Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2019/2933(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : B9-0234/2019

Testi presentati :

B9-0234/2019

Discussioni :

Votazioni :

PV 18/12/2019 - 13.6
CRE 18/12/2019 - 13.6

Testi approvati :

P9_TA(2019)0101

Testi approvati
PDF 157kWORD 53k
Mercoledì 18 dicembre 2019 - Strasburgo
Discriminazione in pubblico e incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, incluse le zone libere da LGBTI
P9_TA(2019)0101B9-0234/2019

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI (2019/2933(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), entrambi adottati il 16 dicembre 1966 a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

–  viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso "la Carta"),

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC),

–  visti gli articoli 2, 3, 8, 21 e 23 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti l'articolo 207 e i titoli IV e V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 45 della Carta,

–  visti gli orientamenti dell'UE per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati dal Consiglio nel 2013,

–  visti i principi di Yogyakarta (sull'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere), adottati nel novembre 2006, e i relativi 10 principi complementari ("YP+10, Principi complementari e obblighi degli Stati per quanto riguarda l'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in relazione all'orientamento sessuale, all'identità di genere, all'espressione di genere e alle caratteristiche di genere") adottati il 10 novembre 2017,

–  vista la raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 31 marzo 2010, sulle misure per combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere,

–  vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato(1),

–  vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere(2),

–  vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2019 sul futuro dell'elenco di azioni a favore delle persone LGBTI (2019-2024)(3),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017(4),

–  vista la sua risoluzione del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo(5),

–  vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE(6),

–  vista la sua risoluzione del 14 novembre 2019 sulla criminalizzazione dell'educazione sessuale in Polonia(7),

–  vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sulla parità di genere nel settore dei media nell'UE(8),

–  vista la sua risoluzione del 17 settembre 2009 sulla legge lituana sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione(9),

–  visti i risultati dell'indagine sulle persone LGBT nell'UE, avviata nel 2012 dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA),

–  visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dalla Carta che dovrebbe essere pienamente rispettato;

B.  considerando che tutti gli Stati membri hanno assunto obblighi e doveri, nel quadro del diritto internazionale e dei trattati dell'Unione, di rispettare, garantire, tutelare e soddisfare i diritti fondamentali;

C.  considerando che da ricerche, indagini e relazioni(10) emerge che la discriminazione in pubblico e l'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI stanno crescendo in tutta l'UE; che i reati di odio motivati da fobia nei confronti delle persone LGBTI sono in aumento in tutta l'UE; che tali attacchi violano i diritti fondamentali delle persone LGBTI e che troppo spesso le risposte delle autorità pubbliche rimangono inadeguate;

D.  considerando che gli attacchi ai diritti fondamentali delle persone LGBTI rappresentano una seria minaccia per il rispetto dei diritti fondamentali nell'UE e che tali attacchi sono spesso accompagnati da attacchi contro i diritti delle donne e delle minoranze;

E.  considerando che l'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI da parte delle autorità pubbliche ha un impatto più ampio in termini di legittimazione e creazione delle condizioni di persecuzione, violenza e discriminazione nei confronti delle persone LGBTI nella società nel suo complesso;

F.  considerando che la sicurezza della comunità LGBTI non è disgiunta dalla sicurezza di tutti coloro che vivono in Europa e che l'erosione di tale sicurezza costituisce un indicatore dell'erosione di tutti i diritti fondamentali; che la retorica xenofoba ha anche contribuito a creare un ambiente sempre più insicuro e insostenibile per le organizzazioni e i difensori dei diritti umani che operano a favore dei diritti delle persone LGBTI;

G.  considerando che vi è una reazione negativa contro la parità di genere nell'UE e oltre, che mira direttamente alle persone LGBTI e che esercita un impatto su di esse, oltre alle donne in generale; che tale reazione è stata alimentata dall'ascesa del populismo e dell'estremismo di estrema destra;

H.  considerando che in tutta l'UE persiste una stigmatizzazione basata sull'effettivo o presunto orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulle caratteristiche sessuali;

