Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla politica di concorrenza – relazione annuale 2019 (2019/2131(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli da 101 a 109,
– viste le pertinenti norme, linee guida, risoluzioni, consultazioni pubbliche, comunicazioni e pubblicazioni della Commissione in materia di concorrenza,
– visti la relazione della Commissione del 15 luglio 2019 sulla politica di concorrenza 2018 (COM(2019)0339) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato come documento giustificativo in pari data,
– vista la sua risoluzione del 31 gennaio 2019 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'UE(1),
– vista la lettera di missione della Presidente eletta Ursula von der Leyen a Margrethe Vestager, in data 10 settembre 2019,
– viste le risposte scritte e orali della Commissaria designata Margrethe Vestager in occasione dell'audizione dinanzi al Parlamento europeo dell'8 ottobre 2019,
– vista la comunicazione della Commissione – Comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili(2),
— vista la direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno(3),
– visto il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online(4);
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 dicembre 2019 sulla relazione della Commissione, del 15 luglio 2019, relativa alla politica di concorrenza 2018,
— visto il parere del Comitato delle regioni, del 5 dicembre 2019, sulla relazione della Commissione, del 15 luglio 2019, relativa alla politica di concorrenza 2018,
— vista la relazione del 4 aprile 2019 degli esperti di alto livello della Commissione, dal titolo "La politica di concorrenza nell'era digitale",
— visti il parere preliminare del Garante europeo della protezione dei dati, del 26 marzo 2014, dal titolo "Privacy and competitiveness in the age of big data: The interplay between data protection, competition law and consumer protection in the Digital Economy" (vita privata e competitività nell'era dei megadati: l'interrelazione tra la protezione dei dati, il diritto in materia di concorrenza e la tutela dei consumatori nell'economia digitale) e il parere 8/2016 del Garante europeo della protezione dei dati, del 23 settembre 2016, dal titolo "Coherent enforcement of fundamental rights in the age of big data" (applicazione coerente dei diritti fondamentali nell'era dei megadati),
— vista la dichiarazione del 29 agosto 2018 del Garante europeo della protezione dei dati in merito alle ripercussioni delle concentrazioni economiche sulla protezione dei dati,
— vista la lettera inviata alla Commissaria Margrethe Vestager in data 4 febbraio 2020 dai ministri dell'Economia e delle finanze di Francia, Germania, Italia e Polonia, nonché il contributo congiunto di Austria, Cechia, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia redatto in vista del prossimo Consiglio europeo di marzo 2020,
— vista la proposta di Francia, Germania e Polonia, del 4 luglio 2019, dal titolo "Per una politica europea della concorrenza modernizzata",
— vista la relazione del 2019 dell'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC) dal titolo "Il ruolo della politica di concorrenza nella tutela del benessere dei consumatori nell'era digitale",
— vista la decisione della Commissione del 7 gennaio 2019 di prorogare sette normative in materia di aiuti di Stato dell'UE (iniziativa di modernizzazione degli aiuti di Stato per il periodo 2014-2020) fino alla fine del 2022 e di avviare valutazioni nel frattempo,
— viste le conclusioni del Consiglio del 22 marzo e del 27 maggio 2019,
— vista la dichiarazione di 18 Stati membri in occasione della 6a riunione ministeriale "Amici dell'industria", del 18 dicembre 2018,
— vista la relazione del forum strategico per importanti progetti di comune interesse europeo, dal titolo "Strengthening Strategic Value Chains for a future-ready EU Industry" (rafforzare le catene del valore strategiche per un'industria dell'UE pronta per il futuro),
— vista la revisione in corso delle linee direttrici sulla cooperazione orizzontale,
— vista la consultazione pubblica sui regolamenti orizzontali di esenzione per categoria,
— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 19 giugno 2019, dal titolo "Towards an appropriate European legal framework for social economy enterprises" (verso un quadro giuridico europeo adeguato per le imprese dell'economia sociale),
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
– vista la lettera della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0022/2020),
A. considerando che la concorrenza e un'efficace attuazione della politica di concorrenza devono offrire benefici a tutti i cittadini dell'UE, in particolare quanti si trovano in una situazione di debolezza come consumatori, promuovendo nel contempo l'innovazione e la concorrenza leale tra le imprese che operano all'interno del mercato unico, garantendo soprattutto che le piccole e medie imprese (PMI) abbiano l'opportunità di competere in condizioni eque;
B. considerando che la politica di concorrenza deve essere adattata per affrontare le sfide digitali, ecologiche, geopolitiche, industriali e sociali e che deve risultare coerente con le priorità delineate dal Green Deal europeo e con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, al fine di garantire la parità di condizioni in tutti i settori quale pietra angolare dell'economia sociale di mercato dell'UE, tenendo in considerazione anche le imprese dell'economia sociale;
C. considerando che la cooperazione globale in materia di applicazione delle norme sulla concorrenza contribuisce a evitare incongruenze nelle misure correttive e nei risultati delle azioni di applicazione e aiuta le imprese a ridurre i costi di conformità;
D. considerando che nei mercati digitali in rapida evoluzione la politica di concorrenza potrebbe in alcuni casi risultare eccessivamente lenta e pertanto rischiare di essere inefficace nel porre rimedio ai fallimenti sistemici del mercato e ripristinare la concorrenza; che la regolamentazione e il monitoraggio complementari ex ante potrebbero risultare vantaggiosi per garantire un controllo più efficace;
E. considerando che le autorità europee garanti della concorrenza dovrebbero essere attente a evitare un'applicazione insufficiente nei mercati digitali, così come si dimostrano prudenti in merito all'eccessiva applicazione;
F. considerando che l'obiettivo principale della politica europea di concorrenza consiste nell'evitare le distorsioni della concorrenza al fine di preservare l'integrità del mercato interno e proteggere i consumatori;
G. considerando che alcuni scandali recenti in materia di dati e talune indagini e prove hanno mostrato in che modo i dati personali sono raccolti, utilizzati e venduti a terze parti dalle piattaforme e in che modo gli operatori e le piattaforme dominanti in ambito tecnologico monitorano sistematicamente le attività online dei consumatori;
Il ruolo della politica di concorrenza nei mercati globalizzati
1. sottolinea che in un mondo globalizzato la cooperazione internazionale è essenziale per assicurare l'efficace applicazione delle norme in materia di concorrenza; invita la Commissione a rafforzare ulteriormente l'influenza della politica di concorrenza dell'UE nel mondo, in particolare proseguendo i pertinenti dialoghi e potenziando la cooperazione con USA, Cina, Giappone e altri paesi terzi, laddove possibile, mediante accordi di cooperazione di seconda generazione che consentano uno scambio di informazioni più efficace tra le autorità garanti della concorrenza; sostiene la partecipazione attiva della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza alla rete internazionale della concorrenza; incoraggia la Commissione ad adoperarsi con costanza per l'integrazione delle norme in materia di concorrenza (riguardanti anche gli aiuti di Stato) all'interno degli accordi di libero scambio dell'UE e in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), al fine di garantire il rispetto reciproco della concorrenza leale; si rammarica dell'effetto negativo sortito sulla Commissione dalla situazione di stallo concernente l'organo di conciliazione dell'OMC;
