Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (COM(2021)0130 – C9-0104/2021 – 2021/0068(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0130),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0104/2021),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2021(1),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del suo regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 maggio 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appreso(2);
2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 giugno 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/953.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione della Commissione
La Commissione riconosce l'importanza cruciale, nella lotta contro la pandemia di COVID 19, di vaccini anti COVID-19 e test diagnostici per l'infezione da SARS-CoV-2 che siano accessibili, anche economicamente. Tenendo conto che al momento dell'entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2021/953 e (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio non tutta la popolazione sarà stata vaccinata, è importante garantire l'accesso a possibilità di test economicamente convenienti e ampiamente disponibili per agevolare la libera circolazione e la mobilità in Europa.
Al fine di sostenere le capacità di test degli Stati membri, la Commissione ha già mobilitato fondi a titolo dello strumento per il sostegno di emergenza per l'acquisto di test antigenici rapidi e ha lanciato un appalto congiunto per oltre mezzo miliardo di test antigenici rapidi. Anche la Federazione internazionale della Croce rossa aiuta gli Stati membri ad aumentare la capacità di effettuare test con finanziamenti provenienti dallo strumento per il sostegno di emergenza.
Per migliorare ulteriormente la disponibilità di test economicamente accessibili, in particolare per le persone che attraversano quotidianamente o frequentemente le frontiere per andare a lavorare o a scuola, visitare parenti stretti, ricevere cure mediche o occuparsi dei propri cari, la Commissione si impegna a mobilitare fondi aggiuntivi pari a 100 milioni di EUR a titolo dello strumento per il sostegno di emergenza per l'acquisto di test per l'infezione da SARS-CoV-2 che siano validi ai fini del rilascio di un certificato di test a norma del regolamento (UE) 2021/953. Ove necessario e previa approvazione dell'autorità di bilancio, potrebbero essere mobilitati finanziamenti aggiuntivi per un importo superiore a 100 milioni di EUR.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (COM(2021)0140 – C9-0100/2021 – 2021/0071(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0140),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0100/2021),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 maggio 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(1);
2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 giugno 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/954.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione della Commissione
La Commissione conviene che la disponibilità di vaccini anti COVID-19 e test per l'infezione da SARS-CoV-2 accessibili, anche dal punto di vista economico, è essenziale nella lotta contro la pandemia di COVID-19. Tenendo conto che all'entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2021/953 e (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio non sarà stata vaccinata tutta la popolazione, è importante garantire l'accesso a possibilità di test economicamente convenienti e ampiamente disponibili per agevolare la libera circolazione e la mobilità in Europa.
Al fine di sostenere le capacità di test degli Stati membri, la Commissione ha già mobilitato fondi a titolo dello strumento per il sostegno di emergenza per l'acquisto di test antigenici rapidi e ha lanciato un appalto congiunto per oltre mezzo miliardo di test antigenici rapidi. Anche la Federazione internazionale della Croce rossa aiuta gli Stati membri ad aumentare la capacità di effettuare test con finanziamenti provenienti dallo strumento per il sostegno di emergenza.
Onde sostenere ulteriormente la disponibilità di test economicamente accessibili, in particolare per le persone che attraversano quotidianamente o frequentemente le frontiere per andare a lavorare o a scuola, visitare parenti stretti, ricevere cure mediche o occuparsi di persone care, la Commissione si impegna a mobilitare fondi aggiuntivi pari a 100 milioni di EUR a titolo dello strumento per il sostegno di emergenza per l'acquisto di test per l'infezione da SARS-CoV-2 che siano validi ai fini del rilascio di un certificato di test a norma del regolamento (UE) 2021/953. Ove necessario e previa approvazione dell'autorità di bilancio, potrebbero essere mobilitati finanziamenti aggiuntivi per un importo superiore a 100 milioni di EUR.
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli da 101 a 109,
– viste le pertinenti norme, linee guida, risoluzioni, consultazioni pubbliche, comunicazioni e pubblicazioni della Commissione in materia di concorrenza,
– visti la relazione della Commissione del 9 luglio 2020 sulla politica di concorrenza 2019 (COM(2020)0302) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato come documento giustificativo alla stessa data,
– vista la sua risoluzione del 18 giugno 2020 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'UE(1),
– vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo "Una nuova strategia industriale per l'Europa" (COM(2020)0102),
– viste le comunicazioni della Commissione del 19 marzo 2020, del 4 aprile 2020, del 13 maggio 2020 e del 2 luglio 2020 su un quadro di riferimento temporaneo della Commissione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'attuale epidemia di COVID-19 e successive modifiche(2),
– vista la comunicazione della Commissione, del 21 settembre 2020, relativa agli orientamenti su determinate misure di aiuto di Stato nel contesto del sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra dopo il 2021 (C(2020)6400),
– visto il Libro bianco della Commissione del 17 giugno 2020 relativo all'introduzione di pari condizioni di concorrenza in materia di sovvenzioni estere (COM(2020)0253),
– vista la decisione della Commissione del 17 dicembre 2020 per il via libera all'acquisizione di Fitbit da parte di Google, soggetta a condizioni,
– vista la relazione speciale n. 24/2020 della Corte dei conti europea dal titolo "Il controllo delle concentrazioni e i procedimenti antitrust della Commissione: occorre innalzare la sorveglianza del mercato"(3),
– visto il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, il 16 settembre 2020,
– viste le risposte scritte e orali dell'allora Commissaria designata Margrethe Vestager in occasione dell'audizione dinanzi al Parlamento europeo dell'8 ottobre 2019,
– vista la dichiarazione congiunta della rete europea della concorrenza (ECN), del 23 marzo 2020, sull'applicazione del diritto della concorrenza durante la crisi del coronavirus(4),
– vista la relazione degli esperti di alto livello della Commissione, dal titolo "La politica di concorrenza nell'era digitale"(5), del 4 aprile 2019,
– viste le conclusioni del Consiglio del 22 marzo 2019 su occupazione, crescita e competitività,
– viste le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 1° e 2 ottobre 2020,
– viste la comunicazione della Commissione alle parti interessate del 2 dicembre 2020 sul recesso del Regno Unito e sulle norme dell'UE in materia di concorrenza, e quella del 18 gennaio 2021 sul recesso del Regno Unito e sulle norme dell'UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato,
– visto lo studio del suo Dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita, del dicembre 2020, dal titolo "Impact of State aid on competition and competitiveness during the COVID-19: an early assessment" (Impatto degli aiuti di Stato sulla concorrenza e la competitività durante la pandemia di COVID-19: prima valutazione),
– vista la relazione della sottocommissione Antitrust della commissione giudiziaria della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, del 6 ottobre 2020, dal titolo "Investigation of Competition in the Digital Marketplace: Majority Staff Report and Recommendations’(6),
– visto il documento di ricerca dell'autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito del 19 gennaio 2021 dal titolo "Algorithms: How they can reduce competition and harm consumers" (Algoritmi: come possono ridurre la concorrenza e danneggiare i consumatori),
– visto l'obiettivo dell'UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, approvato dai leader dell'Unione nel dicembre 2020,
– vista la comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),
– vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020)0380),
– vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 su un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva (COM(2020)0098),
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0168/2021),
A. considerando che i consumatori traggono vantaggio da mercati competitivi, in particolare allorché offrono prezzi equi e una maggiore scelta di prodotti; che la politica di concorrenza dell'UE è concepita per mantenere un'economia di mercato aperta, con una concorrenza libera, equa ed efficace che favorisca un'efficiente ripartizione delle risorse e promuova l'innovazione, prestando in tal modo particolare attenzione alle esigenze delle PMI e alla creazione di condizioni di parità a vantaggio di tutti i cittadini dell'UE; che tale obiettivo fondamentale continua a essere pertinente anche in situazioni di crisi;
B. considerando che la Commissione ha risposto prontamente alla deflagrazione dell'epidemia di COVID-19 adottando norme speciali e temporanee in materia di concorrenza per ovviare a una situazione di grave turbamento dell'economia europea;
C. considerando che le misure eccezionali e temporanee di risposta alla pandemia non dovrebbero sostanziarsi in un comportamento anticoncorrenziale, né essere sfruttate da aziende già in difficoltà finanziarie per ricevere ulteriori aiuti senza i necessari piani di ristrutturazione efficaci;
D. considerando che tutti gli aiuti dovrebbero essere pensati e concessi in modo responsabile dal punto di vista economico e sociale; che, sul lungo periodo, la politica di concorrenza dovrebbe affrontare in modo efficiente le sfide sociali, digitali e ambientali ed essere pienamente coerente con le priorità indicate nel Green Deal europeo e con gli obiettivi dell'accordo di Parigi;
E. considerando che conciliare in maniera intelligente le norme di concorrenza dell'Unione con la sua politica industriale, digitale, ambientale e sociale nonché con la sua politica del commercio internazionale è essenziale per garantire parità di condizioni in tutti i settori, rafforzando le catene del valore resilienti, incentivando la creazione di posti di lavoro e la competitività mondiale, contribuendo in tal modo a creare un contesto commerciale propizio per le PMI;
F. considerando che la concorrenza sleale tra gli Stati membri ostacola il corretto funzionamento del mercato interno;
G. considerando che la Commissione effettua attualmente un riesame generale dell'efficacia dell'applicazione della politica di concorrenza, tra cui i regolamenti antitrust, diverse norme e orientamenti sugli aiuti di Stato, la valutazione delle norme in materia di controllo delle concentrazioni e il riesame della comunicazione sulla definizione di mercato;
H. considerando che il boicottaggio economico nei confronti di prodotti provenienti da zone geografiche specifiche dell'UE costituisce una grave violazione delle norme in materia di concorrenza e un problema che va affrontato in maniera efficace;
I. considerando che le sfide crescenti poste dalla concorrenza con un'importante economia fortemente sovvenzionata come quella cinese richiedono misure per rafforzare le imprese dell'Unione che affrontano concorrenti di paesi terzi;
J. considerando che un'architettura di mercato aperta nell'ambito del commercio e delle compensazioni che consenta una vera e propria concorrenza tra le infrastrutture di mercato è indispensabile per preservare e rafforzare la resilienza dei mercati dei capitali dell'UE, incentivare le innovazioni guidate dal mercato e ottenere, in tal modo, risultati migliori per i pensionati, le imprese e gli investitori; che la necessità di una struttura di mercato aperta deve essere valutata rispetto a considerazioni di stabilità finanziaria;
K. considerando che la maggior parte dei punti di accesso a Internet per i consumatori è limitata a un numero estremamente esiguo di ecosistemi digitali e di grandi piattaforme; che la pandemia di COVID-19 ha accelerato il ritmo della digitalizzazione, creando nuove sfide per l'efficacia della politica di concorrenza, in particolare nell'ambito delle norme antitrust dove finora non sono stati ammessi interventi ex ante;
L. considerando che alcuni scandali in materia di dati nonché talune indagini e prove hanno mostrato come i dati personali siano raccolti e conservati, spesso in modo eccessivo, oltre a essere utilizzati e venduti a terzi dalle piattaforme e come gli operatori e le piattaforme dominanti in ambito tecnologico monitorino sistematicamente le attività online dei consumatori;
M. considerando che alcune imprese che beneficiano del doppio status di piattaforma e fornitore abusano della loro posizione per imporre condizioni sleali ai concorrenti;
N. considerando che secondo le previsioni degli analisti(7), Amazon, Facebook e Alphabet Inc. (Google) capteranno collettivamente il 61 % di tutta la pubblicità digitale nel 2021, raddoppiando la rispettiva quota di mercato dal 2015; considerando che Facebook e Alphabet Inc. (Google) ottengono rispettivamente il 98,53 % e l'83,3 % dei loro ricavi grazie alla pubblicità digitale(8);
O. considerando che le ammende comminate dalle autorità garanti della concorrenza non hanno spesso avuto un effetto deterrente sulle grandi imprese tecnologiche in quanto sono semplicemente considerate costi legati all'attività di impresa;
P. considerando che gli strumenti antitrust dovrebbero essere adeguati per far fronte alla rapida evoluzione delle nuove realtà dei mercati digitali e tecnologici;
Q. considerando la necessità di condizioni di parità tra le imprese di servizi finanziari e le imprese tecnologiche per garantire una concorrenza equa, secondo il principio "stesso rischio, stessa attività, stessa regolamentazione";
R. considerando che gli algoritmi possono migliorare notevolmente l'efficienza e consentono alle imprese di offrire prodotti e servizi migliori ai consumatori; che, tuttavia, l'abuso intenzionale o involontario degli algoritmi può arrecare danni ai consumatori e alla concorrenza;
S. considerando che le norme dell'UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato dovrebbero essere coerenti e potrebbero contribuire in modo significativo al Green Deal europeo, alla strategia digitale dell'UE, al pilastro europeo dei diritti sociali e agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; che i casi di aiuti di Stato dell'UE non fanno pressoché riferimento a tali obiettivi generali di intervento dell'UE;
Considerazioni generali
1. evidenzia che una politica di concorrenza volta a garantire condizioni di parità in tutti i settori, stimolare l'innovazione e offrire ai consumatori una maggiore scelta e di migliore qualità è indispensabile per assicurare il corretto funzionamento del mercato unico;
2. esprime preoccupazione per l'aumento delle concentrazioni industriali in Europa; constata al riguardo che tra il 2001 e il 2012 la media del settore in 10 economie europee ha registrato una crescita del 2-3 % nella quota di vendite relative al 10 % delle imprese più grandi; ammonisce che tale crescita si osserva sia nel settore produttivo sia in quello dei servizi non finanziari e che non è trainata dai settori ad elevata intensità digitale; rileva che l'aumento delle concentrazioni industriali comporta margini più elevati associati a maggiori utili, a scapito del consumatore europeo;
3. ritiene che un'applicazione rigorosa e imparziale delle norme di concorrenza dell'UE da parte di autorità indipendenti garanti della concorrenza sia fondamentale per le imprese europee che operano nel mercato interno e a livello internazionale, in particolare per le PMI, e possa apportare un notevole contributo alle principali priorità politiche quali un mercato interno più approfondito e più equo, un mercato unico digitale connesso, la competitività globale dell'Unione, la lotta alle disuguaglianze sociali e alla crisi climatica, nonché ai valori europei inerenti alle norme ambientali, agli affari sociali, alla politica climatica e alla tutela dei consumatori; sottolinea, tuttavia, l'importanza di una flessibilità ben dosata in condizioni di crisi;
4. plaude alla consultazione sul diritto della concorrenza e sul Green Deal europeo quale passo avanti verso una maggiore coerenza delle politiche; invita la Commissione a proporre un piano d'azione lungimirante e globale sulle modalità di revisione delle norme in materia di concorrenza e aiuti di Stato;
5. ritiene che garantire condizioni di parità per le imprese sul mercato unico e sui mercati globali, che è indispensabile per le imprese, in particolare le PMI, e per la creazione di posti di lavoro dignitosi e sostenibili all'interno e all'esterno dell'UE, dipende da una lotta ferma ed efficace al dumping sociale e ambientale; invita la Commissione, a tale proposito, a intensificare gli sforzi per istituire un quadro giuridico per uno strumento obbligatorio di dovuta diligenza in materia di diritti umani e ambiente;
6. sottolinea che le pratiche fiscali aggressive adottate dalle multinazionali, le pratiche fiscali dannose e i vantaggi fiscali mirati a favore delle grandi società possono soffocare l'innovazione e pregiudicare la contendibilità dei mercati, in particolare per le PMI, che costituiscono la spina dorsale dell'economia europea;
7. sottolinea l'importanza della REC nel sostenere la cooperazione tra le autorità nazionali garanti della concorrenza (ANC) e la Commissione al fine di promuovere una concorrenza leale all'interno del mercato unico grazie a un'applicazione più rigorosa della normativa e alla condivisione di prassi eccellenti;
8. incoraggia i dialoghi strutturati con il Vicepresidente esecutivo per la concorrenza e l'impegno della Commissione per mantenere una stretta collaborazione con i membri della commissione competente del Parlamento; ritiene che la relazione annuale della Commissione sulla politica di concorrenza rappresenti un esercizio indispensabile in termini di controllo democratico; ricorda di aver concorso negli ultimi anni, tramite la procedura legislativa ordinaria, alla definizione del quadro di riferimento per le norme sulla concorrenza; insiste sui propri poteri di codecisione per definire il quadro per le norme in materia di concorrenza;
9. chiede alla Commissione di servirsi delle sue facoltà di sensibilizzazione per evidenziare i rischi delle misure di controllo dei prezzi attuate dai governi, compresi quelli relativi alla distorsione dei segnali di prezzo, che potrebbero incoraggiare la produzione e mettere a repentaglio gli incentivi ai nuovi operatori per sopperire alle carenze;
10. rileva con preoccupazione che alcuni Stati membri non hanno attuato efficacemente la direttiva concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori(9), sulla base della valutazione della Commissione, con effetti particolarmente deleteri per i consumatori e la concorrenza leale; invita la Commissione a esaminare le clausole e le pratiche abusive utilizzate, in particolare dal settore bancario, nei contratti stipulati con i consumatori e a garantire la rapida ed efficace attuazione di tale direttiva avvalendosi di tutti i mezzi a disposizione;
11. riconosce che le risorse per la Direzione generale della Concorrenza della Commissione (DG COMP) devono essere commisurate al suo carico di lavoro e ai molteplici compiti da svolgere; constata la necessità di garantire competenze specifiche per le questioni digitali e le prassi delle piattaforme online tramite economisti comportamentali, specialisti di algoritmi, ingegneri ed esperti di dati; invita la Commissione a informarlo sulla ripartizione delle risorse tra il controllo degli aiuti di Stato, il controllo delle concentrazioni e l'antitrust;
Risposte strategiche alla COVID-19
12. si compiace dell'adozione di un quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato, e degli emendamenti intesi a prorogarle e ampliarle, poste in essere in risposta alla crisi senza precedenti causata dalla COVID-19, onde permettere agli Stati membri di sostenere le imprese durante la pandemia; è favorevole al mantenimento di misure eccezionali fintantoché saranno giustificate dalla situazione epidemiologica, pur sottolineando la natura temporanea del quadro; insiste sul fatto che il ripristino di una concorrenza efficace nel medio e lungo termine è fondamentale per garantire che la ripresa sia rapida e coerente; insiste sulla necessità che le misure di sostegno siano più mirate con l'avanzare della ripresa; rileva differenze sostanziali tra gli Stati membri per quanto riguarda i margini di bilancio disponibili per la concessione di aiuti di Stato;
13. plaude alla comunicazione della Commissione su un quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia di antitrust legate alla cooperazione tra imprese in risposta a situazioni di emergenza derivanti dall'attuale pandemia di COVID-19; ritiene che gli orientamenti e il sostegno in materia di norme antitrust facilitino la cooperazione necessaria per superare la crisi della COVID-19, avvantaggiando in tal modo i consumatori;
14. rileva che il quadro di riferimento temporaneo prevede determinate condizioni per alcune tipologie di misure di aiuto di Stato, come la ricapitalizzazione; accoglie con favore, a tale riguardo, condizioni quali il divieto di distribuzione dei dividendi, di pagamento dei bonus e di riacquisto delle azioni; deplora, tuttavia, che tali condizioni non siano state imposte per altre misure di aiuto di Stato; invita la Commissione a imporre tali condizioni per tutte le misure di aiuti di Stato del quadro temporaneo, tra cui, in particolare, le misure di ricapitalizzazione, che gli Stati membri dovrebbero considerare soltanto una soluzione di ultima istanza, a causa del notevole effetto distorsivo che possono avere sul mercato interno;
15. sostiene fermamente misure efficaci intese a sopperire alla carenza di vaccini contro la COVID-19, in particolare nei paesi a basso e medio reddito, ragion per cui sostiene la Commissione e gli Stati membri nei loro sforzi per spingere paesi terzi a revocare gli attuali divieti di esportazione e a intensificare la donazione di vaccini; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare ulteriormente gli sforzi volti a sostenere il trasferimento tecnologico e la concessione volontaria di licenze per i diritti di proprietà intellettuale per la cura delle malattie infettive endemiche o pandemiche della popolazione mondiale;
16. sottolinea che gli interventi della Commissione finalizzati a eliminare le posizioni monopolistiche e dominanti e a limitare i finanziamenti pubblici alle imprese che potrebbero far sorgere tali condizioni non offrono alcuna soluzione al problema degli svantaggi sistemici e strutturali che incidono sulla competitività delle imprese insediate nelle zone insulari e nelle regioni ultraperiferiche europee o che operano dalle stesse;
17. evidenzia l'importanza della coerenza delle politiche e del fatto che qualsiasi aiuto concesso sia erogato solo alle imprese che subiscono le conseguenze finanziarie dirette della pandemia; chiede, inoltre, con insistenza che alle imprese che si avvalgono di paradisi fiscali al di fuori dell'UE per eludere le imposte sia vietato di beneficiare degli aiuti di Stato o del sostegno finanziario a meno che non si impegnino a cambiare comportamento;
18. invita la Commissione e gli Stati membri a definire una tabella di marcia post COVID-19 per aiuti di Stato più mirati al fine di promuovere la competitività e preservare i posti di lavoro; propone che una siffatta tabella di marcia includa misure volte ad affrontare la frammentazione e le distorsioni del mercato dovute a disparità di condizioni, un'analisi dell'incidenza degli aiuti di Stato sul mercato interno e orientamenti chiari su come utilizzare al meglio gli strumenti della politica di concorrenza per promuovere la ripresa; esorta inoltre la Commissione a integrare le strategie industriali, digitali e verdi nella definizione delle future condizioni per gli aiuti di Stato;
19. ribadisce la priorità di garantire che le norme in materia di aiuti di Stato e la regolamentazione bancaria europea siano applicate in modo rigoroso e imparziale, anche nell'affrontare future crisi bancarie; invita la Commissione a esaminare celermente le discrepanze tra le norme sugli aiuti di Stato nel settore degli aiuti alla liquidazione e il regime di risoluzione a norma della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche(10) (direttiva BRR) e a rivedere la sua comunicazione sul settore bancario del 30 luglio 2013(11) nel contesto della revisione del quadro di gestione delle crisi, anche alla luce di casi recenti, tenendo conto della necessità di tutelare contribuenti e risparmiatori dall'onere dei salvataggi bancari;
20. rileva che le norme dell'UE in materia di concorrenza non andrebbero considerate al di fuori delle politiche monetarie, commerciali e di bilancio; chiede una riflessione sulle possibili distorsioni della concorrenza derivanti dal programma di acquisto di obbligazioni societarie della Banca centrale europea; pone in evidenza, a tale proposito, il concetto di selettività negli aiuti di Stato, e l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, che contiene il cosiddetto principio di lealtà;
21. invita la Commissione a garantire e monitorare il corretto uso e distribuzione delle diverse misure di finanziamento dell'UE in risposta alla crisi della COVID-19, anche attraverso i piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) degli Stati membri nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che dovrebbero essere conformi alle norme dell'UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato, che non devono falsare la concorrenza e che devono essere applicate allo stesso modo a tutte le imprese, in particolare in settori critici quali le telecomunicazioni, l'energia e i trasporti; esorta la Commissione a vigilare su potenziali distorsioni della concorrenza di questo tipo; insiste sul fatto che gli aiuti di Stato non dovrebbero essere concessi a imprese che erano inefficienti e strutturalmente in perdita prima della crisi della COVID-19, né dovrebbero incoraggiare la formazione di strutture monopolistiche;
Dimensione globale
22. sottolinea l'importanza di un dialogo e di una cooperazione sempre più intensi e strutturati a livello globale riguardo all'applicazione della politica di concorrenza, come pure di un approccio comune alla concorrenza leale;
23. è favorevole a una partecipazione attiva della Commissione e delle ANC alla Rete internazionale della concorrenza (RIC) e sollecita un maggiore coinvolgimento del Parlamento nelle attività dei pertinenti gruppi di lavoro e gruppi di esperti della RIC e dell'OCSE;
24. sostiene la strategia della Commissione intesa a eliminare gli effetti negativi causati dall'applicazione extraterritoriale illegittima di sanzioni unilaterali da parte di paesi terzi nei confronti degli operatori dell'UE; plaude a tale riguardo alla comunicazione della Commissione del 19 gennaio 2021 dal titolo "Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza "(COM(2021)0032);
25. insiste sul fatto che determinati accordi di cooperazione con i paesi terzi nel settore della politica di concorrenza possono contribuire in misura significativa all'efficacia della politica di concorrenza e invita la Commissione a puntare alla conclusione di più accordi di questo tipo nel settore della concorrenza ai fini di un più efficace scambio di informazioni tra le autorità garanti della concorrenza; ricorda inoltre la necessità che l'UE garantisca parità di condizioni e reciprocità con i suoi partner internazionali in termini di aiuti di Stato, appalti pubblici e politica di investimento; invita la Commissione a rafforzare i capitoli sugli aiuti di Stato nei futuri accordi commerciali e di investimento;
26. chiede alla Commissione di prestare maggiore attenzione al ruolo delle imprese statali con sede all'estero sostenute e sovvenzionate dai rispettivi governi secondo modalità che, in base alle norme sul mercato unico dell'UE, sono vietate per le imprese dell'Unione; esprime preoccupazione per la concorrenza distorsiva, finanziata dallo Stato, delle imprese cinesi e di altre imprese straniere che acquisiscono imprese europee, in particolare quelle attive in settori e tecnologie innovativi e strategici, quelle che si conformano al Green Deal europeo e quelle indebolite dalla pandemia di COVID‑19;
27. si compiace, come passo preliminare, dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/452 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione(12), come pure del Libro bianco della Commissione relativo all'introduzione di pari condizioni in materia di sovvenzioni estere; constata la continua pressione di acquisizioni estere sulle imprese europee e avverte che occorre intervenire con urgenza; attende pertanto con interesse l'imminente proposta legislativa della Commissione intesa ad affrontare gli effetti distorsivi delle sovvenzioni estere sul mercato interno;
28. è del parere che le imprese dell'Unione debbano poter competere sui mercati globali alla pari; invita pertanto la Commissione ad adeguare la sua politica in materia di concorrenza e aiuti di Stato al fine di promuovere un serio sviluppo industriale; sottolinea che una politica industriale intelligente può contribuire a riassegnare le risorse ad alcuni settori chiave senza falsare la concorrenza, gettando in tal modo le basi di un'economia resiliente e sostenibile nel lungo periodo; è del parere che l'Unione e gli Stati membri debbano rafforzare le sinergie tra le politiche mirate dell'UE, gli investimenti e la politica di concorrenza per promuovere i posti di lavoro e le catene del valore resilienti, al fine di conseguire l'autonomia dell'UE in determinati settori chiave, preservando nel contempo un'economia aperta;
29. chiede alle imprese europee di effettuare ingenti investimenti in ricerca e sviluppo onde garantire parità di condizioni tra i produttori all'interno e all'esterno dell'UE, conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, tra cui il passaggio a modalità di produzione a basse emissioni di carbonio, e sostenere la competitività delle imprese dell'UE rispetto ai concorrenti di paesi terzi i cui processi produttivi non sono soggetti agli stessi criteri stabiliti a livello di Unione; invita inoltre la Commissione, al riguardo, a valutare la possibilità di incrementare gli aiuti alla ricerca e all'innovazione nonché alle tecnologie che generano esternalità positive per l'ambiente o per il sistema energetico nel suo complesso;
30. invita la Commissione a individuare le dipendenze strategiche, in particolare negli ecosistemi industriali sensibili, e a proporre misure per ridurle, anche diversificando la produzione e le catene di approvvigionamento, promuovendo la produzione e gli investimenti in Europa e garantendo lo stoccaggio strategico; evidenzia a tale proposito la rilevanza di importanti progetti di interesse comune europeo (IPCEI) per gli investimenti nelle tecnologie di rottura; invita la Commissione, in vista della prossima revisione della comunicazione sugli IPCEI, a promuovere ulteriormente questi ultimi, a precisare le regole di selezione degli IPCEI, a rivedere e semplificare alcuni criteri e requisiti di attuazione e a valutare la possibilità di autorizzare più agevoli modalità di cofinanziamento dell'UE, allo scopo di facilitare la partecipazione dei partner degli Stati membri più piccoli e di garantire che i progetti di ricerca industriale di minore entità possano beneficiare più facilmente di un sostegno;
31. è favorevole all'inclusione, nelle norme di concorrenza dell'UE, di un controllo approfondito degli aiuti di Stato per le imprese di paesi terzi, sottolineando nel contempo che l'Unione dovrebbe rimanere aperta agli investimenti diretti esteri nel rispetto del suo quadro giuridico e delle norme sociali e ambientali europee e senza falsare la concorrenza; rinnova al riguardo l'invito alla Commissione e agli Stati membri, in attesa dell'esame della proposta relativa al meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (CBAM), ad adottare strumenti rafforzati di difesa commerciale per combattere le pratiche commerciali sleali e tutelare in particolare la competitività dei settori industriali; insiste nel contempo sul fatto che le decisioni in materia di politica di concorrenza non dovrebbero essere utilizzate come misura protezionistica e chiede al riguardo un'analisi delle ricadute delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato sulla competitività dei paesi a basso e medio reddito;
32. rileva con preoccupazione che, rispetto ad altri accordi commerciali, come quello con la Svizzera, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (ASCC) tra l'UE e il Regno Unito è più carente; deplora in particolare che l'ASCC UE-Regno Unito non preveda una completa parità di condizioni riguardo agli aiuti di Stato e alla concorrenza; invita l'UE e il Regno Unito a trovare un terreno comune per proseguire la cooperazione e impegnarsi a favore della concorrenza leale e della parità di condizioni;
La politica di concorrenza nell'era digitale
33. si compiace della determinazione della Commissione di affrontare la questione delle clausole e delle pratiche sleali delle piattaforme che agiscono come controllori dell'accesso, di agire con fermezza ed eliminare gli ostacoli illegittimi alla concorrenza online nel mercato unico digitale europeo; si rammarica della lentezza delle indagini antitrust rispetto alla rapida evoluzione dei mercati digitali; sottolinea a questo proposito che, dieci anni dopo l'apertura di un'indagine sulle distorsioni nelle pratiche di ricerca di Google, la Commissione non ha ancora completato i suoi accertamenti; ritiene che nell'economia digitale la concentrazione dei dati nelle mani di un numero esiguo di aziende provochi fallimenti del mercato, eccessiva percezione di rendite e blocco di nuovi operatori;
34. ritiene, pur riconoscendo gli sforzi compiuti, che i problemi legati all'eccessiva posizione dominante sul mercato delle grandi imprese tecnologiche non siano stati finora affrontati in misura sufficiente e che vadano risolti con urgenza;
35. prende atto delle sfide che attendono il processo decisionale sulla politica di concorrenza e la relativa applicazione e che riguardano, tra l'altro, gli effetti di rete, la concentrazione, l'aggregazione e l'uso dei dati nei mercati a prezzo zero, gli algoritmi per la fissazione dei prezzi, la struttura delle grandi piattaforme e gli interventi di mercato;
36. invita la Commissione a prestare la dovuta attenzione e a valutare attentamente i problemi strutturali relativi alle posizioni di controllo dell'accesso delle reti di pagamento esistenti, problemi che sono solo aumentati durante la pandemia di COVID-19;
37. accoglie con favore il ricorso presentato dalla Commissione riguardo alla sentenza Apple(13); è del parere che il caso Apple mostri ancora una volta la necessità di norme solide sugli aiuti di Stato, che tengano conto dei regimi fiscali favorevoli;
38. rileva che gli strumenti tradizionali impiegati dalle autorità garanti della concorrenza, come le indagini sui possibili abusi di posizione dominante sul mercato, richiedono molto tempo, il che si è dimostrato un problema quando si tratta di mercati digitali in rapida evoluzione; accoglie quindi con favore la valutazione della Commissione riguardo alla necessità di nuovi strumenti atti a garantire la concorrenza per affrontare i problemi strutturali della concorrenza su diversi mercati, che le attuali norme non sono in grado di affrontare nel modo più efficace, e chiede un'attenta sorveglianza di tali mercati da parte della Commissione, in modo da poter individuare rapidamente ed efficacemente problemi importanti e lacune giuridiche e di poter intervenire in proposito; rileva che le ammende comminate dalle autorità garanti della concorrenza non hanno avuto, finora, un effetto deterrente sulle grandi imprese tecnologiche, in quanto sono semplicemente considerate costi legati all'attività di impresa;
