercato del lavoro in maniera globale e innovativa; chiede urgenti riforme nel settore dell'istruzione per garantire che le competenze acquisite siano in linea con le esigenze del mercato del lavoro, prevenendo in tal modo la "fuga di cervelli"; incoraggia il governo a elaborare una strategia per le competenze digitali e ad accrescere il tasso di alfabetizzazione digitale tra la popolazione;

59.  ricorda che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha effettuato il suo ultimo censimento della popolazione nel 2002; sottolinea l'importanza di procedere a un nuovo censimento della popolazione, atteso da molto tempo, al fine di ottenere statistiche demografiche aggiornate e realistiche in linea con le norme dell'UE;

60.  accoglie con favore l'adozione della nuova legge sull'energia da parte del parlamento dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che recepisce il terzo pacchetto dell'UE sull'energia ed è pienamente compatibile con il trattato della Comunità dell'energia; invita le autorità a concentrarsi sulle riforme del mercato dell'energia, garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento e la diversificazione delle fonti di energia, in particolare attraverso fonti di energia rinnovabile;

61.  prende atto di una serie di progetti infrastrutturali in programma all'interno di aree protette, che potrebbero verosimilmente avere conseguenze rilevanti sui futuri siti Natura 2000; invita, a tale proposito, a rispettare la raccomandazione del comitato permanente della Convenzione di Berna (n. 184(2015)) sospendendo l'attuazione dei progetti sul territorio del parco nazionale di Mavrovo fino a quando non sarà completata la valutazione ambientale strategica in piena conformità della legislazione dell'UE in materia di ambiente; chiede inoltre che sia rispettata la decisione del Comitato del patrimonio mondiale dell'UNESCO (40 COM 7B.68) concernente il patrimonio naturale e culturale della regione di Ohrid e invita a condurre una valutazione ambientale strategica completa e una valutazione dell'impatto sul patrimonio prima che sia realizzato qualsiasi altro lavoro; sollecita l'elaborazione di una strategia nazionale per l'energia idroelettrica, in linea con la legislazione dell'UE in materia di ambiente;

62.  esorta il paese ad accrescere la concorrenza nel mercato del gas e dell'energia al fine di disaggregare completamente i servizi di erogazione, in linea con il terzo pacchetto sull'energia; chiede un miglioramento sostanziale nel campo dell'efficienza energetica, della produzione di energia da fonti rinnovabili e della lotta ai cambiamenti climatici;

63.  si congratula con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per aver ratificato l'accordo di Parigi il 9 gennaio 2018, dal momento che la lotta ai cambiamenti climatici potrà avere successo solo mediante sforzi comuni;

64.  si compiace dell'approccio positivo del governo alla cooperazione regionale e alle relazioni di buon vicinato nonché della sua partecipazione attiva a iniziative regionali come il processo di cooperazione nell'Europa sudorientale, il Consiglio di cooperazione regionale, l'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA), il gruppo dei "sei paesi dei Balcani occidentali", il trattato della Comunità dell'energia, l'accordo sullo Spazio aereo comune europeo, l'iniziativa centroeuropea, l'iniziativa regionale per la migrazione, l'asilo e i rifugiati (MARRI) e il processo di Brdo-Brijuni;

65.  plaude all'impegno del paese a favore dei progetti in materia di connettività realizzati nel quadro del processo di Berlino; segnala la necessità di diversificazione rispetto al trasporto su strada mediante l'attuazione di misure di riforma della rete ferroviaria, anche attraverso l'ammodernamento o la costruzione di collegamenti ferroviari tra Skopje e le capitali dei paesi vicini; chiede maggiori progressi nel completamento dei collegamenti ferroviari e stradali nel quadro del corridoio VIII e del corridoio X;

66.  chiede ulteriori agevolazioni commerciali e doganali e la diversificazione delle esportazioni, anche avvalendosi del potenziale commerciale intraregionale; invita la Commissione a esentare il paese dalle misure di salvaguardia dell'acciaio e dell'alluminio;

67.  esprime preoccupazione per gli allarmanti livelli di inquinamento atmosferico a Skopje e in altre città fortemente inquinate e invita le autorità statali e locali ad adottare urgentemente misure adeguate per fronteggiare tale situazione di emergenza, in particolare attraverso azioni efficaci volte a controllare e migliorare la qualità dell'aria, ad esempio mediante un rafforzamento dei trasporti pubblici e piani di mobilità efficienti; esorta il paese ad armonizzare quanto prima la sua legislazione con l'acquis in materia di tutela dell'ambiente, della natura e del clima; invita a sviluppare sistemi di gestione dei rifiuti;

o
o   o

68.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al governo e al parlamento dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


Relazione 2018 sull'Albania
PDF 140kWORD 58k
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla relazione 2018 della Commissione sull'Albania (2018/2147(INI))
P8_TA(2018)0481A8-0334/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Albania,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2003 e l'agenda di Salonicco per i Balcani occidentali,

–  vista la decisione del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014 di concedere all'Albania lo status di paese candidato all'adesione all'Unione europea,

–  vista la decisione del Consiglio Affari generali del 26 giugno 2018,

–  vista la decisione del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018,

–  viste le raccomandazioni dell'Alto commissario per le minoranze nazionali dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sul progetto di diritto derivato per la tutela delle minoranze nazionali in Albania,

–  visti la dichiarazione del vertice UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018 e il relativo "programma delle priorità di Sofia",

–  vista la 9ª riunione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione tra l'Albania e l'Unione europea del 15 novembre 2017,

–  vista la comunicazione della Commissione del 6 febbraio 2018 dal titolo "Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali" (COM(2018)0065),

–  vista la comunicazione della Commissione del 17 aprile 2018 dal titolo "Comunicazione 2018 sulla politica di allargamento dell'UE" (COM(2018)0450), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Albania 2018 Report" (SWD(2018)0151),

–  viste le raccomandazioni adottate in occasione della 12ª riunione del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Albania, tenutasi a Tirana il 12 e 13 febbraio 2018,

–  visto l'esito dell'indagine del 2017 sui Rom emarginati nei Balcani occidentali, sostenuta dalla Commissione e condotta dalla Banca mondiale e dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo,

–  visto il documento di lavoro congiunto dei servizi dal titolo "Gender Equality and Women's Empowerment: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020",

–  viste le sue precedenti risoluzioni sull'Albania,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0334/2018),

A.  considerando che il processo di allargamento dell'UE continua a rappresentare un investimento strategico in termini di pace, democrazia, prosperità, sicurezza e stabilità dell'Europa;

B.  considerando che l'Albania ha continuato a compiere progressi costanti verso l'ottemperanza ai criteri politici e la conformità alle cinque priorità fondamentali per l'apertura dei negoziati di adesione nonché ai fini del consolidamento delle istituzioni e delle pratiche democratiche;

C.  considerando che la Commissione ha raccomandato l'avvio dei negoziati di adesione con l'Albania in considerazione dei notevoli progressi conseguiti ai fini dell'attuazione delle cinque priorità fondamentali; che i negoziati di adesione consentiranno un controllo più rigoroso da parte dell'UE e costituiscono un potente catalizzatore per l'attuazione di ulteriori riforme e il consolidamento delle istituzioni e delle pratiche democratiche;

D.  considerando che il 28 giugno 2018 il Consiglio europeo ha approvato le conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2018, definendo il percorso da seguire per avviare i negoziati di adesione a giugno 2019;

E.  considerando che permangono ancora sfide alle quali occorre rispondere con rapidità e efficacia nonché con uno spirito aperto al dialogo e alla cooperazione;

F.  considerando che un dialogo costruttivo tra il governo e l'opposizione sulle riforme connesse all'UE rimane fondamentale per l'avanzamento del programma di riforma a vantaggio dei cittadini e l'avvicinamento del paese all'Unione europea;

G.  considerando che in Albania vi è un ampio sostegno pubblico a favore dell'adesione del paese all'UE;

H.  considerando che lo Stato di diritto è un valore fondamentale su cui si basa l'UE ed è al centro sia del processo di allargamento che del processo di stabilizzazione e di associazione; che sono necessarie riforme per affrontare le importanti sfide che permangono in questo settore, in particolare per garantire un sistema giudiziario indipendente, imparziale, responsabile ed efficiente, per lottare contro la corruzione e la criminalità organizzata, nonché per la tutela dei diritti fondamentali;

I.  considerando che la tutela della libertà religiosa, del patrimonio culturale e dei diritti delle minoranze rientra tra i valori fondamentali dell'Unione europea;

J.  considerando che l'Albania a ha ratificato tutte le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, tra cui in particolare la Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale del 1948 (n. 87) e la Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva del 1949 (n. 98);

K.  considerando che ciascun paese dell'allargamento è valutato individualmente in base ai propri meriti e che sono la velocità e la qualità delle riforme a determinare il calendario per l'adesione;

L.  considerando che la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato sono essenziali ai fini dei progressi dell'Albania nel cammino verso l'adesione all'UE;

1.  accoglie favorevolmente gli intensi sforzi compiuti dall'Albania in tal senso, che hanno portato a progressi costanti per quanto riguarda l'attuazione delle riforme legate all'UE, in particolare la riforma globale della giustizia; invita l'Albania a rafforzare le riforme conseguite e a continuare a prepararsi per soddisfare gli obblighi derivanti dall'adesione all'UE in tutti i capitoli;

2.  sostiene pienamente la raccomandazione della Commissione di avviare i negoziati di adesione in riconoscimento degli sforzi di riforma compiuti dall'Albania; prende nota della decisione del Consiglio di rivalutare la situazione a giugno 2019; accoglie con favore il percorso chiaro tracciato verso l'avvio dei negoziati di adesione nel 2019 e sottolinea che il processo di valutazione preparatorio è iniziato; ricorda che la decisione di avviare i negoziati di adesione dipenderà dai progressi compiuti nel processo di riforma, invita il Consiglio a valutare in modo equo e obiettivo i progressi compiuti dal paese e a tenere la prima conferenza intergovernativa entro la fine dello stesso anno e incoraggia l'Albania a mantenere lo slancio della riforma in tal senso; ritiene che l'avvio dei negoziati apporterebbe un contributo positivo al rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto, fornendo ulteriori incentivi a favore del processo di riforma e ne rafforzerebbe il controllo;

3.  invita la Commissione ad applicare l'approccio rafforzato per la negoziazione del capitolo 23 (Sistema giudiziario e diritti fondamentali) e del capitolo 24 (Giustizia, libertà e sicurezza);

4.  ricorda la necessità di rafforzare le capacità di controllo del parlamento albanese, anche nel processo di adesione all'UE; invoca un uso più efficiente dei vari meccanismi e istituzioni di vigilanza, comprese le commissioni di inchiesta; accoglie con favore l'adozione del codice di condotta del parlamento albanese che accrescerà l'integrità e la trasparenza del processo parlamentare come pure la fiducia dell'opinione pubblica nell'istituzione; sottolinea l'esigenza di un meccanismo di attuazione, comprensivo di sanzioni, per rendere efficace il codice; evidenzia il ruolo centrale della commissione per l'integrazione europea e la responsabilità del Consiglio nazionale per l'integrazione europea in quanto forum di consultazione sui preparativi all'adesione; chiede di intensificare la collaborazione con il parlamento albanese nel quadro del programma di sostegno del Parlamento europeo ai parlamenti dei paesi candidati, al fine di migliorare la sua capacità di produrre una legislazione di qualità in linea con l'acquis dell'UE e di esercitare il proprio ruolo di vigilanza;

5.  sottolinea l'importanza di sensibilizzare la popolazione riguardo al processo di adesione all'UE e al ruolo delle istituzioni europee e albanesi coinvolte;

6.  chiede che siano intraprese azioni e siano adottate misure amministrative e legislative volte a dar seguito alle raccomandazioni in sospeso dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE/ODIHR); sottolinea che occorre una riforma elettorale inclusiva e tempestiva, al fine di accrescere la fiducia del pubblico nel processo elettorale; ricorda la necessità di prestare la dovuta attenzione alle accuse di finanziamento illegale e non dichiarato dei partiti politici; si compiace del lavoro svolto dalla commissione ad hoc sulla riforma elettorale del parlamento albanese in relazione all'indipendenza e alla depoliticizzazione dell'amministrazione elettorale, alla trasparenza del finanziamento delle campagne elettorali, alla registrazione degli elettori, alla compravendita di voti, all'impiego di nuove tecnologie di voto e al voto effettuato all'estero, e la esorta a raggiungere un consenso in merito alle riforme necessarie e ad adottare tali riforme in tempo utile prima delle elezioni locali nel 2019;

7.  accoglie favorevolmente la legge riveduta dell'Albania sul finanziamento dei partiti politici; ribadisce il suo invito ai partiti politici del paese affinché rispettino il loro obbligo di assicurare l'esclusione degli autori di illeciti penali dai pubblici uffici in tutti i rami e a tutti i livelli del governo;

8.  ribadisce che il dialogo politico costruttivo, la disponibilità al compromesso, una cooperazione trasversale sostenibile e il mantenimento di un impegno costante finalizzato all'attuazione e al consolidamento delle riforme relative a tutte le cinque priorità chiave sono fondamentali al fine di avanzare nel processo di adesione all'UE e per il corretto funzionamento di un regime democratico; accoglie con favore la crescente collaborazione bipartisan e il vasto consenso trasversale tra i partiti che è stato raggiunto nella negoziazione di alcune riforme fondamentali; incoraggia tutte le forze politiche ad adoperarsi ulteriormente per istituire un dialogo politico autentico e conseguire una cooperazione costruttiva, sostenendo pertanto il processo di riforma; ribadisce la sua ferma convinzione che il dialogo politico dovrebbe svolgersi in seno alle istituzioni democratiche; esprime profonda preoccupazione per il boicottaggio de facto del processo parlamentare da parte dell'opposizione dopo la pausa estiva del 2018;

9.  sottolinea che la riforma giudiziaria è una richiesta importante da parte dei cittadini dell'Albania nonché una condizione essenziale per ristabilire la fiducia nello Stato di diritto, nelle istituzioni pubbliche e nei rappresentanti politici; ribadisce che la credibilità e l'efficacia dell'intero processo di riforma, specialmente la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, e l'attuazione dei diritti di proprietà dipendono dal successo del processo di valutazione e dall'attuazione costante e risoluta della riforma della giustizia;

