Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sull'eliminazione delle barriere non tariffarie e non fiscali nel mercato unico (2021/2043(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo "Individuare e affrontare le barriere al mercato unico" (COM(2020)0093),
– visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,
– vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo "Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico" (COM(2020)0094),
– vista la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2020 dal titolo "Nuova agenda dei consumatori – Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile" (COM(2020)0696),
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa" (COM(2021)0350),
– vista la comunicazione della Commissione del 17 marzo 2021 dal titolo "Un percorso comune per una riapertura in sicurezza e duratura" (COM(2021)0129),
– visti la sua risoluzione del 20 gennaio 2021 sul rafforzamento del mercato unico: il futuro della libera circolazione dei servizi(1) e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali al riguardo,
– visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012(2) ("regolamento sullo sportello digitale unico"),
– visto il parere del Comitato europeo delle regioni sulla relazione sugli ostacoli al mercato unico e piano d'azione per l'attuazione del mercato unico (COR 2020/02355),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo su a) "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico" (COM(2020)0094) e b) "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Individuare e affrontare le barriere al mercato unico" (COM(2020)0093) (CESE 2020/01412),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo "Business Journey on the Single Market: Practical Obstacles and Barriers" (Viaggi d'affari nel mercato unico: ostacoli e barriere pratici) (SWD(2020)0054),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dell'8 settembre 2020 dal titolo "Evaluation of the Vertical Block Exemption Regulation" (Valutazione del regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali) (SWD(2020)0172),
– visto lo studio del luglio 2020 della direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI della Commissione dal titolo "Territorial supply constraints in the EU retail sector" (Restrizioni territoriali dell'offerta nel settore del commercio al dettaglio dell'UE),
– visto lo studio del febbraio 2018 dell'Unione Benelux dal titolo "Territorial Supply Constraints in the Retail Trade in Belgium, The Netherlands and Luxembourg" (Restrizioni territoriali dell'offerta nel settore del commercio al dettaglio in Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo),
– visto lo studio del novembre 2020 del dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita del Parlamento europeo dal titolo "Legal Obstacles in Member States to Single Market rules" (Ostacoli giuridici alle norme del mercato unico negli Stati membri),
– visto lo studio dell'ottobre 2020 dell'unità Assistenza alla governance economica del Parlamento europeo dal titolo "Background Reader on the European Semester Autumn edition 2020 – The European Semester from a Parliamentary perspective" (Pubblicazioni di riferimento sul semestre europeo, edizione autunno 2020 – Il semestre europeo da una prospettiva parlamentare),
– visto lo studio del febbraio 2021 del dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita del Parlamento europeo dal titolo "The impact of COVID-19 on the Internal Market" (L'impatto della pandemia di COVID-19 sul mercato interno),
– visto lo studio del febbraio 2019 del dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita del Parlamento europeo dal titolo "Contribution to Growth: The Single Market for Services – Delivering economic benefits for citizens and businesses" (Contributo alla crescita: il mercato unico dei servizi – Offrire benefici economici a cittadini e imprese),
– vista la relazione speciale n. 05/2016 della Corte dei conti europea, del 14 marzo 2016, dal titolo "La Commissione ha assicurato un'attuazione efficace della direttiva sui servizi?",
– visto lo studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo dell'aprile 2019 dal titolo "Mapping Cost of Non-Europe" (Una mappatura del costo della non-Europa),
– vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 sul pacchetto sul mercato unico(3),
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0336/2021),
A. considerando che il mercato unico rappresenta 56 milioni di posti di lavoro in Europa e genera il 25 % del PIL dell'UE; che il settore agroalimentare è il principale settore manifatturiero dell'UE in termini di posti di lavoro e valore aggiunto;
B. considerando che lo sviluppo sostenibile e norme sociali e ambientali rigorose sono presupposti indispensabili per una produttività compatibile con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050;
C. considerando che la protezione e la promozione dei diritti sociali, dei diritti dei lavoratori e dei diritti sindacali, compresi la contrattazione collettiva, salari equi e buone condizioni di lavoro, sono parte integrante della creazione di un mercato unico ben funzionante, equo, inclusivo e sostenibile che fornisca beni e servizi di qualità; che la libertà economica di fornire beni e servizi non dovrebbe prevalere sui diritti fondamentali, compresi i diritti sociali, i diritti dei lavoratori e i diritti sindacali, né comprometterli;
D. considerando che una valutazione globale delle barriere non tariffarie al mercato unico, in particolare nel settore agroalimentare, potrebbe fungere da incentivo alla rimozione di tali barriere;
E. considerando che qualsiasi valutazione delle barriere al mercato unico dovrebbe basarsi, tra l'altro, sulle esperienze e le percezioni delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori che operano in una certa misura nel mercato unico su base quotidiana, nonché sulle finalità delle norme del mercato unico; che le attuali barriere al mercato unico colpiscono in modo sproporzionato o addirittura penalizzano le PMI e le microimprese e ostacolano le loro attività transfrontaliere;
F. considerando che il funzionamento del mercato unico, l'effettiva attuazione delle normative vigenti dell'Unione e l'eliminazione delle barriere sono responsabilità sia della Commissione che degli Stati membri;
