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Procedura : 2023/0126(COD)
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Ciclo del documento : A9-0020/2024

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A9-0020/2024

Discussioni :

PV 27/02/2024 - 9
CRE 27/02/2024 - 9

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PV 28/02/2024 - 8.2

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P9_TA(2024)0096

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Mercoledì 28 febbraio 2024 - Strasburgo
Certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari
P9_TA(2024)0096A9-0020/2024
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari (COM(2023)0221 – C9-0152/2023 – 2023/0126(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0221),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 118, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0152/2023),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A9-0020/2024),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 Febbraio 2024 in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2024/... sul certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari
P9_TC1-COD(2023)0126

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 118, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  La ricerca nel settore fitofarmaceutico contribuisce in modo decisivo al costante miglioramento dell'agricoltura. I prodotti fitosanitari, in particolare quelli derivanti da una ricerca lunga e costosa, potranno continuare a essere sviluppati nell'Unione solo se potranno beneficiare di una normativa favorevole che preveda una protezione sufficiente a incentivare tale ricerca.

(2)  Il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto per un nuovo prodotto fitosanitario e l'autorizzazione all'immissione sul mercato di tale prodotto riduce la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto, rendendola insufficiente ad ammortizzare gli investimenti effettuati nella ricerca.

(2bis)   Tale circostanza determina una protezione insufficiente che penalizza la ricerca fitosanitaria e la competitività in questo settore. [Em. 1]

(3)  Tra gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese agrochimiche per aumentare la propria competitività dovrebbe figurare una protezione uniforme conferita da brevetti e da certificati complementari nel mercato interno, o almeno in una parte significativa dello stesso.

(4)  Nella sua comunicazione del 25 novembre 2020 dal titolo "Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE – Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE"(3), la Commissione ha sottolineato la necessità di affrontare la restante frammentazione del sistema di proprietà intellettuale dell'Unione. In tale comunicazione la Commissione ha osservato che, per i medicinali e i prodotti fitosanitari, la protezione complementare è disponibile solo a livello nazionale. Nel contempo esiste una procedura centralizzata per il rilascio di brevetti europei. Inoltre il "brevetto unitario" di cui al regolamento (UE) n. 1257/2012(4) entra in vigore il 1º giugno 2023 per quanto riguarda tutti gli Stati membri che hanno ratificato l'accordo su un tribunale unificato dei brevetti.

(5)  Il regolamento (UE) n. 1257/2012 ha introdotto la possibilità di rilasciare brevetti unitari. Tale regolamento non prevede tuttavia un certificato protettivo complementare unitario ("certificato unitario").

(6)  In assenza di un certificato unitario, un brevetto unitario potrebbe essere prorogato solo dietro presentazione di una domanda di certificati nazionali in ciascuno Stato membro in cui è richiesta la protezione, il che impedirebbe al titolare di un brevetto unitario di ottenere una protezione unitaria durante l'intero periodo di protezione combinata conferita da tale brevetto unitario e, in seguito, da tali certificati. È pertanto opportuno introdurre un certificato unitario per i prodotti fitosanitari che consenta di prorogare un brevetto unitario in modo unitario. Tale certificato unitario dovrebbe essere richiesto sulla base di un brevetto di base unitario e avrebbe gli stessi effetti giuridici dei certificati nazionali in tutti gli Stati membri in cui tale brevetto di base ha effetto unitario. La caratteristica principale di tale certificato unitario dovrebbe essere il suo carattere unitario.

(7)  Un certificato unitario dovrebbe fornire una protezione uniforme e avere lo stesso effetto in tutti gli Stati membri in cui il brevetto di base su cui si fonda ha effetto unitario, tranne in caso di sospensione temporanea dell'effetto al fine di consentire il rilascio di autorizzazioni all'immissione sul mercato in momenti diversi. Ne consegue che un certificato unitario dovrebbe essere trasferito o dichiarato nullo, oppure scadere, unicamente in relazione a tali Stati membri.

(8)  Il regolamento [COM(2023) 223] sostituisce il regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio(5) e contiene nuove disposizioni che istituiscono una procedura centralizzata per l'esame dei certificati protettivi complementari per i prodotti fitosanitari.

(9)  Considerando che alcuni Stati membri non hanno ancora aderito al sistema brevettuale unitario, i certificati rilasciati dagli uffici nazionali dei brevetti dovrebbero restare disponibili.

(10)  Per evitare discriminazioni tra i richiedenti di certificati a norma del regolamento [COM(2023) 223] e quelli di certificati unitari a norma del presente regolamento, nonché distorsioni del mercato interno, è opportuno che ai certificati a norma del regolamento [COM(2023) 223] e ai certificati unitari si applichino, con opportuni adeguamenti, le stesse norme sostanziali, in particolare per quanto riguarda le condizioni per il rilascio di un certificato, come pure la durata e gli effetti di un certificato.

(11)  In particolare, la durata della protezione conferita da un certificato unitario dovrebbe essere identica a quella prevista per i certificati nazionali a norma del regolamento [COM(2023) 223]; nello specifico, il titolare che disponga contemporaneamente di un brevetto unitario e di un certificato unitario dovrebbe poter beneficiare, complessivamente, di 15 anni al massimo di esclusiva, a partire dalla prima autorizzazione all'immissione sul mercato nell'Unione del prodotto fitosanitario in questione. Poiché il certificato unitario avrebbe effetto alla scadenza del brevetto di base e al fine di tenere conto delle discrepanze nelle prassi nazionali per quanto riguarda la data di scadenza di un brevetto, che possono comportare differenze di un giorno, il presente regolamento dovrebbe chiarire il momento esatto a decorrere dal quale la protezione conferita da un certificato unitario debba avere effetto.

(12)  Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio(6) ha istituito, a norma del suo articolo 2, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ("Ufficio"). Nell'interesse del mercato interno e data la natura autonoma del certificato unitario, la relativa procedura d'esame e di rilascio dovrebbe essere svolta da un'unica autorità esaminatrice. Tale obiettivo può essere conseguito conferendo all'Ufficio il compito di esaminare sia le domande di certificati unitari conformemente al presente regolamento e al regolamento [COM(2023) 222] sia le domande centralizzate di certificati a norma dei regolamenti [COM(2023) 231] e [COM(2023) 223].

(13)  In assenza di un'autorizzazione all'immissione sul mercato centralizzata, le autorizzazioni all'immissione sul mercato sono rilasciate a livello nazionale. Ne consegue che l'ambito di applicazione delle autorizzazioni di un determinato prodotto fitosanitario nei vari Stati membri può essere leggermente differente. Un certificato unitario dovrebbe tuttavia conferire protezione a tale prodotto fitosanitario solo nella misura in cui questo sia debitamente coperto dalle autorizzazioni all'immissione sul mercato rilasciate in ciascuno degli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario.

(14)  Il fatto che le autorizzazioni all'immissione sul mercato di un determinato prodotto fitosanitario possano essere rilasciate in date diverse nei vari Stati membri renderebbe in molti casi impossibile il rilascio di un certificato unitario per un determinato prodotto fitosanitario qualora fosse richiesto che le autorizzazioni siano state rilasciate in tutti gli Stati membri interessati (ossia quelli in cui il brevetto di base ha effetto unitario) al momento del deposito della domanda. È pertanto opportuno consentire al richiedente di depositare una domanda di certificato unitario qualora siano state richieste autorizzazioni all'immissione sul mercato in tutti gli Stati membri pertinenti, purché dette autorizzazioni siano rilasciate prima della fine del processo d'esame che, per questo motivo, non dovrebbe essere completato prima di 18 mesi dal deposito della domanda. Qualora prima del completamento dell'esame non sia stata rilasciata alcuna autorizzazione in uno Stato membro pertinente, il certificato unitario non dovrebbe avere alcun effetto in relazione a tale Stato membro fino al rilascio di un'autorizzazione valida nel medesimo Stato membro. Tale effetto sospensivo dovrebbe tuttavia essere revocato qualora sia concessa un'autorizzazione pendente dopo il rilascio del certificato unitario ma, al fine di garantire la certezza del diritto, prima della scadenza del brevetto di base, a seguito di una richiesta a tal fine del titolare del certificato unitario, fatta salva la verifica di tale richiesta da parte dell'Ufficio.

(15)  È altresì opportuno consentire a un richiedente di depositare una "domanda combinata" che comprenda anche la designazione degli Stati membri, diversi da quelli in cui il brevetto di base ha effetto unitario, nei quali sarebbe richiesto il rilascio di certificati nazionali secondo quanto stabilito nel regolamento [COM(2023) 223]. Tale domanda combinata dovrebbe essere oggetto di un'unica procedura d'esame.

(16)  In tal caso, la doppia protezione conferita contemporaneamente da un certificato unitario e da un certificato nazionale, indipendentemente dal fatto che siano stati ottenuti sulla base di una domanda nazionale o di una domanda centralizzata, dovrebbe essere esclusa in tutti gli Stati membri.

(17)  Una delle condizioni per il rilascio di un certificato dovrebbe essere che il prodotto sia protetto dal brevetto di base, nel senso che il prodotto dovrebbe rientrare nell'ambito di una o più rivendicazioni di tale brevetto, secondo l'interpretazione data dalla persona esperta del ramo in base alla luce della descrizione e dei disegni del brevetto, in base alle conoscenze generali di detta persona nel settore pertinente e allo stato dell'arte alla data di deposito o di priorità del brevetto di base. Ciò non dovrebbe necessariamente richiedere che la sostanza attiva del prodotto sia esplicitamente identificata nelle rivendicazioni. oppure, nel caso di un preparato, ciò non dovrebbe necessariamente richiedere che ciascuna delle sue sostanze attive sia esplicitamente identificata nelle rivendicazioni, purché ciascuna di esseciascun principio attivo sia specificamente identificabile alla luce di tutte le informazioni divulgate da tale brevetto sulla base dello stato dell'arte alla data di deposito o alla data di priorità del brevetto di base. [Em. 2]

(18)  Per evitare una protezione eccessiva, è opportuno prevedere che uno stesso prodotto in uno Stato membro non possa essere protetto da più di un certificato, sia esso nazionale o unitario. È pertanto opportuno esigere che il prodotto o eventuali derivati, quali sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri o complessi, equivalenti al prodotto da un punto di vista fitosanitario non siano già stati oggetto di un certificato precedente, da soli o in combinazione con uno o più principi attivi aggiuntivi, per la stessa applicazione o per un'applicazione diversa. [Em.3]

(19)  Nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base, la protezione conferita da un certificato unitario dovrebbe estendersi soltanto al prodotto, ossia alla sostanza attiva o alle combinazioni della stessa, coperto dall'autorizzazione all'immissione sul mercato, per qualsiasi impiego del prodotto in quanto prodotto fitosanitario che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato unitario.

