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Procedura : 2021/2711(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : B9-0319/2021

Testi presentati :

B9-0319/2021

Discussioni :

PV 09/06/2021 - 11
CRE 09/06/2021 - 11

Votazioni :

PV 10/06/2021 - 9

Testi approvati :

P9_TA(2021)0287

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Giovedì 10 giugno 2021 - Strasburgo
Situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo al regime di condizionalità
P9_TA(2021)0287B9-0319/2021

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e l'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo alla condizionalità (2021/2711(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 3, gli articoli 6, 7 e 13, l'articolo 14, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 1, l'articolo 17, paragrafi 1, 3 e 8, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché gli articoli 265, 310, 317 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione(1) ("il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto"),

–  viste le sue risoluzioni del 25 marzo 2021 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto(2) , e del 17 dicembre 2020 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, l'accordo interistituzionale, lo strumento dell'Unione europea per la ripresa e il regolamento sullo Stato di diritto(3),

–  vista la relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2020, del 30 settembre 2020 (COM(2020)0580),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo adottate il 21 luglio 2020 e l'11 dicembre 2020,

–  vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE),

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione(4),

–  vista la sentenza della CGUE del 3 giugno 2021 nella causa C-650/18 che respinge il ricorso dell'Ungheria contro la risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 che avvia la procedura volta a constatare l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave, da parte di detto Stato membro, dei valori su cui si fonda l'Unione(5),

–  vista la proposta motivata della Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE sullo Stato di diritto in Polonia, del 20 dicembre 2017: proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia (COM(2017)0835),

–  vista la sua risoluzione del 1° marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia(6),

–  visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, come sancito all'articolo 2 TUE;

B.  considerando che un eventuale rischio evidente di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori enunciati all'articolo 2 TUE non riguarda soltanto il singolo Stato membro in cui si materializza il rischio, ma si ripercuote anche sugli altri Stati membri, sulla fiducia reciproca tra questi e sulla natura stessa dell'Unione, nonché sui diritti fondamentali dei suoi cittadini in base al diritto dell'Unione;

C.  considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, TUE è stato attivato dalla Commissione e dal Parlamento nei confronti rispettivamente della Polonia e dell'Ungheria in seguito alla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori su cui si fonda l'Unione; considerando che il Consiglio ha finora organizzato tre audizioni della Polonia e due audizioni dell'Ungheria nell'ambito del Consiglio "Affari generali";

D.  mentre il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 ed è applicabile da tale data;

E.  considerando che nel regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto sono chiaramente definite l'applicabilità, la finalità e la portata dello stesso e che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, la Commissione "[v]igila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati";

F.  considerando che l'applicazione del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto non può essere soggetta all'adozione di linee guida e ricorda che eventuali linee guida non compromettono l'intenzione dei colegislatori;

G.  considerando che, in conformità dell'articolo 234 TFUE, il Parlamento europeo ha il diritto di votare su una mozione di censura della Commissione;

H.  considerando che la Commissione "esercita le sue responsabilità in piena indipendenza" e i suoi membri "non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo" (articolo 17, paragrafo 3, TUE, articolo 245 TFUE) e inoltre "è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo" (articolo 17, paragrafo 8, TUE) e "[v]igila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati" (articolo 17, paragrafo 1, TUE);

I.  considerando che solo la CGUE ha il potere di annullare il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto o qualsiasi sua parte e che i ricorsi presentati alla CGUE non hanno effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 278 TFUE;

J.   considerando che gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati conformemente ai principi generali incorporati nei trattati dell'Unione, in particolare ai valori di cui all'articolo 2 TUE, e al principio della sana gestione finanziaria sancito dall'articolo 317 TFUE e dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione(7) (il regolamento finanziario);

1.  ribadisce la sua posizione concernente il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, entrato in vigore il 1° gennaio 2021 e direttamente applicabile nella sua interezza nell'Unione europea e in tutti i suoi Stati membri per tutti i fondi del bilancio dell'UE, comprese le risorse assegnate a partire da tale data attraverso lo strumento dell'UE per la ripresa;

2.  invita la Commissione e il Consiglio a riconoscere finalmente l'urgente necessità di intervenire per difendere i valori sanciti dall'articolo 2 TUE e ad ammettere che uno Stato membro non può modificare la propria legislazione, comprese le disposizioni costituzionali, in modo tale da ridurre la protezione di tali valori; ritiene che la sincera cooperazione reciproca tra le istituzioni sia compromessa se le preoccupazioni del Parlamento non sono pienamente condivise e prese in considerazione; ricorda che il Parlamento ha il diritto di votare su una mozione di censura della Commissione e ha la possibilità di reagire alla mancanza di cooperazione da parte del Consiglio; invita le altre istituzioni a collaborare anziché ostacolare gli sforzi per risolvere la crisi attuale;

3.  ricorda che, conformemente all'articolo 5 del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, "[l]a Commissione verifica se è stato rispettato il diritto applicabile e, se necessario, adotta tutte le opportune misure per proteggere il bilancio dell'Unione, in conformità della normativa settoriale e finanziaria"; ritiene che la situazione relativa al rispetto dei principi dello Stato di diritto in alcuni Stati membri giustifichi il ricorso immediato al regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto;