2. invita la Commissione a sviluppare strumenti volti ad agevolare un miglior controllo degli investimenti esteri diretti in tutti gli Stati membri, ad assicurare una rapida attuazione del meccanismo per il controllo degli investimenti esteri diretti, nonché a proporre uno strumento inteso a rafforzare l'attuale meccanismo, garantendo nel contempo che l'Unione europea rimanga aperta agli investimenti esteri diretti e sia una destinazione interessante per questi ultimi; richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che le imprese dei paesi terzi godono di un trattamento favorevole all'interno del proprio mercato nazionale, condizione che potrebbe distorcere la concorrenza al momento di investire nel mercato unico;
3. chiede alla Commissione di garantire la reciprocità con i paesi terzi negli appalti pubblici, negli aiuti di Stato e nella politica d'investimento, tenendo anche conto del dumping sociale e ambientale; rammenta la necessità di aprire i mercati degli appalti pubblici di paesi terzi per i quali ancora non si dispone di un accesso; esorta la Commissione ad adoperarsi a favore dell'accesso dei più importanti paesi terzi, come la Cina, all'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC con un'offerta iniziale accettabile; sottolinea che qualsiasi strumento finalizzato al miglioramento dell'apertura dei mercati internazionali, come lo strumento per gli appalti internazionali dell'UE, il cui completamento è previsto entro il 2021, deve evitare ulteriori oneri burocratici e nuove distorsioni del mercato che si ripercuotono negativamente sulle imprese dell'Unione;
4. invita la Commissione a garantire una concorrenza leale tra l'Unione europea e il Regno Unito a seguito del suo recesso dall'UE, al fine di assicurare condizioni di parità ed evitare il dumping;
5. sostiene pienamente l'attuazione di importanti progetti di comune interesse europeo come l'alleanza europea per le batterie (European Battery Alliance); invita la Commissione a promuovere ulteriormente gli importanti progetti di comune interesse europeo principali in materia di tecnologie di rottura, a semplificare le pertinenti disposizioni e a ridurne i requisiti, affinché anche i progetti di ricerca industriale su scala ridotta possano essere approvati;
6. rammenta la necessità che la Commissione effettui il controllo degli aiuti di Stato in modo equo tra operatori dell'UE e operatori terzi, onde evitare asimmetrie con le imprese concorrenti estere, e dedichi maggiore attenzione alle imprese statali aventi sede all'estero che ricevono sussidi dai propri governi con modalità proibite alle imprese dell'UE in base alle norme dell'Unione che disciplinano il mercato unico; esorta la Commissione a esaminare la recente proposta del governo neerlandese e a valutare la possibilità di aggiungere un pilastro al diritto dell'UE in materia di concorrenza onde dotare la Commissione di strumenti investigativi adeguati nel caso in cui si ritenga che un'azienda adotti un comportamento "distorsivo" a causa di sovvenzioni pubbliche o generi profitti eccessivi sulla base di una posizione di mercato dominante nel proprio paese di origine, ad esempio introducendo nelle norme dell'UE in materia di appalti pubblici una verifica sugli aiuti di Stato per le aziende dei paesi terzi;
7. ribadisce la sua richiesta, rivolta alla Commissione, di valutare se il programma di acquisto di titoli societari generi possibili distorsioni della concorrenza, in particolare tra PMI e multinazionali;
8. invita la Commissione ad adottare un approccio più favorevole ad una solida politica industriale dell'UE, al fine di garantire e mantenere elevata la competitività sui mercati globali; sottolinea che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero promuovere e sostenere i progetti di interesse strategico dell'UE ed eliminare barriere e ostacoli, onde consentire l'affermarsi di leader innovativi dell'UE in settori prioritari specifici per l'Unione, rispettando nel contempo l'applicazione indipendente delle norme sulla concorrenza, che tutelano la parità di condizioni; chiarisce che il suddetto approccio non dovrebbe nuocere agli interessi delle PMI e dei consumatori e che dovrebbe essere incentrato sulla transizione verso un'economia più sostenibile e una maggior competitività dell'industria dei dati e delle infrastrutture digitali dell'UE, quali lo sviluppo del 5G;
9. invita la Commissione a cogliere l'opportunità offerta dalla revisione delle linee guida sugli accordi di cooperazione orizzontali per creare un quadro più flessibile e aumentare la certezza del diritto per le imprese; chiede alla Commissione di comunicare in modo più tempestivo ed efficiente con i titolari di progetti di cooperazione di una certa portata e di autorizzare la possibilità di porre nuove domande nel quadro di una procedura volontaria di notifica accelerata;
10. accoglie con favore l'impegno della Commissione, espresso nella sua comunicazione del 9 dicembre 1997(5), di rivedere la sua definizione di mercato pertinente, al fine di tener conto di una visione più a lungo termine che comprenda la dimensione globale, la digitalizzazione e la potenziale concorrenza futura; invita la Commissione a continuare a basarsi su validi principi economici e giuridici nelle sue indagini, seguendo i principi di proporzionalità e giusto processo, al momento di esaminare nuove tipologie di mercati;
11. sottolinea che, in un sistema commerciale multilaterale regolamentato, che preserva il processo decisionale politico degli Stati, le condizioni di parità a livello internazionale sono fondamentali per l'Europa, ivi comprese le società europee e in particolare le PMI, nonché per i lavoratori e i consumatori europei; ritiene che ciò contribuisca a promuovere lo sviluppo economico sostenibile, garantendo un ambiente stabile e prevedibile, perseguendo una maggiore competitività e reciprocità, garantendo e creando posti di lavoro dignitosi nell'UE e nei paesi terzi e assicurando elevati standard in materia di lavoro e di ambiente, dal momento che un numero crescente di posti di lavoro dipende dalle catene globali del valore; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di aumentare la trasparenza, la sostenibilità e la responsabilità delle imprese nelle catene del valore globali e invita l'UE a considerare l'istituzione, fra le altre misure, di un quadro giuridico che preveda un obbligo di diligenza nelle catene del valore globali, quale passo necessario per conseguire tale obiettivo;
12. invita la Commissione, alla luce del crescente dibattito, a riconciliare le regole dell'UE in materia di concorrenza, la politica industriale e il commercio internazionale, che devono andare di pari passo con la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente; sottolinea l'esigenza specifica di finanziamenti per la ricerca, quale base dell'innovazione e dello sviluppo delle imprese europee ed elemento fondamentale per potenziare il commercio e la competitività;
13. sottolinea che le PMI svolgono un ruolo fondamentale nel commercio internazionale, in quanto si stima che rappresentino il 30 % delle esportazioni di beni dell'UE nel resto del mondo(6); ritiene che il mercato interno continui a essere di gran lunga il mercato più importante per le PMI; ricorda che, al fine di aiutare le PMI a far fronte alle importanti sfide legate all'ingresso in nuovi mercati e di consentire loro di competere sulla base dei propri meriti, la politica commerciale e di concorrenza dell'UE dovrebbe contribuire a creare un'economia diversificata e un ambiente commerciale favorevole alle PMI e che ciò dovrebbe comprendere la possibilità di modernizzare la definizione europea di PMI tenendo conto, in particolare, di criteri qualitativi;
14. sostiene pienamente gli sforzi della Commissione nel contesto dell'attuale riforma dell'OMC, estesa anche al suo organo di appello e volta ad aggiornare e a rendere efficacemente applicabili le norme multilaterali sui sussidi o le iniziative settoriali, al fine di affrontare adeguatamente la questione dei sussidi a livello internazionale, con particolare riferimento ai sussidi industriali, alle imprese statali e ai trasferimenti forzati di tecnologia, e a intervenire per contrastare le politiche e le pratiche dei paesi terzi non orientate al mercato; invita la Commissione a coinvolgere pienamente il Parlamento e gli Stati membri in tale settore;
