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Giovedì 10 giugno 2021 - Strasburgo
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Statuto e condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore
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Decisione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 su un progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom (2021/2053(INL)2019/0900(APP))(1)

Progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom (2021/2053(INL)2019/0900(APP))
P9_TA(2021)0280A9-0174/2021

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 228, paragrafo 4,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Consiglio dell'Unione europea(2),

visto il parere della Commissione europea(3),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)  È opportuno che lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore siano fissati nel rispetto delle disposizioni previste dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e in particolare all'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 228, dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta").

(2)  La decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo(4) è stata modificata da ultimo nel 2008. A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom dovrebbe essere abrogata e sostituita da un regolamento adottato sulla base dell'articolo 228, paragrafo 4, TFUE.

(3)  L'articolo 41 della Carta riconosce il diritto a una buona amministrazione quale diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione. L'articolo 43 della Carta sancisce il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'operato delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione. Per garantire che tali diritti siano realmente esercitati e al fine di rafforzare la capacità del mediatore di condurre indagini approfondite e imparziali, consolidandone così l'indipendenza da cui entrambi dipendono, il mediatore dovrebbe essere dotato di tutti gli strumenti necessari all'efficace esercizio delle sue funzioni, di cui ai trattati e nel presente regolamento.

(4)  La determinazione delle condizioni in base alle quali una denuncia può essere presentata al mediatore dovrebbe rispettare il principio dell'accesso pieno, gratuito e agevole, tenendo debitamente conto delle specifiche restrizioni derivanti dai procedimenti giudiziari e amministrativi.

(5)  Il mediatore dovrebbe agire nel debito rispetto delle competenze delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione che sono oggetto delle sue indagini.

(6)  Occorre stabilire le procedure da seguire allorché dalle indagini del mediatore emergano casi di cattiva amministrazione. Il mediatore dovrebbe presentare una relazione completa al Parlamento europeo, al termine di ciascuna sessione annuale. Il mediatore dovrebbe altresì avere il diritto di includere, in tale relazione annuale, una valutazione sul rispetto delle raccomandazioni formulate.

(7)  Al fine di rafforzare il ruolo del mediatore e promuovere le migliori prassi amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, è opportuno consentire al mediatore, fatta salva la sua funzione primaria, ovvero la gestione delle denunce, di condurre indagini di propria iniziativa laddove ne riscontri motivo, e in particolare nei casi di cattiva amministrazione ripetuti, sistematici o particolarmente gravi.

(8)  Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(5), così come integrato dal regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(6) , dovrebbe applicarsi alle richieste di accesso del pubblico ai documenti del mediatore, ad eccezione di quelli ottenuti nel corso di un'indagine, nel cui caso le richieste dovrebbero essere trattate dall'istituzione, dall'organo o dall'organismo dell'Unione che li ha prodotti.

(9)  Il mediatore dovrebbe avere accesso a tutti gli elementi necessari all'esercizio delle sue funzioni. A tal fine, è opportuno che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione forniscano al mediatore qualsiasi informazione di cui quest'ultimo faccia richiesta ai fini di un'indagine. Laddove l'esercizio delle funzioni del mediatore implichi la trasmissione al mediatore di informazioni riservate in possesso delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione o delle autorità degli Stati membri, il mediatore dovrebbe poter accedere a tali informazioni, fatto salvo il rispetto delle norme relative alla loro protezione.

(10)  È opportuno che il mediatore e il personale alle sue dipendenze abbiano l'obbligo della riservatezza per quanto riguarda le informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, fatto salvo l'obbligo che incombe al mediatore di informare le autorità degli Stati membri di fatti potenzialmente legati a reati di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito di un'indagine. Il mediatore dovrebbe altresì poter informare l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessato dei fatti che mettono in discussione la condotta di un membro del personale alle sue dipendenze. L'obbligo della riservatezza che incombe al mediatore per quanto riguarda le informazioni di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni non pregiudica l'obbligo del mediatore di svolgere le proprie attività nel modo più trasparente possibile, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, TFUE. In particolare, al fine di esercitare correttamente le sue funzioni e di corroborare le sue conclusioni, il mediatore dovrebbe poter fare riferimento a qualsiasi informazione accessibile al pubblico nelle sue relazioni.

(11)  Qualora risultasse necessario ai fini dell'efficace esercizio delle sue funzioni, il mediatore dovrebbe avere la possibilità di collaborare e scambiare informazioni con le autorità degli Stati membri, nel rispetto del diritto nazionale e dell'Unione applicabile, e con altre istituzioni, organi o organismi dell'Unione, nel rispetto del diritto dell'Unione applicabile.

(12)  Dovrebbe spettare al Parlamento europeo eleggere il mediatore all'inizio della legislatura e per la durata della stessa, scegliendolo tra personalità che siano cittadini dell'Unione e offrano tutte le garanzie di indipendenza e di competenza richieste. Si dovrebbero inoltre prevedere condizioni generali riguardanti, tra l'altro, la cessazione delle funzioni del mediatore, la sostituzione del mediatore, le incompatibilità, la retribuzione del mediatore e i privilegi e le immunità dello stesso.

(13)  È opportuno specificare che la sede del mediatore è quella del Parlamento europeo come determinata dal protocollo n. 6, lettera a), del suo unico articolo, sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea, allegato al trattato dell'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("protocollo n. 6").

(14)  Il mediatore dovrebbe garantire la parità di genere nella composizione della sua segreteria, nel dovuto rispetto dell'articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio(7) ("statuto dei funzionari").

(15)  Spetta al mediatore adottare le disposizioni di esecuzione del presente regolamento, previa consultazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea. In assenza di un parere da parte di tali istituzioni entro il termine ragionevolmente stabilito in anticipo dal mediatore, quest'ultimo può adottare le disposizioni di esecuzione in questione. Affinché siano garantiti la certezza del diritto e il rispetto delle norme più rigorose nell'esercizio delle funzioni del mediatore, il contenuto minimo delle disposizioni di esecuzione da adottare dovrebbe essere definito nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e principi

1.  Il presente regolamento stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo).

2.  Il mediatore è completamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni e agisce senza alcuna autorizzazione previa.

3.  Il mediatore contribuisce a individuare casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, nel debito rispetto dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), e dell'articolo 228 TFUE, nonché dell'articolo 41 della Carta sul diritto a una buona amministrazione.

L'azione di qualsiasi altra autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presentate al mediatore.

4.  Il mediatore, se del caso, formula raccomandazioni, proposte di soluzioni e suggerimenti di miglioramento per affrontare la questione in oggetto.

5.  Nell'esercizio delle sue funzioni, il mediatore non può mettere in discussione la fondatezza delle decisioni di un organo giurisdizionale o la sua competenza a emettere una decisione.

Articolo 2

Denunce

1.  Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro può presentare al mediatore, direttamente o tramite un deputato al Parlamento europeo, una denuncia riguardante un caso di cattiva amministrazione.

2.  La denuncia fa chiaro riferimento al proprio oggetto e all'identità del denunciante. Il denunciante può chiedere che la denuncia rimanga in tutto o in parte riservata.

3.  La denuncia è presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del denunciante. Prima della presentazione della denuncia, il denunciante deve espletare le necessarie pratiche amministrative presso le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione interessati.

4.  Il mediatore dichiara irricevibile una denuncia qualora essa non rientri nel suo mandato o laddove i requisiti procedurali di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano rispettati. Nel caso in cui una denuncia esuli dal mandato del mediatore, quest'ultimo può consigliare al denunciante di rivolgersi ad un'altra autorità.

5.  Qualora ritenga che la denuncia sia manifestamente priva di fondamento, il mediatore archivia il fascicolo e ne informa il denunciante. Nei casi in cui il denunciante abbia notificato la denuncia all'istituzione, organo od organismo dell'Unione interessato, il mediatore informa anche l'autorità in questione.

6.  Le denunce relative ai rapporti di lavoro tra le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione e il rispettivo personale sono ricevibili soltanto se la persona interessata ha esaurito tutte le procedure amministrative interne, in particolare quelle di cui all'articolo 90 dello statuto dei funzionari, e l'autorità competente dell'istituzione, organo o organismo dell'Unione interessato ha adottato una decisione o se i termini per la risposta sono scaduti. Il mediatore ha inoltre il diritto di verificare le misure adottate dall'autorità competente dell'istituzione, organo o organismo dell'Unione interessato onde garantire la protezione delle presunte vittime di molestie e ripristinare un ambiente di lavoro sano e sicuro, nel rispetto della dignità delle persone interessate, nel corso di un'indagine amministrativa, a condizione che le persone interessate abbiano esaurito le procedure amministrative interne relative alle misure in oggetto.

7.  Il mediatore informa l'istituzione, organo o organismo dell'Unione interessato di una denuncia registrata non appena tale denuncia sia stata dichiarata ricevibile e sia stata adottata la decisione di avviare un'indagine.

8.  Le denunce presentate al mediatore non interrompono i termini per i ricorsi nei procedimenti giudiziari o amministrativi.

9.  Allorché il mediatore, a causa di un procedimento giudiziario in corso o concluso relativo ai fatti addotti, dichiara irricevibile una denuncia o decide di porre fine al suo esame, i risultati di qualunque indagine da questi eventualmente svolta in precedenza sono schedati e il fascicolo è archiviato.

10.  Il mediatore informa quanto prima il denunciante delle azioni adottate relativamente alla denuncia e, per quanto possibile, ricerca assieme all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione interessato una soluzione atta a eliminare il caso di cattiva amministrazione. Il mediatore comunica al denunciante la soluzione proposta, unitamente alle eventuali osservazioni dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato. Il denunciante può formulare osservazioni o fornire, in qualunque momento, informazioni supplementari che non erano note al momento della presentazione della denuncia.

Qualora sia raggiunta una soluzione accettata dal denunciante e dall'istituzione, organo o organismo dell'Unione interessato, il mediatore può archiviare il fascicolo senza seguire la procedura di cui all'articolo 4.

Articolo 3

Indagini

1.  Conformemente alle sue funzioni, il mediatore conduce le indagini che ritiene giustificate, di propria iniziativa o a seguito di una denuncia.

2.  Il mediatore informa senza indebito ritardo l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessato in merito a tali indagini. Fatto salvo l'articolo 5, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessato può, di propria iniziativa o su richiesta del mediatore, presentare eventuali osservazioni o elementi di prova utili.

3.  Il mediatore può condurre indagini di propria iniziativa ogniqualvolta lo ritenga giustificato, e in particolare in casi di cattiva amministrazione ripetuti, sistematici o particolarmente gravi, trattandoli come questioni di pubblico interesse. Nel contesto delle succitate indagini, il mediatore può altresì formulare proposte e presentare iniziative tese a promuovere le migliori prassi amministrative in seno alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione.

Articolo 4

Interazione tra il mediatore e le istituzioni

1.  Qualora a seguito di un'indagine riscontri casi di cattiva amministrazione, il mediatore informa senza indebito ritardo l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessato delle conclusioni dell'indagine e, se del caso, formula raccomandazioni.

2.  L'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessato trasmette al mediatore, entro tre mesi, un parere circostanziato. Su richiesta motivata dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato, il mediatore può concedere una proroga di tale termine. Tale proroga non è superiore a due mesi. Qualora l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessato non trasmetta il parere entro il termine iniziale di tre mesi o entro la scadenza prorogata, il mediatore può concludere l'indagine senza detto parere.

3.  Alla chiusura di un'indagine il mediatore trasmette una relazione all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione interessato e, se la natura o l'entità del caso di cattiva amministrazione individuato lo richiede, al Parlamento europeo. Il mediatore può corredare la relazione di raccomandazioni. Il mediatore informa il denunciante del risultato delle indagini, del parere dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato nonché delle eventuali raccomandazioni formulate nella relazione.

4.  Il mediatore può, se del caso, essere ascoltato dal Parlamento europeo, al livello più opportuno, in relazione a un'indagine sull'azione di un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo stesso.

5.  Al termine di ogni sessione annuale il mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione sui risultati delle indagini che ha svolto. La relazione include una valutazione concernente il rispetto delle raccomandazioni, delle proposte di soluzione e dei suggerimenti di miglioramento del mediatore. Nella valutazione figura altresì, se del caso, il risultato delle indagini del mediatore in materia di molestie, denunce di irregolarità e conflitti di interesse in seno alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione.

Articolo 5

Comunicazione di informazioni al mediatore

1.  Ai fini del presente articolo, il termine "comunicazione di informazioni" si riferisce a tutti i mezzi fisici ed elettronici mediante i quali il mediatore e la sua segreteria hanno accesso alle informazioni, compresi i documenti, indipendentemente dalla forma in cui sono presentate.

2.  Per "informazione classificata dell'UE" si intende qualsiasi informazione o qualsiasi materiale designato da una classifica di sicurezza dell'Unione, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare pregiudizio in varia misura agli interessi dell'Unione o a quelli di uno o più Stati membri.

3.  Fatte salve le condizioni di cui al presente articolo, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e le autorità competenti degli Stati membri forniscono al mediatore, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa e senza indebito ritardo, tutte le informazioni da esso richieste ai fini di un'indagine.

4.  Al mediatore sono fornite informazioni classificate dell'UE nel rispetto dei principi e delle condizioni seguenti:

a)  l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che fornisce le informazioni classificate dell'UE deve aver completato le pertinenti procedure interne e, se l'entità che le ha prodotte è una terza parte, quest'ultima deve avere previamente concesso il proprio consenso scritto;

b)  deve essere stata accertata la necessità che il mediatore sia a conoscenza di tali informazioni;

c)  deve essere garantito che l'accesso a informazioni riservate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore è accordato solo alle persone in possesso di un nulla osta di sicurezza al livello di sicurezza pertinente, conformemente al diritto nazionale, e autorizzate dall'autorità di sicurezza competente.

5.  Per quanto concerne la comunicazione di informazioni classificate dell'UE, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessato valuta se il mediatore abbia efficacemente adottato norme di sicurezza interne e misure fisiche e procedurali atte a proteggere le informazioni classificate dell'UE. A tal fine, il mediatore e un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione possono anche concludere un accordo che stabilisca un quadro generale per disciplinare la comunicazione di informazioni classificate dell'UE.

6.  In conformità dei paragrafi 4 e 5, l'accesso alle informazioni classificate dell'UE è accordato all'interno dei locali dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato, salvo laddove diversamente concordato con il mediatore.

7.  Fatto salvo il paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri possono rifiutare di fornire al mediatore le informazioni contemplate dalla legislazione nazionale sulla protezione delle informazioni classificate o da disposizioni che ne impediscano la comunicazione.

Ciononostante, lo Stato membro interessato può fornire al mediatore tali informazioni alle condizioni stabilite dalla sua autorità competente.

8.  Qualora le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione e le autorità degli Stati membri intendano trasmettere informazioni classificate dell'UE o qualsiasi altra informazione non accessibile al pubblico, ne danno preventivamente comunicazione al mediatore.

Il mediatore garantisce una protezione adeguata delle succitate informazioni e in particolare non le divulga al denunciante né al pubblico senza il previo consenso dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione o dell'autorità competente dello Stato membro interessati. Per quanto concerne le informazioni classificate dell'UE, il consenso è dato per iscritto.

9.  Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione che rifiutano di concedere l'accesso a informazioni classificate dell'UE forniscono al mediatore una motivazione scritta, indicando quanto meno i motivi del rifiuto.

10.  Il mediatore rimane in possesso delle informazioni di cui al paragrafo 8 solamente fino alla chiusura definitiva dell'indagine.

Il mediatore può chiedere a un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione o a uno Stato membro di conservare tali informazioni per un periodo di almeno cinque anni.

11.  Il mediatore, qualora non ottenga l'assistenza richiesta, può informarne il Parlamento europeo, il quale agisce di conseguenza.

Articolo 6

Accesso pubblico a documenti del mediatore

Il mediatore tratta le richieste di accesso del pubblico ai documenti, ad eccezione di quelli ottenuti nel corso di un'indagine e conservati dal mediatore per la durata di tale indagine o dopo la sua conclusione, in conformità delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 come integrato dal regolamento (CE) n. 1367/2006.

Articolo 7

Audizioni di funzionari e altri agenti

1.  Su richiesta del mediatore, i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione sono ascoltati relativamente a fatti concernenti un'indagine del mediatore in corso.

2.  Tali funzionari e altri agenti si esprimono a nome della loro istituzione, del loro organo o del loro organismo. Essi restano soggetti agli obblighi derivanti dai loro rispettivi statuti.

Articolo 8

Indagini nel contesto della denuncia di irregolarità

1.  Il mediatore può condurre un'indagine per individuare casi di cattiva amministrazione nel trattamento delle informazioni, come disposto dall'articolo 22 bis dello statuto dei funzionari, che gli siano stati segnalati da un funzionario o da un altro agente conformemente alle pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari.

2.  In tali casi, i funzionari e gli altri agenti godono della protezione offerta dallo statuto dei funzionari contro eventuali effetti pregiudizievoli da parte dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione derivanti dalla comunicazione delle informazioni.

3.  Il mediatore può altresì indagare sull'effettiva esistenza di un caso di cattiva amministrazione nel trattamento di tale caso da parte dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato, anche per quanto concerne la protezione del funzionario o dell'agente interessato.

Articolo 9

Segreto professionale

1.  Il mediatore e il suo personale non divulgano le informazioni e i documenti di cui siano venuti in possesso nell'ambito di un'indagine. Fatto salvo il paragrafo 2, essi non divulgano, in particolare, informazioni classificate dell'UE o documenti interni delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione forniti al mediatore o documenti che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, né qualsiasi altra informazione che possa ledere i diritti del denunciante o di eventuali altri soggetti coinvolti.

2.  Fatto salvo l'obbligo generale di informazione di tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nei confronti dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(8), qualora i fatti appresi nel corso di un'indagine del mediatore possano costituire o riguardare un reato, il mediatore riferisce alle autorità competenti degli Stati membri e, nella misura in cui il caso rientra nelle rispettive competenze, alla Procura europea, conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio(9), e all'OLAF.

3.  Se del caso e previo accordo della Procura europea o dell'OLAF, il mediatore informa anche l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che esercita l'autorità sul funzionario o l'agente interessato, che può avviare le procedure del caso.

Articolo 10

Cooperazione con le autorità degli Stati membri e con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione

1.  Qualora risulti necessario per l'esercizio delle sue funzioni, il mediatore può cooperare con le autorità degli Stati membri, nel rispetto del diritto nazionale e dell'Unione applicabile.

2.  Nell'ambito delle sue funzioni, il mediatore può anche cooperare con altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, in particolare quelli responsabili della promozione e della tutela dei diritti fondamentali. Il mediatore evita sovrapposizioni o duplicazioni con le attività delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione di cui sopra.

3.  Le comunicazioni destinate alle autorità degli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono trasmesse attraverso le loro rappresentanze permanenti presso l'Unione, salvo laddove la rappresentanza permanente interessata accetti che la segreteria del mediatore possa contattare direttamente le autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 11

Elezione del Mediatore

1.  Il mediatore è eletto, e può essere rieletto, in conformità dell'articolo 228, paragrafo 2, TFUE tra candidati selezionati secondo una procedura trasparente.

2.  A seguito della pubblicazione dell'invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il mediatore è scelto tra i candidati che:

–  sono cittadini dell'Unione,

–  sono in pieno possesso dei diritti civili e politici,

–  offrono tutte le garanzie di indipendenza,

–  soddisfano le condizioni richieste nel rispettivo Stato per l'esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali o sono in possesso di competenze e qualifiche comprovate per l'assolvimento delle funzioni di mediatore, e

–  nei due anni precedenti alla data di pubblicazione dell'invito a presentare candidature, non sono stati membri di governi nazionali, deputati al Parlamento europeo o membri del Consiglio europeo o della Commissione europea.

Articolo 12

Cessazione delle funzioni del mediatore

1.  Il mediatore cessa di esercitare le sue funzioni alla fine del suo mandato o in caso di dimissioni o licenziamento.

2.  Salvo in caso di licenziamento, il mediatore resta in carica fino all'elezione di un nuovo mediatore.

3.  In caso di cessazione anticipata delle funzioni, il nuovo mediatore è eletto entro un termine di tre mesi a decorrere dall'inizio della vacanza del posto, per il periodo rimanente sino al termine della legislatura del Parlamento europeo. Sino all'elezione del nuovo mediatore, spetta al principale responsabile di cui all'articolo 16, paragrafo 2, occuparsi delle questioni urgenti di competenza del mediatore.

Articolo 13

Licenziamento

Qualora il Parlamento europeo intenda chiedere la destituzione del mediatore in conformità dell'articolo 228, paragrafo 2, TFUE, esso ascolta il mediatore prima di avanzare tale richiesta.

Articolo 14

Esercizio delle funzioni del mediatore

1.  Nell'adempimento delle sue funzioni, il mediatore agisce in conformità dell'articolo 228, paragrafo 3, TFUE. Il mediatore si astiene dal compiere atti incompatibili con il carattere di dette funzioni.

2.  Al momento di assumere le sue funzioni, il mediatore si impegna solennemente dinanzi alla Corte di giustizia a esercitare le funzioni di cui ai trattati e nel presente regolamento nella massima indipendenza e con totale imparzialità, e a rispettare gli obblighi derivanti dalla sua carica, durante e dopo il mandato. L'impegno solenne include in particolare l'obbligo di comportarsi con integrità e discrezione per quanto riguarda l'accettazione di determinate funzioni o determinati vantaggi dopo la fine del mandato.

3.  Per tutto il periodo del suo mandato, il mediatore non può esercitare alcuna altra funzione politica o amministrativa né svolgere un'altra attività professionale retribuita o non retribuita.

Articolo 15

Retribuzione, privilegi e immunità

1.  Per quanto riguarda la retribuzione, le indennità e il trattamento di quiescenza, il mediatore è assimilato a un giudice della Corte di giustizia.

2.  Al mediatore e ai funzionari e altri agenti della sua segreteria si applicano gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato dell'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 16

Segreteria del mediatore

1.  Il mediatore riceve un bilancio adeguato, sufficiente a garantire la sua indipendenza e l'adempimento delle sue funzioni.

2.  Il mediatore è assistito da una segreteria. Il mediatore nomina il principale responsabile della segreteria.

3.  Ai funzionari e agli agenti della segreteria del mediatore si applicano lo statuto dei funzionari. L'organico della segreteria è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

4.  Qualora un funzionario dell'Unione sia distaccato presso la segreteria del mediatore, tale distacco è considerato un distacco nell'interesse del servizio, conformemente all'articolo 37, primo comma, lettera a), e all'articolo 38 dello statuto dei funzionari.

Articolo 17

Sede del Mediatore

La sede del mediatore è quella del Parlamento europeo come determinata dal protocollo n. 6, lettera a).

Articolo 18

Disposizioni di attuazione

Il mediatore adotta le disposizioni di attuazione per il presente regolamento, previa consultazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea. Tali disposizioni sono conformi al presente regolamento e contengono quanto meno prescrizioni riguardanti:

a)  i diritti procedurali del denunciante e dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato;

b)  il ricevimento, il trattamento e l'archiviazione di una denuncia;

c)  le indagini di propria iniziativa; e

d)  le indagini di seguito.

Articolo 19

Disposizioni finali

1.  La decisione 94/262/CECA, CE, Euratom è abrogata.

2.  Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.  Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) A norma dell'articolo 46, terzo comma, del regolamento, il Parlamento ha deciso di rinviare il voto sulla proposta di risoluzione fintanto che il Consiglio e la Commissione non abbiano formulato la loro posizione sul progetto di regolamento figurante in appresso conformemente all'articolo 228, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (A9-0174/2021).
(2) Approvazione del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Approvazione del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).
(5) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(6) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).
(7) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
(8) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).


Disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (modifica del regolamento (UE) 2016/1628) ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per alcune macchine munite di motori nell'intervallo di potenza tra 56 kW e 130 kW e superiore a 300 kW al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (COM(2021)0254 – C9-0185/2021 – 2021/0129(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0254),

–  visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0185/2021),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 giugno 2021(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 2 giugno 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 giugno 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per alcune macchine munite di motori nell'intervallo di potenza pari o superiore a 56 kW e inferiore a 130 kW e pari o superiore a 300 kW, al fine di far fronte agli effetti della crisi COVID-19

P9_TC1-COD(2021)0129


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/1068.)

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Conflitto di interessi del primo ministro della Repubblica ceca
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sul conflitto di interessi del primo ministro della Repubblica ceca (2021/2671(RSP))
P9_TA(2021)0282B9-0303/2021

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 310, paragrafo 6, e l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione(1) ("regolamento finanziario"),

–  visto il documento di orientamento della Commissione sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse a norma del regolamento finanziario(2),

–  viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni sulla concessione del discarico alla Commissione per gli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019,

–  viste le sue risoluzioni del 13 dicembre 2018 sul conflitto di interessi e la protezione del bilancio dell'UE in Repubblica ceca(3) e del 19 giugno 2020 sulla riapertura dell'indagine a carico del primo ministro della Repubblica ceca sull'uso improprio di fondi UE e potenziali conflitti d'interessi(4),

–  viste le missioni d'informazione effettuate in Repubblica ceca dalla commissione per il controllo dei bilanci il 26 e 27 marzo 2014 e dal 26 al 28 febbraio 2020,

–  vista la relazione finale, del novembre 2019, dell'audit relativo al funzionamento dei sistemi di gestione e controllo in atto per evitare conflitti di interesse in Cechia, effettuato dalle Direzioni generali Politica regionale e urbana (DG REGIO) e Occupazione, affari sociali e inclusione (DG EMPL) della Commissione, relazione che è stata pubblicata il 23 aprile 2021,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione(5),

–  vista la relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione, segnatamente il capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Cechia (SWD(2020)0302),

–  vista la relazione interlocutoria di conformità sulla Repubblica ceca redatta dal gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) e adottata dal gruppo durante la sua 84riunione plenaria nel dicembre 2019,

–  vista la relazione per paese 2020 sulla Repubblica ceca del 26 febbraio 2020 (SWD(2020)0502) che accompagna la comunicazione della Commissione dal titolo "Semestre europeo 2020: valutazione dei progressi in materia di riforme strutturali, prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici e risultati degli esami approfonditi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011" (COM(2020)0150),

–  visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per il controllo dei bilanci,

A.  considerando che gli articoli 61 e 63 del regolamento finanziario, l'articolo 24 della direttiva 2014/24/UE sulle norme in materia di appalti pubblici per la prevenzione dei conflitti di interesse, gli articoli 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi a gestione concorrente, la giurisprudenza della Corte di giustizia e la legge ceca n. 159/2006 sui conflitti di interesse, quale modificata il 29 novembre 2016, prevedono obblighi specifici e forniscono strumenti per affrontare efficacemente le situazioni di conflitto di interesse;

B.  considerando che Agrofert è un conglomerato fondato e istituito dal primo ministro ceco Andrej Babiš e composto da oltre 230 società; che il primo ministro Babiš si è rivelato essere uno dei titolari effettivi di Agrofert, società che controlla il gruppo Agrofert, il quale comprende tra l'altro vari importanti organi di informazione cechi, mediante i fondi fiduciari AB Private Trust I e AB Private Trust II, di cui Babiš è parimenti il titolare effettivo;

C.  considerando che, nei mesi di gennaio e febbraio 2019, vari servizi della Commissione – DG REGIO/DG EMPL e DG AGRI come DG associata – hanno svolto un audit coordinato e completo sull'applicazione del diritto unionale e nazionale; che vi è un audit della DG AGRI in corso relativamente a presunti conflitti di interesse nell'attuazione della politica agricola comune in Cechia;

D.  considerando che, nell'aprile 2021, la Commissione ha pubblicato una versione debitamente riformulata della relazione finale di audit sull'attuazione giuridica dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), sulla base delle verifiche condotte dalla DG EMPL e dalla DG REGIO; che la seconda relazione di audit della DG AGRI non è ancora stata pubblicata;

E.  considerando che la relazione di audit pubblicata evidenzia gravi carenze nel sistema di gestione e controllo(6) in vigore nella Repubblica ceca, nonché lacune che devono essere affrontate mediante rettifiche finanziarie;

F.  considerando che la relazione di audit della DG REGIO ha individuato tre sovvenzioni erogate a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale in violazione del diritto ceco e del regolamento recante disposizioni comuni dell'UE;

G.  considerando che l'indagine penale nei confronti del primo ministro Babiš, avviata a seguito della relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sull'uso irregolare delle sovvenzioni dell'UE destinate alle piccole imprese, inizialmente chiusa e poi riaperta, di cui tratta la risoluzione del Parlamento del 19 giugno 2020, è tuttora in corso;

H.  considerando che, a distanza di un anno, la Commissione non ha ancora fornito una risposta esauriente alla richiesta del Parlamento di quantificare l'importo totale delle sovvenzioni ricevute dalle entità appartenenti al gruppo Agrofert;

I.  considerando che, dopo le risoluzioni del Parlamento del dicembre 2018 e del giugno 2020 sul conflitto di interessi del primo ministro Babiš e più di due anni dopo l'inizio degli audit della Commissione, la situazione relativa al conflitto di interessi del primo ministro Babiš rimane irrisolta;

J.  considerando che una sana gestione finanziaria può essere garantita dagli Stati membri solo se le autorità pubbliche agiscono in conformità della legge, sia nazionale che dell'UE, e se i casi di illecito penale scaturiti da conflitti di interesse gestiti in modo improprio sono perseguiti efficacemente dalle autorità inquirenti e giudiziarie;

K.  considerando che, a norma dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, il fatto di non garantire l'assenza di conflitti di interesse può essere indicativo di violazioni dei principi dello Stato di diritto;

L.  considerando che il fatto di disporre di politiche e norme dettagliate in merito alla prevenzione e alla gestione dei conflitti di interesse, reali e percepiti, è un elemento essenziale della buona governance e della sana gestione finanziaria;

M.  considerando che la missione effettuata dalla commissione per il controllo dei bilanci nel febbraio 2020 ha rivelato l'esistenza di limiti preoccupanti del quadro giuridico che impediscono un funzionamento efficiente ed efficace dell'istituto supremo per la revisione contabile nazionale, non essendo riconosciuto a tale istituto il diritto di verificare la regolarità e i risultati della spesa pubblica a livello regionale e locale o di eseguire controlli in loco dei beneficiari finali;

1.  si compiace della pubblicazione, a seguito dei ripetuti inviti del Parlamento, della relazione finale di audit della DG REGIO e della DG EMPL sul funzionamento dei sistemi di gestione e controllo posti in essere per evitare conflitti di interesse in Cechia, che conferma l'esistenza di un conflitto di interessi tuttora in corso del primo ministro Babiš in relazione al gruppo Agrofert, confermando così la posizione espressa dal Parlamento in alcune sue precedenti risoluzioni e relazioni sul discarico;

2.  valuta positivamente il fatto che la DG REGIO e la DG EMPL riconoscano il notevole interesse pubblico nei confronti della trasparenza e dell'informazione in merito a questa situazione eccezionale come motivo ragionevole per la pubblicazione; deplora tuttavia che le conclusioni siano state pubblicate solo nell'aprile 2021, sebbene la relazione finale di audit sia stata inviata alle autorità ceche nel novembre 2019 e le risposte siano pervenute alla Commissione nel maggio 2020; esorta la DG AGRI ad accelerare la sua procedura di audit e il relativo follow-up e a pubblicare la sua relazione finale di audit senza indebiti ritardi; chiede che sia prestata una particolare attenzione ai pagamenti effettuati a società direttamente o indirettamente di proprietà del primo ministro ceco o di altri membri del governo ceco;

3.  deplora il fatto che le procedure di revisione contabile e di contraddittorio, nonché le procedure relative all'applicazione della rettifica finanziaria, attualmente si protraggano per vari anni; esorta la Commissione a rivedere le norme in materia di audit e le procedure di rettifica finanziaria per consentire conclusioni più tempestive e il recupero dei fondi dell'UE erogati indebitamente; ribadisce il suo invito alla Commissione a pubblicare tutti i documenti relativi al caso del conflitto di interessi del primo ministro ceco;

4.  è profondamente preoccupato per le conclusioni della relazione di audit, da cui risulta che:

   i fondi SIE sono stati concessi indebitamente a entità appartenenti al gruppo Agrofert,
   il primo ministro è il titolare effettivo del gruppo Agrofert e, dal febbraio 2017, dei fondi fiduciari AB Private Trust I e AB Private Trust II, che egli controlla, mantenendo un interesse economico diretto nel successo di Agrofert,
   il primo ministro Babiš ha partecipato attivamente all'esecuzione del bilancio dell'UE nella Repubblica ceca ed era in condizioni di poter esercitare un'influenza su organismi quali il consiglio per i fondi SIE e l'autorità nazionale di coordinamento, partecipando nel contempo alle decisioni riguardanti il gruppo Agrofert,
   i progetti individuati hanno ricevuto sovvenzioni in violazione dell'articolo 4 quater della legge ceca riveduta in materia di conflitto di interessi e del regolamento finanziario dell'UE,
   durante il periodo oggetto dell'audit, l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di Andrej Babiš in veste di primo ministro, presidente del consiglio per i fondi SIE, ministro delle Finanze e vice primo ministro dell'Economia era compromesso;

5.  osserva che, dal 1º giugno 2021, la legge ceca n. 37/2021 SB. relativa al registro dei titolari effettivi ha infine recepito nel diritto nazionale la quinta direttiva antiriciclaggio, che impone l'istituzione di registri accessibili al pubblico per le società, i trust e altri istituti giuridici; ricorda che il termine per il recepimento di tale direttiva era scaduto il 10 gennaio 2020; critica profondamente il fatto che la Cechia abbia recepito la quinta direttiva antiriciclaggio con un ritardo così forte; prende atto che il primo ministro Babiš è stato iscritto nel registro ceco dei titolari come "proprietario effettivo indiretto" di Agrofert dal 1º giugno 2021; critica fortemente la dichiarazione rilasciata dal ministero della Giustizia ceco, secondo cui è possibile continuare a versare sovvenzioni ad Agrofert sebbene Andrej Babiš figuri come titolare effettivo di Agrofert in Cechia;

6.  insiste sul fatto che un conflitto di interessi al più alto livello di governo di uno Stato membro, ora confermato con la pubblicazione, il 23 aprile 2021, della relazione finale della Commissione sull'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo posti in essere per evitare conflitti di interesse nella Repubblica ceca, non può essere tollerato e deve essere pienamente affrontato mediante:

   a) l'adozione di misure tali da garantire che il primo ministro Babiš non abbia più interessi economici o di altro tipo che rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 61 del regolamento finanziario dell'UE o della legge ceca sul conflitto di interessi in relazione al gruppo Agrofert; o
   b) provvedimenti atti a garantire che le entità commerciali controllate dal primo ministro Babiš cessino di ricevere finanziamenti a titolo di fondi dell'UE, sovvenzioni pubbliche o finanziamenti distribuiti da tutti i livelli delle autorità pubbliche dell'Unione; o
   c) l'astensione totale dalla partecipazione a qualsiasi processo decisionale dell'UE che possa riguardare, direttamente o indirettamente, gli interessi del gruppo Agrofert; sottolinea, tuttavia, che, alla luce delle funzioni e dei poteri del primo ministro e dei membri del suo governo, sembra improbabile che mediante tale misura sia possibile affrontare adeguatamente il conflitto di interessi nella pratica, se le persone in questione continuano a esercitare le loro funzioni pubbliche, e che le dimissioni dall'incarico pubblico rappresentano pertanto un mezzo più adeguato per affrontare alla radice il conflitto di interessi;

7.  saluta con favore l'annuncio che la Procura europea (EPPO) condurrà un'indagine imparziale e basata sui fatti sul conflitto di interessi; prende atto della dichiarazione rilasciata dalla procura competente, secondo la quale il caso "a norma del pertinente regolamento dell'Unione europea, soddisfa le condizioni in materia di giurisdizione obbligatoria della recentemente istituita Procura europea, alla quale deve essere trasmesso senza indugio";

8.  deplora il fatto che le conclusioni dell'audit confermino l'esistenza di gravi carenze sistemiche nel funzionamento del sistema di gestione e controllo, con particolare riferimento all'individuazione dei conflitti di interesse; deplora il fatto che l'inefficacia dei controlli incrociati e l'opacità dei processi e delle strutture ostacolino l'affidabilità di qualsiasi misura di prevenzione e individuazione dei conflitti di interesse nella Repubblica ceca;

9.  è profondamente preoccupato per il fatto che anche dopo l'entrata in vigore, nel 2018, degli articoli 61 e 63 del regolamento finanziario, le carenze dei sistemi di gestione e controllo – per quanto riguarda la prevenzione dei conflitti di interesse – persistano e che le autorità ceche abbiano adottato misure scarse e insufficienti per garantire la conformità;

10.  deplora i presunti tentativi del governo ceco di legalizzare il conflitto di interessi del primo ministro Babiš mediante una legge, proposta all'inizio della crisi della COVID nel marzo 2020, anziché risolvere il conflitto di interessi in sé;

11.  si attende che le autorità nazionali attuino tutte le raccomandazioni richieste, volte, tra l'altro, a migliorare il sistema di gestione e controllo e a verificare tutte le sovvenzioni concesse dopo il 9 febbraio 2017, che potrebbero violare la legge sui conflitti di interesse;

12.  chiede alla Commissione di informare il Parlamento in merito all'attuazione da parte del governo ceco delle raccomandazioni dell'audit, con particolare riferimento al controllo di tutti i fondi concessi al gruppo Agrofert che non facevano parte del campione di audit;

13.  è profondamente preoccupato per le carenze del quadro normativo generale, che rendono difficile individuare sistematicamente i titolari effettivi delle entità che ricevono fondi dell'UE; ricorda che la Commissione ha confermato di aver effettuato pagamenti nell'ambito della PAC a favore di società appartenenti al gruppo Agrofert, come pure a favore di altre società il cui titolare effettivo è il primo ministro Babiš in diversi altri Stati membri, ma non è in grado di identificare in modo esaustivo tutti gli operatori economici che ne hanno beneficiato; insiste sul fatto che la Commissione dovrebbe fornire all'autorità di discarico un quadro completo e affidabile di tutti i pagamenti effettuati alle società del gruppo Agrofert e alle società che hanno lo stesso titolare effettivo in tutti gli Stati membri per gli esercizi 2018 e 2019; invita la Commissione a includere anche le informazioni relative all'esercizio 2020; ritiene che ciò dimostri la necessità urgente che la Commissione, in collaborazione con le agenzie nazionali, elabori un formato standardizzato e pubblicamente accessibile per divulgare i nominativi dei beneficiari finali dei pagamenti versati a titolo della PAC;

14.  prende atto della recente correzione dei dati iscritti nel registro della titolarità effettiva delle società (Transparenzregister), che ora elenca il primo ministro Babiš come titolare e azionista di una controllata di Agrofert in Germania; ribadisce che il primo ministro Babiš figura tuttora fra le sei persone attive che esercitano un'influenza o un controllo significativi sugli amministratori fiduciari di un fondo collegato alla controllata di Agrofert denominata GreenChem Solutions Ltd, nel Regno Unito; invita tutti gli Stati membri in cui sono attive società controllate di Agrofert a rivedere il registro della titolarità effettiva in tal senso;

15.  deplora il fatto che entità appartenenti al gruppo Agrofert continuino a ricevere pagamenti nell'ambito del primo pilastro della PAC; ricorda che la legge ceca sui conflitti di interesse vieta di concedere sovvenzioni, compresi i pagamenti diretti della PAC, a un'impresa in cui un funzionario pubblico o un'entità controllata da un funzionario pubblico detiene una quota pari o superiore al 25 %; sottolinea l'esistenza di seri dubbi riguardo all'indipendenza delle autorità ceche che decidono in merito all'ammissibilità e al controllo dei pagamenti agricoli diretti; individua indicatori di rischio nel fatto che società appartenenti al gruppo Agrofert continuino a ricevere tali fondi in violazione della legge ceca sui conflitti di interesse;

16.  osserva che l'attuale legislazione ceca in materia di conflitti di interessi, in vigore dal 2006, presenta gravi lacune e mancanze significative in termini attuativi che hanno consentito la nascita e lo sviluppo di profonde strutture oligarchiche; si rammarica del fatto che la missione della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo del febbraio 2020 abbia messo in luce gravi carenze a livello sistemico per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la risoluzione dei conflitti di interessi in Cechia;

17.  esprime stupore per il fatto che le DG REGIO ed EMPL e la DG AGRI abbiano adottato approcci apparentemente diversi per simili violazioni della legge ceca sui conflitti di interessi e dell'articolo 61 del regolamento finanziario: mentre le DG REGIO ed EMPL ritengono che un'infrazione della legge ceca sui conflitti di interessi costituisca una violazione dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la DG AGRI non sembra applicare lo stesso ragionamento; sottolinea inoltre che i controlli di ammissibilità per i pagamenti basati sui diritti acquisiti (pagamenti diretti) includono altresì un elemento decisionale nell'ambito delle verifiche; evidenzia che tale decisione di verifica potrebbe essere influenzata da un conflitto di interessi; invita la Commissione a fornire al Parlamento una spiegazione giuridica dettagliata del differente impatto delle violazioni della legislazione nazionale in materia di conflitti di interessi e dell'articolo 61 del regolamento finanziario, nonché a spiegare nel dettaglio in che modo la Commissione garantisce che le decisioni di verifica per i pagamenti basati sui diritti acquisiti non siano influenzate da un conflitto di interessi;

18.  esprime stupore per la valutazione della Commissione secondo cui il ministro ceco dell'Agricoltura, che è responsabile della programmazione e dell'attuazione dei programmi agricoli nell'ambito della PAC, non si trova in una situazione di conflitto di interessi nonostante la sua famiglia riceva sovvenzioni agricole di importo considerevole; chiede che la Commissione condivida tale valutazione con il Parlamento; invita la Commissione a garantire che l'articolo 61 del regolamento finanziario sia interpretato e applicato in maniera uniforme;

19.  chiede alla Commissione di valutare l'efficacia dell'articolo 61 del regolamento finanziario nel prevenire o nel rivelare e risolvere con successo i casi di conflitto di interessi ove presenti e, se del caso, di avanzare proposte nel contesto della prossima revisione del regolamento finanziario per rafforzare ulteriormente le norme che disciplinano i conflitti di interessi, prestando particolare attenzione alle definizioni, all'ambito di applicazione (i soggetti coperti), all'identificazione di funzioni o attività sensibili a rischio, alle "situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto di interessi" e agli obblighi in caso di conflitto di interessi; rammenta che l'articolo 61 del regolamento finanziario non distingue tra diversi tipi di pagamenti a titolo del bilancio dell'UE e che la mera possibilità di ricorrere a una posizione derivante da un conflitto di interessi è un indicatore sufficiente;

20.  esprime preoccupazione per l'interpretazione restrittiva dell'articolo 61 del regolamento finanziario da parte dell'organismo pagatore ceco per l'agricoltura (il Fondo statale di intervento agricolo), secondo cui l'articolo non è applicabile ai membri del governo; ribadisce le preoccupazioni già espresse in merito alla serie di lacune identificate nella gestione dell'organismo pagatore ceco per l'agricoltura, in particolare per quanto riguarda la mancanza di indipendenza del consiglio di vigilanza, come sottolineato nella relazione sulla missione in Repubblica ceca del febbraio 2020(7); esorta la Commissione ad avviare una procedura di audit onde garantire la sana gestione dell'organismo;

21.  ritiene che gli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario costituiscano un importante strumento per rafforzare ulteriormente le misure volte a tutelare il bilancio dell'UE da frodi e irregolarità; chiede alla Commissione di creare maggiore consapevolezza e di promuovere un'interpretazione e un'applicazione uniformi delle norme in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, anche per quanto riguarda i pagamenti diretti nell'ambito del primo pilastro della PAC, e di monitorare il funzionamento indipendente degli organismi pagatori e delle strutture di audit a tale riguardo; invita la Commissione a fornire alle autorità degli Stati membri interessati ulteriori esempi pratici, suggerimenti e raccomandazioni per aiutarli a evitare i conflitti di interessi;

22.  ribadisce che i cittadini e i contribuenti cechi non dovrebbero pagare o subire le conseguenze derivanti dal conflitto di interessi del primo ministro Babiš, e che le società appartenenti al gruppo Agrofert dovrebbero restituire la totalità delle sovvenzioni illecitamente ricevute dal bilancio dell'UE o da quello nazionale ceco; esorta le autorità ceche a recuperare tutte le sovvenzioni indebitamente versate agli organismi del gruppo Agrofert;

23.  insiste sulla necessità di interrompere qualsiasi ulteriore versamento di fondi, a titolo del bilancio dell'UE o di quello nazionale ceco, alle società in ultima analisi controllate dal primo ministro Babiš o da membri del governo ceco fino a quando non saranno del tutto risolti i casi di conflitto di interessi;

24.  esorta il governo ceco a migliorare l'equità complessiva della ripartizione delle sovvenzioni dell'UE e a istituire un sistema che garantisca la piena e completa trasparenza nella ripartizione dei fondi dell'UE; osserva con preoccupazione che, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, da quando nel 2014 è stato creato il sistema ceco dei pagamenti diretti non è sopraggiunta alcuna decisione destinata a modificarlo o a creare un meccanismo efficace contro i conflitti di interessi;

25.  ricorda che, nell'ambito del progetto "Stork Nest" (Nido della cicogna), Agrofert ha creato artificialmente una società di medie dimensioni, che è rimasta sotto il controllo di Agrofert, al fine di ottenere fondi destinati a piccole e medie imprese per un importo complessivo di circa 2 milioni di EUR; reputa inaccettabile il fatto che, alla luce delle gravi irregolarità emerse dalle indagini sul progetto "Stork Nest", le autorità ceche abbiano ritirato il progetto dai finanziamenti dell'UE allo scopo di finanziarlo a titolo del bilancio nazionale, ponendo l'onere finanziario sui contribuenti cechi; ritiene che ciò sia la riprova del fatto che le autorità ceche non sono state in grado di convincere la Commissione della legalità e della regolarità di tali pagamenti; si rammarica del fatto che ciò significa che l'OLAF non ha più il diritto di condurre indagini al riguardo e che solo la procura nazionale è in grado di sporgere denuncia; esprime seria preoccupazione per il fatto che la procura ceca abbia temporaneamente archiviato il procedimento per poi riaprirlo in un secondo momento; invita le autorità ceche a informare quanto prima le istituzioni dell'UE in merito ai risultati dell'inchiesta "Stork Nest";

26.  prende atto che la polizia ceca ha raccomandato per la seconda volta l'incriminazione del primo ministro Babiš con l'accusa di frode per un importo di circa 2 milioni di EUR in relazione alle indagini note come "Nido della cicogna"; osserva che il procuratore capo Jaroslav Šaroch, che nel settembre 2019 aveva inizialmente deciso di archiviare il caso, è responsabile della decisione in merito al capo d'accusa; ricorda che il 4 dicembre 2019 il procuratore generale Pavel Zeman, attualmente dimissionario, aveva disposto la riapertura del caso, adducendo carenze nella valutazione giuridica del procuratore Šaroch;

27.  manifesta profonda preoccupazione per le pressioni politiche esercitate nei confronti dei media indipendenti e delle istituzioni indipendenti in Repubblica ceca, recentemente messe in luce dalle dimissioni del procuratore generale, il quale ha addotto come motivo le pressioni ricevute dalla ministra della Giustizia;

28.  chiede alla Commissione di indagare sulle vulnerabilità del sistema giudiziario ceco e di intraprendere le azioni necessarie; invita la Commissione a esaminare e valutare attentamente se siano stati ritirati o archiviati prematuramente altri casi relativi a membri del governo ceco, potenzialmente a seguito di pressioni; chiede alla Commissione di tenerlo informato senza indebito ritardo sulle conclusioni e i risultati emersi;

29.  esprime preoccupazione per le segnalazioni secondo cui il governo ceco avrebbe già trasferito oltre 150 milioni di CZK dal bilancio nazionale ceco ad Agrofert durante il periodo sottoposto a audit(8); chiede alla Commissione di condurre un'indagine esaustiva su tali casi di finanziamento a titolo del bilancio nazionale e di informarlo sulle relative conclusioni e sulle misure adottate, trattandosi di casi che potrebbero costituire aiuti di Stato illeciti e compromettere la concorrenza leale nel mercato unico dell'UE, come pure la sua integrità;

30.  condanna la pratica di ritirare i progetti destinati al finanziamento dell'UE per finanziarli a titolo del bilancio nazionale a seguito dell'individuazione di irregolarità da parte della Commissione o della Corte dei conti europea; chiede alla Commissione di monitorare attentamente tali casi e di procedere a una scrupolosa analisi giuridica, prestando particolare attenzione alle possibili violazioni delle norme in materia di aiuti di Stato;

31.  deplora le dichiarazioni pubbliche rese dal primo ministro Babiš in risposta alla pubblicazione della relazione finale di audit delle DG REGIO ed EMPL(9); reputa inaccettabile che i revisori contabili della Commissione vengano definiti "mafiosi" da un membro del Consiglio europeo;

32.  condanna le affermazioni diffamatorie del primo ministro Babiš nei confronti delle organizzazioni giornalistiche che riferiscono del suo conflitto di interessi e delle operazioni della sua attività imprenditoriale; segnala, a tale riguardo, i commenti negativi espressi contro Deník Referendum presso il parlamento ceco nel novembre 2020;

33.  manifesta profonda preoccupazione per lo scarso livello di conformità alle raccomandazioni del GRECO contenute nella relazione sul quarto ciclo di valutazioni, dal momento che è stata attuata in maniera soddisfacente solo una raccomandazione su 14, sette sono state attuate parzialmente, mentre le restanti sei non lo sono state affatto;

34.  esorta tutti gli Stati membri a evitare che nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) si verifichino casi di pagamenti di centinaia di milioni di euro versati sotto forma di sovvenzioni a singole persone fisiche, nonché ad allinearsi alla posizione del Parlamento che consiste nel garantire la piena trasparenza e la possibilità di aggregare i pagamenti e le procedure di monitoraggio e audit digitali oltre i confini degli Stati membri all'interno dei programmi in regime di gestione concorrente;

35.  invita il Consiglio a prestare debita attenzione, nell'ambito dei negoziati in corso sul regolamento relativo alla PAC, all'incidenza di bilancio e a una ripartizione più giusta e trasparente dei pagamenti diretti, in modo da allinearsi alla posizione del Parlamento per quanto riguarda la definizione di massimali specifici per le persone fisiche per entrambi i pilastri della PAC, nonché in materia di degressività, massimali obbligatori e pagamenti ridistribuivi, al fine di garantire una percezione complessivamente positiva della PAC da parte dei cittadini dell'UE; sottolinea che i negoziati in sede di Consiglio non devono essere influenzati dai conflitti di interessi e che nessuno ministro, membro o rappresentante di un governo nazionale deve partecipare ai negoziati qualora sia interessato da un conflitto di interessi; ritiene inaccettabile che il primo ministro Babiš, titolare effettivo del gruppo Agrofert, abbia preso parte ai negoziati sulla PAC opponendosi all'introduzione di massimali per le sovvenzioni; evidenzia con decisione che i massimali per le persone fisiche per il primo e il secondo pilastro della PAC devono essere applicabili in maniera uniforme anche ai membri dei governi nazionali, in modo da evitare che questi ultimi partecipino ai negoziati in sede di Consiglio difendendo i propri interessi;

36.  disapprova fermamente le strutture oligarchiche che attingono ai fondi agricoli e di coesione dell'UE, nell'ambito delle quali una piccola minoranza di beneficiari riceve la stragrande maggioranza dei fondi dell'UE, e invita la Commissione, il Consiglio e il Consiglio europeo a evitare la promozione di tali strutture, che riducono la competitività dei piccoli e medi agricoltori e delle aziende agricole a conduzione familiare, che dovrebbero essere i principali beneficiari della PAC;

37.  evidenzia la propria profonda preoccupazione per il fatto che il primo ministro Babiš, pur trovandosi in una situazione di conflitto di interessi, partecipi al processo decisionale sull'allineamento della PAC agli obiettivi europei di politica climatica, dal momento che gli interessi aziendali del gruppo Agrofert potrebbero prevalere sull'interesse pubblico per quanto riguarda il sostegno a un'agricoltura più sostenibile e la limitazione degli impatti negativi dei cambiamenti climatici;

38.  ritiene che la mancanza di azione da parte del governo ceco nell'affrontare il conflitto di interessi del primo ministro Babiš abbia un impatto negativo sul funzionamento delle autorità statali ceche, incluse le autorità preposte all'applicazione della legge e i sistemi di gestione e controllo, nonché sulla conformità alla legislazione dell'UE;

39.  invita la Commissione a valutare la situazione di cui trattasi, oltre che l'influenza del primo ministro Babiš sui media cechi e sul sistema giudiziario, al fine di individuare eventuali violazioni dello Stato di diritto e, se confermate e sulla base dei risultati ottenuti, attivare a tempo debito il meccanismo di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione;

40.  continua a essere preoccupato per la crescente concentrazione della proprietà dei media nelle mani di pochi oligarchi(10);

41.  osserva che sono in corso indagini e audit a livello nazionale ed europeo su potenziali conflitti di interessi e sull'uso dei fondi dell'UE; è preoccupato per i timori espressi nella relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione, secondo cui i casi di corruzione ad alto livello non sarebbero sufficientemente perseguiti e sarebbero state individuate alcune lacune nei quadri di integrità applicabili ai membri del parlamento;

42.  invita il Consiglio e il Consiglio europeo ad adottare tutte le misure necessarie e appropriate per prevenire i conflitti di interessi, in linea con l'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento finanziario; è preoccupato per il fatto che il primo ministro ceco abbia partecipato e continui a partecipare attivamente ai negoziati relativi al bilancio dell'UE e ai programmi dell'Unione pur essendo coinvolto in un conflitto di interessi; chiede al Consiglio e al Consiglio europeo di riferire al Parlamento come intendono tenere conto della partecipazione del primo ministro Babiš al processo decisionale relativo alla PAC e al bilancio dell'UE, e in che modo intendono intervenire, alla luce delle conclusioni delle relazioni di audit della Commissione;

43.  ritiene che il caso del conflitto di interessi del primo ministro Babiš sia inoltre una conferma della necessità urgente di istituire un sistema digitale interoperabile di segnalazione e monitoraggio per le finanze dell'UE; deplora fortemente il fatto che i colegislatori non abbiano raggiunto un accordo soddisfacente riguardo alle disposizioni che stabiliscono l'interoperabilità dei sistemi informatici, il che consentirebbe di ottenere segnalazioni standardizzate e uniformi e promuoverebbe la cooperazione; chiede che tutti gli attori pertinenti si impegnino a favore di soluzioni altrettanto efficaci ai fini di una migliore rendicontabilità;

44.  invita la Commissione a garantire che le disposizioni del regolamento finanziario sui conflitti di interessi, ivi compreso nel caso del conflitto di interessi del primo ministro Babiš, siano pienamente applicate nell'attuazione del QFP 2021-2027 e di Next Generation EU, in modo che non siano effettuati pagamenti a società detenute direttamente o indirettamente dal primo ministro Babiš(11); chiede un maggiore controllo di qualsiasi eventuale conflitto di interessi nonché di altri elementi relativi allo Stato di diritto nei piani nazionali per la ripresa;

45.  sottolinea con vigore che i deputati al Parlamento europeo devono essere in grado di esercitare la loro attività senza essere soggetti a minacce e che i governi nazionali sono responsabili di garantire la loro protezione nei rispettivi paesi di origine;

46.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio nonché al governo e ad entrambe le camere del parlamento della Repubblica ceca.