(20)  Tuttavia, per garantire una protezione equilibrata, un certificato unitario dovrebbe conferire al rispettivo titolare il diritto di impedire a un terzo di fabbricare non solo il prodotto identificato nel certificato unitario ma anche i derivati di tale prodotto, quali sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri o complessi, equivalenti al prodotto da un punto di vista fitosanitario, anche qualora tali derivati non siano esplicitamente menzionati nella descrizione del prodotto figurante nel certificato unitario. Vi è pertanto la necessità di considerare che la protezione conferita dal certificato unitario si estende a tali derivati equivalenti, nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base.

(21)  Come ulteriore misura volta a garantire che uno stesso prodotto in qualsiasi Stato membro non possa essere protetto da più di un certificato, il titolare di più brevetti per lo stesso prodotto non dovrebbe poter ottenere più di un certificato per tale prodotto. Tuttavia, qualora due brevetti che proteggono il prodotto siano detenuti da due titolari, è opportuno consentire a ciascuno di tali titolari di ottenere un certificato per tale prodotto, purché essi possano dimostrare di non essere economicamente collegati. Al titolare di un brevetto di base non dovrebbe inoltre essere rilasciato alcun certificato in relazione a un prodotto oggetto di un'autorizzazione detenuta da un terzo senza il consenso di quest'ultimo.

(22)  Per quanto riguarda le domande di certificati unitari per i prodotti fitosanitari, la condizione per il rilascio che prevede che l'autorizzazione sia la prima dovrebbe essere soddisfatta paese per paese.

(23)  Per garantire l'allineamento alle norme applicabili ai brevetti unitari, un certificato unitario, in quanto oggetto di proprietà, dovrebbe essere assimilato, nella sua totalità e in tutti gli Stati membri in cui ha effetto, a un certificato nazionale dello Stato membro determinato conformemente alla legge applicabile al brevetto di base.

(24)  Per garantire un processo equo e trasparente, assicurare la certezza del diritto e ridurre il rischio di successive contestazioni relative alla validità, i terzi dovrebbero avere la possibilità, dopo la pubblicazione della domanda di certificato unitario, di presentare entro tre mesi osservazioni all'Ufficio durante l'esecuzione dell'esame centralizzato. Tali terzi cui è consentito presentare osservazioni dovrebbero includere anche gli Stati membri. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare il diritto dei terzi di avviare successivi procedimenti di nullità dinanzi all'Ufficio. Tali disposizioni sono necessarie per garantire il coinvolgimento dei terzi sia prima che dopo il rilascio dei certificati.

(25)  L'esame di una domanda di certificato unitario dovrebbe essere condotto, sotto la supervisione dell'Ufficio, da un panel d'esame comprendente un membro dell'Ufficio e due esaminatori alle dipendenze degli uffici nazionali dei brevetti. Ciò garantirebbe un uso ottimale delle competenze in materia di certificati protettivi complementari e brevetti connessi, attualmente disponibili solo presso gli uffici nazionali. Per garantire una qualità ottimale dell'esame, l'Ufficio e le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che gli esaminatori designati possiedano le competenze pertinenti ed esperienza sufficiente nella valutazione di certificati protettivi complementari. È opportuno stabilire criteri aggiuntivi adeguati in relazione alla partecipazione di esaminatori specifici alla procedura, in particolare per quanto riguarda le qualifiche e i conflitti di interesse. [Em. 4]

(26)  L'Ufficio dovrebbe esaminare la domanda di certificato unitario ed emettere un parere d'esame. Tale parere dovrebbe indicare i motivi per i quali è positivo o negativo.

(27)  Per salvaguardare i diritti procedurali dei terzi e garantire un sistema completo di mezzi di ricorso, i terzi dovrebbero poter contestare un parere d'esame avviando un procedimento di opposizione entro un breve periodo dopo la pubblicazione di detto parere; tale opposizione può portare a una modifica di detto parere.

(28)  Dopo il completamento dell'esame di una domanda di certificato unitario e dopo la scadenza dei termini di ricorso e di opposizione, o, se del caso, dopo l'emissione di una decisione definitiva nel merito, l'Ufficio dovrebbe dare attuazione senza indebito ritardo al parere d'esame rilasciando un certificato unitario o respingendo la domanda, a seconda dei casi. [Em. 5]

(29)  Per salvaguardare i diritti procedurali e garantire un sistema completo di mezzi di ricorso, qualora il richiedente o un'altra parte siano lesi da una decisione dell'Ufficio, il richiedente o tale parte dovrebbero avere il diritto, previo pagamento di una tassa, di presentare, entro due mesi, un ricorso contro la decisione dinanzi a una commissione di ricorso dell'Ufficio. Ciò vale anche per il parere d'esame, contro il quale il richiedente può presentare ricorso. Le decisioni della commissione di ricorso dovrebbero a loro volta poter essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale, che è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata. In caso di domanda combinata comprendente la designazione di altri Stati membri ai fini del rilascio di certificati nazionali può essere presentato un ricorso comune. [Em. 6]

(30)  Nel nominare i membri delle commissioni di ricorso relative alle domande di certificati unitari, si dovrebbe tenere conto della loro precedentepertinente competenza, della loro indipendenza e della sufficiente esperienza precedente in materia di certificati protettivi complementari o di brevetti. [Em. 7]

(31)  Chiunque può contestare la validità di un certificato unitario presentando all'Ufficio una domanda di nullità.

(32)  L'Ufficio dovrebbe avere la possibilità di riscuotere una tassa per la domanda di certificato unitario, nonché altre tasse procedurali quali le tasse per le opposizioni, i ricorsi e la nullità. Le tasse riscosse dall'Ufficio dovrebbero essere stabilite mediante un atto di esecuzione.

(33)  Le tasse annuali per i certificati unitari (note anche come tasse di rinnovo) dovrebbero essere versate all'Ufficio, che dovrebbe trattenerne una parte per coprire le spese generate dallo svolgimento dei compiti relativi al rilascio di certificati unitari, mentre la parte restante sarebbe ripartita con gli Stati membri in cui i certificati unitari hanno effetto.

(34)  Per garantire la trasparenza è opportuno istituire un registro che possa fungere da punto di accesso unico e che fornisca informazioni sulle domande di certificati unitari, come pure sui certificati unitari rilasciati e sul relativo stato. Il registro dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

(35)  Per i compiti attribuiti all'Ufficio a norma del presente regolamento, le lingue dell'Ufficio dovrebbero essere tutte le lingue ufficiali dell'Unione, al fine di consentire agli attori di tutta l'Unione di richiedere facilmente certificati unitari o di presentare osservazioni dei terzi e garantire in tal modo una trasparenza ottimale per tutti i portatori di interessi nell'Unione. L'Ufficio dovrebbe accettare traduzioni verificate, in una delle lingue ufficiali dell'Unione, di documenti e informazioni. L'Ufficio può, se del caso, utilizzare traduzioni automatiche verificate.

(36)  È opportuno prevedere una copertura finanziaria per garantire che le autorità nazionali competenti che partecipano alla procedura centralizzata siano adeguatamente remunerate per la loro partecipazione.

(37)  I necessari costi di avviamento relativi ai compiti attribuiti all'Ufficio, compresi i costi dei nuovi sistemi digitali, dovrebbero essere finanziati con l'avanzo di bilancio accumulato dall'Ufficio.

(38)  Al fine di integrare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per: i) specificare il contenuto e la forma del ricorso, come pure il contenuto e la forma della decisione della commissione di ricorso; ii) specificare le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso nei procedimenti relativi ai certificati; iii) specificare le norme riguardanti i mezzi di comunicazione, compresi quelli elettronici, che le parti devono utilizzare nei procedimenti dinanzi all'Ufficio e i moduli che l'Ufficio deve fornire; iv) stabilire le modalità della procedura orale; v) stabilire le modalità dell'istruzione; vi) stabilire le modalità della notifica; vii) specificare nel dettaglio il calcolo e la durata dei termini; viii) stabilire le modalità di prosecuzione del procedimento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(7). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(39)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda: i) i moduli di domanda da utilizzare; ii) le norme sulle procedure relative al deposito delle domande e sulle procedure relative al modo in cui i panel d'esame esaminano le domande centralizzate e preparano i pareri d'esame, come pure sull'emissione di pareri d'esame da parte dell'Ufficio; iii) i criteri relativi alle modalità di costituzione dei panel d'esame e i criteri per la selezione degli esaminatori; iv) gli importi delle tasse applicabili da versare all'Ufficio; v) la specifica degli importi massimi delle spese indispensabili ai fini del procedimento effettivamente sostenute dalla parte vincente; vi) le norme riguardanti i trasferimenti finanziari tra l'Ufficio e gli Stati membri, gli importi di tali trasferimenti e la remunerazione che l'Ufficio deve corrispondere per la partecipazione delle autorità nazionali competenti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(8).

(40)  La Commissione dovrebbe riferire periodicamente sul funzionamento del presente regolamento, in coordinamento con gli obblighi di relazione del regolamento [COM(2023) 223].