G. considerando che molte barriere al mercato unico sono dovute all'applicazione non corretta o incompleta della legislazione dell'Unione, al recepimento inadeguato del diritto unionale negli ordinamenti giuridici nazionali, alla mancanza di misure legislative appropriate a livello dell'UE per far fronte alle barriere esistenti, agli ostacoli riscontrati nell'accesso alle informazioni necessarie o alle misure politiche adottate unilateralmente dagli Stati membri; che un intervento normativo non necessario a livello dell'Unione potrebbe anche avere ripercussioni negative sul mercato unico, creando barriere quali ingenti costi di adempimento e incertezza giuridica per i singoli consumatori;
H. considerando che la frammentazione, le normative nazionali restrittive, l'attuazione inadeguata o non corretta, la burocrazia e la sovraregolamentazione, così come la mancata applicazione o l'assenza di misure legislative adeguate dell'UE che eliminino le barriere, possono avere conseguenze negative sia a livello dell'UE che nazionale, privando i cittadini di posti di lavoro, i consumatori di possibilità di scelta e gli imprenditori di opportunità;
I. considerando che una barriera non tariffaria è un intervento normativo sproporzionato o discriminatorio che dà origine a un onere o un costo che deve essere sostenuto da un'impresa che intende entrare in un mercato e che non è invece sostenuto dalle imprese già presenti nel mercato, oppure è un costo a carico delle imprese non nazionali che non è sostenuto dalle imprese nazionali, fatti salvi il diritto di regolamentazione degli Stati membri e il perseguimento degli obiettivi di politica pubblica, come la tutela dell'ambiente e dei diritti dei consumatori o dei lavoratori; che il Parlamento ha affrontato gli ostacoli non tariffari nella sua risoluzione del 26 maggio 2016(4);
J. considerando che per "sovraregolamentazione" si intendono le pratiche che comportano l'introduzione, da parte degli Stati membri, di ulteriori requisiti amministrativi ingiustificati che non sono correlati agli obiettivi della legislazione e possono compromettere il corretto funzionamento del mercato interno; che, tuttavia, la sovraregolamentazione dovrebbe essere differenziata dalla definizione di norme più rigorose che vanno al di là delle norme minime a livello dell'UE in materia di protezione dell'ambiente e dei consumatori, sanità e sicurezza alimentare;
K. considerando che l'attuale Commissione non ha ancora proposto un pacchetto legislativo esaustivo che affronti le carenze nell'esercizio delle libertà fondamentali del mercato unico al di là dell'applicazione, ad eccezione di iniziative digitali; che la Commissione ha conferito priorità alla necessità di migliorare l'applicazione della legislazione vigente sul mercato unico oltre che a una serie di iniziative digitali e verdi che preparano il terreno per la duplice transizione;
L. considerando che l'elaborazione e l'attuazione della legislazione sul mercato interno devono sempre garantire l'adeguato coinvolgimento delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile;
M. considerando che il Parlamento e il Consiglio hanno respinto alcune delle proposte del pacchetto servizi del 2016;
N. considerando che una netta maggioranza di imprese ritiene che il mercato unico non sia sufficientemente integrato; che la frammentazione delle norme riguardanti il commercio transfrontaliero ha profonde ripercussioni su imprese e consumatori in tutto il mercato interno;
O. considerando che, malgrado gli sforzi profusi in passato attraverso molteplici programmi e applicazioni, gli operatori commerciali hanno tuttora difficoltà a reperire informazioni in merito alle norme e alle procedure relative alla prestazione transfrontaliera di servizi e alla vendita di beni;
P. considerando che al 71 % delle PMI che hanno sperimentato l'attuale sistema di reciproco riconoscimento per i prodotti non armonizzati è stato negato l'accesso al mercato e che la recente revisione del regolamento che disciplina tale sistema mira ad agevolarne l'applicazione da parte delle imprese, fornendo un quadro più efficace per il processo decisionale a livello nazionale;
Q. considerando che la direttiva sulle qualifiche professionali(5) è uno strumento fondamentale per garantire il corretto funzionamento del mercato unico, ma che la mancanza di strumenti di riconoscimento automatico delle qualifiche e delle competenze tra gli Stati membri sta ostacolando la mobilità dei professionisti e creando in tal modo barriere ingiustificate;
R. considerando che il mercato unico dell'UE è un progetto in continua evoluzione e che il ritmo degli sviluppi sociali e tecnologici può creare nuovi ostacoli al mercato unico che ne impediscono la piena realizzazione;
S. considerando che la digitalizzazione e l'uso dell'IA e delle nuove tecnologie possono apportare un valore aggiunto significativo al mercato unico, contribuendo a ridurre gli ostacoli e gli oneri esistenti, creando nuove opportunità commerciali e consentendo il pieno funzionamento del mercato unico digitale a beneficio dei consumatori e delle imprese; che l'uso delle nuove tecnologie e dell'IA può essere utile per eliminare alcune barriere al mercato unico digitale;
T. considerando che la mancanza di armonizzazione e l'insufficiente standardizzazione minima determinano costi aggiuntivi e riducono la sicurezza dei prodotti sul mercato unico, limitando nel contempo la competitività europea sui mercati internazionali;
U. considerando che è fondamentale che il quadro normativo del mercato unico raggiunga il giusto equilibrio tra le libertà economiche, i diritti sociali, gli interessi di consumatori, lavoratori e imprese e l'interesse generale;
V. considerando che di recente la commissione per le petizioni (PETI) del Parlamento ha presentato diverse petizioni relative alle barriere non tariffarie, ad esempio le petizioni nn. 0179/2021 e 0940/2020;
W. considerando che la crisi della COVID-19 ha avuto un forte impatto sia sulla produzione che sui consumi e ha trasformato le attività nazionali e transfrontaliere, colpendo i consumatori, le imprese, i lavoratori e la fornitura di servizi; che alcuni di questi effetti potrebbero essere temporanei, ma altri avranno ripercussioni durature sull'assetto e le esigenze del mercato unico; che la risposta alla pandemia ha accelerato la transizione verso i servizi digitali; che la crisi ha dimostrato l'importanza dell'integrazione europea, di istituzioni forti e della regolamentazione; che le pratiche arbitrarie in materia di appalti pubblici attuate durante la pandemia di COVID-19 hanno avuto profonde ripercussioni sul mercato interno e hanno posto gravi minacce alla trasparenza; che la difficile situazione attuale impone l'eliminazione non solo delle restrizioni legate alla pandemia di COVID-19, ma anche delle barriere ingiustificate che sussistono da anni nel mercato interno, al fine di migliorare e consolidare il mercato unico, il che rappresenta una delle vie d'uscita dalla crisi;