15. sottolinea che l'effettiva applicazione delle disposizioni in materia di sviluppo sostenibile degli accordi commerciali è importante per garantire una concorrenza leale e norme ambientali e sociali; si compiace, in tale prospettiva, dell'introduzione di criteri ambientali e sociali nella riforma delle misure antisovvenzioni e antidumping; ritiene che l'eventuale inserimento di norme fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) precise e azionabili in giudizio a norma del diritto dell'OMC possa essere esaminato anche nel contesto dell'attuale riforma dell'OMC, al fine di contribuire a creare condizioni di parità a livello globale;
16. accoglie con favore, in tale contesto, i negoziati plurilaterali in corso presso l'OMC sul commercio elettronico e chiede di adottare un pacchetto di norme ambizioso e completo, in grado di affrontare gli ostacoli agli scambi digitali, garantire che le imprese possano competere in tutto il mondo in condizioni di parità e accrescere la fiducia dei consumatori nell'ambiente online, senza pregiudicare le norme europee in materia di protezione dei dati; sottolinea che l'UE dovrebbe assumere un ruolo guida in questi negoziati internazionali, con strette consultazioni che coinvolgano il Parlamento europeo, gli Stati membri e le parti interessate, compresa la società civile;
17. ritiene che l'accesso al mercato interno dell'UE debba essere subordinato alla conformità alle norme sanitarie, fitosanitarie e ambientali; invita la Commissione ad assicurare che la politica commerciale e di concorrenza dell'UE non pregiudichi il rispetto delle norme sociali ed ecologiche dell'UE o comprometta l'elaborazione di norme più ambiziose;
18. invita la Commissione ad analizzare ed esaminare adeguatamente i mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi con cui ha sottoscritto, o sta negoziando, un accordo di libero scambio, al fine di negoziare le migliori condizioni di accesso per le società europee;
19. invita la Commissione a coordinare le necessarie azioni delle direzioni generali interessate (DG Commercio e DG Concorrenza) per assicurare che le norme in materia di concorrenza e la relativa attuazione garantiscano una concorrenza leale per le società europee nei mercati dei paesi terzi e viceversa;
20. invita la Commissione a prestare particolare attenzione al ruolo della normazione internazionale per la concorrenza leale; insiste affinché l'UE rafforzi il suo approccio multilaterale alla normazione, in particolare nel quadro dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI); mette in guardia contro la nazionalizzazione degli approcci di normazione, in particolare nell'ambito dell'iniziativa cinese "Nuova via della seta" e di altre strategie volte ad aumentare la connettività; invita la Commissione a istituire un coordinatore ad alto livello per la politica di normazione in tale contesto;
21. sottolinea l'importanza di integrare una prospettiva di genere a livello sia multilaterale che bilaterale, includendo capitoli in materia di genere negli accordi commerciali ed elaborando misure sensibili alla dimensione di genere, ossia assicurando che le valutazioni d'impatto ex ante ed ex post comprendano l'impatto di genere della politica e degli accordi commerciali dell'UE, al fine di stimolare la concorrenza e promuovere una crescita economica inclusiva;
Adattare la concorrenza all'era digitale
22. invita la Commissione a rivedere le regole sulle concentrazioni e sulle acquisizioni e a rafforzare le misure antitrust tenendo conto degli effetti del potere di mercato e della rete associati ai dati sia personali che finanziari; chiede alla Commissione, in particolare, di considerare il controllo di tali dati come un indicatore dell'esistenza del potere di mercato nel quadro dei suoi orientamenti sull'articolo 102 TFUE; invita la Commissione a trarre insegnamento dalla fusione tra Facebook e WhatsApp e ad adattare di conseguenza i suoi criteri; propone pertanto che tutte le concentrazioni che avvengono all'interno del mercato di tali dati siano soggette a una dichiarazione informale preventiva;
23. invita la Commissione a rivedere il concetto di "abuso di posizione dominante" e la dottrina relativa alle "infrastrutture essenziali" per assicurare che siano adeguati allo scopo perseguito nell'era digitale; suggerisce un'analisi più ampia del potere di mercato in relazione agli effetti dei conglomerati e dei "gatekeeper" (ovvero del controllo degli accessi) allo scopo di contrastare l'abuso della posizione dominante dei principali operatori e la mancanza di interoperabilità; invita la Commissione a effettuare una consultazione delle parti interessate per riflettere l'andamento dell'economia digitale, ivi compresa la sua natura multilaterale;
24. invita la Commissione a considerare la possibilità di rivedere le soglie utilizzate ai fini del controllo delle concentrazioni, onde includere fattori quali il numero dei consumatori interessati e il valore delle operazioni connesse nell'ambito della sua attuale valutazione del regolamento sulle concentrazioni(7);
25. invita la Commissione a valutare livelli più elevati di concentrazione dovuti alla proprietà orizzontale da parte di grandi società di gestione patrimoniale nel quadro della sua attuale analisi del regolamento sulle concentrazioni e a considerare la possibilità, a tale riguardo, di fornire orientamenti sul ricorso agli articoli 101 e 102 TFUE;
26. osserva che in vari mercati specifici dei dati finanziari (ad esempio scambi azionari, rating e indici di riferimento) la concentrazione oligopolistica può portare ad abusi di posizione dominante da parte dei fornitori nei confronti degli investitori e dei consumatori di dati finanziari; invita la Commissione a intraprendere un'azione risoluta contro tali abusi di posizione dominante, che compromettono la fluidità dei mercati finanziari e si pongono in contrasto con gli interessi dello sviluppo sostenibile;
27. sottolinea che, sebbene numerose start-up siano create nella speranza di un'acquisizione da parte di una società più grande, l'acquisizione delle start-up da parte di operatori dominanti, tra cui le grandi società e piattaforme tecnologiche, potrebbe soffocare l'innovazione e minacciare la sovranità; invita la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza a esaminare le acquisizioni di questo tipo e le relative ripercussioni sulla concorrenza, con particolare riferimento alle cosiddette "acquisizioni killer", così come definite nella sua relazione di esperti ad alto livello, del 4 aprile 2019, dal titolo "La politica di concorrenza nell'era digitale"; invita la Commissione a condurre uno studio sull'inversione dell'onere della prova, conformemente alla legge sulla digitalizzazione della normativa tedesca sulla concorrenza ("GWB-Digitalisierungsgesetz"), pubblicata nell'ottobre 2009;
28. chiede alla Commissione di valutare in che modo sia possibile imporre regimi di accesso ai dati più rigorosi, ivi compresa l'interoperabilità dei dati, in particolare laddove l'accesso ai dati apra mercati secondari di servizi complementari o qualora i dati siano limitati ad aziende dominanti;
29. sottolinea che alcuni soggetti, beneficiando del doppio status di piattaforma e fornitore, abusano della loro posizione per imporre condizioni sleali ai concorrenti, siano essi attivi online od offline; invita la Commissione a esaminare la questione della cosiddetta "auto-preferenza" (self-preferencing) e ad applicare le norme necessarie e servirsi degli strumenti richiesti in relazione alle entità che adottano l'auto-preferenza; chiede alla Commissione di valutare la possibilità di imporre obblighi di regolamentazione ex ante laddove il diritto in materia di concorrenza non sia sufficiente ad assicurare la contendibilità in tali mercati, evitando così l'esclusione dei concorrenti e garantendo che le strozzature emergenti non siano perpetuate dalla monopolizzazione dell'innovazione futura;
30. osserva che la Commissione sta riflettendo sulla necessità di una regolamentazione ex ante mirata relativa alle specifiche questioni sistemiche che potrebbero insorgere nei mercati digitali; chiede alla Commissione, pertanto, di introdurre un dispositivo centralizzato di controllo ex ante dei mercati (tenendo conto nel contempo dei risultati di una valutazione d'impatto), al fine di dotare le autorità di regolamentazione e le autorità garanti della concorrenza, a livello nazionale e di UE, dei mezzi necessari per raccogliere i dati in forma anonima, onde poter meglio rilevare i fallimenti del mercato in tempo utile e, se del caso, predisporre una regolamentazione mirata laddove tali pratiche diventino sistemiche;