39. accoglie con favore la proposta della Commissione di una legge sui mercati digitali (DMA) volta a vietare alle piattaforme di adottare pratiche commerciali basate sull'autopreferenza (compreso l'utilizzo/la preinstallazione obbligatori di un pacchetto di prodotti) o di operare in settori di attività che dipendono dalla piattaforma o che interagiscono con essa, nonché a obbligare le piattaforme a rendere i loro servizi compatibili con le reti concorrenti ai fini dell'interoperabilità, compresi i servizi essenziali, la portabilità dei dati e l'integrazione multi-vendor; invita la Commissione a occuparsi dei casi in cui le misure correttive proposte sono state palesemente inefficaci nel ripristinare la concorrenza sul mercato degli acquisti comparativi;
40. ricorda che i vantaggi basati sui dati collegati alla condivisione e alla vendita dei dati, ma anche a servizi presenti come impostazione predefinita, rischiano di attribuire ad alcune imprese la posizione di "controllori dell'accesso" nei mercati digitali e devono essere affrontati in modo efficace dalla legge sui mercati digitali; è del parere che la Commissione dovrebbe avere la possibilità di costringere una piattaforma che esercita un controllo dell'accesso a sostituire alcune impostazioni predefinite con un'architettura efficace e oggettiva di scelta dei consumatori;
41. ritiene che la separazione strutturale dei monopoli delle grandi aziende tecnologiche possa essere auspicabile per ripristinare la concorrenza sui mercati digitali, considerati i limiti delle ammende e l'inefficacia delle misure correttive dei comportamenti adottate in passato in alcuni casi di antitrust; sottolinea che misure correttive mirate ed efficaci offrono una soluzione efficiente in termini di tempo; suggerisce di attuare un quadro antitrust partecipativo, al fine di promuovere un dialogo costante con tutte le imprese, migliorare la certezza giuridica, la trasparenza e la protezione dei consumatori e garantire misure correttive efficaci;
42. esorta la Commissione ad accelerare le procedure, in particolare per quanto riguarda l'antitrust e i mercati digitali in rapida crescita; chiede a tale riguardo anche la cooperazione da parte delle società oggetto d'indagine; condanna, in tale contesto, la prassi di alcune imprese sotto inchiesta di prolungare artificialmente i tempi richiedendo sistematicamente la proroga delle scadenze e rispondendo alle richieste di informazioni solo con notevole ritardo oppure presentando proposte inefficaci relative agli impegni che si assumerebbero;
43. rileva inoltre che, sebbene sia importante garantire il giusto processo e il diritto di difesa delle imprese oggetto di indagine, è necessario rendere le procedure amministrative più rapide ed efficienti; sottolinea la necessità di esaminare la possibilità di ricorrere in modo più sistematico a misure specifiche, ad esempio misure provvisorie, nonché altre misure strutturali e correttive, al fine di prevenire distorsioni irreversibili della concorrenza; ricorda, a tale riguardo, che all'allegato della direttiva REC+(14) la Commissione ha individuato le "misure provvisorie" come uno "strumento chiave per le autorità garanti della concorrenza per garantire che la concorrenza non sia danneggiata mentre è in corso un'indagine"; si rammarica riguardo al fatto che le misure provvisorie siano state utilizzate una sola volta in 20 anni ed esprime preoccupazione in proposito; invita la Commissione a rivedere la comunicazione sulle misure correttive(15) tenendo conto degli sviluppi e dell'evoluzione del settore digitale nel corso degli ultimi anni;
44. accoglie con favore il fatto che le proposte della Commissione relative a una legge sui servizi digitali e a una legge sui mercati digitali adottino un approccio distinto nei confronti di tutti i servizi digitali, dei servizi digitali di grandissime dimensioni e dei controllori dell'accesso; osserva, in particolare, che lo scopo della proposta di legge sui mercati digitali è garantire il corretto funzionamento del mercato interno promuovendo una concorrenza efficace, la parità di condizioni nei mercati digitali e un ambiente equo e contendibile per le piattaforme online; deplora l'assenza di misure adeguate contro gli intermediari pubblicitari nei progetti di proposta; rileva che la prima azione di applicazione delle norme nel quadro del nuovo regolamento relativo alla legge sui mercati digitali sarà possibile solo tra cinque anni; esorta pertanto la Commissione a procedere all'applicazione delle norme antitrust nei casi nuovi e pendenti che coinvolgono i controllori dell'accesso nell'ambiente digitale;
45. sottolinea l'importanza di un quadro di applicazione adeguato nella futura legge sui mercati digitali; ritiene che il ruolo di supervisione della Commissione dovrebbe essere dotato di risorse sufficienti e che il processo di supervisione dovrebbe consentire la partecipazione di tutti gli attori, comprese le autorità nazionali competenti, le autorità nazionali di regolamentazione settoriali, il comitato europeo per la protezione dei dati, il Garante europeo della protezione dei dati e le organizzazioni dei consumatori; sottolinea che la definizione delle misure correttive non dovrebbe essere lasciata alla sola valutazione dell'impresa incriminata, ma piuttosto essere soggetta a un rigoroso meccanismo di conformità;
46. rileva che la legge sui mercati digitali è uno strumento complementare rispetto alle norme sulla concorrenza e mira a garantire mercati online equi e contendibili; sottolinea che essa non dovrebbe mettere a repentaglio la corretta applicazione della legislazione sulla concorrenza già in vigore, comprese le leggi nazioni esistenti, né impedire alla Commissione di sfruttare pienamente gli strumenti di cui dispone per l'applicazione delle norme sulla concorrenza; fa riferimento, a tale riguardo, alle preoccupazioni irrisolte che riguardano la decisione Android(16) e una concorrenza insufficiente nell'ambito delle ricerche online;
47. rileva che le misure correttive proposte da Google sono state respinte come insufficienti dai soggetti che operano sul mercato e dalle organizzazioni dei consumatori in tutta Europa; invita la Commissione a presentare accuse nell'ambito dell'antitrust nei confronti di Google per l'abuso di posizione dominante in altri servizi di ricerca specializzati, tra cui la ricerca locale;
48. invita la Commissione a sfruttare pienamente i suoi strumenti in materia di politica di concorrenza per garantire parità di condizioni e affrontare i possibili effetti dei controllori dell'accesso sull'accesso a tecnologie abilitanti fondamentali per l'intelligenza artificiale e i dati;
49. ritiene di dover svolgere un ruolo attivo nel dibattito politico relativo alla politica della concorrenza, anche organizzando un'audizione pubblica con i dirigenti delle aziende GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) sulle loro strategie aziendali nel campo della concorrenza e delle pratiche fiscali; deplora che tutti e quattro i dirigenti abbiano declinato gli inviti a tale audizione; si rammarica inoltre del fatto che il Parlamento non disponga di meccanismi adeguati per imporre legalmente tali comparizioni e auspica che ciò possa essere presto risolto;
50. sottolinea l'importanza del registro per la trasparenza per garantire il controllo delle attività di lobbying per evitare distorsioni della concorrenza; chiede un registro per la trasparenza dell'UE rafforzato, con informazioni relative ai finanziamenti delle imprese o delle associazioni, al fine di evitare che le parti interessate agiscano per conto di altre imprese senza specificare che lo stanno facendo;
51. insiste sull'importanza di aiutare i consumatori e gli utenti ad acquisire un maggior controllo e assumersi la responsabilità per i loro dati e la loro identità e chiede un elevato grado di protezione dei dati personali, unitamente a un contestuale aumento dei livelli di trasparenza e rendicontabilità dei servizi digitali; ricorda che i consumatori non hanno altra scelta se non concedere il proprio consenso qualora non vogliano perdere l'accesso ad alcuni servizi offerti dalle piattaforme online; chiede, a tale riguardo, un quadro di riferimento obbligatorio per la condivisione dei dati che offra ai consumatori gli strumenti per acquisire legittimamente la proprietà dei propri dati e poterli gestire in modo più semplice e più efficace;
52. invita la Commissione a rivedere le sue norme in materia di concentrazioni e acquisizioni per quanto concerne la valutazione dei dati personali; chiede alla Commissione di considerare e valutare interamente le risorse costituite da dati personali nonché tutti gli altri asset fisici tradizionali quando decide in merito alle concentrazioni e acquisizioni digitali; esorta la Commissione ad adottare una visione più ampia in sede di valutazione delle fusioni digitali e a valutare anche l'impatto del consolidamento dei dati, compresa la tecnologia pubblicitaria al centro dei modelli aziendali delle grandi imprese tecnologiche;
53. rileva che l'acquisizione di target con specifiche risorse in termini di dati può portare a una concentrazione del controllo esercitato su risorse di dati preziose e non replicabili e comportare un migliore accesso ai dati per le parti coinvolte nella concentrazione rispetto ai loro concorrenti; sottolinea che il consolidamento dei dati attraverso le concentrazioni può rafforzare una posizione dominante o consentire all'entità che effettua l'acquisizione di sfruttare il potere di mercato, e fa sorgere talvolta preoccupazioni in materia di preclusione del mercato; deplora pertanto la decisione della Commissione di approvare l'acquisizione della società di dispositivi fitness indossabili Fitbit da parte di Google; è preoccupato per il futuro trattamento dei dati personali degli utenti di Fitbit, compresi i dati relativi alla salute, che potrebbero essere utilizzati a fini di pubblicità digitale; ricorda che i dati relativi alla salute dovrebbero essere considerati una categoria speciale di dati personali, come previsto dall'articolo 9 del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)(17); rileva che le misure correttive proposte da Google e appoggiate dalla Commissione sono insufficienti a garantire una concorrenza effettiva nel settore dei dispositivi indossabili e digitali per la salute, che stanno diventando sempre più importanti nella vita dei consumatori;
54. osserva che in vari mercati specifici per i dati finanziari esistono diversi fornitori e, sebbene nessuno di essi detenga una quota di mercato dominante, la concorrenza resta molto bassa; rileva inoltre che alcuni fornitori di dati relativi ai mercati finanziari che si sono posizionati come aggregatori di dati potrebbero comportarsi come controllori dell'accesso e, in quanto tali, controllare gli accessi ai dati e limitare l'utilizzo per i clienti; invita la Commissione a valutare le situazioni in cui imprese acquisiscono posizioni di controllori dell'accesso od oligopoliste e a sviluppare misure per ripristinare la concorrenza, sostenere la trasparenza dei prezzi ed evitare pratiche commerciali sleali e irragionevoli;
55. deplora l'acquisizione di WhatsApp da parte di Facebook nel 2014 ed esprime preoccupazione in proposito; ricorda che Facebook ha mentito alla Commissione, durante il processo di valutazione dell'acquisizione, in merito alla sua capacità tecnica di utilizzare i dati WhatsApp a fini di pubblicità digitale; ricorda che nel 2016 Facebook ha iniziato a utilizzare metadati provenienti da conversazioni su WhatsApp a fini pubblicitari; ricorda che nel 2017 la Commissione ha multato Facebook per aver mentito durante il processo di valutazione; ribadisce che l'articolo 105 TFUE obbliga la Commissione a proporre misure adeguate per porre fine alle infrazioni dei principi di cui agli articoli 102 e 102 TFUE; invita la Commissione a proporre misure adeguate per porre fine all'uso dei dati degli utenti di WhatsApp da parte di Facebook per fini pubblicitari;
56. chiede di potenziare le capacità infrastrutturali e la resilienza operativa dell'Unione nei settori digitali critici, anche incoraggiando la concorrenza leale e promuovendo principi equi per la concessione delle licenze software nei mercati europei del cloud; ritiene che la concorrenza sostenibile e la prevenzione di strutture monopolistiche nei suddetti mercati sia essenziale per la transizione digitale, la ripresa economica e la competitività dell'Europa;
57. invita la Commissione a rivedere e adattare la metodologia utilizzata per valutare un abuso di posizione dominante e a garantire che il concetto di "infrastrutture essenziali" resti idoneo allo scopo nell'era digitale; invita la Commissione a considerare la possibilità di integrare il concetto di "posizione dominante" con concetti quali "dipendenza" e "potere di mercato relativo";
58. osserva che alcune strutture oligopolistiche si sono sviluppate nel settore dei servizi finanziari e che alcune grandi imprese tecnologiche sono diventate attori importanti del mercato dei servizi finanziari; invita la Commissione a monitorare e indagare le modalità con cui i vantaggi competitivi intrinseci a tali operatori possono falsare la concorrenza sul mercato e pregiudicare gli interessi dei consumatori e l'innovazione;
59. considera necessario che i diritti fondamentali, ad esempio la tutela della privacy e la protezione dei dati personali, il principio di non discriminazione, nonché la libertà di espressione e di informazione, siano ancorati al centro di una politica dell'UE efficace e duratura in materia di servizi digitali;
Controllo degli aiuti di Stato
60. osserva che la politica degli aiuti di Stato costituisce parte integrante della politica di concorrenza e che il controllo di tali aiuti riflette la necessità di mantenere condizioni concorrenziali omogenee per tutte le imprese che operano nel mercato unico;
61. ribadisce che i servizi di interesse economico generale (SGEI) permangono essenziali per la sopravvivenza di diverse comunità in tutta Europa, in particolare nelle regioni isolate, remote o periferiche dell'Unione; accoglie con favore la consultazione aperta della Commissione sulle sovvenzioni statali per i servizi essenziali; accoglie con favore i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale recentemente adottati; ricorda la necessità di una tabella di marcia per aiuti di Stato più mirati, in particolare per la fornitura di servizi di interesse economico generale;
62. invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare una valutazione territoriale dell'impatto socioeconomico della crisi della COVID-19 nel contesto dell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e del pertinente processo di revisione in atto; osserva, a tale proposito, che bisognerebbe prestare particolare attenzione ad analizzare gli impatti sulle imprese che hanno sede nelle isole e nelle regioni ultraperiferiche dell'UE, conformemente alle disposizioni degli articoli 174 e 349 TFUE;
63. invita la Commissione a prestare particolare attenzione ai settori che sono alla base di numerose altre industrie, nonché alla catena del valore sociale ed economico sostenibile dell'Unione; ribadisce la necessità di promuovere tecnologie e pratiche di produzione che portino a una riduzione significativa degli impatti ambientali;
64. chiede l'allineamento di tutte le norme dell'UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato con gli obiettivi sociali a lungo termine, in particolare il Green Deal europeo, tenendo conto degli impegni dell'UE in materia di clima; deplora che, sebbene la definizione del mix energetico sia rimasta di competenza nazionale, la maggior parte degli Stati membri non ha subordinato gli aiuti di Stato al conseguimento di tali obiettivi;
65. accoglie con favore la consultazione avviata su come la concorrenza può sostenere il Green Deal europeo e tenere maggiormente conto dell'efficienza verde e sostenibile quando si ha a che fare con gli aiuti di Stato, il controllo sulle concentrazioni e le norme antitrust; invita la Commissione, nel quadro della sua prossima revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore della protezione dell'ambiente e dell'energia e degli accordi di cooperazione orizzontale, a introdurre incentivi e condizioni concreti per proseguire sulla via della decarbonizzazione; chiede, in particolare, orientamenti sul ripotenziamento, sui progetti ibridi e sullo stoccaggio dell'energia elettrica e sugli investimenti nell'efficienza energetica e nella ristrutturazione degli edifici; ribadisce inoltre che la transizione verso un'economia climaticamente neutra richiede misure per far fronte ai cambiamenti strutturali, compresa l'identificazione delle regioni carbonifere come zone assistite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE;
66. osserva con preoccupazione che il recupero degli aiuti di Stato illegali continua ad essere un processo lungo e gravoso; sottolinea inoltre che la trasparenza e la tracciabilità del processo di valutazione dei casi di aiuti di Stato dovrebbero essere migliorate, tenendo conto di un rischio non trascurabile di interconnessione tra i casi;
Controllo delle concentrazioni, antitrust e cartelli
67. esorta la Commissione a rimanere vigile e ad applicare rigorosamente l'articolo 102 TFUE, che vieta lo sfruttamento abusivo di posizione dominante, e le procedure di controllo delle concentrazioni stabilite dal regolamento comunitario sulle concentrazioni(18);
68. accoglie con favore l'impegno della Commissione a rivedere la sua comunicazione del 1997(19) sulla definizione del mercato rilevante nell'applicazione delle proprie norme in materia di concentrazioni e antitrust; incoraggia la Commissione a prendere in considerazione, caso per caso, una visione a più lungo termine nelle sue valutazioni sulla concorrenza, che includa la dimensione globale e la potenziale concorrenza futura; sottolinea che in passato la definizione della Commissione del mercato rilevante potrebbe essere stata troppo restrittiva per tenere conto in modo sufficiente della concorrenza dinamica sui mercati globali; invita la Commissione ad adottare un approccio più dinamico alla definizione del mercato, rendendo i criteri in materia di innovazione un elemento fondamentale della pertinente analisi di mercato in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese in Europa;
69. invita la Commissione a rivedere gli orientamenti sulle concentrazioni per tenere conto degli incrementi di efficienza collegati alle concentrazioni, compresa la sfida della competitività industriale dell'UE; accoglie con favore, a tale proposito, il fatto che l'unità Priorità e coordinamento strategico della DG COMP sia in grado di avvalersi delle competenze di tutte le direzioni generali della Commissione in relazione alle indagini della DG COMP; ritiene che le competenze su cui si basa la strategia industriale e settoriale della Commissione potrebbero essere rafforzate a sostegno dei team investigativi della DG COMP, per individuare la realizzabilità e le conseguenze delle misure correttive riguardo alle priorità della Commissione;
70. ribadisce il suo appello alla Commissione di eseguire una valutazione della direttiva sul risarcimento del danno(20), una volta che tutti gli Stati membri avranno acquisito sufficiente esperienza dall'applicazione delle nuove norme, al fine di valutare se sia necessario apportare modifiche per un'applicazione più efficace e armonizzata delle azioni di risarcimento del danno nell'intera UE;
71. accoglie con favore l'introduzione, da parte della Commissione, dello strumento "eLeniency"; ricorda che con il rapido sviluppo dei mercati digitali emergono nuove sfide riguardo all'attuazione delle politiche di concorrenza; raccomanda alla Commissione, a tale proposito, di valutare possibilità per intervenire ex ante, in particolare nei mercati digitali, e di fornire alle autorità garanti della concorrenza e alle autorità di regolamentazione dell'Unione europea e nazionali i mezzi necessari per raccogliere i dati in modo anonimo, al fine di riuscire a individuare meglio i fallimenti del mercato in maniera tempestiva;
72. sottolinea che l'abuso del potere di mercato e i comportamenti iniqui connessi, come il degrado della qualità o le pratiche estorsive, possono verificarsi anche quando i prodotti o i servizi sono forniti gratuitamente; sottolinea che gli interessi dei consumatori dell'UE vanno al di là dei prezzi bassi e, in linea con i principi del TFUE, includono anche la qualità, l'innovazione, la produttività, la sostenibilità, la protezione dell'ambiente e la proliferazione di relazioni commerciali eque; ritiene che la politica di concorrenza debba integrare meglio il valore dei beni pubblici e delle esternalità associate a determinati tipi di produzione;
73. rileva che la Corte di giustizia dell'Unione europea interpreta l'articolo 101 TFUE tenendo conto dei diversi obiettivi dei trattati; fa riferimento in particolare alla sentenza Wouters(21), in cui l'interesse generale è stato predominante e pertanto i limiti alla concorrenza sono stati ritenuti giustificati; invita la Commissione a formulare una "teoria del danno" che trascenda gli approcci incentrati sui prezzi e tenga conto di considerazioni più ampie, sottolineando nel contempo l'importanza del principio di proporzionalità, il che significa che le limitazioni della concorrenza non possono andare oltre quanto necessario per l'interesse generale; invita inoltre la Commissione a fornire orientamenti al riguardo sull'interpretazione dell'"ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva" ai sensi del regolamento comunitario sulle concentrazioni;
74. conviene con la ECA sul fatto che, nel complesso, la Commissione fa buon uso dei suoi poteri di esecuzione nei procedimenti in materia di controllo delle concentrazioni e antitrust, sebbene siano necessari miglioramenti in una serie di ambiti; osserva, in particolare, che le soglie di fatturato potrebbero non essere idonee a individuare tutti i casi che dovrebbero essere esaminati dalle autorità garanti della concorrenza; invita pertanto la Commissione a considerare la possibilità di rivedere le soglie onde includere fattori quali il numero dei consumatori interessati e il valore delle operazioni connesse nell'ambito della sua attuale valutazione del regolamento sulle concentrazioni; invita la Commissione altresì a valutare altresì livelli più elevati di concentrazione dovuti alla proprietà orizzontale da parte di grandi società di gestione patrimoniale nella sua valutazione in corso del regolamento comunitario sulle concentrazioni e a considerare la possibilità di fornire, a tale riguardo, orientamenti sul ricorso agli articoli 101 e 102 TFUE;
75. rileva che anche se la Corte dei conti europea sottolinea a giusto titolo che l'importo delle ammende non consente di trarre conclusioni sulla loro efficacia o meno in quanto deterrenti, essa evidenzia anche che lo stesso massimale delle ammende possibili può limitare l'effetto deterrente in "casi gravi"; sottolinea a questo proposito che, mentre il livello delle ammende imposte dalla Commissione è tra i più alti al mondo, quasi due terzi delle ammende irrogate dalla Commissione nei casi di cartello dal 2006 sono stati inferiori allo 0,99 % del fatturato annuo totale, ovvero ben al di sotto del livello massimo consentito del 10 % del fatturato annuo mondiale di un'impresa(22); invita la Commissione a valutare l'effetto deterrente delle sue ammende e di considerare la possibilità di comminare ammende fino a un massimo del 40 % del fatturato annuo mondiale delle imprese in casi gravi di cartelli;
76. ricorda che i cartelli rappresentano una delle violazioni più gravi del diritto della concorrenza e che i monopoli sono le forme di concentrazione del mercato più preoccupanti; sottolinea l'importanza di individuare i comportamenti illegali dei cartelli, in quanto tali violazioni del diritto della concorrenza vanno contro gli interessi dei cittadini dell'UE, poiché comportano costi notevolmente più elevati per i consumatori e rischiano di soffocare l'innovazione e la qualità;
77. sottolinea che di fronte a una crisi, alcune imprese potrebbero essere tentate di riorganizzare la struttura di un settore entrando a far parte dei cosiddetti "cartelli di crisi", ovvero accordi tra tutti i concorrenti o la maggior parte di essi per limitare la produzione e/o ridurre la capacità di incrementare la redditività ed evitare l'uscita dal mercato in periodi di crisi;
78. suggerisce di esaminare le pratiche di "acquisizione killer" che potrebbero mettere a repentaglio l'innovazione e la prosperità delle start-up e delle piccole imprese europee; accoglie con favore, a tale proposito, l'iniziativa della Commissione di incoraggiare un maggiore ricorso alla "clausola olandese" di cui all'articolo 22 del regolamento comunitario sulle concentrazioni, e di iniziare ad accettare segnalazioni delle autorità nazionali garanti della concorrenza relative a concentrazioni che meritano di essere esaminate a livello dell'UE; invita la Commissione a rivedere e presentare orientamenti sulle prassi adottate nell'ambito dei deferimenti sulla base dell'articolo summenzionato, parallelamente all'obbligo di informazione sulle concentrazioni previsto dalla legge sui mercati digitali;
Sviluppi settoriali
79. ribadisce di essere profondamente allarmato dall'elevato livello di concentrazione della filiera agricola e alimentare europea a scapito dei consumatori, delle piccole aziende agricole, dell'ambiente e della biodiversità; sottolinea che l'eccessivo potere dei trasformatori o degli acquirenti a valle della catena di approvvigionamento determina una pressione al ribasso insostenibile sui prezzi agricoli;
80. accoglie con favore a questo proposito la direttiva in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare(23), quale primo passo importante per garantire l'equità tra gli operatori, per contrastare l'applicazione di doppi standard nelle pratiche agro-alimentari e per porre rimedio agli squilibri negoziali; invita la Commissione a monitorare i progressi relativi al suo recepimento e a promuovere la condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri;
81. invita inoltre la Commissione a proseguire la sua analisi approfondita della portata e degli effetti delle alleanze di acquisto, prestando così particolare attenzione a garantire una concorrenza leale e una maggiore trasparenza nelle pratiche commerciali delle catene di supermercati e ipermercati, in particolare quando tali pratiche incidono sul valore del marchio e sulla scelta dei prodotti o limitano l'innovazione o la comparabilità dei prezzi, al fine di garantire che gli agricoltori ricevano condizioni e prezzi equi per i loro prodotti; deplora a questo proposito il fatto che la vendita in perdita non sia vietata a livello dell'UE;
82. richiama l'attenzione sul crescente numero di proteste degli agricoltori e osserva che l'impatto cumulativo degli accordi di libero scambio sul settore agroalimentare dell'UE è una delle preoccupazioni dei loro partecipanti; invita la Commissione a prestare particolare attenzione a eventuali pratiche anticoncorrenziali da parte di paesi terzi che rischiano di penalizzare il settore agricolo e gli agricoltori dell'UE, date le differenze tra le norme sociali, sanitarie, del lavoro, ambientali e in materia di benessere degli animali al di fuori dell'UE; chiede l'applicazione dei principi di reciprocità e conformità per i prodotti agricoli nei negoziati commerciali in corso e futuri;
83. osserva che l'imposizione fiscale è prevalentemente una materia di competenza nazionale, che dipende dalle visioni politiche e dalle azioni di governi e parlamenti e si fonda su politiche di bilancio e aspirazioni politiche connesse alle finanze pubbliche; accoglie con favore la vigilanza della Commissione nell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato nel settore fiscale; ribadisce che gli aiuti fiscali di Stato selettivi possono creare condizioni di disparità nel mercato interno e che la pianificazione fiscale aggressiva non solo nuoce alla concorrenza leale, ma compromette anche il corretto funzionamento dei sistemi sociali in generale; sottolinea l'importanza di riformare l'attuale sistema fiscale al fine di garantire che le imposte siano pagate dove viene creato valore; invita la Commissione, a tale proposito, a rivedere i propri orientamenti in materia di aiuti di Stato al fine di valutare quali misure fiscali di aiuti di Stato falsino la concorrenza;
84. rileva con preoccupazione la frammentazione e la divergenza nell'accesso alle telecomunicazioni e alle connessioni a internet ultraveloce tra Stati membri e tra le zone rurali e quelle urbane in tutta Europa; ricorda che è necessaria una sana concorrenza per colmare tale divario;
85. sottolinea il momento critico vissuto dalle imprese del comparto ricettivo, che sono state le più colpite dal punto di vista economico e finanziario per tutta la durata della crisi in atto; accoglie con favore, in tale contesto, gli aiuti di Stato destinati al settore;
86. invita la Commissione, nella sua revisione della direttiva sul credito al consumo(24), a garantire un'adeguata protezione dei consumatori nel settore del credito al consumo, anche promuovendo condizioni efficaci di concorrenza tra gli operatori, nonché la facilità di accesso; chiede, a tale proposito, che i consumatori siano messi in condizione di confrontare meglio le offerte attraverso una maggiore trasparenza, anche distinguendo i costi diretti relativi al rimborso del credito dai costi indiretti, quali le spese per i servizi di terzi e le imposte, che non sono rimborsabili;
87. è preoccupato per l'acquisto, da parte di una società petrolifera di Stato, di un importante gruppo editoriale proprietario di 20 quotidiani regionali di primo piano, 120 settimanali e 500 portali online(25) nello Stato membro interessato; ripete il suo invito alla Commissione di effettuare uno studio sulla concentrazione della proprietà dei mezzi di comunicazione in Europa, in particolare nel contesto dell'acquisizione da parte di imprese multinazionali di fornitori di media europei;
o o o
88. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri e alle autorità nazionali e, se del caso, regionali, garanti della concorrenza degli Stati membri.
GroupMWorldwide, Inc., This Year Next Year: The End-Of-Year Forecasts December 2020 (Quest'anno l'anno prossimo: le previsioni di fine anno del dicembre 2020). https://www.groupm.com/this-year-next-year-global-end-of-year-forecast-2020/
"Statista dossier about Google, Amazon, Facebook, Apple, and Microsoft (GAFAM)" (Dossier di Statista su Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft (GAFAM)), articolo (2020), https://www.statista.com/study/47704/google-apple-facebook-amazon-microsoft-gafam/
Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).
Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1).
Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (GU L 11 del 14.1.2019, pag. 3).
Comunicazione della Commissione sulle misure correttive ammissibili a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (GU C 267 del 22.10.2008, pag. 1).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 1).
Sentenza del 19 febbraio 2002, J.C.J. Wouters, J. W. Savelbergh e Price Waterhouse Belastingadviseurs BV/Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, C-309/99, EU:C:2002:98.
Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59).
Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
– visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e gli articoli 6 e 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"),
– visto il pilastro europeo dei diritti sociali e, in particolare, i principi 2, 3 e 9,
– vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 18 dicembre 1979(1),
– vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo 5, che mira a conseguire l'uguaglianza di genere e a migliorare le condizioni di vita delle donne entro il 2030(2),
– vista la Carta europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale(3),
– viste le direttive dell'UE adottate dal 1975 in poi sui diversi aspetti della parità di trattamento tra uomini e donne (direttiva 79/7/CEE(4), direttiva 86/613/CEE(5), direttiva 92/85/CEE(6), direttiva 2004/113/CE(7), direttiva 2006/54/CE(8), direttiva 2010/18/UE(9) e direttiva 2010/41/UE(10)),
– vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore(11),
– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione europea(12),
– vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sulla carriera professionale delle donne in ambito scientifico e accademico e sui "soffitti di cristallo" incontrati(13),
– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sui fattori esterni che rappresentano ostacoli all'imprenditoria femminile europea(14),
– vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sull'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne nell'era digitale(15),
– visto lo studio dal titolo "Gender in regional cohesion policy" (La dimensione di genere nella politica di coesione regionale) dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), pubblicato il 25 gennaio 2017(16),
– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sulla promozione della parità di genere nella salute mentale e nella ricerca clinica(17),
– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014-2015(18),
– vista la sua risoluzione del 4 aprile 2017 sulle donne e il loro ruolo nelle zone rurali(19),
– vista la sua risoluzione del 14 giugno 2017 sulla necessità di una strategia dell'Unione europea per eliminare e prevenire il divario tra le pensioni degli uomini e delle donne(20),
– vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2017 sull'emancipazione economica delle donne nel settore pubblico e privato nell'UE(21),
– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2018 sulle donne, le pari opportunità e la giustizia climatica(22),
– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2018 sull'uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'UE(23),
– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sull'emancipazione delle donne e delle ragazze attraverso il settore digitale(24),
– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2018 sui servizi di assistenza nell'UE per una migliore parità di genere(25),
– visto lo studio dal titolo "Gender budgeting - Mainstreaming gender into the EU budget and macroeconomic policy framework" (Bilancio di genere. Integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE e nel quadro della politica macroeconomica) dell'EIGE, pubblicato il 10 aprile 2019(26),
– visto il parere del comitato consultivo per le pari opportunità tra donne e uomini, del 19 dicembre 2018, dal titolo "The future of gender equality strategy after 2019: the battles that we win never stay won" (Il futuro della strategia sulla parità di genere dopo il 2019: le battaglie che vinciamo non restano mai vinte per sempre)(27),
– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2019 sulla parità di genere e le politiche fiscali nell'Unione europea(28),
– vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE(29),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 6 marzo 2019 dal titolo "2019 Report on equality between women and men in the EU" (Relazione del 2019 sulla parità tra donne e uomini nell'UE) (SWD(2019)0101)(30),
– vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere(31),
– viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2019 sul tema "Parità di genere nelle economie dell'UE: la via da seguire"(32),
– vista la relazione dal titolo "The Missing Entrepreneurs 2019: Policies for Inclusive Entrepreneurship" (Gli imprenditori mancanti 2019: politiche per un'imprenditoria inclusiva), pubblicata dall'OCSE il 10 dicembre 2019(33),
– vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI(34),
– visto lo studio dal titolo "Gender Dimension of the EU Cohesion Policy" (La dimensione di genere della politica di coesione dell'UE), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne il 19 febbraio 2019(35),
– vista la sua risoluzione del 30 gennaio 2020 sul divario retributivo di genere(36),
– vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2020 sulle priorità dell'UE in vista della 64ª sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile(37),
– vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025" (COM(2020)0152).
