Gestione della pesca dell'UE

La gestione della pesca nel quadro della politica comune della pesca (PCP) si fonda sulla necessità di garantire lo sfruttamento sostenibile dal punto di vista ambientale delle risorse biologiche marine e la vitalità del settore nel lungo termine. Per conseguire tale obiettivo, l'Unione europea ha adottato una normativa che disciplina l'accesso alle sue acque, l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse, i totali ammissibili di catture, la limitazione dello sforzo di pesca e altre misure tecniche.

Base giuridica

Articoli da 38 a 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Obiettivi

Il principale obiettivo è garantire la vitalità del settore nel lungo termine attraverso lo sfruttamento sostenibile delle risorse.

Risultati ottenuti

A. Norme che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse

In generale tutti i pescherecci registrati dell'UE godono di pari accesso alle acque e alle risorse nell'intera Unione. Vi sono alcune eccezioni temporanee a tale norma, che però scadranno entro la fine del 2032; si tratta di:

1. Limitazioni di accesso entro la zona delle 12 miglia

All'interno di una zona costiera non superiore alle 12 miglia, gli Stati membri possono limitare l'accesso ai seguenti tre gruppi di navi e attività di pesca:

  • navi da porti adiacenti che pescano in tali acque secondo metodi tradizionali;
  • navi che rientrano nell'ambito delle relazioni di vicinato esistenti;
  • navi connesse alle attività di pesca di cui all'allegato I del regolamento di base della PCP.

2. Limitazioni di accesso entro la zona delle 100 miglia delle regioni ultraperiferiche

Nelle acque di una zona non superiore alle 100 miglia dalla linea di base delle coste delle regioni ultraperiferiche dell'UE, l'accesso può essere limitato ai seguenti gruppi di navi:

  • navi registrate nei porti di tali territori;
  • navi che pescano in tali acque secondo metodi tradizionali.

B. Obiettivo di rendimento massimo sostenibile

La conservazione delle risorse mediante l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca costituisce una priorità della PCP. Ai fini di uno sfruttamento sostenibile gli stock ittici devono essere gestiti secondo il principio del rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield – MSY). In tale ottica, le decisioni adottate nell'ambito della PCP si basano sui migliori pareri scientifici disponibili e sull'approccio precauzionale, in virtù del quale l'assenza di informazioni scientifiche sufficienti non può giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure mirate alla conservazione delle specie. Lo sfruttamento sostenibile implica altresì l'introduzione graduale di un approccio basato sugli ecosistemi nella gestione della pesca.

C. Possibilità di pesca

Ogni anno l'UE assegna le possibilità di pesca per la maggior parte delle sue specie commerciali, espresse in termini di totale ammissibile di catture (TAC). Entro la fine di ogni anno la Commissione presenta al Consiglio le sue proposte relative ai TAC basandosi sulle valutazioni scientifiche condotte dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Negli ultimi anni, conformemente alle disposizioni del piano di gestione pluriennale, i limiti di cattura sono rimasti più stabili e hanno pertanto consentito ai pescatori di pianificare meglio le loro attività.

D. Il principio della stabilità relativa

Le opportunità di pesca sono ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno di essi, per ogni stock ittico interessato. Tale principio della stabilità relativa, basato in particolare sui livelli di cattura storici, consiste nel mantenimento di una percentuale fissa di sforzo di pesca autorizzato per le principali specie commerciali e per ogni Stato membro. Lo sforzo di pesca dovrebbe mantenersi generalmente stabile nel lungo termine, data l'importanza di garantire il proseguimento delle attività di pesca, in particolare nelle regioni che sono state a lungo fortemente dipendenti dalla pesca.

E. Migliore adeguamento delle capacità di pesca

In linea con l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile stabilito nella PCP, il grado di corrispondenza tra le possibilità di pesca e le capacità di pesca è in crescita. Ciò è dovuto principalmente al miglioramento dello stato dei principali stock ittici, e in particolare al numero crescente di stock a livello di MSY, così come alla diminuzione della capacità della flotta peschereccia dell'UE. Di conseguenza, il rendimento economico della maggior parte delle flotte pescherecce dell'UE è diminuito nel corso degli ultimi anni. Il valore aggiunto lordo (VAL) era stato stimato a 4,5 miliardi di EUR nel 2017, ma è sceso a 3,3 miliardi di EUR nel 2021. Il profitto lordo stimato è passato da 2 miliardi di EUR nel 2017 a 1,19 miliardi di EUR nel 2021.