31. invita la Commissione, a tal fine, a individuare i principali operatori digitali e a stabilire una serie di indicatori per definirne la natura "sistemica"; sottolinea che potrebbero essere presi in considerazione i seguenti indicatori, ovvero l'abuso delle pratiche di talune reti di grandi dimensioni, il controllo di un volume significativo di dati non replicabili, una situazione inevitabile su un mercato multiforme o la capacità dell'operatore di definire esso stesso le regole di mercato;
32. richiama l'attenzione della Commissione sulle acquisizioni da parte di monopoli esteri di operatori digitali di dati, tra cui dati sanitari, finanziari e relativi all'istruzione, e sui rischi in termini di protezione della vita privata, che si estendono ben oltre gli effetti anticoncorrenziali dannosi di tale tipo di operazioni; chiede alla Commissione di tenere in considerazione detti aspetti in relazione alla prossima strategia europea per i dati e di esaminare l'utilizzo trasversale dei dati, ovvero i casi in cui i dati provenienti da un servizio sono utilizzati per espandere l'offerta delle piattaforme a nuovi servizi;
33. accoglie favorevolmente la strategia europea in materia di dati della Commissione presentata il 19 febbraio 2020, il cui obiettivo è migliorare l'utilizzo dei dati a vantaggio dei consumatori e delle imprese; sostiene l'intenzione della Commissione di legiferare sull'utilizzo dei dati e l'accesso agli stessi; sottolinea l'importanza di proteggere i dati personali dei consumatori e le modalità con cui vengono condivisi al fine di accrescere la sicurezza e la fiducia dei consumatori; sottolinea che i consumatori devono essere rassicurati in merito al fatto che i loro dati sono protetti, e che è pertanto necessario accordare la priorità alla cooperazione trasversale sulla protezione dei dati; evidenzia che, parimenti, una clausola sul divieto di vendere i dati personali a terzi senza il consenso della persona interessata dovrebbe costituire un elemento essenziale della strategia;
34. sottolinea che, sebbene le piattaforme di intermediazione rivestano un ruolo di primo piano nell'accesso dei consumatori ai servizi online, alcune di esse abusano della loro posizione privilegiata agendo da "gatekeeper" (ovvero controllando gli accessi), anche in ecosistemi chiusi e mercati elettronici; chiede alla Commissione di prestare esplicita attenzione, nella sua politica di concorrenza, a tali "gatekeeper" e di concludere le indagini in corso quanto prima;
35. esorta la Commissione ad aumentare la libertà di scelta dei consumatori e a rafforzare il ruolo della rete dei centri europei dei consumatori (ECC-Net) e a condurre uno studio sulla necessità di un'autorità dell'UE per i consumatori; rileva, in tale contesto, che la politica in materia di concorrenza non consiste soltanto nel garantire prezzi equi ai consumatori ma anche nel fornire qualità, varietà e innovazione;
36. sottolinea che è nell'interesse dell'Unione europea disporre di sistemi di pagamento paneuropei; invita la Commissione a sostenere iniziative che rispettino tale obiettivo, riconoscendo che il loro successo è subordinato sia alla natura innovativa del sistema per i consumatori e le imprese che alla fattibilità del suo modello economico;
Efficacia degli strumenti della politica di concorrenza
37. sottolinea che le ammende possono ripercuotersi sulla reputazione delle società sanzionate; fa tuttavia notare che anche se sono inflitte pesanti ammende, esse spesso non sono sufficienti a costituire un deterrente e possono, in ultima analisi, essere fatte ricadere sui consumatori; invita la Commissione a ricorrere anche a rimedi comportamentali e, se necessario, a rimedi strutturali alternativi al fine di assicurare pienamente l'efficacia della politica di concorrenza dell'Unione europea; sottolinea che l'azione inibitoria dovrebbe essere molto più rigorosa nei rimedi futuri;
38. ricorda che l'abuso di potere di mercato può aver luogo anche quando i prodotti o i servizi sono forniti gratuitamente; ritiene che l'inoltro di dati privati a terzi per finalità di marketing o commerciali sia frequentemente effettuato senza un adeguato consenso del consumatore, dal momento che spesso non sono fornite alternative alla condivisione dei dati; ritiene che nell'economia digitale la concentrazione dei dati in un numero esiguo di aziende provochi fallimenti del mercato, eccessiva percezione di rendite e blocco di nuovi operatori;
39. ricorda che il mercato dei motori di ricerca online è particolarmente importante per garantire condizioni concorrenziali all'interno del mercato unico digitale; rileva con rammarico che un motore di ricerca che detiene circa il 92 % della quota del mercato dei motori di ricerca online nella maggior parte degli Stati membri è diventato un "guardiano" di Internet; chiede che i contributi forniti da tutti i soggetti interessati nei nove anni passati di storia dell'antitrust siano utilizzati per valutare con urgenza se i rimedi proposti siano effettivamente vantaggiosi per i consumatori, gli utenti di Internet e le imprese online sul lungo periodo; invita la Commissione a prendere in considerazione una proposta volta a separare i motori di ricerca, come indicato nella risoluzione del Parlamento del 27 novembre 2014 sul sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale(8), dai loro servizi commerciali per porre fine alla situazione attuale, azione che potrebbe rivelarsi un potenziale strumento a lungo termine per conseguire una concorrenza leale ed efficace nel mercato digitale europeo;
40. pone l'accento sulla lentezza delle indagini antitrust, come nel caso "Google Shopping", rispetto alla velocità con cui evolvono i mercati digitali; evidenzia gli effetti negativi derivanti da questa situazione nonché i rischi finanziari e strutturali cui sono esposti alcuni attori qualora avviino procedure lunghe e costose; sottolinea la necessità di rispettare il diritto a un giusto processo, invita tuttavia la Commissione a impiegare procedure accelerate in materia di antitrust e a elaborare nuovi incentivi, come il programma di trattamento favorevole, per far sì che le società cooperino maggiormente nell'individuazione dei cartelli in tutta l'Unione;
41. sottolinea la necessità di valutare periodicamente la possibilità di ricorrere a misure provvisorie per fermare pratiche in grado di compromettere gravemente la concorrenza; invita la Commissione a rendere meno rigidi i criteri relativi a tali misure, nel rispetto delle garanzie dello Stato di diritto, onde evitare danni irreversibili; invita la Commissione a rivedere la comunicazione concernente le misure correttive(9) tenendo conto degli sviluppi e dell'evoluzione del settore digitale nel corso degli ultimi anni;
42. accoglie con favore i continui sforzi profusi dalla Commissione per far fronte al comportamento abusivo da parte di grandi piattaforme; invita la Commissione a riesaminare i casi in cui i rimedi offerti sono stati chiaramente inefficaci ai fini del ripristino della concorrenza sul mercato, come nel caso di "Google Shopping"; sottolinea che, in assenza di rimedi comportamentali mirati ed efficaci nonché preventivamente testati con l'impresa interessata, può essere necessaria una separazione strutturale completa dei servizi di ricerca generali da quelli specializzati, compresa la ricerca locale; sottolinea che, rispetto a quelli strutturali, i rimedi comportamentali potrebbero offrire una soluzione efficiente in termini di tempo, riducendo la possibilità che i concorrenti siano costretti a uscire dal mercato durante discussioni prolungate sulla cessione;
43. evidenzia la necessità che la Commissione assegni di risorse adeguate per poter applicare efficacemente le norme dell'UE in materia di concorrenza; rileva la necessità di assicurare competenze specifiche soprattutto su questioni di crescente rilievo, quali le posizioni dominanti delle piattaforme online o l'intelligenza artificiale;