(41)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). Le norme di cui al presente regolamento dovrebbero essere interpretate e applicate conformemente a tali diritti e principi. In particolare, il presente regolamento mira a garantire il pieno rispetto del diritto di proprietà e del diritto alla protezione della salute, come pure del diritto a un ricorso effettivo, di cui agli articoli 17 e 47 della Carta.

(42)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del carattere autonomo del CPC unitario, che è indipendente dai sistemi nazionali, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(43)  Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725(9), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il XXX [OP: si prega di inserire il riferimento una volta disponibile].

(44)  È opportuno prevedere modalità adeguate per facilitare un'agevole attuazione delle norme previste dal presente regolamento. Al fine di concedere all'Ufficio tempo sufficiente per predisporre l'assetto operativo e avviare la procedura da utilizzare per il rilascio di certificati unitari, secondo quanto stabilito nel presente regolamento, è opportuno rinviare l'applicazione del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative al certificato protettivo complementare unitario ("certificato unitario") per i prodotti fitosanitari protetti da un brevetto europeo con effetto unitario e soggetti, in quanto prodotti fitosanitari, prima dell'immissione sul mercato, a una procedura di autorizzazione amministrativa ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(10).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)  "prodotti fitosanitari": le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui vengono consegnati all'utilizzatore e destinati a:

a)  proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti, sempreché tali sostanze o preparati non siano altrimenti definiti nelle successive disposizioni;

b)  influire sui processi vitali dei vegetali, senza peraltro fungere da fertilizzanti (ad esempio, i regolatori di crescita);

c)  conservare i prodotti vegetali, sempreché tali sostanze o prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali del Consiglio o della Commissione in materia di conservanti;

d)  eliminare i vegetali indesiderati;

e)  eliminare parti di vegetali, frenare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali;

2)  "sostanze": gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o sotto forma di prodotti industriali, inclusa qualsiasi impurità derivante inevitabilmente dal processo di fabbricazione;

3)  "sostanze attive": le sostanze o i microorganismi, compresi i virus, aventi un'azione generale o specifica:

a)  sugli organismi nocivi;

b)  o sui vegetali, parti di vegetali o prodotti vegetali;

4)  "preparati": le miscele o le soluzioni composte da due o più sostanze, di cui almeno una sostanza attiva, destinate ad essere utilizzate come prodotti fitosanitari;

5)  "vegetali": le piante vive e le parti vive di piante, compresi frutti freschi e sementi;

6)  "prodotti vegetali": i prodotti di origine vegetale non trasformati o sottoposti a trattamenti semplici quali la macinazione, l'essiccazione o la compressione, sempreché non si tratti dei vegetali stessi;

7)  "organismi nocivi": parassiti dei vegetali o dei prodotti vegetali, appartenenti al regno animale o vegetale, nonché i virus, batteri, micoplasmi o altri agenti patogeni;

8)  "prodotto": la sostanza attiva o la composizione di sostanze attive di un prodotto fitosanitario;

9)  "brevetto europeo": un brevetto rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti ("EPO") secondo le norme e le procedure stabilite nella Convenzione sul brevetto europeo(11) ("CBE");

10)  "brevetto unitario": un brevetto europeo che beneficia dell'effetto unitario negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata di cui al regolamento (UE) n. 1257/2012;

11)  "brevetto di base": un brevetto unitario che protegge un prodotto in quanto tale, un preparato, un processo di ottenimento di un prodotto o un'applicazione di un prodotto e che è designato dal suo titolare ai fini della procedura di rilascio di un certificato unitario;

12)  "domanda centralizzata": una domanda presentata presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ("Ufficio") a norma del capo III del regolamento [COM(2023) 223] ai fini del rilascio di certificati, per il prodotto indicato nella domanda, negli Stati membri designati;

13)  "autorità nazionale competente": l'autorità nazionale competente, in un determinato Stato membro, per il rilascio dei certificati e per il rigetto delle domande di certificati;

13a)   "economicamente collegato": in relazione a titolari diversi di due o più brevetti di base che proteggono lo stesso prodotto, un titolare controlla, direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari, è controllato da un altro titolare o è soggetto a un controllo comune con un altro titolare. [Em. 8]

Articolo 3

Condizioni di rilascio del certificato unitario

1.  L'Ufficio rilascia un certificato unitario sulla base di un brevetto di base se, in ciascuno degli Stati membri in cui tale brevetto di base ha effetto unitario, alla data della domanda sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)  il prodotto è protetto da tale brevetto di base in vigore;

b)  per il prodotto, in quanto prodotto fitosanitario, è stata rilasciata un'autorizzazione, in vigore, all'immissione sul mercato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 in almeno uno degli Stati membri in cui tale brevetto di base ha effetto unitario; [Em. 9]

c)  il prodotto non è già stato oggetto di un certificato né di un certificato unitario;

d)  l'autorizzazione di cui alla lettera b) è la prima autorizzazione all'immissione sul mercato del prodotto in quanto prodotto fitosanitario.

2.  Il titolare di più brevetti riguardanti lo stesso prodotto non può ottenere più certificati o certificati unitari per tale prodotto per un determinato Stato membro.

Qualora siano pendenti, in un determinato Stato membro, due o più domande di certificati, siano esse nazionali o centralizzate, o domande di certificati unitari, riguardanti lo stesso prodotto e presentate da due o più titolari di brevetti differenti, un'autorità nazionale competente o l'Ufficio, a seconda dei casi, può rilasciare un certificato o un certificato unitario per tale prodotto a ciascuno di tali titolari, purché essi non siano economicamente collegati. Il medesimo principio si applica, mutatis mutandis, alle domande presentate dal titolare in relazione allo stesso prodotto per cui sono stati precedentemente rilasciati uno o più certificati o certificati unitari ad altri diversi titolari di brevetti diversi. [Em. 10]

3.  Per un determinato prodotto fitosanitario è rilasciato un certificato unitario anche se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)  alla data della domanda, in ciascuno degli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario è stata richiesta un'autorizzazione all'immissione sul mercato del prodotto in quanto prodotto fitosanitario conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, ma in almeno uno di tali Stati membri non è stata ancora rilasciata alcuna autorizzazione;

b)  prima dell'adozione del parere d'esame sono state rilasciate autorizzazioni valide in ciascuno degli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario.

4.  Qualora sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 3, lettera a), il parere d'esame non è adottato prima di 18 mesi dal deposito della domanda.

5.  In deroga al paragrafo 3, qualora sia soddisfatta solo la condizione di cui al paragrafo 3, lettera a), in relazione a uno Stato membro in cui il brevetto di base ha effetto unitario, è rilasciato un certificato unitario che non ha tuttavia effetto in tale Stato membro.

Qualora sia rilasciato un certificato unitario conformemente al primo comma, il richiedente può presentare all'Ufficio un'autorizzazione all'immissione sul mercato rilasciata successivamente in tale Stato membro prima della scadenza del brevetto di base, unitamente a una richiesta di ripristino dell'effetto del certificato unitario in tale Stato membro. L'Ufficio valuta se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte in relazione a tale Stato membro ed emette una decisione in merito al ripristino dell'effetto.

Articolo 4

Ambito di applicazione della protezione

Nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base, la protezione conferita dal certificato unitario riguarda, in ciascuno degli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario, soltanto il prodotto coperto da un'autorizzazione all'immissione sul mercato del prodotto fitosanitario corrispondente, per qualsiasi impiego del prodotto in quanto prodotto fitosanitario che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato unitario.

Articolo 5

Effetti del certificato unitario

1.  Il certificato unitario conferisce gli stessi diritti che vengono attribuiti dal brevetto di base ed è soggetto alle stesse limitazioni e agli stessi obblighi in tutti gli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario.

2.  Il certificato unitario ha carattere unitario. Esso fornisce una protezione uniforme e ha lo stesso effetto in tutti gli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario. Il certificato unitario può essere limitato, trasferito o dichiarato nullo, oppure estinguersi, unicamente in relazione a tali Stati membri.

Articolo 6

Diritto al certificato unitario

1.  Il diritto al certificato unitario spetta al titolare del brevetto di base o al suo avente causa.

2.  Nonostante il paragrafo 1, qualora un brevetto di base sia stato rilasciato in relazione a un prodotto oggetto di un'autorizzazione detenuta da un terzo, al titolare del brevetto di base non è rilasciato alcun certificato unitario per tale prodotto senza il consenso di tale terzo.

Articolo 7

Il certificato unitario in quanto oggetto di proprietà

Un certificato unitario o una domanda di certificato unitario in quanto oggetto di proprietà sono considerati nella loro totalità, in ciascuno Stato membro in cui il brevetto di base ha effetto unitario, conformemente al diritto nazionale applicabile al brevetto di base in quanto oggetto di proprietà.

Articolo 8

Domanda di certificato unitario

1.  La domanda di certificato unitario è depositata entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui per il prodotto, in quanto prodotto fitosanitario, è stata rilasciata la prima autorizzazione all'immissione sul mercato menzionata all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), in uno degli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario.

2.  Nonostante il paragrafo 1, quando un'autorizzazione all'immissione sul mercato è rilasciata in uno Stato membro in cui il brevetto di base ha effetto unitario prima che al brevetto di base sia attribuito l'effetto unitario, la domanda di certificato unitario è depositata entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di attribuzione dell'effetto unitario al brevetto di base.