4.  esorta la Commissione a reagire rapidamente alle gravi violazioni in corso dei principi dello Stato di diritto in alcuni Stati membri, che costituiscono un grave pericolo per quanto concerne la distribuzione equa, legale e imparziale dei fondi dell'UE, in particolare nell'ambito della gestione condivisa, e a condurre un'analisi approfondita della necessità di attivare, senza indebiti ritardi, la procedura prevista dal regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto; ribadisce il suo invito alla Commissione ad adempiere immediatamente all'obbligo, previsto dal regolamento, di informare debitamente il Parlamento in merito a eventuali notifiche scritte trasmesse agli Stati membri interessati, esponendo gli elementi di fatto e i motivi specifici delle violazioni dello Stato di diritto, o in merito a eventuali indagini in corso; constata che a tutt'oggi il Parlamento non ha ricevuto alcuna informazione di questo tipo riguardo a una notifica;

5.  sottolinea la sua preoccupazione per le sempre più chiare indicazioni e il crescente rischio di un uso improprio del bilancio dell'Unione come mezzo per deteriorare lo Stato di diritto in alcuni Stati membri; si rammarica dell'incapacità del Consiglio di compiere progressi significativi nel far rispettare i valori dell'Unione nelle procedure in corso ai sensi dell'articolo 7 in risposta alle minacce ai valori comuni europei in Polonia e Ungheria; fa notare che questa incapacità del Consiglio di applicare efficacemente l'articolo 7 TUE continua a compromettere l'integrità dei valori comuni europei, la fiducia reciproca e la credibilità dell'Unione nel suo complesso; esorta le prossime presidenze a organizzare regolarmente delle audizioni; raccomanda che il Consiglio rivolga raccomandazioni concrete agli Stati membri in questione, come sancito all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, come seguito alle audizioni, e indichi i termini per l'attuazione di tali raccomandazioni;

6.  sottolinea che, nonostante numerose risoluzioni e relazioni del Parlamento europeo e diverse procedure di infrazione e decisioni della CGUE, la situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea continua a deteriorarsi;

7.  invita la Commissione a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione, compreso il regolamento, anche per affrontare le persistenti violazioni della democrazia e dei diritti fondamentali ovunque nell'Unione, compresi gli attacchi contro la libertà dei media e i giornalisti, i migranti, i diritti delle donne, i diritti delle persone LGBTIQ e la libertà di associazione e di riunione; accoglie con favore la decisione adottata dalla grande sezione della CGUE di respingere il ricorso dell'Ungheria contro la risoluzione del Parlamento del 12 settembre 2018 che attiva la procedura di cui all'articolo 7; si rammarica dell'incapacità della Commissione di rispondere adeguatamente alle numerose preoccupazioni espresse dal Parlamento sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in diversi Stati membri; invita la Commissione a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione, compresi l'articolo 7 TUE, il quadro sullo Stato di diritto e le procedure di infrazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché ulteriori strumenti, quali le procedure accelerate, le richieste di misure provvisorie dinanzi alla CGUE e le azioni relative alla mancata esecuzione delle sentenze della Corte; chiede alla Commissione di motivare esplicitamente la sua decisione di non utilizzare gli strumenti raccomandati dal Parlamento;

8.  evidenzia l'importanza di sostenere e rafforzare la cooperazione tra le istituzioni dell'UE, gli Stati membri, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Procura europea (EPPO); accoglie con favore il fatto che l'EPPO sia diventata operativa il 1° giugno 2021;

9.  sottolinea che la relazione annuale sullo Stato di diritto è uno strumento separato e complementare al regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto; invita la Commissione a utilizzare i risultati della relazione annuale nella sua valutazione ai fini del regolamento; chiede alla Commissione di includere nella sua relazione annuale sullo Stato di diritto una sezione specifica recante un'analisi dei casi in cui le violazioni dei principi dello Stato di diritto in un particolare Stato membro potrebbero compromettere o rischiare seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione;

10.  si rammarica del fatto che la Commissione non abbia inviato notifiche scritte agli Stati membri dall'entrata in vigore del regolamento, nonostante le numerose preoccupazioni relative alle violazioni dello Stato di diritto individuate nella relazione 2020 della Commissione sullo Stato di diritto e l'esistenza di due procedure in corso ai sensi dell'articolo 7, che hanno un impatto sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione e permangono irrisolte da parte degli Stati membri; osserva che l'assenza di azioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6 del regolamento costituisce un rifiuto da parte della Commissione di adempiere ai propri obblighi ai sensi dello stesso;

11.  ricorda che nella sua risoluzione del 25 marzo 2021 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto, il Parlamento ha dato alla Commissione una scadenza concreta, e rileva con disappunto che la Commissione non ha rispettato i suoi obblighi entro tale scadenza; sottolinea che ciò costituisce una base sufficiente per intraprendere un'azione legale contro la Commissione ai sensi dell'articolo 265 TFUE;

12.  deplora che la Commissione non abbia risposto alle richieste del Parlamento entro il 1° giugno 2021 e non abbia attivato la procedura prevista dal regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto nei casi più evidenti di violazione dello Stato di diritto nell'UE; incarica il suo Presidente di invitare la Commissione, al più tardi entro due settimane dalla data di adozione della presente risoluzione, sulla base dell'articolo 265 TFUE, ad adempiere agli obblighi previsti da tale regolamento; dichiara che, per essere pronto, il Parlamento, dovrà, nel frattempo, avviare immediatamente i necessari preparativi per un potenziale procedimento giudiziario ai sensi dell'articolo 265 TFUE nei confronti della Commissione;

13.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri.

(1) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.
(2) Testi approvati, P9_TA(2021)0103.
(3) Testi approvati, P9_TA(2020)0360.
(4) GU C 433 del 23.12.2019, pag. 66.
(5) Sentenza del 3 giugno 2021, Ungheria / Parlamento europeo, C-650/18, ECLI:EU:C:2021:426.
(6) GU C 129 del 5.4.2019, pag. 13.
(7) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

Ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2021Note legali - Informativa sulla privacy