10.  accoglie favorevolmente i progressi compiuti nella riforma della giustizia finalizzata ad aumentare l'indipendenza, la responsabilità, la professionalità e l'efficienza delle istituzioni giudiziarie del paese e a migliorare la fiducia delle persone negli organi finanziari; deplora che l'amministrazione della giustizia continui a essere lenta e inefficiente; osserva che il processo di rivalutazione di tutti i giudici e i pubblici ministeri ha fornito i primi risultati tangibili; si compiace del fatto che la maggior parte dei fascicoli prioritari siano già stati trattati; invita le autorità albanesi, tuttavia, a far progredire ulteriormente il processo di valutazione imparziale, senza scendere a compromessi per quanto riguarda la qualità o l'equità; sottolinea che è importante che il processo di valutazione sia attuato conformemente alle norme internazionali più rigorose e incoraggia l'Albania a proseguire la sua stretta cooperazione con l'operazione di monitoraggio internazionale; prende atto dei primi licenziamenti e dimissioni volontarie di candidati prima delle loro audizioni; ritiene, alla luce di tutto ciò, che la preparazione della prossima generazione di giudici e pubblici ministeri sia ancora più importante e deplora, pertanto, che i partiti politici in Albania non abbiano raggiunto un accordo, finora, in merito alle modifiche necessarie alla legge sullo status dei giudici e dei pubblici ministeri riguardo all'ampliamento delle capacità del processo di assunzione e formazione; incoraggia la fornitura continua di risorse finanziarie e umane alle istituzioni di verifica;

11.  esorta le autorità albanesi a portare a termine quanto prima l'istituzione dei nuovi organi giudiziari e a ripristinare il funzionamento della Corte costituzionale e dell'Alta corte; evidenzia la necessità di sostenere l'efficace funzionamento di tali istituzioni mediante risorse umane e finanziamenti adeguati;

12.  accoglie con favore i continui progressi compiuti verso la creazione di un'amministrazione pubblica più orientata ai cittadini, trasparente, professionale e depoliticizzata, anche a livello locale; sollecita la piena attuazione delle raccomandazioni delle istituzioni di vigilanza e di quelle del difensore civico; rileva inoltre i progressi compiuti per quanto riguarda la riforma territoriale e l'ulteriore consolidamento, dal punto di vista amministrativo e finanziario, dei comuni di nuova creazione, nonché l'istituzione del Consiglio consultivo al fine di migliorare il coordinamento tra le amministrazioni centrali e locali; accoglie favorevolmente l'istituzione di uffici locali dell'Unione e di coordinatori dell'Unione;

13.  chiede l'ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa delle istituzioni e degli organismi responsabili dell'attuazione delle riforme legate all'adesione, del recepimento della legislazione dell'Unione nel diritto nazionale e dei preparativi per i negoziati di adesione all'UE;

14.  elogia i significativi miglioramenti conseguiti nel quadro giuridico e istituzionale al fine di impedire ed eliminare la corruzione nelle istituzioni pubbliche, dato che la corruzione desta ancora notevole preoccupazione; chiede che siano compiuti sforzi supplementari per ridurre la corruzione che si ripercuote sulla vita quotidiana dei cittadini albanesi, per migliorare il clima per gli investimenti e per garantire la certezza giuridica degli investimenti; sottolinea che se accusati, gli alti funzionari non devono ricevere un trattamento preferenziale rispetto ai normali cittadini; esorta l'Albania ad aumentare il ricorso alle indagini finanziarie e a conseguire risultati nel sequestro e nella confisca/recupero di beni della criminalità legati a reati correlati alla corruzione e a mostrare risultati tangibili nella lotta al traffico di stupefacenti e al riciclaggio di denaro;

15.  accoglie con favore i recenti aggiornamenti della legislazione anticorruzione del paese; pone l'accento sulla necessità di portare a termine l'istituzione dell'Ufficio investigativo nazionale, del Tribunale speciale e della Procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata; chiede ulteriori miglioramenti per quanto riguarda la cooperazione interistituzionale e lo scambio di informazioni tra la polizia e la magistratura inquirente; accoglie favorevolmente la rivalutazione del personale dei servizi di contrasto nel quadro della legge sulla valutazione delle forze di polizia;

16.  chiede che sia prestata maggiore attenzione alla corruzione sul piano politico e tra i settori pubblico e privato; chiede di rafforzare la casistica di indagini proattive, azioni penali e condanne definitive nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, anche ad alto livello.

17.  accoglie con favore i progressi compiuti nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, in particolare i recenti arresti di membri del gruppo criminale Bajri, e chiede di perseguire ulteriormente risultati tangibili e sostenibili, anche nel settore specifico del contrasto alla coltivazione e al traffico di sostanze stupefacenti, tramite l'attuazione di piani d'azione contro la coltivazione della cannabis; si compiace del fatto che la forza di polizia albanese stia diventando sempre più attiva nella lotta contro la criminalità organizzata e ritiene incoraggiante l'intensificazione della cooperazione di polizia a livello internazionale da parte dell'Albania (che conduce a operazioni efficaci contro le reti criminali), anche nell'ambito di gruppi di lavoro congiunti con gli Stati membri; ritiene che la cooperazione tra polizia, pubblici ministeri e altre agenzie e organi pertinenti dovrebbe essere ulteriormente consolidata;

18.  esorta le autorità albanesi a intraprendere azioni risolute per smantellare le reti criminali dedite alla tratta di esseri umani e al traffico di armi da fuoco e stupefacenti, nonché ad aumentare il numero di indagini ed azioni penali e anche delle condanne definitive, in particolare di esponenti di spicco dei gruppi della criminalità organizzata; osserva la necessità di incrementare l'impegno volto a evitare la tratta di esseri umani, prestando particolare attenzione ai minori non accompagnati e vittime di tratta, soprattutto fra i bambini di strada;

19.  ribadisce il suo invito alle autorità albanesi a garantire l'effettivo rispetto della tutela dei diritti di proprietà in maniera efficace e trasparente, progredendo in tale direzione e tenendo al contempo conto della registrazione, della restituzione e del risarcimento delle proprietà; invita a compiere i necessari progressi nella digitalizzazione e mappatura delle proprietà; esorta le autorità albanesi a informare adeguatamente i cittadini in merito ai loro diritti e alle possibilità di far valere tali diritti; evidenzia l'importanza di un regime dei diritti di proprietà efficace per garantire lo Stato di diritto e un contesto imprenditoriale favorevole;

20.  si compiace dei provvedimenti supplementari adottati per rafforzare la protezione dei diritti umani, dei diritti delle minoranze e delle politiche antidiscriminazione, compresa la parità di trattamento di tutte le minoranze; accoglie con favore l'adozione della legge quadro sulle minoranze, che ha abolito la differenziazione tra minoranze nazionali e comunità etno-linguistiche e ha introdotto il principio dell'autoidentificazione, il divieto di discriminazione e il diritto di preservare le culture, le tradizioni e le lingue madri; chiede la sua piena attuazione nei fatti e incoraggia l'Albania a continuare a compiere sforzi adottando il diritto derivato necessario alla legge quadro sulle minoranze nazionali, in linea con le norme europee, coinvolgendo tutte le parti interessate nella sua stesura; insiste affinché siano adottate misure per migliorare ulteriormente l'istruzione, la salute, i tassi di occupazione e le condizioni di vita di Rom, egiziani e altre minoranze etniche;

21.  prende atto dell'inasprirsi delle tensioni a seguito di un incidente che ha comportato il decesso di Konstantinos Katsifas, membro della minoranza nazionale greca, con doppia cittadinanza albanese e greca, ucciso a colpi di arma da fuoco dalle forze speciali di polizia albanesi (RENEA) nel corso di una commemorazione in onore dei soldati greci caduti durante la Seconda guerra mondiale, tenutasi a Bularat il 28 ottobre 2018; invita tutte le parti a dar prova di moderazione e si attende che le autorità albanesi indaghino e chiariscano le circostanze che hanno portato a tale decesso;

22.  accoglie con favore i progressi compiuti nel rafforzare la partecipazione e la rappresentanza delle donne nella politica, in particolare tramite l'introduzione di un sistema di quote di genere e l'equa rappresentanza delle donne nel nuovo governo; ribadisce tuttavia la sua preoccupazione per la discriminazione delle donne e delle ragazze appartenenti a gruppi svantaggiati ed emarginati, quali le donne Rom(1) e le donne disabili, per la mancanza di misure adeguate per proteggerle, per le disposizioni discriminatorie di genere ancora esistenti in una serie di leggi, le difficoltà che le donne incontrano nell'accedere alla giustizia, la percentuale di donne nel mercato del lavoro informale e l'elevato numero di casi di violenza domestica contro donne e minori, segnatamente quelli appartenenti a gruppi vulnerabili; chiede che sia fornita un'adeguata risposta a tali questioni e loda l'adozione della risoluzione sulla lotta contro la violenza di genere e l'istituzione della sottocommissione parlamentare sull'uguaglianza di genere;

23.  (nuovo) osserva con preoccupazione che le donne che vivono in zone rurali e remote e le donne rom ed egiziane continuano ad avere un accesso limitato all'assistenza sanitaria di base e ai servizi di salute sessuale e riproduttiva, e spesso non sono consapevoli della disponibilità di tali servizi; invita pertanto le autorità albanesi a garantire una migliore informazione su tali servizi e a garantire che siano accessibili, abbordabili e di qualità.

24..  accoglie con favore il rafforzamento del quadro legislativo sui diritti dei minori attraverso l'adozione della legge per la tutela dei diritti dei minori, del codice della giustizia penale minorile e dell'Agenda 2020 per i minori; ricorda che i meccanismi istituzionali a tutela dei diritti dei minori devono ancora essere migliorati; esorta le autorità ad attuare il diritto derivato in merito alla tutela dei diritti dei bambini e la giustizia minorile e chiede un aumento significativo degli stanziamenti finanziari a favore del sistema di tutela dei minori, in particolare le unità di protezione dei minori a livello locale e regionale;

25.  elogia il clima di tolleranza e cooperazione tra le comunità religiose del paese; invita le autorità albanesi a combattere efficacemente l'incitamento all'odio e l'esclusione e la discriminazione delle minoranze, comprese le persone LGBTI; accoglie con favore i piani d'azione per l'uguaglianza di genere recentemente adottati da cinque comuni albanesi, conformemente alla Carta europea per la parità tra uomini e donne nella vita locale;

26.  chiede alle autorità albanesi di rafforzare la cooperazione con le organizzazioni della società civile, garantendo una partecipazione e una consultazione effettive del pubblico durante l'intero processo decisionale e l'avanzamento del processo di integrazione dell'UE, anche a livello locale e nazionale, consolidando in tal modo la democrazia e la trasparenza; richiama l'attenzione sulla necessità di riformare il quadro giuridico e fiscale per le organizzazioni della società civile, nonché i finanziamenti pubblici disponibili per le organizzazioni della società civile che operano nel campo dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, compresi gli organi di controllo, le organizzazioni di sostegno e le piccole organizzazioni di base, in quanto la sostenibilità finanziaria rimane una sfida considerevole per un numero significativo di tali organizzazioni, visto che l'attuale processo di registrazione è caratterizzato da procedure lunghe e costi elevati e l'attuale sistema fiscale impone un onere significativo alle organizzazioni della società civile e ostacola le donazioni sia delle imprese che dei singoli individui; ricorda che una società civile con maggiori poteri rappresenta un elemento essenziale di una democrazia vitale ed è importante dal punto di vista strategico per la trasformazione dell'Albania in uno Stato membro dell'UE;

27.  accoglie con favore la firma dell'accordo di cooperazione tra il governo albanese e la commissione internazionale per i dispersi, che consentirà a quest'ultima di contribuire a localizzare e identificare le persone scomparse durante l'era comunista;

28.  invita le autorità albanesi a rafforzare le proprie politiche per i disabili, che continuano a incontrare difficoltà ad avere accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria, ai servizi sociali e a prendere parte al processo decisionale;

29.  si rammarica per i ritardi riscontrati nell'istituzione dell'Ufficio per la cooperazione regionale giovanile a Tirana; esorta le autorità a sostenere le attività dell'Ufficio in modo flessibile onde consentire al maggior numero possibile di giovani di beneficiare del suo operato;

30.  ribadisce l'importanza decisiva di media professionali e indipendenti, sia privati che del servizio pubblico; rileva i parziali progressi conseguiti nell'accrescere l'indipendenza dell'autorità per i media audiovisivi e dell'emittente pubblica del paese; chiede misure volte a migliorare la trasparenza finanziaria delle pubblicità statali nei mezzi di comunicazione; chiede inoltre misure volte a rafforzare la protezione dei diritti del lavoro e sociali dei giornalisti;

31.  accoglie favorevolmente l'istituzione del Consiglio dei media albanese e pone l'accento sul ruolo che svolge nello stabilire norme etiche e professionali rigorose per i giornalisti e i mezzi di comunicazione promuovendone, allo stesso tempo, l'indipendenza e la libertà; plaude all'adozione del codice etico giornalistico riveduto nonché alle linee guida etiche per i media online e chiede che i suoi principi siano rafforzati, al fine di mantenere la fiducia del pubblico, la veridicità, l'equità, l'integrità, l'indipendenza e la responsabilità;

32.  esorta le autorità albanesi a intensificare le riforme finalizzate al rafforzamento della competitività e al contrasto all'economia sommersa; sottolinea che la corruzione, le carenze dello Stato di diritto e le gravose procedure normative continuano a scoraggiare gli investimenti e lo sviluppo sostenibile dell'Albania; chiede che sia ulteriormente migliorato il contesto imprenditoriale e degli investimenti garantendo un quadro normativo e legislativo prevedibile, la certezza del diritto, lo Stato di diritto, l'applicazione dei diritti di proprietà e il rafforzamento dell'applicazione dei contratti, perseguendo con determinazione il consolidamento fiscale e rafforzando l'amministrazione fiscale;

33.  evidenzia la necessità di assicurare la convergenza positiva delle norme sociali durante il processo di adesione; accoglie favorevolmente l'adozione del programma delle priorità di Sofia, in particolare l'attenzione rivolta allo sviluppo socioeconomico e ai giovani; invita le autorità albanesi a riconsiderare il ruolo dei partenariati pubblico-privati e il loro impatto sulle risorse comuni e sui beni di pubblico interesse quali le autostrade, la salute, la natura e il patrimonio culturale, in linea con gli obblighi UNESCO; invita l'Albania a rendere pubblici i criteri per la concessione dell'assistenza sociale;

34.  teme possibili impatti negativi sulla definizione delle politiche in campo occupazionale e sociale a seguito dello smantellamento del ministero della Previdenza sociale dovuto a una ristrutturazione governativa; invita le autorità albanesi a promuovere la cooperazione con i sindacati e a rafforzare il dialogo sociale; invita ad adottare misure efficaci per far fronte all'elevato tasso di disoccupazione, specialmente tra i giovani e le donne, e per impedire il lavoro minorile; chiede di migliorare ulteriormente la qualità dell'istruzione, pur garantendo che resti accessibile all'intera popolazione;