(1) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(2) GU C 121 del 9.4.2021, pag. 1.
(3) GU C 388 del 13.11.2020, pag. 157.
(4) Testi approvati, P9_TA(2020)0164.
(5) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.
(6) La relazione finale di audit ha rilevato gravi carenze nel modo in cui è concepito il sistema di controllo volto a evitare conflitti di interesse, come dimostrano le sette violazioni dell'articolo 4 quater della legge ceca sui conflitti di interesse e l'elevato tasso di errore (pari al 96,7 %) rilevato nel campione sottoposto ad audit.
(7) Relazione sulla missione d'informazione della commissione per il controllo dei bilanci (CONT) in Repubblica ceca, dal 26 al 28 febbraio 2020.
(8) iROZHLAS, Penam, Lovochemie, Cerea. Česko vyplatilo Agrofertu podle Bruselu na dotacích neoprávněně 155 milionů, 27 aprile 2021.
(9) Euractiv, Czech PM slams EU Commission auditors as "mafia", 26 aprile 2021.
(10) Reporter senza frontiere, Repubblica ceca, https://rsf.org/en/czech-republic [accesso effettuato in data 2.6.2021].
(11) L'elenco delle società e dei progetti approvati dal governo ceco per i quali presentare domanda di finanziamento a titolo del Fondo per una transizione giusta prevede oltre 6 miliardi di CZK per Lovochemie, società parte del gruppo Agrofert e precedentemente gestita dall'attuale ministro ceco per l'Ambiente Richard Brabec.


Affrontare la sfida globale della COVID-19: gli effetti della deroga all'accordo TRIPS dell'OMC sui vaccini, le terapie, i dispositivi e sull'incremento delle capacità di produzione e fabbricazione nei paesi in via di sviluppo
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla risposta alla sfida globale posta dalla COVID-19: effetti della deroga all'accordo TRIPS dell'OMC sui vaccini, le terapie e i dispositivi in relazione alla COVID-19 e sull'incremento delle capacità di produzione e fabbricazione nei paesi in via di sviluppo (2021/2692(RSP))
P9_TA(2021)0283RC-B9-0306/2021

Il Parlamento europeo,

–  visto l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), in particolare l'articolo 31 bis,

–  vista la dichiarazione di Doha del 14 novembre 2001 sull'accordo TRIPS e la salute pubblica,

–  vista la decisione del Consiglio dell'OMC per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 6 novembre 2015, relativa alla proroga dell'esenzione, per i paesi meno sviluppati (PMS) membri dell'OMC, dall'attuazione delle disposizioni dell'accordo TRIPS relative ai prodotti farmaceutici,

–  vista la comunicazione dell'India e del Sudafrica, in data 2 ottobre 2020, in cui si chiede una deroga a talune disposizioni dell'accordo TRIPS per la prevenzione, il contenimento e il trattamento della COVID-19, copatrocinata da Eswatini, Kenya, Mozambico e Pakistan e sostenuta da altri 100 paesi,

–  vista la proposta riveduta di deroga alle disposizioni TRIPS, comunicata il 21 maggio 2021 da 62 membri dell'OMC,

–  vista la lettera aperta di 243 organizzazioni della società civile al Direttore generale dell'OMC, in data 13 aprile 2021, sulla risposta alle sfide globali relative all'approvvigionamento inadeguato e all'accesso iniquo ai medicinali per la COVID-19, in particolare i vaccini,

–  vista la dichiarazione del rappresentante degli Stati Uniti per il commercio, in data 5 maggio 2021, che afferma il sostegno a una deroga temporanea all'accordo TRIPS,

–  vista la lettera aperta del Presidente della Repubblica di Costa Rica e del Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in data 27 maggio 2021, con cui si invitano nuovamente tutti gli Stati membri dell'OMS a sostenere attivamente il pool di accesso alle tecnologie COVID-19 (C-TAP),

–  vista la dichiarazione di Roma adottata in occasione del vertice mondiale sulla salute il 21 maggio 2021,

–  vista la lettera in data 31 maggio 2021 del Direttore generale dell'OMS, del Direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), del Direttore generale del Fondo monetario internazionale (FMI) e del Presidente del Gruppo della Banca mondiale, in cui si chiede un nuovo impegno per l'equità nei vaccini e per vincere la pandemia,

–  vista la dichiarazione congiunta del 20 aprile 2020 rilasciata dai Direttori generali dell'OMC e dell'OMS per sostenere gli sforzi volti a garantire il normale flusso transfrontaliero di forniture mediche essenziali e di altri beni e servizi,

–  visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite,

–  visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che sono stati registrati circa 172 000 000 di casi di COVID-19 che hanno provocato più di 3 700 000 decessi in tutto il mondo e causato a milioni di persone sofferenze e angoscia senza precedenti, nonché la distruzione dei loro mezzi di sussistenza; mentre le conseguenze della sindrome post-COVID colpiscono il 10 % dei pazienti a livello globale, causando perdita di posti di lavoro, povertà e forti vulnerabilità socioeconomiche;

B.  considerando che l'attuale pandemia globale di COVID-19 richiede una strategia globale per vaccini, diagnostica e trattamenti, nonché produzione e distribuzione di attrezzature; che è necessario un approccio olistico, scientifico e basato sui fatti per affrontare le sfide sanitarie connesse alla pandemia; che un approccio sensibile alla dimensione di genere e intersettoriale è fondamentale per conseguire l'uguaglianza e in ogni fase del processo di vaccinazione, dallo sviluppo alla diffusione;

C.  considerando che i vaccini sono un caso da manuale in cui le enormi esternalità positive richiedono una fornitura pubblica gratuita sia a livello nazionale che globale; che nei paesi sviluppati tutti i cittadini stanno ricevendo le vaccinazioni gratuitamente; che sarebbe eticamente inammissibile se tale principio non si applicasse alle popolazioni più povere dei paesi in via di sviluppo;

D.  considerando che la dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica, adottata a Doha il 14 novembre 2001, stabilisce che l'accordo TRIPS dovrebbe essere attuato e interpretato in maniera favorevole alla salute pubblica, incoraggiando sia l'accesso ai medicinali esistenti sia lo sviluppo di nuovi medicinali; che il 6 novembre 2015 il Consiglio TRIPS dell'OMC ha deciso di prorogare fino al gennaio 2033 la deroga ai brevetti per i medicinali per i paesi meno sviluppati;

E.  considerando che è essenziale garantire vaccini per le popolazioni più vulnerabili nei paesi a basso e medio reddito a costi accessibili; che i vaccini a mRNA si sono dimostrati i più efficaci, ma anche i più costosi sul mercato;

F.  considerando che dal giugno 2021 sono state somministrate in tutto il mondo circa 1,6 miliardi di dosi di vaccino, la maggior parte delle quali in paesi industrializzati e produttori di vaccini; che soltanto lo 0,3 % delle dosi di vaccino somministrate a livello mondiale è stato erogato nei 29 paesi più poveri, dove vive circa il 9 % della popolazione mondiale; che, secondo le stime dell'FMI, un'accelerazione nella distribuzione dei vaccini consentirebbe di aggiungere al PIL globale oltre 7 000 miliardi di EUR se il virus fosse tenuto sotto controllo; che l'UE ha distribuito più di 260 milioni di dosi di vaccini ai suoi Stati membri e ha esportato più di 226 milioni di dosi di vaccini verso paesi terzi, di cui solo il 10 % va ai paesi meno sviluppati (PMS);

G.  considerando che stanno emergendo nuove e preoccupanti varianti della COVID-19, più trasmissibili, più mortali e meno suscettibili ai vaccini, che potrebbero richiedere ulteriori richiami, spingendo la domanda ben oltre gli 11 miliardi di dosi necessarie inizialmente stimate; che è essenziale aumentare la produzione per giungere a una copertura vaccinale mondiale; che l'aumento della produzione di vaccini è una priorità globale; che le catene di approvvigionamento globali per le materie prime non devono essere ostacolate da misure protezionistiche o da barriere non tariffarie al commercio; che la maggior parte dei paesi produttori di vaccini ha purtroppo imposto divieti all'esportazione di vaccini e relativi ingredienti, impedendo un aumento della produzione globale e causando strozzature nelle catene di approvvigionamento;

H.  considerando che ingenti quantità di risorse e fondi privati e pubblici sono state investite nella ricerca e sviluppo, in sperimentazioni cliniche e appalti al fine di mettere a punto vaccini e terapie contro la COVID-19, in modo aperto e accessibile; che la ricerca privata e pubblica, gli istituti sanitari, i lavoratori in prima linea, gli scienziati, i ricercatori e i pazienti hanno tutti raccolto informazioni sul virus, che sono poi state utilizzate dalle aziende farmaceutiche;

I.  considerando che le licenze volontarie dovrebbero essere il mezzo più efficace per facilitare l'ampliamento della produzione e la condivisione delle competenze tecniche; che nessuna azienda privata ha partecipato all'iniziativa relativa al pool di accesso alle tecnologie COVID-19 (C-TAP), che invita le aziende farmaceutiche a impegnarsi a rilasciare licenze volontarie globali trasparenti e non esclusive; che, secondo l'OMS, 19 produttori di oltre una dozzina di paesi in Asia e America Latina si sono dichiarati disposti ad aumentare la produzione di vaccini a mRNA; che attualmente solo il 40 % delle capacità produttive mondiali viene sfruttato per produrre vaccini contro la COVID-19;

J.  che molti paesi in via di sviluppo con capacità di fabbricazione insufficienti o assenti devono ancora affrontare notevoli pressioni politiche e difficoltà giuridiche che impediscono loro il ricorso alle flessibilità dell'accordo TRIPS, segnatamente all'articolo 31 bis, e la lunga e macchinosa procedura per l'importazione e l'esportazione di prodotti farmaceutici;

K.  considerando che le protezioni dei brevetti e di altre proprietà intellettuali assicurano salvaguardie per l'assunzione di rischi imprenditoriali e che un quadro giuridico multilaterale dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) fornisce incentivi che sono fondamentali per la preparazione contro future pandemie; che un accesso globale ed equo a vaccini, diagnosi e cure a costi abbordabili è l'unico modo per attenuare l'impatto economico e di salute pubblica globale della pandemia, e che la deroga temporanea agli obblighi internazionali in materia di protezione della proprietà intellettuale per i medicinali, i dispositivi medici e le altre tecnologie sanitarie connessi alla COVID-19 è uno dei contributi importanti a tale obiettivo;

L.  considerando che, a causa della situazione epidemiologica allarmante e senza precedenti in India, il governo indiano ha imposto un divieto alle esportazioni di vaccini che ha portato a interruzioni dell'approvvigionamento globale e dello strumento COVAX; che l'UE è un contributore di primo piano del COVAX; che l'UE sotto Team Europa si è impegnata a donare altri 100 milioni di dosi da utilizzare nei paesi a basso e medio reddito entro la fine del 2021;

M.  considerando che il vaccino antipolio è stato introdotto sui mercati senza brevetto e che la malattia è stata eradicata in molte regioni del mondo; che il governo sudafricano guidato da Nelson Mandela è stato costretto a utilizzare la disponibilità di licenze obbligatorie per esercitare pressioni a favore di equivalenti generici di qualità e a prezzi accessibili, al fine di evitare di pagare prezzi esorbitanti alle multinazionali farmaceutiche che utilizzano brevetti per il trattamento dell'HIV;

N.  considerando che le catene di approvvigionamento nei paesi in via di sviluppo devono essere migliorate; che l'espansione della produzione locale, la sensibilizzazione della popolazione e l'aumento dell'assistenza alla distribuzione nei paesi in via di sviluppo potrebbero aumentare il numero di persone vaccinate nel mondo; che rimane un preoccupante deficit di finanziamento di 18,5 miliardi di dollari USA per l'acceleratore per l'accesso agli strumenti COVID-19 (acceleratore ACT);

O.  considerando che le priorità dell'UE dovrebbero essere quelle di garantire un accesso globale equo ai vaccini, alla diagnostica, alle terapie e ad altre soluzioni di approvvigionamento medico, mantenendo aperte le catene di approvvigionamento utilizzando tutti gli strumenti disponibili;

P.  considerando che i paesi meno sviluppati beneficiano già di una deroga, concessa fino al 1° gennaio 2033, per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni dell'accordo TRIPS sui prodotti farmaceutici, nonché di una deroga, concessa fino al 1° luglio 2021 di cui è attualmente in discussione una proroga, che esenta i paesi meno sviluppati da tutti gli obblighi dell'accordo TRIPS, ad eccezione degli articoli 3, 4 e 5;

1.  esprime viva preoccupazione per l'andamento della pandemia, in particolare nei paesi a basso e medio reddito; ricorda che la pandemia di COVID-19 non è ancora finita e che sarà necessario sviluppare nuovi vaccini per combattere le mutazioni; sottolinea che la comunità internazionale deve fare tutto il necessario per tenere sotto controllo la pandemia di COVID-19 e che circostanze eccezionali richiedono soluzioni eccezionali; sottolinea pertanto che è necessario un approccio olistico che dia priorità alla disponibilità e all'accessibilità economica dei prodotti sanitari connessi alla COVID-19, all'aumento graduale della produzione di vaccini contro la COVID-19 e alla distribuzione geografica globale della capacità produttiva; sottolinea che la politica commerciale internazionale deve svolgere un ruolo proattivo in questo sforzo facilitando gli scambi di materie prime e di prodotti sanitari e medici, alleviando la carenza di personale qualificato ed esperto, risolvendo i problemi della catena di approvvigionamento e rivedendo il quadro globale per i diritti di proprietà intellettuale per le pandemie future; chiede un sostegno a negoziati proattivi, costruttivi e basati sui testi per una deroga temporanea all'accordo TRIPS dell'OMC, al fine di migliorare l'accesso globale a medicinali connessi alla COVID-19 a costi abbordabili e di affrontare i vincoli della produzione mondiale e le carenze nell'approvvigionamento;

2.  ricorda che la dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la salute pubblica afferma che l'accordo TRIPS non impedisce e non dovrebbe impedire agli Stati membri di adottare misure per proteggere la salute pubblica;

3.  sottolinea che sono necessari 11 miliardi di dosi per vaccinare il 70 % della popolazione mondiale e che è stata prodotta solo una piccola parte di tale quantità; fa notare che un approccio basato su impegni di messa a disposizione delle dosi in eccesso è insufficiente; ricorda che lo strumento COVAX sta registrando un deficit di 190 milioni di dosi a causa dell'attuale situazione della COVID-19 in India e non raggiungerà i suoi obiettivi di fornitura nel prossimo futuro; osserva che l'UE è un importante donatore dello strumento COVAX in termini di finanziamenti e condivisione dei vaccini, sia attraverso COVAX che a livello bilaterale; invita tuttavia l'UE e i suoi partner ad aumentare significativamente i contributi finanziari e non finanziari al COVAX; accoglie con favore, a questo proposito, l'impegno di alcuni produttori a fornire 1,3 miliardi di dosi di vaccino a costi di produzione o a basso costo, e l'impegno di Team Europa a donare 100 milioni di dosi ai paesi a basso e medio reddito entro la fine dell'anno, ricordando che si stima che gli Stati membri dell'UE riceveranno un'eccedenza di almeno 400 milioni di dosi di vaccino nel 2021; accoglie altresì con favore il sostegno fornito dal meccanismo di protezione civile dell'UE per la fornitura di vaccini e materiale accessorio; sottolinea la necessità di dare la priorità all'approvvigionamento dello strumento COVAX; si rammarica delle azioni intraprese da Regno Unito e Stati Uniti per sviluppare un mercato secondario di rivendita con lo scopo di vendere i vaccini in eccedenza ad altri paesi industrializzati;

4.  sottolinea che la risposta globale alle emergenze sanitarie dovrebbe comprendere, da una parte, un approccio sul piano della domanda orientato al fabbisogno che preveda finanziamenti congiunti e acquisti anticipati coordinati a livello globale e, dall'altra, una strategia integrata sul piano dell'offerta per aumentare la capacità di produzione lungo l'intera catena del valore; ritiene che un aumento della produzione globale di vaccini, un migliore coordinamento delle forniture e catene del valore rafforzate, diversificate e resilienti per i vaccini siano necessari per la distribuzione dei vaccini a livello globale; esorta la Commissione a impegnarsi con i paesi produttori di vaccini per eliminare rapidamente le barriere all'esportazione e a sostituire il proprio meccanismo di autorizzazione all'esportazione con requisiti di trasparenza delle esportazioni e insiste per ricevere un accesso tempestivo e completo a tali dati; invita gli Stati Uniti e il Regno Unito ad abolire immediatamente il loro divieto di esportazione di vaccini e delle materie prime necessarie per produrli; chiede un incremento urgente degli investimenti e del coordinamento internazionali per intensificare la produzione dei fattori di produzione critici dei vaccini, come i prodotti monouso e le sostanze farmaceutiche attive, al fine di superare le strozzature lungo le catene del valore dei vaccini;

5.  sottolinea che, a lungo termine, la produzione globale di vaccini deve essere urgentemente ampliata per soddisfare la domanda mondiale e che è quindi necessario investire nelle capacità produttive dei paesi in via di sviluppo per renderli più autosufficienti; sottolinea la necessità di un efficace trasferimento di tecnologia e di competenze tecniche per far sì che ciò avvenga; riconosce che il modo principale per raggiungere questo obiettivo dovrebbe consistere nell'incentivare accordi volontari di licenza e il trasferimento volontario di tecnologia e competenze tecniche verso paesi in cui esistono già industrie produttrici di vaccini; è tuttavia pronto a discutere tutte le soluzioni efficaci e pragmatiche volte a stimolare ulteriormente la produzione globale di vaccini e invita la Commissione, in particolare, a impegnarsi a tale riguardo con gli Stati Uniti e altri paesi che condividono gli stessi principi;

6.  sottolinea che la protezione della proprietà intellettuale rappresenta un incentivo fondamentale per l'innovazione e la ricerca in tutto il mondo; rileva che tale tutela costituisce la base degli accordi volontari di licenza e del trasferimento delle competenze e, pertanto, è un elemento che migliora, e non che ostacola, la disponibilità di vaccini; avverte che, in un paradigma di inapplicabilità dei brevetti, le società dovrebbero ricorrere alla segretezza o all'esclusività per proteggere le loro innovazioni; evidenzia la minaccia che una deroga di durata indeterminata all'accordo TRIPS rappresenterebbe per il finanziamento della ricerca, in particolare per i ricercatori, gli investitori, gli sviluppatori e gli studi clinici; sottolinea che la tutela dei diritti di proprietà, anche dei diritti di proprietà intellettuale, è un obbligo costituzionale dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;

7.  prende atto dell'annuncio della Commissione secondo cui è aperta alla possibilità di agevolare l'uso di licenze obbligatorie, ove necessario per garantire un rapido accesso globale alla produzione di vaccini; invita la Commissione a fornire criteri oggettivi per stabilire se, quando e in quali casi farà ricorso a licenze obbligatorie; sottolinea che l'accordo TRIPS non specifica i motivi che potrebbero essere invocati per giustificare la concessione obbligatoria di licenze; sottolinea che la dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la salute pubblica conferma che i paesi sono liberi di determinare i motivi per la concessione di licenze obbligatorie e di determinare cosa costituisca un'emergenza nazionale; sottolinea che la concessione obbligatoria di licenze richiede un quadro giuridico efficace e che ciò potrebbe comportare difficoltà giuridiche nei paesi in via di sviluppo; invita la Commissione a valutare se e in che modo fornirà sostegno giuridico per la concessione di licenze obbligatorie nei paesi meno sviluppati; si compiace della valutazione della Commissione secondo cui la cooperazione e le licenze volontarie rappresentano gli strumenti più efficace per facilitare l'ampliamento della produzione;

8.  sottolinea che il pilastro connettore dei sistemi sanitari dell'acceleratore per l'accesso agli strumenti COVID-19 (ACT) deve essere rafforzato per aumentare le capacità di trasformazione, stoccaggio, distribuzione e consegna in tutto il mondo, in particolare nei paesi vulnerabili; invita l'UE e i suoi Stati membri a intensificare l'impegno in seno all'OMS, dando priorità all'acceleratore ACT quale parte della risposta globale dell'UE in tutti i suoi pilastri concernenti la diagnostica, le terapie, i vaccini e il rafforzamento dei sistemi sanitari; sottolinea la necessità di sostenere le capacità produttive nel continente africano e valuta molto positivamente l'annuncio di Team Europa di varare un'iniziativa da 1 miliardo di EUR volta a migliorare la produzione e l'accesso ai vaccini, ai medicinali e alle tecnologie sanitarie; sottolinea inoltre l'importanza di un adeguato quadro normativo per i prodotti farmaceutici; sottolinea che l'UE ha ora la responsabilità di investire in centri di distribuzione regionali, in particolare in Africa, e di sostenere la creazione di un'agenzia africana per i medicinali; chiede a questo proposito di sostenere le autorità locali di approvazione, di formare personale medico e tecnico qualificato per la somministrazione dei vaccini, di sostenere le catene di distribuzione dei vaccini e di contribuire a superare limitazioni quali le infrastrutture di raffreddamento, la diffusione geografica e socioeconomica e l'esitazione a vaccinarsi;

9.  ribadisce il suo sostegno all'iniziativa C-TAP dell'OMS e al polo di trasferimento della tecnologia relativa ai vaccini a mRNA; si rammarica che finora le aziende farmaceutiche abbiano deciso di non impegnarsi nell'iniziativa C-TAP; esorta la Commissione a incentivare le aziende farmaceutiche a condividere le loro tecnologie e le loro conoscenze attraverso l'iniziativa C-TAP e a includere nei futuri accordi di acquisto anticipato dell'UE impegni sui partenariati per il trasferimento di tecnologie con parti terzi, in particolare con i paesi in via di sviluppo; esorta la Commissione a fare pieno uso della sua influenza durante i negoziati per i contratti per la prossima generazione di vaccini contro la COVID, per garantire che gli sviluppatori trasferiscano la loro tecnologia a basso costo ai paesi a basso e medio reddito; invita a mappare attivamente le imprese, compresi i subappaltatori, che dispongono del know-how necessario per il trasferimento di tecnologia e ad abbinarle a imprese con impianti di produzione inattivi;

10.  invita l'UE a garantire che i futuri accordi preliminari di acquisto siano pienamente divulgati, in particolare per i vaccini di prossima generazione; invita l'UE a integrare gli impegni in materia di licenze globali non esclusive, segreti commerciali, dati di proprietà industriale e trasferimenti di tecnologia e a includere requisiti di trasparenza per i fornitori, compresa un'analisi costi-benefici per prodotto; sottolinea che questi requisiti di trasparenza non dovrebbero impedire alla Commissione di agire come offerente competitivo, se necessario; ribadisce che è necessaria la massima trasparenza nella negoziazione dei contratti relativi ai vaccini contro la COVID-19, anche mediante la partecipazione diretta dei deputati al Parlamento europeo ai processi decisionali concernenti i contratti attraverso il gruppo di contatto sui vaccini; si attende che il Parlamento europeo riceva periodicamente un'analisi completa e dettagliata riguardante la produzione, le importazioni, le esportazioni e le previsioni in relazione ai vaccini, comprese informazioni sul paese di destinazione delle esportazioni dell'UE, così come sull'origine delle importazioni di vaccini e relativi componenti;

11.  riconosce che la facilitazione degli scambi e le discipline sulle restrizioni all'esportazione, l'espansione della produzione, anche attraverso impegni da parte di produttori e sviluppatori di vaccini, e la facilitazione delle flessibilità dell'accordo TRIPS relative alle licenze obbligatorie sono tutti elementi che concorrono ad aumentare il tasso di vaccinazione a livello mondiale; accoglie con favore gli sforzi profusi dal Direttore generale dell'OMC per orientare i membri verso una soluzione basata sul dialogo; prende atto delle comunicazioni dell'Unione europea al Consiglio generale dell'OMC e al Consiglio TRIPS sulle risposte urgenti di politica commerciale alla crisi causata dalla COVID-19, che presentano tre pilastri complementari, tra cui la facilitazione degli scambi, le discipline sulle restrizioni alle esportazioni e l'espansione della produzione; auspica che la Commissione intensifichi il suo impegno per concludere l'iniziativa dell'OMC su commercio e salute entro la 12a Conferenza ministeriale dell'OMC nel novembre 2021; chiede inoltre che, in occasione della 12a Conferenza ministeriale dell'OMC, venga istituito un comitato per il commercio e la salute al fine di trarre insegnamenti dalla pandemia, presentare proposte per potenziare l'efficacia della risposta dell'OMC durante le crisi sanitarie internazionali e preparare un pilastro commerciale per un trattato internazionale sulla pandemia, con lo scopo di affrontare le interruzioni della catena di approvvigionamento, aumentare le capacità di produzione, agire contro le speculazioni sui prezzi e rivedere il quadro normativo dell'OMC alla luce degli insegnamenti appresi;

12.  sottolinea che l'UE dovrebbe assumere un ruolo guida e continuare a impegnarsi in sforzi multilaterali e globali in materia di distribuzione dei vaccini, coordinamento e pianificazione pluriennale alle prossime riunioni del Consiglio TRIPS dell'8 giugno e del 14 ottobre 2021, al vertice del G7 dell'11-13 giugno 2021, al vertice del G20 del 2021, al vertice UE-USA del 2021, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2021, all'Assemblea mondiale della sanità del 2021 e alla 12a Conferenza ministeriale dell'OMC, come pure in seguito;

13.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al servizio europeo per l'azione esterna, al Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, al Direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio, ai governi dei paesi del G20, al Fondo monetario internazionale, alla Banca mondiale, al Segretario generale delle Nazioni Unite e ai membri dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.


Limite massimo di residui per l'imidacloprid
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/621 della Commissione del 15 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza imidacloprid per quanto riguarda il suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale (2021/2705(RSP))
P9_TA(2021)0284B9-0313/2021

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/621 della Commissione del 15 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza imidacloprid per quanto riguarda il suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale(1),

–  visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), e in particolare gli articoli 14 e 17,

–  visto il parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, reso il 20 aprile 2021,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 13 e 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(3),

–  visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.  considerando che il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio(4) stabilisce che non si dovrebbe consentire l'immissione sul mercato nell'Unione di nessun medicinale veterinario che non sia stato autorizzato e la cui qualità, sicurezza ed efficacia non siano state dimostrate e riconosce che un migliore accesso alle informazioni dà al pubblico l'opportunità di esprimere le sue osservazioni, e permette alle autorità di tenere in debito conto tali osservazioni;

B.  considerando che il regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio(5) stabilisce che è opportuno fornire informazioni su come si è giunti alle decisioni di gestione del rischio e sui fattori, al di là dei risultati della valutazione del rischio, presi in considerazione dai responsabili della gestione del rischio, nonché su come detti fattori sono stati confrontati tra di loro e che tale comunicazione del rischio dovrebbe contribuire a un dialogo aperto e partecipativo tra tutte le parti interessate al fine di assicurare che nel processo di analisi del rischio siano prese in considerazione la prevalenza dell'interesse pubblico e la precisione, la completezza, la trasparenza, la coerenza e la responsabilità;

C.  considerando che la relazione di valutazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) del 18 febbraio 2011 dal titolo "Imidacloprid, Product-Type 18 (Insecticides, Acaricides and Products to control other Arthropods)" (Imidacloprid, tipo di prodotto 18 - insetticidi, acaricidi e prodotti utilizzati per il controllo di altri artropodi)(6) classifica i dati significativi sulla tossicità per le specie acquatiche e non bersaglio;

D.  considerando che la direttiva n. 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(7) stabilisce che "La contaminazione dell'acqua e del suolo determinata da residui farmaceutici rappresenta un problema ambientale emergente. Nel valutare e controllare il rischio che i medicinali comportano per l'ambiente acquatico o che proviene dall'ambiente acquatico, si dovrebbe prestare adeguata attenzione agli obiettivi dell'Unione in materia ambientale. Per affrontare tale problema la Commissione dovrebbe studiare i rischi degli effetti ambientali dei medicinali e fornire un'analisi della pertinenza e dell'efficacia dell'attuale quadro legislativo ai fini della tutela dell'ambiente acquatico e della salute umana attraverso l'ambiente acquatico.";

E.  considerando che il regolamento (UE) n. 283/2013(8) stabilisce le prescrizioni minime, incluse informazioni sui potenziali effetti avversi della sostanza attiva, i suoi metaboliti e le sue impurezze sulla salute dell'uomo e degli animali o sulle acque freatiche, l'ambiente e le specie non bersaglio (flora e fauna);

F.  considerando che il regolamento (UE) n. 284/2013(9) della Commissione stabilisce che "È necessario includere ogni informazione in merito ai potenziali effetti inaccettabili del prodotto fitosanitario sull'ambiente, sui vegetali e sui prodotti vegetali e in merito ai suoi effetti cumulativi e sinergici noti e previsti.";

G.  considerando che la direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(10) osserva che "I documenti e le informazioni da presentare a corredo della domanda d'autorizzazione all'immissione in commercio devono dimostrare che il beneficio connesso all'efficacia del medicinale prevale sui rischi potenziali. In caso negativo la domanda deve essere respinta.";

H.  considerando che una domanda per la determinazione di un limite massimo di residui (LMR) per la sostanza imidacloprid nei salmonidi è stata presentata all'Agenzia europea per i medicinali (di seguito l'"Agenzia");

I.  considerando che l'Agenzia, sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari(11) del 9 settembre 2020 , ha raccomandato di fissare un LMR per l'imidacloprid a 0,6 mg/kg (600 µg/kg) per tutti i pesci;

J.  considerando che il Codex Alimentarius non ha stabilito un LMR per gli usi acquatici(12); che la riunione congiunta sui residui di antiparassitari organizzata dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura e dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 2008 ha raccomandato una dose giornaliera massima ammissibile di residui da colture agricole pari a 0,06 mg/kg(13);

K.  considerando che il parere del comitato per i medicinali veterinari, alla base della raccomandazione dell'Agenzia, è stato pubblicato soltanto in forma sintetica e secondo la Commissione sarà reso disponibile integralmente solo dopo l'adozione dell'LMR;

L.  considerando che un parere in merito alla fissazione di un LMR a norma del diritto dell'Unione dovrebbe essere reso pubblico e dovrebbe essere facilmente accessibile;

M.  considerando che garantire la trasparenza del processo di valutazione dei rischi promuove la comprensione da parte del pubblico, contribuisce a conferire all'Agenzia una maggiore legittimità agli occhi dei consumatori e del grande pubblico e assicura una maggiore responsabilità nei confronti dei cittadini dell'Unione in un sistema democratico(14);

N.  considerando che l'imidacloprid è un principio attivo biocida neonicotinoide (NN) commercializzato per un ampio uso nel trattamento di colture e bestiame alla luce della sua tossicità per una vasta gamma di parassiti; che l'imidacloprid agisce come antagonista dei recettori nicotinici dell'acetilcolina (nAChR) nel sistema nervoso centrale, perturbando in tal modo le trasmissioni di segnali sinaptici e causando un'iperattività letale dei nervi e dei muscoli di animali, sia vertebrati che invertebrati, bloccando irreversibilmente i nAChR e portando alla paralisi e alla morte(15);

O.  considerando che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione(16) vieta l'uso di imidacloprid in tutte le colture a pieno campo per via dei suoi effetti negativi sugli impollinatori;

P.  considerando che le sostanze chimiche pericolose soggette a prescrizione veterinaria e utilizzate per il trattamento di infezioni da pidocchi marini sono scaricate, in ultima istanza, nell'ambiente idrico; che non solo i loro effetti possono avere un impatto negativo su organismi non bersaglio sensibili, ma il rilascio di queste sostanze è considerato un grave problema ambientale(17) a causa dell'elevata mobilità dell'imidacloprid nel suolo e della conseguente contaminazione delle acque sotterranee e di superficie(18);

Q.  considerando che, secondo dati scientifici sempre più numerosi, l'uso dell'imidacloprid ha un impatto devastante sulla biodiversità, in particolare nei fiumi e nei corsi d'acqua(19), che pregiudica non solo crostacei(20), molluschi(21) e specie non bersaglio (insetti) ma anche organismi del suolo(22) e contribuisce al declino delle popolazioni di uccelli(23); che vi è una crescente preoccupazione per la presenza e l'accumulo di residui di pesticidi e dei loro metaboliti nei suoli e l'acidificazione dei suoli che possono causare; osserva con preoccupazione che l'utilizzo di imidacloprid in Giappone ha portato a un drammatico crollo degli stock ittici, che non si sono ripresi(24);

R.  considerando che, secondo la classificazione armonizzata e l'etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(25), l'imidaclorip è "nocivo se ingerito", "pericoloso per l'ambiente" e "molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata"(26);

S.  considerando che uno studio sull'esposizione della carpa comune (Cyprinua carpio L.) all'imidaclorip ha riscontrato degenerazione nel cervello, nelle branchie e negli occhi(27) oltre ad alterazioni istopatologiche (lesioni), attivazione di biomarcatori e alterazione dei livelli di espressione genica; che tale studio ha concluso che l'infiammazione e lo stress ossidativo sono indotti dall'esposizione all'imidacloprid;

T.  considerando che il bioaccumulo del metabolita NN può verificarsi nell'uomo attraverso l'ingestione ripetuta di alimenti contaminati, dato che, in uno studio sugli animali, è stato osservato un bioaccumulo di imidacloprid a seguito ad esposizione a basse dosi(28);

U.  considerando che diversi studi scientifici hanno concluso, nei test sugli animali, che l'imidacloprid agisce come sostanza tossica per la riproduzione e interferente endocrino che può danneggiare il cuore, i reni, la tiroide e il cervello e può causare sintomi neurologici, tra cui insufficienza respiratoria e morte(29);

V.  considerando che, secondo dati sperimentali, la tossicità dell'imidacloprid aumenta con il tempo d'esposizione e con il dosaggio, fenomeno noto come "tossicità cumulativa nel tempo", ragion per cui la tossicità dell'imidacloprid dovrebbe essere concepita non solo in termini di letalità acuta ma anche in un contesto cronico(30);

W.  considerando che il regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione richiede l'esecuzione di studi sulla tossicità a lungo termine;

X.  che il regolamento (CE) n. 396/2005 stabilisce che gli "effetti cumulativi e sinergici conosciuti" devono essere presi in considerazione "quando sono disponibili metodi per valutare tali effetti";

Y.  considerando che il regolamento (UE) n. 284/2013 richiede attualmente studi tossicologici sull'esposizione di operatori, astanti, residenti e lavoratori, diversi studi di tossicità cronica e a lungo termine per gli animali e studi sul destino e sul comportamento nel suolo, nell'acqua e nell'aria;

Z.  considerando che mancano le conoscenze sugli effetti inquinanti di molte singole sostanze e miscele chimiche sull'ambiente; che non tutte le sostanze chimiche sono state valutate e le valutazioni dell'ecotossicità si concentrano su un numero esiguo di specie ed ecosistemi;

AA.  considerando che il regolamento (UE) 2019/6 riconosce che una decisione di gestione del rischio dovrebbe tener conto di "altri fattori pertinenti, come quelli sociali, economici, etici, ambientali e del benessere nonché della fattibilità dei controlli";

AB.  considerando che, contrariamente agli studi presentati all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), non è necessario pubblicare gli studi presentati all'Agenzia; deplora la mancanza di accesso agli studi scientifici nella loro interezza, ai pareri scientifici e ai dati grezzi, nonché la mancanza di informazioni sulla fattibilità dei controlli e della gestione dei rischi dello scarico di acque reflue nell'ambiente idrico;

AC.  considerando che, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 470/2009, i limiti massimi dei residui dovrebbero essere definiti conformemente ai principi generalmente riconosciuti della valutazione della sicurezza, tenendo conto di altre valutazioni scientifiche della sicurezza delle sostanze interessate che siano state effettuate da organizzazioni internazionali, in particolare dal Codex Alimentarius, o, qualora tali sostanze siano utilizzate per altri scopi, da organismi scientifici stabiliti all'interno della Comunità;

AD.  considerando che il Codex Alimentarius non raccomanda l'uso dell'imidacloprid nell'ambiente idrico e l'ECHA ne spiega il motivo: "secondo la classificazione e l'etichettatura armonizzata (ATP01) approvata dall'Unione europea, questa sostanza è molto tossica per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata ed è nociva se ingerita"(31);

AE.  considerando che, a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2019/6, un'autorizzazione all'immissione in commercio è negata se i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per l'ambiente non sono sufficientemente esaminati; che ciò costituisce una giustificazione per non fissare il limite massimo di residui;

AF.  considerando che i quattro principali paesi produttori di salmoni, ovvero Norvegia, Cile, Regno Unito e Canada, sono paesi terzi e la Commissione non sarebbe pertanto in grado di effettuare adeguati audit presso le loro autorità competenti, né di valutare l'adeguatezza dei controlli;

1.  ritiene che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/621 ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 470/2009;

2.  è del parere che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/621 non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto viola la libertà di informazione e i principi fondamentali di trasparenza, controllo democratico e rendicontabilità, nella misura in cui il parere di fondo del comitato per i medicinali veterinari è stato pubblicato soltanto in forma sintetica;

3.  invita la Commissione ad abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/621 e a presentare al comitato un nuovo progetto che includa l'imidacloprid nell'elenco di sostanze farmacologicamente attive, di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, per le quali non possono essere fissati tenori massimi per uso acquatico;

4.  ritiene che tutti i medicinali veterinari, gli antiparassitari e i residui farmacologici e chimici debbano essere sottoposti a prove standard e valutazioni sottoposte a esami inter pares in ragione del loro rischio di causare danni ulteriori e permanenti;

5.  ritiene che l'Agenzia debba pubblicare il parere integrale del comitato per i medicinali veterinari, che consta della valutazione scientifica del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio nonché le prove scientifiche su cui si basano; ritiene altresì che la valutazione del rischio dell'imidacloprid sia carente per quanto riguarda l'esame dei valori acuti degli endpoint e che ignori gli effetti ritardati, cumulativi e cronici; ricorda che la ricerca sugli invertebrati acquatici ha rivelato un effetto ritardato sulla mortalità, in particolare tra le specie di insetti acquatici, che non è stato possibile individuare nei test acuti standard, a dimostrazione del fatto che le valutazioni dei rischi dei neonicotinoidi risultano inadeguate in relazione alla tutela dell'ambiente(32);

6.  ritiene indispensabile valutare le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale in combinato disposto con le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(33), al regolamento (CE) n. 396/2005, al regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(34) e ai regolamenti (UE) 2019/6 e (UE) 2019/1381;

7.  ritiene che la direttiva 2001/82/CE debba essere rivista con urgenza per quanto riguarda la protezione della biodiversità e dell'ambiente acquatico e terrestre, nonché tenendo conto del benessere degli animali, degli organismi non bersaglio e dei microrganismi;

8.  è del parere che il regolamento (CE) n. 470/2009 non tenga adeguatamente conto della necessità di coinvolgere il Parlamento europeo e i cittadini affinché possano esercitare pienamente il loro diritto di controllo democratico;

9.  ribadisce la necessità di rafforzare la cooperazione scientifica, il coordinamento e la coerenza tra le agenzie dell'Unione competenti in questo settore, ossia l'Agenzia, l'EFSA e l'ECHA, insieme alle agenzie nazionali e internazionali, definendo un quadro comune per la valutazione dei rischi dei biocidi e dei prodotti fitofarmaceutici utilizzati nelle catene alimentari, onde evitare incoerenze e limitare i potenziali danni ambientali ed ecocidi;

10.  invita la Commissione, nel suo ruolo di gestore del rischio, ad applicare debitamente il principio di precauzione in sede di valutazione delle informazioni disponibili, in modo da quantificare il rischio di effetti nocivi per l'ambiente, la biodiversità, il benessere degli animali e la salute umana;

11.  esorta la Commissione a riferire sistematicamente il modo in cui i principi di precauzione e di consenso informato sono stati presi in considerazione e come sono state tratte le conclusioni contenute nel parere del comitato per i medicinali veterinari;

12.  invita la Commissione a rispettare il principio democratico del consenso informato e a effettuare un controllo dell'adeguatezza del processo di valutazione dei rischi per determinare gli LMR per i medicinali veterinari negli alimenti di origine animale; considera indispensabile che esso sia pienamente coerente per quanto riguarda gli obiettivi citati nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo", nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Una strategia dal produttore al consumatore per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" e nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030;

13.  invita la Commissione a garantire che la valutazione dei rischi includa prove cumulative nel tempo, aggiornate, sottoposte a valutazione inter pares ed ecotossicologiche per le specie non bersaglio nel suolo e nell'ambiente acquatico, e che copra altresì i residui ambientali nell'aria, nel suolo e nell'acqua, tra cui gli effetti tossici cumulativi a lungo termine, oltre a precisare gli studi scientifici indipendenti e sottoposti a valutazione inter pares e i pareri scientifici presi in considerazione; sottolinea che tali informazioni dovrebbero essere di pubblico dominio;

14.  invita la Commissione a presentare e gli Stati membri a sostenere una proposta legislativa volta a garantire la coerenza con i regolamenti (UE) 2019/6 e (UE) 2019/1381 e con tutta la legislazione in materia alimentare qualora la valutazione dei rischi per stabilire gli LMR sia effettuata da agenzie diverse dall'EFSA; chiede inoltre alla Commissione di garantire che tale valutazione sia trasparente e contribuisca a tutelare meglio la biodiversità e gli ecosistemi acquatici, gli insetti, i lombrichi e i microrganismi del suolo;

15.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 131 del 16.4.2021, pag. 120.
(2) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(3) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(4) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).
(5) Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE (GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1).
(6) https://echa.europa.eu/documents/10162/225b9c58-e24c-6491-cc8d-7d85564f3912
(7) Direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (GU L 226 del 24.8.2013, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85).
(10) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).
(11) https://www.ema.europa.eu/en/documents/mrl-summary/imidacloprid-fin-fish-summary-opinion-cvmp-establishment-maximum-residue-limits_en.pdf
(12) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=206
(13) http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/JMPRReport08.pdf
(14) Cfr. sentenze della Corte di giustizia nella causa T-235/15, Pari Pharma GmbH / Agenzia europea per i medicinali, ECLI:EU:T:2018:65; Cfr. anche le cause T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd / Agenzia europea per i medicinali, ECLI:EU:T:2018:66 e T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH e Intervet International BV / Agenzia europea per i medicinali, ECLI:EU:T:2018:67.
(15) Sánchez-Bayo, F., Tennekes, H.A., "Time-Cumulative Toxicity of Neonicotinoids: Experimental Evidence and Implications for Environmental Risk Assessments" (Tossicità cumulativa dei neonicotinoidi nel tempo: prove sperimentali e implicazioni per la valutazione del rischio ambientale), International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020,17(5),1629, https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1629
(16) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 31).
(17) Burridge, L., Weis, J.S., Cabello, F., Pizarro, J., Bostick, K., "Chemical use in salmon aquaculture: A review of current practices and possible environmental effects" (L'uso di sostanze chimiche nell'acquacoltura del salmone: riesame delle attuali pratiche e dei possibili effetti ambientali", Aquaculture, 2010, volume 306, 1-4, pagg. 7-23, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848610003297
(18) Sánchez-Bayo, F., Tennekes, H.A., "Time-Cumulative Toxicity of Neonicotinoids: Experimental Evidence and Implications for Environmental Risk Assessments" (Tossicità cumulativa dei neonicotinoidi nel tempo: prove sperimentali e implicazioni per la valutazione del rischio ambientale), International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020,17(5),1629, https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1629
(19) Butcherine, P., Kelaher, B.P., Taylor, M.D., Barkla, B.J., Benkendorff, K, "Impact of imidacloprid on the nutritional quality of adult black tiger shrimp (Penaeus monodon)" (Impatto dell'imidacloprid sulla qualità nutrizionale del gambero tigre nero adulto (Penaeus monodon)), Ecotoxicology and Environmental Safety, 2020, volume 198, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0147651320305212?via%3Dihub
(20) Butcherine, P., Kelaher, B.P., Taylor, M.D., Barkla, B.J., Benkendorff, K, "Impact of imidacloprid on the nutritional quality of adult black tiger shrimp (Penaeus monodon)" (Impatto dell'imidacloprid sulla qualità nutrizionale del gambero tigre nero adulto (Penaeus monodon)), Ecotoxicology and Environmental Safety, 2020, volume 198, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0147651320305212?via%3Dihub
(21) Ewere, E.E., Reichelt-Brushett, A., Benkendorff, K., "The neonicotinoid insecticide imidacloprid, but not salinity, impacts the immune system of Sydney rock oyster, Saccostrea glomerata" (È l'insetticida neonicotinoide imidacloprid, e non la salinità, a colpire il sistema immunitario dell'ostrica di Sydney, Saccostrea glomerata), Science of the Total Environment, 2020, volume 742, The neonicotinoid insecticide imidacloprid, but not salinity, impacts the immune system of Sydney rock oyster, Saccostrea glomerata - ScienceDirect
(22) de Lima e Silva, C., Brennan, N., Brouwer, J.M., Commandeur, D., Verweij, R.A., van Gestel, C.A.M., "Comparative toxicity of imidacloprid and thiacloprid to different species of soil invertebrates" (Tossicità comparativa di imidacloprid e thiacloprid per diverse specie di invertebrati del suolo) Ecotoxicology, 2017, 26, pagg. 555–564, https://doi.org/10.1007/s10646-017-1790-7
(23) https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020
(24) https://www.nationalgeographic.com/animals/article/neonicotinoid-insecticides-cause-fish-declines-japan
(25) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(26) Valutazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) dal titolo "Imidacloprid, Product-Type 18 (Insecticides, Acaricides and Products to control other Arthropods)" (Imidacloprid, tipo di prodotto 18 - insetticidi, acaricidi e prodotti utilizzati per il controllo di altri artropodi), https://echa.europa.eu/documents/10162/225b9c58-e24c-6491-cc8d-7d85564f3912
(27) Tyor, A.K., Harkrishan, Bhardwaj, J.K., Saraf, P., "Effect of Imidacloprid on Histopathological Alterations of Brain, Gills and Eyes in hatchling carp (Cyprinus carpio L.)" (Impatto dell'imidacloprid sulle alterazioni istopatologiche del cervello, branchie e occhi nelle larve di carpa comune (Cyprinus carpio L.)), Toxicology International, 2020, 27, pagg. 70-78.
(28) Kavvalakis, M.P., Tzatzarakis, M.N., Theodoropoulou, E.P., Barbounis, E.G., Tsakalof, A.K., Tsatsakis, A.M., "Development and application of LC-APCI-MS method for biomonitoring of animal and human exposure to imidacloprid" (Sviluppo e applicazione del metodo LC-APCI-MS per il biomonitoraggio dell'esposizione animale e umana all'imidacloprid), Chemosphere 2013, volume 93, 10, pagg. 2612-2620, Development and application of LC–APCI–MS method for biomonitoring of animal and human exposure to imidacloprid - ScienceDirect
(29) Katić, A., Karačonji, I.B., "Imidacloprid as reproductive toxicant and endocrine disruptor: Investigations in laboratory animals" (Imidacloprid come sostanza tossica per la riproduzione e interferente endocrino: indagini in animali da laboratorio), Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, 2018, 69(2), https://www.researchgate.net/publication/326247351_Imidacloprid_as_reproductive_toxicant_and_endocrine_disruptor_Investigations_in_laboratory_animals
(30) Sánchez-Bayo, F., Tennekes, H.A., "Time-Cumulative Toxicity of Neonicotinoids: Experimental Evidence and Implications for Environmental Risk Assessments" (Tossicità cumulativa dei neonicotinoidi nel tempo: prove sperimentali e implicazioni per la valutazione del rischio ambientale), International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(5),1629, https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1629
(31) https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.102.643
(32) Sánchez-Bayo F., Tennekes, H.A., ‘Time-Cumulative Toxicity of Neonicotinoids: Experimental Evidence and Implications for Environmental Risk Assessments’, International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020,17(5),1629, https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1629
(33) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(34) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).


