Risoluzione del Parlamento europeo del 18 settembre 2019 sullo stato di avanzamento del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (2019/2817(RSP))
Il Parlamento europeo,
– visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 ("la Carta"), proclamata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo ed entrata in vigore con il trattato di Lisbona nel dicembre 2009,
– vista la notifica inviata dal Primo ministro del Regno Unito al Consiglio europeo il 29 marzo 2017 conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,
– viste le sue risoluzioni del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea(1), del 3 ottobre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito(2), del 13 dicembre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito(3) e del 14 marzo 2018 sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito(4),
– visti gli orientamenti del Consiglio europeo (articolo 50) del 29 aprile 2017 a seguito della notifica inviata dal Regno Unito a norma dell'articolo 50 TUE, nonché l'allegato alla decisione del Consiglio del 22 maggio 2017 contenente le direttive per negoziare un accordo con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea,
– visti gli orientamenti del Consiglio europeo (articolo 50) del 15 dicembre 2017 e gli allegati alla decisione del Consiglio del 29 gennaio 2018 che integra la decisione del Consiglio del 22 maggio 2017, la quale autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea,
– vista la relazione congiunta dei negoziatori dell'Unione europea e del governo britannico, dell'8 dicembre 2017, sui progressi compiuti nella prima fase dei negoziati a norma dell'articolo 50 TUE per un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea,
– visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, approvato dal Consiglio europeo del 25 novembre 2018 ("l'accordo di recesso"), e le dichiarazioni iscritte a verbale della riunione del Consiglio europeo di tale data,
– visto il testo della dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, quale approvata dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018 ("la dichiarazione politica"),
– viste le conclusioni del Consiglio europeo (articolo 50) del 13 dicembre 2018,
– visti la dichiarazione congiunta che integra la dichiarazione politica e lo strumento relativo all'accordo di recesso dell'11 marzo 2019,
– vista la decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito il 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE(5),
– vista la decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito l'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE(6),
– vista la decisione (UE) 2019/642 del Consiglio, del 13 aprile 2019(7), che modifica la decisione (UE) 2019/274 del Consiglio dell'11 gennaio 2019, in base alla quale è stata autorizzata la firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di recesso, con riserva della sua conclusione,
– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la "Brexit" è un evento deplorevole e senza precedenti, le cui conseguenze negative sarebbero attenuate da un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea (UE);
B. considerando che il Regno Unito e l'Unione europea rimarranno stretti vicini e continueranno ad avere molti interessi in comune; che il quadro di tale relazione di vicinato è definito nella dichiarazione politica, in base alla quale è possibile tutelare e promuovere tali interessi comuni, anche attraverso nuove relazioni commerciali;
C. considerando che il Parlamento europeo rappresenta tutti i cittadini dell'UE e, durante l'intero processo che porterà al recesso del Regno Unito, agirà in modo da tutelare i loro interessi;
D. considerando che, al momento, nel Regno Unito risiedono circa 3,2 milioni di cittadini dei rimanenti 27 Stati membri dell'Unione (UE-27), mentre 1,2 milioni di cittadini del Regno Unito ("cittadini britannici") risiedono nell'UE-27; che i cittadini dell'Unione che si sono stabiliti in un altro Stato membro lo hanno fatto in virtù dei diritti di cui godono in forza della legislazione dell'UE e in base al presupposto di poter godere di tali diritti per tutta la vita;
E. considerando che vi sono inoltre 1,8 milioni di cittadini nati in Irlanda del Nord i quali, in virtù dell'accordo del Venerdì santo, hanno diritto alla cittadinanza irlandese e, quindi, alla cittadinanza dell'UE e ai diritti che essa comporta nel luogo in cui risiedono;
F. considerando che l'UE e il Regno Unito, in quanto Stato membro uscente, hanno l'obbligo assoluto di garantire un approccio globale e reciproco alla tutela dei diritti dei cittadini dell'UE che vivono nel Regno Unito e dei cittadini britannici che vivono nell'UE-27;
G. considerando che le recenti dichiarazioni del governo britannico a favore del perseguimento di una politica di divergenza normativa rispetto all'UE rendono incerto quanto le future relazioni economiche tra l'UE e il Regno Unito potranno essere strette;