– vista la scheda informativa della Commissione del 17 giugno 2020 dal titolo "Coronavirus Pandemic – Impact on Gender Equality" (Pandemia di coronavirus: impatto sull'uguaglianza di genere)(38),
– vista la comunicazione del Consiglio d'Europa del 29 maggio 2020 dal titolo "Minoranze nazionali e COVID-19: disparità più ampie e vulnerabilità aggravata",
– visto il documento di discussione della Commissione 129 del 24 luglio 2020 dal titolo "Gender Smart Financing. Investing In & With Women: Opportunities for Europe" (Finanziamenti intelligenti sotto il profilo di genere. Investire nelle e con le donne: opportunità per l'Europa)(39),
– vista la comunicazione della Commissione del 18 settembre 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025" (COM(2020)0565),
– visto l'indice sull'uguaglianza di genere 2020 dell'EIGE, pubblicato il 16 ottobre 2020(40),
– vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo "Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025" (COM(2020)0698),
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0154/2021),
A. considerando che il principio della parità tra donne e uomini è un valore fondamentale dell'Unione europea, sancito nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che l'integrazione della prospettiva di genere dovrebbe pertanto essere attuata e integrata come un principio orizzontale in tutte le attività, le misure, le azioni, i programmi dell'Unione nonché i progetti e le politiche che essa finanzia, compresa la politica di coesione; che sono necessari maggiori sforzi per affrontare le forme multiple di discriminazione e disuguaglianza cui sono confrontate le donne; che l'articolo 7 del regolamento sulle disposizioni comuni(41) per il periodo 2014-2020 dispone che la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in relazione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione; che le donne e gli uomini in prima linea nella lotta per l'uguaglianza hanno dato prova di impegno, coraggio e leadership nel promuovere le pari opportunità in tutto il mondo, specialmente laddove tali disuguaglianze permangono, dove le donne sono perseguitate e i loro diritti violati semplicemente per il fatto di essere donne; che in quanto cittadini europei dovremmo essere orgogliosi di aver conseguito diritti e doveri, libertà e opportunità per gli uomini e le donne, e che oggi le donne sono alla guida di alcune delle istituzioni più importanti e detengono alcuni degli incarichi politici più prestigiosi in Europa, che questi esempi positivi aiutano a iniziare ad affrontare gli stereotipi esistenti e a promuovere modelli di ruolo;
B. considerando che la politica di coesione contrasta le disparità tra le varie regioni e l'arretratezza delle regioni meno favorite al fine di promuoverne un generale sviluppo armonioso nell'ottica di conseguire la coesione economica, sociale e territoriale, per la cui realizzazione l'uguaglianza di genere riveste un ruolo fondamentale; che la politica di coesione ha dimostrato la sua importanza realizzando progressi significativi verso l'uguaglianza tra i cittadini e l'equilibrio territoriale;
C. considerando che la politica di coesione rappresenta un importante strumento non solo per il sostegno attivo ed efficace del conseguimento dell'uguaglianza tra i cittadini, dello sviluppo sostenibile e della coesione economica e sociale ma anche perché consente di ridurre le disuguaglianze che interessano i gruppi ancora oggetto di discriminazione, anche a causa del loro orientamento sessuale; che la promozione dell'uguaglianza di genere è un obiettivo orizzontale di tutti i fondi della politica di coesione; che i fondi strutturali rappresentano una risorsa molto importante a sostegno degli Stati membri affinché conseguano progressi nel campo dell'uguaglianza di genere;
D. considerando che il conseguimento dell'uguaglianza di genere, dell'uguaglianza tra uomini e donne, tra territori o tra generazioni e non solo, è essenziale per ridurre le disparità locali e regionali nonché quelle economiche e sociali, come pure per garantire la competitività a lungo termine e lo sviluppo equo, inclusivo e sostenibile dell'Unione e dei suoi Stati membri e regioni; che negli ultimi decenni si sono registrati progressi nel campo della parità tra uomini e donne e che la parità di genere nell'UE è migliorata sul piano orizzontale sotto molti aspetti; che la sottorappresentanza delle donne nel mercato del lavoro e gli indicatori disponibili mostrano ancora una segmentazione verticale e orizzontale nel mercato del lavoro come pure nella sfera socioeconomica e politica; che il trattato di Roma includeva già il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro e che la politica di coesione può contribuire a creare le condizioni a sostegno dello sviluppo socioeconomico, che hanno ricadute positive anche in termini di ulteriore riduzione di detto divario e di inclusione delle donne nel mercato del lavoro; che, secondo l'EIGE, una promozione efficace dell'uguaglianza di genere avrebbe un impatto socioeconomico forte e positivo, ivi compreso un incremento del PIL pro capite dell'UE, milioni di posti di lavoro in più nonché un aumento del PIL degli Stati membri;
E. considerando che la Corte dei conti europea sta attualmente valutando l'integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'Unione; che tale relazione di audit, la cui pubblicazione è prevista per il primo trimestre del 2021, offrirà indicazioni utili su come attuare la dimensione di genere nelle azioni della politica di coesione nel quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021–2027;
F. considerando che, durante il periodo di programmazione 2014–2020, gli elementi più critici ai fini della promozione dell'uguaglianza di genere attraverso la politica di coesione sono stati, tra l'altro, il divario tra le dichiarazioni formali negli accordi di partenariato e i programmi operativi (in cui veniva dichiarata la promozione dei principi delle pari opportunità e della non discriminazione) e la loro effettiva attuazione nonché l'impegno politico piuttosto debole in tale ambito; che gli accordi di partenariato e i programmi operativi dichiarano di osservare e promuovere i principi delle pari opportunità e della non discriminazione; che sono ancora necessari maggiori sforzi per quanto riguarda la partecipazione delle donne in tutte le fasi del ciclo della politica di coesione, in particolare nello sviluppo dei programmi e nei processi decisionali come pure nell'attuazione dei progetti selezionati; che, durante il periodo di programmazione 2014--2020, le questioni di genere sono state affrontate principalmente attraverso i programmi operativi del Fondo sociale europeo (FSE); che, durante lo stesso periodo, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ha contribuito alla promozione dell'uguaglianza di genere in misura assai limitata;
G. considerando che i dati disaggregati per genere basati su fonti affidabili e verificate e gli indicatori pertinenti per il genere sono essenziali per consentire a determinati settori o regioni di utilizzare efficacemente il sostegno dell'UE, sulla base della realtà locale delle disuguaglianze, al fine di migliorare il processo decisionale e valutare i risultati delle azioni dirette e indirette della politica di coesione volte a promuovere l'individuazione di possibili disuguaglianze o ingiustizie su cui agire e a sviluppare politiche efficaci per difendere la parità di diritti e libertà tra i cittadini;
H. considerando che vi è un'assenza di coerenza delle politiche per quanto riguarda l'uguaglianza di genere e che le istituzioni dell'Unione non dispongono ancora di un sistema unificato che agevoli una comprensione e un'attuazione uniformi dell'integrazione di genere nelle loro politiche;
I. considerando che non sono ancora note le piene conseguenze economiche, occupazionali e sociali della pandemia; che secondo quanto suggeriscono studi preliminari, la pandemia di COVID-19 ha aggravato le disuguaglianze esistenti tra uomini e donne, soprattutto in termini di un incremento del lavoro di assistenza non retribuito e dello squilibrio tra vita professionale e vita privata, come pure della violenza domestica, e ha un impatto sproporzionato sulle donne e le ragazze e in particolare quelle appartenenti ai gruppi emarginati; che ciò è dovuto anche al fatto che le donne costituiscono spesso la maggioranza nei settori esposti alla pandemia, come l'istruzione e la sanità; che la politica di coesione, e più specificamente il prossimo FSE+, dovrebbe tenere conto di tale aspetto;
J. considerando che il Fondo dell'UE per la ripresa sostiene i settori profondamente colpiti dalla crisi; che l'impatto sulla società europea nel suo insieme avrà pertanto effetti a lungo termine sull'istruzione, sull'occupabilità e sul futuro di tutti i cittadini, e la rapidità nella risposta delle istituzioni dell'UE e la loro volontà di sostenere la società europea andrebbero elogiate; che le priorità generali del Fondo dell'UE per la ripresa sono incentrate su settori con un'elevata percentuale di occupazione maschile e, pertanto, potrebbero potenzialmente rischiare di aggravare ulteriormente le disuguaglianze tra uomini e donne nell'occupazione;
K. considerando che le donne e gli uomini non hanno le stesse risorse, esigenze e preferenze; che molte politiche tengono spesso principalmente conto della prospettiva maschile; che le donne e gli uomini hanno pertanto un'esperienza diversa dei servizi e delle infrastrutture a disposizione e che le loro priorità spesso non sono le stesse in termini di servizi di base;
L. considerando che le piccole e medie imprese sono la colonna portante delle economie regionali; che la promozione dell'uguaglianza, dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata, di politiche di assunzione inclusive e della parità di retribuzione consentiranno il conseguimento dell'uguaglianza di genere nelle PMI;
M. considerando che molti investimenti hanno ripercussioni diverse su donne e uomini, il che rende necessario applicare una prospettiva di uguaglianza di genere agli investimenti;
Ruolo della politica di coesione per la promozione dell'uguaglianza di genere a sostegno della crescita socioeconomica e dello sviluppo sostenibile
1. sottolinea l'importanza della politica di coesione nella promozione della parità tra le persone e tra le regioni, compresa la parità di genere, e nell'attuazione della strategia dell'UE per la parità di genere, comprese le sue priorità sanitarie relative al genere come la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti; rammenta che tutti gli obiettivi politici necessitano di risorse adeguate, sufficienti e sostenibili destinate alla loro attuazione; raccomanda agli Stati membri di tenere conto delle misure in materia di uguaglianza di genere in sede di messa a punto e approvazione dei programmi;
2. esprime la ferma convinzione che la questione dell'uguaglianza di genere sia ancora trattata per lo più in termini generali e limitatamente agli ambiti politici del FSE, nonché nell'analisi contestuale e nella fase di programmazione, mentre è richiesta una maggiore attenzione nelle fasi di attuazione, monitoraggio e valutazione su base regolare; ricorda che è necessario, per ogni fase di programmazione, individuare i settori prioritari che contribuiscono all'uguaglianza di genere e allo sviluppo sostenibile;
3. è fermamente convinto che le norme dell'UE dovrebbero essere redatte in un modo chiaro ed esplicito che ne faciliti l'applicazione a vantaggio dei cittadini, anche per quanto riguarda la parità di genere e la parità tra uomini e donne; sottolinea che la mancanza di risorse adeguate è un'importante causa di discriminazione;
4. insiste sulla necessità di un impegno politico forte per includere la difesa dell'uguaglianza di genere nella legislazione per l'intera popolazione, come pure per una crescita economica e uno sviluppo territoriale equi, inclusivi e sostenibili; sottolinea che, al fine di conseguire l'uguaglianza di genere, è essenziale garantire un buon equilibrio tra vita professionale e vita privata che riduca la pressione sulle donne nel contesto dei congedi per motivi familiari; sottolinea pertanto la necessità di una strategia più solida dell'UE in materia di equilibrio tra vita professionale e vita privata per promuovere l'uguaglianza di genere;
5. sottolinea l'importanza di un quadro di governance coordinato in materia di uguaglianza di genere, di orientamenti nazionali e dell'assistenza tecnica per il monitoraggio dell'impatto di genere, nelle lingue ufficiali dell'UE, e di un controllo più rigoroso a livello dell'UE una volta adottati i programmi; chiede inoltre che si tenga conto del collegamento con i piani nazionali risultanti dal piano per la ripresa nello sviluppo degli obiettivi di sviluppo economico e sociale di tali programmi;
6. sottolinea la necessità di una strategia sulla parità di genere con obiettivi e traguardi chiari a livello nazionale e regionale e di programmi di sensibilizzazione circa i benefici associati al perseguimento della parità di genere e delle pari opportunità per le donne e gli uomini ai fini della crescita socioeconomica e dello sviluppo sostenibile a livello nazionale e regionale;
7. ritiene necessario rafforzare le competenze e sviluppare ulteriormente la formazione e lo sviluppo delle capacità delle autorità di gestione e dei partner esecutivi per quanto riguarda la dimensione di genere dei Fondi strutturali, nonché soddisfare la necessità di strategie di monitoraggio coordinate, di una metodologia unificata e di sistemi di valutazione per quanto riguarda la gestione e la disaggregazione di dati utili al fine di individuare eventuali disuguaglianze tra i cittadini; sottolinea l'importanza di valutare i risultati delle attività di formazione onde accertarne l'efficacia nel migliorare l'attuazione dell'integrazione di genere;
8. sottolinea l'importanza di rispettare il principio di partenariato nella programmazione nazionale nell'ambito della politica di coesione; invita gli Stati membri a coordinarsi strettamente con le autorità locali e regionali, le parti sociali ed economiche, la società civile e il mondo accademico nel quadro del principio di partenariato in modo trasversale e in sede di elaborazione dell'accordo di partenariato, al fine di tenere conto delle sfide legate a politiche per l'uguaglianza efficaci a livello locale e regionale, e incoraggia gli Stati membri a realizzare campagne per promuovere le politiche per l'uguaglianza, in particolare nei settori della conciliazione tra vita professionale e vita privata, dell'eliminazione degli stereotipi di genere nelle scelte di carriera e del miglioramento dell'indipendenza economica delle donne;
9. ritiene che le parti interessate del programma e i comitati di monitoraggio dovrebbero essere dotati di indicatori più chiari di efficienza ed efficacia del programma per quanto riguarda l'attuazione di una prospettiva di genere in progetti concreti, in particolare negli interventi del FESR; ritiene che gli orientamenti, i programmi di formazione e gli esempi concreti di buone prassi per affrontare la questione rimangano numericamente limitati; sottolinea, a tale proposito, il potenziale del FESR/Fondo di coesione per colmare il divario che le donne devono ancora affrontare, con particolare riferimento all'imprenditoria femminile e al settore digitale, dato che le donne rappresentano solo il 34,4 % dei lavoratori autonomi e il 30 % degli imprenditori di imprese start-up nell'Unione europea; sollecita il Consiglio a raggiungere un accordo sulla proposta di direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (direttiva relativa alla presenza delle donne nei consigli di amministrazione), in quanto si tratta di uno strumento molto importante per conseguire un maggiore equilibrio di genere nel processo decisionale economico al più alto livello; chiede che una parte dei fondi della politica di coesione sia destina a sostenere le donne in povertà, le donne a rischio di povertà, le madri sole, le donne con disabilità e le donne vittime di violenza; invita gli Stati membri e le rispettive autorità a realizzare tali programmi;
10. sottolinea che tutti i programmi attuati nell'ambito della politica di coesione dovrebbero garantire la parità di genere per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione, nonché le pari opportunità per tutti, anche attraverso azioni positive, ove necessario e applicabile, senza discriminazioni fondate sul genere, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; sottolinea che anche le azioni volte a colmare il divario di genere nell'ambito della politica di coesione dovrebbero adottare un approccio intersettoriale; è del parere che la composizione dei gruppi di esperti nelle diverse fasi del ciclo politico dovrebbe equilibrata sotto il profilo del genere;
11. invita la Commissione, gli Stati membri e le rispettive autorità a seguire i principi dello Stato di diritto, tra cui il principio di non discriminazione e il rispetto dei diritti fondamentali per quanto riguarda le decisioni relative ai programmi di finanziamento o alle regioni, e ad assicurare un monitoraggio, un'indagine e azioni appropriate in caso di violazione di tali principi, garantendo sempre, nel contempo, la protezione dei beneficiari finali; ritiene che i beneficiari della politica di coesione non dovrebbero adottare alcuna politica discriminatoria, in particolare nei confronti dei gruppi che ancora subiscono discriminazioni, come la comunità LGBTI; incoraggia il rigetto delle domande presentate da potenziali beneficiari, comprese le autorità regionali o locali, che hanno adottato politiche discriminatorie nei confronti dei membri della comunità LGBTI come la dichiarazione di zone "libere da LGBTI";
12. sottolinea la necessità di migliorare le sinergie tra i fondi di coesione, i fondi per la ripresa e altri programmi esistenti, come i programmi volti a migliorare le condizioni di lavoro delle donne, anche attraverso la lotta al divario retributivo di genere e il lavoro precario e l'investimento in strutture di assistenza, contrastando e prevenendo la violenza di genere e garantendo, tra l'altro, l'accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti;
13. riconosce l'onere che grava sulle donne quali principali prestatrici di assistenza in contesti formali e informali, nonché il loro valore sociale, in particolare durante la crisi della COVID-19; riconosce che l'80 % di tutti i servizi di assistenza all'interno dell'UE è fornito da prestatori di assistenza informale spesso non retribuiti, il 75 % dei quali è costituito da donne; evidenzia pertanto il ruolo cruciale della politica di coesione nel garantire investimenti nei servizi di assistenza; invita gli Stati membri a dare priorità ai fondi disponibili nell'ambito della politica di coesione affinché la prestazione di assistenza possa soddisfare non solo la crescente domanda di infrastrutture di assistenza, ma affrontare efficacemente anche i divari di genere per quanto concerne l'occupazione, i conseguenti divari retributivi e pensionistici, la segregazione del mercato del lavoro e, di conseguenza, migliorare le condizioni di lavoro e garantire la stessa retribuzione per lo stesso lavoro, combattere l'occupazione informale e la precarietà e creare nuovi posti di lavoro di alta qualità in tale settore, nonché sostenere la transizione verso un'economia dell'assistenza migliore e accessibile a tutti; chiede pertanto alla Commissione di proporre un patto di assistenza per l'Europa volto a sostenere tale transizione; sottolinea inoltre la necessità di investire nella protezione socioeconomica delle donne, in quanto esse si assumono la responsabilità del lavoro di assistenza non retribuito per la maggior parte del tempo e hanno spesso una protezione sociale molto limitata;
14. sottolinea che occorre ancora contrastare un grave divario digitale e che sono necessari maggiori investimenti nella digitalizzazione, nell'innovazione digitale e nella connettività digitale; sottolinea che la politica di coesione deve sostenere la parità di accesso alla formazione e all'occupazione per le donne e gli uomini, attuare azioni positive al fine di colmare il divario digitale di genere e sostenere la transizione giusta, verde e digitale, proteggendo nel contempo i lavoratori che saranno interessati da tali transizioni, ad esempio aumentando la percentuale di donne laureate nelle discipline STEM nonché il loro coinvolgimento in settori cruciali per la transizione ambientale, come il settore energetico; riconosce che l'innovazione è un elemento chiave dello sviluppo sostenibile e dei posti di lavoro verdi nell'UE e che le strategie su misura possono consentire a ciascuna regione di individuare e sviluppare i propri vantaggi competitivi;
15. sottolinea il ruolo cruciale della politica di coesione nell'investire in servizi pubblici di alta qualità, compresa l'assistenza sanitaria, e nelle infrastrutture sociali, sia per combattere le varie disuguaglianze, in particolare la disuguaglianza di genere, sia per consolidare la resilienza sociale e far fronte alle crisi economiche, sociali e sanitarie; ricorda che la politica di coesione mira allo sviluppo armonioso delle regioni attraverso l'obiettivo della convergenza sociale ed economica, contribuendo in tal modo al benessere dei cittadini; ritiene pertanto che la politica di coesione debba prestare particolare attenzione alle donne che vivono in zone interessate dalla transizione industriale e nelle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, come le regioni ultraperiferiche o le zone con bassissima popolazione e scarsamente popolate nonché le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna; sottolinea che l'efficace attuazione delle politiche in materia di parità di genere contribuisce a invertire le tendenze di spopolamento nelle regioni di convergenza esposte a tale fenomeno;
16. rileva l'opportunità delle strategie di sviluppo urbano e territoriale integrato e sostenibile intraprese dai governi locali e regionali in linea con l'Agenda 2030, garantendo che nell'elaborazione delle politiche a livello locale e regionale si tenga conto di tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile, compreso l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 5; sottolinea il ruolo svolto dalle città e dalle regioni che da tempo sono in prima linea nell'adoperarsi a favore della parità di genere, nonché dalle iniziative europee di sviluppo urbano, come la Carta di Lipsia; ritiene che la politica di coesione debba contribuire a ridurre le diffuse disuguaglianze urbane attraverso una migliore integrazione delle donne nella pianificazione delle politiche per lo sviluppo regionale e urbano, al fine di progettare città e comunità inclusive sotto il profilo della dimensione di genere che funzionino per tutti; sottolinea che una pianificazione urbana sensibile alla dimensione di genere può assicurare un accesso più equo e paritario ai beni urbani; sottolinea inoltre che le regioni e i governi locali hanno un ruolo chiave da svolgere nella promozione dell'inclusione sociale, e che una pianificazione territoriale sensibile alla dimensione di genere può contribuire a compiere passi avanti in tale processo;
Parità di genere nella politica di coesione post-2020
17. chiede un forte impegno politico a favore della parità di genere a livello dell'UE, nazionale e regionale, al fine di rafforzare l'attenzione prestata dalle parti interessate a livello nazionale, regionale e locale agli aspetti relativi alla parità di genere e all'uguaglianza, sia dal punto di vista dei diritti umani che come fattore cruciale per lo sviluppo socioeconomico, e di promuovere un ulteriore impegno in tale ambito;
18. chiede che in tutti i programmi post-2020 siano introdotti obiettivi e requisiti chiari e concreti in materia di uguaglianza di genere e che siano introdotte maggiori opportunità e una maggiore uguaglianza tra uomini e donne, con misure specifiche e interdisciplinari da attuare in tutte le operazioni;
19. sostiene fermamente il requisito ex ante di sviluppare una strategia nazionale per la parità di genere con obiettivi e traguardi chiari a sostegno degli interventi della politica di coesione, al fine di migliorarne l'efficacia e il valore aggiunto in relazione alla parità di genere; invita gli Stati membri ad applicare tale strategia, anche, se del caso, mediante misure mirate, obblighi e orientamenti vincolanti;
20. invita gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti della politica di coesione per ridurre ulteriormente le disparità economiche e sociali regionali, riservando una particolare attenzione alla lotta contro la femminilizzazione della povertà, la disoccupazione tra le donne e la loro esclusione da numerose opportunità economiche, alla prevenzione e alla lotta contro tutte le forme di violenza e discriminazione basate sul genere, alla promozione e al perseguimento dell'emancipazione femminile attraverso il miglioramento dell'accesso al mercato del lavoro e del reinserimento nel mercato del lavoro, affrontando le priorità in materia di salute definite nella strategia per la parità di genere 2020-2025, in particolare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti quali diritti umani fondamentali e aspetti essenziali del benessere delle persone e del progresso nell'ambito dell'uguaglianza di genere; chiede inoltre un miglioramento delle sinergie tra il Fondo di coesione, il Fondo per la ripresa e altri programmi esistenti nell'ottica di migliorare le condizioni di lavoro delle donne, anche attraverso la lotta al divario retributivo di genere, all'occupazione precaria e al lavoro informale, investendo nelle strutture di assistenza, combattendo e prevenendo la violenza di genere e assicurando, tra l'altro, l'accesso ai servizi connessi alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti;
21. sottolinea l'importanza di partenariati con gli organismi per la parità di genere e sostiene fermamente il coinvolgimento di tali organizzazioni in tutte le fasi del programma, al fine di garantire un migliore allineamento tra le azioni attuate e le esigenze delle donne e degli uomini, consolidando i quadri istituzionali e rafforzando gli organismi di coordinamento e sostegno per la parità di genere in tutti gli ambiti strategici;
22. chiede l'introduzione di valutazioni d'impatto di genere ex ante ed ex post nell'ambito delle valutazioni degli Stati membri in relazione alla promozione della parità di genere per quanto concerne il modo in cui vengono spesi i fondi e in merito al fatto se sono effettivamente rispettati gli obiettivi in materia di parità di genere; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che, durante il riesame intermedio della politica di coesione post-2020, sia effettuata una valutazione sull'uso delle loro fonti al fine di valutarne l'efficacia, l'efficienza, l'impatto e, se del caso, l'inclusività e la non discriminazione, anche da una prospettiva di genere;
23. ricorda la necessità di valutare i fondi sulla base delle informazioni raccolte attraverso specifici requisiti di monitoraggio; sottolinea che gli indicatori misurabili, se del caso, dovrebbero anche consentire di monitorare il sostegno alla parità di genere;
24. accoglie con favore l'aggiunta della parità e dell'integrazione di genere tra le priorità orizzontali del nuovo QFP e come principio orizzontale nel nuovo regolamento recante disposizioni comuni; ricorda che il bilancio di genere è l'applicazione dell'integrazione di genere a tutti i livelli della procedura di bilancio; sottolinea che il monitoraggio dei programmi non dovrebbe mirare solo a misurare la spesa pertinente in tutte le linee di bilancio, ma, cosa ancora più importante, a valutare i risultati del bilancio dell'UE nel miglioramento della parità di genere; sottolinea che qualsiasi valutazione d'impatto di genere dovrebbe essere disponibile nelle lingue ufficiali dell'UE; raccomanda l'uso di criteri che valutino non solo il salario mediano nazionale e il reddito annuo lordo mediano in parità di potere d'acquisto, ma anche indicatori non economici, come quelli che misurano il benessere soggettivo, l'eliminazione della violenza di genere, l'impegno civile, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e i legami sociali; sottolinea che la valutazione dei risultati è possibile solo in presenza di dati disaggregati per genere;
25. sottolinea il divario dei dati di genere nell'ambito della politica di coesione e della pianificazione urbana, che esiste in alcuni Stati membri, e invita gli Stati membri a introdurre metodi di raccolta dei dati corrispondenti a dati disaggregati per sesso, in modo che le differenze tra i generi possano essere adeguatamente analizzate; sottolinea che, onde garantire l'integrazione di genere, la Commissione dovrebbe attuare una valutazione dell'impatto di genere per ciascuna proposta strategica e legislativa nell'ambito della politica di coesione, definire indicatori che tengano conto della dimensione di genere, raccogliere dati disaggregati per genere ed effettuare valutazioni che tengano conto della dimensione di genere;
26. invita tutte le istituzioni a fornire documenti di orientamento e, su base periodica, una formazione pratica a tutti i livelli dell'amministrazione, in modo da diffondere e includere esempi concreti di buone pratiche in materia di integrazione di genere, integrazione e sana gestione; sottolinea inoltre che, nella fase di selezione dei progetti, i criteri per l'integrazione di genere dovrebbero essere rafforzati attraverso un punteggio più elevato e requisiti per azioni più concrete; accoglie con favore il ruolo dell'EIGE nella promozione dell'uguaglianza di genere e nella lotta contro la discriminazione basata sul genere; sottolinea il suo contributo positivo all'integrazione della dimensione di genere, anche nell'ambito della politica di coesione; chiede un finanziamento adeguato dell'EIGE e raccomanda di utilizzare gli strumenti esistenti sviluppati dall'EIGE, come lo strumentario per il bilancio di genere in tutte le fasi della valutazione, dell'attuazione e del monitoraggio nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei;
27. sottolinea il fatto che innumerevoli donne si trovano ad affrontare le sfide della pandemia di COVID-19, che ha portato a un'impennata nelle segnalazioni di violenza domestica; invita il Consiglio a concludere con urgenza la ratifica da parte dell'UE della convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; invita la Commissione e gli Stati membri a stanziare fondi per la politica di coesione e a realizzare programmi volti a prevenire e combattere la violenza contro le donne e ad aiutare le vittime della violenza; sottolinea le disparità nella quantità e nella qualità dei servizi forniti alle donne e ai bambini vittime di violenza di genere e il ruolo della politica di coesione nell'eliminazione di tali disuguaglianze; sottolinea la necessità che le autorità locali coinvolgano i datori di lavoro regionali e le ONG nel loro lavoro;
28. invita la Commissione a includere le raccomandazioni necessarie sulla promozione della dimensione di genere e sulle questioni connesse al genere nella propria comunicazione riguardante l'avvio della nuova politica di coesione per il periodo 2021-2027;
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29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 006 del 10.1.1979, pag. 24).
Direttiva 86/613/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1986 relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56).
Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).
Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).
Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).
Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU L 068 del 18.3.2010, pag. 13).
Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).
Studio/analisi approfondita – "Gender Dimension of the EU Cohesion Policy", Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico B – Politica strutturale e di coesione, 19 febbraio 2019, disponibile al seguente indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629185/IPOL_STU(2019)629185_EN.pdf
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita
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Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (2020/2273(INI))
– vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 intitolata "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020)0380),
– viste la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640) e la risoluzione del Parlamento del 15 gennaio 2020 sul medesimo argomento(1),
– vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 su "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020)0381),
– vista la comunicazione della Commissione del 26 febbraio 2016 sul piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche (COM(2016)0087),
– vista la relazione della Commissione del 2 ottobre 2015 sulla revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (COM(2015)0478),
– viste la comunicazione della Commissione dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta” (COM(2019)0352) del 23 luglio 2019 e la risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2020 sul ruolo dell'UE nella protezione e nel ripristino delle foreste del pianeta(2),
– viste la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”(3) e la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 ottobre 2020 relativa a un nuovo programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (COM(2020)0652),
– vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)(4),
– vista la relazione di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES), del 31 maggio 2019,
– viste la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD) e la prossima 15a riunione della conferenza delle parti di tale convenzione (COP15),
– visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile,
– visto il 5° rapporto sulla biodiversità nel mondo (Global Biodiversity Outlook) del segretariato della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica del 15 settembre 2020,
– viste le relazioni del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), in particolare la relazione speciale del 24 settembre 2019 sull'oceano e la criosfera in un clima in evoluzione, la relazione speciale dell’8 agosto 2019 sui cambiamenti climatici e il suolo e la relazione speciale dell’8 ottobre 2018 sul riscaldamento globale di 1,5 °C,
– vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione,
– vista la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,
– viste la Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, la Convenzione sulla protezione del Mar Nero contro l'inquinamento, la Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico e la Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale,
– viste le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite del 24 gennaio 2018 e del 15 luglio 2020 sugli obblighi in materia di diritti umani connessi alla fruizione di un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile,
– visto l'"Impegno dei leader a favore della natura" del 28 settembre 2020, dal titolo "United to Reverse Biodiversity Loss by 2030 for Sustainable Development" (Uniti per invertire la perdita di biodiversità entro il 2030 per lo sviluppo sostenibile),
– vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) del 4 dicembre 2019 dal titolo "The European environment – state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe (L'ambiente in Europa - Stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la transizione verso un'Europa sostenibile),
– vista la relazione del 19 ottobre 2020 dell'Agenzia europea dell'ambiente, dal titolo "State of nature in the EU – Results from reporting under the nature directives 2013-2018" (Lo stato della natura nell'Unione europea – Risultati delle relazioni a norma delle direttive sulla natura nel periodo 2013-2018),
– visto il rapporto sulle prospettive in materia di risorse a livello mondiale (Global Resources Outlook) 2019 del gruppo internazionale per le risorse (International Resource Panel) del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente,
– visto il rapporto sulla biodiversità e la pandemia risultante dal seminario dell'IPBES del 29 ottobre 2020,
– vista la relazione 2020 dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) sullo stato della pesca e dell'acquacoltura a livello mondiale,
– vista la relazione Science for policy del Centro comune di ricerca della Commissione (JRC), pubblicata il 13 ottobre 2020, dal titolo "Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An EU ecosystem assessment" (Mappatura e valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi: una valutazione degli ecosistemi dell'UE),
– viste le relazioni speciali della Corte dei conti europea dal titolo del 5 febbraio 2020 dal titolo "Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: limitati progressi nella misurazione e nella riduzione dei rischi", del 5 giugno 2020 dal titolo "Biodiversità nei terreni agricoli: il contributo della PAC non ne ha arrestato il declino", del 9 luglio 2020 dal titolo "La protezione degli impollinatori selvatici nell'UE: le iniziative della Commissione non hanno dato i frutti sperati" e del 26 novembre 2020 dal titolo "Ambiente marino: la protezione esercitata dall'UE è estesa ma non va in profondità",
– visto il documento informativo dell'Agenzia europea dell'ambiente del 6 ottobre 2020 dal titolo "Management effectiveness in the EU's Natura 2000 network of protected areas" (Efficienza di gestione nella rete Natura 2000 delle zone protette dell'UE),
– visto il documento informativo dell'Agenzia europea dell'ambiente del 11 gennaio 2021 dal titolo "Growth without economic growth" (Crescita senza crescita economica),
– visto l'esito del gruppo di esperti tecnici ad hoc della convenzione sulla diversità biologica (CBD) sulla valutazione del rischio del 15 aprile 2020,
– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulla 15a riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP15)(5),
– vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale(6),
– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sulla relazione strategica annuale sull'attuazione e la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG)(7),
– vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE(8),
– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2017 su un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia(9),
– viste le sue risoluzioni del 6 luglio 2016 sulla decisione del Giappone di riprendere la caccia alla balena durante la stagione 2015-2016(10) e del 12 settembre 2017 sulla caccia alla balena in Norvegia(11),
– vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità(12),
– vista la sua risoluzione del 9 settembre 2020 sull'Anno europeo delle città più verdi 2022(13),
– visto l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta),
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per gli affari esteri e della commissione per la pesca,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0179/2021),
A. considerando che il Parlamento europeo ha dichiarato un'emergenza climatica e ambientale e si è impegnato ad adottare senza indugio le misure concrete necessarie per combattere e arginare tale minaccia prima che sia troppo tardi(14); che la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici sono interconnessi e si acuiscono a vicenda(15), costituendo uguali minacce alla vita del nostro pianeta, e in quanto tali dovrebbero essere affrontanti insieme senza indugio;
B. considerando che la natura si sta deteriorando a un ritmo e su una scala senza precedenti nella storia umana; che, a livello globale, si stima che un milione di specie sia a rischio di estinzione(16); che solo il 23 % delle specie e il 16 % degli habitat a norma delle direttive sulla tutela della natura dell'UE presentano una condizione favorevole(17);
C. considerando che la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e il futuro accordo internazionale da sottoscrivere nel quadro della convenzione sulla diversità biologica mirano a istituire quadri dell’UE e globali in materia di biodiversità fino al 2030;
D. considerando che il 2021 sarà un anno decisivo per la biodiversità e che la COP15 dovrebbe costituire un momento dell'accordo di Parigi dedicato alla biodiversità; che la COP15 e la COP26 dell'UNFCCC offrono un'opportunità unica per passare da un modello reattivo a un modello proattivo e di precauzione e apportare i cambiamenti radicali necessari;
E. considerando che la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 è una delle iniziative chiave del Green deal europeo; che la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e la strategia "Dal produttore al consumatore", insieme ad altre politiche, plasmeranno il cambiamento per proteggere la natura e preservare gli habitat e le specie;
F. considerando che, stando agli elementi disponibili, non è ancora troppo tardi per arrestare e invertire le attuali tendenze che riguardano il declino della biodiversità(18); che ciò richiederà cambiamenti sostanziali;
G. considerando che gli esseri umani sono parte della natura e che la natura ha un valore intrinseco; che la biodiversità è parte integrante del patrimonio mondiale;
H. considerando che l'estinzione delle specie è permanente, minaccia gli ecosistemi e la fornitura di servizi ecosistemici e rappresenta una minaccia per il benessere e la sopravvivenza umani; che, solo nell'ultimo decennio, l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) ha dichiarato l'estinzione di 160 specie;
I. considerando che, secondo l'IPBES, si prevede che, entro il 2050, il 90 % dei terreni sarà notevolmente alterato e che il 75 % di essi ha già subito tali considerevoli alterazioni; che l'85 % delle zone umide è già stato perso;