Articolo 9

Contenuto della domanda di certificato unitario

1.  La domanda di certificato unitario contiene quanto segue:

a)  una richiesta di rilascio di un certificato unitario che contenga le informazioni seguenti:

i)  il nome e l'indirizzo del richiedente;

ii)  se il richiedente ha nominato un rappresentante, il nome e l'indirizzo di tale rappresentante;

iii)  il numero del brevetto di base nonché il titolo dell'invenzione;

iv)  il numero e la data della prima autorizzazione all'immissione sul mercato del prodotto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e, qualora non sia la prima autorizzazione all'immissione sul mercato dell'Unione, il numero e la data di detta autorizzazione;

b)  una copia dell'autorizzazione all'immissione sul mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), da cui risulti l'identità del prodotto e che contenga in particolare il numero e la data dell'autorizzazione, nonché il riassunto delle caratteristiche del prodotto come previsto dalla parte A, sezione 1, punti da 1.1 a 1.7, del regolamento (CE) n. 283/2013 della Commissione(12), dalla parte B, sezione 1, punti da 1.1 a 1.4.3, del medesimo regolamento o dalle disposizioni equivalenti della legislazione dello Stato membro in cui è depositata la domanda;

c)  se l'autorizzazione di cui alla lettera b) non è la prima autorizzazione all'immissione sul mercato del prodotto, in quanto medicinale, nell'Unione, l'indicazione dell'identità del prodotto così autorizzato e della disposizione giuridica in forza della quale è intervenuta la procedura di autorizzazione, nonché una copia della pubblicazione di detta autorizzazione nell'organo ufficiale appropriato o, in mancanza di tale pubblicazione, ogni altro documento comprovante il rilascio dell'autorizzazione, la data di rilascio della stessa e l'identità del prodotto autorizzato;

c bis)   se del caso, il consenso del terzo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. [Em.11]

2.  La domanda di cui al presente articolo è depositata utilizzando un modulo di domanda specifico.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire norme relative al modulo di domanda da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50.

Articolo 10

Deposito della domanda di certificato unitario

La domanda di certificato unitario è depositata presso l'Ufficio.

Articolo 11

Esame dell'ammissibilità di una domanda centralizzata di certificato unitario

1.  L'Ufficio esamina quanto segue:

a)  se la domanda di certificato unitario è conforme all'articolo 9;

b)  se la domanda è conforme all'articolo 8;

c)  se la tassa di deposito di cui all'articolo 29, paragrafo 1, è stata versata entro i termini prescritti.

2.  Qualora la domanda centralizzata non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1, l'Ufficio chiede al richiedente di adottare le misure necessarie per soddisfare tali requisiti e fissa un termine per conseguire la conformità.

3.  Qualora la tassa di cui al paragrafo 1, lettera c), non sia stata versata o non sia stata interamente versata, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente.

4.  Se il richiedente non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 entro il termine di cui al paragrafo 2, l'Ufficio respinge la domanda di certificato unitario.

Articolo 12

Pubblicazione della domanda

Se la domanda di certificato unitario è conforme all'articolo 11, paragrafo 1, l'Ufficio la pubblica nel registro senza indebito ritardo [Em.12].

Articolo 13

Esame della domanda di certificato unitario

1.  L'Ufficio valuta la domanda sulla base di tutte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per tutti gli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario. [Em. 13]

2.  Qualora la domanda di certificato unitario e il prodotto che ne è oggetto siano conformi all'articolo 3 e all'articolo 6, paragrafo 12, per ciascuno degli Stati membri di cui al paragrafo 1, l'Ufficio emette un parere d'esame motivato positivo in relazione al rilascio di un certificato unitario. L'Ufficio notifica tale parere al richiedente e lo pubblica nel registro senza indebito ritardo. [Em. 14]

3.  Qualora la domanda di certificato unitario e il prodotto che ne è oggetto non siano conformi all'articolo 3 e all'articolo 6, paragrafo 12, per uno o più di tali Stati membri, l'Ufficio emette un parere d'esame motivato negativo in relazione al rilascio di un certificato unitario. L'Ufficio notifica tale parere al richiedente e lo pubblica nel registro senza indebito ritardo. [Em. 15]

4.  Il parere d'esame è tradotto nelle lingue ufficiali di tutti gli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario. L'Ufficio può utilizzare a tal fine una traduzione automatica verificata.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire norme sulle procedure relative al deposito e sulle procedure relative al modo in cui i panel d'esame esaminano le domande di certificati unitari e preparano i pareri d'esame, come pure sull'emissione di pareri d'esame da parte dell'Ufficio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50.

Articolo 14

Osservazioni dei terzi

1.  Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare all'Ufficio osservazioni scritte sull'ammissibilità alla protezione complementare del prodotto oggetto della domanda in uno o più degli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario.

2.  La persona fisica o giuridica che ha presentato osservazioni scritte conformemente al paragrafo 1 non può essere parte del procedimento.

3.  Le osservazioni dei terzi sono presentate entro tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda nel registro.

4.  Le osservazioni dei terzi sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione e sono motivate.

5.  Le eventuali osservazioni dei terzi sono notificate al richiedente. Il richiedente può presentare deduzioni sulle osservazioni entro un termine stabilito dall'Ufficio.

Articolo 15

Opposizione

1.  Entro un termine di due mesi a decorrere dalla pubblicazione del parere d'esame in relazione a una domanda di certificato unitario, qualsiasi persona ("opponente") può presentare presso l'Ufficio un atto di opposizione a tale parere.

2.  L'opposizione può essere presentata solo per il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di cui all'articolo 3 per uno o più Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario.

3.  L'opposizione è presentata per iscritto e motivata. Essa si considera validamente presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.

4.  L'atto di opposizione contiene:

a)  i riferimenti della domanda di certificato unitario contro la quale è presentata l'opposizione, il nome del suo titolare e l'identificazione del prodotto;

b)  i dati dell'opponente e, se del caso, del suo rappresentante;

c)  l'indicazione della misura in cui il parere d'esame è oggetto di opposizione e dei motivi su cui si fonda l'opposizione;

c bis)   qualsiasi elemento di prova invocato dall'opponente a sostegno dell'opposizione. [Em. 16]

5.  L'opposizione è esaminata da un panel di opposizione istituito dall'Ufficio conformemente alle norme applicabili ai panel d'esame di cui all'articolo 17. Il panel di opposizione non comprende tuttavia alcun esaminatore precedentemente coinvolto nel panel d'esame che ha esaminato la domanda di certificato unitario.

6.  Il panel di opposizione, se constata che l'atto di opposizione non è conforme al paragrafo 2, 3 o 4, respinge l'opposizione in quanto inammissibile e ne informa lcomunica all'opponente la sua decisione e la motivazione alla base di quest'ultima, a meno che tali carenze non siano state sanate prima della scadenza del termine di presentazione dell'opposizione di cui al paragrafo 1. [Em.17]

7.  La decisione di respingere un'opposizione in quanto inammissibile è comunicata al titolare della domanda di certificato unitario, unitamente a una copia dell'atto di opposizione.

8.  L'atto di opposizione è inammissibile qualora l'Ufficio si sia pronunciato su un precedente ricorso avente lo stesso oggetto e la stessa causa e la decisione dell'Ufficio su tale ricorso sia passata in giudicato.

9.  Se l'opposizione non è respinta in quanto inammissibile, l'Ufficio trasmette senza indugio l'atto di opposizione al richiedente e lo pubblica nel registro. Se sono stati presentati più atti di opposizione, l'Ufficio li trasmette senza indugio agli altri opponenti.

9 bis.  Nei casi in cui siano state presentate più opposizioni contro un parere d'esame, l'Ufficio tratta congiuntamente le opposizioni e adotta un'unica decisione per tutte le opposizioni depositate. [Em. 18]

10.  L'Ufficio emette una decisione sull'opposizione, inclusa una motivazione dettagliata della stessa, entro sei mesi, salvo qualora la complessità del caso richieda un termine più lungo. [Em. 19]

11.  Il panel di opposizione, se ritiene che nessun motivo di opposizione pregiudichi il mantenimento del parere d'esame, respinge l'opposizione e comunica la sua decisione all'opponente e l'Ufficio lo menziona nel registro. [Em. 20]

12.  Il panel di opposizione, se ritiene che almeno un motivo di opposizione pregiudichi il mantenimento del parere d'esame, adotta un parere modificato e l'Ufficio lo menziona nel registro.

12 bis.   È garantita la piena trasparenza per tutta la durata della procedura di opposizione, che è aperta, ove possibile, alla partecipazione del pubblico. [Em. 21]

13.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento specificando la procedura per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame.

Articolo 16

Ruolo delle autorità nazionali competenti

1.  Su richiesta presentata all'Ufficio, qualsiasi autorità nazionale competente può essere nominata dall'Ufficio quale ufficio partecipante alla procedura d'esame. Una volta che un'autorità nazionale competente è nominata conformemente al presente articolo, tale autorità designa uno o più esaminatori che partecipano all'esame di una o più domande di certificati unitari sulla base delle pertinenti competenze e della sufficiente esperienza richiesta per la procedura d'esame centralizzata. [Em. 22]

2.  L'Ufficio e l'autorità nazionale competente concludono un accordo amministrativo prima che tale autorità nazionale competente sia nominata quale ufficio partecipante come menzionato al paragrafo 1.

L'accordo specifica i diritti e gli obblighi delle parti, in particolare l'impegno formale dell'autorità nazionale competente interessata a rispettare il presente regolamento per quanto riguarda l'esame delle domande di certificati unitari.

3.  L'Ufficio può nominare un'autorità nazionale competente quale ufficio partecipante di cui al paragrafo 1 per cinque anni. Tale nomina può essere prorogata per ulteriori periodi di cinque anni.

4.  Prima di nominare un'autorità nazionale competente o di prorogarne la nomina, o prima della scadenza di tale nomina, l'Ufficio sente l'autorità nazionale competente interessata.

5.  Ciascuna autorità nazionale competente nominata a norma del presente articolo fornisce all'Ufficio un elenco dei singoli esaminatori disponibili a partecipare ai procedimenti d'esame, di opposizione e di nullità. Ciascuna di tali autorità nazionali competenti aggiorna tale elenco in caso di modifica.

Articolo 17

Panel d'esame

1.  Le valutazioni di cui agli articoli 13, 15 e 22 sono effettuate da un panel d'esame comprendente un membro dell'Ufficio e due esaminatori di cui all'articolo 16, paragrafo 1, provenienti da due diverse autorità nazionali competenti partecipanti, sotto la supervisione dell'Ufficio.