I.  considerando che manca seriamente un esercizio sistematico di monitoraggio, documentazione e raccolta di dati per quanto riguarda l'odio e la violenza nei confronti delle persone LGBTI;

J.  considerando che troppi reati motivati da fobia nei confronti delle persone LGBTI non vengono denunciati; che la denuncia comporta il rischio e il timore di divulgazione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, delle caratteristiche sessuali e dell'espressione di genere;

K.  considerando che, in gran parte degli Stati membri, sono in vigore misure giuridiche contro la discriminazione e la violenza; che l'attuazione continua però ad essere insufficiente, il che rende le persone LGBTI vulnerabili a reati di odio, incitamento all'odio e discriminazioni, in particolare in materia di assistenza sanitaria, istruzione, occupazione e alloggio;

L.  considerando che vari attacchi condotti dalle autorità pubbliche contro le persone LGBTI hanno preso di mira gli istituti di istruzione e le scuole; che ciò è particolarmente dannoso per i giovani LGBTI;

M.  considerando che l'orientamento sessuale e l'identità di genere rientrano nell'ambito del diritto individuale alla privacy, garantito dal diritto internazionale, europeo e nazionale in materia di diritti umani, e che l'uguaglianza e la non discriminazione dovrebbero essere promosse dalle autorità pubbliche(11);

N.  considerando che la libertà di espressione dovrebbe essere garantita offline e online per i media, le organizzazioni culturali, le organizzazioni non governative (ONG) e le persone fisiche, in particolare alla luce della preoccupante tendenza verso la rimozione e il divieto di contenuti LGBTI sui social network;

O.  considerando che la discriminazione e la violenza nei confronti delle persone LGBTI hanno assunto molteplici forme, i cui esempi recenti includono dichiarazioni omofobe nella campagna per un referendum inteso a restringere la definizione di famiglia in Romania, attacchi ai centri sociali LGBTI in diversi Stati membri come l'Ungheria e la Slovenia, dichiarazioni omofobe e incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, come recentemente osservato in Estonia, Spagna, Regno Unito, Ungheria e Polonia, in particolare nel contesto delle elezioni, come pure strumenti giuridici che potrebbero essere applicati per limitare i media, la cultura, l'istruzione e l'accesso ad altre forme di contenuti con una conseguente indebita restrizione della libertà di espressione per quanto riguarda le questioni LGBTI, come in Lituania e Lettonia;

P.  considerando che, dall'inizio del 2019, si sono registrati in Polonia oltre 80 casi in cui regioni, province o comuni hanno approvato risoluzioni con le quali si dichiarano indenni dalla cosiddetta "ideologia LGBT" o hanno adottato "Carte regionali dei diritti della famiglia" o disposizioni fondamentali contenute in tali carte, discriminando in particolare le famiglie monoparentali e LGBTI; che tali risoluzioni chiedono ai governi locali di astenersi dall'intraprendere azioni volte a promuovere la tolleranza nei confronti delle persone LGBTI, dal fornire sostegno finanziario alle ONG che operano per promuovere la parità di diritti, dall'organizzare l'istruzione in materia di lotta alla discriminazione o dal sostenere, in qualsiasi altro modo, le persone LGBTI; che la creazione di zone esenti da LGBTI, pur non determinando l'introduzione di una frontiera fisica, rappresenta una misura estremamente discriminatoria che limita la libertà di circolazione dei cittadini dell'UE; che tali risoluzioni rientrano in un più ampio contesto di attacchi contro la comunità LGBTI in Polonia, tra i quali un crescente incitamento all'odio da parte di funzionari pubblici ed eletti e di media pubblici, attacchi e divieti alle marce dell'orgoglio gay nonché a programmi e ad azioni di sensibilizzazione come il Venerdì arcobaleno;