35.  loda il fatto che, secondo l'istituto di statistica albanese (INSTAT), il livello di disoccupazione in Albania è diminuito; sottolinea la necessità di migliorare la qualità del sistema di istruzione, anche rafforzandone la capacità, per fornire alle persone migliori competenze e conoscenze in linea con le esigenze del mercato del lavoro; sottolinea la necessità di sostenere la crescita a lungo termine sviluppando la capacità di assorbimento tecnologico, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione;

36.  esorta il governo a modernizzare il sistema di istruzione al fine di creare una società più inclusiva, ridurre le disuguaglianze e la discriminazione e fornire ai giovani migliori competenze e conoscenze;

37.  plaude all'impegno dell'Albania di attuare l'agenda per la connettività nel quadro del processo di Berlino e all'adozione del pacchetto 2018 dello strumento di preadesione IPA, comprensivo del progetto infrastrutturale di importanza strategica relativo alla ricostruzione del porto di Durazzo, che rafforza i collegamenti dell'Albania con la Croazia e l'Italia e offre ai vicini dell'Albania privi di sbocchi sul mare, il Kosovo e la Macedonia, un accesso alle rotte di trasporto marittime; esorta le autorità albanesi ad accelerare la progettazione e la costruzione delle tratte albanesi delle reti transeuropee e a procedere all'armonizzazione del quadro giuridico con l'acquis dell'UE; sostiene la proposta di ridurre le tariffe di roaming nei Balcani occidentali al fine di promuovere un contesto favorevole al mercato e agli investimenti che conduca a un'economia digitale; osserva che il 40 % della popolazione albanese vive in zone rurali, di cui solo l'1 % dispone di una connessione a Internet;

38.  ribadisce l'importanza di migliorare l'infrastruttura pubblica all'interno dei paesi dei Balcani occidentali e con gli Stati membri dell'UE; raccomanda alle autorità di accelerare la realizzazione di progetti infrastrutturali importanti, quali il collegamento ferroviario e la moderna autostrada tra Tirana e Skopje, nell'ambito del Corridoio VIII;

39.  esprime profonda preoccupazione per le attività economiche che hanno provocato gravi danni ambientali nelle aree protette, come, in particolare, i centri turistici di grandi dimensioni e le centrali idroelettriche lungo i fiumi Voiussa e Valbona; raccomanda all'Albania di rivedere la propria strategia in materia di fonti energetiche rinnovabili e di ridurre la dipendenza dall'energia idroelettrica per la produzione di elettricità; invita pertanto le autorità a esplorare le possibilità di investimenti in progetti relativi a fonti energetiche rinnovabili diverse dall'energia idroelettrica; esorta le autorità ad accrescere la qualità delle valutazioni ambientali strategiche e delle valutazioni di impatto ambientale e a intensificare le valutazioni di impatto ambientale e le consultazioni pubbliche in relazione a tali progetti, tenendo conto delle opinioni delle comunità locali; esorta la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la Banca europea per gli investimenti (BEI) a rivedere il loro sostegno ai progetti di centrali idroelettriche in assenza di adeguate valutazioni ambientali strategiche e di impatto ambientale ex ante; sottolinea la necessità di garantire che il progetto del gasdotto transadriatico (TAP) sia in linea con gli aspetti ambientali e sociali dell'acquis; ribadisce il suo invito all'Albania ad attuare le pertinenti misure di gestione dei rifiuti e ad allinearsi con l'acquis dell'UE in materia di ambiente;

40.  esprime preoccupazione per il fatto che l'Albania continui a essere il paese dei Balcani occidentali da cui viene effettuato il maggior numero di ingressi e soggiorni irregolari nonché di richieste di asilo infondate negli Stati membri; chiede di incrementare le misure adottate negli ultimi mesi per contrastare efficacemente il fenomeno delle richieste di asilo infondate nell'UE e dell'arrivo di minori non accompagnati, e di affrontarne le cause profonde; incoraggia l'adozione di misure concrete per migliorare l'occupazione, segnatamente per i giovani, l'istruzione, le condizioni di vita e la salute; chiede alle autorità albanesi di istituire sistemi per aiutare le famiglie e i minori a reintegrarsi efficacemente nel loro paese a seguito del rimpatrio;

41.  accoglie con favore i passi avanti compiuti per raggiungere l'accordo per la cooperazione operativa tra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Albania, primo paese della regione con cui viene concluso un accordo di questo tipo, e incoraggia l'ulteriore cooperazione a livello operativo;

42.  invita il governo albanese a rispettare le disposizioni dell'articolo 3 della Convenzione europea sull'estradizione del Consiglio d'Europa e dell'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e a non consentire l'estradizione per reati politici o nei casi in cui la persona potrebbe subire torture o essere sottoposta a un trattamento inumano nel paese che sollecita l'estradizione;

43.  elogia il successo dell'Albania nel contrastare il flusso di combattenti stranieri in uscita; plaude alla cooperazione regionale conseguita nel contrastare le potenziali minacce terroristiche; ribadisce la necessità di adottare ulteriori misure per interrompere i flussi finanziari destinati al finanziamento del terrorismo, rafforzare i meccanismi di prevenzione e monitoraggio che coinvolgono la società civile e le comunità religiose e contrastare in maniera efficace la radicalizzazione online; ribadisce l'esigenza di migliorare ulteriormente i programmi per reintegrare i rimpatriati e le loro famiglie e per prevenire la radicalizzazione nella carceri, anche rafforzando il coinvolgimento della società civile e delle comunità religiose;

44.  chiede maggiore cooperazione tra l'Albania e l'UE in materia di criminalità informatica e ciberdifesa;

45.  accoglie con favore la partecipazione attiva dell'Albania al processo di Berlino, all'iniziativa dei sei paesi dei Balcani occidentali e ad altre iniziative regionali, come pure il suo contributo al rafforzamento del profilo del Consiglio di cooperazione regionale; si compiace della firma della dichiarazione comune sulla cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato nel quadro del processo di Berlino; plaude al ruolo proattivo assunto dall'Albania nel promuovere la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato con altri paesi dell'allargamento e con gli Stati membri limitrofi e sottolinea che le buone relazioni sono un elemento essenziale del processo di allargamento; plaude all'avvio ufficiale del fondo per i Balcani occidentali, che dovrebbe promuovere i valori comuni e sviluppare la cooperazione regionale tra i cittadini, la società civile e le istituzioni della regione dei Balcani occidentali; accoglie con favore l'istituzione della Camera di commercio congiunta Albania-Serbia a Tirana e incoraggia il rafforzamento della cooperazione commerciale e tra le imprese nella regione; plaude ai continui sforzi per rafforzare la cooperazione regionale, in particolare nel settore della tutela ambientale, come indicato nell'iniziativa adriatica trilaterale; ribadisce che è necessario evitare dichiarazioni e azioni che possano incidere negativamente sulle relazioni di buon vicinato;

46.  ribadisce il suo sostegno all'iniziativa volta a istituire la commissione regionale per l'accertamento dei fatti relativi a tutte le vittime di crimini di guerra e altre gravi violazioni dei diritti umani commessi sul territorio dell'ex Iugoslavia (RECOM); esorta il governo albanese ad assumere un ruolo guida nella sua istituzione; sottolinea l'importanza di tale processo e del coinvolgimento attivo di tutti i leader politici regionali, al fine di avviarne l'attività senza ulteriori indugi; richiama l'attenzione sulla proposta di piano d'azione della coalizione RECOM, che contiene date e parametri di riferimento chiari;

47.  esprime grande apprezzamento per il fatto che l'Albania sia costantemente e completamente allineata a tutte le posizioni dell'Unione e per le dichiarazioni rilasciate nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune; invita l'Albania ad allinearsi alla posizione comune dell'UE sull'integrità dello statuto di Roma della Corte penale internazionale e a rinunciare al suo accordo bilaterale di immunità con gli Stati Uniti; elogia la partecipazione attiva dell'Albania alle missioni di gestione delle crisi militari nel quadro della politica estera e di sicurezza comune nonché il suo contributo a missioni NATO di importanza strategica per l'UE;

48.  esorta le autorità albanesi a utilizzare nel modo più efficace possibile i fondi dell'Unione in tutte le regioni del paese; invita la Commissione ad assicurare la rigorosa condizionalità dei fondi dell'IPA e a valutare, nel quadro delle sue relazioni per paese, l'efficacia del sostegno a titolo dell'IPA per l'Albania, soprattutto in relazione alle priorità chiave e ai pertinenti progetti;

49.  prende atto dell'atmosfera costruttiva che ha caratterizzato la 12ª riunione del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Albania, tenutasi a Tirana dal 12 al 13 febbraio 2018; rileva la migliore cooperazione tra i rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione conseguita durante la SAPC; evidenzia l'importanza di una continua collaborazione tra le parti nel processo di riforma in vista dell'adesione all'Unione;

50.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al governo e al parlamento dell'Albania.

(1) Con il termine generale di "Rom" si intendono diversi gruppi affini, sedentari o meno, quali rom, ashkali, egiziani ecc., che possono avere culture e stili di vita diversi.


Relazione 2018 sul Montenegro
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Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla relazione 2018 della Commissione sul Montenegro (2018/2144(INI))
P8_TA(2018)0482A8-0339/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Montenegro, in vigore dal 1° maggio 2010,

–  visti la dichiarazione del vertice UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018 e il relativo "programma delle priorità di Sofia",

–  vista la nona riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Montenegro tenutasi il 25 giugno 2018,

–  vista l'adesione del Montenegro alla NATO il 5 giugno 2017,

–  vista la ratifica, da parte dei parlamenti del Montenegro e del Kosovo, dell'accordo relativo alla demarcazione dei confini tra il Montenegro e il Kosovo,

–  vista la comunicazione della Commissione del 6 febbraio 2018 dal titolo "Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali" (COM(2018)0065),

–  vista la comunicazione della Commissione del 17 aprile 2018 dal titolo "Comunicazione 2018 sulla politica di allargamento dell'UE" (COM(2018)0450), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Montenegro 2018 Report" (SWD(2018)0150),

–  viste la valutazione della Commissione del 17 aprile 2018 sul programma di riforme economiche 2018-2020 del Montenegro (SWD(2018)0131) e le conclusioni comuni del Consiglio in occasione del dialogo economico e finanziario tra l'UE e i Balcani occidentali del 25 maggio 2018,

–  viste le relazioni della missione di osservazione elettorale dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE (OSCE ODIHR) e la dichiarazione della delegazione di osservazione elettorale del Parlamento europeo sulle elezioni presidenziali del 15 aprile 2018,

–  viste le dichiarazioni e le raccomandazioni adottate in occasione della quindicesima riunione della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Montenegro, tenutasi a Podgorica il 16-17 luglio 2018,

–  visto l'esito dell'indagine del 2017 sui rom emarginati nei Balcani occidentali, effettuata dalla Commissione europea, dalla Banca mondiale e dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo,

–  visto il processo di Berlino avviato il 28 agosto 2014,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul Montenegro,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0339/2018),

A.  considerando che ciascun paese dell'allargamento è valutato individualmente in base ai propri meriti e che sono la velocità e la qualità delle riforme a determinare il calendario per l'adesione;

B.  considerando che il Montenegro è attualmente il paese più avanzato nel processo negoziale, avendo aperto 31 dei 35 capitoli dell'acquis communautaire dell'Unione e avendo provvisoriamente chiuso i negoziati su tre capitoli;

C.  considerando che per compiere ulteriori progressi nel processo di adesione all'Unione sarà essenziale un dialogo costruttivo tra le forze politiche interne e con i paesi limitrofi;

D.  considerando che il Montenegro è rimasto fedele all'impegno di creare un'economia di mercato funzionante e ha continuato a registrare risultati nell'attuazione degli obblighi previsti dall'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA);

E.  considerando che il Montenegro beneficia dell'assistenza preadesione nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II);

F.  considerando che il Montenegro deve rafforzare ulteriormente, tra l'altro, la capacità parlamentare, legislativa e di vigilanza, la trasparenza istituzionale, il rispetto dello Stato di diritto e dell'indipendenza della magistratura, la gestione interna dei casi di crimini di guerra, l'integrità del processo elettorale, la libertà dei media e la lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e all'economia informale;

1.  si compiace dell'impegno costante del Montenegro nel processo di integrazione dell'Unione e dei suoi continui progressi positivi in generale, sulla base di un ampio sostegno pubblico a favore di tale decisione strategica;

2.  sottolinea che l'attuazione e l'applicazione delle riforme restano un indicatore chiave di un'integrazione riuscita; invita il Montenegro a migliorare la pianificazione, il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle nuove norme e politiche e chiede la tempestiva attuazione di parametri di riferimento provvisori per i capitoli 23 e 24;

3.  accoglie positivamente la valutazione espressa dalla Commissione nella sua comunicazione del 6 febbraio 2018 sulla strategia per i Balcani occidentali secondo la quale, grazie a una forte volontà politica, alla realizzazione di riforme reali e costanti e a soluzioni definitive alle controversie con i paesi limitrofi, esiste la possibilità che il Montenegro sia pronto per l'adesione entro il 2025;

4.  invita la Commissione e il Consiglio a garantire, nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), adeguate disponibilità al fine di tenere conto della possibile adesione del Montenegro all'Unione europea, come sottolineato nella strategia per i Balcani occidentali;

Democratizzazione

5.  ricorda a tutti i partiti politici che un impegno politico costruttivo dipende da un parlamento pienamente funzionante in cui tutti i politici assumono la propria responsabilità nei confronti degli elettori occupando i loro seggi in parlamento; si compiace del fatto che la maggior parte dei partiti di opposizione sia tornata in parlamento dopo un lungo boicottaggio parlamentare; esorta tutti gli altri partiti politici a tornare in parlamento e a compiere maggiori sforzi concertati per realizzare un effettivo dialogo politico al fine di garantire che il parlamento disponga degli strumenti necessari per svolgere pienamente il proprio ruolo legislativo e di supervisione, ripristinando così un processo democratico funzionante;

6.  chiede l'attuazione della normativa sulla partecipazione pubblica e politica delle donne e delle minoranze, in particolare i rom(1), anche consentendo una partecipazione significativa delle donne appartenenti a minoranze ai processi decisionali e l'assunzione di incarichi nella pubblica amministrazione e in altre istituzioni pubbliche;

7.  invita la leadership politica del Montenegro a concentrare gli sforzi sulle sfide ancora aperte per quanto attiene ai problemi legati allo Stato di diritto, alla libertà dei mezzi di informazione, alla corruzione, al riciclaggio di denaro, alla criminalità organizzata e alla violenza ad essa associata e ad affrontare tali questioni in via prioritaria;