H. considerando che il recesso del Regno Unito dall'UE non deve assolutamente mettere a repentaglio il processo di pace in Irlanda del Nord, né danneggiare l'economia dell'isola d'Irlanda, come succederebbe nell'eventualità del ripristino di una frontiera fisica tra Irlanda del Nord e Irlanda, e che il meccanismo di salvaguardia ("backstop"), concordato tra il Regno Unito e l'UE nell'accordo di recesso, è stato concepito per scongiurare tale possibilità in qualsiasi evenienza;
I. considerando che l'accordo del Venerdì santo riconosce la legittimità di qualsiasi scelta liberamente esercitata dalla maggioranza della popolazione dell'Irlanda del Nord per quanto riguarda il proprio status;
J. considerando che il governo britannico insiste sulla necessità di eliminare il backstop dall'accordo di recesso, ma non ha sinora presentato proposte giuridicamente funzionali che possano sostituirlo;
K. considerando che il governo britannico sembra aver fatto della pianificazione di un recesso senza accordo ("no deal") la sua principale priorità politica e che alcuni membri di tale governo ritengono che un'uscita senza accordo ("no deal exit") sarebbe il miglior risultato possibile del processo di recesso del Regno Unito dall'UE;
L. considerando che il Primo ministro britannico ha affermato che una Brexit senza accordo rappresenterebbe un fallimento della politica;
M. considerando che, in base allo strumento congiunto relativo all'accordo di recesso concordato l'11 marzo 2019 su insistenza del Regno Unito, il lavoro congiunto su modalità alternative presuppone la ratifica dell'accordo di recesso;
N. considerando che il recesso del Regno Unito dall'UE senza un accordo sarebbe economicamente molto dannoso per entrambe le parti, anche se, come dimostrano dati ufficiali e relazioni del governo britannico, il danno economico ricadrebbe in modo sproporzionato sul Regno Unito, compresi i suoi territori d'oltremare;
O. considerando che l'unità delle istituzioni dell'UE e dell'UE-27 continua a essere fondamentale e sarà mantenuta;
Accordo di recesso e dichiarazione politica
1. ritiene che sia nell'interesse preponderante del Regno Unito, così come dell'Unione europea, il fatto che il recesso del Regno Unito dall'UE avvenga in modo ordinato;
2. continua a ritenere che l'accordo di recesso, in quanto strumento atto a consentire un'uscita ordinata del Regno Unito dall'UE, sia equo ed equilibrato, e che al contempo rispetti pienamente le posizioni non negoziabili per il Regno Unito così come i principi dell'UE;
3. osserva che il valore dell'accordo di recesso è quello di garantire certezza giuridica a tutti coloro che sono interessati dal recesso del Regno Unito dall'UE e che, nella misura del possibile, esso:
–
tutela i diritti e le scelte di vita dei cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito e dei cittadini britannici residenti nell'UE-27;
–
include il meccanismo di backstop per quanto riguarda la frontiera tra Irlanda e Irlanda del Nord, il quale, in assenza di soluzioni concordate nel contesto di un futuro accordo o di accordi operativi alternativi che offrano le stesse garanzie, proteggerà l'accordo del Venerdì santo e il processo di pace in Irlanda del Nord ed eviterà il ripristino della frontiera fisica, sostenendo così la cooperazione nord-sud e l'economia dell'intera isola, nonché garantendo l'integrità del mercato interno dell'UE;
–
prevede una liquidazione finanziaria una tantum del Regno Unito che comprende tutte le sue responsabilità giuridiche derivanti dagli impegni pendenti e copre altresì le voci fuori bilancio, le passività potenziali e gli altri oneri finanziari direttamente derivanti dal recesso del Regno Unito;
–
prevede, come richiesto dal Regno Unito e al fine di garantire la certezza e la continuità giuridica nonché il tempo necessario per negoziare le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito, un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020, con un'unica possibilità di proroga per un massimo di due anni;
–
affronta altre questioni relative alla separazione che consentiranno un'uscita ordinata del Regno Unito dall'UE;
–
contiene disposizioni in materia di governance che salvaguardano il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nell'interpretazione dell'accordo di recesso, se del caso;
4. osserva che le opzioni fondamentali a disposizione del Regno Unito per quanto riguarda il confine tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord sono e rimarranno le stesse, a prescindere da quale che sia la composizione del suo governo; ricorda che il governo del Regno Unito ha respinto la proposta iniziale dell'Unione europea di un backstop per la sola Irlanda del Nord e ha successivamente chiesto che esso fosse rielaborato nella forma che figura attualmente nell'accordo di recesso; esprime la propria disponibilità a reintrodurre un backstop per la sola Irlanda del Nord, ma sottolinea che non darà il proprio consenso a un accordo di recesso che non preveda alcun meccanismo di salvaguardia;