Q.  considerando che, secondo l'indagine della FRA sulle persone LGBT(12), il 32 % degli intervistati si è sentito discriminato in settori diversi da quello dell'occupazione, come l'istruzione; che il rischio di suicidio tra i minori LGBTI è più elevato di quanto non lo sia per i minori non LGBTI; che un'istruzione inclusiva è fondamentale per creare ambienti scolastici sicuri dove tutti i bambini possano crescere sani, compresi quelli appartenenti a minoranze, come i bambini LGBTI e i bambini appartenenti a famiglie LGBTI; che le principali vittime di attacchi contro i diritti delle persone LGBTI sono i bambini e i giovani che vivono in zone rurali e piccoli centri urbani, che sono particolarmente vulnerabili alla violenza e sono spesso esposti al rifiuto e ad incertezza e richiedono pertanto un sostegno e un'assistenza speciali da parte delle istituzioni statali e locali o delle ONG;

R.  considerando che la mancanza di una legge sulla non-discriminazione in molti Stati membri espone le popolazioni più emarginate al rischio di discriminazione e violenza; che la direttiva orizzontale sulla non discriminazione colmerebbe questa lacuna in materia di protezione, ma è bloccata in Consiglio da 11 anni; che esiste una lacuna legislativa nella protezione dai reati generati da pregiudizi basati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere nell'UE e in molti Stati membri;

S.  considerando che le persone possono essere esposte a discriminazioni multiple e intersettoriali; che le politiche volte a contrastare una determinata forma di discriminazione dovrebbero prestare ascolto alla situazione di gruppi specifici che sono suscettibili di subire discriminazioni multiple basate, tra gli altri motivi, sull'età, la razza, la religione, l'orientamento sessuale, il genere o la disabilità;

T.  considerando che le persone LGBTI subiscono discriminazioni e violenze in tutto il mondo;

1.  ricorda che i diritti delle persone LGBTI sono diritti fondamentali e che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri hanno pertanto il dovere di rispettarli e proteggerli conformemente ai trattati e alla Carta, nonché al diritto internazionale;

2.  esprime profonda preoccupazione per il numero crescente di attacchi contro la comunità LGBTI che si può osservare nell'UE, attacchi provenienti da Stati, funzionari statali, governi a livello nazionale, regionale e locale e personaggi politici;

3.  condanna fermamente qualsiasi discriminazione nei confronti delle persone LGBTI e dei loro diritti fondamentali da parte di autorità pubbliche, compreso l'incitamento all'odio da parte di autorità pubbliche e funzionari eletti, nel contesto elettorale, nonché le recenti dichiarazioni di zone polacche esenti dalla cosiddetta "ideologia LGBT" e chiede alla Commissione di condannare fermamente tali discriminazioni pubbliche; invita la Commissione a condannare fermamente tali atti pubblici di discriminazione;

4.  si rammarica del fatto che le persone LGBTI subiscano bullismo e molestie che iniziano a scuola ed esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare azioni concrete per porre fine alla discriminazione nei confronti delle persone LGBTI, che può renderle vittime di bullismo, abusi o isolamento, in particolare nei contesti educativi; denuncia con fermezza il fatto che le autorità pubbliche, in taluni Stati membri, abbiano impedito alle scuole di svolgere il loro ruolo di promozione dei diritti fondamentali e di protezione delle persone LGBTI e ricorda che le scuole non dovrebbero essere soltanto luoghi sicuri, ma dovrebbero anche rafforzare e proteggere i diritti fondamentali di tutti i bambini; sottolinea l'importanza dell'educazione sanitaria e sessuale, in particolare per le ragazze e i giovani LGBTI, che sono particolarmente colpiti da norme di genere inique; sottolinea che detta educazione deve prevedere che si insegnino ai giovani relazioni basate sull'uguaglianza di genere, sul consenso e sul rispetto reciproco come mezzo per prevenire e combattere gli stereotipi di genere, la fobia LGBTI e la violenza di genere;

5.  ricorda che la fobia nei confronti delle persone LGBTI in occasione di eventi sportivi resta diffusa e che mancano misure per contrastarla; invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione al modo in cui l'omofobia nello sport colpisce i giovani LGBTI al fine di migliorare l'inclusione e sensibilizzare;