2.  Gli esaminatori sono imparziali nell'esercizio delle loro funzioni e dichiarano all'Ufficio ogni conflitto di interessi reale o percepito al momento della designazione.

3.  All'atto della costituzione di un panel d'esame, l'Ufficio assicura quanto segue:

a)  l'equilibrio geografico tra gli uffici partecipanticompetenze pertinenti e sufficiente esperienza nell'esame di brevetti e di certificati protettivi complementari, garantendo in particolare che almeno uno degli esaminatori abbia come minimo cinque anni di esperienza nell'esame di brevetti e di certificati protettivi complementari; [Em. 23]

a bis)   ove possibile, l'equilibrio geografico tra gli uffici partecipanti; [Em. 24]

(b)  la considerazione del rispettivo carico di lavoro degli esaminatori;

(c)  il fatto che non vi sia più di unalcun esaminatore alle dipendenze di un'autorità nazionale competente che si avvale della deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento [COM(2023) 223231]. [Em. 25]

4.  L'Ufficio pubblica un riepilogo annuale del numero di procedure, comprese quelle d'esame, di opposizione, di ricorso e di nullità, cui ciascuna autorità nazionale competente ha partecipato.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire i criteri relativi alle modalità di costituzione dei panel e i criteri per la selezione degli esaminatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50.

Articolo 18

Rilascio di un certificato unitario o rigetto della domanda di certificato unitario

Scaduto il termine per la presentazione di un ricorso o di un'opposizione senza che siano stati presentati alcun ricorso o alcuna opposizione, o dopo l'emissione di una decisione definitiva nel merito, l'Ufficio adotta senza indebito ritardo una delle decisioni seguenti: [Em. 26]

a)  qualora il parere d'esame sia positivo, l'Ufficio rilascia un certificato unitario;

b)  qualora il parere d'esame sia negativo, l'Ufficio respinge la domanda di certificato unitario.

L'Ufficio informa senza indebito ritardo il richiedente della decisione adottata. [Em. 27]

Articolo 19

Durata del certificato unitario

1.  Il certificato unitario ha efficacia a decorrere dal termine legale del brevetto di base, segnatamente nel ventesimo anniversario della data di deposito della domanda per tale brevetto, per una durata uguale al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione all'immissione sul mercato nell'Unione, ridotto di cinque anni.

2.  La durata del certificato unitario non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui il certificato acquista efficacia.

Articolo 20

Scadenza del certificato unitario

1.  Il certificato unitario si estingue in uno dei casi seguenti:

a)  al termine della durata prevista dall'articolo 19;

b)  per rinuncia del titolare;

c)  per mancato pagamento in tempo utile della tassa annuale fissata conformemente all'articolo 29, paragrafo 3.

2.  Se l'autorizzazione all'immissione sul mercato del prodotto conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 è revocata in uno Stato membro in cui il brevetto di base ha effetto unitario, il certificato cessa di produrre effetti in tale Stato membro. Ciò può essere deciso dall'Ufficio di propria iniziativa o su richiesta di un terzo.

Articolo 21

Nullità del certificato unitario

Il certificato unitario è nullo in uno dei casi seguenti:

a)  se è stato rilasciato in contrasto con l'articolo 3 e l'articolo 6, paragrafo 2; [Em. 28]

b)  se il brevetto di base si è estinto anteriormente allo scadere della durata legale;

c)  se il brevetto di base viene dichiarato nullo o viene limitato in modo tale che il prodotto per il quale il certificato unitario era stato rilasciato non è più protetto dai diritti del brevetto di base, oppure se dopo la scadenza del brevetto di base sussistono cause di nullità che avrebbero giustificato la dichiarazione di nullità oppure la limitazione.

Articolo 22

Azione di nullità

1.  Chiunque può presentare all'Ufficio una domanda di nullità di un certificato unitario.

2.  Una domanda di nullità può essere presentata solo per il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di cui all'articolo 21 per uno o più Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario.

3.  Una domanda di nullità è presentata per iscritto e motivata. Essa si considera validamente presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa corrispondente.

4.  La domanda di nullità contiene:

a)  i riferimenti del certificato unitario contro il quale è presentata tale domanda, il nome del suo titolare e l'identificazione del prodotto;

b)  i dati della persona di cui al paragrafo 1 ("richiedente") e, se del caso, del suo rappresentante;

c)  una dichiarazione dei motivi su cui si basa la domanda di nullità.

5.  La domanda di nullità è esaminata da un panel di annullamento istituito dall'Ufficio conformemente alle norme applicabili ai panel d'esame. Il panel di annullamento non comprende tuttavia alcun esaminatore precedentemente coinvolto nel panel d'esame che ha esaminato la domanda di certificato unitario, né, se del caso, alcun esaminatore coinvolto in eventuali procedimenti di opposizione o di ricorso correlati.

6.  La domanda di nullità è inammissibile qualora su una domanda avente lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall'Ufficio o da un tribunale competente di cui all'articolo 24 e tale decisione sia passata in giudicato.

7.  Il panel di annullamento, se constata che la domanda di nullità non è conforme al paragrafo 2, 3 o 4, respinge tale domanda in quanto inammissibile e ne informa il richiedente.

8.  La decisione di respingere una domanda di nullità in quanto inammissibile è comunicata al titolare del certificato unitario, unitamente a una copia di tale domanda.

9.  Se la domanda di nullità non è respinta in quanto inammissibile, l'Ufficio la trasmette senza indugio al titolare del certificato unitario e la pubblica nel registro. Se sono state presentate più domande di nullità, l'Ufficio le trasmette senza indugio agli altri richiedenti.

10.  L'Ufficio emette una decisione sulla domanda di nullità entro sei mesi, salvo qualora la complessità del caso richieda un termine più lungo.

11.  Se l'esame della domanda di nullità rivela che una o più delle condizioni di cui all'articolo 21 sono soddisfatte, il certificato unitario è dichiarato nullo. In caso contrario la domanda di nullità è respinta. L'esito è iscritto nel registro.

12.  Nella misura in cui sia stato dichiarato nullo, il certificato unitario è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui tale certificato sia stato dichiarato nullo. [Em. 29]

13.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento specificando le procedure relative alla nullità.

Articolo 23

Domanda riconvenzionale di nullità di un certificato

1.  La domanda riconvenzionale di nullità può essere fondata unicamente sui motivi di nullità di cui all'articolo 21.

2.  Il tribunale competente di uno Stato membro respinge una domanda riconvenzionale di nullità se una decisione pronunciata dall'Ufficio, nei confronti delle stesse parti, su una domanda avente lo stesso oggetto e la stessa causa, è già divenuta definitiva.

3.  Quando la domanda riconvenzionale viene proposta in una causa di cui il titolare del certificato unitario non sia ancora parte, questi ne viene informato e può intervenire nella controversia secondo le condizioni applicabili dinanzi al tribunale competente.

4.  Il tribunale competente di uno Stato membro presso il quale viene presentata una domanda riconvenzionale di nullità di un certificato unitario non procede all'esame della domanda riconvenzionale fintanto che la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l'Ufficio della data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata. L'Ufficio iscrive detta informazione nel registro. Se una domanda di nullità di un certificato unitario era già stata presentata dinanzi all'Ufficio prima del deposito della domanda riconvenzionale, l'Ufficio ne informa il tribunale, il quale sospende il procedimento fino all'adozione della decisione finale sulla domanda o al ritiro della domanda.

5.  Se il tribunale competente di uno Stato membro ha pronunciato una sentenza, successivamente passata in giudicato, in merito a una domanda riconvenzionale di nullità di un certificato unitario, il tribunale o una qualsiasi delle parti del procedimento nazionale trasmette immediatamente copia di tale sentenza all'Ufficio. L'Ufficio o ogni altra parte interessata può chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L'Ufficio iscrive nel registro la menzione della sentenza e adotta tutte le misure necessarie per conformarsi al dispositivo.

6.  Il tribunale competente adito con una domanda riconvenzionale di nullità può sospendere il procedimento, su richiesta del titolare di un certificato unitario e sentite le altre parti, e invitare il convenuto a presentare una domanda di nullità all'Ufficio entro il termine che provvede a stabilire. Se la domanda non viene proposta entro tale termine, si prosegue il procedimento e si considera ritirata la domanda riconvenzionale. In caso di sospensione del procedimento, il tribunale competente di uno Stato membro può adottare misure provvisorie e cautelari per la durata della sospensione.

Articolo 24

Notifica dell'estinzione o della nullità

Se il certificato unitario si estingue conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) o c), o all'articolo 20, paragrafo 2, oppure se viene dichiarato nullo conformemente agli articoli 21 e 22, l'Ufficio pubblica senza indugio la relativa notifica.

Articolo 25

Trasformazione

1.  Qualora l'effetto unitario del brevetto di base sia dichiarato nullo mentre la domanda di certificato unitario è ancora pendente, il titolare di tale domanda può, previo pagamento di una tassa, chiedere la trasformazione di tale domanda in una domanda centralizzata di certificati.

2.  Qualora l'effetto unitario del brevetto di base sia dichiarato nullo dopo il rilascio del certificato unitario, il titolare di tale certificato può, previo pagamento di una tassa, chiedere la trasformazione di tale certificato unitario in certificati nazionali.

3.  La richiesta di trasformazione può essere presentata all'Ufficio entro tre mesi dalla notifica dell'annullamento dell'effetto unitario del brevetto di base.

4.  La richiesta di trasformazione e il relativo esito sono pubblicati nel registro.

5.  L'Ufficio controlla se la trasformazione richiesta soddisfa le condizioni di cui al presente articolo, nonché le condizioni formali specificate nell'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 8. Nei casi in cui non siano rispettate le condizioni relative alla richiesta, l'Ufficio notifica al richiedente le irregolarità riscontrate. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la richiesta di trasformazione. Qualora entro il previsto termine di tre mesi non sia stata versata la tassa di trasformazione, l'Ufficio informa il richiedente che la richiesta di trasformazione è considerata come non presentata.

