Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sul tema "Centro "AccessibleEU" a sostegno delle politiche in materia di accessibilità nel mercato interno dell'UE" (2022/2013(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea,
– visti gli articoli 19, 48, 67, paragrafo 4, 153, 165, 168 e 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 3, 21, 24, 26, 34, 35, 41 e 47,
– viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e la sua entrata in vigore il 21 gennaio 2011, in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità(1),
– viste le osservazioni generali sulla CRPD elaborate dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottate l'11 aprile 2014, intese come orientamento autorevole sulla sua attuazione, nello specifico il commento generale n. 2, articolo 9, sull'accessibilità,
– visto il codice di condotta tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione che stabilisce le disposizioni interne per l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'Unione europea e per la rappresentanza dell'Unione europea relativamente alla Convenzione stessa(2),
– viste le osservazioni conclusive del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 2 ottobre 2015, concernenti la relazione iniziale dell'Unione europea,
– vista l'indagine strategica del Mediatore europeo sull'attività di monitoraggio della Commissione europea riguardo ai fondi dell'UE impiegati per promuovere il diritto delle persone con disabilità e anziane a una vita indipendente,
– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" (COM(2021)0101),
– viste la proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione, recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426, "direttiva antidiscriminazione") e la relativa posizione del Parlamento del 2 aprile 2009(3),
– vista la sua risoluzione del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità post‑2020(4),
– visto il regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario(5),
– vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi(6) (atto europeo sull'accessibilità),
– vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici(7),
– vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche(8),
– visto il regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione)(9),
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale" (COM(2021)0118),
– vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)(10),
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro" (COM(2020)0789),
– vista la nuova agenda dei consumatori (COM(2020)0696), fra le cui cinque priorità rientrano le esigenze specifiche di determinate categorie di consumatori, tra cui le persone con disabilità,
– vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE(11) (direttiva sugli appalti pubblici),
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(12),
– vista la decisione (UE) 2018/254 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa(13),
– viste le norme sull'accessibilità derivanti dai mandati della Commissione nn. 376, 554, 420 e 473,
– visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004(14),
– visto il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004(15),
– visto il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo(16),
– visto il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91(17),
– visto il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta(18),
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0209/2022),
A. considerando che le persone con disabilità hanno pari diritti, su base di uguaglianza con gli altri, in tutti gli ambiti della vita e hanno il diritto inalienabile alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita indipendente, all'autonomia e alla piena partecipazione alla società, il che va a beneficio di tutti i livelli della società;
B. considerando che nell'Unione oltre 87 milioni di persone hanno qualche forma di disabilità e che occorre tenere conto della tendenza demografica verso l'invecchiamento della popolazione dell'UE;
C. considerando che l'accessibilità è un presupposto fondamentale affinché le persone con disabilità possano godere pienamente dei diritti umani e delle libertà fondamentali; che, a norma dell'articolo 9 della CRPD, relativo all'accessibilità, al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali;
