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Testi approvati
Martedì 8 giugno 2021 - Strasburgo
Modifiche consequenziali dell'ETIAS: cooperazione di polizia e giudiziaria ***I
 Modifiche consequenziali dell'ETIAS: frontiere e visti ***I
 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – domanda EGF/2020/003 DE/GMH Guss - Germania
 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – domanda EGF/2020/005 BE/Swissport - Belgio
 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – domanda EGF/2020/004 NL/KLM - Paesi Bassi
 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – domanda EGF/2020/007 FI/Finnair - Finlandia
 Modifiche consequenziali dell'ETIAS: ECRIS-TCN ***I
 Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012
 Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale ***II
 Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 2021-2027 ***II

Modifiche consequenziali dell'ETIAS: cooperazione di polizia e giudiziaria ***I
PDF 116kWORD 46k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001A(COD))
P9_TA(2021)0263A9-0254/2020

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0003),

–  vista la decisione della Conferenza dei presidenti dell'11 febbraio 2021 di autorizzare la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a scindere la summenzionata proposta della Commissione e a elaborare su tale base due relazioni legislative distinte,

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 82, paragrafo 1, lettera d) e 87, paragrafo 2, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0025/2019),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 31 marzo 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0254/2020),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 giugno 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

P9_TC1-COD(2019)0001A


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/1150.)


Modifiche consequenziali dell'ETIAS: frontiere e visti ***I
PDF 115kWORD 47k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240, (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226 e (UE) 2018/1861 (COM(2019)0004 – C8-0024/2019 – 2019/0002(COD))
P9_TA(2021)0264A9-0255/2020

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0004),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b) e d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0024/2019),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 31 marzo 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0255/2020),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 giugno 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

P9_TC1-COD(2019)0002


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/1152.)


Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – domanda EGF/2020/003 DE/GMH Guss - Germania
PDF 133kWORD 51k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Germania – EGF/2020/003 DE/GMH Guss) (COM(2021)0207 – C9-0156/2021 – 2021/0107(BUD))
P9_TA(2021)0265A9-0189/2021

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0207 – C9-0156/2021),

–  visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) ("regolamento FEG"),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(2), in particolare l'articolo 8,

–  visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie(3) ("AII del 16 dicembre 2020"), in particolare il punto 9,

–  visti i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0189/2021),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è fornita attraverso un sostegno finanziario ai lavoratori e alle società per cui hanno lavorato;

B.  considerando che la Germania ha presentato la domanda EGF/2020/003 DE/GMH Guss per un contributo finanziario a valere sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) a seguito di 585 collocamenti in esubero(4) presso quattro controllate della GMH Guss GmbH, impresa attiva nel settore economico classificato nella divisione 24 della NACE Revisione 2 (Attività metallurgiche) nelle regioni di livello NUTS 2 di Düsseldorf (DEA1)(5) e Arnsberg (DEA5)(6), per il periodo di riferimento che va dal 31 luglio 2020 al 30 novembre 2020;

C.  considerando che la domanda riguarda 585 lavoratori collocati in esubero presso quattro controllate della GMH Guss GmbH in Germania;

D.  considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi in un'impresa di uno Stato membro;

E.  considerando che il settore delle fonderie in Germania sta affrontando importanti sfide quali l'evoluzione degli scambi internazionali di beni e servizi e la sovrapproduzione in Cina, in particolare nell'industria automobilistica e nel settore delle apparecchiature, e la delocalizzazione di attività in paesi terzi, inclusi i paesi candidati, in cui si applicano norme ambientali meno rigorose(7) e le industrie sono fortemente sovvenzionate;

F.  considerando che i problemi della GMH Guss sono iniziati quando il principale cliente della società controllata Walter Hundhausen GmbH, che assorbiva il 60 % della produzione della controllata, ha deciso di delocalizzare parti della sua catena di approvvigionamento in Turchia;

G.  considerando che il concorrente taiwanese MEITA ha aperto due fonderie a Obrenovac, in Serbia, che riforniscono soprattutto l'industria automobilistica europea, e che, grazie alle sovvenzioni e ai minori costi del lavoro, MEITA ha potuto praticare prezzi molto più bassi rispetto alla sua concorrente tedesca GMH Guss;

H.  considerando che la produzione complessiva del settore delle fonderie in Germania ha registrato una diminuzione dell'8,9 % tra il 2018 e il 2019(8) a causa delle suddette sfide legate alla globalizzazione, che interessano in particolare la Renania settentrionale-Vestfalia in cui s concentra il 25 % della produzione di prodotti di fonderia in Germania;

1.  conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Germania ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 081 706 EUR a norma di tale regolamento, cifra che rappresenta il 60 % del costo totale di 1 802 845 EUR, comprendente le spese per i servizi personalizzati, pari a 1 730 731 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 72 114 EUR;

2.  osserva che le autorità tedesche hanno presentato la domanda il 15 dicembre 2020 e che, dopo la presentazione di informazioni aggiuntive da parte della Germania, la Commissione ha ultimato la propria valutazione il 27 aprile 2021 e lo ha notificato al Parlamento il giorno stesso;

3.  rileva che tutti i requisiti procedurali sono stati soddisfatti;

4.  prende atto che la domanda riguarda in totale 585 lavoratori collocati in esubero nel settore industriale della Germania; si rammarica che la Germania preveda che solo 476 dei beneficiari ammissibili totali, di cui di cui 455 sono uomini e 21 donne, la maggior parte dei quali nella fascia d'età tra i 30 e i 54 anni, parteciperanno alle misure (beneficiari interessati);

5.  sottolinea che si prevede che gli esuberi avranno un forte impatto sull'economia locale, visto che si sono verificati in un contesto di elevata disoccupazione (10,7 % nel settembre 2020) nella regione della Ruhr a causa delle trasformazioni strutturali in atto sin dagli anni Sessanta e delle conseguenze della pandemia di COVID-19;