8.  osserva che le libertà fondamentali sono state rispettate durante le elezioni presidenziali dell'aprile 2018; invita il governo a collaborare con i partiti di opposizione e con la società civile per affrontare in modo esauriente le carenze individuate dall'OSCE ODIHR e dare piena attuazione alle raccomandazioni prioritarie della missione di osservazione elettorale adottando la legislazione nazionale pendente, e a rafforzare la trasparenza e la professionalizzazione dell'amministrazione elettorale al fine di migliorare la fiducia del pubblico nel processo elettorale; chiede che le elezioni locali si svolgano simultaneamente in tutto il paese e che siano migliorate la qualità e la trasparenza delle elezioni; esorta a rafforzare le disposizioni in materia di trasparenza del finanziamento dei partiti politici;

9.  chiede indagini approfondite su tutte le presunte irregolarità elettorali; esorta nuovamente a dare il dovuto seguito allo "scandalo delle registrazioni audio" del 2012; invita l'agenzia anticorruzione (ACA) a intensificare il monitoraggio degli eventuali abusi di risorse pubbliche da parte dei partiti politici;

10.  esprime preoccupazione per la decisione del parlamento montenegrino di destituire Vanja Ćalović Marković dal consiglio dell'agenzia anticorruzione; esorta a gestire questo caso in piena trasparenza;

Stato di diritto

11.  osserva il ruolo centrale svolto dall'autorità di audit, dall'ACA, dalla commissione di controllo degli appalti pubblici, dall'agenzia per la concorrenza e dall'autorità operante nel settore degli aiuti di Stato nel far fronte alla criminalità organizzata e alla corruzione; accoglie con favore le continue riforme volte a migliorare la capacità e l'indipendenza di tali istituzioni, ma rileva la necessità di migliorare l'efficienza, registrare risultati migliori, incoraggiare la prevenzione della corruzione, anche attraverso idonee sanzioni, e rimuovere gli ostacoli residui al raggiungimento della loro piena indipendenza;

12.  prende atto dei progressi compiuti nel rafforzare la capacità dell'ACA nell'ambito delle indagini sui finanziamenti delle campagne elettorali; sottolinea tuttavia l'esigenza di migliorare la fiducia nei confronti di tale agenzia e rafforzare la sua reputazione, un obiettivo che potrebbe essere realizzato mettendo ulteriormente al riparo il suo lavoro da qualsiasi influenza politica;

13.  si compiace degli sforzi compiuti per migliorare la trasparenza della pubblica amministrazione e la condivisione delle informazioni, ma incoraggia l'istituzione di una pubblica amministrazione più vicina ai cittadini, professionale e depoliticizzata; plaude all'attività più efficace del difensore civico; chiede migliori valutazioni dell'impatto normativo, relazioni complete sugli audit e consultazioni pubbliche inclusive sulle proposte legislative; sottolinea l'importanza della cooperazione con le organizzazioni della società civile (OSC) e di un accesso aperto alle informazioni per combattere efficacemente la corruzione e incoraggia una revisione delle modifiche legislative apportate nel maggio 2017; raccomanda l'ottimizzazione delle risorse e del capitale umano nella pubblica amministrazione;

14.  plaude ai considerevoli progressi compiuti dal Montenegro nell'e-governance e nella partecipazione digitale: il paese, infatti, è salito tra i 25 paesi con i migliori risultati, secondo l'indagine 2016 delle Nazioni Unite sull'e-government; invita il governo del Montenegro a mantenere il ritmo delle riforme in quest'ambito, per migliorare ulteriormente l'efficienza e l'accessibilità della pubblica amministrazione;

15.  accoglie con favore i discreti progressi compiuti per accrescere l'indipendenza, la trasparenza, la responsabilità, la professionalità e l'efficienza delle istituzioni giudiziarie; chiede misure di salvaguardia contro le ingerenze politiche e un'applicazione coerente dei codici deontologici e delle misure disciplinari; si compiace del fatto che siano stati nominati per la prima volta nuovi giudici e pubblici ministeri utilizzando il nuovo sistema di assunzione;

16.  rileva la necessità di portare avanti i procedimenti giudiziari sul presunto tentativo di colpo di Stato dell'ottobre 2016 garantendo una piena cooperazione giudiziaria con i paesi terzi; accoglie con favore la decisione di trasmettere pubblicamente i procedimenti giudiziari ai fini della trasparenza;

17.  accoglie con favore gli emendamenti alla legge sul consiglio giudiziario approvata il 29 giugno 2018, che consente la prosecuzione del normale funzionamento del consiglio giudiziario; osserva che tali emendamenti sono stati approvati conformemente alle raccomandazioni della Commissione di Venezia; sottolinea che tali modifiche relative all'elezione dei membri laici del consiglio rappresentano solo una soluzione temporanea; esorta il gruppo di lavoro ad hoc del parlamento, costituito di recente, a risolvere rapidamente tale questione;

18.  manifesta preoccupazione per i crescenti casi di violenze e assassini connessi alla criminalità organizzata, che hanno un effetto negativo sulla vita quotidiana dei cittadini comuni; si compiace del fatto che le autorità abbiano individuato questo problema ma chiede un'azione preventiva più solida, compreso il ricorso a provvedimenti di confisca dei beni non basati sulla condanna; elogia le indagini, le azioni penali e le condanne pronunciate in casi di corruzione ad alto livello; riconosce tuttavia che questi risultati devono essere ulteriormente rafforzati, in particolare nel campo del riciclaggio di denaro e della tratta di esseri umani;

19.  invita a compiere progressi nella prevenzione dei conflitti di interesse e dell'arricchimento illecito dei funzionari pubblici, anche a livello comunale; invita le autorità a intensificare la confisca dei beni della criminalità, a far avanzare le indagini sulle ricchezze ingiustificate e ad adottare altre misure che portino allo smantellamento delle bande criminali, spezzando i legami tra la criminalità organizzata, gli affari e la politica; denuncia, nel contempo, la pratica di irrogare sanzioni inferiori al minimo previsto per legge, in quanto ha un effetto controproducente sulla prevenzione dei reati di corruzione;

20.  ricorda che il Montenegro deve compiere ulteriori sforzi per garantire la tutela effettiva del diritto di proprietà, conformemente all'acquis dell'Unione e alle norme internazionali in materia di diritti umani; esorta le autorità statali a predisporre processi equi entro un lasso di tempo ragionevole nell'ambito dell'attuazione del quadro giuridico nazionale vigente, anche nel settore del diritto di proprietà e della restituzione dei beni; osserva che un regime solido, non discriminatorio e stabile per i diritti di proprietà è un presupposto per la fiducia dei cittadini, degli investitori esterni e delle imprese;

Gestione delle frontiere e migrazione

21.  rileva che il Montenegro si è sinora mostrato in grado di trattare le domande di asilo, ma sottolinea che devono essere compiuti ulteriori progressi; incoraggia il Montenegro a collaborare più strettamente con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al fine di migliorare la gestione delle frontiere in conformità delle regole europee, far fronte alla migrazione irregolare e smantellare le reti dell'immigrazione clandestina; chiede di intensificare gli sforzi e la cooperazione transfrontaliera per prevenire e smantellare le reti di criminalità organizzata legate alla tratta di esseri umani, nonché al contrabbando di stupefacenti e di tabacco; sottolinea le preoccupazioni persistenti riguardo al traffico illecito di tabacco in Montenegro, in particolare quello collegato alle sue zone franche; invita la Commissione a continuare a sostenere il Montenegro nel controllo delle sue zone franche e nell'attività di prevenzione del commercio illegale;

22.  deplora la mancanza di progressi nella lotta alla tratta di esseri umani ed esorta a prestare particolare attenzione alla prevenzione della prostituzione forzata e organizzata e dell'accattonaggio dei minori; sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi per l'identificazione delle vittime e per il loro accesso all'assistenza, ai risarcimenti e alle misure di protezione; invita il Montenegro a fornire una protezione efficace alle vittime della tratta e a prestare particolare attenzione alla riabilitazione dei minori vittime della tratta di esseri umani e alle donne e alle bambine rom, in considerazione delle situazioni vulnerabili nelle quali si trovano a causa della povertà e dell'emarginazione;

Media

23.  nutre sempre maggiore preoccupazione per la situazione della libertà di espressione e dei media, nel cui ambito tre successive relazioni della Commissione non hanno registrato alcun progresso; ricorda che il relativo capitolo 23 è stato aperto nel mese di dicembre 2013 e che sono i progressi in questo capitolo e nel capitolo 24 a determinare il ritmo complessivo dei negoziati; condanna con la massima fermezza le intimidazioni, le campagne denigratorie e gli attacchi verbali e fisici nei confronti di giornalisti; osserva che nel 2017 sono stati segnalati sette casi di attacchi contro giornalisti; esorta il governo a garantire che i giornalisti siano tutelati nella pratica; chiede che siano adottate ulteriori misure per garantire l'indipendenza dei media e dei giornalisti e incoraggia la raccolta sistematica di dati sulle minacce nei confronti di giornalisti; rileva che la delegazione dell'UE in Montenegro segue da presso la situazione;

24.  esprime particolare preoccupazione per l'attacco perpetrato l'8 maggio 2018 nei confronti della giornalista del Vijesti Olivera Lakić e chiede un'indagine approfondita su tale caso; reputa inaccettabile che non vi siano stati progressi riguardo alle indagini su vecchi casi di violenza contro giornalisti; esorta le autorità a condannare con fermezza tutti gli attacchi nei confronti di giornalisti e a promuovere misure per proteggere i giornalisti e sradicare l'impunità;

25.  deplora la continua pressione finanziaria ed editoriale posta sull'emittente radiotelevisiva pubblica del Montenegro (RTCG) e sull'Agenzia per i mezzi di comunicazione elettronici (AEM); esorta a mettere in atto misure di salvaguardia contro le influenze politiche e commerciali indebite e a garantire la piena trasparenza in materia di pubblicità dello Stato nei mezzi di comunicazione; ribadisce l'esigenza che la RTCG e tutti gli altri organi di informazione siano tutelati da influenze politiche indebite; esorta le autorità statali a fornire alle autorità di regolamentazione dei mezzi di comunicazione e all'emittente pubblica fondi sufficienti per garantire l'autonomia finanziaria e l'indipendenza sia della RTCG che dell'AEM, che sono fondamentali per un ambiente mediatico solido durante le campagne elettorali; deplora il cambiamento della composizione del consiglio della RTCG e il licenziamento del direttore generale della RTCG, Andrijana Kadija; ritiene che i licenziamenti prematuri dovrebbero essere consentiti solo in un numero limitato di circostanze;

26.  avverte che una mancanza di autonomia finanziaria per i media ne fomenta la dipendenza politica e la polarizzazione; ritiene che sia necessaria un'assegnazione trasparente e non discriminatoria dei fondi pubblici per la pubblicità e invita le autorità a valutare forme alternative di sovvenzioni indirette per promuovere l'indipendenza dei media;

27.  sottolinea il ruolo svolto dall'AEM e da un'efficace autoregolazione nel garantire i più elevati standard etici nei media montenegrini e nel ridurre il numero di casi di diffamazione; osserva che la situazione precaria dei giornalisti mina la qualità e la professionalità dei media;

Società civile e diritti umani

28.  sottolinea il ruolo cruciale delle OSC nel migliorare il funzionamento delle istituzioni statali e nel contrastare la corruzione e la criminalità organizzata; condanna fermamente le recenti intimidazioni e l'inaccettabile campagna denigratoria nei confronti delle OSC che hanno criticato i lenti progressi complessivi, o la loro assenza, in settori chiave dello Stato di diritto;

29.  invita a prestare maggiore attenzione, in sede di stesura e attuazione della normativa nei settori che interessano lo spazio della società civile, al fine di garantire che la normativa non imponga un onere sproporzionato alle OSC e non abbia un impatto discriminatorio sulle stesse, né diminuisca lo spazio a disposizione della società civile; sottolinea la necessità che siano disponibili risorse pubbliche per le OSC che si occupano dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, comprese le organizzazioni di controllo e consulenza e le piccole organizzazioni di comuni cittadini; ritiene che le OSC dovrebbero essere libere di ricevere finanziamenti da altri donatori, come i donatori privati o le organizzazioni, gli organismi o le agenzie internazionali;

30.  prende nota della modifiche apportate alla legge sulle organizzazioni non governative volte a migliorare il loro finanziamento pubblico, e raccomanda la rapida adozione del diritto derivato necessario; ribadisce la sua richiesta di consultazioni sistematiche, inclusive, tempestive e autentiche con la società civile e il pubblico in generale su importanti riforme legislative relative all'Unione, compresa la loro attuazione a livello locale, così da rafforzare la democrazia e aumentare la trasparenza del processo decisionale; raccomanda di migliorare il contesto normativo in cui operano le OSC fornendo ulteriori risorse e definendo norme chiare per quanto riguarda i meccanismi governativi di consultazione delle OSC;

31.  si compiace dell'allineamento in corso della legislazione in materia di diritti fondamentali; esorta a rafforzare il quadro istituzionale che consente un'efficace protezione dei diritti, anche in caso di maltrattamenti da parte delle forze dell'ordine, intimidazioni e attacchi fisici; invita ad aggiornare la legge sulla libertà di credo religioso;

32.  accoglie positivamente gli sforzi sinora intrapresi per attuare la Convenzione di Istanbul, ma insiste affinché vengano migliorati i meccanismi di applicazione e di monitoraggio per la protezione dei diritti umani, anche combattendo la violenza contro donne e bambini; chiede a questo proposito un'attuazione effettiva delle politiche per i diritti fondamentali, in particolare in materia di uguaglianza di genere, diritti delle persone con disabilità, diritti dei bambini e diritti della popolazione rom, garantendo stanziamenti di bilancio e risorse sufficienti ad attuare le politiche e a rafforzare le capacità delle istituzioni competenti; invita le autorità a intraprendere le misure necessarie a impedire i matrimoni forzati di minori;

33.  esorta il Montenegro a salvaguardare la piena e tempestiva attuazione della normativa in materia di uguaglianza di genere e antidiscriminazione e a monitorarne gli effetti sulle donne di gruppi sociali svantaggiati ed emarginati; invita il Montenegro a salvaguardare il libero accesso alla giustizia da parte di tutte le donne e a fornire assistenza legale gratuita alle donne che sono state vittime di violenze di genere, con particolare attenzione alle donne rom, alle donne con disabilità e alle donne che vivono in zone rurali e isolate; invita il Montenegro a rafforzare il ruolo e la capacità delle autorità competenti affinché esse possano meglio gestire la protezione e il reinserimento delle vittime e lavorare in modo proattivo con gli uomini per prevenire atti di violenza nei confronti delle donne; esorta il Montenegro ad aumentare il numero e la capacità dei rifugi gestiti dallo Stato;