D. considerando che gli Stati membri devono garantire che l'accessibilità sia integrata a tutti i livelli, non solo negli edifici e nei trasporti pubblici, bensì anche nella sanità e nell'istruzione, oltre ad incrementare la mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità;
E. considerando che la CRPD definisce la "progettazione universale" come la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate e senza escludere dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità; che l'accessibilità è uno dei principi generali della CRPD, e che l'Unione europea e gli Stati membri sono giuridicamente vincolati da tale Convenzione conformemente alla decisione 2010/48/CE; che il commento generale n. 2 sulla CRPD rileva l'obbligo degli Stati Parti di adottare piani d'azione e strategie per individuare le barriere esistenti all'accessibilità, stabilire calendari con scadenze specifiche e fornire le risorse umane e materiali necessarie a rimuovere tali barriere; che l'accessibilità è fondamentale per l'esercizio, da parte delle persone con disabilità, dei diritti alla riservatezza, alla non discriminazione, all'occupazione, all'istruzione inclusiva e alla partecipazione politica nonché di altri diritti sanciti dalla CRPD;
F. considerando che le autorità locali svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere gli Stati membri nell'elaborazione delle politiche sociali, comprese le politiche in materia di disabilità e accessibilità, attraverso l'analisi delle esigenze sul campo e l'attuazione di misure specifiche;
G. considerando che l'offerta di tecnologie assistive di qualità elevata ed economicamente accessibili favorirà la piena inclusione delle persone con disabilità nella società e andrà a beneficio sia delle persone con disabilità che dei fornitori di tali tecnologie, nonché della società nel suo complesso; che le tecnologie assistive contribuiranno a ridurre le disparità tra gli Stati membri e che tali tecnologie possono funzionare solo in ambienti accessibili;
H. considerando che livelli più elevati di occupazione delle persone con disabilità e un'accessibilità e inclusione maggiori di tale gruppo nella forza lavoro presentano un chiaro potenziale economico;
I. considerando che l'Unione ha stabilito un quadro giuridico completo per l'accessibilità nel mercato interno, in particolare con l'adozione di una normativa specifica in materia di accessibilità, quale l'atto europeo sull'accessibilità, e ha incluso obblighi in fatto di accessibilità in diversi atti normativi settoriali, compresi i regolamenti relativi ai finanziamenti dell'UE; che l'atto europeo sull'accessibilità, che si applicherà a decorrere dal 28 giugno 2025, introdurrà nuovi requisiti significativi per quanto riguarda l'accessibilità di prodotti e servizi;
J. considerando che l'effettiva attuazione di politiche concernenti le disabilità contribuirà positivamente alla competitività del mercato interno dell'UE e pertanto rappresenta una risorsa fondamentale dell'economia dell'Unione;
K. considerando che la valutazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020 ha rivelato che il suo contributo ha migliorato la situazione in una serie di settori, ma ha anche evidenziato che le persone con disabilità incontrano ancora notevoli ostacoli nell'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione, ai trasporti, all'ambiente edificato, alle TIC, all'occupazione e alle attività ricreative, nonché alla partecipazione alla vita politica e ad altri ambiti della vita;
1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" (in appresso "la strategia"), che mira a garantire che tutte le persone con disabilità in Europa possano godere dei propri diritti e partecipare alla società e all'economia in condizioni di parità e non siano più soggette a discriminazioni, affrontando i notevoli ostacoli evidenziati nella valutazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020;
2. plaude all'iniziativa della Commissione, annunciata nella strategia, volta a istituire il Centro "AccessibleEU" (in appresso "il Centro"); riconosce che il Centro mira a rafforzare la coerenza delle politiche armonizzate in materia di accessibilità, a sostenerne l'attuazione e ad agevolare l'accesso alle conoscenze e alle competenze pertinenti, promuovendo una cultura delle pari opportunità e della piena partecipazione alla società per le persone con disabilità, anche a livello professionale, in uno spazio collaborativo tra le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti delle imprese, le organizzazioni della società civile che si occupano di disabilità, gli esperti in materia di accessibilità e gli utenti;