Sostanze attive, inclusa la flumiossazina
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 della Commissione, del 6 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, carbonato di calcio, captan, biossido di carbonio, cimoxanil, dimetomorf, etefon, estratto di melaleuca alternifolia, famoxadone, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, flumiossazina, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, heptamaloxyloglucan, proteine idrolizzate, solfato di ferro, metazaclor, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, propamocarb, prothioconazole, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea (2021/2706(RSP))
P9_TA(2021)0285B9-0312/2021

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 della Commissione, del 6 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, carbonato di calcio, captan, biossido di carbonio, cimoxanil, dimetomorf, etefon, estratto di melaleuca alternifolia, famoxadone, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, flumiossazina, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, heptamaloxyloglucan, proteine idrolizzate, solfato di ferro, metazaclor, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, propamocarb, prothioconazole, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea(1),

–  visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE(2), in particolare l'articolo 17, primo comma, e l'articolo 21,

–  visto il parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, reso il 30 marzo 2021,

–  visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione(3),

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(4),

–  vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari(5),

–  visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.  considerando che la flumiossazina è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio(6) il 1° gennaio 2003 in forza della direttiva 2002/81/CE della Commissione(7) ed è considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;

B.  considerando che la procedura per il rinnovo dell'approvazione della flumiossazina nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione(8) è in corso sin dal 2010(9) e che la relativa domanda è stata presentata il 29 febbraio 2012 in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione(10);

C.  considerando che il periodo di approvazione della sostanza attiva flumiossazina è già stato prorogato di cinque anni dalla direttiva 2010/77/UE della Commissione(11) e successivamente di anno in anno, a partire dal 2015, mediante i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1885(12), (UE) 2016/549(13), (UE) 2017/841(14), (UE) 2018/917(15), (UE) 2019/707(16) e (UE) 2020/869(17) della Commissione, e viene ora ulteriormente prorogato di un anno dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 che ne estende il periodo di approvazione sino al 30 giugno 2022;

D.  considerando che la Commissione, nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 non ha motivato le ragioni della proroga, limitandosi a dichiarare che: "Dato che la valutazione di tali sostanze attive è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo";

E.  considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 mira a garantire un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dell'agricoltura dell'Unione; che occorre prestare un'attenzione particolare alla tutela dei gruppi vulnerabili della popolazione, tra cui le donne in stato di gravidanza, i neonati e i bambini;

F.  considerando che dovrebbe applicarsi il principio di precauzione e che il regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede che le sostanze dovrebbero essere incluse nei prodotti fitosanitari soltanto ove sia stato dimostrato che presentano un chiaro beneficio per la produzione vegetale e che non si prevede abbiano alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente;

G.  considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede che nell'interesse della sicurezza il periodo di approvazione delle sostanze attive dovrebbe essere limitato nel tempo; che tale periodo di approvazione dovrebbe essere proporzionale ai possibili rischi inerenti all'impiego di tali sostanze, ma che nel caso della flumiossazina tale proporzionalità è ovviamente inesistente;

H.  considerando che, nei 18 anni trascorsi dalla sua approvazione come sostanza attiva, la flumiossazina è stata identificata e classificata come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B e come probabile interferente endocrino;

I.  considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno la possibilità e la responsabilità di agire secondo il principio di precauzione, ove sia stato individuato il rischio di effetti dannosi per la salute ma sussistano incertezze sul piano scientifico, adottando le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un elevato livello di protezione della salute umana;

J.  considerando che, più specificamente, l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede che la Commissione può in qualsiasi momento riesaminare l'approvazione di una sostanza attiva, in particolare se, alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, ha motivo di ritenere che la sostanza non soddisfi più i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento stesso, e che tale riesame può comportare la revoca o la modifica dell'approvazione della sostanza;

Sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B e proprietà di interferenza endocrina

K.  considerando che, conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(18), la flumiossazina è soggetta a classificazione armonizzata come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B, altamente tossica per gli organismi acquatici e molto tossica per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;

L.  considerando che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso già nel 2014, e successivamente nel 2017 e nel 2018, che esistevano criticità, poiché la flumiossazina è classificata come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B e che anche il potenziale effetto di perturbazione del sistema endocrino di tale sostanza non ha potuto essere chiarito in via definitiva ed è stato individuato come un aspetto critico;

M.  considerando che nel 2015 la flumiossazina è stata inserita nell'elenco di "sostanze candidate alla sostituzione" dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione in quanto è o deve essere classificata, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B;

N.  considerando che, conformemente all'allegato II, punto 3.6.4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive non possono essere approvate quando rientrano tra le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B, salvo nei casi in cui, sulla base di prove documentate incluse nella domanda, una sostanza attiva sia necessaria per controllare una grave emergenza fitosanitaria che non può essere contenuta con altri mezzi disponibili, compresi i metodi non chimici, nel qual caso devono essere adottate misure di mitigazione del rischio per ridurre al minimo l'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente;

O.  considerando che il 1° febbraio 2018, alla luce dei nuovi dati scientifici, lo Stato membro relatore ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate per la flumiossazina a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008; che il 15 marzo 2019 il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'ECHA ha approvato un parere che ha modificato la classificazione della flumiossazina da sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B a sostanza tossica per la riproduzione di categoria 2; che probabilmente ciò porterà a una riclassificazione della flumiossazina nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1272/2008, ma che ciò non è ancora avvenuto; che nel frattempo la flumiossazina resta classificata come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B;

P.  considerando che, ai sensi dell'allegato II, punto 3.6.5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, una sostanza attiva non può essere approvata se si ritiene che abbia proprietà d'interferente endocrino in grado di avere effetti nocivi negli esseri umani, a meno che l'esposizione di questi ultimi a tale sostanza attiva presente in un prodotto fitosanitario, nelle condizioni realistiche d'uso proposte, sia trascurabile, vale a dire che il prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in altre condizioni che escludono il contatto con esseri umani e in cui i residui della sostanza attiva in questione negli alimenti o nei mangimi non superano il valore per difetto stabilito conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio(19);

Q.  considerando che si sospetta sin dal 2014 che la flumiossazina abbia proprietà di interferente endocrino(20); che i criteri per determinare se una sostanza sia un interferente endocrino nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, come stabilito nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione(21), si applicano dal 20 ottobre 2018(22); che le corrispondenti linee guida sono state adottate il 5 giugno 2018(23); che solo il 4 dicembre 2019 la Commissione ha tuttavia incaricato l'EFSA di valutare in base ai nuovi criteri il potenziale di interferente endocrino della flumiossazina;

R.  considerando che nel settembre 2020 l'EFSA ha pubblicato la revisione inter pares aggiornata della valutazione del rischio della sostanza attiva flumiossazina come antiparassitario(24), in cui non è stata in grado di escludere le proprietà di interferente endocrino, in quanto sono state individuate diverse lacune nei dati, anche per quanto riguarda altri aspetti relativi alla sicurezza, il che ha portato a individuare aspetti critici;

S.  considerando che, più specificamente, l'EFSA ha individuato nell'ambito della tossicologia dei mammiferi diverse lacune nei dati, questioni che non hanno potuto essere chiarite e aspetti critici; che l'EFSA ha anche individuato lacune nei dati nel settore dei residui e della sicurezza dei consumatori, che non è stata in grado di completare la valutazione dell'esposizione alle acque sotterranee a causa di carenze nei dati e che la valutazione delle proprietà di interferente endocrino della flumiossazina per gli esseri umani e gli organismi non bersaglio non ha potuto essere completata a causa di set di dati incompleti, il che significa che l'EFSA non è stata in grado di giungere a una conclusione in merito al rispetto dei criteri di interferenza con il sistema endocrino per gli esseri umani e per gli organismi non bersaglio mediante le modalità EATS di cui all'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificato dal regolamento (UE) 2018/605;

T.  considerando che la flumiossazina presenta un elevato rischio di bioconcentrazione, è altamente tossica per le alghe e le piante acquatiche e moderatamente tossica per i lombrichi, le api mellifere, i pesci e gli invertebrati acquatici;

U.  considerando che è inaccettabile che l'uso di una sostanza che attualmente soddisfa i criteri di esclusione delle sostanze attive mutagene, cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e che non si può escludere che soddisfi tali criteri a causa delle sue proprietà di interferenza endocrina, criteri stabiliti per proteggere la salute umana e ambientale, continui a essere consentito nell'Unione, mettendo così a rischio la salute umana e dell'ambiente;

V.  considerando che i richiedenti possono approfittare del sistema automatico insito nei metodi di lavoro della Commissione, che proroga immediatamente i periodi di approvazione delle sostanze attive quando non è stata portata a termine la nuova valutazione dei rischi, prolungando deliberatamente il processo di riesame fornendo dati incompleti e chiedendo ulteriori deroghe e condizioni speciali, il che comporta rischi inaccettabili per la salute umana e l'ambiente, in quanto durante tale periodo persiste l'esposizione alla sostanza pericolosa;

W.  considerando che, a seguito di una proposta iniziale della Commissione volta a non rinnovare l'approvazione nel 2014, sulla base del fatto che la flumiossazina soddisfa i criteri di esclusione delle sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B, il richiedente ha chiesto una deroga all'applicazione di tali criteri di esclusione; che tale deroga ha tuttavia richiesto la messa a punto dei pertinenti metodi di valutazione che ancora non esistevano, sebbene il regolamento (CE) n. 1107/2009 fosse applicato già da tre anni, bloccando per vari anni il processo che avrebbe portato al mancato rinnovo;

X.  considerando che, nella sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari, il Parlamento ha invitato la Commissione e gli Stati membri a "garantire che la proroga procedurale del periodo di approvazione per la durata della procedura, a norma dell'articolo 17 del regolamento, non sia utilizzata per le sostanze attive mutagene, cancerogene e tossiche per la riproduzione, rientranti quindi nella categoria 1A o 1B, o per le sostanze attive aventi proprietà di interferente endocrino e dannose per l'uomo o gli animali, come è attualmente il caso per sostanze quali flumiossazina, thiacloprid, clorotoluron e dimossistrobina";

Y.  considerando che, nelle sue risoluzioni del 10 ottobre 2019(25) e del 10 luglio 2020(26), il Parlamento si era già opposto a due precedenti proroghe del periodo di approvazione della flumiossazina e che la Commissione non è riuscita a fornire una risposta convincente a dette risoluzioni e neanche a dimostrare adeguatamente che una nuova proroga non andrebbe oltre le sue competenze di esecuzione;

Z.  considerando che, dopo la precedente proroga, nel 2020, dei periodi di approvazione di 26 sostanze attive, tra cui la flumiossazina, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/869, è stata rinnovata o non rinnovata l'approvazione di sole quattro sostanze su 26, tra quelle contemplate in tale regolamento di esecuzione, mentre a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/745, i periodi di approvazione di 44 sostanze sono stati prorogati, in molti casi per la terza o la quarta volta;

1.  ritiene che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1107/2009;

2.  ritiene che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 non sia conforme al diritto dell'Unione e non rispetti il principio di precauzione;

3.  denuncia vigorosamente i seri ritardi nel processo di rinnovo dell'autorizzazione e nell'identificazione delle sostanze che alterano il sistema endocrino;

4.  ritiene che la decisione di prorogare ancora il periodo di approvazione della flumiossazina non sia conforme ai criteri di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 e non sia basata né sulla prova che tale sostanza possa essere utilizzata in modo sicuro, né su una comprovata e urgente necessità di utilizzarla nella produzione alimentare nell'Unione;

5.  chiede alla Commissione di abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 e di presentare al comitato un nuovo progetto che tenga conto delle prove scientifiche riguardo alle proprietà nocive di tutte le sostanze interessate, in particolare quelle della flumiossazina;

6.  invita la Commissione a presentare una proposta per il non rinnovo dell'approvazione della flumiossazina nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;

7.  invita la Commissione a comunicare al Parlamento le ragioni specifiche per cui la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, quali parametri specifici sono ancora oggetto di valutazione e i motivi per cui l'esecuzione di tale valutazione richiede un tempo così lungo;

8.  ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare progetti di regolamenti di esecuzione per prorogare i periodi di approvazione delle sostanze unicamente laddove non si prevede che lo stato attuale della scienza possa sfociare in una proposta della Commissione volta a non rinnovare l'approvazione delle sostanze attive in questione;

9.  rinnova il suo invito alla Commissione a revocare l'approvazione delle sostanze se sussistono prove o un ragionevole dubbio circa il fatto che esse non soddisfano i criteri di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009;

10.  invita nuovamente gli Stati membri a garantire un riesame adeguato e tempestivo delle approvazioni delle sostanze attive per le quali sono Stati membri relatori e a garantire che gli attuali ritardi siano assorbiti efficacemente quanto prima possibile;

11.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 160 del 7.5.2021, pag. 89.
(2) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(3) GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18.
(4) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(5) GU C 433 del 23.12.2019, pag. 183.
(6) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(7) Direttiva 2002/81/CE della Commissione, del 10 ottobre 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flumiossazina (GU L 276 del 12.10.2002, pag. 28).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
(9) Direttiva 2010/77/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le scadenze dell'iscrizione di determinate sostanze attive nell'allegato I (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 48).
(10) Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).
(11) Direttiva 2010/77/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le scadenze dell'iscrizione di determinate sostanze attive nell'allegato I (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 48).
(12) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 48).
(13) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile (GU L 95 del 9.4.2016, pag. 4).
(14) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetrozina, S-metolachlor e trifloxystrobin (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 12).
(15) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, carvone, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, isoxaflutole, metalaxyl-m, metiocarb, metossifenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, pimetrozina e s-metolachlor (GU L 163 del 28.6.2018, pag. 13).
(16) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo (GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 16).
(17) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/869 della Commissione, del 24 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, dimetomorf, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, formetanato, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor (GU L 201 del 25.6.2020, pag. 7).
(18) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(19) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
(20) Conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares degli antiparassitari, "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flumioxazin" (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva flumiossazina come antiparassitario), EFSA Journal 2014;12(6):3736, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3736
(21) Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).
(22) Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).
(23) Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), con il sostegno del Centro comune di ricerca (JRC), "Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009" (Linee guida per l'identificazione degli interferenti endocrini nel quadro dei regolamenti (UE) n. 528/2012 e (CE) n. 1107/2009), EFSA Journal 2018;16(6):5311, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5311
(24) Conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares degli antiparassitari, "Updated peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flumioxazin" (Revisione inter pares aggiornata della valutazione del rischio della sostanza attiva flumiossazina come antiparassitario), EFSA Journal 2020;18(9):6246, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6246
(25) Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo (Testi approvati, P9_TA(2019)0026).
(26) Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, dimetomorf, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, formetanato metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor (Testi approvati, P9_TA(2020)0197).


La strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale
PDF 136kWORD 51k
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale (2021/2568(RSP))
P9_TA(2021)0286B9-0305/2021

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 16 dicembre 2020, dal titolo "La strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale" (JOIN(2020)0018),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 16 dicembre 2020, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (COM(2020)0823),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014, presentata dalla Commissione il 24 settembre 2020 (COM(2020)0595),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento, presentata dalla Commissione il 12 settembre 2018 (COM(2018)0630),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 19 febbraio 2020, dal titolo "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" (COM(2020)0067),

–  visto il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersicurezza)(1),

–  vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE(2),

–  vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche(3),

–  visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006(4),

–  visto il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE(5),

–  visto il regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240(6),

–  vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto(7),

–  vista la convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, del 23 novembre 2001 (ETS n. 185),

–  vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2020 su una nuova strategia per le PMI europee(8),

–  vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 su una strategia europea per i dati(9),

–  vista la sua risoluzione del 20 maggio 2021 sul tema "Plasmare il futuro digitale dell'Europa: eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato unico digitale e migliorare l'uso dell'IA per i consumatori europei"(10),

–  vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sull'eliminazione del divario digitale di genere: la partecipazione delle donne all'economia digitale(11),

–  vista la sua risoluzione del 12 marzo 2019 sulle minacce per la sicurezza connesse all'aumento della presenza tecnologica cinese nell'Unione e sulla possibile azione a livello di Unione per ridurre tali minacce(12),

–  vista l'interrogazione alla Commissione sulla strategia in materia di cibersicurezza per il decennio digitale (O-000037/2021 – B9-0024/2021),

–  visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la trasformazione digitale è una priorità strategica fondamentale dell'Unione che è inevitabilmente associata a una maggiore esposizione alle minacce informatiche;

B.  considerando che il numero dei dispositivi connessi, tra cui macchine, sensori, componenti industriali e reti che costituiscono l'internet degli oggetti (IoT), continua a crescere, e che si prevede che, entro il 2024, in tutto il mondo i dispositivi collegati all'IoT saranno 22,3 miliardi, il che aumenta l'esposizione agli attacchi informatici;

C.  considerando che il progresso tecnologico – come il calcolo quantistico – e le asimmetrie di accesso allo stesso potrebbero rappresentare un problema per il panorama della cibersicurezza;

D.  considerando che la crisi della COVID-19 ha ulteriormente evidenziato le vulnerabilità di alcuni settori critici, in particolare quello dell'assistenza sanitaria, e che le misure di telelavoro e di distanziamento sociale connesse a tale crisi hanno accresciuto la nostra dipendenza dalle tecnologie digitali e dalla connettività, mentre in tutta Europa stanno aumentando il numero e il livello di sofisticazione degli attacchi informatici e della cibercriminalità, compresi lo spionaggio e il sabotaggio, nonché l'accesso a sistemi, strutture e reti informatiche e la loro manipolazione mediante installazioni maligne e illegali;

E.  considerando che il numero di attacchi informatici è in significativo aumento, come si è visto in occasione della recente serie di attacchi informatici maligni e organizzati contro i sistemi sanitari, ad esempio, di Irlanda, Finlandia e Francia; che tali attacchi informatici causano danni considerevoli ai sistemi sanitari e all'assistenza ai pazienti, nonché ad altre istituzioni pubbliche e private sensibili;

F.  considerando che le minacce ibride, compreso il ricorso a campagne di disinformazione e ad attacchi informatici a infrastrutture, processi economici e istituzioni democratiche, stanno aumentando e stanno diventando un grave problema, sia nel mondo cibernetico che nel mondo fisico, e rischiano di incidere su processi democratici come le elezioni, le procedure legislative, l'applicazione della legge e la giustizia;

G.  considerando che vi è una dipendenza crescente dalla funzione centrale di internet e dai servizi internet essenziali per la comunicazione e l'hosting, le applicazioni e i dati, servizi per i quali la quota di mercato si sta progressivamente concentrando nelle mani di un numero sempre più ridotto di imprese;

H.  considerando che le capacità di attacchi distribuiti di negazione del servizio sono in aumento e che pertanto andrebbe rafforzata in parallelo la resilienza del nucleo di internet;

I.  considerando che la preparazione e la consapevolezza delle imprese, in particolare le PMI e le imprese individuali, in materia di cibersicurezza rimangono modeste, che mancano lavoratori qualificati (il deficit di manodopera è aumentato del 20 % dal 2015) e che i canali tradizionali di assunzione non soddisfano la domanda, anche per quanto riguarda le posizioni manageriali e interdisciplinari; che "quasi il 90 % della forza lavoro mondiale addetta alla cibersicurezza è costituito da uomini" e che "la persistente mancanza di diversità di genere restringe ulteriormente il serbatoio di talenti cui attingere"(13);

J.  considerando che le capacità degli Stati membri in materia di cibersicurezza non sono omogenee e che la segnalazione degli incidenti e la condivisione delle informazioni tra di essi non sono né sistematiche né esaustive, mentre l'utilizzo dei centri di condivisione e di analisi delle informazioni (ISAC) per lo scambio di informazioni tra i settori pubblico e privato non viene sfruttato come si potrebbe;

K.  considerando che non vi è accordo a livello UE sulla collaborazione in materia di intelligence informatica e sulla risposta collettiva agli attacchi informatici e ibridi; che per gli Stati membri presi singolarmente è molto difficile, dal punto di vista tecnico e geopolitico, adottare contromisure contro le minacce e gli attacchi informatici, in particolare quelli di natura ibrida;

L.  considerando che la condivisione transfrontaliera dei dati e la loro condivisione a livello mondiale sono importanti per la creazione di valore, a condizione che siano garantiti la tutela della vita privata e i diritti intellettuali e di proprietà; che l'applicazione delle leggi di paesi terzi in materia di dati potrebbe comportare un rischio in termini di cibersicurezza per i dati europei, poiché le imprese che operano in regioni diverse sono soggette a obblighi che si sovrappongono, a prescindere dall'ubicazione dei dati o dalla loro origine;

M.  considerando che quello della cibersicurezza è un mercato mondiale da 600 miliardi di EUR, che il suo valore dovrebbe crescere rapidamente e che l'Unione europea è un importatore netto di prodotti e soluzioni;

N.  considerando che vi è il rischio di una frammentazione del mercato unico a causa delle normative nazionali sulla cibersicurezza e della mancanza di una legislazione orizzontale sui requisiti essenziali di cibersicurezza per l'hardware e il software, tra cui le applicazioni e i prodotti connessi;

1.  accoglie con favore le iniziative delineate dalla Commissione nella comunicazione congiunta dal titolo "La strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale";

2.  chiede che venga promosso lo sviluppo, in tutto il territorio dell'Unione, di reti e sistemi di informazione, di infrastrutture e di una connettività che siano sicuri e affidabili;

3.  chiede che ci si ponga l'obiettivo che nell'Unione tutti i prodotti connessi a internet, compresi quelli destinati ai consumatori e a uso industriale, così come l'insieme delle catene di fornitura che li rendono disponibili, siano sicuri fin dalla progettazione, resilienti agli incidenti informatici e aggiornati rapidamente con delle patch qualora vengano scoperte vulnerabilità; valuta positivamente l'intenzione della Commissione di proporre norme orizzontali sui requisiti di cibersicurezza dei prodotti connessi e dei servizi associati e chiede che tali norme propongano l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, al fine di evitare la frammentazione del mercato unico; chiede che si tenga conto della normativa in vigore (regolamento sulla cibersicurezza, nuovo quadro legislativo, regolamento sulla normazione) per evitare ambiguità e frammentazione;

4.  invita la Commissione a valutare la necessità di una proposta di regolamento orizzontale che introduca entro il 2023 requisiti di cibersicurezza per le applicazioni, il software, il software incorporato e i sistemi operativi, partendo dall'acquis dell'UE per i requisiti in materia di gestione dei rischi; sottolinea che le applicazioni, il software, il software incorporato e i sistemi operativi obsoleti (ossia che non ricevono più regolarmente patch e aggiornamenti di sicurezza) rappresentano una quota non trascurabile di tutti i dispositivi connessi e costituiscono un rischio in termini di cibersicurezza; invita la Commissione a includere questo aspetto nella sua proposta; suggerisce che la proposta includa l'obbligo per i produttori di comunicare in anticipo il periodo minimo in cui forniranno patch di sicurezza e aggiornamenti, così da permettere agli acquirenti di fare scelte informate; ritiene che i produttori debbano partecipare al programma per la divulgazione coordinata delle vulnerabilità (CVD) definito nella proposta di direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS2);

5.  sottolinea che la cibersicurezza dovrebbe essere parte integrante della digitalizzazione; chiede pertanto che i progetti di digitalizzazione finanziati dall'Unione includano requisiti in materia di cibersicurezza; valuta positivamente il sostegno alla ricerca e all'innovazione nel settore della cibersicurezza, in particolare per quanto riguarda tecnologie dirompenti (come il calcolo quantistico e la crittografia quantistica) la cui comparsa potrebbe destabilizzare l'equilibrio internazionale; chiede inoltre che si prosegua l'attività di ricerca sugli algoritmi post-quantistici quali norma di sicurezza informatica;

6.  ritiene che la digitalizzazione della nostra società implichi che tutti i settori sono interconnessi e che le debolezze di un settore possono essere di ostacolo anche in altri settori; insiste dunque sulla necessità che le politiche in materia di cibersicurezza siano integrate nella strategia digitale dell'UE e nei finanziamenti dell'UE e siano coerenti e interoperabili in tutti i settori;

7.  sollecita un uso coerente dei fondi europei per quanto riguarda la cibersicurezza e la realizzazione delle relative infrastrutture; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che siano sfruttate le sinergie relative alla cibersicurezza tra i diversi programmi, in particolare il programma Orizzonte Europa, il programma Europa digitale, il programma spaziale dell'UE, il dispositivo dell'UE per la ripresa e la resilienza, InvestEU e il meccanismo per collegare l'Europa, e a fare pieno uso del centro e della rete di competenza per la cibersicurezza;

8.  ricorda che l'infrastruttura di comunicazione è la pietra angolare di qualsiasi attività digitale e che garantirne la sicurezza è una priorità strategia per l'Unione; sostiene l'attuale sviluppo del sistema di certificazione della cibersicurezza dell'UE per le reti 5G; accoglie con favore il pacchetto di strumenti dell'UE sulla cibersicurezza del 5G e invita la Commissione, gli Stati membri e l'industria a continuare a impegnarsi per la creazione di reti di comunicazione sicure, comprese misure riguardanti l'intera catena di fornitura; invita la Commissione a evitare la dipendenza da un unico fornitore (vendor lock-in) e ad accrescere la sicurezza delle reti promuovendo iniziative che migliorino la virtualizzazione e la cloudificazione delle diversi componenti delle reti; chiede il rapido sviluppo delle prossime generazioni di tecnologie di comunicazione prevedendo quale principio fondamentale la cibersicurezza fin dalla fase di progettazione e garantendo la protezione della vita privata e dei dati personali;

9.  ribadisce l'importanza di istituire un nuovo e solido quadro di sicurezza per le infrastrutture critiche dell'UE al fine di salvaguardare gli interessi dell'UE in materia di sicurezza e sviluppare le capacità esistenti per rispondere adeguatamente ai rischi, alle minacce e all'evoluzione tecnologica;

10.  invita la Commissione a elaborare disposizioni per garantire l'accessibilità, la disponibilità e l'integrità del nucleo pubblico di internet, e quindi la stabilità del ciberspazio, in particolare per quanto riguarda l'accesso dell'UE al sistema root mondiale del DNS (sistema dei nomi di dominio); ritiene che tali disposizioni dovrebbero includere misure per la diversificazione dei fornitori onde attenuare l'attuale rischio di dipendenza dalle poche imprese che dominano il mercato; accoglie con favore la proposta di un sistema europeo dei nomi di dominio (DNS4EU) quale strumento per rafforzare la resilienza del nucleo di internet; invita la Commissione a valutare in che modo tale DNS4EU potrebbe avvalersi delle tecnologie, dei protocolli di sicurezza e delle conoscenze specialistiche più recenti in materia di minacce informatiche per offrire a tutti gli europei un sistema DNS rapido, sicuro e resiliente; ricorda che è necessario proteggere meglio il protocollo di instradamento BGP (Border Gateway Protocol) per prevenire dirottamenti del traffico internet; ricorda il proprio sostegno a favore di un modello multilaterale di governance di internet, nell'ambito del quale la cibersicurezza dovrebbe rappresentare uno dei temi centrali; sottolinea che l'Unione europea dovrebbe accelerare l'attuazione del protocollo IPv6; prende atto del modello "open source", che si è dimostrato efficiente ed efficace quale base del funzionamento di internet, e ne incoraggia pertanto l'uso;

11.  riconosce la necessità di sviluppare la scienza forense in materia di cibersicurezza per combattere la criminalità, la criminalità informatica e gli attacchi informatici, compresi gli attacchi sponsorizzati da Stati, ma pone in guardia contro misure sproporzionate che mettono a repentaglio la sfera privata e la libertà di parola dei cittadini europei nell'utilizzo di internet; ricorda la necessità di concludere la revisione del secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, che può migliorare la preparazione contro la criminalità informatica;

12.  invita la Commissione e gli Stati membri a mettere in comune le loro risorse per rafforzare la resilienza strategica dell'Unione, ridurre la sua dipendenza dalle tecnologie estere e promuovere la sua posizione di leadership e la sua competitività nel campo della cibersicurezza in tutta la catena di fornitura digitale (compresi l'archiviazione e il trattamento dei dati nel cloud, le tecnologie dei processori, i circuiti integrati (chip), la connettività ultrasicura, il calcolo quantistico e la prossima generazione di reti);

13.  ritiene che il progetto di un'infrastruttura di connettività ultra sicura sia uno strumento importante ai fini della sicurezza delle comunicazioni digitali sensibili; accoglie con favore l'annuncio dello sviluppo di un sistema globale di comunicazione satellitare sicura dell'UE che integra tecnologie di crittografia quantistica; ricorda che dovrebbero essere intrapresi sforzi costanti, in cooperazione con l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) e l'Agenzia spaziale europea (ESA), per garantire la sicurezza delle attività spaziali europee;

14.  si rammarica del fatto che le pratiche di condivisione delle informazioni in relazione alle minacce e agli incidenti informatici non siano state recepite in maniera adeguata dal settore privato e da quello pubblico; invita la Commissione e gli Stati membri ad accrescere la fiducia e a ridurre gli ostacoli alla condivisione delle informazioni sulle minacce e gli attacchi informatici, a tutti i livelli; plaude agli sforzi compiuti da alcuni settori e invita a una collaborazione transettoriale, in quanto le vulnerabilità sono raramente specifiche a un determinato settore; sottolinea che gli Stati membri devono unire le forze a livello europeo, al fine di condividere in modo efficiente le conoscenze più recenti di cui dispongono sui rischi per la cibersicurezza; incoraggia la costituzione di un gruppo di lavoro degli Stati membri sull'intelligence informatica al fine di promuovere la condivisione delle informazioni nell'UE e nello Spazio economico europeo, in particolare per prevenire attacchi informatici su vasta scala;

15.  accoglie con favore la prevista creazione di un'unità congiunta per il ciberspazio che rafforzi la cooperazione tra gli organismi dell'UE e le autorità degli Stati membri responsabili di prevenire attacchi informatici, dissuadere da essi e rispondervi; invita la Commissione e gli Stati membri a potenziare ulteriormente la cooperazione nel campo della ciberdifesa e a sviluppare la ricerca su capacità di difesa all'avanguardia;

16.  ricorda l'importanza del fattore umano nella strategia in materia di cibersicurezza; invita a continuare ad impegnarsi per fare opera di sensibilizzazione in materia di cibersicurezza, anche per quanto concerne l'igiene e l'alfabetizzazione informatiche;

17.  sottolinea l'importanza di un quadro di sicurezza solido e coerente per proteggere dalle minacce informatiche il personale, i dati, le reti di comunicazione e i sistemi di informazione dell'UE nonché i processi decisionali, sulla base di norme esaustive, coerenti e omogenee e di una governance adeguata; chiede che siano rese disponibili risorse e capacità adeguate, anche nel contesto del rafforzamento del mandato della squadra di pronto intervento informatico dell'UE (CERT-UE) e in relazione alle discussioni in corso sulla definizione di norme comuni in materia di cibersicurezza vincolanti per tutte le istituzioni e tutti gli organi e le agenzie dell'Unione;

18.  chiede un ricorso più ampio alla certificazione volontaria e alle norme in materia di cibersicurezza, poiché rappresentano importanti strumenti per migliorare il livello generale della cibersicurezza; valuta positivamente l'introduzione del quadro europeo di certificazione e il lavoro del gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza; invita l'ENISA e la Commissione, in sede di preparazione del sistema UE di certificazione della cibersicurezza per i servizi cloud, a valutare di rendere obbligatoria l'applicazione del diritto dell'Unione per il livello di garanzia "elevato";

19.  sottolinea la necessità di soddisfare la domanda di manodopera nel settore della cibersicurezza colmando il deficit di competenze attraverso la prosecuzione degli sforzi in materia di istruzione e formazione; chiede che si presti particolare attenzione all'eliminazione del divario di genere esistente anche in questo settore;

20.  riconosce la necessità di un migliore sostegno per le microimprese e le piccole e medie imprese, al fine di accrescere la loro comprensione di tutti i rischi per la sicurezza delle informazioni nonché delle opportunità per migliorare la loro cibersicurezza; invita l'ENISA e le autorità nazionali a sviluppare portali di autodiagnosi e guide alle migliori pratiche per le microimprese e le piccole e medie imprese; ricorda l'importanza della formazione e dell'accesso a finanziamenti dedicati per la sicurezza di queste entità;

21.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15.
(2) GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.
(3) GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.
(4) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81.
(5) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.
(6) GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1.
(7) GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.
(8) Testi approvati, P9_TA(2020)0359.
(9) Testi approvati, P9_TA(2021)0098.
(10) Testi approvati, P9_TA(2021)0261.
(11) Testi approvati, P9_TA(2021)0026.
(12) GU C 23 del 21.1.2021, pag. 2.
(13) Corte dei conti europea, Le sfide insite in un'efficace politica dell'UE in materia di cibersicurezza, documento di riflessione, marzo 2019.


Situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo al regime di condizionalità
PDF 125kWORD 47k
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e l'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo alla condizionalità (2021/2711(RSP))
P9_TA(2021)0287B9-0319/2021

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 3, gli articoli 6, 7 e 13, l'articolo 14, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 1, l'articolo 17, paragrafi 1, 3 e 8, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché gli articoli 265, 310, 317 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione(1) ("il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto"),

–  viste le sue risoluzioni del 25 marzo 2021 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto(2) , e del 17 dicembre 2020 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, l'accordo interistituzionale, lo strumento dell'Unione europea per la ripresa e il regolamento sullo Stato di diritto(3),

–  vista la relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2020, del 30 settembre 2020 (COM(2020)0580),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo adottate il 21 luglio 2020 e l'11 dicembre 2020,

–  vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE),

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione(4),

–  vista la sentenza della CGUE del 3 giugno 2021 nella causa C-650/18 che respinge il ricorso dell'Ungheria contro la risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 che avvia la procedura volta a constatare l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave, da parte di detto Stato membro, dei valori su cui si fonda l'Unione(5),

–  vista la proposta motivata della Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE sullo Stato di diritto in Polonia, del 20 dicembre 2017: proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia (COM(2017)0835),

–  vista la sua risoluzione del 1° marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia(6),

–  visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, come sancito all'articolo 2 TUE;

B.  considerando che un eventuale rischio evidente di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori enunciati all'articolo 2 TUE non riguarda soltanto il singolo Stato membro in cui si materializza il rischio, ma si ripercuote anche sugli altri Stati membri, sulla fiducia reciproca tra questi e sulla natura stessa dell'Unione, nonché sui diritti fondamentali dei suoi cittadini in base al diritto dell'Unione;

C.  considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, TUE è stato attivato dalla Commissione e dal Parlamento nei confronti rispettivamente della Polonia e dell'Ungheria in seguito alla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori su cui si fonda l'Unione; considerando che il Consiglio ha finora organizzato tre audizioni della Polonia e due audizioni dell'Ungheria nell'ambito del Consiglio "Affari generali";

D.  mentre il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 ed è applicabile da tale data;

E.  considerando che nel regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto sono chiaramente definite l'applicabilità, la finalità e la portata dello stesso e che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, la Commissione "[v]igila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati";

F.  considerando che l'applicazione del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto non può essere soggetta all'adozione di linee guida e ricorda che eventuali linee guida non compromettono l'intenzione dei colegislatori;

G.  considerando che, in conformità dell'articolo 234 TFUE, il Parlamento europeo ha il diritto di votare su una mozione di censura della Commissione;

H.  considerando che la Commissione "esercita le sue responsabilità in piena indipendenza" e i suoi membri "non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo" (articolo 17, paragrafo 3, TUE, articolo 245 TFUE) e inoltre "è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo" (articolo 17, paragrafo 8, TUE) e "[v]igila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati" (articolo 17, paragrafo 1, TUE);

I.  considerando che solo la CGUE ha il potere di annullare il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto o qualsiasi sua parte e che i ricorsi presentati alla CGUE non hanno effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 278 TFUE;

J.   considerando che gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati conformemente ai principi generali incorporati nei trattati dell'Unione, in particolare ai valori di cui all'articolo 2 TUE, e al principio della sana gestione finanziaria sancito dall'articolo 317 TFUE e dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione(7) (il regolamento finanziario);

1.  ribadisce la sua posizione concernente il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, entrato in vigore il 1° gennaio 2021 e direttamente applicabile nella sua interezza nell'Unione europea e in tutti i suoi Stati membri per tutti i fondi del bilancio dell'UE, comprese le risorse assegnate a partire da tale data attraverso lo strumento dell'UE per la ripresa;

2.  invita la Commissione e il Consiglio a riconoscere finalmente l'urgente necessità di intervenire per difendere i valori sanciti dall'articolo 2 TUE e ad ammettere che uno Stato membro non può modificare la propria legislazione, comprese le disposizioni costituzionali, in modo tale da ridurre la protezione di tali valori; ritiene che la sincera cooperazione reciproca tra le istituzioni sia compromessa se le preoccupazioni del Parlamento non sono pienamente condivise e prese in considerazione; ricorda che il Parlamento ha il diritto di votare su una mozione di censura della Commissione e ha la possibilità di reagire alla mancanza di cooperazione da parte del Consiglio; invita le altre istituzioni a collaborare anziché ostacolare gli sforzi per risolvere la crisi attuale;

3.  ricorda che, conformemente all'articolo 5 del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, "[l]a Commissione verifica se è stato rispettato il diritto applicabile e, se necessario, adotta tutte le opportune misure per proteggere il bilancio dell'Unione, in conformità della normativa settoriale e finanziaria"; ritiene che la situazione relativa al rispetto dei principi dello Stato di diritto in alcuni Stati membri giustifichi il ricorso immediato al regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto;

4.  esorta la Commissione a reagire rapidamente alle gravi violazioni in corso dei principi dello Stato di diritto in alcuni Stati membri, che costituiscono un grave pericolo per quanto concerne la distribuzione equa, legale e imparziale dei fondi dell'UE, in particolare nell'ambito della gestione condivisa, e a condurre un'analisi approfondita della necessità di attivare, senza indebiti ritardi, la procedura prevista dal regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto; ribadisce il suo invito alla Commissione ad adempiere immediatamente all'obbligo, previsto dal regolamento, di informare debitamente il Parlamento in merito a eventuali notifiche scritte trasmesse agli Stati membri interessati, esponendo gli elementi di fatto e i motivi specifici delle violazioni dello Stato di diritto, o in merito a eventuali indagini in corso; constata che a tutt'oggi il Parlamento non ha ricevuto alcuna informazione di questo tipo riguardo a una notifica;

5.  sottolinea la sua preoccupazione per le sempre più chiare indicazioni e il crescente rischio di un uso improprio del bilancio dell'Unione come mezzo per deteriorare lo Stato di diritto in alcuni Stati membri; si rammarica dell'incapacità del Consiglio di compiere progressi significativi nel far rispettare i valori dell'Unione nelle procedure in corso ai sensi dell'articolo 7 in risposta alle minacce ai valori comuni europei in Polonia e Ungheria; fa notare che questa incapacità del Consiglio di applicare efficacemente l'articolo 7 TUE continua a compromettere l'integrità dei valori comuni europei, la fiducia reciproca e la credibilità dell'Unione nel suo complesso; esorta le prossime presidenze a organizzare regolarmente delle audizioni; raccomanda che il Consiglio rivolga raccomandazioni concrete agli Stati membri in questione, come sancito all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, come seguito alle audizioni, e indichi i termini per l'attuazione di tali raccomandazioni;

6.  sottolinea che, nonostante numerose risoluzioni e relazioni del Parlamento europeo e diverse procedure di infrazione e decisioni della CGUE, la situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea continua a deteriorarsi;

7.  invita la Commissione a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione, compreso il regolamento, anche per affrontare le persistenti violazioni della democrazia e dei diritti fondamentali ovunque nell'Unione, compresi gli attacchi contro la libertà dei media e i giornalisti, i migranti, i diritti delle donne, i diritti delle persone LGBTIQ e la libertà di associazione e di riunione; accoglie con favore la decisione adottata dalla grande sezione della CGUE di respingere il ricorso dell'Ungheria contro la risoluzione del Parlamento del 12 settembre 2018 che attiva la procedura di cui all'articolo 7; si rammarica dell'incapacità della Commissione di rispondere adeguatamente alle numerose preoccupazioni espresse dal Parlamento sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in diversi Stati membri; invita la Commissione a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione, compresi l'articolo 7 TUE, il quadro sullo Stato di diritto e le procedure di infrazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché ulteriori strumenti, quali le procedure accelerate, le richieste di misure provvisorie dinanzi alla CGUE e le azioni relative alla mancata esecuzione delle sentenze della Corte; chiede alla Commissione di motivare esplicitamente la sua decisione di non utilizzare gli strumenti raccomandati dal Parlamento;

8.  evidenzia l'importanza di sostenere e rafforzare la cooperazione tra le istituzioni dell'UE, gli Stati membri, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Procura europea (EPPO); accoglie con favore il fatto che l'EPPO sia diventata operativa il 1° giugno 2021;

9.  sottolinea che la relazione annuale sullo Stato di diritto è uno strumento separato e complementare al regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto; invita la Commissione a utilizzare i risultati della relazione annuale nella sua valutazione ai fini del regolamento; chiede alla Commissione di includere nella sua relazione annuale sullo Stato di diritto una sezione specifica recante un'analisi dei casi in cui le violazioni dei principi dello Stato di diritto in un particolare Stato membro potrebbero compromettere o rischiare seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione;

10.  si rammarica del fatto che la Commissione non abbia inviato notifiche scritte agli Stati membri dall'entrata in vigore del regolamento, nonostante le numerose preoccupazioni relative alle violazioni dello Stato di diritto individuate nella relazione 2020 della Commissione sullo Stato di diritto e l'esistenza di due procedure in corso ai sensi dell'articolo 7, che hanno un impatto sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione e permangono irrisolte da parte degli Stati membri; osserva che l'assenza di azioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6 del regolamento costituisce un rifiuto da parte della Commissione di adempiere ai propri obblighi ai sensi dello stesso;

11.  ricorda che nella sua risoluzione del 25 marzo 2021 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto, il Parlamento ha dato alla Commissione una scadenza concreta, e rileva con disappunto che la Commissione non ha rispettato i suoi obblighi entro tale scadenza; sottolinea che ciò costituisce una base sufficiente per intraprendere un'azione legale contro la Commissione ai sensi dell'articolo 265 TFUE;

12.  deplora che la Commissione non abbia risposto alle richieste del Parlamento entro il 1° giugno 2021 e non abbia attivato la procedura prevista dal regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto nei casi più evidenti di violazione dello Stato di diritto nell'UE; incarica il suo Presidente di invitare la Commissione, al più tardi entro due settimane dalla data di adozione della presente risoluzione, sulla base dell'articolo 265 TFUE, ad adempiere agli obblighi previsti da tale regolamento; dichiara che, per essere pronto, il Parlamento, dovrà, nel frattempo, avviare immediatamente i necessari preparativi per un potenziale procedimento giudiziario ai sensi dell'articolo 265 TFUE nei confronti della Commissione;

13.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri.