6.  sottolinea che la maggior parte dei lavoratori collocati in esubero si trova nella seconda metà della propria vita professionale, è scarsamente qualificata e spesso ha una padronanza limitata della lingua tedesca; sottolinea inoltre che, come spiegato nella domanda, un elevato numero dei beneficiari sono uomini provenienti da un contesto migratorio e che il loro positivo reinserimento nel mercato del lavoro potrebbe essere facilitato da altri membri dei loro nuclei familiari, che spesso hanno una migliore padronanza della lingua tedesca rispetto agli ex lavoratori;

7.  mette in evidenza e accoglie con favore l'organizzazione di gruppi di pari che tengono conto delle situazioni personali degli ex lavoratori interessati; sottolinea la necessità che gli ex lavoratori, senza alcuna discriminazione e indipendentemente dalla loro nazionalità, siano integrati e ricevano sostegno a titolo delle misure incluse nel presente progetto FEG;

8.  ritiene che l'Unione abbia la responsabilità sociale di dotare questi lavoratori che sono stati collocati in esubero delle necessarie qualifiche per la trasformazione ecologica e giusta dell'industria dell'Unione in linea con il Green Deal europeo, considerando che essi hanno lavorato in un settore ad alta intensità di carbonio; accoglie pertanto con favore i servizi personalizzati offerti dal FEG ai lavoratori, che includono misure per il miglioramento delle competenze e corsi di lingua tedesca, seminari, consulenza e orientamento professionale, nonché indennità di formazione e servizi di consulenza per la creazione di imprese, al fine di rendere tale settore, e il mercato del lavoro nel suo insieme, più sostenibile e resiliente in futuro;

9.  rileva che la Germania ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1° agosto 2020 e che il periodo di ammissibilità al contributo finanziario del FEG andrà pertanto dal 1° agosto 2020 al 15 dicembre 2022;

10.  rileva che la Germania ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 1º novembre 2020 e che le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dal 1º novembre 2020 al 15 giugno 2023;

11.  accoglie con favore il fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato dalla Germania in consultazione con le parti sociali e che è stato istituito un comitato di monitoraggio per orientare un eventuale intervento cofinanziato dal FEG, comitato che è composto da rappresentanti del ministero del Lavoro e degli affari sociali, del servizio pubblico per l'impiego e della società di ricollocamento, da rappresentanti delle parti sociali, da rappresentanti del sindacato IG Metall, dai commissari incaricati dell'amministrazione concorsuale dell'impresa responsabile degli esuberi e delle sue controllate, nonché da rappresentanti dei consigli d'impresa; sottolinea che le parti sociali delle imprese interessate hanno già cooperato nei mesi e negli anni precedenti alla mobilitazione del FEG per migliorare la situazione e le condizioni economiche difficili, il che ha incluso anche importanti concessioni salariali da parte dei lavoratori;

12.  prende atto che le autorità della Germania hanno confermato che le azioni ammissibili integrano, ma non sostituiscono, le misure finanziate dal Fondo sociale europeo (FSE) attraverso il programma operativo del FSE per la Renania settentrionale-Vestfalia;

13.  ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;

14.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

15.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

16.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Germania — EGF/2020/003 DE/GMH Guss

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2021/1021.)

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
(3) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(4) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.
(5) Società controllate Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss GmbH e Friedrich Wilhems-Hütte GmbH, entrambe con sede a Mülheim an der Ruhr.
(6) Società controllata Dieckerhoff Guss GmbH, con sede a Gevelsberg, e società controllata Walter Hundhausen GmbH (nonché sede principale di GMH Guss GmbH), con sede a Schwerte.
(7) Deutsche Bank Research (2020): Automobilindustrie – Produktion in China überflügelt heimische Fertigung; Eurofound (2016): ERM annual report 2016: Globalisation slowdown? Recent evidence of offshoring and reshoring in Europe; Eurofound (2020): ERM report 2020: Restructuring across borders. Misurata in tonnellate di stazza lorda compensata (TSLC).
(8) Stephen, Sophie (2020): Deutsche Gussproduktion 2019 und Ausblick 2020, in: GIESSEREI, 04/2020.


Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – domanda EGF/2020/005 BE/Swissport - Belgio
PDF 133kWORD 52k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2020/005 BE/Swissport (COM(2021)0212 – C9-0159/2021 – 2021/0109(BUD))
P9_TA(2021)0266A9-0188/2021

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0212 – C9-0159/2021),

–  visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) ("regolamento FEG"),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(2), in particolare l'articolo 8,

–  visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (3)("AII del 16 dicembre 2020"), in particolare il punto 9,

–  visti i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0188/2021),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è fornita attraverso un sostegno finanziario ai lavoratori e alle società per cui hanno lavorato;

B.  considerando che il Belgio ha presentato la domanda EGF/2020/005 BE/Swissport per un contributo finanziario a valere sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) a seguito di 1 468 collocamenti in esubero(4) presso la società Swissport Belgium, per il periodo di riferimento che va dal 9 giugno 2020 al 9 ottobre 2020;

C.  considerando che il 27 aprile 2021 la Commissione ha adottato una proposta di decisione sulla mobilitazione del FEG a favore del Belgio, al fine di sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro dei 1 468 beneficiari;

D.  considerando che la domanda riguarda 1 468 lavoratori della società Swissport Belgium collocati in esubero;

E.  considerando che la domanda è basata sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevedono il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero dai fornitori e dai produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;

F.  considerando che la pandemia di COVID-19 e la successiva crisi economica globale hanno causato un enorme shock al settore dei viaggi in Belgio, in particolare ai vettori aerei e alle imprese che operano all'aeroporto di Bruxelles (Brussels Airport) dove, durante la prima settimana di lockdown (dal 16 al 22 marzo 2020), il numero di voli è diminuito del 58 % rispetto al gennaio 2020 e il traffico dei voli passeggeri all'aeroporto si è quasi completamente interrotto nelle settimane successive;