44. invita la Commissione a formulare orientamenti sull'interpretazione del concetto di "ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva" quale figurante nel regolamento sulle concentrazioni, affinché nei casi di concentrazione la Commissione non solo esamini i prezzi, la produzione e l'innovazione, ma presti attenzione anche ai costi sociali e ambientali di tali operazioni alla luce dei principi del TFUE, prestando particolare attenzione alla protezione dell'ambiente;
45. invita la Commissione a informarsi sul nuovo servizio di conto corrente che sarà fornito ai consumatori da alcune delle maggiori società tecnologiche al mondo nei prossimi anni; esorta la Commissione a concentrarsi in modo particolare sul loro ingresso in questo nuovo mercato finanziario digitale e sull'enorme quantità di dati che raccoglieranno dai consumatori, nonché sul potenziale utilizzo di tali dati;
Norme in materia di concorrenza a sostegno del Green Deal europeo
46. si compiace della comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo e degli obiettivi ivi definiti, volti a sostenere una transizione efficace in termini di costi verso la neutralità climatica entro il 2050 e a eliminare gradualmente i combustibili fossili; sostiene l'impegno a rivedere gli orientamenti dell'UE in materia di aiuti di Stato entro il 2021 affinché rispecchino i suddetti obiettivi;
47. sostiene il riesame da parte della Commissione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato in tutti i settori pertinenti, come quello dei trasporti, compreso il trasporto aereo e marittimo, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, applicando il principio della transizione giusta e riconoscendo il ruolo complementare dei governi degli Stati membri nel sostenere gli investimenti nella decarbonizzazione e nell'energia pulita, assicurando nel contempo condizioni di parità e l'assenza di squilibri di mercato; invita la Commissione a esaminare, nel quadro della revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici(10), se le attuali esenzioni fiscali creino condizioni di concorrenza sleale tra i settori; chiede alla Commissione di valutare se l'esenzione fiscale per il cherosene determini una distorsione della concorrenza a vantaggio del settore dell'aviazione;
48. invita la Commissione, nell'ambito della prossima revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore della protezione ambientale e dell'energia, a prevedere una maggiore flessibilità degli aiuti concessi all'energia rinnovabile generata dai cittadini, in linea con gli impegni dell'UE in ambito climatico;
49. sottolinea la necessità che la Commissione impedisca potenziali effetti negativi, come l'impiego da parte di grandi società degli aiuti pubblici concessi per l'"inverdimento" dei loro modelli imprenditoriali per obiettivi diversi quali il rafforzamento della loro posizione dominante in un determinato settore;
50. invita la Commissione a fornire ulteriori orientamenti e un quadro che favorisca maggiori investimenti nell'efficienza energetica e nella ristrutturazione degli edifici, nonché nel ripotenziamento, nei progetti ibridi e nello stoccaggio dell'energia;
51. sottolinea, a tale riguardo, che perché il Green Deal europeo abbia successo, i produttori europei di prodotti e servizi sostenibili devono trarne dei vantaggi e non devono essere esposti alla concorrenza sleale delle imprese nei paesi terzi;
52. osserva che il Green Deal europeo deve garantire la coerenza politica tra l'agricoltura, l'azione per il clima, l'ambiente e il commercio;
Politiche settoriali
53. invita la Commissione a fare un ricorso più sistematico alle indagini nei settori che sono essenziali per la vita quotidiana dei cittadini, come la sanità, la mobilità, la pubblicità online, l'energia, il turismo, compreso il monitoraggio dei massimali tariffari delle piattaforme di alloggi online, la cultura, i servizi finanziari e di pagamento nonché i mezzi di comunicazione, nell'era digitale, mantenendo al contempo gli elevati standard dell'Unione;
54. invita la Commissione a prendere atto della presenza di monopoli e oligopoli nazionali quale possibile segnale dell'esistenza di debolezze nel mercato unico o di ostacoli alla concorrenza leale;
55. chiede che la Commissione effettui uno studio preliminare sulla concentrazione della proprietà dei mezzi di comunicazione in Europa, anche nel contesto dell'acquisizione da parte di imprese multinazionali di fornitori di media europei;
56. ribadisce che la tassazione è talvolta utilizzata per concedere aiuti di Stato indiretti, creando disparità di condizioni nel mercato interno; invita la Commissione ad aggiornare i suoi orientamenti esistenti sulla nozione di aiuti di Stato per assicurare che gli Stati membri non concedano aiuti di Stato sotto forma di vantaggio fiscale; deplora l'abuso dei ruling fiscali e accoglie favorevolmente le recenti sentenze del Tribunale che confermano che l'esame da parte della Commissione di un ruling fiscale dal punto di vista degli aiuti di Stato non costituisce un'armonizzazione fiscale; osserva che le decisioni della Commissione sono spesso impugnate dinanzi a un'autorità giudiziaria e devono essere pertanto preparate accuratamente; insiste affinché la Commissione abbia accesso alle informazioni scambiate tra le autorità fiscali degli Stati membri in modo da poter individuare meglio le violazioni delle norme in materia di concorrenza; chiede l'adozione della proposta relativa alla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) e la rendicontazione pubblica paese per paese;
57. invita la Commissione a esaminare la possibilità di sanzionare i paesi che violano le norme in materia di aiuti di Stato;
58. invita la Commissione a esaminare rapidamente le discrepanze tra le norme sugli aiuti di Stato nel settore degli aiuti alla liquidazione e il regime di risoluzione ai sensi della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche(11) ("direttiva BRR"), nonché a rivedere di conseguenza la propria comunicazione del 30 luglio 2013 sul settore bancario(12), anche alla luce dei recenti casi, tenendo conto della necessità di tutelare i contribuenti;
59. chiede alla Commissione di esaminare attentamente i casi nel settore bancario che potrebbero avere effetti sulla concorrenza in taluni Stati membri in cui sono applicati ai consumatori elevati tassi di interesse(13) e vi è una mancanza di trasparenza per quanto concerne i prestiti, potenzialmente a causa della concentrazione della proprietà nel settore bancario, che potrebbe comportare pratiche di vendita ingannevoli dei mutui ipotecari;
60. invita la Commissione a verificare ogni anno se i requisiti per l'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE nel settore finanziario siano ancora rispettati;
61. invita inoltre la Commissione condurre un esame approfondito e proporre ulteriori misure per affrontare il quasi monopolio delle quattro maggiori società contabili responsabili dell'audit delle principali società quotate, ad esempio la separazione dei servizi di revisione contabile da quelli di consulenza, l'istituzione della revisione congiunta obbligatoria per consentire ad altre aziende oltre alle quattro maggiori di sviluppare le capacità necessarie per sottoporre ad audit le principali società;
62. invita la Commissione a garantire una concorrenza leale e una maggiore trasparenza nelle pratiche commerciali delle piattaforme offline, compresi i supermercati e gli ipermercati, in modo da garantire che i produttori dell'UE ricevano condizioni e prezzi equi per i loro prodotti; invita la Commissione a proseguire la sua analisi approfondita sulla portata e sugli effetti delle alleanze di acquisto, in relazione alle strategie sia tariffarie sia non tariffarie, sul funzionamento economico della filiera agricola e alimentare, prendendo in particolare considerazione gli effetti sui piccoli fornitori e sui piccoli agricoltori; si rammarica che la vendita sottocosto non figuri nell'elenco della pratiche vietate a livello dell'UE; sottolinea che la strategia Farm to Fork (dal produttore al consumatore) e il diritto dell'UE in materia di concorrenza devono riconoscere il contributo importante apportato dai produttori primari alla fornitura di prodotti alimentari di elevata qualità e di beni pubblici alla società;