J. considerando che la biodiversità è essenziale per la sicurezza alimentare, il benessere dell'umanità e lo sviluppo a livello mondiale;
K. considerando che l'UE deve cogliere le opportunità per integrare gli insegnamenti tratti dalla pandemia di Covid-19 nelle sue politiche e nei suoi obiettivi;
L. considerando che il 70 % delle malattie e delle pandemie emergenti ha origine animale(19); che la pandemia di Covid-19 ha dimostrato che le pratiche che mettono sotto pressione la biodiversità possono comportare maggiori rischi per la salute umana e animale;
M. considerando che la distruzione degli habitat naturali e il commercio di fauna selvatica determina un aumento del contatto tra gli esseri umani e la fauna selvatica e rappresenterà un importante fattore per la comparsa e la diffusione future di malattie virali(20);
N. considerando che la biodiversità contribuisce positivamente alla salute umana; che fino all'80 % dei medicinali utilizzati dagli esseri umani sono di origine naturale(21);
O. considerando che l'UE presenta un maggior numero di zone protette rispetto a qualsiasi altra regione del mondo(22); che l'attuale rete di zone giuridicamente protette, comprese quelle sottoposte a protezione rigorosa, non è sufficiente a salvaguardare la biodiversità(23);
P. considerando che l'UE fa tuttora fronte a grandi carenze attuative nel gestire in maniera efficace la rete Natura 2000;
Q. considerando che Natura 2000 contribuisce alla conservazione delle specie, ma molte specie minacciate non sono protette da tale rete(24);
R. considerando che, che secondo le stime, Natura 2000 sostiene 52 000 posti di lavoro diretti e indiretti nella gestione della conservazione e che 3,1 milioni (un quarto) dei posti di lavoro nel settore del turismo hanno legami con le zone protette(25); che l'espansione delle zone protette è tesa a salvaguardare la biodiversità, ma contribuisce anche alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi e genera notevoli rendimenti attraverso gli investimenti e la creazione di posti di lavoro;
S. considerando che la Corte dei conti europea ha messo in luce gravi carenze nelle politiche dell'UE relative alla protezione o al ripristino della biodiversità, tra cui, ma non solo, misure inadeguate volte a proteggere o ripristinare la biodiversità, mancanza di attuazione e di finanziamenti e indicatori non appropriati per misurare i progressi compiuti(26); che le future politiche dell'UE dovrebbero porre rimedio a tali carenze e affrontarle;
T. considerando che circa il 75 % delle colture alimentari nel mondo dipende dagli insetti impollinatori(27) e che il numero degli impollinatori è drasticamente diminuito negli ultimi decenni; considerando che la conservazione della biodiversità e la conservazione degli insetti sono strettamente connesse;
U. considerando che il documento di orientamento sulle api dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) non è stato formalmente adottato e il suo riesame non è stato portato a termine con successo;
V. considerando che il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori il 18 dicembre 2019(28), che conferma la sua ferma posizione sull'importanza di proteggere gli impollinatori;
W. considerando che il quadro e le azioni dell'attuale iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori necessitano di essere rafforzati e integrati in tutte le politiche settoriali dell'UE;
X. considerando che il monitoraggio, la ricerca e altre attività connesse alla protezione degli insetti sono frammentati, sono spesso inadeguati e sono sottofinanziati o inesistenti a livello nazionale;
Y. considerando che la perdita di biodiversità è legata alle attività economiche; che le attività economiche dovrebbero rispettare i limiti del pianeta;
Z. considerando che la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi comporta benefici economici diretti e indiretti per la maggior parte dei settori dell'economia e sostiene il funzionamento delle nostre economie e società; che tutte le imprese dipendono direttamente o indirettamente dai servizi ecosistemici; che una migliore politica in materia di biodiversità con misure efficaci può rafforzare l'economia e offrire opportunità di lavoro;
AA. considerando che le principali cause dirette della perdita di biodiversità sono rappresentate dai cambiamenti dell'uso del suolo e del mare, dall'estrazione delle risorse naturali, dai cambiamenti climatici, dall'inquinamento e dall'invasione di specie esotiche(29); che, oltre alla conservazione e al ripristino della natura, l'azione in merito alle cause della perdita di biodiversità, in particolare nei settori della destinazione di uso del suolo e della trasformazione dei sistemi alimentari, è essenziale per un'efficace strategia sulla biodiversità post-2020(30);
AB. considerando che il suolo è una risorsa comune(31) e che la biodiversità del suolo è sottoposta a una crescente pressione; che il monitoraggio a livello dell'UE della biodiversità del suolo, comprese le tendenze in termini di varietà e volume, dovrebbero integrare le indagini periodiche a campionamento areale sull'uso e sulla copertura del suolo di parametri fisicochimici nel lungo termine;
AC. considerando che la biodiversità agricola copre tutte le componenti della diversità biologica che sono rilevanti per l'alimentazione e l'agricoltura e tutte le componenti di diversità biologica che costituiscono ecosistemi agricoli, noti anche come agro-ecosistemi, tra cui la varietà e la variabilità di animali, piante e microorganismi, a livello genetico, specie e livelli di ecosistemi, che sono necessari per sostenere le funzioni fondamentali dell’agro-ecosistema, le sua struttura e i suoi processi;
AD. considerando che le tendenze a lungo termine delle popolazioni comuni di uccelli nei terreni agricoli e nelle foreste e di farfalle nei prati dimostrano che l'UE ha subito un importante declino della biodiversità nei terreni agricoli(32); che ciò è dovuto, in primo luogo, alla perdita, alla frammentazione e al degrado degli ecosistemi naturali, causati essenzialmente dall'intensificazione agricola, dalla gestione intensiva delle foreste, dall'abbandono dei terreni e dalla proliferazione urbana(33);
AE. considerando che la gestione sostenibile dei terreni agricoli può contribuire a funzioni ecosistemiche più ampie come la tutela della biodiversità, il sequestro del carbonio, il mantenimento della qualità dell'acqua e dell'aria, la ritenzione dell'umidità del suolo con una riduzione del deflusso, l'infiltrazione dell'acqua nel suolo e il controllo dell'erosione;
AF. considerando che si stima che, sulla base della biomassa, la maggior parte di tutti i mammiferi della terra, sia costituita da animali d’allevamento e una bassa percentuale sia selvatica; che è preoccupante, inoltre, il basso livello di diversità genetica degli uccelli(34);
AG. considerando che i settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione possono contribuire agli OSS delle Nazioni Unite;
AH. considerando che gli studi scientifici hanno sollevato preoccupazioni circa i significativi impatti negativi a lungo termine che l'utilizzo di certe tecniche di pesca può avere sulla biodiversità e l'ambiente marino;
AI. considerando che i pescatori possono contribuire a prevenire il degrado ambientale e a preservare l'ambiente marino utilizzando metodi e tecniche sostenibili;
AJ. considerando che il degrado degli habitat, l’interruzione dei corridoi di migrazione e lo sfruttamento eccessivo dovuto, tra l'altro, alla pesca hanno portato alcune specie ittiche, come lo storione, all'orlo dell'estinzione;
AK. considerando che, nonostante taluni appurati miglioramenti della sostenibilità per quanto concerne lo sfruttamento delle risorse marine in alcuni bacini marini, vi sono tuttora zone che presentano situazioni preoccupanti, in particolare il Mar Mediterraneo;
AL. considerando che l'UE ha fissato obiettivi nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino; che sono ancora necessarie misure per conseguire l'obiettivo di un buono stato ecologico dei corpi idrici;
AM. considerando che la Corte dei conti europea ha dichiarato(35) che nonostante sia stato definito un quadro per tutelare l'ambiente marino, gli interventi dell'UE non hanno condotto a una protezione sufficiente degli ecosistemi e degli habitat e che le attuali zone marine protette forniscono solo una protezione limitata;
AN. considerando che le foreste e l'intera catena del valore delle foreste sono fondamentali per l'ulteriore sviluppo della bioeconomia circolare in quanto creano posti di lavoro, garantiscono benessere economico nelle zone rurali e urbane, forniscono servizi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi, offrono benefici per la salute e proteggono la biodiversità e le prospettive delle zone montane, insulari e rurali, e combattono la desertificazione;
AO. considerando che le foreste rappresentano il 43 % della superficie dell'UE e contengono l'80 % della sua biodiversità terrestre(36); che le attività forestali costituiscono la seconda maggiore categoria di pressione segnalata per le specie(37), che interessa in particolare artropodi, mammiferi e piante non vascolari; che molte specie dipendenti dalle foreste risentono negativamente della rimozione di alberi morti, morenti e vecchi(38), della riduzione delle foreste primarie e di determinati metodi di gestione forestale come il taglio raso;
AP. considerando che le foreste ospitano oltre il 75 % della biodiversità terrestre del mondo(39); che il Parlamento ha formulato raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE e il degrado forestale e degli ecosistemi(40);
AQ. considerando che il buono stato dell'ambiente e la salute degli ecosistemi sono essenziali nella lotta ai cambiamenti climatici e che gli ecosistemi svolgono un ruolo fondamentale nella mitigazione e nell'adattamento ai cambiamenti climatici; che i cambiamenti climatici incidono sulla biodiversità in quanto le variabili climatiche determinano ampiamente le zone di distribuzione geografica delle specie; che in aree in cui il clima non è più adatto alcune specie cambiano la loro distribuzione geografica e altre si estinguono a livello locale;
AR. considerando che le soluzioni basate sulla natura e gli approcci basati sugli ecosistemi possono fornire un forte collegamento politico tra le tre convenzioni di Rio, affrontando in modo integrato i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità;
AS. considerando che, secondo l'IPBES, l'inquinamento è una delle cinque cause della perdita di biodiversità; che si stima che esistano informazioni attendibili in merito a circa 500 sostanze chimiche e che ad aprile 2019 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha valutato come sufficientemente regolamentate 450 sostanze; che per altre 10 000 sostanze la caratterizzazione dei rischi è considerata discreta, mentre per circa 20 000 sostanze le informazioni disponibili sono limitate; che per la maggior parte delle sostanze, ossia circa 70 000 di esse, si sono pochissime informazioni in merito a pericoli o rischi di esposizione; che è necessario colmare senza indugio considerevoli lacune in termini di conoscenze concernenti tutti gli impatti delle sostanze chimiche sulla biodiversità e sull'ambiente;
AT. considerando che l'inquinamento luminoso altera i livelli di illuminazione notturna naturale per gli uomini, gli animali e le piante, incidendo quindi negativamente sulla biodiversità, ad esempio sbilanciando l'attività migratoria, notturna e riproduttiva degli animali, conducendo altresì alla perdita degli insetti e degli impollinatori, che sono inevitabilmente attratti verso la luce artificiale;
AU. considerando che, secondo la relazione(41) del Centro comune di ricerca del 2020, le specie esotiche invasive (IAS) sono ora presenti in tutti gli ecosistemi e stanno minacciando, in particolare, gli ecosistemi urbani e i pascoli;
AV. considerando che le attuali tendenze negative in termini di biodiversità e di ecosistemi ostacoleranno i progressi non solo verso i traguardi ambientali OSS, ma anche quelli relativi alla povertà, alla fame, alla salute, all’acqua, alle città e al clima; che, pertanto, la perdita e il degrado della biodiversità devono essere considerati non solo come un problema ambientale, ma anche di sviluppo e di natura economica, sociale e morale;
AW. considerando che attualmente circa l'80 % della biodiversità dell'UE vive nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare(42);
AX. considerando che l'UE e i suoi Stati membri devono rispettare gli obblighi internazionali assunti in materia di biodiversità e diritti umani, oltre agli obblighi assunti sulla coerenza degli interventi nell'azione esterna, in linea con l'obbligo previsto dalla Carta di integrare nelle politiche dell'UE un elevato grado di tutela dell'ambiente e il miglioramento della qualità dell'ambiente, nonché in conformità del principio dello sviluppo sostenibile;
AY. considerando che l'attività del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani e l'ambiente può spianare la strada alla definizione di un quadro giuridico sugli obblighi in materia di diritti umani riguardanti la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità; che il numero di difensori dei diritti umani impegnati in questioni ambientali e fondiarie che sono stati aggrediti è aumentato notevolmente in tutto il mondo negli ultimi anni;
AZ. considerando che, in base alle stime, almeno un quarto della superficie globale è posseduto, gestito, utilizzato o occupato dalle popolazioni indigene e dalle comunità locali; che la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni ne riconosce i diritti collettivi e individuali; che le popolazioni indigene e le comunità locali svolgono un ruolo essenziale nel preservare la biodiversità del pianeta e che gli obiettivi globali in materia di biodiversità non possono essere conseguiti senza il riconoscimento dei loro diritti;
BA. considerando che il commercio illegale e legale e l'utilizzo delle specie selvatiche contribuiscono in maniera significativa al declino della biodiversità e che la distruzione degli habitat naturali e lo sfruttamento delle specie selvatiche contribuiscono all'insorgenza e alla diffusione di malattie infettive(43);
BB. considerando che, secondo l'IPBES e l'IPCC, la biodiversità marina è gravemente minacciata(44); considerando che l’AEA ha richiamato l'attenzione sullo stato attuale di degrado dell'ambiente marino europeo e sulla necessità di ripristinare rapidamente i nostri ecosistemi marini affrontando l'impatto delle attività umane sull'ambiente marino(45); considerando che i punti critici marini quali le barriere coralline, le mangrovie e le praterie oceaniche sono fortemente degradati e minacciati dai cambiamenti climatici e dall'inquinamento;
BC. considerando che l'oceano è uno e che il suo buono stato ecologico è essenziale per garantirne la resilienza e la continua fornitura di servizi ecosistemici quali l'assorbimento di CO2 e la produzione di ossigeno; che i meccanismi climatici dipendono dalla salute degli ecosistemi oceanici e marini attualmente colpiti dal riscaldamento globale, dall'inquinamento, dallo sfruttamento eccessivo della biodiversità marina, dall'acidificazione, dalla disossigenazione e dall'erosione costiera; che l'IPCC ricorda che gli oceani fanno parte della soluzione per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e per adattarsi a essi(46);
BD. considerando che l’80 % dei rifiuti marini è di origine terrestre e che nei nostri oceani si sono accumulate 150 tonnellate di plastica(47); che l’80 % delle acque reflue urbane è scaricato in mare; che, in superficie, la massa cumulativa dei rifiuti galleggianti rappresenta solo l'1 % della plastica gettata nell'oceano(48);
BE. considerando che l'economia blu rappresenta un'opportunità per lo sviluppo sostenibile delle attività marittime e costiere;
BF. considerando che dovrebbero essere incoraggiate iniziative congiunte tra persone, comuni, associazioni, imprese, istituti di istruzione e altre parti interessate della società in materia di protezione e ripristino della biodiversità;
BG. considerando che l'efficace attuazione della strategia richiede un'efficace cooperazione a livello dell'UE e degli Stati membri che comprenda tutte le parti interessate;
Stato attuale della biodiversità
1. accoglie con favore la nuova strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e il suo livello di ambizione;
2. accoglie, inoltre, con favore la tematica ambiziosa di assicurare che entro il 2050 tutti gli ecosistemi del mondo siano ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti; sottolinea che occorre compiere tutti gli sforzi per raggiungere tale obiettivo il prima possibile;
3. ritiene che, nell'attuazione della strategia, dovrebbe essere garantita la coerenza con altre strategie del Green deal europeo, come la strategia "Dal produttore al consumatore"; riconosce l'importanza delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: ambientale, economica e sociale; ricorda che la dimensione ambientale, compresa la biodiversità e la conservazione degli ecosistemi, sostiene le altre due dimensioni e costituisce la base fondamentale per lo sviluppo sostenibile e il conseguimento degli OSS;
4. ricorda l'urgente necessità di rafforzare la visione marittima nelle nuove strategie dell'Unione europea, in particolare nel seguito del Green Deal europeo, nella strategia sulla biodiversità e nella strategia "Dal produttore al consumatore";
5. invita la Commissione a basare ciascuna proposta legislativa su una valutazione d'impatto globale che tenga conto degli effetti individuali e cumulativi, delle ripercussioni sulla sostenibilità sociale ed economica dei settori interessati, sulla sicurezza alimentare e sui prezzi dei prodotti alimentari, nonché sul potenziale rischio di spostare la perdita di biodiversità nei paesi terzi, sostituendo la produzione locale con le importazioni, e dei costi dell'azione e dell'inazione in termini di impatto immediato e a lungo termine;
6. invita la Commissione, ai fini della realizzazione delle valutazioni d'impatto, a integrare l'unico strumento attualmente utilizzato per valutare gli aspetti ambientali con strumenti che esaminino gli impatti relativi alla biodiversità, all'uso delle risorse e all'inquinamento;
7. osserva a questo proposito che prestare pari attenzione ai benefici sociali, ambientali ed economici delle foreste può contribuire a garantire la resilienza e la capacità di adattamento, oltre a realizzare la transizione verso una bioeconomia circolare e migliorare la protezione della biodiversità; ritiene che gli obiettivi e l'attuazione debbano tenere conto delle precise condizioni ed opportunità di ciascun paese e produrre impatti positivi sulle foreste e sulle condizioni forestali, sui mezzi di sussistenza nelle zone rurali e sulla biodiversità delle foreste nell'UE;
8. ricorda le conclusioni del rapporto dell'IPBES del 2019, secondo cui la natura si sta deteriorando globalmente a un tasso che non ha precedenti nella storia umana e un milione di specie sono a rischio di estinzione su un totale stimato di oltre otto milioni;
9. osserva che si tratta della terza strategia sulla biodiversità volta ad arrestare la perdita di biodiversità dell'UE; deplora, tuttavia, il fatto che la biodiversità nell'UE continui a diminuire; lamenta fortemente che l'UE non abbia conseguito né gli obiettivi della strategia sulla biodiversità fino al 2020 né gli obiettivi globali di Aichi in materia di biodiversità;
10. sottolinea che la strategia sulla biodiversità per il 2030 deve conseguire pienamente i suoi obiettivi; esorta la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi a favore di misure sostanziali e supplementari in materia di conservazione e ripristino della biodiversità al fine di conseguire pienamente i nuovi obiettivi, che dovrebbero essere chiaramente definiti e misurabili;
11. sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce ancora una volta l'importanza di applicare in maniera completa il principio "One Health" nell'elaborazione delle politiche, il che rispecchia il fatto che la saluta umana, gli animali e l'ambiente sono interconnessi e che sono urgentemente necessari cambiamenti trasformativi in tutta la società; sottolinea l'importante ruolo della Commissione nel coordinare e sostenere l'approccio "One Health" nell'UE e nel difenderlo in tutti i consessi internazionali; chiede che le attuali politiche dell'UE siano ripensate e che vengano urgentemente e pienamente allineate ai cambiamenti necessari;
12. osserva che tra le cause alla base delle pandemie figurano gli stessi cambiamenti ambientali globali che determinano la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici(49), quali il cambiamento della destinazione dei terreni e il commercio e il consumo legali e illegali di specie selvatiche; sottolinea che il rischio di pandemia può essere notevolmente ridotto limitando le attività umane che favoriscono la perdita di biodiversità e che il costo stimato della riduzione dei rischi di pandemie è 100 volte inferiore rispetto al costo della risposta ad esse(50);
13. esorta gli Stati membri e la Commissione a tenere pienamente conto delle prove scientifiche, delle relazioni e delle raccomandazioni in materia di zoonosi e pandemie, tra cui la relazione risultante dal seminario dell'IPBES sulla perdita di biodiversità e le pandemie(51), la relazione del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente del 6 luglio 2020 dal titolo "Preventing the next pandemic – Zoonotic diseases and how to break the chain of transmission"(52) e la nota di sintesi tripartita dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), della FAO e dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), dell'aprile 2010, sulla condivisione delle responsabilità e il coordinamento delle attività globali per far fronte ai rischi sanitari nelle interfacce tra gli ecosistemi animali e umani, al fine di contrastare i rischi sanitari per gli uomini, gli animali e l'ambiente(53);
14. accoglie con favore il previsto rafforzamento dell'azione dell'UE contro le pandemie e altre minacce per la salute nell'ambito dell'Unione europea della sanità(54), compresa l'istituzione di un piano dell'UE in materia di crisi sanitaria e pandemia, come previsto nella nuova proposta della Commissione sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero(55), che dovrebbe includere pandemie di origine zoonotica;
Protezione e ripristino
15. sostiene con forza gli obiettivi di proteggere almeno il 30 % delle aree marine e terrestri dell'Unione, che includono una gamma diversificata di ecosistemi quali foreste, zone umide, torbiere, pascoli ed ecosistemi costieri, e di sottoporre a protezione rigorosa almeno il 10 % delle aree marine e terrestri dell'UE, comprese tutte le restanti foreste primarie e antiche, e altri ecosistemi ricchi di carbonio; sottolinea che tali obiettivi dovrebbero essere vincolanti e attuati dagli Stati membri a livello nazionale, in cooperazione con le autorità regionali e locali, e conformemente a criteri scientifici e alle esigenze in materia di biodiversità, tenendo conto delle differenze tra le dimensioni e la percentuale di aree naturali in ciascuno Stato membro e delle circostanze regionali e locali;
16. sottolinea che tali aree protette dovrebbero creare una rete ecologicamente coerente e rappresentativa, sulla base delle aree protette esistenti; sottolinea che, oltre ad aumentare il numero delle zone protette, anche la qualità di dette zone deve essere garantita, anche attraverso finanziamenti sufficienti e l'attuazione di chiari ed efficaci piani di conservazione, una gestione corretta, un monitoraggio e una valutazione adeguati e l'applicazione effettiva della legislazione pertinente;
17. ricorda che, conformemente alle raccomandazioni internazionali dell'IUCN, le attività industriali e lo sviluppo infrastrutturale dannosi per l'ambiente dovrebbero essere vietati in tutte le categorie di zone protette(56);
18. sottolinea che è necessario stabilire una chiara definizione di protezione rigorosa; prende atto delle conclusioni del Consiglio del 16 ottobre 2020 sulla biodiversità, le quali sottolineano che un livello di protezione più rigoroso potrebbe consentire lo svolgimento di alcune attività umane conformemente agli obiettivi di conservazione della zona protetta; ritiene che le attività umane compatibili con gli obiettivi di protezione, o che addirittura contribuiscono positivamente alla biodiversità, dovrebbero essere ammissibili nelle zone sottoposte a protezione rigorosa; invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, a chiarire quali tipi di attività umane potrebbero potenzialmente essere considerate autorizzate nell'ambito di un rigoroso status di protezione se lasciano fondamentalmente indisturbati i processi naturali e sono compatibili con le esigenze ecologiche delle zone, sulla base di una valutazione caso per caso basata sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili;
19. sottolinea che per conseguire gli obiettivi della strategia sulla biodiversità per il 2030 occorrerà anche prevenire il degrado della restante zona marina e terrestre dell'UE; chiede che siano adottate misure per far fronte alla perdita di biodiversità al di fuori delle aree protette; osserva che il ripristino della natura e degli ecosistemi nelle aree protette non ovvia alla perdita di biodiversità e al degrado continui degli ecosistemi in altre aree;
20. sottolinea l'importanza di includere i paesi e territori d'oltremare negli sforzi di conservazione e di ripristino;
21. ritiene importante tenere conto delle regioni biogeografiche e adottare un approccio per le aree protette esteso a tutta l'amministrazione, che coinvolga gli Stati membri nel valutare la necessità di un sostegno finanziario e di misure di compensazione nel contesto della designazione delle aree protette; sottolinea la necessità di coinvolgere tutti i soggetti interessati pertinenti, compresi i proprietari terrieri;
22. sottolinea l'importanza dei siti forestali Natura 2000 per preservare la biodiversità forestale; osserva, tuttavia, che per gestire tali zone e garantire l'applicazione delle normative sono necessarie risorse finanziarie sufficienti;
23. sottolinea l'importanza di rafforzare la gestione sostenibile delle foreste in modo equilibrato per la salute, la resilienza ai cambiamenti climatici e la longevità degli ecosistemi forestali e per la preservazione del ruolo multifunzionale delle foreste, compreso il mantenimento della biodiversità forestale, nonché per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e l'attuazione del Green Deal europeo; sottolinea l'importanza di integrare la diversità genetica nelle considerazioni relative alla piantagione, in quanto ciò limita il rischio di attacchi parassitari e di diffusione di malattie e di specie locali/autoctone;
24. ricorda che l'UE ha la più grande rete coordinata di zone protette nel mondo;
25. osserva l'impegno assunto per evitare il deterioramento delle tendenze e dello stato favorevole di conservazione di tutti gli habitat e le specie protetti entro il 2030 e per assicurare che a livello degli Stati membri almeno il 30 % delle specie e degli habitat il cui attuale stato di conservazione non è soddisfacente lo diventi o mostri una netta tendenza positiva; ritiene, tuttavia, che occorra conseguire quanto prima uno stato di conservazione soddisfacente per tutte le specie e gli habitat protetti a norma delle direttive Uccelli(57) e Habitat(58); sottolinea che vi sono obblighi esistenti per garantire l'assenza di deterioramento delle specie; invita la Commissione, insieme all'AEA, a stabilire una chiara base di riferimento, ad assicurare una comunicazione armonizzata e regolare e ad affrontare le carenze nell'attuale metodologia per le stime delle tendenze;
26. invita gli Stati membri a migliorare la qualità e la completezza dei loro sistemi di monitoraggio per la rete Natura 2000, compresa il monitoraggio dell'efficacia della gestione; sottolinea l'importanza degli organi di gestione specializzati e dei piani di gestione dei siti; ricorda che, secondo la nota informativa dell'AEA(59), le norme vigenti in materia di efficienza di gestione non sono sufficientemente note e intese tra gli operatori; invita la Commissione e gli Stati membri a realizzare un rafforzamento delle capacità più mirato e a fornire migliori orientamenti sull'efficacia della gestione per la valutazione e il miglioramento della gestione di Natura 2000, anche attraverso l'uso di norme globali per le valutazioni dell'efficacia della gestione delle aree protette (PAME), come la lista verde delle aree protette e conservate dell'IUCN; invita inoltre la Commissione ad aggiornare gli orientamenti in materia di gestione adattativa nella rete Natura 2000, che comprende l'esame dei potenziali impatti dei cambiamenti climatici sulle specie e sugli ecosistemi;
27. invita gli Stati membri a salvaguardare la diversità genetica delle specie selvatiche tramite misure di conservazione adeguate;
28. deplora che gli Stati membri non abbiano conseguito l'obiettivo per il 2020 di un buono stato ecologico per le acque marine specificato nella direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino; invita la Commissione a rafforzare la rete delle zone marine protette tramite una migliore connettività, una gestione rafforzata, una pianificazione spaziale più forte e le valutazioni e l'applicazione sistematiche;
29. manifesta preoccupazione per lo stato degli ecosistemi e delle specie di acqua dolce; osserva che tra il 1970 e il 2016 il declino in Europa è stato il più consistente al mondo, attestandosi al 93 %(60);
30. sottolinea che la maggior parte della biodiversità terrestre risiede nelle aree boschive; osserva che ci sono stati piccoli miglioramenti nello stato di conservazione di alcune tipologie di foreste(61), ma che lo stato di conservazione degli habitat e delle specie forestali che rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE a tutela della natura non mostra segnali significativi di miglioramento(62); sottolinea che tra il 2011 e il 2020, quasi un terzo delle foreste dell'UE è stato valutato come avente un cattivo stato di conservazione (31 %) e che oltre la metà di esse è stata considerata in cattivo stato di conservazione (54 %)(63);
31. sottolinea lo stato scadente delle foreste europee; sottolinea che in alcune regioni biogeografiche soltanto il 5 % degli habitat forestali di cui all'allegato I si trova in uno stato di conservazione soddisfacente(64); sottolinea che la strategia sulla biodiversità prescrive agli Stati membri di evitare il deterioramento delle tendenze e dello stato di conservazione di tutti gli habitat e le specie protetti; prende atto dei livelli significativi di ulteriore deterioramento degli ecosistemi forestali in stato di conservazione insoddisfacente nella maggior parte delle regioni biogeografiche(65);
32. prende atto con preoccupazione delle notevoli perdite rilevate di specie e habitat forestali; ricorda che in Europa cinque specie arboree forestali si sono estinte in natura, 42 sono in pericolo critico e 107 sono a rischio;
33. ritiene importante e urgente garantire una rigorosa protezione di tutte le restanti foreste primarie e antiche; sottolinea che la proforestazione che consente alle foreste naturali di invecchiare è fondamentale per aumentare la superficie delle foreste antiche; si compiace dei processi partecipativi in corso tesi a definire, mappare e monitorare le foreste primarie e antiche;
34. sottolinea che le foreste, in particolare le foreste primarie, sono particolarmente importanti per la protezione della biodiversità e ne chiede la protezione; invita, a tale proposito, la Commissione e gli Stati membri a introdurre una definizione di foreste primarie, che dovrà essere elaborata dal comitato permanente forestale nell'ambito della futura strategia forestale dell'UE;
35. invita gli Stati membri a migliorare la legislazione nazionale rafforzando la protezione contro il disboscamento illegale; invita la Commissione e gli Stati membri ad armonizzare i dati esistenti, a colmare le lacune relative all'ubicazione delle foreste primarie e antiche, a creare una banca dati di tutti i potenziali siti che rispettano i criteri relativi alle foreste antiche e primarie retroattivamente nell'anno 2020 e a introdurre una moratoria temporanea sul disboscamento di tutti i rispettivi siti per impedirne la distruzione intenzionale e per garantire giuridicamente senza indugio lo status di non intervento dei siti confermati;
36. accoglie con grande favore l'impegno a elaborare una proposta legislativa relativa al piano dell'UE di ripristino della natura, che comprenda anche obiettivi di ripristino vincolanti, e ribadisce il suo invito a fissare l'obiettivo di ripristinare almeno il 30 % della superficie terreste e dei mari dell'UE(66), che dovrebbe essere pienamente attuato da ogni Stato membro sul proprio territorio, all'interno e al di fuori delle aree protette, sulla base delle esigenze di biodiversità e degli ecosistemi e rispecchiando le caratteristiche specifiche del paese; sottolinea che gli obiettivi di ripristino dovrebbero basarsi sulla legislazione vigente dell'UE e che gli sforzi di ripristino dovrebbero sostenere, per quanto possibile, la rigenerazione naturale;
37. ritiene che, oltre a un obiettivo di ripristino generale, la proposta legislativa sul piano dell'UE per il ripristino della natura dovrebbe includere anche obiettivi specifici per gli ecosistemi, gli habitat e le specie a livello dell'UE e degli Stati membri sulla base dei loro ecosistemi, con particolare riferimento agli ecosistemi per le duplici finalità di ripristino della biodiversità e mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi; sottolinea che lo strumento dovrebbe includere foreste, praterie, zone umide, torbiere, impollinatori, fiumi a flusso libero, zone costiere ed ecosistemi marini; sottolinea che, dopo il ripristino, non dovrebbe essere consentito il degrado degli ecosistemi; ritiene che i progressi compiuti in relazione agli obiettivi di ripristino debbano essere regolarmente valutati a livello sia degli Stati membri che dell'UE, anche attraverso il ricorso a obiettivi intermedi per il conseguimento degli obiettivi per il 2030;
38. sottolinea che dovrebbero essere sviluppati incentivi positivi e processi partecipativi per aumentare l'impegno a favore del ripristino della biodiversità;
39. sottolinea con forza l'importanza di integrare pienamente gli obiettivi di ripristino della natura dell'UE in altre politiche e strategie correlate; ribadisce il suo invito a fissare obiettivi vincolanti in materia di ripristino delle foreste(67), anche al fine di aumentare e ripristinare la connettività tra le foreste; richiede l'inclusione nel piano di ripristino della natura di almeno 25 000 km di fiumi a flusso libero nell'UE tramite l'eliminazione delle barriere e il ripristino delle pianure alluvionali;
40. lamenta fortemente la diminuzione degli impollinatori, che sono un indicatore chiave della salute dell'ambiente; sottolinea che tale diminuzione non indica soltanto una perdita di biodiversità, ma rappresenta anche una minaccia per la sicurezza alimentare; ribadisce la posizione espressa nella sua risoluzione sull'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori e sollecita una revisione urgente dell'iniziativa; sottolinea che l'iniziativa rivista dovrebbe includere un nuovo quadro di monitoraggio degli impollinatori a livello dell'UE con misure solide, obiettivi chiari con scadenze precise e indicatori, compresi gli indicatori di impatto, e lo sviluppo delle capacità necessarie;
41. ricorda la sua obiezione del 23 ottobre 2019 per quanto riguarda la valutazione dell'impatto dei prodotti fitosanitari sulle api da miele(68) e deplora che il documento di orientamento relativo alle api dell'EFSA non sia stato formalmente adottato dagli Stati membri; invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che la revisione del documento di orientamento relativo alle api dell'EFSA e i futuri atti di esecuzione assicurino, come minimo, un livello di protezione pari a quello stabilito nel 2013, affrontando la tossicità sia acuta che cronica e la tossicità delle larve e occupandosi anche degli impollinatori selvatici; sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza nel processo di revisione; osserva che l'EFSA sta elaborando il proprio sistema di modellizzazione, ApisRAM, che sembra essere maggiormente in linea con la biologia delle api da miele rispetto a BeeHAVE e meno aperto al conflitto di interessi;
42. sottolinea l'importanza degli elementi paesaggistici ad alta diversità nelle zone rurali al fine di contribuire alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli impollinatori, come pure il ruolo degli apicoltori; sottolinea che anche l'aumento degli spazi verdi nelle aree urbane può contribuire al raggiungimento di tali obiettivi; invita gli Stati membri a includere nei loro progetti di piani strategici misure destinate a vari gruppi di impollinatori;
Cause della perdita di biodiversità
43. sottolinea che le azioni previste dalla strategia sulla biodiversità per il 2030 devono contrastare adeguatamente tutte le cinque principali cause dirette dei cambiamenti in natura: i cambiamenti dell'uso del suolo e del mare, lo sfruttamento diretto degli organismi, i cambiamenti climatici, l'inquinamento e le specie esotiche invasive. sottolinea che dovrebbero essere affrontate anche le cause di fondo del cambiamento, o i fattori indiretti, come i modelli di produzione e di consumo non sostenibili, le dinamiche demografiche, gli scambi commerciali, le innovazioni tecnologiche e i modelli di governance;
Cambiamenti dell'uso del suolo e del mare
44. sottolinea che la biodiversità del suolo fornisce servizi ecosistemici vitali e riduce i cambiamenti climatici, rendendola uno degli elementi più importanti dei pozzi di assorbimento del carbonio terrestri; constata con preoccupazione l'aumento del degrado del suolo e l'assenza di una specifica legislazione dell'Unione in materia; riconosce che vi sono alcune disposizioni in legislazioni differenti che contribuiscono in maniera indiretta alla tutela del suolo, ma ritiene che ciò abbia comportato una protezione parziale e una governance del suolo altamente frammentata nell'UE; invita pertanto la Commissione a presentare una proposta legislativa per la creazione di un quadro comune, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, per la tutela e l'utilizzo sostenibile del suolo e per l'integrazione effettiva di tale tutela in tutte le politiche dell'UE pertinenti;
45. sottolinea che tale quadro comune sul suolo dovrebbe affrontare tutte le principali minacce per il suolo, tra cui la perdita di biodiversità, la perdita di materia organica del suolo, la contaminazione, la salinizzazione, l'acidificazione, la desertificazione, l'erosione e l'impermeabilizzazione del suolo; sottolinea la necessità di includervi definizioni comuni, obiettivi chiari e un quadro di monitoraggio; sostiene inoltre la definizione di un obiettivo di decontaminazione specifico;
46. sottolinea che un suolo sano, compresa la fertilità e la struttura, è fondamentale per il settore agricolo; sottolinea l'impatto negativo che le pratiche agricole e forestali non sostenibili, il cambiamento di destinazione dei terreni, le attività di costruzione, l'impermeabilizzazione e le emissioni industriali, tra le altre cose, hanno sui suoli; sottolinea che dovrebbero essere attuati metodi di raccolta forestale e di agricoltura che siano meno dannosi per i suoli;
47. invita la Commissione a rivedere la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali(69) e la direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive(70) al fine di affrontare meglio il degrado del suolo generato dalle attività industriali ed estrattive; ricorda la sua richiesta di un o un obiettivo di recupero dei materiali per i terreni di scavo (71);
48. esorta gli Stati membri a non autorizzare nuove operazioni di fratturazione idraulica nell'UE e ad arrestare tutte le operazioni esistenti, in base ai principi della precauzione e dell'azione preventiva e tenuto conto dei rischi e degli impatti negativi sul clima, sull'ambiente e sulla biodiversità connessi alla fratturazione idraulica per l'estrazione di idrocarburi non convenzionali;
49. ricorda che l'UE si è impegnata a conseguire la neutralità in termini di degrado del suolo(72) entro il 2030 nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione (UNCCD), ma che è improbabile che tale obiettivo venga raggiunto, come concluso dalla relazione speciale della Corte dei conti europea(73); deplora che, nonostante la minaccia che la desertificazione rappresenta per la biodiversità, la fertilità del suolo, la resilienza naturale del terreno, la produzione alimentare o la qualità dell'acqua e sebbene tredici Stati membri abbiano dichiarato, nel quadro dell'UNCCD, di essere colpiti dalla desertificazione, la Commissione non l'abbia affrontata in maniera efficace; invita pertanto la Commissione ad essere più ambiziosa e a presentare senza indugio una strategia a livello dell'UE sulla lotta alla desertificazione e al degrado del suolo;
50. osserva che nell'Unione l'urbanizzazione e le attività ricreative costituiscono il 13 % di tutte le pressioni segnalate sulla natura e il 48 % di tutte le pressioni marine(74); sottolinea che le aree urbane verdi e le infrastrutture verdi possono fornire servizi ecosistemici a sostegno della biodiversità e contribuire al benessere fisico e mentale della popolazione;