(1) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.
(2) Testi approvati, P9_TA(2021)0103.
(3) Testi approvati, P9_TA(2020)0360.
(4) GU C 433 del 23.12.2019, pag. 66.
(5) Sentenza del 3 giugno 2021, Ungheria / Parlamento europeo, C-650/18, ECLI:EU:C:2021:426.
(6) GU C 129 del 5.4.2019, pag. 13.
(7) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.


Controllo del Parlamento europeo sulla valutazione in corso da parte della Commissione e del Consiglio dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla posizione del Parlamento sulla valutazione in corso da parte della Commissione e del Consiglio dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza (2021/2738(RSP))
P9_TA(2021)0288RC-B9-0331/2021

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 174 e 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza(1) (regolamento RRF),

–  vista la sua risoluzione del 20 maggio 2021 sul diritto del Parlamento di essere informato riguardo alla valutazione in corso dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza(2),

–  visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che il regolamento RRF è stato adottato secondo la procedura legislativa ordinaria;

B.  considerando che l'RRF rappresenta uno strumento senza precedenti in termini di volume e mezzi di finanziamento; che la Commissione si sta preparando a emettere debito comune dell'UE, dal momento che tutti gli Stati membri dell'UE hanno ormai ratificato con successo la decisione sulle risorse proprie(3);

C.  considerando che gli investimenti verdi nell'ambito dell'RRF saranno finanziati tramite l'emissione di obbligazioni verdi;

D.  considerando che il controllo democratico e parlamentare sull'attuazione dell'RRF è possibile soltanto se il Parlamento è pienamente coinvolto e se tutte le sue raccomandazioni sono prese in considerazione in ciascuna delle fasi;

E.  considerando che l'articolo 26 del regolamento RRF istituisce un dialogo sulla ripresa e la resilienza al fine di garantire maggiore trasparenza e responsabilità e far sì che la Commissione fornisca informazioni al Parlamento in relazione, tra le altre cose, ai piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri e alla relativa valutazione;

F.  considerando che il Parlamento esprime la propria posizione sulle questioni che rientrano nel dialogo sulla ripresa e la resilienza, anche attraverso risoluzioni e scambi con la Commissione; che la Commissione deve tenere conto di detta posizione;

G.  considerando che il regolamento RRF identifica sei aree di pertinenza europea e che tutte e sei le aree costituiscono l'ambito di applicazione e l'obiettivo dello strumento;

H.  considerando che il regolamento RRF si basa sull'articolo 175 del trattato sull'Unione europea (TUE) e stabilisce che l'obiettivo generale consiste nel realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 174 al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi, in particolare sulle donne, i bambini e i giovani, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione aggiornati per il 2030 della nuova legge europea sul clima, nonché al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 – in particolare attraverso i piani nazionali per l'energia e il clima adottati nel quadro della governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima istituita dal regolamento (UE) 2018/1999(4) – e della transizione digitale, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, ripristinando e promuovendo la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione, incentivando la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo;

I.  considerando che, in occasione del vertice sociale tenutosi a Porto il 7 e l'8 maggio 2021, i leader dell'UE hanno riconosciuto che il pilastro europeo dei diritti sociali costituisce un elemento fondamentale della ripresa, e che nella dichiarazione di Porto hanno sottolineato la loro determinazione a continuare ad approfondirne l'attuazione a livello di UE e nazionale;

J.  considerando che l'obiettivo specifico dell'RRF è di fornire un sostegno finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i traguardi e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza; che questo significa che detti piani (incluse le misure digitali e verdi) devono contribuire ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali, ossia creazione di posti di lavoro di qualità e convergenza sociale verso l'alto;

K.  considerando che il valore aggiunto europeo non si concretizza semplicemente perché l'RRF è un'iniziativa europea;

L.  considerando che, di norma, gli Stati membri avrebbero dovuto presentare alla Commissione i loro piani nazionali per la ripresa e la resilienza entro il 30 aprile 2021; che, ad oggi, 23 Stati membri hanno presentato alla Commissione i loro piani per la ripresa e la resilienza;

M.  considerando che il 18 maggio 2021 il Parlamento ha tenuto una discussione in Aula sul diritto del Parlamento di essere informato riguardo alla valutazione in corso dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza e che in seguito a tale discussione ha approvato una risoluzione in merito;

N.  considerando che, al fine di garantire un adeguato controllo democratico e parlamentare dell'attuazione dell'RRF nonché una maggiore trasparenza e responsabilità democratica, la Commissione è tenuta a informare periodicamente il Parlamento, oralmente e per iscritto, in merito allo stato della valutazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, compresi le riforme e gli investimenti connessi all'ambito di applicazione sulla base dei sei pilastri (tra cui l'obiettivo generale, gli obiettivi specifici e i principi orizzontali) e degli undici criteri di valutazione stabiliti dal regolamento RRF;

1.  ritiene che l'RRF rappresenti uno strumento storico dell'UE per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, favorire la convergenza, rafforzare la competitività e aiutare gli Stati membri ad attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19, indirizzare le loro economie su percorsi di crescita solidi e sostenibili, preparare l'UE ad affrontare sfide di lungo periodo come la transizione giusta, la transizione verde e la trasformazione digitale, e generare un valore aggiunto europeo;

2.  si attende che la Commissione approvi soltanto i piani che soddisfano pienamente le disposizioni e gli obiettivi del regolamento RRF e non faccia concessioni politiche contrarie al regolamento e al suo spirito, prendendo nel contempo le distanze dal fatto di essere strettamente coinvolta nell'elaborazione dei piani precedentemente alla loro presentazione; chiede che la Commissione applichi scrupolosamente la lettera e lo spirito del regolamento RRF nel processo di valutazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza e fornisca valutazioni approfondite ed esaustive prima dell'adozione del pertinente progetto di decisione di esecuzione del Consiglio; accoglie tuttavia con favore gli sforzi della Commissione volti a garantire la rapida adozione delle pertinenti decisioni di esecuzione del Consiglio prima dell'estate, come pure il suo costante impegno con gli Stati membri al fine di aiutarli a elaborare piani di elevata qualità che contribuiscano in modo significativo agli obiettivi europei comuni;

3.  è convinto che i fondi debbano essere ripartiti in modo equo tra i settori, nella società e alle generazioni future per garantire che abbiano il massimo impatto possibile sulla convergenza territoriale e la convergenza economica e sociale verso l'alto, la prosperità per tutti e la stabilità economica; invita la Commissione a insistere affinché i piani nazionali includano misure ambiziose di riforma in tutti gli Stati membri e sottolinea che piani ambiziosi e una corretta esecuzione sono essenziali per cogliere appieno questa opportunità; chiede piena trasparenza e rendicontabilità nell'assegnazione e nell'utilizzo dei fondi; rammenta che il dispositivo per la ripresa e la resilienza non deve essere considerato uno status quo;

4.  invita la Commissione a valutare attentamente se le risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza siano funzionali all'obiettivo del regolamento RRF di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale negli Stati membri; invita la Commissione a scoraggiare la pratica del riconfezionamento di progetti privi di un reale valore aggiunto, in particolare per le regioni in ritardo di sviluppo, soprattutto quando ciò rischia di accentuare il divario di convergenza sociale, economica e territoriale dell'UE;

5.  rinnova la sua richiesta volta a garantire il diritto del Parlamento a essere informato in merito alla valutazione in corso dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, al fine di consentire il controllo democratico del Parlamento sulla valutazione e l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza da parte della Commissione;

6.  invita la Commissione a valutare attentamente e ad assicurare che ciascun piano nazionale per la ripresa e la resilienza contribuisca efficacemente a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento RRF in modo completo ed equilibrato; ricorda che ogni misura dovrebbe contribuire a una o più delle aree di intervento di pertinenza europea strutturate nei sei pilastri;

7.  sottolinea che i piani devono soddisfare i requisiti normativi, comprese le quote del 37 % e del 20 % rispettivamente per la transizione verde e digitale, durante tutta la fase di attuazione; invita la Commissione a valutare l'aspetto qualitativo e quantitativo delle misure proposte al fine di garantire che queste soddisfino in modo efficace gli obiettivi sia quantitativi che qualitativi, anche nella fase di attuazione;

8.  ricorda che, conformemente al regolamento RRF, il dispositivo per la ripresa e la resilienza non può finanziare le spese nazionali correnti, ad esempio le agevolazioni fiscali permanenti, salvo in casi debitamente motivati, e invita la Commissione a valutare tale criterio in maniera olistica;

9.  osserva che i progetti transfrontalieri che coinvolgono più di uno Stato membro generano un elevato valore aggiunto europeo ed effetti di ricaduta e si rammarica del fatto che pochi piani nazionali contengano progetti transfrontalieri; invita la Commissione a incoraggiare vivamente gli Stati membri ad agevolare i progetti transfrontalieri finanziati attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

10.  osserva che pochi Stati membri hanno scelto di richiedere prestiti nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza già presentati; invita gli Stati membri a prendere in considerazione l'impiego ottimale dei prestiti disponibili per evitare di perdere qualsiasi opportunità; esprime preoccupazione per il fatto che un importo significativo dei prestiti possa rimanere inutilizzato alla fine del dispositivo per la ripresa e la resilienza e invita gli Stati membri a valutare attentamente le loro esigenze e a sfruttare al meglio tale possibilità al momento della presentazione o della modifica dei loro piani per la ripresa e la resilienza;

11.  invita la Commissione a tenere conto dell'eventuale necessità futura di modificare i piani nazionali al fine di garantire la conformità ai requisiti del regolamento RRF nella preparazione del progetto di decisione di esecuzione del Consiglio;

12.  rammenta che i piani per la ripresa e la resilienza non dovrebbero pregiudicare il diritto di concludere o applicare accordi collettivi o di intraprendere azioni collettive in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché della legislazione e delle prassi dell'Unione e nazionali;

13.  sottolinea che gli investimenti devono avere un impatto duraturo; invita la Commissione a valutare in quale misura le riforme e gli investimenti compiuti nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza consentiranno ulteriormente di colmare il divario degli investimenti in tutti gli ambiti in Europa, come stimato dalla Commissione, al fine di conseguire la transizione digitale e gli obiettivi in materia di clima, ambiente e sostenibilità sociale, compresi l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS);

Transizione verde

14.  sottolinea che, conformemente alla metodologia enunciata nell'allegato VI del regolamento RRF, tutti i piani dovrebbero destinare al clima almeno il 37 % della dotazione totale (sovvenzioni e prestiti) dei singoli piani; invita la Commissione a prestare attenzione nel valutare l'obiettivo di destinare al clima il 37 % della spesa, al fine di non garantire che non si verifichi un'etichettatura doppia, errata o scorretta delle misure e di evitare l'ecologismo di facciata (greenwashing); esprime preoccupazione per il fatto che alcuni investimenti siano etichettati come investimenti verdi benché non siano coperti dalla metodologia di controllo di cui all'allegato VI; suggerisce di sottoporre a ulteriore esame qualsiasi estensione della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI del regolamento; insiste affinché le salvaguardie necessarie per conseguire l'obiettivo nella fase di attuazione siano pienamente incluse nei traguardi e negli obiettivi previsti nel progetto di decisione di esecuzione del Consiglio; invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a intraprendere le riforme che agevoleranno un'efficace attuazione degli investimenti;

15.  ricorda che le disposizioni relative al principio di "non arrecare un danno significativo" sono uno strumento fondamentale per contribuire alla transizione verde, unitamente al requisito secondo cui almeno il 37 % della spesa (sovvenzioni e prestiti) per gli investimenti e le riforme contenuti in ciascun piano nazionale per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere destinato a sostenere gli obiettivi climatici, e per evitare il finanziamento di misure in contrasto con gli obiettivi climatici dell'Unione; ricorda che tutte le misure devono rispettare il principio di "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852(5), come richiesto dal regolamento RRF; è preoccupato, in tale contesto, per la mancata osservanza di tale principio nella valutazione dei piani e invita la Commissione a garantire il pieno rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo", anche durante la fase di attuazione, e a pubblicare tutte le valutazioni correlate; insiste sul fatto che l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza non può portare a un allentamento delle norme ambientali né essere in contrasto con le leggi e i regolamenti ambientali; sottolinea a tale proposito le preoccupazioni relative al potenziale impatto negativo degli interventi ubicati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete delle zone protette Natura 2000, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre zone protette);

16.  ricorda che, in considerazione dell'importanza di affrontare la drammatica perdita di biodiversità, il dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbe contribuire a integrare l'azione a favore della biodiversità nelle politiche dell'Unione; invita la Commissione a pubblicare una panoramica delle misure che contribuiscono efficacemente alla transizione verde, comprese le misure elencate connesse alla biodiversità che contribuiscono in modo efficace alla biodiversità nei piani per la ripresa e la resilienza; esprime preoccupazione per il fatto che la maggior parte dei piani per la ripresa e la resilienza contiene misure molto limitate a favore della biodiversità, o non ne contiene affatto; si attende che la Commissione applichi rigorosamente, anche a tale proposito, il principio di "non arrecare un danno significativo" e bocci, nella fattispecie, le riforme o gli investimenti suscettibili di danneggiare la biodiversità o non corredati di adeguate misure di accompagnamento;

17.  esprime preoccupazione per il fatto che molti piani nazionali per la ripresa e la resilienza si concentrano sugli investimenti a breve termine sostiene gli investimenti verdi che portano alla trasformazione economica dell'Europa, in particolare quelli che non sovvenzionano eccessivamente l'acquisto di beni di consumo durevoli;

Trasformazione digitale

18.  sottolinea che, conformemente al regolamento RRF, tutti i piani dovrebbero prevedere misure che contribuiscano efficacemente alla transizione digitale o affrontino le sfide derivanti da tale transizione, e che tali misure dovrebbero rappresentare almeno il 20 % dell'assegnazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia e delle disposizioni di cui al regolamento RRF;

19.  ricorda che, per gli investimenti nelle capacità e nella connettività digitali, gli Stati membri dovrebbero fornire nei loro piani un'autovalutazione della sicurezza basata su criteri oggettivi comuni che identifichi eventuali problemi di sicurezza e specifichi in che modo tali questioni saranno affrontate al fine di conformarsi alla pertinente normativa unionale e nazionale; invita la Commissione a garantire che tutti i piani nazionali contenenti tali investimenti forniscano una siffatta valutazione e che le rispettive misure non siano in contrasto con gli interessi strategici dell'Unione;

20.  ritiene che le azioni digitali abbiano grandi potenzialità di stimolare la competitività dell'UE a livello internazionale e di creare posti di lavoro di qualità, ed esprime preoccupazione per il fatto che alcuni piani nazionali non assicurano un equilibrio adeguato per quanto riguarda gli investimenti nella trasformazione digitale, e in particolare nelle infrastrutture digitali;

21.  invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a rispettare pienamente i principi di interoperabilità, efficienza energetica e protezione dei dati personali, nonché a promuovere l'uso di soluzioni open source negli investimenti digitali;

Stimolare la crescita, la coesione economica, sociale e territoriale e la prosperità per tutti

22.  accoglie con favore, in particolare, le misure contenute nei piani per la ripresa e la resilienza presentati al fine di sostenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la coesione economica, la produttività, la competitività, la ricerca e l'innovazione, la salute e un mercato unico ben funzionante con piccole e medie imprese (PMI) forti, potenziare la creazione di occupazione di elevata qualità, combattere la povertà e le disuguaglianze, promuovere la cultura e l'istruzione, sviluppare competenze e abilità, sostenere i bambini e i giovani, migliorare la preparazione e la capacità di risposta alle crisi e attenuare gli effetti della crisi della COVID-19 sull'economia;

23.  invita la Commissione a valutare i piani nazionali per la ripresa e la resilienza e ad assicurare che essi prestino adeguata attenzione alle misure per i bambini e i giovani, in particolare nei paesi in cui sono stati individuati problemi strutturali in ambiti quali l'abbandono scolastico, la disoccupazione giovanile, la povertà infantile e l'educazione della prima infanzia; insiste sul fatto che le riforme e gli investimenti a favore dei giovani, in particolare quelli relativi al miglioramento delle competenze, alla riqualificazione, all'istruzione, alla formazione professionale, all'istruzione duale, alle competenze digitali, all'apprendimento permanente, alle politiche attive del mercato del lavoro, alle politiche di investimento nell'accesso e nelle opportunità per i bambini e i giovani e alle politiche volte a colmare il divario generazionale, dovrebbero promuovere lo sviluppo di competenze, oltre che l'acquisto di attrezzature, ed essere allineati alla garanzia per i giovani e ad altre misure nazionali; sottolinea che le riforme e gli investimenti a favore dei bambini dovrebbero essere allineati ai principi della garanzia per l'infanzia e concentrarsi sul diritto di accesso a servizi pubblici di elevata qualità, assistenza sanitaria gratuita, istruzione gratuita, assistenza all'infanzia gratuita, alloggi decorosi e alimentazione adeguata per tutti i bambini in condizioni di povertà;

24.  accoglie con favore le misure contenute nei piani che contribuiscono all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e delle iniziative dell'UE nei settori dell'occupazione, dell'istruzione, della salute e dell'assistenza sociale, al fine di rafforzare la coesione sociale e i sistemi di protezione sociale e ridurre le vulnerabilità; rammenta alla Commissione che i piani per la ripresa e la resilienza devono rispettare in modo soddisfacente i criteri di valutazione e la invita a esaminare attentamente le conseguenze sociali e l'impatto di ciascuna misura onde garantire il rispetto del regolamento RRF; insiste pertanto affinché la Commissione garantisca che ogni piano rifletta adeguatamente tali criteri;

25.  ritiene che gli investimenti verdi e digitali abbiano grandi potenzialità in termini di creazione di posti di lavoro di qualità, appianamento delle disparità e riduzione del divario digitale; invita la Commissione ad assicurare che le comunità e le regioni più vulnerabili, come le regioni in transizione in cui vengono estratti carbone e lignite, e quelle maggiormente colpite dai cambiamenti climatici beneficino di investimenti verdi e digitali; sottolinea che il ritorno sociale ed economico atteso degli investimenti verdi e digitali dovrebbe essere definito nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza al fine di garantire il massimo impatto;

26.  chiede che la Commissione e il Consiglio garantiscano che la parità di genere e le pari opportunità per tutti, nonché l'integrazione di tali obiettivi, siano tenute in considerazione e promosse nel corso di tutta la preparazione e l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza; si attende che la Commissione raccolga e analizzi sistematicamente i dati disaggregati per genere esistenti per l'attuazione dell'RRF e riferisca in merito a tali dati, in linea con la relazione speciale n. 10/2021 della Corte dei conti europea; esprime profonda preoccupazione per il fatto che la maggior parte dei piani per la ripresa e la resilienza non contribuisce in modo significativo a tali obiettivi e non li integra, né include misure esplicite e concrete per affrontare la questione della disuguaglianza di genere, rischiando così di compromettere la capacità di tali piani di mitigare gli effetti sociali ed economici della crisi sulle donne e di rispondere alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;

27.  invita la Commissione a valutare i piani nazionali per la ripresa e la resilienza affrontando le misure nazionali atte a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva, l'evasione fiscale o l'elusione fiscale e le misure antiriciclaggio inefficaci;

28.  ricorda che i piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero comprendere misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimenti pubblici mediante un pacchetto coerente; ricorda alla Commissione che i piani nazionali per la ripresa e la resilienza devono fare riferimento a riforme e investimenti sostenibili e favorevoli alla crescita che affrontino le debolezze strutturali delle economie degli Stati membri, e che, a tal fine, tutti i piani dovrebbero contribuire ad affrontare in modo efficace tutte le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese o un sottoinsieme significativo delle stesse, ivi compresi i relativi aspetti fiscali; sottolinea che i piani per la ripresa e la resilienza sono coerenti con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo e sono allineati al regolamento RRF; pone in evidenza che tutte le misure, in particolare quelle connesse alle trasformazioni digitale e verde, dovrebbero essere valutate anche da una prospettiva economica e sociale; insiste affinché la Commissione sia particolarmente attenta a garantire che le riforme proposte siano autentiche, nuove e più ambiziose e che siano avviate quanto prima;

29.  invita la Commissione a garantire un equilibrio tra le riforme e gli investimenti e ad assicurare la coerenza tra i piani nazionali, comprese le nuove riforme, e i traguardi e le sfide esistenti individuati nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;

30.  sottolinea che creare e promuovere la creazione di un'occupazione di alta qualità è uno degli obiettivi del regolamento RRF e che ciò dovrebbe avvenire mediante un pacchetto completo di riforme e di investimenti volto a promuovere contratti stabili, retribuzioni dignitose, la copertura della contrattazione collettiva e sistemi di protezione sociale di base, comprese pensioni dignitose al di sopra della soglia di povertà;

31.  si rammarica del fatto che i piani nazionali per la ripresa e la resilienza non siano sufficientemente coordinati con gli accordi di partenariato e programmi dell'UE come InvestEU; chiede la creazione di sinergie e complementarità tra l'RRF, gli accordi di partenariato, InvestEU e altre azioni dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare il ricorso al comparto nazionale di InvestEU, che potrebbe favorire, in particolare, la creazione di strumenti di sostegno alla solvibilità per le PMI;

32.  ricorda alla Commissione che il coinvolgimento significativo delle PMI e delle start-up è un obiettivo esplicito del regolamento RRF, anche per quanto riguarda le procedure di appalto pubblico; invita la Commissione ad assicurare che i fondi dell'RRF non vadano prevalentemente a vantaggio delle grandi imprese e non inibiscano la concorrenza leale; invita la Commissione a prestare la massima attenzione alla necessità di garantire che le PMI e le start-up beneficino dei finanziamenti dell'RRF, anche attraverso la formulazione di traguardi e gli orientamenti in corso sull'attuazione dei programmi negli Stati membri; suggerisce di includere nel monitoraggio continuo la quota di fondi dell'RRF i cui destinatari finali sono PMI, anche attraverso indicatori comuni;

Partecipazione dei portatori di interessi

33.  ricorda che l'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), del regolamento RRF afferma che i piani nazionali per la ripresa e la resilienza dovrebbero contenere "una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza tiene conto dei contributi dei portatori di interessi"; invita la Commissione a sollecitare gli Stati membri a consultare tutti i portatori di interessi nazionali e ad assicurare il loro coinvolgimento, compreso il coinvolgimento della società civile, delle parti sociali e delle autorità locali e regionali, nell'attuazione e, in particolare, nel monitoraggio dei piani, per garantire che, in caso di eventuali future modifiche o nuovi piani, abbiano luogo consultazioni;

34.  rammenta che l'articolo 152 TFUE stabilisce che l'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello e ne deve rispettare l'autonomia; sottolinea che un adeguato coinvolgimento di portatori di interessi nazionali quali i parlamenti nazionali, le autorità locali e regionali, le parti sociali, le ONG e la società civile nella preparazione e nell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza è decisivo per il successo dei piani nazionali e dell'RRF nel suo complesso, così da rafforzare la titolarità nazionale dei piani, garantire l'assorbimento rapido, trasparente, efficace e qualitativo dei fondi, accrescere la trasparenza e prevenire sovrapposizioni, lacune e la duplicazione dei finanziamenti; fa eco alle preoccupazioni sollevate dal Comitato delle regioni e da altri portatori di interessi, e si rammarica del fatto che molti Stati membri non abbiano coinvolto le autorità regionali e locali nel processo di elaborazione dei piani, o lo abbiano fatto solo in modo inadeguato, così come della mancanza di trasparenza di questi processi, sebbene gli Stati membri facciano affidamento su dette autorità per convogliare una gran parte dei fondi dell'RRF; deplora inoltre il fatto che, in alcuni casi, nemmeno i parlamenti nazionali sono stati adeguatamente coinvolti o informati; incoraggia la Commissione a instaurare un dialogo strutturato con le autorità regionali e locali e ad avviare un dialogo specifico con le parti sociali europee;

Disposizioni, traguardi e obiettivi

35.  insiste sul fatto che tutte le riforme e tutti gli investimenti devono essere collegati a traguardi, obiettivi e valutazioni dei costi che siano pertinenti, chiari, dettagliati e adeguatamente monitorati, e in particolare che garantiscano la piena conformità al regolamento RRF e all'acquis dell'UE, il che significa impegni chiari da parte degli Stati membri;

36.  chiede alla Commissione di garantire che, prima della valutazione del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi concordati nella decisione di esecuzione del Consiglio e nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, il Parlamento riceva le conclusioni preliminari relative al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi, come previsto dall'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento RRF;

37.  ricorda alla Commissione che gli investimenti dovrebbero essere accompagnati da riforme e chiede di assicurare che tutte le misure retroattive approvate siano chiaramente accompagnate dai corrispondenti traguardi e obiettivi e soddisfino tutti i requisiti della legislazione; invita gli Stati membri a utilizzare saggiamente questa disposizione; ribadisce che l'RRF è concepito per sostenere i progetti che rispettano il principio dell'addizionalità dei finanziamenti dell'Unione; osserva che la mancanza di progetti realmente aggiuntivi finanziati dall'RRF potrebbe limitarne l'impatto macroeconomico;

38.  evidenzia che le strutture predisposte a livello nazionale per canalizzare, attuare o monitorare l'RRF dovrebbero essere atte a sostenere un impatto duraturo delle misure contenute nei piani per la ripresa e la resilienza;

Resilienza istituzionale, governance, capacità amministrativa e Stato di diritto

39.  ricorda che l'RRF e ciascuno dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza dovrebbero rispettare pienamente il regolamento sullo Stato di diritto(6), e che le misure previste in tali piani non dovrebbero essere in contrasto con i valori dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE; insiste sul fatto che, a tal fine, la Commissione deve garantire che nessun progetto o nessuna misura vada contro questi valori nelle fasi sia di valutazione che di attuazione, e chiede a tale istituzione di intraprendere un'azione appropriata in vista di un riesame;

40.  sottolinea che il successo dell'RRF e dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza presuppone una trasparenza e una rendicontabilità solide da parte della Commissione, degli Stati membri e di tutti i partner esecutivi; invita la Commissione ad aumentare la dotazione della Corte dei conti europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Procura europea per far sì che dispongano delle risorse finanziarie e umane sufficienti per controllare questa quantità di spesa dell'UE che non ha precedenti; invita la Commissione a presentare, quest'anno, un progetto di bilancio rettificativo o una richiesta di storno per attenuare tali esigenze di bilancio a tal fine;

41.  ricorda che l'attuazione dell'RRF dovrebbe essere effettuata in linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la prevenzione e il perseguimento efficaci della frode, ivi compresi la frode fiscale, l'evasione fiscale, la corruzione e il conflitto di interessi, e mirare ad evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte dell'RRF e di altri programmi dell'Unione, in particolare nelle strutture di governance connesse ai piani nazionali;

42.  chiede alla Commissione di valutare attentamente le modalità proposte dagli Stati membri per prevenire, individuare e contrastare la corruzione, la frode e i conflitti di interesse nell'utilizzo dei fondi forniti a titolo dell'RRF e di prestare una particolare attenzione, in tale contesto, al fatto che i piani nazionali includano tutte le riforme necessarie, unitamente ai pertinenti obiettivi e traguardi intermedi e finali, soprattutto in relazione alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, se del caso; esorta la Commissione a monitorare molto attentamente i rischi esistenti per gli interessi finanziari dell'UE in relazione all'attuazione dell'RRF e a qualsiasi violazione o potenziale violazione dei principi dello Stato di diritto, dedicando un'attenzione approfondita e particolare agli appalti pubblici; si attende che la Commissione non effettui alcun pagamento a titolo dell'RRF se, nell'utilizzo dei fondi forniti a titolo dell'RRF, non sono rispettati i traguardi correlati alle misure volte a prevenire, individuare e contrastare la corruzione, la frode e i conflitti di interesse;

43.  esorta la Commissione a insistere affinché gli Stati membri attuino misure di riforma e di investimento soprattutto nei settori che aumentano la resilienza amministrativa e istituzionale e la preparazione alle crisi;

44.  invita gli Stati membri a raccogliere e registrare i dati sui destinatari e i beneficiari finali nonché gli obiettivi, l'importo e l'ubicazione dei progetti finanziati dall'RRF in un formato elettronico standardizzato e interoperabile, e a utilizzare lo strumento unico di estrazione di dati fornito dalla Commissione; invita inoltre la Commissione a finalizzare quanto prima lo strumento unico di estrazione di dati; ricorda che l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento RRF stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere categorie standardizzate di dati nonché di garantire il relativo accesso; ricorda alla Commissione di garantire tali obblighi ai fini dell'audit e del controllo e di fornire informazioni comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione alle misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito dei piani per la ripresa e la resilienza; ricorda inoltre alla Commissione la necessità di assicurare la trasparenza dei beneficiari finali e di garantire che siano predisposte disposizioni adeguate volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti;

Valutazione degli atti delegati da parte del Parlamento

45.  sottolinea che i progetti di atti delegati successivi al regolamento RRF non soddisfano le aspettative del Parlamento, in particolare l'atto delegato sul quadro di valutazione della ripresa e della resilienza, come pure l'atto delegato che stabilisce indicatori comuni da utilizzare per riferire sui progressi del dispositivo e che definisce una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale, e ricorda che tali atti devono tenere pienamente conto degli elementi pertinenti del dialogo sulla ripresa e la resilienza; invita la Commissione ad assicurare la piena trasparenza per quanto concerne la tempistica dell'approvazione degli atti delegati successivi al regolamento RRF;

46.  evidenzia l'importanza di concordare una metodologia di tracciamento sociale per la valutazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, al fine di garantire che le azioni contenute nei piani contribuiscano agli obiettivi sociali quali stabiliti nel regolamento RRF; ritiene che la metodologia di tracciamento sociale debba seguire la struttura del pilastro europeo dei diritti sociali e analizzare il contributo alla sua realizzazione;

47.  osserva che il quadro di valutazione e gli indicatori comuni necessari per valutare i progressi compiuti nell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza in ognuno dei sei pilastri in vista del raggiungimento degli obiettivi generali e specifici devono essere efficienti; insiste sul fatto che il miglior meccanismo di valutazione per seguire i progressi nel conseguimento della convergenza sociale verso l'alto è il quadro di valutazione della situazione sociale; invita la Commissione a includere gli indicatori sociali del quadro di valutazione della situazione sociale, segnatamente quelli in materia di lavoro dignitoso, giustizia sociale, pari opportunità, solidi sistemi di protezione sociale e mobilità equa, negli indicatori comuni da utilizzare nel quadro dell'RRF per riferire in merito ai progressi compiuti in campo sociale e per monitorare e valutare i piani, come pure nella metodologia per il tracciamento sociale, anche per quanto riguarda la garanzia per l'infanzia e la garanzia per i giovani; sottolinea che il Parlamento analizzerà attentamente gli atti delegati che la Commissione presenterà in tale ambito, al fine di stabilire se gli indicatori sociali, il quadro di valutazione e la metodologia sociale sono conformi agli obiettivi e verificare che non vi siano obiezioni da sollevare;

Conclusioni

48.  invita la Commissione a sottoporre i piani presentati a una valutazione adeguata e conforme al regolamento RRF; esprime serie preoccupazioni in merito alla conformità di diverse misure contenute nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza ai requisiti del regolamento RRF di riferimento e invita la Commissione ad assicurare che, in tutti i piani, ogni elemento sia pienamente conforme al regolamento RRF;

49.  ricorda la sua richiesta alla Commissione di adempiere al suo obbligo, previsto dal regolamento RRF, di fornire al Parlamento tutte le informazioni pertinenti sullo stato di avanzamento dell'attuazione del suddetto regolamento e di tenere conto di qualsiasi elemento emerso nelle opinioni espresse attraverso il dialogo sulla ripresa e la resilienza, comprese le opinioni manifestate dalle commissioni pertinenti e nelle risoluzioni approvate in Aula; accoglie con favore gli sforzi più intensi esplicati dalla Commissione per fornire informazioni adeguate durante le riunioni periodiche con il Parlamento;

50.  insiste affinché la Commissione si accerti che i piani nazionali per la ripresa e la resilienza contengano disposizioni volte a garantire che i destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendano nota l'origine degli stessi e ne garantiscano la visibilità, anche, ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU";

51.  saluta con favore le risposte scritte della Commissione alle interrogazioni scritte del Parlamento, come pure la traduzione automatica dei piani nazionali, e si attende di ricevere risposte a tutte le future richieste di informazioni, ad esempio riguardo allo schema di valutazione usato per i piani nazionali; rinnova le sue aspettative in merito al fatto che le informazioni siano fornite in un formato chiaro e comparabile e in modo tempestivo;

52.  ricorda al Consiglio che, segnatamente in fase di adozione delle decisioni di esecuzione, "gli esiti pertinenti delle discussioni in seno agli organi preparatori del Consiglio sono condivisi con la commissione competente del Parlamento";

53.  invita la Commissione a continuare a seguire un approccio aperto, trasparente e costruttivo durante i dialoghi sulla ripresa e la resilienza;

54.  ricorda che nel 2020 il Parlamento si è espresso a favore di un piano di ripresa più robusto e invita la Commissione e il Consiglio a valutare se occorrano misure o fondi aggiuntivi per affrontare l'attuale crisi;

o
o   o

55.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Consiglio europeo e alla Commissione.

(1) GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.
(2) Testi approvati, P9_TA(2021)0257.
(3) Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(6) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).


Violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e utilizzo di minori da parte delle autorità del Marocco nella crisi migratoria a Ceuta
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e l'utilizzo di minori da parte delle autorità del Marocco nella crisi migratoria a Ceuta (2021/2747(RSP))
P9_TA(2021)0289RC-B9-0349/2021

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul Marocco, in particolare quella del 16 gennaio 2019 sull'accordo UE-Marocco(1), nonché la sua risoluzione del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo(2),

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, in particolare il principio dell'interesse superiore del fanciullo (articoli 3 e 18),

–  viste le osservazioni generali del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, in particolare la n. 14,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la dichiarazione del Marocco del 1° giugno 2021 sulla questione dei minori marocchini non accompagnati che si trovano in situazione irregolare in alcuni paesi europei,

–  viste le due dichiarazioni rese dal ministero marocchino degli Affari esteri, della cooperazione africana e degli espatriati marocchini, del 31 maggio 2021, sulla crisi tra Spagna e Marocco,

–  visti l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra(3), entrato in vigore nel 2000, e il partenariato per la mobilità del 2013,

–  viste le dichiarazioni alla stampa rilasciate il 18 maggio 2021 dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a seguito del Consiglio "Affari esteri",

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 9 febbraio 2021, dal titolo "Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale: una nuova agenda per il Mediterraneo", segnatamente il quarto capitolo sulla migrazione e la mobilità (JOIN(2021)0002),

–  visto l'accordo concluso tra il Regno di Spagna e il Regno del Marocco sulla cooperazione nel settore della prevenzione della migrazione irregolare dei minori non accompagnati, della loro protezione e del loro rimpatrio concertato, siglato il 6 marzo 2007 a Rabat ed entrato in vigore il 2 ottobre 2012,

–  vista la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni sui recenti arrivi a Ceuta, Spagna, del 27 marzo 2021,

–  visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che le relazioni tra l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno come fondamento giuridico l'accordo di associazione del 2000; che, in quanto vicino immediato, il Marocco è un partner privilegiato dell'UE nel settore della cooperazione politica ed economica, come pure in materia di cooperazione commerciale, tecnica e allo sviluppo, come emerge dagli strumenti istituiti a tali scopi, che includono i programmi d'azione annuali, il Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa, lo strumento europeo di vicinato e il programma "Europa globale", come anche la partecipazione del Marocco al programma Erasmus+ e lo "status avanzato" ottenuto nel 2008 nell'ambito della politica europea di vicinato; che il Marocco è il terzo maggior destinatario dei fondi dell'UE nel quadro della politica europea di vicinato;

B.  considerando che la crisi attuale ha provocato tensioni diplomatiche senza precedenti tra il Marocco, da una parte, e la Spagna e l'UE, dall'altra; che, indipendentemente da quali possano essere le finalità all'origine della situazione venutasi a creare a Ceuta, questo incidente ingiustificabile non è in linea con la cooperazione di lunga data e le relazioni di fiducia tra le due parti, soprattutto in materia di migrazione; che è necessario salvaguardare le relazioni riportandole alla situazione precedente la crisi attraverso relazioni di buon vicinato, e che tali rapporti dovrebbero contribuire a portare avanti le relazioni reciprocamente vantaggiose mediante l'attuazione della nuova agenda dell'UE per il Mediterraneo, pubblicata di recente, nel contesto di un partenariato rinnovato con il vicinato meridionale nell'ambito del quale il Marocco è invitato a rafforzare il suo partenariato con l'UE in vari settori;

C.  considerando che a partire dal 17 maggio 2021 si è registrato un aumento senza precedenti degli attraversamenti verso il territorio spagnolo e che circa 9 000 persone sono entrate, a piedi o a nuoto, nella città autonoma spagnola di Ceuta, dopo che la polizia marocchina ha temporaneamente allentato i controlli alle frontiere, aprendo i cancelli del valico di frontiera senza intraprendere alcuna azione per interrompere gli ingressi irregolari; che la risposta umanitaria fornita dalle forze armate e di sicurezza spagnole, dalle ONG e dai cittadini di Ceuta ha evitato che si verificasse una vera e propria tragedia; che la maggior parte dei migranti che hanno attraversato la frontiera in maniera irregolare era di nazionalità marocchina; che uno spostamento così massiccio di persone difficilmente può essere considerato spontaneo; che erano presenti almeno1 200 minori non accompagnati e molte famiglie al completo; che alcuni bambini venivano da scuola e, pertanto, non erano muniti di documenti al momento dell'attraversamento;

D.  considerando che il 1° giugno 2021 le autorità marocchine hanno deciso di facilitare il rimpatrio di tutti i minori marocchini non accompagnati ma identificati che si trovano nel territorio dell'Unione europea in modo irregolare; che, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, sarebbe già stato rimpatriato un numero elevato di minori grazie al ricongiungimento familiare e all'assistenza nella ricerca dei familiari; che le autorità spagnole hanno attivato una linea di assistenza telefonica a Ceuta per ricongiungere i bambini e i minori non accompagnati con le loro famiglie; che, tuttavia, molti bambini si trovano ancora in territorio spagnolo, ad esempio presso il deposito di Tarajal e i centri di accoglienza per migranti di Pinier e Santa Amelia, sotto la tutela della città autonoma di Ceuta, in attesa di essere sottoposti a una valutazione della loro identità, delle loro circostanze personali, delle loro vulnerabilità e del rischio di persecuzione e danno irreparabile; che le famiglie stanno cercando disperatamente i figli scomparsi; che tale situazione può comportare ulteriori rischi per lo sviluppo fisico, mentale, morale, spirituale e sociale dei bambini, sancito dalla Dichiarazione dei diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite;

E.  considerando che alla maggior parte dei bambini è stato fatto credere che nella città di Ceuta era in corso una partita di calcio a ingresso gratuito tra giocatori di fama internazionale, e che si trovavano in gita scolastica;

F.  considerando che l'interesse superiore del minore deve sempre essere considerato preminente in tutte le misure e decisioni che riguardano i minori non accompagnati e il loro benessere psicofisico; che, pertanto, è necessario procedere all'identificazione di tali bambini con il riconoscimento e il sostegno di tutte le autorità interessate e, sulla base di una cooperazione effettiva e rafforzata, trovare i loro genitori o parenti stretti e restituirli alle famiglie in maniera sicura, conformemente al diritto internazionale, dal momento che non hanno lasciato intenzionalmente le loro famiglie; che, nell'ambito della strategia dell'UE sui diritti dei minori, la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di rafforzare i loro sistemi di tutela per i minori non accompagnati, in particolare partecipando alle attività della rete europea per la tutela; che, a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, i paesi ospitanti devono garantire tutti i diritti dei bambini migranti, anche in relazione ai controlli alle frontiere e ai rimpatri;

G.  considerando che la crisi è stata innescata dal Marocco a causa di un incidente politico e diplomatico scoppiato dopo che il leader del Fronte Polisario, Brahim Ghali, è stato ricoverato in un ospedale spagnolo per motivi umanitari, a causa delle sue condizioni di salute per aver contratto il virus della COVID-19; che il 2 giugno 2021 il leader del Fronte Polisario è arrivato in Algeria;

H.  considerando che le dichiarazioni ufficiali rilasciate dalle autorità marocchine il 31 maggio 2021 sottolineavano che la crisi bilaterale non era legata alla questione migratoria; che il ministro degli Affari esteri marocchino ha inizialmente riconosciuto che le ragioni della crisi scoppiata con l'ingresso massiccio di migliaia di persone, tra cui bambini, nell'enclave di Ceuta erano legate all'accoglienza spagnola nei confronti del leader del Fronte Polisario; che, in una dichiarazione ufficiale successiva, le autorità marocchine hanno riconosciuto che il vero motivo era la posizione ambigua, secondo quanto sostenuto, della Spagna sulla questione del Sahara occidentale;

I.  considerando che, nella riunione straordinaria del Consiglio europeo del 24-25 maggio 2021, i leader dell'UE hanno ribadito il loro pieno sostegno alla Spagna e hanno sottolineato che le frontiere spagnole sono frontiere esterne dell'UE; che la situazione a Ceuta è stata discussa anche durante il Consiglio "Affari esteri" del 18 maggio 2021, occasione in cui l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha manifestato, a nome dell'UE, piena solidarietà e sostegno nei confronti della Spagna; che il diritto internazionale e il principio di sovranità, integrità territoriale e inviolabilità delle frontiere degli Stati devono essere rispettati;

J.  considerando che nel 2000 il Consiglio ha conferito alla Commissione un mandato di negoziazione in vista della conclusione di un accordo di riammissione con il Marocco; che ad oggi non è stato concluso, né adottato, alcun accordo siffatto;

K.  considerando che le autorità marocchine dovrebbero agevolare il rientro di quasi 13 000 lavoratori stagionali bloccati nel sud della Spagna, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane;

1.  respinge l'utilizzo, da parte del Marocco, del controllo delle frontiere e della migrazione, in particolare di minori non accompagnati, come strumento di pressione politica nei confronti di uno Stato membro dell'UE; deplora, in particolare, il coinvolgimento di bambini, minori non accompagnati e famiglie nell'attraversamento di massa della frontiera fra il Marocco e la città spagnola di Ceuta, che ha messo evidentemente a rischio la loro vita e la loro sicurezza; si rammarica dell'aggravarsi della crisi politica e diplomatica, che non dovrebbe compromettere le relazioni strategiche, multidimensionali e privilegiate di vicinato tra il Regno del Marocco e l'Unione europea e i suoi Stati membri, e nemmeno la cooperazione di lunga data, basata sulla fiducia reciproca, nei settori della lotta al terrorismo, alla tratta di esseri umani e al traffico di stupefacenti, della migrazione e delle politiche commerciali; ritiene che le controversie bilaterali tra partner stretti debbano essere affrontate attraverso il dialogo diplomatico; chiede un appianamento delle recenti tensioni e il ritorno a un partenariato costruttivo e affidabile tra l'UE e il Marocco; rinnova il suo sostegno per continuare a progredire in tali relazioni, sulla base della fiducia e del rispetto reciproci; esorta, a tal riguardo, il Marocco a rispettare il suo impegno di lunga data a favore di una cooperazione rafforzata in materia di gestione delle frontiere e mobilità migratoria, in uno spirito di cooperazione e dialogo; sottolinea l'importanza di rafforzare il partenariato UE-Marocco, che dovrebbe tenere conto delle esigenze di entrambi i partner in modo equilibrato e su un piano di parità;

2.  valuta positivamente i passi intrapresi dalle autorità marocchine il 1° giugno 2021 per facilitare il rimpatrio di tutti i minori non accompagnati identificati il cui soggiorno nel territorio dell'Unione europea è irregolare; invita la Spagna e il Marocco a collaborare strettamente per consentire il rimpatrio dei minori presso le loro famiglie, che deve essere guidato dall'interesse superiore del minore ed effettuato nel rispetto del diritto nazionale e internazionale, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui il Marocco è firmatario dal 1990 e che ha ratificato due volte (nel giugno e nel luglio 1993), unitamente ai pertinenti accordi tra l'UE e i suoi Stati membri e il Marocco, in particolare l'accordo tra il Regno di Spagna e il Regno del Marocco sulla cooperazione in materia di prevenzione della migrazione irregolare di minori non accompagnati, protezione e rimpatrio coordinato dei suddetti minori; ricorda che il principio dell'unità familiare e il diritto al ricongiungimento familiare dovrebbero sempre essere salvaguardati; sottolinea che è nel reciproco interesse dell'UE e del Marocco collaborare strettamente nell'affrontare le sfide migratorie; invita il Regno del Marocco a rispettare efficacemente i propri impegni, in quanto è fondamentale garantire un ritorno sicuro dei minori presso le loro famiglie, salvaguardando nel contempo i loro diritti conformemente al diritto internazionale;

3.  ricorda che Ceuta è una frontiera esterna dell'UE, la cui protezione e la cui sicurezza riguardano l'intera Unione europea; si compiace della pronta reazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'offrire risorse a sostegno del governo spagnolo per aiutarlo ad affrontare le sfide migratorie scaturite a seguito di questa crisi; invita la Commissione a fornire finanziamenti di emergenza per affrontare la situazione a Ceuta, compreso il finanziamento di capacità di accoglienza aggiuntive per i minori non accompagnati;

4.  esprime la sua piena solidarietà nei confronti dei cittadini di Ceuta e plaude alla risposta efficiente e professionale delle forze armate e di sicurezza spagnole nella città autonoma, così come alla risposta delle ONG e dei cittadini di Ceuta, che hanno contribuito a far fronte alla crisi salvando numerose vite umane; si compiace della protezione fornita dalle autorità spagnole ai minori non accompagnati, conformemente al diritto dell'UE e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

5.  ribadisce la posizione consolidata dell'UE in merito al Sahara occidentale, che si basa sul pieno rispetto del diritto internazionale, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e sul processo politico guidato dalle Nazioni Unite per raggiungere una soluzione negoziata equa, duratura, pacifica e reciprocamente accettabile per entrambe le parti;

6.  ribadisce l'inviolabilità delle frontiere nazionali degli Stati membri dell'UE e il pieno rispetto, non negoziabile, dell'integrità territoriale degli Stati membri dell'UE come principio fondamentale di diritto internazionale nonché come principio di solidarietà europea; ricorda che non è possibile tollerare che sia compromessa la sovranità territoriale degli Stati membri;

7.  esorta la Commissione e il Regno del Marocco a cooperare e a concludere formalmente, quanto prima, un accordo di riammissione UE-Marocco che preveda le necessarie garanzie giuridiche; è convinto che la futura cooperazione dell'UE con i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo debba basarsi sull'obiettivo a lungo termine di affrontare le cause profonde della migrazione irregolare, rafforzando lo sviluppo economico, gli investimenti e la creazione di nuove opportunità di lavoro e promuovendo un'istruzione di qualità per tutti i bambini nella regione;

8.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento del Marocco.

(1) GU C 411 del 27.11.2020, pag. 292.
(2) Testi approvati, P9_TA(2019)0066.
(3) GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.