6.  Qualora una richiesta a norma del paragrafo 1 sia conforme al paragrafo 5, l'Ufficio trasforma la domanda di certificato unitario in una domanda centralizzata di certificati che designa gli Stati membri in cui il brevetto di base ha avuto effetto unitario. In caso di domanda combinata, la designazione degli Stati membri in cui il brevetto di base ha avuto effetto unitario è aggiunta alla designazione di altri Stati membri già inclusi nella domanda combinata.

7.  Qualora una richiesta a norma del paragrafo 2 sia conforme al paragrafo 5, l'Ufficio trasmette la richiesta di trasformazione alle autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro in cui il brevetto di base ha avuto effetto unitario e per il quale la richiesta è stata considerata ammissibile. Le autorità nazionali competenti prendono le decisioni conseguenti.

8.  La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una richiesta di trasformazione della domanda di certificato unitario o di un certificato unitario in una domanda centralizzata di certificati o di certificati nazionali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50.

Articolo 26

Ricorsi

1.  Qualsiasi parte di un procedimento a norma del presente regolamento che sia lesa da una decisione dell'Ufficio, compresa l'adozione di un parere d'esame, può presentare ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso.

2.  La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo. Una decisione dell'Ufficio che non sia stata impugnata ha effetto il giorno successivo alla scadenza del termine di ricorso di cui al paragrafo 3.

3.  Il ricorso è presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino all'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. In caso di ricorso, entro quattrotre mesi dalla data di notifica della decisione è presentata una dichiarazione scritta indicante i motivi del ricorso, incluse le prove a sostegno di tali motivi.

L'eventuale risposta è presentata per iscritto entro tre mesi dalla data di deposito della dichiarazione contenente i motivi del ricorso. L'Ufficio stabilisce, se del caso, la data della procedura orale entro tre mesi dal deposito della risposta o entro sei mesi dal deposito della dichiarazione dei motivi del ricorso, a seconda di quale circostanza si verifichi prima. L'Ufficio emette una decisione scritta entro tre mesi dalla data dell'audizione orale o del deposito della risposta alla dichiarazione contenente i motivi del ricorso, a seconda del caso. [Em. 30]

4.  In seguito all'esame della ricevibilità del ricorso, le commissioni di ricorso deliberano sul merito del ricorso.

5.  Se un ricorso dà luogo a una decisione che non è in linea con il parere d'esame, la decisione delle commissioni può annullare o riformareannulla o riforma il parere. [Em. 31]

6.  Avverso una decisione delle commissioni di ricorso relativa ai ricorsi può essere presentato ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, entro due mesi dalla notifica di tale decisione, per violazione delle forme sostanziali, violazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, violazione del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere. Il ricorso può essere presentato da una qualsiasi delle parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella propria decisione questa non ne ha accolto le richieste. Il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.

7.  Le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al paragrafo 6 oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal giorno successivo al rigetto di quest'ultimo o al rigetto di eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea contro la decisione del Tribunale. L'Ufficio è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale o, in caso di ricorso contro la sentenza, a quella della Corte di giustizia.

8.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento specificando il contenuto e la forma del ricorso di cui al paragrafo 3, la procedura di presentazione e d'esame del ricorso nonché il contenuto e la forma della decisione delle commissioni di ricorso di cui al paragrafo 4.

Articolo 27

Commissioni di ricorso

1.  Oltre a esercitare i poteri loro conferiti dall'articolo 165 del regolamento (UE) 2017/1001, le commissioni di ricorso istituite da tale regolamento sono competenti a decidere sui ricorsi presentati contro le decisioni dell'Ufficio sulla base dell'articolo 26, paragrafo 1.

2.  Una commissione di ricorso in materia di certificati unitari è composta da tre membri, di cui almeno due devono essere giuristi. La commissione di ricorso, qualora ne ravvisi la necessità per la natura stessa del ricorso, può avvalersi di altri due membri per il caso in questione.

3.  Non vi è alcuna commissione allargata di cui all'articolo 165, paragrafi 2, 3 e 4, nonché all'articolo 167, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 per quanto riguarda i certificati unitari. Le decisioni prese da un solo membro a norma dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 non sono possibili.

4.  I membri delle commissioni di ricorso in materia di certificati unitari sono nominati conformemente all'articolo 166, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001. In fase di nomina dei membri delle commissioni di ricorso in materia di domande di certificati unitari, è presa in debita considerazione la loro esperienza precedente in questioni concernenti il diritto brevettuale o i certificati protettivi complementari.

4a.   L'articolo 166, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 2017/1001 si applica alle commissioni di ricorso nelle questioni riguardanti i certificati unitari. [Em. 33]

Articolo 28

Delega di potere per quanto riguarda le commissioni di ricorso

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento specificando le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso nei procedimenti relativi ai certificati unitari a norma del presente regolamento.

Articolo 29

Tasse

1.  L'Ufficio riscuote una tassa per una domanda di certificato unitario.

2.  L'Ufficio riscuote una tassa per i ricorsi, le opposizioni, le domande di nullità e le trasformazioni.

3.  Il certificato unitario è soggetto al pagamento di tasse annuali di mantenimento all'Ufficio.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per determinare gli importi delle tasse riscosse dall'Ufficio, i termini entro i quali devono essere versate e le modalità di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50.

Articolo 30

Domande combinate

Una domanda di certificato unitario può essere inclusa in una domanda centralizzata combinata in cui il richiedente richiede anche il rilascio di certificati nazionali, negli Stati membri designati, secondo la procedura centralizzata di cui al regolamento [COM(2023) 223]. In tal caso si applica l'articolo 38 di tale regolamento.

Articolo 31

Lingue

1.  Tutti i documenti e le informazioni inviati all'Ufficio in relazione alle procedure previste dal presente regolamento sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

2.  Per i compiti attribuiti all'Ufficio a norma del presente regolamento, le lingue dell'Ufficio sono tutte le lingue ufficiali dell'Unione conformemente al regolamento n. 1 del Consiglio(13).

Articolo 32

Comunicazioni all'Ufficio

1.  Le comunicazioni destinate all'Ufficio possono esseresono effettuate con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo determina in che misura e secondo quali condizioni tecniche dette comunicazioni possonodevono essere presentate per via elettronica. [Em. 34]

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento specificando le norme riguardanti i mezzi di comunicazione, compresi quelli elettronici, che le parti devono utilizzare nei procedimenti dinanzi all'Ufficio e i moduli che l'Ufficio deve fornire.

Articolo 33

Registro

1.  Per quanto riguarda le domande di certificati unitari per i prodotti fitosanitari, il registro istituito a norma dell'articolo 35 del regolamento [COM(2023) 231](14) contiene, per ogni certificato unitario o domanda di certificato unitario, le informazioni seguenti, a seconda dei casi:

a)  il nome e l'indirizzo del richiedente o del titolare del certificato;

b)  il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all'articolo 36, paragrafo 3;

c)  la domanda, la data di deposito e la data di pubblicazione;

d)  se la domanda riguarda un medicinale o un prodotto fitosanitario;

e)  il numero del brevetto di base;

f)  l'identificazione del prodotto per il quale è richiesto un certificato unitario;

g)  i numeri e le date delle autorizzazioni all'immissione sul mercato del prodotto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e l'identificazione del prodotto identificato in ciascuna di esse;

h)  il numero e la data della prima autorizzazione all'immissione sul mercato nell'Unione;

i)  la data e una sintesi delil parere d'esame dell'Ufficio per ciascuno degli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario; [Em. 35]

j)  se del caso, il numero e la durata del certificato unitario;

k)  se del caso, informazioni sulla presentazione di un'opposizione, il suo status e l'esito del procedimento di opposizione, compresa, ove opportuno, una sintesi del parere d'esame riveduto; [Em. 36]

l)  se del caso, informazioni sulla presentazione di un ricorso, il suo status e l'esito del procedimento di ricorso, compresa, ove opportuno, una sintesi del parere d'esame riveduto; [Em. 37]

m)  se del caso, l'indicazione che un certificato si è estinto o è stato dichiarato nullo;

n)  se del caso, qualsiasi decisione relativa all'ambito di applicazione geografico del certificato unitario, in relazione a una deroga a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, o dell'articolo 20, paragrafo 2;

o)  se del caso, informazioni sulla presentazione di una domanda di nullità e, una volta disponibile, l'esito del relativo procedimento;

p)  se del caso, informazioni sulla richiesta di trasformazione e il relativo esito;

q)  informazioni sul pagamento delle tasse annuali.

2.  Il registro contiene modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1, compresi i trasferimenti, con la relativa data di annotazione.

3.  Il registro e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. L'Ufficio può utilizzare una traduzione automatica verificata per le informazioni da pubblicare nel registro.

4.  Il direttore esecutivo dell'Ufficio può decidere che informazioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 siano iscritte nel registro.

5.  L'Ufficio raccoglie, organizza, rende pubbliche e conserva le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi i dati personali, ai fini previsti nel paragrafo 7. L'Ufficio rende il registro facilmente accessibile al pubblico.

6.  Su richiesta e previo pagamento di una tassa, l'Ufficio fornisce estratti del registro, autentici o non autentici.

7.  Il trattamento dei dati relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi i dati personali, è effettuato ai fini seguenti:

a)  gestire le domande di certificati unitari conformemente al presente regolamento e agli atti adottati in forza dello stesso;

b)  gestire il registro e metterlo a disposizione delle autorità pubbliche e degli operatori economici a fini di consultazione;

c)  produrre relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.

8.  Tutti i dati, compresi i dati personali, relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono considerati di interesse pubblico e accessibili a terzi gratuitamente. Per motivi di certezza del diritto, i dati del registro sono conservati per un periodo di tempo indeterminato.

