Indice 
Testi approvati
Giovedì 18 giugno 2020 - Bruxelles
Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) ***
 Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (Risoluzione)
 Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e Guinea-Bissau (2019-2024) ***
 Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e Guinea-Bissau nel settore della pesca (2019-2024) (Risoluzione)
 Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra São Tomé e Príncipe e la Comunità europea ***
 Accordo UE-Confederazione svizzera sulla modifica delle concessioni della Svizzera all'OMC (articolo XXVIII del GATT 1994) per quanto riguarda le carni insaporite ***
 Richiesta di finanziamenti per la ricerca biomedica sull'encefalomielite mialgica
 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
 Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria
 Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2020: iscrizione dell'eccedenza dell'esercizio 2019
 Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2020: proposta di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria
 Conclusione dell'accordo UE-Moldova sullo spazio aereo comune ***
 Modifica dell'accordo UE-Moldova sullo spazio aereo comune (adesione della Croazia) ***
 Modifica dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra l'UE e il Marocco (adesione della Bulgaria e della Romania) ***
 Conclusione dell'accordo euromediterraneo UE-Giordania nel settore del trasporto aereo ***
 Conclusione dell'accordo UE-Cina sulla sicurezza dell'aviazione civile ***
 Conclusione dell'accordo UE-Georgia su uno spazio aereo comune ***
 Conclusione dell'accordo euromediterraneo UE-Israele nel settore del trasporto aereo ***
 Raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
 Conferenza sul futuro dell'Europa
 Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: sostegno all'ortofrutticoltura e alla viticoltura in collegamento con la pandemia di Covid-19
 Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente
 Strategia europea sulla disabilità dopo il 2020
 Modifica dei regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda gli adeguamenti in risposta alla pandemia di Covid-19 ***I
 Politica di concorrenza: relazione annuale 2019
 Costituzione di una sottocommissione per le questioni fiscali
 Costituzione di una commissione speciale sulla lotta contro il cancro, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato
 Costituzione di una commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato
 Costituzione di una commissione speciale sul digitale e l'intelligenza artificiale, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato

Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) ***
PDF 107kWORD 42k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))
P9_TA(2020)0134A9-0024/2020

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (08662/1/2019),

–  visto il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (08668/2019),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9‑0004/2019),

–  vista la sua risoluzione non legislativa del 18 giugno 2020(1) sul progetto di decisione,

–  visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci,

–  vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A9‑0024/2020),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Cabo Verde.

(1) Testi approvati, P9_TA(2020)0135.


Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (Risoluzione)
PDF 127kWORD 47k
Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))
P9_TA(2020)0135A9-0023/2020

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (08662/2019),

–  visto il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (08668/2019),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 43, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)(C9-0004/2019),

–  vista la sua risoluzione legislativa del 18 giugno 2020(1) sul progetto di decisione,

–  visto l'articolo 31, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca(2),

–  vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 su norme comuni per quanto riguarda l'applicazione della dimensione esterna della PCP, compresi gli accordi di pesca(3),

–  vista la relazione finale del febbraio 2018 dal titolo "Studio di valutazione ex-post ed ex-ante dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde",

–  visto l'articolo 105, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per lo sviluppo,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0023/2020),

A.  considerando che la Commissione e il governo di Capo Verde hanno negoziato un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS UE-Capo Verde) congiuntamente a un protocollo di attuazione per un periodo di cinque anni;

B.  considerando che l'obiettivo globale dell'APPS UE-Capo Verde è quello di intensificare la cooperazione in materia di pesca tra l'Unione europea e Capo Verde, nell'interesse delle due parti, promuovendo una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona economica esclusiva (ZEE) di Capo Verde;

C.  considerando che il tasso di utilizzo delle possibilità di pesca nell'ambito del precedente APPS UE-Capo Verde oscillava tra il 58 % e il 68 %, con un buon utilizzo per i pescherecci a circuizione e un uso moderato per i pescherecci con palangari e i pescherecci con lenze e canne;

D.  considerando che gli squali costituiscono il 20 % delle catture, ma la mancanza di dati scientifici significa che il dato complessivo potrebbe non essere accurato ed essere molto più elevato;

E.  considerando che l'APPS UE-Capo Verde dovrebbe promuovere un più efficace sviluppo sostenibile delle comunità di pesca capoverdiane e delle industrie e attività correlate, comprese le conoscenze scientifiche in materia di pesca; che il sostegno previsto nel quadro del protocollo deve essere coerente con i piani di sviluppo nazionali e il piano d'azione per la crescita blu per lo sviluppo entro limiti ecologici, elaborato con le Nazioni Unite per aumentare la produzione e la professionalità del settore, al fine di soddisfare le esigenze alimentari e occupazionali della popolazione locale;

F.  considerando che gli impegni assunti dall'UE nel quadro degli accordi internazionali dovrebbero essere sostenuti anche nell'ambito dell'APPS, segnatamente gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS), in particolare l'OSS 14, e che tutte le azioni dell'UE, compreso l'APPS, devono contribuire a tali obiettivi;

G.  considerando che l'UE, attraverso il Fondo europeo di sviluppo, fornisce a Capo Verde una dotazione pluriennale di 55 milioni di EUR, concentrandosi su un settore principale, vale a dire il contratto di buona governance e di sviluppo;

H.  considerando che l'APPS dovrebbe contribuire alla promozione e allo sviluppo del settore della pesca e che devono essere costruite o ristrutturate le infrastrutture di base di Capo Verde, come ad esempio porti, siti di sbarco, strutture di stoccaggio e impianti di trasformazione;

I.  considerando che il Parlamento deve essere immediatamente ed esaurientemente informato in tutte le fasi delle procedure relative al protocollo o al suo rinnovo;

1.  ritiene che l'APPS UE-Capo Verde debba puntare a due obiettivi di pari rilevanza: 1) fornire possibilità di pesca ai pescherecci UE nella ZEE di Capo Verde, sulla base delle migliori conoscenze e opinioni scientifiche disponibili e senza interferire con le misure di conservazione e di gestione delle organizzazioni regionali cui appartiene Capo Verde - in particolare la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) - né superare le eccedenze disponibili; e 2) promuovere ulteriormente la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica tra l'UE e Capo Verde nel settore della pesca sostenibile e dello sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella ZEE di Capo Verde, senza compromettere nel contempo le opzioni e le strategie sovrane di Capo Verde relativamente al suo stesso sviluppo; ritiene, allo stesso tempo e alla luce dell'elevato valore della biologia marina nelle acque di Capo Verde, che l'accordo dovrebbe garantire l'adozione di misure volte a limitare la pesca accidentale da parte dei pescherecci UE nella ZEE di Capo Verde;

2.  ritiene che sarebbe opportuno adottare misure volte a garantire che non venga superato il quantitativo di riferimento stabilito nell'accordo;

3.  richiama l'attenzione sui risultati delle valutazioni retrospettive e prospettiche del protocollo dell'APPS UE-Capo Verde 2014-2018, presentati nel maggio 2018, secondo le quali il protocollo si è dimostrato nel complesso efficace, efficiente e adeguato agli interessi in gioco e coerente con la politica settoriale di Capo Verde, ottenendo un elevato grado di accettabilità da parte dei portatori di interessi, e che raccomandano di concludere un nuovo protocollo; sottolinea che vi è spazio per un progresso più efficace nella cooperazione in materia di pesca tra l'UE e Capo Verde e, a tale proposito, ritiene importante che il nuovo protocollo vada i precedenti protocolli di attuazione di tale accordo, in particolare per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo del settore della pesca capoverdiano;

4.  sostiene la necessità di compiere progressi significativi nello sviluppo del settore della pesca di Capo Verde, anche a livello di industria della pesca e attività connesse, e invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie, fra cui l'eventuale revisione e il rafforzamento della componente di sostegno settoriale dell'accordo, unitamente alla creazione di condizioni che aumentino il tasso di assorbimento di tale sostegno;

5.  ritiene che l'APPS UE-Capo Verde non conseguirà i suoi obiettivi se non contribuisce ad accrescere il valore aggiunto di Capo Verde derivante dallo sfruttamento delle sue risorse alieutiche;

6.  sostiene che l'APPS UE-Capo Verde e il relativo protocollo devono essere allineati ai piani nazionali di sviluppo e al piano di crescita blu per lo sviluppo entro limiti ecologici del settore della pesca di Capo Verde, che rappresentano settori prioritari per il sostegno UE e per i quali occorre mobilitare la necessaria assistenza tecnica e finanzia, e che essi dovrebbero nello specifico:

   rafforzare la capacità istituzionale e migliorare la governance: elaborare la legislazione, basarsi su piani di gestione e sostenere l'attuazione di tale legislazione e dei piani di gestione;
   rafforzare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza nella ZEE di Capo Verde e nelle aree limitrofe;
   rafforzare le misure di lotta alle attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), anche nelle acque interne;
   rafforzare i partenariati con altri paesi interessati alle attività di pesca nella ZEE di Capo Verde, segnatamente mediante accordi di pesca, e garantire la trasparenza mediante la pubblicazione dell'eventuale contenuto di tali accordi e l'istituzione di un programma regionale per la formazione e l'utilizzo di osservatori;
   sostenere l'istituzione e il miglioramento di un programma di raccolta dei dati che consenta alle autorità capoverdiane di comprendere le risorse disponibili e sostenere la valutazione scientifica delle risorse, con un conseguente processo decisionale basato sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili;
   consentire la costruzione e/o la ristrutturazione di infrastrutture essenziali per la pesca e le attività correlate quali banchine e porti di sbarco (sia industriali che artigianali, ad esempio presso il porto di Mindelo nell'isola di São Vicente), siti per lo stoccaggio e la lavorazione del pesce, mercati, infrastrutture di distribuzione e commercializzazione e laboratori di analisi della qualità;
   sostenere e migliorare le condizioni di lavoro di tutti i lavoratori, in particolare le donne, in tutte le attività correlate alla pesca, comprese non solo la commercializzazione, ma anche la trasformazione, la gestione della pesca e la scienza;
   sostenere le conoscenze scientifiche necessarie per la creazione di zone marine protette, tra cui l'attuazione, il monitoraggio e il controllo delle stesse;
   limitare le catture accessorie di specie sensibili, quali le tartarughe marine;
   consentire il rafforzamento delle organizzazioni che rappresentano gli uomini e le donne operanti nel settore della pesca, in particolare quelli impegnati nella pesca artigianale su piccola scala, contribuendo in tal modo a rafforzare le capacità tecniche, di gestione e di negoziazione;
   servire ad allestire e/o ad ammodernare i centri di formazione di base e di formazione professionale, innalzando così i livelli di qualifica dei pescatori, dei marittimi e delle donne nel settore della pesca e di altre attività associate all'economia blu;
   rafforzare le misure volte a incoraggiare i giovani a praticare la pesca;
   migliorare il potenziale di ricerca scientifica e la capacità di monitoraggio delle risorse alieutiche e dell'ambiente marino;
   migliorare la sostenibilità delle risorse marine in generale;

7.  si compiace del fatto che l'accordo non riguarda i piccoli pesci pelagici che sono estremamente importanti per la popolazione locale e per i quali non esiste un'eccedenza;

8.  esprime preoccupazione per l'impatto potenzialmente negativo delle attività di pesca sulla popolazione degli squali nella ZEE di Capo Verde;

9.  ritiene che sia necessario effettuare una valutazione più dettagliata dei benefici che l'attuazione del protocollo apporta alle economie locali (occupazione, infrastrutture, miglioramenti sociali);

10.  ritiene auspicabile migliorare la quantità e l'accuratezza dei dati su tutte le catture (specie bersaglio e catture accessorie) e sullo stato di conservazione delle risorse della pesca, ma anche sull'impatto dell'attività di pesca sull'ambiente marino, nonché migliorare l'attuazione del finanziamento al sostegno settoriale, in modo da poter valutare più esattamente l'impatto dell'accordo sull'ecosistema marino, sulle risorse di pesca, ma anche sule comunità locali, compreso il suo impatto sociale ed economico;

11.  ritiene che, alla luce dell'eventuale chiusura o limitazione delle attività di pesca, occorra innanzitutto affrontare la questione delle esigenze locali in materia di pesca, sulla base di un valido parere scientifico, al fine di garantire la sostenibilità delle risorse;

12.  invita la Commissione e le autorità di Capo Verde a migliorare la raccolta dei dati e il monitoraggio degli stock nell'ambito dello sfruttamento eccessivo delle risorse della pesca, con particolare riferimento agli squali;

13.  invita la Commissione e gli Stati membri, nelle loro politiche di cooperazione e di aiuto pubblico allo sviluppo incentrate su Capo Verde, a tener presente che il Fondo europeo di sviluppo e il sostegno settoriale previsti nel presente APPS dovrebbero integrarsi a vicenda, al fine di contribuire al rafforzamento del settore della pesca locale e garantire che il paese goda della piena sovranità sulle sue risorse; invita la Commissione ad agevolare, tramite il Fondo di sviluppo europeo e altri strumenti ritenuti pertinenti, le misure necessarie per l'allestimento di infrastrutture che, a motivo della loro entità e del costo, non possono essere realizzate unicamente con il sostegno settoriale nel quadro dell'APPS come, ad esempio, i porti di pesca (industriali e artigianali);

14.  sostiene la necessità di aumentare il contributo dell'APPS alla creazione locale di posti di lavoro diretti e indiretti, sia sui pescherecci che operano nel quadro di tale accordo sia nelle attività connesse alla pesca, a monte come a valle; ritiene che gli Stati membri possano svolgere un ruolo chiave e partecipare attivamente alla creazione di capacità e agli sforzi di formazione a tal fine;

15.  invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare ulteriormente la loro cooperazione con Capo Verde, a valutare le possibilità di potenziare la futura assistenza allo sviluppo, principalmente nell'ambito del nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), proposto nel quadro del bilancio UE per il periodo 2021-2027, tenendo conto in particolare del buon uso dei fondi dell'UE a Capo Verde e della stabilità politica del paese in un contesto geopolitico complesso, che occorre sostenere e ricompensare;

16.  invita la Commissione a esortare la Repubblica del Capo Verde a utilizzare il contributo finanziario previsto dal protocollo per rafforzare la propria industria nazionale della pesca a lungo termine, incoraggiare la domanda di investimenti locali e di progetti industriali, e favorire la crescita di un'economia blu sostenibile, creando in tal modo posti di lavoro a livello locale e stimolando l'attrattività delle attività di pesca presso le giovani generazioni;

17.  invita la Commissione a trasmettere al Parlamento e a mettere a disposizione del pubblico i verbali e le conclusioni delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo e le conclusioni delle valutazioni annuali; invita la Commissione a consentire ai rappresentanti del Parlamento di partecipare alle riunioni della commissione mista in qualità di osservatori e ad incoraggiare la partecipazione delle comunità di pescatori di Capo Verde e dei portatori di interessi associati;

18.  ritiene utile raccogliere informazioni sui benefici che l'attuazione del protocollo apporta alle economie locali (occupazione, infrastrutture, miglioramenti sociali);

19.  invita la Commissione e il Consiglio, nell'ambito delle loro competenze, a informare immediatamente ed esaurientemente il Parlamento in tutte le fasi delle procedure relative al protocollo e, se del caso, in merito al suo rinnovo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, e all'articolo 218, paragrafo 10 TFUE;

20.  richiama l'attenzione della Commissione, e in particolare del Consiglio, sul fatto che continuare a procedere all'applicazione provvisoria degli accordi internazionali prima che il Parlamento abbia dato il suo consenso non è compatibile con i principi guida dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", che tale pratica limita notevolmente lo status del Parlamento quale unica istituzione UE direttamente eletta democraticamente e danneggia inoltre le credenziali democratiche dell'UE nel suo insieme;

21.  invita la Commissione a integrare meglio le raccomandazioni del Parlamento nell'APPS UE-Capo Verde, tenendone conto ad esempio nelle procedure di rinnovo del protocollo;

22.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al governo e al parlamento della Repubblica del Capo Verde.

(1) Testi approvati, P9_TA(2020)0134.
(2) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(3) GU C 58 del 15.2.2018, pag. 93.


Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e Guinea-Bissau (2019-2024) ***
PDF 108kWORD 41k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) (08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090(NLE))
P9_TA(2020)0136A9-0012/2020

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (08928/2019),

–  visto il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (08894/2019),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0011/2019),

–  vista la sua risoluzione non legislativa del 18 giugno 2020(1) sul progetto di decisione,

–  visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci,

–  vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A9‑0012/2020),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Guinea-Bissau.

(1) Testi approvati, P9_TA(2020)0137.


Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e Guinea-Bissau nel settore della pesca (2019-2024) (Risoluzione)
PDF 134kWORD 49k
Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) (08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090M(NLE))
P9_TA(2020)0137A9-0013/2020

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (08928/2019),

–  visto il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (08894/2019) ("il protocollo"),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v, e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0011/2019),

–  visto l'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004, nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio (politica comune della pesca)(1),

–  vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 su norme comuni per quanto riguarda l'applicazione della dimensione esterna della PCP, compresi gli accordi di pesca(2)

–  vista la sua risoluzione legislativa del 18 giugno 2020(3) sul progetto di decisione,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per lo sviluppo,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0013/2020),

A.  considerando che l'obiettivo generale dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) tra l'UE e la Guinea‑Bissau è di potenziare la cooperazione in materia di pesca tra l'Unione e la Guinea-Bissau, nell'interesse di entrambe le parti, promuovendo una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile e sostenibile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Guinea-Bissau, oltre allo sviluppo del settore della pesca di tale paese e della sua economia blu;

B.  considerando che l'utilizzo delle possibilità di pesca nell'ambito del precedente APPS è considerato nel complesso soddisfacente;

C.  considerando che l'APPS tra l'UE e la Guinea‑Bissau ha acquisito un'importanza notevole nel contesto dei vari APPS conclusi dall'UE con paesi terzi, essendo attualmente il terzo più importante in termini di fondi mobilitati, oltre a essere uno dei tre soli accordi che consentono l'accesso alla pesca multispecifica;

D.  considerando che il contributo della pesca della Guinea‑Bissau alla ricchezza del paese è molto basso (3,5 % del PIL nel 2015), sebbene i fondi trasferiti nel quadro dell'APPS a titolo di compensazione finanziaria per l'accesso alle risorse contribuiranno in modo significativo alle finanze pubbliche nazionali;

E.  considerando che, rispetto al protocollo precedente, il contributo finanziario dell'UE è passato da 9 a 11,6 milioni di EUR all'anno per quanto riguarda l'importo annuo per l'accesso alle risorse alieutiche e da 3 a 4 milioni di EUR all'anno per il sostegno alla politica settoriale della pesca della Guinea-Bissau;

F.  considerando che, durante il periodo di applicazione del protocollo, le possibilità di pesca saranno espresse in due modi diversi: in termini di sforzo di pesca (misurato in tonnellate di stazza lorda (TSL)) per i primi due anni e di limiti di cattura (in tonnellate) per i restanti tre anni; che tale transizione dovrebbe essere accompagnata dall'attuazione, nei primi due anni del protocollo, di un sistema elettronico di dichiarazione delle catture (ERS) e dal trattamento dei dati di cattura;

G.  considerando che, durante il primo periodo coperto dal protocollo, le possibilità di pesca concesse alle flotte dell'UE sono le seguenti: 3 700 TSL per i pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti, 3 500 TSL per i pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci e cefalopodi e 15 000 TSL per i pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici, 28 tonniere congelatrici con reti da circuizione e pescherecci con palangari e 13 tonniere con lenze e canne; che, durante il secondo periodo, le possibilità di pesca concesse alle flotte dell'UE sono le seguenti: 2 500 tonnellate per i pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti, 11 000 tonnellate per i pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci, 1 500 tonnellate per i pescherecci da traino congelatori per la pesca di cefalopodi e 18 000 tonnellate per i pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici, 28 tonniere congelatrici con reti a circuizione e pescherecci con palangari e 13 tonniere con lenze e canne;

H.  considerando che il primo accordo di pesca tra la Comunità economica europea e la Guinea-Bissau risale al 1980; che l'ultimo protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 23 novembre 2017; che la realizzazione della componente di tali accordi relativa alla cooperazione allo sviluppo (ossia il sostegno settoriale) non è stata complessivamente soddisfacente; che tuttavia sono stati registrati progressi nel monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca e nella capacità di ispezione sanitaria, nonché nella partecipazione della Guinea-Bissau agli organismi regionali competenti per la pesca; che la cooperazione settoriale deve essere rafforzata al fine di promuovere più efficacemente lo sviluppo del settore locale della pesca, nonché delle industrie e attività connesse, in modo che una quota maggiore del valore aggiunto creato dallo sfruttamento delle risorse naturali del paese rimanga in Guinea-Bissau;

I.  considerando che, al fine di promuovere lo sviluppo del settore della pesca in Guinea‑Bissau, si rende necessario predisporre infrastrutture di base quali porti, siti di sbarco e strutture per lo stoccaggio e la lavorazione del pesce, tuttora carenti, nel tentativo di attirare gli sbarchi del pesce catturato nelle acque della Guinea-Bissau;

J.  considerando che nel 2021 avrà inizio il decennio ONU delle scienze oceaniche per lo sviluppo sostenibile (2021-2030); che è opportuno incoraggiare i paesi terzi ad assumere un ruolo chiave nell'acquisizione delle conoscenze;

K.  considerando che il commercio dei prodotti della pesca provenienti dalla Guinea-Bissau è vietato dall'Unione europea da molti anni a causa dell'incapacità del paese di rispettare le misure sanitarie imposte dall'UE; che il ritardo nel processo di certificazione del laboratorio di analisi (CIPA) costituisce il principale ostacolo all'esportazione di prodotti della pesca dalla Guinea‑Bissau verso l'Unione europea; che le autorità guineane e la Commissione stanno lavorando insieme nel processo di certificazione per revocare tale divieto;

L.  considerando che è necessario garantire che una percentuale più elevata del valore aggiunto generato dallo sfruttamento delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Guinea-Bissau resti nel paese;

M.  considerando che la creazione di posti di lavoro diretti nel settore della pesca in Guinea‑Bissau è limitata e circoscritta, anche per quanto riguarda l'equipaggio locale a bordo delle navi (il cui numero attuale è inferiore a quello registrato nel corso del precedente protocollo) o delle donne che lavorano nel settore della pesca e che vivono di tale attività;

N.  considerando che, rispetto al protocollo precedente, il numero di marittimi da imbarcare sulla flotta dell'UE è notevolmente aumentato; che gli armatori delle navi dell'Unione si adoperano per imbarcare ulteriori marittimi guineani; che le autorità della Guinea‑Bissau devono redigere e tenere aggiornato un elenco indicativo di marinai qualificati idonei all'imbarco sulle navi dell'UE;

O.  considerando i progressi compiuti nella lotta alla pesca INN (illegale, non dichiarata e non regolamentata) nelle acque territoriali della Guinea-Bissau, grazie al rafforzamento dei mezzi di sorveglianza della zona economica esclusiva (ZEE) della Guinea‑Bissau, in particolare quelli assegnati al FISPAC (sorveglianza e controllo delle attività di pesca), tra cui un corpo di osservatori e navi pattuglia rapide; che permangono lacune e carenze che devono essere superate, tra cui le questioni relative al sistema VMS ("Vessel Monitoring System");

P.  considerando i progressi compiuti nella definizione degli stock demersali della ZEE della Guinea‑Bissau, in particolare la "relazione della campagna di valutazione degli stock demersali nella ZEE della Guinea-Bissau" del gennaio 2019;

Q.  considerando che la Guinea-Bissau è uno dei 13 paesi che rientrano nell'ambito del progetto "Miglioramento della governance della pesca a livello regionale nell'Africa occidentale (PESCAO)", adottato con decisione C (2017) 2951 della Commissione, del 28 aprile 2017, che mira, tra l'altro, a rafforzare la prevenzione e la risposta alla pesca INN migliorando il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza a livello nazionale e regionale;

R.  considerando che l'integrazione delle raccomandazioni precedentemente formulate dal Parlamento nell'attuale protocollo non è stata pienamente soddisfacente;

S.  considerando che il Parlamento europeo deve essere debitamente e prontamente informato in tutte le fasi delle procedure relative al protocollo o al suo rinnovo;

1.  rileva l'importanza dell'APPS tra l'UE e la Guinea-Bissau, sia per la Guinea‑Bissau che per le flotte dell'UE operanti nella zona di pesca di tale paese; sottolinea che vi è un margine di miglioramento nella cooperazione in materia di pesca tra l'UE e la Guinea-Bissau e invita nuovamente la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per andare oltre quanto già realizzato dai precedenti protocolli di attuazione dell'accordo, in modo che tale APPS consenta di conseguire complessivamente un soddisfacente livello di sviluppo del settore locale della pesca, e mantenere la coerenza con i traguardi menzionati nell'obiettivo di sviluppo delle Nazioni Unite (OSS) n. 14 per conservare e sfruttare in maniera sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine ai fini dello sviluppo sostenibile;

2.  ritiene che gli obiettivi dell'APPS tra l'UE e la Guinea‑Bissau abbiano avuto diversi gradi di successo: se l'accordo ha offerto e offre notevoli possibilità di pesca per le navi dell'UE nella zona di pesca della Guinea-Bissau, di cui gli armatori europei hanno fatto ampio uso, i risultati ottenuti in termini di sviluppo del settore della pesca locale sono nel complesso insufficienti e insoddisfacenti;

3.  sottolinea che, al suo articolo 3, il protocollo contiene una clausola di non discriminazione in virtù della quale la Guinea‑Bissau si impegna a non concedere condizioni tecniche più favorevoli ad altre flotte straniere operanti nella sua zona di pesca che presentino le stesse caratteristiche e operino sulle medesime specie; invita la Commissione a seguire da vicino gli accordi di pesca conclusi dall'UE con paesi terzi nella zona di pesca della Guinea‑Bissau;

4.  accoglie con favore il contributo delle navi dell'UE alla sicurezza alimentare in Guinea‑Bissau mediante sbarchi diretti, come specificato nel capo V dell'allegato al protocollo, a vantaggio delle comunità locali e per promuovere il commercio e il consumo interni di pesce;

5.  ritiene che una transizione nella gestione delle possibilità di pesca (da una gestione basata sullo sforzo di pesca a una gestione basata sui limiti di cattura) rappresenti una sfida per il presente protocollo; invita la Commissione e la Guinea-Bissau a promuovere senza indugio una transizione adeguata ed efficiente, che garantisca la necessaria affidabilità ed efficienza del sistema elettronico di dichiarazione delle catture (ERS) e del trattamento dei dati relativi alle catture;

6.  sostiene la necessità di compiere progressi significativi nello sviluppo del settore della pesca della Guinea‑Bissau, anche a livello delle industrie e delle attività connesse, e invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie, compresa l'eventuale revisione e rafforzamento della componente di sostegno settoriale dell'accordo, nonché misure atte ad aumentare il tasso di assorbimento del contributo finanziario, al fine di conseguire tale obiettivo;

7.  ritiene che l'APPS tra l'UE e la Guinea-Bissau non conseguirà i suoi obiettivi se non contribuisce all'attuazione di un sistema di gestione sostenibile di lungo termine per lo sfruttamento delle sue risorse alieutiche; reputa di vitale importanza rispettare le disposizioni del protocollo in materia di sostegno settoriale, in modo da contribuire alla piena attuazione della strategia nazionale a favore della pesca e dell'economia blu; individua, a tale proposito, settori prioritari che devono essere sostenuti dall'UE, mobilitando l'assistenza tecnica e finanziaria necessaria allo scopo di:

   a. rafforzare la capacità istituzionale, segnatamente le strategie regionali e globali per la governance della pesca, in modo da tenere conto degli impatti cumulativi che i diversi accordi in materia di pesca conclusi dai paesi comportano per la regione;
   b. sostenere il rafforzamento delle aree marine protette per intraprendere una gestione integrata delle risorse alieutiche;
   c. costruire infrastrutture adatte alla pesca e alle attività connesse, quali porti (industriali e artigianali), siti preposti allo sbarco, allo stoccaggio e alla lavorazione del pesce, mercati, strutture di distribuzione e commercializzazione o laboratori di analisi della qualità, al fine di attirare gli sbarchi di pesce catturato nelle acque della Guinea-Bissau;
   d. rafforzare la capacità degli operatori locali nel settore della pesca, sostenendo le organizzazioni dei pescatori;
   e. formare professionisti della pesca;
   f. sostenere la pesca artigianale;
   g. contribuire al buono stato ecologico dell'ambiente marino, in particolare sostenendo gli attori locali nelle operazioni di raccolta dei rifiuti e degli attrezzi da pesca;
   h. riconoscere e valorizzare del ruolo delle donne e dei giovani nella pesca, oltre a rafforzare l'organizzazione dei loro ruoli, promuovendo le condizioni necessarie a tal fine;

8.  esorta la Commissione e gli Stati membri a tener conto, nelle loro politiche di cooperazione e di aiuto pubblico allo sviluppo, del fatto che il Fondo europeo di sviluppo (FES) e il sostegno settoriale previsto dall'APPS tra l'UE e la Guinea-Bissau dovrebbero essere complementari e pienamente coordinati, al fine di contribuire al rafforzamento del settore locale della pesca;

9.  esprime preoccupazione per il numero crescente di impianti di produzione di farine di pesce e di olio di pesce lungo le coste dell'Africa occidentale, che sono anch'essi riforniti di pesce proveniente dalle acque della Guinea-Bissau; sottolinea che la pesca del pesce foraggio contravviene al principio della sostenibilità e alla fornitura di preziose risorse proteiche alla comunità locale; accoglie con favore l'ampliamento delle strutture portuali e di sbarco in Guinea-Bissau, ma esprime al tempo stesso preoccupazione che a tale ampliamento possa seguire la costruzione di nuovi impianti di produzione di farina di pesce;

10.  invita la Commissione e le autorità della Guinea‑Bissau a rafforzare la cooperazione al fine di stabilire le condizioni per l'esportazione di prodotti della pesca della Guinea‑Bissau verso l'UE, in particolare per quanto riguarda la verifica delle condizioni sanitarie richieste e la certificazione del laboratorio di analisi (CIPA), in modo da superare l'attuale divieto, stimolare lo sviluppo del settore locale della pesca e, di conseguenza, compiere progressi nel conseguimento degli obiettivi prefissati dall'APPS;

11.  sostiene la necessità di rafforzare il contributo dell'APPS alla creazione locale di posti di lavoro diretti e indiretti, sia sulle navi che operano nell'ambito di tale accordo sia nelle attività connesse alla pesca, sia a monte che a valle; ritiene che gli Stati membri possano svolgere un ruolo importante e partecipare attivamente agli sforzi a favore della creazione di capacità e della formazione, in modo da conseguire gli obiettivi prefissati;

12.  ricorda che in Guinea‑Bissau vi sono ecosistemi marini e costieri dalle caratteristiche uniche, quali le foreste di mangrovie che fungono da habitat di crescita per le risorse alieutiche e che necessitano di azioni mirate per la tutela e il ripristino della biodiversità;

13.  ritiene utile raccogliere informazioni sui benefici che l'attuazione del protocollo apporta alle economie locali (ad esempio in materia di occupazione, infrastrutture, miglioramenti sociali);

14.  reputa necessario migliorare la quantità e la qualità dei dati relativi a tutte le catture (specie bersaglio e catture accessorie), allo stato di conservazione delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Guinea‑Bissau e, in generale, all'impatto dell'APPS sugli ecosistemi, nonché adoperarsi per sviluppare la capacità della Guinea-Bissau di acquisire tali dati; invita la Commissione europea a promuovere il regolare funzionamento degli organismi incaricati di sorvegliare l'attuazione dell'APPS, segnatamente la commissione mista, il comitato scientifico congiunto, con il coinvolgimento di associazioni di pescatori artigianali, associazioni di donne che lavorano nel settore della pesca, sindacati, rappresentanti delle comunità costiere e organizzazioni della società della Guinea-Bissau;

15.  ritiene che vi sia l'assoluta necessità di migliorare la raccolta dei dati sulle catture in Guinea-Bissau; chiede inoltre un miglioramento della trasmissione alle autorità africane dei dati generati dai sistemi VMS delle navi dell'UE tramite lo Stato di bandiera; chiede una migliore interoperabilità dei sistemi di dati;

16.  sollecita la pubblicazione di relazioni sulle azioni che hanno beneficiato di un sostegno settoriale, in vista di una maggiore trasparenza;

17.  ritiene che, in caso di chiusura delle attività di pesca o di introduzione di restrizioni alle stesse, al fine di garantire la sostenibilità delle risorse, come previsto dal protocollo, occorra innanzitutto soddisfare le esigenze della pesca locale, sulla base di pareri scientifici motivati;

18.  pone l'accento sull'importanza del criterio degli stock eccedentari per le navi dell'Unione che pescano nelle acque dei paesi terzi;

19.  sostiene la necessità di migliorare la governance, il controllo e la sorveglianza della zona di pesca della Guinea-Bissau e di contrastare la pesca INN, tra l'altro rafforzando il monitoraggio delle navi (attraverso il sistema VMS) al fine di migliorare la sostenibilità delle attività di pesca;

20.  sollecita l'inclusione di disposizioni in materia di trasparenza, che comporterebbero la pubblicazione di tutti gli accordi con gli Stati o le entità private che hanno accordato l'accesso alle navi straniere nella ZEE della Guinea-Bissau;

21.  sottolinea l'importanza di assegnare le possibilità di pesca previste dall'APPS sulla base dei principi di equità, equilibrio e trasparenza;

22.  sottolinea l'importanza che gli sbarchi di pesce nei porti della Guinea-Bissau contribuiscano alle attività locali di trasformazione e alla sicurezza alimentare, in termini sia di specie che di qualità;

23.  chiede alla Commissione di trasmettere al Parlamento i verbali e le conclusioni delle riunioni della commissione mista, il programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 5 del protocollo e i risultati delle sue valutazioni annuali, nonché informazioni sul nesso tra tale programma e il piano strategico per lo sviluppo della pesca in Guinea-Bissau (2015-2020), i verbali e le conclusioni delle riunioni del comitato scientifico congiunto, nonché informazioni sulla pesca INN nella zona di pesca della Guinea-Bissau, l'integrazione degli operatori economici dell'UE nel settore della pesca in Guinea-Bissau (articolo 10 del protocollo) e la verifica del rispetto degli obblighi da parte degli armatori (ad esempio per quanto riguarda il contributo in natura previsto al capo V dell'allegato al protocollo); invita la Commissione europea a presentare al Parlamento, nel corso dell'ultimo anno di applicazione del protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una relazione completa sulla sua attuazione;

24.  invita la Commissione e le autorità della Guinea-Bissau a fornire informazioni più precise in merito allo sviluppo della pesca di pesci foraggio nella regione;

25.  invita la Commissione a integrare meglio le raccomandazioni del Parlamento nell'APPS tra l'UE e la Guinea-Bissau, tenendone conto nelle procedure di rinnovo del protocollo;

26.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Guinea‑Bissau.

(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) GU C 58 del 15.2.2018, pag. 93.
(3) Testi approvati, P9_TA(2020)0136.


Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra São Tomé e Príncipe e la Comunità europea ***
PDF 107kWORD 41k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (12199/2019 – C9-0001/2020 – 2019/0173(NLE))
P9_TA(2020)0138A9-0001/2020

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (12199/2019),

–  visto il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (12202/2019),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0001/2020),

–  visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci,

–  vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A9-0001/2020),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe.


Accordo UE-Confederazione svizzera sulla modifica delle concessioni della Svizzera all'OMC (articolo XXVIII del GATT 1994) per quanto riguarda le carni insaporite ***
PDF 112kWORD 41k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera nel quadro dei negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994 sulla modifica delle concessioni della Svizzera all'OMC per quanto riguarda le carni insaporite (12482/2019 – C9-0194/2019 – 2019/0196(NLE))
P9_TA(2020)0139A9-0092/2020

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (12482/2019),

–  visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera nel quadro dei negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994 sulla modifica delle concessioni della Svizzera all'OMC per quanto riguarda le carni insaporite (12483/2019),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0194/2019),

–  visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9‑0092/2020),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Confederazione svizzera.