6.  invita la Commissione ad adottare misure concrete per garantire la libera circolazione di tutte le famiglie, comprese le famiglie LGBTI, in linea con la sentenza emessa nel giugno 2018 dalla Corte di giustizia dell'UE in relazione alla causa Coman(13); invita gli Stati membri a introdurre una legislazione in materia di pari riconoscimento dei matrimoni e dei partenariati tra persone dello stesso sesso, in modo da garantire il pieno rispetto del diritto alla vita privata e familiare senza discriminazioni;

7.  è profondamente preoccupato per l'aumento del razzismo e della xenofobia; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare il lavoro per lo scambio delle migliori prassi e a rafforzare la loro cooperazione nella lotta contro il razzismo, la xenofobia, l'omofobia, la transfobia e altre forme di intolleranza, con il pieno coinvolgimento della società civile e il contributo delle parti interessate, quali l'ADF;

8.  condanna gli episodi di incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, sia offline che online, fondati sul razzismo, la xenofobia, l'intolleranza religiosa o i pregiudizi nei confronti della disabilità, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, le caratteristiche sessuali o lo status minoritario, nonché la tendenza verso la rimozione e il divieto di contenuti LGBTI sui social network, che si verificano quotidianamente nell'UE; deplora i crescenti livelli di incitamento all'odio da parte di determinati autorità pubbliche, partiti politici e media; invita l'UE a fungere da esempio lottando contro l'incitamento all'odio all'interno delle sue istituzioni; è preoccupato per la presenza di un numero sempre maggiore di incitamenti all'odio su Internet e raccomanda agli Stati membri di attuare procedure semplici che permettano ai cittadini di segnalare la presenza di contenuti di odio online;

9.  esprime preoccupazione per la riluttanza delle vittime a denunciare reati generati dall'odio alla luce delle garanzie insufficienti e dell'incapacità delle autorità di condurre indagini adeguate e ottenere condanne per i reati generati dall'odio negli Stati membri; invita gli Stati membri a sviluppare e a divulgare strumenti e meccanismi per denunciare i reati e i discorsi generati dall'odio e a garantire che tutti i casi di presunti reati o discorsi generati dall'odio siano effettivamente oggetto d'indagine, perseguiti e giudicati;

10.  invita la Commissione a sostenere programmi di formazione destinati alle autorità giudiziarie e di contrasto, oltre che alle agenzie dell'UE competenti, allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche discriminatorie e i reati generati dall'odio;

11.  riconosce che, in assenza di dati confrontabili e disaggregati sull'uguaglianza raccolti dagli Stati membri, l'effettiva portata della disuguaglianza nell'UE rimane sconosciuta; considera essenziale la raccolta di tali dati da parte degli Stati membri onde formulare politiche significative per l'attuazione della legislazione dell'UE in materia di uguaglianza; invita la Commissione e il Consiglio a riconoscere la necessità di disporre di dati affidabili e comparabili in materia di uguaglianza in grado di suggerire misure contro la discriminazione, disaggregate secondo i motivi di discriminazione, al fine di contribuire all'elaborazione delle politiche; invita le due istituzioni a definire principi coerenti per la raccolta di dati sull'uguaglianza, fondati sull'auto-identificazione, le disposizioni europee in materia di protezione dei dati e la consultazione delle relative comunità;