F. Nuovo regolamento relativo alle misure tecniche

Le misure tecniche sono strumenti destinati a coadiuvare l'attuazione della PCP. In linea generale, tali misure sono volte a prevenire la cattura di novellame, specie non commerciali e altri animali marini. Vista la necessità di un nuovo approccio al fine di aumentare l'efficacia delle misure tecniche, il 20 giugno 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/1241 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche. Il regolamento aggiorna e consolida le definizioni esistenti degli attrezzi da pesca e delle operazioni di pesca e chiede un'interpretazione e un'applicazione più chiare e uniformi delle norme tecniche. Esso stabilisce misure tecniche relative all'assunzione e allo sbarco di risorse biologiche marine, al funzionamento degli attrezzi da pesca e all'interazione delle attività di pesca con gli ecosistemi marini.

1. Misure tecniche comuni

Il regolamento stabilisce misure tecniche comuni che si applicano a tutte le acque dell'Unione e, se del caso, alla pesca ricreativa:

  • divieto di determinati attrezzi o metodi di pesca distruttivi che prevedono l'uso di esplosivi, veleno, narcotici, corrente elettrica, martelli pneumatici, altri attrezzi a percussione o dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo e specie affini nonché determinati fucili subacquei;
  • restrizioni generali applicabili all'uso di attrezzi trainati, reti fisse e reti da posta derivanti;
  • divieto generale di pesca per le specie sensibili;
  • divieto di utilizzare specifici attrezzi da pesca all'interno di habitat sensibili, compresi gli ecosistemi marini vulnerabili;
  • determinazione di una taglia minima di riferimento per la conservazione, ovvero la taglia minima delle specie che possono essere pescate e/o sbarcate;
  • misure per ridurre i rigetti, quali lo sviluppo di progetti pilota volti a studiare metodi per ridurre le catture indesiderate;

2. Regionalizzazione delle misure tecniche

Il regolamento istituisce un quadro per l'adeguamento delle misure tecniche alle specificità regionali della pesca. Il processo di regionalizzazione dovrebbe essere realizzato seguendo un approccio dal basso verso l'alto, in base al quale gli Stati membri, collaborando strettamente con l'industria in seno ai consigli consultivi locali, possono presentare raccomandazioni comuni per le seguenti misure tecniche:

  • attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie;
  • divieto o limitazione delle attività di pesca in zone e/o periodi specifici;
  • determinazione di una taglia minima di riferimento per la conservazione, ovvero la taglia minima delle specie che possono essere pescate e/o sbarcate;
  • istituzione di fermi in tempo reale onde assicurare la protezione di specie sensibili o di aggregazioni di novellame o riproduttori o di specie di molluschi;
  • uso di attrezzi da pesca innovativi;
  • misure di conservazione;
  • piani temporanei in materia di rigetti;
  • definizione di progetti pilota intesi a mettere a punto un sistema di documentazione completa delle catture e dei rigetti sulla base di obiettivi e target misurabili.

G. Piani di gestione pluriennali

I piani di gestione pluriennali mirano a mantenere il volume delle risorse ittiche entro limiti biologici sicuri per i vari bacini marittimi dell'Unione. Tali piani stabiliscono livelli massimi di cattura e una serie di misure tecniche, tenendo conto delle caratteristiche di ogni stock, delle attività di pesca (specie pescate, attrezzi utilizzati, stato delle risorse interessate) e dell'impatto economico di tali misure sulle attività di pesca in questione.

H. Piani pluriennali di recupero degli stock

I piani pluriennali di recupero degli stock sono attuati per gli stock ittici a rischio, si basano su consulenze scientifiche e prevedono limiti allo sforzo di pesca, come ad esempio limiti relativi al numero di giorni trascorsi in mare dai pescherecci. Tali piani garantiscono che l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini sia mantenuto a livelli sostenibili.

Ruolo del Parlamento europeo

Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona il Parlamento ha svolto un ruolo decisivo nell'elaborazione della legislazione in materia di gestione della pesca. Di seguito si riporta una selezione dei traguardi più recenti e più significativi.

Il 6 luglio 2016 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock. Il nuovo approccio regionale in esso delineato tiene in considerazione le forti interazioni biologiche esistenti. Tale regolamento istituisce un piano di pesca multispecie che tiene conto delle dinamiche esistenti tra gli stock di merluzzo bianco, di aringa e di spratto nel bacino in questione, nonché delle catture accessorie nella pesca di tali stock, in particolare gli stock di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio del Mar Baltico.