Richiesta di finanziamenti per la ricerca biomedica sull'encefalomielite mialgica
PDF 122kWORD 46k
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sui fondi supplementari per la ricerca biomedica sull'encefalomielite mialgica (2020/2580(RSP))
P9_TA(2020)0140B9-0186/2020

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 168 e gli articoli da 179 a 181 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  viste l'interrogazione scritta alla Commissione del 2 settembre 2019 sul tema "Ricerca sull'encefalomielite mialgica (ME)" (E-002599/2019) e la risposta della Commissione del 28 ottobre 2019,

–  viste l'interrogazione scritta alla Commissione del 4 dicembre 2018 sul tema "Sindrome da affaticamento cronico" (E-006124/2018) e la risposta della Commissione del 30 gennaio 2019,

–  viste l'interrogazione scritta alla Commissione del 28 agosto 2018 sul tema "Encefalomielite mialgica: riconoscimento da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità e sostegno della Commissione a favore di ricerca e formazione" (E-004360/2018) e la risposta della Commissione del 1° novembre 2018,

–  viste l'interrogazione scritta alla Commissione del 9 novembre 2017 sul tema "Finanziamento della ricerca sulla ME/CFS" (E-006901/2017) e la risposta della Commissione del 18 dicembre 2017,

–  visto l'articolo 227, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la commissione per le petizioni ha ricevuto diverse petizioni che esprimono preoccupazione per la mancanza di cure e l'attuale sottofinanziamento della ricerca biomedica sull'encefalomielite mialgica/sindrome da stanchezza cronica (EM/SSC) nell'UE;

B.  considerando che ai sensi dell'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ogni persona ha il diritto di "ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali", mentre altri strumenti internazionali in materia di diritti umani, tra cui la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, riconoscono il diritto alla salute o a elementi di essa, quali il diritto all'assistenza medica, o vi fanno riferimento;

C.  considerando che le azioni degli Stati membri e dell'Unione devono essere dirette verso il miglioramento della salute pubblica; che tale obiettivo dovrebbe essere conseguito mediante il sostegno dell'Unione agli Stati membri, favorendo la cooperazione e promuovendo la ricerca sulle cause, la trasmissione e la prevenzione delle malattie;

D.  considerando che la ME/CFS è una malattia multisistemica cronica debilitante caratterizzata da un'eziologia sconosciuta, i cui sintomi, gravità e progressione sono estremamente variabili;

E.  considerando che la ME/CFS è classificata dall'Organizzazione mondiale della sanità come disturbo del sistema nervoso nel quadro della classificazione internazionale delle malattie (ICD-11) con il codice 8E49 (sindrome da affaticamento post-virale);

F.  considerando che la ME/CFS è una malattia complessa, altamente invalidante, giacché l'affaticamento estremo e altri sintomi fisici possono rendere impossibile lo svolgimento delle attività quotidiane; che la qualità della vita può essere seriamente compromessa e che i pazienti affetti da ME/CFS possono essere costretti a rimanere a letto o in casa, con gravi sofferenze, effetti negativi sulle relazioni sociali e familiari e costi significativi per la società in termini di perdita di capacità lavorativa;

G.  considerando che occorre prestare particolare attenzione all'elevato rischio di esclusione sociale delle persone affette da ME/CFS; che, in tal senso, è fondamentale che gli occupati affetti dalla malattia possano mantenere il loro posto di lavoro per non trovarsi isolati;

H.  considerando che si dovrebbero adottare tutte le misure possibili per adeguare le condizioni e l'ambiente di lavoro degli occupati che soffrono di ME/CFS; che essi dovrebbero altresì avere diritto a un adeguamento del luogo e dell'orario di lavoro;

I.  considerando che non vi sono ancora test biomedici di diagnostica convalidati per la ME/CFS, né esistono trattamenti approvati dall'UE/EMA;

J.  considerando che l'incidenza e la prevalenza della ME/CFS nell'UE non sono note, come non lo è l'onere sociale ed economico complessivo che ne deriva, a causa della mancanza di una raccolta dati coordinata e globale a livello di Unione;

K.  considerando che, stando alla risposta della Commissione del 30 agosto 2019 alla petizione n. 0204/2019, la ME/CFS è diagnosticata a circa 24 milioni di persone in tutto il mondo ma si ritiene che questa cifra corrisponda solo al 10 % del numero effettivo di persone affette;

L.  considerando che l'American Myalgic Encephalomyelitis and Chronic Fatigue Syndrome Society stima che tra i 17 e i 24 milioni di persone al mondo soffrano di ME/CFS;

M.  considerando che si ritiene che circa due milioni di persone nell'UE, di qualunque etnia, età o genere, soffrano di ME/CFS; che tra gli adulti le donne sono maggiormente colpite;

N.  considerando che, ad oggi, vi è una scarsa consapevolezza in merito alla ME/CFS e, di conseguenza, le diagnosi sono insufficienti, a causa di una scarsa conoscenza della malattia da parte dei prestatori di assistenza sanitaria o ancora a causa delle difficoltà incontrate nell'individuazione dei sintomi e dell'assenza di test diagnostici adeguati; che l'incapacità di comprendere la malattia può ostacolare notevolmente il riconoscimento della disabilità professionale dei pazienti;

O.  considerando che la comunità dei pazienti si sente svantaggiata e ignorata dalle autorità pubbliche e dalla società in generale e chiede legittimamente una maggiore consapevolezza e maggiori finanziamenti per sostenere i progressi nella ricerca; che i pazienti denunciano di essere vittime di stigmatizzazione a causa della scarsa conoscenza di tale malattia; che la stigmatizzazione che interessa i diritti delle persone affette da ME/CFS e il disagio psicologico associato, che hanno un impatto drammatico su individui, famiglie e società e su ogni aspetto della vita dei cittadini, sono troppo spesso scarsamente riconosciuti;

P.  considerando che i bambini e i giovani affetti da ME/CFS potrebbero incontrare difficoltà nell'accedere all'istruzione;

Q.  considerando che è evidente la necessità di un maggiore riconoscimento di questo tipo di malattie a livello degli Stati membri; che dovrebbero essere fornite formazioni mirate specifiche per accrescere sensibilizzare le autorità pubbliche, i prestatori di assistenza sanitaria e i funzionari in genere;

R.  considerando che la petizione n. 0204/2019 ha ricevuto e continua a ricevere un numero significativo di firme di sostegno, dai pazienti e dalle loro famiglie nonché dalla comunità scientifica, che chiedono un aumento delle risorse da investire nella ricerca biomedica sulla ME/CFS e nel sostegno ai pazienti;

S.  considerando che nel corso degli anni diversi deputati al Parlamento europeo hanno presentato interrogazioni alla Commissione per quanto riguarda la disponibilità di finanziamenti dell'Unione per la ricerca su ME/CFS;

T.  considerando che le attività di ricerca sulla ME/CFS continuano a essere piuttosto frammentate e che manca un coordinamento della ricerca a livello di Unione; che, nonostante il sostegno concesso da Orizzonte 2020, il programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione (2014-2020), a diversi progetti di ricerca sui disturbi neurologici aventi diversa eziologia nonché alla ricerca sul dolore (come Help4Me, GLORIA e RTCure), la Commissione ha ammesso nella sua risposta del 30 gennaio 2019 all'interrogazione scritta E-006124/2018 che "ad oggi nessun progetto specifico concernente diagnosi/trattamenti relativi alla ME/CFS sono stati sostenuti dai programmi quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione";

1.  esprime preoccupazione per l'elevata incidenza della ME/CFS all'interno dell'UE, malattia che si stima colpisca 2 milioni di cittadini;

2.  accoglie con favore il sostegno della Commissione all'organizzazione per la cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico (COST), che ha recentemente creato una rete integrata di ricercatori che si occupano della ME/CFS (Euromene); ritiene che Euromene possa apportare "valore aggiunto" alle attività che non sarebbero altrettanto efficaci se svolte solo a livello nazionale;

3.  plaude al lavoro attualmente svolto dalla rete Euromene, volto a stabilire un approccio comune a livello europeo per affrontare le gravi lacune nella conoscenza di questa complessa malattia e a fornire informazioni sull'onere della malattia in Europa e sulla diagnosi clinica e sulle potenziali terapie per i prestatori di assistenza, i pazienti e altri soggetti interessati;

4.  accoglie con favore l'impegno assunto dalla commissione nella risposta del 28 ottobre 2019 all'interrogazione scritta E-002599/2019 di fornire ulteriori opportunità di ricerca sulla ME/SFC attraverso il prossimo programma quadro per la ricerca e l'innovazione che sostituirà Orizzonte 2020, vale a dire Orizzonte Europa;

5.  si rammarica, tuttavia, che le iniziative di finanziamento adottate finora dalla Commissione non siano sufficienti; è preoccupato per l'attuale sottofinanziamento della ricerca sulla ME/SFC, una malattia che nell'UE può essere considerata un problema di salute pubblica occulto; sottolinea la necessità sempre più urgente di affrontare le conseguenze umane e socioeconomiche del fatto che sempre più persone vivono e lavorano con queste condizioni invalidanti a lungo termine e croniche, che incidono sulla sostenibilità e sulla continuità del loro lavoro e dell'occupazione;

6.  invita la Commissione a stanziare fondi supplementari e ad accordare priorità agli inviti a presentare progetti specificamente incentrati sulla ricerca biomedica sulla ME/CFS, allo scopo di sviluppare e convalidare un test biomedico di diagnostica e trattamenti biomedici efficaci che consentano di curare la malattia o alleviarne gli effetti;

7.  ritiene che l'attuale sottofinanziamento della ricerca biomedica sulla ME/CFS non sia giustificato, tenuto conto del numero elevato stimato di pazienti e del conseguente impatto economico e sociale di tale malattia;

8.  sottolinea la necessità di attuare progetti innovativi in grado di garantire la raccolta di dati coordinati e completi su tale malattia all'interno degli Stati membri e chiede un obbligo di comunicazione in tutti gli Stati membri interessati dalla ME/CFS;

9.  invita tutti gli Stati membri ad adottare con determinazione le misure necessarie per garantire il debito riconoscimento della ME/CFS;

10.  invita la Commissione a promuovere la cooperazione e lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri per quanto riguarda i metodi di screening, la diagnosi e il trattamento e a creare un registro europeo della prevalenza dei pazienti affetti da ME/CFS;

11.  chiede che la Commissione fornisca finanziamenti per garantire un'istruzione e una formazione medica adeguata e migliorata per i professionisti del settore sanitario e dell'assistenza sociale che lavorano con pazienti affetti da ME/CFS; chiede pertanto alla Commissione di studiare la fattibilità di un fondo dell'UE per la prevenzione e il trattamento della ME/CFS;

12.  invita la Commissione a garantire il finanziamento del necessario sostegno logistico per i ricercatori al fine di promuovere il coordinamento delle attività di ricerca in tale ambito all'interno dell'UE, in particolare per individuare la complessità delle diagnosi della ME/CFS e le sfide legate alla cura dei pazienti, e di sfruttare appieno il potenziale dell'accesso ai dati relativi all'innovazione e alla salute raccolti tramite il contributo degli esperti e il coinvolgimento di tutte le parti interessate, per dare priorità alla politica adeguata;

13.  chiede una maggiore cooperazione internazionale in materia di ricerca sulla ME/CFS, al fine di accelerare lo sviluppo di norme diagnostiche oggettive e di forme efficaci di trattamento;

14.  invita la Commissione a commissionare uno studio che valuti i costi sociali ed economici complessivi attribuibili alla ME/CFS nell'Unione europea;

15.  invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare campagne di informazione e sensibilizzazione tra gli operatori sanitari e il pubblico al fine informare la popolazione in merito all'esistenza e ai sintomi della ME/CFS;

16.  invita il Consiglio, nel contesto dei negoziati in corso sul prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Unione, ad accettare la richiesta del Parlamento di aumentare il bilancio di Orizzonte Europa e di adottare rapidamente tale bilancio affinché i lavori possano iniziare in tempo al fine di assicurare la ricerca sulla ME/SFC;

17.  invita la Commissione a riconoscere le sfide particolari cui devono far fronte i ricercatori che si occupano di patologie di origine ignota, come la ME/CFS, e a garantire che nonostante tali difficoltà la ricerca biomedica su tali malattie goda di un accesso equo ai finanziamenti forniti da Orizzonte Europa;

18.  sottolinea l'importanza di sensibilizzare in merito alla questione promuovendo ulteriormente le attività a livello dell'UE e di Stati membri nel contesto della "Giornata delle malattie rare", che si celebra l'ultimo giorno di febbraio di ogni anno;

19.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
PDF 133kWORD 48k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2020/000 TA 2020 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2020)0146 – C9-0112/2020 – 2020/2062(BUD))
P9_TA(2020)0141A9-0109/2020

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0146 – C9-0112/2020),

–  visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,

–  visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3), in particolare il punto 13,

–  vista la sua risoluzione del 18 settembre 2019 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2019/000 TA 2019 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)(4),

—  vista la sua posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)(5),

—  vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0109/2020),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel loro necessario e tempestivo reinserimento nel mercato del lavoro;

B.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.  considerando che l'adozione del regolamento (UE) n. 1309/2013 riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

D.  considerando che il bilancio annuo massimo disponibile per il FEG è pari a 150 milioni di EUR (a prezzi 2011) e che l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1309/2013 stabilisce che un massimo dello 0,5 % di tale importo, ossia 179 264 000 EUR a prezzi 2020, può essere utilizzato per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per finanziare attività di preparazione, monitoraggio, raccolta di dati e creazione di una base di conoscenze, sostegno amministrativo e tecnico, attività di informazione e comunicazione, come pure l'audit, il controllo e la valutazione necessari all'applicazione del regolamento (UE) n. 1309/2013;

E.  considerando che l'importo proposto di 345 000 EUR corrisponde a circa lo 0,19 % del bilancio annuo massimo disponibile per il FEG nel 2020;

1.  concorda sul fatto che le misure proposte dalla Commissione siano finanziate come assistenza tecnica a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1309/2013;

2.  riconosce l'importanza del monitoraggio e della raccolta dei dati; rammenta l'importanza di rendere facilmente accessibili e comprensibili delle serie statistiche solide adeguatamente raccolte; ribadisce la necessità di attività di ricerca e analisi aggiornate sulle attuali sfide poste dalla Covid-19 sul mercato globale;

3.  ribadisce che occorre mettere a punto un apposito sito web, accessibile a tutti i cittadini dell'Unione, che contenga informazioni dettagliate sul FEG;

4.  accoglie con favore l'impegno continuo sulle procedure standardizzate per le domande di intervento e la gestione del FEG, sfruttando le funzionalità del sistema di scambio elettronico di dati (SFC), che consente di semplificare la presentazione delle domande, di accelerarne il trattamento e di migliorare la comunicazione;

5.  constata che la Commissione utilizzerà il bilancio disponibile per tenere due riunioni del gruppo di esperti delle persone di contatto del FEG (un membro per ciascuno Stato membro) e per organizzare, probabilmente intorno alle stesse date, due seminari con la partecipazione degli organismi di esecuzione del FEG e delle parti sociali al fine di promuovere attività di rete (“networking”) tra gli Stati membri;

6.  chiede alla Commissione di continuare a invitare sistematicamente il Parlamento a queste riunioni e a questi seminari, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento e la Commissione;

7.  sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente la cooperazione e la comunicazione tra tutti coloro che si occupano delle domande di intervento del FEG, in particolare le parti sociali e i soggetti interessati a livello regionale e locale, in modo da creare il maggior numero possibile di sinergie; evidenzia che occorre rafforzare l'interazione tra la persona di contatto nazionale e i partner responsabili della gestione dei casi a livello regionale o locale, e che è opportuno esplicitare e concordare fra tutti i partner interessati le modalità di comunicazione e di sostegno così come i flussi di informazioni (divisioni interne, compiti e responsabilità);

8.  ricorda agli Stati membri richiedenti che sono principalmente tenuti, come stabilito all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1309/2013, a pubblicizzare ampiamente le azioni finanziate dal Fondo presso i beneficiari interessati, le autorità locali e regionali, le parti sociali, i mezzi di comunicazione e il grande pubblico;

9.  rammenta che, in base alle norme vigenti, è possibile mobilitare il FEG per sostenere i lavoratori licenziati definitivamente e gli autonomi nel contesto della crisi globale causata dalla Covid-19, senza modificare il regolamento (UE) n. 1309/2013;

10.  chiede pertanto alla Commissione di assistere in tutti i modi gli Stati membri che intendono preparare una domanda di intervento nelle settimane e nei mesi a venire;

11.  chiede altresì alla Commissione di adoperarsi al massimo per dare prova di flessibilità e abbreviare, nella misura del possibile, il periodo di valutazione della conformità delle domande alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario;

12.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

13.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

14.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2020/000 TA 2020 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2020/986.)

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4) Testi approvati, P9_TA(2019)0015.
(5) Testi approvati, P8_TA(2019)0019.


Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria
PDF 120kWORD 45k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria (COM(2020)0200 – C9-0127/2020 – 2020/2068(BUD))
P9_TA(2020)0142A9-0105/2020

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0200 – C9-0127/2020),

–  visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea(1),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 10,

–  visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3), in particolare il punto 11,

–  vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A9‑0105/2020),

1.  si compiace della decisione in quanto gesto di solidarietà dell'Unione nei confronti dei cittadini e delle regioni dell'Unione colpiti da catastrofi naturali;

2.  sottolinea l'urgente necessità di prestare assistenza finanziaria a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") alle regioni colpite dalle catastrofi naturali verificatesi nell'Unione nel corso del 2019;

3.  ritiene che l'assistenza finanziaria fornita agli Stati membri debba essere subordinata a un'equa ripartizione tra le regioni e le zone maggiormente colpite;

4.  sottolinea che, a causa dei cambiamenti climatici, le catastrofi naturali diventeranno sempre più violente e frequenti; chiede una riforma del Fondo nell'ambito del prossimo Quadro finanziario pluriennale, al fine di tener conto delle future conseguenze dei cambiamenti climatici, sottolineando al contempo che il Fondo è solo uno strumento di cura e che i cambiamenti climatici richiedono principalmente una politica di prevenzione in linea con l'accordo di Parigi e con il Green Deal;

5.  ricorda che, a norma degli articoli 174 e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione europea intraprende azioni intese a realizzare il rafforzamento della sua coesione territoriale e tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche; sottolinea che la stessa catastrofe naturale che si verifica in una regione ultraperiferica ha un impatto sociale ed economico maggiore rispetto a qualsiasi altra regione europea e che di conseguenza la riprese è più lenta; ritiene pertanto che le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di maggiori finanziamenti a titolo del Fondo;

6.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

7.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

8.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2020/1076.)

(1) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2020: iscrizione dell'eccedenza dell'esercizio 2019
PDF 117kWORD 43k
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2020 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2019 (07764/2020 – C9-0131/2020 – 2020/2061(BUD))
P9_TA(2020)0143A9-0104/2020

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(1), in particolare l'articolo 44,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020, definitivamente adottato il 27 novembre 2020(2),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(3),

–  visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(4),

–  vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea(5),

–  visto il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2020 adottato dalla Commissione il 15 aprile 2020 (COM(2020)0180),

–  vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2020 adottata dal Consiglio il 6 maggio 2020 e comunicata al Parlamento europeo il giorno successivo (07764/2020 – C9-0131/2020),

–  vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze(6),

–  visti gli articoli 94 e 96 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A9‑0104/2020),

A.  considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2020 è volto a iscrivere nel bilancio 2020 l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2019, pari a 3 218,4 milioni di EUR;

B.  considerando che i principali elementi che hanno determinato tale eccedenza sono un'iscrizione in eccesso delle entrate pari a 2 414,8 milioni di EUR e una sottoesecuzione delle spese pari a 803,6 milioni di EUR;

C.  considerando che, sul versante delle entrate, la differenza maggiore deriva da interessi di mora e ammende (2 510,5 milioni di EUR) e che il risultato dell'esecuzione del bilancio è composto di ammende e di interessi di mora in materia di concorrenza, di altre penali e interessi connessi ad ammende e penali;

D.  considerando che, sul versante delle spese, la sottoesecuzione dei pagamenti da parte della Commissione raggiunge 592,3 milioni di EUR per il 2019 (di cui 351,5 milioni della riserva per gli aiuti d'urgenza e 94,5 milioni di EUR in riserva nella rubrica "Sicurezza e cittadinanza") e 86,3 milioni di EUR per i riporti dal 2018, e che la sottoesecuzione da parte delle altre istituzioni è pari a 82,4 milioni di EUR per il 2019 e a 39 milioni di EUR per i riporti dal 2017;

1.  prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2020 presentato dalla Commissione, che è volto unicamente a iscrivere in bilancio l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2019, per un importo pari a 3 218,4 milioni di EUR, in conformità dell'articolo 18 del regolamento finanziario, e della posizione del Consiglio al riguardo;

2.  ribadisce la propria posizione secondo cui tutte le risorse disponibili e i fondi inutilizzati nel bilancio dell'Unione, compresa l'eccedenza, devono essere utilizzati per prestare una rapida assistenza finanziaria alle regioni e alle imprese maggiormente colpite dalla pandemia di Covid-19; invita, a tale riguardo, gli Stati membri a destinare le previste riduzioni dei loro contributi basati sull'RNL derivanti dall'eccedenza del 2019 interamente al bilancio per le azioni connesse alla Covid-19, preferibilmente a livello di Unione per garantire un'assegnazione ottimale dei fondi;

3.  osserva che, secondo la Commissione, nel 2019 le ammende nel settore della concorrenza sono ammontate a 2 510,5 milioni di EUR; ribadisce che il bilancio dell'Unione dovrebbe poter riutilizzare eventuali entrate derivanti da ammende o connesse a pagamenti tardivi, senza una corrispondente diminuzione dei contributi basati sul RNL; ricorda la propria posizione a favore di un aumento della riserva dell'Unione (margine globale per gli impegni) proposta nel prossimo Quadro finanziario pluriennale di un importo equivalente al gettito di ammende e sanzioni;

4.  approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2020;

5.  incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 3/2020 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(2) GU L 57 del 27.2.2019.
(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(4) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(5) GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.
(6) Testi approvati, P9_TA(2020)0054.


Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2020: proposta di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria
PDF 116kWORD 43k
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2020 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza al Portogallo, alla Spagna, all'Italia e all'Austria (08097/2020 – C9-0146/2020 – 2020/2069(BUD))
P9_TA(2020)0144A9-0106/2020

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(1), in particolare l'articolo 44,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020, definitivamente adottato il 27 novembre 2019(2),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(3) ("regolamento QFP"),

–  visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(4),

–  vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea(5),

–  visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2020 adottato dalla Commissione il 30 aprile 2020 (COM(2020)0190),

–  vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2020 adottata dal Consiglio il 25 maggio 2020 e comunicata al Parlamento europeo lo stesso giorno (08097/2020 – C9‑0146/2020),

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza al Portogallo, alla Spagna, all'Italia e all'Austria (COM(2020)0200),

–  visti gli articoli 94 e 96 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A9‑0106/2020),

A.  considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2020 riguarda la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza al Portogallo, alla Spagna, all'Italia e all'Austria in relazione alle calamità naturali che si sono verificate in tali Stati membri nel corso del 2019;

B.  considerando che la Commissione propone pertanto di modificare il bilancio 2020 e di aumentare la dotazione della linea di bilancio 13 06 01 "Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia" di un importo pari a 272 498 208 EUR, in stanziamenti sia di impegno che di pagamento;

C.  considerando che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è uno strumento speciale, secondo la definizione del regolamento QFP, e che i corrispondenti stanziamenti di impegno e di pagamento devono essere iscritti in bilancio al di fuori dei massimali del quadro finanziario pluriennale;

1.  approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2020;

2.  incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 4/2020 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

(1) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(2) GU L 57 del 27.2.2020.
(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(4) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(5) GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.


Conclusione dell'accordo UE-Moldova sullo spazio aereo comune ***
PDF 107kWORD 41k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova (14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))
P9_TA(2020)0145A9-0084/2020

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (14205/2019),

–  visto il progetto di accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova (08185/2012),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0192/2019),

–  visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9‑0084/2020),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Moldova.


Modifica dell'accordo UE-Moldova sullo spazio aereo comune (adesione della Croazia) ***
PDF 108kWORD 42k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (07048/2015 – C9-0195/2019 – 2015/0035(NLE))
P9_TA(2020)0146A9-0083/2020

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (07048/2015),

–  visto il progetto di protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (07047/2015),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0195/2019),

–  visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9‑0083/2020),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica di Moldova.


Modifica dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra l'UE e il Marocco (adesione della Bulgaria e della Romania) ***
PDF 111kWORD 39k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania (06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE))
P9_TA(2020)0147A9-0005/2020

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (06198/2013),

–  visto il progetto di protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea(1),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0006/2019),

–  vista la sua posizione, del 12 dicembre 2007, sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea(2),

–  visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0005/2020),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Regno del Marocco.

(1) GU L 200 del 27.7.2012, pag. 25.
(2) GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 259.


Conclusione dell'accordo euromediterraneo UE-Giordania nel settore del trasporto aereo ***
PDF 108kWORD 41k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro (14209/2019 – C9-0193/2019 – 2010/0180(NLE))
P9_TA(2020)0148A9-0086/2020

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (14209/2019),

–  visto il progetto di accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro (14366/2010),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo, 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0193/2019),

–  visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9‑0086/2020),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Regno hascemita di Giordania.


Conclusione dell'accordo UE-Cina sulla sicurezza dell'aviazione civile ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese (14185/2019 – C9-0191/2019 – 2018/0155(NLE))
P9_TA(2020)0149A9-0087/2020

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (14185/2019),

–  visto il progetto di accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese (09702/2018),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0191/2019),

–  visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9‑0087/2020),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica popolare cinese.


Conclusione dell'accordo UE-Georgia su uno spazio aereo comune ***
PDF 107kWORD 41k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro (09556/2019 – C9-0013/2019 – 2010/0186(NLE))
P9_TA(2020)0150A9-0082/2020

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (09556/2019),

–  visto il progetto di accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Georgia (14370/2010),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0013/2019),

–  visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9‑0082/2020),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Georgia.


Conclusione dell'accordo euromediterraneo UE-Israele nel settore del trasporto aereo ***
PDF 106kWORD 41k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e lo Stato di Israele, dall'altro (14207/2019 – C9-0196/2019 – 2012/0324(NLE))
P9_TA(2020)0151A9-0085/2020

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (14207/2019),

–  visto il progetto di accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro (16828/2012),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0196/2019),

–  visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0085/2020),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dello Stato di Israele.


Raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
PDF 231kWORD 85k
Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2020/2023(INI))
P9_TA(2020)0152A9-0117/2020

Il Parlamento europeo,

–  visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 218 del TFUE,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  viste la decisione (UE, Euratom) 2020/266 del Consiglio, del 25 febbraio 2020, che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato(1) e le direttive contenute nell'addendum alla medesima per la negoziazione di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che sono stati resi pubblici,

–  viste le sue risoluzioni del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea(2), del 3 ottobre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito(3), del 13 dicembre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito(4), del 14 marzo 2018 sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito(5), del 18 settembre 2019 sullo stato di avanzamento del recesso del Regno Unito dall'Unione europea(6), del 15 gennaio 2020 sull'attuazione e il monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso(7) e del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato negoziale per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord(8),

–  visto il progetto di testo dell'accordo sul nuovo partenariato con il Regno Unito del 18 marzo 2020(9);

–  vista la sua risoluzione legislativa del 29 gennaio 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica(10),

–  visti l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica(11) ("l'accordo di recesso") nonché la dichiarazione politica che lo accompagna, che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord(12) ("la dichiarazione politica"),

–  visti i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la pesca, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni,

–  viste le lettere della commissione per lo sviluppo, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione giuridica,

–  visti l'articolo 114, paragrafo 4, e l'articolo 54 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni comuni della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale ai sensi dell'articolo 58 del regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale (A9-0117/2020),

A.  considerando che la dichiarazione politica costituisce il criterio di valutazione per i negoziati e definisce i parametri di un partenariato ambizioso, ampio, approfondito e flessibile, che abbraccia una cooperazione commerciale ed economica imperniata su un accordo di libero scambio globale ed equilibrato, sull'attività di contrasto e la giustizia penale, la politica estera, la sicurezza e la difesa e settori più ampi di cooperazione; che il mandato dell'Unione europea (UE), adottato dal Consiglio il 25 febbraio 2020 su tale base, costituisce il quadro negoziale che prevede un partenariato forte e globale tra l'UE e il Regno Unito, volto a formare una struttura coerente e un quadro di governance globale; che l'UE non accetterà l'approccio frammentario del Regno Unito, inteso a negoziare una serie di accordi autonomi separati;

B.  considerando che il mandato dell'UE si basa sugli orientamenti del Consiglio europeo del 23 marzo 2018 e sulla dichiarazione politica;

C.  considerando che i negoziati sul futuro partenariato con il Regno Unito possono essere basati solo sull'effettiva e piena attuazione dell'accordo di recesso e dei suoi tre protocolli;

D.  considerando che l'UE dovrebbe proseguire i suoi sforzi e la sua determinazione a negoziare un accordo ambizioso, come chiaramente previsto nella dichiarazione politica che entrambe le parti, compreso il primo ministro britannico, hanno sottoscritto il 17 ottobre 2019, e il mandato dell'UE; che il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato membro dell'UE;

E.  considerando che l'attuale pressione riguardo ai tempi nei negoziati è solo il risultato delle scelte del Regno Unito;

F.  considerando che il futuro accordo dovrebbe essere integrato in un quadro di governance generale e che la Corte di giustizia dell'UE (CGUE) dovrebbe essere l'unico organismo responsabile dell'interpretazione del diritto dell'UE;

G.  considerando che, durante il periodo di transizione, il diritto dell'UE in tutti i settori strategici è ancora applicabile al Regno Unito e all'interno di quest'ultimo, ad eccezione delle disposizioni dei trattati e degli atti che non erano vincolanti per il Regno Unito e al suo interno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di recesso; che il 14 maggio 2020 la Commissione europea ha avviato procedure di infrazione nei confronti del Regno Unito per il mancato rispetto delle norme dell'UE sulla libera circolazione;

H.  considerando che il recesso del Regno Unito dall'UE ha ripercussioni su milioni di cittadini; cittadini del Regno Unito che vivono, viaggiano o lavorano nell'UE; cittadini dell'UE che vivono, viaggiano o lavorano nel Regno Unito, nonché persone diverse dai cittadini dell'Unione e del Regno Unito;

I.  considerando che, in quanto paese terzo, il Regno Unito non può godere degli stessi diritti e degli stessi benefici e non può essere soggetto agli stessi obblighi di uno Stato membro e che quindi la situazione sia nell'UE sia nel Regno Unito cambierà notevolmente al termine del periodo di transizione; che l'UE e il Regno Unito condividono principi e valori fondamentali; che la vicinanza geografica del Regno Unito, il livello di interconnessione e l'elevato livello esistente di allineamento e di interdipendenza con le norme dell'UE dovrebbero essere tenuti in considerazione nel futuro accordo di partenariato; e che, come l'UE ha chiarito fin dall'inizio, a un maggior numero di diritti e privilegi richiesti dal Regno Unito corrispondono maggiori obblighi;

J.  considerando che l'UE e il Regno Unito hanno convenuto nella dichiarazione politica di riunirsi ad alto livello nel giugno 2020 per fare un bilancio dei progressi, con l'obiettivo di concordare le azioni per il seguito dei negoziati sulle loro relazioni future; che, al termine della riunione ad alto livello del 15 giugno 2020, le parti hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui è indicata, tra l'altro, la necessità di imprimere un nuovo slancio;

K.  considerando che l'unità dell'UE e dei suoi Stati membri nel corso dei negoziati è essenziale al fine di difendere nel miglior modo possibile gli interessi dell'UE, inclusi quelli dei suoi cittadini; che l'UE e i suoi Stati membri sono rimasti uniti nel corso dei negoziati e dell'adozione dell'accordo di recesso e che lo sono tuttora; che tale unità si riflette nell'adozione del mandato negoziale affidato al negoziatore dell'UE e capo della task force dell'UE Michel Barnier, che beneficia del forte sostegno dell'UE e dei suoi Stati membri;

L.  considerando che l'UE e il Regno Unito hanno convenuto, nella dichiarazione politica, che le future relazioni si fondino su valori condivisi, quali il rispetto e la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, i principi democratici, lo Stato di diritto, un ordine internazionale basato su regole, ivi compresa la Carta delle Nazioni Unite e il sostegno alla non proliferazione, i principi di disarmo, pace e sicurezza, sviluppo sostenibile e tutela ambientale, e che tali valori costituiscono un prerequisito essenziale per la cooperazione nel quadro della dichiarazione politica e dovrebbero essere espressi sotto forma di clausole politiche vincolanti nonché derivare dalla fiducia reciproca; che, mentre l'UE resterà vincolata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'accordo sulle relazioni future deve essere subordinato all'impegno costante del Regno Unito a rispettare il quadro della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU);

M.  considerando che la pandemia di Covid-19 ha creato una nuova situazione totalmente imprevista e senza precedenti che si ripercuote in modo significativo sul ritmo e sull'efficienza dei negoziati tra l'UE e il Regno Unito; che, qualora non si possa conseguire un accordo, entrambe le parti dovrebbero essere preparate per cambiamenti molto radicali delle loro economie, che saranno aggravati dalla pandemia di Covid-19 e dalle sue conseguenze economiche previste; che, di fronte a una pandemia mondiale e alle sue prevedibili conseguenze geopolitiche e socioeconomiche, aumenta la necessità di migliorare i meccanismi di cooperazione tra i partner e gli alleati;

Principi generali

1.  deplora che, a seguito di quattro cicli di negoziati, non siano stati conseguiti reali progressi, ad eccezione di aperture minime in un numero limitato di settori; prende atto delle divergenze sostanziali tra l'UE e il Regno Unito, anche per quanto riguarda la portata e l'architettura giuridica del testo da negoziare; esprime profonda preoccupazione per la portata limitata del futuro partenariato quale previsto dal governo del Regno Unito e per l'approccio frammentario di quest'ultimo ai negoziati solo nei settori che sono di suo interesse; ribadisce che tale approccio selettivo non è accettabile per l'UE; sottolinea che le proposte del Regno Unito non rispecchiano gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di recesso e della dichiarazione politica approvati dal Regno Unito, incluso il suo rifiuto di negoziare un accordo in materia di sicurezza e difesa;

2.  ribadisce che l'UE mantiene fermamente la sua posizione secondo cui occorre conseguire progressi tangibili parallelamente in tutti i settori dei negoziati, anche per quanto riguarda la parità di condizioni, la pesca, la sicurezza interna e la governance, come sottolineato nella dichiarazione politica; sottolinea che tutti i negoziati sono indivisibili e che l'UE non approverà un accordo ad ogni costo, in particolare non un accordo di libero scambio (ALS) senza disporre di solide garanzie per quanto concerne la parità di condizioni e un accordo soddisfacente sulla pesca; sostiene quindi pienamente la Commissione nel difendere la necessità di un progetto di trattato globale quale proposto dall'UE nella fase iniziale, anziché accettare accordi separati come proposto dal Regno Unito;

3.  insiste sul fatto che qualsiasi accordo relativo a nuove relazioni tra l'UE e il Regno Unito deve essere coerente e adeguato alla vicinanza geografica delle due parti e all'elevato livello di interconnessione delle economie di entrambe;

4.  accoglie con favore la pubblicazione, sebbene tardiva, dei progetti di proposte legislative del Regno Unito; osserva che, contrariamente alle richieste del Regno Unito di utilizzare i precedenti esistenti, molte di queste proposte vanno notevolmente al di là di quanto negoziato dall'UE in altri ALS con i paesi terzi negli ultimi anni; ricorda che qualsiasi accordo definitivo deve basarsi su un equilibrio di diritti e obblighi;

5.  plaude al fatto che vi è un livello elevato di convergenza tra gli obiettivi negoziali indicati nella risoluzione del Parlamento del 12 febbraio 2020 e nella decisione (UE, Euratom) 2020/266 del Consiglio, del 25 febbraio 2020, che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato(13) ("le direttive di negoziato"); sottolinea che la Commissione ha il pieno sostegno del Parlamento nei negoziati con il Regno Unito conformemente alle direttive di negoziato, poiché tutte e tre le istituzioni condividono ampiamente gli stessi obiettivi che tali negoziati dovrebbero conseguire;

6.  accoglie con favore il progetto di testo dell'UE di accordo sul nuovo partenariato con il Regno Unito, pubblicato il 18 marzo 2020, nel quale si propone un accordo globale per un partenariato approfondito e stretto, che copre non solo il libero scambio di beni e servizi, ma anche modalità per prevenire le distorsioni e i vantaggi concorrenziali sleali, ivi compresi quelli connessi al settore agricolo, alle norme sanitarie e fitosanitarie e agli aiuti di Stato, e stabilire un clima favorevole allo sviluppo degli scambi e degli investimenti;

7.  invita la Commissione a continuare a condurre i negoziati in modo trasparente, dato che tale approccio, oltre a favorire il processo negoziale, è vantaggioso anche per i cittadini e le imprese poiché consente loro di prepararsi meglio alla fase di post-transizione; esorta la Commissione a garantire, al riguardo, una consultazione pubblica e un dialogo costante con le parti sociali e la società civile, nonché con i parlamenti nazionali; plaude alla prassi della Commissione di fornire informazioni periodiche e tempestive al Parlamento in merito ai negoziati, e auspica che tale prassi sia mantenuta, in linea con le informazioni che sono condivise con gli Stati membri;

8.  ricorda che qualsiasi futuro accordo di associazione concluso tra l'UE e il Regno Unito a norma dell'articolo 217 TFUE ("l'accordo") deve essere pienamente conforme ai seguenti principi:

   i) il principio per cui un paese terzo non può godere degli stessi diritti e vantaggi e non è soggetto agli stessi obblighi di uno Stato membro dell'Unione europea o di un membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o dello Spazio economico europeo (SEE);
   ii) la protezione della piena integrità e del corretto funzionamento del mercato interno e dell'unione doganale, l'indivisibilità delle quattro libertà; in particolare, il livello di cooperazione nel pilastro economico deve essere conforme agli impegni assunti per agevolare la mobilità delle persone, quali l'esenzione dal visto, la mobilità dei ricercatori, degli studenti, dei prestatori di servizi temporanei e dei viaggiatori d'affari, nonché la cooperazione nel settore della sicurezza sociale;
   iii) il mantenimento dell'autonomia del processo decisionale dell'Unione;
   iv) la salvaguardia dell'ordinamento giuridico dell'UE e del ruolo della CGUE quale organo supremo responsabile dell'interpretazione del diritto dell'Unione al riguardo;
   v) la costante adesione ai principi democratici, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, quali sanciti in particolare dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, dalla CEDU e dai relativi protocolli, dalla Carta sociale europea, dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale e da altri trattati internazionali dell'ONU e del Consiglio d'Europa in materia di diritti umani, nonché il rispetto del principio dello Stato di diritto; ricorda, in particolare, che le future relazioni dovrebbero essere subordinate all'impegno costante del Regno Unito a rispettare il quadro della CEDU;
   vi) la parità di condizioni, anche per le imprese, che garantisca norme rigorose equivalenti in materia di protezione sociale, del lavoro, ambientale e dei consumatori, di lotta contro i cambiamenti climatici nonché di politiche fiscali, della concorrenza e degli aiuti di Stato, anche attraverso un quadro solido e completo in materia di concorrenza e controllo degli aiuti di Stato. Tale parità di condizioni deve essere garantita attraverso meccanismi efficaci di risoluzione delle controversie e di esecuzione, anche nel capitolo concernente il commercio e lo sviluppo sostenibile; rammenta, in particolare, che qualsiasi futuro accordo dovrebbe essere pienamente subordinato al rispetto dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (l'"accordo di Parigi");
   vii) il principio di precauzione, il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché il principio "chi inquina paga";
   viii) la salvaguardia degli accordi dell'UE con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, fra cui l'accordo SEE, e il mantenimento dell'equilibrio generale di tali relazioni;
   ix) la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'UE e il rispetto del suo regime e delle sue norme di regolamentazione e di vigilanza, nonché la loro applicazione;
   x) il giusto equilibrio tra diritti e obblighi, inclusi, ove opportuno, commisurati contributi finanziari;
   xi) la garanzia di un risultato adeguato ed equo per tutti gli Stati membri e nel miglior interesse dei cittadini dell'UE;

9.  sottolinea che il capo negoziatore dell'UE ha il pieno e fermo sostegno del Parlamento in merito alla convinzione che le garanzie per quanto concerne la parità di condizioni siano un elemento cruciale di qualsiasi accordo con il Regno Unito, poiché non si tratta di una posizione dogmatica o ideologica dell'UE, ma di un prerequisito per stabilire un partenariato ambizioso ed equilibrato con il Regno Unito e per preservare la competitività del mercato interno e delle imprese dell'UE, nonché per mantenere e sviluppare in futuro livelli elevati di protezione sociale, ambientale e dei consumatori;