3. rileva che è possibile conseguire migliori risultati in termini di accessibilità nella società solo se il Centro segue l'approccio della "progettazione universale"; sottolinea la necessità di garantire che tale approccio globale all'accessibilità sia tenuto in debita considerazione, in particolare per quanto riguarda l'ambiente fisico, i trasporti, l'informazione, la comunicazione, i servizi e il settore degli appalti pubblici e delle gare d'appalto; ritiene che tale approccio implichi anche l'effettiva partecipazione di tutti i portatori di interessi e titolari dei diritti ai loro procedimenti;
4. evidenzia che l'UE ha stabilito un quadro giuridico completo per l'accessibilità nel mercato unico basato sul mandato della CRPD, che comprende, tra l'altro, l'atto europeo sull'accessibilità, la direttiva sull'accessibilità del web, le direttive sui servizi di media audiovisivi e sulle comunicazioni elettroniche, nonché le specifiche tecniche per le stazioni e i veicoli ferroviari; ricorda che alcuni aspetti di tale quadro hanno termini di attuazione futuri e incoraggia la prosecuzione degli sforzi al fine di conseguire una rapida attuazione; si rammarica che, laddove già richiesta, l'attuazione di tale legislazione fondamentale vari notevolmente da uno Stato membro all'altro e, in generale, sia stata finora insoddisfacente, principalmente a causa della mancanza di esperti qualificati in materia di accessibilità; pone dunque l'accento sulla necessità di migliorare le conoscenze generali nonché le competenze pratiche e teoriche delle pubbliche amministrazioni, degli operatori economici e della società in generale con riguardo alle politiche in materia di accessibilità, al fine di contribuire a individuare soluzioni adeguate, sostenibili ed economicamente accessibili in ciascuno Stato membro e pertanto di migliorare l'attuazione dei requisiti di accessibilità vigenti e futuri; sottolinea, in tale contesto, che il Centro dovrebbe rappresentare un'importante risorsa per fornire tali conoscenze e sostegno agli Stati membri nella fase di attuazione;
5. prende atto dell'istituzione di gruppi di lavoro ad hoc per l'attuazione di talune normative in materia di accessibilità; ritiene tuttavia che l'assenza di un quadro di coordinamento e cooperazione tra l'UE, gli Stati membri, in particolare le autorità pubbliche che monitorano o applicano le normative in materia di accessibilità, e i pertinenti portatori di interessi che sostengono soluzioni trasversali, ovvero le persone con disabilità attraverso le loro organizzazioni di rappresentanza, i professionisti nell'ambito dell'accessibilità e il settore privato, rappresenti un ulteriore ostacolo all'attuazione delle normative in materia di accessibilità e alla loro applicazione armonizzata in tutta l'Unione;
6. invita la Commissione a garantire risorse adeguate, sia in termini di finanziamenti che di risorse umane, per l'istituzione e il funzionamento del Centro; chiede che gli Stati membri assicurino le risorse necessarie per l'attuazione e l'applicazione delle politiche in materia di accessibilità, anche attraverso i fondi dell'UE; sottolinea che sono indispensabili finanziamenti sufficienti per perseguire politiche pubbliche efficaci in materia di accessibilità, nonché per realizzare progressi in un'ampia gamma di tematiche, quali la sensibilizzazione attraverso le attività di comunicazione, in particolare rivolte alle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, nonché il riconoscimento delle disabilità invisibili e l'armonizzazione delle tessere nazionali di disabilità o delle norme in materia di accessibilità;
Struttura
7. invita la Commissione a istituire un segretariato e un forum incaricati di orientare e guidare le attività del Centro; sottolinea che il forum dovrebbe garantire la partecipazione equilibrata dei portatori di interessi dei settori pubblico e privato e dei titolari dei diritti con un'esperienza adeguata nel settore dell'accessibilità; evidenzia che dovrebbe essere assicurato l'equilibrio di genere; sottolinea che la partecipazione delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità deve essere garantita quale componente essenziale del lavoro del Centro, onde garantire il massimo livello possibile di trasparenza per quanto riguarda le sue attività; ritiene che il Centro dovrebbe pubblicare un programma di lavoro annuale e coinvolgere nel forum rappresentanti dei deputati al Parlamento europeo;