Lo stato del mercato unico e i relativi obiettivi strategici
1. accoglie con favore il pacchetto sulla governance del mercato unico del marzo 2020, che mira a migliorare l'attuazione e l'applicazione della legislazione europea, fornendo una panoramica iniziale delle iniziative in corso e future; ritiene inoltre che persistano carenze a livello di normativa e applicazione che ostacolano il corretto funzionamento del mercato unico; è del parere che manchino in particolare iniziative tese a migliorare il mercato unico dei servizi;
2. sostiene la comunicazione della Commissione dal titolo "Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico", e in particolare le proposte di rafforzare SOLVIT quale strumento per la risoluzione delle controversie nel mercato unico, di consolidare il ruolo della Commissione affinché assista gli Stati membri nel recepimento corretto, completo e tempestivo del diritto dell'UE al fine di garantire un'interpretazione armonizzata ed evitare la sovraregolamentazione, come pure di creare uno strumento per gli ostacoli al mercato unico nell'ambito dello sportello digitale unico e di consentire a cittadini e imprese di segnalare in modo anonimo gli ostacoli normativi riscontrati nell'esercizio dei loro diritti relativi al mercato interno;
3. sottolinea che a pagare il prezzo di un'attuazione inadeguata sono sia le imprese che i consumatori e incoraggia la Commissione a dare priorità a misure di applicazione appropriate;
4. pone l'accento sugli sforzi tesi a garantire che il corretto funzionamento del mercato unico vada di pari passo con sforzi volti a conseguire gli obiettivi fondamentali dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile e di economia sociale di mercato, nonché con un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente;
5. sottolinea che il mercato unico rimane uno dei maggiori successi dell'Unione europea; esorta pertanto la Commissione a concentrare le risorse sulle questioni relative al mercato unico, in particolare le barriere non tariffarie ingiustificate, che impediscono la realizzazione del pieno potenziale del mercato unico per i consumatori, i lavoratori e le imprese, specialmente le PMI, creando barriere superflue e ingiuste alla libera circolazione di beni e servizi;
6. riconosce che per eliminare efficacemente tali barriere e approfondire ulteriormente l'integrazione del mercato unico saranno verosimilmente necessari un controllo più rigoroso, anche da parte degli Stati membri, una prudenza sotto il profilo della regolamentazione, una semplificazione dell'attuale applicazione del quadro normativo vigente dell'UE e una maggiore enfasi politica sul mercato unico;
7. riconosce l'importanza fondamentale della politica di protezione dei consumatori quale fattore che rafforza il mercato unico e contribuisce alla sua integrazione;
8. invita la Commissione a utilizzare le risorse del programma per il mercato unico per rafforzarne la governance e migliorarne il funzionamento, in particolare per quanto riguarda le barriere non tariffarie;
9. invita gli Stati membri a rispettare l'integrità del mercato unico migliorando lo scambio di informazioni e il coordinamento sull'attuazione del diritto dell'UE con il sostegno della Commissione, ad astenersi nella misura del possibile dall'introdurre norme nazionali divergenti, a cercare soluzioni a livello europeo, ad applicare gli orientamenti per legiferare meglio all'introduzione delle norme nazionali, a fornire adeguate valutazioni d'impatto, a sostenere i portatori di interessi affinché possano contribuire adeguatamente al processo decisionale e ad applicare tutte le norme in modo giustificato, proporzionato e non discriminatorio;
10. sottolinea che il pieno conseguimento degli obiettivi del Green Deal e delle agende digitali europee dipende principalmente dall'efficace funzionamento del mercato unico e da un'appropriata strategia pubblica, che è un elemento determinante per l'efficienza e l'innovazione del mercato oltre ad essere uno dei vari strumenti per la modernizzazione delle economie europee; ritiene pertanto che le carenze del mercato unico meritino lo stesso livello di attenzione del Green Deal e dell'agenda digitale europea; sottolinea che le altre politiche europee dovrebbero tenere conto delle norme del mercato unico e devono rispettarne i principi; ribadisce il proprio impegno riguardo allo sviluppo e alla salvaguardia di un mercato interno solido e sostenibile che sia favorevole ai consumatori, ai lavoratori e alle imprese;
11. esprime rammarico per il fatto che alcune barriere non tariffarie possano ostacolare gli obiettivi strategici industriali dell'UE, in particolare la rilocalizzazione della produzione e il rafforzamento della resilienza dell'economia europea; sottolinea che un mercato unico integrato e solido, in cui siano eliminate le barriere non tariffarie, è una condizione preliminare per il conseguimento degli obiettivi della strategia industriale dell'UE;
12. esorta gli Stati membri a garantire affinché operino in modo proporzionale e rigorosamente allineato ai legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la salute pubblica, l'ambiente, i servizi pubblici e l'interesse generale; si rammarica del fatto, tuttavia, che alcuni Stati membri si avvalgano ancora dell'interesse pubblico per isolare i propri mercati nazionali; sottolinea inoltre che prescrizioni quali le restrizioni territoriali infondate, i requisiti linguistici non necessari e le verifiche della necessità economica creano barriere ingiustificate all'interno del mercato unico e invita la Commissione a migliorare il monitoraggio degli Stati membri in tale ambito, anche per quanto concerne gli obblighi giuridici di notifica;
13. deplora il fatto che, secondo uno studio del Parlamento, il numero di procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri in materia di mercato unico sia aumentato tra il 2017 e il 2019, arrivando a 800 nel 2019, ossia il numero più elevato dal 2014;