10.  rispetta pienamente, a tale riguardo, la sovranità del Regno Unito, che l'UE non ha alcuna intenzione di compromettere negli attuali negoziati; ricorda, tuttavia, che il Regno Unito non sarà mai uguale ad altri paesi terzi a causa del suo status di ex Stato membro, dell'attuale allineamento normativo completo e del volume significativo di scambi tra le due parti, nonché della vicinanza geografica all'UE, fattori che spiegano la necessità di inserire nell'accordo disposizioni solide e rigorose in materia di parità di condizioni;

11.  sottolinea che l'UE dovrebbe proseguire gli sforzi e l'impegno a negoziare un accordo, come ha sempre indicato nella dichiarazione politica e nelle direttive di negoziato, sulle seguenti parti: cooperazione commerciale ed economica, cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, politica estera, sicurezza e difesa e cooperazione tematica, per esempio la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile; chiede un approccio pragmatico e ragionevole da entrambe le parti;

12.  sottolinea l'importanza di essere pienamente preparati per il recesso del Regno Unito dal mercato interno e dall'unione doganale alla fine del periodo di transizione, indipendentemente dall'esito dei negoziati; sottolinea che le conseguenze saranno ancora più rilevanti in caso di assenza di un accordo; evidenzia, tuttavia, che l'UE è pronta per entrambi gli scenari;

13.  accoglie con favore, a tale proposito, gli avvisi di preparazione della Commissione specifici per i singoli settori, volti a garantire che l'industria dell'UE sia pronta per l'inevitabile shock che sarà causato dal recesso del Regno Unito dal mercato interno; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi al fine di informare in modo esaustivo i cittadini e le imprese dell'UE in merito al rischio che il periodo di transizione possa terminare prima che si giunga a un accordo, al fine di consentire un'adeguata preparazione;

14.  sottolinea l'importanza di rafforzare e finanziare adeguatamente le misure di preparazione e di emergenza molto prima della fine del periodo di transizione, specialmente nell'eventualità di uno stallo dei negoziati; sottolinea che tali misure di emergenza dovrebbero essere temporanee e unilaterali;

15.  ribadisce il suo sostegno alle direttive di negoziato, che indicano che Gibilterra non sarà inclusa nell'ambito di applicazione territoriale degli accordi da concludere tra l'UE e il Regno Unito e che qualsiasi accordo separato richiederà il previo consenso del Regno di Spagna;

16.  sottolinea l'importanza di attuare le disposizioni del protocollo su Gibilterra in merito ai lavoratori frontalieri, alla fiscalità, all'ambiente e alla pesca; invita il governo spagnolo e del Regno Unito a garantire che sia posta in essere la necessaria cooperazione per far fronte a tali questioni;

17.  rammenta che l'articolo 132 dell'accordo di recesso prevede la possibilità per il comitato misto di adottare, entro il 30 giugno 2020, una decisione che estenda il periodo di transizione oltre il 31 dicembre 2020; prende atto della decisione del Regno Unito, a seguito della riunione del comitato misto del 12 giugno 2020, di non prendere in considerazione una proroga del periodo di transizione; sottolinea che l'UE rimane aperta a tale proroga;

Attuazione dell'accordo di recesso

18.  ricorda che l'accordo di recesso giuridicamente vincolante è lo strumento per attuare le disposizioni per un recesso ordinato del Regno Unito dall'UE, che tale accordo non è soggetto ad alcuna rinegoziazione e che l'unico scopo del comitato misto UE-Regno Unito è controllarne l'attuazione; sottolinea che l'effettiva attuazione dell'accordo di recesso è un prerequisito e un elemento fondamentale per garantire la fiducia necessaria per la corretta conclusione di un accordo con il Regno Unito, nonché una cartina di tornasole della buona fede che il Regno Unito si è impegnato ad apportare al processo negoziale;

19.  insiste sulla necessità di constatare progressi tangibili il prima possibile e di disporre di solide garanzie che il Regno Unito attuerà l'accordo di recesso efficacemente e integralmente prima della fine del periodo di transizione, sottolinea che il monitoraggio della sua attuazione costituisce parte integrante dei lavori del Parlamento e ribadisce che, conformemente all'articolo 210, paragrafo 10, TFUE, il Parlamento deve essere immediatamente e pienamente informato di tutte le discussioni tenute dal comitato misto e delle decisioni prese da quest'ultimo e che continuerà a vigilare ed eserciterà pienamente le sue prerogative; ricorda, in tale contesto, gli impegni assunti dalla presidente della Commissione europea dinanzi alla plenaria del Parlamento il 16 aprile 2019, nonché gli obblighi derivanti dalla decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020; invita i copresidenti del comitato misto a coinvolgere attivamente i cittadini e le organizzazioni della società civile nelle loro deliberazioni;

20.  ricorda che l'accordo di recesso prevede la protezione reciproca dei cittadini dell'UE e del Regno Unito e dei relativi familiari, che dovrebbero ricevere tutte le informazioni necessarie in merito ai propri diritti e alle procedure da seguire per continuare a vivere, lavorare e viaggiare nel loro paese di residenza; ricorda che i cittadini interessati dal recesso del Regno Unito fanno affidamento su informazioni tempestive e affidabili in merito ai loro diritti e al loro status ed esorta sia gli Stati membri che il Regno Unito a dare priorità a tale questione; esorta gli Stati membri a rispettare e proteggere pienamente i diritti dei cittadini del Regno Unito che vivono nell'UE in virtù dell'accordo di recesso, e a fornire loro tutte le informazioni di cui hanno bisogno nonché la certezza giuridica in merito alla loro situazione e ai loro diritti, compreso il caso in cui attuino un sistema di residenza costitutivo o dichiarativo;

21.  ribadisce che i diritti dei cittadini rimarranno una priorità assoluta ed è determinato ad assicurare che tali diritti siano garantiti dall'accordo di recesso, per i cittadini dell'UE e del Regno Unito e per le loro famiglie; esorta l'UE e il Regno Unito ad adoperarsi per raggiungere un elevato livello di diritti di mobilità nel futuro accordo; deplora il fatto che il Regno Unito abbia finora mostrato scarsa ambizione per quanto riguarda la mobilità dei cittadini, di cui il Regno Unito e i suoi cittadini hanno beneficiato in passato;

22.  esprime preoccupazione per le segnalazioni di casi di cittadini dell'UE aventi status di residente provvisorio cui sono state negate le prestazioni sociali nel Regno Unito a causa di ostacoli burocratici; sottolinea che tali situazioni costituiscono un'indebita discriminazione e hanno conseguenze significative, in particolare in un momento di grave incertezza economica e sociale;

23.  sottolinea che i cittadini dell'Unione europea nel Regno Unito stanno incontrando notevoli difficoltà a ottenere lo status di persona stabilmente residente, anche in conseguenza della pandemia di Covid-19; ritiene che il numero di casi a cui è stato attribuito lo status di residente provvisorio sia eccessivamente elevato rispetto al numero di casi cui è stato concesso lo status di persona stabilmente residente; esorta il ministero degli Interni britannico a dare prova di flessibilità nell'accettare le prove prodotte dai richiedenti per dimostrare di aver risieduto nel paese per i cinque anni necessari; esprime altresì preoccupazione in merito al fatto che i richiedenti non ricevano alcuna prova fisica dello status loro concesso;

24.  invita le parti a garantire la rigorosa attuazione del protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord, dal momento che ciò costituisce un prerequisito per la conclusione positiva del futuro accordo; ricorda che il protocollo è stato concepito e adottato al fine di rispettare il processo di pace e l'accordo del Venerdì santo, garantire l'assenza di una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda tutelando, nel contempo, l'integrità del mercato interno, ed è fondamentale per le imprese, in particolare per il settore agroalimentare, e per la tutela dei cittadini, dell'ambiente e della biodiversità; sottolinea l'importanza della libera circolazione dei cittadini dell'UE e della libera circolazione dei servizi sull'isola d'Irlanda al fine di limitare i danni all'economia dell'isola nel suo insieme ed evidenzia che un futuro accordo dovrebbe coprire tale aspetto; esorta le autorità del Regno Unito a garantire che non vi sia alcun indebolimento dei diritti dei cittadini dell'Irlanda del Nord;

25.  esprime preoccupazione per le dichiarazioni pubbliche del governo britannico che mostrano la mancanza della volontà politica di rispettare appieno i suoi impegni giuridici imposti dall'accordo di recesso, in particolare per quanto concerne i controlli sulle merci nel Mare d'Irlanda;

26.  ricorda che il comitato misto UE-Regno Unito dovrà operare importanti decisioni in merito all'attuazione del protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord prima della fine del periodo di transizione;

27.  auspica che si riesca a trovare un accordo tra l'UE e il Regno Unito su tutte le disposizioni istituzionali, come la creazione di un ufficio tecnico della Commissione europea a Belfast, nonostante il rifiuto espresso ripetutamente dalle autorità del Regno Unito di autorizzare l'apertura di tale ufficio; sottolinea che il Regno Unito deve presentare un calendario dettagliato e procedere con le misure necessarie, come la preparazione per l'attuazione del codice doganale dell'Unione e per l'introduzione di procedure doganali per le merci che entrano nell'Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna e la garanzia che tutti i controlli sanitari e fitosanitari necessari e gli altri controlli normativi possano essere espletati per le merci che entrano nell'Irlanda del Nord in provenienza dall'esterno dell'UE, il che è necessario anche per creare chiarezza per le imprese;

28.  sottolinea l'importanza di norme giuridiche chiare, di un'attuazione trasparente e di meccanismi di controllo efficaci per evitare rischi sistemici di frodi riguardanti l'IVA e le dogane, il traffico (commercio illegale) o altri usi fraudolenti di una soluzione potenzialmente poco chiara, incluso il rischio più elevato di dichiarazioni di origine false e di prodotti non destinati al mercato unico; invita la Commissione a effettuare verifiche e controlli regolari ed efficaci e a riferire regolarmente al Parlamento in merito alla situazione dei controlli alle frontiere;

29.  osserva che l'interpretazione dell'espressione "rischio che la merce sia successivamente trasferita nell'Unione" utilizzata all'articolo 5 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dipende da decisioni del comitato misto che saranno prese posteriormente e sottolinea che tali decisioni devono essere soggette al controllo del Parlamento europeo; chiede di essere tenuto pienamente informato riguardo all'applicazione di tale articolo e a qualsiasi proposta di decisione del comitato misto in merito all'applicazione di tale articolo, ad esempio la definizione dei criteri specifici per la merce che va considerata "a rischio", o alla modifica di una delle sue precedenti decisioni;

30.  ricorda che, fino al termine del periodo di transizione, il Regno Unito è obbligato a contribuire, tra l'altro, al finanziamento dell'Agenzia europea per la difesa, dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza e del Centro satellitare dell'Unione europea, nonché ai costi delle operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) a cui partecipa;

31.  sottolinea che il Regno Unito deve attuare tutte le misure restrittive e le sanzioni dell'UE preesistenti o decise durante il periodo di transizione, sostenere le dichiarazioni e le posizioni dell'UE nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali e partecipare, caso per caso, alle operazioni militari e alle missioni civili dell'UE stabilite nell'ambito della PSDC, ma senza alcuna capacità di comando nell'ambito di un nuovo accordo quadro di partecipazione, rispettando al contempo l'autonomia decisionale dell'UE nonché le pertinenti decisioni e norme dell'UE, comprese quelle in materia di appalti e trasferimenti nel campo della difesa; afferma che tale cooperazione è subordinata al pieno rispetto del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali dell'UE;

Partenariato economico

Commercio

32.  prende atto che il Regno Unito ha scelto di stabilire il suo futuro partenariato economico e commerciale con l'UE sulla base un accordo di libero scambio globale ("Comprehensive Free Trade Agreement"), come previsto dal documento pubblicato dal governo del Regno Unito il 27 febbraio 2020 dal titolo "The Future Relationship with the EU – the UK's Approach to Negotiations" (Le future relazioni con l'UE – l'approccio del Regno Unito ai negoziati); sottolinea che, sebbene il Parlamento sostenga l'UE nella costruttiva negoziazione di un ALS equilibrato, ambizioso e globale con il Regno Unito, per sua natura un ALS non sarà mai equivalente a un commercio senza ostacoli; condivide la posizione delineata nelle direttive di negoziato, adottata congiuntamente dai 27 Stati membri, secondo cui la portata e l'ambizione di un ALS che l'UE potrebbe accettare è subordinata e deve essere direttamente collegata all'accettazione da parte del Regno Unito di disposizioni complete, vincolanti e applicabili sulle condizioni di parità, date le dimensioni, la vicinanza geografica, l'interdipendenza e i legami economici e l'integrazione dei mercati, nonché alla conclusione di un accordo bilaterale sulla pesca quale parte integrante del partenariato; ribadisce che è impossibile concludere un accordo commerciale tra l'UE e il Regno Unito senza contemplare un accordo sulla pesca completo, sostenibile, bilanciato e a lungo termine, che sostenga il proseguimento in condizioni ottimali dell'attuale accesso alle acque, alle risorse e ai mercati, in conformità dei principi della politica comune della pesca (PCP), e che sia adottato prima della fine del periodo di transizione;

33.  osserva che, contrariamente alla richiesta del Regno Unito di basarsi sui precedenti esistenti, molti elementi dei progetti di proposte legislative del Regno Unito vanno notevolmente al di là di quanto negoziato dall'UE nell'ambito di altri ALS con i paesi terzi negli ultimi anni, ad esempio nel settore dei servizi finanziari, del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali e della valutazione della conformità, dell'equivalenza del regime di norme sanitarie e fitosanitarie o del cumulo delle norme di origine; appoggia il sistema di cumulo bilaterale, che è il più appropriato, in quanto implica il sostegno all'integrazione tra l'UE e il Regno Unito e non con i paesi terzi con i quali l'UE ha concluso ALS, e ritiene che occorra prevedere un meccanismo ad hoc contro i rischi di "swap"(14);

34.  esprime profondo rammarico, a tale riguardo, per il fatto che il Regno Unito, nonostante gli impegni assunti nella dichiarazione politica, si sia finora rifiutato di partecipare, ad esempio in materia di appalti pubblici, trasporti marittimi e protezione delle indicazioni geografiche (IG) future, in particolare visto che il Regno Unito ha incluso alcuni di tali argomenti nei suoi mandati negoziali con gli Stati Uniti e il Giappone; si rammarica inoltre che il Regno Unito non abbia finora presentato una proposta riguardante le piccole e medie imprese (PMI);

35.  ricorda che l'impegno continuo condiviso per il conseguimento di un obiettivo di contingenti tariffari a dazio zero nel quadro delle relazioni commerciali rimane una condizione essenziale per la tempestiva conclusione di un accordo entro i tempi estremamente ridotti che il Regno Unito stesso ha imposto a tali negoziati, in particolare dal momento che l'esperienza precedente ha dimostrato chiaramente che un negoziato per linee tariffarie potrebbe richiedere diversi anni; esprime preoccupazione per l'intenzione del governo del Regno Unito di allontanarsi da tale obiettivo; sottolinea che i prodotti agricoli sarebbero probabilmente i più colpiti, visto che le restanti linee tariffarie per le quali non sono previsti dazi zero negli ASL colpiscono solitamente questo settore; ribadisce a tale riguardo che, indipendentemente dall'eliminazione di una percentuale pari o inferiore al 100 % delle linee tariffarie, ciò non modificherà la richiesta dell'UE di solide condizioni di parità; ribadisce che le disposizioni in materia di condizioni di parità devono mantenere le norme ambientali, sociali e occupazionali a livelli ugualmente elevati nel tempo, basandosi su norme internazionali e dell'UE adeguate e pertinenti e includendo meccanismi appropriati per garantire un'attuazione efficace a livello nazionale, nonché includere un quadro solido e completo in materia di concorrenza e controllo degli aiuti di Stato che impedisca indebite distorsioni degli scambi e della concorrenza, anziché fare riferimento unicamente alle sovvenzioni, come purtroppo fa il Regno Unito;

36.  esorta la Commissione a tale riguardo a trarre vantaggio dalla dinamica innescata dai negoziati per rafforzare la competitività delle società e delle PMI europee; sottolinea che l'accordo dovrebbe mirare a consentire quanto più possibile l'accesso al mercato e l'agevolazione degli scambi, al fine di ridurre al minimo le perturbazioni degli scambi; incoraggia le parti a istituire punti di contatto per le PMI e chiede un quadro giuridico stabile, trasparente e prevedibile che non imponga oneri sproporzionati per le PMI;

37.  sottolinea che, affinché l'ALS possa effettivamente promuovere gli interessi dell'UE, è opportuno che i negoziati perseguano i seguenti obiettivi, quali indicati nella risoluzione del Parlamento del 12 febbraio 2020, in particolare al paragrafo 14, le cui disposizioni continuano ad essere pienamente valide; sottolinea inoltre che occorre coprire i seguenti aspetti:

   i) accesso ai mercati reciprocamente vantaggioso per i beni e i servizi, gli appalti pubblici e il riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché le norme relative ai prodotti; sottolinea, inoltre, la necessità di catene di valore stabili, affidabili e sostenibili;
   ii) la Commissione dovrebbe valutare la necessità di clausole di salvaguardia per tutelare l'integrità e la stabilità del mercato unico dell'UE, ad esempio da aumenti imprevisti delle importazioni, da frodi e dall'elusione delle misure di difesa commerciale;
   iii) in questo settore gli impegni in materia di misure antidumping e misure compensative dovrebbero spingersi, se del caso, al di là delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ed essere commisurati agli impegni e alle possibilità di esecuzione in materia di concorrenza e aiuti di Stato;
   iv) norme che permettono di sviluppare e agevolare il commercio digitale e di eliminare per via elettronica gli ostacoli ingiustificati agli scambi, ivi compresi i requisiti di localizzazione dei dati, dovrebbero preservare l'autonomia normativa dell'UE nonché garantire un ambiente online aperto, sicuro e affidabile per le imprese e i consumatori, a condizione che i dettaglianti online del Regno Unito rispettino le pertinenti norme del mercato unico e che il Regno Unito garantisca un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello offerto dal quadro giuridico dell'UE, anche per quanto riguarda i successivi trasferimenti verso paesi terzi;
   v) tutte le misure sanitarie e fitosanitarie devono essere basate su valutazioni dei rischi, nel pieno rispetto del principio di precauzione;
   vi) la protezione delle IG sancita nell'accordo di recesso non è negoziabile; il futuro accordo dovrebbe altresì tutelare e mantenere le IG registrate dopo la fine del periodo di transizione;
   vii) includere rigorose misure prudenziali, al fine di garantire dal punto di vista giuridico i diritti di intervento normativo di entrambe le parti nell'interesse pubblico;
   viii) ricorda che si dovrebbe tener conto delle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'UE sull'uguaglianza di genere, anche garantendo condizioni di parità per gli interventi dell'UE intesi a tutelare e promuovere il ruolo delle donne nell'economia, ad esempio mediante misure volte a contrastare il divario retributivo di genere;
   ix) il partenariato deve conseguire gli obiettivi climatici a lungo termine;
   x) invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le precauzioni e a compiere tutti i preparativi necessari in caso di scadenza dell'accordo di recesso senza un consenso sulle relazioni future, in particolare sulle relazioni commerciali ed economiche, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2021, ivi comprese misure di emergenza volte a ridurre per quanto possibile il danno ai lavoratori e alle imprese interessate;
   xi) invita la Commissione a proporre misure volte a ridurre l'impatto sui paesi terzi con i quali l'Unione intrattiene rapporti commerciali, in particolare i paesi in via di sviluppo, nel caso in cui non si riesca a raggiungere alcun accordo con il Regno Unito, poiché le importazioni britanniche possono aver costituito una quota consistente delle loro esportazioni verso l'Unione europea;

Parità di condizioni

38.  deplora la posizione negoziale del Regno Unito nei confronti dell'UE, ovvero il mancato avvio di negoziati dettagliati sulla parità di condizioni; sottolinea che tale posizione non riflette il paragrafo 77 della dichiarazione politica firmata dall'UE e dal Regno Unito; esorta pertanto il governo britannico a rivedere con urgenza la sua posizione negoziale e a impegnarsi in maniera costruttiva nei negoziati sulla parità di condizioni, in quanto questa costituisce una condizione necessaria affinché il Parlamento dia il proprio consenso a un accordo commerciale con il Regno Unito;

39.  ribadisce che, data la vicinanza geografica e l'interdipendenza economica tra il Regno Unito e l'UE, l'ampiezza e la profondità dell'accordo sulla parità di condizioni saranno essenziali nel determinare la portata delle future relazioni globali tra l'UE e il Regno Unito; ritiene pertanto necessario che sia garantita una parità di condizioni adeguata al livello di ambizione e liberalizzazione dell'accordo per la convergenza normativa, conformemente alla dichiarazione politica, nonché la salvaguardia delle norme dell'UE onde evitare una "corsa al ribasso" e misure che abbiano un effetto dannoso ingiustificato e sproporzionato sui flussi commerciali, in vista di un allineamento dinamico, e sugli aiuti di Stato; sottolinea la necessità di garantire che il Regno Unito non ottenga un indebito vantaggio competitivo attraverso la riduzione dei livelli di protezione e di evitare l'arbitraggio regolamentare da parte degli operatori di mercato;

40.  rammenta la propria determinazione a impedire qualsiasi forma di "dumping" nel quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito; sottolinea che tra gli obiettivi chiave dei negoziati figura quello di garantire una parità di condizioni volta a preservare la competitività, un livello elevato degli standard sociali e di sostenibilità, tra cui la lotta contro i cambiamenti climatici e i diritti dei cittadini e dei lavoratori nel futuro, attraverso solidi impegni, disposizioni applicabili e clausole di non regressione al fine di conseguire un allineamento dinamico dinamica su:

   i) concorrenza e aiuti di Stato, nonché qualsiasi altra misura normativa generale o settoriale, che dovrebbero prevenire indebite distorsioni degli scambi e della concorrenza e includere disposizioni sulle imprese di proprietà dello Stato e sulle misure di sostegno alla produzione agricola;
   ii) aspetti fiscali pertinenti (tra cui la lotta all'evasione e all'elusione fiscali, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo) e servizi finanziari;
   iii) pieno rispetto delle norme sociali e lavorative del modello sociale dell'UE (tra cui livelli equivalenti di tutela e salvaguardia dal dumping sociale), almeno ai livelli attualmente elevati, previsti dalle norme comuni in essere;
   iv) tutela ambientale e norme inerenti ai cambiamenti climatici, l'impegno a proseguire con efficacia l'attuazione dell'accordo di Parigi, e la promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS);
   v) livello elevato di protezione dei consumatori, tra cui la qualità sanitaria dei prodotti del comparto alimentare;
   vi) sviluppo sostenibile;

41.  sottolinea che tali disposizioni dovrebbero garantire che le norme non siano allentate, permettendo nel contempo all'UE e al Regno Unito di modificare gli impegni nel corso del tempo al fine di stabilire norme più rigorose o includervi altri settori, nel pieno rispetto dei principi di necessità e proporzionalità; sottolinea altresì che gli impegni e le disposizioni dovrebbero essere applicabili mediante misure provvisorie autonome, un valido meccanismo di risoluzione delle controversie che riguardi tutti i settori e i mezzi di ricorso, tra cui la vigilanza giudiziaria, al fine di consentire all'UE di ricorrere a sanzioni in ultima istanza, anche in relazione allo sviluppo sostenibile, in vista di un allineamento dinamico; sottolinea che la parità di condizioni richiede un meccanismo orizzontale, come ad esempio un quadro di governance generale che copra tutti i settori della cooperazione;

42.  pone in particolare l'accento sulle clausole di non regressione nei seguenti settori: i) diritti fondamentali sul lavoro, ii) norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, iii) condizioni di lavoro e norme occupazionali eque; iv) diritti di informazione e consultazione a livello di impresa, e v) ristrutturazione;

43.  ritiene che la lotta contro i cambiamenti climatici, l'arresto e l'inversione della perdita di biodiversità, la promozione dello sviluppo sostenibile, l'ambiente e le principali questioni sanitarie debbano costituire elementi essenziali del partenariato previsto; osserva che la Commissione, nella sua comunicazione sul Green Deal europeo, si è impegnata a rendere il rispetto dell'accordo di Parigi un elemento essenziale di tutti i futuri accordi commerciali globali;

44.  sottolinea che una "clausola di irreversibilità" (ratchet) per i futuri livelli di protezione non è sufficiente, giacché non offre condizioni di parità o incentivi per innalzare i livelli di ambizione, e osserva che se l'UE o il Regno Unito dovessero rafforzare il proprio livello di protezione del clima o dell'ambiente, l'altra parte dovrebbe assicurare che le proprie norme o i propri obiettivi forniscano almeno un livello equivalente di protezione del clima o dell'ambiente;

45.  esprime la ferma convinzione che il Regno Unito debba aderire all'evoluzione normativa in materia di imposizione fiscale, lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo nell'acquis dell'Unione e a livello mondiale, tra cui trasparenza fiscale, scambio di informazioni in materia fiscale e misure antielusione, nonché affrontare la situazione dei suoi territori dipendenti, zone di sovranità e dipendenze della Corona e la loro conformità con i criteri di buongoverno e i requisiti di trasparenza dell'UE, in particolare a riguardo dello scambio di informazioni fiscali, della trasparenza fiscale, della tassazione equa, delle misure contro l'elusione fiscale e delle norme OCSE contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, al fine di garantire una fruttuosa collaborazione reciproca basata sulla fiducia; esorta inoltre l'UE e il Regno Unito a rispettare le norme della task force "Azione finanziaria"; rammenta, in relazione a Gibilterra, le direttive di negoziato e le disposizioni previste nel progetto di testo giuridico dell'UE;

46.  ribadisce la necessità di mantenere norme elevate, chiara tracciabilità, servizi di ispezione di elevata qualità e condizioni di parità nel settore dei medicinali, dei presidi medici, della sicurezza alimentare, dell'etichettatura nonché della salute e del benessere animali e vegetali, delle politiche e norme veterinarie, fitosanitarie e ambientali;

47.  invita la Commissione a garantire che i principi e gli strumenti presenti e futuri previsti nel quadro delle politiche in materia sociale, ambientale e climatica dell'Unione (ad esempio, le misure antidumping, la politica industriale europea, le disposizioni obbligatorie in materia di dovuta diligenza, la tassonomia europea per gli investimenti sostenibili, il principio del "non nuocere", il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, le informazioni sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari) non possano essere legalmente contestati nel quadro dell'accordo di libero scambio UE-Regno Unito e negli accordi commerciali futuri;

Questioni settoriali specifiche e cooperazione tematica

Mercato interno

48.  sottolinea che l'accesso al mercato interno dell'UE richiede, quale condizione preliminare, il pieno rispetto della legislazione relativa al mercato interno dell'UE;

49.  sottolinea che qualsiasi futuro accordo volto a garantire una parità di condizioni non può prescindere da elementi essenziali e insostituibili quali l'allineamento normativo dinamico e disposizioni che garantiscano una solida vigilanza del mercato, contribuiscano ad applicare le norme ai prodotti, comprese quelle sulla sicurezza e la tracciabilità dei prodotti, e assicurino certezza giuridica per le imprese dell'UE e un elevato livello di protezione dei consumatori dell'Unione;

50.  ricorda che, in ogni caso, un nuovo accordo condurrà a controlli e verifiche doganali prima che le merci entrino nel mercato interno e insiste sul fatto che è della massima importanza salvaguardare la conformità delle merci alle norme del mercato interno;

51.  pone l'accento sull'importanza di mantenere una cooperazione stretta e strutturata in materia di regolamentazione e di vigilanza, a livello sia politico che tecnico, nel rispetto del regime normativo e dell'autonomia decisionale dell'UE;

52.  sottolinea l'importanza di predisporre accordi reciproci per il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi e incoraggia entrambe le parti e, in particolare, gli organismi e le autorità professionali a sviluppare e fornire ulteriori raccomandazioni congiunte sul riconoscimento delle qualifiche professionali, segnatamente nel contesto del Consiglio di partenariato;

Servizi finanziari

53.  è del parere che il futuro accordo dovrebbe contenere disposizioni specifiche sulla cooperazione tra le autorità di vigilanza europee e le autorità di vigilanza finanziaria del Regno Unito al fine di promuovere l'allineamento normativo, condividere i timori e le buone pratiche in materia di vigilanza, nonché garantire una cooperazione fluida e mantenere l'integrazione dei mercati dei capitali;

54.  ricorda che i diritti di passaporto, che sono basati sul riconoscimento reciproco, su norme prudenziali armonizzate e sulla convergenza della vigilanza nel mercato interno, cesseranno di applicarsi tra l'UE e il Regno Unito alla fine del periodo transitorio, in quanto il Regno Unito diverrà un paese terzo; sottolinea che, in seguito, l'accesso al mercato finanziario europeo dovrà basarsi sul quadro di equivalenza autonomo dell'UE; ricorda, tuttavia, la portata limitata delle decisioni in materia di equivalenza;

55.  evidenzia che la Commissione effettuerà una valutazione dell'equivalenza delle normative finanziarie del Regno Unito e che tale equivalenza potrà essere concessa solo in presenza del pieno rispetto dell'autonomia del suo processo decisionale e solo se il regime e le norme regolamentari e di vigilanza del Regno Unito risulteranno pienamente equivalenti a quelli dell'UE; chiede che tale valutazione sia effettuata quanto prima per rispettare l'impegno della dichiarazione politica; ricorda che l'UE può revocare unilateralmente lo status di equivalenza in qualsiasi momento;

56.  ricorda che una parte sostanziale dei derivati denominati in euro è liquidata nel Regno Unito, il che potrebbe avere implicazioni in termini di stabilità finanziaria per l'Unione europea;

Dogane

57.  prende atto dell'intenzione del Regno Unito di non mirare a mantenere il suo status attuale nei confronti del mercato interno e dell'unione doganale; sottolinea l'importanza di preservare l'integrità dell'unione doganale e delle sue procedure, che garantiscono la sicurezza e la protezione dei consumatori e gli interessi economici dell'UE e delle imprese dell'UE; evidenzia la necessità di maggiori investimenti nelle strutture di controllo doganale nei punti di transito comuni presso le frontiere comuni e, ove pertinente e appropriato, di un ulteriore coordinamento e scambio di informazioni tra le parti, nonché di prevedere la possibilità di un ufficio permanente dell'UE in Irlanda del Nord che si occupi della conformità alle disposizioni doganali;

58.  sottolinea che qualsiasi futuro accordo dovrebbe istituire meccanismi globali di cooperazione doganale per facilitare gli scambi transfrontalieri e meccanismi di cooperazione tra le autorità doganali e di vigilanza del mercato; invita inoltre l'UE e il Regno Unito, ove pertinente e appropriato, ad adoperarsi per semplificare le prescrizioni e le formalità delle procedure doganali per i commercianti o gli operatori, comprese le PMI;

59.  sottolinea che l'UE e il Regno Unito dovrebbero prodigarsi per mantenere un elevato livello di convergenza delle loro normative e pratiche doganali, al fine di garantire controlli doganali e operazioni di sdoganamento efficaci, l'attuazione della legislazione in materia doganale e la tutela degli interessi finanziari delle parti, permettendo loro di recuperare le imposte e i dazi pagati indebitamente, in aggiunta alla predisposizione di misure per le violazioni sistematiche della legislazione doganale applicabile;

60.  sottolinea che sarebbe altamente auspicabile che il Regno Unito mantenga l'attuale classificazione dei prodotti basata sulla tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC), al fine di mantenere semplici le procedure e ridurre l'onere normativo;

Politica dei consumatori

61.  sottolinea che le attuali norme dell'UE in materia di protezione dei consumatori e i diritti dei cittadini nell'ambito dell'acquis dell'UE devono essere salvaguardati in qualsiasi accordo futuro da entrambe le parti; ritiene che l'accordo debba garantire un valore aggiunto per i consumatori dell'UE fornendo il quadro migliore per la tutela dei diritti dei consumatori e per l'applicazione degli obblighi degli operatori commerciali;

62.  ritiene che sia di fondamentale importanza garantire la sicurezza dei prodotti importati dal Regno Unito in modo che siano conformi alle norme dell'UE;

63.  sottolinea l'importanza della cooperazione normativa e amministrativa, accompagnata ove pertinente e opportuno dal controllo parlamentare e impegni di non regressione, come avviene con altri paesi terzi, al fine di affrontare le barriere non tariffarie e perseguire obiettivi di interesse pubblico, in modo da tutelare gli interessi dei consumatori dell'UE e anche per garantire un ambiente sicuro e affidabile per i consumatori e le imprese online, nonché per contrastare le pratiche commerciali sleali;

Pesca

64.  ribadisce che è impossibile concludere un accordo globale tra l'UE e il Regno Unito senza contemplare un accordo di pesca completo, bilanciato e di lungo termine che mantenga la possibilità per le parti interessate di continuare ad accedere in condizioni ottimali alle acque, alle risorse e ai mercati, nonché di proseguire le attività di pesca esistenti;

65.  ricorda che entrambe le parti potranno trarre massimi vantaggi tutelando gli ecosistemi condivisi e gestendone lo sfruttamento in maniera sostenibile, salvaguardando l'accesso reciproco alle acque e alle risorse, con l'obiettivo di difendere le attività di pesca esistenti, nonché definendo principi e norme comuni, uniformi, chiari e solidi che garantiscano il libero accesso dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ai mercati, senza provocare tensioni economiche o sociali dovute a una concorrenza squilibrata; insiste sulla necessità di un quadro generale di governance per garantire che le eventuali violazioni delle disposizioni sull'accesso reciproco alle acque e alle risorse comportino l'applicazione di sanzioni, tra cui la sospensione delle tariffe preferenziali per le merci del Regno Unito nel mercato dell'UE;

66.  sottolinea la necessità di includere nell'accordo le percentuali di ripartizione attualmente applicate per gli stock da condividere tra le due parti di cui all'allegato FISH-2 (ripartizione delle possibilità di pesca), in conformità del vigente principio della stabilità relativa;

67.  invita le parti a mantenere le quote di contingente esistenti e la ripartizione stabile e costante dei diritti di pesca; sottolinea l'importanza di una gestione a lungo termine delle risorse basata sul rispetto dei principi della PCP, quali il rendimento massimo sostenibile (MSY) e le misure tecniche, nonché degli strumenti di gestione regionale, quali i piani pluriennali per il Mare del Nord e le acque occidentali e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che finora hanno tutti contribuito a migliorare lo stato degli stock ittici a vantaggio delle flotte sia degli Stati membri dell'UE che del Regno Unito;

68.  sottolinea che l'accordo deve assicurare che le misure tecniche o le zone marine protette siano reciproche, non discriminatorie e proporzionate e che non costituiscano una modalità per escludere de facto le navi dell'UE dalle acque del Regno Unito; insiste sul fatto che l'accordo non può comportare un abbassamento delle norme ambientali e sociali dell'UE;

69.  esorta la Commissione a includere disposizioni in materia di prevenzione e contrasto delle attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nelle acque dell'UE e del Regno Unito;

70.  sottolinea la necessità di opportuni meccanismi di cooperazione e consultazione e di un approccio scientifico comune, unitamente alla garanzia che il Regno Unito continui a contribuire alla raccolta dei dati e alla valutazione scientifica degli stock quali basi per le future decisioni in materia di gestione congiunta della pesca in tutti i bacini marittimi condivisi; esorta l'UE e il Regno Unito a continuare a cooperare attivamente e lealmente in materia di controllo della pesca e di contrasto alla pesca INN;

Diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone

71.  osserva con rammarico che il Regno Unito ha deciso che il principio della libera circolazione delle persone tra l'UE e il Regno Unito non sarà più applicato dopo il periodo di transizione; insiste sulla necessità che il futuro partenariato includa disposizioni ambiziose in merito alla circolazione delle persone, sulla base della piena reciprocità e della non discriminazione tra gli Stati membri; ribadisce che l'accesso del Regno Unito al mercato interno deve essere commisurato agli impegni assunti per facilitare la mobilità delle persone; sottolinea che il regime di attraversamento delle frontiere non dovrebbe creare un gravoso ostacolo amministrativo o finanziario;

72.  sottolinea la necessità di rivolgere particolare attenzione alle esigenze dei minori appartenenti a famiglie miste in cui soltanto uno dei genitori è un cittadino dell'UE e di prevedere meccanismi giuridici appropriati per la risoluzione di dispute tra genitori, ad esempio in caso di divorzio

73.  ritiene che gli accordi in materia di mobilità, compresa l'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, dovrebbero essere basati sulla non discriminazione tra gli Stati membri dell'UE e sulla piena reciprocità e dovrebbero includere l'acquis dell'UE in materia di mobilità, le norme sul distacco dei lavoratori e le norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

74.  ritiene che l'ulteriore codificazione dei diritti dei cittadini mediante disposizioni giuridicamente vincolanti debba costituire parte integrante del testo di un futuro accordo tra l'UE e il Regno Unito; ritiene che esso dovrà comprendere la situazione dei lavoratori transfrontalieri, la cui libertà di movimento dovrebbe essere garantita sulla base della non discriminazione e della reciprocità; chiede che si consideri di meglio disciplinare le condizioni di ingresso e soggiorno a fini di ricerca, studio, formazione, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, collocamento alla pari e servizio volontario nel Corpo europeo di solidarietà, che dovrebbero far parte del futuro accordo e non essere lasciate alla regolamentazione nazionale; ricorda che la crisi della Covid-19 ha evidenziato la dipendenza di settori essenziali del Regno Unito, tra cui la salute pubblica o l'agricoltura, da lavoratori dell'UE, compresi i lavoratori stagionali;

Lavoro, mobilità e coordinamento della sicurezza sociale

75.  deplora il fatto che il governo del Regno Unito non abbia ancora onorato il proprio impegno di emanare un nuovo disegno di legge sull'occupazione ed esorta il Regno Unito a farlo prima della fine del periodo di transizione; fa riferimento, in particolare, agli atti legislativi dell'UE adottati di recente, i cui termini di recepimento cadono durante il periodo di transizione; sottolinea che è della massima importanza evitare che si verifichino vuoti in cui i diritti dei lavoratori non sono tutelati né dal diritto vigente dell'UE, né dalla legge sull'occupazione del Regno Unito;

76.  ricorda l'importanza di mantenere i diritti di sicurezza sociale esistenti e futuri delle persone interessate, in tutte le dimensioni; invita i negoziatori dell'accordo a dare priorità, con ogni mezzo, a tali diritti dei cittadini in materia di coordinamento della sicurezza sociale e a prevedere la continuata applicazione delle norme di coordinamento della sicurezza sociale in tutti i capitoli;