G.  considerando che nel 2020 il traffico internazionale di passeggeri è diminuito complessivamente del 60 % rispetto al 2019 (da 4,5 miliardi a 1,8 miliardi di passeggeri) e che il 50 % della flotta mondiale di aeromobili è stato stoccato; che Swissport Belgium, uno dei due prestatori di servizi di assistenza a terra dell'aeroporto di Bruxelles, era responsabile del 60 % dei servizi di assistenza e pulizia dell'aeroporto;

H.  considerando che il 9 giugno 2020, dopo settimane di quasi totale assenza di servizi a terra presso l'aeroporto di Bruxelles, Swissport Belgium è stata dichiarata fallita per mancanza di liquidità, evento che ha portato agli esuberi oggetto della domanda;

I.  considerando che Swissport Belgium stava attuando con successo un piano di ripresa prima che scoppiasse la pandemia, prevedendo per il 2020 una riduzione delle perdite del 37 % rispetto al 2019, e che il 9 giugno 2020 il tribunale di Bruxelles ha dichiarato il fallimento della società;

J.  considerando che, a causa della grande incertezza sulla ripresa a breve termine del settore del trasporto aereo di passeggeri, nessuna impresa ha mostrato interesse a rilevare le attività di assistenza di Swissport Belgium;

K.  considerando che vi è il rischio concreto che si possano verificare ulteriori fallimenti tra i prestatori di servizi di assistenza a terra nel corso del 2021;

L.  considerando che si tratta della prima mobilitazione del FEG a causa della crisi causata dalla COVID-19, dopo l'adozione da parte del Parlamento della risoluzione del 18 giugno 2020 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2020/000 TA 2020 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)(5), in cui si afferma che il FEG potrebbe essere mobilitato per sostenere i lavoratori licenziati definitivamente e i lavoratori autonomi nel contesto della crisi globale causata dalla COVID-19, senza modificare il regolamento (UE) n. 1309/2013;

M.  considerando che la Commissione ha dichiarato che la crisi sanitaria si è tradotta in una crisi economica, ha definito un piano di ripresa economica e ha sottolineato il ruolo del FEG quale strumento di emergenza(6);

1.  conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che il Belgio ha diritto a un contributo finanziario pari a 3 719 224 EUR a norma del regolamento in parola, importo che rappresenta il 60 % del costo totale di 6 198 708 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 5 977 108 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 221 600 EUR;

2.  constata che le autorità belghe hanno presentato la domanda il 22 dicembre 2020 e che, dopo la fornitura di ulteriori informazioni da parte del Belgio, la Commissione ha completato la propria valutazione il 27 aprile 2021 e l'ha comunicata al Parlamento il giorno stesso;

3.  rileva che tutti i requisiti procedurali sono stati soddisfatti;

4.  rileva che la domanda riguarda in totale 1 468 lavoratori collocati in esubero presso la società Swissport Belgium, di cui 1 086 sono uomini e 382 donne; accoglie con favore il fatto che tutti i lavoratori in esubero dovrebbero prendere parte alle misure previste;

5.  ricorda che la chiusura improvvisa di alcuni settori chiave in Belgio (ristorazione, turismo, cultura, ecc.) ha fatto sì che la disoccupazione a Bruxelles raggiungesse il 15 % nel terzo trimestre del 2020(7), e che gran parte della forza lavoro precedentemente impiegata da Swissport Belgium appartiene a gruppi svantaggiati, poiché si tratta principalmente di lavoratori poco qualificati e semiqualificati, un terzo circa dei quali (32,5 %) ha più di 50 anni;

6.  sottolinea la necessità che tutti i lavoratori, senza alcuna discriminazione e indipendentemente dalla loro nazionalità, siano integrati e ricevano sostegno a titolo delle misure incluse nella presente mobilitazione del FEG;

7.  rileva che il Belgio ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 9 giugno 2020 e che il periodo di ammissibilità al contributo finanziario del FEG andrà pertanto dal 9 giugno 2020 al 22 dicembre 2022;

8.  ricorda che i servizi personalizzati che saranno offerti ai lavoratori e agli autonomi consistono nelle azioni seguenti: informazioni, assistenza nella ricerca di un impiego e orientamento professionale, formazione, sostegno e contributo alla creazione di imprese, nonché incentivi e indennità; accoglie con favore il fatto che i lavoratori del sesso sottorappresentato che optano per una formazione professionale per posti di lavoro caratterizzati da un forte squilibrio di genere(8) percepiranno un bonus supplementare di 700 EUR; insiste sull'integrazione della prospettiva di genere quale caratteristica importante del bilancio dell'Unione e ritiene che dovrebbe essere promossa in tutte le fasi dell'attuazione del contributo finanziario a titolo del FEG;

9.  osserva che il Belgio ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 10 giugno 2020 e che le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dal 10 giugno 2020 al 22 giugno 2023;

10.  accoglie con favore il fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato elaborato dal Belgio in consultazione con i rappresentanti dei lavoratori e le parti sociali come pure con un centro per l'impiego specializzato nel settore dell'aviazione;

11.  sottolinea che le autorità belghe hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione, e che saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione;

12.  ricorda che il sostegno finanziario a titolo del FEG dovrebbe essere erogato nel modo più rapido ed efficace possibile; sottolinea la necessità di abbreviare per quanto possibile il periodo di valutazione delle domande da parte della Commissione;

13.  ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;

14.  rileva il recente aumento del numero di domande di assistenza finanziaria a titolo del FEG; esprime preoccupazione in merito all'impatto persistente della crisi economica globale causata dalla pandemia di COVID-19 e al fatto che il FEG sia sufficiente a rispondere a tutte le esigenze future;

15.  sostiene fermamente il fatto che, nel periodo 2021-2027, il FEG continui a dimostrare solidarietà, spostando nel contempo l'attenzione dalla causa delle ristrutturazioni al loro impatto; si compiace che, in base alle nuove norme, anche la decarbonizzazione sarà uno dei motivi per l'ammissibilità delle domande al sostegno;

16.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

17.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

18.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2020/005 BE/Swissport

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2021/1020.)