Barriere alla libera circolazione di beni e servizi
14. sottolinea che la Commissione e altri portatori di interessi hanno identificato una serie di barriere chiave ingiustificate alle attività transfrontaliere, tra cui:
a)
disparità normative e un'attuazione incoerente della legislazione dell'UE, che complicano gli scambi transfrontalieri e costringono le imprese a impegnare risorse per il laborioso processo di analisi delle disposizioni del diritto dell'UE, distogliendo gli investimenti da attività che creano posti di lavoro o promuovono la crescita;
b)
un'applicazione inadeguata della legislazione dell'UE e procedure lunghe e complesse per risolvere le violazioni del diritto dell'UE;
c)
prescrizioni o pratiche amministrative onerose e talvolta complesse, tra cui ispezioni e sanzioni ripetute e persistenti sproporzionate rispetto all'infrazione, informazioni insufficienti e inaccessibili o non esistenti e limitati canali di comunicazione con la pubblica amministrazione che limitano inoltre le possibilità relative a servizi nuovi o concorrenti in altre località che offrirebbero maggiore scelta ai consumatori;
d)
restrizioni territoriali dell'offerta, che ostacolando palesemente lo sviluppo del mercato unico e il suo potenziale vantaggio per i consumatori;
e)
requisiti tecnici supplementari adottati a livello nazionale che generano oneri amministrativi eccessivi e ingiustificati che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del mercato interno;
f)
mancanza di strumenti e meccanismi efficaci per facilitare la conoscenza degli obblighi esistenti o mancanza di norme tecniche armonizzate, il che aumenta i costi di adempimento per le imprese che operano a livello transfrontaliero;
g)
mancanza di trasparenza e di informazioni, nonché requisiti procedurali complessi che aumentano la difficoltà di accesso agli appalti transfrontalieri, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI);
h)
norme insufficienti per il commercio elettronico transfrontaliero;
i)
difficoltà a risolvere in modo tempestivo le controversie commerciali e amministrative;
15. osserva che esempi concreti relativi agli ostacoli citati sono già stati segnalati dalle imprese dell'UE che operano nel mercato interno, tra cui, ad esempio, l'obbligo per i prestatori di servizi stranieri di registrare una società in un registro delle imprese di uno Stato membro ospitante, anche se inviano soltanto lavoratori nel territorio dello Stato membro ospitante su base temporanea e non dispongono di infrastrutture a partire dalle quali svolgerebbero le loro attività in modo abituale, stabile e continuativo;
16. sottolinea che il modo più efficace per ridurre la frammentazione del mercato unico è quello di mirare all'armonizzazione laddove possibile; evidenzia che tale armonizzazione non dovrebbe tuttavia condurre a un maggior onere normativo per le imprese;
17. sottolinea che il rispetto dello Stato di diritto rafforza l'integrità del mercato unico e ricorda agli Stati membri i loro obblighi giuridici di notifica;
18. sottolinea che le barriere non tariffarie hanno anche un forte impatto sul settore dei servizi e di conseguenza su altri segmenti dell'economia che si basano su di esso; rileva inoltre che la Commissione ha comunque identificato 24 specifiche restrizioni in 13 settori che violano le norme stabilite dalla direttiva sui servizi(6), comprese alcune che sono discriminatorie o che riguardano requisiti in materia di stabilimento o nazionalità; osserva che l'obiettivo dell'esercizio era quello di documentare la presenza o l'assenza di restrizioni e che la valutazione della proporzionalità delle restrizioni non era contemplata, inoltre non ha valutato se la restrizione in esame fosse giustificata o proporzionata;
19. riconosce che la relazione evidenzia una lieve diminuzione del livello delle barriere in quasi tutti i settori esaminati, il che richiede un'ulteriore valutazione da parte della Commissione; sottolinea, tuttavia, che secondo la Commissione, la mappatura della riduzione delle barriere nei vari settori di servizi è stata lenta dopo l'attuazione della direttiva sui servizi nel 2006 e fino al 2017, e che per il settore del commercio al dettaglio tra il 2011 e il 2017 le barriere mappate sono addirittura aumentate, annullando in tal modo i progressi conseguiti;
20. si rammarica che alcune delle restrizioni individuate nell'ambito della direttiva sui servizi siano il risultato dell'incertezza giuridica che la direttiva ha provocato dalla sua entrata in vigore riguardo al suo ambito di applicazione, in particolare per le PMI del settore del turismo;
21. rileva che i servizi pubblici godono di una protezione speciale con riguardo alle norme del mercato interno in virtù dei compiti di interesse generale da essi assolti, il che implica che le norme stabilite dalle autorità pubbliche per il loro corretto funzionamento non costituiscono ostacoli non tariffari; sottolinea, a tal proposito, che i servizi sociali e sanitari non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sui servizi;
22. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per eliminare le barriere al commercio al dettaglio e ad agire rapidamente all'atto dell'individuazione di nuove barriere; invita la Commissione a preparare orientamenti sulla proporzionalità delle procedure di autorizzazione per il commercio al dettaglio, al fine di aumentare la certezza del diritto e la prevedibilità riguardo al settore del commercio al dettaglio, e a presentare entro la metà del 2022 un nuovo piano d'azione per il settore europeo del commercio al dettaglio;
23. ricorda che un numero considerevole dei problemi legati alla fornitura transfrontaliera di servizi deriva dalle pratiche amministrative e non dall'incompatibilità con la legislazione dell'UE;
24. invita la Commissione a continuare a elaborare orientamenti per affrontare le normative poco efficienti; sottolinea che la mancanza di un'interpretazione comune delle norme dell'UE che agevolino la libera circolazione dei lavoratori potrebbe condurre a una mancanza di chiarezza giuridica e a oneri burocratici per le imprese e i lavoratori che forniscono servizi in diversi Stati membri; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nel processo di recepimento al fine di garantire un approccio più armonizzato;