77.  deplora tuttavia che non vi siano disposizioni speciali in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri e transfrontalieri, e incoraggia pertanto l'UE e il Regno Unito a esaminare disposizioni adeguate in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri e transfrontalieri;

78.  sottolinea l'importanza di un accordo dinamico sul coordinamento della sicurezza sociale; sottolinea che le disposizioni dell'accordo finale sulla mobilità delle persone devono comprendere diritti proporzionati e solidi in materia di coordinamento della sicurezza sociale, in linea con la dichiarazione politica;

Protezione dei dati

79.  sottolinea l'importanza della protezione dei dati, sia come diritto fondamentale che come elemento chiave per l'economia digitale; ricorda che secondo la giurisprudenza della CGUE, affinché possa dichiarare l'adeguatezza del quadro per la protezione dei dati del Regno Unito, la Commissione deve dimostrare che il Regno Unito garantisce un livello di protezione "sostanzialmente equivalente" a quello offerto dal quadro giuridico dell'UE, anche per quanto riguarda i successivi trasferimenti verso paesi terzi;

80.  ricorda che la legge del Regno Unito sulla protezione dei dati prevede un'esenzione ampia e generalizzata dai principi della protezione dei dati e dai diritti degli interessati per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini d'immigrazione; è preoccupato per il fatto che, quando i dati dei cittadini non britannici sono trattati nel quadro di tale esenzione, essi non sono tutelati allo stesso modo di quelli dei cittadini britannici, in contrasto con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio(15); ritiene che il quadro giuridico del Regno Unito relativo alla conservazione dei dati sulle telecomunicazioni elettroniche non soddisfi le condizioni del pertinente acquis dell'UE come interpretato dalla CGUE, e non possa quindi attualmente essere considerato adeguato;

81.  sottolinea e sostiene che il futuro partenariato poggi su impegni a rispettare i diritti fondamentali, compresa l'adeguata protezione dei dati personali, che costituisce un requisito essenziale per la cooperazione prevista, con una sospensione automatica dell'accordo sulla cooperazione nell'attività di contrasto qualora il Regno Unito dovesse abrogare disposizioni di diritto nazionale che danno attuazione alla CEDU; invita la Commissione a rivolgere particolare attenzione al quadro giuridico del Regno Unito nel valutare la sua adeguatezza ai sensi del diritto dell'UE; è favorevole a prendere in considerazione la giurisprudenza della CGUE in materia, come la causa Schrems, così come la giurisprudenza della CEDU;

82.  ritiene che, se il Regno Unito non si impegna esplicitamente ad applicare la CEDU e non accetta il ruolo della CGUE, non sarà possibile alcun accordo sulla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale; deplora che il Regno Unito si sia finora rifiutato di fornire solide garanzie sui diritti fondamentali e le libertà individuali e insista sull'abbassamento degli standard attuali e sulla deviazione dai meccanismi concordati in materia di protezione dei dati, anche ricorrendo alla sorveglianza di massa;

83.  invita la Commissione a tenere conto degli elementi di cui sopra nel valutare l'adeguatezza del quadro giuridico del Regno Unito per quanto riguarda il livello di protezione dei dati personali e a garantire che il Regno Unito abbia risolto i problemi individuati nella presente risoluzione prima di eventualmente dichiarare adeguato il diritto del Regno Unito in materia di protezione dei dati, in linea con il diritto dell'UE come interpretato dalla CGUE; invita la Commissione a chiedere inoltre il parere del comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante europeo della protezione dei dati;

Sicurezza, cooperazione nell'attività di contrasto e cooperazione giudiziaria in materia penale

84.  ribadisce che si dovrebbero compiere progressi tangibili in materia di sicurezza, attività di contrasto e cooperazione giudiziaria in materia penale, al fine di consentire il raggiungimento di un accordo di cooperazione globale ed efficiente che sia reciprocamente vantaggioso per la sicurezza dei cittadini dell'UE e del Regno Unito;

85.  si oppone fermamente alla richiesta del Regno Unito di beneficiare di un accesso diretto ai dati dei sistemi di informazione dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni; torna a sottolineare a tale proposito che il Regno Unito, in quanto paese terzo non appartenente allo spazio Schengen, non può avere accesso diretto ai dati dei sistemi di informazione dell'UE; avverte che qualsiasi condivisione di informazioni con il Regno Unito, inclusi i dati personali, dovrebbe essere soggetta a rigorose condizioni di garanzia, audit e sorveglianza, compreso un livello di protezione dei dati personali equivalente a quello fornito dal diritto dell'UE;

86.  sottolinea che la legislazione relativa al sistema d'informazione Schengen (SIS) vieta esplicitamente l'accesso di paesi terzi al sistema e che, in quanto paese terzo, il Regno Unito non può avere accesso al SIS; ricorda che il 5 marzo 2020 il Consiglio ha emanato una serie di raccomandazioni riguardo alle gravi carenze emerse nell'applicazione del SIS da parte del Regno Unito e che, nella risposta del Regno Unito, si ravvede scarsa volontà di applicare tali raccomandazioni, in violazione del diritto dell'UE; ritiene che la futura cooperazione tra l'UE e il Regno Unito nel campo dell'attività di contrasto e della cooperazione giudiziaria dovrebbe essere basata sulla fiducia reciproca; sottolinea che una tale cooperazione può essere concordata solo laddove siano stabilite norme solide in materia di protezione dei dati e siano presenti robusti meccanismi per la loro applicazione;

87.  sottolinea che lo scambio automatizzato di dati relativi al DNA con il Regno Unito nell'ambito del meccanismo di Prüm è stato avviato solo nel 2019 e che il Consiglio sta per decidere in merito all'adozione di una decisione di esecuzione che consentirebbe al Regno Unito di partecipare a scambi automatizzati di dati dattiloscopici; sottolinea a questo proposito che, in base alla procedura di consultazione speciale per gli atti dell'ex terzo pilastro, il 13 maggio 2020 il Parlamento ha respinto il progetto di decisione del Consiglio, a causa delle sue preoccupazioni in merito alla piena reciprocità dello scambio di dati dattiloscopici, alle garanzie sulla protezione dei dati e al periodo molto breve in cui si applicherebbe; invita il Consiglio a esaminare con attenzione gli argomenti presentati dal Parlamento riguardo a tale reiezione; ricorda ai negoziatori che, se adottate, le decisioni del Consiglio che autorizzano tali scambi automatizzati di dati decadranno alla fine del periodo di transizione; sottolinea la necessità di un accordo tempestivo su nuove disposizioni per le future relazioni, vista l'importanza dello scambio di informazioni nella lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera e contro il terrorismo;

88.  teme che il mandato negoziale del Regno Unito sia poco ambizioso in importanti settori della cooperazione giudiziaria in materia penale; ritiene che l'UE e il Regno Unito potrebbero trovare una soluzione che consenta un livello di cooperazione più ambizioso di quello fornito dalla Convenzione europea di estradizione;

Migrazione, asilo e gestione delle frontiere

89.  sottolinea la necessità di concordare le condizioni di cooperazione in materia di migrazione di cittadini diversi da quelli delle due parti, nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana e riconoscendo la necessità di proteggere i soggetti più vulnerabili; ribadisce la sua richiesta che tale cooperazione dovrebbe contenere quanto meno disposizioni atte a rafforzare percorsi sicuri e legali per l'accesso alla protezione internazionale, anche attraverso il ricongiungimento familiare;

90.  sottolinea la necessità di una forte cooperazione tra le parti al fine di lottare contro il traffico e la tratta di esseri umani in linea con il diritto internazionale, che rimarrà applicabile alla frontiera tra l'UE e il Regno Unito;

91.  insiste sul fatto che il Regno Unito non può scegliere selettivamente gli elementi dell'acquis dell'UE in materia di asilo e migrazione che vorrebbe mantenere;

92.  torna a sottolineare la necessità di adottare un piano in materia di ricongiungimento familiare, che sia pronto a entrare in vigore alla fine del periodo di transizione;

93.  ricorda ai negoziatori, nell'ambito di tale piano e più in generale, l'obbligo sia per l'UE che per il Regno Unito di tutelare tutti i minori sul loro territorio, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 (UNCRC); invita gli Stati membri, una volta che il Regno Unito avrà formulato proposte concrete, a dare mandato alla Commissione di negoziare un piano di ricongiungimento familiare per i richiedenti asilo;

94.  sottolinea l'importanza di un approccio coordinato dell'UE su tutti questi aspetti, dal momento che accordi bilaterali tra il Regno Unito e singoli Stati membri su questioni come il ricongiungimento familiare per i richiedenti asilo o i profughi e sulle disposizioni in materia di ricollocazione o di riammissione, rischiano di ripercuotersi negativamente sulla coerenza della politica di asilo e migrazione dell'UE; chiede all'UE e al Regno Unito di adoperarsi per seguire un approccio equilibrato e costruttivo in tutte le questioni in parola;

Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo

95.  invita l'UE e il Regno Unito a includere nel futuro accordo di partenariato disposizioni in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), tra cui un meccanismo per lo scambio di informazioni; ricorda che, nella dichiarazione politica, l'UE e il Regno Unito si sono impegnati ad andare oltre gli standard della task force "Azione finanziaria" in materia di AML/CFT per quanto riguarda la trasparenza della titolarità effettiva e per porre fine all'anonimato associato all'uso di valute virtuali, anche attraverso controlli sulla dovuta diligenza nei confronti della clientela;

96.  invita l'UE e il Regno Unito a includere nel nuovo accordo di partenariato disposizioni specifiche riguardanti la vigilanza dei soggetti obbligati finanziari e non finanziari nel contesto del quadro antiriciclaggio;

Aspetti fiscali

97.  invita l'UE e il Regno Unito a privilegiare la lotta coordinata all'evasione e all'elusione fiscali; invita le parti a contrastare le pratiche fiscali dannose proseguendo la cooperazione nell'ambito del codice di condotta dell'UE in materia di tassazione delle imprese; rileva che, secondo la Commissione, il Regno Unito ha un punteggio elevato per quanto riguarda gli indicatori che identificano i paesi che presentano caratteristiche suscettibili di essere utilizzate dalle imprese a fini di elusione fiscale; chiede che il futuro accordo affronti la questione in modo specifico; constata che, al termine del periodo di transizione, il Regno Unito sarà considerato un paese terzo e dovrà essere controllato dal Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" in base ai criteri stabiliti per l'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative; invita l'UE e il Regno Unito a garantire piena cooperazione amministrativa onde assicurare il rispetto della legislazione in materia di IVA e la protezione e il recupero delle entrate IVA;

Lotta al cambiamento climatico e tutela dell'ambiente

98.  ritiene che il Regno Unito debba pienamente allinearsi al quadro attuale e futuro della politica climatica dell'UE, compresi gli obiettivi riveduti per il 2030, gli obiettivi per il 2040 e le traiettorie per conseguire la neutralità climatica entro il 2050;

99.  è del parere che il Regno Unito debba attuare un sistema di tariffazione del carbonio che abbia una portata e un'efficacia almeno pari a quelle previste dal sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE (EU ETS), nonché applicare gli stessi principi riguardo all'utilizzo dei crediti esterni entro la fine del periodo di transizione; ritiene inoltre che, qualora il Regno Unito chieda che il suo sistema di scambio delle quote di emissione sia collegato a quello dell'Unione, debbano sussistere le due seguenti condizioni per l'esame di tale richiesta: il sistema di scambio delle quote di emissione del Regno Unito non dovrebbe compromettere l'integrità del sistema ETS dell'UE, in particolare l'equilibrio dei diritti e dei doveri, e dovrebbe invece riflettere il costante aumento della portata e dell'efficacia del sistema ETS dell'UE; insiste sulla necessità che un sistema di tariffazione del carbonio sia definito e in atto già prima del voto in Parlamento sull'approvazione del progetto di accordo;

100.  sottolinea l'importanza di assicurare che il Regno Unito disponga di un monitoraggio e una valutazione adeguati della qualità dell'aria e dell'acqua, oltre all'adozione delle norme e degli obiettivi comuni; sottolinea inoltre l'importanza che il Regno Unito attui e faccia rispettare i limiti di emissione e le altre disposizioni concordate nel quadro della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio(16) e proceda all'allineamento dinamico con la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(17), compresi gli aggiornamenti dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili;

Sanità pubblica

101.  sottolinea che, qualora desideri essere inserito nell'elenco dei paesi autorizzati ad esportare verso l'UE le merci soggette alle misure SPS, il Regno Unito dovrà conformarsi pienamente ai requisiti dell'UE per tali merci, tra cui quelli relativi ai processi di produzione; sottolinea inoltre che dovrebbero essere pienamente osservate soprattutto le norme di origine per i prodotti alimentari e che dovrebbero essere adottate norme chiare in relazione alla trasformazione dei prodotti alimentari nel Regno Unito al fine di evitare l'elusione dei requisiti dell'UE, in particolare nel contesto di eventuali ALS tra il Regno Unito e altri paesi;

102.  sottolinea che il Regno Unito dovrà essere in linea con la legislazione dell'UE in materia di organismi geneticamente modificati e prodotti fitosanitari; ritiene che le parti debbano mirare a ridurre l'uso e i rischi degli antiparassitari; insiste sulla necessità che entrambe le parti si impegnino a ridurre l'uso di antibiotici nella produzione animale e continuino a vietarne l'impiego per favorire la crescita e a ridurne l'uso scorretto o non necessario nell'uomo;

103.  insiste sull'importanza di prevenire la carenza di medicinali e dispositivi medici; esorta le autorità nazionali e i portatori di interessi a garantire che il processo di ridistribuzione dei medicinali autorizzati a livello nazionale sia concluso entro la fine del periodo di transizione; invita pertanto l'UE e il Regno Unito a collaborare sul lungo periodo per prevenire, individuare, prepararsi e rispondere alle minacce esistenti ed emergenti alla sicurezza sanitaria; chiede, a tale proposito, una cooperazione costante tra l'UE e il Regno Unito per contrastare efficacemente la pandemia di Covid-19; ritiene che, qualora una delle parti non adotti misure adeguate per affrontare una minaccia sanitaria, l'altra parte possa adottare misure unilaterali a tutela della salute pubblica;

104.  insiste sull'importanza di rispettare la legislazione dell'UE in materia di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e sicurezza delle sostanze chimiche, tra cui gli interferenti endocrini, assicurando nel contempo un accesso continuo ai medicinali e ai dispositivi medici, e sottolinea il fatto che le imprese britanniche sarebbero comunque soggette agli stessi obblighi che incombono alle imprese al di fuori del SEE; insiste inoltre sulla necessità di stabilire condizioni rigorose per le misure SPS che vadano al di là dell'accordo OMC, onde tutelare il mercato interno dell'UE, in particolare i consumatori, da qualsiasi rischio connesso all'importazione o all'esportazione di prodotti con il Regno Unito;

Trasporti

105.  insiste sul fatto che il previsto partenariato fondato sugli stretti rapporti economici e interessi comuni dovrebbe garantire una connettività continua e senza ostacoli per tutti i modi di trasporto, purché vi sia reciprocità, e assicurare parità di condizioni, in particolare per quanto riguarda le norme sociali, occupazionali e ambientali, nonché i diritti dei passeggeri; ricorda che tale partenariato dovrebbe includere altresì la situazione specifica del tunnel sotto la Manica, segnatamente in relazione gli aspetti del regime di sicurezza e autorizzazione;

106.  ritiene che la futura cooperazione con il Regno Unito debba prevedere progetti di trasporto d'interesse comune e promuovere buone condizioni commerciali e aziendali transfrontaliere, in particolare agevolando e assistendo le PMI ad evitare eventuali oneri amministrativi supplementari;

107.  è del parere che debba essere prevista la partecipazione del Regno Unito ai programmi di ricerca e sviluppo transfrontalieri dell'UE nel settore dei trasporti sulla base di interessi comuni;

108.  ricorda l'importanza del fatto che la Commissione sia l'unico rappresentante dell'Unione nell'ambito dei negoziati e che gli Stati membri non devono avviare negoziati bilaterali; esorta tuttavia la Commissione a rappresentare gli interessi di ogni Stato membro nell'accordo globale finale;

109.  sottolinea che i diritti e i privilegi comportano degli obblighi e che il grado di accesso al mercato interno dell'UE dovrebbe corrispondere pienamente al grado di convergenza normativa e degli impegni concordati relativamente all'osservanza della parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale, sulla base delle norme comuni minime applicabili nell'UE;

110.  ricorda che l'aviazione è l'unica modalità di trasporto che non dispone di alcun ripiego legale previsto dall'OMC in caso di mancato accordo prima della fine del periodo di transizione;

111.  ritiene che il partenariato previsto debba includere un capitolo ambizioso ed esaustivo sul trasporto aereo che garantisca gli interessi strategici dell'UE e preveda opportune disposizioni in materia di accesso al mercato, investimenti e flessibilità operativa e commerciale (ad esempio, il code sharing), riguardo all'equilibrio tra diritti e doveri, nonché una stratta cooperazione in materia di sicurezza aerea e gestione del traffico aereo;

112.  insiste sul fatto che eventuali concessioni di taluni elementi della cosiddetta "quinta libertà" (libertà di transito aereo) dovrebbero essere di portata limitata e devono includere obblighi equilibrati e commisurati nell'interesse dell'UE;

113.  rileva che l'attuale quadro della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti, basato su un numero ristretto di permessi, non è adatto alle relazioni tra l'UE e il Regno Unito, tenendo conto del volume delle merci trasportate su strada tra l'UE e il Regno Unito; insiste, a tale proposito, sulla necessità di porre in essere misure adeguate per scongiurare minacce all'ordine pubblico ed evitare perturbazioni dei flussi di traffico degli autotrasportatori di merci e degli operatori di servizi a mezzo autobus; sottolinea in tale contesto l'importanza di prevedere migliori rotte marittime dirette dall'Irlanda al continente, riducendo in tal modo la dipendenza dal "ponte terrestre" del Regno Unito;

114.  sottolinea che agli operatori del trasporto merci del Regno Unito non possono essere concessi gli stessi diritti e benefici degli operatori del trasporto di merci dell'UE per quanto riguarda le operazioni di autotrasporto di merci;

115.  ritiene che il partenariato previsto debba includere il diritto di transito dei tragitti con carico e a vuoto dal territorio di una parte al territorio della stessa parte passando attraverso il territorio dell'altra parte;

116.  ritiene che il partenariato previsto debba prevedere condizioni di parità per quanto riguarda, in particolare, il lavoro, i periodi di guida e di riposo, il distacco di conducenti, i tachigrafi, il peso e le dimensioni dei veicoli, il trasporto combinato e la formazione del personale, nonché disposizioni specifiche per garantire un grado di tutela comparabile in relazione a operatori e conducenti;

117.  esorta a privilegiare la fluidità degli scambi marittimi tra l'UE e il Regno Unito e la libera circolazione dei passeggeri, dei marittimi e del personale di mare e di terra; sottolinea, a tale proposito, che l'UE e il Regno Unito dovrebbero garantire la messa a punto di idonei sistemi doganali e di frontiera onde evitare ritardi e perturbazioni;

Cultura e istruzione

118.  ritiene che l'accordo debba indicare chiaramente che rispetterà la diversità culturale e linguistica ai sensi della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;

119.  accoglie con favore la chiara affermazione contenuta nelle direttive di negoziato, secondo cui le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito dovrebbero comprendere anche un dialogo e scambi nei settori dell'istruzione e della cultura; invita la Commissione a tenere conto della natura specifica del settore culturale al momento di negoziare le pertinenti disposizioni in materia di mobilità; esprime, inoltre, preoccupazione in relazione al fatto che le disposizioni che disciplinano l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche a fini professionali contenute nel progetto di testo dell'accordo pubblicato dalla Commissione non rispondono alle esigenze del settore culturale e creativo, e rischiano di ostacolare il proseguimento degli scambi culturali;

120.  sostiene senza riserve la chiarezza con cui le direttive di negoziato stabiliscono che i servizi audiovisivi dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del partenariato economico ed esorta la Commissione a mantenere fermamente la propria posizione;

121.  sottolinea che l'accesso al mercato dei servizi audiovisivi nell'Unione può essere garantito solo in caso di piena attuazione della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(18), di modo che gli stessi diritti di ritrasmissione siano concessi a entrambe le parti; ricorda che i contenuti prodotti nel Regno Unito continueranno a essere classificati come "opere europee" dopo la fine del periodo di transizione, e ciò fintantoché le opere prodotte in paesi terzi e Stati non appartenenti al SEE che sono parti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera saranno incluse nella quota di contenuti "opere europee";

122.  accoglie favorevolmente l'inclusione delle questioni relative al rientro nei rispettivi paesi di origine o alla restituzione a questi stessi paesi dei beni culturali usciti illecitamente; sottolinea l'importanza di una cooperazione costante con il Regno Unito in tale ambito;

Governance finanziaria e quadro di controllo

123.  chiede che siano garantiti e rispettati il diritto di accesso dei servizi della Commissione, della Corte dei conti europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea, come pure il diritto di controllo del Parlamento; ricorda che la CGUE deve essere riconosciuta come l'organo giurisdizionale competente nei casi riguardanti l'osservanza e l'interpretazione del diritto dell'UE;

Partecipazione ai programmi dell'Unione

124.  raccomanda che la Commissione presti un'attenzione particolare ai seguenti principi e alle seguenti condizioni applicabili per quanto riguarda sia la "partecipazione ai programmi dell'Unione" che le "disposizioni orizzontali e la governance":

   a) che adotti le misure necessarie per garantire che i principi, le modalità e le condizioni generali da stabilire, nel quadro del previsto partenariato, per la partecipazione a programmi dell'UE includano l'obbligo per il Regno Unito di fornire un contributo finanziario equo e adeguato, in termini sia di quote di partecipazione che di contributi operativi, ai programmi cui partecipa;
   b) che assicuri che la regola generale per la partecipazione del Regno Unito ai programmi sia in linea con le condizioni standard applicabili alla partecipazione di paesi terzi e sia valida per l'intera durata del programma in questione e per tutte le sue parti, tranne nei casi in cui una partecipazione parziale è giustificata da motivi quali la riservatezza; che garantisca prevedibilità ai partecipanti ai programmi dell'UE in essa stabiliti nonché stabilità sotto il profilo degli stanziamenti di bilancio;
   c) che garantisca che la partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'UE non comporti un trasferimento globale netto al Regno Unito dal bilancio dell'UE e che quest'ultima possa sospendere o annullare unilateralmente la partecipazione del Regno Unito a qualsiasi programma qualora le condizioni per la sua partecipazione non siano soddisfatte o qualora il Regno Unito non versi il suo contributo finanziario;
   d) che assicuri che l'accordo con il Regno Unito contenga le misure necessarie per contrastare le irregolarità finanziarie, le frodi, il riciclaggio di denaro e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'UE;

125.  ritiene importante, in particolare, che la partecipazione del Regno Unito sia in linea con i principi generali previsti per la partecipazione dei paesi terzi a programmi dell'Unione transfrontalieri, culturali, di sviluppo, di istruzione e di ricerca quali Erasmus+, Europa creativa, Orizzonte, il Consiglio europeo della ricerca, il programma LIFE, la rete transeuropea di trasporto (TEN-T), il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), il cielo unico europeo (CUE), Interreg, iniziative tecnologiche congiunte come Clean Sky I e II, la ricerca ATM nel cielo unico europeo (SESAR), gli ERIC, Galileo, Copernicus, il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), il quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (SST), e i partenariati pubblico-privati;

126.  si aspetta che l'accordo affronti le relazioni del Regno Unito con l'Euratom e il progetto ITER, nonché l'impatto del recesso sulle attività e le passività; si aspetta altresì che il Regno Unito rispetti le norme più rigorose in materia di sicurezza nucleare, sicurezza e radioprotezione;

127.  considera che, qualora in ultima istanza intendesse partecipare al mercato interno, il Regno Unito dovrebbe contribuire ai fondi di coesione per il periodo 2021-2027, come avviene per i paesi del SEE;

128.  ritiene che il nuovo accordo dovrebbe tenere conto delle necessità delle regioni dell'UE colpite dal recesso del Regno Unito dall'UE;

129.  sottolinea che è di fondamentale importanza che il programma PEACE rimanga operativo nell'Irlanda del Nord e nelle regioni frontaliere dell'Irlanda, e che sia gestito autonomamente dall'organismo per i programmi speciali dell'UE;

130.  ritiene che sarebbe opportuno proseguire la cooperazione sulle questioni di interesse comune tra le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare dell'UE, da un lato, e i paesi e territori d'oltremare (PTOM) del Regno Unito, dall'altro, in particolare nei Caraibi e nel Parifico; chiede l'introduzione di particolari disposizioni che consentano futuri progetti comuni a titolo del Fondo europeo di sviluppo e dei fondi di coesione, a seconda dei casi; chiede altresì di mantenere un livello adeguato di sostegno per i restanti PTOM;

131.  sottolinea che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), che mette a disposizione risorse finanziarie attraverso il bilancio dell'UE, costituisce una manifestazione tangibile di solidarietà quando una o più regioni dell'UE o di un paese candidato all'adesione sono interessate da gravi ripercussioni, ad esempio, di carattere economico;

132.  sottolinea la necessità di collegare la partecipazione ai programmi con un allineamento alle politiche correlate, ad esempio le politiche sul clima o le politiche informatiche;

133.  ritiene che un accordo sulla cooperazione nel settore dell'energia, che sia in linea con l'accordo globale sulle future relazioni e basato su una solida governance e parità di condizioni, sarebbe vantaggioso per entrambe le parti;

134.  sottolinea che, per garantire la continuità del mercato unico dell'elettricità sull'isola d'Irlanda dopo il recesso del Regno Unito, è necessario continuare ad applicare l'acquis dell'UE in materia di energia in Irlanda del Nord;

135.  è del parere che il Regno Unito potrebbe continuare a essere un partner importante nella politica spaziale dell'UE; sottolinea che la questione del suo futuro accesso al programma spaziale dell'UE deve essere affrontata durante i negoziati, preservando nel contempo gli interessi dell'UE e in linea con il quadro giuridico applicabile per la partecipazione dei paesi terzi al programma spaziale dell'UE;

Proprietà intellettuale

136.  sottolinea che l'accordo previsto dovrebbe contenere misure forti e applicabili sul riconoscimento e un elevato livello di protezione delle indicazioni geografiche come anche dei diritti di proprietà intellettuale, quali il diritto d'autore e i diritti connessi, i marchi, i disegni e i modelli industriali, i brevetti e i segreti commerciali, sulla base del quadro giuridico dell'UE attuale e futuro, senza compromettere l'accesso a medicinali a prezzi accessibili, ad esempio i medicinali generici; ritiene che esso dovrebbe anche assicurare la possibilità di una stretta cooperazione bilaterale tra l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e gli uffici per la proprietà intellettuale del Regno Unito;

Diritto societario

137.  osserva che, al fine di evitare un indebolimento delle norme e garantire la legittimità ad agire nel Regno Unito e nell'UE, è auspicabile che l'accordo previsto includa norme minime comuni riguardanti la creazione e l'effettuazione di operazioni, la protezione degli azionisti, dei creditori e dei dipendenti, regole in materia di relazioni, audit e trasparenza delle imprese, nonché il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia di ristrutturazione e fallimento o insolvenza;

Cooperazione giudiziaria in materia civile, anche in ambito familiare

138.  sottolinea che la cooperazione giudiziaria in materia civile è di fondamentale importanza per garantire le future interazioni commerciali e aziendali tra i cittadini e le imprese, e per offrire certezza e sufficiente protezione alle parti nelle operazioni transfrontaliere e in altre attività; è del parere che si dovrebbe pertanto valutare attentamente se la Convenzione di Lugano possa rappresentare una soluzione adeguata per consentire all'UE di mantenere l'equilibrio generale delle sue relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, o se sia più appropriata una soluzione nuova atta a garantire un "allineamento dinamico" tra le due parti;

139.  evidenzia che l'accordo previsto dovrebbe trovare una soluzione significativa e globale in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e riguardo ad altre questioni familiari; rileva, in tale contesto, che qualsiasi disposizione reciproca di esecuzione riguardante le questioni familiari nell'accordo previsto dovrebbe basarsi non solo sul principio della fiducia reciproca dei sistemi giudiziari, ma anche sull'esistenza di talune garanzie costituzionali e di norme comuni in materia di diritti fondamentali;

Cooperazione allo sviluppo e aiuti umanitari

140.  osserva che il Regno Unito rimane uno dei principali donatori bilaterali del mondo e sottolinea che l'UE deve cogliere le opportunità di cooperazione con tale paese in uno spirito di partenariato; si rammarica che il recesso del Regno Unito dall'UE lasci lacune nella cooperazione allo sviluppo globale e nella politica di aiuto umanitario dell'UE;

141.  evidenzia il ruolo centrale svolto sia dell'UE che del Regno Unito per affrontare sfide comuni attraverso la politica di sviluppo e gli aiuti umanitari; sottolinea che, a tale riguardo, è importante perseguire la coerenza delle politiche per lo sviluppo;

142.  sottolinea l'importanza di un partenariato forte che sancisca l'approccio basato sui diritti e garantisca nel contempo un impegno e una collaborazione costanti nel conseguimento degli OSS, dei diritti umani, dell'eliminazione della povertà e dell'attuazione dell'accordo di Parigi; sottolinea inoltre l'importanza di risposte armonizzate alle crisi umanitarie e i principi fondamentali dell'aiuto umanitario;

143.  è convinto che il partenariato post-Cotonou e la strategia UE-Africa possano essere rafforzati collaborando efficacemente con il Regno Unito e basandosi sulla forte presenza di tale paese in Africa, nei Caraibi e nel Pacifico; sottolinea che l'UE, il Regno Unito e i paesi ACP dovrebbero cooperare a tutti i livelli in linea con i principi di partenariato, solidarietà e complementarità;

Questioni di politica estera e di sicurezza

144.  fa osservare che gli obiettivi negoziali del Regno Unito pubblicati il 27 febbraio 2020 indicano che la politica estera sarà determinata solo in un contesto di dialogo e cooperazione più ampio e amichevole tra il Regno Unito e l'UE, riducendo così questo aspetto fondamentale a un rapporto non istituzionalizzato da concordare in una fase successiva;

145.  si rammarica del fatto che ciò sia in contrasto con le disposizioni della dichiarazione politica, che prevede un partenariato ambizioso, ampio, profondo e flessibile nel settore della politica estera, della sicurezza e della difesa e chiede l'istituzione di un futuro partenariato ampio, globale ed equilibrato in materia di sicurezza tra l'UE e il Regno Unito, cui il Regno Unito ha aderito;

146.  ricorda la posizione dell'UE secondo cui la politica estera, la sicurezza e la difesa dovrebbero essere parte di un accordo globale che disciplini le future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito;

147.  deplora il fatto che il Regno Unito non mostri alcuna ambizione per quanto riguarda le relazioni con l'UE in materia di politica estera, sicurezza e difesa e che tali relazioni non siano esplicitamente incluse nel mandato del Regno Unito e non rientrino pertanto nelle 11 tabelle di negoziato;

148.  ricorda che l'UE e il Regno Unito condividono principi, valori e interessi; sottolinea che è nell'interesse di entrambe le parti mantenere una cooperazione ambiziosa, stretta e duratura, rispettosa dell'autonomia dell'UE, sotto forma di un quadro comune di politica estera e di sicurezza basato sull'articolo 21 TUE e che tenga conto della Carta delle Nazioni Unite e della NATO nei seguenti settori:

   a) la promozione della pace;
   b) un approccio condiviso alle sfide comuni in materia di sicurezza e una stabilità globale, anche nel vicinato europeo;
   c) la promozione di un sistema internazionale basato su regole;
   d) il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto;
   e) la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
   f) la promozione della prosperità globale, lo sviluppo sostenibile, la lotta al cambiamento climatico e la mitigazione della perdita di biodiversità;

149.  osserva che una cooperazione internazionale fortemente integrata e coordinata tra l'UE e il Regno Unito rappresenterebbe un grande vantaggio per entrambe le parti e per l'ordine mondiale in generale, giacché le parti condividono approcci simili a favore di un multilateralismo efficace, la salvaguardia della pace, della sicurezza e della sostenibilità, nonché la difesa e l'attuazione dei diritti umani; propone che tale coordinamento sia disciplinato da una piattaforma sistematica per consultazioni ad alto livello e il coordinamento in merito a questioni di politica estera; sottolinea l'importanza e il valore aggiunto della cooperazione interparlamentare sui problemi globali;

150.  sottolinea la necessità, per entrambe le parti, di fornire risposte comuni alle sfide in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa quali il terrorismo, la guerra informatica, la crisi nei paesi del vicinato, le questioni relative al rispetto dei diritti umani, le campagne di disinformazione e le minacce ibride; incoraggia un dialogo, una consultazione, un coordinamento e uno scambio di informazioni e intelligence che siano efficaci, tempestivi e reciproci, nonché soggetti al controllo democratico da parte delle istituzioni del Regno Unito e dell'UE; rammenta che lo scambio di informazioni classificate deve essere organizzato nell'ambito di un quadro specifico;

151.  sottolinea che, a partire dalla fine del periodo di transizione, il Regno Unito diventerà un paese terzo senza un quadro specifico di relazioni, il che avrà un impatto significativo sulla cooperazione esistente in materia di politica estera e di sicurezza;

152.  invita sia l'UE che il Regno Unito a rafforzare la pace e la stabilità internazionali, anche mediante l'elaborazione di strategie congiunte atte a potenziare gli sforzi di mantenimento della pace delle Nazioni Unite; invita entrambe le parti a promuovere la cultura della pace e del dialogo quale strumento per la prevenzione, la gestione e la risoluzione dei conflitti, nonché per sostenere i diritti delle donne e i diritti di genere; è favorevole al proseguimento della cooperazione esistente in tali settori; chiede una cooperazione preferenziale sistematica nelle operazioni di mantenimento della pace; chiede una cooperazione rafforzata tra l'UE e il Regno Unito sulle questioni inerenti allo sviluppo democratico, ai processi di riforma e alle prassi parlamentari democratiche nei paesi terzi, compresa l'osservazione elettorale;

153.  sostiene il forte interesse dell'UE per un siffatto partenariato in materia di affari esteri e di sicurezza, considerando i vantaggi reciproci derivanti dal seggio permanente di Regno Unito e Francia in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal servizio diplomatico estremamente efficiente del Regno Unito e degli Stati membri dell'UE, e dal fatto che il Regno Unito possiede l'esercito più potente in Europa;

154.  propone di basare il futuro partenariato su una cooperazione e un coordinamento molto stretti e regolari in seno alle Nazioni Unite, in particolare a livello di Consiglio di sicurezza e di Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite;

155.  sottolinea la reciproca importanza che rivestono i temi della sicurezza e dello sviluppo; esorta l'UE e il Regno Unito a lavorare in stretta cooperazione nei settori dello sviluppo sostenibile e dell'aiuto umanitario; ricorda a entrambe le parti l'importanza di impegnarsi a raggiungere l'obiettivo dello 0,7 % di APS/RNL e di sostenere il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo; è convinto che il partenariato post-Cotonou e la strategia UE-Africa possano trarre vantaggio da una cooperazione efficace con il Regno Unito volta a promuovere standard elevati in ambito sociale e in materia di diritti umani e protezione ambientale, al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e dell'accordo di Parigi;

156.  ritiene che sia nel reciproco interesse del Regno Unito e dell'UE, e ancor più alla luce della loro vicinanza geografica, cooperare allo sviluppo di capacità di difesa efficaci e realmente interoperabili, anche con l'Agenzia europea per la difesa, con la quale sarebbe opportuno concludere un accordo amministrativo, e proseguire i validissimi partenariati esistenti nel quadro della NATO e dei programmi dell'UE in materia di difesa e sicurezza esterna, i programmi di sicurezza informatica Galileo e la lotta alle campagne mirate di disinformazione e agli attacchi informatici, come evidenziato dall'attuale pandemia di Covid-19; rammenta che è possibile e necessario raggiungere un accordo specifico per quanto riguarda la partecipazione al servizio pubblico regolamentato di Galileo; osserva inoltre che, in relazione al futuro Fondo europeo per la difesa, il Regno Unito potrebbe essere associato in base alle condizioni stabilite per i paesi terzi; invita l'UE e il Regno Unito a elaborare un approccio congiunto alla standardizzazione delle tecnologie di difesa;

157.  si attende che il Regno Unito sia in grado di proseguire la cooperazione e lo scambio di informazioni già consolidati con le autorità nazionali nel settore della cibersicurezza;

158.  ricorda che nel Regno Unito è attualmente in vigore una serie di misure restrittive (regimi sanzionatori) in virtù della legislazione dell'UE; riconosce l'efficacia del ricorso alle sanzioni relativamente ai diritti umani, alla democrazia e allo Stato di diritto, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite; sottolinea che il Regno Unito sarà ancora tenuto ad applicare i regimi di sanzioni delle Nazioni Unite dopo il suo recesso e chiede al Regno Unito di continuare ad allineare la sua politica in materia di sanzioni con l'UE; chiede altresì l'istituzione di un meccanismo di coordinamento adeguato per le sanzioni tra le due parti e una stretta cooperazione in materia di sanzioni nelle sedi internazionali, al fine di massimizzarne l'impatto e assicurarne la convergenza e per far sì che siano perseguiti e rispettati gli interessi reciproci nella promozione dei valori comuni;

159.  incoraggia il Regno Unito a partecipare alle agenzie competenti dell'UE e ad assumere un ruolo di primo piano nelle operazioni dell'UE di gestione delle crisi e alle missioni e operazioni della PSDC, comprese le missioni umanitarie e di salvataggio, la prevenzione dei conflitti e il mantenimento della pace, la consulenza e l'assistenza in materia militare e la stabilizzazione al termine dei conflitti, nonché nei progetti nell'ambito della cooperazione strutturata permanente (PESCO) ai quali è invitato a partecipare, e sottolinea che tale partecipazione dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose nel rispetto dell'autonomia decisionale dell'UE e della sovranità del Regno Unito, del principio di equilibrio tra diritti e obblighi e sulla base di una reciprocità effettiva, compreso un contributo finanziario equo e adeguato; invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a informare regolarmente il Parlamento in merito al processo di dialogo politico con il Regno Unito e ai principali aspetti dello scambio di informazioni sulla PSDC e la gestione delle crisi;