34.  invita le autorità montenegrine a continuare a migliorare il clima di inclusione sociale e tolleranza e ad adottare misure efficaci contro l'incitamento all'odio, l'esclusione sociale e la discriminazione delle minoranze; osserva che il Montenegro non è ancora completamente conforme alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; incoraggia le autorità competenti a continuare a rafforzare i loro sforzi per salvaguardare i diritti delle persone LGBTI; continua a essere preoccupato per le difficoltà relative all'accettazione della diversità sessuale nella società montenegrina; esprime preoccupazione per la discriminazione cui sono soggette le donne e le ragazze nella comunità rom e per il fatto che in Montenegro i rom emarginati hanno un accesso limitato alle opportunità in tutti gli aspetti dello sviluppo umano, come dimostrano i risultati di un'indagine del 2017 in proposito; sottolinea l'importanza di rafforzare il settore delle PMI e di fornire sostegno attraverso una migliore legislazione e l'attuazione della politica industriale;

35.  prende atto dei costanti progressi nel miglioramento della situazione delle minoranze; chiede rispetto e maggiori sforzi per proteggere l'identità multinazionale della regione di Boka Kotorska;

36.  esorta il Montenegro a lanciare campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per combattere la discriminazione e la violenza contro le persone LGBTI e a salvaguardare un'attività investigativa e giudiziaria equa sui reati commessi nei loro confronti;

37.  esorta il Montenegro a lanciare campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per incoraggiare a segnalare la violenza domestica contro le donne e le ragazze, aumentare il numero di giudici correttamente formati e sensibili alle questioni di genere, garantire una corretta attività investigativa e giudiziaria contro i reati e salvaguardare i servizi di assistenza, consulenza e reinserimento per le vittime;

Economia, politica sociale, occupazione e istruzione

38.  plaude ai progressi realizzati dal Montenegro nel garantire la stabilità macroeconomica e il consolidamento fiscale e chiede la trasparenza del bilancio e un buon contesto occupazionale e imprenditoriale; sottolinea che la corruzione, l'economia informale, le carenze dello Stato di diritto e le farraginose procedure regolamentari continuano a scoraggiare la crescita e gli investimenti; sottolinea che il modello sociale europeo richiede un dialogo con tutte le parti economiche interessate, compresi i sindacati;

39.  esorta a sfruttare appieno il potenziale offerto dagli strumenti digitali nell'ambito del registro catastale, della fatturazione e del rilascio dei permessi edilizi; rileva la necessità di accelerare la diffusione dell'accesso alla banda larga da parte delle imprese e delle famiglie; sottolinea l'esigenza di un quadro di interoperabilità a livello dell'intero governo, per sostenere l'ulteriore digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative e commerciali; plaude al continuo sviluppo della registrazione elettronica online delle imprese;

40.  plaude alle modifiche normative nel settore dell'istruzione e agli sforzi per aumentare i tassi di partecipazione alle scuole materne, anche da parte dei bambini che provengono da contesti svantaggiati, e sottolinea l'importanza di un approccio globale allo sviluppo della prima infanzia; esorta le autorità a far fronte al tasso elevato di disoccupazione di lunga durata tra i giovani e le donne, anche ricorrendo a valutazioni dell'impatto di genere ove opportuno; prende nota della preparazione di un Libro bianco per promuovere l'occupazione giovanile, in cooperazione con l'Organizzazione internazionale del lavoro; sottolinea la necessità di introdurre misure attive per il mercato del lavoro, in particolare per le donne che hanno subito le ripercussioni negative dell'abolizione delle prestazioni sociali;

41.  osserva che le parti sociali dovrebbero essere consultate in modo efficace e sistematico sulle questioni relative all'occupazione e agli affari sociali; sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente le capacità del consiglio sociale; accoglie con favore l'adozione di codici di norme per il settore della salute e sicurezza sul lavoro, ma continua a essere preoccupato per l'elevata percentuale di incidenti mortali sul lavoro e per il basso numero di ispettori del lavoro;

42.  si compiace del rafforzamento della partecipazione del Montenegro al programma Erasmus + ed esprime il proprio sostegno alla proposta della Commissione di raddoppiare il bilancio di Erasmus +; incoraggia un maggiore coordinamento sulle questioni trasversali che riguardano la disoccupazione giovanile, l'inclusione, la cittadinanza attiva, il volontariato e l'istruzione;

Ambiente, energia e trasporti

43.  esprime soddisfazione per il fatto che, ai sensi dell'articolo 1 della sua costituzione, il Montenegro è uno Stato rispettoso dell'ambiente; plaude alla possibile apertura del capitolo 27 dell'acquis nei negoziati con il Montenegro quest'anno; invita le autorità a tutelare meglio le zone più preziose, soprattutto in termini di biodiversità, e a riesaminare i progetti edilizi relativi ad alberghi e centrali idroelettriche;

44.  osserva che lo sviluppo di ulteriori capacità idroelettriche e turistiche, soprattutto nelle zone protette, deve rispettare le norme ambientali dell'Unione; esprime preoccupazione per lo sviluppo insostenibile dell'energia idroelettrica, dato che molti degli 80 progetti di centrali idroelettriche in programma non sono in linea con le convenzioni internazionali o con la legislazione dell'Unione, nonostante i requisiti di cui al capitolo 27; esorta a procedere all'ulteriore sfruttamento delle potenziali fonti rinnovabili e delle misure di efficienza energetica e al miglioramento della gestione delle acque e dei rifiuti; accoglie con favore il riuscito allineamento tra la legge del Montenegro del 2016 sullo scambio transfrontaliero di elettricità e gas naturale e il terzo pacchetto energia; elogia il miglioramento dell'allineamento legislativo del Montenegro in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili, ma esorta le autorità ad allineare integralmente la legislazione nazionale alla direttiva sulle energie rinnovabili e alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia;

45.  esorta la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la Banca europea per gli investimenti (BEI) a rivedere il loro sostegno ai progetti di centrali idroelettriche e a ritirare i finanziamenti di tutti i progetti avviati in zone protette o privi di valutazioni ex ante sull'impatto ambientale affidabili;

46.  sottolinea la necessità di mettere a disposizione del grande pubblico informazioni tempestive e precise sull'impatto della costruzione di un'autostrada sul fiume Tara, nonché di cessare tutte le attività di scarico di rifiuti e alterazione dell'alveo fluviale, in linea con gli impegni assunti dal Montenegro per preservare le aree soggette a speciale tutela a livello nazionale e internazionale;

47.  esprime preoccupazione riguardo al piano urbano speciale per il parco nazionale del lago di Scutari; sottolinea la necessità di abbandonare i progetti idroelettrici su grande scala sul fiume Morača, date le loro notevoli ripercussioni negative sul lago di Scutari e sul fiume Tara, ambedue protetti in virtù della normativa nazionale e internazionale;

48.  plaude agli sviluppi positivi nell'ulteriore allineamento all'acquis della normativa nazionale del Montenegro in materia di ambiente e cambiamenti climatici; esorta il governo montenegrino a tutelare il sito Ulcinj Salina (salina di Dulcigno) a livello sia nazionale che internazionale, in linea con le raccomandazioni fornite nello studio finanziato dall'Unione sulla tutela di tale sito; sottolinea la necessità urgente di garantire l'integrazione del sito Ulcinj Salina nella rete Natura 2000; chiede l'identificazione e la designazione di zone marine protette;

49.  sottolinea la partecipazione proattiva e il ruolo costruttivo del Montenegro nella cooperazione regionale e internazionale attraverso il processo di Berlino e l'iniziativa dei sei paesi dei Balcani occidentali; accoglie con favore l'esito del vertice 2018 UE-Balcani occidentali tenutosi a Sofia e l'adozione del pacchetto IPA del 2018, che include finanziamenti per due importanti progetti infrastrutturali, la circonvallazione di Budva sul corridoio adriatico-ionico, e la tratta ferroviaria Vrbnica-Bar sul corridoio Oriente/Mediterraneo orientale; sottolinea l'importanza delle rotte di traffico che forniscono un collegamento diretto tra i paesi dei Balcani e i mercati dell'Unione;

50.  plaude all'intenzione del Montenegro di introdurre il sistema di scambio delle quote di emissione dell'Unione (EU ETS) nei prossimi tre anni e all'adozione del diritto derivato sul risparmio energetico e la riduzione delle emissioni delle nuove autovetture; osserva l'importanza di integrare nella normativa nazionale del Montenegro aspetti dell'EU ETS, del regolamento sulla condivisione degli sforzi e del meccanismo di monitoraggio e comunicazione;

51.  plaude ai continui sforzi per rafforzare la cooperazione regionale, in particolare nel settore della tutela ambientale, come indicato nell'iniziativa adriatica trilaterale;

Cooperazione regionale e relazioni di buon vicinato

52.  plaude ai continui sforzi del Montenegro a favore di una cooperazione regionale costruttiva e di buone relazioni bilaterali di vicinato; sostiene la proposta di ridurre le tariffe di roaming nei Balcani occidentali;

53.  plaude alla ratifica dell'accordo sulla demarcazione della linea di confine tra il Montenegro e il Kosovo; chiede la rapida conclusione di accordi per risolvere le controversie sul confine ancora in essere con altri paesi limitrofi;

54.  plaude alla dichiarazione comune di Montenegro e Albania e alla firma di 12 accordi relativi alla reciproca assistenza in diversi ambiti, che considera un esempio di cooperazione positiva nella regione;

55.  esorta il Montenegro a intensificare il suo impegno per dare la priorità e perseguire proattivamente i crimini di guerra e per chiarire il destino delle persone scomparse; accoglie con favore gli sforzi a favore della reintegrazione degli sfollati nel quadro del programma regionale per gli alloggi; sottolinea come, nonostante l'adozione di quattro documenti concernenti la strategia di indagine sui crimini di guerra, il pubblico ministero non abbia avviato nuove indagini o processi né avanzato nuove accuse; esprime preoccupazione per il fatto che l'Ufficio della procura speciale (SPO) abbia aperto 8 nuovi casi nel 2016, di cui sei si trovano ancora in fase di indagini preliminari; ribadisce il proprio sostegno nei confronti dell'iniziativa per istituire la commissione regionale per l'accertamento dei fatti e la divulgazione della verità sui crimini di guerra e altre gravi violazioni dei diritti umani commessi nell'ex Iugoslavia (RECOM); sottolinea l'importanza di tale processo e del coinvolgimento attivo di tutti i leader politici regionali; plaude al sostegno pubblico espresso per la RECOM da parte del primo ministro;

56.  elogia il Montenegro per un altro anno di completo allineamento a tutte le posizioni e dichiarazioni formulate dall'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e plaude alla sua partecipazione attiva alle missioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); apprezza il modo in cui è stata condotta la politica estera del Montenegro; invita il Montenegro ad allinearsi alla posizione comune dell'Unione sull'integrità dello statuto di Roma della Corte penale internazionale e ai suoi principi guida sugli accordi bilaterali di immunità;

57.  chiede maggiore cooperazione tra il Montenegro e l'Unione in materia di criminalità informatica e ciberdifesa;

58.  ricorda l'importanza strategica dell'adesione alla NATO del Montenegro al fine di garantire la stabilità e la pace nei Balcani occidentali;

o
o   o

59.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento del Montenegro.

(1) La parola "rom" è utilizzata come termine generale che include diversi gruppi correlati, stanziali o meno, come rom, ashkali, egiziani ecc., che potrebbero avere culture e stili di vita diversi tra di loro.


Difesa della libertà accademica nell'azione esterna dell'UE
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Raccomandazione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla difesa della libertà accademica nell'azione esterna dell'UE (2018/2117(INI))
P8_TA(2018)0483A8-0403/2018

Il Parlamento europeo,

–  visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 13,

–  visti il quadro strategico e il piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia (11855/2012), adottati dal Consiglio "Affari esteri" il 25 giugno 2012,

–  visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline, adottati dal Consiglio "Affari esteri" il 12 maggio 2014,

–  viste la relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2016 e la politica dell'Unione europea in materia,

–  vista la raccomandazione relativa alla condizione del personale docente dell'insegnamento superiore, adottata in occasione della 29a sessione dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) che si è tenuta dal 21 ottobre al 12 novembre 1997,

–  vista la dichiarazione di Lima sulla libertà accademica e l'autonomia degli istituti d'istruzione superiore, adottata dal World University Service (Servizio universitario mondiale) nel settembre 1988,

–  vista la risoluzione 29/7 sul diritto all'istruzione, adottata dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel corso della sua 42a riunione del 2 luglio 2015,

–  vista l'osservazione generale n. 13 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali adottata l'8 dicembre 1999 in occasione della sua ventunesima sessione,

–  visto il parere 891/2017 della commissione di Venezia,

–  viste le relazioni delle organizzazioni non governative nazionali, europee e internazionali e, in particolare, i principi della responsabilità dello Stato in materia di protezione dell'insegnamento superiore dagli attacchi,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti fondamentali,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  visto l'articolo 113 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0403/2018),

A.  considerando che l'UNESCO definisce la libertà accademica come il diritto, senza alcuna costrizione dottrinale, alla libertà di insegnamento e di discussione, alla libertà di svolgere attività di ricerca e di divulgazione e a pubblicare i relativi risultati, alla libertà di esprimere liberamente la propria opinione sull'istituto o il sistema in cui si lavora, alla libertà dalla censura istituzionale e alla libertà di partecipare alle attività di organi accademici professionali o di rappresentanza;

B.  considerando che il diritto all'istruzione è di fondamentale importanza per l'esercizio di tutti gli altri diritti umani e per il conseguimento di uno sviluppo sostenibile; che è possibile esercitare tale diritto soltanto in un'atmosfera di libertà accademica e con l'autonomia degli istituti d'istruzione superiore;

C.  considerando che la dichiarazione di Lima sulla libertà accademica e l'autonomia degli istituti d'istruzione superiore definisce la libertà accademica come libertà dei membri della comunità accademica - che comprende tutte le persone che insegnano, studiano, fanno ricerca e lavorano in un istituto d'istruzione superiore - sia individualmente che collettivamente, nel perseguire, sviluppare e trasmettere conoscenze, attraverso la ricerca, lo studio, la discussione, la documentazione, la produzione, la creazione, l'insegnamento, la docenza e la scrittura;

D.  considerando che tale definizione deve essere basata sui valori democratici fondamentali, compresi i principi di accesso equo e di lotta contro la discriminazione, la responsabilità, lo spirito critico e indipendente, l'autonomia istituzionale e la responsabilità sociale; che non può esservi democrazia senza la libertà accademica che consente un dibattito informato;

E.  considerando che la libertà accademica è un elemento essenziale per progredire verso lo sviluppo sostenibile, in particolare per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile sanciti dall'Agenda 2030, in cui istruzione di qualità, ricerca scientifica e innovazione occupano un posto centrale;

F.  considerando che l'autonomia è un presupposto necessario affinché gli istituti d'istruzione svolgano le funzioni di loro competenza; che la libertà accademica richiede una protezione costante e vigile da pressioni indebite dello Stato o da interessi commerciali;