25. si rammarica dell'insufficiente uso della procedura di notifica istituita dalla direttiva sui servizi e dal sistema di notifica TRIS(7); sottolinea che ciò compromette la capacità della Commissione di garantire che le nuove leggi sui servizi siano conformi alla direttiva sui servizi; invita gli Stati membri ad adempiere ai loro obblighi di notifica ai sensi della direttiva sui servizi; invita la Commissione a presentare entro la metà del 2022 un piano d'azione sul miglioramento del quadro attuale; prende atto a tale proposito dell'intenzione della Commissione di aggiornare il manuale relativo all'attuazione della direttiva servizi, allo scopo di integrare gli aspetti derivanti dalla giurisprudenza più recente e migliorare l'applicazione della direttiva;
26. sottolinea che le barriere possono derivare anche dalle limitate capacità delle amministrazioni nazionali di fornire servizi in altre lingue e dalla carenza di una formazione e di infrastrutture pertinenti; invita gli Stati membri a provvedere affinché le informazioni e i documenti riguardanti l'accesso al mercato siano disponibili non soltanto nella lingua ufficiale dello Stato membro, ma anche in inglese o nelle altre lingue più utilizzate nell'economia locale;
27. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare strumenti pratici, sintetici e pronti per l'uso, destinati alle autorità nazionali, per far fronte alle pratiche scorrette e alle violazioni e applicare le norme del mercato interno;
28. ricorda che l'ordine pubblico, la sanità pubblica o la pubblica sicurezza possono essere invocati da uno Stato membro solo se è in grado di dimostrare l'esistenza di una minaccia reale e sufficientemente grave a carico di uno degli interessi fondamentali della società; ritiene pertanto inaccettabile qualsiasi forma di discriminazione sponsorizzata dallo Stato, ad esempio nei confronti delle persone con disabilità o basata sulla posizione economica, la nazionalità, l'età, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la professione, il sesso o l'orientamento sessuale (compresa la fobia LGBTIQ); ritiene che tale discriminazione possa limitare le libertà del mercato interno e quindi creare una barriera non tariffaria che incida sulla libera circolazione di beni e servizi, in quanto impedisce ai produttori di beni e ai prestatori di servizi di fornire gli stessi beni e servizi in modo uniforme in tutta l'UE e ai consumatori di beneficiare dei risultati positivi del mercato unico;
29. accoglie con favore i significativi miglioramenti alla libera circolazione di merci verificatisi negli ultimi anni grazie a regolamenti quali il regolamento (UE) 2018/302(8) ("regolamento sui blocchi geografici"), il regolamento (UE) 2019/1020(9) ("regolamento sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti") e, ancor più importante, il regolamento (UE) 2019/515(10) ("regolamento sul reciproco riconoscimento delle merci"); ricorda che il principio del riconoscimento reciproco si applica soltanto ai beni non armonizzati e sottolinea l'importanza di un'armonizzazione dall'alto verso il basso al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori; ritiene che l'applicazione completa del principio del reciproco riconoscimento e degli strumenti definiti di recente dal regolamento (UE) 2019/515 promuoverebbe efficientemente l'agenda del mercato unico, in particolare negli ambiti in cui permangono alcune difficoltà;
30. ritiene che l'adozione e l'applicazione e l'attuazione del regolamento sui blocchi geografici siano state vantaggiose per i consumatori nell'agevolare gli acquisti transfrontalieri; ricorda, tuttavia, che permangono alcuni ostacoli, in particolare nell'ambito della fornitura di servizi e contenuti audiovisivi, e che ciò si riflette in una minore fiducia dei consumatori negli acquisti online transfrontalieri; invita la Commissione, nell'ambito della relazione di valutazione prevista per il 2022, a proporre modalità per eliminare i blocchi geografici ingiustificati e inefficaci, e ad adoperarsi per realizzare un mercato unico digitale armonizzato;
31. sottolinea l'esistenza di pratiche discriminatorie e anticoncorrenziali, come le restrizioni territoriali all'offerta, che ostacolano lo sviluppo del mercato unico e ne compromettono i potenziali benefici per i consumatori; invita la Commissione a proporre misure adeguate per eliminare le restrizioni territoriali dell'offerta e ridurre, in tal modo, le barriere agli scambi transfrontalieri, nell'ottica di conseguire un mercato unico pienamente funzionante;
32. accoglie con favore il fatto che l'armonizzazione delle qualifiche attraverso il reciproco riconoscimento abbia già contribuito alla crescita del mercato unico in relazione a diverse professioni; esprime rammarico tuttavia per il fatto che gli ulteriori progressi siano seriamente limitati dalle barriere amministrative imposte dagli Stati membri; sottolinea che il riconoscimento reciproco di diplomi, qualifiche, abilità e competenze tra gli Stati membri rafforzerebbe la libera circolazione dei lavoratori e dei servizi ed esorta gli Stati membri a estendere il riconoscimento reciproco a tutti i livelli possibili dell'istruzione e della formazione e a migliorare o introdurre quanto prima le procedure necessarie ai fini di tale estensione;
33. ricorda lo status specifico delle professioni regolamentate all'interno del mercato unico e il loro ruolo nel far fronte all'interesse pubblico, ma sottolinea altresì che tale status specifico non dovrebbe essere utilizzato per mantenere barriere ingiustificate che diano luogo alla frammentazione del mercato unico;
34. incoraggia gli Stati membri a eliminare le indebite restrizioni alle qualifiche professionali e la Commissione a rimanere vigile nel portare avanti le procedure di infrazione quando gli Stati membri non rispettano la normativa dell'UE sul riconoscimento delle qualifiche;
35. ricorda che la direttiva sulle qualifiche professionali si basa sul principio della parità di trattamento e sul divieto della discriminazione fondata sulla nazionalità;
36. invita la Commissione e gli Stati membri ad accrescere costantemente la sensibilizzazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori che potrebbero non conoscere le norme sul riconoscimento reciproco e le altre norme pertinenti che agevolano le operazioni transfrontaliere;
37. invita a promuovere il quadro europeo delle qualifiche e a facilitarne l'applicazione in tutta l'UE, in modo che diventi uno strumento di riconoscimento ampiamente accettato;