12.  condanna ogni forma di discriminazione e violenza basata sull'orientamento sessuale, l'identità di genere o le caratteristiche sessuali; incoraggia la Commissione europea a presentare un programma che garantisca parità di diritti e opportunità a tutti i cittadini nel rispetto delle competenze degli Stati membri e a monitorare l'adeguata trasposizione e attuazione della legislazione dell'UE pertinente in materia di persone LGBTI; accoglie a tale proposito l'elenco di azioni della Commissione per fare progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI, inclusa la sua campagna di comunicazione per combattere gli stereotipi e migliorare l'accettazione sociale delle persone LGBTI; sollecita la Commissione e gli Stati membri ad agire in stretta cooperazione con le organizzazioni della società civile che lavorano per i diritti delle persone LGBTI; invita la Commissione a mettere a disposizione finanziamenti adeguati per sostenere tali organizzazioni attive a livello nazionale e locale, in particolare mediante il programma Diritti e valori; osserva che la ricerca sul campo condotta dall'ADF evidenzia che i funzionari pubblici considerano la legislazione e la politica dell'UE come fattori importanti a sostegno degli sforzi nazionali per la promozione della parità LGBTI;

13.  ricorda la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di diritti delle persone LGBTI; invita la Commissione e gli Stati membri a condividere le migliori prassi in materia di protezione dei diritti fondamentali e incoraggia gli Stati membri a informare le persone LGBTI in merito ai loro diritti;

14.  ribadisce il suo appello per un meccanismo dell'UE globale, permanente e obiettivo per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, che comprenda la protezione dei diritti LGBTI; sottolinea che la necessità di disporre di tale meccanismo è ora più urgente che mai; ribadisce la necessità di una valutazione imparziale e regolare della situazione dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali in tutti gli Stati membri e chiede alla Commissione di monitorare le violazioni dei diritti fondamentali nel quadro del ciclo di esame dello Stato di diritto annunciato;

15.  invita la Commissione e il Consiglio a utilizzare tutti gli strumenti e le procedure a loro disposizione per garantire la piena e corretta applicazione dei principi e dei valori del trattato, quali le procedure di infrazione, le procedure di bilancio, il meccanismo dello Stato di diritto e la procedura di cui all'articolo 7, comprese quelle in corso;

16.  invita la Commissione a valutare se la creazione di zone esenti da LGBTI costituisca una violazione della libertà di circolazione e di soggiorno nell'UE, in violazione dell'articolo 3, paragrafo 2, TUE, dell'articolo 21 TFUE, dei titoli IV e V della parte terza TFUE e dell'articolo 45 della Carta; invita la Commissione a valutare se la Polonia abbia mancato a uno degli obblighi previsti dai trattati e se debba emettere un parere motivato in materia, conformemente all'articolo 258 TFUE;

17.  invita la Commissione a monitorare l'utilizzo di tutti i flussi di finanziamento dell'UE, compresi i fondi strutturali e di investimento dell'UE, e a utilizzare dialoghi regolari con le autorità nazionali, regionali e locali per ricordare ai soggetti interessati il loro impegno a favore della non discriminazione e che tali fondi non possono in alcun caso essere utilizzati a fini discriminatori; invita la Commissione ad adottare misure concrete per affrontare le violazioni chiare e dirette delle norme anti-discriminazione, in particolare il divieto dell'ordine di praticare una discriminazione ai sensi della direttiva 2000/78/CE, da parte dei consigli locali che adottano regolamenti che attaccano i diritti delle persone LGBTI;

18.  ribadisce il proprio invito alla Commissione ad adottare una strategia dell'UE per le persone LGBTI che tenga conto delle richieste precedenti del Parlamento, assicurando la continuità e un forte seguito del lavoro della precedente Commissione con l'elenco di azioni per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI;

19.  invita la Commissione a privilegiare la garanzia efficace che tutti dispongano di una protezione giuridica pari e solida per tutti i motivi previsti dall'articolo 19 del TFUE; invita il Consiglio a sbloccare e concludere immediatamente i negoziati sulla direttiva orizzontale sulla non discriminazione e accoglie con favore i nuovi impegni della Commissione in questo ambito;

20.  invita la Commissione a continuare a collaborare con gli Stati membri per migliorare le indagini sui crimini basati sull'odio, quali i crimini motivati dalla fobia LGBTI, e il sostegno alle vittime; osserva che alcuni Stati membri hanno esteso la protezione concessa alle vittime di discriminazione fondata su altri motivi, come l'orientamento sessuale, l'identità di genere o le caratteristiche sessuali, in sede di attuazione della decisione quadro dell'UE sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, e incoraggia tali misure; ribadisce il proprio invito alla Commissione a rivedere, in seguito a una valutazione d'impatto, la decisione quadro attualmente in vigore, al fine di includervi l'incitamento all'odio sulla base del genere, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e delle caratteristiche sessuali;