160.  ricorda che il controllo degli armamenti, il disarmo e i regimi di non proliferazione efficaci a livello internazionale sono la chiave di volta della sicurezza globale ed europea; ricorda l'importanza di una strategia europea coerente e credibile per i negoziati multilaterali a livello globale e finalizzati a misure regionali di allentamento della tensione e di rafforzamento della fiducia; ricorda l'importante ruolo svolto dal Regno Unito per quanto concerne lo sviluppo e l'istituzione di siffatte norme, istituzioni e organizzazioni; invita il Regno Unito a elaborare una strategia congiunta con l'UE in merito a tale ambito di intervento, in particolare in linea con l'agenda delle Nazioni Unite in materia di disarmo; invita il Regno Unito a impegnarsi a rimanere vincolato da criteri equivalenti a quelli figuranti nella posizione comune 2008/944/PESC(19) e a promuovere, di concerto con l'UE, l'universalizzazione e la rigorosa attuazione del trattato sul commercio delle armi, del trattato di non proliferazione (TNP) e il rinnovo del nuovo trattato START;

161.  sottolinea la grande importanza della cooperazione consolare e diplomatica tra l'UE e il Regno Unito, in quanto ciò garantirebbe un'assistenza efficace per i reciproci cittadini e consentirebbe sia al Regno Unito sia all'UE di offrire ai propri cittadini la possibilità di beneficiare della protezione consolare nei paesi terzi nei quali lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, conformemente all'articolo 20, lettera c), TFUE;

162.  sottolinea come la pandemia di Covid-19 abbia evidenziato l'importanza dei mezzi e delle capacità militari e che le forze armate europee svolgono un ruolo fondamentale a sostegno degli sforzi civili volti a far fronte alla pandemia, adempiendo nel contempo ai propri compiti fondamentali; ribadisce che la pandemia ha messo in evidenza l'importanza dell'autonomia strategica dell'UE e della cooperazione europea in materia di difesa al fine di proteggere le popolazioni europee nelle emergenze e promuovere la resilienza degli Stati membri; ritiene che si debbano predisporre meccanismi che consentano una tempestiva cooperazione tra l'Unione e il Regno Unito in caso di crisi future di natura e portata simili; è del parere che, sulla scorta degli insegnamenti tratti dalla pandemia di Covid-19, i servizi medici militari europei dovrebbero formare una rete per lo scambio di informazioni e il sostegno, al fine di promuovere un'ampia resilienza europea nei momenti di crisi ed emergenza; ritiene che la partecipazione del Regno Unito a una futura rete medica militare europea siffatta sarebbe di reciproco vantaggio;

Disposizioni istituzionali e governance

163.  sottolinea che l'intero accordo tra l'UE e il Regno Unito, con il Regno Unito in veste di paese terzo, comprese le disposizioni sulle condizioni di parità, le questioni settoriali specifiche, le aree tematiche di cooperazione e la pesca, dovrebbe prevedere l'istituzione di un sistema unico di governance coerente e solido, quale quadro generale che assicuri la supervisione e la gestione continue e congiunte dell'accordo nonché meccanismi trasparenti di risoluzione delle controversie, di conformità e di esecuzione, con sanzioni e misure provvisorie, ove necessario, in ordine all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni dell'accordo;

164.  è del parere che un singolo meccanismo di governance, globale e orizzontale, dovrebbe essere applicabile alle future relazioni con il Regno Unito nel suo complesso, compresi gli eventuali accordi integrativi conclusi successivamente, assicurando nel contempo la coerenza con le disposizioni dell'accordo di recesso ed evitando le inefficienze; evidenzia che il meccanismo di risoluzione delle controversie dovrà essere solido e dovrebbe prevedere sanzioni graduali e mezzi di ricorso qualora sia accertato che una delle parti viola l'accordo, e che tale meccanismo dovrà garantire mezzi di ricorso efficaci, prontamente attuabili e dissuasivi; sottolinea che il Parlamento continuerà a vigilare sull'attuazione di tutte le disposizioni; ricorda che il Regno Unito, in quanto ex Stato membro, ha sviluppato importanti strutture di cooperazione istituzionale e dialogo con l'UE, che dovrebbero agevolare la messa a punto di tali meccanismi orizzontali; ribadisce che l'UE si aspetta dal Regno Unito un livello superiore di ambizione per quanto concerne la governance, per poter costruire un futuro partenariato solido;

165.  insiste sull'assoluta necessità che tale sistema di governance, nel rispetto dell'autonomia di entrambe le parti, preservi pienamente l'autonomia del processo decisionale dell'UE e del suo ordinamento giuridico e giudiziario, tra cui il ruolo del Parlamento e del Consiglio in quanto colegislatori del diritto dell'Unione, nonché il ruolo della CGUE quale unico interprete del diritto dell'UE e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; ritiene che, per le disposizioni basate su concetti di diritto dell'UE, i meccanismi di governance debbano prevedere il deferimento alla CGUE;

166.  si compiace della proposta di costituire un'Assemblea parlamentare di partenariato per i deputati al Parlamento europeo e al Parlamento britannico, alla quale sia conferito il diritto di ricevere informazioni dal Consiglio di partenariato e di presentargli raccomandazioni, e sottolinea che l'accordo dovrebbe fornire la base giuridica per disposizioni che consentano l'istituzione della suddetta Assemblea;

167.  chiede che il ruolo del Parlamento sia rispettato nel quadro dell'attuazione delle disposizioni sulla cooperazione normativa, onde assicurare che sia in grado di esercitare un adeguato controllo politico e che i suoi diritti e le sue prerogative in qualità di colegislatore siano garantiti; ricorda il diritto del Parlamento di essere informato sui meccanismi di revisione dell'accordo;

168.  sottolinea che l'intero accordo dovrebbe prevedere una serie di disposizioni in materia di dialogo con la società civile, coinvolgimento dei soggetti interessati e consultazione di entrambe le parti, conformemente al paragrafo 125 della dichiarazione politica, che dovrebbe includere in particolare le parti sociali, ivi comprese le organizzazioni e le associazioni di lavoratori che rappresentano sia i cittadini dell'UE che vivono e lavorano nel Regno Unito sia i cittadini del Regno Unito che vivono e lavorano nell'UE; insiste sulla necessità di creare gruppi consultivi nazionali che sovrintendano all'attuazione dell'accordo;

169.  è favorevole alla prosecuzione della partecipazione del Regno Unito, quale paese terzo osservatore senza alcun ruolo decisionale, alle agenzie non normative dell'UE, ad esempio nell'ambito dei trasporti, dell'ambiente o dell'occupazione, come pure a eventuali accordi di cooperazione del Regno Unito con agenzie di regolamentazione omologhe, come l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, al fine di scambiare dati, migliori prassi e conoscenze scientifiche; ribadisce l'invito rivolto alla Commissione, tenendo conto dello status del Regno Unito di paese terzo non appartenente allo spazio Schengen e di partner chiave nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, a prendere in considerazione la possibilità di una futura cooperazione pratica tra le autorità del Regno Unito e le agenzie dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni;

o
o   o

170.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(1) GU L 58 del 27.2.2020, pag. 53.
(2) GU C 298 del 23.8.2018, pag. 24.
(3) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 2.
(4) GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 32.
(5) GU C 162 del 10.5.2019, pag. 40.
(6) Testi approvati, P9_TA(2019)0016.
(7) Testi approvati, P9_TA(2020)0006.
(8) Testi approvati, P9_TA(2020)0033.
(9) UKTF(2020)14.
(10) Testi approvati, P9_TA(2020)0018.
(11) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
(12) GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1.
(13) GU L 58 del 27.2.2020, pag. 53.
(14) È necessario includere nel futuro accordo un meccanismo ad hoc contro i rischi di "swap", al fine di proteggere il mercato interno da una situazione in cui il Regno Unito potrebbe scegliere di importare merci a basso costo da paesi terzi (al fine di soddisfare il suo consumo interno) e di esportare la sua produzione interna in esenzione da dazi nel mercato più redditizio dell'UE. Tale fenomeno, che apporta benefici sia al Regno Unito che ai paesi terzi e che le norme di origine non possono evitare, destabilizzerebbe il settore agricolo dell'UE e richiede pertanto meccanismi operativi specifici.
(15) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(16) Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).
(17) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(18) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(19) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.


Conferenza sul futuro dell'Europa
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Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla posizione del Parlamento europeo in merito alla conferenza sul futuro dell'Europa (2020/2657(RSP))
P9_TA(2020)0153B9-0170/2020

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue risoluzioni del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona(1), del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea(2), del 16 febbraio 2017 sulla capacità di bilancio della zona euro(3) e del 13 febbraio 2019 sullo stato del dibattito sul futuro dell'Europa(4),

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali(5),

–  vista la proposta presentata il 16 luglio 2019 da Ursula von der Leyen, allora Presidente designata della Commissione europea, nel quadro degli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024 in merito all'organizzazione di una conferenza sul futuro dell'Europa (in appresso, la "conferenza"),

–  vista la comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2020 dal titolo "Dare forma alla conferenza sul futuro dell'Europa" (COM(2020)0027),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2019 sull'approccio generale alla conferenza sul futuro dell'Europa,

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sulla posizione del Parlamento europeo in merito alla conferenza sul futuro dell'Europa(6),

–  vista la risoluzione del Comitato delle regioni del 12 febbraio 2020 in merito alla conferenza sul futuro dell'Europa,

–  vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze(7),

–  vista la sua risoluzione del 15 maggio 2020 sul nuovo quadro finanziario pluriennale, le risorse proprie e il piano di ripresa(8),

–  vista la dichiarazione della Conferenza dei presidenti sul 70º anniversario della dichiarazione Schuman,

–  visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando la necessità di raccogliere le sfide – interne ed esterne – che l'Europa si trova ad affrontare, come pure le nuove sfide sociali e transnazionali che non erano state del tutto previste al momento dell'adozione del trattato di Lisbona; che il numero di crisi rilevanti che l'Unione ha attraversato dimostra la necessità di riforme istituzionali e politiche in molteplici settori della governance;

B.  considerando che l'attuale crisi della Covid-19 ha dimostrato, esigendo un pesante tributo, che l'UE rimane un progetto incompleto e che la conferenza deve affrontare meglio l'incapacità di organizzare la solidarietà e il coordinamento, come anche gli shock economici, sanitari e sociali e i continui attacchi ai diritti fondamentali e allo Stato di diritto; che l'attuale crisi accresce quindi l'urgenza per l'Unione europea di avviare un processo volto a renderla più efficace, più democratica e più vicina ai cittadini;

C.  considerando che il Parlamento, la Commissione e il Consiglio hanno affermato in maniera concorde la necessità di organizzare una conferenza sul futuro dell'Europa, indicando che il processo della conferenza dovrebbe rappresentare un'opportunità per coinvolgere strettamente i cittadini dell'UE in un processo dal basso verso l'alto, in cui la loro voce sia ascoltata e contribuisca alle discussioni sul futuro dell'Europa;

D.  considerando che la conferenza dovrebbe costituire un forum aperto di discussione per i diversi partecipanti senza un risultato prestabilito; che l'accordo comune fra le tre istituzioni dovrebbe pertanto riguardare soltanto il formato e l'organizzazione della conferenza;

1.  ritiene che, 10 anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, 70 anni dopo la dichiarazione Schuman e nel contesto della pandemia di Covid-19, i tempi siano maturi per ripensare l'Unione europea; è del parere che la crisi della Covid-19 abbia reso ancora più pressante la necessità di tenere la conferenza;

2.  ritiene che la crisi della Covid-19 abbia reso ancora più evidente la necessità di riformare l'Unione europea, dimostrando nel contempo l'urgente necessità di un'Unione efficace ed efficiente; è quindi del parere che il processo della conferenza debba tenere conto degli strumenti di ripresa esistenti dell'UE e della solidarietà già stabilita, garantendo nel contempo la sostenibilità ecologica, lo sviluppo economico, il progresso sociale, la sicurezza e la democrazia;

3.  ribadisce la posizione espressa nella sua risoluzione del 15 gennaio 2020 in tutti i suoi aspetti e reitera l'invito rivolto al Consiglio e alla Commissione ad avviare negoziati per raggiungere, prima della pausa estiva, un accordo comune riguardo all'istituzione della conferenza sul futuro dell'Europa;

4.  si rammarica che il Consiglio non abbia ancora adottato una posizione in merito alla conferenza e lo esorta, pertanto, a superare le sue divergenze e a presentare tempestivamente una posizione sul formato e sull'organizzazione della conferenza;

5.  si compiace dell'adozione di una posizione in merito alla conferenza da parte della Commissione e della sua disponibilità a progredire rapidamente;

6.  esorta il Consiglio a includere nel suo mandato un impegno a favore di un seguito significativo e di una partecipazione diretta significativa dei cittadini, e a mantenere l'ambito di intervento della conferenza aperto a tutti i possibili risultati, tra cui proposte legislative volte ad avviare modifiche dei trattati o cambiamenti di altra natura;

7.  sottolinea che, nonostante la pandemia, la partecipazione diretta dei cittadini, delle organizzazioni della società civile, delle parti sociali e dei rappresentanti eletti deve rimanere una priorità della conferenza; attende pertanto con interesse l'avvio della conferenza, per costruire insieme a tutti i cittadini dell'UE un'Unione più democratica, più efficace e più resiliente;

8.  riconosce che l'avvio della conferenza ha dovuto essere rimandato a causa della pandemia; osserva, tuttavia, che la pandemia ha evidenziato alcune debolezze nella nostra Unione; è pertanto determinato ad avviare la conferenza quanto prima nell'autunno 2020;

9.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 252 del 18.7.2018, pag. 215.
(2) GU C 252 del 18.7.2018, pag. 201.
(3) GU C 252 del 18.7.2018, pag. 235.
(4) Testi approvati, P8_TA(2019)0098.
(5) GU C 242 del 10.7.2018, pag. 24.
(6) Testi approvati, P9_TA(2020)0010.
(7) Testi approvati, P9_TA(2020)0054.
(8) Testi approvati, P9_TA(2020)0124.


Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: sostegno all'ortofrutticoltura e alla viticoltura in collegamento con la pandemia di Covid-19
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Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 4 maggio 2020 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura (C(2020)02908 – 2020/2636(DEA))
P9_TA(2020)0154B9-0185/2020

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato (C(2020)02908) della Commissione,

–  vista la lettera in data 27 maggio 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  vista la lettera in data 2 giugno 2020 della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008(1), in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 115, paragrafo 5,

–  visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio(2), in particolare gli articoli 37, 53 e 173 e l'articolo 227, paragrafo 5,

–  visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

A.  considerando che, causa della pandemia di Covid-19 e delle conseguenti vaste restrizioni agli spostamenti, tutti gli Stati membri e tutti gli agricoltori dell'Unione incontrano difficoltà eccezionali a pianificare, attuare ed eseguire i regimi di aiuto previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013, articoli da 32 a 38 per l'ortofrutticoltura e articoli da 39 a 54 per la vitivinicoltura;

B.  considerando che tale situazione ha causato difficoltà finanziarie, problemi di liquidità, perturbazioni del mercato e gravi disfunzioni nel funzionamento delle catene di approvvigionamento nell'ortofrutticoltura e nella vitivinicoltura;

C.  considerando che in tutti gli Stati membri le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo incontrano difficoltà anche nella pianificazione, gestione e attuazione dei programmi operativi mentre negli Stati membri in cui è praticata la vitivinicoltura s'incontrano difficoltà eccezionali nella pianificazione, gestione e attuazione delle operazioni che rientrano nei programmi di sostegno al settore vitivinicolo;

D.  considerando che, essendo in presenza di un concorso di circostanze che non conosce precedenti, la Commissione ha adottato disposizioni che garantiscono flessibilità e consentono di derogare ai regolamenti delegati applicabili nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo;

E.  considerando che tali flessibilità e tali deroghe devono essere attuate celermente per garantire la loro efficienza ed efficacia nel rispondere alle difficoltà incontrate nella gestione dei regimi di aiuto in entrambi i settori, evitando ulteriori perdite economiche e affrontando le perturbazioni del mercato e le disfunzioni nel funzionamento delle catene di approvvigionamento nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente
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Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 28 maggio 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/101, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 (C(2020)03428 – 2020/2668(DEA))
P9_TA(2020)0155B9-0183/2020

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2020)03428),

–  vista la lettera in data 29 maggio 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  vista la lettera in data 9 giugno 2020 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012(1), e in particolare l'articolo 105, paragrafo 14,

–  visto l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE(2) della Commissione,

–  visti i progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati il 22 aprile 2020 dall'Autorità bancaria europea (ABE/RTS/2020/04) in conformità dell'articolo 105, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013,

–  visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

A.  considerando che l'atto delegato modifica temporaneamente il quadro bancario prudenziale in risposta all'epidemia di COVID19; in particolare per attenuare l'impatto dell'estrema volatilità dei mercati sul quadro di valutazione prudente, l'atto delegato aumenta il fattore di aggregazione utilizzato per calcolare l'importo totale aggiuntivo degli aggiustamenti di valutazione ("AVA") nell'ambito dell' "approccio fondamentale" dal 50 % al 66 % fino al 31 dicembre 2020 per consentire agli enti di far fronte all'attuale estrema volatilità dei mercati; ciò ridurrà l'importo totale degli AVA, riducendo così l'importo detratto dal capitale primario di classe 1 degli enti;

B.  considerando che il presente atto delegato dovrebbe entrare in vigore quanto prima al fine di garantire un rapido alleggerimento dei requisiti patrimoniali per le istituzioni ancora in questo trimestre e fino alla fine dell'anno;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.


Strategia europea sulla disabilità dopo il 2020
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Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità post-2020 (2019/2975(RSP))
P9_TA(2020)0156B9-0123/2020

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 2, 9, 10 e 19, nonché l'articolo 216, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), in particolare gli articoli 3, 15, 20, 21, 23, 25, 26 e 47,

–  visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il principio 17 sull'inclusione delle persone con disabilità, il principio 3 sulle pari opportunità e il principio 10 su un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato e sulla protezione dei dati,

–  viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e la sua entrata in vigore il 21 gennaio 2011, in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità(1),

–  viste le osservazioni generali del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (comitato CRPD) quali orientamenti autorevoli sull'attuazione della CRPD,

–  visto il codice di condotta tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione che stabilisce le disposizioni interne per l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'Unione europea e per la rappresentanza dell'Unione europea relativamente alla convenzione stessa(2),

–  viste le osservazioni conclusive del 2 ottobre 2015 del comitato CRPD concernenti la relazione iniziale dell'Unione europea,

–  visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell'uomo), il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

–  viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,

–  viste le indagini strategiche del Mediatore europeo sul modo in cui la Commissione europea garantisce l'accessibilità dei propri siti web da parte delle persone con disabilità (OI/6/2017/EA) e sul modo in cui la Commissione europea tratta le persone con disabilità nell'ambito del regime comune di assicurazione malattia per il personale dell'UE (OI/4/2016/EA), nonché la decisione nell'indagine congiunta nei casi 1337/2017/EA e 1338/2017/EA relativi all'accessibilità per i candidati con disabilità visiva delle procedure di selezione per l'assunzione di funzionari dell'UE, organizzate dall'Ufficio europeo di selezione del personale,

–  visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), che l'UE si è impegnata ad attuare,

–  visti i riferimenti espliciti alla disabilità negli obiettivi di sviluppo sostenibile riguardanti l'istruzione (obiettivo 4), la crescita e l'occupazione (obiettivo 8), la disuguaglianza (obiettivo 10), l'accessibilità degli insediamenti umani (obiettivo 11) e la raccolta di dati (obiettivo 17),

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),

–  visto il parere esplorativo del Comitato economico e sociale europeo richiesto dal Parlamento su "La condizione delle donne con disabilità",

–  vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi(3),

–  vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici(4),

–  vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato(5),

–  vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(6),

–  vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ("direttiva sulla parità in materia di occupazione")(7),

–  vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)(8),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 15 novembre 2010, intitolata "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere" (COM(2010)0636),

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 gennaio 2020 dal titolo "Un'Europa sociale forte per transizioni giuste" (COM(2020)0014),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 2 febbraio 2017, dal titolo "Progress Report on the implementation of the European Disability Strategy 2010-2020" (Relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020) (SWD(2017)0029),

–  viste la proposta della Commissione relativa a una direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la relativa posizione del Parlamento del 2 aprile 2009(9),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017(10),

–  vista la sua risoluzione del 30 novembre 2017 sull'attuazione della strategia europea sulla disabilità(11),

–  vista la sua risoluzione del 7 luglio 2016 sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite(12),,

–  vista la sua risoluzione del 20 maggio 2015 sull'elenco di questioni adottato dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in riferimento alla relazione iniziale dell'Unione europea(13),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020(14),

–  vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro(15),

–  viste le sue risoluzioni del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per sordi(16), del 18 novembre 1998 sul linguaggio gestuale(17) e del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti(18),

–  visto lo studio del 2016 della Direzione generale delle politiche interne del Parlamento europeo, Dipartimento tematico C, intitolato "European structural and investment funds and persons with disabilities in the European Union" (Fondi strutturali e di investimento europei e persone con disabilità nell'Unione europea),

–  visto il briefing del Servizio di ricerca del Parlamento europeo intitolato "The European Disability Strategy 2010-2020" (Strategia europea sulla disabilità 2010-2020),

–  vista la relazione annuale 2018 del Mediatore europeo,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dal titolo "Definire l'agenda dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2020-2030",

–  viste le relazioni 2019 sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA),

–  viste le relazioni tematiche dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,

–  vista la dichiarazione della Commissione del 17 dicembre 2019 sulla strategia dell'UE sulla disabilità post-2020,

–  viste le statistiche di Eurostat sulla disabilità riguardanti l'accesso al mercato del lavoro, l'accesso all'istruzione e alla formazione, la povertà e le disparità di reddito,

–  viste le relazioni e le raccomandazioni delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità,

–  visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio(19), in particolare gli articoli 4, 6 e 7,

–  visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006(20), in particolare l'articolo 5, paragrafo 9, lettera a),

–  visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio(21), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 8,

–  visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005(22),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che, in quanto cittadini a pieno titolo, tutte le persone con disabilità hanno pari diritti in tutti gli ambiti della vita, ivi compreso l'accesso a un mercato del lavoro e a un'istruzione aperti, e godono del diritto inalienabile alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita indipendente, all'autonomia e alla piena partecipazione alla società, nel rispetto e nella valorizzazione del loro contributo al progresso sociale ed economico dell'UE; che oltre la metà degli Stati membri priva le persone con problemi di salute mentale o con disabilità intellettiva del loro diritto di voto;

B.  considerando che, secondo le stime, vi sono circa 100 milioni di persone con disabilità nell'Unione europea(23) che sono ancora private dei loro diritti umani fondamentali e sono quotidianamente ostacolate nel condurre una vita indipendente; che le donne rappresentano sia più del 60 % delle persone con disabilità sia la grande maggioranza di chi assiste le persone con disabilità; che il numero di minori con disabilità è sconosciuto a causa della mancanza di statistiche, ma può essere dell'ordine del 15 % del numero totale di minori nell'Unione europea; che una popolazione sempre più anziana vedrà un numero sempre maggiore di persone con disabilità e con necessità di un ambiente più accessibile e favorevole, compresi servizi adeguati;

C.  considerando che il TFUE impone all'Unione di combattere le discriminazioni fondate sulla disabilità nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni (articolo 10) e a tal fine le conferisce il potere di legiferare (articolo 19);

D.  considerando che gli articoli 21 e 26 della Carta vietano esplicitamente la discriminazione fondata sulla disabilità e prevedono la partecipazione paritaria delle persone con disabilità alla vita della comunità;

E.  considerando che la CRPD è il primo trattato internazionale in materia di diritti umani ratificato dall'UE e da tutti i suoi Stati membri;

F.  considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea corrobora il fatto che la CRPD sia vincolante per l'UE e i suoi Stati membri in sede di adozione e attuazione del diritto dell'Unione, in quanto strumento di diritto secondario(24);

G.  considerando che l'UE e diversi Stati membri non hanno ratificato il protocollo facoltativo della CRPD;

H.  considerando che i minori con disabilità dovrebbero godere pienamente di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali al pari degli altri minori, compreso il diritto di crescere nella propria famiglia o in un ambiente familiare in linea con il loro interesse superiore, come definito nella Convenzione sui diritti del fanciullo; che i membri della famiglia sono spesso costretti a ridurre o sospendere le attività professionali per assistere familiari con disabilità; che lo studio della Commissione europea sulla fattibilità di una garanzia per l'infanzia rileva che le principali barriere individuate per i minori con disabilità sono problemi di accesso fisico, di mancanza di adattamento dei servizi e delle strutture alle esigenze dei minori e, in molti casi, semplicemente di assenza degli stessi; che nell'ambito dello stesso studio molti intervistati hanno segnalato problemi di discriminazione, in particolare riguardo a problemi nel campo dell'istruzione, nonché di accessibilità economica degli alloggi;

I.  considerando che i principi della CRPD vanno ben al di là della discriminazione e mirano a far sì che tutte le persone con disabilità e le loro famiglie godano appieno dei diritti umani in una società inclusiva;

J.  considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea prevede che una politica possa essere considerata indirettamente discriminatoria se, in pratica, la disposizione contestata incide negativamente su una percentuale sostanzialmente più elevata di persone con disabilità; che se una disposizione è anche sospettata di essere intrinsecamente discriminatoria e suscettibile di avere un simile effetto negativo, sarà altresì considerata discriminatoria;

K.  considerando che l'articolo 1 della CRPD annovera tra le persone con disabilità quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che, in interazione con varie barriere, possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di uguaglianza con gli altri; che a tale riguardo riveste particolare importanza l'articolo 9 della CRPD;

L.  considerando che nel 2018 il 37 % della popolazione dell'UE-28 dai 15 anni in su ha riferito di avere limitazioni fisiche o sensoriali moderate o gravi; che nell'UE-28, nel 2018, il 24,7 % della popolazione dai 16 anni in su ha segnalato di avere alcune o gravi limitazioni pregresse nello svolgimento delle proprie attività abituali a causa di problemi di salute; che il 17,7 % ha segnalato alcune limitazioni pregresse e il 7 % ha segnalato gravi limitazioni pregresse(25);

M.  considerando che la gravità delle principali malattie croniche è calcolata sulla base dell'attesa di vita corretta per disabilità (DALY); che, tuttavia, i quadri di riferimento relativi alle malattie croniche variano all'interno dell'UE e in alcuni Stati membri possono rientrare in programmi di disabilità più ampi;

N.  considerando che Eurofound ha segnalato assenza di chiarezza in merito all'inserimento del concetto di "malattia" (cronica) nella definizione di disabilità(26); che l'agenzia raccomanda un riesame della strategia europea sulla disabilità per trattare la questione;

O.  considerando che la strategia UE sulla disabilità 2010-2020 non è riuscita a integrare l'uguaglianza di genere e a includere e affrontare la situazione specifica, le forme di discriminazione e le privazioni dei diritti delle donne e delle minori con disabilità, che si trovano ad affrontare discriminazioni multiple e altre violazioni dei loro diritti; che gli effetti della discriminazione multipla sono la povertà, l'esclusione sociale, scolastica e dal mercato del lavoro (maggiore probabilità di lavoro a basso salario, temporaneo o precario), causando alle persone con disabilità, ai loro familiari e a chi le assiste ulteriore stress e aggravio psicologico; che la parità di trattamento può essere garantita applicando politiche e misure positive a favore delle donne con disabilità, delle madri e dei padri di minori con disabilità, dei genitori soli con disabilità e/o dei genitori soli di minori con disabilità; che includere la dimensione di genere nell'attesa strategia europea sulla disabilità post-2020 contribuirà a un approccio intersettoriale all'eliminazione delle discriminazioni a danno di donne e ragazze con disabilità;

P.  considerando che nel 2018 il 28,7 % di tutte le persone con disabilità nell'UE (di età pari o superiore a 16 anni) era a rischio di povertà e di esclusione sociale(27);

Q.  considerando che, nonostante l'articolo 19 CRPD statuisca che gli Stati parti della convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci e adeguate al fine di facilitare il pieno godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, 800 000 persone con disabilità nell'UE sono tuttora private del loro diritto di voto;

R.  considerando che le persone sordocieche soffrono di una specifica duplice disabilità che associa due carenze sensoriali, visiva e uditiva, il che limita la loro piena partecipazione e causa problemi specifici in termini di accesso alla comunicazione, alle informazioni, alla mobilità e alle interazioni sociali;

S.  considerando che le prestazioni sociali relative alla disabilità dovrebbero essere ritenute un sostegno dello Stato per aiutare le persone a eliminare le barriere derivanti dalla loro disabilità e/o situazione di salute e consentire la loro piena partecipazione nella società, in aggiunta alla sostituzione del reddito ove necessario;

T.  considerando che l'articolo 9 CRPD riconosce che occorre adottare misure adeguate volte a garantire che le persone con disabilità, in particolare le ragazze e le donne, possano godere di un reale accesso all'ambiente fisico, alle strutture di trasporto, all'informazione e alla comunicazione, comprese le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali;

U.  considerando che la direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, adottata nel giugno 2019(28), stabilisce per la prima volta a livello dell'UE il diritto di ciascun lavoratore di usufruire di un congedo per prestatori di assistenza di cinque giorni lavorativi all'anno;

V.  considerando che la strategia europea sulla disabilità 2010-2020 (la strategia) è servita come quadro di riferimento per le proposte politiche e legislative per l'attuazione della CRPD, all'interno dell'UE e non solo;

W.  considerando che le persone con disabilità ancora non partecipano pienamente alla società né godono appieno dei loro diritti; che, conformemente all'articolo 29 CRPD, la partecipazione delle persone con disabilità può essere conseguita solamente se esse sono incluse nella vita politica e pubblica, dove sono spesso sottorappresentate;

X.  considerando che la strategia non è stata adeguata ai settori strategici emergenti, ad esempio non è stata allineata all'Agenda 2030, che l'UE e tutti i suoi Stati membri si sono impegnati ad attuare, né al pilastro europeo dei diritti sociali;

Y.  considerando che, durante la crisi della Covid-19, le persone con disabilità hanno subito gravi difficoltà e violazioni dei loro diritti, come ad esempio interruzioni dell'assistenza personale e dei servizi di cura e di sostegno, disparità nell'accesso alle informazioni sanitarie e all'assistenza sanitaria, comprese le cure urgenti, e/o totale esclusione dalle stesse, la mancanza di informazioni generali e pubbliche in materia di sicurezza presentate in modo chiaro e semplice, anche in formati accessibili, privi di barriere e utilizzabili, la mancata adozione di misure precauzionali negli istituti residenziali, la disparità di accesso alle alternative offerte dagli istituti di istruzione, in particolare la didattica a distanza e online, e un aumento dei casi di violenza domestica; che vi è la possibilità che la pandemia e le difficoltà di cui sopra possano ripresentarsi nei prossimi mesi;

Z.  considerando che la strategia non integra tutte le disposizioni della CRPD;

AA.  considerando che sinora la Commissione non ha intrapreso un riesame completo e trasversale della sua legislazione al fine di garantire una piena armonizzazione con le disposizioni della CRPD;

AB.  considerando che la strategia ha conseguito progressi limitati;

AC.  considerando che in un gran numero di settori strategici dell'UE non sono stati integrati i diritti delle persone con disabilità;

AD.  considerando che esistono ancora atti legislativi, sia nuovi che riveduti, che non contengono alcun riferimento alla CRPD e all'accessibilità; che l'accessibilità costituisce un presupposto per una vita indipendente e per la partecipazione; che l'UE, in quanto parte della CRPD, ha il dovere di garantire il profondo coinvolgimento e la partecipazione attiva delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative nell'elaborazione e nell'applicazione della legislazione e delle politiche, nel rispetto dei diversi concetti di disabilità;

AE.  considerando che è indispensabile garantire alle persone con disabilità un accesso pieno e paritario al mercato del lavoro, che continua ad essere problematico, dato che il loro tasso di disoccupazione si attesta al 50,6 % (53,3 % per gli uomini e 48,3 % per le donne), rispetto al 74,8 % delle persone senza disabilità(29), e per la fascia di età compresa i 20 e i 64 anni si attesta al 17 % delle persone con disabilità, a fronte del 10 % delle persone senza disabilità, il che impedisce a numerose persone con disabilità di vivere una vita indipendente e attiva; che una percentuale notevole dei quattro milioni di persone che ogni anno si trovano senza fissa dimora ha disabilità; che i dati variano notevolmente in base ai diversi tipi di disabilità ed esigenze di assistenza;

AF.  considerando che i datori di lavoro devono essere sostenuti e incoraggiati al fine di garantire che le persone con disabilità possano emanciparsi lungo l'intero percorso dall'istruzione al lavoro; che a tale scopo la sensibilizzazione dei datori di lavoro è uno dei modi per combattere la discriminazione nell'assunzione di persone con disabilità;

AG.  considerando che le misure nel luogo di lavoro sono essenziali per promuovere la salute mentale, prevenendo le patologie mentali e le disabilità psicosociali;

AH.  considerando che le azioni destinate ad affrontare le sfide del cambiamento demografico devono includere misure adeguate per mantenere attive le persone con disabilità e tenerle nel mercato del lavoro; che ciò include non solo misure preventive in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro, ma anche misure incentrate sulla riabilitazione e la partecipazione dopo una malattia o un infortunio;

AI.  considerando che la partecipazione può essere conseguita pienamente solo con l'inclusione di una vasta gamma di persone con disabilità e di organizzazioni che le rappresentano e con la consultazione significativa di tutti i tipi di parti interessate, nel rispetto dei diversi concetti di disabilità;

1.  riconosce i progressi compiuti nell'attuazione della CRPD grazie alla strategia europea sulla disabilità 2010-2020; invita la Commissione a fare tesoro dei risultati raggiunti potenziando il suo impegno a favore dei diritti delle persone con disabilità attraverso un'ambiziosa strategia europea sulla disabilità per il periodo successivo al 2020 (strategia post-2020);

2.  ricorda che il comitato CRPD ha rilevato criticamente, nelle sue osservazioni conclusive, che le misure di austerità adottate dall'UE e dai suoi Stati membri hanno peggiorato gli standard di vita delle persone con disabilità, determinando un aumento dei livelli di povertà e di esclusione sociale nonché tagli ai servizi sociali, all'assistenza alle famiglie e ai servizi a livello di comunità;

3.  ricorda che il comitato CRPD ha espresso profonda preoccupazione per la situazione precaria delle persone con disabilità nel contesto dell'attuale crisi migratoria nell'UE, in particolare poiché i rifugiati, i migranti e i richiedenti asilo con disabilità sono trattenuti nell'UE in condizioni che non garantiscono un sostegno adeguato e soluzioni ragionevoli; chiede pertanto alla Commissione di rettificare la situazione fornendo orientamenti alle sue agenzie e agli Stati membri, in cui si dichiara che il trattenimento restrittivo delle persone con disabilità nel contesto della migrazione e della domanda di asilo non è conforme alla CRPD;

4.  esprime particolare preoccupazione per i giovani con disabilità e quelli che sono rimasti disoccupati per un periodo prolungato; invita gli Stati membri ad adoperarsi per inserirli nel mercato del lavoro in via prioritaria, ad esempio nell'ambito del programma di garanzia per i giovani;

5.  invita la Commissione a presentare una strategia europea sulla disabilità globale, ambiziosa e a lungo termine per il periodo successivo al 2020, la quale:

   a) includa aree prioritarie chiaramente designate che coprano tutte le disposizioni della CRPD e rispecchino le osservazioni generali del comitato CRPD, ivi incluse le definizioni dei termini chiave, in particolare una definizione comune a livello dell'UE di "disabilità", in tutti gli ambiti strategici dell'UE, e che diano seguito alle osservazioni conclusive del comitato CRPD all'UE, adottate nel 2015;
   b) contenga obiettivi ambiziosi, chiari e misurabili, tra cui un elenco delle azioni pianificate con chiari orizzonti temporali e risorse stanziate nei seguenti ambiti: uguaglianza, partecipazione, libera circolazione e vita indipendente, accessibilità, occupazione e formazione, istruzione e cultura, povertà ed esclusione sociale, azione esterna, libertà dalla violenza e dagli abusi, integrazione della disabilità e sensibilizzazione;
   c) contenga orizzonti temporali e scadenze di attuazione prestabiliti;
   d) rispecchi la diversità delle persone con disabilità e delle loro esigenze, anche attraverso azioni mirate;
   e) integri i diritti di tutte le persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti gli ambiti;
   f) riconosca e affronti le forme molteplici e trasversali di discriminazione cui sono esposte le persone con disabilità;
   g) preveda un approccio rispettoso del minore;
   h) salvaguardi l'integrazione della dimensione di genere;
   i) si rivolga agli adulti con disabilità prestando particolare attenzione alle persone con disabilità intellettiva e al loro futuro dopo il decesso del prestatore di assistenza;
   j) sia sostenuta da un meccanismo di monitoraggio adeguato e dotato di risorse sufficienti, con chiari parametri di riferimento e indicatori;
   k) agevoli i collegamenti tra diversi settori politici a livello dell'UE e l'adattabilità della strategia agli ambiti politici e alle sfide emergenti che vanno al di là delle disposizioni della CRPD, come la digitalizzazione e le nuove tecnologie, l'automazione e l'intelligenza artificiale;
   l) sia coerente con le altre iniziative e strategie dell'UE e integri il seguito della strategia Europa 2020 e delle iniziative nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali e della tabella di marcia per un'Europa sociale;
   m) stanzi un bilancio adeguato per l'attuazione e il monitoraggio della strategia post-2020, ivi incluso un bilancio adeguato per il quadro dell'UE relativo alla CRPD, che promuove, tutela e monitora l'attuazione della CRPD nelle materie di competenza dell'UE, ossia nella legislazione e nelle politiche dell'UE nonché nella pubblica amministrazione europea;
   n) promuova la collaborazione con le autorità, le imprese, le parti sociali e la società civile a livello europeo, nazionale, regionale e locale al fine di garantire una corretta attuazione della strategia post-2020;
   o) integri la parità di accesso ai servizi per le persone con disabilità, ivi incluso l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'occupazione, ai trasporti pubblici, agli alloggi, alla cultura, allo sport e alle attività ricreative nonché ad altri ambiti, eliminando gli ostacoli alla partecipazione sociale e applicando i principi di progettazione universale nel quadro degli investimenti infrastrutturali e digitali in tutta l'UE;
   p) assicuri che la promozione e il sostegno effettivi dell'economia sociale rientrino tra le priorità della strategia;

6.  sottolinea la necessità di coerenza tra la strategia post-2020 e i quadri di riferimento rivolti alle persone con malattie croniche, anche per quanto riguarda le misure di promozione dell'occupazione, dal momento che non sempre le strategie a favore delle persone con disabilità affrontano le loro esigenze;