38. deplora l'insufficiente accesso alle informazioni in relazione alla mobilità dei lavoratori nei settori dei servizi ed esprime preoccupazione per le procedure onerose in alcuni Stati membri riguardo all'ottenimento dei documenti essenziali e ai problemi tuttora esistenti nel fornire tempestivamente ai cittadini un modulo A1; sottolinea che l'accesso alle informazioni, ad esempio in materia di contratti collettivi nazionali, ove applicabile e pertinente, come prescritto dalla direttiva 2014/67/UE(11), dovrebbe essere migliorato per agevolare l'adempimento da parte delle imprese e le informazioni per i lavoratori; insiste sul fatto che tali informazioni dovrebbero essere disponibili attraverso lo sportello digitale unico; invita la Commissione e l'Autorità europea del lavoro ad adottare misure appropriate per migliorare l'accesso alle informazioni;
39. esorta la Commissione a introdurre, come previsto, un modulo digitale per la dichiarazione del distacco dei lavoratori nel primo trimestre del 2022, come indicato nel suo aggiornamento della nuova strategia industriale del 2020, istituendo un formato digitale semplice, di facile utilizzo e interoperabile che risponda alle esigenze delle imprese europee, in particolare delle PMI;
40. ricorda che l'accesso alle informazioni è essenziale e deve essere reso il più semplice possibile per gli utenti; ritiene che le misure adottate nel quadro del pacchetto merci allo scopo di migliorare l'accesso alle informazioni sulle norme applicabili e sugli obblighi che incombono alle imprese siano un'evoluzione positiva per agevolare gli scambi transfrontalieri, mantenendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori; chiede di stanziare risorse sufficienti per la creazione di sportelli unici;
41. prende atto del crescente numero di norme in materia di accesso dei veicoli alle aree urbane applicate sia ai veicoli privati che a quelli commerciali; chiede alla Commissione di valutare se sia necessario un coordinamento a livello dell'UE;
42. evidenzia che il corretto funzionamento del mercato unico è fondamentale per salvaguardare la fornitura sufficiente di prodotti a prezzi accessibili e di alta qualità, compresi i prodotti agroalimentari, in tutta l'UE;
43. sottolinea l'importanza di potenziare il dinamismo e la resilienza dei sistemi di approvvigionamento dell'UE, anche a livello regionale e locale, nonché di rafforzare le filiere corte, intelligenti e integrate onde garantire la continuità dell'approvvigionamento dei prodotti in tutta l'UE;
44. sottolinea la necessità di garantire la maggiore armonizzazione possibile del mercato unico attraverso un approccio uniforme a livello dell'UE in materia di etichettatura, che possa sia eliminare le barriere al funzionamento del mercato unico che garantire che le informazioni fornite ai consumatori siano chiare, trasparenti, tracciabili e comprensibili;
45. accoglie con favore l'adozione della direttiva riveduta sulle pratiche commerciali sleali(12) e gli incentivi della Commissione in tal senso e sostiene l'attività e le conclusioni del Centro comune di ricerca, il cui obiettivo comune è affrontare la questione del doppio standard qualitativo;
Digitalizzazione e uso dell'IA nell'affrontare gli ostacoli al mercato unico
46. pone l'accento sull'importanza di un mercato unico digitale pienamente funzionante a vantaggio dei consumatori e delle imprese e chiede sostegno a favore delle PMI affinché possano affrontare gli ostacoli e le difficoltà nella loro trasformazione digitale;
47. ritiene che la digitalizzazione e le tecnologie emergenti, come l'IA, possano contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione e al consolidamento del mercato interno; sottolinea che, se usate correttamente, tali tecnologie possono essere positive e trasformative e far fronte a molte sfide allo scopo di eliminare gli ostacoli al mercato unico;
48. invita la Commissione a valutare ulteriormente la possibilità di consentire e incoraggiare l'uso di soluzioni digitali che possano contribuire a fornire informazioni obbligatorie sul prodotto o sull'imballaggio senza la necessità di aumentare le dimensioni della confezione o di riconfezionare il prodotto;
49. si compiace delle proposte della Commissione relative alla legge sui servizi digitali (COM(2020)0825) e alla legge sui mercati digitali (COM(2020)0842) e chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare quadri che siano coerenti con le altre politiche del mercato interno e dell'UE; ritiene che per le aziende, e soprattutto per le PMI e i consumatori, sia estremamente importante avere un complesso di norme chiare, armonizzate e rigorose;
50. si compiace dell'intenzione della Commissione di istituire un punto di accesso unico europeo per le informazioni destinate alle autorità per i controlli sui prodotti non alimentari;
51. invita le autorità dell'UE e nazionali competenti ad adottare misure appropriate per predisporre un modello unico per i siti web ufficiali nazionali e per renderli compatibili con lo sportello digitale unico, al fine di migliorare l'accesso alle informazioni pertinenti tra Stati membri;
52. riconosce che numerose barriere derivano dalla limitata capacità amministrativa di fornire servizi di qualità in contesti transfrontalieri; ritiene che la digitalizzazione dei servizi pubblici e piene capacità di eGovernment rimangano essenziali per sradicare alcune delle BNT più onerose; invita la Commissione a promuovere l'uso degli strumenti digitali ed esorta gli Stati membri a impegnarsi a fondo nella digitalizzazione dei servizi pubblici; insiste sulla necessità di predisporre e utilizzare strumenti interoperabili e open source nell'ambito dell'eGovernment, al fine di favorire la messa a punto di procedure amministrative online che siano compatibili da uno Stato all'altro; ricorda, a tal proposito, che le principali disposizioni dello sportello digitale unico dovevano entrare in vigore in tutti gli Stati membri dell'UE entro il 12 dicembre 2020; sottolinea l'importanza dei principi "digitale per default" e "una tantum", che faranno risparmiare a cittadini e imprese tempo e denaro, in particolare se utilizzati più ampiamente; accoglie con favore la proposta di aggiungere uno strumento relativo agli ostacoli del mercato unico allo sportello digitale unico;