Situazione nello Sri Lanka, in particolare gli arresti a norma della legge sulla prevenzione del terrorismo
PDF 126kWORD 48k
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla situazione nello Sri Lanka, in particolare gli arresti a norma della legge sulla prevenzione del terrorismo (2021/2748(RSP))
P9_TA(2021)0290RC-B9-0355/2021

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sullo Sri Lanka,

–  vista la relazione dell'Ufficio dell'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 9 febbraio 2021, dal titolo "Promuovere la riconciliazione, la responsabilità e i diritti umani nello Sri Lanka",

–  vista la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 23 marzo 2021, dal titolo "Promuovere la riconciliazione, la responsabilità e i diritti umani nello Sri Lanka",

–  visto il regolamento n. 01 del 2021, pubblicato il 12 marzo 2021 in virtù della legge dello Sri Lanka sulla prevenzione del terrorismo,

–  vista la relazione del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo, del 14 dicembre 2018, dal titolo "Visita nello Sri Lanka",

–  vista la dichiarazione di Michelle Bachelet, Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, sullo Sri Lanka, del 24 febbraio 2021,

–  vista la relazione finale della missione di osservazione elettorale dell'Unione europea alle elezioni presidenziali nello Sri Lanka del 16 novembre 2019,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

–  visto il sistema di preferenze generalizzate (SPG+) dell'UE, il regime speciale di incentivazione di cui lo Sri Lanka è beneficiario,

–  visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che lo Sri Lanka è stato segnato da una guerra civile che si è protratta per decenni e si è conclusa nel 2009, nel corso della quale entrambe le parti hanno commesso gravi violazioni dei diritti umani;

B.  considerando che la situazione dei diritti umani nello Sri Lanka non cessa di deteriorarsi e che il nuovo governo ha prontamente fatto marcia indietro rispetto ai limitati progressi compiuti dalle precedenti amministrazioni; che lo spazio in cui la società civile e i media indipendenti possono operare nel paese si sta rapidamente riducendo;

C.  considerando che la controversa legge sulla prevenzione del terrorismo è in vigore nello Sri Lanka dal 1979 e conferisce alla polizia ampi poteri di perquisizione, arresto e detenzione di sospetti civili; che gli ampi poteri contemplati da detta legge hanno portato a segnalazioni coerenti e fondate di torture e abusi sessuali, confessioni forzate e negazioni sistematiche di un giusto processo;

D.  considerando che, nella sua ultima relazione sullo Sri Lanka, l'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani ha ribadito le richieste di una moratoria sull'uso della legge sulla prevenzione del terrorismo per nuovi arresti, fino a quando non sarà stata sostituita da una legislazione conforme alle migliori prassi internazionali;

E.  considerando che il 9 marzo 2021 il governo dello Sri Lanka ha emanato il regolamento n. 01 del 2021, che estende la legge sulla prevenzione del terrorismo prevedendo, tra l'altro, due anni di detenzione senza processo per chi causa "disarmonia religiosa, razziale o comunitaria";

F.  considerando che la legge sulla prevenzione del terrorismo è stata sistematicamente utilizzata per arresti arbitrari e la detenzione di musulmani e gruppi minoritari nello Sri Lanka, tra cui Ahnaf Jazeem, insegnante e poeta musulmano di 26 anni, e Hejaaz Hizbullah, noto avvocato difensore dei diritti delle minoranze e dello Stato di diritto;

G.  considerando che il 19 maggio 2017 lo Sri Lanka ha riottenuto l'accesso a preferenze tariffarie generose nell'ambito dell'SPG+, a condizione che sostituisse la sua legge sulla prevenzione del terrorismo e desse effettivamente attuazione a 27 convenzioni internazionali, comprese convenzioni sui diritti umani; che l'Unione europea ha ripetutamente espresso preoccupazione in merito alla legge sulla prevenzione del terrorismo e ha constatato che lo Sri Lanka non l'ha abrogata nonostante si fosse impegnato a farlo;

H.  considerando che il 20 ottobre 2020 il Parlamento dello Sri Lanka ha approvato la 20a modifica alla Costituzione, che rafforza la presidenza esecutiva;

I.  considerando che, nei quasi 12 anni intercorsi dalla fine della guerra, le iniziative nazionali a favore dell'assunzione di responsabilità e della riconciliazione hanno ripetutamente mancato di produrre risultati, radicando così più profondamente l'impunità ed esacerbando la sfiducia delle vittime nel sistema;

J.  considerando che nello Sri Lanka vi sono chiari segni di un'accelerazione della militarizzazione delle funzioni di governo civile; che, dal 2020, almeno 28 militari o ex militari e membri o ex membri del personale dei servizi di informazione sono stati nominati a posti amministrativi chiave; che tali nomine interessano almeno due alti responsabili militari che sono stati chiamati in causa, in rapporti delle Nazioni Unite, per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità durante gli ultimi anni del conflitto; che numerosi sospetti in stato di fermo di polizia sono stati uccisi, così come persone detenute in complessi penitenziari dello Sri Lanka; che tra i casi più recenti figurano morti in stato di fermo nel maggio 2021; che undici detenuti del carcere di Mahara sono stati uccisi e altri 117 feriti quando le guardie hanno aperto il fuoco per controllare le proteste scoppiate a causa delle condizioni legate alla COVID-19 nel novembre del 2020;

K.  considerando che nel 2019 le autorità dello Sri Lanka hanno pronunciato sentenze di pena capitale per reati legati alla droga, nonostante l'esistenza di una moratoria sul ricorso alla pena capitale in vigore nel paese dal 1976;

1.  esprime profonda preoccupazione dinanzi all'allarmante percorso dello Sri Lanka verso il ripetersi di gravi violazioni dei diritti umani, come descritto nell'ultimo rapporto delle Nazioni Unite sul paese, che enumera tra i segnali di allarme precoce la crescente militarizzazione delle funzioni di governo civile, la revoca di importanti garanzie costituzionali, l'ostruzione politica all'assunzione di responsabilità, la retorica dell'esclusione, l'intimidazione della società civile e il ricorso a leggi antiterrorismo;

2.  ribadisce la sua forte opposizione al proseguimento dell'applicazione dell'attuale legge sulla prevenzione del terrorismo; invita le autorità dello Sri Lanka a rispettare il loro impegno di rivedere e abrogare tale legge, e di sostituirla con una legislazione antiterrorismo conforme alle migliori prassi internazionali; chiede, inoltre, l'immediata sospensione delle norme relative alla deradicalizzazione;

3.  sottolinea che il regolamento n. 01 del 2021 non prevede garanzie procedurali per le persone private della loro libertà, come stabilisce invece l'articolo 9 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e viola le garanzie costituzionali stesse dello Sri Lanka nel quadro dell'articolo 13 della Costituzione del paese; ricorda che i centri di deradicalizzazione, riabilitazione e reintegrazione, che sono disciplinati da una legislazione simile, sono stati in passato teatro di gravi violazioni dei diritti umani, come la tortura e altri maltrattamenti, compresa la violenza sessuale e di genere;

4.  esprime profonda preoccupazione per il fatto che, tra l'altro, attivisti della società civile, avvocati, scrittori e poeti come Hejaaz Hizbullah e Ahnaf Jazeem sono stati sottoposti ad arresto e detenzione arbitrari a norma della legge sulla prevenzione del terrorismo, senza un giusto processo né accesso alla giustizia; prende atto con preoccupazione della detenzione di Shani Abeysekara, ex direttore del dipartimento di polizia investigativa; esorta il governo dello Sri Lanka a garantire immediatamente un equo processo basato su accuse valide alle persone detenute e, in assenza di accuse, a rilasciarle incondizionatamente;

5.  deplora le continue discriminazioni e violenze nei confronti delle minoranze e delle comunità religiose ed etniche nel paese, compresi musulmani, indù, tamil e cristiani; invita il governo dello Sri Lanka a condannare inequivocabilmente l'incitamento all'odio, l'istigazione alla violenza e la discriminazione nei confronti di gruppi religiosi ed etnici nel paese, nonché a chiamare i promotori di tali divisioni, anche all'interno del governo e dell'esercito, a rispondere delle proprie azioni;

6.  prende atto dell'adozione del 20° emendamento alla Costituzione ed esprime profonda preoccupazione per la perdita di indipendenza della magistratura, la riduzione del controllo parlamentare e l'eccessivo accumulo di potere nelle mani della presidenza che ne conseguono;

7.  prende altresì atto con preoccupazione della recente proposta del governo dello Sri Lanka di emanare una nuova legge in materia di disinformazione, malgrado le organizzazioni della società civile abbiano espresso timori in merito ai pericoli che tale legge potrebbe comportare per la libertà di espressione; esorta le piattaforme online ad adottare misure proattive per mitigare la diffusione dell'incitamento all'odio e della disinformazione online in lingua singalese e tamil;

8.  è preoccupato che le disposizioni del codice penale del paese, in particolare le sezioni 365, 365A e 399, siano state interpretate in modo tale da criminalizzare le persone con orientamenti sessuali e identità di genere diversi;

9.  chiede che la Commissione valuti urgentemente il suo finanziamento al progetto dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine e dell'Interpol intitolato "Sostegno allo Sri Lanka in materia di lotta al terrorismo", dal momento che in alcuni casi la lotta al terrorismo nel paese è utilizzata come pretesto per perseguitare membri di gruppi etnici e religiosi e della società civile, compresi i difensori dei diritti umani; invita la delegazione dell'UE in Sri Lanka e le rappresentanze degli Stati membri a rafforzare il loro sostegno alla società civile, in particolare ai difensori dei diritti umani, ai difensori dell'ambiente e ai giornalisti;

10.  sottolinea che è fondamentale garantire che il processo di riconciliazione nazionale riceva l'attenzione dovuta e conduca ad azioni concrete, comprese le assunzioni di responsabilità per le sparizioni forzate e i crimini commessi in passato; si rammarica che lo Sri Lanka abbia rinunciato agli impegni assunti con il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel contesto della sua sponsorizzazione della risoluzione del 14 ottobre 2015 intitolata "Promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka" (Favorire la riconciliazione e l'accertamento delle responsabilità e promuovere i diritti umani nello Sri Lanka), e lo incoraggia a riprendere il dialogo con il Consiglio, in quanto fattore fondamentale per ripristinare le relazioni con la comunità internazionale e avviare un processo di riconciliazione nazionale tra le diverse comunità singalese, tamil, musulmana, indù e cristiana;

11.  invita il governo dello Sri Lanka a rimuovere qualsiasi ostacolo alle indagini e all'eventuale perseguimento dei membri delle forze di sicurezza accusati di aver commesso gravi violazioni dei diritti umani; insiste sulla necessità di avviare un'indagine sulla base delle accuse di gravi violazioni dei diritti umani e di crimini di guerra commessi nel corso della guerra civile da figure di rilievo di tutte le fazioni; chiede al governo del paese di porre fine alla pratica di assegnare incarichi governativi importanti a ex comandanti militari e comandanti militari in carica coinvolti in casi di gravi violazioni;

12.  chiede che sia svolta un'indagine rigorosa, imparziale e completa sugli attentati dinamitardi della domenica di Pasqua del 2019, in linea con le norme giuridiche internazionali; chiede altresì che coloro contro i quali sussistono prove di colpevolezza siano prontamente processati e che coloro per i quali non vi sono prove sufficienti siano rilasciati;

13.  ricorda che il sistema SPG+ offre agli esportatori del paese l'incentivo di un migliore accesso al mercato dell'UE in cambio di ulteriori progressi verso la piena attuazione delle convenzioni summenzionate; rammenta che uno dei principali impegni dello Sri Lanka era quello di allineare completamente la sua legislazione in materia di lotta al terrorismo alle convenzioni internazionali per i diritti umani, al fine di garantire relazioni commerciali vantaggiose nell'ambito del sistema SPG+; ricorda le conseguenze previste dal regolamento SPG(1) in caso di persistente incapacità di adottare e attuare le necessarie riforme dei diritti umani, di abrogare qualsiasi legislazione illecita e di invertire l'attuale tendenza di incremento delle violazioni;

14.  sottolinea che il sistema SPG+ offerto allo Sri Lanka ha apportato un contributo significativo all'economia del paese, le cui esportazioni verso l'UE sono aumentate fino a 2,3 miliardi di EUR, il che rende l'Unione europea il suo secondo maggiore mercato di esportazione; pone l'accento sul monitoraggio in corso dell'ammissibilità dello Sri Lanka allo status SPG+ e sottolinea che il mantenimento delle preferenze commerciali del sistema SPG+ non è automatico; chiede che la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) tengano debitamente conto degli eventi di attualità in sede di valutazione dell'ammissibilità del paese allo status SPG+; invita inoltre la Commissione e il SEAE a utilizzare il sistema SGP+ come leva per sollecitare progressi sul fronte degli obblighi dello Sri Lanka in materia di diritti umani e chiedere l'abrogazione o la sostituzione della legge sulla prevenzione del terrorismo, a valutare attentamente se vi siano motivi sufficienti, come misura di ultima istanza, per avviare una procedura per la revoca temporanea dello status SGP+ del paese e dei benefici da esso derivanti, nonché a riferire quanto prima al Parlamento al riguardo;

15.  constata con preoccupazione l'impatto della pandemia di COVID-19 in termini di deterioramento della situazione dei diritti dei lavoratori nel paese; esorta lo Sri Lanka a cooperare pienamente con l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) al fine di rafforzare i diritti dei lavoratori delle fabbriche, comprese le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori del settore dell'abbigliamento nelle zone commerciali speciali; invita il governo del paese ad attuare efficacemente e migliorare la politica nazionale per l'eliminazione del lavoro minorile; chiede che le autorità dello Sri Lanka adeguino il manuale delle norme del lavoro e dei rapporti lavorativi del Board of Investment nazionale al fine di allinearlo alle norme internazionali, segnatamente alle convenzioni n. 87 e n. 98 dell'OIL;

16.  ribadisce la ferma opposizione dell'Unione europea alla pena di morte, in qualsiasi caso e senza eccezioni; si compiace per il mantenimento della moratoria sulla pena di morte in Sri Lanka; esorta il governo ad abolire il ricorso alla pena di morte nel paese;

17.  plaude al sostegno fornito in passato dall'UE agli sforzi di riconciliazione e sottolinea la disponibilità dell'Unione a sostenere lo Sri Lanka in tal senso;

18.  esprime preoccupazione dinanzi al ruolo e all'ingerenza crescenti della Cina nello Sri Lanka;

19.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, al segretario generale delle Nazioni Unite e al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, nonché al governo e al parlamento dello Sri Lanka.

(1) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).


L'inclusione di ONG tedesche nell'elenco delle "organizzazioni non gradite" da parte della Russia e la detenzione di Andrei Pivovarov
PDF 144kWORD 52k
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sull'inclusione di ONG tedesche nell'elenco delle "organizzazioni non gradite" da parte della Russia e la detenzione di Andrei Pivovarov (2021/2749(RSP))
P9_TA(2021)0291RC-B9-0347/2021

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia, tra cui la sua risoluzione del 29 aprile 2021 sulla Russia, il caso di Alexei Navalny, il dispiegamento militare ai confini con l'Ucraina e gli attacchi russi nella Repubblica ceca(1) e la sua risoluzione del 12 maggio 2016 sui tatari di Crimea(2),

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i relativi protocolli, in particolare l'articolo 10 sul diritto alla libertà di espressione e l'articolo 11 sul diritto alla libertà di riunione e di associazione,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

–  visti la Costituzione della Federazione russa e gli obblighi internazionali in materia di diritti umani che la Russia si è impegnata a rispettare in quanto membro del Consiglio d'Europa, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e delle Nazioni Unite,

–  visto il parere n. 814/2015 della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, del 13 giugno 2016, sulla legge federale russa n. 129-FZ relativa alla modifica di taluni atti legislativi (legge federale sulle attività non gradite di organizzazioni non governative estere e internazionali),

–  vista la dichiarazione del 1° maggio 2021 dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a nome dell'UE sull'imposizione di misure restrittive contro otto cittadini dell'UE,

–  vista la dichiarazione del 15 maggio 2021 dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a nome dell'UE sulla pubblicazione di un elenco dei cosiddetti "paesi ostili",

–  vista la dichiarazione resa dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) il 27 maggio 2021 sull'inclusione di ONG tedesche nell'elenco delle "organizzazioni non gradite",

–  vista la dichiarazione rilasciata il 1° giugno 2021 dal portavoce del SEAE in merito alla detenzione di Andrei Pivovarov,

–  vista la dichiarazione rilasciata il 4 giugno 2021 dal portavoce del SEAE in merito alla legge sulle cosiddette "organizzazioni estremiste",

–  vista la dichiarazione rilasciata il 3 giugno 2021 dal presidente della delegazione alla commissione di cooperazione parlamentare UE-Russia sull'arresto di Andrey Pivovarov, direttore della dissolta ONG "Open Russia", a bordo di un aereo commerciale dell'UE in procinto di decollare dall'aeroporto di San Pietroburgo,

–  visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che l'esercizio della libertà di opinione, di espressione, di associazione e di riunione pacifica è un diritto fondamentale sancito nella Costituzione della Federazione russa, nonché in numerosi strumenti giuridici internazionali che la Russia si è impegnata a rispettare, tra cui la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo; che il primato del diritto internazionale costituisce un obbligo per la Russia, che non può essere modificato e a cui non si può derogare sulla base delle recenti modifiche costituzionali;

B.  considerando che la Federazione russa ha recentemente adottato leggi repressive che hanno notevolmente ampliato il campo delle persone e dei gruppi che possono essere designati come "agenti stranieri" e hanno inasprito le restrizioni e i requisiti loro imposti, nonché le sanzioni in caso di violazione degli stessi;

C.  considerando che le organizzazioni non governative (ONG) svolgono un ruolo cruciale nelle società democratiche moderne, consentendo ai cittadini di cooperare al fine di promuovere vari obiettivi legittimi, quale forma di partecipazione pubblica indispensabile che integra, prepara e monitora il processo decisionale politico formale; che le ONG svolgono pertanto un ruolo politico importante e, pur nel rispetto della legge, devono mantenere la loro indipendenza da qualsiasi indebita interferenza da parte delle autorità pubbliche;

D.  considerando che la legge federale russa sulle attività non gradite di organizzazioni non governative straniere e internazionali consente di considerare non gradite sul territorio della Federazione russa le attività di organizzazioni non governative straniere e internazionali; che le organizzazioni dichiarate non gradite dalle autorità russe subiscono restrizioni della loro libertà di associazione, in quanto viene impedito lo svolgimento delle loro attività e vengono introdotte sanzioni amministrative e penali correlate a tali attività; che le autorità russe hanno fatto ricorso a tale legge per facilitare la repressione delle organizzazioni indipendenti della società civile attive in Russia;

E.  considerando che, con l'adozione di tali leggi, la Federazione russa ha concesso alle autorità il controllo quasi totale sulle organizzazioni indipendenti della società civile e ha autorizzato l'autorità russa di vigilanza sui media (Roskomnadzor) a bloccare le risorse online; che le autorità russe hanno vietato raduni in luoghi pubblici, hanno limitato il diritto di partecipare a manifestazioni individuali e hanno imposto ulteriori restrizioni ai giornalisti che si occupano di tali proteste;

F.  considerando che il 12 gennaio 2021 il garante russo delle telecomunicazioni, Roskomnadzor, ha stilato i suoi primi otto protocolli amministrativi – tutti contro Radio Free Europe/Radio Liberty – per violazione della legge sugli "agenti stranieri"; che la legislazione riguarda ormai anche i singoli reporter; che, ad oggi, Roskomnadzor ha notificato a Radio Free Europe/Radio Liberty 520 violazioni delle sue restrizioni in materia di etichettatura, le quali dovrebbero tradursi – una volta deliberate dai tribunali russi – in ammende per un valore di 2,4 milioni di USD; che a maggio le autorità russe hanno iniziato a confiscare beni dall'ufficio moscovita di Radio Free Europe/Radio Liberty;

G.  considerando che l'ultimo disegno di legge adottato dalla Duma di Stato e dal Consiglio di Federazione nel maggio 2021 ha drasticamente limitato i diritti e le libertà in Russia imponendo severe restrizioni alle persone che criticano il governo, impedendo loro di partecipare alla vita pubblica e di candidarsi alle elezioni a qualsiasi livello, comprese le elezioni parlamentari del 2021, qualora esse abbiano fondato o guidato un'organizzazione che tale progetto di legge ora designa come "estremista" o "terrorista" o abbiano lavorato per tali organizzazioni o partecipato in altro modo alle loro attività;

H.  considerando che tale progetto di legge prevede anche la sua applicazione retroattiva ed è diretto contro la fondazione anticorruzione di Aleksei Navalny, che è già stata dichiarata "agente straniero" e ora sta per essere designata come "organizzazione estremista";

I.  considerando che la Federazione russa ha inoltre ampliato il campo di applicazione della legge sulle "organizzazioni non gradite" introducendo il divieto di partecipare alle loro attività all'estero e assegnando lo stato di "non gradite" ad organizzazioni che si ritiene siano intermediari nelle transazioni finanziarie con le organizzazioni già messe al bando;

J.  considerando che la Federazione russa ha designato numerose ONG internazionali e straniere come "non gradite", tra cui le statunitensi International Republican Institute, National Democratic Institute, National Endowment for Democracy e l'Atlantic Council, così come quelle finanziate dall'UE, quali il Fondo europeo per la democrazia, l'Association of Schools of Political Studies del Consiglio d'Europa, il Congresso mondiale ucraino e gli organi di comunicazione gestiti da Radio Free Europe/Radio Liberty, oltre alla decisione del procuratore generale russo del 26 maggio 2021 di classificare come "non gradite" tre ONG tedesche, tra cui il Forum Russischsprachiger Europäer e.V., Zentrum für die Liberale Moderne GmbH e Deutsch-Russischer Austausch e.V.;

K.  considerando che una società civile attiva rappresenta una componente cruciale di una società democratica e aperta, nonché per la salvaguardia dei diritti umani e dello Stato di diritto;

L.  considerando che la Duma di Stato, adottando tali disegni di legge che prevedono un'applicazione immediata della responsabilità penale, ha preso di mira il movimento civico Open Russia, una rete a favore della democrazia e dei diritti umani, che è stata quindi costretta a sciogliersi al fine di proteggere i suoi attivisti e sostenitori da ulteriori azioni penali;

M.  considerando che il 27 maggio 2021 Open Russia ha annunciato che avrebbe cessato le sue attività onde tutelare il suo personale e i suoi membri da eventuali azioni penali nell'ambito della legislazione russa sulle "organizzazioni non gradite";

N.  considerando che il 31 maggio 2021, l'ex leader del movimento Russia aperta, Andrei Pivovarov, è stato prelevato da un aereo polacco della LOT in fase di rullaggio a San Pietroburgo, detenuto arbitrariamente e due giorni dopo posto in custodia cautelare per due mesi con l'accusa di aver "svolto attività di un'organizzazione non gradita", per la quale rischia fino a sei anni di reclusione; che anche l'attivista di Nizhny Novgorod, Mikhail Iosilevich, è tra coloro che sono attualmente perseguiti penalmente e detenuti con le stesse accuse;

O.  considerando che tali azioni si aggiungono alla pletora di procedimenti penali di matrice politica avviati dalla Federazione russa nei confronti di persone che esprimono opinioni dissenzienti o che hanno annunciato la loro intenzione di candidarsi alle elezioni parlamentari previste a settembre 2021 in Russia, come l'incarcerazione del militante impegnato nella lotta contro la corruzione e politico dell'opposizione Aleksei Navalny o la condanna a cinque anni con sospensione della pena inflitta al blogger dell'opposizione di sinistra e politico Nikolai Platoshkin; richiama altresì l'attenzione sui recenti casi contro il politico dell'opposizione Dmitry Gudkov, contro mezzi di informazione quali Radio Free Europe/Radio Liberty, Meduza e VTimes, e alcuni giornalisti accusati di essere "agenti stranieri"; che anche le riviste studentesche sono oggetto di misure repressive; che secondo il Centro per i diritti umani Memorial, le autorità russe detengono attualmente quasi 400 prigionieri politici in violazione degli obblighi della Federazione russa;

P.  considerando che le autorità russe hanno represso severamente i manifestanti pacifici che sono scesi in strada in tutto il paese per sostenere Aleksei Navalny e protestare contro la corruzione e l'ingiustizia; che, secondo l'organizzazione di monitoraggio russa OVD-Info, oltre 11 000 manifestanti sono stati arrestati durante tre giorni di proteste a gennaio e febbraio, tra cui decine di giornalisti indipendenti e difensori dei diritti umani che riferivano delle proteste o le monitoravano; che migliaia di procedimenti amministrativi e più di 100 casi penali sono stati avviati in tutto il paese e che sono in corso ulteriori arresti e detenzioni sulla base di accuse false;

Q.  considerando che, secondo numerose segnalazioni, i manifestanti pacifici condannati alla "detenzione amministrativa" sono stati sottoposti a maltrattamenti, compresi, tra l'altro, la collocazione in strutture di detenzione gravemente sovraffollate, il diniego di cibo e acqua per diverse ore e il fatto di essere costretti a trascorrere lunghi periodi di tempo (diverse ore alla volta, spesso di notte) in furgoni di polizia durante il trasferimento; che le persone che hanno partecipato alle proteste hanno anche riferito di essere state minacciate di espulsione, o sono state espulse da università o collegi o hanno perso il lavoro; che anche i manifestanti pacifici, compresi gli anziani e i bambini, sono stati sottoposti a un uso eccessivo della forza da parte della polizia antisommossa;

R.  considerando che è fondamentale garantire nell'ambito di una strategia globale dell'UE nei confronti della Russia che l'impegno con la Russia non comprometta i valori della democrazia e la tutela dei diritti umani;

S.  considerando che il regime del Cremlino sta facendo tutto ciò che è in suo potere per isolare il popolo russo dalla comunità internazionale e privarlo della speranza di un futuro democratico, anche ricorrendo a varie modalità per vietare ai candidati dell'opposizione di partecipare alle elezioni parlamentari del 2021 in Russia;

T.  considerando che le ricerche condotte dal Centro Levada mostrano che il partito Russia Unita al potere è secondo i sondaggi al minimo storico, dopo aver sostenuto una riforma delle pensioni impopolare ed essere riuscito a far adottare un progetto di modifiche costituzionali, tra cui una che potrebbe consentire al Presidente Vladimir Putin di rimanere in carica fino al 2036; che la crescente repressione nei confronti della società civile e dell'opposizione politica da parte delle autorità russe rivela che le autorità russe temono il malcontento popolare per gli scarsi risultati socioeconomici del paese e la corruzione della classe dirigente;

1.  invita le autorità russe a:

   a) rilasciare immediatamente e incondizionatamente Andrei Pivovarov e a ritirare tutte le accuse nei suoi confronti e di tutte le altre persone perseguite a norma della legge sulle "organizzazioni non gradite" o comunque detenute arbitrariamente;
   b) porre fine a tutte le rappresaglie contro gli oppositori politici e altre voci critiche nel paese; garantire a tutti i partiti politici parità di accesso e pari opportunità durante le elezioni;
   c) porre fine ai procedimenti penali nei confronti di difensori e attivisti dei diritti umani nel quadro della legge sugli "agenti stranieri" e della legge sulle "organizzazioni non gradite", revocare tale legislazione discriminatoria e annullare la decisione del procuratore generale russo di classificare "non gradite" tre ONG tedesche come pure altre ONG straniere, complessivamente 34;
   d) abrogare la legislazione recentemente adottata e smettere di creare nuove leggi speciali o di abusare di altre leggi penali o amministrative convenzionali che introducono nuove e ampie restrizioni nei confronti della società civile indipendente, del diritto alla libertà di riunione pacifica e di associazione e dell'accesso alle informazioni online, nonché rivedere la propria legislazione e allinearla ai propri obblighi internazionali, al diritto internazionale in materia di diritti umani e alla propria Costituzione;
   e) astenersi dall'adottare la legislazione supplementare attualmente in fase di preparazione che vieterebbe al personale o ai sostenitori di organizzazioni elencate arbitrariamente come "non gradite" di partecipare alle elezioni;
   f) riconoscere il contributo positivo di una società civile dinamica e attiva allo stato della democrazia e della società e garantire un contesto favorevole in cui le organizzazioni e gli attivisti della società civile possano contribuire liberamente alla promozione e alla tutela dei diritti umani, delle libertà fondamentali e del benessere sociale;
   g) rivedere e allineare al diritto internazionale in materia di diritti umani altre normative utilizzate per limitare la libertà di espressione, compresa la legislazione russa sulle campagne di disinformazione, sulla lotta all'estremismo e al terrorismo;
   h) rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutti i manifestanti pacifici e gli altri attivisti e politici della società civile, compresi Aleksei Navalny e coloro che sono stati arrestati e detenuti per "illeciti" amministrativi pretestuosi o perseguiti con accuse penali false unicamente per aver esercitato pacificamente i loro diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica, tra cui giornalisti, avvocati, attivisti dell'opposizione, difensori dei diritti umani e altri attori della società civile, compresi i membri del personale e gli associati di Aleksei Navalny e della sua Fondazione anticorruzione;
   i) contribuire alla promozione dei contatti interpersonali a beneficio sia della Federazione russa che dell'Unione europea;

2.  invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il Consiglio, le delegazioni dell'UE, gli Stati membri e la Commissione, in preparazione della strategia globale dell'UE nei confronti della Russia e in risposta all'erosione dello Stato di diritto, delle libertà fondamentali e dei diritti umani in Russia, a concentrarsi sui seguenti aspetti:

   a) introduzione di una nuova condizionalità nelle relazioni UE-Russia volta a porre fine alla repressione nel paese nei confronti di attivisti politici e della società civile, difensori dei diritti umani e avvocati, politici dell'opposizione, giornalisti, media indipendenti, sindacati e ONG e, ove tale situazione non sia affrontata introducendo nuove sanzioni dell'UE, negando ad esempio agli oligarchi russi e ai funzionari responsabili di violazioni dei diritti umani l'accesso all'acquisto di immobili, ai visti, ai prodotti finanziari, ecc. nell'UE;
   b) adozione di misure nell'ambito delle relazioni UE-Russia e di qualsiasi dialogo con la Russia per affrontare la questione dei diritti umani allo scopo di evidenziare con precisione la gravità della repressione dei diritti umani nel paese, in particolare dal gennaio 2021 ad oggi; continua testimonianza di solidarietà e dimostrazione di unità di azione allo scopo di coordinare le posizioni sulla Russia per limitare l'impatto negativo delle leggi restrittive recentemente adottate in Russia, e presa in considerazione dell'idea di ripartire l'onere delle sanzioni economiche sul regime russo tra gli Stati membri in uno spirito di equità, bloccando il proseguimento di progetti strategici come Nord Stream 2 e integrando l'attuale regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani con un regime analogo anticorruzione;
   c) intervento coordinato per contrastare e limitare l'impatto negativo delle leggi restrittive recentemente adottate in Russia e priorità al dialogo strategico con gli attivisti per la democrazia e i diritti umani in Russia, in particolare integrando i diritti umani, tra cui la parità di genere, e la consultazione della società civile in tutti i dialoghi e ambiti della cooperazione UE-Russia, anche mediante la collaborazione in materia di digitalizzazione, cambiamento climatico e programmi di cooperazione in materia di istruzione e cultura, effettuando al contempo valutazioni periodiche dell'impatto sui diritti umani per riesaminare tale collaborazione;
   d) valutazione di quali istituzioni, organizzazioni e organi di comunicazione con stretti legami con il governo russo debbano essere monitorati in relazione alle loro attività nell'UE;
   e) maggiore sostegno ai difensori dei diritti umani, alle ONG e ai media indipendenti, alla società civile e ai difensori delle libertà politiche e civili in Russia, dimostrando ad esempio un impegno più costante e di alto livello riguardo ai singoli casi fondamentali che destano preoccupazione, tra cui l'avvelenamento di Vladimir Kara-Murza, sfruttando appieno le visite degli ambasciatori e di altri funzionari nelle regioni per sollevare preoccupazioni in materia di diritti umani e incontrare i difensori dei diritti umani e la società civile, utilizzando in maniera strategica i social media, gli articoli di opinione e gli interventi stampa per esprimere sostegno ai difensori dei diritti umani, anche in russo e tramite canali russi indipendenti, nonché sostenendo i giornalisti indipendenti in Russia con azioni diplomatiche/consolari qualora siano a rischio, tra cui una politica flessibile dei visti; il Parlamento, pur sottolineando che tale cooperazione con la società civile deve essere un pilastro del futuro approccio strategico dell'UE nei confronti della Russia, esorta gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di accogliere dalla Russia le ONG minacciate o messe al bando e di consentire loro di operare dal territorio dell'UE, se necessario, e di potenziare il loro sostegno al lavoro dei difensori dei diritti umani e, se del caso, di agevolare il rilascio di visti di emergenza e di fornire un alloggio temporaneo negli Stati membri dell'UE;
   f) necessità di proseguire la cooperazione con la società civile russa e quindi di fronteggiare i crescenti ostacoli che le autorità russe frappongono ai contatti interpersonali, alla cooperazione della società civile e al sostegno alle organizzazioni della società civile russa;
   g) condanna delle nuove forme di repressione sommersa volte a sanzionare, sia nella capitale che altrove, la partecipazione di dipendenti, medici ospedalieri, docenti e operatori dei servizi sociali alle manifestazioni o il loro sostegno agli oppositori dell'attuale regime;
   h) necessità che l'UE e i suoi Stati membri sollevino con urgenza, in sede di Consiglio d'Europa, la questione relativa all'adozione di recenti atti legislativi autoritari da parte della Federazione russa, alla luce dell'adempimento dei suoi obblighi internazionali nell'ambito del Consiglio d'Europa;
   i) azione coordinata con partner internazionali affini, tra cui i paesi del G7, per esortare le autorità russe ad arrestare la repressione interna contro attivisti filodemocratici e della società civile nonché difensori dei diritti umani, che dovrebbe comprendere anche interventi pubblici e di alto livello, iniziative coordinate e un controllo costante nei consessi internazionali e regionali sui diritti umani, quali il Consiglio d'Europa, l'OSCE e il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite;
   j) svolgimento di valutazioni d'impatto periodiche sui diritti umani per garantire che il dialogo con le autorità russe non comprometta gli obiettivi in materia di diritti umani e non contribuisca, direttamente o indirettamente, alla violazione dei medesimi;
   k) incoraggiamento delle città dell'UE che hanno progetti di gemellaggio attivi con le loro omologhe russe a riesaminare e aggiornare tali accordi per tenere conto della dimensione dei diritti umani e a concentrare la cooperazione essenzialmente sulla società civile e sui contatti interpersonali;
   l) osservanza dell'invito rivolto dal Parlamento alla delegazione dell'UE e alle rappresentanze diplomatiche nazionali in Russia affinché seguano da vicino le condizioni e i processi dei singoli prigionieri politici in loco, offrano loro e alle loro famiglie tutta l'assistenza necessaria e collaborino per garantirne la rapida liberazione;
   m) impegno a evitare di conferire legittimità ai funzionari responsabili di violazioni dei diritti umani e repressione, garantendo, ad esempio, che gli ambasciatori e i visitatori di spicco evitino riunioni discrezionali con funzionari coinvolti nella repressione, ad esempio con deputati alla Duma di Stato coinvolti nell'elaborazione della legge sugli "agenti stranieri" come Andrei Klimov; monitoraggio a tale riguardo dei forum bilaterali quali il dialogo di Trianon e il dialogo di Sochi; valutazione della loro eventuale sospensione, seguendo l'esempio del dialogo di Pietroburgo, che ha deciso di non riunirsi più fintantoché alcuni dei suoi membri fossero discriminati in quanto "organizzazioni straniere non gradite";

3.  esprime sostegno a tutti gli individui e a tutte le organizzazioni che sono vittime della repressione ed esorta le autorità russe a porre fine ai loro atti di vessazione e intimidazione e ai loro attacchi alla società civile, ai media e alle organizzazioni e agli attivisti per i diritti umani; condanna l'incapacità delle autorità russe di tutelare tali soggetti da attacchi, vessazioni e intimidazioni da parte di terzi o di indagare in modo imparziale su tali attacchi;

4.  ricorda a tutte le imprese che operano in Russia di agire con particolare diligenza e ad adempiere alla propria responsabilità di rispettare i diritti umani, in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; esprime preoccupazione per il fatto che politici europei di spicco accettino contratti lucrativi con società di proprietà del Cremlino o ad esso collegate quali Gazprom o Rosnieft;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e al Presidente, al governo e alla Duma di Stato della Federazione russa.

(1) Testi approvati, P9_TA(2021)0159.
(2) GU C 76 del 28.2.2018, pag. 27.


Diritti umani e situazione politica a Cuba
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sui diritti umani e la situazione politica a Cuba (2021/2745(RSP))
P9_TA(2021)0292RC-B9-0341/2021

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni su Cuba, in particolare quelle del 15 novembre 2018(1) sulla situazione dei diritti umani a Cuba, del 3 dicembre 2019(2) sul caso di José Daniel Ferrer, e del 5 luglio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra(3),

–  visto l'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e Cuba, firmato nel dicembre 2016 e applicato in via provvisoria dal 1º novembre 2017(4),

–  vista l'audizione su Cuba organizzata dalla delegazione per le relazioni con i paesi dell'America centrale, tenutasi l'11 dicembre 2020,

–  vista la videoconferenza informale dei membri del Consiglio congiunto UE-Cuba, tenutasi il 20 gennaio 2021(5),

–  visto il terzo dialogo formale sui diritti umani nel quadro dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione (PDCA), tenutosi il 26 febbraio 2021(6),

–  visto l'esame periodico universale del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite concernente Cuba del maggio 2018,

–  visti il patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e altri trattati e strumenti internazionali in materia di diritti umani,

–  viste la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e le raccomandazioni generali del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

–  viste le relazioni di organizzazioni per i diritti umani quali Human Rights Watch, Human Rights Foundation e Prisoners Defenders, il capitolo IV.B su Cuba della relazione annuale 2020 della IACHR, la comunicazione del 6 novembre 2019 all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani da parte del relatore speciale sulle forme contemporanee di schiavitù, comprese le sue cause e le sue conseguenze, e del relatore speciale sulla tratta di persone, in particolare donne e bambini, sulle brigate mediche cubane, nonché le conclusioni del più recente esame periodico universale su Cuba, del 2018, sulle brigate mediche cubane,

–  viste le relazioni dell'Osservatorio cubano per i diritti umani dei 12 mesi fino a maggio 2021 sulle azioni repressive e le detenzioni arbitrarie,

–  viste le audizioni pubbliche del 179º periodo di sessioni della IACHR,

–  viste le risoluzioni 7/2021, 14/2021 e 24/2021 della IACHR,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1984, di cui Cuba è Stato parte,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, di cui Cuba è firmataria,

–  visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani,

–  visti la Costituzione cubana e il relativo codice penale,

–  visti la risoluzione 168 del ministero del Commercio estero e degli investimenti della Repubblica di Cuba del 29 marzo 2010, la legge 1312 del 12 settembre 1976 (la cosiddetta "Legge sulla migrazione") e i suoi decreti regolamentari n. 26 del 18 dicembre 2015 e n. 306 del 12 ottobre 2012, la Convenzione americana sui diritti dell'uomo e la relazione annuale 2020 della Commissione interamericana dei diritti dell'uomo dell’aprile 2021,

–  viste le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ratificate da Cuba,

–  vista la definizione di "organizzazione della società civile" nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che, con il PDCA firmato nel 2016, entrambe le parti ribadiscono il loro rispetto dei diritti umani universali sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti umani e in altri strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani; considerando che, il 5 luglio 2017, il Parlamento europeo ha concesso la sua approvazione al PDCA UE-Cuba;

B.  considerando che il Parlamento ha approvato una risoluzione nel 2017 in cui ribadisce le sue posizioni sulla democrazia, i diritti umani universali e le libertà fondamentali quali la libertà di espressione, di riunione e di associazione politica, nonché la libertà di informazione in tutte le sue forme;

C.  considerando che i diritti umani, la libertà, la dignità e il benessere delle persone sono meglio rappresentati e difesi in una democrazia, il che significa, tra l'altro, l'alternanza del potere, elezioni libere ed eque e il rispetto del pluralismo politico; che l'articolo 5 della Costituzione cubana approvata recentemente dispone che il partito comunista di Cuba è la suprema autorità statale, e ciò è rafforzato dagli articoli 4 e 229 secondo cui il socialismo è un sistema irreversibile; che la nuova Costituzione del 2019 è servita non solo a proteggere il sistema e a congelare qualsiasi processo di riforma delle libertà e dei diritti, ma anche ad ampliarne la limitazione; che il regime limita gravemente le persone con convinzioni politiche diverse dalla partecipazione alla vita politica pubblica e dall'esercizio di cariche politiche; che permane l'assenza di condizioni a garanzia dell'indipendenza della magistratura, in particolare per quanto riguarda i casi che coinvolgono attivisti e dissidenti;

D.  considerando che il decreto 349 limita la libertà di espressione degli artisti imponendo un'autorizzazione preventiva per esibizioni e mostre pubbliche e private; che il decreto 370 sui contenuti online stabilisce un quadro ambiguo che permette di perseguire attivisti e giornalisti indipendenti, in particolare nel contesto della pandemia di COVID-19; considerando che il codice penale cubano contiene disposizioni come lo "stato di pericolo" e le "misure di sicurezza pre-penali", in virtù delle quali sono detenute più di 8 000 persone in carcere senza reati imputabili e altre 2 500 sono state condannate al lavoro forzato;

E.  considerando che, dall'entrata in vigore del PDCA, quasi quattro anni fa, a Cuba non si sono registrati progressi concreti rispetto ai principi generali e agli obiettivi perseguiti dall'accordo verso il miglioramento della situazione dei diritti umani, delle libertà fondamentali e delle condizioni economiche e sociali dei cittadini cubani; che, al contrario, il regime cubano ha intensificato la sua repressione e le violazioni dei diritti umani e la situazione ha continuato a deteriorarsi in tutta la società cubana, provocando, da parte di importanti settori, nuove ondate di resistenze e manifestazioni pacifiche, che sono state represse e brutalmente schiacciate dalle strutture repressive del regime cubano;

F.  considerando che il parere 50/2020 del gruppo di lavoro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria, pubblicato il 14 ottobre 2020, avverte che la violazione sistematica dei diritti umani da parte delle autorità cubane è prassi comune; che, negli ultimi dodici mesi fino al 1º giugno 2021, sono stati registrati 199 casi di prigionieri politici a Cuba, con 65 nuovi casi di detenzione politica; che dall'inizio del 2021 il mese di aprile è stato il più repressivo, come testimoniato dall'Osservatorio cubano dei diritti umani che ha documentato oltre 1 018 azioni repressive contro attivisti per i diritti umani e giornalisti indipendenti, di cui 206 casi di detenzioni arbitrarie e 13 casi di gravi violenze; che, secondo l'organizzazione dei difensori dei prigionieri, attualmente vi sono150 prigionieri politici detenuti a Cuba;

G.  considerando che, alla luce dell'analisi effettuata dalla Commissione interamericana per i diritti umani il giorno 11 febbraio 2021, sono state adottate misure precauzionali a favore di 20 membri identificati del Movimento San Isidro (MSI) ed è sufficientemente dimostrato che i diritti alla vita e all'integrità personale delle persone identificate sono gravemente a rischio; che le autorità cubane hanno fatto illegalmente irruzione nella casa di Luis Manuel Otero Alcántara, artista indipendente e coordinatore del Movimento San Isidro, e lo hanno arbitrariamente detenuto per diverse ore in assenza di accuse; che Denis Solís González, membro dell’MSI, è detenuto arbitrariamente con l'accusa di oltraggio e Luis Robles Elizástegui è in carcere semplicemente per aver portato un cartello in cui chiedeva pacificamente la liberazione di Denis Solís González; che Maykel Castillo Pérez, membro dell’MSI e co-creatore della canzone "Patria y Vida", è detenuto arbitrariamente ed è stato dichiarato scomparso per 14 giorni dal comitato delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate;

H.  considerando che, contrariamente alle richieste del Parlamento, l'UE non ha potuto visitare prigionieri politici in carcere né monitorare i processi a carico di oppositori, dissidenti, attivisti dei diritti umani o membri indipendenti della società civile; che le organizzazioni internazionali per i diritti umani quali Human Rights Watch, Amnesty International, Prisoners Defenders, tra gli altri numerosi osservatori indipendenti della situazione dei diritti umani, tra cui i relatori speciali delle Nazioni Unite, non possono entrare a Cuba nonostante anni di insistenza sulla necessità di visitare l'isola;

I.  considerando che la risoluzione 168 del 2010 del ministero del Commercio internazionale e degli investimenti esteri di Cuba impone a tutti i dipendenti civili che lavorano all'estero per lo Stato o per imprese statali, incluso al personale medico, obblighi e doveri ingiustificati che violano la dignità umana e i più basilari diritti umani fondamentali; che il codice penale cubano punisce con una pena detentiva di otto anni tutti i dipendenti civili che non completano le missioni mediche o che decidono di non fare ritorno a Cuba; che tali missioni mediche sono state classificate come una forma moderna di schiavitù secondo Commissione interamericana per i diritti umani (IACHR) e la dichiarazione dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (CUB 6/2019) sulle missioni mediche cubane ha evidenziato le condizioni di lavoro precarie e disumane del personale medico, accuse che sono state supportate da Human Rights Watch e da 622 testimonianze;

J.  considerando che Cuba ha ratificato le otto convenzioni fondamentali dell'OIL; che Cuba viola le Convenzioni 29 e 105 dell'OIL sul lavoro forzato;

K.  considerando che il Parlamento ha conferito il premio Sacharov per la libertà di pensiero ad attivisti cubani in tre occasioni: nel 2002 a Oswaldo Payá, nel 2005 alle Donne in bianco (Berta Soler) e nel 2010 a Guillermo Fariñas; che le autorità cubane hanno sistematicamente impedito ai vincitori del Premio Sacharov e ai loro familiari di lasciare il paese e di partecipare a eventi internazionali, compresi quelli organizzati dal Parlamento europeo, nonostante i numerosi inviti, l'ultimo dei quali il giorno 11 dicembre 2020; che tra le loro tattiche troviamo molestie, intimidazioni e l'arresto arbitrario di Berta Soler e Reinaldo Escobar, nonché limitazioni alle connessioni Internet degli altri partecipanti; che il presidente della delegazione per le relazioni con i paesi dell'America centrale, il presidente della commissione per gli affari esteri e un vicepresidente del Parlamento hanno firmato una dichiarazione congiunta di denuncia alle vessazioni nei confronti degli attivisti; che la delegazione dell'UE all'Avana ha espresso preoccupazioni in merito alla loro difesa e al loro sostegno; che il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la delegazione dell'UE a Cuba non hanno rilasciato una dichiarazione in loro difesa, né hanno mostrato alcun tipo di sostegno pubblico o privato;

L.  considerando che l'attuale ambasciatore dell'UE presso l'Avana ha firmato una lettera indirizzata al Presidente degli Stati Uniti chiedendo, tra l'altro, la revoca dell'embargo statunitense sull'isola e la non ingerenza negli affari cubani; che tale circostanza rappresenta un chiaro superamento delle funzioni diplomatiche dell'ambasciatore e dimostra il ruolo altamente politicizzato svolto dall'ambasciata dell'UE all'Avana; che l'attuale ambasciatore presso l'Avana ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni in cui afferma che "Cuba non è una dittatura";

M.  considerando che il governo cubano ha rifiutato la partecipazione di organizzazioni indipendenti della società civile ai "Seminari della società civile UE-Cuba", tenutisi in vista del terzo dialogo formale sui diritti umani; che il 26 febbraio 2021 l'UE e Cuba hanno tenuto il loro terzo dialogo formale sui diritti umani ai sensi dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione; che le due parti hanno discusso la questione della libertà di riunione pacifica e di associazione; che l'UE ha ricordato la necessità di rispettare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale in materia di diritti umani; che il dialogo è inteso a produrre risultati tangibili e non può essere considerato un obiettivo in sé; che qualsiasi dialogo politico deve includere una partecipazione diretta e intensa con la società civile indipendente e tutti i soggetti politici dell'opposizione, senza alcuna limitazione, come precisato dall'articolo 36 dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione;

N.  considerando che il Parlamento ha invitato, in diverse occasioni, i rappresentanti diplomatici del governo cubano alle audizioni e alle attività riguardanti Cuba; che tali inviti non solo sono stati rifiutati, bensì hanno anche ottenuto risposta con lettere cariche di insulti e accuse infondate nei confronti del Parlamento e dei suoi deputati; che il Parlamento è molto probabilmente l'unica istituzione dell'UE a cui non è stata autorizzata la visita al paese a seguito dell'entrata in vigore provvisoria dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione, un comportamento manifestamente contrario all'elemento fondamentale su cui dovrebbe basarsi un accordo di dialogo politico;

O.  considerando che l'accordo di dialogo politico e di cooperazione comprendeva una cosiddetta "clausola relativa ai diritti umani", un elemento standard essenziale degli accordi internazionali dell'UE che consente di sospendere l'accordo in caso di violazioni delle disposizioni in materia di diritti umani;