8. pone l'accento sulle sfide specifiche poste da particolari ambiti delle politiche in materia di accessibilità, quali l'ambiente edificato, gli appalti pubblici, le tecnologie digitali, i mezzi di comunicazione e la cultura, i trasporti, le tecnologie emergenti ed assistive, nonché i prodotti e i servizi aperti al pubblico; invita la Commissione a istituire sottogruppi specializzati di esperti per determinati settori; è convinto che tali gruppi dovrebbero collaborare strettamente con il Centro, gli Stati membri, le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, allo scopo di garantire una valutazione, un'attuazione, un monitoraggio e un'applicazione migliori della normativa in materia di accessibilità;
9. invita gli Stati membri a istituire centri nazionali per l'accessibilità, che potrebbero comprendere punti di contatto e gruppi di esperti con struttura analoga che lavorino fianco a fianco con il Centro nell'attuazione, il monitoraggio e l'applicazione della legislazione in materia di accessibilità; ritiene che i centri nazionali per l'accessibilità dovrebbero facilitare lo scambio e il coordinamento tra i pertinenti portatori di interessi e titolari di diritti, compresi gli operatori economici, le organizzazioni delle persone con disabilità e le autorità nazionali responsabili dell'accessibilità e dell'attuazione della legislazione settoriale; è convinto che gli esperti in materia del Centro dovrebbero fornire orientamenti e formazione a tutti i pertinenti portatori di interessi; ritiene che tali gruppi potrebbero contribuire a individuare soluzioni di accessibilità che tengano conto delle specificità nazionali;
Mandato
10. reputa che il Centro dovrebbe fungere da polo incaricato di fornire periodicamente, in sede di attuazione del diritto dell'Unione, assistenza e competenze alle istituzioni e agli organi pertinenti dell'UE come pure ai suoi Stati membri con riguardo alle politiche di accessibilità e ai requisiti tecnici; ritiene che il Centro dovrebbe stabilire e coordinare un quadro di cooperazione che riunisca i pertinenti organismi nazionali e unionali e tutti i gruppi di utenti, in particolare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, le organizzazioni della società civile, il mondo accademico, le imprese e i professionisti di tutti i settori attinenti all'accessibilità e ai diritti dei consumatori, al fine di sostenere un'attuazione e un'applicazione armonizzate in tutta l'Unione, di fornire orientamenti e formazione e di incoraggiare gli sviluppi e l'innovazione in ambito politico a livello nazionale e dell'UE, anche attraverso l'individuazione e la condivisione delle migliori pratiche tra i vari settori, nonché mediante la creazione di strumenti tesi a facilitare l'attuazione del diritto dell'Unione; ritiene inoltre che il Centro potrebbe rafforzare la collaborazione tra gli organismi e le organizzazioni summenzionati con portatori di interessi altamente innovativi, al fine di promuovere lo sviluppo delle tecnologie assistive; ritiene che il Centro dovrebbe altresì fornire consulenza, compresi orientamenti, alle istituzioni e agli organi pertinenti dell'UE e ai suoi Stati membri con riguardo alle loro politiche e pratiche interne in materia di accessibilità;
11. sottolinea che il Centro può apportare benefici al lavoro della Commissione, tra l'altro, individuando le lacune e le incoerenze della legislazione vigente e contribuendo a colmarle, elaborando raccomandazioni strategiche per l'aggiornamento e lo sviluppo della normativa in materia di accessibilità, integrando l'accessibilità in tutte le politiche pertinenti sotto la responsabilità delle diverse direzioni generali della Commissione, anche individuando i settori prioritari in cui l'accessibilità dovrebbe essere migliorata, nonché realizzando progetti che esplorino modalità innovative per attuare l'accessibilità, fornendo assistenza nell'elaborazione di specifiche tecniche in materia di accessibilità e sostenendo le agenzie e gli organi dell'UE nelle questioni attinenti all'accessibilità;