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
(3) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(4) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.
(5) Testi approvati, P9_TA(2020)0141.
(6) COM(2020)0442.
(7) https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/emploi-et-chomage
(8) Si tratta di professioni in cui almeno il 75 % dei lavoratori appartiene allo stesso sesso.


Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – domanda EGF/2020/004 NL/KLM - Paesi Bassi
PDF 138kWORD 49k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dai Paesi Bassi – EGF/2020/004 NL/KLM (COM(2021)0226 – C9-0161/2021 – 2021/0115(BUD))
P9_TA(2021)0267A9-0187/2021

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0226 – C9-0161/2021),

–  visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) ("regolamento FEG"),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(2), in particolare l'articolo 8,

–  visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie(3), ("AII del 16 dicembre 2020"), in particolare il suo punto 9,

–  viste le lettere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0187/2021),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è fornita attraverso un sostegno finanziario ai lavoratori e alle società per cui hanno lavorato;

B.  considerando che i Paesi Bassi, nel periodo di riferimento compreso tra il 15 agosto 2020 e il 15 dicembre 2020, hanno presentato la domanda EGF/2020/004 NL/KLM per ottenere un contributo finanziario a titolo del FEG a seguito di 1 851 esuberi(4) presso la compagnia KLM Royal Dutch Airlines situata nella regione Noord-Holland (NL32) di livello NUTS 2, nei Paesi Bassi;

C.  considerando che la domanda riguarda 1 851 lavoratori collocati in esubero presso la compagnia KLM Royal Dutch Airlines, di cui 650 esuberi si sono verificati durante il periodo di riferimento e 1 201 si sono verificati prima o dopo il periodo di riferimento, e che è possibile stabilire un chiaro nesso causale con l'evento da cui hanno avuto origine gli esuberi durante il periodo di riferimento;

D.  considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi in un'impresa di uno Stato membro;

E.  considerando che la Commissione ha riconosciuto che la crisi sanitaria della COVID-19 ha provocato una crisi economica e ha sollecitato un piano per la ripresa Next Generation EU che sottolinei il ruolo fondamentale svolto dal FEG nell'assistere i lavoratori collocati in esubero;

F.  considerando che la pandemia di COVID-19 ha rappresentato un enorme shock per l'industria aeronautica per via delle restrizioni di viaggio, determinando un calo del 98,9 % del traffico aereo internazionale nell'aprile 2020 rispetto all'aprile 2019, mentre il 64 % della flotta mondiale di aeromobili è stato messo in deposito;

G.  considerando che la domanda di passeggeri a livello internazionale è caduta del 75,6 % nel 2020 rispetto ai livelli del 2019; che, secondo le previsioni mondiali sul numero di passeggeri elaborate dall'Associazione internazionale del trasporto aereo, ci vorranno dai tre ai quattro anni prima che il settore aeronautico torni ai livelli precedenti la crisi;

H.  considerando che si tratta di una delle prime mobilitazioni del FEG dovute alla crisi causata dalla COVID-19, a seguito dell'adozione da parte del Parlamento della risoluzione del 18 giugno 2020 sulla proposta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2020/000 TA 2020 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)(5), in cui si afferma che il FEG potrebbe essere mobilitato per sostenere i lavoratori licenziati definitivamente e i lavoratori autonomi nel contesto della crisi globale causata dalla COVID-19, senza modificare il regolamento (UE) n. 1309/2013;

I.  considerando che, prima dell'inizio della pandemia, i risultati finanziari di KLM erano in costante aumento tra il 2015 e il 2019, con un utile netto passato da 54 milioni di EUR nell'esercizio finanziario 2015 a 449 milioni di EUR nell'esercizio finanziario 2019;

J.  considerando che il numero di passeggeri trasportati da KLM è diminuito del 68 % e le entrate di KLM sono diminuite del 53,8 % nel 2020 rispetto al 2019, portando KLM ad accumulare una perdita operativa di 1 154 milioni di EUR nel 2020 rispetto a un utile di 714 milioni di EUR nel 2019(6), e la sua direzione ha annunciato un piano di ristrutturazione che riduce la forza lavoro di circa 5 000 equivalenti a tempo pieno(7);

K.  considerando che la Commissione ha dichiarato che la crisi sanitaria ha provocato una crisi economica, ha definito un piano di ripresa economica e ha sottolineato il ruolo del FEG quale strumento di emergenza(8);

1.  conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che i Paesi Bassi hanno diritto a un contributo finanziario pari a 5 019 218 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % del costo totale di 8 365 364 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 8 030 750 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 334 614 EUR;

2.  constata che le autorità olandesi hanno presentato la domanda il 22 dicembre 2020 e che, dopo la fornitura di ulteriori informazioni da parte dei Paesi Bassi, la Commissione ha completato la propria valutazione il 6 maggio 2021 e l'ha comunicata al Parlamento il giorno stesso;

3.  deplora la lunga durata del processo in circostanze così difficili e invita la Commissione ad accelerare il processo di valutazione, garantendo che i lavoratori licenziati possano beneficiare del sostegno dell'Unione in modo tempestivo;

4.  rileva che la domanda riguarda in totale 1 851 lavoratori collocati in esubero presso la compagnia KLM Royal Dutch Airlines; prende atto del fatto che i Paesi Bassi prevedono che solo 1 201 dei beneficiari ammissibili totali parteciperanno alle misure (beneficiari interessati);

