Verifica dei nuovi deputati 

I poteri dei deputati neoeletti sono sottoposti a verifica per accertare che non ricoprano un mandato incompatibile con la carica di deputato al Parlamento europeo.

Per citare alcuni esempi, tra i mandati incompatibili figurano l'appartenenza al governo o al parlamento di uno Stato membro dell'UE e lo svolgimento di un incarico alla Commissione europea, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, al consiglio di amministrazione della Banca centrale europea, alla Corte dei conti europea o alla Banca europea per gli investimenti. Neppure i funzionari in attività presso le istituzioni europee o gli organi istituiti dai trattati dell'Unione per gestire fondi comunitari possono diventare deputati al Parlamento europeo.

Una volta che i risultati elettorali sono ufficiali, gli Stati membri comunicano al Parlamento europeo i nomi di coloro che hanno ottenuto un seggio e il Presidente, a sua volta, chiede alle autorità competenti degli Stati membri di adottare le misure necessarie per evitare questioni relative all'incompatibilità degli uffici. I deputati al Parlamento europeo devono dichiararlo per iscritto e presentare una dichiarazione al più tardi sei giorni prima della seduta costitutiva del Parlamento.

La commissione giuridica del Parlamento controlla ex post i poteri dei nuovi deputati al Parlamento europeo, prendendo decisioni sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. La decisione è poi comunicata al Presidente, che ne informa la plenaria durante la tornata successiva. Oltre al controllo dei poteri, il Parlamento si occupa anche di eventuali controversie a norma dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, ad eccezione di quelle basate sulle leggi elettorali nazionali.

Laddove si accerti che un deputato abbia una funzione incompatibile, il Parlamento "constata la vacanza".