63. chiede un'applicazione più chiara, flessibile e prevedibile delle regole di concorrenza ai produttori e alle organizzazioni di produttori al fine di incrementare la certezza del diritto; invita pertanto la Commissione a valutare l'attuazione e a chiarire le disposizioni del regolamento recante organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento OCM unica)(14), in particolare per quanto riguarda le deroghe alle norme in materia di concorrenza concesse per taluni accordi e pratiche di associazioni di agricoltori; incoraggia una maggiore creazione di organizzazioni di produttori quale mezzo per consentire agli agricoltori di rafforzare la loro posizione, negoziare efficacemente i prezzi e affrontare gli squilibri di potere tra agricoltori e fabbriche;
64. invita la Commissione ad esentare dal regime di aiuti di Stato le disposizioni fiscali introdotte in modo specifico dagli Stati membri per incoraggiare gli agricoltori a realizzare risparmi precauzionali volontari al fine di affrontare meglio i crescenti rischi climatici e sanitari nonché le crisi economiche; plaude alla conclusione della revisione del regolamento de minimis(15), che aiuterà gli agricoltori ad affrontare le sfide climatiche, prevenendo nel contempo eventuali distorsioni del mercato; evidenzia il particolare bisogno di orientamenti chiari per il settore agricolo, in considerazione dei requisiti ambientali e di sostenibilità; accoglie con favore il controllo dell'adeguatezza attualmente in corso sul pacchetto per la modernizzazione degli aiuti di Stato del 2012 e la revisione in corso del regolamento agricolo di esenzione per categoria(16);
65. invita la Commissione a valutare l'attuazione e a chiarire il campo di applicazione dell'articolo 209 del regolamento OCM unica, in particolare per quanto riguarda le deroghe alle norme in materia di concorrenza concesse per taluni accordi e pratiche di associazioni di agricoltori, al fine di garantire una maggiore chiarezza e una maggiore certezza giuridica alle parti interessate, in fase di attuazione di tale articolo, e una maggiore flessibilità alla Commissione nell'attuazione dello stesso;
66. riconosce il ruolo svolto dalle organizzazioni interprofessionali nella filiera in qualità di piattaforme per il dialogo, la ricerca e lo sviluppo, le migliori pratiche e la trasparenza di mercato;
67. chiede che il ruolo delle organizzazioni interprofessionali sia rafforzato al fine di promuovere relazioni più equilibrate nella filiera alimentare ed è favorevole all'estensione della clausola di ripartizione del valore a tutti gli operatori anziché soltanto al primo acquirente, in linea con il progetto di relazione approvato nell'aprile 2019 dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento sulla nuova organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli nel quadro della prossima riforma della politica agricola comune (PAC);
68. chiede che sia prevista una deroga esplicita e automatica all'articolo 101 TFUE a norma dell'articolo 210 del regolamento OCM unica, inserita nel quadro dei principi di necessità e di proporzionalità, affinché le organizzazioni interprofessionali agricole possano svolgere i compiti loro assegnati dal regolamento OCM unica, allo scopo di concorrere agli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;
69. invita la Commissione a garantire che le disposizioni dell'articolo 222 del regolamento OCM unica siano attivate rapidamente per far fronte a gravi squilibri di mercato;
70. plaude al successo delle misure di gestione dell'offerta introdotte per i formaggi e i prosciutti di qualità su richiesta delle organizzazioni di produttori, delle organizzazioni interprofessionali e dei gruppi di produttori; chiede che le disposizioni del regolamento OCM unica che autorizzano l'introduzione di norme di controllo dell'offerta siano estese a tutti i prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), al fine di ottenere un migliore equilibrio tra domanda e offerta;
71. chiede alla Commissione di avviare un dialogo con tutte le pertinenti parti interessate sul funzionamento della filiera agricola e alimentare e di adeguare la politica di concorrenza dell'UE agli ultimi sviluppi del contesto commerciale;
72. accoglie con favore l'adozione della direttiva (UE) 2019/633, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare(17), che costituisce un primo passo importante per garantire l'equità tra gli operatori e per porre rimedio agli squilibri di potere all'interno della filiera alimentare; esorta gli Stati membri a recepire la direttiva senza indugio e invita la Commissione a monitorare attentamente i progressi relativi al suo recepimento e a promuovere la condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri; incoraggia gli Stati membri a indicare ulteriori pratiche sleali come vietate e stabilire norme più rigide;
73. ricorda che è avvenuta una significativa ristrutturazione orizzontale e verticale che ha condotto a un ulteriore consolidamento nei settori, già concentrati, delle sementi, dell'agrochimica, dei fertilizzanti, della genetica animale e delle macchine agricole, nonché nei settori della trasformazione e del dettaglio; invita la Commissione, in fase di vaglio di fusioni in tali settori, a considerare le conseguenze al di là dei prezzi al consumo; sottolinea che la valutazione esaustiva e olistica dell'impatto a livello di azienda agricola delle fusioni e delle acquisizioni tra i fornitori agricoli, compresi i produttori di prodotti fitosanitari, deve tutelare gli interessi degli agricoltori e dei cittadini dell'UE nonché dell'ambiente;
74. ritiene essenziale che la Commissione continui a monitorare attentamente il mercato dell'UE degli antiparassitari, delle sementi e dei tratti agronomici, così come l'impatto della digitalizzazione sul settore agricolo;
75. esorta la Commissione a istituire una piattaforma permanente d'informazione a livello di UE sugli strumenti di gestione dei rischi a sostegno degli agricoltori, per aiutarli ad affrontare i rischi dovuti alle incertezze del clima, alla volatilità del mercato e di altra natura, dove le parti interessate possano scambiare le migliori pratiche, come indicato nella sua comunicazione sul futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura del novembre 2017;
76. sottolinea che le grandi disparità nei pagamenti diretti ostacolano iniziative sostenibili degli agricoltori a favore del clima e dell'ambiente e distorcono la concorrenza nell'UE; rammenta l'impegno assunto dal Consiglio europeo il 7-8 febbraio 2013 di armonizzare i pagamenti in tutta l'UE entro il 2020;
77. richiama l'attenzione sul crescente numero di proteste degli agricoltori e osserva che l'impatto cumulativo degli accordi di libero scambio (ALS) sul settore agroalimentare dell'UE è una delle loro preoccupazioni; si chiede se gli accordi di libero scambio mettano i produttori agroalimentari dell'UE in una posizione di svantaggio competitivo, date le differenze con le norme sociali, sanitarie, lavorative, ambientali e di benessere degli animali nei paesi terzi; invita pertanto la Commissione a presentare, il prima possibile, la sua ultima relazione sull'impatto cumulativo degli accordi commerciali attuali e futuri e chiede l'applicazione dei principi di reciprocità e di conformità per ciò che riguarda i prodotti agricoli e la tutela dei settori vulnerabili nel quadro degli attuali e futuri negoziati commerciali, garantendo che siano effettuate tutte le necessarie ispezioni;
78. accoglie con favore la proposta di regolamento sul programma per il mercato unico e, più specificatamente, le azioni nella filiera agricola e alimentare ivi sostenute, come le misure veterinarie e fitosanitarie volte ad affrontare la crisi relativa alla salute di piante e animali; esorta il Consiglio e il Parlamento a concludere celermente i negoziati e ad approvare il regolamento;
79. sottolinea l'importanza di conclusioni puntuali sulle due proposte di regolamento transitorio presentate dalla Commissione, al fine di evitare ritardi e complicazioni che potrebbero causare l'instabilità dei mercati;
