Quali sono i poteri del Parlamento europeo?
In seguito a successive modifiche del trattato dell'UE, in particolare a partire dal trattato di Lisbona del 2009, il Parlamento europeo gode adesso di sostanziali poteri legislativi, di bilancio e di controllo.
Il Parlamento è un colegislatore. Nel gergo dell'UE tale termine significa che ha il potere di approvare e modificare la legislazione e decide in merito al bilancio annuale dell'UE su un piano di parità con il Consiglio (Stati membri). Fa sì che la Commissione e altre istituzioni e organi dell'UE rendano conto del proprio operato.
Poteri legislativi
La stragrande maggioranza delle leggi dell'UE è approvata mediante la procedura legislativa ordinaria (spesso denominata procedura "di codecisione", come era chiamata prima). Si tratta del normale processo decisionale legislativo dell'UE, che attribuisce lo stesso peso al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea (Stati membri). Si applica a una vasta gamma di settori, quali l'immigrazione, l'energia, i trasporti, i cambiamenti climatici, l'ambiente, la protezione dei consumatori e la governance economica.
Un'altra procedura decisionale è la procedura di "approvazione". Essa implica che l'approvazione del PE è necessaria e si applica a questioni quali l'adesione di nuovi Stati membri dell'UE e agli accordi commerciali internazionali dell'UE. La decisione finale sull'approvazione o meno di un nuovo collegio dei commissari avviene mediante la procedura di approvazione.
La procedura di "consultazione" è applicata in ambiti politi quali l'imposizione fiscale, il diritto in materia di concorrenza e la politica estera e di sicurezza comune. Consente al Parlamento di approvare o respingere una proposta legislativa, così come di proporre emendamenti alla stessa. Sebbene la posizione del Parlamento non vincoli il Consiglio, quest'ultimo deve consultare il Parlamento e attendere la sua posizione prima di prendere una decisione. In caso contrario l'atto sarebbe illegale e potrebbe essere soggetto a un eventuale annullamento da parte della Corte di giustizia. Inoltre, quando modifica sostanzialmente una proposta, il Consiglio deve consultare nuovamente il Parlamento.
A chi spetta l'iniziativa legislativa? Chi avvia il processo legislativo?
Sebbene spetti alla Commissione europea proporre nuove leggi dell'UE, il Parlamento può assumere l'iniziativa chiedendo alla Commissione di presentare una proposta legislativa. Quando ricorrono a tale "iniziativa legislativa", i deputati al Parlamento europeo possono fissare un termine per la presentazione di una proposta. Se la Commissione rifiuta, è tenuta a spiegare il perché.
Atti delegati e atti di esecuzione
Al momento dell'approvazione di una nuova legge, il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere alla Commissione di apportare piccole aggiunte o modifiche, ad esempio allegati o aggiornamenti tecnici, mediante atti delegati (che integrano o modificano parti della normativa) o atti di esecuzione (che stabiliscono i dettagli delle modalità di attuazione della legge). In tal modo, la legislazione può rimanere semplice e aggiornata senza dover avviare nuovi negoziati.
A seconda del tipo di atto adottato dalla Commissione, i deputati al Parlamento europeo dispongono di diverse opzioni in caso di disaccordo con le misure proposte. Nel caso degli atti delegati, i deputati al Parlamento europeo hanno il diritto di veto. Per gli atti di esecuzione, i deputati possono chiedere alla Commissione di modificare o di ritirare tali atti, ma la Commissione non ha alcun obbligo giuridico di farlo.