12. è del parere che il Centro dovrebbe generare conoscenze preziose sull'accessibilità ricorrendo a ricerche e studi, che dovrebbe mettere a disposizione sia della Commissione che degli Stati membri, e dovrebbe raccogliere e consolidare informazioni specializzate e comparabile e dati pienamente accessibili, ivi compresi riscontri sull'attuazione della normativa in materia di accessibilità; sottolinea che tali misure contribuirebbero a garantire politiche in materia di accessibilità solidamente basate sulle esigenze e le esperienze degli utenti; evidenzia che il Centro dovrebbe contribuire a colmare le lacune nella raccolta di dati statistici a livello nazionale in merito alla situazione delle persone con disabilità, e che dovrebbe essere prevista una cooperazione con gli istituti statistici pertinenti, in particolare Eurostat;
13. ritiene che il Centro svolgerebbe un ruolo fondamentale nel fornire alla Commissione, agli Stati membri, ai portatori di interessi e ai titolari dei diritti conoscenze e sostegno con riguardo all'attuazione, al monitoraggio e all'applicazione delle politiche in materia di accessibilità, anche attraverso la formazione e documenti di orientamento disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE e redatti in un linguaggio accessibile, comprensibile e di facile lettura;
14. sottolinea che il Centro dovrebbe contribuire a superare le incoerenze tra la CRPD e le politiche dell'UE e dovrebbe pertanto aiutare gli Stati membri a conseguire l'obiettivo primario di aumentare i livelli di occupazione delle persone con disabilità; evidenzia che tale attività di integrazione deve coinvolgere l'UE e gli Stati membri anche attraverso una stretta cooperazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e altre organizzazioni della società civile, le autorità pubbliche e il settore privato;
15. rileva che l'attuazione delle politiche di accessibilità richiede un elevato livello di competenze tecniche, non previsto in misura sufficiente nei programmi di istruzione superiore, il che contribuisce alla carenza di esperti qualificati in materia di accessibilità in tutti gli ambiti dei settori pubblico e privato; sottolinea che il Centro dovrebbe sostenere gli Stati membri nello sviluppo di programmi di istruzione specifici per le questioni afferenti all'accessibilità e dovrebbe fornire formazione ai professionisti, ai funzionari pubblici dell'UE e nazionali nonché ai portatori di interessi e ai titolari dei diritti, al fine di aumentare la consapevolezza su tali questioni;
16. deplora che il sistema di normazione non consenta alle persone con disabilità e alle loro organizzazioni di rappresentanza di partecipare adeguatamente e in condizioni di parità con gli altri portatori di interessi alle attività degli organismi di normazione europei e nazionali in sede di elaborazione delle norme in materia di accessibilità; chiede pertanto una migliore rappresentanza all'interno del sistema di normazione e una rappresentanza equilibrata tra gli esperti designati, al fine di garantire un esito equo della legislazione e delle norme dell'Unione in materia di accessibilità; ritiene che il Centro dovrebbe svolgere un ruolo significativo nel sistema di normazione e potrebbe fornire consulenza alla Commissione quando quest'ultima partecipa ai lavori dei comitati di normazione, anche mediante la consulenza degli esperti di normazione delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, e, ove possibile, assistere la Commissione nell'elaborazione di specifiche tecniche e richieste di norme e risultati tangibili europei in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012(19), anche attraverso il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi e i titolari dei diritti pertinenti; reputa che il coinvolgimento del Centro apporterebbe chiari vantaggi alle persone con disabilità per quanto riguarda la circolazione all'interno dell'UE e consentirebbe loro di godere del loro diritto di lavorare, vivere e viaggiare liberamente;
17. invita la Commissione a condurre una valutazione entro cinque anni dalla creazione del Centro per valutarne l'efficacia e il valore aggiunto nel promuovere le politiche in materia di accessibilità all'interno dell'UE; sottolinea che, sulla base di tale valutazione, la Commissione dovrebbe adottare misure adeguate per aggiornare e migliorare il Centro, anche vagliando la possibilità di istituire un'agenzia in caso di mancato conseguimento degli obiettivi elencati nel suo mandato; chiede che la Commissione monitori il lavoro del Centro e i suoi risultati mediante relazioni annuali che dovranno essere presentate al Parlamento;
o o o
18. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché agli Stati membri.
Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).