G.  considerando che libertà accademica – comprese le libertà costitutive di pensiero, opinione, espressione, associazione, viaggio e istruzione – contribuisce a creare lo spazio in cui una società pluralista aperta e stabile è libera di riflettere, interrogare, condividere idee nonché produrre, consumare e diffondere conoscenze;

H.  considerando che gli attacchi contro la libertà accademica recano pregiudizio alla ricerca, allo studio, all'insegnamento, al discorso pubblico e al diritto all'istruzione, ed erodono la qualità accademica e lo sviluppo sociale, politico, economico e culturale; che le risposte ai problemi della società dovrebbero essere individuate attraverso il ragionamento, le prove e la persuasione;

I.  considerando che il diritto all'istruzione, all'insegnamento e alla ricerca può essere pienamente goduto solo in un'atmosfera di libertà accademica;

J.  considerando che vi è urgente necessità di affrontare in maniera adeguata la questione della libertà accademica nell'ambito del processo di adesione all'UE, al fine di evitare che si verifichino attacchi a danno della stessa negli Stati membri dell'Unione, come nel caso dei tentativi di chiudere l'Università dell'Europa centrale (CEU) a Budapest, che comporteranno il trasferimento delle domande di ammissione degli studenti a Vienna a partire dal 2019, come pure il blocco degli studi di genere in Ungheria; che i paesi candidati dovrebbero impegnarsi a rispettare valori fondamentali in materia di istruzione superiore, comprese la libertà accademica e l'autonomia degli istituti;

K.  considerando che la comunità accademica e gli istituti d'istruzione sono sempre più vulnerabili a interferenze, pressioni o repressioni da parte degli Stati, del settore delle imprese o di altri soggetti non statali; che, ogni anno, in tutto il mondo si registrano centinaia di attacchi contro le università, gli istituti d'istruzione superiore e i relativi membri, compresi uccisioni, violenze e sparizioni, arresti e detenzioni illeciti, azioni penali senza fondamento, perdite di posizione, licenziamenti o espulsioni dagli studi infondati, restrizioni ai viaggi e al movimento e altre minacce estreme o sistemiche; che le violazioni della libertà accademica si verificano anche negli Stati membri dell'UE e nei suoi partner più vicini;

L.  considerando che i tagli ai finanziamenti pubblici per l'istruzione, compresa l'istruzione superiore, e la conseguente necessità di fonti di reddito alternative mettono a rischio la libertà accademica, in particolare quando tali finanziamenti esterni provengono da regimi autocratici stranieri o da società multinazionali;

M.  considerando che gli istituti d'istruzione stranieri all'interno dell'UE sono vittime di attacchi da parte dei governi nazionali e devono far fronte a violazioni della loro libertà accademica;

N.  considerando che i tentativi di controllare o mettere a tacere gli istituti di istruzione superiore o i loro studiosi, studenti e personale si estendono ben al di là delle persone e degli istituti che ne sono oggetto diretto e colpiscono la società in generale, restringendo lo spazio per la partecipazione democratica inclusiva, per la libertà di parola e per l'emancipazione di tutti i cittadini nonché privando le future generazioni di accademici e ricercatori di alta qualità;

O.  considerando che l'effettiva realizzazione del diritto all'istruzione e la garanzia della libertà accademica impongono agli Stati di garantire un livello adeguato e affidabile di finanziamento per l'istruzione; che le politiche di austerità finanziaria ed economica hanno minato gravemente la libertà accademica e continuano a farlo in tutto il mondo, anche all'interno dell'Unione europea;

P.  considerando che le violazioni della libertà accademica vengono raramente affrontate nel quadro della normativa in materia di diritti umani, il che riflette in parte una mancanza di familiarità con le questioni legate alla libertà accademica tra i difensori dei diritti umani e, in parte, il fatto che le denunce spesso si riferiscono ad altri diritti violati, quali la libertà di espressione o di opinione; che, di conseguenza, le norme in questo settore sono poco sviluppate e molte violazioni della libertà accademica non vengono segnalate;

Q.  considerando che vi è una necessità generale sia di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'importanza della libertà accademica come strumento per promuovere la democrazia, il rispetto dello Stato di diritto e la responsabilità che di creare opportunità per migliorare le sue capacità di patrocinio e difesa;

R.  considerando che è importante individuare gli attacchi alla libertà accademica come parte di un fenomeno globale e adoperarsi affinché i professori universitari e gli studenti presi di mira siano riconosciuti non solo come persone i cui diritti vengono violati, ma anche come difensori dei diritti umani che vengono attaccati; che è necessaria una risposta forte a livello internazionale e nazionale sia dall'interno dell'istruzione superiore stessa sia dalla società civile e dal pubblico in generale;

S.  considerando che molti docenti universitari e studenti a rischio non sono in grado di accedere alle opportunità offerte dai programmi dell'UE per la mobilità accademica e i difensori dei diritti umani, in quanto non soddisfano i criteri di candidatura o incontrano grandi difficoltà nel seguire le procedure, i requisiti e i calendari generali di candidatura;

T.  considerando che le restrizioni ai finanziamenti nell'ambito dei programmi dell'UE limitano le azioni delle organizzazioni e delle università dell'UE che già sostengono studenti e studiosi che sono a rischio o fuggono dai loro paesi a causa della minaccia di persecuzione che incombe su di loro per il loro impegno accademico; che queste organizzazioni e università richiedono più assistenza per le loro azioni e iniziative;

U.  considerando che l'UE si è impegnata a promuovere e a tutelare i diritti umani, le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto in tutto il mondo; che il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia prevede una politica unionale più efficace in materia di diritti umani e sostegno alla democrazia, anche aumentando l'efficacia dei dialoghi sui diritti umani, migliorando la visibilità e l'impatto delle strategie per paese in materia di diritti umani, concentrandosi su un'effettiva attuazione delle linee guida dell'UE in materia di diritti umani e migliorando la diplomazia pubblica e le comunicazioni sui diritti umani;

1.  raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza:

   a) di riconoscere esplicitamente l'importanza della libertà accademica nelle dichiarazioni pubbliche, nelle politiche e nelle misure inerenti all'azione esterna dell'UE, compreso il riconoscimento dei principi in base ai quali: le idee non sono reati e il discorso critico non è indice di slealtà, ma anzi costituiscono elementi essenziali di una società democratica e del suo sviluppo; l'autonomia degli istituti d'istruzione dovrebbe essere sempre tutelata; la libertà accademica svolge un ruolo di primo piano nel progresso dell'insegnamento e nello sviluppo dell'umanità e della società moderna;
   b) di riconoscere che le rivendicazioni riguardanti la libertà accademica rientrano nella vigente normativa in materia di diritti umani e derivano dal diritto all'istruzione e dai diritti alla libertà di espressione e di opinione; di ricordare che la libertà accademica include la libertà degli accademici di divulgare informazioni, condurre ricerche e diffondere conoscenze e verità senza restrizioni, nonché la loro libertà di esprimere il proprio punto di vista e le proprie opinioni – anche se controversi o impopolari – negli ambiti oggetto della loro ricerca e della loro competenza professionale, il che potrebbe includere un'analisi del funzionamento delle istituzioni pubbliche in un dato sistema politico e una critica al riguardo;
   c) di mettere in evidenza pubblicamente il problema legato agli attacchi contro la libertà accademica, comprese le loro conseguenze negative; di esprimere preoccupazione per quanto concerne la vulnerabilità della comunità accademica a interferenze indebite da parte di autorità nazionali, attori privati o interessi aziendali; di rammentare la responsabilità degli Stati di garantire la libertà accademica, agire in conformità di essa e proteggere in maniera proattiva gli istituti di istruzione superiore, gli accademici e gli studenti da eventuali attacchi, indipendentemente dalla loro provenienza o natura;
   d) di assicurare che i rappresentanti delle istituzioni e degli Stati membri dell'UE in visita presso paesi terzi siano informati sulla situazione della libertà accademica;
   e) di dimostrare sostegno alle istituzioni, al personale e agli studenti che sono a rischio o che sono stati vittime di coercizione o di attacchi violenti, e condannare pubblicamente tali attacchi, sollevando il problema a tutti i livelli, anche attraverso dichiarazioni, visite, inviti ad apparizioni pubbliche e monitoraggio dei processi e delle condizioni di detenzione, nonché riferimenti specifici a singoli casi di membri della comunità dell'istruzione superiore che sono a rischio;
   f) di sostenere un accesso paritario alla comunità accademica, indipendentemente da etnia, casta, disabilità, nazionalità, credo religioso, identità di genere, orientamento sessuale o altro status; di prestare particolare attenzione nei loro rapporti con i paesi terzi, sostenere l'eliminazione della discriminazione basata sul genere e tutte le forme di violenza e contribuire a conseguire l'uguaglianza di genere e il diritto all'istruzione per tutti;
   g) di evidenziare che gli attacchi alla libertà accademica possono avvenire anche attraverso attacchi informatici, dal momento che oggi gli accademici fanno sempre più uso di Internet e dei social media per esprimere le proprie idee e opinioni;
   h) di sollevare la questione della libertà accademica a diversi livelli del dialogo politico, inclusi i dialoghi sui diritti umani e le consultazioni con i paesi partner; di intensificare gli sforzi diplomatici con i paesi partner attraverso un impegno bilaterale e multilaterale in relazione ad eventi preoccupanti collegati a minacce o attacchi contro la libertà accademica, in particolare attacchi violenti contro istituzioni e membri della comunità dell'istruzione superiore, comprese politiche o pratiche discriminatorie, indebite restrizioni alla ricerca o all'espressione, azioni penali o detenzioni illecite e restrizioni al diritto di formare e aderire a un sindacato; di incoraggiare i paesi partner a definire un quadro per la libertà accademica e l'autonomia degli istituti e a monitorare l'attuazione di tali diritti fondamentali; di assicurare che tutti gli accordi di cooperazione internazionale con i paesi partner rispettino tali principi;
   i) di includere la difesa e la protezione della libertà accademica e dell'autonomia degli istituti tra i criteri di Copenaghen per il processo di adesione all'UE, al fine di evitare che si verifichino attacchi a danno della libertà accademica negli Stati membri, come è stato possibile osservare nel caso della CEU in Ungheria;
   j) di incoraggiare tutti gli Stati ad approvare e attuare, come già fatto dalla maggior parte degli Stati membri dell'UE, la Dichiarazione sulle scuole sicure e le relative linee guida per proteggere scuole e università da un uso militare durante i conflitti armati, che rappresenta una guida alla responsabilità di proteggere i valori fondamentali, in particolare la libertà accademica e l'autonomia degli istituti, in un contesto di attacchi violenti e coercitivi a danno dell'istruzione superiore;
   k) di collaborare con le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, le agenzie internazionali, la società civile e le comunità dell'istruzione superiore per creare meccanismi di monitoraggio e di comunicazione degli attacchi, delle minacce e delle indebite restrizioni nei confronti dell'istruzione superiore e dei singoli ricercatori; di rafforzare e promuovere il monitoraggio al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, garantire che i responsabili siano tenuti a rispondere delle loro azioni e migliorare gli sforzi volti a prevenire e rispondere agli attacchi contro la libertà accademica;
   l) d'impegnarsi e incoraggiare un dialogo costante con le comunità universitarie e le organizzazioni la cui missione è proteggere le comunità dell'istruzione superiore e promuovere la libertà accademica, in modo da sviluppare i migliori quadri politici, iniziative e strategie di difesa possibili per la libertà accademica;
   m) di contribuire allo sviluppo di capacità per indagini rapide, approfondite e trasparenti in caso di violazioni della libertà accademica, in particolare in situazioni di violenza; di incrementare gli sforzi volti prevenire e rispondere agli attacchi contro la libertà accademica, nonché di adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie per far sì che i responsabili siano tenuti a rispondere delle loro azioni;
   n) di promuovere i lavori di ricerca e di sensibilizzazione volti a riformare la legislazione e i regolamenti che impongono restrizioni indebite alla libertà accademica o all'autonomia accademica degli istituti di istruzione superiore e promuovere l'autonomia degli istituti come strumento per proteggere i sistemi di istruzione superiore da interferenze o attacchi a opera dello Stato, di aziende o di altri soggetti non statali e tutelare l'istruzione superiore dalla politicizzazione e dalla manipolazione ideologica;
   o) di intensificare gli sforzi diplomatici con i paesi partner attraverso un impegno bilaterale e multilaterale in relazione ad eventi preoccupanti collegati a minacce o attacchi contro la libertà accademica, in particolare attacchi violenti contro istituzioni e membri della comunità dell'istruzione superiore, comprese politiche o pratiche discriminatorie, indebite restrizioni alla ricerca o all'espressione e azioni penali o detenzioni illecite;
   p) di rivedere gli attuali meccanismi di sostegno e protezione per i difensori dei diritti umani in modo da sviluppare la capacità di individuare e fornire assistenza, inclusi la protezione e il sostegno di emergenza, nei casi che comportano attacchi alla libertà accademica, anche attraverso la protezione fisica, il sostegno legale e l'assistenza per i visti, il sostegno medico, il monitoraggio dei processi e delle condizioni di detenzione, la difesa e le attività lobbistiche nonché il sostegno a lungo termine durante l'esilio; chiede, in particolare, che lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani includa tra le sue priorità la promozione della libertà accademica e il sostegno ai membri della comunità accademica a rischio;
   q) di rivedere i programmi e le risorse esistenti per la mobilità accademica e altre forme di cooperazione nell'istruzione e nella ricerca, compresi i criteri, le procedure, i requisiti, le tempistiche e i calendari per presentare domanda, al fine di eliminare gli ostacoli che potrebbero altrimenti impedire a docenti o studenti qualificati a rischio di poter ottenere accesso alle opportunità, alle posizioni o ad altre risorse offerte dai programmi; di promuovere i progetti esistenti finanziati dall'UE, quali il progetto "rifugio accademico", che perseguono l'obiettivo di creare maggiore consapevolezza circa l'importanza della libertà accademica nel settore dell'istruzione superiore e le conseguenze che ne derivano per l'intera società laddove tale libertà venga repressa;
   r) di garantire che i programmi di assistenza macrofinanziaria dell'UE destinati ai paesi terzi e le politiche degli istituti finanziari europei non pregiudichino la libertà accademica sostenendo politiche che riducano gli importi stanziati al settore dell'istruzione a titolo del bilancio nazionale;
   s) di creare nuove iniziative nell'ambito di programmi esistenti e futuri – eventualmente come sinergie sviluppate e finanziate dall'Unione con le sue rubriche non dedicate all'istruzione e alla ricerca – quali lo strumento di preadesione (IPA III), Orizzonte 2020, Erasmus + e le azioni Marie Skłodowska-Curie, a favore di nuovi programmi finanziati dall'UE per sostenere il collocamento di accademici, ricercatori e studenti a rischio aventi lo status di protezione internazionale presso gli istituti di istruzione superiore e gli istituti di ricerca europei;
   t) di sostenere gli sforzi normativi in corso a livello regionale e internazionale, anche attraverso l'adozione di una dichiarazione internazionale sulla libertà accademica e l'autonomia degli istituti d'istruzione superiore; di incoraggiare l'UE e i suoi Stati membri a presentare un'iniziativa in materia di libertà accademica al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani;
   u) di assicurare un sostegno costante e di alto livello al Centro interuniversitario europeo e al Campus globale sui diritti umani e la democrazia, quale fiore all'occhiello del sostegno fornito dall'UE all'educazione in materia di diritti umani a livello mondiale;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.