51. sostiene l'intenzione della Commissione di istituire una piattaforma dell'UE per l'inverdimento urbano; invita la Commissione a fissare obiettivi vincolanti specifici e ambiziosi in materia di biodiversità urbana, soluzioni basate sulla natura, approcci basati sugli ecosistemi e infrastrutture verdi, che vadano a beneficio sia degli esseri umani che delle specie selvatiche e che contribuiscano agli obiettivi generali in materia di biodiversità; sottolinea la necessità di includere misure quali una quota minima di tetti verdi nei nuovi edifici, il sostegno all'agricoltura urbana, compreso, se del caso, l'uso di alberi da frutto, garantendo che non siano utilizzati pesticidi chimici e riducendo l'uso di fertilizzanti nelle aree verdi urbane dell'UE, aumentando il numero di spazi verdi in funzione del numero di abitanti, affrontando nel contempo le disuguaglianze nell'accesso agli spazi verdi; invita la Commissione e gli Stati membri ad ampliare i corridoi ecologici terrestri e marini nelle zone urbane, anche sviluppando una rete transeuropea delle infrastrutture verdi (TEN-G) collegata alla rete naturalistica transeuropea (TEN-N);
Sfruttamento diretto degli organismi
52. esprime il proprio sostegno per gli obiettivi per il 2030 di adibire almeno il 25 % dei terreni agricoli all'agricoltura biologica e afferma che tale percentuale dovrebbe aumentare nel medio o lungo periodo; accoglie con grande favore, inoltre, l'obiettivo di garantire che almeno il 10 % delle superfici agricole consistano di elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità, che dovrebbero essere attuati a un livello adeguato per fornire agli habitat una connettività ecologica tra i paesaggi coltivati; sottolinea che entrambi gli obiettivi dovrebbero essere inclusi nella legislazione dell'UE e attuati da ogni singolo Stato membro, anche nell'ambito dei piani strategici della politica agricola comune (PAC);
53. rileva con grande preoccupazione che, secondo la relazione della Corte dei conti europea sulla biodiversità dei terreni agricoli, il numero e la varietà di specie presenti sui terreni agricoli nell'UE sono in costante diminuzione; deplora che la strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 non abbia fissato obiettivi e azioni misurabili per l'agricoltura, rendendo difficile valutare i progressi; ricorda che il monitoraggio della spesa della PAC per la biodiversità è stato inaffidabile e che vi è stata una mancanza di coordinamento tra le politiche e le strategie dell'UE, il cui risultato è che esse non affrontano il declino della diversità genetica(75); invita la Commissione a seguire le raccomandazioni della Corte dei conti europea sulla biodiversità nei terreni agricoli e a basarsi sugli insegnamenti tratti dalla strategia sulla biodiversità per il 2030(76);
54. sottolinea che la biodiversità è essenziale ai fini della tutela della sicurezza alimentare nell'UE; pone in evidenza l'importante ruolo svolto dal settore agricolo dell'Unione nella produzione di alimenti sani, sicuri e a prezzi accessibili; sottolinea che gli agricoltori rivestono un ruolo fondamentale per il successo di tale strategia e che essa dovrebbe essere allineata alle misure, agli obiettivi e ai traguardi della strategia "Dal produttore al consumatore";
55. ritiene indispensabile che l'agricoltura dell'UE sia trasformata per renderla sostenibile e garantire elevati standard di benessere degli animali, in linea con le transizioni ecologica e climatica, con un uso ridotto al minimo dei fattori di produzione fossili e chimici e dei trattamenti antibiotici; sottolinea che l'agricoltura dovrebbe contribuire alla protezione e al ripristino della biodiversità;
56. ritiene indispensabile, in considerazione dei potenziali impatti socioeconomici, che gli agricoltori ricevano sostegno, anche economico, e formazione in relazione alla transizione verso sistemi agricoli sostenibili al fine di promuovere pratiche agroecologiche e altre pratiche sostenibili innovative; sottolinea pertanto l'importanza di garantire un sostegno finanziario adeguato e ben definito, anche nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, per contribuire al raggiungimento di tali obiettivi, e invita a tale proposito gli Stati membri a utilizzare i piani strategici della PAC e le sue componenti verdi a tali fini, sviluppando al contempo soluzioni vantaggiose per entrambe le parti per la protezione della biodiversità;
57. invita la Commissione a sviluppare una strategia per sostenere le catene di valore locali nel conseguimento degli obiettivi proposti e sottolinea che le piccole imprese agricole necessitano di un sostegno specifico per contribuire alla strategia;
58. accoglie con favore il riconoscimento dell'agricoltura biologica quale una delle componenti forti del percorso dell'UE verso sistemi alimentari più sostenibili, in particolare per quanto riguarda le considerazioni di biodiversità, e per conseguire gli obiettivi di politica pubblica per lo sviluppo economico, l'occupazione nelle zone rurali, la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima; sottolinea l'importanza del piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica per aumentare la diffusione dell'agricoltura biologica;
59. sottolinea che lo sviluppo della produzione alimentare biologica deve essere accompagnato da sviluppi della catena di approvvigionamento orientati al mercato e da misure che stimolino la domanda di alimenti biologici, anche attraverso appalti pubblici e un'ampia gamma di misure di promozione, ricerca, innovazione, formazione e trasferimento di conoscenze scientifiche, al fine di sostenere la stabilità del mercato dei prodotti biologici e l'equa remunerazione degli agricoltori e di promuovere misure a sostegno dei giovani agricoltori biologici; sottolinea la necessità di uno sviluppo dell'intera filiera alimentare biologica, al fine di consentire la trasformazione e la distribuzione locali della produzione biologica dell'UE;
60. osserva che gli Stati membri contribuiranno in maniera diversa a tali obiettivi a livello dell'Unione a seconda del livello di sviluppo del loro settore biologico e chiede pertanto la definizione di obiettivi nazionali; sottolinea che tali obiettivi non saranno conseguiti senza un forte sostegno finanziario, solidi programmi di formazione e servizi di consulenza; invita gli Stati membri a definire di conseguenza i loro piani strategici della PAC e la Commissione a garantire che tali piani strategici siano adeguati per l'assolvimento del compito;
61. ricorda l'importanza di incoraggiare un approccio collettivo e di trarre vantaggio dal suo effetto moltiplicatore al fine di promuovere le azioni della strategia sulla biodiversità, e invita la Commissione a promuovere e sostenere le imprese associative, quali le cooperative agroalimentari, nell'attuazione delle misure a tutela della biodiversità in maniera collettiva;
62. sottolinea il ruolo chiave che la PAC dovrebbe svolgere nella protezione e promozione della biodiversità nei terreni agricoli, a fianco delle altre politiche del Green Deal europeo; deplora che la PAC non sia stata efficace nell'invertire il declino decennale della biodiversità; ricorda che la produttività e la resilienza dell'agricoltura dipendono dalla biodiversità, che è essenziale per garantire la sostenibilità e la resilienza a lungo termine dei nostri sistemi alimentari e la sicurezza alimentare; ritiene che i piccoli cambiamenti introdotti dalle varie riforme della PAC non abbiano lanciato un forte segnale agli agricoltori affinché modificassero le loro pratiche ed è del parere che sia necessario un cambiamento significativo, basato sull'esperienza in materia di crisi del clima e della biodiversità e sulle previsioni in tale ambito;
63. ribadisce che la PAC dovrebbe essere pienamente coerente con gli obiettivi più ambiziosi dell'UE in materia di clima e biodiversità; esorta la Commissione e gli Stati membri a utilizzare i piani strategici della PAC per attuare gli obiettivi della strategia sulla biodiversità per il 2030 e della strategia "Dal produttore al consumatore", anche per quanto riguarda l'ulteriore integrazione degli approcci rispettosi della biodiversità e dell'agroecologia, ed esorta gli Stati membri a stabilire parametri di riferimento ambiziosi per la sostenibilità e la biodiversità al momento di stabilire norme di condizionalità e a garantire lo sviluppo e l'adozione ambiziosi e tempestivi di misure, in particolare i regimi ecologici e le misure agro-climatico-ambientali; sottolinea che dovrebbe essere destinate al ripristino risorse finanziarie adeguate; invita gli Stati membri a basarsi sulle raccomandazioni della Commissione a tali fini;
64. invita gli Stati membri a elaborare le misure necessarie in relazione agli elementi caratteristici del paesaggio ad alta diversità, in particolare nell'ambito dei loro piani strategici della PAC, utilizzando ad esempio siepi o fasce tampone, che dovrebbero altresì mirare a promuovere l'interconnettività ecologica tra gli habitat e la creazione di corridoi verdi;
65. sottolinea la necessità di rafforzare il quadro di monitoraggio nell'ambito della PAC, anche attraverso lo sviluppo di indicatori più affidabili per misurarne l'impatto; invita la Commissione, previa approvazione dei piani strategici nazionali, a effettuare una valutazione indipendente del loro impatto aggregato previsto; invita la Commissione, laddove tale analisi ritenga insufficienti gli sforzi per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, ad adottare misure adeguate, come chiedere agli Stati membri di modificare i loro piani strategici o rivedere il regolamento sui piani strategici della PAC nell'ambito della revisione intermedia;
66. sottolinea l'importanza di regimi alimentari equilibrati; ritiene che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero agevolare l'adozione di regimi alimentari sani ed equilibrati, introducendo nel contempo misure adeguate per assistere gli agricoltori in tale transizione, tenendo debitamente conto dell'esigenza di tutelare la sostenibilità economica delle aziende agricole dell'UE;
67. deplora il fatto che la produzione e il consumo agricoli siano sempre più concentrati su una gamma limitata di colture e, al loro interno, di varietà e genotipi agricoli; sottolinea che il rafforzamento e la conservazione della variabilità genetica attraverso mezzi naturali è fondamentale per promuovere la diversità degli ecosistemi agricoli e preservare le risorse genetiche locali, in particolare come repertorio di soluzioni per affrontare le sfide ambientali e climatiche; sottolinea l'importanza di utilizzare le razze e le varietà locali più adatte agli ecosistemi locali;
68. invita la Commissione a valutare se lo sviluppo di pratiche contabili per il capitale naturale possa limitare e razionalizzare lo sfruttamento degli ecosistemi e l'impatto che subiscono e quindi contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità; esprime tuttavia delle riserve sulla fattibilità di una misurazione accurata del valore della natura in termini quantitativi e sottolinea che la natura ha un valore intrinseco; invita la Commissione, a questo proposito, a fornire maggiori informazioni sulla potenziale iniziativa internazionale di contabilizzazione del capitale naturale;
69. invita gli Stati membri a elaborare le misure necessarie nell'ambito dei loro piani strategici della PAC per promuovere le zone ricche di biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, con l'obiettivo di arrivare una superficie di almeno il 10 % di zone ad alta diversità benefiche per la biodiversità, ad esempio siepi, asce tampone, zone in cui non sono utilizzate sostanze chimiche e terreni a riposo temporaneo, nonché terreni agricoli estensivi dedicati alla biodiversità a lungo termine, e a promuovere l'interconnettività tra gli habitat e la creazione di corridoi verdi quanto più possibile al fine di massimizzare il potenziale di biodiversità;
70. osserva che la produzione di pellicce, che comporta il confinamento di migliaia di animali non addomesticati di un genotipo analogo in stretta vicinanza reciproca in condizioni di stress cronico, può compromettere in maniera significativa il benessere degli animali e aumenta la loro sensibilità alle malattie infettive, comprese le zoonosi, come si è verificato con la COVID-19 nel visone;
71. si rammarica che l'impegno dell'UE di rispettare pienamente i rendimenti massimi sostenibili entro il 2020, un obiettivo chiave della politica comune della pesca (PCP), non sia stato raggiunto; sottolinea che tutte le popolazioni ittiche dovrebbero essere riportate a livelli superiori a quelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, rispettando al contempo il principio di precauzione, garantendo che presentino una distribuzione della popolazione per età e dimensioni indicativa di uno stock sano; invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi per il pieno recupero degli habitat marini e degli stock ittici nel rispetto del rendimento massimo sostenibile utilizzando senza indugio un approccio ecosistemico alla gestione della pesca, a migliorare la selettività e la sopravvivenza delle specie non bersaglio e a ridurre l'impatto della pesca sugli ecosistemi marini nell'attuazione di tale approccio, anche limitando le pratiche o gli usi che hanno impatti negativi;
72. ricorda altresì che, in base al nuovo regolamento sulle misure tecniche(77) la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento e al Consiglio entro il 31 dicembre 2020 e che, nei casi in cui sia dimostrato che gli obiettivi e i traguardi non sono stati raggiunti, la Commissione può proporre misure;
73. invita la Commissione ad affrontare il degrado, l'eutrofizzazione e l'acidificazione degli oceani, presentando un piano d'azione ambizioso per proteggere gli ecosistemi marini e conservare le risorse della pesca; ritiene che andrebbero adottate tutte le misure, compresa la legislazione, atte a ridurre i potenziali impatti negativi delle attività economiche e di altro tipo sugli habitat marini;
74. sottolinea l'importanza di istituire aree di recupero degli stock ittici o zone di non prelievo per consentire il recupero delle popolazioni ittiche, anche nelle zone di riproduzione e crescita del novellame; sottolinea l'importanza di vietare tutte le attività di pesca e altre attività estrattive nelle zone di riserva integrale;
75. sostiene vivamente l'obiettivo della tolleranza zero nei confronti della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN); sottolinea che la pesca INN ha un impatto estremamente negativo sullo stato degli stock, sugli ecosistemi marini, sulla biodiversità e sulla competitività dei pescatori dell'UE; chiede una maggiore coerenza tra le politiche commerciali e di pesca dell'UE al fine di garantire che il problema la pesca INN sia affrontato in modo efficace;
76. invita la Commissione a stabilire un approccio ecosistemico a tutte le cause di perdita di biodiversità marina, che tenga in considerazione la pressione della pesca sugli stock, sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini, ma anche altri fattori come l'inquinamento, il cambiamento climatico, la navigazione e gli usi costieri e in prossimità della costa, anche attraverso valutazioni di impatto ecosistemico di tutte le attività di pesca e altre attività marine, tenendo conto della capacità degli ecosistemi di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all'adattamento agli stessi nonché alle interazioni tra prede e predatori;
77. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per promuovere lo sviluppo e l'attuazione di metodi di cattura, sbarco e macellazione del pesce che garantiscano un maggiore benessere sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili;
78. ritiene importante garantire che le pratiche di piscicoltura siano sostenibili e basate su un elevato benessere dei pesci; ritiene che la produzione di acquacoltura debba basarsi su metodi di produzione sostenibili, come i metodi estensivi e l'uso di alghe, bivalvi, sistemi di allevamento in stagno e acquacoltura lagunare, che possono fornire importanti funzioni e servizi ecosistemici, tra cui il mantenimento degli habitat delle zone umide, e ridurre la pressione sulle risorse e la biodiversità, oltre ad avere minori emissioni di carbonio e fornire nutrimento; esprime preoccupazione per la cattura di pesci al solo scopo di alimentare i pesci carnivori d'allevamento e ritiene che questa pratica di cattura debba essere gradualmente eliminata e sostituita con alternative sostenibili; sottolinea la necessità di garantire che le procedure amministrative relative all'acquacoltura siano chiare e possano essere applicate pienamente; chiede alla Commissione di aggiornare, se necessario, i suoi orientamenti sull'acquacoltura e le aree Natura 2000;
79. rileva con preoccupazione che le ampie perturbazioni fisiche dei fondali marini continuano nelle acque costiere dell'UE, in particolare a causa della pesca con reti a strascico(78), che è stata identificata dalla FAO come la pratica con la tipologia di attrezzatura che più contribuisce ai livelli annuali di rigetti e che può avere un impatto gravemente dannoso sul fondale marino, a seconda della pesca e delle specificità delle zone di pesca(79); ricorda che le reti a strascico sono tra gli attrezzi da pesca più comuni nell'UE(80); ricorda il vigente obbligo di cessare l'attività di pesca con attrezzi di fondo al di sotto dei 400 metri nelle zone in cui è nota o probabile l'esistenza di ecosistemi marini vulnerabili; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena ed efficace attuazione del regolamento (UE) 2016/2336(81), anche in relazione alle montagne sottomarine; invita inoltre la Commissione, a seguito delle restrizioni nel Mediterraneo(82), a limitare, ove necessario al fine di proteggere gli ecosistemi costieri, l'uso delle reti a strascico in altre zone costiere, anche nel suo prossimo piano d'azione volto a conservare le risorse della pesca e proteggere gli ecosistemi marini, per garantire il ricorso alle pratiche più sostenibili e meno dannose;
80. sottolinea che i piani di gestione della pesca dovrebbero tenere conto dei risultati degli studi scientifici sull'impatto delle pratiche di pesca sulle specie, gli habitat, la biodiversità degli oceani e gli ambienti marini e contribuire con soluzioni atte a risolvere gli impatti negativi individuati, anche limitando l'uso di dette pratiche o introducendo nuove soluzioni tecniche di mitigazione; sottolinea inoltre che le catture accessorie di specie sensibili dovrebbero essere eliminate o ridotte a un livello che permetta il pieno recupero e che i danni agli habitat dei fondali marini dovrebbero essere ridotti al minimo;
81. invita la Commissione a produrre una definizione di super pescherecci da traino e a prendere in considerazione misure che ne limitino le attività nelle acque dell'UE, in particolare vietandole del tutto nelle aree protette;
82. ritiene essenziale stabilire una buona cooperazione con i paesi non appartenenti all'UE, in particolare con i paesi vicini, compresa la promozione del monitoraggio delle risorse ittiche nelle acque non UE in maniera equivalente, al fine di garantire un ecosistema sano negli habitat marini attraverso le frontiere;
83. ricorda che la PCP e il regolamento sul controllo della pesca(83) forniscono all'UE un quadro normativo con strumenti specifici per la pesca; esprime la necessità di garantire la sostenibilità socioeconomica per i pescatori interessati dalla transizione verso pratiche ecologiche nell'ambito dell'economia blu, anche per quanto riguarda le relative esigenze di formazione; sottolinea l'importanza di garantire un finanziamento adeguato a questi fini da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e di Orizzonte Europa;
84. chiede al Consiglio di rendere proattivamente pubblici tutti i documenti relativi ai regolamenti adottati sui totali ammissibili di catture, in linea con la raccomandazione del Mediatore europeo nel caso 640/2019/FP;
85. raccomanda che i dati siano raccolti continuativamente in modo da valutare meglio i criteri di sostenibilità ed evitare che vengano stabilite zone di pesca in cui sono stati rilevati ecosistemi marini vulnerabili;
86. ribadisce che, per quanto riguarda le aree protette, occorre dare priorità alla conservazione e al ripristino dell'ambiente e che nessuna attività realizzata in dette aree dovrebbe mettere a rischio tale obiettivo; invita la Commissione e gli Stati membri a vietare le attività umane dannose all'interno delle aree marine protette; esorta la Commissione a garantire che nei piani nazionali per lo spazio marino venga trattata la questione della sensibilità delle specie e degli habitat alle pressioni umane in tutte le zone marine;
87. sottolinea l'importanza di rafforzare e attuare con efficacia le aree marine protette esistenti, soprattutto nei punti critici per la biodiversità; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare, in via prioritaria, piani di gestione specifici per queste zone, stabilendo chiari obiettivi di conservazione e misure efficaci di monitoraggio, sorveglianza e controllo; esorta, in particolare, gli Stati membri ad accelerare l'elaborazione e la presentazione delle raccomandazioni comuni per la gestione delle attività di pesca nelle loro aree marine protette di cui all'articolo 11 della PCP; ritiene che si debba tenere pienamente conto degli effetti del cambiamento climatico sulle specie marine; invita inoltre la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a presentare criteri e orientamenti per un'adeguata pianificazione della gestione delle aree marine protette designate, anche nei corridoi ecologici, sulla base dei migliori dati scientifici disponibili, e a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri;
88. invita la Commissione a contare le aree marine protette negli obiettivi internazionali solo quando sono gestite in modo appropriato;
89. ritiene che le nuove aree marine protette dovrebbero essere incluse nel quadro di Natura 2000 e dovrebbero promuovere la connettività ecologica;
90. sottolinea che, quando hanno successo, le aree marine protette offrono considerevoli vantaggi socioeconomici, in particolare per le comunità costiere e per i settori della pesca e del turismo, e possono svolgere funzioni ambientali essenziali per il ripristino degli stock ittici e il rafforzamento della loro resilienza;
91. sottolinea che la nuova strategia forestale dell'UE deve essere allineata e coerente con la legge europea sul clima e con la strategia sulla biodiversità per il 2030; sottolinea la necessità di una strategia forestale dell'UE olistica e coerente che valorizzi il ruolo multifunzionale delle foreste e del settore forestale nell'UE e che promuova i vasti benefici ambientali, sociali ed economici delle foreste nel pieno rispetto degli obiettivi climatici e ambientali dell'UE; sottolinea la necessità di una chiara definizione delle priorità, ove la protezione e il ripristino del clima e della biodiversità costituiscano obiettivi centrali e interconnessi nella nuova strategia forestale dell'UE; chiede l'inclusione nel piano di ripristino della natura di obiettivi specifici vincolanti per il ripristino e la successiva protezione degli ecosistemi forestali, che dovrebbero essere inseriti anche nella strategia forestale dell'UE; ritiene che si debba tener conto delle diverse situazioni a livello locale, regionale e degli Stati membri;
92. ribadisce la sua posizione dell'8 ottobre 2020 relativa alla strategia forestale dell'UE, affermando che tale strategia dovrebbe fungere da ponte tra le politiche forestali e agroforestali nazionali e gli obiettivi dell'UE in materia di foreste e agroforeste, riconoscendo sia la necessità di rispettare le competenze nazionali sia l'esigenza di contribuire ai più ampi obiettivi dell'Unione; sottolinea pertanto la necessità che la strategia forestale dell'UE osservi il principio di sussidiarietà e riconosca le competenze dell'UE nel settore della protezione dell'ambiente; ricorda che, ai sensi dell'articolo 191 TFUE, la politica ambientale dell'UE deve contribuire, tra gli altri obiettivi, a preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e a utilizzare le risorse naturali in modo prudente e razionale; ricorda che diversi atti legislativi dell'UE riguardano le foreste e la loro gestione;
93. invita l'UE e gli Stati membri a garantire i più elevati standard di protezione ambientale delle foreste nelle loro politiche interne ed esterne;
94. sottolinea che la nuova strategia forestale dell'UE dovrebbe promuovere la gestione sostenibile delle foreste e pone in evidenza l'importanza di rafforzare la gestione sostenibile delle foreste in modo equilibrato per la salute, la resilienza ai cambiamenti climatici, la longevità degli ecosistemi forestali e la tutela del ruolo multifunzionale delle foreste; sottolinea che la tutela e la gestione sostenibile delle foreste europee sono elementi centrali del nostro benessere generale, in quanto ospitano attività di interesse pubblico in ambiti quali svago, salute e istruzione, e riconosce che la gestione sostenibile delle foreste promuove la protezione della biodiversità forestale dell'UE; ricorda che l'UE e i suoi Stati membri si sono impegnati ad applicare la definizione e i principi della gestione sostenibile delle foreste;
95. sottolinea il ruolo delle foreste nel contribuire agli obiettivi climatici dell'UE; ritiene che vada attribuita priorità a un uso circolare e a cascata delle risorse forestali e di altre risorse della biomassa che non comprometta l'azione per il clima e azioni di protezione e ripristino scientificamente fondate; ritiene che l'uso del legno come materiale da costruzione costituisca un buon esempio;
96. sottolinea l'importanza cruciale delle misure agroforestali e di imboschimento della PAC e incoraggia la continuità delle misure forestali, in linea con la strategia forestale dell'UE;
97. sottolinea l'importanza di ecosistemi forestali sani e resilienti, ivi comprese la flora e la fauna, al fine di mantenere e migliorare l'erogazione dei diversi servizi ecosistemici offerti dalle foreste, come biodiversità, aria pulita, acqua, terreni sani, legno e materie prime diverse dal legno; sottolinea che non sarà possibile conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di ambiente, clima e biodiversità senza foreste e senza una silvicoltura che siano multifunzionali, sane e gestite in modo sostenibile, applicando una prospettiva a lungo termine;
98. pone l'accento sulla necessità di sviluppare un approccio coerente per riunire la tutela della biodiversità e la protezione del clima in un settore forestale fiorente e una bioeconomia sostenibile;
99. riconosce il ruolo dell'utilizzo del legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e dei prodotti in legno per contribuire al passaggio verso un'economia a zero emissioni di CO2 e allo sviluppo della bioeconomia circolare;
100. sottolinea la necessità di rivedere le norme dell'UE sull'uso della biomassa per la produzione di energia e di allinearle agli obiettivi della strategia sulla biodiversità per il 2030 e della legge europea sul clima, in particolare nell'ambito della direttiva sulle energie rinnovabili e degli atti delegati a norma del regolamento sulla tassonomia;
101. accoglie con favore l'impegno di piantare almeno 3 miliardi di alberi in più nell'UE; sottolinea che le attività di rimboschimento dell'Unione dovrebbero essere basate su chiari principi ecologici, sulla proforestazione, sulla riforestazione sostenibile, sull'inverdimento delle aree urbane e periurbane, sul ripristino, sul miglioramento della connettività e sull'agroforestazione, in linea con le più recenti conoscenze scientifiche; invita la Commissione a garantire che queste iniziative siano realizzate solo in modo compatibile e favorevole agli obiettivi di biodiversità, assicurandosi che tale rimboschimento non sostituisca le foreste antiche e ricche di biodiversità esistenti e contribuisca a far sì che le foreste siano resilienti, miste e sane;
102. ricorda le sue posizioni formulate dettagliatamente nella risoluzione su un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE; invita la Commissione a presentare con urgenza una proposta per un quadro giuridico dell'UE basato su un obbligo di diligenza vincolante atto a garantire che le catene del valore siano sostenibili e che i prodotti o i beni immessi sul mercato dell'UE non risultino o derivino da deforestazione, degrado delle foreste, conversione o degrado degli ecosistemi o violazioni dei diritti umani; osserva che tale quadro giuridico dell'UE dovrebbe essere esteso anche per coprire gli ecosistemi diversi dalle foreste che presentano un elevato stock di carbonio e sono ricchi di biodiversità, segnatamente gli ecosistemi marini e costieri, le zone umide, le torbiere e le savane, in modo da evitare che la pressione si sposti su questi paesaggi;
103. chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di creare un quadro giuridico, principalmente in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che consenta di vietare il commercio di determinate materie prime, prodotti e servizi che minacciano la biodiversità;
104. sottolinea che l'impronta ambientale della produzione e del consumo dell'UE dovrebbe essere urgentemente ridotta al fine di rimanere entro i limiti del pianeta; invita la Commissione a proporre obiettivi UE vincolanti per il 2030 onde ridurre significativamente l'impronta dei materiali e dei consumi dell'UE e portarli entro i limiti del pianeta da qui al 2050(84); sostiene la Commissione nell'adottare un approccio basato sul ciclo di vita per misurare l'impronta ambientale di prodotti e organizzazioni; ritiene che la produzione e l'uso di plastica debbano essere ridotti; ritiene che le attività economiche che ledono e sfruttano gli ecosistemi e la loro biodiversità dovrebbero incorporare tutte le salvaguardie possibili per mitigare le loro ripercussioni negative su tali ecosistemi;
Cambiamenti climatici
105. esprime preoccupazione per il fatto che la maggior parte delle varietà di specie terrestri diminuirà significativamente in uno scenario di riscaldamento globale caratterizzato da un aumento della temperatura compreso tra 1,5 e 2° C e che le specie marine saranno ugualmente minacciate, soprattutto perché tali aumenti di temperatura saranno molto probabilmente superati con le traiettorie attuali; ribadisce pertanto la necessità di aumentare significativamente le ambizioni dell'UE, dando priorità alle soluzioni basate sulla natura e agli approcci basati sugli ecosistemi nel raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e nelle strategie di adattamento, e di aumentare la protezione dei pozzi naturali di assorbimento del carbonio terrestri e marini nell'UE come misura complementare alla riduzione delle emissioni di gas serra;
106. invita la Commissione a valutare l'impatto del cambiamento climatico sull'abbondanza e la distribuzione geografica delle specie, a tenere conto di questa valutazione nell'attuazione della strategia per la biodiversità per il 2030 e ad aiutare gli Stati membri a incorporare i risultati nelle loro politiche nazionali e nelle future relazioni previste dalle direttive sulla natura;
107. sottolinea il ruolo essenziale svolto da ecosistemi oceanici sani nell'arrestare e invertire la perdita di biodiversità e nel mitigare il cambiamento climatico; chiede la conservazione e il ripristino degli habitat oceanici ricchi di carbonio per migliorare lo stoccaggio del carbonio, la protezione delle coste e la resilienza delle specie marine e della pesca al cambiamento climatico; chiede inoltre la loro inclusione in aree marine protette gestite in modo efficace;
108. invita la Commissione, a seguito dell'adozione della legge europea sul clima(85) e considerando l'importante ruolo dei pozzi naturali di assorbimento del carbonio nel conseguimento della neutralità climatica, a proporre un ambizioso obiettivo dell'UE per il 2030, basato su dati scientifici, per l'eliminazione delle emissioni di gas serra da parte dei pozzi naturali di carbonio, che dovrebbe essere coerente con la strategia sulla biodiversità per il 2030 e fissato nella legislazione; ricorda inoltre che la priorità deve continuare a essere una rapida riduzione delle emissioni;
109. invita la Commissione a presentare quanto prima un piano d'azione a lungo termine dell'UE sul clima e la biodiversità, anche per quanto riguarda i rispettivi obiettivi, che migliori il coordinamento e garantisca coerenza, sostenibilità e interconnessioni per le azioni future e che includa gli impegni assunti nell'ambito del quadro globale per la biodiversità post-2020, dell'accordo di Parigi, dei contributi determinati a livello nazionale e degli obiettivi di sviluppo sostenibile; sottolinea l'importanza di coordinare formalmente, il prima possibile, il monitoraggio, la comunicazione e la revisione dei piani per il clima e la biodiversità; sottolinea che ecosistemi resilienti e sani sono fondamentali per far fronte e adattarsi ai cambiamenti climatici e che nelle azioni previste dal patto europeo per il clima andrebbero garantite sinergie tra le politiche per la biodiversità e il clima;
110. accoglie con favore la nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici; ritiene che le azioni intraprese nell'ambito della strategia di adattamento dovrebbero essere pienamente allineate con la strategia per la biodiversità per il 2030 e con le misure di prevenzione e preparazione alle catastrofi naturali nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione;
111. è favorevole inoltre agli approcci ecosistemici definiti a norma della convenzione sulla diversità biologica, i quali offrono una strategia olistica per la gestione integrata del suolo, dell'acqua e delle risorse viventi che promuove la conservazione e l'uso sostenibile in modo equo;
112. sottolinea che l'espressione "soluzioni basate sulla natura" dovrebbe essere meglio definita e che tale definizione dovrebbe garantire che la biodiversità e l'integrità dell'ecosistema non siano compromesse; chiede pertanto che venga sviluppata una definizione più chiara a livello dell'UE, nonché linee guida e strumenti sull'uso di soluzioni basate sulla natura al fine di massimizzare la connettività della natura nonché i benefici e le sinergie tra la conservazione della biodiversità e la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi;
113. osserva che le soluzioni basate sulla natura sono ancora assenti in molte strategie nazionali per il clima; ritiene che una piattaforma multipartecipativa sulle soluzioni basate sulla natura potrebbe contribuire a rafforzare le sinergie tra le convenzioni internazionali multilaterali sulla biodiversità e il cambiamento climatico e sostenere il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;
Inquinamento
114. accoglie con favore gli obiettivi della Commissione di ridurre del 50 % l'uso dei pesticidi più pericolosi e dei pesticidi chimici e di ridurre le perdite dei nutrienti contenuti nei fertilizzanti di almeno il 50 % e l'uso di fertilizzanti di almeno il 20 % entro il 2030, obiettivi che dovrebbero essere tutti fissati a livello legislativo e rivisti per il periodo successivo al 2030 al fine di continuare le riduzioni e assumere impegni a lungo termine; chiede una valutazione effettiva di questi obiettivi sulla base di tappe fondamentali specifiche;
115. invita la Commissione a stabilire linee base chiare e ambiziose per tali obiettivi e, insieme agli Stati membri, a determinare per ogni Stato membro contributi equi agli obiettivi a livello dell'UE che riflettano i loro diversi punti di partenza e le loro diverse circostanze; insiste sul fatto che ogni Stato membro dovrebbe attuare misure solide per raggiungere i propri obiettivi;
116. si oppone all'ulteriore autorizzazione della sostanza attiva glifosato dopo il 31 dicembre 2022; invita tutti gli Stati membri a svolgere i lavori preparatori pertinenti per fornire a tutti gli agricoltori valide soluzioni alternative dopo il divieto del glifosato;
117. rimanda alla sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione(86) e si aspetta che la Commissione e gli Stati membri rispondano senza indugio a tutte le sue richieste; invita la Commissione a includere nella sua revisione delle misure di attuazione del quadro sui prodotti fitosanitari disposizioni volte a sostenere l'obiettivo di riduzione dei pesticidi a livello dell'UE, ad esempio rafforzando e chiarendo i criteri ambientali per la concessione dell'accesso al mercato dei pesticidi; sottolinea che l'approvazione non va concessa qualora l'EFSA concluda che sussistono impatti inaccettabili sull'ambiente; invita la Commissione a rendere più trasparenti e accessibili i dati sui rischi regolamentari;
118. ritiene che la deroga prevista all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009(87) dovrebbe essere chiarita ed essere invocata unicamente per ragioni sanitarie e ambientali; deplora che questa deroga sia usata per pregiudicare il divieto di tutti gli utilizzi all'aperto di tre neonicotinoidi;
119. invita la Commissione a portare rapidamente a termine la revisione della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, compresi gli obiettivi di riduzione dei pesticidi(88), e ad adottare tutte le misure per garantire che gli Stati membri si impegnino ad attuarla, anche nei loro piani d'azione nazionali;
120. osserva che l'uso diffuso di pesticidi porta alla resistenza ad essi, il che costituisce un problema significativo in quanto ne diminuisce l'efficacia; fa notare che l'aumento dell'utilizzo e della dipendenza da pesticidi comporta un costo elevato per gli agricoltori; osserva che per evitare la perdita di biodiversità e la resistenza dei parassiti occorre seguire una gerarchia d'azione, in linea con gli otto principi di difesa integrata di cui all'allegato III della direttiva 2009/128/CE, secondo cui i pesticidi chimici devono essere utilizzati solo come ultima risorsa;
121. deplora che la valutazione degli effetti delle sostanze chimiche sull'ambiente e sulla biodiversità tenda a essere sottostimata e sottovalutata nell'analisi socioeconomica durante il processo di autorizzazione a norma del regolamento REACH; è preoccupato per il persistere dell'utilizzo e dell'autorizzazione di sostanze chimiche pericolose con effetti negativi sull'ambiente o nei casi in cui mancano dati di sicurezza sugli endpoint ambientali; invita la Commissione, nel suo ruolo di gestore del rischio, a tenere maggiormente conto degli effetti delle sostanze chimiche, compresi i loro effetti cronici e a lungo termine, sull'ambiente e sulla biodiversità;
122. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire norme uguali e controlli efficaci sui prodotti agricoli importati da paesi terzi;
123. invita la Commissione a rivedere il regolamento (CE) n. 396/2005 sui livelli massimi di residui di antiparassitari(89), al fine di inserire la salute animale e i rischi ambientali tra i criteri della legislazione;
124. accoglie con favore il fatto che la Commissione si sia impegnata a lavorare con gli Stati membri e i portatori di interessi per garantire che, fin dall'inizio, i piani strategici nazionali per l'agricoltura riflettano pienamente l'ambizione del Green deal europeo e della strategia "Dal produttore al consumatore", che comprende un maggiore livello di ambizione per ridurre significativamente l'uso e il rischio di pesticidi chimici, nonché l'uso di fertilizzanti e antibiotici; sottolinea l'importanza di perseguire questi obiettivi in modo olistico e circolare, ad esempio adottando approcci agroecologici come la produzione integrata e l'agricoltura biologica, compresa la rotazione delle colture; sottolinea altresì il contributo dell'agricoltura di precisione, della digitalizzazione e di altri strumenti per la riduzione e l'uso efficace di pesticidi, fertilizzanti e nutrienti;
125. sottolinea che, onde ridurre la necessità di pesticidi e pervenire a un'ulteriore riduzione dell'uso di pesticidi chimici e dei rischi associati, per la protezione delle colture gli agricoltori hanno bisogno di un ventaglio più ampio di soluzioni e metodi alternativi, efficaci, economici e sicuri per l'ambiente; suggerisce che ciò potrebbe includere un maggiore ricorso a tecniche di controllo culturali, fisiche e biologiche, nuovi pesticidi e biopesticidi a basso rischio, tecniche di applicazione più efficaci facilitate da strumenti come l'agricoltura digitale e di precisione, modelli epidemiologici, una gamma più ampia e migliore di opzioni per le varietà resistenti che richiedono meno fattori di produzione, e sistemi rafforzati di formazione e consulenza per la ricerca e l'innovazione, anche nel campo delle pratiche agro-ecologiche;
126. sottolinea che i settori agricolo, ittico e forestale dell'UE rivestono un ruolo importante da svolgere nella protezione e nel ripristino della natura e devono essere pienamente coinvolti nell'attuazione della strategia sulla biodiversità per il 2030; sottolinea che le misure di attuazione dovrebbero essere accompagnate da un sostegno ben definito, da programmi di formazione e da una serie di soluzioni e alternative sostenibili, sicure, efficaci ed economiche, nonché dall'accesso a conoscenze, tecnologie e servizi di consulenza all'avanguardia; sottolinea inoltre il contributo che gli incentivi positivi e lo scambio di buone pratiche possono dare all'attuazione della strategia;
127. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 si riflettano pienamente nell'attuazione della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità nonché nel prossimo piano d'azione per l'inquinamento zero, che dovrebbe affrontare anche l'inquinamento luminoso e acustico, compreso il rumore subacqueo; sottolinea l'importanza di affrontare come priorità l'inquinamento alla fonte, garantendo nel contempo il ricorso alle migliori tecnologie disponibili;