1.  condanna fermamente la presenza di prigionieri politici, le sistematiche e persistenti persecuzioni politiche, gli atti di vessazione e le detenzioni arbitrarie nei confronti dei dissidenti a Cuba; condanna inoltre gli attuali attacchi contro artisti del movimento San Isidro, dissidenti pacifici, giornalisti indipendenti, difensori dei diritti umani e membri dell'opposizione politica; chiede la cessazione immediata di tali azioni ed esorta le autorità cubane a rilasciare immediatamente tutti i prigionieri politici e coloro che sono arbitrariamente detenuti solo per aver esercitato la loro libertà di espressione e di riunione; condanna fermamente la detenzione arbitraria di Aymara Nieto Muñoz, Mitzael Díaz Paseiro, Iván Amaro Hidalgo, Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá, Yandier García Labrada, Denis Solís González, Luis Robles Elizástegui e dei 77 prigionieri di coscienza; esprime solidarietà ai membri del Movimento San Isidro e a tutti gli attivisti e difensori dei diritti umani nei loro sforzi per promuovere la libertà di espressione a Cuba;

2.  chiede migliori garanzie per il diritto a un processo equo e per l'indipendenza della magistratura, nonché di garantire che le persone private della loro libertà abbiano accesso a un avvocato indipendente; deplora i 1 941 atti di repressione intervenuti nell'aprile (1 018) e nel maggio 2021 (923); esige che i detenuti possano sottoporsi a una valutazione medica indipendente, abbiano accesso alle comunicazioni telefoniche e possano beneficiare di visite regolari di familiari, amici, giornalisti e diplomatici;

3.  si rammarica profondamente per la mancanza di impegno e volontà da parte del regime cubano di adoperarsi per compiere progressi, anche minimi, verso il cambiamento o di aprire canali che potrebbero consentire di riformare il regime, migliorando la partecipazione sociale e politica, nonché le condizioni di vita dei cittadini; deplora il fatto che, nonostante l'accordo di dialogo politico e di cooperazione sia entrato in vigore quasi quattro anni fa, la situazione relativa ai diritti umani e alla democrazia non sia migliorata e non abbia portato a risultati positivi sostanziali e tangibili per il popolo cubano; chiede il rispetto degli obblighi vincolanti stabiliti nell'accordo in questione e l'adozione di chiari parametri di riferimento a tale riguardo;

4.  riconosce il diritto del popolo cubano di chiedere la democratizzazione del proprio paese attraverso un dialogo con la società civile e l'opposizione politica al fine di stabilire una tabella di marcia verso elezioni democratiche multipartitiche;

5.  chiede al governo cubano di attuare le riforme giuridiche necessarie per garantire la libertà di stampa, associazione e manifestazione, nonché di avviare riforme politiche che consentano lo svolgimento di elezioni libere, eque e democratiche che tengano conto della volontà sovrana e liberamente espressa dal popolo cubano; esorta il governo cubano ad allineare la sua politica in materia di diritti umani alle norme internazionali definite nelle Carte, nelle dichiarazioni e negli strumenti internazionali di cui Cuba è firmataria e a consentire alla società civile e all'opposizione politica di partecipare attivamente, senza limitazioni, alla vita politica e sociale; invita il governo cubano a riconoscere il giornalismo indipendente come pratica legittima e a rispettare i diritti dei giornalisti indipendenti a Cuba;

6.  chiede l'immediata abrogazione dei decreti 349 e 370 e di altre leggi cubane che violano la libertà di espressione;

7.  invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a riconoscere l'esistenza di un'opposizione politica al governo cubano e, di conseguenza, a coinvolgerla nei dialoghi politici istituzionalizzati, formali, aperti e pubblici tra l'UE e Cuba, a sostegno dei pilastri dell'accordo di dialogo politico e cooperazione;

8.  esprime rammarico per il fatto che il SEAE e la delegazione dell'UE all'Avana abbiano escluso dai dialoghi politici l'opposizione democratica cubana e le organizzazioni indipendenti della società civile, sia europee che cubane, in quanto non approvate dalle autorità cubane; evidenzia che tale decisione è contraria all'accordo di dialogo politico e di cooperazione e sottolinea che entrambe le parti hanno l'obbligo di conformarsi pienamente all'accordo; invita il VP/HR e il SEAE a rifiutarsi di partecipare ai futuri dialoghi politici e sui diritti umani con Cuba, a meno che la società civile sia adeguatamente rappresentata;

9.  ricorda al SEAE che la partecipazione della società civile ai dialoghi politici e ai progetti di cooperazione ai sensi dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione è una parte essenziale dell'accordo stesso, e che è opportuno ovviare immediatamente all'esclusione della società civile dai fondi per la cooperazione e/o dalla partecipazione all'accordo, laddove si consente al contrario la partecipazione e l'accesso ai fondi di cooperazione esclusivamente alle imprese partecipate o controllate dallo Stato, com'è avvenuto sin dalla firma dell'accordo;

10.  condanna le violazioni sistematiche dei diritti umani e del diritto del lavoro commesse dallo Stato cubano nei confronti del suo personale sanitario in servizio all'estero nell'ambito di missioni mediche in violazione delle convenzioni fondamentali dell'OIL ratificate da Cuba; esorta Cuba ad attuare e rispettare in maniera efficace la Convenzione americana sui diritti dell'uomo, così come le Convenzioni 29 e 105 dell'OIL; invita il governo cubano a garantire il diritto dei cubani ad uscire dal proprio paese e a rientrarvi, anche per i dottori che partecipano a missioni mediche all’estero, in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani; invita il governo cubano a ratificare il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e a garantire il diritto alla libertà di associazione, compresa la registrazione delle organizzazioni, e alla contrattazione collettiva, in linea con le norme dell'OIL;

11.  invita il SEAE a insistere affinché le autorità cubane rispettino gli obblighi vincolanti stabiliti nell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'UE e Cuba, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come precisato rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 5, dall'articolo 2, lettera c), dagli articoli 5 e 22, nonché dall'articolo 43, paragrafo 2 dell'accordo; insiste, pertanto, affinché l'Unione europea segua e monitori attentamente il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali a Cuba in sede di attuazione dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione, e se ne dia regolarmente conto al Parlamento;

12.  ritiene che la detenzione di Denis Solís González, Luis Robles Elizástegui, Maykel Castillo Pérez ("Osorbo"), che è un membro dell’MSI e co-creatore della canzone "Patria y Vida” ed è detenuto arbitrariamente ed è stato dichiarato scomparso per 14 giorni dal comitato delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate, e di oltre 120 prigionieri politici e prigionieri di coscienza, così come tutte le azioni arbitrarie e repressive segnalate nell'aprile e nel giugno 2021, costituiscano una violazione dell'accordo e un caso di particolare urgenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione; chiede pertanto all'UE di convocare una riunione d'urgenza a tale riguardo;

13.  si rammarica profondamente per il rifiuto delle autorità cubane di permettere alle delegazioni del Parlamento europeo di recarsi in visita a Cuba; invita le autorità a permettere l'ingresso nel paese non appena le condizioni sanitarie lo consentano; invita tutti i rappresentanti degli Stati membri a sollevare le questioni relative alle violazioni dei diritti umani a Cuba in occasione delle visite alle autorità cubane, e a incontrare i vincitori del premio Sacharov al fine di garantire un'attuazione interna ed esterna coerente della politica dell'Unione europea in materia di diritti umani;

14.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e all'Assemblea nazionale del potere popolare di Cuba, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.

(1) GU C 363 del 28.10.2020, pag. 70.
(2) Testi approvati, P9_TA(2019)0073.
(3) GU C 334 del 19.9.2018, pag. 99.
(4) GU L 337 I del 13.12.2016, pag. 3.
(5) https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-ministerial-meetings/2021/01/20/
(6) https://www.europarl.europa.eu/delegations/it/eeas-statement-of-28-february-2021-on-th/product-details/20210409DPU29364


Repressione sistematica in Bielorussia e relative conseguenze per la sicurezza europea a seguito di sequestri di persona su un aereo civile dell'UE intercettato dalle autorità bielorusse
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla repressione sistematica in Bielorussia e relative conseguenze per la sicurezza europea a seguito di sequestri di persona su un aereo civile dell'UE intercettato dalle autorità bielorusse (2021/2741(RSP))
P9_TA(2021)0293RC-B9-0328/2021

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla Bielorussia,

–  viste le conclusioni Consiglio europeo del 12 ottobre 2020 e del 24 maggio 2021 sulla Bielorussia,

–  viste le dichiarazioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a nome dell'UE, in particolare quella del 24 maggio 2021, sul dirottamento forzato verso Minsk del volo Ryanair FR4978 il 23 maggio 2021,

–  vista la dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri del G7 e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 27 maggio 2021, sulla Bielorussia,

–  vista la decisione (PESC) 2021/908 del Consiglio, del 4 giugno 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia(1), con la quale il Consiglio ha introdotto un divieto di sorvolo dello spazio aereo dell'UE e di accesso agli aeroporti dell'UE da parte di vettori bielorussi di ogni tipo,

–  vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 26 marzo 2021, sul sostegno dell'UE alla piattaforma internazionale di responsabilità per la Bielorussia,

–  vista la relazione del relatore per il meccanismo di Mosca dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), del 5 novembre 2020, sulle presunte violazioni dei diritti umani connesse alle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020 in Bielorussia,

–  viste la Convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale e la Convenzione di Montreal per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile,

–  viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e tutte le convenzioni in materia di diritti umani di cui la Bielorussia è parte,

–  visto il conferimento del premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero 2020 all'opposizione democratica in Bielorussia,

–  visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che il 23 maggio 2021 un aeromobile immatricolato in Polonia a servizio del volo Ryanair FR4978, un volo passeggeri internazionale tra due capitali dell'UE (da Atene a Vilnius), mentre si trovava nello spazio aereo bielorusso è stato oggetto di dirottamento forzato su ordine di Aljaksandr Lukašėnka ed è stato scortato da un jet da combattimento bielorusso fino all'aeroporto nazionale di Minsk, con il falso pretesto di un allarme bomba, mettendo a repentaglio la sicurezza di oltre 170 persone tra passeggeri ed equipaggio a bordo del volo, molti dei quali cittadini dell'UE;

B.  considerando che le autorità bielorusse non hanno trovato alcun ordigno esplosivo, ma hanno trattenuto due passeggeri – Roman Protasevič, cittadino bielorusso, e la sua compagna Sofia Sapega, cittadina russa e studentessa dell'Università europea di studi umanistici di Vilnius;

C.  considerando che Roman Protasevič è un giornalista e attivista bielorusso nonché ex caporedattore dell'influente canale Telegram Nexta, che ha svolto un ruolo fondamentale nell'informare la popolazione in merito agli abusi commessi dalle autorità e nel mobilitare le proteste in Bielorussia dopo le elezioni presidenziali irregolari del 9 agosto 2020, contribuendo così a rivelare la repressione sistematica del regime e le gravi violazioni dei diritti umani; che Roman Protasevič viveva in esilio nell'UE dal 2019 per evitare false accuse penali e ha ottenuto asilo politico nell'UE;

D.  considerando che la detenzione illegale di Roman Protasevič e il trattamento inumano che ha subito per mano del regime bielorusso, comprese le confessioni forzate nel corso di interviste-farsa trasmesse dalla televisione di Stato bielorussa, sono fonte di estrema preoccupazione per la comunità internazionale e sottolineano l'urgenza di un'azione coordinata a livello internazionale, in particolare dal momento che la Bielorussia resta l'unico paese europeo in cui applica ancora la pena capitale e che quindi non è membro del Consiglio d'Europa; che Roman Protasevič non appariva come qualcuno che fa una confessione di sua spontanea volontà e che qualsiasi confessione estorta è vietata dalla Convenzione contro la tortura; che ai suoi avvocati è ancora vietato incontrarlo e Aljaksandr Lukašėnka ha minacciato di invitare inquirenti della regione del Donbas, occupata dalla Russia, a interrogarlo; che Roman Protasevič è stato inserito nella lista di controllo dei terroristi e rischia ora di subire la pena capitale;

E.  considerando che l'intercettazione di un aereo civile costituisce una grave violazione delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza aerea e pone in rilievo le conseguenze internazionali della repressione continua e incessante in Bielorussia per la sicurezza europea e dimostra in modo inequivocabile che il regime è diventato una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali; che con l'atterraggio forzato dell'aereo quale atto di terrorismo sponsorizzato dallo Stato e l'arresto di un cosiddetto "nemico" del regime bielorusso si è voluto inviare un segnale di avvertimento a tutti i suoi oppositori, in particolare a coloro che vivono all'estero, ossia che il regime è determinato a trovarli e che all'estero non sono al sicuro;

F.  considerando che è in corso un'inchiesta dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale; che, oltre a Roman Protasevič e Sofia Sapega, diverse persone non indentificate sono sbarcate a Minsk; che la Federazione russa ha trattenuto diversi attivisti dell'opposizione bielorussa fuggiti a Mosca e continua a sostenere il regime bielorusso, anche dal punto di vista finanziario;

G.  considerando che le autorità bielorusse hanno continuato a reprimere il pacifico popolo bielorusso e che molti cittadini sono stati vittime di molestie, arrestati e condannati per aver espresso opposizione al regime o alle diffuse violazioni dei diritti umani perpetrate in Bielorussia; che, secondo le stime, oltre 34 000 bielorussi sono stati arrestati a un certo punto per aver protestato contro il regime, prima e dopo le elezioni del 9 agosto 2020; che vi sono oltre 470 prigionieri politici in Bielorussia, tra cui 7 minori; che sono stati avviati circa 3 000 processi penali con motivazioni politiche nei confronti dei manifestanti e vi sono state 4 600 denunce di torture, violenze e maltrattamenti;

H.  considerando che la situazione dei diritti umani in Bielorussia continua a deteriorarsi e il numero di prigionieri politici è in aumento; che i difensori dei diritti umani hanno documentato centinaia di casi di torture e maltrattamenti, mentre diverse persone sono scomparse o sono state trovate morte; che i trattamenti disumani, la tortura e il rifiuto deliberato di fornire assistenza medica continuano nei centri di detenzione e nelle carceri bielorussi, dove diversi manifestanti, come Vitold Ashurak, sono morti in circostanze sospette, mentre altri, come i diciassettenni Dzmitry Stakhouski e Stsiapan Latypou, sono stati oggetto di molestie e minacce al punto di tentare il suicidio;

I.  considerando che il 25 maggio 2021 gli attivisti della campagna "Bielorussia europea" Yauhen Afnahel, Pavel Yukhnevich, Maksim Viniarski e Andrei Voinich, il leader dell'opposizione Pavel Seviarynets, il blogger Dzmitry Kazlou e l'attivista della comunità Iryna Shchasnaya sono stati condannati a pene comprese tra quattro e sette anni di reclusione con false accuse di estremismo; che il 2 giugno 2021 il prigioniero politico Dzmitry Furmanau, assieme a Yauhen Raznichenka e Uladzimir Kniha, sono stati condannati a fino a quattro anni di reclusione in quella che è nota come la "causa Tsikhanouski"; che il 3 giugno 2021 il tribunale ha condannato un quinto gruppo di imputati, composto dai prigionieri politici Aliaksandr Khrapko, Radzivon Medusheuski, Ihar Vinakurau, Andrei Aniskevich, Alena Loika, Halina Chuhunova, Andrei Niamirski, Dzmitry Kurhanau, Katsiaryna Smirnova, Mikita Uvarau, Safiya Nisht, Siarhei Ksenzhuk e Illia Palkhouski, nell'ambito del cosiddetto "processo dei balli di protesta", pronunciando condanne che vanno da 18 mesi agli arresti domiciliari a un anno di reclusione; che il 3 giugno 2021 il prigioniero politico Siarhei Piarfiliyeu è stato condannato a due anni di reclusione e il figlio Stanislau Piarfiliyeu a due anni di limitazione della libertà (arresti domiciliari);

J.  considerando che le autorità bielorusse continuano le repressioni e le molestie nei confronti di giornalisti bielorussi indipendenti e tentano deliberatamente di ostacolare un'informazione obiettiva; che centinaia di giornalisti sono stati arrestati, compresi due giornalisti di Belsat che sono stati poi condannati; che decine di loro sono stati sottoposti a detenzione amministrativa e vittime di violenza e molti sono stati multati; che alcuni giornalisti sono stati sottoposti a custodia cautelare e accusati di reati; che, secondo numerose segnalazioni, le autorità avrebbero revocato l'accreditamento di giornalisti, compresi corrispondenti di media stranieri, molti dei quali sono stati arrestati ed espulsi dalla Bielorussia; che il 18 maggio 2021 le autorità bielorusse hanno fatto irruzione negli uffici di Tut.by, il più grande sito di informazione indipendente bielorusso, arrestando molti membri del personale e bloccandone il sito web;

K.  considerando che i difensori dei diritti umani, gli esponenti politici dell'opposizione, i rappresentanti della società civile e dei sindacati e altri attivisti sono sistematicamente oggetto di intimidazioni e molestie e soggetti a restrizioni delle libertà fondamentali; che non vi è alcuna indicazione del fatto che le autorità bielorusse stiano indagando sulle migliaia di segnalazioni di abusi da parte della polizia presentate da metà dell'agosto 2020, o sull'uccisione dei manifestanti; che l'impunità diffusa per le violazioni dei diritti umani perpetua la situazione disperata del popolo bielorusso; che l'assenza dello Stato di diritto ostacola il diritto a un processo equo;

L.  considerando che secondo l'Associazione degli studenti bielorussi, un'unione studentesca indipendente, più di 460 studenti sono stati trattenuti, quasi un terzo dei quali sono donne, e più di 150 studenti sono stati arbitrariamente espulsi dalle università, e molti di essi fuggono nei paesi vicini temendo per la propria sicurezza;

M.  considerando che il 31 maggio 2021 le autorità bielorusse hanno ulteriormente inasprito le già rigorose norme in materia di viaggi, rendendo praticamente impossibile ai cittadini bielorussi uscire dal paese, compresi coloro che dispongono di permessi di soggiorno di lunga durata all'estero;

N.  considerando che vi è una crescente repressione nei confronti dei rappresentanti della minoranza polacca in Bielorussia, tra cui l'arresto e la condanna della presidente dell'Unione dei polacchi in Bielorussia, Andżelika Borys, e la detenzione del giornalista, blogger e membro dell'Unione dei polacchi in Bielorussia, Andrzej Poczobut; che il sistema scolastico polacco in Bielorussia è sottoposto a crescenti pressioni da parte del regime; che tali azioni sono state accompagnate da una propaganda anti-polacca sulla televisione di Stato; che Lukašėnka ha istituito un nuovo giorno festivo in Bielorussia, da celebrare il 17 settembre, per ricordare l'anniversario dell'invasione sovietica della Polonia nel 1939;

O.  considerando che la Bielorussia ha avviato l'attività commerciale della centrale nucleare di Astravec senza dare seguito a tutte le raccomandazioni in materia di sicurezza contenute nella relazione del 2018 sulla prova di stress dell'UE e che, di conseguenza, la centrale di Astravec non è sicura e pone gravi minacce per la sicurezza nucleare di tutta l'Europa;

P.  considerando che finora l'Unione europea ha imposto sanzioni contro 7 entità e 88 cittadini bielorussi, tra cui Aljaksandr Lukašėnka;

1.  condanna fermamente il dirottamento e l'atterraggio forzato del volo Ryanair FR4978 a Minsk il 23 maggio e l'arresto del giornalista Roman Protasevič e di Sofia Sapega da parte delle autorità bielorusse; ritiene che tale atto orribile costituisca una violazione del diritto internazionale e un atto di terrorismo di Stato;

2.  chiede il rilascio immediato e incondizionato di Roman Protasevič e Sofia Sapega, nonché di tutti gli altri giornalisti e prigionieri politici detenuti in Bielorussia;

3.  ricorda la decisione del Consiglio di inasprire le misure restrittive esistenti introducendo il divieto per i vettori bielorussi di ogni tipo di sorvolare lo spazio aereo dell'UE e di accedere agli aeroporti dell'Unione e raccomanda al Consiglio di elaborare un piano per facilitare i tentativi dei cittadini bielorussi di lasciare il paese; invita l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea a indagare e adottare le misure appropriate in merito a questo episodio inaccettabile, che mette in discussione le norme e gli standard internazionali; sottolinea che questo grave incidente ha violato la fiducia e che ogni Stato dovrebbe agire in modo responsabile nell'adempimento dei suoi obblighi ai sensi della convenzione di Chicago, in modo che gli aeromobili possano operare in modo sicuro e protetto; invita Ryanair a cooperare e condividere con le autorità tutte le informazioni pertinenti relative a tale episodio;

4.  chiede che sia eseguita una valutazione approfondita delle conseguenze dei sequestri dall'aereo civile intercettato, non solo per il trasporto aereo internazionale e la sicurezza aerea, ma anche per la sicurezza generale in Europa e per la sicurezza dei cittadini bielorussi e altri cittadini in esilio o in cerca di rifugio o asilo negli Stati membri dell'UE;

5.  sottolinea che tale indagine dovrebbe esaminare un eventuale ruolo svolto dalla Russia negli atti terroristici perpetrati dal regime bielorusso; sottolinea che, se si ritiene che ciò sia avvenuto, qualsiasi cittadino russo direttamente o indirettamente coinvolto nell'operazione dovrebbe essere oggetto di sanzioni a norma del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE); sottolinea l'importanza del contributo dell'UE alle indagini, anche attraverso il coinvolgimento di organismi dell'UE quali Europol, Eurojust o la Procura europea nel lavoro delle squadre investigative e delle operazioni congiunte;

6.  ribadisce di non riconoscere l'elezione di Aljaksandr Lukašėnka alla carica di presidente della Bielorussia; ritiene che l'attuale regime in Bielorussia sia illegittimo, illegale e criminale; continua a sostenere il popolo bielorusso nelle sue legittime richieste e aspirazioni a elezioni libere ed eque, alle libertà fondamentali e ai diritti umani, alla rappresentanza democratica, alla partecipazione politica e alla dignità; condanna la repressione nei confronti delle migliaia di cittadini bielorussi che hanno protestato pacificamente in difesa del loro diritto alla libertà, alla democrazia e alla dignità;

7.  condanna fermamente gli atti di violenza e repressione perpetrati dalle autorità statali in Bielorussia, in particolare la detenzione illegale, la tortura e i maltrattamenti durante la detenzione e la persecuzione penale di cittadini pacifici, ne chiede l'immediata cessazione ed esprime il suo sostegno e la sua solidarietà alla società bielorussa; condanna la repressione sistematica contro i civili ad opera del regime, che dopo le elezioni fraudolente dell'agosto 2020 ha costretto più di 14 000 bielorussi a fuggire dal paese mediante violenze, intimidazioni e altre forme di coercizione; ribadisce che la campagna di repressione in corso e lo sfollamento forzato di civili equivalgono a gravi violazioni dei diritti umani; deplora il fatto che la Bielorussia sia attualmente l'unico paese in Europa in cui la pena di morte è ancora applicata e insiste sulla necessità di una sua immediata e permanente abolizione; condanna le recenti misure adottate dalle autorità bielorusse, che hanno vietato alla maggior parte dei cittadini bielorussi di lasciare il paese, compresi molti titolari di permessi di soggiorno stranieri;

8.  condanna le sentenze dure e ingiuste pronunciate recentemente nei confronti di numerosi prigionieri politici e detenuti, tra cui il leader dell'opposizione Pavel Seviarynets, e i processi contro esponenti democratici dell'opposizione bielorussa quali Viktar Babaryka, Mikola Statkevich e Sjarhej Leanidavič Cichanoŭski; deplora la condanna di Pavel Sevyarynets, Yauhen Afnahel, Andrei Voynich, Pavel Yukhnevich, Dzmitry Kazlou, Maksim Viniarski e Iryna Shchasnaya in un processo a porte chiuse nella città di Mahiliou;

9.  ribadisce l'importanza dei media e dei giornalisti bielorussi indipendenti e il ruolo importante che svolgono nella società bielorussa; condanna la repressione dei media e il blocco dell'accesso a Internet, come pure i pestaggi, gli arresti e le intimidazioni ai danni di giornalisti e blogger; sottolinea il diritto del popolo bielorusso di avere libero accesso alle informazioni;

10.  condanna la repressione e le azioni ostili compiute dalle autorità nei confronti di rappresentanti della minoranza polacca e contro il sistema scolastico polacco in Bielorussia; chiede, al riguardo, il rilascio incondizionato di Andżelika Borys, Andrzej Poczobut e altri prigionieri politici;

11.  invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), la Commissione e le rappresentanze diplomatiche nazionali degli Stati membri in Bielorussia a monitorare attentamente la situazione dei singoli prigionieri politici in Bielorussia, tra cui Roman Protasevič e Sofia Sapega, ad offrire loro sostegno e ad adoperarsi per assicurarne il rilascio; chiede a tale proposito che il regime di Lukašėnka, conformemente agli obblighi internazionali della Bielorussia sanciti dalle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, ponga immediatamente fine a qualsiasi azione intesa a intimidire o perseguitare i membri dei servizi diplomatici nazionali o europei;

12.  sottolinea l'urgente necessità di mantenere e ampliare i contatti e la cooperazione con i rappresentanti delle forze democratiche bielorusse a Minsk e in esilio, e in particolare con Sviatlana Tsikhanouskaya e i membri del Consiglio di coordinamento e della Direzione nazionale anticrisi; si unisce pertanto alle richieste di invitare i loro rappresentanti in occasione del vertice del G7 che si terrà dall'11 al 13 giugno 2021 e del vertice del partenariato orientale del 2021, e raccomanda di continuare a invitarli alle riunioni bilaterali di alto livello a livello governativo, nonché alle sessioni parlamentari e alle riunioni interparlamentari, come pure di istituire gruppi dedicati alla Bielorussia in tutti i parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE;

13.  invita il Consiglio ad ampliare quanto prima gli elenchi delle persone e delle entità soggette a sanzioni dell'UE includendo persone ed entità coinvolte nell'intercettazione e nell'atterraggio forzato del volo Ryanair FR4978 e nella detenzione di Roman Protasevič e Sofia Sapega; ricorda che il giornalista Roman Protasevič rischia la pena di morte;

14.  esorta il Consiglio a procedere con la massima urgenza con il quarto pacchetto di sanzioni nei confronti di persone ed entità che hanno partecipato alle frodi elettorali, alla repressione, alla tortura, ai maltrattamenti e alle violazioni dei diritti umani in Bielorussia o che ne sono state complici, compresa la persecuzione di giornalisti e blogger indipendenti, e ad avviare i lavori su un successivo pacchetto; chiede che siano applicate sanzioni nei confronti di un numero molto più ampio di funzionari bielorussi, tra cui procuratori, giudici e dipendenti delle autorità di contrasto che svolgono un ruolo nella repressione e nella condanna ingiusta dei critici del regime, nonché agenti di polizia, personale carcerario, membri del parlamento e del governo e agenti al servizio del regime nei settori della propaganda, dei mezzi di comunicazione, della disinformazione e dell'incitamento all'odio, di individui ed entità che sostengono Lukašėnka e il suo regime, come Marat Markov, che ha intervistato Roman Protasevič sul canale statale ONT il 2 giugno 2021 e delle persone coinvolte nell'incidente del 23 maggio, come i funzionari dell'intelligence e i rappresentanti delle autorità aeronautiche; ricorda, a tale proposito, la necessità di sfruttare appieno le opzioni di misure restrittive previste dal regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE);

15.  invita la Commissione e gli Stati membri a negare fermamente qualsiasi sostegno finanziario al regime bielorusso e a rifiutare pertanto la concessione di qualsiasi nuova linea di credito alle banche bielorusse nonché a bloccare qualsiasi investimento in progetti infrastrutturali o imprese economiche in Bielorussia; chiede che la Commissione adotti misure per impedire che le istituzioni finanziarie europee acquistino obbligazioni o qualsiasi altro strumento finanziario emesso dal governo bielorusso e dalle istituzioni pubbliche affiliate; si compiace che la Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo abbiano sospeso il finanziamento di progetti nel settore pubblico bielorusso e chiede che sia condotta un'indagine su come i fondi non utilizzati possano essere reindirizzati verso la società civile e il settore privato ove non legato al regime; invita il Fondo monetario internazionale e gli Stati membri dell'UE a non fornire in nessun caso un sostegno diretto di bilancio al regime e ad astenersi dal ricorrere alla procedura speciale di prelievo annunciata per il 2021;

16.  ribadisce il suo invito a tutte le imprese dell'UE che operano in Bielorussia ad agire con particolare diligenza e ad adempiere alla propria responsabilità di rispettare i diritti umani, in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; chiede inoltre loro di astenersi da qualsiasi nuovo investimento nonché di manifestare pubblicamente contro la repressione in atto nel paese per mano delle autorità bielorusse;

17.  invita il Consiglio ad adottare e applicare rapidamente sanzioni economiche che devono essere severe e colpire, per quanto possibile, in modo immediato il regime bielorusso, i suoi sostenitori e gli attori economici che lo sostengono; chiede che tali sanzioni economiche siano mirate contro le società pubbliche e private controllate dal regime o strettamente legate ai suoi interessi commerciali oppure note per aver licenziato dipendenti a seguito della loro partecipazione a scioperi o manifestazioni; chiede che siano imposte sanzioni settoriali, rivolte in particolare alle industrie del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi e ai settori della lavorazione della potassa, dell'acciaio e del legno; chiede altresì la cessazione della cooperazione con le banche statali bielorusse e dei finanziamenti a loro favore, nonché la limitazione delle linee di credito concesse dalle banche internazionali alle loro controllate in Bielorussia e di valutare la possibilità di sospendere temporaneamente la Bielorussia dal sistema SWIFT; chiede alle aziende registrate nell'Unione, segnatamente a Siemens AG, di interrompere la collaborazione con le autorità bielorusse condividendo tecnologie e competenze tecniche; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a intensificare gli sforzi per contrastare il notevole contrabbando di sigarette dalla Bielorussia verso l'UE, che fornisce fondi al regime di Lukašėnka; incoraggia un'azione coordinata di solidarietà dell'UE volta a compensare le difficoltà economiche per gli Stati membri maggiormente colpiti dalle sanzioni economiche nei confronti della Bielorussia;

18.  accoglie con favore la decisione dell'Unione europea di radiodiffusione (UER) di sospendere l'appartenenza all'UER dell'emittente bielorussa BTRC; chiede la sospensione della Bielorussia dagli organismi sportivi internazionali e dagli eventi sportivi internazionali, tra cui i campionati europei e mondiali e i Giochi olimpici di Tokyo; esorta l'Unione delle federazioni calcistiche europee (UEFA) a revocare i diritti di trasmissione del torneo di calcio EURO 2020 alla televisione statale bielorussa TVR e a cederli gratuitamente all'emittente indipendente Belsat TV;

19.  invita gli Stati membri a migliorare la cooperazione in materia di intelligence in relazione alla crisi in Bielorussia e ad espellere gli ufficiali dei servizi segreti bielorussi noti e presunti attivi nell'Unione; incoraggia il suo Presidente a limitare l'accesso al Parlamento europeo del personale dell'ambasciata bielorussa a Bruxelles, compreso l'accesso fisico e remoto alle riunioni ospitate dal Parlamento europeo, e a rivedere la comunicazione del Parlamento con l'ambasciata bielorussa;

20.  esprime profonda preoccupazione per il coinvolgimento della Russia con il regime di Lukašėnka, compresi il sostegno finanziario e la stretta cooperazione tra i servizi di intelligence;

21.  sottolinea la necessità di un impegno internazionale, comprese discussioni in seno alle Nazioni Unite e alla NATO; invita l'UE a coordinare strettamente le proprie misure con gli Stati Uniti, i partner del G7 e altri paesi che ne condividono i principi e a cercare un ampio allineamento tra i partner dell'UE, in particolare dei vicini europei come l'Ucraina, per far sì che le sanzioni abbiano il massimo impatto possibile; ricorda la decisione del governo ucraino di unirsi agli Stati membri dell'Unione nell'imporre sanzioni in materia di trasporti alle compagnie aeree bielorusse e invita la Commissione e il Consiglio ad adottare misure punitive nei confronti di Belavia e dei passeggeri che si recano nella Crimea annessa dalla Russia; accoglie con favore i prossimi vertici UE-USA e USA-Russia, che rappresentano opportunità importanti per coordinare le posizioni tra l'UE e i suoi partner;

22.  sottolinea che, sebbene le opportunità migliori a disposizione dell'UE per trattare adeguatamente gli Stati illegali si basino sui meccanismi sanzionatori, oltre alle sanzioni nei confronti delle imprese statali bielorusse l'UE dovrebbe sfruttare le pressioni interne esistenti nel paese sostenendo la società civile bielorussa;

23.  invita la Commissione e il VP/AR, congiuntamente ai partner internazionali, ad avviare l'organizzazione di una conferenza internazionale di alto livello "Futuro della Bielorussia democratica" sulla soluzione della crisi in Bielorussia, nonché a indagare e perseguire i crimini commessi dalle autorità del paese nei confronti del popolo bielorusso e della trasformazione democratica della Bielorussia; ritiene che una tale conferenza, guidata dall'UE e con la partecipazione delle istituzioni finanziarie internazionali, dei paesi del G7, degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE, nonché di altri soggetti disposti a impegnarsi per un pacchetto finanziario di svariati miliardi di euro, servirà a sostenere i futuri sforzi di riforma e la ristrutturazione dell'economia e invierà un forte segnale di sostegno al popolo bielorusso;

24.  ricorda la sua precedente iniziativa per una missione ad alto livello, con la partecipazione di ex funzionari europei di alto livello, volta a esplorare tutte le vie possibili per porre fine alla violenza e a liberare i prigionieri politici e che potrebbe contribuire a creare un contesto favorevole a un dialogo politico interno inclusivo in Bielorussia;

25.  esorta la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a rafforzare il sostegno diretto e il dialogo con l'opposizione bielorussa, con la società civile, i difensori dei diritti umani e i media indipendenti in Bielorussia e al di fuori del paese, anche mediante lo sviluppo delle capacità e un sostegno finanziario, e a rafforzare il sostegno al Fondo europeo per la democrazia nelle sue attività in loco; invita, a tale proposito, l'UE e altre organizzazioni internazionali a fornire sostegno finanziario e tecnico a tutti i mezzi di informazione e ai giornalisti indipendenti per consentire loro di svolgere il loro compito di informare la società sugli sviluppi in corso in Bielorussia; ribadisce, a tale proposito, la sua richiesta di maggiore assistenza per il canale televisivo Belsat;

26.  si impegna a contribuire a incrementare la capacità delle forze democratiche, a rafforzare il ruolo della società civile, a sostenere un dialogo politico a tutti gli effetti che porti a un passaggio di poteri pacifico in Bielorussia, nonché a sostenere i giovani leader politici e i difensori dei diritti umani mediante i meccanismi di sostegno alla democrazia del Parlamento;

27.  accoglie con favore il progetto di piano globale di sostegno economico per una futura Bielorussia democratica, del valore di 3 miliardi di EUR, presentato dalla Commissione; invita la Commissione e il Consiglio a sviluppare e promuovere ulteriormente tale piano e a comunicare chiaramente che, una volta avvenuto il cambiamento democratico in Bielorussia, l'UE sarà pronta a fornire assistenza concreta per avviare il paese su un percorso di riforma e modernizzazione; osserva che l'UE deve proporre una serie completa di azioni per preparare le forze democratiche della Bielorussia all'attuazione di tale pacchetto;

28.  invita l'UE a coordinarsi con gli Stati Uniti, i partner del G7 e altri paesi che ne condividono i principi per bloccare la cooperazione con il settore pubblico di Lukašėnka e a riorientare la cooperazione con la società civile bielorussa e le società private bielorusse al di fuori del campo di influenza del regime;

29.  respinge le minacce inaccettabili di Aljaksandr Lukašėnka, secondo cui le autorità bielorusse non fermeranno i migranti irregolari e il traffico di droga, ed esprime preoccupazione per l'aumento della migrazione irregolare dalla Bielorussia verso l'UE e per il potenziale coinvolgimento delle autorità bielorusse in questo fenomeno; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a seguire gli sviluppi in questi settori e ad adottare le misure appropriate;

30.  condanna l'uso improprio a fini politici delle autorità di contrasto da parte della dirigenza bielorussa; invita Interpol a riesaminare immediatamente e attentamente le richieste attuali e future presentate dalla Bielorussia e ad adottare tutte le misure adeguate per impedire alla Bielorussia di ricorre impropriamente a Interpol per fini politici;

31.  sottolinea la necessità di un'indagine approfondita sui crimini commessi dal regime di Lukašėnka contro il popolo bielorusso, che dovrebbe concludersi con la costituzione di un tribunale internazionale per perseguirli; insiste sul fatto che, di fronte alla mancata volontà delle autorità bielorusse di applicare i principi dello Stato di diritto e della responsabilità, la comunità internazionale deve intervenire per raccogliere le prove dei crimini commessi e garantire lo svolgimento di indagini e azioni penali a carico dei responsabili lungo l'intera catena di comando; accoglie con favore l'iniziativa intrapresa in diversi Stati membri dell'UE di applicare il principio di giurisdizione universale e preparare procedimenti legali nei confronti dei funzionari bielorussi responsabili di atti di repressione e incoraggia tutti gli altri Stati membri a seguire il loro esempio; invita a sostenere attivamente tutte le iniziative internazionali volte a contrastare l'impunità in Bielorussia, quali la Piattaforma internazionale contro l'impunità e il Justice Hub di Vilnius;

32.  esorta il VP/AR, la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a continuare a segnalare la situazione in Bielorussia in seno a tutte le organizzazioni europee e internazionali pertinenti come l'OSCE, il Consiglio d'Europa, il Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e altri organi specializzati dell'ONU, al fine di garantire un'azione urgente a livello internazionale in risposta alla situazione in Bielorussia e di sopraffare l'ostruzionismo della Russia e di altri paesi a tale azione;

33.  incoraggia gli Stati membri a facilitare ulteriormente le procedure per il rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno per coloro che fuggono dalla Bielorussia per motivi politici o per coloro che necessitano di cure mediche a seguito delle violenze perpetrate nei loro confronti e a offrire a loro e alle loro famiglie il sostegno e l'assistenza necessari; invita gli Stati membri a dare attuazione alle raccomandazioni del relatore per il meccanismo di Mosca dell'OSCE in relazione alla concessione dell'asilo nei casi di persecuzione contemplati dalla convenzione di Ginevra sui rifugiati e a semplificare ulteriormente la procedura di rilascio dei visti di emergenza e di fornitura di rifugio temporaneo nei paesi dell'UE; invita gli Stati membri e la Commissione a offrire borse di studio agli studenti e ai ricercatori bielorussi espulsi dalle università e imprigionati per le loro posizioni filodemocratiche; invita gli Stati membri a fornire sostegno finanziario alle istituzioni in esilio, come l'Università europea delle scienze umanistiche di Vilnius, che stanno alimentando una nuova generazione di bielorussi che mettono in discussione il sistema corrotto e illegittimo del paese;

34.  invita la Commissione, gli Stati membri e il SEAE a cooperare con partner internazionali quali il meccanismo di Mosca dell'OSCE e il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, come pure con i difensori dei diritti umani e la società civile in loco, al fine di assicurare il monitoraggio, la documentazione e la segnalazione delle violazioni dei diritti umani e di garantire la successiva assunzione di responsabilità e la giustizia per le vittime; accoglie con favore l'istituzione della piattaforma internazionale di responsabilità per la Bielorussia e invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a sostenerne il funzionamento; si impegna a garantire l'efficace funzionamento della piattaforma del Parlamento europeo per la lotta all'impunità in Bielorussia e a coordinare una tempestiva reazione internazionale agli sviluppi in Bielorussia;

35.  ribadisce la necessità che tutti gli Stati membri adottino una posizione unitaria nella risposta al terrorismo di Stato orchestrato dal regime di Aljaksandr Lukašėnka e sostenuto dal Cremlino; sottolinea che è importante che l'UE contrasti la disinformazione riguardo alla situazione in Bielorussia all'interno dell'UE, nonché altre forme di minacce ibride da parte di terzi a tale riguardo; esprime solidarietà con la Lettonia in seguito all'espulsione ingiustificata da parte della Bielorussia di suoi diplomatici; condanna l'avvio di un'indagine penale da parte del Procuratore generale bielorusso contro il ministro degli Esteri lettone e il sindaco della capitale Riga; condanna ogni tentativo da parte delle autorità bielorusse di esercitare pressioni sugli Stati membri dell'UE, ivi compresa la richiesta del Procuratore bielorusso di interrogare l'ex presidente lituano Valdas Adamkus sulla base dei suoi presunti legami con un battaglione della polizia ausiliaria subordinato alle SS, che ha effettuato operazioni punitive in Bielorussia durante la Seconda guerra mondiale;

36.  ribadisce la sua preoccupazione in merito all'ubicazione della centrale nucleare di Astravec, situata ad appena 45 km da Vilnius (Lituania) e nelle immediate vicinanze di altri paesi dell'UE; sottolinea l'importanza di affrontare le minacce per la sicurezza nucleare poste dalla centrale nucleare di Astravec e deplora il fatto che la Bielorussia non si preoccupi della sicurezza nucleare di tale centrale nucleare in piena trasparenza e non si sia impegnata a dare piena attuazione alle raccomandazioni contenute nella valutazione tra pari della centrale realizzata dal gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG); chiede che siano introdotte misure di salvaguardia efficaci contro la vendita diretta o indiretta di energia elettrica bielorussa prodotto dalla centrale di Astravec nei mercati dell'UE;

37.  sottolinea che la situazione attuale mette alla prova la credibilità dell'Unione europea e l'efficacia della sua politica estera; ricorda che la situazione in Bielorussia, paese vicino e membro del partenariato orientale, ha un impatto diretto sull'UE e che quest'ultima dovrebbe mostrare sufficiente determinazione nell'offrire un sostegno concreto e a lungo termine alle forze democratiche che lottano per portare libertà e democrazia in Bielorussia; invita l'UE a non esitare e ad agire in modo rapido e proattivo;

38.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e alle autorità della Repubblica di Bielorussia.

(1) GU L 197 I del 4.6.2021, pag. 3.