80. ritiene essenziale mantenere all'interno della DG AGRI tutte le competenze connesse all'applicazione degli articoli 209 e 210 del regolamento OCM unica e relative agli aiuti di Stato per lo sviluppo dei settori agricolo e forestale e delle zone rurali, garantendo in tal modo le competenze necessarie per affrontare e coordinare le questioni in tale ambito, il che è necessario data la natura specifica di tali settori ed è pienamente coerente con gli obiettivi e il sostegno previsti nel quadro della PAC;
81. invita la Commissione a continuare a prestare particolare attenzione alla fornitura di servizi di interesse economico generale in sede di applicazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato, specialmente nel contesto delle regioni isolate, remote o periferiche e delle isole dell'Unione; rileva talune difficoltà nell'applicazione delle norme del pacchetto Almunia a determinati servizi di interesse economico generale, come nel caso del settore postale, le cui missioni di servizio pubblico possono, a norma del diritto dell'Unione, essere definite e organizzate a livello nazionale;
82. ricorda la necessità di una tabella di marcia per aiuti di Stato più mirati, in particolare per la fornitura di servizi di interesse economico generale, tra cui energia, trasporti e telecomunicazioni;
83. ribadisce il suo invito a identificare le regioni carbonifere come zone assistite affinché le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato possano essere adattate per consentire l'adozione di misure che facciano fronte ai necessari cambiamenti strutturali, a condizione che le imprese operanti in tali regioni si impegnino chiaramente a intraprendere azioni concrete a favore della neutralità in termini di emissioni di carbonio e degli obiettivi dell'UE in materia di clima; ricorda che le attività tradizionalmente incluse nella responsabilità sociale d'impresa non dovrebbero essere soggette a un trattamento privilegiato in termini di aiuti di Stato;
84. si compiace che la Commissione abbia incluso nella sua revisione mirata del regolamento generale di esenzione per categoria(18) l'estensione di tale regime ai progetti di cooperazione territoriale europea (definiti anche Interreg);
85. esprime preoccupazione per il trattamento asimmetrico delle operazioni finanziate dall'UE a seconda che esse siano sostenute a livello dell'Unione da risorse della politica di coesione o da altri fondi o programmi dell'UE come Orizzonte 2020/Orizzonte Europa o EFSI2.0/InvestEU come proposto dalla Commissione nella sua revisione del regolamento generale di esenzione per categoria; ritiene che sia opportuno mantenere condizioni di parità per progetti analoghi per natura ma diversi nelle fonti di finanziamento, poiché ciò favorirebbe taluni regimi di finanziamento escludendone al contempo altri;
Maggiore attenzione ai cittadini attraverso il Parlamento
86. chiede, senza modifiche del trattato, il ricorso regolare alla procedura legislativa ordinaria nella politica di concorrenza, in analogia alla procedura per la direttiva sulle azioni di risarcimento dei danni per violazione delle norme antitrust(19) e la direttiva REC+;
87. invita la Commissione a riferire periodicamente al Parlamento in merito all'attuazione e al monitoraggio degli accordi di cooperazione in materia di concorrenza nonché al controllo degli investimenti esteri diretti; esorta la Commissione a mantenere standard di trasparenza elevati;
88. auspica di svolgere un ruolo maggiormente incisivo nella definizione e nell'elaborazione del quadro generale per la politica di concorrenza; osserva che il Parlamento dovrebbe essere maggiormente coinvolto nell'attività dei gruppi di lavoro e dei gruppi di esperti, come la rete internazionale della concorrenza (RIC), in qualità di osservatore per acquisire una migliore conoscenza della materia e per essere aggiornato sugli sviluppi ai fini di una migliore preparazione per svolgere il proprio ruolo di colegislatore; invita la Commissione a coinvolgere in modo particolare il Parlamento in sede di definizione degli strumenti normativi non vincolanti come le comunicazioni e gli orientamenti;
89. invita la Commissione a organizzare forum multisettoriali e interistituzionali che coinvolgano l'industria, le autorità nazionali di regolamentazione, ivi comprese le autorità di protezione dei dati, le associazioni dei consumatori e altri soggetti interessati al fine di "decompartimentare" la politica di concorrenza;
90. sottolinea che l'attuale modulo di denuncia per i casi di aiuti di Stato chiede molti dettagli specifici circa il momento in cui sono stati concessi gli aiuti di Stato, di cui i cittadini comuni potrebbero non essere a conoscenza; invita pertanto la Commissione a semplificare il modulo di denuncia, al fine di offrire ai cittadini comuni la possibilità di trasmettere le denunce;
91. nota con rammarico l'assenza di informazioni fornite nel corso dell'indagine da parte della Commissione delle denunce presentate; invita la Commissione a fornire al denunciante una conferma dell'avvenuta ricezione nonché una notifica dell'avvio dell'indagine, ivi compresa una previsione della durata dell'indagine;
92. ricorda l'importanza del coordinamento con le autorità nazionali garanti della concorrenza e invita la Commissione a presentare al Parlamento una valutazione dell'attuazione della direttiva REC+; ricorda che all'allegato della direttiva REC+ la Commissione ha individuato "misure provvisorie" quale "strumento chiave per le autorità garanti della concorrenza per garantire che la concorrenza non sia danneggiata mentre è in corso un'indagine"; ricorda la necessità di stabilire se vi sia il modo di semplificare l'adozione delle misure provvisorie nel quadro della rete europea della concorrenza entro due anni dalla data di recepimento della direttiva al fine di consentire alle autorità garanti della concorrenza di far fronte in maniera più efficace agli sviluppi nei mercati in rapida evoluzione;
93. segnala che l'indipendenza politica delle autorità garanti della concorrenza è di estrema importanza per assicurare l'imparzialità e la credibilità della politica di concorrenza; riconosce che per impedire la distorsione della concorrenza è necessario un controllo pubblico delle attività di lobby in tutte le istituzioni dell'UE; ribadisce pertanto il suo invito a rafforzare il registro per la trasparenza dell'UE; insiste affinché vi sia uno scambio più regolare con la Commissione, in linea con l'accordo interistituzionale con il Parlamento; invita la vicepresidente esecutiva responsabile per la concorrenza a mantenere stretti contatti con la commissione ECON e con il suo gruppo di lavoro sulla concorrenza, che rappresenta una sede adeguata per avviare un dialogo più regolare;
94. ricorda l'impegno assunto dalla vicepresidente esecutiva della Commissione per un'Europa pronta per l'era digitale durante la sua audizione di conferma dell'8 ottobre 2019 di mantenere strettamente separati la sua politica digitale e i portafogli della concorrenza;
Risposte della politica di concorrenza alla Covid-19
95. accoglie con favore la tempestiva reazione della Commissione, la quale ha deciso di adottare un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, le due rispettive modifiche e le condizioni che il quadro stabilisce per il sostegno alle imprese colpite dalla crisi; sostiene la Commissione e gli Stati membri nell'applicazione della piena flessibilità prevista dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato durante la crisi della Covid-19;
96. sostiene l'applicazione del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato per tutto il tempo necessario durante la ripresa; invita la Commissione a valutare, a tempo debito, se sia necessario estendere la validità di tale quadro temporaneo oltre la fine del 2020;
97. si compiace delle condizioni stabilite dalla seconda modifica del quadro temporaneo in merito alla ricapitalizzazione degli aiuti alle imprese, con particolare riferimento al divieto di pagare dividendi, riacquistare azioni e distribuire bonus per le banche e altre società, così come alle misure di salvaguardia contro azioni predatorie nei confronti di altre imprese dell'UE da parte di aziende che hanno ricevuto sovvenzioni statali;
98. accoglie con favore il fatto che gli aiuti di Stato concessi alle banche nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato garantiscano il finanziamento dell'economia e contribuiscano ad assicurare la stabilità finanziaria, operando nel contempo all'interno del solido quadro normativo esistente, fornito dalla direttiva BRR e dalle norme sulla risoluzione;