5.  osserva che i Paesi Bassi hanno deciso di non offrire un sostegno al reddito ai lavoratori licenziati attraverso il FEG; osserva che il governo dei Paesi Bassi ha lanciato una sovvenzione generica di sostegno ai salari per tutte le imprese il cui fatturato è colpito per più del 20 % dalla crisi COVID-19 e che il gruppo KLM ha presentato domanda per ottenere il sussidio NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid); rileva che il gruppo KLM ha presentato domanda per l'intero periodo coperto dal sussidio NOW e ha già ricevuto anticipi per 683 milioni di EUR e dovrebbe ricevere ulteriori 488 milioni di EUR;

6.  osserva che spetta agli Stati membri determinare il numero di lavoratori ammissibili a beneficiare del sostegno; invita i Paesi Bassi a garantire, senza alcuna forma di discriminazione, l'inclusione delle persone più vulnerabili, che rischiano di incontrare le maggiori difficoltà sul mercato del lavoro; sottolinea il vantaggio di permettere a tutti i lavoratori in esubero, per i quali questa rappresenta la migliore opzione, di essere integrati e sostenuti dalle misure incluse in questo progetto del FEG;

7.  sottolinea che si prevede che l'impatto sociale degli esuberi sarà notevole dal momento che, con oltre 33 000 dipendenti(9) nel 2019, KLM è il secondo maggior datore di lavoro privato dei Paesi Bassi; ricorda che questi esuberi si sono verificati in un contesto di tassi di disoccupazione crescenti nella provincia di Noord-Holland, che sono aumentati di 1,5 punti percentuali (salendo al 4,8 %) nel quarto trimestre del 2020 rispetto allo stesso trimestre del 2019;

8.  rileva che i Paesi Bassi hanno iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1° febbraio 2021 e che il periodo di ammissibilità al contributo finanziario del FEG andrà pertanto dal 1° febbraio 2021 al 1° febbraio 2023;

9.  ricorda che i servizi personalizzati che dovranno essere offerti ai lavoratori consistono nelle azioni di seguito indicate: orientamento professionale, sostegno per trovare lavoro in settori specifici, formazione, tutoraggio e/o istruzione e consulenza finanziaria; accoglie con favore l'attenzione delle autorità sulla riqualificazione dei lavoratori per facilitarne il trasferimento in settori con carenza di manodopera, quali l'istruzione, la sanità, la logistica, le tecnologie e la gestione dell'informazione;

10.  osserva che i Paesi Bassi hanno iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 1° febbraio 2021 e che le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dal 1° febbraio 2021 al 1° agosto 2023;

11.  plaude al fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato messo a punto dai Paesi Bassi in consultazione con i portatori di interessi e con le parti sociali, compresi otto sindacati, e che, in stretta collaborazione con i consigli d'impresa competenti, sia stato istituito un gruppo di sostegno per garantire il coordinamento di questi servizi;

12.  sottolinea che le autorità olandesi hanno confermato che le azioni ammissibili non riceveranno aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione(10);

13.  chiede che continui la riduzione dell'onere amministrativo durante tutto il processo;

14.  chiede di intensificare la comunicazione sulle misure sostenute dal bilancio dell'Unione attraverso il FEG; sottolinea l'importanza di diffondere le informazioni sul valore aggiunto e il sostegno dell'UE ai settori e ai lavoratori vulnerabili, in particolare in seguito alle ripercussioni dell'epidemia di COVID-19;

15.  ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;

16.  rileva che secondo la Commissione tutti i requisiti procedurali sono stati soddisfatti;

17.  sostiene fermamente il fatto che, nel periodo 2021-2027, il FEG continuerà a dimostrare solidarietà, spostando nel contempo l'attenzione dalla causa delle ristrutturazioni al loro impatto; si compiace che, in base alle nuove norme, la decarbonizzazione sarà uno dei motivi per l'ammissibilità delle domande al sostegno.

18.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

19.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

20.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dai Paesi Bassi – EGF/2020/004 NL/ KLM

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2021/1022.)

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
(3) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(4) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.
(5) Testi approvati, P9_TA(2020)0141.
(6) https://www.airfranceklm.com/sites/default/files/q4_2020_press_release_en_final.pdf
(7) Servizio stampa KLM: https://news.klm.com/klm-adapts-organisation-further-due-to-covid-19-crisis/
(8) COM(2020)0442.
(9) Relazione annuale KLM 2019: https://www.klm.com/travel/nl_nl/images/KLM-Jaarverslag-2019_tcm541-1063986.pdf
(10) Il 13 luglio 2020 la Commissione europea ha approvato, in base alle norme UE sugli aiuti di Stato, una misura di aiuto dei Paesi Bassi di 3,4 miliardi di EUR consistente in una garanzia statale sui prestiti e in un prestito statale subordinato a favore di KLM per fornire liquidità urgente alla compagnia nel contesto della pandemia di coronavirus. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1333


Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – domanda EGF/2020/007 FI/Finnair - Finlandia
PDF 144kWORD 51k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Finlandia – EGF/2020/007 FI/Finnair (COM(2021)0227 – C9-0162/2021 – 2021/0116(BUD))
P9_TA(2021)0268A9-0186/2021

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0227 – C9-0162/2021),

–  visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) ("regolamento FEG"),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(2), in particolare l'articolo 8,

–  visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie(3) ("AII del 16 dicembre 2020"), in particolare il suo punto 9,

–  visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0186/2021),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è fornita attraverso un sostegno finanziario ai lavoratori e alle società per cui hanno lavorato;

B.  considerando che la Finlandia, nel periodo di riferimento compreso tra il 25 agosto 2020 e il 25 dicembre 2020, ha presentato la domanda EGF/2020/007 FI/Finnair per ottenere un contributo finanziario a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) a seguito di 508 esuberi(4) presso la compagnia Finnair Oyj e presso un subappaltatore(5) situati nella regione di livello NUTS 2 di Helsinki-Uusimaa (FI1B), in Finlandia;