128. invita la Commissione a fissare un ambizioso obiettivo di riduzione dell'uso di illuminazione artificiale esterna per il 2030 e a proporre orientamenti sulle modalità di limitazione dell'uso dell'illuminazione artificiale notturna da parte degli Stati membri;
129. sottolinea la necessità che la strategia sulla biodiversità per il 2030 comprenda apposite misure volte a ridurre l'inquinamento con un impatto diretto sulla biodiversità e la salute, ad esempio l'inquinamento da plastiche e microplastiche e l'inquinamento chimico; invita la Commissione a garantire la rapida attuazione di tutte le azioni del nuovo piano d'azione per l'economia circolare e della relativa legislazione;
Specie esotiche invasive (IAS)
130. esprime preoccupazione per il fatto che le specie esotiche invasive rappresentano una grave minaccia per l'ambiente, i mezzi di sussistenza e la sicurezza alimentare, danneggiando in maniera irreversibile le aree protette e la biodiversità che esse ospitano, e che tale situazione è aggravata dai cambiamenti climatici;
131. lamenta che l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale rappresenti meno del 6 % delle IAS presenti nell'UE; esorta la Commissione a intensificare la propria azione e a garantire che le specie esotiche invasive che colpiscono le specie minacciate siano incluse nell'elenco; invita inoltre la Commissione a migliorare la prevenzione introducendo valutazioni dei rischi obbligatorie precedenti alla prima importazione di specie alloctone e proponendo quanto prima liste bianche a livello di UE delle specie autorizzate all'importazione, al possesso, all'allevamento e al commercio come animali da compagnia sulla base di una valutazione scientifica del rischio e delle caratteristiche ecologiche nell'UE;
132. sottolinea che il commercio di animali da compagnia esotici è uno dei principali canali di introduzione delle IAS e che, oltre a ciò, l'introduzione delle specie esotiche invasive è legata anche ad altri fattori di stress, quali il trasporto terrestre e marittimo e i rifiuti marini; chiede l'elaborazione di ulteriori misure a livello di UE in materia di prevenzione, controllo ed eliminazione delle specie esotiche invasive, anche mediante lo sviluppo di piani specifici per le IAS che colpiscono specie gravemente minacciate; pone in evidenza la necessità di risorse umane, tecniche e finanziarie sufficienti per sostenere la prevenzione e aiutare le zone interessate a far fronte alle IAS esistenti e di recente introduzione;
133. deplora che solo una specie marina sia stata inserita nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale(90); invita la Commissione ad affrontare la presenza sproporzionatamente limitata delle specie esotiche invasive marine per assicurare un adeguato allineamento al regolamento (UE) n. 1143/2014(91);
Finanziamento, integrazione e quadro di governance
134. sottolinea che i benefici sociali e ambientali della prevenzione e del ripristino superano i costi di investimento; invita la Commissione a garantire l'integrazione efficace della biodiversità in tutti i programmi e le spese dell'UE, così come la sua compatibilità con gli stessi, sulla base della tassonomia dell'Unione; chiede l'effettiva applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" in tutti i programmi e le spese dell'UE; invita la Commissione a fornire una valutazione globale relativa alle possibili modalità di mobilitazione dei fondi necessari per la natura, pari ad almeno 20 miliardi di EUR all'anno, a presentare le pertinenti proposte relative al bilancio annuale dell'Unione e a valutare la necessità di uno strumento di finanziamento dedicato per la rete TEN-N; prende atto dell'accordo volto a integrare una spesa per la biodiversità pari al 7,5 % a partire dal 2024 e al 10 % a partire dal 2026; ritiene che sia auspicabile adoperarsi per conseguire l'obiettivo di dedicare quanto prima almeno il 10 % della spesa annuale alla biodiversità, all'interno del quadro finanziario pluriennale, a partire dal 2021; sottolinea la necessità di garantire la coerenza tra i finanziamenti in materia di clima e di biodiversità; esorta gli Stati membri a includere le azioni in materia di biodiversità nei piani per la ripresa e la resilienza; insiste sul fatto che la spesa dell'Unione relativa alla biodiversità dovrebbe essere monitorata in conformità di una metodologia efficace, trasparente e globale che deve essere delineata dalla Commissione, in collaborazione con il Parlamento europeo e il Consiglio;
135. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare entro il 2022 quali sovvenzioni siano dannose per l'ambiente, al fine di eliminarle gradualmente senza ulteriori indugi; chiede che gli incentivi finanziari siano reindirizzati verso investimenti favorevoli alla biodiversità e che i sistemi fiscali siano riorientati verso un maggior utilizzo della tassazione ambientale e delle entrate ambientali;
136. ricorda l'impegno dell'UE a conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi; invita la Commissione e gli Stati membri a porre fine a tutte le sovvenzioni dirette e indirette a favore dei combustibili fossili il prima possibile e al più tardi entro il 2025;
137. ritiene che la graduale eliminazione dei combustibili fossili e di altre sovvenzioni dannose per l'ambiente dovrebbe essere sostenuta anche a livello globale mediante la politica commerciale dell'UE e la diplomazia verde, anche attraverso un accordo su una tabella di marcia con tappe fondamentali per ciascun partner commerciale;
138. ricorda che, secondo le stime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, i governi di tutto il mondo spendono approssimativamente 500 miliardi di USD all'anno per un sostegno potenzialmente dannoso per la biodiversità, ovvero una cifra cinque o sei volte superiore alla spesa totale per la biodiversità(92);
139. invita la Commissione a fornire orientamenti e incentivi chiari per mobilitare finanziamenti privati a favore della biodiversità e allineare gli investimenti agli obiettivi del Green Deal europeo e alla strategia sulla biodiversità per il 2030; invita altresì la Commissione, nell'ambito della prossima strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile, a fornire un quadro ambizioso e lungimirante che integri misure legislative e incentivi finanziari per il settore pubblico e privato, al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dalla strategia sulla biodiversità per il 2030; invita la Commissione ad adottare misure in merito agli appalti privati sostenibili;
140. esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire la coerenza delle politiche e ad allineare le politiche nazionali e dell'UE alla strategia sulla biodiversità per il 2030; chiede inoltre che tutti i principi sanciti dal trattato siano rispettati in tutte le politiche dell'UE, in particolare il principio di precauzione e il principio "chi inquina paga";
141. sottolinea la necessità di un quadro di governance giuridicamente vincolante in materia di biodiversità (una legge sulla biodiversità) che segua una valutazione di impatto globale in grado di tracciare un percorso verso il 2050 attraverso una serie di obiettivi, compresi gli obiettivi per il 2030 e gli impegni assunti in seno alla COP15, e che introduca un meccanismo di monitoraggio con indicatori SMART (specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e temporalmente definiti), all'interno e all'esterno delle zone protette; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa a tal fine nel 2022; sottolinea che la garanzia di risorse umane e finanziarie sufficienti sarà fondamentale per una governance efficace;
142. invita la Commissione a valutare la possibilità di istituire un comitato scientifico europeo indipendente sulla biodiversità o un organismo analogo per analizzare la coerenza delle misure dell'UE rispetto all'ambizione della strategia sulla biodiversità per il 2030 e a formulare raccomandazioni politiche di conseguenza, evitando potenziali sovrapposizioni con le politiche del SEE o di altri organismi internazionali e dell'Unione;
143. ricorda che l'articolo 37 della Carta riflette il principio della garanzia della tutela ambientale nella legislazione dell'Unione; ritiene che il diritto a un ambiente sano debba essere riconosciuto dalla Carta e che l'Unione dovrebbe guidare l'iniziativa a favore del riconoscimento di un diritto analogo a livello internazionale;
Ricerca, innovazione e istruzione
144. invita la Commissione a rafforzare la biodiversità nei programmi dell'Unione dedicati ai giovani, ad esempio il servizio volontario europeo, e ad avviare un programma Erasmus verde, nell'ambito del programma Erasmus generale, incentrato sullo scambio di conoscenze, studenti e professionisti nel settore del ripristino e della conservazione;
145. sottolinea la necessità di una comprensione più profonda della composizione della biodiversità, dei suoi effetti sul funzionamento degli ecosistemi e della resilienza di questi ultimi; reputa che sia la ricerca di base sia la ricerca applicata in materia di biodiversità dovrebbero essere potenziate e sottolinea che, a tal fine, sarebbe opportuno garantire finanziamenti sufficienti; chiede l'inclusione della ricerca sulla biodiversità nei diversi programmi di finanziamento a livello nazionale e di UE; ribadisce la sua richiesta di una missione specifica per la biodiversità nel programma di ricerca dell'Unione; sottolinea l'esigenza di un sostanziale aumento dei finanziamenti per la ricerca pubblica;
146. sottolinea l'importanza di ampliare la ricerca sulle regioni biogeografiche e la tassonomia degli organismi, nonché sull'impatto della deforestazione e della perdita di biodiversità sui servizi essenziali, tra cui la fornitura alimentare; pone in evidenza che è necessario approfondire le conoscenze relative ai legami tra la comparsa di malattie, da un lato, e il commercio legale e illegale di specie selvatiche, la conservazione e il degrado degli ecosistemi, dall'altro;
147. crede fermamente che sia opportuno condurre ulteriori ricerche sugli oceani, poiché essi rimangono in larga misura inesplorati; invita la Commissione, a tale proposito, a rivestire un ruolo di primo piano nel decennio delle scienze oceaniche delle Nazioni Unite e a seguire le raccomandazioni formulate dalla "Missione stella marina 2030: far rivivere i nostri oceani e le nostre acque"; ritiene opportuno fornire finanziamenti anche per gli ecosistemi e la biodiversità delle acque profonde;
148. incoraggia la ricerca sulle innovazioni agricole sostenibili, le tecnologie e i metodi e le prassi di produzione per gli agricoltori che migliorano la biodiversità e la salute degli ecosistemi, comprese le ricerche sulla digitalizzazione, l'agrosilvicoltura sostenibile, alternative biologiche a basso rischio ai pesticidi chimici e l'agricoltura priva di pesticidi;
149. ritiene che la ricerca dovrebbe dedicarsi ulteriormente anche alle ripercussioni sociali ed economiche e alle opportunità delle politiche di conservazione, alla biodiversità del suolo e allo scioglimento dei ghiacciai e del permafrost;
150. accoglie con favore la creazione del centro di conoscenze per la biodiversità e del nuovo osservatorio dell'UE per il suolo;
151. sottolinea l'importanza di destinare risorse adeguate alla raccolta di dati e all'elaborazione di indicatori per sostenere lo sviluppo di capacità e il rafforzamento della cooperazione tra le parti interessate in materia di biodiversità; riconosce il potenziale della digitalizzazione, dei big data e dell'intelligenza artificiale per accrescere la nostra comprensione e conoscenza della biodiversità;
152. invita la Commissione a sostenere la partecipazione delle piccole e medie imprese agli sforzi di ricerca e innovazione, onde contribuire agli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030;
153. reputa che la conoscenza dell'ambiente debba essere parte integrante dell'istruzione; sostiene la creazione di aree protette anche a fini didattici; sottolinea che le scienze partecipative e la sensibilizzazione dovrebbero essere sostenute, anche per mostrare alla società la necessità di proteggere e ripristinare la biodiversità;
Quadro globale post-2020 in materia di biodiversità, azioni internazionali, commercio e governance degli oceani
154. ricorda la posizione espressa nella sua risoluzione sulla COP15 in materia di biodiversità e la necessità di un accordo multilaterale vincolante per il periodo successivo al 2020, simile all'accordo di Parigi, per arrestare e invertire la perdita di biodiversità entro il 2030, corredato di obiettivi e indicatori SMART, un solido quadro di attuazione e un meccanismo di revisione indipendente, trasparente e basato su dati scientifici; reputa che il 2021 rappresenti un momento decisivo per la biodiversità a livello mondiale e che l'Unione europea dovrebbe assumere il ruolo di leader globale e adoperarsi a favore di un elevato livello di ambizione, pari o superiore al proprio, in fase di negoziazione, anche attraverso obiettivi globali vincolanti in materia di ripristino e protezione, pari ad almeno il 30 % entro il 2030; accoglie con favore, in tal senso, l'impegno da parte della coalizione di ambizione elevata per la natura e le persone di tutelare il 30 % della superficie terreste e dei mari a livello mondiale; pone in evidenza la necessità di sostenere i paesi a basso reddito nell'attuazione di tale nuovo quadro; sottolinea l'importanza di ulteriori impegni da parte del settore privato ai fini della tutela e del ripristino della biodiversità;
155. chiede alla Commissione di sollecitare obiettivi globali chiari e ambiziosi a lungo termine; ribadisce la sua posizione, secondo cui in fase di negoziati l'UE dovrebbe potenzialmente chiedere la protezione di metà del pianeta entro il 2050(93);
156. sostiene l'elaborazione di un trattato internazionale sulle pandemie nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), al fine di rafforzare la resilienza di fronte a future pandemie; osserva che una delle raccomandazioni del seminario dell'IPBES sulla biodiversità e le pandemie riguarda la creazione di un consiglio intergovernativo ad alto livello sulla prevenzione delle pandemie, finalizzato ad agevolare la cooperazione tra i governi, anche fornendo informazioni scientifiche pertinenti alle politiche e coordinando la progettazione di un quadro di monitoraggio, e a gettare le basi per dei potenziali obiettivi che si collochino nel punto di incontro delle tre convenzioni di Rio; invita l'UE e gli Stati membri a promuovere la creazione di un tale consiglio nell'ambito della COP15, che dovrebbe operare in sinergia con gli organismi esistenti, tra cui l'OMS;
157. esorta la Commissione e gli Stati membri a chiedere una relazione speciale dell'IPCC sulla biodiversità e sui cambiamenti climatici;
158. esprime preoccupazione per le nuove sfide giuridiche, ambientali, di biosicurezza e di governance che potrebbero emergere a seguito dell'introduzione di organismi geneticamente modificati con gene drive nell'ambiente, anche a fini di conservazione della natura; prende atto dei risultati del gruppo di esperti tecnici ad hoc della convenzione sulla diversità biologica in merito alla trasmissione genica e i pesci vivi modificati(94), che sollevano preoccupazioni relativamente alla difficoltà di prevedere il loro comportamento, valutare i rischi ad essi associati e controllarli dopo l'introduzione; osserva che gli organismi modificati con gene drive potrebbero a loro volta convertirsi in specie invasive; ritiene che sia necessario sviluppare appieno, a livello globale e di UE, il materiale di orientamento per la valutazione del rischio, gli strumenti e un quadro di monitoraggio ambientale, nonché una governance globale chiara e meccanismi efficaci per controllare e invertire gli effetti derivanti dagli organismi modificati con gene drive, e che ci sia bisogno di ulteriori ricerche sulle implicazioni in materia di salute, ambiente, ecologia ed etica, nonché sulle implicazioni di altra natura, degli organismi modificati con gene drive, al fine di comprenderne meglio il potenziale impatto; ritiene pertanto che non dovrebbe essere autorizzata alcuna introduzione di organismi geneticamente modificati con gene drive, anche a fini di conservazione della natura, in linea con il principio di precauzione(95);
159. pone in risalto il potenziale del ricorso alla diplomazia verde, alla politica commerciale e all'azione multilaterale per promuovere la tutela della biodiversità oltre i confini dell'Europa; esprime il proprio sostegno al "decennio delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi" (2021-2031) e invita la Commissione e gli Stati membri a integrare efficacemente la protezione dell'ambiente e della biodiversità in tutte le azioni esterne;
160. invita la Commissione a guidare gli sforzi per un accordo internazionale sulla gestione delle risorse naturali, finalizzato a non oltrepassare i "limiti del pianeta" per quanto concerne l'utilizzo delle risorse naturali;
161. evidenzia che il degrado degli ecosistemi e la pressione esercitata su di essi stanno ostacolando gli sforzi generali profusi per conseguire uno sviluppo sostenibile e pregiudicando i progressi verso il raggiungimento della maggior parte degli OSS per il 2030, in particolare l'eliminazione della povertà e della fame, l'obiettivo di garantire l'accesso all'acqua e alle strutture igienico-sanitarie, il conseguimento della sicurezza alimentare, la garanzia di una vita sana e la riduzione delle disuguaglianze socioeconomiche all'interno dei paesi e tra di essi;
162. sottolinea che i cambiamenti climatici e il degrado ambientale interagiscono sempre di più con le cause degli spostamenti delle persone, dal momento che le popolazioni sono sfollate forzatamente dalle loro case a causa degli effetti dei cambiamenti climatici, del degrado ambientale e delle calamità; pone in evidenza che, a causa dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità, tali crisi si moltiplicheranno nei decenni futuri, a meno che non si intervenga subito in modo rapido ed efficace; richiama l'attenzione sul fatto che l'UE deve essere preparata agli spostamenti indotti dal clima e a quelli dovuti al degrado ambientale e alle calamità e riconosce la necessità di adottare misure adeguate per tutelare i diritti umani delle popolazioni interessate;
163. invita la Commissione ad agevolare in particolare lo sviluppo di capacità, compresi i trasferimenti di conoscenze, la condivisione delle tecnologie e la formazione in materia di competenze per i paesi beneficiari, al fine di attuare la convenzione sulla biodiversità, la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES) e altre convenzioni e accordi essenziali ai fini della protezione della biodiversità, nel quadro dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale e degli aiuti al commercio; insiste sulla necessità di rafforzare i programmi di cooperazione con i paesi terzi per la conservazione della loro biodiversità autoctona, anche attraverso il dialogo interparlamentare, e di assistere i paesi in via di sviluppo nella loro attuazione; chiede altresì il miglioramento della gestione congiunta degli ecosistemi transfrontalieri, delle rotte migratorie e delle specie migratrici e di ridurre il potenziale trasferimento del rischio di perdita di biodiversità in altre parti del mondo;
164. accoglie con favore iniziative quali la "grande muraglia verde" africana e invita la Commissione a elaborare iniziative analoghe per altre regioni e a sostenere le iniziative internazionali volte a ripristinare la biodiversità nel mondo, ampliando nel contempo le principali aree di biodiversità con l'obiettivo di rafforzare la resilienza dei paesi in via di sviluppo rispetto ai cambiamenti climatici; ritiene che il nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) possa fungere da importante motore del cambiamento per il ripristino e la conservazione della biodiversità a livello mondiale; ritiene che, nel quadro del nuovo NDICI, sia opportuno destinare una quota sostanziale del bilancio al ripristino e alla conservazione della biodiversità, contribuendo all'obiettivo generale di integrazione della biodiversità;
165. è del parere che la conoscenza delle popolazioni indigene e locali sia fondamentale per proteggere efficacemente la biodiversità e rammenta che la relazione speciale dell'IPCC sui cambiamenti climatici e il suolo riconosce il ruolo cruciale svolto dalle popolazioni indigene e dalle comunità locali nella conservazione dell'ambiente; esorta la Commissione e gli Stati membri a continuare a collaborare con la comunità internazionale per riconoscere il contributo delle popolazioni indigene e delle comunità locali alla protezione della biodiversità, garantire i loro diritti e sostenere la loro partecipazione ai processi decisionali; esorta inoltre gli Stati membri a ratificare senza indugio la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1989, relativa alle popolazioni indigene e tribali (convenzione n. 169 dell'OIL);
166. sostiene gli sforzi compiuti dal relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani e l'ambiente per elaborare orientamenti sugli obblighi in materia di diritti umani relativi all'ambiente, agli ecosistemi e alla biodiversità; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a sostenere e difendere l'attuazione a livello globale dei principi quadro sui diritti umani e l'ambiente presentati nel 2018 dal relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani e l'ambiente; chiede altresì all'UE di sostenere l'iniziativa del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente a favore dei diritti ambientali;
167. incoraggia l'UE e gli Stati membri a promuovere il riconoscimento dell'ecocidio quale crimine internazionale ai sensi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI);
168. accoglie con favore l'impegno della Commissione a garantire la piena attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di biodiversità contenute in tutti gli accordi commerciali dell'UE e a valutare meglio il loro impatto sulla biodiversità; si compiace inoltre del fatto che la nuova strategia commerciale richieda una maggiore integrazione tra le politiche commerciali e le politiche interne dell'UE e riconosce che la preservazione della biodiversità è una sfida globale che richiede sforzi a livello mondiale(96); sottolinea che sia la struttura degli accordi di libero scambio esistenti sia le attuali norme dell'OMC affrontano in modo inadeguato la questione del contributo del commercio alla drammatica perdita di biodiversità; invita pertanto la Commissione a valutare senza indugio misure specifiche e concrete per garantire che gli accordi commerciali dell'Unione non causino o minaccino di provocare la perdita di biodiversità e chiede che la politica commerciale dell'UE sia efficacemente allineata alla sua strategia sulla biodiversità per il 2030;
169. invita altresì la Commissione a garantire che tutti i nuovi e futuri accordi in materia di scambi e di investimento siano pienamente compatibili con il Green Deal europeo, l'accordo di Parigi, gli impegni dell'UE in materia di biodiversità e gli OSS, che contengano capitoli vincolanti e applicabili in materia di commercio e sviluppo sostenibile e che includano misure di salvaguardia e sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza, compresa la possibilità di reintrodurre le tariffe; esorta altresì la Commissione a promuovere misure analoghe nel quadro degli accordi commerciali e di investimento esistenti;
170. sottolinea l'importanza di integrare sistematicamente la dimensione della biodiversità, unitamente alla dimensione economica e sociale, in tutte le valutazioni d'impatto per la sostenibilità (VIS), che devono seguire una metodologia più rigorosa rispetto al passato, come suggerito dagli studi disponibili della Commissione, e tenere costantemente in considerazione le questioni legate alla biodiversità; chiede che le VIS siano effettuate nell'ambito della fase di esercizio esplorativo sui futuri accordi di libero scambio e di investimento; chiede che le VIS siano aggiornate periodicamente seguendo l'avanzamento dei negoziati, al fine di individuare, valutare e affrontare adeguatamente e tempestivamente i possibili rischi per la biodiversità nella regione interessata come anche nell'UE, e che definiscano gli impegni bilaterali pertinenti emersi durante i negoziati;
171. invita la Commissione a garantire che i capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile includano una tabella di marcia con impegni concreti e verificabili, a partire dai quali saranno compiuti progressi in altri capitoli; insiste sull'importanza di condurre sistematicamente valutazioni ex post sulla sostenibilità e valutazioni di impatto periodiche degli accordi commerciali, al fine di assicurare la coerenza con gli impegni internazionali dell'UE in materia di biodiversità; invita la Commissione ad aggiornare i capitoli esistenti degli accordi in materia di scambi e di investimento ricorrendo a clausole di revisione attive e tempestive, onde garantire quanto prima l'armonizzazione degli accordi di libero scambio in vigore con il Green Deal europeo, e a presentare al Parlamento i relativi risultati e gli adeguamenti previsti;
172. chiede che, nel suo progetto di mandato per i futuri accordi e in fase di revisione degli accordi attuali, il Consiglio renda la convenzione sulla biodiversità un elemento essenziale degli accordi di libero scambio, a condizione che siano concordati meccanismi obbligatori per il riesame degli obiettivi nazionali; invita il Consiglio a rendere anche la CITES e l'accordo di Parigi elementi essenziali degli accordi di libero scambio e a sottolineare la necessità di una loro efficace attuazione; sottolinea l'importanza dell'imminente riforma del regolamento relativo al sistema di preferenze tariffarie generalizzate nel provvedere a un'attuazione efficace delle convenzioni multilaterali sul clima e l'ambiente di cui al regolamento, compresa la convenzione sulla biodiversità;
173. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurarsi che i prodotti importati soddisfino le stesse norme imposte ai produttori europei, onde tutelare l'ambiente e la biodiversità, e a garantire il rispetto dei diritti umani e del lavoro; sottolinea la necessità di promuovere la parità di condizioni a livello globale e di adottare misure tese a prevenire potenziali spostamenti della perdita di biodiversità all'estero; invita la Commissione a presentare uno studio sugli effetti delle esportazioni dell'UE e dei rispettivi metodi di produzione sulla biodiversità;
174. invita la Commissione a intervenire per proibire le esportazioni dall'UE di sostanze pericolose vietate all'interno dell'Unione, in linea con il principio del "non nuocere", la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale e il Green Deal europeo;
175. sostiene l'intenzione della Commissione di condurre una campagna di sensibilizzazione e promuovere, nel quadro dei dibattiti internazionali sul commercio e l'ambiente, un'interpretazione delle pertinenti disposizioni dell'OMC che riconosca il diritto dei membri di fornire risposte efficaci alle sfide globali in materia di ambiente, in particolare per quanto concerne i cambiamenti climatici e la protezione della biodiversità, segnatamente attraverso l'uso di processi e metodi di produzione non legati al prodotto; ritiene inoltre che l'UE debba adoperarsi per includere livelli vincolanti di protezione della biodiversità nei prossimi lavori sulla riforma dell'OMC; incoraggia la Commissione a valutare la possibilità di fare ricorso a esperti in materia di commercio e ambiente nelle controversie derivanti da conflitti tra impegni commerciali e deroghe per la protezione dell'ambiente; esorta la Commissione a sostenere tale proposta nel contesto della sua iniziativa in materia di clima e commercio nel quadro dell'OMC; chiede un'analisi approfondita e indipendente degli effetti delle restanti disposizioni in materia di risoluzione delle controversie investitore-Stato e del sistema giurisdizionale per gli investimenti negli accordi commerciali;
176. deplora le lacune nell'attuazione dei regolamenti dell'UE sul commercio di specie selvatiche poiché essi non riguardano tutte le specie critiche e non forniscono la medesima protezione agli animali allevati in cattività; invita la Commissione ad affrontare congiuntamente il commercio lecito e il commercio illecito nel quadro del riesame del piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche, che dovrebbe essere pienamente in linea con la strategia sulla biodiversità per il 2030 e ricevere finanziamenti adeguati, compresa l'assistenza ai paesi terzi e ai centri di recupero e alle riserve per le specie selvatiche; invita inoltre la Commissione proporre una legislazione per garantire che sia vietata l'importazione, il trasbordo, l'acquisto e la vendita di specie selvatiche prelevate, trasformate, trasportate o vendute in violazione delle normative del paese di origine;
177. invita la Commissione e gli Stati membri a guidare gli sforzi per porre fine al commercio di specie minacciate di estinzione e delle loro parti; sottolinea l'importanza di sviluppare a tal fine obiettivi SMART; ribadisce la sua richiesta di vietare pienamente e immediatamente, a livello europeo, gli scambi commerciali, l'esportazione o la riesportazione all'interno dell'UE e verso destinazioni al di fuori dell'UE di avorio(97), compreso l'avorio "pre-convenzione", sottolineando nel contempo che dovrebbero rimanere possibili eccezioni limitate per le importazioni e le esportazioni scientifiche, per gli strumenti musicali acquisiti legalmente prima del 1975 e per il commercio di manufatti e antichità prodotti prima del 1947, a condizione che siano corredati di un certificato valido, e chiede restrizioni analoghe per altre specie minacciate, come le tigri e i rinoceronti; invita ad attuare tale divieto senza ulteriori indugi nel 2021;
178. invita la Commissione e gli Stati membri ad assistere la comunità mondiale nell'affrontare i rischi connessi al commercio e alla vendita di animali selvatici; invita la Commissione a utilizzare i dialoghi sulle normative previsti negli accordi di libero scambio allo scopo di promuovere rigorose norme sanitarie e fitosanitarie dell'UE e il benessere degli animali, onde ridurre al minimo i rischi di future epidemie e pandemie; invita inoltre la Commissione a prendere in considerazione, se necessario, l'adozione di una moratoria sulle importazioni di animali selvatici o di qualsiasi altra specie provenienti da focolai di malattie infettive emergenti al fine di affrontare qualsiasi preoccupazione in materia di sicurezza;
179. constata con profonda preoccupazione che l'inquinamento marino dovuto alla plastica è aumentato di dieci volte rispetto al 1980 e ha ripercussioni dirette su almeno 267 specie e sulla salute umana; esprime preoccupazione per l'inquinamento causato dalle microplastiche e dalle nanoplastiche e per il loro impatto sulla biodiversità marina; sottolinea la necessità di sinergie tra il piano d'azione per l'economia circolare e la strategia sulla biodiversità per il 2030;
180. invita l'UE a guidare i negoziati per un accordo globale sulla plastica, anche per quanto riguarda l'eliminazione della plastica dagli oceani entro il 2030, con obiettivi vincolanti;
181. prende atto dell'incapacità dei membri dell'OMC di concludere i negoziati sulle sovvenzioni alla pesca entro la fine del 2020; deplora profondamente l'incapacità di rispettare l'impegno assunto nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS 14.6) di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per la pesca entro il 2020; sostiene la richiesta di un accordo globale volto a vietare le sovvenzioni dannose per la pesca; invita pertanto l'UE a svolgere un ruolo più importante nei negoziati e invita la Commissione a garantire che le disposizioni in materia di pesca contenute negli accordi commerciali siano coerenti con la protezione della biodiversità marina;
182. sottolinea che gli oceani dovrebbero essere riconosciuti a livello internazionale come risorsa comune globale al fine di garantirne la protezione; invita inoltre l'UE a insistere per l'adozione di un ambizioso trattato globale sugli oceani per proteggere la biodiversità marina nelle zone al di fuori della giurisdizione nazionale in tutto il mondo nella prossima sessione della conferenza intergovernativa sulla biodiversità al di fuori della giurisdizione nazionale e a sostenere l'istituzione di un gruppo intergovernativo sugli oceani;
183. sottolinea la necessità di realizzare un quadro integrato della politica marittima dell'UE che garantisca la coerenza tra la biodiversità marina, la politica climatica e la PCP;
184. sottolinea che si ritiene che le acque profonde abbiano la più alta biodiversità sulla Terra e che esse forniscano servizi ambientali critici, compreso il sequestro del carbonio a lungo termine; evidenzia che è altamente probabile che l'estrazione mineraria nei fondali marini provochi una perdita inevitabile e permanente di biodiversità; sottolinea che il principio di precauzione deve applicarsi al settore emergente dell'estrazione mineraria nei fondali marini; ricorda la sua risoluzione del 16 gennaio 2018 sulla governance internazionale degli oceani(98) e invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere una moratoria, anche presso l'Autorità internazionale dei fondi marini, sulle attività minerarie nei fondali marini fino a quando gli effetti dell'estrazione mineraria in alto mare sull'ambiente marino, la biodiversità e le attività umane in mare non siano stati studiati e oggetto di ricerche sufficienti e fino a quando le attività minerarie nei fondali marini non possano essere gestite in modo da evitare la perdita di biodiversità marina e il degrado degli ecosistemi marini; evidenzia la necessità che la Commissione cessi di finanziare lo sviluppo di tecnologie minerarie relative ai fondali marini in linea con un'economia circolare basata sulla riduzione al minimo, il riutilizzo e il riciclaggio di minerali e metalli;
185. ribadisce il suo invito(99) agli Stati membri e alla Commissione affinché si adoperino attraverso l'Autorità internazionale dei fondi marini per garantire la trasparenza dei suoi metodi di lavoro nonché l'efficace protezione dell'ambiente marino dagli effetti nocivi e la protezione e preservazione dell'ambiente marino, come richiesto dalle parti XI e XII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e invita gli Stati membri ad assumere un ruolo proattivo e progressivo in seno agli organismi internazionali al fine di proporre riforme in materia di trasparenza e aumentare l'ambizione ambientale generale delle azioni intraprese;
186. prende atto dell'importanza cruciale delle popolazioni di balene per gli ecosistemi marini e il sequestro del carbonio; ricorda il suo fermo sostegno al mantenimento della moratoria globale della caccia alle balene a fini commerciali e del divieto del commercio internazionale di prodotti balenieri(100); deplora il ritiro del Giappone dalla Commissione baleniera internazionale (IWC); esorta la Norvegia e il Giappone a porre fine alle loro operazioni di caccia alle balene; invita l'UE e gli Stati membri a esortare l'IWC ad affrontare formalmente le attività di caccia alle balene a fini commerciali della Norvegia;
187. invita le Isole Fær Øer a porre fine alla loro controversa caccia annuale alle balene pilota, nota anche come Grindadràp; invita la Commissione europea e gli Stati membri a dialogare costantemente con le Isole Fær Øer su tale questione, nell'ottica di abolire tale pratica;
Attuazione e applicazione della legislazione sulla natura
188. esorta gli Stati membri ad attuare pienamente e a rispettare gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione ambientale dell'UE; invita la Commissione ad avviare procedure di infrazione più rapide, efficaci e trasparenti, anche attraverso il periodico monitoraggio dei casi, per porre rimedio a tutti i casi di non conformità e a migliorare entro il 2022 la sua banca dati pubblica affinché le misure adottate dagli Stati membri e dalla Commissione in risposta alle violazioni ambientali siano tracciate in modo chiaramente comprensibile e accessibile; invita inoltre la Commissione a stanziare risorse sufficienti per ovviare ai ritardi attuali; ritiene che un livello sufficiente di personale qualificato e di risorse sia cruciale per attuare e applicare con successo le politiche dell'UE;
189. invita la Commissione, più specificamente, a portare avanti rapidamente le procedure di infrazione sui casi di disboscamento illegale, collaborando con altre organizzazioni europee quali l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e sul mancato rispetto della direttiva quadro sulle acque(101) e della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino(102), al fine di soddisfare i requisiti per conseguire un buono stato ecologico dei mari e delle acque europei;
190. invita gli Stati membri, comprese le autorità regionali e locali, ad accelerare l'attuazione e l'applicazione e invita i governi degli Stati membri ad aggiornare le rispettive strategie nazionali in materia di biodiversità e a presentare alla Commissione relazioni biennali sull'attuazione della strategia sulla biodiversità per il 2030 a livello nazionale; invita la Commissione a effettuare una valutazione intermedia e, se necessario, a riesaminare la strategia;
191. sottolinea che l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'UE in tutti gli Stati membri è importante anche per fornire un quadro normativo stabile e trasparente per le parti interessate, compresi gli operatori economici; esorta la Commissione e gli Stati membri a conseguire gli obiettivi della strategia sulla biodiversità per il 2030 nel modo più efficace, evitando nel contempo inutili oneri amministrativi;
192. ritiene che la lotta contro la criminalità ambientale debba essere rafforzata, negli Stati membri e al di là dei loro confini; ritiene che vi siano notevoli disparità tra gli Stati membri dell'UE che impediscono l'efficacia del diritto penale in materia ambientale; esorta pertanto la Commissione a rivedere la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente(103) onde affrontare tali disparità; chiede che i reati e le infrazioni ambientali, come la pesca INN, e i reati contro le specie selvatiche siano riconosciuti come reati gravi che dovrebbero essere adeguatamente puniti con misure estremamente dissuasive, in particolare nel contesto della criminalità organizzata; invita inoltre la Commissione a valutare la possibilità di inserire un protocollo sui reati contro le specie selvatiche nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale;
193. sottolinea l'importanza della responsabilità in caso di violazioni della legislazione o di danni all'ambiente; chiede di rivedere quanto prima la direttiva sulla responsabilità ambientale(104) e di convertirla in un regolamento pienamente armonizzato;
194. esprime profonda preoccupazione per la situazione dei difensori e degli attivisti ambientali, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e invita la Commissione e gli Stati membri a sostenerli in tutto il mondo;
195. esorta la Commissione a definire una strategia specifica di protezione e sostegno per le comunità locali e per i difensori dei diritti umani ambientali e dei diritti fondiari, la quale dovrebbe essere coordinata tra tutti i programmi di assistenza esterna; chiede inoltre un maggiore sostegno nei confronti delle organizzazioni della società civile che si adoperano per proteggere l'ambiente e la biodiversità, in particolare attraverso l'instaurazione di partenariati e lo sviluppo di capacità per difendere i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali;
196. ribadisce che gli Stati membri devono garantire la conservazione delle zone Natura 2000 e il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat protetti; chiede che la direttiva Habitat sia pienamente attuata allineando le azioni di conservazione ai progressi tecnici e scientifici più recenti; è consapevole delle problematiche derivanti dalla coesistenza dell'allevamento di animali con i grandi carnivori in alcuni Stati membri; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure adeguate per affrontare i conflitti socioeconomici legati alla coesistenza con i grandi predatori, tra cui misure di prevenzione e di compensazione, che garantiscano la loro protezione; prende atto dell'esistenza di orientamenti chiari per l'attuazione di tali misure, in conformità della direttiva 92/43/CEE, anche per quanto riguarda l'ibridazione del lupo;
197. sottolinea che la corretta attuazione della strategia dipende dal coinvolgimento di tutti gli attori e i settori pertinenti; evidenzia la necessità di coinvolgere e incentivare tali attori e settori onde portare avanti gli obiettivi della strategia sulla biodiversità per il 2030; invita la Commissione a creare una piattaforma dei portatori di interessi al fine di organizzare dibattiti con i vari portatori di interessi e le comunità rappresentate e garantire una transizione inclusiva, equa e giusta; ritiene che tale piattaforma dovrebbe agevolare la partecipazione attiva e rappresentativa delle comunità e dei portatori di interessi al processo decisionale;
198. sottolinea che è essenziale che il prossimo riesame della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario integri i requisiti riguardanti sia il clima che la biodiversità;
o o o
199. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Karlsruher Institut für Technologie, ‘Climate change exacerbates biodiversity loss: Post-2020 biodiversity targets will have to consider global warming’, ScienceDaily, Rockville, 2020.