99. pone in evidenza il rischio di creare distorsioni del mercato e di generare condizioni di concorrenza impari a causa delle accresciute divergenze tra i differenti livelli degli aiuti di Stato offerti dagli Stati membri; prende atto dello strumento di sostegno alla solvibilità, che figura nel programma per la ripresa "Next Generation EU", finalizzato ad affrontare i rischi che dette divergenze presentano in termini di integrità del mercato unico;
100. accoglie con favore gli eccezionali mezzi finanziari e aiuti di Stato forniti a sostegno delle imprese e dei lavoratori per contrastare le ripercussioni economiche della pandemia; invita la Commissione a fissare norme minime comuni al fine di specificare l'obbligo, per le imprese che ricevono aiuti finanziari, di rispettare i criteri ESG e la trasparenza fiscale, onde evitare criteri nazionali diversi che danno luogo a ulteriori discrepanze, nonché di dimostrare come gli aiuti pubblici ricevuti siano utilizzati per allineare le loro attività agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione e all'accordo di Parigi; ricorda che gli aiuti dovrebbero essere concessi soltanto al fine di coprire le perdite subite a causa della Covid-19; sottolinea che gli aiuti di Stato dovrebbero essere forniti soltanto alle imprese che devono far fronte alle ripercussioni immediate della Covid-19 e non alle aziende che si trovavano già in condizioni finanziarie precarie prima della crisi; esorta a vietare che le imprese registrate in paradisi fiscali abbiano accesso agli aiuti di Stato o ai pacchetti di sostegno finanziario se non si impegnano a modificare il proprio comportamento;
101. si compiace della comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia di antitrust relative alla cooperazione commerciale in risposta all'attuale epidemia di Covid-19; sottolinea che la Commissione ha inviato la sua prima lettera di conformità dal 2003; pone in evidenza che la crisi attuale ha sottolineato la necessità di risposte rapide ed efficaci in un ambiente in rapido movimento e pone in rilievo i benefici di disposizioni antitrust partecipative e del fornire certezza giuridica alle imprese che avviano una cooperazione commerciale in settori strategici chiave;
102. pone in evidenza, per quanto concerne le ripercussioni della pandemia, la necessità di rafforzare la resilienza economica dei principali settori europei, dando impulso alla ripresa economica attraverso la ricerca e l'innovazione; invita la Commissione ad adottare un approccio più dinamico nella revisione della comunicazione del 1997 sulla definizione del mercato, rendendo i criteri in materia di innovazione un elemento fondamentale della pertinente analisi di mercato in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese in Europa; invita la Commissione a valutare, all'interno della propria revisione di adeguatezza, la possibilità di adottare un approccio più favorevole rispetto alla cooperazione e agli accordi di ricerca e sviluppo;
103. sottolinea che la pandemia ha reso le imprese vulnerabili alle offerte estere; osserva che la crisi della Covid-19 ha portato alla luce le lacune nelle catene di approvvigionamento dell'UE e la mancanza di sovranità strategica europea in settori quali i prodotti medici o alimentari, nonché la necessità di tutelare le imprese e le proprietà fondamentali dell'Unione da acquisizioni ostili da parte di grandi operatori dominanti;
104. sottolinea che è della massima priorità intensificare gli sforzi dell'Unione volti a contrastare con decisione la concorrenza sleale e i comportamenti ostili da parte di organismi di proprietà di Stati esteri o imprese legate a governi esteri nei confronti di imprese europee vulnerabili, che stanno lottando per superare la crisi economica legata alla pandemia di Covid-19, poiché tali comportamenti hanno come obiettivo l'assunzione del controllo di tecnologie, infrastrutture e competenze europee essenziali; invita pertanto la Commissione a proporre immediatamente un divieto temporaneo di acquisizione straniera di imprese europee da parte di organismi di proprietà di Stati esteri o imprese legate a governi di paesi terzi;
105. accoglie favorevolmente le iniziative adottate dalle piattaforme dei social media volte a contrastare le notizie false e diffondere informazioni ufficiali dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla Covid-19 attraverso le loro piattaforme; mette tuttavia in guardia contro queste piattaforme, che disponevano di un potere di mercato molto significativo già prima della crisi; sostiene la richiesta della Commissione di uno studio sulle piattaforme che generano importanti effetti di rete e agiscono come controllori dell'accesso, da svolgere nell'ambito dell'imminente proposta relativa a un quadro di regolamentazione ex ante, a condizione che non comporti ulteriori ritardi; invita la Commissione a vietare alle piattaforme di visualizzare pubblicità micro-mirata e ad accrescere la trasparenza per gli utenti; approva la cooperazione per quanto riguarda lo sviluppo di applicazioni di tracciamento dei contatti da parte di importanti operatori non europei nel mercato dei sistemi operativi per smartphone; invita la Commissione ad assicurare che la raccolta dei dati non rafforzi ulteriormente il potere di mercato di alcuni operatori dominanti;
106. sottolinea che la crisi della Covid-19 comporta un rischio esistenziale per un numero senza precedenti di imprese in tutta l'Unione e ha causato un'enorme impennata dei tassi di disoccupazione; invita la Commissione a valutare se il concetto di eccezione dell'impresa in stato di crisi (failing firm defence) attualmente applicato sia adeguato allo scopo nel quadro dell'attuale crisi; è fermamente convinto che la politica in materia di concorrenza e la politica industriale, assieme, possano contribuire a formare la sovranità europea in modo sostenibile; accoglie con favore la strategia di politica industriale della Commissione;
107. riconosce il lavoro efficiente ed efficace svolto dalla Commissione durante la crisi della Covid-19; sottolinea che, date le circostanze eccezionali, è stato necessario riassegnare una parte significativa delle risorse umane al controllo degli aiuti di Stato; chiede maggiori informazioni in merito alla situazione delle risorse umane presso la direzione generale della Concorrenza e alla sua evoluzione durante l'attuale mandato;
108. esorta la Commissione a informare meglio il Parlamento in merito ai lavori in corso, con particolare riferimento alla revisione della definizione di mercato rilevante e alla revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato; invita la Commissione a fornire al Parlamento una valutazione dettagliata che indichi la ripartizione dell'importo globale di aiuti di Stato autorizzati nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato per Stato membro, settore e tipologia di aiuto concesso (sovvenzioni, garanzie, ecc.) nonché eventuali condizioni supplementari applicate dagli Stati membri; ritiene che una valutazione globale e dettagliata fornirebbe ai deputati al Parlamento europeo una panoramica delle misure economiche adottate a livello nazionale nonché informazioni specifiche sul tipo di aiuto, tipo di beneficiario e metodo di approvazione, se del caso; sottolinea che il quadro di valutazione degli aiuti di Stato, che include diversi grafici e tabelle relativi agli aiuti di Stato e al loro impatto sul mercato interno, dovrebbe essere aggiornato in modo tempestivo;
109. invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio, dopo la crisi, una comunicazione riguardante gli effetti della pandemia di Covid-19 sulla concorrenza di mercato nonché sull'applicazione del diritto di concorrenza, l'integrità del mercato unico e il futuro della politica di concorrenza;
110. invita la Commissione a introdurre l'obbligo per le banche che ricevono aiuti di Stato di mantenere la totalità dei servizi bancari al dettaglio/per consumatori e a garantire che alle banche non sia consentito servirsi della crisi della Covid-19 come pretesto per una riduzione permanente di tali servizi;
o o o
111. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali e alle autorità nazionali garanti della concorrenza.