7.  evidenzia l'importanza di una definizione e applicazione olistiche di accessibilità e il suo valore quale base per garantire pari opportunità per le persone con disabilità, come riconosciuto nella CRPD e in linea con l'osservazione generale n. 2 della CRPD, tenuto conto della diversità delle esigenze delle persone con disabilità e della promozione di una progettazione universale quale principio dell'UE;

8.  invita gli Stati membri a dare piena attuazione a tutta la legislazione relativa all'accessibilità e a monitorarla costantemente, compresi l'atto europeo sull'accessibilità(30), la direttiva sui servizi di media audiovisivi, il pacchetto telecomunicazioni e la direttiva sull'accessibilità del web(31), nonché le pertinenti normative in materia di trasporti e diritti dei passeggeri; insiste sul fatto che il monitoraggio dovrebbe essere condotto da un entità indipendente con la partecipazione di persone con disabilità, e non attraverso un'autovalutazione; invita pertanto la Commissione ad agevolare l'attuazione e a istituire un comitato europeo sull'accessibilità per monitorare l'attuazione della legislazione dell'UE in materia di accessibilità;

9.  invita la Commissione a utilizzare l'atto europeo sull'accessibilità quale base per adottare un solido quadro europeo per un ambiente accessibile e inclusivo, in cui sia garantita la piena accessibilità degli spazi pubblici, dei servizi, ivi compresi i servizi di trasporto, di comunicazione e finanziari, come pure dell'ambiente costruito; invita la Commissione a rafforzare i diritti dei passeggeri per evitare ulteriori discriminazioni;

10.  invita la Commissione a rivedere le norme per l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) e l'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) al fine di tutelare i diritti dei passeggeri con disabilità, con particolare attenzione alla sicurezza e integrità della persona e delle attrezzature durante il trasporto, nonché al riconoscimento della necessità di posti aggiuntivi per un assistente personale o per le persone che viaggiano in posizione distesa;

11.  ricorda che l'attuazione di tutti gli obblighi in materia di accessibilità richiede finanziamenti idonei a livello europeo, nazionale e locale; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare gli investimenti pubblici per garantire che sia l'ambiente fisico sia quello digitale siano accessibili alle persone con disabilità;

12.  esprime preoccupazione per il fatto che la condizionalità ex ante in materia di appalti pubblici riguardo agli acquisti accessibili prima della firma di un contratto pubblico non sia attuata in modo sufficiente a livello nazionale; raccomanda a tale scopo di istituire un portale, analogamente a quanto avvenuto con gli appalti pubblici verdi, contenente tutti gli orientamenti in materia di accessibilità;

13.  invita la Commissione a collaborare con la Corte di giustizia dell'Unione europea sulle strategie di comunicazione e accessibilità per garantire che le persone con disabilità possano accedere al sistema giudiziario dell'UE;

14.  sottolinea che la strategia post-2020 dovrebbe basarsi su un riesame trasversale e globale di tutta la legislazione e la politica dell'UE al fine di garantire una piena armonizzazione con le disposizioni della CRPD; insiste sul fatto che essa dovrebbe includere una dichiarazione riveduta delle competenze che comprenda tutti i settori politici in cui l'UE ha legiferato o adottato misure non vincolanti che hanno un impatto sulle persone con disabilità e dovrebbe prevedere proposte legislative corredate di misure di attuazione e monitoraggio;

15.  chiede alla Commissione di assicurare l'inclusione di un approccio di genere e trasversale per combattere le molteplici forme di discriminazione cui sono esposte le donne e le ragazze con disabilità; insiste affinché siano raccolti dati disaggregati per genere allo scopo di individuare le forme di discriminazione multipla trasversale cui sono esposte le donne e le ragazze con disabilità in tutti i settori contemplati dalla Convenzione di Istanbul e ovunque sia opportuno; esorta la Commissione a presentare una proposta consolidata nell'ambito della strategia sulla disabilità post-2020 e ad adottare misure efficaci dirette alle famiglie, alle comunità, ai professionisti e alle istituzioni al fine di prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e dei minori con disabilità, comprese le molestie e gli abusi sessuali; esorta l'Unione europea e gli Stati membri che non hanno ancora provveduto in tal senso a ratificare la Convenzione di Istanbul;

16.  chiede che la strategia post-2020 sviluppi una struttura interistituzionale che sovrintenda alla sua attuazione, utilizzando le procedure stabilite nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"(32); sottolinea che in tutte le istituzioni ed agenzie dell'UE dovrebbero essere presenti punti di contatto sulla disabilità e che il punto di contratto centrale dovrebbe essere ubicato presso il Segretariato generale della Commissione; sottolinea che tali punti di contatto dovrebbero essere sostenuti da un adeguato meccanismo interistituzionale per coordinare l'attuazione della CRPD nelle istituzioni e nelle agenzie dell'UE; sottolinea che esiste un meccanismo interistituzionale per agevolare la cooperazione tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio, con un incontro tra i rispettivi presidenti all'inizio di ogni mandato; sottolinea, a tale riguardo, che le istituzioni dell'UE in quanto amministrazioni pubbliche devono conformarsi alla CRPD sotto tutti gli aspetti;

17.  esorta la Commissione a preparare la strategia post-2020 con il coinvolgimento stretto, significativo e sistematico delle persone con disabilità nonché dei familiari e delle organizzazioni che le rappresentano, e a garantire che la Commissione, unitamente agli Stati membri, lavori in stretta collaborazione con loro nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione della strategia post-2020, anche mediante finanziamenti adeguati e lo sviluppo delle capacità;

18.  invita la Commissione a prevedere un riesame della strategia ogni tre anni, attribuendo un ruolo preciso al quadro dell'UE relativo alla CRPD, e a coinvolgere in maniera sistematica e attiva le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, a livello europeo e nazionale, in tale riesame;

19.  sottolinea la necessità di un monitoraggio costante dell'attuazione della CRPD; chiede, in tal contesto:

   a) la raccolta (con garanzie stabilite giuridicamente) di dati solidi, disaggregati e ripartiti per tipo di disabilità, età, genere e fattori pertinenti per il monitoraggio dei progressi nell'attuazione della CRPD e per l'eliminazione delle barriere cui sono esposte le persone con disabilità nell'esercizio dei loro diritti;
   b) l'assegnazione di risorse adeguate al quadro dell'UE per il monitoraggio della CRPD, affinché esso possa espletare le proprie funzioni in maniera indipendente e adeguata;
   c) un meccanismo flessibile che possa fornire incentivi all'attuazione ottimale della CRPD, come il premio Access City Awards per le città accessibili;
   d) iniziative pertinenti a livello nazionale;

20.  invita la Commissione a provvedere affinché la strategia post-2020 promuova, in particolare, un accesso garantito all'occupazione, alla formazione professionale, a un'istruzione inclusiva, a servizi di assistenza sanitaria di qualità e a costi accessibili, ai servizi digitali e ad attività sportive per le persone con disabilità, assicurando tra l'altro che siano fornite soluzioni ragionevoli sul posto di lavoro e che le retribuzioni delle persone con disabilità siano allo stesso livello di quelle dei dipendenti senza disabilità, nonché evitando e prevenendo la possibilità di qualsiasi altra forma di discriminazione; invita gli Stati membri a sviluppare ulteriormente e/o ad attuare meglio le misure che promuovono la partecipazione delle persone con disabilità al mercato del lavoro e a provvedere affinché le persone con disabilità che lavorano in laboratori protetti siano formalmente riconosciute dalla legge come lavoratori e beneficino della stessa protezione sociale di cui godono gli altri lavoratori; invita la Commissione a incoraggiare l'elaborazione di quadri di qualità per i tirocini, nonché a promuovere e sviluppare le possibilità formative offerte dalle attività di apprendimento per persone con disabilità; invita la Commissione a includere nelle future relazioni le migliori prassi, onde consentire ai datori di lavoro di attuare efficacemente la legislazione in materia di disabilità; invita la Commissione a riconoscere, promuovere e tutelare le imprese inclusive, per creare occupazione permanente per le persone con disabilità sul mercato del lavoro; sottolinea il potenziale delle imprese e delle organizzazioni dell'economia sociale al fine di agevolare l'inclusione nel mercato del lavoro delle persone con disabilità; invita la Commissione a fornire all'economia sociale un sostegno mirato a titolo del Fondo sociale europeo;

21.  sottolinea che è fondamentale garantire un livello elevato di servizi e assistenza alle persone con disabilità; ritiene pertanto necessario definire norme minime a livello dell'UE per garantire che siano soddisfatte tutte le esigenze delle persone con disabilità;

22.  invita la Commissione a rivedere la direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera per renderla conforme alla CRPD, in modo da garantire alle persone con disabilità l'accesso a un'assistenza sanitaria transfrontaliera di qualità e a costi accessibili;

23.  invita gli Stati membri ad assicurare per le persone con disabilità l'accesso a servizi sanitari attenti alla dimensione di genere, che comprendano i servizi di riabilitazione e, se del caso, l'assistenza di lungo periodo;

24.  ritiene che le donne e le ragazze con disabilità debbano avere pienamente accesso a cure mediche rispondenti alle loro particolari esigenze, tra cui le visite ginecologiche, le visite mediche, la pianificazione familiare e un sostegno adeguato durante la gravidanza; esorta l'UE a tenere conto di tali servizi in sede di attuazione della strategia per il periodo successivo al 2020;

25.  sottolinea che le persone sordocieche devono ricevere un'assistenza supplementare da parte di professionisti dotati di conoscenze specialistiche e qualificate, come pure di interpreti per sordociechi; invita gli Stati membri a riconoscere il bastone rosso e bianco come simbolo dei pedoni sordociechi in modo da renderli più visibili nel traffico;

26.  invita la Commissione ad assicurare che le persone private della loro capacità giuridica possano esercitare tutti i diritti sanciti nella legislazione e nei trattati dell'Unione europea;

27.  si rammarica che le attuali politiche europee sui diritti dell'infanzia non includano in misura sufficiente una strategia completa basata sui diritti a favore dei bambini e delle bambine con disabilità, né contengano salvaguardie volte a tutelarne i diritti, che non risultano sufficientemente contemplati e integrati dalle strategie sulla disabilità;

28.  invita la Commissione a migliorare l'accesso dei bambini vulnerabili ai servizi essenziali e ai diritti sociali (segnatamente assistenza sanitaria, istruzione, educazione e cura della prima infanzia, alimentazione e alloggio);

29.  invita la Commissione e gli Stati membri a far sì che l'UE abbia un ruolo guida nella promozione dei diritti delle persone con disabilità, nonché a promuovere la ratifica della CRPD a livello mondiale; invita la task force di esperti sull'uguaglianza della Commissione sotto la supervisione della Commissaria per l'Uguaglianza a integrare sistematicamente i diritti delle persone con disabilità in tutte le pertinenti leggi, decisioni e politiche e in tutti i pertinenti programmi dell'UE; chiede che la prospettiva dei diritti delle persone con disabilità sia integrata pienamente in tutti gli aspetti del pilastro europeo dei diritti sociali, nella strategia per la parità di genere, ponendo una particolare attenzione alla lotta contro la violenza, nel programma Erasmus+ e nella garanzia per i giovani, nel meccanismo per una transizione giusta, nella garanzia per l'infanzia, nel prossimo Libro verde sull'invecchiamento, nel semestre europeo e nella politica estera dell'UE e sottolinea la necessità di introdurre una garanzia per i diritti delle persone con disabilità per assistere tali persone nel lavoro, nei tirocini, negli inserimenti lavorativi e nella formazione continua; ricorda alla Commissione di monitorare tale aspetto anche all'interno delle istituzioni dell'UE;

30.  invita la Commissione a preparare una valutazione delle difficoltà e delle violazioni dei diritti subite dalle persone con disabilità durante la pandemia di Covid-19, delle misure adottate dagli Stati membri in risposta alla pandemia e delle lacune e carenze legislative; invita la Commissione a proporre, nella strategia sulla disabilità post-2020, misure pertinenti e specifiche di ripresa e di mitigazione per ovviare a tali carenze e impedire che si ripresentino in futuro; ricorda che tali misure devono essere sviluppate sulla base di consultazioni con le persone con disabilità e i loro familiari o le organizzazioni che li rappresentano, come pure con la rete CRPD del Parlamento europeo;

31.  invita la task force di esperti della Commissione a predisporre e mantenere consultazioni sistematiche con le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative;

32.  sottolinea che il diritto a una vita indipendente e a essere inclusi nella comunità è parte integrante della realizzazione di molti altri diritti sanciti nella CRPD, tra cui l'uguaglianza e la non discriminazione, l'autonomia e la libertà, la capacità giuridica e la libera circolazione;

33.  invita la Commissione a promuovere attivamente, in tutti gli strumenti politici e le iniziative politiche dell'UE, la transizione dall'assistenza istituzionale e/o segregante a un sostegno basato sulla comunità, ivi compresa l'assistenza personale, e a servizi inclusivi (sia tradizionali che mirati in base alle esigenze specifiche); invita inoltre la Commissione ad assicurare che il progresso complessivo nella deistituzionalizzazione sia inserito come indicatore nel quadro di valutazione della situazione sociale dell'UE;

34.  invita gli Stati membri a promuovere la partecipazione accelerando il processo di deistituzionalizzazione entro un orizzonte temporale specifico e abolendo il processo decisionale con tutore a favore di un processo decisionale sostenuto; invita gli Stati membri a garantire che la deistituzionalizzazione non comporti in nessun caso, per le persone con disabilità, la deprivazione abitativa dovuta alla mancanza di alloggi adeguati e/o accessibili;

35.  invita la Commissione ad adottare una posizione forte sul fatto che la disponibilità generale di servizi tradizionali basati sulla comunità è essenziale per la transizione dall'assistenza istituzionale alla vita nella comunità;

36.  invita la Commissione a promuovere la libera circolazione delle persone con disabilità;

37.  invita la Commissione a sviluppare azioni a livello dell'UE per assicurare che tutte le persone con disabilità possano esercitare il loro diritto alla libera circolazione e godere di tale libertà, come anche della libertà di lavorare all'estero, alle stesse condizioni delle altre persone;

38.  invita la Commissione a salvaguardare un uso dei fondi dell'UE conforme alla CRPD e a garantire che i fondi dell'UE non contribuiscano alla costruzione o alla ristrutturazione di strutture di assistenza istituzionale, o di strutture di diverso tipo che possano essere facilmente trasformate in istituti, oppure a progetti che non coinvolgano in maniera significativa le persone con disabilità e i loro familiari o le organizzazioni che le rappresentano, e che non siano destinati a strutture che sono inaccessibili per le persone con disabilità;

39.  invita la Commissione a garantire che i fondi dell'UE non contribuiscano alla ricerca non etica, alla sterilizzazione involontaria o alla violazione dei diritti riproduttivi delle persone con disabilità;

40.  invita la Commissione a riconoscere che le persone con disabilità intellettive e psicosociali sono particolarmente vulnerabili agli approcci e ai trattamenti sperimentali che non hanno un solido fondamento costituito da prove scientifiche e possono causare un danno considerevole;

41.  insiste sul fatto che i fondi dell'UE dovrebbero mirare a promuovere ambienti, servizi, pratiche e dispositivi inclusivi e accessibili, che seguano un approccio basato sulla progettazione universale e favoriscano la deistituzionalizzazione, ivi compreso un forte sostegno all'assistenza personale e alla vita indipendente; invita la Commissione a promuovere iniziative volte ad assicurare che i servizi di sostegno finanziati dai fondi dell'UE soddisfino le esigenze delle persone con disabilità; sottolinea che i fondi dovrebbero essere investiti attivamente nella ricerca per sviluppare una tecnologia assistiva migliore e a costi più accessibili per le persone con disabilità; chiede l'attivo coinvolgimento delle persone con disabilità, nonché dei loro familiari e delle organizzazioni che le rappresentano, in tutti i programmi finanziati dall'UE;

42.  invita la Corte dei conti europea a esaminare se le opportunità finanziate dall'UE raggiungano le persone con disabilità;

43.  invita la Commissione ad assicurare che tutti i progetti e tutte le infrastrutture sostenuti dai fondi dell'UE nei paesi terzi siano accessibili per l'inclusione delle persone con disabilità e chiede che i fondi dell'UE siano impiegati per investimenti a favore dell'attuazione e del monitoraggio della CRPD e dello sviluppo delle capacità delle organizzazioni di persone con disabilità;

44.  invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che la strategia europea e le azioni degli Stati membri siano pienamente allineati agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, quale importante quadro di azione globale, per un'azione a favore della sostenibilità, dell'uguaglianza e dell'inclusione, che comprenda la disabilità come questione orizzontale negli OSS 4, 8, 10, 11 e 17;

45.  invita la Commissione ad assumere un ruolo guida nell'attuare gli OSS nella sua azione esterna in modo inclusivo sul piano della disabilità, indipendentemente da una nuova strategia europea sulla disabilità, adottando una tabella di marcia chiara, trasparente e inclusiva, tesa al conseguimento degli obiettivi;

46.  si compiace della direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, di recente adozione, e in particolare dell'introduzione di un congedo di cinque giorni lavorativi all'anno per i prestatori di assistenza; invita gli Stati membri ad attuare la direttiva in tempi rapidi e li incoraggia ad andare oltre i requisiti minimi ivi stabiliti, anche istituendo il diritto al congedo di paternità retribuito, al congedo parentale retribuito e al congedo per i prestatori di assistenza retribuito; incoraggia gli Stati membri a introdurre disposizioni relative al congedo per i prestatori di assistenza, al congedo di paternità, al congedo parentale e a modalità di lavoro flessibili che siano adattate alle esigenze specifiche dei genitori che si trovano in situazioni particolarmente sfavorite, come ad esempio i genitori con disabilità o i genitori di figli con disabilità o malattie a lungo decorso; invita tutti gli Stati membri ad assicurare un sostegno sufficiente, di tipo sia finanziario che professionale, per le persone che assistono familiari con disabilità che vivono nella stessa casa; sottolinea che il fatto di dover assistere i propri familiari spesso incide negativamente sulla famiglia e sulla vita professionale di coloro che prestano assistenza e può creare esclusione e discriminazione;

47.  invita la Commissione a creare meccanismi per il coordinamento della portabilità e dell'adattabilità delle prestazioni e dei servizi per le persone con disabilità tra gli Stati membri e ad ampliare il progetto pilota della tessera di disabilità dell'UE a tutti gli Stati membri, estendendolo oltre i settori della cultura e dello sport, nonché a garantire che la tessera di parcheggio dell'UE per i disabili sia pienamente rispettata in tutti gli Stati membri; sottolinea che tali misure sono fondamentali per garantire che le persone con disabilità in tutta l'UE possano accedere al sostegno per la disabilità senza che siano necessarie valutazioni distinte in ciascuno Stato membro; invita gli Stati membri a integrare nella loro legislazione il riconoscimento delle disabilità specifiche al fine di affrontare e soddisfare le relative esigenze specifiche (ad esempio la sordo-cecità);

48.  invita la Commissione a promuovere un coinvolgimento strutturale delle persone con disabilità, dei loro familiari e delle organizzazioni che le rappresentano in tutte le fasi decisionali, sia a livello nazionale che a livello di Unione, e a finanziare lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni di persone con disabilità, per consentire loro di partecipare in modo strutturato a tutte le decisioni che le riguardano; invita la Commissione a sviluppare iniziative che incentivano l'autopromozione e la partecipazione politica delle persone con disabilità e invita gli Stati membri a rafforzare le iniziative nazionali in tal senso;

49.  invita la Commissione a promuovere un migliore coordinamento dei servizi di sostegno tra gli Stati membri e l'istituzione di punti di contatto in tutti gli Stati membri, in modo da informare i cittadini dell'UE con disabilità in merito ai loro diritti sociali e ai servizi di sostegno di cui possono avvalersi;

50.  invita la Commissione a creare, in collaborazione con il settore privato, un portale che raccolga tutti gli strumenti finalizzati ad assicurare alle persone con disabilità una partecipazione sociale ottimale;

51.  rammenta che le persone con disabilità hanno diritto a un tenore di vita adeguato e alla protezione sociale, con particolare riferimento all'assistenza finanziaria e all'assistenza di sostegno; invita la Commissione a garantire che la strategia dell'UE per la disabilità 2030 preveda azioni specifiche per promuovere in tutta l'UE sistemi inclusivi di protezione sociale atti a garantire l'accesso alle prestazioni e ai servizi alle persone con disabilità nell'intero arco della loro vita; invita gli Stati membri a istituire un sistema di protezione sociale di base destinato alle persone con disabilità che garantisca loro un tenore di vita adeguato;

52.  invita la Commissione e il Consiglio a basarsi sulla raccomandazione del Consiglio sull'accesso alla protezione sociale(33) e sulla proposta di regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (COM(2016)0815), per consentire a tutti i cittadini dell'UE di accedere ai servizi di sostegno sociali in tutta l'UE, in linea con una raccomandazione del comitato CRPD delle Nazioni Unite;

53.  invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare una campagna globale che coinvolga le persone con disabilità, i loro familiari e le organizzazioni che le rappresentano e che sia disponibile in formati accessibili, tra cui una versione di facile lettura e una versione nella lingua dei segni nazionale, al fine di sensibilizzare le persone con disabilità, i responsabili e la società in generale alla CRPD, ai diritti e alle esigenze delle persone con disabilità nonché agli ostacoli cui sono esposte; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere, coordinare e creare materiali didattici che possano essere utilizzati negli Stati membri, al fine di contribuire a diffondere atteggiamenti positivi nei confronti delle persone con disabilità e migliorare la loro inclusione;

54.  invita l'UE e gli Stati membri a finanziare iniziative di formazione destinate a e da parte di persone con disabilità, le loro organizzazioni, i sindacati, le associazioni dei datori di lavoro, gli organismi per le pari opportunità e i funzionari pubblici in merito al principio di non discriminazione, compresa la discriminazione multipla e trasversale, e alle soluzioni ragionevoli;

55.  invita tutti gli Stati membri a sostenere e accrescere il prestigio del lavoro sociale (ovvero degli operatori sociali e delle persone attive nei servizi sociali);

56.  invita la Commissione a creare un chiaro meccanismo di responsabilità, controllo e sanzioni per le proprie strategie;

57.  invita tutti gli Stati membri ad affrontare con urgenza il problema dei senzatetto adottando, a livello nazionale, regionale e locale, strategie per i senzatetto integrate, a lungo termine e basate sugli alloggi, come pure a riconoscere i rischi particolari cui sono esposte le persone con disabilità, comprese quelle che soffrono di disturbi dello spettro autistico;

58.  invita gli Stati membri ad affermare il loro impegno a promuovere, tutelare e garantire il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte di tutte le persone con disabilità, compreso il diritto di libera circolazione e soggiorno e il diritto di voto alle elezioni, in linea con l'articolo 12 della CRPD, e a garantire il rispetto della loro dignità intrinseca attuando e monitorando attentamente l'attuazione della strategia post-2020 con la partecipazione significativa delle persone con disabilità e dei loro familiari o delle organizzazioni che le rappresentano, in collaborazione con le autorità, le parti sociali e la società civile a livello locale, regionale, nazionale e dell'UE, come pure a stanziare risorse umane e finanziarie adeguate e sufficienti per la sua attuazione;

59.  invita tutti gli Stati membri a elaborare una propria strategia nazionale sulla disabilità per promuovere l'integrazione del tema dell'uguaglianza nei confronti della disabilità e per provvedere all'attuazione della CRPD;

60.  invita gli Stati membri a elaborare strategie nazionali che tengano conto delle migliori prassi di altri Stati membri per assicurare la corretta attuazione della CRPD;

61.  invita l'Unione europea e tutti gli Stati membri a ratificare il protocollo opzionale alla CRPD;

62.  invita tutti gli Stati membri a riferire in merito all'attuazione della strategia europea sulla disabilità;

63.  invita gli Stati membri a riferire in merito al seguito dato alle raccomandazioni nazionali formulate dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità dopo aver valutato la loro attuazione della CRPD;

64.  insiste sull'importanza di raggiungere quanto prima un accordo; invita il Consiglio a sbloccare l'impasse per muoversi verso una soluzione pragmatica ed accelerare senza ulteriore indugio l'adozione della direttiva orizzontale anti-discriminazione dell'UE proposta dalla Commissione nel 2008 e successivamente approvata dal Parlamento; considera la suddetta direttiva una condizione preliminare per garantire un quadro giuridico dell'Unione consolidato e coerente, che tuteli le persone dalla discriminazione per motivi di religione e credo, disabilità, età e orientamento sessuale anche al di fuori del luogo di lavoro; osserva che non dovrebbe essere accettata nessuna restrizione indebita del campo di applicazione della direttiva; ritiene che il consolidamento del quadro normativo dell'UE in materia di lotta contro i reati generati dall'odio sia anch'esso un elemento fondamentale, dato che simili reati sono diffusi anche nell'ambiente di lavoro;

65.  raccomanda all'UE di integrare strutturalmente la strategia europea sulla disabilità all'interno del processo del semestre europeo;

66.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, alla Corte dei conti, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo, in vista della sua distribuzione ai parlamenti e ai consigli subnazionali, al Consiglio d'Europa e alle Nazioni Unite.

(1) GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.
(2) GU C 340 del 15.12.2010, pag. 11.
(3) GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70.
(4) GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1.
(5) GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69.
(6) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(7) GU C 204 del 13.6.2018, pag. 179.
(8) GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.
(9) GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 68.
(10) Testi approvati, P8_TA(2019)0032.
(11) GU C 356 del 4.10.2018, pag. 110.
(12) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 138.
(13) GU C 353 del 27.9.2016, pag. 41.
(14) GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 9.
(15) GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.
(16) GU C 187 del 18.7.1988, pag. 236.
(17) GU C 379 del 7.12.1998, pag. 66.
(18) GU C 224 del 27.6.2018, pag. 68.
(19) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(20) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.
(21) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.
(22) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.
(23) Questo numero comprende 99 milioni di persone secondo l'indagine EU-SILC del 2016 e 1 milione di persone che si stima siano segregate in istituti residenziali e non sono quindi rappresentate nell'indagine.
(24) Sentenze dell'11 aprile 2013, cause riunite C-335/11 e C-337/11, punti 29-30; del 18 marzo 2014, causa C-363/12, punto 73; del 22 maggio 2014, causa C-356/12.
(25) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Functional_and_activity_limitations_statistics
(26) Eurofound (2019), How to respond to chronic health problems in the workplace? (Come rispondere ai problemi cronici di salute sul posto di lavoro?), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.
(27) https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20191029-2
(28) Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).
(29) Proposta di relazione comune sull'occupazione del 17 dicembre 2019 presentata dalla Commissione e dal Consiglio (COM(2019)0653).
(30) GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70.
(31) GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1.
(32) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(33) GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1.


Modifica dei regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda gli adeguamenti in risposta alla pandemia di Covid-19 ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda gli adeguamenti in risposta alla pandemia di Covid-19 (COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD))
P9_TA(2020)0157A9-0113/2020

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0310),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0122/2020),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 20 maggio 2020(1),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 giugno 2020(2),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 giugno 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0113/2020),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 giugno 2020 in vista dell'adozione del regolamento (EU) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19

P9_TC1-COD(2020)0066


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2020/873.)

(1) GU C 180 del 29.5.2020, pag. 4.
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Politica di concorrenza: relazione annuale 2019
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Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla politica di concorrenza – relazione annuale 2019 (2019/2131(INI))
P9_TA(2020)0158A9-0022/2020

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli da 101 a 109,

–  viste le pertinenti norme, linee guida, risoluzioni, consultazioni pubbliche, comunicazioni e pubblicazioni della Commissione in materia di concorrenza,

–  visti la relazione della Commissione del 15 luglio 2019 sulla politica di concorrenza 2018 (COM(2019)0339) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato come documento giustificativo in pari data,

–  vista la sua risoluzione del 31 gennaio 2019 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'UE(1),

–  vista la lettera di missione della Presidente eletta Ursula von der Leyen a Margrethe Vestager, in data 10 settembre 2019,

–  viste le risposte scritte e orali della Commissaria designata Margrethe Vestager in occasione dell'audizione dinanzi al Parlamento europeo dell'8 ottobre 2019,

–  vista la comunicazione della Commissione – Comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili(2),

—  vista la direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno(3),

–   visto il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online(4);

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 dicembre 2019 sulla relazione della Commissione, del 15 luglio 2019, relativa alla politica di concorrenza 2018,

—  visto il parere del Comitato delle regioni, del 5 dicembre 2019, sulla relazione della Commissione, del 15 luglio 2019, relativa alla politica di concorrenza 2018,

—  vista la relazione del 4 aprile 2019 degli esperti di alto livello della Commissione, dal titolo "La politica di concorrenza nell'era digitale",

—  visti il parere preliminare del Garante europeo della protezione dei dati, del 26 marzo 2014, dal titolo "Privacy and competitiveness in the age of big data: The interplay between data protection, competition law and consumer protection in the Digital Economy" (vita privata e competitività nell'era dei megadati: l'interrelazione tra la protezione dei dati, il diritto in materia di concorrenza e la tutela dei consumatori nell'economia digitale) e il parere 8/2016 del Garante europeo della protezione dei dati, del 23 settembre 2016, dal titolo "Coherent enforcement of fundamental rights in the age of big data" (applicazione coerente dei diritti fondamentali nell'era dei megadati),

—  vista la dichiarazione del 29 agosto 2018 del Garante europeo della protezione dei dati in merito alle ripercussioni delle concentrazioni economiche sulla protezione dei dati,

—  vista la lettera inviata alla Commissaria Margrethe Vestager in data 4 febbraio 2020 dai ministri dell'Economia e delle finanze di Francia, Germania, Italia e Polonia, nonché il contributo congiunto di Austria, Cechia, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia redatto in vista del prossimo Consiglio europeo di marzo 2020,

—  vista la proposta di Francia, Germania e Polonia, del 4 luglio 2019, dal titolo "Per una politica europea della concorrenza modernizzata",

—  vista la relazione del 2019 dell'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC) dal titolo "Il ruolo della politica di concorrenza nella tutela del benessere dei consumatori nell'era digitale",

—  vista la decisione della Commissione del 7 gennaio 2019 di prorogare sette normative in materia di aiuti di Stato dell'UE (iniziativa di modernizzazione degli aiuti di Stato per il periodo 2014-2020) fino alla fine del 2022 e di avviare valutazioni nel frattempo,

—  viste le conclusioni del Consiglio del 22 marzo e del 27 maggio 2019,

—  vista la dichiarazione di 18 Stati membri in occasione della 6a riunione ministeriale "Amici dell'industria", del 18 dicembre 2018,

—  vista la relazione del forum strategico per importanti progetti di comune interesse europeo, dal titolo "Strengthening Strategic Value Chains for a future-ready EU Industry" (rafforzare le catene del valore strategiche per un'industria dell'UE pronta per il futuro),

—  vista la revisione in corso delle linee direttrici sulla cooperazione orizzontale,

—  vista la consultazione pubblica sui regolamenti orizzontali di esenzione per categoria,

—  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 19 giugno 2019, dal titolo "Towards an appropriate European legal framework for social economy enterprises" (verso un quadro giuridico europeo adeguato per le imprese dell'economia sociale),

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

–  vista la lettera della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0022/2020),

A.  considerando che la concorrenza e un'efficace attuazione della politica di concorrenza devono offrire benefici a tutti i cittadini dell'UE, in particolare quanti si trovano in una situazione di debolezza come consumatori, promuovendo nel contempo l'innovazione e la concorrenza leale tra le imprese che operano all'interno del mercato unico, garantendo soprattutto che le piccole e medie imprese (PMI) abbiano l'opportunità di competere in condizioni eque;

B.  considerando che la politica di concorrenza deve essere adattata per affrontare le sfide digitali, ecologiche, geopolitiche, industriali e sociali e che deve risultare coerente con le priorità delineate dal Green Deal europeo e con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, al fine di garantire la parità di condizioni in tutti i settori quale pietra angolare dell'economia sociale di mercato dell'UE, tenendo in considerazione anche le imprese dell'economia sociale;

C.  considerando che la cooperazione globale in materia di applicazione delle norme sulla concorrenza contribuisce a evitare incongruenze nelle misure correttive e nei risultati delle azioni di applicazione e aiuta le imprese a ridurre i costi di conformità;

D.  considerando che nei mercati digitali in rapida evoluzione la politica di concorrenza potrebbe in alcuni casi risultare eccessivamente lenta e pertanto rischiare di essere inefficace nel porre rimedio ai fallimenti sistemici del mercato e ripristinare la concorrenza; che la regolamentazione e il monitoraggio complementari ex ante potrebbero risultare vantaggiosi per garantire un controllo più efficace;

E.  considerando che le autorità europee garanti della concorrenza dovrebbero essere attente a evitare un'applicazione insufficiente nei mercati digitali, così come si dimostrano prudenti in merito all'eccessiva applicazione;

F.  considerando che l'obiettivo principale della politica europea di concorrenza consiste nell'evitare le distorsioni della concorrenza al fine di preservare l'integrità del mercato interno e proteggere i consumatori;

G.  considerando che alcuni scandali recenti in materia di dati e talune indagini e prove hanno mostrato in che modo i dati personali sono raccolti, utilizzati e venduti a terze parti dalle piattaforme e in che modo gli operatori e le piattaforme dominanti in ambito tecnologico monitorano sistematicamente le attività online dei consumatori;

Il ruolo della politica di concorrenza nei mercati globalizzati

1.  sottolinea che in un mondo globalizzato la cooperazione internazionale è essenziale per assicurare l'efficace applicazione delle norme in materia di concorrenza; invita la Commissione a rafforzare ulteriormente l'influenza della politica di concorrenza dell'UE nel mondo, in particolare proseguendo i pertinenti dialoghi e potenziando la cooperazione con USA, Cina, Giappone e altri paesi terzi, laddove possibile, mediante accordi di cooperazione di seconda generazione che consentano uno scambio di informazioni più efficace tra le autorità garanti della concorrenza; sostiene la partecipazione attiva della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza alla rete internazionale della concorrenza; incoraggia la Commissione ad adoperarsi con costanza per l'integrazione delle norme in materia di concorrenza (riguardanti anche gli aiuti di Stato) all'interno degli accordi di libero scambio dell'UE e in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), al fine di garantire il rispetto reciproco della concorrenza leale; si rammarica dell'effetto negativo sortito sulla Commissione dalla situazione di stallo concernente l'organo di conciliazione dell'OMC;

2.  invita la Commissione a sviluppare strumenti volti ad agevolare un miglior controllo degli investimenti esteri diretti in tutti gli Stati membri, ad assicurare una rapida attuazione del meccanismo per il controllo degli investimenti esteri diretti, nonché a proporre uno strumento inteso a rafforzare l'attuale meccanismo, garantendo nel contempo che l'Unione europea rimanga aperta agli investimenti esteri diretti e sia una destinazione interessante per questi ultimi; richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che le imprese dei paesi terzi godono di un trattamento favorevole all'interno del proprio mercato nazionale, condizione che potrebbe distorcere la concorrenza al momento di investire nel mercato unico;

3.  chiede alla Commissione di garantire la reciprocità con i paesi terzi negli appalti pubblici, negli aiuti di Stato e nella politica d'investimento, tenendo anche conto del dumping sociale e ambientale; rammenta la necessità di aprire i mercati degli appalti pubblici di paesi terzi per i quali ancora non si dispone di un accesso; esorta la Commissione ad adoperarsi a favore dell'accesso dei più importanti paesi terzi, come la Cina, all'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC con un'offerta iniziale accettabile; sottolinea che qualsiasi strumento finalizzato al miglioramento dell'apertura dei mercati internazionali, come lo strumento per gli appalti internazionali dell'UE, il cui completamento è previsto entro il 2021, deve evitare ulteriori oneri burocratici e nuove distorsioni del mercato che si ripercuotono negativamente sulle imprese dell'Unione;

4.  invita la Commissione a garantire una concorrenza leale tra l'Unione europea e il Regno Unito a seguito del suo recesso dall'UE, al fine di assicurare condizioni di parità ed evitare il dumping;

5.  sostiene pienamente l'attuazione di importanti progetti di comune interesse europeo come l'alleanza europea per le batterie (European Battery Alliance); invita la Commissione a promuovere ulteriormente gli importanti progetti di comune interesse europeo principali in materia di tecnologie di rottura, a semplificare le pertinenti disposizioni e a ridurne i requisiti, affinché anche i progetti di ricerca industriale su scala ridotta possano essere approvati;

6.   rammenta la necessità che la Commissione effettui il controllo degli aiuti di Stato in modo equo tra operatori dell'UE e operatori terzi, onde evitare asimmetrie con le imprese concorrenti estere, e dedichi maggiore attenzione alle imprese statali aventi sede all'estero che ricevono sussidi dai propri governi con modalità proibite alle imprese dell'UE in base alle norme dell'Unione che disciplinano il mercato unico; esorta la Commissione a esaminare la recente proposta del governo neerlandese e a valutare la possibilità di aggiungere un pilastro al diritto dell'UE in materia di concorrenza onde dotare la Commissione di strumenti investigativi adeguati nel caso in cui si ritenga che un'azienda adotti un comportamento "distorsivo" a causa di sovvenzioni pubbliche o generi profitti eccessivi sulla base di una posizione di mercato dominante nel proprio paese di origine, ad esempio introducendo nelle norme dell'UE in materia di appalti pubblici una verifica sugli aiuti di Stato per le aziende dei paesi terzi;

7.  ribadisce la sua richiesta, rivolta alla Commissione, di valutare se il programma di acquisto di titoli societari generi possibili distorsioni della concorrenza, in particolare tra PMI e multinazionali;

8.  invita la Commissione ad adottare un approccio più favorevole ad una solida politica industriale dell'UE, al fine di garantire e mantenere elevata la competitività sui mercati globali; sottolinea che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero promuovere e sostenere i progetti di interesse strategico dell'UE ed eliminare barriere e ostacoli, onde consentire l'affermarsi di leader innovativi dell'UE in settori prioritari specifici per l'Unione, rispettando nel contempo l'applicazione indipendente delle norme sulla concorrenza, che tutelano la parità di condizioni; chiarisce che il suddetto approccio non dovrebbe nuocere agli interessi delle PMI e dei consumatori e che dovrebbe essere incentrato sulla transizione verso un'economia più sostenibile e una maggior competitività dell'industria dei dati e delle infrastrutture digitali dell'UE, quali lo sviluppo del 5G;