Daszak, P. et al., Workshop Report on Biodiversity and Pandemics, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, 2020.
Relazione speciale della Corte dei conti europea del 21 febbraio 2017 dal titolo "Occorre fare di più per realizzare appieno le potenzialità della rete Natura 2000".
Leclère, D. et al., "Bending the curve of terrestre diversity needs an integrated strategy ", Nature, Vol. 585, Nature Research, Londra, 2020, pagg. 551-556.
Bar-On, Y.M., Phillips, R. e Milo, R., ‘The biomass distribution on Earth’, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 115, No. 25, National Academy of Sciences, Washington, D.C., 2018.
Relazione della Commissione del 15 ottobre 2020 dal titolo "Lo stato della natura nell'Unione europea – Relazione sullo stato e sulle tendenze delle specie e dei tipi di habitat protetti dalle direttive Uccelli e Habitat nel periodo 2013-2018" (COM(2020)0635),
Relazione della FAO e del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente del 22 maggio 2020 dal titolo "The State of the World Forests — Forests, biodiversity and people".
Risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE.
Relazione Science for policy del Centro comune di ricerca della Commissione (JRC), pubblicata il 13 ottobre 2020, dal titolo "Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An EU ecosystem assessment" (Mappatura e valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi: Una valutazione degli ecosistemi dell'UE "(integrazione) e iniziativa BEST della Direzione generale per l’ambiente della Commissione (programma volontario per la biodiversità e i servizi ecosistemici nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare dell’UE).
Relazione dell'AEA del 25 giugno 2020 dal titolo ‘Marine messages II: Navigating the course towards clean, healthy and productive seas through implementation of an ecosystem-based approach’.
Relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente, dal titolo "State of nature in the EU – Results from reporting under the nature directives 2013-2018" (Lo stato della natura nell'Unione europea – Risultati delle relazioni a norma delle direttive sulla natura nel periodo 2013-2018).
Relazione del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente del 6 luglio 2020 dal titolo "Preventing the next pandemic – Zoonotic diseases and how to break the chain of transmission" (Prevenire la prossima pandemia — malattie zoonotiche e come interrompere la catena di trasmissione).
Nota di sintesi tripartita dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), della FAO e dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), dell'aprile 2010, sulla condivisione delle responsabilità e il coordinamento delle attività globali per far fronte ai rischi sanitari nelle interfacce tra gli ecosistemi animali e umani.
Comunicazione della Commissione dell'11 novembre 2020 dal titolo "Costruire un'Unione europea della salute: rafforzare la resilienza dell'UE alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero" (COM(2020)0724).
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 novembre 2020, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (COM(2020)0727).
Raccomandazione dell'IUCN del 10 settembre 2016, intitolata "Protected areas and other areas important for biodiversity in relation to environmentally damaging industrial activities and infrastructure development" (Zone protette e altre zone importanti per la biodiversità in relazione alle attività industriali e allo sviluppo delle infrastrutture dannosi per l'ambiente).
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
Nota informativa dell'AEA dal titolo: "Management effectiveness in the EU's Natura 2020 network of protected areas" (Efficacia della gestione nella rete di aree protette Natura 2020 dell'UE).
Comunicato stampa della World Fish Migration Foundation, del 28 luglio 2020, dal titolo "Massive decline in migratory freshwater fish populations could threaten livelihoods of millions, warns new report" (Il consistente declino delle popolazioni migratorie di pesci d'acqua dolce potrebbe minacciare i mezzi di sussistenza di milioni di persone, avverte una nuova relazione).
La regione biogeografica boreale con il 4,84 % e quella atlantica con il 4,94 % in stato soddisfacente, conformemente ai dati (2019) riferiti a norma dell'articolo 17 della direttiva Habitat per il periodo 2013-2018.
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2019 sulla proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 546/2011 per quanto riguarda la valutazione dell'impatto dei prodotti fitosanitari sulle api da miele (testi approvati, P9_TA(2019)0041).
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE - Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15).
La neutralità in termini di degrado del suolo è stata definita dalle parti firmatarie della Convenzione come uno stato in cui la quantità e la qualità delle risorse territoriali, necessarie a sostenere funzioni e servizi ecosistemici e a rafforzare la sicurezza alimentare, rimangono stabili o aumentano entro determinate scale temporali e territoriali ed ecosistemi.
Relazione speciale della Corte dei conti europea del 18 dicembre 2018 dal titolo "Combattere la desertificazione nell'UE: di fronte a una minaccia crescente occorre rafforzare le misure".
Relazione speciale della Corte dei conti europea, del 5 giugno 2020, dal titolo "Biodiversità nei terreni agricoli: il contributo della PAC non ne ha arrestato il declino",
Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper (Documento tecnico su pesca e acquacoltura della FAO) n. 523 del 19 febbraio 2019 dal titolo "A third assessment of global marine fisheries discards" (Terza valutazione dei rigetti in mare a livello mondiale).
Relazione speciale della Corte dei conti dell'Unione europea dal titolo "Biodiversità nei terreni agricoli: il contributo della PAC non ne ha arrestato il declino".
Regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9).
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
Accordo provvisorio su un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)).
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
Tsiamis, K. et al., "Prioritizing marine invasive alien species in the European Union through horizon scanning" (Dare priorità alle specie esotiche invasive marine nell'Unione europea attraverso l'analisi delle tendenze emergenti), Aquatic Conservation – Marine and Freshwater Ecosystems, Vol. 30, n. 4, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2020.
Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).
Relazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici dal titolo "A Comprehensive Overview of Global Biodiversity Finance" (Una panoramica completa del finanziamento globale in materia di biodiversità), aprile 2020.
Relazione del gruppo di esperti tecnici ad hoc della convenzione sulla diversità biologica (CBD) concernente la valutazione del rischio, del 15 aprile 2020.
Comunicazione della Commissione del 18 febbraio 2021 dal titolo "Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva" (COM(2021)0066).
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sul piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche (GU C 224 del 27.6.2018, pag. 117).
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 dal titolo "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani nel contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) per il 2030" (GU C 458 del 19.12.2018, pag. 9).
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).
75ª e 76ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
180k
65k
Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio del 9 giugno 2021 concernente la 75a e 76a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (2020/2128(INI))
– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 21, 34 e 36,
– visti la Dichiarazione universale dei diritti umani, in particolare il suo preambolo e l'articolo 18, nonché le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi protocolli facoltativi,
– vista la sua raccomandazione al Consiglio, del 5 luglio 2018, concernente la 73ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite(1),
– vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 3 maggio 2011 sulla partecipazione dell'Unione europea ai lavori delle Nazioni Unite, che riconosce all'UE il diritto di intervenire all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, di presentare oralmente proposte ed emendamenti da poter sottoporre a votazione su richiesta di uno Stato membro e di esercitare il diritto di replica,
– viste le conclusioni del Consiglio, del 17 giugno 2019, sull'azione dell'UE volta a rafforzare il multilateralismo fondato su regole,
– viste le conclusioni del Consiglio, del 13 luglio 2020, sulle priorità dell'UE nel contesto delle Nazioni Unite e della 75a Assemblea generale delle Nazioni Unite (settembre 2020 - settembre 2021),
– visto il discorso pronunciato dal Presidente del Consiglio europeo Charles Michel il 25 settembre 2020 in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul tema "Un'Unione europea più forte e autonoma che dia impulso a un mondo più equo",
– visto l'articolo di opinione pubblicato il 22 settembre 2020 del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dal titolo "L'UE è al fianco delle Nazioni Unite",
– vista la dichiarazione sulla commemorazione del 75º anniversario delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 settembre 2020,
– vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del giugno 2016,
– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune - Relazione annuale(2),
– visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),
– visti la quarta conferenza mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre 1995, la dichiarazione e la piattaforma d'azione per l'emancipazione delle donne adottata a Pechino, nonché i successivi documenti finali delle sessioni speciali delle Nazioni Unite Pechino +5, +10, +15 e +20 sulle ulteriori azioni e iniziative per attuare la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottati rispettivamente il 9 giugno 2000, l'11 marzo 2005, il 2 marzo 2010 e il 9 marzo 2015,
– vista la risoluzione sul patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2018,
– visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, del 17 luglio 1998,
– visto il 20° anniversario della risoluzione 1325 (2000) delle Nazioni Unite, adottata il 31 ottobre 2000 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sull'importanza del ruolo delle donne nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti, nei negoziati di pace, nel consolidamento e nel mantenimento della pace, nella risposta umanitaria e nella ricostruzione postbellica,
– visto il piano d'azione dell'UE per le donne, la pace e la sicurezza 2019-2024, nonché l'importanza della piena attuazione dell'agenda su donne, pace e sicurezza quale elemento trasversale in tutte le questioni di pace e sicurezza,
– viste le relazioni dell'esperto indipendente delle Nazioni Unite per la protezione dalla violenza e dalla discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere,
– visti la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2532 (2020) sulla cessazione delle ostilità durante la pandemia di coronavirus (COVID-19) e il sostegno all'appello per un cessate il fuoco a livello globale del Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres,
– vista la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, adottata dall'Assemblea generale nel settembre 2006, il cui settimo aggiornamento è imminente,
– visto il trattato sul commercio delle armi (ATT),
– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma autonomi(3),
– vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulle operazioni di sostegno della pace – impegno dell'Unione europea con le Nazioni Unite e l'Unione africana(4),
– visto l'articolo 118 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0173/2021),
A. considerando che quest'anno le Nazioni Unite celebrano il loro 75º anniversario; che le Nazioni Unite hanno dimostrato di essere un forum universale essenziale per la formazione del consenso internazionale in materia di pace e sicurezza, sviluppo sostenibile e rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale; che esse forniscono anche un sostegno chiave agli Stati fragili e alle comunità vulnerabili nella costruzione dello Stato e nella risoluzione dei conflitti; che l'aumento delle tensioni politiche sta interferendo con l'agenda delle Nazioni Unite; che i risultati e il ruolo indispensabile delle Nazioni Unite sono spesso trascurati nell'obiettivo, da parte di alcuni paesi, di portare avanti decisioni unilaterali; che è importante che l'UE e i suoi Stati membri garantiscano che le Nazioni Unite restino un forum efficiente ed efficace a beneficio della comunità internazionale e possano continuare a rispondere alle sfide globali presenti e future, il che può essere conseguito solo attraverso l'attuazione delle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle soluzioni multilaterali; che i tre pilastri delle Nazioni Unite, ossia (i) pace e sicurezza, (ii) sviluppo, diritti umani e (iii) Stato di diritto, sono inseparabili e si rafforzano reciprocamente; che la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto sono sottoposti a minacce crescenti in diverse regioni del mondo e che lo spazio della società civile sta diminuendo in molti paesi membri delle Nazioni Unite; che i difensori dei diritti umani sono sempre più soggetti a minacce per il loro legittimo lavoro a livello globale in un contesto in cui le restrizioni e le misure di confinamento legate alla COVID-19 hanno ridotto la segnalazione e il monitoraggio delle violazioni dei diritti umani; che gli Stati hanno la responsabilità di intervenire per garantire che ogni persona, comunità locale e gruppo di popolazione abbia diritto al pieno godimento dei propri diritti umani, in linea con gli obiettivi fondamentali e i principi guida delle Nazioni Unite, come sancito dalla sua carta istitutiva del 1945 e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite; che la salvaguardia e la promozione della pace e della sicurezza, dello sviluppo sostenibile e del rispetto dei diritti umani sono tra i principi fondamentali delle Nazioni Unite; che recenti relazioni delle Nazioni Unite hanno evidenziato che diversi paesi membri delle Nazioni Unite stanno sistematicamente violando ed erodendo i diritti umani; che l'obiettivo originario delle Nazioni Unite di mantenere la pace è messo a dura prova da continue crisi complesse;
B. considerando che la pandemia di COVID-19 ha evidenziato l'urgente necessità di sviluppare capacità resilienti in tutta la comunità internazionale e la necessità di uno stretto dialogo e cooperazione multilaterali, con particolare riguardo all'accesso ai beni pubblici; che il ruolo, le competenze e l'integrità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sono soprattutto ora di fondamentale importanza per il coordinamento e gli sforzi globali nella lotta alla pandemia di COVID-19; che l'OMS deve migliorare ulteriormente la sua capacità di gestire l'attuale pandemia e i rischi pandemici futuri; che l'Agenda 2030 e gli OSS forniscono una tabella di marcia fondamentale per la ripresa e l'azione che la comunità internazionale ha già convalidato; che la COVID-19 accelererà probabilmente le tendenze negative, comprese le minacce alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti umani, in particolare ai diritti delle donne e dei bambini e all'uguaglianza di genere, a meno che non siano adottate misure strategiche rapide, significative e sostanziali a livello globale; che il controllo parlamentare sulle decisioni del governo è importante anche al fine di garantire il rigoroso rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini; che la cooperazione dell'UE e delle Nazioni Unite è essenziale nel combattere tali tendenze; che la pandemia ha sottolineato il fatto che la promozione della salute universale non è solo un imperativo morale, ma anche un prerequisito per il benessere e lo sviluppo economico e sociale, nonché per l'emancipazione di tutte le persone, in particolare delle persone più vulnerabili; che la pandemia ha sottolineato anche l'importanza di investire di più e meglio per rispondere alle esigenze sanitarie fondamentali a livello globale;
C. considerando che l'OMS, in quanto autorità esecutiva delle Nazioni Unite che coordina l'azione sanitaria nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, svolge un ruolo guida nelle questioni sanitarie mondiali; che l'agenda per la salute e lo sviluppo del 21° secolo dell'OMS prevede, fra i suoi sei punti focali, il buon uso della ricerca, dell'informazione e dei dati probatori, nonché il rafforzamento delle alleanze tramite il sostegno e la collaborazione tra i suoi partner, tra cui gli organismi delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, i donatori, le organizzazioni della società civile e il settore privato;
D. considerando che le Nazioni Unite offrono un forum importante per il dialogo inclusivo tra debitori sovrani, i creditori e altre parti interessate;
E. considerando che il Segretario generale delle Nazioni Unite ha dato prova di eccellenti capacità di leadership nel portare avanti la riforma delle Nazioni Unite; che sono necessarie ulteriori misure coraggiose e volontà politica per affrontare importanti questioni rimaste in sospeso, segnatamente la riforma della struttura del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; che l'UE e i suoi Stati membri, in quanto principali contributori finanziari delle Nazioni Unite, nel loro insieme, hanno dimostrato un importante impegno a favore di un multilateralismo efficace attraverso il loro sostegno politico, simbolico e finanziario alle Nazioni Unite, con l'obiettivo primario di eliminare la povertà, promuovere la pace e la stabilità a lungo termine, difendere i diritti umani, lottare contro la tratta di esseri umani e fornire assistenza umanitaria alle popolazioni, ai paesi e alle regioni che si trovano ad affrontare ogni tipo di crisi, siano esse naturali o provocate dall'uomo; che il problema del finanziamento adeguato del sistema delle Nazioni Unite rimane tuttora una sfida; che l'UE dovrebbe invitare le Nazioni Unite a fare di più nella loro ricerca di riforme che coinvolgano un maggior numero di donne, giovani e persone con disabilità tra il loro personale e la loro dirigenza sensibilizzando in merito all'intersezionalità nelle strutture delle Nazioni Unite;
1. raccomanda al Consiglio di:
a)
dare continuità alla sua importante attività comprovata di sostegno a favore di un multilateralismo efficace, di organizzazioni multilaterali efficienti e trasparenti e, in particolare, per quanto concerne le Nazioni Unite quale forum indispensabile per soluzioni multilaterali alle sfide globali e per il raggio d'azione delle strategie, il dialogo politico e la formazione di consenso in tutta la comunità internazionale; il Parlamento accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del 13 luglio 2020 sulle priorità dell'UE nel contesto delle Nazioni Unite e della 75ª Assemblea generale delle Nazioni Unite, considerate come consessi efficaci per promuovere i valori universali, che sono anche i valori fondamentali dell'UE; ribadisce che l'UE e i suoi Stati membri condividono i valori e i principi della Carta delle Nazioni Unite e svolgono un ruolo essenziale nella promozione di tali principi e degli obiettivi delle Nazioni Unite nell'azione esterna dell'UE; è del parere che l'UE necessiti di partner globali e regionali per conseguire con successo i suoi obiettivi di politica estera, segnatamente nei settori della pace e della sicurezza, della lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, dei conflitti regionali e della lotta contro gli Stati falliti e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, inoltre ritiene che l'UE dovrebbe rafforzare le sue attività di sensibilizzazione per sviluppare partenariati più ampi a sostegno di un multilateralismo efficace e dovrebbe valutare la possibilità di includere discussioni mirate su un multilateralismo efficace in tutti i dialoghi strutturati con i suoi partner; osserva altresì che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, come indicato all'articolo 2 TUE, e che la promozione di detti valori al suo esterno e i progressi in materia di democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti umani dovrebbero essere al centro della politica estera e di sicurezza comune dell'UE, a norma dell'articolo 21 TUE e degli interessi strategici dell'Unione, e che ciò dovrebbe essere altresì rispecchiato, in maniera efficace e coerente, in tutti gli ambiti delle relazioni dell'Unione con i paesi e le istituzioni non appartenenti all'UE e negli obiettivi perseguiti dall'UE nel sistema delle Nazioni Unite, con particolare riferimento all'attuazione del diritto internazionale; ritiene pertanto che il Consiglio dovrebbe sostenere tutte le attività per mantenere le questioni in materia di diritti umani in cima all'agenda delle Nazioni Unite alla luce dei tentativi di compromettere la Dichiarazione universale dei diritti umani e altre disposizioni pertinenti delle Nazioni Unite subordinando i diritti umani individuali al presunto benessere di intere società; sostiene azioni concrete a tale riguardo volte a rafforzare l'architettura delle Nazioni Unite;
b)
ritenere che, in un contesto multipolare in cui alcuni paesi promuovono il multilateralismo selettivo piuttosto che un multilateralismo efficace ancorato ai valori universali, l'UE deve cercare di promuovere ulteriormente un impegno incondizionato dei membri delle Nazioni Unite nei confronti dei valori universali, di un sistema basato su regole e del primato dei diritti umani in tutti gli ambiti strategici; il Parlamento chiede la promozione dell'integrazione di tali valori e diritti in tutti gli ambiti strategici e di programmazione delle Nazioni Unite, in stretta cooperazione con i paesi che condividono gli stessi principi, al fine di promuovere il dialogo politico e le soluzioni strategiche, la capacità di attuazione e integrazione, tenendo conto del fatto che le Nazioni Unite sono un'organizzazione intergovernativa e che ciò richiede la consultazione e la partecipazione dei paesi membri delle Nazioni Unite; invita il Consiglio a cogliere l'opportunità dell'attuale amministrazione statunitense e a continuare a rivolgersi agli Stati Uniti su questioni politiche e strategiche di interesse comune e a mantenere una capacità di dialogo e di partenariato per ricostruire e preservare il potenziale del partenariato e della cooperazione transatlantici nel sistema delle Nazioni Unite per il futuro; elogia, a tale riguardo, il vertice globale per la democrazia inteso a rinnovare lo spirito e l'obiettivo condiviso delle nazioni del mondo libero, proposto dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, e chiede al Consiglio di partecipare all'organizzazione di tale vertice, volto a riunire le democrazie del mondo al fine di rafforzare le istituzioni democratiche e promuovere lo Stato di diritto e i diritti umani; invita il Consiglio a portare avanti anche i buoni risultati conseguiti in termini di stretto dialogo e intensa cooperazione con il Regno Unito in qualità di membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
c)
proseguire gli sforzi volti a consentire all'UE e ai suoi Stati membri di esprimersi con una sola voce in seno alle Nazioni Unite e ad altri consessi multilaterali e a rendere la politica estera e di sicurezza dell'UE più efficace e proattiva utilizzando la regola del voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio al fine di rafforzare la cooperazione su questioni di fondamentale interesse strategico per l'UE o rispecchiarne i valori fondamentali, dato che ciò rappresenta l'unico modo in cui l'Unione può svolgere un ruolo di primo piano sulla scena internazionale e utilizzare la sua influenza per apportare cambiamenti positivi e risposte migliori alle sfide globali, con particolare riferimento al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ai buoni risultati della cooperazione con i membri permanenti e a rotazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che sono Stati membri dell'UE, con l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e con il Consiglio dei diritti umani; il Parlamento elogia l'eccellente ruolo svolto dal SEAE e dalle sue delegazioni, nonché dalle delegazioni degli Stati membri dell'UE, nel facilitare tale dialogo e cooperazione; è del parere che per perseguire i propri obiettivi e interessi l'UE dovrebbe cercare di giungere a posizioni comuni su questioni dinanzi al Consiglio di sicurezza tramite il coordinamento all'interno del Consiglio e tra le istituzioni dell'UE, in virtù dell'articolo 34 TUE, in modo da migliorare la coerenza e la credibilità dell'UE a livello delle Nazioni Unite; ricorda che nell'ambito delle Nazioni Unite l'UE è rappresentata da molteplici attori;
d)
rafforzare ulteriormente la cooperazione tra l'Unione europea e le Nazioni Unite sull'individuazione degli strumenti volti ad affrontare il problema ricorrente della violenza connessa alle elezioni, anche basandosi sull'esperienza delle missioni di osservazione elettorale del Parlamento europeo;
e)
ricordare che i ritardi nel pagamento dei contributi accertati da parte di diversi Stati membri hanno effetti estremamente negativi sul lavoro delle Nazioni Unite e sono pertanto inaccettabili;
f)
sostenere tutti gli sforzi volti a reinserire l'agenda sul controllo degli armamenti e il disarmo nell'agenda internazionale e incoraggia a far sì che i trasferimenti di armi convenzionali tra i paesi membri delle Nazioni Unite siano effettuati nel pieno rispetto dei criteri del trattato sul commercio delle armi; convincere il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad adottare, come stabilito nel codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi, un quadro giuridico vincolante per vietare l'esportazione e la vendita di armi e di tecnologie di sorveglianza informatica il cui obiettivo è commettere crimini di guerra e/o reprimere il dissenso interno; ribadire che un multilateralismo efficace e un ordine internazionale basato su norme costituiscono un presupposto per portare avanti il disarmo e per contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa; riaffermare il pieno sostegno dell'UE e dei suoi Stati membri ai trattati internazionali esistenti, tra cui il trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT), la convenzione sulle armi chimiche (CWC), la convenzione sulle armi biologiche e tossiche (BTWC), il trattato sul commercio delle armi, le convenzioni sulle munizioni a grappolo e sulle mine antipersona, e promuovere gli sforzi per sviluppare una dichiarazione politica sulle armi esplosive nelle aree popolate (EWIPA), nonché una chiara definizione di armi autonome; il Parlamento incoraggia il VP/AR, gli Stati membri e il Consiglio ad adoperarsi per l'avvio di negoziati internazionali su uno strumento giuridicamente vincolante che vieti i sistemi di armi letali autonomi senza un controllo umano significativo; raccomanda al Consiglio di esortare le principali potenze nucleari a porre fine al loro ritiro dal regime di controllo degli armamenti e a conseguire progressi nei colloqui relativi al controllo degli armamenti nucleari; raccomanda al Consiglio di esortare gli Stati Uniti e la Russia a iniziare a creare la fiducia reciproca per consentire la ripresa di un dialogo sulle modalità per instaurare una nuova relazione che consenta il controllo degli armamenti; ritiene che l'UE dovrebbe sostenere le attività del gruppo di lavoro sullo spazio extra-atmosferico della Commissione delle Nazioni Unite per il disarmo per quanto riguarda l'attuazione pratica delle misure di trasparenza e di rafforzamento della fiducia nelle attività dello spazio extra-atmosferico; ritiene che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbe offrire una preziosa opportunità per definire norme e avvertenze comuni per le nuove tecnologie militari, quali l'intelligenza artificiale, le armi nello spazio extra-atmosferico, le biotecnologie e l'ipersonico; ritiene che l'UE dovrebbe sostenere, contribuendovi attivamente, la richiesta del Segretario generale delle Nazioni Unite di un cessate il fuoco a livello mondiale, anche attraverso misure efficaci contro il commercio illecito di armi e il rafforzamento della trasparenza e della responsabilità delle esportazioni di armi degli Stati membri;
g)
riconoscere il potenziale del coinvolgimento regionale diretto nelle Nazioni Unite sostenendo la possibilità per altre organizzazioni, come l'Unione africana (UA), di chiedere uno status specifico come osservatore privilegiato; riconoscere e sfruttare il potenziale dell'UE, in quanto organizzazione regionale più sofisticata, di svolgere un ruolo guida nel rilanciare e rafforzare il sistema delle Nazioni Unite tramite un multilateralismo multilivello;
h)
continuare a fornire un valido sostegno al Segretario generale delle Nazioni Unite nel suo tentativo di portare avanti il programma di riforme in seno alle Nazioni Unite per rafforzare la capacità delle Nazioni Unite di promuovere lo sviluppo sostenibile, la pace e la sicurezza e razionalizzare il proprio sistema di gestione interna onde disporre di Nazioni Unite efficaci, trasparenti, finanziariamente sostenibili e responsabili, in grado di riavvicinarsi ai loro cittadini, compresi le comunità locali e altri attori di base e la società civile, ed essere maggiormente in linea con l'impegnativa agenda globale; assumere un ruolo guida nella questione del rinvio arbitrario delle domande presentate da una serie di organizzazioni della società civile per ottenere lo status consultivo delle Nazioni Unite; il Parlamento sottolinea che i principali progressi compiuti nel processo di riforma delle Nazioni Unite si sono registrati nella sfera amministrativa e burocratica, mentre restano in sospeso importanti riforme politiche, e dovrebbero comprendere la rivitalizzazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e passi concreti per accelerare l'allineamento del sistema di sviluppo all'Agenda 2030; è del parere che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero trovare un ampio consenso per riformare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per quanto concerne anche un seggio permanente per l'Unione europea, in aggiunta ai seggi già detenuti dagli Stati membri, e una limitazione del ricorso al diritto di veto, in particolare nei casi di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, nonché un cambiamento nella composizione dei suoi membri per rispecchiare meglio il mondo odierno; ritiene che l'UE dovrebbe sostenere il Segretario generale e chiedergli di intensificare i suoi sforzi nell'attuazione della strategia delle Nazioni Unite sulla parità di genere per garantire una pari rappresentanza delle donne all'interno del sistema delle Nazioni Unite a tutti i livelli gerarchici; reputa che l'UE dovrebbe ricordare alle Nazioni Unite che dalla creazione delle Nazioni Unite nel 1945 nessuna donna è stata nominata Segretaria generale;
i)
continuare a cercare maggiori sinergie tra i lavori del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; il Parlamento elogia il lavoro dell'UE a sostegno delle attività del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e delle procedure speciali delle Nazioni Unite, ivi compresi i relatori speciali, in particolare quando individuano e monitorano le violazioni dei diritti umani, e altri meccanismi dei diritti umani tematici e specifici per paese, nel contesto della necessità di integrare i diritti umani in quanto diritti indivisibili, interdipendenti e correlati in tutti gli ambiti decisionali e strategici delle Nazioni Unite; è del parere che l'UE dovrebbe continuare a chiedere a tutti i paesi membri delle Nazioni Unite di impegnarsi pienamente nella protezione e nella promozione del rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto e dovrebbe cercare di attivare i meccanismi disponibili delle Nazioni Unite per consegnare alla giustizia le persone responsabili di violazioni dei diritti umani, in particolare quando i paesi interessati non sono in grado o si rifiutano di indagare su tali crimini e non garantiscono la tutela dei diritti fondamentali per tutti i cittadini; sottolinea il lavoro svolto dall'Alta Commissaria per i diritti umani e dal suo ufficio nel denunciare le violazioni dei diritti umani; esorta a garantire l'imparzialità di tutti gli organismi connessi alla difesa e alla garanzia dei diritti umani e, in particolare, a proteggerli da possibili ingerenze da parte degli Stati sospettati di violazioni o di mancato rispetto dei diritti umani; deplora l'abuso del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite da parte dei regimi autoritari che continuano ad abusarne per le proprie finalità, in particolare per comprometterne il funzionamento e minare il regime di norme in materia di diritti umani; chiede che l'UE e i suoi Stati membri sostengano una riforma globale del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite; sottolinea pertanto l'importanza di promuovere una riforma del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC) che possa assicurare un reale impegno a favore della promozione dei diritti umani in maniera efficace e imparziale da parte di tutti gli Stati membri con il rischio altrimenti di minare la credibilità del Consiglio dei diritti umani; ribadisce la necessità di rivedere il processo elettorale del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, vietando ad esempio le liste chiuse e istituendo un meccanismo pubblico di "riesame delle promesse" per migliorare la responsabilità dei membri del Consiglio e garantire che ogni Stato con un seggio nel Consiglio si adoperi al meglio per promuovere e tutelare i diritti umani, in conformità della risoluzione che ha fondato il Consiglio; invita gli Stati membri dell'UE ad adottare una posizione coordinata in relazione all'appartenenza al Consiglio dei diritti umani e a votare contro tutti i candidati al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite che non soddisfano i criteri stabiliti nella risoluzione 60/251 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 marzo 2006; invita gli Stati membri dell'UE a chiedere una relazione annuale a cura dell'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani la quale sia incentrata sulla cooperazione dei membri del Consiglio con i meccanismi delle Nazioni Unite e a sollecitare i membri scelti per il Consiglio a emettere inviti permanenti nei confronti di tutte le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani; si rammarica della partecipazione del Venezuela al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, in qualità di membro a pieno titolo tra il 2020 e il 2022, quando le stesse Nazioni Unite, nella loro relazione del 2020, hanno confermato le denunce relative ai crimini contro l'umanità commessi dal governo venezuelano ed evidenzia l'evidente incoerenza di tale situazione;
j)
ritiene che l'UE dovrebbe sostenere l'istituzione, in seno all'UNHRC, di una commissione d'inchiesta internazionale indipendente incaricata di indagare sui fatti e sulle circostanze connessi alle accuse di razzismo sistemico, violazioni e abusi; chiede la ratifica universale e l'efficace attuazione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale; riconosce il ruolo fondamentale dell'istruzione e della cultura nella promozione dei diritti umani e nella lotta a livello intersettoriale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza a essi connessa;
k)
continuare a rafforzare il ruolo della Corte penale internazionale (CPI) e del sistema giudiziario penale internazionale al fine di promuovere l'assunzione di responsabilità per porre fine all'impunità e accordare alla CPI un forte sostegno diplomatico, politico e risorse finanziarie adeguate per consentirle di svolgere i compiti previsti dal suo mandato; invitare tutti i paesi membri delle Nazioni Unite ad aderire alla CPI ratificando e attuando lo Statuto di Roma e incoraggiare la ratifica degli emendamenti di Kampala; fare appello a coloro che si ritirano dalla CPI perché ritornino sui propri passi; sostenere la CPI quale istituzione chiave per perseguire i responsabili e aiutare le vittime a ottenere giustizia e incoraggiare un dialogo e una cooperazione forte tra la CPI, le Nazioni Unite e le relative agenzie e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; il Parlamento deplora e condanna gli attacchi contro la CPI e continua a opporsi fermamente a ogni azione offensiva e affermazione o dichiarazione infondata che minano la CPI e il sistema dello Statuto di Roma in generale; accoglie con favore il fatto che siano state adottate azioni concrete per eliminare le sanzioni contro il personale della CPI, compreso il procuratore capo della CPI; è del parere che l'UE dovrebbe impegnarsi in un dialogo rafforzato con l'attuale amministrazione statunitense sulle questioni relative alla CPI e che l'UE dovrebbe contribuire alla lotta globale contro i reati internazionali sostenendo iniziative volte a promuovere il principio della giurisdizione universale e sviluppare la capacità dei paesi membri delle Nazioni Unite di applicarlo nei loro ordinamenti giuridici nazionali; sottolinea il ruolo guida dell'UE nella lotta contro l'impunità, compreso il suo sostegno a favore della Corte penale internazionale, che è un elemento fondamentale della voce dell'UE in seno alle Nazioni Unite, ed evidenzia inoltre che la CPI è l'unica istituzione internazionale in grado di perseguire alcuni dei più orribili crimini al mondo e di difendere le vittime che non hanno altri mezzi di ricorso;
l)
riaffermare la necessità di sostegno, e ribadire il proprio appoggio, all'adesione universale allo Stato di diritto, nonché alla sua attuazione a livello nazionale e internazionale, così come il suo impegno nei confronti di un ordine internazionale basato sullo Stato di diritto e sul diritto internazionale; accogliere con favore il dialogo avviato dal Gruppo per il coordinamento e le risorse in materia di Stato di diritto e dall'Unità sullo Stato di diritto del Gabinetto del Segretario generale con gli Stati membri sul tema della promozione dello Stato di diritto a livello internazionale e chiedere di proseguire tale dialogo al fine di promuovere lo Stato di diritto a livello internazionale; il Parlamento invita il Segretario generale e il sistema delle Nazioni Unite ad affrontare sistematicamente, ove opportuno, gli aspetti dello Stato di diritto nelle attività pertinenti, ivi compresa la partecipazione delle donne alle attività connesse allo Stato di diritto;
m)
contrastare attivamente i tentativi di alcuni soggetti o alcune coalizioni di paesi volti a minare il consenso internazionale in merito alla salute riproduttiva e ai relativi diritti; denuncia, in particolare, la recente dichiarazione sul consenso di Ginevra, guidata dall'amministrazione Trump e firmata congiuntamente da 32 governi ampiamente illiberali o autoritari; il Parlamento esprime il suo profondo disagio nel vedere due Stati membri dell'UE, ossia l'Ungheria e la Polonia, firmare tale dichiarazione retrograda che intende minare le libertà riproduttive delle donne e i diritti delle persone LGBT;
n)
sostenere l'attività del gruppo di lavoro intergovernativo aperto (OEIGWG) recentemente istituito per l'elaborazione di un trattato giuridicamente vincolante sulle società transnazionali e altre imprese commerciali al fine di istituire uno strumento giuridicamente vincolante che assicuri che le imprese rendano pienamente conto delle violazioni dei diritti umani e dei reati ambientali;
o)