Articolo 34

Banca dati

1.  In aggiunta all'obbligo di tenere un registro, l'Ufficio raccoglie e conserva in una banca dati elettronica tutte le informazioni dettagliate fornite dai richiedenti o qualsiasi altra osservazione dei terzi a norma del presente regolamento o degli atti adottati in forza dello stesso.

2.  La banca dati elettronica può comprendere dati personali, oltre a quelli inseriti nel registro, nella misura in cui tali informazioni dettagliate sono prescritte dal presente regolamento o dagli atti adottati in forza dello stesso. La raccolta, la conservazione e il trattamento di tali dati sono effettuati ai fini seguenti:

a)  gestire le domande e/o le registrazioni di certificati come descritto dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso;

b)  accedere alle informazioni necessarie per svolgere il relativo procedimento in modo più semplice ed efficiente;

c)  comunicare con i richiedenti e altri terzi;

d)  produrre relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.

3.  Il direttore esecutivo stabilisce le condizioni di accesso alla banca dati elettronica e il modo in cui il relativo contenuto, diverso dai dati personali di cui al paragrafo 2 del presente articolo ma comprendente quelli elencati nell'articolo 33, paragrafo 3, può essere messo a disposizione in formato leggibile da dispositivo automatico, nonché le tariffe per tale accesso.

4.  L'accesso ai dati personali di cui al paragrafo 2 è limitato e tali dati non sono messi a disposizione del pubblico, salvo qualora la parte interessata abbia fornito il suo consenso esplicito.

5.  Tutti i dati sono conservati a tempo indeterminato. Tuttavia la parte interessata può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale dalla banca dati dopo 18 mesi dalla scadenza del certificato unitario o, se del caso, dalla chiusura della relativa procedura in contradditorio. La parte interessata ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento la rettifica di dati inesatti o errati.

Articolo 35

Trasparenza

1.  Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(15) si applica ai documenti in possesso dell'Ufficio.

2.  Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 nel contesto del presente regolamento.

3.  Le decisioni adottate dall'Ufficio in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni previste rispettivamente all'articolo 228 e all'articolo 263 TFUE.

4.  Il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(16).

Articolo 36

Rappresentanza

1.  Le persone fisiche o giuridiche che non hanno il domicilio né la sede principale né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nello Spazio economico europeo sono rappresentate dinanzi all'Ufficio conformemente al presente articolo in ogni procedimento previsto dal presente regolamento, salvo per quanto riguarda i deposito di una domanda di certificato unitario.

2.  Le persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio o la sede principale o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nell'Unione possono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente.

Il dipendente di una persona giuridica può rappresentare anche altre persone giuridiche economicamente collegate alla persona giuridica rappresentata da tale dipendente.

Il secondo comma si applica anche nel caso in cui tali altre persone giuridiche non abbiano il domicilio né la sede principale né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nell'Unione.

I dipendenti rappresentanti persone fisiche o giuridiche, su richiesta dell'Ufficio o, se del caso, della parte del procedimento, depositano presso l'Ufficio una procura firmata da inserire nel fascicolo.

3.  Se agiscono in comune più di un richiedente o più di un terzo, viene nominato un rappresentante comune.

4.  Solo un professionista stabilito nell'Unione che possa agire in qualità di mandatario abilitato in materia di brevetti dinanzi a un ufficio nazionale dei brevetti o all'Ufficio europeo dei brevetti o un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi agli organi giurisdizionali di uno Stato membro può rappresentare persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio.

Articolo 37

Divisione Certificati protettivi complementari

All'interno dell'Ufficio è istituita una divisione Certificati protettivi complementari ("divisione CPC") che, oltre alle responsabilità di cui ai regolamenti [COM(2023) 231] e [COM(2023) 223], è responsabile dell'esecuzione dei compiti di cui al presente regolamento e al regolamento [COM(2023) 222], tra cui in particolare:

a)  ricezione e supervisione dell'esame delle domande di certificati unitari, dei ricorsi e delle osservazioni dei terzi;

b)  adozione di pareri d'esame per conto dell'Ufficio in relazione alle domande di certificati unitari;

c)  decisione in merito alle opposizioni contro i pareri d'esame;

d)  decisione in merito alle domande di nullità;

e)  trattamento delle richieste di trasformazione;

f)  gestione del registro e della banca dati.

Articolo 38

Decisioni e comunicazioni dell'Ufficio

1.  Le decisioni dell'Ufficio a norma del presente regolamento comprendono i pareri d'esame e sono motivate. Esse sono fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare le proprie deduzioni. Qualora il procedimento si svolga oralmente dinanzi all'Ufficio, le decisioni possono essere pronunciate in udienza. Le decisioni o i pareri sono successivamente notificati per iscritto alle parti.

2.  Qualsiasi decisione, parere, notificazione o comunicazione dell'Ufficio a norma del presente regolamento reca l'indicazione della divisione CPC e del panel competente come pure del nome o dei nomi degli esaminatori responsabili. Detti documenti sono firmati dagli esaminatori o, in mancanza di firma, recano il bollo dell'Ufficio apposto o prestampato. Il direttore esecutivo può consentire che si usino altri mezzi per indicare la divisione CPC e il nome degli esaminatori responsabili, o un contrassegno diverso dal bollo, per le decisioni o le altre comunicazioni trasmesse mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione.

3.  Le decisioni dell'Ufficio a norma del presente regolamento contro le quali è ammesso ricorso contengono l'avvertenza scritta che ogni ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data di notifica della decisione in questione. L'avvertenza deve inoltre richiamare l'attenzione delle parti sulle disposizioni di cui all'articolo 26. Le parti non possono opporre l'omissione da parte dell'Ufficio dell'avvertenza relativa alla facoltà di presentare ricorso.

Articolo 39

Procedura orale

1.  Quando ne ravvisi l'opportunità, l'Ufficio ricorre alla procedura orale, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti del procedimento.

2.  La procedura orale dinanzi al panel d'esame, al panel di opposizione o al panel di annullamento non è pubblica.

3.  La procedura orale dinanzi alle commissioni di ricorso, ivi compresa la lettura della decisione o, a seconda dei casi, di un parere riveduto, è pubblica, salvo decisione contraria delle commissioni di ricorso qualora la pubblicità possa presentare, in particolare per una delle parti del procedimento, inconvenienti gravi e ingiustificati.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità della procedura orale.

Articolo 40

Istruzione

1.  Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:

a)  l'audizione delle parti;

b)  la richiesta di informazioni;

c)  la produzione di documenti e di campioni;

d)  l'audizione di testimoni;

e)  la perizia;

f)  le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione.

2.  Il panel competente può affidare a uno dei propri membri l'assunzione dei mezzi istruttori.

3.  L'Ufficio o il panel competente, ove ritenga necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona a comparire dinanzi a esso. In caso di convocazione di un perito, l'Ufficio o il panel competente, a seconda del caso, verifica che non sussistano conflitti di interessi. Il termine concesso per la citazione non è inferiore a un mese, salvo accordo fra gli interessati su un termine più breve. [Em. 38]

4.  Le parti vengono informate dell'audizione di un testimone o di un perito dinanzi all'Ufficio. Esse hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande al testimone o al perito.

5.  Il direttore esecutivo determina gli importi delle spese da pagare, compresi gli acconti, per quanto riguarda i costi di istruzione di cui al presente articolo.

6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità dell'istruzione.

Articolo 41

Notifica

1.  L'Ufficio notifica sistematicamente agli interessati tutte le decisioni, compresi i pareri, le citazioni e le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente regolamento o dagli atti adottati in forza del presente regolamento o è prescritta dal direttore esecutivo.

2.  La notifica può essere eseguita con differenti mezzi, compresi i mezzi elettronici. Le modalità di utilizzo di questi ultimi sono determinate dal direttore esecutivo.

3.  Quando la notifica deve essere effettuata mediante affissione di avviso, il direttore esecutivo stabilisce le modalità di affissione e la data di inizio del termine di un mese allo scadere del quale il documento si considera notificato.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità della notifica.

Articolo 42

Termini

1.  I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni interi. I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. La durata dei termini non è inferiore a un mese né superiore a sei.

2.  Prima dell'inizio di ciascun anno civile il direttore esecutivo stabilisce i giorni in cui l'Ufficio non è aperto per il ricevimento dei documenti o in cui la posta ordinaria non è recapitata nella località in cui l'Ufficio ha sede.

3.  Il direttore esecutivo stabilisce la durata del periodo di interruzione in caso di interruzione generale della consegna della posta nello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede o in caso di interruzione effettiva del collegamento dell'Ufficio con i mezzi elettronici di comunicazione ammessi.

4.  Se circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi interrompono o perturbano le normali comunicazioni tra le parti del procedimento e l'Ufficio o viceversa, il direttore esecutivo può stabilire che, per le parti del procedimento che hanno la loro residenza o la loro sede nello Stato membro interessato o che hanno nominato un rappresentante con indirizzo nello Stato membro interessato, tutti i termini che altrimenti scadrebbero alla data o dopo la data di inizio di tali circostanze, secondo quanto determinato dal direttore esecutivo, siano prorogati sino a una data fissata dal direttore esecutivo. Nel determinare tale data, il direttore esecutivo valuta il momento in cui le circostanze eccezionali hanno fine. Se la circostanza eccezionale riguarda la sede dell'Ufficio, la decisione del direttore esecutivo specifica che essa si applica a tutte le parti del procedimento.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento specificando nel dettaglio il calcolo e la durata dei termini.

Articolo 43

Correzione di errori e di sviste manifeste

1.  Di propria iniziativa o su richiesta di una parte, l'Ufficio provvede a correggere gli errori linguistici o di trascrizione nonché le sviste manifeste contenuti nelle sue decisioni, compresi i pareri, o gli errori tecnici commessi nella pubblicazione delle informazioni nel registro.

