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Procedura : 2021/2680(DEA)
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Martedì 8 giugno 2021 - Strasburgo
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012
P9_TA(2021)0270B9-0315/2021

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 6 maggio 2021 relativo alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2021)3114 - 2021/2680(DEA))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2021)3114),

–  vista la lettera in data 12 maggio 2021 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  vista la lettera in data 3 giugno 2021 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni(1), in particolare l'articolo 85, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 6,

–  visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

–  visto che non è stata sollevata alcuna obiezione entro il termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che è giunto a scadenza l'8 giugno 2021,

A.  considerando che l'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce che, per un periodo transitorio che scade il 18 giugno 2021, l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibili alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici e a soggetti stabiliti per fornire un risarcimento ai membri di tali schemi in caso di inadempimento; considerando che tale periodo transitorio è stato introdotto per evitare gli effetti negativi della compensazione centrale dei contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei futuri pensionati e per concedere il tempo necessario per sviluppare soluzioni tecniche praticabili per il trasferimento, da parte degli schemi pensionistici, di garanzie in contanti e non in contanti a titolo di margini di variazione;

B.  considerando che l'articolo 85, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 conferisce alla Commissione il potere di prorogare tale periodo transitorio due volte, ogni volta di un anno, qualora concluda che non sono ancora state sviluppate soluzioni tecniche praticabili e che permane l'effetto negativo della compensazione centrale dei contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei futuri pensionati;

C.  considerando che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha raccomandato alla Commissione, nella sua relazione di dicembre 2020, di prorogare l'esenzione di un anno, concedendo così alle CCP più tempo per perfezionare i loro modelli di accesso in modo che diventino più ampiamente disponibili per gli schemi pensionistici e, allo stesso tempo, evitando una situazione in cui l'obbligo di compensazione per gli schemi pensionistici sia introdotto a seguito delle dinamiche di mercato della COVID-19;

D.  considerando che la Commissione, tenendo conto della relazione dell'ESMA, è del parere che sia effettivamente necessario prorogare di un anno il periodo transitorio per consentire che le soluzioni previste giungano a maturazione e siano ulteriormente perfezionate;

E.  considerando che la Commissione ha pertanto adottato il regolamento delegato che proroga il periodo transitorio fino al 18 giugno 2022;

F.  considerando che il regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza per fornire agli schemi pensionistici dell'Unione la certezza di cui hanno bisogno in relazione all'esenzione dalla compensazione centrale;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

Ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2021Note legali - Informativa sulla privacy