53. si rammarica che l'attuazione dello sportello digitale unico proceda con lentezza; invita gli Stati membri a dedicare risorse sufficienti alla tempestiva attuazione dello sportello digitale unico secondo modalità favorevoli alle PMI, fornendo informazioni incentrate sull'utente riguardo alle norme e alle procedure amministrative del mercato unico, al fine di renderlo, per quanto possibile, uno sportello unico virtuale; invita gli Stati membri e la Commissione a estendere il campo di applicazione dello sportello digitale unico a tutte le procedure amministrative che interessano le imprese;
54. sottolinea che SOLVIT ha un enorme potenziale per divenire il principale strumento informale di risoluzione dei problemi per le imprese e i consumatori nei casi di erronea applicazione del diritto dell'Unione; accoglie con favore la proposta della Commissione di utilizzare SOLVIT come strumento predefinito per la risoluzione delle controversie nel mercato unico; ritiene che a tal fine sia essenziale pubblicizzare maggiormente l'esistenza di questi strumenti di risoluzione delle controversie;
55. rileva che, nonostante le azioni di sensibilizzazione da parte della Commissione e degli Stati membri, SOLVIT è ancora sconosciuto a molti cittadini e imprese; fa presente che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adottare ulteriori misure per migliorarne la visibilità;
56. osserva che SOLVIT si basa su una raccomandazione e non su una normativa e non può assumere decisioni giuridicamente vincolanti; evidenzia che è possibile apportare miglioramenti sostanziali al funzionamento di SOLVIT;
57. osserva che molti centri SOLVIT hanno organici insufficienti e mancano di risorse e di formazioni pertinenti per il personale e, pertanto, delle conoscenze necessarie; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i centri SOLVIT dispongano di risorse adeguate per operare come richiesto dalla Commissione nella comunicazione COM(2017)0255;
58. richiama l'attenzione sul fatto che le pratiche di controllo ingiustificate, sproporzionate e discriminatorie applicate dagli Stati membri, comprese le multe eccessive o l'accesso ai dati concorrenziali delle imprese, sono anch'esse una forma di barriera nel mercato interno; prende atto che le imprese europee segnalano regolarmente esempi di tali pratiche tramite SOLVIT, le petizioni presentate alla commissione PETI o le denunce inoltrate alla Commissione;
59. pone l'accento sulla necessità di un punto di contatto raggiungibile e accessibile per i cittadini europei, le imprese e i loro rappresentanti, al fine di eliminare le misure adottate dagli Stati membri che ostacolano il mercato unico dell'UE; sottolinea la necessità di assicurare un regolare follow-up di tali denunce, al fine di abbattere quanto prima le barriere ingiustificate al mercato unico;
60. ricorda che il settore degli autotrasporti internazionali è soggetto a BNT che riducono l'accesso ai mercati nazionali limitandone la competitività;
61. sottolinea l'importanza di armonizzare le norme per il mercato interno e di prevedere una migliore partecipazione dei portatori di interessi e delle imprese al processo armonizzato al fine di evitare inutili barriere per l'accesso al mercato unico dell'UE;
Applicazione e controllo della conformità
62. accoglie con favore, in linea di principio, la task force per l'applicazione delle norme sul mercato unico (Single Market Enforcement Taskforce – SMET), che mira a valutare la conformità della legislazione nazionale alle norme del mercato unico, dare priorità agli ostacoli più urgenti, affrontare i casi di sovraregolamentazione e discutere questioni orizzontali in materia di applicazione della normativa; sottolinea che la SMET non dovrebbe solo individuare i problemi, ma anche proporre possibili soluzioni; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una maggiore inclusione dei portatori d'interessi nelle attività della SMET;
63. ricorda che ad oggi il piano della Commissione di rafforzare l'applicazione della legislazione dell'UE tramite la SMET, che ha tenuto la sua prima riunione nell'aprile 2020, ha prodotto solo risultati modesti; deplora la mancanza di trasparenza nei metodi di lavoro della SMET; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la trasparenza della SMET e a includere i portatori di interessi nelle sue riunioni, nonché garantire che la SMET pubblichi gli elenchi dei partecipanti, gli ordini del giorno e i verbali delle sue riunioni sul sito web della Commissione; invita la Commissione a presentare i risultati concreti dei lavori della SMET entro la fine del 2022 e a presentarli alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento e al Consiglio "Competitività", conformemente alla sua comunicazione del 10 marzo 2020 su un piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico (COM(2020)0094);
64. invita la Commissione a presentare periodicamente, almeno ogni tre anni, una relazione annuale sulle BNT, ad ampliare l'attuale quadro di valutazione del mercato unico in modo trasparente e a elencare le procedure di infrazione, nonché le normative nazionali sulle quali gravano sospetti di violazione del diritto dell'Unione;
65. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare in modo rapido, coerente e rigoroso se le norme nazionali ostacolano il mercato interno e, in caso affermativo, se sono necessarie, proporzionate e giustificate, come stabilito dalla direttiva (UE) 2015/1535 nel settore delle regolamentazioni tecniche e dalla direttiva (UE) 2018/958(13) sull'accesso alle professioni regolamentate; osserva che mancano adeguate valutazioni d'impatto e giustificazioni ben motivate, in particolare per quanto riguarda le norme nazionali in materia di prodotti e servizi; invita la Commissione a prendere decisioni rapide in merito alle denunce, al fine di garantire una rapida gestione e un efficace risoluzione delle questioni rilevanti dal punto di vista degli utenti;
66. ricorda che lungo l'intero ciclo normativo gli Stati membri e la Commissione condividono la responsabilità di garantire il rispetto delle norme del mercato unico, anche tenendo conto dell'accordo di Parigi e del pilastro europeo dei diritti sociali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini, compresi i diritti dei lavoratori e dei consumatori; pone l'accento sulla necessità di un'armonizzazione a livello dell'UE delle norme riguardanti la frequenza e la qualità dei controlli e delle altre attività di vigilanza del mercato, in particolare in materia di sicurezza dei prodotti, e la promozione di strumenti per lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali al fine di rafforzare la cooperazione in tale ambito;