2.  L'Ufficio, qualora effettui un'iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiate da un errore evidente che gli sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione. La cancellazione dell'iscrizione nel registro o la revoca della decisione sono disposte entro un anno dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione, sentite le parti del procedimento.

3.  L'Ufficio tiene un registro delle correzioni e delle cancellazioni.

4.  Le correzioni e le cancellazioni sono pubblicate dall'Ufficio.

Articolo 44

Restitutio in integrum

1.  Il richiedente o il titolare di un certificato unitario o qualsiasi altra parte del procedimento dinanzi all'Ufficio a norma del presente regolamento che, pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non siano stati in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio, su richiesta, sono reintegrati nei loro diritti se detta inosservanza ha come conseguenza diretta, a norma del presente regolamento, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.

2.  La richiesta di reintegrazione è presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell'impedimento. L'atto omesso è compiuto entro questo medesimo termine. La richiesta è ricevibile soltanto entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato.

3.  La richiesta di reintegrazione è motivata e indica i fatti e le giustificazioni a sostegno. Essa si considera presentata soltanto se la tassa di restitutio in integrum è stata versata.

4.  La divisione CPC o, se del caso, le commissioni di ricorso decidono in merito alla richiesta.

5.  Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti dal paragrafo 2 del presente articolo o dall'articolo 15, paragrafi 1 e 3.

Articolo 45

Interruzione del procedimento

1.  Il procedimento dinanzi all'Ufficio a norma del presente regolamento è interrotto nei casi seguenti:

a)  in caso di decesso o incapacità di agire del richiedente o della persona autorizzata in forza del diritto nazionale a rappresentare il richiedente. Nella misura in cui il decesso o l'incapacità non abbiano effetto sui poteri del rappresentante nominato in applicazione dell'articolo 36, il procedimento è interrotto soltanto su domanda di detto rappresentante;

b)  se il richiedente si trova nell'impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni;

c)  in caso di decesso o incapacità di agire del rappresentante del richiedente o se tale rappresentante si trova nell'impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni.

2.  Il procedimento dinanzi all'Ufficio prosegue non appena sia stabilita l'identità della persona che ha titolo per proseguirlo.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità di prosecuzione del procedimento dinanzi all'Ufficio.

Articolo 46

Spese

1.  La parte soccombente in procedimenti di opposizione e di nullità, compresi i procedimenti di ricorso correlati, sopporta l'onere delle tasse versate dall'altra parte. La parte soccombente sopporta inoltre tutte le spese sostenute dall'altra parte che siano indispensabili ai fini del procedimento, comprese le spese di viaggio e di soggiorno e la remunerazione di un rappresentante, entro gli importi massimi fissati, per ciascuna categoria di spese, nell'atto di esecuzione che deve essere adottato conformemente al paragrafo 7. Le tasse a carico della parte soccombente si limitano alle tasse versate dall'altra parte di tale procedimento.

2.  Ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni o qualora l'equità lo richieda, la divisione CPC o la commissione di ricorso decide una ripartizione differente delle spese.

3.  In caso di chiusura del procedimento, la divisione CPC o la commissione di ricorso decide sulle spese in via equitativa.

4.  Quando le parti concludono dinanzi alla divisione CPC o alla commissione di ricorso un accordo sulle spese diverso da quello risultante dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 3, l'organo interessato prende atto di tale accordo.

5.  La divisione CPC o la commissione di ricorso fissa l'importo delle spese da rimborsare a norma dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo quando tali spese si limitano alle tasse corrisposte all'Ufficio e alle spese di rappresentanza. In tutti gli altri casi, il cancelliere della commissione di ricorso o della divisione CPC fissa, su richiesta, l'importo delle spese da rimborsare. La richiesta è ammissibile solo entro il periodo di due mesi successivi alla data in cui è divenuta definitiva la decisione relativa alla richiesta di fissazione delle spese ed è accompagnata da un calcolo delle spese e dai relativi documenti giustificativi. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza, l'assicurazione fornita dal rappresentante che le spese sono state sostenute è sufficiente. Per le altre spese, è sufficiente stabilirne l'attendibilità. Quando l'importo delle spese è fissato ai sensi della prima frase del presente paragrafo, le spese di rappresentanza sono liquidate ai livelli stabiliti nell'atto di esecuzione adottato conformemente al paragrafo 7 del presente articolo e indipendentemente dal fatto che siano state effettivamente sostenute.

6.  Le decisioni sulla fissazione delle spese adottate conformemente al paragrafo 5 indicano i motivi su cui sono basate e possono essere rivedute con decisione della divisione CPC o della commissione di ricorso, su richiesta presentata entro un mese dalla data di notifica della ripartizione delle spese. Essa si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa per la revisione. La divisione CPC o la commissione di ricorso, a seconda dei casi, adotta una decisione in merito alla richiesta di revisione della decisione sulla fissazione delle spese senza procedura orale.

7.  La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini del procedimento effettivamente sostenute dalla parte vincente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50.

8.  Nello specificare gli importi massimi relativi alle spese di viaggio e di soggiorno, la Commissione tiene conto della distanza tra il luogo di residenza o di lavoro di una parte, un rappresentante, un testimone o un perito e il luogo della procedura orale e della fase procedurale in cui le spese sono state sostenute, nonché, per quanto riguarda le spese di rappresentanza, della necessità di assicurare che l'obbligo di sopportare le spese non possa essere utilizzato abusivamente per motivi tattici dall'altra parte. Le spese di soggiorno sono inoltre calcolate conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio(17). La parte soccombente sopporta le spese per una sola parte del procedimento e, se del caso, per un solo rappresentante.

Articolo 47

Esecuzione delle decisioni che fissano l'importo delle spese

1.  Ogni decisione definitiva dell'Ufficio che fissa l'importo delle spese costituisce titolo esecutivo.

2.  L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro sul cui territorio essa viene effettuata. Ogni Stato membro designa un'autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione di cui al paragrafo 1 e ne comunica le coordinate all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione. La formula esecutiva è apposta alla decisione da detta autorità, previa verifica dell'autenticità della decisione come unica formalità.

3.  Assolte tali formalità su richiesta della parte interessata, quest'ultima può ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente l'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

4.  L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni dello Stato membro interessato.

Articolo 48

Disposizioni finanziarie

1.  Le spese sostenute dall'Ufficio nello svolgimento dei compiti supplementari a esso attributi conformemente al presente regolamento sono coperte dalle tasse procedurali che i richiedenti devono versare all'Ufficio stesso e da una frazione delle tasse annuali versate dai titolari di certificati unitari, mentre la parte restante delle tasse annuali è ripartita con gli Stati membri in funzione del numero di certificati unitari aventi effetto giuridico in ciascuno di essi. La frazione delle tasse annuali da ripartire con gli Stati membri è inizialmente fissata a un determinato valore, ma è riesaminata ogni cinque anni, in modo da conseguire la sostenibilità finanziaria delle attività svolte dall'Ufficio a norma del presente regolamento e dei regolamenti [COM (2023) 231], [COM(2023) 223] e [COM(2023) 222].

2.  Ai fini del paragrafo 1, l'Ufficio tiene un conto delle tasse annuali che gli sono versate dai titolari di certificati unitari in vigore nei rispettivi Stati membri.

3.  Le spese sostenute da un'autorità nazionale competente che partecipa ai procedimenti a norma del presente capo sono coperte dall'Ufficio e pagate annualmente, sulla base del numero di procedimenti ai quali tale autorità nazionale competente ha partecipato nel corso dell'anno precedente.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire norme riguardanti i trasferimenti finanziari tra l'Ufficio e gli Stati membri, gli importi di tali trasferimenti e la remunerazione che l'Ufficio deve corrispondere per la partecipazione delle autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50.

5.  L'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1257/2012 si applica alle tasse annuali dovute per i certificati unitari.

Articolo 49

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 13, all'articolo 22, paragrafo 13, all'articolo 26, paragrafo 8, all'articolo 28, all'articolo 32, paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 4, all'articolo 40, paragrafo 6, all'articolo 41, paragrafo 4, all'articolo 42, paragrafo 5, e all'articolo 45, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal XXX [OP: si prega di inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore].

3.  La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 13, all'articolo 22, paragrafo 13, all'articolo 26, paragrafo 8, all'articolo 28, all'articolo 32, paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 4, all'articolo 40, paragrafo 6, all'articolo 41, paragrafo 4, all'articolo 42, paragrafo 5, e all'articolo 45, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 13, dell'articolo 22, paragrafo 13, dell'articolo 26, paragrafo 8, dell'articolo 28, dell'articolo 32, paragrafo 2, dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'articolo 40, paragrafo 6, dell'articolo 41, paragrafo 4, dell'articolo 42, paragrafo 5, e dell'articolo 45, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 50

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato per i certificati protettivi complementari istituito dal regolamento [COM(2023) 231]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 51

Valutazione

Entro il xxxxxx [OP... [GU: si prega di inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di applicazione], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni. Nell'ambito di tale valutazione, la Commissione esamina la fattibilità e i vantaggi dell'istituzione di una procedura di autorizzazione centralizzata per i prodotti fitosanitari facente capo all'Autorità europea per la sicurezza alimentare. [Em. 39]

Articolo 52

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il XXX [OP: si prega di inserire la data corrispondente al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].

Esso di applica a decorrere dal xxxxx [OP: si prega di inserire la data corrispondente al primo giorno del dodicesimo mese dopo la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente Il presidente

(1)GU C […] del […], pag. […].
(2)GU C […] del […], pag. […].
(3)COM(2020) 760 final.
(4)Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 1).
(5)Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30).
(6)Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).
(7)Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(8)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(9)Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(10)Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(11)Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991 e il 29 novembre 2000.
(12)Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, dell'1 marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1).
(13)Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).
(14)Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i medicinali [COM(2023) 231].
(15)Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(16)Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(17)Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 27 novembre 2024Note legali - Informativa sulla privacy