21.  invita il Comitato delle regioni, in qualità di rappresentante delle autorità locali e regionali dell'UE, ad esaminare provvedimenti, nell'ambito delle sue competenze, in risposta alla creazione di zone esenti dalla cosiddetta "ideologia LGBT" in Polonia;

22.  sostiene l'opera dell'UE nella difesa e promozione dei diritti umani, anche LGBTI, nella sua azione esterna; chiede che il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, che dovrà essere adottato a breve, mantenga il suo forte impegno in relazione alle questioni relative alle persone LGBTI, focalizzandosi su di esse, nei prossimi cinque anni, come ha fatto per il periodo 2015-2019;

23.  invita tutti gli Stati membri a rispettare il loro dovere di proteggere senza eccezioni i diritti e le libertà fondamentali di tutti i cittadini dell'UE, a livello nazionale e locale; invita gli Stati membri ad adottare misure positive per aumentare l'accettazione sociale nei confronti della comunità LGBTI;

24.  invita la Polonia a condannare con fermezza la discriminazione nei confronti delle persone LGBTI, anche quando proviene da autorità locali, e a revocare le risoluzioni che attaccano i diritti delle persone LGBTI, comprese le disposizioni locali contro l'"ideologia LGBT", in conformità del diritto nazionale e degli obblighi sanciti dal diritto dell'UE e internazionale;

25.  condanna l'uso improprio delle leggi sulle informazioni disponibili ai minori, in particolare nel settore dell'istruzione e dei media, al fine di censurare i contenuti e i materiali di argomento LGBTI, in particolare l'articolo 4, (2) (16 ) della legge sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione in Lituania e l'articolo 10.1 della legge sull'istruzione in Lettonia; invita gli Stati membri a modificare tale legislazione in modo tale da rispettare pienamente i diritti fondamentali sanciti dal diritto dell'UE e internazionale; invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per garantire tale rispetto;

26.  invita tutti gli Stati membri a monitorare l'incitamento all'odio da parte delle autorità pubbliche e dei funzionari eletti, anche durante le elezioni locali, regionali e nazionali, e ad adottare misure e sanzioni rigorose e concrete nei confronti di tale fenomeno;

27.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai governi e ai parlamenti degli Stati membri menzionati nella presente risoluzione, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni.

(1) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
(2) GU C 93 del 24.3.2017, pag. 21.
(3) Testi approvati, P8_TA(2019)0129.
(4) Testi approvati, P8_TA(2019)0032.
(5) Testi approvati, P9_TA(2019)0066.
(6) Testi approvati, P8_TA(2019)0111.
(7) Testi approvati, P9_TA(2019)0058.
(8) GU C 390 del 18.11.2019, pag. 19.
(9) GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 18.
(10) Relazione sui diritti fondamentali, FRA, 2019, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-fundamental-rights-report-2019_en.pdf; Indagine della FRA sulle persone LGBT nell'UE; 2019 Rainbow Europe report, ILGA-Europe, https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2019
(11) Causa CEDU S. e Marper/Regno Unito, 4 dicembre 2008 (domande nn. 30562/04 e 30566/04), punto 66, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-90051"]}; parere dell'Avvocato generale Sharpston, 17 luglio 2014 sulle cause riunite C-148/13, C-149/13 e C-150/13, punti 38 e 39, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522gender%2Bidentity%2522&docid=155164&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4735298#ctx1
(12) Indagine FRA sulle persone LGBT nell'UE, sintesi dei risultati, https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/infographics/eu-lgbt-survey
(13) ECLI: UE: C 2018:385.

Ultimo aggiornamento: 23 agosto 2023Note legali - Informativa sulla privacy