intensificare ulteriormente l'impegno dell'UE a favore della lotta all'impunità per i reati contro i giornalisti, gli operatori dei mezzi d'informazione e il personale associato, anche a livello locale, e avviare iniziative concrete a tale riguardo; sostenere la richiesta dei relatori speciali delle Nazioni Unite sulla libertà di espressione e sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie e arbitrarie di istituire un meccanismo investigativo permanente delle Nazioni Unite sui crimini contro i giornalisti e sostenere la nomina di un rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la protezione dei giornalisti in tutto il mondo; adottare una politica consistente nel denunciare, in modo sistematico e inequivocabile, le uccisioni dei difensori dei diritti umani, compresi i difensori dei diritti umani impegnati in questioni ambientali e fondiarie, e ogni tentativo di sottoporli a qualsiasi forma di violenza, persecuzione, minaccia, molestie, sparizione, detenzione o arresto arbitrario; invitare gli Stati membri delle Nazioni Unite ad adottare politiche atte a proteggere e sostenere i difensori dei diritti umani in pericolo; continuare a raccomandare, mediante tutti i mezzi diplomatici e in stretta cooperazione con le Nazioni Unite, l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo e chiedere una moratoria sul ricorso alla pena di morte;
p)
continuare ad ampliare il suo pacchetto di strumenti diplomatici e di sensibilizzazione, con particolare riferimento alla pace, alla sicurezza internazionale e alla stabilità a lungo termine, alla diplomazia climatica, alla diplomazia culturale, ai diritti umani, alla parità di genere, alla globalizzazione equa e alla capacità di perseguire il dialogo politico e il consenso politico, non solo con i membri delle Nazioni Unite ma anche con interlocutori pertinenti quali le città, le regioni, il mondo accademico, le entità e le comunità religiose, la società civile, le comunità locali e indigene e il settore privato; adoperarsi per cercare soluzioni ai problemi globali come i cambiamenti climatici quale prima tappa per avviare relazioni diplomatiche con i partner che presentano in agenda altri punti oggetto di forti controversie, offrendo in tal modo un'opportunità per rafforzare la stabilità e la pace; il Parlamento accoglie con favore il fatto che l'Unione e i suoi Stati membri contribuiscano attivamente alle attività del sistema delle Nazioni Unite in vari modi e in diverse forme;
q)
ribadire la propria inequivocabile condanna del terrorismo e il pieno sostegno a favore di azioni tese a sconfiggere ed eradicare le organizzazioni terroristiche, in particolare Daesh/ISIS, che rappresentano una chiara minaccia alla sicurezza regionale e internazionale; collaborare con l'Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella lotta al finanziamento del terrorismo e creare meccanismi tesi a identificare i terroristi e le organizzazioni terroristiche e a rafforzare i meccanismi di congelamento di beni a livello mondiale; impegnarsi a rafforzare gli sforzi congiunti UE-ONU nella lotta alle cause profonde del terrorismo, in particolare contrastando le minacce ibride e promuovendo le attività di ricerca e di creazione delle capacità nel campo della ciberdifesa; sostenere le iniziative esistenti poste in essere dai partner locali per concepire, attuare e sviluppare approcci intesi a impedire la radicalizzazione e il reclutamento nelle organizzazioni terroristiche; proseguire gli sforzi volti a contrastare il reclutamento, la lotta contro i combattenti stranieri, l'estremismo violento e la propaganda terroristica; sostenere azioni volte a rafforzare la resilienza delle comunità vulnerabili alla radicalizzazione, anche garantendo l'inclusione sociale ed esplorando iniziative che coinvolgano i leader religiosi e i ministri moderati; adoperarsi per rafforzare l'efficacia della polizia internazionale e della cooperazione giuridica e giudiziaria nella lotta contro il terrorismo e la criminalità transnazionale, al fine di sostenere le politiche di lotta alla radicalizzazione e di deradicalizzazione in linea con il piano d'azione delle Nazioni Unite per prevenire l'estremismo violento; stimolare il lavoro, in seno alle Nazioni Unite, per la lotta al terrorismo, applicando e aggiornando i quattro pilastri della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo approvata dall'Assemblea generale nel settembre 2006; assumere la guida dell'imminente revisione della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo rafforzando gli approcci in materia di diritti umani e prevenzione;
r)
ampliare ulteriormente la cooperazione trilaterale tra l'UE, l'Unione africana (UA) e le Nazioni Unite; il Parlamento sottolinea l'importanza di uno sforzo concertato verso lo sviluppo di capacità da parte dell'UE, dell’ONU e dell'UA nel continuare a sviluppare con l'UA nello sviluppo delle capacità dell'UA per quanto riguarda la prevenzione delle crisi, la gestione delle crisi e la risoluzione dei conflitti nel continente africano anche portando avanti in modo coerente il sostegno a lungo termine dell'UE e delle Nazioni Unite alla piena operazionalizzazione dell'architettura africana di pace e di sicurezza (APSA), nonché le capacità in altri settori politici pertinenti per la sicurezza e la stabilità dell'Africa, ad esempio sulla base di un indice della sicurezza umana, anche in termini economici e ambientali e per quanto riguarda l'accesso ai beni pubblici; sottolinea, a tale proposito, la necessità di prestare particolare attenzione alla situazione della regione del Sahel alla luce della crescente instabilità; è del parere che l'UE possa esercitare un impatto sostanziale grazie alla sua capacità di realizzare le aspirazioni di partenariato del continente africano e delle sue istituzioni attraverso partenariati tra pari, in linea con la nuova strategia UE-Africa; sottolinea l'importanza di un più stretto dialogo politico con i partner dell'UE in Africa, tra cui sostegno e dialogo con organizzazioni regionali e anche nell'ambito della dimensione parlamentare; sottolinea che è importante intensificare, nel quadro delle Nazioni Unite, il dialogo e la cooperazione con i paesi africani del vicinato del Mediterraneo meridionale, al fine di far fronte alle sfide in materia di sicurezza comune e stabilità;
s)
riconoscere i notevoli progressi compiuti dall'UE e dalle Nazioni Unite nel prestare sostegno e garantire lo sviluppo delle capacità nelle regioni del Sahel, dell'Africa occidentale e del Corno d'Africa e costruire su questa base; il Parlamento plaude al ruolo e alla cooperazione tra le missioni civili e militari dell'UE nell'ambito della politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) e le missioni delle Nazioni Unite, ivi compresi la strategia integrata delle Nazioni Unite per il Sahel e il suo piano di sostegno, la missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA) e l'Ufficio delle Nazioni Unite per l'Africa occidentale; accoglie con favore la firma dell'accordo tecnico tra il G5 Sahel, l'UE e l'ONU per la fornitura di sostegno operativo e logistico alla forza congiunta nei cinque paesi del G5 Sahel, quale segno dell'eccellente cooperazione tra le tre organizzazioni; ritiene che l’UE debba sostenere l'invito rivolto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite affinché la forza congiunta del G5 Sahel sia inserita nel capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite e benefici di un finanziamento permanente; ricorda che lo sviluppo, la sicurezza e la stabilità del continente africano, in particolare delle regioni del Maghreb e del Sahel, incidono direttamente sull'UE e sulle sue frontiere esterne; chiede all'UE di sostenere e rafforzare la sua cooperazione con le Nazioni Unite e l'UA nel favorire lo sviluppo, nell'affrontare la povertà e nello sviluppare le capacità con i partner locali al fine di combattere l'estremismo e la tratta di esseri umani;
t)
rafforzare la cooperazione con i paesi dell'America latina, una regione con la quale condividiamo numerosi legami e valori e che è stata duramente colpita dalla pandemia di COVID-19, al fine di far fronte alle sfide comuni in maniera coordinata nel quadro delle Nazioni Unite;
u)
proseguire ulteriormente il dialogo sull'abilità del sistema delle Nazioni Unite di realizzare e ampliare la propria capacità in termini di prevenzione dei conflitti e responsabilità di protezione (R2P), riaffermando l'impegno condiviso nei confronti di un ordine internazionale basato su regole, del diritto internazionale, comprese l'integrità territoriale, l'indipendenza e la sovranità, contemplate anche dai principi dell'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi dell'(Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa ) OSCE, e garantendo che i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti siano al centro delle politiche in materia di mediazione e prevenzione dei conflitti; il Parlamento sottolinea l'importanza del dialogo e della cooperazione con le Nazioni Unite per quanto riguarda missioni di mantenimento della pace efficaci e credibili, con obiettivi chiari, una chiara capacità di attuazione e capaci di conseguire risultati tangibili e credibili; chiede meccanismi efficaci, tra cui: (i) l'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di tutte le successive risoluzioni su donne, pace e sicurezza, in linea con l'obiettivo di una partecipazione e di una leadership piena, equa e significativa delle donne nelle missioni di mantenimento della pace e nelle strutture delle Nazioni Unite ad esse dedicate, ii) la prospettiva dei bambini e dei giovani, come indicato nell'agenda per i giovani, la pace e la sicurezza e nella convenzione sui diritti del fanciullo, anche per quanto riguarda il sostegno e il rafforzamento degli sforzi internazionali attraverso le Nazioni Unite per porre fine all'uso dei bambini nei conflitti armati, iii) la prospettiva delle persone con disabilità, comprese, in particolare, le persone che subiscono una discriminazione intersettoriale e quelle a rischio in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nonché, iv) la necessità di garantire il rispetto dei diritti umani e la protezione dei civili, che sono al centro dei mandati di mantenimento della pace; ribadisce il ruolo cruciale che le donne svolgono nella mediazione dei conflitti e nelle missioni di mantenimento della pace; ricorda la loro sottorappresentanza a tutti i livelli nelle missioni delle Nazioni Unite e dell'UE e l'importanza cruciale di proteggere le donne e le ragazze in situazioni di conflitto e post-conflitto; invita gli Stati membri dell'UE a fornire assistenza contribuendo con un maggior numero di forze armate europee al mantenimento della pace delle Nazioni Unite; sottolinea l'importanza del sostegno dell'UE ai paesi che escono da conflitti violenti; chiede, pertanto, una cooperazione rafforzata per affrontare la fragilità dei contesti di transizione, anche rafforzando la titolarità nazionale e consolidando i vantaggi della costruzione della pace, nonché migliorando l'interazione con le comunità locali, garantendo loro protezione e soccorso; chiede la riforma delle strutture pertinenti in modo da porre fine all'impunità del personale delle Nazioni Unite assegnato a operazioni militari e missioni civili, come pure di istituire meccanismi efficaci e trasparenti di controllo e piena responsabilità nei casi in cui avvengano abusi, in particolare atti di violenza sessuale; elogia il lavoro svolto da Agnes Callamard, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, e il contributo dalla stessa apportato alla lotta contro l'impunità conducendo indagini su sospetti casi di omicidi extragiudiziali, in un clima di intimidazioni e minacce contro la sua persona;
v)
proseguire ulteriormente un dialogo coerente nei vari consessi delle Nazioni Unite, segnatamente l'Assemblea generale, sulla necessità di tutelare i diritti umani delle persone LGBTI, in linea con gli orientamenti dell'UE per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte delle persone LGBTI nei consessi multilaterali(5) e gli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte(6) e nel rispetto dei principi di Yogyakarta riconosciuti a livello internazionale(7); incoraggiare gli organi e i membri delle Nazioni Unite a includere "l'identità e l'espressione di genere" e "le caratteristiche sessuali" nel loro ambito di valutazione delle violazioni dei diritti umani, includendo pertanto le persone transgender e intersessuali, nonché le violazioni dei diritti umani di cui sono vittima; utilizzare tutti gli strumenti diplomatici a disposizione per sostenere a livello mondiale la depenalizzazione degli atti sessuali consensuali con persone dello stesso sesso, l'abolizione della pena di morte quale sanzione per i suddetti atti, l'adozione della legislazione che consenta il riconoscimento giuridico del genere e il divieto della mutilazione genitale degli intersessuali e delle cosiddette pratiche della "terapia di conversione" in tutto il mondo;
w)
promuovere la coerenza dei rapporti delle Nazioni Unite nei confronti di situazioni di occupazione o di annessione di territori; ricorda che il diritto internazionale umanitario dovrebbe orientare l'impegno internazionale in tutte le suddette situazioni, anche nei casi di protratta occupazione e dei numerosi conflitti congelati nei paesi del partenariato orientale; il Parlamento sostiene la crescente attenzione prestata dalle Nazioni Unite alle attività commerciali connesse a situazioni di interesse internazionale e invita il Consiglio a monitorare attentamente le imprese con sede nell'UE che sono elencate in tali relazioni o banche dati delle Nazioni Unite;
x)
sviluppare ulteriormente le capacità di mediazione e diplomatiche dell'UE per la prevenzione e la gestione delle crisi e la risoluzione dei conflitti, compresi i conflitti congelati o nuovi, in sinergia con gli sforzi delle Nazioni Unite, con il processo di Berlino che rappresenta un buon esempio di sostegno e sinergia dell'UE con gli sforzi di mediazione condotti dalle Nazioni Unite, assicurando la partecipazione piena e significativa delle donne agli sforzi di mediazione, nonché continuando il fermo sostegno dell'UE all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale all'interno dei confini riconosciuti a livello internazionale dei suoi partner interessati dai conflitti, come Georgia, Moldova e Ucraina; invitare le Nazioni Unite a dare priorità alla prevenzione, alla mediazione, alla riconciliazione e alle soluzioni politiche ai conflitti, affrontando al contempo le cause profonde e i fattori alla base delle crisi; sollecitare un rafforzamento degli impegni multilaterali per individuare soluzioni politiche sostenibili ai conflitti in corso e continuare a sostenere il lavoro, le azioni e le iniziative degli inviati speciali delle Nazioni Unite volti a risolvere tali conflitti; il Parlamento plaude ai buoni risultati della cooperazione tra l'UE e le Nazioni Unite nel conseguire obiettivi di sviluppo comuni e nel prevenire l'ulteriore inasprimento dei conflitti in corso; ritiene, a tale proposito, che l'UE debba continuare a esortare la comunità internazionale ad attuare pienamente la politica di non riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea;
y)
esortare tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a ratificare e ad attuare efficacemente tutte le convenzioni fondamentali dell'ONU in materia di diritti umani, compresa la convenzione contro la tortura e il relativo protocollo facoltativo, il protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, e a rispettare gli obblighi di comunicazione previsti da tali strumenti mostrando impegno a cooperare in buona fede con i meccanismi delle Nazioni Unite in materia di diritti umani;
z)
mantenere l'impegno in prima linea nel mobilitare tutti i mezzi per un'attuazione e un follow-up efficace degli obiettivi dell'Agenda 2030 in tutte le politiche interne ed esterne dell'UE e nelle strategie e priorità nazionali degli Stati membri; il Parlamento sottolinea l'urgente necessità di sostenere e riconoscere adeguatamente l'importante e indispensabile lavoro delle agenzie umanitarie come il Programma alimentare mondiale; accoglie con favore la decisione di attribuire il premio Nobel 2020 al Programma alimentare mondiale per i suoi sforzi volti a combattere la fame, per il suo contributo a migliorare le condizioni per la pace nelle zone di conflitto e per la sua funzione di forza motrice negli sforzi intesi a evitare di utilizzare la fame quale arma di guerra e conflitto;
aa)
ribadire la sua preoccupazione per gli effetti negativi sull'ambiente marino prodotti dalle navi, ivi compreso l'inquinamento, in particolare attraverso il rilascio illegale di idrocarburi e altre sostanze pericolose e lo scarico di rifiuti pericolosi, tra cui materiali radioattivi, rifiuti nucleari e sostanze chimiche pericolose, nonché effetti fisici sui coralli; il Parlamento esorta gli Stati membri delle Nazioni Unite a continuare a dare priorità all'azione in materia di inquinamento marino di origine tellurica nell'ambito delle loro strategie e dei loro programmi nazionali di sviluppo sostenibile e a portare avanti l'attuazione del programma di azione globale per la protezione dell'ambiente marino dalle attività terrestri e della dichiarazione di Montreal sulla protezione dell'ambiente marino dalle attività terrestri; invita gli Stati membri delle Nazioni Unite a migliorare la comprensione e la valutazione scientifiche degli ecosistemi marini e costieri quale base fondamentale per un processo decisionale solido tramite le azioni individuate nel piano di attuazione di Johannesburg; esorta gli Stati membri delle Nazioni Unite a elaborare programmi nazionali, regionali e internazionali volti a proteggere e conservare l'ambiente marino, nonché ad arrestare la perdita della biodiversità marina, in particolare degli ecosistemi fragili;
ab)
sostenere l'appello del Segretario generale delle Nazioni Unite a favore di un vaccino per la COVID-19 accessibile e a prezzi contenuti, da considerare un bene pubblico globale; attuare le disposizioni previste dalle recenti conclusioni del Consiglio sul ruolo dell'UE nel rafforzamento dell'Organizzazione mondiale della sanità, in particolare per quanto riguarda la capacità di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie; accoglie con favore il lavoro svolto dall'OMS nel coordinare gli sforzi del governo per combattere la pandemia di COVID-19; il Parlamento chiede un'indagine imparziale, trasparente e indipendente sulla diffusione del virus e sulla gestione della pandemia di COVID-19, anche da parte dell'OMS; sostiene una riforma dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) perché in futuro possa rispondere in maniera più efficiente alle emergenze e creare un consorzio internazionale antivirale per garantire l'accesso ai vaccini contro la COVID-19, nonché ai vaccini futuri, e un'equa distribuzione dei medesimi, per tutti i paesi; ribadisce il suo sostegno all'inclusione di Taiwan nell'Assemblea mondiale della sanità; condanna l'abuso da parte di molti regimi autoritari delle misure introdotte per combattere la COVID-19, al fine di consolidare il potere, minare ulteriormente i diritti umani, reprimere l'opposizione e la società civile, istigare campagne di incitamento all'odio nei confronti dei gruppi minoritari, introdurre ulteriori misure per limitare i diritti e le libertà dei loro cittadini e ottenere un vantaggio geopolitico all'estero; sottolinea che il diritto internazionale in materia di diritti umani e la promessa di conseguire gli OSS entro il 2030 dovrebbero rimanere le pietre angolari di tutte le risposte alla pandemia; chiede all’UE di contribuire all'impegno politico a livello delle Nazioni Unite per porre fine entro il 2030 all'epidemia di AIDS, che continua a essere una minaccia per la sanità pubblica a livello mondiale; raccomanda al Consiglio di continuare a cercare maggiori sinergie tra gli Stati membri delle Nazioni Unite per rimuovere normative, politiche e pratiche che creano ostacoli all'accesso ai servizi per l'HIV e aumentano il rischio di contrarre l'HIV, con un’attenzione particolare ai gruppi marginalizzati o vulnerabili; sottolinea quanto sia importante che l’UE chieda di rafforzare i quadri legislativi e normativi e promuova la coerenza delle politiche per il conseguimento della copertura sanitaria universale, anche adottando disposizioni legislative e attuando politiche che forniscano maggiore accesso ai servizi e ai prodotti sanitari e ai vaccini, in particolare per i più svantaggiati;
ac)
prendere atto della relazione del Segretario generale dal titolo “Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the socio-economic impacts of COVID-19" (Responsabilità condivisa, solidarietà globale: rispondere agli impatti socioeconomici della COVID-19) e insistere pertanto affinché le risposte dei governi alla pandemia di COVID-19 siano efficaci, inclusive e pienamente conformi ai loro obblighi e impegni in materia di diritti umani; invitare gli Stati membri delle Nazioni Unite ad adottare misure specifiche per proteggere i minori la cui vulnerabilità potrebbe essere particolarmente aggravata dalla pandemia di COVID-19; sostenere il Fondo centrale d'intervento per le emergenze, il Programma alimentare mondiale, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre istituzioni e altri programmi dell'ONU, che svolgono un ruolo fondamentale nella risposta umanitaria alla crisi della COVID-19; sostenere le richieste di un vertice internazionale delle Nazioni Unite sulla ricostruzione economica e le riforme sistemiche post-COVID-19, da tenersi nel 2021, quale forum importante per uno spazio di governance più inclusivo e basato sui diritti;
ad)
rafforzare la visibilità dell'azione e dell'assistenza dell'UE in tutte le sedi multilaterali e sul terreno, in particolare del programma "Team Europa" che ha calcolato un importo di 36 miliardi di EUR per affrontare gli effetti devastanti della crisi della COVID-19 nei paesi e nelle regioni partner, segnatamente l'Africa;
ae)
assumere una leadership attiva, solida e ambiziosa nella preparazione della 26a conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) anche su un approccio fondato sui diritti umani, nella fattispecie promuovendo un riconoscimento globale del diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile e sostenendo il mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani e l'ambiente; il Parlamento osserva che i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità sono tra le principali sfide attuali; sostiene l'iniziativa per i diritti ambientali delle Nazioni Unite, che rappresenta un riconoscimento del fatto che le violazioni dei diritti ambientali hanno un impatto profondo su un'ampia gamma di diritti umani; sottolinea che la biodiversità e i diritti umani sono interconnessi e interdipendenti; ricordare gli obblighi degli Stati in materia di diritti umani di proteggere la biodiversità, anche garantendo l'accesso a mezzi di ricorso efficaci in caso di perdita e degrado della biodiversità; il Parlamento incoraggia, al riguardo, l'UE e gli Stati membri a promuovere il riconoscimento dell'ecocidio quale crimine internazionale ai sensi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale; ritiene che l’UE dovrebbe attuare misure specifiche per porre la resilienza al centro degli sforzi di ripresa e per integrare la riduzione dei rischi di catastrofi in tutte le politiche dell'UE in collaborazione con le Nazioni Unite, in linea con i traguardi di cui al quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030; ritiene che l'UE dovrebbe dare nuovo impulso al partenariato con l’attuale amministrazione statunitense, sostenendo la creazione di una "coalizione globale per l'azzeramento delle emissioni nette" con i paesi che si sono già impegnati a favore dell'obiettivo di azzeramento delle emissioni entro il 2050, cooperando con altri paesi nello sviluppo di piani e tecnologie di rimozione delle emissioni di carbonio e promuovendo una nuova strategia internazionale per la protezione della biodiversità;
af)
riaffermare la necessità di assicurare un'uguale tutela da parte della legge e l'uguaglianza dinanzi la legge, l'emancipazione e la partecipazione piena ed efficace ai processi decisionali e la partecipazione piena, paritaria ed efficace alla vita politica, economica, sociale e culturale per i popoli indigeni, ivi comprese donne e ragazze; accogliere con favore il lavoro del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, il meccanismo di esperti sui diritti dei popoli indigeni (EMRIP) e il Forum permanente delle Nazioni Unite sulle questioni indigene (UNPFII); incoraggiare gli Stati e le entità del sistema delle Nazioni Unite a rafforzare la cooperazione internazionale per affrontare gli svantaggi cui fanno fronte i popoli indigeni e ad aumentare la cooperazione tecnica e l'assistenza finanziaria al riguardo;
ag)
continuare a perseguire ed espandere la capacità di cooperazione nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite sulla promozione di norme comuni efficaci e etiche in nuovi settori politici quali la disaggregazione e la protezione dei dati, il dovere di diligenza, la lotta all'impunità, l'intelligenza artificiale o il ciberspazio, promuovendo nel contempo un sostegno adeguato ai paesi che potrebbero voler ampliare la loro capacità di regolamentazione e l'attuazione delle norme; chiedere un più stretto coordinamento in materia di ciberdifesa per quanto riguarda le regole, le norme, le intese comuni e le misure di esecuzione nel ciberspazio; suggerire che le pietre angolari della cibersicurezza europea, come il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e la direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione (NIS), possano rappresentare una base eccellente che i paesi volontari possono utilizzare per costruire sui loro quadri normativi in materia di protezione dei dati e cibersicurezza attraverso un approccio "sicurezza fin dalla progettazione"; indicare che le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti a livello dell'UE possono essere condivisi nel quadro delle Nazioni Unite con le agenzie delle Nazioni Unite dedicate a tali compiti, anche in risposta alle richieste dei singoli paesi;
ah)
affrontare le sfide volte a prevenire e combattere i flussi finanziari illeciti e a rafforzare la cooperazione internazionale e le buone pratiche sulla restituzione e sul recupero dei beni, anche attraverso misure più efficaci intese ad attuare gli obblighi vigenti nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e dei relativi protocolli; attuare misure efficaci, inclusive e sostenibili per prevenire e combattere la corruzione nel quadro dell'Agenda 2030; intraprendere e sostenere iniziative volte a contrastare l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e la corruzione;
ai)
considerare la possibilità di introdurre ulteriori misure di ammortamento del debito per i paesi in via di sviluppo fortemente indebitati per evitare casi di insolvenza e creare possibilità di investimenti degli OSS e, in tal senso, sostenere l'invito del Segretario generale delle Nazioni Unite a istituire un meccanismo di ristrutturazione del debito sovrano nell'ambito della risposta a più lungo termine alla crisi della COVID-19 e ai suoi impatti economici;
aj)
affrontare la migrazione e gli sfollamenti forzati, comprese le loro cause, e cooperare all'attuazione del patto globale sulla migrazione e del patto globale sui rifugiati; ricorda che i diritti umani dovrebbero rimanere al centro del patto globale, con un'attenzione specifica ai migranti in situazioni di vulnerabilità, quali i bambini, i minori e le donne; continuare a far leva sull'impegno condiviso allo scopo di preservare lo spazio umanitario e migliorare il sistema di risposta umanitaria e sottolineare l'importanza di difendere il diritto di asilo in tutto il mondo; sostenere e rafforzare il lavoro degli organi competenti delle Nazioni Unite, quali l'UNHCR e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione (UNRWA); riaffermare il ruolo chiave dell'UNRWA nel fornire assistenza umanitaria e allo sviluppo ai profughi palestinesi; chiedere agli Stati membri delle Nazioni Unite il mantenimento e l'aumento dei contributi all'UNRWA e sostenere la proposta del commissario generale dell'UNRWA relativa a una conferenza che porti a un sistema di flussi di finanziamento e di spesa più prevedibile, sostenibile e responsabile per l'UNRWA per il futuro e un impegno in tal senso da parte di un maggior numero di Stati membri delle Nazioni Unite e di donatori internazionali;
ak)
continuare a difendere la libertà di religione o di credo; sollecitare maggiori sforzi per tutelare i diritti delle minoranze religiose e di altre minoranze; chiedere una maggiore tutela delle minoranze religiose contro le persecuzioni e la violenza; chiedere l'abrogazione delle leggi che configurano come reato la blasfemia o l'apostasia e che fungono da pretesto per la persecuzione delle minoranze religiose e dei non credenti; sostenere il lavoro del relatore speciale sulla libertà di religione o di credo;
al)
rafforzare ulteriormente il sostegno integrato alla parità di genere e all'emancipazione delle donne, in linea con la dichiarazione di Pechino e la relativa piattaforma d'azione; invitare tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a continuare a sostenere e ad attuare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'agenda per le donne, la pace e la sicurezza, che esaminano l'impatto sproporzionato dei conflitti sulle donne e sulle ragazze e orientano il lavoro e le azioni per promuovere la parità di genere e rafforzare la partecipazione, la protezione e i diritti delle donne in tutto il ciclo del conflitto, dalla prevenzione dei conflitti alla ricostruzione postbellica; a tale riguardo, prestare particolare attenzione all'eliminazione della violenza e della discriminazione nei confronti di donne e ragazze, compresa la violenza sessuale e di genere, le pratiche dannose e la violenza domestica e familiare, nonché al sostegno di una partecipazione attiva significativa ed equa delle donne in tutti gli ambiti della vita pubblica e del processo decisionale, nonché alla promozione dei diritti delle donne; sostenere e rafforzare gli sforzi internazionali compiuti attraverso le Nazioni Unite per garantire un'analisi di genere e l'integrazione delle dimensioni riguardanti il genere e i diritti umani in tutte le attività delle Nazioni Unite; il Parlamento ricorda che la violenza sessuale come lo stupro è utilizzata come tattica di guerra e costituisce un crimine di guerra e chiede di aumentare la protezione delle donne e delle ragazze in situazioni di conflitto, soprattutto per quanto riguarda la violenza sessuale; ritiene che l’UE dovrebbe raccogliere un maggiore sostegno, anche attraverso finanziamenti adeguati, per le attività di UN Women, che svolge un ruolo centrale nel sistema delle Nazioni Unite nel promuovere i diritti delle donne e riunire tutte le parti interessate al fine di consentire un cambiamento delle politiche e il coordinamento delle azioni strategiche;
am)
adottare un ruolo ambizioso e costruttivo all'interno del meccanismo per la revisione dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e del suo protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone al fine di rafforzare ulteriormente gli sforzi internazionali per combattere la tratta di esseri umani, ivi comprese le prospettive delle donne, dei minori e dei migranti, che presentano un maggiore rischio di sfruttamento;
an)
consultare strettamente il Parlamento sul processo di attuazione delle conclusioni del Consiglio e associare il Parlamento in tutti i settori strategici in cui la diplomazia parlamentare può creare preziose sinergie e rafforzare la capacità di sensibilizzazione e l'impatto positivo e la leadership dell'UE nel suo insieme;
ao)
chiedere azioni immediate per affrontare la crescente crisi dei diritti umani nello Xinjiang, almeno per indagare sui casi segnalati di persecuzione etnica e religiosa nella regione; il Parlamento chiede, a tale riguardo, l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio indipendente delle Nazioni Unite sui diritti umani in Cina, che potrebbe comprendere un relatore speciale delle Nazioni Unite, un gruppo di esperti del Consiglio dei diritti umani o un inviato speciale; sostiene gli inviti dell'UNHRC a tenere una sessione speciale sulla crisi;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione e, per informazione, all'Assemblea generale e al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (06879/1/2021 – C9-0191/2021 – 2018/0243(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06879/1/2021 – C9-0191/2021),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2018(2),
– vista la sua posizione in prima lettura(3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0460),
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2020)0459),
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'accordo provvisorio approvato dalle commissioni competenti a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– viste le deliberazioni comuni della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo ai sensi dell'articolo 58 del regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo (A9‑0198/2021),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
2. approva le sue dichiarazioni allegate alla presente risoluzione, che saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;
3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione, che saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;
4. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
5. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
6. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo, unitamente a tutte le dichiarazioni allegate alla presente risoluzione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione del Parlamento europeo relativa alla sospensione dell'assistenza concessa nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno
Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) 2021/947 che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale contiene un riferimento generico alla possibilità di sospendere gli aiuti senza specificare la base concreta di tale decisione. Una tale sospensione dovrebbe essere attuata laddove in un paese partner persista una violazione dei principi di democrazia, Stato di diritto, buona governance, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali o delle norme in materia di sicurezza nucleare riconosciute a livello internazionale.
Tuttavia il Parlamento europeo osserva che, a differenza di quanto previsto per altre aree geografiche di cooperazione, le disposizioni specifiche riguardanti il vicinato, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, prevedono un accentuato sostegno alla società civile, alla prevenzione dei conflitti e al consolidamento della pace, ai contatti interpersonali, inclusa la cooperazione tra le autorità locali, un sostegno per migliorare la situazione dei diritti umani o misure di sostegno collegate alle crisi, in caso di grave o persistente deterioramento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto o qualora vi sia un maggiore rischio di conflitto. Il Parlamento europeo ritiene che tale accentuato sostegno si debba fornire alle aree summenzionate qualora tale deterioramento si verifichi anche in paesi esterni all'area del vicinato e ricorda che, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 5, prevede che le azioni nell'ambito dei programmi tematici possano essere intraprese anche nel caso in cui il programma geografico sia stato sospeso.
Il Parlamento europeo ritiene che qualsiasi sospensione dell'assistenza nell'ambito di questi strumenti modificherebbe il regime finanziario generale concordato secondo la procedura legislativa ordinaria. In quanto colegislatore e uno dei rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo è pertanto legittimato a esercitare pienamente le proprie prerogative al riguardo nel caso in cui debba essere adottata una decisione di questo tipo.
Dichiarazione del Parlamento europeo sulla decisione 2010/427/UE del Consiglio e sul coordinamento strategico
Il Parlamento europeo osserva che i riferimenti agli strumenti di azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 9 della decisione 2010/427/UE del Consiglio sono obsoleti e ritiene pertanto opportuno, ai fini di chiarezza giuridica, aggiornare tale articolo, conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, al fine di tener conto degli strumenti di assistenza esterna dell'Unione applicabili nel periodo del QFP 2021-2027, ossia lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale, lo strumento di assistenza preadesione, lo strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare e la decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia.
Il Parlamento europeo invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a istituire una struttura di coordinamento strategica composta da tutti i servizi competenti della Commissione e del SEAE al fine di garantire la coerenza, le sinergie, la trasparenza e la responsabilità a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/947 che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Globale Europe.
Dichiarazione della Commissione su un dialogo geopolitico con il Parlamento europeo sullo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale
La Commissione europea, tenendo conto delle funzioni di controllo politico attribuite al Parlamento europeo dall'articolo 14 del trattato sull'Unione europea, si impegna a condurre un dialogo geopolitico ad alto livello tra le due istituzioni sull'attuazione del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) – Europa globale. Il dialogo dovrebbe consentire un confronto con il Parlamento europeo, le cui posizioni sull'attuazione dell'NDICI saranno prese pienamente in considerazione.
Il dialogo geopolitico verterà sugli orientamenti generali dell'attuazione dell'NDICI, anche per quanto riguarda la programmazione prima dell'adozione dei relativi documenti, e su temi specifici quali l'uso della riserva per le sfide e le priorità emergenti o l'applicazione di un effetto leva che comporti possibili modifiche nell'assegnazione di finanziamenti destinati alla migrazione o la sospensione dell'assistenza a un paese partner qualora vi persista una violazione dei principi di democrazia, Stato di diritto, buona governance e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Il dialogo geopolitico sarà strutturato come segue:
i) un dialogo ad alto livello tra l'alto rappresentante/vicepresidente e i commissari responsabili dei partenariati internazionali, del vicinato e dell'allargamento e il Parlamento europeo;
ii) un dialogo permanente a livello di alti funzionari con i gruppi di lavoro AFET e DEVE per garantire una preparazione e un follow-up adeguati del dialogo ad alto livello.
Il dialogo ad alto livello si svolgerà almeno due volte l'anno. Una delle riunioni potrebbe coincidere con la presentazione del progetto di bilancio annuale della Commissione.
Dichiarazione della Commissione relativa ai considerando 50 e 51 e all'articolo 8, paragrafo 10
I programmi regionali di sostegno per la migrazione sosterranno partenariati globali, equilibrati e su misura con i paesi di origine o di transito e i paesi ospitanti, basati su un approccio incentivante flessibile e sostenuti da un meccanismo di coordinamento nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale. Se del caso saranno integrati da azioni nell'ambito dei programmi destinati ai singoli paesi.
Al fine di garantire l'uso più efficiente ed efficace possibile di questi fondi in linea con le priorità politiche dell'Unione e dei paesi partner, la Commissione europea attuerà le priorità in maniera attiva avvalendosi di tutti i pertinenti strumenti dell'Unione e parteciperà al coordinamento con gli Stati membri in modo sincronizzato ed efficiente. Provvederà affinché il Parlamento europeo e il Consiglio siano informati periodicamente e con precisione, agevolando così gli scambi di opinioni.