5. osserva che il backstop raccoglie il consenso di una schiacciante maggioranza dei partiti politici rappresentati in seno all'Assemblea dell'Irlanda del Nord e, secondo recenti sondaggi, della maggioranza dei cittadini in Irlanda del Nord;
6. ricorda che il ricorso al backstop è inteso solo quale misura temporanea di ultima istanza e accoglie con favore ogni misura volta a chiarire tale aspetto; si compiace in particolare del fatto che, come previsto nello stesso accordo di recesso, siano messi in campo sforzi e investimenti per esaminare come possano essere utilizzate in futuro soluzioni alternative per le frontiere, basate sulle nuove tecnologie, per garantire l'assenza di una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda;
7. osserva che tali soluzioni alternative sono accettabili solo se consentono di evitare infrastrutture fisiche alle frontiere o le ispezioni e i controlli connessi, di tutelare l'economia dell'isola nel suo insieme, di salvaguardare l'accordo del Venerdì santo, tra l'altro mantenendo le condizioni necessarie per portare avanti la cooperazione nord-sud, e di garantire l'integrità del mercato interno dell'Unione;
8. ritiene che spetti al Regno Unito presentare per iscritto proposte di soluzioni alternative pienamente funzionali, che affrontino in modo esauriente tutte le ispezioni e tutti i controlli effettuati alle frontiere esterne dell'Unione, che siano conformi ai punti 43 e 49 della relazione congiunta dell'8 dicembre 2017 e che possano tenere conto di eventuali future divergenze normative tra il Regno Unito e l'Unione europea; si rammarica del fatto che, nonostante le dichiarazioni di alcuni suoi membri riguardo alla disponibilità di soluzioni alternative, il governo del Regno Unito non abbia finora presentato proposte giuridicamente funzionali che possano sostituire il backstop;
9. osserva che la dichiarazione politica, che definisce il quadro per le future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, è in linea sia con la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, che auspica un accordo di associazione, sia con i contributi dettagliati formulati dalle sue commissioni, e riflette le scelte operate dal Regno Unito per quanto riguarda la portata e la profondità delle sue future relazioni con l'Unione;
10. esprime la propria disponibilità a trasformare la dichiarazione politica in un documento a carattere più giuridico e formale, mirante a definire un accordo di associazione tra l'Unione europea e il Regno Unito talmente stretto da rendere superfluo il ricorso al backstop, anche in assenza di soluzioni alternative valide;
Mancato accordo
11. ricorda che, a norma dell'articolo 50 TUE, in assenza di un accordo o di una proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1º novembre 2019;
12. sottolinea che, se il Regno Unito dovesse recedere dall'Unione europea senza un accordo, ciò sarebbe interamente responsabilità del governo britannico; mette inoltre in evidenza le implicazioni che tale recesso senza un accordo avrebbe per la frontiera tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, nonché per il funzionamento e l'attuazione dell'accordo del Venerdì santo;
13. osserva la forte opposizione, in seno alla Camera dei comuni e al di fuori di essa, alla decisione di sospendere il parlamento del Regno Unito fino al 14 ottobre 2019, che rende più probabile un recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza un accordo;
14. accoglie favorevolmente, nel contempo, la pianificazione di misure di preparazione e di emergenza in caso di un recesso senza accordo, quali adottate dalle istituzioni dell'Unione e dall'UE-27; osserva che tali misure sono unilaterali, nell'interesse dell'UE e di natura temporanea; sottolinea inoltre che esse non hanno gli stessi effetti di un accordo che consente un recesso ordinato e non offrono gli stessi vantaggi dell'appartenenza all'UE, né i termini di qualsivoglia periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso; accoglie con favore le più recenti proposte presentate dalla Commissione il 4 settembre 2019 e si impegna ad esaminarle il più rapidamente possibile, in particolare per quanto riguarda la fornitura di assistenza finanziaria alle piccole e medie imprese, al fine di garantire che gli oneri derivanti dalle procedure amministrative siano ridotti al minimo;
15. osserva che in assenza di un accordo di recesso non possono esservi né un periodo di transizione, né eventuali "mini-accordi" volti a contribuire a mitigare le perturbazioni causate da un recesso disordinato del Regno Unito dall'UE;
16. sottolinea che ulteriori negoziati tra l'UE e il Regno Unito dopo un recesso senza un accordo potranno aver luogo solo a condizione che il Regno Unito rispetti i suoi obblighi e impegni per quanto riguarda i diritti dei cittadini, la liquidazione finanziaria e l'accordo del Venerdì santo nella sua integralità;