Il 14 settembre 2016 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2016/1627 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Il 23 novembre 2016 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2016/2094 che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock. L'obiettivo della revisione del piano era quello di garantire uno sfruttamento che ricostituisca e mantenga gli stock di merluzzo bianco al di sopra dei livelli in grado di produrre un rendimento massimo sostenibile.

Il 4 luglio 2018 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2018/973 che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e le attività di pesca che sfruttano tali stock e precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord. Tale piano comprende lo sfruttamento di un elenco di stock demersali nel Mare del Nord e, qualora tali stock si estendano oltre il Mare del Nord, nelle acque adiacenti.

Il 13 novembre 2018 il Parlamento ha adottato una posizione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. Il 29 settembre 2020 la Commissione ha ritirato la relativa proposta.

Il 19 marzo 2019 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/472 che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock.

Il 20 giugno 2019 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/1022 che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale.

Il 20 giugno 2019 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/1154 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo.

Il 20 giugno 2019 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/1241 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche.

Il 21 gennaio 2021 il Parlamento ha approvato una risoluzione dal titolo "Più pesce nei mari? Misure per promuovere la ricostituzione degli stock al di sopra del rendimento massimo sostenibile (MSY), comprese le zone di ricostituzione degli stock ittici e le aree marine protette". Nella risoluzione il Parlamento ha invitato la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la copertura scientifica per quanto concerne lo sfruttamento degli stock ittici e l'attuazione dell'approccio ecosistemico alla gestione della pesca, oltre a migliorare la selettività e i tassi di sopravvivenza delle specie non bersaglio. Ha inoltre raccomandato di estendere la rete di aree marine protette e migliorarne la gestione.

Il 25 marzo 2021 il Parlamento ha approvato una risoluzione sugli effetti dei rifiuti marini sulla pesca, in cui ha invocato una migliore comunicazione sulla perdita di attrezzi da pesca in mare e ha suggerito di sviluppare nuovi strumenti atti a identificare e tracciare tali attrezzi e a registrare i dati sui rifiuti marini. Il Parlamento ha invitato inoltre ad aumentare i finanziamenti e promuovere la ricerca per trovare materiali alternativi ed ecologici da utilizzare nella progettazione degli attrezzi da pesca. Infine, ha esortato la Commissione a costituire un fondo specifico a sostegno degli Stati membri e a elaborare un piano d'azione a livello dell'UE per combattere la dispersione di rifiuti marini.

Il 15 marzo 2023 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2023/675 che stabilisce misure di conservazione e di gestione per la conservazione del tonno australe.

Il 9 maggio 2023 il Parlamento ha approvato una risoluzione sulla cogestione della pesca nell'UE e il contributo del settore della pesca all'attuazione delle misure di gestione, il cui ha chiesto alla Commissione di sviluppare un quadro normativo volontario non vincolante in materia di cogestione della pesca. Il Parlamento ha sottolineato che le misure dell'UE per la cogestione dovrebbero concentrarsi su iniziative a livello locale, regionale e nazionale e sullo scambio delle migliori pratiche.

Il 13 settembre 2023 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/1627, che istituiva un piano inteso a tener conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi e di tecniche di pesca e promuovere l'uso di quelli selettivi, con un minore impatto ambientale, contribuendo in tal modo a un equo tenore di vita per le comunità locali.

Il 4 ottobre 2023 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/982 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).

Il 13 dicembre 2023 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2023/2833 che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus).

Il 18 gennaio 2024 il Parlamento ha approvato una risoluzione sul piano d'azione dell'UE:proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente. La risoluzione ha chiesto un approccio equilibrato sulla definizione e sull'attuazione delle aree marine protette che garantisca l'effettiva partecipazione dei pescatori nella loro designazione e gestione. Ha richiesto inoltre un divieto delle attività industriali estrattive dannose per l'ambiente, come l'estrazione mineraria e l'estrazione di combustibili fossili nelle aree marine protette. Il Parlamento ha invitato la Commissione e gli Stati membri ad attuare le misure protettive o restrittive necessarie per conseguire gli obiettivi di conservazione e ripristino specifici per ciascun'area marina protetta.

Il 13 marzo 2024 il Parlamento ha adottato il regolamento (UE) 2024/897 che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e il regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

 

Marcus Ernst Gerhard Breuer / Dana Divera Twisk