9.   invita la Commissione a cogliere l'opportunità offerta dalla revisione delle linee guida sugli accordi di cooperazione orizzontali per creare un quadro più flessibile e aumentare la certezza del diritto per le imprese; chiede alla Commissione di comunicare in modo più tempestivo ed efficiente con i titolari di progetti di cooperazione di una certa portata e di autorizzare la possibilità di porre nuove domande nel quadro di una procedura volontaria di notifica accelerata;

10.  accoglie con favore l'impegno della Commissione, espresso nella sua comunicazione del 9 dicembre 1997(5), di rivedere la sua definizione di mercato pertinente, al fine di tener conto di una visione più a lungo termine che comprenda la dimensione globale, la digitalizzazione e la potenziale concorrenza futura; invita la Commissione a continuare a basarsi su validi principi economici e giuridici nelle sue indagini, seguendo i principi di proporzionalità e giusto processo, al momento di esaminare nuove tipologie di mercati;

11.  sottolinea che, in un sistema commerciale multilaterale regolamentato, che preserva il processo decisionale politico degli Stati, le condizioni di parità a livello internazionale sono fondamentali per l'Europa, ivi comprese le società europee e in particolare le PMI, nonché per i lavoratori e i consumatori europei; ritiene che ciò contribuisca a promuovere lo sviluppo economico sostenibile, garantendo un ambiente stabile e prevedibile, perseguendo una maggiore competitività e reciprocità, garantendo e creando posti di lavoro dignitosi nell'UE e nei paesi terzi e assicurando elevati standard in materia di lavoro e di ambiente, dal momento che un numero crescente di posti di lavoro dipende dalle catene globali del valore; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di aumentare la trasparenza, la sostenibilità e la responsabilità delle imprese nelle catene del valore globali e invita l'UE a considerare l'istituzione, fra le altre misure, di un quadro giuridico che preveda un obbligo di diligenza nelle catene del valore globali, quale passo necessario per conseguire tale obiettivo;

12.  invita la Commissione, alla luce del crescente dibattito, a riconciliare le regole dell'UE in materia di concorrenza, la politica industriale e il commercio internazionale, che devono andare di pari passo con la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente; sottolinea l'esigenza specifica di finanziamenti per la ricerca, quale base dell'innovazione e dello sviluppo delle imprese europee ed elemento fondamentale per potenziare il commercio e la competitività;

13.  sottolinea che le PMI svolgono un ruolo fondamentale nel commercio internazionale, in quanto si stima che rappresentino il 30 % delle esportazioni di beni dell'UE nel resto del mondo(6); ritiene che il mercato interno continui a essere di gran lunga il mercato più importante per le PMI; ricorda che, al fine di aiutare le PMI a far fronte alle importanti sfide legate all'ingresso in nuovi mercati e di consentire loro di competere sulla base dei propri meriti, la politica commerciale e di concorrenza dell'UE dovrebbe contribuire a creare un'economia diversificata e un ambiente commerciale favorevole alle PMI e che ciò dovrebbe comprendere la possibilità di modernizzare la definizione europea di PMI tenendo conto, in particolare, di criteri qualitativi;

14.  sostiene pienamente gli sforzi della Commissione nel contesto dell'attuale riforma dell'OMC, estesa anche al suo organo di appello e volta ad aggiornare e a rendere efficacemente applicabili le norme multilaterali sui sussidi o le iniziative settoriali, al fine di affrontare adeguatamente la questione dei sussidi a livello internazionale, con particolare riferimento ai sussidi industriali, alle imprese statali e ai trasferimenti forzati di tecnologia, e a intervenire per contrastare le politiche e le pratiche dei paesi terzi non orientate al mercato; invita la Commissione a coinvolgere pienamente il Parlamento e gli Stati membri in tale settore;

15.  sottolinea che l'effettiva applicazione delle disposizioni in materia di sviluppo sostenibile degli accordi commerciali è importante per garantire una concorrenza leale e norme ambientali e sociali; si compiace, in tale prospettiva, dell'introduzione di criteri ambientali e sociali nella riforma delle misure antisovvenzioni e antidumping; ritiene che l'eventuale inserimento di norme fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) precise e azionabili in giudizio a norma del diritto dell'OMC possa essere esaminato anche nel contesto dell'attuale riforma dell'OMC, al fine di contribuire a creare condizioni di parità a livello globale;

16.  accoglie con favore, in tale contesto, i negoziati plurilaterali in corso presso l'OMC sul commercio elettronico e chiede di adottare un pacchetto di norme ambizioso e completo, in grado di affrontare gli ostacoli agli scambi digitali, garantire che le imprese possano competere in tutto il mondo in condizioni di parità e accrescere la fiducia dei consumatori nell'ambiente online, senza pregiudicare le norme europee in materia di protezione dei dati; sottolinea che l'UE dovrebbe assumere un ruolo guida in questi negoziati internazionali, con strette consultazioni che coinvolgano il Parlamento europeo, gli Stati membri e le parti interessate, compresa la società civile;

17.  ritiene che l'accesso al mercato interno dell'UE debba essere subordinato alla conformità alle norme sanitarie, fitosanitarie e ambientali; invita la Commissione ad assicurare che la politica commerciale e di concorrenza dell'UE non pregiudichi il rispetto delle norme sociali ed ecologiche dell'UE o comprometta l'elaborazione di norme più ambiziose;

18.  invita la Commissione ad analizzare ed esaminare adeguatamente i mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi con cui ha sottoscritto, o sta negoziando, un accordo di libero scambio, al fine di negoziare le migliori condizioni di accesso per le società europee;

19.  invita la Commissione a coordinare le necessarie azioni delle direzioni generali interessate (DG Commercio e DG Concorrenza) per assicurare che le norme in materia di concorrenza e la relativa attuazione garantiscano una concorrenza leale per le società europee nei mercati dei paesi terzi e viceversa;

20.  invita la Commissione a prestare particolare attenzione al ruolo della normazione internazionale per la concorrenza leale; insiste affinché l'UE rafforzi il suo approccio multilaterale alla normazione, in particolare nel quadro dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI); mette in guardia contro la nazionalizzazione degli approcci di normazione, in particolare nell'ambito dell'iniziativa cinese "Nuova via della seta" e di altre strategie volte ad aumentare la connettività; invita la Commissione a istituire un coordinatore ad alto livello per la politica di normazione in tale contesto;

21.  sottolinea l'importanza di integrare una prospettiva di genere a livello sia multilaterale che bilaterale, includendo capitoli in materia di genere negli accordi commerciali ed elaborando misure sensibili alla dimensione di genere, ossia assicurando che le valutazioni d'impatto ex ante ed ex post comprendano l'impatto di genere della politica e degli accordi commerciali dell'UE, al fine di stimolare la concorrenza e promuovere una crescita economica inclusiva;

Adattare la concorrenza all'era digitale

22.  invita la Commissione a rivedere le regole sulle concentrazioni e sulle acquisizioni e a rafforzare le misure antitrust tenendo conto degli effetti del potere di mercato e della rete associati ai dati sia personali che finanziari; chiede alla Commissione, in particolare, di considerare il controllo di tali dati come un indicatore dell'esistenza del potere di mercato nel quadro dei suoi orientamenti sull'articolo 102 TFUE; invita la Commissione a trarre insegnamento dalla fusione tra Facebook e WhatsApp e ad adattare di conseguenza i suoi criteri; propone pertanto che tutte le concentrazioni che avvengono all'interno del mercato di tali dati siano soggette a una dichiarazione informale preventiva;

23.  invita la Commissione a rivedere il concetto di "abuso di posizione dominante" e la dottrina relativa alle "infrastrutture essenziali" per assicurare che siano adeguati allo scopo perseguito nell'era digitale; suggerisce un'analisi più ampia del potere di mercato in relazione agli effetti dei conglomerati e dei "gatekeeper" (ovvero del controllo degli accessi) allo scopo di contrastare l'abuso della posizione dominante dei principali operatori e la mancanza di interoperabilità; invita la Commissione a effettuare una consultazione delle parti interessate per riflettere l'andamento dell'economia digitale, ivi compresa la sua natura multilaterale;

24.  invita la Commissione a considerare la possibilità di rivedere le soglie utilizzate ai fini del controllo delle concentrazioni, onde includere fattori quali il numero dei consumatori interessati e il valore delle operazioni connesse nell'ambito della sua attuale valutazione del regolamento sulle concentrazioni(7);

25.  invita la Commissione a valutare livelli più elevati di concentrazione dovuti alla proprietà orizzontale da parte di grandi società di gestione patrimoniale nel quadro della sua attuale analisi del regolamento sulle concentrazioni e a considerare la possibilità, a tale riguardo, di fornire orientamenti sul ricorso agli articoli 101 e 102 TFUE;

26.  osserva che in vari mercati specifici dei dati finanziari (ad esempio scambi azionari, rating e indici di riferimento) la concentrazione oligopolistica può portare ad abusi di posizione dominante da parte dei fornitori nei confronti degli investitori e dei consumatori di dati finanziari; invita la Commissione a intraprendere un'azione risoluta contro tali abusi di posizione dominante, che compromettono la fluidità dei mercati finanziari e si pongono in contrasto con gli interessi dello sviluppo sostenibile;

27.  sottolinea che, sebbene numerose start-up siano create nella speranza di un'acquisizione da parte di una società più grande, l'acquisizione delle start-up da parte di operatori dominanti, tra cui le grandi società e piattaforme tecnologiche, potrebbe soffocare l'innovazione e minacciare la sovranità; invita la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza a esaminare le acquisizioni di questo tipo e le relative ripercussioni sulla concorrenza, con particolare riferimento alle cosiddette "acquisizioni killer", così come definite nella sua relazione di esperti ad alto livello, del 4 aprile 2019, dal titolo "La politica di concorrenza nell'era digitale"; invita la Commissione a condurre uno studio sull'inversione dell'onere della prova, conformemente alla legge sulla digitalizzazione della normativa tedesca sulla concorrenza ("GWB-Digitalisierungsgesetz"), pubblicata nell'ottobre 2009;

28.  chiede alla Commissione di valutare in che modo sia possibile imporre regimi di accesso ai dati più rigorosi, ivi compresa l'interoperabilità dei dati, in particolare laddove l'accesso ai dati apra mercati secondari di servizi complementari o qualora i dati siano limitati ad aziende dominanti;

29.  sottolinea che alcuni soggetti, beneficiando del doppio status di piattaforma e fornitore, abusano della loro posizione per imporre condizioni sleali ai concorrenti, siano essi attivi online od offline; invita la Commissione a esaminare la questione della cosiddetta "auto-preferenza" (self-preferencing) e ad applicare le norme necessarie e servirsi degli strumenti richiesti in relazione alle entità che adottano l'auto-preferenza; chiede alla Commissione di valutare la possibilità di imporre obblighi di regolamentazione ex ante laddove il diritto in materia di concorrenza non sia sufficiente ad assicurare la contendibilità in tali mercati, evitando così l'esclusione dei concorrenti e garantendo che le strozzature emergenti non siano perpetuate dalla monopolizzazione dell'innovazione futura;

30.  osserva che la Commissione sta riflettendo sulla necessità di una regolamentazione ex ante mirata relativa alle specifiche questioni sistemiche che potrebbero insorgere nei mercati digitali; chiede alla Commissione, pertanto, di introdurre un dispositivo centralizzato di controllo ex ante dei mercati (tenendo conto nel contempo dei risultati di una valutazione d'impatto), al fine di dotare le autorità di regolamentazione e le autorità garanti della concorrenza, a livello nazionale e di UE, dei mezzi necessari per raccogliere i dati in forma anonima, onde poter meglio rilevare i fallimenti del mercato in tempo utile e, se del caso, predisporre una regolamentazione mirata laddove tali pratiche diventino sistemiche;

31.  invita la Commissione, a tal fine, a individuare i principali operatori digitali e a stabilire una serie di indicatori per definirne la natura "sistemica"; sottolinea che potrebbero essere presi in considerazione i seguenti indicatori, ovvero l'abuso delle pratiche di talune reti di grandi dimensioni, il controllo di un volume significativo di dati non replicabili, una situazione inevitabile su un mercato multiforme o la capacità dell'operatore di definire esso stesso le regole di mercato;

32.  richiama l'attenzione della Commissione sulle acquisizioni da parte di monopoli esteri di operatori digitali di dati, tra cui dati sanitari, finanziari e relativi all'istruzione, e sui rischi in termini di protezione della vita privata, che si estendono ben oltre gli effetti anticoncorrenziali dannosi di tale tipo di operazioni; chiede alla Commissione di tenere in considerazione detti aspetti in relazione alla prossima strategia europea per i dati e di esaminare l'utilizzo trasversale dei dati, ovvero i casi in cui i dati provenienti da un servizio sono utilizzati per espandere l'offerta delle piattaforme a nuovi servizi;

33.  accoglie favorevolmente la strategia europea in materia di dati della Commissione presentata il 19 febbraio 2020, il cui obiettivo è migliorare l'utilizzo dei dati a vantaggio dei consumatori e delle imprese; sostiene l'intenzione della Commissione di legiferare sull'utilizzo dei dati e l'accesso agli stessi; sottolinea l'importanza di proteggere i dati personali dei consumatori e le modalità con cui vengono condivisi al fine di accrescere la sicurezza e la fiducia dei consumatori; sottolinea che i consumatori devono essere rassicurati in merito al fatto che i loro dati sono protetti, e che è pertanto necessario accordare la priorità alla cooperazione trasversale sulla protezione dei dati; evidenzia che, parimenti, una clausola sul divieto di vendere i dati personali a terzi senza il consenso della persona interessata dovrebbe costituire un elemento essenziale della strategia;

34.  sottolinea che, sebbene le piattaforme di intermediazione rivestano un ruolo di primo piano nell'accesso dei consumatori ai servizi online, alcune di esse abusano della loro posizione privilegiata agendo da "gatekeeper" (ovvero controllando gli accessi), anche in ecosistemi chiusi e mercati elettronici; chiede alla Commissione di prestare esplicita attenzione, nella sua politica di concorrenza, a tali "gatekeeper" e di concludere le indagini in corso quanto prima;

35.  esorta la Commissione ad aumentare la libertà di scelta dei consumatori e a rafforzare il ruolo della rete dei centri europei dei consumatori (ECC-Net) e a condurre uno studio sulla necessità di un'autorità dell'UE per i consumatori; rileva, in tale contesto, che la politica in materia di concorrenza non consiste soltanto nel garantire prezzi equi ai consumatori ma anche nel fornire qualità, varietà e innovazione;

36.  sottolinea che è nell'interesse dell'Unione europea disporre di sistemi di pagamento paneuropei; invita la Commissione a sostenere iniziative che rispettino tale obiettivo, riconoscendo che il loro successo è subordinato sia alla natura innovativa del sistema per i consumatori e le imprese che alla fattibilità del suo modello economico;

Efficacia degli strumenti della politica di concorrenza

37.  sottolinea che le ammende possono ripercuotersi sulla reputazione delle società sanzionate; fa tuttavia notare che anche se sono inflitte pesanti ammende, esse spesso non sono sufficienti a costituire un deterrente e possono, in ultima analisi, essere fatte ricadere sui consumatori; invita la Commissione a ricorrere anche a rimedi comportamentali e, se necessario, a rimedi strutturali alternativi al fine di assicurare pienamente l'efficacia della politica di concorrenza dell'Unione europea; sottolinea che l'azione inibitoria dovrebbe essere molto più rigorosa nei rimedi futuri;

38.  ricorda che l'abuso di potere di mercato può aver luogo anche quando i prodotti o i servizi sono forniti gratuitamente; ritiene che l'inoltro di dati privati a terzi per finalità di marketing o commerciali sia frequentemente effettuato senza un adeguato consenso del consumatore, dal momento che spesso non sono fornite alternative alla condivisione dei dati; ritiene che nell'economia digitale la concentrazione dei dati in un numero esiguo di aziende provochi fallimenti del mercato, eccessiva percezione di rendite e blocco di nuovi operatori;

39.  ricorda che il mercato dei motori di ricerca online è particolarmente importante per garantire condizioni concorrenziali all'interno del mercato unico digitale; rileva con rammarico che un motore di ricerca che detiene circa il 92 % della quota del mercato dei motori di ricerca online nella maggior parte degli Stati membri è diventato un "guardiano" di Internet; chiede che i contributi forniti da tutti i soggetti interessati nei nove anni passati di storia dell'antitrust siano utilizzati per valutare con urgenza se i rimedi proposti siano effettivamente vantaggiosi per i consumatori, gli utenti di Internet e le imprese online sul lungo periodo; invita la Commissione a prendere in considerazione una proposta volta a separare i motori di ricerca, come indicato nella risoluzione del Parlamento del 27 novembre 2014 sul sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale(8), dai loro servizi commerciali per porre fine alla situazione attuale, azione che potrebbe rivelarsi un potenziale strumento a lungo termine per conseguire una concorrenza leale ed efficace nel mercato digitale europeo;

40.  pone l'accento sulla lentezza delle indagini antitrust, come nel caso "Google Shopping", rispetto alla velocità con cui evolvono i mercati digitali; evidenzia gli effetti negativi derivanti da questa situazione nonché i rischi finanziari e strutturali cui sono esposti alcuni attori qualora avviino procedure lunghe e costose; sottolinea la necessità di rispettare il diritto a un giusto processo, invita tuttavia la Commissione a impiegare procedure accelerate in materia di antitrust e a elaborare nuovi incentivi, come il programma di trattamento favorevole, per far sì che le società cooperino maggiormente nell'individuazione dei cartelli in tutta l'Unione;

41.  sottolinea la necessità di valutare periodicamente la possibilità di ricorrere a misure provvisorie per fermare pratiche in grado di compromettere gravemente la concorrenza; invita la Commissione a rendere meno rigidi i criteri relativi a tali misure, nel rispetto delle garanzie dello Stato di diritto, onde evitare danni irreversibili; invita la Commissione a rivedere la comunicazione concernente le misure correttive(9) tenendo conto degli sviluppi e dell'evoluzione del settore digitale nel corso degli ultimi anni;

42.  accoglie con favore i continui sforzi profusi dalla Commissione per far fronte al comportamento abusivo da parte di grandi piattaforme; invita la Commissione a riesaminare i casi in cui i rimedi offerti sono stati chiaramente inefficaci ai fini del ripristino della concorrenza sul mercato, come nel caso di "Google Shopping"; sottolinea che, in assenza di rimedi comportamentali mirati ed efficaci nonché preventivamente testati con l'impresa interessata, può essere necessaria una separazione strutturale completa dei servizi di ricerca generali da quelli specializzati, compresa la ricerca locale; sottolinea che, rispetto a quelli strutturali, i rimedi comportamentali potrebbero offrire una soluzione efficiente in termini di tempo, riducendo la possibilità che i concorrenti siano costretti a uscire dal mercato durante discussioni prolungate sulla cessione;

43.  evidenzia la necessità che la Commissione assegni di risorse adeguate per poter applicare efficacemente le norme dell'UE in materia di concorrenza; rileva la necessità di assicurare competenze specifiche soprattutto su questioni di crescente rilievo, quali le posizioni dominanti delle piattaforme online o l'intelligenza artificiale;

44.  invita la Commissione a formulare orientamenti sull'interpretazione del concetto di "ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva" quale figurante nel regolamento sulle concentrazioni, affinché nei casi di concentrazione la Commissione non solo esamini i prezzi, la produzione e l'innovazione, ma presti attenzione anche ai costi sociali e ambientali di tali operazioni alla luce dei principi del TFUE, prestando particolare attenzione alla protezione dell'ambiente;

45.  invita la Commissione a informarsi sul nuovo servizio di conto corrente che sarà fornito ai consumatori da alcune delle maggiori società tecnologiche al mondo nei prossimi anni; esorta la Commissione a concentrarsi in modo particolare sul loro ingresso in questo nuovo mercato finanziario digitale e sull'enorme quantità di dati che raccoglieranno dai consumatori, nonché sul potenziale utilizzo di tali dati;

Norme in materia di concorrenza a sostegno del Green Deal europeo

46.  si compiace della comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo e degli obiettivi ivi definiti, volti a sostenere una transizione efficace in termini di costi verso la neutralità climatica entro il 2050 e a eliminare gradualmente i combustibili fossili; sostiene l'impegno a rivedere gli orientamenti dell'UE in materia di aiuti di Stato entro il 2021 affinché rispecchino i suddetti obiettivi;

47.  sostiene il riesame da parte della Commissione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato in tutti i settori pertinenti, come quello dei trasporti, compreso il trasporto aereo e marittimo, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, applicando il principio della transizione giusta e riconoscendo il ruolo complementare dei governi degli Stati membri nel sostenere gli investimenti nella decarbonizzazione e nell'energia pulita, assicurando nel contempo condizioni di parità e l'assenza di squilibri di mercato; invita la Commissione a esaminare, nel quadro della revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici(10), se le attuali esenzioni fiscali creino condizioni di concorrenza sleale tra i settori; chiede alla Commissione di valutare se l'esenzione fiscale per il cherosene determini una distorsione della concorrenza a vantaggio del settore dell'aviazione;

48.  invita la Commissione, nell'ambito della prossima revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore della protezione ambientale e dell'energia, a prevedere una maggiore flessibilità degli aiuti concessi all'energia rinnovabile generata dai cittadini, in linea con gli impegni dell'UE in ambito climatico;

49.  sottolinea la necessità che la Commissione impedisca potenziali effetti negativi, come l'impiego da parte di grandi società degli aiuti pubblici concessi per l'"inverdimento" dei loro modelli imprenditoriali per obiettivi diversi quali il rafforzamento della loro posizione dominante in un determinato settore;

50.  invita la Commissione a fornire ulteriori orientamenti e un quadro che favorisca maggiori investimenti nell'efficienza energetica e nella ristrutturazione degli edifici, nonché nel ripotenziamento, nei progetti ibridi e nello stoccaggio dell'energia;

51.  sottolinea, a tale riguardo, che perché il Green Deal europeo abbia successo, i produttori europei di prodotti e servizi sostenibili devono trarne dei vantaggi e non devono essere esposti alla concorrenza sleale delle imprese nei paesi terzi;

52.  osserva che il Green Deal europeo deve garantire la coerenza politica tra l'agricoltura, l'azione per il clima, l'ambiente e il commercio;

Politiche settoriali

53.  invita la Commissione a fare un ricorso più sistematico alle indagini nei settori che sono essenziali per la vita quotidiana dei cittadini, come la sanità, la mobilità, la pubblicità online, l'energia, il turismo, compreso il monitoraggio dei massimali tariffari delle piattaforme di alloggi online, la cultura, i servizi finanziari e di pagamento nonché i mezzi di comunicazione, nell'era digitale, mantenendo al contempo gli elevati standard dell'Unione;

54.  invita la Commissione a prendere atto della presenza di monopoli e oligopoli nazionali quale possibile segnale dell'esistenza di debolezze nel mercato unico o di ostacoli alla concorrenza leale;

55.  chiede che la Commissione effettui uno studio preliminare sulla concentrazione della proprietà dei mezzi di comunicazione in Europa, anche nel contesto dell'acquisizione da parte di imprese multinazionali di fornitori di media europei;

56.  ribadisce che la tassazione è talvolta utilizzata per concedere aiuti di Stato indiretti, creando disparità di condizioni nel mercato interno; invita la Commissione ad aggiornare i suoi orientamenti esistenti sulla nozione di aiuti di Stato per assicurare che gli Stati membri non concedano aiuti di Stato sotto forma di vantaggio fiscale; deplora l'abuso dei ruling fiscali e accoglie favorevolmente le recenti sentenze del Tribunale che confermano che l'esame da parte della Commissione di un ruling fiscale dal punto di vista degli aiuti di Stato non costituisce un'armonizzazione fiscale; osserva che le decisioni della Commissione sono spesso impugnate dinanzi a un'autorità giudiziaria e devono essere pertanto preparate accuratamente; insiste affinché la Commissione abbia accesso alle informazioni scambiate tra le autorità fiscali degli Stati membri in modo da poter individuare meglio le violazioni delle norme in materia di concorrenza; chiede l'adozione della proposta relativa alla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) e la rendicontazione pubblica paese per paese;

57.  invita la Commissione a esaminare la possibilità di sanzionare i paesi che violano le norme in materia di aiuti di Stato;

58.  invita la Commissione a esaminare rapidamente le discrepanze tra le norme sugli aiuti di Stato nel settore degli aiuti alla liquidazione e il regime di risoluzione ai sensi della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche(11) ("direttiva BRR"), nonché a rivedere di conseguenza la propria comunicazione del 30 luglio 2013 sul settore bancario(12), anche alla luce dei recenti casi, tenendo conto della necessità di tutelare i contribuenti;

59.  chiede alla Commissione di esaminare attentamente i casi nel settore bancario che potrebbero avere effetti sulla concorrenza in taluni Stati membri in cui sono applicati ai consumatori elevati tassi di interesse(13) e vi è una mancanza di trasparenza per quanto concerne i prestiti, potenzialmente a causa della concentrazione della proprietà nel settore bancario, che potrebbe comportare pratiche di vendita ingannevoli dei mutui ipotecari;

60.  invita la Commissione a verificare ogni anno se i requisiti per l'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE nel settore finanziario siano ancora rispettati;

61.  invita inoltre la Commissione condurre un esame approfondito e proporre ulteriori misure per affrontare il quasi monopolio delle quattro maggiori società contabili responsabili dell'audit delle principali società quotate, ad esempio la separazione dei servizi di revisione contabile da quelli di consulenza, l'istituzione della revisione congiunta obbligatoria per consentire ad altre aziende oltre alle quattro maggiori di sviluppare le capacità necessarie per sottoporre ad audit le principali società;

62.  invita la Commissione a garantire una concorrenza leale e una maggiore trasparenza nelle pratiche commerciali delle piattaforme offline, compresi i supermercati e gli ipermercati, in modo da garantire che i produttori dell'UE ricevano condizioni e prezzi equi per i loro prodotti; invita la Commissione a proseguire la sua analisi approfondita sulla portata e sugli effetti delle alleanze di acquisto, in relazione alle strategie sia tariffarie sia non tariffarie, sul funzionamento economico della filiera agricola e alimentare, prendendo in particolare considerazione gli effetti sui piccoli fornitori e sui piccoli agricoltori; si rammarica che la vendita sottocosto non figuri nell'elenco della pratiche vietate a livello dell'UE; sottolinea che la strategia Farm to Fork (dal produttore al consumatore) e il diritto dell'UE in materia di concorrenza devono riconoscere il contributo importante apportato dai produttori primari alla fornitura di prodotti alimentari di elevata qualità e di beni pubblici alla società;

63.  chiede un'applicazione più chiara, flessibile e prevedibile delle regole di concorrenza ai produttori e alle organizzazioni di produttori al fine di incrementare la certezza del diritto; invita pertanto la Commissione a valutare l'attuazione e a chiarire le disposizioni del regolamento recante organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento OCM unica)(14), in particolare per quanto riguarda le deroghe alle norme in materia di concorrenza concesse per taluni accordi e pratiche di associazioni di agricoltori; incoraggia una maggiore creazione di organizzazioni di produttori quale mezzo per consentire agli agricoltori di rafforzare la loro posizione, negoziare efficacemente i prezzi e affrontare gli squilibri di potere tra agricoltori e fabbriche;

64.  invita la Commissione ad esentare dal regime di aiuti di Stato le disposizioni fiscali introdotte in modo specifico dagli Stati membri per incoraggiare gli agricoltori a realizzare risparmi precauzionali volontari al fine di affrontare meglio i crescenti rischi climatici e sanitari nonché le crisi economiche; plaude alla conclusione della revisione del regolamento de minimis(15), che aiuterà gli agricoltori ad affrontare le sfide climatiche, prevenendo nel contempo eventuali distorsioni del mercato; evidenzia il particolare bisogno di orientamenti chiari per il settore agricolo, in considerazione dei requisiti ambientali e di sostenibilità; accoglie con favore il controllo dell'adeguatezza attualmente in corso sul pacchetto per la modernizzazione degli aiuti di Stato del 2012 e la revisione in corso del regolamento agricolo di esenzione per categoria(16);

65.  invita la Commissione a valutare l'attuazione e a chiarire il campo di applicazione dell'articolo 209 del regolamento OCM unica, in particolare per quanto riguarda le deroghe alle norme in materia di concorrenza concesse per taluni accordi e pratiche di associazioni di agricoltori, al fine di garantire una maggiore chiarezza e una maggiore certezza giuridica alle parti interessate, in fase di attuazione di tale articolo, e una maggiore flessibilità alla Commissione nell'attuazione dello stesso;

66.  riconosce il ruolo svolto dalle organizzazioni interprofessionali nella filiera in qualità di piattaforme per il dialogo, la ricerca e lo sviluppo, le migliori pratiche e la trasparenza di mercato;

67.  chiede che il ruolo delle organizzazioni interprofessionali sia rafforzato al fine di promuovere relazioni più equilibrate nella filiera alimentare ed è favorevole all'estensione della clausola di ripartizione del valore a tutti gli operatori anziché soltanto al primo acquirente, in linea con il progetto di relazione approvato nell'aprile 2019 dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento sulla nuova organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli nel quadro della prossima riforma della politica agricola comune (PAC);

68.  chiede che sia prevista una deroga esplicita e automatica all'articolo 101 TFUE a norma dell'articolo 210 del regolamento OCM unica, inserita nel quadro dei principi di necessità e di proporzionalità, affinché le organizzazioni interprofessionali agricole possano svolgere i compiti loro assegnati dal regolamento OCM unica, allo scopo di concorrere agli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;

69.  invita la Commissione a garantire che le disposizioni dell'articolo 222 del regolamento OCM unica siano attivate rapidamente per far fronte a gravi squilibri di mercato;

70.  plaude al successo delle misure di gestione dell'offerta introdotte per i formaggi e i prosciutti di qualità su richiesta delle organizzazioni di produttori, delle organizzazioni interprofessionali e dei gruppi di produttori; chiede che le disposizioni del regolamento OCM unica che autorizzano l'introduzione di norme di controllo dell'offerta siano estese a tutti i prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), al fine di ottenere un migliore equilibrio tra domanda e offerta;

71.  chiede alla Commissione di avviare un dialogo con tutte le pertinenti parti interessate sul funzionamento della filiera agricola e alimentare e di adeguare la politica di concorrenza dell'UE agli ultimi sviluppi del contesto commerciale;

72.  accoglie con favore l'adozione della direttiva (UE) 2019/633, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare(17), che costituisce un primo passo importante per garantire l'equità tra gli operatori e per porre rimedio agli squilibri di potere all'interno della filiera alimentare; esorta gli Stati membri a recepire la direttiva senza indugio e invita la Commissione a monitorare attentamente i progressi relativi al suo recepimento e a promuovere la condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri; incoraggia gli Stati membri a indicare ulteriori pratiche sleali come vietate e stabilire norme più rigide;

73.  ricorda che è avvenuta una significativa ristrutturazione orizzontale e verticale che ha condotto a un ulteriore consolidamento nei settori, già concentrati, delle sementi, dell'agrochimica, dei fertilizzanti, della genetica animale e delle macchine agricole, nonché nei settori della trasformazione e del dettaglio; invita la Commissione, in fase di vaglio di fusioni in tali settori, a considerare le conseguenze al di là dei prezzi al consumo; sottolinea che la valutazione esaustiva e olistica dell'impatto a livello di azienda agricola delle fusioni e delle acquisizioni tra i fornitori agricoli, compresi i produttori di prodotti fitosanitari, deve tutelare gli interessi degli agricoltori e dei cittadini dell'UE nonché dell'ambiente;

74.  ritiene essenziale che la Commissione continui a monitorare attentamente il mercato dell'UE degli antiparassitari, delle sementi e dei tratti agronomici, così come l'impatto della digitalizzazione sul settore agricolo;

75.  esorta la Commissione a istituire una piattaforma permanente d'informazione a livello di UE sugli strumenti di gestione dei rischi a sostegno degli agricoltori, per aiutarli ad affrontare i rischi dovuti alle incertezze del clima, alla volatilità del mercato e di altra natura, dove le parti interessate possano scambiare le migliori pratiche, come indicato nella sua comunicazione sul futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura del novembre 2017;

76.  sottolinea che le grandi disparità nei pagamenti diretti ostacolano iniziative sostenibili degli agricoltori a favore del clima e dell'ambiente e distorcono la concorrenza nell'UE; rammenta l'impegno assunto dal Consiglio europeo il 7-8 febbraio 2013 di armonizzare i pagamenti in tutta l'UE entro il 2020;

77.  richiama l'attenzione sul crescente numero di proteste degli agricoltori e osserva che l'impatto cumulativo degli accordi di libero scambio (ALS) sul settore agroalimentare dell'UE è una delle loro preoccupazioni; si chiede se gli accordi di libero scambio mettano i produttori agroalimentari dell'UE in una posizione di svantaggio competitivo, date le differenze con le norme sociali, sanitarie, lavorative, ambientali e di benessere degli animali nei paesi terzi; invita pertanto la Commissione a presentare, il prima possibile, la sua ultima relazione sull'impatto cumulativo degli accordi commerciali attuali e futuri e chiede l'applicazione dei principi di reciprocità e di conformità per ciò che riguarda i prodotti agricoli e la tutela dei settori vulnerabili nel quadro degli attuali e futuri negoziati commerciali, garantendo che siano effettuate tutte le necessarie ispezioni;

78.  accoglie con favore la proposta di regolamento sul programma per il mercato unico e, più specificatamente, le azioni nella filiera agricola e alimentare ivi sostenute, come le misure veterinarie e fitosanitarie volte ad affrontare la crisi relativa alla salute di piante e animali; esorta il Consiglio e il Parlamento a concludere celermente i negoziati e ad approvare il regolamento;

79.  sottolinea l'importanza di conclusioni puntuali sulle due proposte di regolamento transitorio presentate dalla Commissione, al fine di evitare ritardi e complicazioni che potrebbero causare l'instabilità dei mercati;

80.  ritiene essenziale mantenere all'interno della DG AGRI tutte le competenze connesse all'applicazione degli articoli 209 e 210 del regolamento OCM unica e relative agli aiuti di Stato per lo sviluppo dei settori agricolo e forestale e delle zone rurali, garantendo in tal modo le competenze necessarie per affrontare e coordinare le questioni in tale ambito, il che è necessario data la natura specifica di tali settori ed è pienamente coerente con gli obiettivi e il sostegno previsti nel quadro della PAC;

81.  invita la Commissione a continuare a prestare particolare attenzione alla fornitura di servizi di interesse economico generale in sede di applicazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato, specialmente nel contesto delle regioni isolate, remote o periferiche e delle isole dell'Unione; rileva talune difficoltà nell'applicazione delle norme del pacchetto Almunia a determinati servizi di interesse economico generale, come nel caso del settore postale, le cui missioni di servizio pubblico possono, a norma del diritto dell'Unione, essere definite e organizzate a livello nazionale;

82.  ricorda la necessità di una tabella di marcia per aiuti di Stato più mirati, in particolare per la fornitura di servizi di interesse economico generale, tra cui energia, trasporti e telecomunicazioni;

83.  ribadisce il suo invito a identificare le regioni carbonifere come zone assistite affinché le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato possano essere adattate per consentire l'adozione di misure che facciano fronte ai necessari cambiamenti strutturali, a condizione che le imprese operanti in tali regioni si impegnino chiaramente a intraprendere azioni concrete a favore della neutralità in termini di emissioni di carbonio e degli obiettivi dell'UE in materia di clima; ricorda che le attività tradizionalmente incluse nella responsabilità sociale d'impresa non dovrebbero essere soggette a un trattamento privilegiato in termini di aiuti di Stato;

84.  si compiace che la Commissione abbia incluso nella sua revisione mirata del regolamento generale di esenzione per categoria(18) l'estensione di tale regime ai progetti di cooperazione territoriale europea (definiti anche Interreg);

85.  esprime preoccupazione per il trattamento asimmetrico delle operazioni finanziate dall'UE a seconda che esse siano sostenute a livello dell'Unione da risorse della politica di coesione o da altri fondi o programmi dell'UE come Orizzonte 2020/Orizzonte Europa o EFSI2.0/InvestEU come proposto dalla Commissione nella sua revisione del regolamento generale di esenzione per categoria; ritiene che sia opportuno mantenere condizioni di parità per progetti analoghi per natura ma diversi nelle fonti di finanziamento, poiché ciò favorirebbe taluni regimi di finanziamento escludendone al contempo altri;

Maggiore attenzione ai cittadini attraverso il Parlamento

86.  chiede, senza modifiche del trattato, il ricorso regolare alla procedura legislativa ordinaria nella politica di concorrenza, in analogia alla procedura per la direttiva sulle azioni di risarcimento dei danni per violazione delle norme antitrust(19) e la direttiva REC+;

87.  invita la Commissione a riferire periodicamente al Parlamento in merito all'attuazione e al monitoraggio degli accordi di cooperazione in materia di concorrenza nonché al controllo degli investimenti esteri diretti; esorta la Commissione a mantenere standard di trasparenza elevati;

88.  auspica di svolgere un ruolo maggiormente incisivo nella definizione e nell'elaborazione del quadro generale per la politica di concorrenza; osserva che il Parlamento dovrebbe essere maggiormente coinvolto nell'attività dei gruppi di lavoro e dei gruppi di esperti, come la rete internazionale della concorrenza (RIC), in qualità di osservatore per acquisire una migliore conoscenza della materia e per essere aggiornato sugli sviluppi ai fini di una migliore preparazione per svolgere il proprio ruolo di colegislatore; invita la Commissione a coinvolgere in modo particolare il Parlamento in sede di definizione degli strumenti normativi non vincolanti come le comunicazioni e gli orientamenti;

89.  invita la Commissione a organizzare forum multisettoriali e interistituzionali che coinvolgano l'industria, le autorità nazionali di regolamentazione, ivi comprese le autorità di protezione dei dati, le associazioni dei consumatori e altri soggetti interessati al fine di "decompartimentare" la politica di concorrenza;

90.  sottolinea che l'attuale modulo di denuncia per i casi di aiuti di Stato chiede molti dettagli specifici circa il momento in cui sono stati concessi gli aiuti di Stato, di cui i cittadini comuni potrebbero non essere a conoscenza; invita pertanto la Commissione a semplificare il modulo di denuncia, al fine di offrire ai cittadini comuni la possibilità di trasmettere le denunce;

91.  nota con rammarico l'assenza di informazioni fornite nel corso dell'indagine da parte della Commissione delle denunce presentate; invita la Commissione a fornire al denunciante una conferma dell'avvenuta ricezione nonché una notifica dell'avvio dell'indagine, ivi compresa una previsione della durata dell'indagine;