C.  considerando che il 6 maggio 2021 la Commissione ha adottato una proposta di decisione relativa alla mobilitazione del FEG per sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro di 500 beneficiari interessati, vale a dire lavoratori che sono stati collocati in esubero nel settore economico classificato nella divisione 51 della NACE Revisione 2 (Trasporto aereo);

D.  considerando che la domanda riguarda 504 lavoratori collocati in esubero dalla compagnia Finnair Oyj e quattro da un subappaltatore in Finlandia;

E.  considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi in un'impresa di uno Stato membro;

F.  considerando che la Commissione ha riconosciuto che la crisi sanitaria della COVID-19 ha provocato una crisi economica e ha sollecitato un piano per la ripresa Next Generation EU che sottolinei il ruolo fondamentale svolto dal FEG nell'assistere i lavoratori collocati in esubero;

G.  considerando che la pandemia di COVID-19 ha rappresentato un enorme shock per l'industria aeronautica per via delle restrizioni di viaggio, determinando un calo del 98,9 % del traffico aereo internazionale nell'aprile 2020 rispetto all'aprile 2019(6) e il reddito passeggero-chilometro in tutto il settore si è ridotto dell'86,5 % rispetto al giugno 2019(7);

H.  considerando che la domanda di passeggeri a livello internazionale è caduta del 75,6 % nel 2020 rispetto ai livelli del 2019; che, secondo le previsioni mondiali sul numero di passeggeri elaborate dall'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA), ci vorranno dai tre ai quattro anni prima che il settore aeronautico torni ai livelli precedenti la crisi;

I.  considerando che si tratta di una delle prime mobilitazioni del FEG dovute alla crisi causata dalla COVID-19, a seguito dell'adozione da parte del Parlamento della risoluzione del 18 giugno 2020 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2020/000 TA 2020 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)(8), in cui si afferma che il FEG potrebbe essere mobilitato per sostenere i lavoratori licenziati definitivamente e i lavoratori autonomi nel contesto della crisi globale causata dalla COVID-19, senza modificare il regolamento (UE) n. 1309/2013;

J.  considerando che, prima dell'inizio della pandemia, Finnair aveva risultati finanziari solidi, registrando nel 2019 un aumento del numero di passeggeri trasportati del 10,3 % e delle entrate del 9,2 %, raggiungendo i 3 097 milioni di EUR, rispetto ai 2 836 milioni di EUR del 2018;

K.  considerando che le restrizioni in vigore sia in Finlandia che in altri paesi hanno gravato pesantemente sulle operazioni di Finnair, in particolare per quanto riguarda i voli internazionali e intercontinentali; che il traffico aereo è un'importante modalità di trasporto che collega aree remote come la Finlandia al resto del mondo;

L.  considerando che l'aeroporto di Helsinki è un importante polo per il trasporto aereo e Finnair è un vettore di primo piano che collega l'Europa e l'Asia, e che nel gennaio 2020 i volumi dei passeggeri verso la Cina sono aumentati del 58 % rispetto allo stesso mese del 2019; che nel febbraio 2020 i volumi di passeggeri sono calati bruscamente del 73 % a causa della pandemia;

M.  considerando che il numero di passeggeri trasportati da Finnair è sceso del 76,2 % e le sue entrate sono diminuite del 73,2 % nel 2020 rispetto al 2019, portando la compagnia ad accumulare una perdita operativa di 464,5 milioni di euro nel 2020(9); che, per far fronte a questa crisi, Finnair ha dovuto ridurre i costi e generare risparmi nel settore immobiliare, nel leasing di aerei, nel settore IT (digitalizzazione e automazione dei processi relativi ai clienti), nei costi delle vendite e della distribuzione, nonché nei costi amministrativi e nelle strutture retributive; che questo ha portato a una riduzione della forza lavoro di 700 unità(10) e che la quasi totalità della forza lavoro è stata messa in aspettativa per parte dell'anno, aspettativa che continua nel 2021 per grande parte dei dipendenti;

N.  considerando che l'obiettivo a lungo termine di Finnair consiste nel raggiungere la neutralità carbonica entro il 2045, con una riduzione del 50 % delle emissioni nette entro la fine del 2025 rispetto ai livelli del 2019(11), e che, secondo la compagnia, Finnair ha continuato ad accelerare gli sforzi di sostenibilità anche durante la pandemia investendo in biocarburanti sostenibili;

O.  considerando che il contributo del settore dell'aviazione all'economia finlandese è significativo e rappresenta il 3,2 % del PIL totale(12) e che i licenziamenti nella più grande compagnia aerea del paese, Finnair, hanno un grave impatto sulla regione di Helsinki-Uusimaa e sull'economia nazionale;

P.  considerando che nel 2020 il settore dell'aviazione in Finlandia occupava 42 000 persone (23 000 posti di lavoro diretti e 19 000 indiretti) e che questi licenziamenti avranno un grave impatto sull'economia nazionale; che il numero di disoccupati in cerca di lavoro nella regione di Helsinki-Uusimaa, la regione interessata dagli esuberi, è aumentato di 0,8 punti percentuali, passando dal 6,4 % nel 2019 al 7,2 % nel 2020;

Q.  considerando che, a causa della crescente disoccupazione dovuta alla crisi, il ricollocamento degli ex dipendenti di Finnair può essere difficile;

R.  considerando che la Commissione ha dichiarato che la crisi sanitaria ha provocato una crisi economica, che ha definito un piano di ripresa economica e ha sottolineato il ruolo del FEG quale strumento di emergenza(13);

1.  conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Finlandia ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 752 360 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % del costo totale di 2 920 600 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 2 730 600 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 190 000 EUR;

2.  rileva che le autorità finlandesi hanno presentato la domanda il 30 dicembre 2020 e che la Commissione ha completato la sua valutazione il 6 maggio 2021 e l'ha notificata al Parlamento il giorno stesso; si rammarica che la valutazione della Commissione abbia richiesto così tanto tempo date le attuali circostanze;