Situazione in Afghanistan
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla situazione in Afghanistan (2021/2712(RSP))
P9_TA(2021)0294RC-B9-0324/2021

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sull'Afghanistan,

–  visto il documento dal titolo "Azione congiunta UE-Afghanistan per il futuro in materia di questioni migratorie" del 2 ottobre 2016,

–  visto l'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, firmato il 18 febbraio 2017,

–  vista la dichiarazione del 9 dicembre 2020 del Consiglio del Nord Atlantico sui negoziati per la pace in Afghanistan,

–  viste le osservazioni rese il 14 aprile 2021 dal Presidente Biden sulla via da seguire in Afghanistan,

–  visto il quadro per l'autosufficienza attraverso la responsabilità reciproca adottato in occasione della conferenza sull'Afghanistan tenutasi a Bruxelles il 4 e 5 ottobre 2016,

–  vista la conferenza ministeriale internazionale dei donatori del 2020 (conferenza sull'Afghanistan) tenutasi il 23 e 24 novembre 2020,

–  vista la dichiarazione congiunta sull'Afghanistan, rilasciata il 4 maggio 2021 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e dal ministro degli Affari esteri dell'India,

–  visto il comunicato degli inviati speciali e dei rappresentanti speciali dell'Unione europea, della Francia, della Germania, dell'Italia, della NATO, della Norvegia, del Regno Unito e degli Stati Uniti del 7 maggio 2021 sul processo di pace in Afghanistan,

–  vista la relazione 2020 sull'oppio in Afghanistan, pubblicata congiuntamente nell'aprile 2021 dall'ente nazionale di statistica e informazione dell'Afghanistan e dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine,

–  visti gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino, gli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati e gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani,

–  viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Afghanistan,

–  viste le risoluzioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sull'Afghanistan,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

–  visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che nel febbraio 2020 gli Stati Uniti e i talebani hanno firmato un accordo che ha aperto la strada ai primi colloqui diretti tra i talibani e i rappresentanti della Repubblica Islamica di Afghanistan dal 2001;

B.  considerando che il 14 aprile 2021 il Segretario di Stato statunitense Anthony Blinken ha annunciato il ritiro unilaterale delle truppe statunitensi entro l'11 settembre 2021; che gli alleati della NATO seguono il principio "entriamo insieme, usciamo insieme" e ritireranno le truppe nello stesso momento;

C.  considerando che nel 2020 hanno avuto inizio a Doha i colloqui di pace afghani tra il governo afghano e i talebani; che l'accordo di cessate il fuoco non è stato rispettato e che, mentre i talebani attendono il ritiro delle truppe degli alleati, i colloqui di pace sono in fase di stallo;

D.  considerando che dal 2001 l'UE ha una presenza attiva in Afghanistan volta a sostenere lo sviluppo sociale ed economico e coordinare l'assistenza internazionale; che molti Stati membri dell'UE, partner della NATO e paesi alleati hanno contribuito alla stabilizzazione e allo sviluppo dell'Afghanistan con risorse civili e militari, riportando pesanti vittime e perdite; che un Afghanistan stabile e indipendente in grado di provvedere a sé stesso e di negare zone sicure ai gruppi terroristici rientra tuttora tra gli interessi essenziali di sicurezza dell'UE, della NATO e dei loro paesi membri;

E.  considerando che è essenziale preservare i progressi realizzati in Afghanistan negli ultimi vent'anni, in particolare in termini di diritti umani e libertà fondamentali;

F.  considerando che la rappresentanza delle donne e dei loro diritti nell'ambito dei colloqui di pace afghani non è proporzionale ed è necessario un maggiore impegno delle parti negoziali su questo punto;

G.  considerando che le donne, i bambini e le minoranze etniche saranno i più colpiti dal fallimento dei colloqui di pace afghani e dai tentativi di cercare una soluzione militare al conflitto; che le donne afghane hanno già iniziato a limitare i propri spostamenti per ridurre i rischi e che l'accesso dei minori all'istruzione e al gioco è ostacolato dalle minacce di violenza;

H.  considerando che la situazione della sicurezza in Afghanistan si sta progressivamente deteriorando e che il numero di attacchi contro le forze afghane è in aumento, come pure le uccisioni mirate di attivisti, operatori dei media, educatori, medici, giudici e funzionari governativi afghani; che, dall'inizio dei colloqui di pace afghani, è cresciuto sensibilmente il numero di attacchi sferrati dai talebani con l'obiettivo di riappropriarsi dei territori controllati dal governo; che nell'Indice globale del terrorismo 2020 l'Afghanistan figura come il paese più colpito; che, su una popolazione totale di 36 milioni di persone, gli sfollati sono quattro milioni; che quasi 3 milioni di persone sono sfollati interni a causa della violenza e un altro milione a causa di catastrofi naturali; che 2,5 milioni di cittadini afghani hanno già abbandonato il paese in cerca di sicurezza, la maggior parte dei quali si sono stabiliti in Iran e in Pakistan;

I.  considerando che l'Afghanistan è il principale beneficiario dell'assistenza allo sviluppo dell'UE nel mondo; che negli ultimi 20 anni il contributo dell'UE all'Afghanistan ha portato a notevoli miglioramenti in termini di aspettativa di vita, alfabetizzazione, mortalità materna e infantile e diritti delle donne; che tra il 2002 e il 2020 l'UE ha erogato oltre 4 miliardi di EUR e si è già impegnata a stanziare 1,2 miliardi di EUR per l'assistenza a lungo termine e di emergenza per il periodo 2021-2025; che tale impegno è stato accompagnato da una comunicazione rilasciata dall'UE e dai paesi che congiuntamente rappresentano circa l'80 % del totale dell'aiuto pubblico allo sviluppo per l'Afghanistan, nella quale vengono sottolineati gli elementi fondamentali per continuare a ricevere gli aiuti, tra cui un impegno costante a favore della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani;

J.  considerando che raramente vengono accertate le responsabilità per le uccisioni e gli attentati commessi in Afghanistan; che il 12 marzo 2021 i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno condannato il numero allarmante di attentati perpetrati intenzionalmente contro obiettivi civili in Afghanistan;

K.  considerando che la recente impennata di violenza avviene nel contesto di violazioni dei diritti umani diffuse e di lunga durata nel paese, perpetrate da terroristi, gruppi armati e forze di sicurezza, tra cui esecuzioni extragiudiziali, torture e violenze sessuali; che si stima che circa 150 000 persone siano morte in questa guerra ventennale, tra cui 35 000 civili;

L.  considerando che dal 2001 in Afghanistan sono stati compiuti progressi dimostrabili nei diritti delle donne e delle ragazze, compreso l'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e alla partecipazione alla vita civile e politica; che questi miglioramenti sono probabilmente i risultati più positivi del recente sviluppo del paese; che questo parziale progresso è ora minacciato e deve essere urgentemente preservato e rafforzato;

M.  considerando che, nonostante questi miglioramenti, le donne e le ragazze continuano ad affrontare quotidianamente minacce spaventose, tra cui ostacoli all'accesso ai servizi essenziali e attacchi tra cui violenza domestica, sessuale e di genere; che l'indice Donne, pace e sicurezza 2019/20 ha classificato l'Afghanistan come il secondo peggior paese per le donne; che almeno 85 persone sono rimaste uccise e 147 ferite, la maggior parte delle quali studentesse, quando l'8 maggio 2021 a Kabul è stata bombardata la scuola femminile Sayed al-Shuhada; che il 2 marzo 2021, tre giornaliste sono state uccise a Jalalabad;

N.  considerando che la pandemia di COVID-19 ha accresciuto in misura drammatica il tasso di povertà nel paese; che le misure anti COVID-19 e il deterioramento della situazione della sicurezza hanno limitato la distribuzione di aiuti umanitari al popolo afghano;

O.  considerando che si prevede che nel 2021 l'Afghanistan sarà colpito dalla siccità, il che accrescerà il numero attuale di persone che si trovano in una situazione allarmante di insicurezza alimentare (5,5 milioni) e obbligherà altri 17,6 milioni di persone a far fronte a una grave insicurezza alimentare;

P.  considerando che il costo economico del terrorismo in Afghanistan, che nel 2018 era pari a quasi il 20 % del PIL nazionale, priva i bambini afghani del loro futuro, della possibilità di ricevere un'istruzione, della prospettiva di ottenere un'occupazione stabile e di servizi come l'assistenza sanitaria statale;

Q.  considerando che le imprese afghane sono vittima di estorsioni da parte dei talebani che obbligano gli agricoltori a coltivare oppio e svolgere attività estrattive illegali;

1.  ritiene che l'Afghanistan si trovi in una fase critica, visto il convergere della fragile situazione interna, del deterioramento della situazione della sicurezza, dello stallo in cui si trovano i colloqui di pace e della decisione di ritirare le truppe statunitensi e NATO entro l'11 settembre 2021 che può dar luogo a nuove incertezze, minore stabilità, rischi di intensificazione dei conflitti interni e un vuoto che, nella peggiore delle ipotesi, sarà colmato dai talebani; esprime preoccupazione per il fatto che ciò rappresenterebbe una prospettiva molto preoccupante per il paese e per la sostenibilità dei risultati e dei progressi sociopolitici degli ultimi 20 anni;

2.  esprime profonda preoccupazione e condanna con la massima fermezza l'aumento della violenza in Afghanistan, comprese le uccisioni mirate di bambini, professioniste, giornalisti e operatori dei media, educatori, difensori dei diritti umani, esponenti della società civile, attivisti, medici, funzionari governativi e magistrati; esorta tutte le parti a concordare immediatamente un cessate il fuoco permanente e globale;

3.  esprime preoccupazione per la fragilità e l'instabilità del governo afghano e la sua mancanza di controllo su gran parte del paese, il che aggrava l'impatto della violenza sulla popolazione civile; invita i talebani a porre immediatamente fine agli attacchi contro i civili e le forze nazionali e a rispettare pienamente il diritto internazionale umanitario; esprime le sue sentite condoglianze e il suo sostegno alle vittime di attentati terroristici e alle loro famiglie;

4.  sottolinea la necessità di evitare il collasso dello Stato e ribadisce il suo impegno a favore di un processo di pace e di ricostruzione post-conflitto a guida e titolarità afghane, quale unico percorso credibile verso una pace, una sicurezza e uno sviluppo inclusivi e a lungo termine; sottolinea che ciò è più importante che mai in quanto la data del ritiro delle truppe degli Stati Uniti e della NATO si avvicina rapidamente; esorta il Consiglio, il Servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione a preparare e presentare quanto prima una strategia completa per la futura cooperazione con l'Afghanistan dopo il ritiro delle truppe alleate della NATO e sollecita l'UE e i suoi Stati membri, la NATO e gli Stati Uniti a mantenere il proprio impegno nel raggiungimento di tale obiettivo;

5.  sostiene a questo proposito la ripresa immediata dei colloqui di pace in corso a Doha per raggiungere una soluzione politica al conflitto e un cessate il fuoco permanente e negoziato a livello nazionale; sottolinea che solo una soluzione politica offre la speranza di una pace duratura e raccomanda alle parti di chiedere l'aiuto di un mediatore esterno, come le Nazioni Unite, per contribuire alla ricerca di un accordo su una tabella di marcia politica per un Afghanistan prospero; incoraggia il SEAE e la Commissione ad assumere un ruolo di maggior rilievo nell'esortare entrambe le parti a sedere al tavolo dei negoziati e a offrire assistenza in termini di facilitazione o mediazione, se auspicato dagli afghani;

6.  ribadisce che una soluzione politica negoziata che porti alla pace deve basarsi sui risultati economici, sociali e politici degli ultimi 20 anni; sottolinea che lo sviluppo a lungo termine dell'Afghanistan dipenderà dalla responsabilità, dal buon governo, dall'offerta sostenibile di sicurezza umana, compresi la riduzione della povertà e la creazione di opportunità di lavoro, l'accesso ai servizi sociali e sanitari, l'istruzione e la tutela delle libertà fondamentali e dei diritti umani;

7.  esorta il governo afghano a coinvolgere attivamente il parlamento afghano in tutti i processi pertinenti, a porre fine a tutte le misure che impediscono una cooperazione efficace tra governo e parlamento, nonché a migliorare i diritti di controllo parlamentare, tenendo presente che il parlamento dovrebbe rappresentare la diversità della popolazione afghana; sottolinea la necessità di continuare a sostenere lo svolgimento di elezioni libere ed eque, in linea con le norme internazionali, nonché sostenere le missioni di osservazione elettorale nel paese e il miglioramento della trasparenza della spesa pubblica affinché il governo dell'Afghanistan risponda pienamente del suo operato dinanzi ai suoi cittadini;

8.  ricorda che, per portare avanti i risultati conseguiti negli ultimi 20 anni, lo Stato afghano dovrebbe impegnarsi realmente a combattere e prevenire il terrorismo e i gruppi armati nonché la produzione e il traffico di stupefacenti, ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e forzata e a gestirla, a combattere l'instabilità regionale, a eliminare la povertà, a prevenire la radicalizzazione che sfocia nell'estremismo violento e a combattere l'impunità per le violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario;

9.  deplora che, prima di firmarla, la Commissione non abbia trasmesso la dichiarazione congiunta sulla cooperazione in materia di migrazione al Parlamento e che quest'ultimo non abbia avuto la possibilità di esprimere il proprio parere su di essa; chiede alla Commissione di valutare l'impatto di tale dichiarazione sui diritti umani;

10.  esprime preoccupazione per la minaccia che il terrorismo pone per l'Afghanistan e per la regione, in particolare per la continua presenza dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL-Da'esh) e dei loro affiliati, in particolare l'ISIL-Provincia di Khorasan e Al-Qaeda; ricorda che gli atti terroristici in Afghanistan sono perpetrati da molteplici attori, tra cui i talebani, Al-Qaeda e il cosiddetto Stato islamico; sottolinea il rischio reale di instabilità e violenza accresciute con il ritiro delle truppe degli Stati Uniti e della NATO; ribadisce pertanto l'urgente necessità che l'UE si coordini con le parti interessate, tra cui il governo e le forze di sicurezza afghane, gli Stati Uniti, la NATO e le Nazioni Unite, per garantire che la transizione sia quanto più agevole possibile;

11.  condanna tutte le attività terroristiche e tutti gli attentati terroristici in Afghanistan; sottolinea l'importanza di combattere efficacemente il finanziamento del terrorismo e di smantellare le reti finanziarie che sostengono il terrorismo; manifesta viva preoccupazione per le conclusioni della relazione del gruppo di monitoraggio delle Nazioni Unite, che indicano che le relazioni tra i talebani e Al-Qaeda si sono intensificate e avvertono che i talebani sarebbero contrari a colloqui di pace e preferirebbero un colpo di Stato militare; prende altresì atto delle segnalazioni secondo cui i talebani starebbero attivamente preparando operazioni militari per il 2021;

12.  ricorda che non vi può essere sviluppo sostenibile senza sicurezza e viceversa; osserva a questo proposito che il sostegno internazionale all'Afghanistan dopo il ritiro delle truppe deve garantire un approccio olistico per continuare a fornire sostegno finanziario e tecnico destinato alle riforme nell'ambito della sicurezza, comprendente le forze di sicurezza e di difesa nazionali afghane, dell'economia e dello sviluppo, con enfasi particolare sul rafforzamento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani, in particolare per le donne, i giovani e le minoranze;

13.  riconosce il lavoro svolto dalle ONG locali e internazionali, che offrono servizi, assistenza e soccorso al popolo afghano nonostante i rischi per la sicurezza; rimane preoccupato per il clima pericoloso in cui operano le organizzazioni della società civile (OSC), compresi i giornalisti e i difensori dei diritti umani; esorta il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), la Commissione e gli Stati membri a continuare a fornire un sostegno sostanziale alla società civile e a proseguire il dialogo con il governo afghano per ridurre con urgenza gli ostacoli alle attività delle organizzazioni non governative; esorta le autorità afghane, i talebani e tutti gli altri attori pertinenti a garantire la sicurezza delle OSC, delle ONG e delle organizzazioni umanitarie locali e internazionali;

14.  chiede un'indagine credibile e trasparente sotto l'egida delle Nazioni Unite sul recente attacco che ha preso di mira una scuola femminile uccidendo 85 persone, per lo più ragazze tra gli 11 e i 17 anni, e sull'attacco del 12 maggio 2020 al reparto maternità dell'ospedale Dasht-e Barchi di Kabul, ospedale sostenuto da Medici senza frontiere; invita il SEAE, la Commissione e gli Stati membri a considerare la possibilità di sollecitare il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a istituire una commissione d'inchiesta sulle gravi violazioni del diritto umanitario internazionale in Afghanistan;

15.  sottolinea che l'impunità e la corruzione rimangono gravi ostacoli al miglioramento del coordinamento della sicurezza, alla fornitura di servizi pubblici e alla riforma economica; accoglie con favore la creazione della commissione anticorruzione in Afghanistan nel novembre 2020 per attuare la strategia anticorruzione recentemente adottata ed esorta il SEAE e la Commissione a mantenere livelli elevati di sostegno dell'UE per affrontare la corruzione nel paese;

16.  evidenzia che il sostegno europeo rimarrà subordinato al mantenimento e allo sviluppo dei risultati degli ultimi 20 anni, all'effettivo miglioramento della governance inclusiva e responsabile, al rafforzamento delle istituzioni, al pluralismo democratico, allo Stato di diritto, alla lotta alla corruzione, al rafforzamento dell'indipendenza dei media, dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti gli afghani, in particolare le donne, i bambini e tutte le persone appartenenti a minoranze e a gruppi a rischio; ricorda che il diritto delle ragazze all'istruzione, che rappresenta una grande conquista degli ultimi 20 anni, dovrebbe essere indiscusso; sottolinea che occorrono parametri di riferimento e meccanismi di monitoraggio chiari per valutare i progressi compiuti e l'impiego efficace e trasparente dei fondi europei;

17.  sottolinea l'imperativo assoluto di preservare i progressi compiuti in materia di diritti delle donne in Afghanistan negli ultimi 20 anni; ricorda la partecipazione delle donne ai colloqui di pace da parte del governo afghano e insiste sul fatto che non devono esserci compromessi sui diritti delle donne nel processo di pace; sottolinea che i progressi in materia di diritti delle donne nelle zone del paese che non sono sotto il controllo del governo devono essere affrontati anche nei negoziati; sollecita una maggiore rappresentanza e la piena consultazione delle organizzazioni femminili durante i colloqui; sottolinea che la piena partecipazione delle donne alla fase post-ricostruzione e alla vita politica e civile in Afghanistan è un prerequisito fondamentale per stabilire una pace, una sicurezza e uno sviluppo sostenibili; invita il SEAE, la Commissione e gli Stati membri a sostenere ulteriormente l'emancipazione delle donne quale condizione essenziale per la prosecuzione del sostegno finanziario al paese;

18.  esprime profondo rammarico per il fatto che le donne e le ragazze continuino ad affrontare sfide significative, tra cui la violenza domestica, sessuale e di genere, il matrimonio forzato e l'accesso limitato all'assistenza sanitaria; insiste sul fatto che i progressi in questi settori devono rimanere una priorità assoluta per l'UE; accoglie con favore i progetti finanziati dall'UE a sostegno dell'emancipazione e della partecipazione delle donne al processo decisionale;

19.  ribadisce che è necessario un sostegno continuo da parte dell'UE per assistere l'Afghanistan nella lotta contro la pandemia di COVID-19, fornire vaccini alla popolazione afghana e aiutare a organizzare la campagna di vaccinazione;

20.  sottolinea l'importanza di affrontare le urgenti minacce alla sicurezza alimentare dovute al cambiamento climatico, alla siccità e alla pandemia di COVID-19; invita l'UE a mantenere l'impegno assunto alla conferenza dei donatori per l'Afghanistan del 2020 ed esorta il SEAE e la DG ECHO (direzione generale della Commissione per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee) ad assumere un ruolo guida e a colmare il deficit di finanziamento, in modo da garantire che gli aiuti alimentari siano mobilitati e coordinati in modo tempestivo per affrontare l'incombente minaccia dell'insicurezza alimentare; esorta tutti i donatori a mantenere o aumentare gli aiuti umanitari forniti, segnatamente il sostegno a favore del sistema sanitario afghano e della promozione dell'accesso alle cure mediche per le donne e le ragazze afghane;

21.  ricorda che l'impatto della coltivazione del papavero da oppio si estende oltre i confini dell'Afghanistan, colpendo i paesi vicini e l'Europa, che è la principale destinazione dell'eroina prodotta in Afghanistan; sottolinea la necessità che il governo afghano intensifichi gli sforzi per contrastare questa minaccia e ribadisce la necessità di uno sviluppo agricolo e un'assistenza a più lungo termine per creare posti di lavoro e redditi affidabili da attività alternative alla coltivazione dell'oppio; osserva che questo è un passo necessario per affrontare il traffico illecito di droga, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

22.  indica il potenziale di crescita economica dell'Afghanistan derivante dallo sviluppo delle sue risorse naturali in modo sostenibile; sottolinea che gli aiuti europei per lo sviluppo delle infrastrutture potrebbero apportare benefici al popolo afghano, fornendo occupazione e risorse per i servizi pubblici essenziali, e garantire la protezione dell'ambiente;

23.  evidenzia che i fondi europei devono essere investiti nel miglioramento della connettività regionale in modo da facilitare gli scambi e il transito, dotando così l'Afghanistan degli strumenti necessari per crescere sotto il profilo economico;

24.  ricorda che l'Afghanistan è un paese senza sbocco sul mare situato al crocevia tra Asia e Medio Oriente e riconosce che il sostegno e la cooperazione positiva dei paesi centroasiatici vicini e delle potenze regionali, in particolare Cina, Iran, India, Russia e Pakistan, sono essenziali per la stabilizzazione, lo sviluppo e la redditività economica dell'Afghanistan; invita il SEAE e gli Stati membri a intensificare il dialogo con i paesi limitrofi dell'Afghanistan; sottolinea il ruolo cruciale di tali paesi nella stabilizzazione dell'Afghanistan e nell'impedire che quest'ultimo sprofondi nel caos dopo la partenza delle truppe straniere; sottolinea la necessità di un maggiore coordinamento UE-USA sull'Afghanistan affinché essi mantengano, nei limiti del possibile, un ruolo importante in Afghanistan;

25.  ricorda che i governi dei paesi che stanno ritirando le proprie truppe dall'Afghanistan hanno la responsabilità di proteggere, se necessario concedere visti e rimpatriare il personale locale, in particolare i traduttori, che hanno sostenuto i loro sforzi e la cui vita potrebbe ora essere in grave pericolo; chiede che ciò sia preceduto da una scrupolosa valutazione individuale che tenga pienamente conto di tutti gli aspetti in termini di ammissibilità e sicurezza;

26.  si appella al SEAE, alla Commissione e agli Stati membri affinché garantiscano la sicurezza delle forze e del personale europei in Afghanistan e quella del personale locale attualmente o precedentemente impiegato dalle rappresentanze degli Stati membri o dalla delegazione dell'UE nel paese; chiede al SEAE e alla Commissione di contribuire al finanziamento di una zona di sicurezza rafforzata onde assicurare una presenza diplomatica in seguito al ritiro delle truppe;

27.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'inviato speciale dell'UE per l'Afghanistan, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Repubblica islamica di Afghanistan.


Iniziativa dei cittadini europei "End the cage age" (Basta animali in gabbia)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sull'iniziativa dei cittadini europei "End the cage age" (Basta animali in gabbia) (2021/2633(RSP))
P9_TA(2021)0295B9-0296/2021

Il Parlamento europeo,

–  vista l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) "End the cage age" (Basta animali in gabbia) (ECI(2018)000004), che ha ricevuto 1,4 milioni di firme convalidate da tutti gli Stati membri dell'allora UE-28 ed è la prima ICE valida sugli animali d'allevamento,

–  vista l'audizione pubblica sull'iniziativa dei cittadini europei "End the cage age" del 15 aprile 2021,

–  vista l'indagine speciale Eurobarometro 442 dal titolo "Atteggiamento degli europei nei confronti del benessere animale", che ha concluso che l'82 % dei cittadini dell'UE ritiene che il benessere degli animali d'allevamento dovrebbe essere tutelato meglio di quanto non lo sia ora,

–  visto l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti(1),

–  vista la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole(2),

–  vista la direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli(3),

–  vista la direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini(4),

–  visto il parere del Comitato europeo delle regioni sulla politica agricola comune, adottato il 5 dicembre 2018 (CDR 3637/2018),

–  visto il parere del Comitato europeo delle regioni sull'agroecologia, adottato il 5 febbraio 2021 (CDR 3137/2020),

–  visto il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), del 21 novembre 2019, dal titolo "Health and welfare of rabbits farmed in different production systems" (Salute e benessere dei conigli allevati nell'ambito di diversi sistemi di produzione),

–  vista la sua risoluzione del 14 marzo 2017 sulle norme minime per la protezione dei conigli d'allevamento(5),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sul benessere degli animali, l'uso di medicinali antimicrobici e l'impatto ambientale dell'allevamento industriale dei polli da carne(6),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 31 marzo 2021 dal titolo "Evaluation of the European Union Strategy for the Protection and Welfare of Animals 2012-2015" (Valutazione della strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015) (SWD(2021)0077),

–  vista la relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei conti europea sul benessere degli animali nell'UE,

–  visto lo studio del servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) del novembre 2020 dal titolo: "End the Cage Age: Looking for Alternatives" (Basta animali in gabbia: alla ricerca di alternative),

–  visto l'articolo 222, paragrafo 8, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

A.  considerando che il TFUE istituisce la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, affermando tra l'altro che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante una ICE;

B.  considerando che andrebbe riconosciuta l'importanza dell'ICE nell'elaborazione delle iniziative e degli sviluppi politici dell'UE, come pure la mancanza di azione per dare seguito a precedenti iniziative dei cittadini europei che hanno riscosso successo;

C.  considerando che l'articolo 13 TFUE riconosce chiaramente gli animali quali esseri senzienti; che esso stabilisce inoltre che l'Unione e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell'attuazione delle politiche agricole dell'Unione;

D.  considerando che andrebbero riconosciute le norme rigorose a tutela del benessere degli animali già applicate nell'UE, che sono tra le più elevate al mondo;

E.  considerando che la strategia "Dal produttore al consumatore" riconosce l'urgente necessità di migliorare il benessere degli animali e di ampliarne la portata, sottolineando i vantaggi che ciò comporta per gli animali, la qualità degli alimenti, la minore necessità di farmaci e la conservazione della biodiversità, nel rispetto dei più recenti pareri scientifici;

F.  considerando che uno studio del servizio Ricerca del Parlamento europeo, su richiesta della commissione per le petizioni, dal titolo "End the Cage Age: Looking for Alternatives" evidenzia che in Europa è possibile introdurre sistemi di stabulazione senza gabbie, raccomandando misure finanziarie e politiche nel breve periodo e misure legislative nel lungo periodo, che tale studio conferma che l'UE può fare in modo di impedire l'importazione nell'Unione dei prodotti di origine animale che non sono conformi alle norme dell'UE;

G.  considerando che la proposta di ICE fa riferimento al fatto che "nell'Unione europea centinaia di milioni di animali da allevamento passano la maggior parte della loro esistenza tenuti in gabbia";

H.  considerando che i conigli sono gli animali più comunemente allevati in gabbia e di questi circa l'85 % è allevato in gabbie non attrezzate e il 9 % in gabbie modificate, mentre nel 2019 circa il 50 % delle galline ovaiole nell'UE è stato allevato in gabbie modificate, con percentuali notevolmente più elevate nella maggior parte degli Stati membri dell'Europa orientale, centrale e meridionale; che nel settore suinicolo la stragrande maggioranza delle scrofe è tenuta in gabbia durante alcune fasi del ciclo riproduttivo;

I.  considerando che la proposta di ICE mira a migliorare il benessere degli animali;

J.  considerando che la detenzione degli animali in gabbia quale sistema di produzione zootecnica è frutto della convergenza di diversi fattori, ossia la necessità di individuare gli animali migliori a fini di selezione genetica, il miglioramento delle condizioni igieniche e una migliore gestione che ha consentito l'automazione e quindi un uso più efficiente di una forza lavoro sempre più scarsa, al fine di compensare l'aumento del prezzo dei terreni o dei costi degli impianti;

K.  considerando che andrebbe riconosciuta la complessità della salute e del benessere degli animali; che si dovrebbe tenere conto delle caratteristiche dei diversi animali nel progettare sistemi di stabulazione che siano adatti alle loro esigenze;

L.  considerando che ogni anno più di 300 milioni di animali d'allevamento sono tenuti in gabbia per parte della loro vita o per tutta la loro esistenza e che in tutta l'UE si nutrono serie preoccupazioni riguardo al benessere degli animali cresciuti e allevati in gabbia, poiché tali animali non sono nemmeno in grado di stare dritti, di stirarsi o di girarsi e sono impossibilitati a manifestare il loro comportamento naturale;

M.  considerando che gli agricoltori hanno effettuato ingenti investimenti per migliorare il benessere degli animali, e non li hanno ancora recuperati del tutto; che tali sistemi sono stati messi a punto congiuntamente da agricoltori, veterinari, scienziati e organizzazioni non governative al fine di garantire che siano tenute in considerazione le esigenze di benessere di ogni specie;

N.  considerando che andrebbero riconosciuti gli sforzi orientati al mercato che gli agricoltori stanno compiendo, così come la necessità di ottenere profitti sul mercato per continuare a investire nella sostenibilità;

O.  considerando che dovrebbe essere riconosciuto il rischio della delocalizzazione della produzione zootecnica e il conseguente trasferimento ai paesi terzi delle questioni fondamentali riguardanti la salute e il benessere degli animali;

P.  considerando che il cambio dei sistemi di stabulazione in sistemi di stabulazione completamente senza gabbia richiederà ulteriori investimenti e determinerà un aumento dei costi di produzione, soprattutto nella fase iniziale della transizione a causa dei costi di investimento che gli agricoltori dovranno sostenere; che nell'ambito della zootecnia occorre sempre tenere presente le questioni sanitarie;

Q.  considerando che le spese cumulate della politica agricola comune (PAC) 2014-2020 dichiarate dagli Stati membri alla fine del 2019 per le misure in materia di benessere degli animali rappresentano soltanto l'1,15 % della dotazione della PAC(7);

R.  considerando che qualsiasi cambiamento nell'ambito dei sistemi di stabulazione dovrebbe assicurare un equilibrio tra i vari aspetti della sostenibilità, ossia il benessere degli animali, la loro salute, la tutela dell'ambiente e la competitività degli agricoltori;

S.  considerando che i sistemi di stabulazione totalmente senza gabbie devono offrire condizioni microclimatiche adeguate e devono essere adatti a ogni regione geografica dell'Unione e a ogni condizione climatica, comprese le condizioni meteorologiche estreme;

T.  considerando che alcuni Stati membri hanno già adottato norme più avanzate rispetto alle norme minime dell'UE e hanno vietato l'uso di gabbie modificate per le galline ovaiole, di gabbie non attrezzate e modificate per i conigli o di box e stalli da parto per le scrofe e che in altri Stati membri una legislazione che prevede la graduale eliminazione entrerà in vigore entro il 2030;

U.  considerando che prima di introdurre qualsiasi cambiamento nell'ambito dei sistemi di stabulazione occorre valutare i costi della necessaria trasformazione sia sul breve che sul lungo periodo; che una valutazione d'impatto deve tenere conto delle esigenze dei diversi settori a seconda della specie animale, ivi comprese le questioni di natura economica e sanitaria;

V.  considerando che il cambiamento nell'ambito dei sistemi di stabulazione accentuerà il rischio di diffusione delle malattie trasmissibili tra gli animali e di sviluppo di stress sociale dovuto alla dominanza e alla competizione, il che ha un impatto sullo stato di salute e potrebbe far aumentare la necessità di farmaci;

W.  considerando che, per agevolare tale cambiamento sostanziale, occorre garantire un adeguato sostegno agli investimenti finanziari e compensazioni per coprire i maggiori costi di produzione sostenuti dagli agricoltori e le loro perdite di reddito;

X.  considerando che il benessere degli animali è stato incluso come obiettivo specifico nella politica agricola comune e che gli Stati membri possono pertanto mettere a disposizione tale dotazione finanziaria per la transizione verso l'eliminazione delle gabbie, ad esempio tramite il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Y.  considerando che si dovrebbe riconoscere che, in taluni casi, una qualche forma di gabbia per la stabulazione comporta maggiori benefici piuttosto che effetti negativi in termini di benessere dell'animale interessato; che in ogni caso le gabbie devono essere proporzionate alle dimensioni dell'animale allevato e all'obiettivo da perseguire;

Z.  considerando che la relazione speciale della Corte dei conti europea sul benessere degli animali nell'UE ha rilevato che gli Stati membri hanno fatto soltanto un uso limitato dei fondi della politica agricola comune per perseguire gli obiettivi in materia di benessere degli animali;

AA.  considerando che norme in materia di benessere degli animali e miglioramenti in termini di dimensioni delle gabbie sono stati programmati nell'ambito di diversi programmi di sviluppo rurale nel corso degli anni; che l'obiettivo di tale misura era stato automaticamente incluso in una serie di programmi, mediante misure volte ad aumentare le dimensioni della gabbia o della stia;

AB.  considerando che eventuali modifiche degli obblighi giuridici in materia di stabulazione degli animali dovranno tenere conto del livello di attuazione delle norme in materia di benessere degli animali negli Stati membri dell'UE e si dovrà adottare un approccio per specie;

AC.  considerando che l'Unione europea importa prodotti ottenuti da animali di cui in genere è impossibile verificare le condizioni di allevamento;

AD.  considerando che vi sono sistemi alternativi commercialmente sostenibili e già in uso, quali le voliere e i sistemi di allevamento all'aperto e biologici per le galline, i recinti a terra e i sistemi all'aperto o biologici per i conigli, i sistemi di stabulazione libera e di gruppo al chiuso e all'aperto per le scrofe, le voliere e le uccelliere per le quaglie, i sistemi di stabulazione in gruppo per i vitelli;

1.  invita la Commissione a fornire informazioni entro il 2022 in merito al controllo dell'adeguatezza in corso della legislazione vigente dell'UE in materia di benessere degli animali;

2.  chiede che la Commissione metta a punto una politica alimentare più a vasto raggio al fine di sostenere la transizione verso un sistema alimentare più sostenibile, tenendo in considerazione le sue dimensioni economica, sociale e ambientale e fornendo un sostegno adeguato agli agricoltori, in particolare per evitare che le aziende agricole di piccole e medie dimensioni continuino ad abbandonare la produzione zootecnica e per impedire l'ulteriore concentrazione di tale produzione;

3.  constata che le alternative all'allevamento in gabbia sono già utilizzate con ottimi risultati in diversi Stati membri; ritiene che si dovrebbero sviluppare, migliorare e incentivare sistemi alternativi;

4.  invita la Commissione a basare le nuove iniziative in materia di benessere degli animali rigorosamente su ricerche scientifiche indipendenti, tenendo conto anche di ogni possibile ripercussione negativa, come il rischio di malattie, fratture dello sterno o cannibalismo nel settore avicolo;

5.  chiede che la Commissione garantisca il corretto recepimento delle richieste contenute nell'ICE "End the cage age" nel quadro dell'attuale revisione della direttiva 98/58/CE, in linea con il Green Deal europeo e la strategia "Dal produttore al consumatore";

6.  esorta la Commissione a eliminare la burocrazia e i vincoli normativi per consentire agli allevatori di apportare le necessarie modifiche strutturali ai loro allevamenti, onde integrare le nuove disposizioni in materia di benessere degli animali;

7.  sottolinea che nell'UE il mercato dei prodotti di origine animale provenienti da sistemi di allevamento senza gabbie, all'aperto e biologici, come pure il mercato delle alternative di origine vegetale, sono in crescita;

8.  rileva che l'UE è stata la prima a introdurre alcuni divieti riguardanti le gabbie degli animali d'allevamento, in particolare il divieto parziale di recinti individuali per i vitelli nel 2007, il divieto di gabbie convenzionali in batteria per le galline ovaiole nel 2012, il divieto parziale delle gabbie per scrofe nel 2013 e il divieto assoluto di utilizzare le gabbie in tutti gli allevamenti biologici dell'intera Unione;

9.  ricorda che alcuni Stati membri dell'UE hanno già adottato normative nazionali che vietano talune forme di allevamento in gabbia e vanno oltre le norme minime dell'UE, rendendo ancora più urgente un'azione legislativa a livello dell'Unione per porre fine alla pratica dell'allevamento in gabbia e garantire condizioni di parità agli agricoltori di tutta l'UE;

10.  invita la Commissione a proporre strumenti legislativi in materia di agricoltura equa e sostenibile, e in particolare una revisione della direttiva 98/58/CE, con l'obiettivo di eliminare gradualmente l'uso delle gabbie negli allevamenti dell'UE, valutando la possibilità di completare tale transizione entro il 2027;

11.  ritiene necessario che tale eliminazione graduale si basi su una valutazione d'impatto scientificamente fondata e che sia garantito un periodo di transizione adeguato;

12.  chiede che la Commissione adotti un approccio per specie che tenga in considerazione ed esamini le caratteristiche di ogni animale, prevedendo sistemi di stabulazione adatti alle sue esigenze specifiche;

13.  invita la Commissione a rivalutare gli accordi commerciali con paesi terzi per garantire che rispettino le stesse norme in materia di benessere degli animali e di qualità dei prodotti;

14.  sottolinea che i conigli sono la seconda specie di animali da allevamento più diffusa nell'UE in termini numerici e che la maggior parte di essi è allevata in gabbie soggette a norme inadeguate in materia di benessere; invita in tal senso la Commissione a proporre una normativa specifica dell'Unione concernente le norme minime per la protezione dei conigli d'allevamento;

15.  chiede che le catene di approvvigionamento per l'alimentazione animale e umana siano accorciate e si basino su colture proteiche prodotte a livello locale o regionale destinate all'alimentazione animale e al consumo umano; osserva che la strategia "Dal produttore al consumatore" sostiene una produzione animale sostenibile, la creazione di catene alimentari più corte per i prodotti alimentari e una politica commerciale più equa in cui le norme europee assumano una posizione di maggior rilievo;

16.  prende atto dei progressi compiuti dall'UE negli ultimi anni, segnatamente il generale miglioramento delle condizioni di benessere degli animali, l'introduzione di divieti sull'uso delle gabbie per taluni animali d'allevamento e il divieto di utilizzare le gabbie in tutti gli allevamenti biologici;

17.  si compiace delle buone pratiche già attuate da diversi Stati membri mediante l'adozione di una legislazione nazionale che va oltre le norme minime dell'Unione in materia di benessere degli animali, in particolare per quanto riguarda il divieto di alcune forme di allevamento in gabbia; esorta tutti gli Stati membri ad adottare rapidamente misure volte a promuovere la sostituzione dell'allevamento in gabbia con sistemi alternativi senza gabbie;

18.  invita la Commissione a sostenere gli agricoltori nei loro sforzi per migliorare il benessere degli animali, in particolare nel contesto del Green Deal europeo, dei piani strategici della PAC e della strategia "Dal produttore al consumatore", al fine di evitare una perdita di competitività e una conseguente delocalizzazione della produzione dell'UE verso paesi terzi con obiettivi meno ambiziosi in termini di benessere degli animali; ritiene che tutti i sistemi di produzione dell'UE dovrebbero avere la possibilità di investire nella sostenibilità e nel benessere degli animali;

19.  invita la Commissione a presentare proposte intese a vietare la crudele e inutile alimentazione forzata di anatre e oche per la produzione di foie gras;

20.  chiede che gli Stati membri assistano gli agricoltori e gli allevatori offrendo consulenza e formazione, ove necessario, al fine di agevolare la transizione verso i sistemi senza gabbie;

21.  chiede altresì che la Commissione e gli Stati membri garantiscano lo svolgimento di verifiche e controlli doganali efficaci volti ad assicurare la reciprocità dei requisiti di qualità e sicurezza e delle norme dell'UE in materia di benessere degli animali, al fine di rafforzare la competitività dell'agricoltura europea nel mercato mondiale per tutti i prodotti agroalimentari importati nell'UE;

22.  ribadisce l'importanza di includere capitoli applicabili al commercio e allo sviluppo sostenibile in tutti gli accordi commerciali dell'UE, quali strumenti per garantire che le maggiori ambizioni normative dell'UE siano coerenti con la politica commerciale dell'Unione e siano rispettate dai paesi terzi che hanno firmato accordi commerciali con l'UE;

23.  sottolinea che i capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile dovrebbero tenere conto anche di norme di produzione equivalenti, in particolare in relazione al benessere degli animali;

24.  ritiene che una politica commerciale equa, che garantisce condizioni di parità, sia un prerequisito per il miglioramento delle norme europee; esorta pertanto la Commissione a intensificare gli sforzi sul fronte dei controlli sui prodotti alimentari importati;

25.  chiede che tutti i prodotti di origine animale importati nell'UE siano prodotti nel pieno rispetto della pertinente legislazione dell'Unione, anche per quanto riguarda l'uso di sistemi di allevamento senza gabbie;

26.  esorta la Commissione a garantire un sostegno adeguato e un periodo di transizione per il progressivo adeguamento di agricoltori e allevatori, che tenga conto del ciclo di investimenti degli agricoltori, come pure meccanismi di finanziamento, onde agevolare la transizione, mantenendo al contempo la competitività e la resilienza sociale del settore agroalimentare dell'UE;

27.  ritiene che tale sostegno e tale periodo di transizione debbano essere assicurati prima che vengano proposte modifiche legislative in materia di garanzie per la salute animale e umana e di protezione dei lavoratori, al fine di prevenire l'abbandono dei terreni e un ulteriore allontanamento dalla produzione zootecnica, soprattutto da parte delle piccole e medie aziende agricole prive delle risorse necessarie per affrontare tale adeguamento;

28.  ribadisce che la Commissione deve offrire sostegno agli agricoltori affinché possano sensibilizzare e informare i consumatori circa le rigorose norme vigenti in materia di benessere degli animali; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a fornire sostegno finanziario e consulenza adeguati al fine di garantire un'agevole transizione agli agricoltori europei interessati;

29.  sottolinea che il settore zootecnico è molto dinamico e in grado di adattarsi ai cambiamenti, sia a livello di normativa che di preferenze dei consumatori; evidenzia tuttavia che, a tal fine, detto settore deve essere ricompensato per i suoi sforzi tramite aiuti diretti, in modo da non compromettere la sostenibilità della produzione e la redditività delle sue aziende;

30.  sottolinea l'importanza generale di un'equa distribuzione dei costi e dei benefici lungo la filiera alimentare e il ruolo del mercato nel consentire agli agricoltori di divenire più sostenibili; ritiene a tal proposito che un'etichetta facoltativa relativa al benessere degli animali sarebbe idonea a indicare che la filiera, dal produttore al consumatore, si impegna a dare il proprio contributo per conseguire gli obiettivi dell'ICE "End the cage age", garantendo nel contempo un'adeguata politica dei prezzi;

31.  sottolinea l'importanza di sostenere gli agricoltori e di aiutarli ad adottare pratiche agricole più sostenibili, fornendo servizi di consulenza e formazione adeguati, incentivi e programmi finanziari atti a sostenere il loro tenore di vita e la loro competitività nelle zone rurali, nonché favorendo gli investimenti e l'organizzazione della filiera alimentare, rafforzando i piccoli stabilimenti di trasformazione locali e promuovendo la filiera corta;

32.  chiede che la Commissione promuova il benessere degli animali a livello internazionale e intraprenda iniziative tese a sensibilizzare i paesi terzi, anche attraverso misure quali il rafforzamento dell'assistenza reciproca e uno scambio di informazioni accelerato tra le autorità competenti di tutti gli Stati membri e dei paesi terzi;

33.  ricorda che le aziende zootecniche sono realtà innovative, che investono costantemente nel miglioramento delle loro infrastrutture e delle loro pratiche per stare al passo con le evidenze scientifiche più recenti e le aspettative dei consumatori;

34.  chiede lo sviluppo di un mercato della domanda adeguato, in cui sia possibile commercializzare a prezzi più elevati tutti i prodotti ottenuti nel rispetto di norme di qualità più rigorose;

35.  invita la Commissione a presentare possibili programmi di riconversione, comprensivi di una valutazione dei costi derivanti, al fine di accelerare la graduale eliminazione dell'allevamento in gabbia;

36.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23.
(2) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.
(3) GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7.
(4) GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5.
(5) GU C 263 del 25.7.2018, pag. 90.
(6) GU C 345 del 16.10.2020, pag. 28.
(7) Tredicesima relazione finanziaria della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Esercizio 2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0387&from=IT


Promuovere la parità di genere negli studi e nelle carriere in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla promozione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione e occupazione nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM) (2019/2164(INI))
P9_TA(2021)0296A9-0163/2021

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

—  vista la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2016 dal titolo "Una nuova agenda per le competenze per l'Europa: lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività" (COM(2016)0381),

–  vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025" (COM(2020)0152),

–  vista la comunicazione della Commissione del 1° luglio 2020 dal titolo "Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza" (COM(2020)0274),

–  vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 dal titolo "Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 – Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale" (COM(2020)0624),

—  visto lo studio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere del 10 agosto 2017 dal titolo "Economic Benefits of Gender Equality in the EU: How gender equality in STEM education leads to economic growth" (Benefici economici della parità di genere nell'UE. In che modo la parità di genere nell'istruzione in ambito STEM favorisce la crescita economica),

–  vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sulla carriera professionale delle donne in ambito scientifico e accademico e sui "soffitti di cristallo" incontrati(1),

—  visto il quadro strategico per la cooperazione politica europea nel settore dell'istruzione e della formazione per il 2020,

—  vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2015 sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego(2),

–  vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sull'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne nell'era digitale(3),

–  vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sull'emancipazione delle donne e delle ragazze attraverso il settore digitale(4),

—  vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sull'eliminazione del divario digitale di genere: la partecipazione delle donne all'economia digitale(5),

—  viste le conclusioni del Consiglio, del 6 dicembre 2018, sulla parità di genere, la gioventù e la digitalizzazione,

–  visto lo studio dal titolo "Education and employment of women in science, technology and the digital economy, including AI and its influence on gender equality" (Istruzione e occupazione delle donne nei settori delle scienze, della tecnologia e dell'economia digitale, compresa l'IA e la sua influenza sulla parità di genere), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne il 15 aprile 2020(6),

–  visto lo studio dal titolo "Women in the Digital Age" (Donne nell'era digitale)(7),

—  vista la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nelle scienze delle Nazioni Unite, che si tiene ogni anno l'11 febbraio e mira a raggiungere un accesso e una partecipazione pieni ed equi delle donne e ragazze alle scienze, nonché l'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile,

—  vista l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, entrata in vigore nel 2016, e in particolare il suo obiettivo di sviluppo sostenibile 5 sull'uguaglianza di genere,

—  visto il quadro di valutazione della Commissione relativo alle donne nel settore digitale del 2020,

—  vista la relazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere relativa all'indice sull'uguaglianza di genere 2020,

—  vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 1979, in particolare l'articolo 11,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (A9-0163/2021),

A.  considerando che l'uguaglianza di genere rappresenta un valore fondamentale e un obiettivo centrale dell'UE, nonché una condizione essenziale affinché le donne e le ragazze godano appieno dei diritti umani e che è fondamentale per la loro emancipazione, per la piena realizzazione del loro potenziale e per il conseguimento di una società sostenibile e inclusiva; che la discriminazione nei confronti delle donne fondata sul genere, stereotipi e disuguaglianze, unita alla discriminazione intersettoriale, causa molteplici conseguenze sociali ed economiche negative, tra cui la riduzione dei potenziali benefici per il settore pubblico e le imprese che si occupano di ricerca e innovazione e per lo sviluppo economico nel suo complesso; che dare maggiore visibilità alle donne nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM) e al loro contributo professionale può generare modelli di successo da seguire e condurre in ultima istanza a una maggiore inclusività, oltre ad accrescere la trasformazione e l'innovazione delle nostre società, a beneficio dell'intera popolazione; che l'eliminazione dei vecchi meccanismi favorirà l'uguaglianza di genere; che le donne potrebbero svolgere un ruolo essenziale per colmare le carenze sul mercato del lavoro dell'UE;

B.  considerando che l'UE deve far fronte a una carenza senza precedenti di donne nell'istruzione e nell'occupazione in campo STEM, non da ultimo poiché, sebbene le donne costituiscano il 52 % della popolazione europea e il 57,7 % dei laureati e diplomati dell'istruzione terziaria nell'UE(8), soltanto due scienziati e ingegneri su cinque sono donne(9); che le donne sono sottorappresentate a tutti i livelli del settore digitale in Europa, dagli studi universitari (32 % nelle lauree di primo e secondo livello o a livelli equivalenti) fino alle posizioni accademiche di maggior rilievo (15 %) nella maggior parte degli ambiti scientifici, ingegneristici e gestionali e ai livelli gerarchici più elevati, anche nei settori in cui costituiscono la maggioranza, come ad esempio l'istruzione; che gli stereotipi di genere rappresentano un grave ostacolo all'uguaglianza tra studenti e studentesse già durante l'istruzione e ampliano ulteriormente il divario di genere nel settore professionale in ambito STEM, il che rappresenta un grave ostacolo alla parità di genere; che il divario è maggiore nelle competenze specialistiche e nell'occupazione nel settore delle TIC nell'UE, dove solo il 18 % è costituito da donne(10), tra i diplomati e i laureati nelle discipline STEM, di cui solo il 36 % sono donne, e nel settore digitale, dove gli uomini sono più del triplo rispetto alle donne; che i considerevoli livelli di segregazione di genere tra studenti e laureati STEM creano le basi per una futura segregazione di genere nelle carriere in ambito STEM; che sono pochissime le ragazze adolescenti negli Stati membri (meno del 3 %) che si dicono interessate a lavorare come professioniste nel settore delle TIC quando avranno trent'anni(11); che accedere al settore STEM è particolarmente difficile per le donne provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati; che, sebbene si sia registrata una tendenza positiva a livello di coinvolgimento e interesse delle ragazze rispetto agli studi STEM, le percentuali restano insufficienti; che durante l'istruzione primaria i ragazzi e le ragazze non mostrano differenze di atteggiamento verso le STEM e che, in molti casi, le ragazze ottengono risultati migliori rispetto ai ragazzi nei compiti connessi alle STEM e alle TIC(12); che le differenze di genere nelle discipline STEM nell'istruzione superiore non sono giustificate dal rendimento scolastico, dato che ragazze e ragazzi conseguono risultati simili in scienze e matematica nell'istruzione secondaria; che, tuttavia, le ragazze temono di avere meno successo rispetto ai ragazzi nelle carriere in ambito STEM e che, conseguentemente, le donne hanno una minore fiducia nelle proprie competenze digitali; che le norme sociali e le aspettative di genere riguardo alle scelte professionali, spesso rafforzate mediante i contenuti didattici e i programmi scolastici, sono due dei fattori chiave della segregazione di genere nell'istruzione superiore;

C.  considerando che le donne che scelgono le discipline STEM come prima materia di studio faticano ad affermarsi nel settore lavorativo delle STEM e hanno meno probabilità rispetto agli uomini di accedere alle professioni in tale ambito o di rimanervi in ragione di vari ostacoli esistenti, come stereotipi di genere, luoghi di lavoro a predominanza maschile, discriminazioni e pregiudizi, distorsioni consapevoli e inconsapevoli, molestie sessuali, un ambiente di lavoro negativo e assenza di modelli di ruolo e mentori femminili; che la riduzione del divario di genere negli ambiti dell'istruzione STEM potrebbe ridurre il divario di competenze, migliorare l'occupazione e la produttività delle donne e ridurre la segregazione professionale, il che promuoverebbe in ultima istanza la crescita economica attraverso una maggiore produttività e un aumento del lavoro; che colmando il divario di genere nelle carriere STEM si contribuirebbe a un aumento del PIL pro capite dell'UE del 2,2-3,0 % entro il 2050(13); che l'eliminazione del divario di genere nelle carriere STEM costituirebbe un passo avanti verso l'uguaglianza di genere e la realizzazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e avrebbe un impatto positivo sulla riduzione del divario retributivo e pensionistico di genere;

D.  considerando che, secondo un'indagine dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali(14), si stima che il 55 % delle donne nell'UE ha subito molestie sessuali dall'età di 15 anni e che il 14 % delle donne sono state vittime di molestie online a partire dalla stessa età; che molte donne sono state vittime di nuove forme di violenza online nel corso della pandemia di COVID-19, come molestie sessuali e psicologiche online; che sono urgentemente necessarie misure per affrontare queste nuove forme di molestie sessuali e psicologiche; che nelle strutture per l'istruzione STEM, comprese scuole, università e luoghi di lavoro, si sono registrati numerosi casi di molestie sessuali, il che esclude ulteriormente le donne da tale settore;

E.  considerando che la sottorappresentanza delle donne che lavorano nel settore delle tecnologie innovative, come l'intelligenza artificiale (IA), è motivo di preoccupazione in quanto può avere un impatto negativo sulla progettazione, sullo sviluppo e sull'applicazione di tali tecnologie, portando alla riproduzione delle pratiche discriminatorie e degli stereotipi esistenti e allo sviluppo di algoritmi viziati da pregiudizi di genere; che gli sforzi per far fronte ai pregiudizi, agli stereotipi e alle disparità di genere nel settore digitale sono insufficienti; che il divario di genere persiste in tutti gli ambiti della tecnologia digitale, in particolare nell'IA e nella cibersicurezza, consolidando in tal modo un orientamento maschilista per il settore digitale nel prossimo futuro; che per far fronte a tali pregiudizi è necessario sviluppare chiari requisiti di etica e trasparenza; che insiemi di dati incompleti e inaccurati e la mancanza di dati disaggregati per genere possono distorcere il trattamento e la logica dei sistemi di IA e compromettere ulteriormente il conseguimento dell'uguaglianza di genere nella società; che la dovuta attenzione dovrebbe essere prestata anche alle circostanze uniche delle piccole e medie imprese (PMI) europee, in particolare alla loro dimensione, alla loro capacità di attuare nuovi requisiti e al loro potenziale come fonte ed elemento prezioso per permettere alle ragazze, alle donne e alle dirigenti di promuovere la parità di genere nell'istruzione e nelle professioni nel campo STEM;

F.  considerando che le nuove tecnologie viziate da pregiudizi in termini di genere, etnia, razza, colore, lingua, religione, origine nazionale o sociale sono principalmente imputabili a dati non disaggregati, alla mancanza di conoscenze contestualizzate e alla mancata applicazione di una prospettiva di genere nella ricerca, che possono avere conseguenze dannose per la salute e il benessere delle donne, in particolare quelle che subiscono discriminazioni intersettoriali, e per la sicurezza dei prodotti, oltre ad avere un potenziale impatto negativo sullo sviluppo personale e professionale delle donne(15);