92.  ricorda l'importanza del coordinamento con le autorità nazionali garanti della concorrenza e invita la Commissione a presentare al Parlamento una valutazione dell'attuazione della direttiva REC+; ricorda che all'allegato della direttiva REC+ la Commissione ha individuato "misure provvisorie" quale "strumento chiave per le autorità garanti della concorrenza per garantire che la concorrenza non sia danneggiata mentre è in corso un'indagine"; ricorda la necessità di stabilire se vi sia il modo di semplificare l'adozione delle misure provvisorie nel quadro della rete europea della concorrenza entro due anni dalla data di recepimento della direttiva al fine di consentire alle autorità garanti della concorrenza di far fronte in maniera più efficace agli sviluppi nei mercati in rapida evoluzione;

93.  segnala che l'indipendenza politica delle autorità garanti della concorrenza è di estrema importanza per assicurare l'imparzialità e la credibilità della politica di concorrenza; riconosce che per impedire la distorsione della concorrenza è necessario un controllo pubblico delle attività di lobby in tutte le istituzioni dell'UE; ribadisce pertanto il suo invito a rafforzare il registro per la trasparenza dell'UE; insiste affinché vi sia uno scambio più regolare con la Commissione, in linea con l'accordo interistituzionale con il Parlamento; invita la vicepresidente esecutiva responsabile per la concorrenza a mantenere stretti contatti con la commissione ECON e con il suo gruppo di lavoro sulla concorrenza, che rappresenta una sede adeguata per avviare un dialogo più regolare;

94.  ricorda l'impegno assunto dalla vicepresidente esecutiva della Commissione per un'Europa pronta per l'era digitale durante la sua audizione di conferma dell'8 ottobre 2019 di mantenere strettamente separati la sua politica digitale e i portafogli della concorrenza;

Risposte della politica di concorrenza alla Covid-19

95.  accoglie con favore la tempestiva reazione della Commissione, la quale ha deciso di adottare un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, le due rispettive modifiche e le condizioni che il quadro stabilisce per il sostegno alle imprese colpite dalla crisi; sostiene la Commissione e gli Stati membri nell'applicazione della piena flessibilità prevista dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato durante la crisi della Covid-19;

96.  sostiene l'applicazione del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato per tutto il tempo necessario durante la ripresa; invita la Commissione a valutare, a tempo debito, se sia necessario estendere la validità di tale quadro temporaneo oltre la fine del 2020;

97.  si compiace delle condizioni stabilite dalla seconda modifica del quadro temporaneo in merito alla ricapitalizzazione degli aiuti alle imprese, con particolare riferimento al divieto di pagare dividendi, riacquistare azioni e distribuire bonus per le banche e altre società, così come alle misure di salvaguardia contro azioni predatorie nei confronti di altre imprese dell'UE da parte di aziende che hanno ricevuto sovvenzioni statali;

98.  accoglie con favore il fatto che gli aiuti di Stato concessi alle banche nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato garantiscano il finanziamento dell'economia e contribuiscano ad assicurare la stabilità finanziaria, operando nel contempo all'interno del solido quadro normativo esistente, fornito dalla direttiva BRR e dalle norme sulla risoluzione;

99.  pone in evidenza il rischio di creare distorsioni del mercato e di generare condizioni di concorrenza impari a causa delle accresciute divergenze tra i differenti livelli degli aiuti di Stato offerti dagli Stati membri; prende atto dello strumento di sostegno alla solvibilità, che figura nel programma per la ripresa "Next Generation EU", finalizzato ad affrontare i rischi che dette divergenze presentano in termini di integrità del mercato unico;

100.  accoglie con favore gli eccezionali mezzi finanziari e aiuti di Stato forniti a sostegno delle imprese e dei lavoratori per contrastare le ripercussioni economiche della pandemia; invita la Commissione a fissare norme minime comuni al fine di specificare l'obbligo, per le imprese che ricevono aiuti finanziari, di rispettare i criteri ESG e la trasparenza fiscale, onde evitare criteri nazionali diversi che danno luogo a ulteriori discrepanze, nonché di dimostrare come gli aiuti pubblici ricevuti siano utilizzati per allineare le loro attività agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione e all'accordo di Parigi; ricorda che gli aiuti dovrebbero essere concessi soltanto al fine di coprire le perdite subite a causa della Covid-19; sottolinea che gli aiuti di Stato dovrebbero essere forniti soltanto alle imprese che devono far fronte alle ripercussioni immediate della Covid-19 e non alle aziende che si trovavano già in condizioni finanziarie precarie prima della crisi; esorta a vietare che le imprese registrate in paradisi fiscali abbiano accesso agli aiuti di Stato o ai pacchetti di sostegno finanziario se non si impegnano a modificare il proprio comportamento;

101.  si compiace della comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia di antitrust relative alla cooperazione commerciale in risposta all'attuale epidemia di Covid-19; sottolinea che la Commissione ha inviato la sua prima lettera di conformità dal 2003; pone in evidenza che la crisi attuale ha sottolineato la necessità di risposte rapide ed efficaci in un ambiente in rapido movimento e pone in rilievo i benefici di disposizioni antitrust partecipative e del fornire certezza giuridica alle imprese che avviano una cooperazione commerciale in settori strategici chiave;

102.  pone in evidenza, per quanto concerne le ripercussioni della pandemia, la necessità di rafforzare la resilienza economica dei principali settori europei, dando impulso alla ripresa economica attraverso la ricerca e l'innovazione; invita la Commissione ad adottare un approccio più dinamico nella revisione della comunicazione del 1997 sulla definizione del mercato, rendendo i criteri in materia di innovazione un elemento fondamentale della pertinente analisi di mercato in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese in Europa; invita la Commissione a valutare, all'interno della propria revisione di adeguatezza, la possibilità di adottare un approccio più favorevole rispetto alla cooperazione e agli accordi di ricerca e sviluppo;

103.  sottolinea che la pandemia ha reso le imprese vulnerabili alle offerte estere; osserva che la crisi della Covid-19 ha portato alla luce le lacune nelle catene di approvvigionamento dell'UE e la mancanza di sovranità strategica europea in settori quali i prodotti medici o alimentari, nonché la necessità di tutelare le imprese e le proprietà fondamentali dell'Unione da acquisizioni ostili da parte di grandi operatori dominanti;

104.  sottolinea che è della massima priorità intensificare gli sforzi dell'Unione volti a contrastare con decisione la concorrenza sleale e i comportamenti ostili da parte di organismi di proprietà di Stati esteri o imprese legate a governi esteri nei confronti di imprese europee vulnerabili, che stanno lottando per superare la crisi economica legata alla pandemia di Covid-19, poiché tali comportamenti hanno come obiettivo l'assunzione del controllo di tecnologie, infrastrutture e competenze europee essenziali; invita pertanto la Commissione a proporre immediatamente un divieto temporaneo di acquisizione straniera di imprese europee da parte di organismi di proprietà di Stati esteri o imprese legate a governi di paesi terzi;

105.  accoglie favorevolmente le iniziative adottate dalle piattaforme dei social media volte a contrastare le notizie false e diffondere informazioni ufficiali dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla Covid-19 attraverso le loro piattaforme; mette tuttavia in guardia contro queste piattaforme, che disponevano di un potere di mercato molto significativo già prima della crisi; sostiene la richiesta della Commissione di uno studio sulle piattaforme che generano importanti effetti di rete e agiscono come controllori dell'accesso, da svolgere nell'ambito dell'imminente proposta relativa a un quadro di regolamentazione ex ante, a condizione che non comporti ulteriori ritardi; invita la Commissione a vietare alle piattaforme di visualizzare pubblicità micro-mirata e ad accrescere la trasparenza per gli utenti; approva la cooperazione per quanto riguarda lo sviluppo di applicazioni di tracciamento dei contatti da parte di importanti operatori non europei nel mercato dei sistemi operativi per smartphone; invita la Commissione ad assicurare che la raccolta dei dati non rafforzi ulteriormente il potere di mercato di alcuni operatori dominanti;

106.  sottolinea che la crisi della Covid-19 comporta un rischio esistenziale per un numero senza precedenti di imprese in tutta l'Unione e ha causato un'enorme impennata dei tassi di disoccupazione; invita la Commissione a valutare se il concetto di eccezione dell'impresa in stato di crisi (failing firm defence) attualmente applicato sia adeguato allo scopo nel quadro dell'attuale crisi; è fermamente convinto che la politica in materia di concorrenza e la politica industriale, assieme, possano contribuire a formare la sovranità europea in modo sostenibile; accoglie con favore la strategia di politica industriale della Commissione;

107.  riconosce il lavoro efficiente ed efficace svolto dalla Commissione durante la crisi della Covid-19; sottolinea che, date le circostanze eccezionali, è stato necessario riassegnare una parte significativa delle risorse umane al controllo degli aiuti di Stato; chiede maggiori informazioni in merito alla situazione delle risorse umane presso la direzione generale della Concorrenza e alla sua evoluzione durante l'attuale mandato;

108.  esorta la Commissione a informare meglio il Parlamento in merito ai lavori in corso, con particolare riferimento alla revisione della definizione di mercato rilevante e alla revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato; invita la Commissione a fornire al Parlamento una valutazione dettagliata che indichi la ripartizione dell'importo globale di aiuti di Stato autorizzati nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato per Stato membro, settore e tipologia di aiuto concesso (sovvenzioni, garanzie, ecc.) nonché eventuali condizioni supplementari applicate dagli Stati membri; ritiene che una valutazione globale e dettagliata fornirebbe ai deputati al Parlamento europeo una panoramica delle misure economiche adottate a livello nazionale nonché informazioni specifiche sul tipo di aiuto, tipo di beneficiario e metodo di approvazione, se del caso; sottolinea che il quadro di valutazione degli aiuti di Stato, che include diversi grafici e tabelle relativi agli aiuti di Stato e al loro impatto sul mercato interno, dovrebbe essere aggiornato in modo tempestivo;

109.  invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio, dopo la crisi, una comunicazione riguardante gli effetti della pandemia di Covid-19 sulla concorrenza di mercato nonché sull'applicazione del diritto di concorrenza, l'integrità del mercato unico e il futuro della politica di concorrenza;

110.  invita la Commissione a introdurre l'obbligo per le banche che ricevono aiuti di Stato di mantenere la totalità dei servizi bancari al dettaglio/per consumatori e a garantire che alle banche non sia consentito servirsi della crisi della Covid-19 come pretesto per una riduzione permanente di tali servizi;

o
o   o

111.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali e alle autorità nazionali garanti della concorrenza.

(1) Testi approvati, P8_TA(2019)0062.
(2) GU C 247 del 23.7.2019, pag. 1.
(3) GU L 11 del 14.1.2019, pag. 3.
(4) GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57.
(5) GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5.
(6) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
(7) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(8) GU C 289 del 9.8.2016, pag. 65.
(9) GU C 267 del 22.10.2008, pag. 1.
(10) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.
(11) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.
(12) GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1.
(13) https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LNDP?locations=RO&most_recent_value_desc=false
(14) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(15) GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1.
(16) GU C 213 dell'8.9.2009, pag. 9.
(17) GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59.
(18) GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1.
(19) GU L 349 del 5.12.2014, pag. 1.


Costituzione di una sottocommissione per le questioni fiscali
PDF 106kWORD 41k
Decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sull'istituzione di una sottocommissione per le questioni fiscali (2020/2681(RSO))
P9_TA(2020)0159B9-0187/2020

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

–  vista la sua decisione del 15 gennaio 2014 sulle attribuzioni delle commissioni parlamentari permanenti(1),

–  visti gli articoli 206 e 212 del suo regolamento,

1.  decide di istituire una sottocommissione in seno alla commissione per i problemi economici e monetari;

2.  decide che tale sottocommissione è competente per le questioni fiscali, in particolare la lotta alla frode fiscale, all'evasione fiscale e all'elusione fiscale nonché la trasparenza finanziaria a fini fiscali;

3.  decide di aggiungere il seguente paragrafo all'allegato VI, parte VI, del suo regolamento:""La commissione è assistita da una sottocommissione competente per le questioni fiscali, in particolare la lotta alla frode fiscale, all'evasione fiscale e all'elusione fiscale nonché la trasparenza finanziaria a fini fiscali";"

4.  decide che la sottocommissione sarà composta di 30 membri;

5.  decide, con riferimento alle decisioni della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2019 e del 9 gennaio 2020 sulla composizione degli uffici di presidenza delle sottocommissioni, che questi ultimi possono consistere di un massimo di quattro vicepresidenti;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 482 del 23.12.2016, pag. 160.


Costituzione di una commissione speciale sulla lotta contro il cancro, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato
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Decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulla lotta contro il cancro (2020/2682(RSO))
P9_TA(2020)0160B9-0188/2020

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

–  vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019, dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640),

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo(1),

–  visti i finanziamenti dell'UE per la ricerca e l'innovazione 2021-2027 (Orizzonte Europa),

–  vista la missione dedicata al cancro nell'ambito di Orizzonte Europa;

–  vista la comunicazione della Commissione del 24 giugno 2009 "Lotta contro il cancro: un partenariato europeo" (COM(2009)0291),

–  vista la raccomandazione 2003/878/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2003, sullo screening del cancro(2),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 22 maggio 2008 sul tema "Riduzione dell'incidenza dei tumori",

–  vista la relazione del maggio 2017 sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio sullo screening del cancro,

–  viste le linee guida europee sullo screening del cancro al seno, del cancro del collo dell'utero e del cancro dell'intestino,

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,

–  vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 sulla lotta al cancro in una Unione europea allargata(3),

–  vista la sua risoluzione del 6 maggio 2010 sulla comunicazione della Commissione "Lotta contro il cancro: un partenariato europeo"(4),

–  visto il Codice europeo contro il cancro (quarta edizione),

–  viste l'attività e le conclusioni del gruppo trasversale "Eurodeputati contro il cancro" (ECC),

–  visto l'articolo 207 del suo regolamento,

A.  considerando che la cooperazione europea in materia di prevenzione, diagnosi, trattamento, ricerca e altri settori va chiaramente a vantaggio della lotta contro il cancro;

B.  considerando che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede una serie di basi giuridiche per l'azione dell'UE in materia di salute, tra cui l'articolo 114, in base al quale si persegue un livello di protezione elevato in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, tenuto conto in particolare di eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici, l'articolo 168, che prevede che, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione, sia garantito un livello di protezione elevato della salute umana e che l'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizzi al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale, l'articolo 181, che impone all'Unione e agli Stati membri di coordinare la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell'Unione e promuove iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori e allo scambio di migliori pratiche, nonché l'articolo 191, che stabilisce che la politica dell'Unione in materia ambientale deve contribuire a proteggere la salute umana sulla base del principio di precauzione, fatta salva la competenza degli Stati membri in materia di salute;

C.  considerando che il cancro costituisce la seconda principale causa di mortalità negli Stati membri dopo le malattie cardiovascolari; che, nel 2015, vi sono stati 1,3 milioni di decessi per cancro nell'UE-28, il che equivale a oltre un quarto (25,4 %) del numero totale di decessi; che il cancro colpisce le persone in modo diverso a seconda dell'età, del genere, delle condizioni socioeconomiche, della genetica e di altri fattori; che i cambiamenti demografici aumenteranno l'incidenza del cancro nei prossimi decenni;

D.  considerando che il cancro colpisce non solo il singolo paziente, ma anche i suoi cari, la sua famiglia, i suoi amici, la comunità cui appartiene e i prestatori di assistenza; che anche le sfide cui si confrontano questi gruppi e le loro esigenze psicosociali richiedono un'attenzione particolare, in particolare l'impatto sulla salute mentale;

E.  considerando che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) individua una serie di fattori di rischio evitabili quali il tabacco, l'inattività fisica, un'alimentazione malsana e l'obesità, il consumo di alcol, l'HPV e l'epatite B e C e le infezioni da Helicobacter pylori (H. pylori), l'inquinamento ambientale, compresa l'esposizione a sostanze chimiche e all'inquinamento atmosferico, gli agenti cancerogeni sul lavoro e le radiazioni; che, secondo l'OMS, tra il 30 e il 50 % di tutti i casi di cancro può essere prevenuto; che la prevenzione offre la strategia a lungo termine più efficace sotto il profilo dei costi per il controllo del cancro; che la prevenzione dei tumori connessi ai virus può dipendere dalla vaccinazione; che i programmi di prevenzione del cancro dovrebbero essere condotti nel contesto di un programma integrato di prevenzione delle malattie croniche, dal momento che la maggior parte dei singoli fattori determinanti sono fattori di rischio comuni ad altre malattie croniche; che la lotta contro l'inquinamento ambientale farà parte dell'ambiziosa strategia mirante a un inquinamento zero, come proposto nell'agenda politica della Commissione;

F.  considerando che è stata dimostrata la predisposizione genetica ai tumori dovuta a mutazioni di geni specifici; che è possibile rilevare queste mutazioni e che uno screening personalizzato offre un modo efficace per ridurre il rischio di alcuni tipi di cancro;

G.  considerando che i programmi di screening del cancro possono, se attuati nella giusta maniera, apportare enormi benefici e svolgere un ruolo nel contesto più ampio del controllo del cancro;

H.  considerando che gli Stati membri sono in difficoltà per quanto riguarda la prevenzione e il trattamento del cancro, dal momento che l'impatto economico di questa malattia è significativo e in aumento;

I.  considerando che la ricerca finanziata con fondi pubblici rappresenta una fonte essenziale di progressi scientifici; che un'industria solida a livello mondiale nel settore delle scienze della vita è altresì importante per garantire la ricerca e lo sviluppo a livello privato, che sono fondamentali nella lotta contro il cancro, ma che è essenziale che i responsabili politici definiscano un quadro adeguato, in modo che l'innovazione vada a beneficio di tutti i pazienti e protegga la popolazione in generale; che il settore pubblico e quello privato dovrebbero collaborare in tal senso;

J.  considerando che il cancro rimane una delle principali sfide future per i cittadini europei, dato che si prevede che oltre 100 milioni di europei saranno diagnosticati di cancro nei prossimi 25 anni; che è della massima importanza che i responsabili politici nazionali ed europei si adoperino per mettere in atto un maggiore controllo del cancro e contribuire al benessere di tutti gli europei;

K.  considerando che esistono notevoli disparità tra gli Stati membri e al loro interno per quanto riguarda la prevenzione del cancro, le strutture di screening e di trattamento, l'attuazione di orientamenti in materia di migliori prassi comprovate e la riabilitazione;

L.  considerando che i prezzi dei medicinali possono essere proibitivi per alcune persone e alcuni sistemi di assistenza sanitaria e che i farmaci antitumorali sono spesso particolarmente costosi; che uno studio ha rilevato che, dal 2010 al 2020, si stima che la spesa totale per il cancro sia aumentata del 26 % e che la spesa per i farmaci antitumorali sia aumentata del 50 %(5);

1.  decide di costituire una commissione speciale sulla lotta contro il cancro con le seguenti attribuzioni:

   a) esaminare azioni volte a rafforzare l'approccio in ogni fase chiave della malattia: prevenzione, diagnosi, trattamento, vita in quanto superstite e cure palliative, assicurando uno stretto legame con la missione di ricerca sul cancro nel futuro programma Orizzonte Europa e ponendo l'accento sulla competenza dell'UE;
   b) ascoltare le prove e i dati attuali disponibili e rispondere individuando politiche e priorità che rispondano alle esigenze dei pazienti;
   c) valutare le possibilità in cui, conformemente al TFUE, l'UE può adottare provvedimenti concreti per la lotta contro il cancro e in quali casi sono possibili solo raccomandazioni agli Stati membri e scambi di migliori prassi, e concentrarsi sulle azioni concrete;
   d) valutare le conoscenze scientifiche sulla migliore prevenzione possibile del cancro e individuare azioni specifiche, tra cui la rigorosa applicazione della legislazione vigente e l'individuazione di misure future in materia di lotta al tabagismo, misure volte a ridurre l'obesità e a migliorare le scelte nutrizionali, misure volte a ridurre l'uso di alcol, misure per aumentare la vaccinazione e il trattamento delle infezioni, misure per ridurre l'esposizione a sostanze chimiche, inclusi gli impatti cumulativi, l'inquinamento atmosferico menzionato nel Green Deal europeo e l'esposizione ad agenti cancerogeni sul posto di lavoro, nonché misure di protezione contro le radiazioni; valutare, ove possibile, gli effetti quantificabili di tali misure;
   e) analizzare e valutare l'individuazione precoce del cancro sotto forma di programmi di screening, per garantire che le future revisioni della raccomandazione siano assimilate in modo rapido ed efficiente;
   f) valutare il miglior modo possibile di sostenere la ricerca per rafforzare la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e l'innovazione, in particolare al fine di realizzare la nuova missione sul cancro nell'ambito di Orizzonte Europa; concentrarsi sui settori in cui gli Stati membri non possono da soli conseguire risultati sufficienti, ad esempio per quanto riguarda il cancro infantile o i tumori rari;
   g) esaminare, in particolare, modalità di sostegno a sperimentazioni cliniche senza scopo di lucro al fine di migliorare il trattamento nei settori che l'industria farmaceutica non sta studiando a causa del loro limitato rendimento;
   h) valutare il quadro attuale della legislazione in materia farmaceutica e se siano necessarie modifiche per meglio incentivare l'innovazione reale e i trattamenti innovativi per i pazienti, in particolare per valutare le possibilità di migliorare il trattamento del cancro nei bambini e per armonizzare nell'UE la valutazione scientifica dell'efficacia, del valore aggiunto e del rapporto costi-benefici di ciascun medicinale antitumorale, compresi i vaccini contro l'HPV e le applicazioni di sanità elettronica;
   i) valutare la possibilità di interventi, anche sul piano legislativo, volti a garantire lo sviluppo di norme comuni per migliorare l'interoperabilità dei sistemi di assistenza sanitaria, compresi i registri dei tumori e le necessarie strutture di assistenza sanitaria elettronica, per affrontare le diverse problematiche delle terapie specializzate ed evitare spostamenti inutili per i pazienti;
   j) valutare l'attuazione della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera e, se necessario, proporre miglioramenti per consentire ai pazienti di vedere gli specialisti più appropriati per il loro trattamento senza imporre oneri superflui;
   k) analizzare e valutare il funzionamento delle reti di riferimento europee, compreso il loro ruolo nella raccolta e nella condivisione delle conoscenze e delle migliori pratiche nel settore della prevenzione e del controllo delle tipologie di cancro rare;
   l) valutare la possibilità di un'iniziativa dell'UE volta a facilitare la trasparenza dei prezzi dei trattamenti, al fine di migliorare l'accessibilità economica dei medicinali antitumorali e la loro disponibilità, evitare carenze di medicinali e ridurre le disuguaglianze tra gli Stati membri e al loro interno;
   m) valutare la possibilità, conformemente al TFUE, di migliorare i diritti dei pazienti, compresi i loro diritti sui propri dati personali (diritto all'oblio), e il loro diritto alla non discriminazione – affinché possano mantenere il proprio lavoro e tornare a lavorare – di garantire l'accesso ai trattamenti di fertilità e riproduttivi, la vigilanza lungo tutto l'arco della vita e cure palliative ottimali, nonché di evitare qualsiasi discriminazione psicologica o finanziaria dovuta a una predisposizione genetica a forme di cancro;
   n) valutare le possibilità di migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie;
   o) valutare le possibilità di sostenere la ricerca in materia di cure palliative e di favorire uno scambio più intenso di migliori pratiche nell'ambito dei centri per le cure palliative e dei trattamenti palliativi;
   p) presentare le raccomandazioni che ritenga necessarie in relazione alla politica di lotta contro il cancro dell'Unione, al fine di conseguire un livello elevato di protezione della salute umana sulla base di un approccio orientato al paziente; effettuare visite e tenere audizioni a tal fine con le altre istituzioni dell'UE e con le agenzie competenti, nonché con istituzioni internazionali e nazionali, organizzazioni non governative e con le industrie interessate, tenendo conto della prospettiva di una gamma di parti interessate, tra cui gli operatori del settore, i pazienti e i loro cari; raccomandare in che modo dovrebbero essere mobilitati i fondi specifici dell'UE per conseguire tali obiettivi;

2.  sottolinea che qualsiasi raccomandazione alla commissione speciale sarà presentata alle competenti commissioni permanenti del Parlamento, che, se necessario, vi daranno seguito;

3.  decide che i poteri, il personale e le risorse a disposizione della commissione parlamentare permanente competente per l'adozione, il monitoraggio e l'attuazione della legislazione dell'Unione nel settore di competenza della commissione speciale non saranno influenzati o duplicati e rimangono pertanto invariati;

4.  decide che, ogniqualvolta i lavori della commissione speciale comprendano l'audizione di prove di carattere riservato, testimonianze riguardanti dati personali o scambi di opinioni o audizioni con autorità e organismi in merito a informazioni riservate, compresi studi scientifici o parti di essi cui è attribuito lo status di riservatezza a norma dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), le riunioni della commissione si svolgeranno a porte chiuse; decide inoltre che i testimoni e i periti avranno il diritto di deporre o testimoniare a porte chiuse;

5.  decide che l'elenco delle persone invitate alle riunioni pubbliche, l'elenco di coloro che vi partecipano e i verbali di tali riunioni saranno resi pubblici;

6.  decide che i documenti riservati ricevuti dalla commissione speciale saranno valutati secondo la procedura di cui all'articolo 221 del suo regolamento, e decide inoltre che tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente ai fini dell'elaborazione della relazione finale della commissione speciale;

7.  decide che la commissione speciale sarà composta di 33 membri;

8.  decide che il mandato della commissione speciale avrà una durata di 12 mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo prima della sua scadenza, e avrà inizio alla data della riunione costitutiva della commissione.

(1) Testi approvati, P9_TA(2020)0005.
(2) GU L 327 del 16.12.2003, pag. 34.
(3) GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 11.
(4) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 95.
(5) Prasad, V., Jesús, de K., Mailkanody, S., "L'alto prezzo dei farmaci antitumorali: origini, implicazioni, ostacoli, soluzioni", Nature Reviews Clinical Oncology, vol. 14 (2017), pagg. 381-390.
(6) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).


Costituzione di una commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato
PDF 119kWORD 45k
Decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (2020/2683(RSO))
P9_TA(2020)0161B9-0190/2020

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

–  visto il trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7, 8, 11, 12, 39, 40, 47 e 52,

–  visti la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 16 e 17, e il protocollo addizionale della suddetta Convenzione, in particolare l'articolo 3,

–  visto l'articolo 207 del suo regolamento,

A.  considerando che i lavori della commissione speciale costituita con la presente decisione dovrebbero sfociare nell'elaborazione di un approccio comune, globale e a lungo termine inteso a far fronte alle prove di ingerenze straniere nelle istituzioni e nei processi democratici dell'UE e dei suoi Stati membri, non solo nel periodo che precede tutte le principali elezioni nazionali ed europee, ma in maniera continua in tutta l'UE, sotto molteplici forme, tra cui campagne di disinformazione sui media tradizionali e sui social media volte a plasmare l'opinione pubblica, attacchi informatici mirati a infrastrutture critiche, sostegno finanziario diretto e indiretto o coercizione economica nei confronti di soggetti politici e atti di sovversione nei confronti della società civile;

B.  considerando che tutti i casi noti di ingerenze straniere nei processi democratici e nelle istituzioni democratiche denotano una tendenza che si è ripresentata in maniera sistematica negli ultimi anni;

C.  considerando che i tentativi da parte di attori statali di paesi terzi e di attori non statali di interferire nel funzionamento della democrazia nell'UE e nei suoi Stati membri, nonché di esercitare pressioni sui valori sanciti dall'articolo 2 TUE mediante ingerenze malevole fanno parte di una tendenza più ampia osservata nelle democrazie di tutto il mondo;

D.  considerando che le ingerenze straniere sono usate in combinazione con pressioni economiche e militari per danneggiare l'unità europea;

1.  decide di costituire una commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, con le seguenti attribuzioni:

   a) condurre un'analisi approfondita delle indagini secondo cui sono state violate o eluse norme elettorali fondamentali, in particolare le disposizioni vigenti in materia di trasparenza del finanziamento delle campagne elettorali, con presunti finanziamenti politici provenienti da varie forme legali e illegali di società di comodo e donatori che utilizzano prestanome provenienti da paesi terzi;
   b) individuare potenziali settori in cui siano necessarie misure legislative e non legislative che possano condurre le piattaforme dei social media a intervenire al fine di contrassegnare i contenuti condivisi da sistemi automatici (bot), di rivedere gli algoritmi per renderli quanto più possibile trasparenti quanto ai criteri di pubblicazione, priorità, condivisione, retrocessione e rimozione di contenuti, e di chiudere i profili di coloro che intraprendono comportamenti non autentici coordinati online o attività illecite per nuocere sistematicamente ai processi democratici o alimentare l'odio, senza compromettere la libertà di espressione;
   c) contribuire al dibattito in corso su come rafforzare la responsabilità di contrastare le ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, compresa la disinformazione, non esclusivamente da parte delle autorità pubbliche, ma anche in cooperazione con le imprese del settore tecnologico e dei social media e il settore privato in generale, al fine di sensibilizzare in merito al ruolo, ai doveri e alla responsabilità che tali attori hanno nella lotta alle ingerenze straniere, senza compromettere la libertà di espressione;
   d) valutare azioni nazionali atte a imporre rigorose restrizioni alle fonti di finanziamento politico, dal momento che attori stranieri hanno trovato modalità legali e illegali per eludere le legislazioni nazionali e hanno offerto un sostegno occulto ai propri alleati contraendo prestiti presso banche estere, fornendo oggetti di valore in natura, sottoscrivendo contratti commerciali e di acquisto e ricorrendo a società di comodo, organizzazioni senza scopo di lucro, cittadini donatori prestanome, tecnologie emergenti in grado di assicurare l'anonimato, pubblicità online e organi d'informazione estremisti online, nonché facilitando attività finanziarie; individuare possibili settori in cui siano necessarie azioni in materia di finanziamento dei partiti politici e delle campagne politiche;
   e) suggerire un'azione coordinata a livello dell'UE per affrontare le minacce ibride, tra cui gli attacchi informatici rivolti a obiettivi militari e non militari, le operazioni di hack-and-leak (intrusione in siti informatici e diffusione di dati riservati) ai danni di legislatori, funzionari pubblici, giornalisti, candidati e partiti politici, come pure lo spionaggio informatico finalizzato al furto di proprietà intellettuale delle imprese e al furto di dati sensibili dei cittadini, giacché tali minacce non possono essere affrontate né esclusivamente da autorità nazionali che operano in modo isolato né mediante una pura autoregolamentazione del settore privato, ma necessitano di un approccio coordinato multipartecipativo e su più livelli; valutare l'aspetto relativo alla sicurezza di tali minacce, che possono avere gravi implicazioni politiche, economiche e sociali per i cittadini europei;
   f) esaminare la dipendenza dell'UE dalle tecnologie straniere nelle catene di approvvigionamento delle infrastrutture critiche, compresa l'infrastruttura di Internet, e fra l'altro in materia di hardware, software, applicazioni e servizi, e individuare le azioni necessarie per rafforzare la capacità di contrastare la comunicazione strategica da parte di soggetti terzi ostili e di scambiare informazioni e migliori prassi in tale ambito; sostenere e incoraggiare il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, conoscenze e buone prassi al fine di contrastare le minacce e affrontare le attuali carenze;
   g) individuare, valutare e proporre modalità per affrontare le violazioni della sicurezza all'interno delle istituzioni dell'UE;
   h) contrastare le campagne di informazione e la comunicazione strategica di paesi terzi malevoli, comprese quelle che si appoggiano ad attori e organizzazioni stabiliti in Europa, che ledono gli obiettivi dell'Unione europea e che sono concepite per influenzare l'opinione pubblica europea al fine di ostacolare il raggiungimento di una posizione comune dell'UE, anche per quanto riguarda le questioni inerenti alla PESC e alla PSDC;
   i) chiedere la collaborazione di tutti i servizi e le istituzioni competenti, a livello dell'UE e dei suoi Stati membri, che reputi pertinenti ed efficaci per l'adempimento del suo mandato;

2.  sottolinea che la raccomandazione della commissione speciale sarà tenuta in considerazione dalle commissioni permanenti competenti nella loro attività;

3.  decide che i poteri, il personale e le risorse a disposizione delle commissioni permanenti del Parlamento competenti per le questioni concernenti l'adozione, il monitoraggio e l'attuazione della legislazione dell'Unione nel settore di competenza della commissione speciale non saranno influenzati o duplicati e rimangono pertanto invariati;

4.  decide che, ogniqualvolta i lavori della commissione speciale comprendano l'audizione di prove di carattere riservato, testimonianze riguardanti dati personali o scambi di opinioni o audizioni con autorità e organismi in merito a informazioni riservate, compresi studi scientifici o parti di essi cui è attribuito lo status di riservatezza a norma dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(1), le riunioni della commissione si svolgeranno a porte chiuse; decide inoltre che i testimoni e i periti avranno il diritto di deporre o testimoniare a porte chiuse;

5.  decide che l'elenco delle persone invitate alle riunioni pubbliche, l'elenco di coloro che vi partecipano e i verbali di tali riunioni saranno resi pubblici;

6.  decide che i documenti riservati ricevuti dalla commissione speciale saranno valutati conformemente alla procedura di cui all'articolo 221 del suo regolamento; decide inoltre che tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente al fine di elaborare la relazione finale della commissione speciale;

7.  decide che la commissione speciale sarà composta di 33 membri;

8.  decide che la durata del mandato della commissione speciale sarà di 12 mesi, e avrà inizio alla data della riunione costitutiva della commissione;

9.  decide che la commissione speciale può presentare al Parlamento una relazione intermedia e che presenterà una relazione finale in cui figureranno conclusioni di fatto e raccomandazioni in merito alle misure e alle iniziative da adottare, fatte salve le competenze delle commissioni permanenti di cui all'allegato VI del suo regolamento.

(1) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).


Costituzione di una commissione speciale sul digitale e l'intelligenza artificiale, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato
PDF 113kWORD 43k
Decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale (2020/2684(RSO))
P9_TA(2020)0162B9-0189/2020

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

–  visto l'articolo 207 del suo regolamento,

A.  considerando che l'Unione europea ha competenze chiare nel settore dell'agenda digitale e dell'intelligenza artificiale ai sensi degli articoli 4, 13, 16, 26, 173, 179, 180, 181, 182, 186 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

B.  considerando che la commissione speciale così istituita dovrebbe mirare a definire, secondo un approccio olistico, una posizione comune e a lungo termine che metta in evidenza i valori e gli obiettivi fondamentali dell'UE relativi all'intelligenza artificiale nell'era digitale;

C.  considerando che è importante garantire una transizione digitale antropocentrica e coerente con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

D.  considerando che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale solleva sfide importanti in materia di diritti fondamentali quali, ma non solo, la protezione dei dati personali e il diritto al rispetto della vita privata, nonché sviluppi tecnologici significativi e la diffusione di soluzioni innovative;

E.  considerando che la transizione digitale avrà un impatto su ogni aspetto dell'economia e della società;

F.  considerando che la digitalizzazione trasformerà la nostra industria e i nostri mercati e la legislazione in vigore dovrebbe essere adeguata di conseguenza;

G.  considerando che è importante che l'Unione europea si esprima con una sola voce, per evitare la frammentazione del mercato unico, dovuta alle differenze tra le legislazioni nazionali;

1.  decide di costituire una commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale, investita delle seguenti attribuzioni rigorosamente definite:

   a) analizzare il futuro impatto dell'intelligenza artificiale nell'era digitale sull'economia dell'UE, in particolare in termini di competenze, occupazione, tecnologia finanziaria, istruzione, salute, trasporti, turismo, agricoltura, ambiente, difesa, industria, energia ed e-government;
   b) esaminare ulteriormente la sfida rappresentata dalla diffusione dell'intelligenza artificiale e il suo contributo al valore delle imprese e alla crescita economica;
   c) analizzare l'approccio dei paesi terzi e il loro contributo all'integrazione delle azioni dell'UE;
   d) presentare alle pertinenti commissioni permanenti del Parlamento una valutazione che definisca gli obiettivi comuni dell'UE a medio e lungo termine e includa le fasi principali necessarie per conseguirli, utilizzando come punto di partenza le seguenti comunicazioni della Commissione pubblicate il 19 febbraio 2020:
   Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)0067),
   Una strategia europea per i dati (COM(2020)0066),
   Libro bianco sull'intelligenza artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)0065),
   Relazione sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità (COM(2020)0064),

inclusa una tabella di marcia su "Un'Europa pronta per l'era digitale", che dovrà fornire all'UE un piano strategico che definisca i suoi obiettivi comuni a medio e lungo termine e le principali fasi necessarie per conseguirli;

2.  sottolinea che qualsiasi raccomandazione alla commissione speciale sarà presentata alle competenti commissioni permanenti del Parlamento, che, se necessario, vi daranno seguito;

3.  decide che i poteri, il personale e le risorse a disposizione delle commissioni permanenti del Parlamento competenti per le questioni concernenti l'adozione, il monitoraggio e l'attuazione della legislazione dell'Unione nel settore di competenza della commissione speciale non saranno influenzati o duplicati e rimangono pertanto invariati;

4.  decide che, ogniqualvolta i lavori della commissione speciale comprendano l'audizione di prove di carattere riservato, testimonianze riguardanti dati personali o scambi di opinioni o audizioni con autorità e organismi in merito a informazioni riservate, compresi studi scientifici o parti di essi cui è attribuito lo status di riservatezza a norma dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(1), le riunioni della commissione si svolgeranno a porte chiuse; decide inoltre che i testimoni e i periti avranno il diritto di deporre o testimoniare a porte chiuse;

5.  decide che l'elenco delle persone invitate alle riunioni pubbliche, l'elenco di coloro che vi partecipano e i verbali di tali riunioni saranno resi pubblici;

6.  decide che i documenti riservati ricevuti dalla commissione speciale saranno valutati secondo la procedura di cui all'articolo 221 del suo regolamento; decide inoltre che tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente ai fini dell'elaborazione della relazione finale della commissione speciale;

7.  decide che la commissione speciale sarà composta di 33 membri;

8.  decide che il mandato della commissione speciale avrà una durata di 12 mesi e avrà inizio alla data della riunione costitutiva della commissione;

9.  decide che la commissione speciale può presentare al Parlamento una relazione intermedia e che presenterà al Parlamento una relazione finale in cui figureranno conclusioni di fatto e raccomandazioni in merito alle misure e alle iniziative da adottare, fatte salve le competenze delle commissioni permanenti di cui all'allegato VI del suo regolamento.

(1) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

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