17. osserva che, in caso di recesso senza accordo, gli obblighi finanziari e di altro tipo del Regno Unito continueranno ad esistere; dichiara che, in tal caso, rifiuterà di dare il proprio consenso a qualsiasi accordo tra l'UE e il Regno Unito, a meno che e fintantoché il Regno Unito non rispetti i propri impegni;
18. ricorda che, una volta soddisfatti tali impegni, i futuri negoziati tra l'Unione europea e il Regno Unito richiederanno solide garanzie e disposizioni in materia di parità di condizioni, al fine di salvaguardare il mercato interno dell'UE e di evitare che le imprese dell'Unione possano essere messe in una situazione potenzialmente svantaggiosa sul piano della concorrenza; ribadisce a tale proposito le condizioni illustrate nella sua risoluzione del 14 marzo 2018, in particolare per quanto riguarda la garanzia di alti livelli di protezione dell'ambiente, dell'occupazione e dei consumatori; rileva che qualsiasi accordo di libero scambio che non rispetti tali livelli di protezione non sarebbe ratificato dal Parlamento europeo;
19. ricorda che la salvaguardia dei diritti e delle scelte di vita, compresi lo status occupazionale e i diritti sociali, dei cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito e dei cittadini britannici residenti nell'UE-27 continua a essere la sua priorità assoluta e che dovrebbero essere intrapresi tutti gli sforzi possibili per cercare di garantire che tali cittadini non subiscano le conseguenze del recesso del Regno Unito dall'UE;
20. esprime preoccupazione per la messa in atto del regime del Regno Unito in materia di registrazione di residenza e per il fatto che un gran numero di richiedenti - fino al 42% secondo i più recenti dati ufficiali del Regno Unito - si sono visti riconoscere solo uno status di residenza provvisoria; ricorda che ciò potrebbe essere evitato se il Regno Unito optasse per una procedura amministrativa di tipo dichiarativo, lasciando alle autorità del Regno Unito l'onere della prova in caso di contestazione della dichiarazione; esorta pertanto il Regno Unito a rivedere il suo approccio;
21. incoraggia il Regno Unito e l'UE-27 ad adottare misure che garantiscano la certezza del diritto ai cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito e ai cittadini britannici residenti nell'UE-27; ricorda la sua posizione secondo cui l'UE-27 dovrebbe perseguire un approccio coerente e generoso, tutelando i diritti dei cittadini britannici residenti in tali Stati membri;
22. esprime seria preoccupazione per il fatto che le recenti e conflittuali comunicazioni del ministero dell'Interno britannico riguardanti la libera circolazione dopo il 31 ottobre 2019 hanno generato un'incertezza tutt'altro che costruttiva per i cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito, rischiando peraltro di aggravare l'ambiente ostile nei confronti di tali cittadini e di influire negativamente sulla loro capacità di far valere i loro diritti;
23. ricorda che molti cittadini britannici hanno espresso una forte opposizione alla perdita dei diritti di cui godono attualmente a norma dell'articolo 20 TFUE; propone che l'UE-27 esamini modalità per attenuare tale perdita di diritti entro i limiti del diritto primario dell'Unione, nel pieno rispetto dei principi di reciprocità, equità, simmetria e non discriminazione;
Proroga del periodo di cui all'articolo 50
24. osserva che il 9 settembre 2019 il parlamento del Regno Unito ha adottato una legge che obbliga il governo del Regno Unito a chiedere una proroga qualora non sia stato raggiunto un accordo con l'Unione europea entro il 19 ottobre 2019;
25. indica che sosterrebbe una proroga del periodo di cui all'articolo 50 in presenza di motivi e finalità per una tale estensione (ad esempio evitare un'uscita senza accordo, svolgere elezioni generali o un referendum, revocare l'articolo 50 o approvare un accordo di recesso) e sempre che i lavori e il funzionamento delle istituzioni dell'Unione non siano pregiudicati;
26. ricorda che non procederà ad alcuna votazione di approvazione fino a quando il parlamento del Regno Unito non avrà approvato un accordo con l'UE;
27. prende atto della decisione del governo del Regno Unito di non nominare, nelle attuali circostanze, un commissario candidato alla prossima Commissione europea e di non inviare rappresentanti del Regno Unito a determinate riunioni dell'UE a decorrere dal 1º settembre 2019; sottolinea che ciò non inciderà sulla capacità delle istituzioni dell'UE di funzionare correttamente e ribadisce che, per quanto riguarda il Parlamento europeo, i deputati britannici al Parlamento europeo continueranno, fino al recesso del Regno Unito, a essere deputati al Parlamento europeo con tutti i loro diritti e obblighi intatti; ricorda che, fintantoché continuerà a essere uno Stato membro, il Regno Unito continuerà a godere dei propri diritti e a essere vincolato dagli obblighi derivanti dai trattati, compreso il principio di leale cooperazione;
o o o
28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio dell'Unione europea, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri e al governo del Regno Unito.