La situazione delle donne con disabilità
PDF 153kWORD 55k
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla situazione delle donne con disabilità (2018/2685(RSP))
P8_TA(2018)0484B8-0547/2018

Il Parlamento europeo,

–  viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), e la sua entrata in vigore il 21 gennaio 2011, conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità(1), in particolare l'articolo 6 relativo alle donne e alle minori con disabilità,

–  visti la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW, 1979) e il relativo protocollo facoltativo (1999),

–  vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori(2),

–  visti gli articoli 10, 19 e 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(3),

–  vista la proposta della Commissione relativa a una direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la relativa posizione del Parlamento del 2 aprile 2009(4),

–  visto lo studio della direzione generale "Politiche interne dell'Unione" del Parlamento intitolato "Discrimination Generated by the Intersection of Gender and Disability" (Discriminazione dovuta all'intersezione di genere e disabilità),

–  vista la relazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) dal titolo "Poverty, gender and intersecting inequalities in the EU" (Povertà, genere e disuguaglianze che si intersecano nell'UE), con particolare attenzione al capitolo 8 su genere e disabilità",

–  visto l'indice indice sull'uguaglianza di genere relativo al 2017,

–  vista l'interrogazione alla Commissione sulla situazione delle donne con disabilità (O-000117/2018 – B8-0418/2018),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che nell'UE vivono oltre 80 milioni di persone con disabilità; che un europeo su quattro ha un familiare disabile; che nell'UE vi sono circa 46 milioni di donne e ragazze con disabilità, pari a circa il 16 % della sua popolazione femminile totale e al 60 % della popolazione complessiva di persone con disabilità;

B.  considerando che il termine "disabilità" comprende un'ampia gamma di situazioni personali temporanee, a breve o a lungo termine che richiedono risposte politiche su misura e includono questioni di salute mentale;

C.  considerando che i cambiamenti demografici e l'invecchiamento della popolazione si traducono in un maggior numero di persone disabili più avanti nella vita;

D.  considerando che ogni giorno alle persone con disabilità sono negati diritti fondamentali, con il perpetuarsi delle difficoltà di accesso a un'occupazione retribuita e ai relativi diritti, sia nel settore pubblico che in quello privato; che la formazione professionale delle persone con disabilità non corrisponde a quella che dovrebbe e potrebbe essere per poter consentire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'inclusione nella vita lavorativa;

E.  considerando che solo il 18,8 % delle donne con disabilità è occupato nell'UE; che il 45 % delle donne in età lavorativa (20-64 anni) con disabilità è inattivo, mentre per gli uomini la percentuale equivalente è del 35 %;

F.  considerando che il 75 % delle persone con gravi disabilità non ha la possibilità di partecipare pienamente al mercato del lavoro europeo e che le donne con disabilità hanno una probabilità di essere vittime di violenza da due a cinque volte superiore rispetto alle donne non disabili;

G.  considerando che il 34 % delle donne con problemi di salute o disabilità ha subito violenze fisiche o sessuali da parte di un partner nel corso della propria vita;

H.  considerando che la sterilizzazione delle donne disabili a loro insaputa o senza il loro consenso è una forma diffusa di violenza, in particolare nei confronti di membri di minoranze etniche come le donne rom;

I.  considerando che vi è una mancanza di visibilità delle persone disabili nella vita pubblica e nei media;

J.  considerando che circa due terzi dei prestatori di assistenza in Europa sono donne; che l'80 % dei servizi di assistenza all'interno dell'UE è fornito da prestatori informali non retribuiti, il 75 % dei quali sono donne; che si stima che il valore economico dell'assistenza informale non retribuita nell'Unione, come percentuale del costo complessivo della prestazione di assistenza formale a lungo termine, sia compreso tra il 50 % e il 90 %.

K.  considerando che la partecipazione sociale ed economica delle donne con disabilità è essenziale per il successo della strategia economica e sociale globale dell'Europa;

L.  considerando che le donne disabili devono spesso affrontare molteplici forme di discriminazione, tra l'altro a causa della loro identità di genere, della loro espressione di genere e delle loro caratteristiche sessuali, il che contribuisce alla femminilizzazione della povertà;

M.  considerando che le persone con disabilità, e in particolare le donne disabili, hanno redditi più bassi e sono a più alto rischio di povertà ed esclusione sociale; che le situazioni di povertà e di esclusione si protraggono laddove la protezione sociale è manifestamente insufficiente; che la situazione delle donne disabili lavoratrici si è deteriorata nel tempo rispetto a quella degli uomini (la percentuale delle donne che vivono in condizioni di povertà lavorativa era del 10 % nel 2007 e del 12 % nel 2014);

N.  considerando che gli sviluppi tecnologici sono pieni di opportunità e sfide, soprattutto per le donne con disabilità, dato che la forza lavoro globale utilizza sempre più spesso strumenti digitali;

O.  considerando che persistono difficoltà di accesso ai centri sanitari, alle cure ospedaliere, ai prodotti di supporto, ai medicinali e alle terapie essenziali per il monitoraggio e la riabilitazione; che permangono gravi problemi di mobilità, dovuti a barriere architettoniche che ostacolano il transito nei luoghi pubblici e sulle strade o a un accesso limitato al trasporto pubblico e collettivo; che vi sono tuttora ostacoli alla comunicazione (ad esempio la carenza di interpreti di lingua dei segni nei servizi pubblici e la scarsa accessibilità televisiva per i non udenti), che limitano e impediscono l'accesso ai servizi pubblici e all'informazione; che i servizi di sostegno, protezione e comunicazione nonché sanitari e di assistenza, quali quelli connessi alla sanità di base, alla violenza contro le donne e all'assistenza all'infanzia e alla maternità, dovrebbero essere pienamente accessibili in tutte le lingue, forme e formati a tutte le donne, in particolare alle donne e alle minori con disabilità;

P.  considerando che la piena partecipazione delle persone con disabilità, conformemente all'articolo 29 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, alla vita politica e pubblica, dove spesso sono sottorappresentate, rimarrà una pia illusione, in particolare per le donne, se la questione non viene adeguatamente affrontata;

Q.  considerando che, nonostante le numerose convenzioni internazionali e disposizioni del diritto europeo, nonché l'attuale strategia europea in materia di disabilità, le persone con disabilità non godono ancora pienamente dei diritti sociali e di cittadini; che non sono garantiti l'accesso paritario alla cultura, allo sport e alle attività ricreative né la partecipazione paritaria alla vita sociale e politica; che i professionisti che operano in questi ambiti sono sottovalutati; che tutte le suddette convenzioni e disposizioni sono sistematicamente ignorate, e i lavoratori e le persone con disabilità continuano a vedere negati i propri diritti fondamentali; che le donne e le minori con disabilità rimangono ai margini dei processi decisionali e dei progressi nell'ambito dell'uguaglianza di genere;

R.  considerando che l'uguaglianza di genere non è stata integrata orizzontalmente nella strategia europea sulla disabilità 2010-2020;

S.  considerando che gli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vietano esplicitamente la discriminazione fondata sulla disabilità e prevedono la partecipazione paritaria delle persone con disabilità alla vita della comunità; che la parità di trattamento può essere garantita applicando politiche e misure positive a favore delle donne disabili e delle madri di bambini disabili;

T.  considerando che includere la dimensione di genere nella strategia europea sulla disabilità post-2020 contribuirà a un approccio integrato all'eliminazione delle discriminazioni a danno di donne e ragazze con disabilità;

U.  considerando che il salario mensile degli uomini disabili è superiore a quello delle donne disabili, mentre entrambi i salari sono generalmente inferiori a quelli degli altri lavoratori, in una realtà discriminatoria che persiste;

V.  considerando che l'attuale mercato del lavoro è instabile e precario e che l'aumento della disoccupazione comporta una diminuzione delle opportunità di accesso all'occupazione per le persone disabili;

W.  considerando che vi è una carenza di risorse umane, materiali e pedagogiche nel sistema scolastico statale per l'adeguato accompagnamento e l'effettiva inclusione dei bambini e dei giovani con esigenze educative specifiche; che la piena integrazione nella società si ottiene principalmente attraverso un'occupazione di qualità e un'istruzione accessibile; che l'occupazione non è soltanto considerata una fonte di reddito, ma è divenuta anche un meccanismo di integrazione sociale in quanto crea un legame con la società, relazioni interpersonali e un senso di partecipazione alla vita sociale, culturale ed economica;

X.  considerando che le donne con disabilità possono subire forme uniche di abusi difficili da riconoscere, come la rimozione o la distruzione dei dispositivi per la mobilità di una persona o il diniego di accesso alle risorse legate alla disabilità nella comunità e/o agli appuntamenti sanitari;

Y.  considerando che i tassi di tumore al seno per le donne disabili sono molto più elevati di quelli della popolazione femminile in generale, a causa della mancanza di apparecchiature di screening e diagnosi adeguate;

Z.  considerando che l'indice sull'uguaglianza di genere dell'EIGE relativo al 2017 evidenzia che in media il 13 % e il 5 % delle donne disabili lamentano di non vedere soddisfatti i propri bisogni rispettivamente medici e dentali, mentre nel caso delle donne senza disabilità è il 5 % a vedere non soddisfatte le proprie esigenze mediche;

Raccomandazioni generali

1.  ribadisce che tutte le persone con disabilità devono avere la possibilità di beneficiare pienamente dei propri diritti sulla base dell'inclusione e della piena partecipazione alla società; sottolinea che ciò è possibile solo attraverso l'attuazione di politiche attive e pubbliche e l'eliminazione di tutti gli ostacoli alla partecipazione;

2.  invita gli Stati membri ad attuare politiche di prevenzione, trattamento, riabilitazione e integrazione per quanto riguarda le persone con disabilità e di sostegno alle loro famiglie, e ad assumersi la responsabilità dell'effettiva realizzazione dei loro diritti, fatti salvi i diritti e i doveri dei genitori o dei tutori; chiede inoltre lo sviluppo di una pedagogia che sensibilizzi la società ai doveri di rispetto e solidarietà nei confronti delle persone con disabilità, per contrastare la discriminazione sociale di cui sono oggetto;

3.  invita gli Stati membri a rispettare gli impegni assunti in merito alla ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire i diritti e le libertà nonché le responsabilità in essa sancite, in particolare in settori quali occupazione, istruzione, salute, protezione sociale, alloggio, mobilità, accesso alla giustizia, cultura, sport, tempo libero e partecipazione alla vita sociale e politica, nonché le responsabilità specifiche definite in suddetta convenzione per i diritti delle donne e dei minori con disabilità;

4.  sottolinea che le donne e le minori con disabilità sono soggette a una doppia discriminazione a causa dell'intersecarsi di genere e disabilità e spesso possono essere esposte persino a difficoltà multiple dovute, in molti casi, all'intersezione di genere e disabilità con l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere, le caratteristiche sessuali, lo status di migrante, l'età, la religione o l'etnia;

5.  ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri a integrare una prospettiva relativa alle donne e alle minori con disabilità nei loro programmi, strategie e politiche in materia di parità di genere, una prospettiva di genere nelle loro strategie in materia di disabilità e una prospettiva sia di genere che di disabilità in tutte le altre politiche;

6.  invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la ricerca e l'innovazione per quanto riguarda lo sviluppo di prodotti e servizi a sostegno delle persone con disabilità nelle loro attività quotidiane;

7.  sottolinea che il numero di persone anziane è in aumento e che, in base ai dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, la disabilità è più diffusa tra le donne, le quali sono più colpite dal fenomeno a causa della loro aspettativa di vita più lunga; sottolinea che il numero di donne disabili aumenterà pertanto in misura proporzionale;

8.  insiste affinché siano raccolti dati disaggregati per genere allo scopo di individuare le forme di discriminazione multipla trasversale cui sono esposte le donne e le minori con disabilità in tutti i settori contemplati dalla Convenzione di Istanbul e ovunque sia opportuno;

9.  invita l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere a continuare a fornire analisi e contributi a livello dell'UE e degli Stati membri per quanto riguarda la situazione specifica delle donne e delle minori con disabilità, con particolare attenzione alla discriminazione intersettoriale;

10.  ribadisce che spesso le donne con disabilità affrontano sfide e pericoli persino maggiori nei paesi coinvolti in conflitti e nelle zone di conflitto; sottolinea pertanto la necessità di proteggere le donne disabili nelle politiche esterne dell'UE;

Diritti delle donne con disabilità

11.  sottolinea che alle donne con disabilità deve essere garantito il pieno godimento dei diritti per quanto riguarda un'istruzione di qualità, accessibile e a prezzi abbordabili, l'assistenza sanitaria, comprese cure sanitarie specifiche per le persone transgender e per la salute sessuale e riproduttiva e i diritti ad essa connessi, l'occupazione, la mobilità, la vita familiare, l'autonomia fisica, la sessualità e il matrimonio, nonché le salvaguardie che garantiscono tali diritti;

12.  ricorda che le autorità a tutti i livelli e le parti interessate devono rispettare e sostenere il diritto a una vita indipendente e, pertanto, fornire gli strumenti e il sostegno necessari per consentire alle persone con disabilità, in particolare alle donne, di godere della libertà di scelta e di controllo sulla propria vita e sul proprio stile di vita;

13.  sottolinea che le donne e le minori con disabilità devono essere informate dei loro diritti e dei servizi al cittadino a loro disposizione; sottolinea che tali informazioni devono essere fornite in modo semplice e sicuro, tenendo conto dei diversi metodi di comunicazione, media e formati da esse scelti e ad esse adattati; sottolinea che il diritto all'informazione non deve essere confuso con la concettualizzazione della necessità di ricercare attivamente l'accesso ai diritti (trasferendo la responsabilità della giusta fruizione a chi ne ha bisogno), in quanto gli Stati membri devono assumersi la responsabilità di raggiungere tutte le persone con disabilità e assicurare e garantire loro i diritti sanciti dalla legge o dalle convenzioni internazionali;

14.  chiede l'integrazione delle persone con disabilità nelle strutture regolari della società a tutti i livelli, compresa la sanità, l'istruzione e l'occupazione, tenendo conto del fatto che l'uso persistente e generalizzato di strutture o servizi speciali porta alla segregazione e riduce le pari opportunità;