67. invita ogni Stato membro a provvedere affinché tutte le autorità competenti all'interno della propria giurisdizione dispongano dei poteri minimi, nonché della dotazione di bilancio e del personale necessari ad assicurare la corretta applicazione dell'acquis del mercato interno;
68. sottolinea l'importanza di sorveglianza, ispezioni e sanzioni proporzionate da parte delle autorità competenti nei confronti degli operatori economici che non rispettano la legislazione, indipendentemente dal loro Stato membro di stabilimento; fa presente che è fondamentale non solo avvalersi degli strumenti di cooperazione tra le autorità nazionali e la Commissione in materia di vigilanza dei mercati, ma anche svilupparne di nuovi, al fine di prevenire i problemi di non conformità che mettono in pericolo la sicurezza dei consumatori, in particolare rafforzando la vigilanza a livello europeo;
69. sottolinea l'importanza di un maggior grado di armonizzazione che comprenda un'efficace ed efficiente cooperazione tra le autorità competenti in materia di applicazione delle norme, al fine di individuare, indagare, far cessare o vietare tali infrazioni;
70. sottolinea l'importanza del monitoraggio, e accoglie pertanto con favore il quadro di valutazione del mercato unico come strumento di monitoraggio delle prestazioni; pone in evidenza la necessità di un dibattito ricorrente sui risultati del quadro di valutazione ai massimi livelli politici, in modo da assicurare l'impegno politico ad affrontare gli ostacoli identificati non soltanto dal punto di vista delle imprese, ma anche per quanto riguarda le sfide affrontate da lavoratori, consumatori e cittadini, tenendo in debito conto gli aspetti di politica sociale e ambientale;
71. si compiace del rafforzamento delle capacità delle amministrazioni pubbliche nazionali, dei professionisti in materia di appalti pubblici, dei giudici e degli altri operatori del diritto, che è possibile finanziare nel quadro del programma di sostegno alle riforme;
Barriere al mercato unico dovute alla risposta alla COVID-19
72. ricorda che la risposta iniziale alla pandemia da parte degli Stati membri e della Commissione non ha tenuto conto delle esigenze del mercato unico, e ricorda il considerevole impatto che ciò ha avuto sul libero movimento transfrontaliero di beni, persone e servizi; ritiene che sarà necessaria un'ulteriore valutazione dell'impatto della pandemia sul mercato unico, al fine di trarre le dovute conclusioni dalla crisi della COVID-19;
73. invita gli Stati membri, in caso di peggioramento della situazione pandemica, ad attuare integralmente gli orientamenti della Commissione relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di COVID-19 e la comunicazione della Commissione dal titolo "Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne" (C(2020)3250), onde consentire ai lavoratori, in particolare a quelli del settore dei trasporti e ai lavoratori transfrontalieri, distaccati e stagionali, nonché ai prestatori di servizi, di attraversare le frontiere e avere libero accesso al loro luogo di lavoro;
74. accoglie con favore il pacchetto di misure per la ripresa Next Generation EU, le linee guida dell'UE per la gestione delle frontiere, le corsie verdi per i trasporti, il certificato COVID digitale UE per agevolare la libera circolazione e le ulteriori misure volte a consentire un normale funzionamento del mercato unico;
75. si rammarica che alcuni Stati membri abbiano introdotto ulteriori restrizioni di viaggio, come la quarantena, per taluni titolari del certificato COVID digitale UE; rileva che tali restrizioni sono particolarmente onerose per i lavoratori transfrontalieri e distaccati e gli autotrasportatori;
76. ricorda l'importanza di garantire che le misure riguardanti la COVID-19 non incidano sul flusso dei prodotti, in particolare quelli alimentari, all'interno dell'UE, anche quando si tratta di territori non collegati all'Europa continentale;
77. rileva che la pandemia di COVID-19 ha determinato alcune restrizioni tra gli Stati membri e al loro interno, così come il declino del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, producendo effetti devastanti sulla produzione alimentare;
78. ritiene che lo sviluppo sostenibile, la transizione equa, l'inclusione sociale e la creazione di posti di lavoro di qualità debbano aprire la strada alla ripresa;
79. si compiace della proposta della Commissione di presentare uno strumento di emergenza per il mercato unico; invita la Commissione a svilupparlo come uno strumento strutturale giuridicamente vincolante per garantire la libera circolazione di persone, beni e servizi in caso di crisi future;
80. invita la Commissione e gli Stati membri a fare un uso proattivo delle lezioni apprese, a elaborare un piano di risposta per le emergenze che dovrebbe puntare ad assicurare una risposta comune e salvaguardare per quanto possibile la libera circolazione di beni, servizi e persone, soprattutto dei lavoratori transfrontalieri; ricorda la necessità di una tempestiva notifica da parte degli Stati membri delle misure nazionali che limitano la libera circolazione di beni e servizi;
81. accoglie con favore la proposta di regolamento della Commissione relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (COM(2020)0727), in particolare la proposta relativa alla creazione di un meccanismo di controllo delle restrizioni all'esportazione di attrezzature mediche nel mercato interno;
82. sottolinea l'urgente necessità di ampliare l'accesso, tramite soluzioni di eGovernment, ai servizi e alle tecnologie digitali che durante le emergenze sono essenziali per il regolare funzionamento del mercato unico e per l'accesso di cittadini e imprese ai servizi pubblici; riconosce che l'esclusione digitale e la mancanza di accesso a Internet sono alcune delle più significative barriere non tariffarie alla trasformazione digitale del mercato unico dell'UE;
o o o
83. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1).
Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1).
Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).
Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 25).