3.  rileva che tutti i requisiti procedurali sono stati soddisfatti;

4.  rileva che la domanda riguarda in totale 508 lavoratori collocati in esubero presso la compagnia Finnair Oyj e presso un subappaltatore; rileva inoltre che la Finlandia prevede che 500 dei beneficiari ammissibili complessivi parteciperanno alle misure (beneficiari interessati);

5.  ricorda che gli impatti sociali dei licenziamenti dovrebbero essere notevoli per i lavoratori della regione di Helsinki-Uusimaa, dove Finnair ha il suo hub operativo e dove il numero di disoccupati in cerca di lavoro è aumentato del 22,5 % tra febbraio e aprile 2020 e di 0,8 punti percentuali tra il 2019 e il 2020(14), con conseguenti prospettive difficili in termini di reimpiego dei lavoratori licenziati; rileva pertanto con soddisfazione che i lavoratori licenziati potrebbero beneficiare di un orientamento e di un sostegno personalizzati per la ricerca di un'occupazione, unitamente a opportunità di perfezionamento e riqualificazione disegnate su misura per aumentare le loro possibilità di ricollocamento;

6.  sottolinea la necessità che tutti i lavoratori, senza alcuna discriminazione e indipendentemente dalla loro nazionalità, siano integrati e ricevano sostegno a titolo delle misure incluse nel presente progetto FEG;

7.  sottolinea che il 44 % delle persone ammissibili è costituito da donne nella fascia di età più colpita compresa tra i 30 e i 54 anni; osserva che la seconda fascia di età più numerosa è quella dei 55-64 anni (28,20 %), che potrebbe dover affrontare difficoltà aggiuntive per il reinserimento nel mercato del lavoro;

8.  rileva che la Finlandia ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 21 ottobre 2020 e che il periodo di ammissibilità al contributo finanziario del FEG andrà pertanto dal 21 ottobre 2020 al 30 dicembre 2022;

9.  ricorda che i servizi personalizzati che saranno offerti ai lavoratori dipendenti e autonomi consistono nelle azioni seguenti: tutoraggio e altre misure preparatorie, servizi per l'occupazione e le imprese, formazioni, sussidi salariali, incentivi all'assunzione, sovvenzioni di avvio e indennità di viaggio, alloggio e trasloco; accoglie con favore l'offerta di corsi di formazione professionale rivolti ai beneficiari, compresi corsi in materia di intelligenza artificiale (IA), sicurezza digitale e robotica; accoglie inoltre con favore l'utilizzo di incentivi all'assunzione da parte della Finlandia per ridurre le spese salariali dei beneficiari, nonché di sovvenzioni di avvio per promuovere la creazione di attività imprenditoriali, ricorda tuttavia che tale sostegno dovrebbe essere subordinato alla partecipazione attiva di tali beneficiari ad attività di ricerca di un'occupazione o di formazione;

10.  osserva che la Finlandia ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 21 ottobre 2020 e che le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dal 21 ottobre 2020 al 30 giugno 2023;

11.  plaude al fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato messo a punto dalla Finlandia in consultazione con un gruppo di lavoro; sottolinea che le attività di preparazione prevedevano incontri con i rappresentanti dei centri per lo sviluppo economico, i trasporti e l'ambiente e gli uffici per l'occupazione e lo sviluppo economico di Uusimaa, Finnair e i sindacati, vale a dire Ilmailualan Unioni (IAU), Finnairin insinöörit ja ylemmät toimihenkilöt (FINTO), Auto ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry (AKT) e Trade Union Pro;

12.  sottolinea che le autorità finlandesi hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione;

13.  ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;

14.  sostiene fermamente il fatto che, nel periodo 2021-2027, il FEG continuerà a dimostrare solidarietà, spostando nel contempo l'attenzione dalla causa delle ristrutturazioni al loro impatto; si compiace che, in base alle nuove norme, la decarbonizzazione sarà uno dei motivi per l'ammissibilità delle domande al sostegno;

15.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

16.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

17.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Finlandia – EGF/2020/007 FI/Finnair

(The text of this annex is not reproduced here since it corresponds to the final act, Decision (EU) 2021/1023.)

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
(3) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(4) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.
(5) Hub Logistics Finland Oy, situato nella regione di Helsinki-Uusimaa.
(6) ATAG, Aviation: Benefits Beyond Borders (Aviazione: benefici senza confini), relazione 2020: https://aviationbenefits.org/media/167186/abbb2020_full.pdf
(7) IATA: Air Passenger Market Analysis (Analisi del mercato del trasporto aereo di passeggeri), giugno 2020: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis---june-20202/
(8) Testi approvati, P9_TA(2020)0141.
(9) https://company.finnair.com/en/media/all-releases/news?id=3801600
(10) News | Finnair
(11) News | Finnair
(12) Gruppo d'azione per il trasporto aereo (ATAG), Aviation Benefits Beyond Borders (Aviazione: benefici senza confini): https://aviationbenefits.org/downloads/aviation-benefits-beyond-borders-2020/
(13) COM(2020)0442.
(14) Banca dati statistica della Finlandia: https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/StatFin/


Modifiche consequenziali dell'ETIAS: ECRIS-TCN ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001B(COD))
P9_TA(2021)0269A9-0083/2021

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0003),

–  vista la decisione della Conferenza dei presidenti dell'11 febbraio 2021 di autorizzare la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a scindere la summenzionata proposta della Commissione e a elaborare su tale base due relazioni legislative distinte,

–  visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8‑0025/2019),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 31 marzo 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9‑0083/2021),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 giugno 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

P9_TC1-COD(2019)0001B


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/1151.)


Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012
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Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 6 maggio 2021 relativo alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2021)3114 - 2021/2680(DEA))
P9_TA(2021)0270B9-0315/2021

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2021)3114),

–  vista la lettera in data 12 maggio 2021 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  vista la lettera in data 3 giugno 2021 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni(1), in particolare l'articolo 85, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 6,

–  visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

–  visto che non è stata sollevata alcuna obiezione entro il termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che è giunto a scadenza l'8 giugno 2021,

A.  considerando che l'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce che, per un periodo transitorio che scade il 18 giugno 2021, l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibili alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici e a soggetti stabiliti per fornire un risarcimento ai membri di tali schemi in caso di inadempimento; considerando che tale periodo transitorio è stato introdotto per evitare gli effetti negativi della compensazione centrale dei contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei futuri pensionati e per concedere il tempo necessario per sviluppare soluzioni tecniche praticabili per il trasferimento, da parte degli schemi pensionistici, di garanzie in contanti e non in contanti a titolo di margini di variazione;

B.  considerando che l'articolo 85, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 conferisce alla Commissione il potere di prorogare tale periodo transitorio due volte, ogni volta di un anno, qualora concluda che non sono ancora state sviluppate soluzioni tecniche praticabili e che permane l'effetto negativo della compensazione centrale dei contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei futuri pensionati;

C.  considerando che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha raccomandato alla Commissione, nella sua relazione di dicembre 2020, di prorogare l'esenzione di un anno, concedendo così alle CCP più tempo per perfezionare i loro modelli di accesso in modo che diventino più ampiamente disponibili per gli schemi pensionistici e, allo stesso tempo, evitando una situazione in cui l'obbligo di compensazione per gli schemi pensionistici sia introdotto a seguito delle dinamiche di mercato della COVID-19;

D.  considerando che la Commissione, tenendo conto della relazione dell'ESMA, è del parere che sia effettivamente necessario prorogare di un anno il periodo transitorio per consentire che le soluzioni previste giungano a maturazione e siano ulteriormente perfezionate;

E.  considerando che la Commissione ha pertanto adottato il regolamento delegato che proroga il periodo transitorio fino al 18 giugno 2022;

F.  considerando che il regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza per fornire agli schemi pensionistici dell'Unione la certezza di cui hanno bisogno in relazione all'esenzione dalla compensazione centrale;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.


Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale ***II
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (07234/1/2021 – C9-0196/2021 – 2018/0258(COD))
P9_TA(2021)0271A9-0196/2021

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (07234/1/2021 – C9-0196/2021),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),

–  vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0474),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

–  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9‑0196/2021),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 67.
(2) GU C 158 del 30.4.2021, pag. 133.


Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 2021-2027 ***II
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Risoluzione
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (06980/2/2021 – C9-0195/2021 – 2018/0206(COD))
P9_TA(2021)0272A9-0197/2021
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06980/2/2021 – C9‑0195/2021),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018(2),

–  vista la sua posizione in prima lettura(3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0382),

–  vista la proposta modificata della Commissione (COM(2020)0447),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

–  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9‑0197/2021),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

4.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione sugli investimenti dell'FSE+ per combattere la povertà infantile

Nel 2019 i bambini a rischio di povertà ed esclusione sociale nell'UE erano 18 milioni, con numeri molto elevati in alcuni Stati membri. La pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze socioeconomiche hanno esacerbato le disuguaglianze e la povertà, con un effetto più pronunciato su tale categoria. La povertà infantile è costantemente presente in tutti gli Stati membri e continua a essere più elevata di quella degli adulti in età lavorativa.

La Commissione accoglie pertanto con favore l'accordo equilibrato che rende l'FSE+ uno strumento decisivo per affrontare la sfida della povertà infantile. L'accordo riconosce l'urgenza di investire nei bambini in tutti gli Stati membri.

Il 24 marzo 2021 la Commissione ha adottato una proposta di raccomandazione del Consiglio che istituisce una garanzia europea per l'infanzia al fine di affrontare la sfida in modo strutturale. Nel programmare l'FSE+, la Commissione farà tutto il possibile per garantire che gli Stati membri destinino adeguati finanziamenti a titolo dell'FSE+ per contribuire all'attuazione della garanzia europea per l'infanzia. Incoraggerà inoltre gli Stati membri a utilizzare anche altri strumenti di finanziamento dell'UE e le risorse nazionali disponibili per sostenere investimenti adeguati in questo settore.

Dichiarazione della Commissione sugli investimenti dell'FSE+ a favore dell'occupazione giovanile

La Commissione sottolinea che i giovani sono stati colpiti in modo sproporzionato dalla crisi socioeconomica a seguito della pandemia di COVID-19. Dal dicembre 2019 al dicembre 2020 la disoccupazione giovanile nell'UE è aumentata di tre punti percentuali, portando il numero di giovani disoccupati a oltre 3,1 milioni. La Commissione ricorda inoltre che la disoccupazione giovanile è stata costantemente e notevolmente superiore a quella della popolazione adulta e che i dati più recenti indicano una differenza di oltre dieci punti percentuali (17,8 % rispetto al 6,6 % del dicembre 2020).

La Commissione accoglie con favore l'accordo raggiunto dai colegislatori, che riconosce tale sfida in tutti gli Stati membri. L'FSE+ è il più importante strumento di finanziamento dell'UE per attuare la garanzia per i giovani rafforzata recentemente adottata e altre misure pertinenti nell'ambito dell'iniziativa di sostegno all'occupazione giovanile.

Nel programmare l'FSE+, la Commissione farà tutto il possibile per garantire che gli Stati membri destinino adeguati finanziamenti a titolo dell'FSE+ all'attuazione della garanzia per i giovani rafforzata. Incoraggerà inoltre gli Stati membri a utilizzare anche altri strumenti di finanziamento dell'UE e le risorse nazionali disponibili per sostenere investimenti adeguati in questo settore.

(1) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 165.
(2) GU C 86 del 7.3.2019, pag. 84.
(3) Testi approvati del 4.4.2019, P8_TA(2019)0350.

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