G.  considerando che gli insegnanti e i genitori possono rafforzare gli stereotipi di genere scoraggiando le ragazze dallo scegliere e intraprendere studi e carriere in ambito STEM; che gli stereotipi di genere influenzano profondamente le scelte relative alle materie; che lo scoraggiamento culturale, la scarsa consapevolezza di modelli di ruolo femminili e la mancata promozione di tali modelli creano ostacoli e influiscono negativamente sulle opportunità delle ragazze e delle donne negli studi e nelle carriere in ambito STEM e nell'imprenditoria digitale e conducono alla discriminazione e a minori opportunità per le donne nel mercato del lavoro; che è opportuno porre l'accento sui fattori che motivano le ragazze e stimolano il loro interesse negli studi e nelle carriere in ambito STEM e nell'imprenditoria digitale, come la promozione di modelli femminili di riferimento, il sostegno da parte di insegnanti e mentori, l'ottenimento dell'approvazione dei pari, lo sviluppo della creatività e l'acquisizione di esperienza pratica;

H.  considerando che la crisi causata dalla COVID-19 probabilmente cambierà in modo permanente la vita in Europa e influirà sulla maggior parte degli aspetti della vita delle persone, sul modo di lavorare e sul modo di studiare e imparare, dove la digitalizzazione svolgerà un ruolo di rilievo; che la pandemia di COVID-19 sta anche ampliando il divario digitale di genere(16) in un momento in cui le competenze digitali sono necessarie come mai prima per lavorare, studiare o restare connessi; che la rapida trasformazione digitale offre molte opportunità di cambiare i modelli professionali incentrati sul genere ma può anche influire in modo sproporzionato sull'occupazione femminile in numerosi settori; che le donne sono costrette a farsi carico di maggiori obblighi genitoriali o connessi alla famiglia rispetto alla controparte maschile e che, di conseguenza, tutte le misure proposte dovrebbero tenere conto della possibilità di conciliare con successo la vita professionale e familiare delle donne mediante la partecipazione degli uomini in tali ambiti; che i confini tra la vita professionale e quella familiare potrebbero diventare meno netti per via del telelavoro e che le donne potrebbero doversi fare maggiormente carico dell'onere di trovare un equilibrio tra il lavoro e i compiti di cura della famiglia;

I.  considerando che è necessario promuovere ulteriormente politiche volte ad aumentare la partecipazione delle donne nei settori STEM e connessi all'IA e adottare un approccio multilivello per affrontare il divario di genere a tutti i livelli di istruzione e occupazione nel settore digitale; che pochi Stati membri hanno incluso disposizioni sull'uguaglianza di genere nel settore della ricerca e dell'innovazione e che i progressi compiuti per integrare la dimensione di genere nei programmi nazionali di ricerca sono stati lenti;

J.  considerando che è necessario promuovere e sostenere una maggiore imprenditorialità tra le donne e creare un contesto favorevole in cui le imprenditrici possano prosperare e in cui lo spirito imprenditoriale venga incoraggiato; che i dati relativi all'imprenditorialità nel settore STEM e TIC indicano una marginalizzazione femminile ancora più marcata; che il divario di genere nelle start-up e negli investimenti in imprese di venture capital è altrettanto notevole; che, poiché le ragazze tendono a studiare meno discipline STEM e TIC nel ciclo di istruzione secondaria e durante l'università, un numero decisamente inferiore di donne finisce per lavorare in tali settori e per diventare fondatrici e proprietarie di aziende private e start-up; che le donne fondatrici di start-up rappresentano solo il 17 %; che mediamente le start-up che appartengono a donne ricevono il 23 % in meno di finanziamenti rispetto alle imprese guidate da uomini; che, sebbene il 30 % di tutti gli imprenditori in Europa è costituito da donne, queste ricevono soltanto il 2 % dei finanziamenti non bancari disponibili(17); che tale cifra sembra essere scesa all'1 % a causa della pandemia;

Osservazioni generali

1.  ritiene che, alla luce del notevole divario retributivo di genere nell'UE, delle maggiori probabilità per le donne di ottenere lavori a basso reddito, a tempo parziale e altrimenti precari, della crescente domanda di professionisti in ambito STEM e dell'importanza delle professioni STEM per il futuro dell'economia europea, sia fondamentale incrementare la percentuale di donne nel settore STEM per realizzare i diritti e le potenzialità delle donne e per costruire una società e un'economia più sostenibili e inclusive per mezzo dell'innovazione scientifica, digitale e tecnologica; sottolinea che un alto livello di competenze in ambito STEM è fondamentale per il processo di innovazione nei settori avanzati delle TIC, ad esempio l'IA e la cibersicurezza, e si rivelerà sempre più importante per la competitività dell'UE nei mercati globali; sottolinea pertanto che il pieno potenziale delle competenze, delle conoscenze e delle qualifiche delle donne in tali ambiti può contribuire a rilanciare l'economia europea e a sostenere gli obiettivi definiti in varie politiche dell'UE, in particolare nel Green Deal europeo e nell'agenda digitale;

2.  ribadisce che l'obiettivo principale dovrebbe essere quello di eliminare tutti gli ostacoli, in particolare gli ostacoli socioculturali, psicologici e pedagogici che limitano gli interessi, le preferenze e le scelte delle donne e delle ragazze, compresi gli stereotipi di genere, la discriminazione di genere e una combinazione di fattori biologici e sociali, in particolare la sovrapposizione della maternità con gli anni più decisivi per la carriera di una donna, senza compromettere la loro libertà di prendere decisioni; incoraggia gli Stati membri a promuovere la partecipazione delle donne e delle ragazze agli studi e alle carriere STEM nei loro piani d'azione o strategie nazionali o regionali in materia di genere offrendo incentivi adeguati; ritiene che tali piani d'azione o strategie, tra le altre iniziative, dovrebbero mirare a potenziare l'uguaglianza di genere concentrandosi sull'eliminazione degli stereotipi di genere, sull'agevolazione dell'accesso all'istruzione e alle qualifiche, sul migliore equilibrio tra vita professionale e familiare e sulle pari opportunità, garantendo ambienti di lavoro e di studio sani e sicuri per le donne, la non discriminazione nel mercato del lavoro, la sensibilizzazione ai pregiudizi e agli stereotipi di genere in tutti i settori STEM, stabilendo un obbligo di trasparenza quanto alle politiche retributive, con una politica di tolleranza zero per le molestie sessuali, e una maggiore visibilità dei modelli di ruolo femminili;

3.  riconosce che gli stereotipi di genere, lo scoraggiamento culturale e la mancanza di consapevolezza e di promozione di modelli di ruolo femminili ostacolano e incidono negativamente sulle opportunità delle ragazze e delle donne negli studi e nelle carriere in ambito STEM e nell'imprenditoria digitale e rischiano di comportare discriminazione e minori opportunità per le donne nel mercato del lavoro;

4.  ribadisce l'importanza di integrare l'opera di sensibilizzazione ai pregiudizi di genere in tutti i settori pertinenti, anche nella formazione iniziale e continua degli insegnanti; sottolinea la necessità di affrontare gli ostacoli strutturali, quali gli ostacoli socioeconomici nonché ambienti e condizioni di lavoro ostili nei confronti delle donne, che impediscono alle ragazze e alle donne di entrare in un settore a prevalenza maschile, e mette in evidenza l'esigenza di accrescere la visibilità dei modelli di ruolo finora sottovalutati al fine di ispirare donne e ragazze; invita la Commissione ad avviare e sostenere campagne di sensibilizzazione e altri programmi e iniziative volti a ridurre tali ostacoli nel mondo accademico; sottolinea che le misure a favore della parità di genere, quali l'eliminazione degli stereotipi di genere nel settore dell'istruzione, la sensibilizzazione, la promozione delle discipline STEM per le ragazze e le donne e l'orientamento professionale volto a incoraggiare le ragazze a considerare lo studio in settori a prevalenza maschile, porterebbero a un maggior numero di donne che si diplomano o laureano nelle discipline STEM;

5.  invita gli Stati membri a contrastare la segmentazione del mercato del lavoro sulla base del genere nelle professioni in ambito STEM, investendo nell'istruzione formale, informale e non formale, nell'apprendimento permanente e nella formazione professionale delle donne al fine di garantire loro l'accesso a posti di lavoro di qualità e ad opportunità di riqualificazione e miglioramento delle competenze per adeguarsi alla futura domanda del mercato del lavoro e prevenire un circolo vizioso della segregazione di genere del lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare misure politiche che integrino appieno la dimensione di genere mediante campagne di sensibilizzazione, formazioni, programmi di studio e, in particolare, orientamento professionale, al fine di promuovere l'imprenditorialità, le discipline STEM e l'istruzione digitale delle ragazze fin dalla prima infanzia onde combattere gli stereotipi esistenti nell'ambito dell'istruzione e garantire che un numero maggiore di donne acceda ai settori in crescita e altamente retribuiti; ribadisce la necessità di coinvolgere i mezzi di comunicazione, compresi i social media, e di incoraggiarli a utilizzare un linguaggio più inclusivo ed evitare gli stereotipi che conducono alla nascita di pareri contrari alla partecipazione e all'interesse delle ragazze verso le discipline STEM; chiede che siano migliorate le strutture STEM e garantita la parità di accesso a tali strutture; chiede borse di studio per le ragazze e le donne che desiderano perseguire una carriera in ambito STEM;

6.  invita la Commissione e gli Stati membri a tenere in speciale considerazione la situazione delle donne e delle ragazze provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati, come le donne e le ragazze con disabilità o che vivono nelle regioni ultraperiferiche o nelle zone rurali, le donne in condizioni di povertà, le madri sole, le studentesse in situazioni precarie, le migranti e le rom, e a garantire il loro pieno accesso all'istruzione digitale e alle professioni STEM e la loro piena inclusione in tali ambiti al fine di prevenire un ampliamento del divario digitale; invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione alla discriminazione intersettoriale e ai pregiudizi fondati sull'etnia, la regione, l'orientamento sessuale, l'età o la disabilità nell'elaborazione dei loro piani d'azione; invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati comparabili e armonizzati per tracciare i progressi compiuti dalle donne provenienti da contesti socioeconomici diversi o appartenenti a un'etnia o una razza diversa in tutti i livelli di istruzione, anche relativamente alle loro scelte e al loro sviluppo in ambito professionale, concentrandosi sulle disuguaglianze nei settori STEM e digitale, e indica che tali dati contribuiranno a monitorare l'impatto delle politiche e consentiranno ai portatori di interessi di identificare le lacune e le loro cause profonde; invita la Commissione a cooperare con gli Stati membri per ampliare gli indicatori utilizzati per il quadro di valutazione relativo alle donne nel digitale, in modo da includervi informazioni e dati sulle donne nell'istruzione e nelle carriere STEM e mettere a punto una gamma di strumenti, tra cui metodologie, indicatori e quadri di riferimento, per produrre dati più precisi e migliorare l'utilizzo delle informazioni esistenti;

7.  invita gli Stati membri a offrire il loro pieno sostegno alle iniziative della Commissione volte a sensibilizzare in merito alle opportunità digitali, come l'approccio "no women, no panel", la settimana UE della programmazione (EU Code week), le coalizioni per le competenze e le occupazioni digitali, il premio dell'UE per le donne innovatrici, le iniziative europee #SaferInternet4EU e l'agenda per le competenze per l'Europa;

Istruzione

8.  accoglie con favore il piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 e la sua azione volta a "incoraggiare la partecipazione delle donne alle discipline STEM" e auspica che tale piano contribuisca a sviluppare modalità più allettanti e creative per incoraggiare le ragazze a proseguire gli studi STEM, nonché a rafforzare la fiducia delle donne nelle loro competenze digitali; sottolinea che le ragazze rappresentano solo il 36 % dei diplomati e laureati in discipline STEM(18), sebbene ottengano risultati migliori rispetto ai ragazzi nell'alfabetizzazione digitale(19); sottolinea che le ragazze che assimilano gli stereotipi di genere hanno livelli più bassi di efficacia personale e fiducia nelle loro capacità rispetto ai ragazzi e che l'efficacia personale ha un impatto considerevole sia sui risultati dell'istruzione STEM che sulle aspirazioni per le carriere STEM; sottolinea che le ragazze perdono interesse nelle discipline STEM con l'età, il che suggerisce che sia necessario intervenire già in fase di scuola materna e primaria per mantenere l'interesse delle ragazze in tali discipline e lottare contro gli stereotipi negativi sui ruoli di genere sia per le ragazze che per i ragazzi; esorta la Commissione e gli Stati membri a creare nuovi canali di comunicazione con le ragazze e a garantire che l'istruzione digitale sia disponibile per tutte loro nonché a riconoscere che gli insegnanti, con la loro capacità di promuovere nel contesto scolastico la partecipazione continua delle ragazze alle materie scientifiche, costituiscono un motore di cambiamento culturale, e a garantire pertanto investimenti a loro favore; propone di rafforzare tali sforzi attraverso l'elaborazione di linee guida comuni per gli Stati membri allo scopo di migliorare le conoscenze e le competenze delle ragazze che cominciano l'istruzione secondaria; chiede che i fondi, i programmi e le strategie dell'UE siano utilizzati in modo efficiente, compresi Erasmus+, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e il programma Europa digitale, per incoraggiare le ragazze a intraprendere gli studi nel settore delle TIC e nelle discipline STEM e per sostenere efficacemente l'apprendimento permanente e la formazione nei settori STEM; chiede che l'uguaglianza di genere sia debitamente integrata nella futura strategia e nelle future politiche dell'UE in materia di giovani;

9.  sottolinea che un'istruzione digitale di alta qualità, inclusiva e non discriminatoria deve svolgere un ruolo sostanziale nell'aumentare la presenza delle ragazze e delle donne nei settori legati alle TIC e alle discipline STEM e nell'eliminare il divario digitale di genere; sottolinea che l'istruzione digitale deve dare luogo a una migliore inclusione digitale e alfabetizzazione digitale e assicurare la partecipazione paritaria delle ragazze e delle donne all'era digitale; sottolinea l'importanza di garantire l'integrazione della dimensione di genere nell'istruzione nei campi STEM a tutti i livelli, compresa l'istruzione extracurricolare, informale e non formale, come anche per il personale docente; chiede pertanto strategie specifiche adeguate all'età; incoraggia gli Stati membri a promuovere l'insegnamento delle scienze informatiche nei programmi di studio nazionali e invita gli istituti di istruzione a integrare le materie della robotica, della codificazione, delle TIC e della programmazione in una fase precoce dell'istruzione prescolastica e primaria, al fine di incoraggiare le ragazze e le studentesse ad accedere alla matematica, alla programmazione, alle lezioni su materie TIC e materie scientifiche a scuola;

10.  riconosce il ruolo delle scuole e degli insegnanti nell'eliminazione del divario di genere nell'ambito dell'insegnamento di materie STEM e sottolinea il ruolo dell'istruzione nel promuovere la presenza di ragazze nei corsi connessi alle discipline STEM e nel definire parametri di riferimento per monitorare l'assunzione e la permanenza nella professione delle donne; invita gli Stati membri a investire nello sviluppo delle competenze degli insegnanti delle discipline STEM di livello primario e secondario, per aiutarli a comprendere e affrontare preconcetti inconsapevoli nelle loro pratiche e valutazioni didattiche e a coinvolgere tutti i discenti su un piano di parità; ribadisce la necessità per gli Stati membri di coinvolgere tutto il corpo docente nei movimenti STEM affinché gli insegnanti si impegnino quali agenti del cambiamento; propone che gli istituti di istruzione elaborino piani di parità per promuovere l'equilibrio di genere tra gli insegnanti; chiede di rafforzare i programmi di studio e i materiali didattici negli ambiti STEM per meglio promuovere l'equa partecipazione all'insegnamento di materie STEM; chiede un migliore orientamento professionale e metodi nuovi e creativi per indurre le studentesse a prendere in considerazione un percorso professionale nei settori STEM; sottolinea, a tale proposito, la necessità di rafforzare la capacità degli insegnanti e dei consulenti di carriera di incoraggiare le ragazze che manifestano interesse per le discipline STEM a intraprendere una carriera in tale ambito, in quanto una migliore consapevolezza degli stereotipi e delle disparità di genere nelle discipline STEM consente agli educatori e ai consulenti di carriera di comprendere gli ostacoli incontrati dai loro studenti, garantire la parità di partecipazione alle classi STEM e promuovere le carriere STEM per le studentesse;

11.  evidenzia il fatto che gli insegnanti uomini, così come altre tipologie di personale di sesso maschile, sono predominanti nei percorsi di studio negli ambiti STEM nelle scuole, nelle università e nei luoghi di lavoro, il che comporta l'assenza di modelli di ruolo femminili e limitate opportunità di orientamento e tutoraggio; incoraggia l'integrazione della dimensione di genere nell'istruzione primaria, secondaria e terziaria mediante contenuti educativi sensibili alle questioni di genere, formazione degli insegnanti e programmi scolastici ed esorta le commissioni e le istituzioni coinvolte nelle assunzioni a promuovere l'equilibrio di genere per evitare l'"effetto outsider"; sottolinea la necessità di investire nell'istruzione e nella formazione con processi di assunzione e selezione sensibili alla dimensione di genere in tutti i settori dell'istruzione, in particolare nelle discipline STEM e nei settori digitali emergenti, nei quali le donne sono sottorappresentate; invita la Commissione e gli Stati membri a trovare soluzioni più allettanti e creative per presentare modelli femminili di riferimento con una carriera di successo in ambito delle TIC e delle STEM, al fine di rafforzare la sicurezza in sé stesse delle ragazze riguardo alle loro competenze digitali e di incoraggiarle a seguire studi in ambito TIC e STEM;

12.  sottolinea la necessità di affrontare la questione dell'educazione finanziaria, comprese le simulazioni delle pratiche finanziarie, e il suo rapporto con il divario pensionistico di genere; sottolinea che insegnare alle donne più giovani tematiche quali il divario retributivo di genere aprirà la strada a un domani popolato da donne sicure di sé dal punto di vista finanziario;

13.  osserva che tutte le ragazze dovrebbero poter trarre benefici da un maggiore accesso a soluzioni di apprendimento digitale di livello mondiale e disporre degli strumenti e delle motivazioni per utilizzare le tecnologie digitali in qualità di utenti e di creatrici; invita gli Stati membri a tenere conto delle attuali preoccupazioni circa il rischio di un'ulteriore diffusione della COVID-19 e ad affrontare la carenza di attrezzature TIC e di connettività per gli studenti vulnerabili provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati, come le ragazze nelle zone rurali o difficili da raggiungere, e a sviluppare strumenti per garantire il pieno accesso all'istruzione digitale e il suo corretto funzionamento; sottolinea la necessità di programmi di finanziamento straordinari a favore delle scuole nelle zone rurali, che sempre più spesso sono sprovviste dei finanziamenti per le tecnologie avanzate che molti distretti scolastici urbani danno per scontati; auspica inoltre un migliore supporto a favore degli educatori nei sistemi scolastici rurali per aiutarli a offrire programmi scolastici che coprano le discipline STEM, soprattutto per ciò che concerne la formazione, gli strumenti o le infrastrutture;

14.  sottolinea l'importanza di sviluppare reti per le professioniste STEM nell'ottica di organizzare campagne di comunicazione su larga scala che aiutino a trasformare la percezione delle donne negli ambiti STEM, e per queste ultime di connettersi con le ragazze attraverso il sostegno alla carriera, la formazione delle competenze e il networking; elogia le varie iniziative educative miranti a sostenere le ragazze e a promuovere le donne nell'economia digitale, compreso il ricorso a storie virali sui media sociali, reti professionali organizzate da donne per le donne e iniziative di aziende tecnologiche; invita la Commissione e gli Stati membri a istituire programmi di tutoraggio con modelli femminili negli ambiti STEM a tutti i livelli di istruzione; invita la Commissione ad adottare un approccio di genere mirato nella presentazione dei tirocini per opportunità digitali al fine di offrire alle giovani donne provenienti da contesti diversi la possibilità di acquisire esperienza pratica nel settore digitale, nelle TIC e nelle discipline STEM in settori che sono richiesti sul mercato del lavoro e incoraggia vivamente la promozione di tirocini presso imprese STEM durante l'istruzione; incoraggia gli Stati membri a creare iniziative a sostegno della transizione scuola-lavoro delle ragazze, come l'orientamento professionale a scuola, gli apprendistati e i tirocini, sostenendo le future aspirazioni delle ragazze e realizzando percorsi per la loro transizione nella forza lavoro STEM;

15.  rileva che, nelle sue conclusioni del maggio 2015 sulla tabella di marcia per lo Spazio europeo della ricerca per il periodo 2015-2020, il Consiglio ha invitato - senza successo - la Commissione e gli Stati membri a iniziare a tradurre la legislazione nazionale in materia di parità in azioni efficaci al fine di combattere gli squilibri di genere negli istituti di ricerca e negli organi decisionali e meglio integrare la dimensione di genere nelle politiche, nei programmi e nei progetti di ricerca e sviluppo; riconosce l'obiettivo della Commissione di incoraggiare la partecipazione delle donne alle discipline STEM con l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia e di sostenere la coalizione STEM dell'UE nello sviluppo di programmi di istruzione superiore capaci di attrarre le donne verso l'ingegneria e le TIC; si rammarica per il fatto che persista una disparità di accesso alle posizioni, ai finanziamenti e alle pubblicazioni nel settore della ricerca a danno delle donne, incluso un divario retributivo di genere non corretto in ambito scientifico e accademico, nonostante l'esistenza di disposizioni giuridiche sulla parità di trattamento e la non discriminazione sul mercato del lavoro, anche per quanto riguarda la parità di retribuzione, in vigore nell'UE e negli Stati membri;

16.  pone l'accento sul numero di casi di molestie sessuali subite dalle studentesse nei settori STEM durante l'istruzione terziaria e invita gli Stati membri e gli istituti di istruzione ad attuare una politica di tolleranza zero per le molestie sessuali, a concordare codici di condotta e protocolli rigorosi, a creare canali di segnalazione sicuri e privati per le donne e le ragazze e a segnalare tutti i casi di molestie sessuali alle autorità competenti; invita la Commissione, gli Stati membri e gli istituti di istruzione ad adottare misure preventive e sanzioni adeguate nei confronti degli autori di molestie sessuali allo scopo di affrontare i casi di molestie sessuali nelle scuole e nelle strutture d'insegnamento STEM;

17.  sottolinea la necessità di includere l'apprendimento e opportunità professionali negli ambiti STEM che tengano conto della dimensione di genere nei piani di sviluppo nazionali e nelle politiche del settore dell'istruzione, delle TIC e in ambito scientifico;

Carriera

18.  deplora il fatto che le donne si trovino ad affrontare nella loro carriera ostacoli sproporzionatamente maggiori rispetto agli uomini, a causa della mancanza di un adeguato equilibrio tra vita professionale e vita privata e dell'aumento del lavoro assistenziale non retribuito nella maggior parte delle famiglie; osserva che la pandemia di COVID-19 ha ulteriormente aggravato la situazione delle donne, che hanno dovuto trovare un equilibrio tra lavoro a distanza straordinario, prendersi cura dei figli e prestare assistenza non retribuita; deplora l'impatto particolarmente negativo della cultura del "sempre a disposizione" sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata dei lavoratori con responsabilità di assistenza, che tendono a essere donne; esorta le istituzioni pubbliche e private a garantire che il telelavoro tenga conto degli ostacoli al mantenimento di un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, a rispettare il diritto di scollegarsi e ad adottare politiche favorevoli alla famiglia; esorta gli Stati membri a stabilire misure adeguate per garantire politiche di tolleranza zero per le molestie sessuali, un migliore congedo di maternità, un congedo di paternità maggiormente diffuso e più lungo e un congedo parentale retribuito e non trasferibile che consenta a donne e uomini di assentarsi dal lavoro per prendersi cura dei figli, e a contrastare la norma secondo cui la donna, in quanto genitore, deve interrompere la carriera, al fine di superare un grave ostacolo all'avanzamento di carriera delle donne, nonché a garantire orari di lavoro flessibili, strutture di assistenza all'infanzia in loco e telelavoro; esorta gli Stati membri a recepire e attuare pienamente la direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare(20) e invita la Commissione a monitorarla efficacemente; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare esaustivamente le cause e i fattori che determinano l'elevato tasso di abbandono delle carriere in ambiti STEM da parte delle donne, a formulare raccomandazioni d'azione volte a prevenirlo e, ove necessario, a elaborare meccanismi e programmi atti a integrare donne e ragazze in iniziative di istruzione, formazione e occupazione adottando politiche e misure a tal fine; sottolinea che la COVID-19 sta aprendo un nuovo capitolo nel mondo del lavoro, dell'istruzione, della governance e della vita quotidiana e ha messo in evidenza la particolare importanza dell'alfabetizzazione e delle competenze digitali e la necessità di nuove condizioni in materia di telelavoro, che hanno evidenziato un significativo divario di genere durante la pandemia e i conseguenti lockdown; sottolinea l'urgente necessità di promuovere l'equilibrio di genere nel settore digitale, considerate le modalità mediante cui le persone e le aziende utilizzano le TIC e altre tecnologie digitali per lavorare e interagire nella nuova società digitale;

19.  ritiene che disporre di più modelli femminili sia una questione della massima importanza, così come aumentare il numero di donne in posizioni dirigenziali nei settori STEM; sottolinea che il calo della percentuale di donne in posizioni di livello elevato ha un effetto negativo sulle assunzioni femminili, il che riduce ulteriormente la probabilità che una donna sia nominata a tali posizioni; si rammarica per la scarsa presenza di donne in posizioni dirigenziali nelle carriere in settori STEM e sottolinea l'urgente necessità di promuovere la parità di genere a tutti i livelli del processo decisionale in ambito commerciale e gestionale; sottolinea che la diversità di genere nei consigli di amministrazione e nelle posizioni decisionali migliora le prestazioni delle imprese grazie al più ampio spettro di conoscenze, atteggiamenti ed esperienze; deplora l'esistenza di una segregazione di genere sia orizzontale che verticale nelle gerarchie delle università e delle scuole in Europa; richiama l'attenzione sul fatto che le donne sono particolarmente sottorappresentate nelle posizioni accademiche e decisionali di vertice in seno alle istituzioni accademiche e alle università, e che ciò indica l'esistenza di un soffitto di cristallo, ossia di barriere invisibili di pregiudizio che impediscono alle donne di raggiungere posizioni di responsabilità; esorta il Consiglio e gli Stati membri ad adottare la proposta di direttiva relativa alla presenza delle donne nei consigli di amministrazione e a stabilire obiettivi per l'equilibrio di genere negli organi decisionali;

20.  si rammarica che il divario retributivo di genere continui ad essere una realtà e sia ancora più pronunciato nei settori a predominanza maschile, quali le TIC e le imprese tecnologiche(21); invita tutti gli attori ad assicurare la trasparenza retributiva; esorta il Consiglio a sbloccare la proposta di direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, che mira a estendere la protezione contro la discriminazione attraverso un approccio orizzontale;

21.  invita tutte le parti interessate ad occuparsi delle questioni legate alla discriminazione nelle loro pratiche di assunzione e a introdurre quote per promuovere l'inclusione delle donne, in particolare le donne provenienti da differenti contesti razziali ed etnici, le donne con disabilità e le persone LGBTI+;

22.  incoraggia l'instaurazione di un dialogo inclusivo con le parti interessate, quali le imprese private, le organizzazioni non governative, gli ordini e gli istituti professionali, le istituzioni statali, le autorità regionali e locali, i responsabili politici e i rappresentanti della società civile, al fine di coordinare e porre rimedio agli "anelli mancanti" e promuovere quindi le donne nei settori STEM; sottolinea che, in considerazione della fondamentale importanza di combattere gli stereotipi culturali e sociali contro le capacità e i ruoli delle donne nei settori STEM, dovrebbero essere adottate misure mirate per promuovere la parità di genere, come strumenti legislativi o politiche in materia di integrazione della dimensione di genere quali incentivi finanziari o altre misure, al fine di aumentare la partecipazione delle ragazze all'istruzione e alle carriere in ambiti STEM; chiede che siano offerti incentivi alle imprese che sostengono modelli di ruolo femminili, programmi di tutoraggio e percorsi di carriera, e che sia aumentata la visibilità delle donne; riconosce il ruolo essenziale svolto da taluni amministratori delegati e rappresentanti dell'alta dirigenza delle aziende nel colmare il divario digitale di genere attraverso l'elaborazione di politiche aziendali aventi lo scopo di contrastare gli stereotipi di genere digitali promuovendo modelli di ruolo, motivando le donne ad approfondire gli studi in discipline STEM, stimolando la riqualificazione o l'aggiornamento delle competenze delle donne, promuovendo programmi di tutoraggio o migliorando l'immagine delle professioni TIC; invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi ulteriormente con tutti i partner commerciali nel settore delle TIC, del digitale, delle telecomunicazioni, dei media, degli audiovisivi e delle tecnologie al fine di promuovere una cultura e un ambiente di lavoro inclusivi ed equilibrati sotto il profilo del genere, anche introducendo misure quali campagne di sensibilizzazione per promuovere la parità di genere nei settori STEM privati e partenariati pubblico-privato per facilitare l'accesso al mercato del lavoro STEM per gli studenti neolaureati, la promozione di programmi di apprendistato e di tirocini per le ragazze e le giovani donne, al fine di migliorare la loro transizione verso il mercato del lavoro, attraverso iniziative quali tutori e borse di studio per le ragazze svantaggiate e partenariati pubblico-privati tra sistemi d'istruzione, governi e imprese impegnati nel settore delle tecnologie emergenti, quali le tecnologie 3D, l'IA, la nanotecnologia, la robotica e la terapia genica e condividendo a tal fine informazioni e buone pratiche tra gli Stati membri;

23.  mette in luce la relazione tra il divario di genere e il divario pensionistico; invita pertanto gli Stati membri ad affrontare e ridurre tali divari e ad adottare ulteriori misure per garantire che le donne possano avere un accesso adeguato all'istruzione, la possibilità di conseguire l'indipendenza economica e opportunità di avanzamento di carriera;

Settore digitale

24.  si rammarica che il divario di genere colpisca tutti i settori delle tecnologie digitali, ma esprime particolare preoccupazione per il divario di genere nell'ambito delle tecnologie innovative, come i settori dell'IA e della cibersicurezza, nei quali la presenza femminile media a livello mondiale si attesta rispettivamente al 12 % e al 20 %(22); propone che si rivolgano maggiore attenzione e sostegno alle zone scarsamente popolate e in particolare alle zone rurali, dove tale situazione sta peggiorando;

25.  sottolinea che la qualità dei set di dati utilizzati è fondamentale per le prestazioni delle tecnologie di IA, che l'IA non deve rafforzare le disuguaglianze e gli stereotipi di genere trasformando pregiudizi e preconcetti dalla sfera analogica a quella digitale sulla base di algoritmi e che l'IA può contribuire in modo significativo a promuovere la parità di genere, a condizione che sia sviluppato un quadro giuridico adeguato e che siano eliminati i pregiudizi consapevoli e inconsapevoli; sottolinea che una delle maggiori debolezze dell'IA riguarda determinati tipi di pregiudizi, quali il genere, l'età, la disabilità, la religione, la razza o l'origine etnica, l'ambiente sociale di provenienza o l'orientamento sessuale, imputabili a una forza lavoro omogenea; osserva che le tipologie di discriminazione intersettoriali lasciano le donne ai margini delle tecnologie emergenti, come esemplificato dal caso degli errori della tecnologia di riconoscimento facciale nel riconoscimento delle donne di colore; sottolinea la necessità di disporre di gruppi diversificati di sviluppatori e ingegneri che operino a fianco dei principali attori sociali, al fine di evitare che distorsioni di genere e culturali siano inavvertitamente inserite negli algoritmi, sistemi e applicazioni di IA; sostiene la creazione di programmi educativi e attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'impatto sociale, giuridico ed etico dell'IA; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure possibili per prevenire le suddette distorsioni e garantire la piena tutela dei diritti fondamentali; sottolinea che l'infrastruttura per la sorveglianza umana deve essere sviluppata prima dell'attuazione delle tecnologie di IA in settori ad alto rischio, soprattutto nel settore della sanità, e deve includere esperti in materia di parità di genere;

26.  riconosce che l'IA, se priva di condizionamenti di fondo, può essere uno strumento potente per superare le disuguaglianze e gli stereotipi di genere attraverso lo sviluppo di algoritmi imparziali ed etici fin dalla progettazione che contribuiscano all'equità e al benessere generali; sottolinea l'importanza di un approccio comune europeo per quanto riguarda gli aspetti etici dell'IA; sottolinea inoltre che la legislazione e la politica dell'UE in materia di IA devono rispettare i valori europei, i trattati e le leggi dell'Unione e i principi del pilastro europeo dei diritti sociali;

27.  chiede che tutti i tipi di IA e di automazione siano concepiti in modo socialmente responsabile e tale da consentire di superare le disuguaglianze tra cui la discriminazione di genere e affrontare le sfide cui sono confrontate le donne, quali il lavoro assistenziale non retribuito, il divario retributivo di genere, il bullismo online, la violenza e le molestie sessuali basate sul genere, la tratta di esseri umani, le violazioni dei diritti sessuali e riproduttivi e la sottorappresentanza nelle posizioni dirigenziali; chiede che l'intelligenza artificiale e l'automazione contribuiscano a migliorare la salute e la prosperità economica delle donne, le pari opportunità, i diritti sociali e dei lavoratori, l'istruzione di qualità, la tutela dei minori, la diversità culturale e linguistica, la parità di genere, l'alfabetizzazione digitale, l'innovazione e la creatività, compreso l'accesso ai finanziamenti, l'istruzione superiore e le opportunità di lavoro flessibili; invita la Commissione ad aiutare le autorità competenti degli Stati membri a dedicare particolare attenzione alle nuove forme di violenza di genere, quali le molestie online e gli stalking online(23), nonché a effettuare valutazioni continue e ad affrontare tali questioni in modo più efficace;

Imprenditorialità e accesso ai finanziamenti

28.  deplora che le donne siano sottorappresentate nelle start-up improntate all'innovazione e mette in luce i pregiudizi di genere e gli svantaggi sistemici esistenti nelle strutture sociali, in particolare in quelle che intersecano le discipline STEM e l'imprenditorialità; ritiene che disporre di più modelli femminili sia una questione della massima importanza, così come aumentare il numero di donne in posizioni dirigenziali nei settori STEM; invita la Commissione e gli Stati membri a mettere in atto politiche intese a sostenere e liberare il potenziale imprenditoriale delle donne, che continuano ad essere una fonte non sfruttata di crescita economica, d'innovazione e di creazione di occupazione, a fornire maggiori e più adeguate informazioni sull'imprenditorialità come possibilità di carriera interessante, specialmente per le giovani donne che frequentano la scuola, e ad attuare politiche pubbliche che promuovano l'imprenditorialità femminile; ritiene che la ripresa dalla pandemia di COVID-19 rappresenti un'opportunità significativa per far avanzare le donne imprenditrici, per consentire loro di ricostruire le nostre economie e società; sottolinea che un'autentica ripresa della COVID-19 potrà avere successo solo se si perverrà a conseguire un'Europa più verde, più equa e più equa sotto il profilo di genere e se sarà garantita un'adeguata integrazione della dimensione di genere nei fondi dell'UE per la ripresa, garantendo nel contempo che le donne traggano pieno vantaggio in termini di occupazione e imprenditorialità in settori in cui sono state tradizionalmente sottorappresentate e continuano a essere notevolmente sottorappresentate, compresi il digitale, l'intelligenza artificiale, le TIC e le discipline STEM;

29.  ritiene che la sottorappresentanza delle donne responsabili di decisioni di investimento nelle imprese di venture capital costituisca una delle cause principali della persistente mancanza di finanziamenti per le start-up e le imprese guidate dalle donne;

30.  invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare le opportunità di finanziamento, di accesso ai prestiti e a finanziamenti di capitali per le imprenditrici di start-up e le innovatrici attraverso i fondi e i programmi dell'UE, a facilitare l'accesso delle donne ai fondi esistenti, a creare fondi ad hoc e a cercare modi nuovi e innovativi per sostenerle finanziariamente e aiutarle a superare gli ostacoli che incontrano; chiede che la Banca europea per gli investimenti sia associata anche per quanto riguarda l'accesso alla microfinanza; riconosce la necessità che le campagne di sensibilizzazione e d'informazione sulle possibilità di finanziamento dell'UE forniscano un sostegno specifico alle titolari di imprese e alle imprenditrici; chiede di espandere ulteriormente la rete europea dei Business Angels e la rete europea di mentori delle imprenditrici, anche promuovendo incontri di innovatrici, professionisti della tecnologia e investitori per incoraggiare e stimolare le innovazioni e i finanziamenti per le iniziative guidate da donne;

31.  accoglie con favore l'iniziativa della Commissione che istituisce il premio UE per le donne innovatrici, che viene assegnato ogni anno alle donne europee che hanno fondato un'impresa di successo e hanno introdotto un'innovazione sul mercato; invita la Commissione e gli Stati membri a trovare ulteriori modi per incoraggiare sempre più donne ad avviare una propria impresa e a celebrare le leader esemplari nel settore dell'innovazione;

32.  invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare la dichiarazione di impegno sulle donne nel digitale adottata nell'aprile 2019 e a elaborare azioni concrete per promuovere la parità di genere nei settori STEM, compresa la creazione della giornata europea delle ragazze nel campo delle TIC e delle STEM; invita la Commissione a monitorare e a riferire in merito agli sforzi e alle azioni degli Stati membri e a garantire lo scambio di informazioni e di buone pratiche;

o
o   o

33.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 316 del 22.9.2017, pag. 173.
(2) GU C 349 del 17.10.2017, pag. 56.
(3) GU C 66 del 21.2.2018, pag. 44.
(4) GU C 390 del 18.11.2019, pag. 28.
(5) Testi approvati, P9_TA(2021)0026.
(6) Studio – Istruzione e occupazione delle donne nelle scienze, nella tecnologia e nell'economia digitale, compresa l'IA, e la relativa influenza sull'uguaglianza di genere, Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico C - Diritti dei cittadini e affari costituzionali, 15 aprile 2020.
(7) Studio a cura di Iclaves per la Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, Commissione europea.
(8) Eurostat, Statistiche sull'istruzione terziaria, dati rilevati nel settembre 2020.
(9) Eurostat, Risorse umane nella scienza e nella tecnologia, dati medi annuali 2016-2020.
(10) Commissione europea, quadro di valutazione relativo alle donne nel settore digitale 2020.
(11) Associazione internazionale per la valutazione del rendimento scolastico (International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)), studio internazionale sull'alfabetizzazione informatica e dell'informazione (International Computer and Information Literacy Study (ICILS)), 2018.
(12) O'Dea, R. E., Lagisz, M., Jennions, M. D. et al., ‘Gender differences in individual variation in academic grades fail to fit expected patterns for STEM’, Nature Communications 9, 3777, 2018.
(13) Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, Economic Benefits of Gender Equality in the EU: How gender equality in STEM education leads to economic growth (Benefici economici della parità di genere nell'UE. In che modo la parità di genere nell'istruzione in ambito STEM favorisce la crescita economica), 2017.
(14) Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Violence against Women: an EU-wide survey (Violenza nei confronti delle donne: un'indagine a livello dell'Unione europea), 2014.
(15) Relazione del gruppo di esperti, Innovation through Gender: How Gender Analysis Contributes to Research (Innovazioni legate al genere: il contributo dell'analisi di genere alla ricerca), Direzione generale Ricerca e innovazione, Commissione europea, 2013.
(16) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), Bridging the digital gender divide: include, upskill, innovate (Colmare il divario digitale di genere: inclusione, miglioramento delle competenze, innovazione), 2018.
(17) Commissione europea e Banca europea per gli investimenti, Funding women entrepreneurs: How to empower growth (Finanziare le donne imprenditrici: come rafforzare la crescita), 2018.
(18) Commissione europea, She Figures (Dati al femminile), 2018.
(19) Studio internazionale sull'alfabetizzazione informatica e dell'informazione (International Computer and Information Literacy Study (ICILS)), 2018.
(20) Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).
(21) Lambrecht, A. and Tucker, C. E., "Algorithmic bias? An empirical study into apparent gender-based discrimination in the display of STEM career ads" (Pregiudizio algoritmico? Studio empirico sull'apparente discriminazione di genere nella presentazione degli annunci riguardanti carriere STEM), Management Science, Vol. 65, n. 7, 2019, pag. 2970.
(22) Sax, L. J., Kanny, M. A., Jacobs, J. A. et al., "Understanding the Changing Dynamics of the Gender Gap in Undergraduate Engineering Majors: 1971-2011", (Comprendere le dinamiche in evoluzione del divario di genere tra i diplomati in ingegneria: 1971-2011), Research in Higher Education, Vol. 57, n. 5, 2016; Shade, L. R., "Missing in action: Gender in Canada's digital economy agenda", (Disperso in azione: il genere nell'agenda dell'economia digitale del Canada), Signs: Journal of Women in Culture and Society, Vol. 39, n. 4, 2014, pagg. 887-896.
(23) Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Violence against women: an EU-wide survey 2014 (Violenza contro le donne: un'indagine a livello dell'UE), 2014, pag. 87.


Futuro finanziamento della rete radiofonica Euranet Plus da parte dell'UE
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sul futuro finanziamento della rete radiofonica Euranet Plus da parte dell'UE (2021/2708(RSP))
P9_TA(2021)0297B9-0316/2021

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

–  visto l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la decisione della Commissione, del 18 marzo 2021, sul finanziamento delle azioni multimedia e l'adozione del programma di lavoro per il 2021, compreso il relativo allegato,

–  vista l'interrogazione alla Commissione sul futuro finanziamento della rete radiofonica Euranet Plus da parte dell'UE (O-000036/2021 – B9-0023/2021),

–  visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per la cultura e l'istruzione,

A.  considerando che la radio si è dimostrata uno strumento fondamentale per comunicare con i cittadini sugli affari dell'UE;

B.  considerando che negli Stati membri più grandi e più popolosi le stazioni radiofoniche regionali e locali, grazie alla loro elevata penetrazione nel mercato, offrono spesso una finestra privilegiata sui contenuti connessi all'UE per una considerevole fascia di ascoltatori e apportano un reale contributo alla conservazione delle lingue minoritarie;

C.  considerando che, sebbene la radio possa affermarsi come mezzo chiave in un panorama mediatico ampiamente digitalizzato, la digitalizzazione della radiodiffusione nell'UE è un processo a lungo termine, che richiede alle stazioni e alle reti radiofoniche di elaborare piani di transizione, distribuire nel tempo gli investimenti necessari e ammortizzare pienamente l'impatto economico di tale cambiamento;

D.  considerando che Euranet Plus, fondata nel 2007, è una rete unica di stazioni radiofoniche nell'UE che riferisce sugli eventi in Europa da un punto di vista transnazionale; che, dalla creazione della rete, le sue attività operative sono state finanziate principalmente con fondi dell'UE; che Euranet Plus è attualmente composta da 13 emittenti pubbliche e private leader in altrettanti Stati membri, che insieme raggiungono complessivamente oltre 15 milioni di ascoltatori al giorno(1) e offre ai suoi membri una gamma unica di servizi di produzione, trasmissione ed editoria di alta qualità, soddisfacendo in tal modo i requisiti di cui all'articolo 195 del regolamento finanziario(2) per attività aventi speciali caratteristiche che esigono un particolare tipo di organismo;

E.  considerando che l'attuale convenzione di sovvenzione con Euranet Plus, del valore di 2,16 milioni di EUR all'anno, scadrà il 31 dicembre 2021;

F.  considerando che la Commissione ha notificato al Parlamento europeo la sua decisione sul futuro modello di finanziamento delle azioni multimedia con una lettera del commissario Breton in data 18 gennaio 2021, nella quale si affermava che la convenzione di sovvenzione con Euranet Plus non sarebbe stata rinnovata e che sarebbe stata sostituita da un invito annuale competitivo a presentare proposte, da lanciare nel 2021;

G.  considerando che la Commissione non ha ingaggiato un dialogo strategico con Euranet Plus, come era stato espressamente raccomandato in un recente audit, prima di prendere una decisione sul futuro finanziamento della radiodiffusione;

H.  considerando che la commissione per la cultura e l'istruzione (CULT) aveva ripetutamente chiesto alla Commissione di essere inclusa nel processo decisionale per le azioni multimediali ed ha espresso alla Commissione la sua ferma convinzione che l'approccio pianificato fosse ingiusto nei confronti di Euranet Plus, la quale, in quanto rete radiofonica paneuropea con una missione di servizio pubblico, merita di essere trattata come una partner unica per quanto riguarda la promozione dell'integrazione e della diversità dei media nell'UE e ha espresso, oralmente e per iscritto, il suo disaccordo fondamentale con il rapido cambiamento previsto dalla Commissione per quanto riguarda i finanziamenti dell'UE per i servizi radiofonici, che rischia di perturbare la continuità del servizio;

I.  considerando che il 18 marzo 2021 la Commissione ha proceduto come previsto all'adozione della decisione sul finanziamento delle azioni multimedia e ha adottato il programma di lavoro per il 2021; che la Commissione ha espresso chiaramente, in diversi scambi di opinioni con il personale e i commissari, che intende mantenere la sua decisione in merito al futuro finanziamento di Euranet Plus da parte dell'UE, in totale spregio della volontà politica del Parlamento in materia;

J.  considerando che un modello di finanziamento basato su inviti annuali aperti a presentare proposte di durata molto limitata non è finanziariamente sostenibile; che il fatto che già quest'anno sarà lanciato un invito, senza misure transitorie, è ingiusto nei confronti di Euranet Plus, che è un partner di fiducia e di lunga data, impedisce a Euranet di elaborare un piano di sviluppo a lungo termine per realizzare il passaggio al digitale e investire in ulteriori miglioramenti dei suoi prodotti e servizi, e rischia di portare alla liquidazione dell'organizzazione e all'esubero del suo personale all'inizio del 2022;

1.  esorta la Commissione a riconoscere la natura unica di Euranet Plus quale rete radiofonica indipendente che colma con successo il divario di informazione tra l'UE e i suoi cittadini, consentendo loro di meglio comprendere l'insieme delle attività politiche dell'UE e favorendo il dibattito in proposito; sottolinea che Euranet Plus combina capacità di produzione e di trasmissione fornendo servizi editoriali di alta qualità alle sue stazioni radiofoniche affiliate e all'agenzia stessa, che pianifica coproduzioni, promuove scambi e produce formati paneuropei, realizzati su misura e su richiesta per i suoi membri; conclude che Euranet Plus rappresenta pertanto un portale unico per la sua considerevole composizione di emittenti pubbliche e private le quali, con contenuti in 12 lingue ufficiali dell'UE, raggiungono ogni giorno oltre 15 milioni di ascoltatori che altrimenti potrebbero non confrontarsi con tematiche connesse all'UE;

2.  chiede che l'attuale finanziamento di base di Euranet Plus sia rinnovato sotto forma di una convenzione di sovvenzione transitoria per almeno due anni, per consentirle di sviluppare un piano strategico a lungo termine per estendere ulteriormente la rete entro la fine del 2027, al fine di ampliarne la composizione e la copertura geografica e linguistica, preparare il passaggio al digitale e investire in ulteriori miglioramenti dei suoi prodotti e servizi; chiede che le direzioni generali della Commissione delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (DG CONNECT) e Bilancio (DG BUDG) formino un gruppo di lavoro interistituzionale con Euranet Plus e la commissione CULT, al fine di trovare le soluzioni tecniche adeguate per attuare un quadro operativo pluriennale; sottolinea che tali misure transitorie consentiranno all'organizzazione di prepararsi a un processo competitivo su base pluriennale, che potrebbe avere inizio nel 2024; sottolinea che tale approccio creerà il massimo valore aggiunto in termini di sostenibilità, efficienza e corretto uso dei finanziamenti pubblici dell'UE, rispetto a procedure a breve termine che non solo costringono i beneficiari a vivere un'esistenza precaria, ma sono anche più onerose in termini amministrativi;

3.  chiede che la Commissione riveda con urgenza la sua decisione del 18 marzo 2021 per garantire che i 2,2 milioni di EUR destinati al finanziamento delle attività di radiodiffusione nel 2022, di cui al punto 2 del suo allegato, non siano assegnati mediante una procedura aperta, ma destinati direttamente a Euranet Plus, sulla base del fatto che tale organizzazione continua a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 195 del regolamento finanziario;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Sito web ufficiale della rete Euranet Plus, "La nostra rete".
(2) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

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