15.  riconosce la necessità che le persone con disabilità possano accedere a spazi sicuri, ad esempio sotto forma di club e associazioni;

16.  invita l'UE a rimuovere gli ostacoli al diritto di voto per le persone con disabilità, in particolare per le elezioni europee del 2019;

17.  esorta gli Stati membri ad applicare il principio della parità di retribuzione a parità di lavoro svolto, a contrastare le discriminazioni salariali e a garantire la parità tra donne e uomini, anche per quanto riguarda le persone con disabilità;

Accessibilità

18.  invita gli Stati membri e la Commissione ad attuare politiche che promuovano l'accessibilità, quale passo essenziale verso l'inclusione e condizione imprescindibile per l'integrazione e la partecipazione delle persone con disabilità; sottolinea altresì l'importanza del rispetto dei principi della parità di trattamento e delle pari opportunità in materia di accessibilità e mobilità;

19.  insiste sulla necessità che gli Stati membri adottino misure, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, dei trasporti, della pianificazione urbana e dell'edilizia abitativa;

20.  esprime profonda preoccupazione per il fatto che, troppo spesso, alle donne e alle ragazze con disabilità sia negato l'accesso alle strutture nel settore della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi; ritiene preoccupante il fatto che alle donne e alle ragazze con disabilità sia negato il consenso informato sull'uso dei contraccettivi e che siano addirittura a rischio di sterilizzazione forzata; invita gli Stati membri ad attuare misure legislative a tutela dell'integrità fisica, della libertà di scelta e dell'autodeterminazione per quanto riguarda la vita sessuale e riproduttiva delle donne e delle ragazze con disabilità;

21.  esprime preoccupazione per il fatto che pochi paesi hanno disposizioni che garantiscono il diritto delle persone con disabilità di accedere al riconoscimento giuridico del genere; osserva che il riconoscimento giuridico del genere, anche laddove consentito, potrebbe essere inaccessibile per le donne e le ragazze sotto tutela legale; osserva che l'obbligo di valutazione psichiatrica per accedere al riconoscimento giuridico del genere ostacola l'accesso delle donne e delle ragazze con problemi di salute mentale; invita gli Stati membri ad adottare una legislazione giuridica in materia di riconoscimento del genere basata sull'autodeterminazione e che tenga conto delle esigenze di accessibilità per le persone con disabilità;

22.  individua la necessità, per quanto riguarda i trasporti, che gli Stati membri sviluppino politiche di trasporto pubblico che facilitino la mobilità delle persone con disabilità, unitamente all'eliminazione delle barriere architettoniche; invita il Consiglio e la Commissione a stanziare i fondi dell'Unione necessari per sostenere lo sviluppo di tali politiche;

Relazioni di lavoro e sul luogo di lavoro, nell'ottica di un'occupazione di qualità e di un giusto equilibrio tra vita professionale e vita privata

23.  invita gli Stati membri a sviluppare politiche che promuovano l'integrazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro; ritiene che tali politiche dovrebbero incoraggiare l'accesso all'occupazione come condizione per l'inclusione sociale, promuovendo le pari opportunità;

24.  invita gli Stati membri a garantire forme specifiche di regolamentazione del lavoro che affrontino e integrino le esigenze specifiche delle persone con disabilità, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione dell'orario di lavoro; sottolinea la necessità di definire una legislazione del lavoro specifica che tenga conto delle esigenze delle donne con disabilità in materia di gravidanza e maternità, salvaguardando la permanenza sul mercato del lavoro e garantendo la tutela del lavoro;

25.  invita gli Stati membri a valutare la necessità di disposizioni volte a garantire che l'applicazione del congedo di maternità, di paternità e parentale, come pure di un orario di lavoro flessibile, sia adattata alle diverse esigenze connesse alle nascite multiple, ai parti prematuri, ai genitori adottivi, ai co-genitori, ai genitori con disabilità, ai genitori con problemi di salute mentale e ai genitori di figli con disabilità, malattie croniche o problemi di salute mentale;

26.  chiede la promozione del diritto alla salute e alla riabilitazione e l'adozione di politiche volte a prevenire e porre rimedio agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali delle persone con disabilità;

27.  invita la Commissione a mettere a disposizione degli Stati membri le competenze necessarie per affrontare la discriminazione intersettoriale;

28.  invita la Commissione a sostenere e incoraggiare gli Stati membri nell'affrontare la discriminazione generata dall'intersezione tra identità di genere, espressione di genere, orientamento sessuale, caratteristiche sessuali e disabilità, attraverso la formazione alla diversità e la collaborazione con i datori di lavoro per introdurre misure sul posto di lavoro, ad esempio volte a promuovere procedure di assunzione anonime;

Istruzione

29.  invita gli Stati membri a porre l'accento, nel garantire servizi di assistenza all'infanzia in età prescolare, non solo sull'accessibilità, ma anche sulla qualità e l'accessibilità economica di tale assistenza, in particolare per i bambini con disabilità, tenendo conto nel contempo delle esigenze dei genitori con disabilità; invita inoltre gli Stati membri a migliorare gli investimenti pubblici nell'istruzione della prima infanzia e nella cura di tali gruppi di persone;

30.  sottolinea l'importanza di integrare le donne con disabilità all'interno dei sistemi professionali e di istruzione ordinari;

31.  sottolinea che un livello e una qualità più elevati dell'istruzione e della formazione porteranno a una maggiore autonomia delle donne con disabilità, in quanto l'istruzione è uno degli strumenti che influenzano maggiormente il progresso della società, fornendo le conoscenze e i valori necessari per raggiungere livelli più elevati di benessere e di crescita economica e personale; sottolinea la particolare importanza di un'istruzione e di una formazione di qualità per le persone con disabilità;

32.  invita gli Stati membri a garantire una reale parità di opportunità nell'accesso all'istruzione, garantendo l'effettiva integrazione dei bambini e dei giovani con disabilità nei loro sistemi di istruzione a tutti i livelli; chiede che siano soddisfatte le esigenze educative specifiche e il fabbisogno di materiale didattico specifico, con l'ausilio di scuole inclusive, al fine di garantire un accesso equo, ma anche buoni risultati, all'interno del sistema educativo;

33.  invita gli Stati membri a investire in un'istruzione di alta qualità per i bambini e gli adulti con disabilità nel quadro dell'istruzione generale, facilitando così l'accesso, in particolare per le fasce più svantaggiate della popolazione;

34.  chiede politiche dell'istruzione che mirino a eliminare i numerosi ostacoli che rimangono per le persone con disabilità; esorta gli Stati membri a conseguire, nell'ambito dei loro istituti scolastici tradizionali, le condizioni fisiche e/o pedagogiche che consentono alle persone con disabilità di frequentarli; sottolinea, pertanto, la necessità di aumentare il numero di insegnanti che accompagnano i bambini con disabilità;

35.  invita gli Stati membri a sviluppare strategie per combattere il bullismo e le molestie, anche in ambito educativo e online, contro i bambini e i giovani per motivi di disabilità, identità di genere o espressione di genere, orientamento sessuale, status di migrante, classe, età, religione o etnia;

36.  ricorda l'importanza di tenere conto delle esigenze delle donne e delle ragazze con disabilità nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi e delle iniziative dell'UE, in particolare nel settore dell'istruzione, della mobilità e delle azioni a favore dei giovani, nonché di intraprendere tutte le azioni pertinenti per garantire una maggiore partecipazione a tali opportunità;

Salute

37.  ritiene che le donne e le ragazze con disabilità debbano avere accesso completo a cure mediche rispondenti alle loro particolari esigenze, in settori quali la consulenza ginecologica, le visite mediche, la salute sessuale e riproduttiva, la pianificazione familiare e un sostegno adeguato durante la gravidanza, nonché un'assistenza sanitaria specifica per le persone transessuali; esorta gli Stati membri a garantire investimenti pubblici in questo settore e ad assicurare che la loro assistenza sanitaria pubblica nazionale includa un accesso adeguato a tali servizi;

38.  sottolinea che le donne e le ragazze con disabilità devono ricevere tutte le informazioni adeguate per consentire loro di prendere liberamente decisioni che riguardano la loro salute; sottolinea l'importanza che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per combattere la sterilizzazione forzata;

39.  invita la Commissione a introdurre obiettivi per i servizi di assistenza alle persone con disabilità, in linea con gli obiettivi di Barcellona, con strumenti di monitoraggio per misurare la qualità e l'accessibilità, anche economica, di tali servizi;

40.  invita l'UE e gli Stati membri ad adottare tutte le misure atte a garantire che le donne e le ragazze con disabilità abbiano un accesso paritario sia all'assistenza sanitaria specifica per le persone con disabilità, sia ai servizi tradizionali;

41.  invita la Commissione a mettere a disposizione degli Stati membri le competenze necessarie per affrontare la discriminazione intersettoriale;

Violenza basata sul genere

42.  si compiace della decisione del Consiglio che ha autorizzato l'UE a firmare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), quale passo importante per contrastare la violenza sulle donne e le ragazze con disabilità; invita l'UE a ratificare rapidamente la Convenzione di Istanbul ed esorta gli Stati membri che non l'hanno ancora ratificata a provvedere in tal senso; incoraggia il Consiglio a procedere quanto prima alla conclusione dell'adesione dell'UE;

43.  sottolinea con preoccupazione che le donne e le ragazze con disabilità hanno più probabilità di diventare vittima di violenza basata sul genere, in particolare di violenza domestica e sfruttamento sessuale; evidenzia che ciò riguarda anche la sterilizzazione e l'aborto forzati; invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate e a fornire servizi di alta qualità, accessibili e su misura per porre fine alla violenza contro le donne e i bambini e sostenere le vittime di violenza, fornendo personale qualificato per fornire consulenza specializzata nonché una protezione e un sostegno adeguati in termini giuridici;

44.  incoraggia gli Stati membri a fornire a tutti i professionisti della salute e dell'istruzione una formazione adeguata per la prevenzione della discriminazione e della violenza contro le donne e le ragazze con disabilità;

45.  rinnova il suo invito alla Commissione affinché presenti una strategia europea globale per contrastare la violenza contro le donne, corredata di una proposta di atto legislativo volto a prevenire e combattere la violenza di genere, prestando una particolare attenzione alle donne e alle ragazze con disabilità; chiede inoltre che sia istituito un osservatorio dell'UE sulla violenza di genere;

46.  chiede misure politiche specifiche per affrontare il problema della violenza e degli abusi nei confronti delle persone con disabilità e difficoltà di apprendimento, in particolare donne e ragazze, tra cui l'intimidazione, il bullismo e le molestie online, nonché la violenza in situazioni di assistenza formale e informale;

Inclusione digitale e mediatica

47.  evidenzia che sono necessari maggiori sforzi per superare gli stereotipi e i pregiudizi sulla disabilità e che le donne e le ragazze con disabilità devono avere maggiore visibilità nei mezzi di informazione al fine di cambiare le norme sociali predominanti che ne prevedono l'esclusione; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la parità di genere nelle organizzazioni dei media, negli organi rappresentativi e negli istituti di formazione, specialmente in seno ai consigli di amministrazione, e a investire in iniziative di sensibilizzazione del pubblico, nonché a monitorare e seguire da vicino i progressi compiuti;

48.  invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare programmi e servizi per le donne con disabilità, che si concentrino sulla loro inclusione digitale e valorizzino l'enorme potenziale di digitalizzazione a disposizione delle donne con disabilità;

49.  sottolinea la necessità di aumentare l'accessibilità ai servizi di media, con servizi Internet pienamente accessibili che soddisfino i più elevati standard di eccellenza adattati alle persone con disabilità;

50.  invita gli Stati membri a incoraggiare le emittenti a coinvolgere pienamente le donne con disabilità, in qualità di partecipanti e presentatrici, in tutti i tipi di mezzi di comunicazione radiotelevisiva;

Legislazione e attuazione

51.  deplora che l'attuale strategia europea sulla disabilità 2010-2020 non abbia dato impulso all'adozione di atti legislativi, misure e politiche efficaci per combattere la segregazione e il rifiuto delle donne con disabilità nel mercato del lavoro, nella vita politica, nelle scuole e nei contesti di apprendimento;

52.  invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre politiche che consentano e incoraggino la partecipazione delle donne e delle ragazze con disabilità alla vita pubblica, sociale, culturale, economica e politica, in particolare riducendo gli ostacoli alla mobilità e incoraggiando le donne con disabilità a costituire organizzazioni e reti e ad aderirvi, anche attraverso programmi di formazione e tutoraggio;

53.  invita l'UE e gli Stati membri a sviluppare azioni positive rivolte alle donne con disabilità al fine di promuovere la formazione, l'inserimento professionale, l'accesso all'occupazione, il mantenimento del posto di lavoro, la parità di percorsi professionali, l'adattamento sul posto di lavoro e l'equilibrio tra vita professionale e vita privata;

54.  invita la Commissione a sviluppare azioni positive per promuovere i diritti delle donne e delle ragazze con disabilità, a istituire un meccanismo per monitorare i progressi e a finanziare la raccolta di dati e la ricerca sulle donne e le ragazze con disabilità, conformemente ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

55.  chiede alla Commissione di presentare una proposta di strategia europea sulla disabilità 2020-2030 che integri pienamente le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nella legislazione, nelle politiche e nei programmi futuri dell'UE e che sia coerente con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e con l'impegno strategico a favore della parità di genere 2016-2019, al fine di assicurare che le donne e le ragazze con disabilità possano godere pienamente dei propri diritti come ogni altra persona;

56.  invita l'UE e i suoi Stati membri a inserire le norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nei rispettivi quadri giuridici e politici, al fine di garantire che l'approccio alla disabilità basato sui diritti umani sia pienamente rispecchiato nella legislazione e nell'elaborazione delle politiche;

57.  sottolinea che le donne e le ragazze con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, dovrebbero essere strettamente consultate e attivamente coinvolte nello sviluppo e nell'attuazione della legislazione e delle politiche volte a garantire la non discriminazione e le pari opportunità, nonché nel monitoraggio della loro efficacia; chiede un autentico dialogo strutturato fra l'UE e le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità ai fini della formulazione della strategia europea sulla disabilità 2020-2030;

58.  sottolinea che le organizzazioni di persone con disabilità devono essere coinvolte nella preparazione, nell'esecuzione e nella valutazione ex post dei progetti intrapresi nel quadro della politica di coesione dell'UE;

Contributo finanziario

59.  invita la Commissione e gli Stati membri a ottimizzare i fondi strutturali dell'UE, compreso il Fondo sociale europeo, al fine di promuovere l'accessibilità e la non discriminazione delle donne con disabilità e di aumentare la visibilità delle opportunità di finanziamento, ad esempio per la creazione di start-up e il sostegno all'imprenditorialità in generale;

o
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60.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

(1) GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.
(2) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
(3) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(4) GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 68.

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